L'articolo Una legge italiana sullo spazio: prime riflessioni proviene da Giurdanella.it.
]]>E’ successivamente entrata in vigore, il 25 giugno scorso, la legge 89/2025, in materia di economia dello spazio.
La normativa nazionale sopravvenuta ha riguardo sì alle attività spaziali, ma disciplina quelle che si svolgono a terra, cioè nei luoghi nei quali vige la sovranità nazionale (l’auspicio del Prof. Ferrajoli potrebbe in effetti essere attuato solo a un livello sovranazionale).
All’art. 2, la definizione di “attività spaziale” si estende anche a “l’esplorazione, l’estrazione e l’uso delle risorse naturali dello spazio extra-atmosferico e dei corpi celesti, in conformità agli strumenti giuridici adottati a livello internazionale”.
La legge, quindi, concerne tutte le attività a terra, comunque funzionali a qualsiasi modo di agire nello spazio.
Il titolo II disciplina l’esercizio delle attività spaziali condotte sul territorio italiano ma anche da operatori nazionali al di fuori del territorio italiano.
L’art. 5 individua i requisiti specifici per l’autorizzazione, in sintesi la capacità dell’operatore richiedente di garantire la sicurezza di tutta l’attività nonché la protezione rispetto all’inquinamento elettromagnetico e contro la perdita di dati.
Significativo del clima attuale è l’art. 7, comma 8, che vieta il rilascio dell’autorizzazione se l’esercizio dell’attività spaziale è suscettibile di nuocere alla difesa, alla sicurezza nazionale e alla “continuità delle relazioni internazionali”; ma anche “se sussistano legami tra l’operatore spaziale da autorizzare e altri Stati o territori terzi che, tenuto conto anche delle posizioni ufficiali dell’Unione europea, non si conformano ai principi di democrazia o dello Stato di diritto o minacciano la pace e la sicurezza internazionali o sostengono organizzazioni criminali o terroristiche o soggetti ad esse comunque collegate”.
Le formule usate sono così ampie e generiche, da lasciare all’Amministrazione competente un campo di discrezionalità pressoché illimitato, in quanto collegato a valutazioni di politica estera.
Si potrebbe azzardare che viene così configurato un atto politico, con tutte le conseguenze sulla preclusione a qualsiasi tutela giurisdizionale.
Secondo la giurisprudenza del Consiglio di Stato l’atto politico ha due requisiti:
-uno soggettivo, in quanto proviene da un organo preposto all’indirizzo e alla direzione della cosa pubblica al massimo livello;
-il secondo a carattere oggettivo, consistente nell’essere l’atto libero nei fini perché riconducibile alle supreme scelte in materia di costituzione, salvaguardia e funzionamento dei pubblici poteri.
La decisione in merito compete all’”Autorità responsabile” (art. 7, comma 7) che è, secondo la definizione dell’art. 2, comma 1, lettera b): “il Presidente del Consiglio dei ministri o l’Autorità politica delegata alle politiche spaziali e aerospaziali ai sensi dell’art. 21, comma 2, del decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 128”.
A propria volta, l’art. 21, comma 2, d. lgs. 128/2003 individua quell’autorità come: “il Ministro, anche senza portafoglio, ovvero il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega alle politiche spaziali e aerospaziali”.
Per quanto l’autorizzazione in discorso non provenga direttamente dal Governo, l’esercizio della relativa potestà manifesta definitivamente la scelta conseguente alla collocazione internazionale dell’Italia e alla configurazione concreta della politica estera: così si fondono i due requisiti dell’atto politico.
L’art. 11 attribuisce all’Agenzia spaziale italiana la funzione di autorità di vigilanza sull’attività autorizzata sentiti anche “gli organismi di informazione per la sicurezza di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 124”.
L’art. 14 costituisce la stessa Agenzia come “unica autorità di settore per la regolazione tecnica”.
Il titolo III disciplina l’immatricolazione degli oggetti spaziali rispetto ai quali l’Italia risulta Stato di lancio, e la conseguente istituzione di un Registro nazionale.
Il titolo IV disciplina la responsabilità civile per i danni cagionati in conseguenza delle attività spaziali condotte.
Responsabile è ovviamente l’operatore per i danni causati sulla superficie terrestre nonché agli aeromobili in volo (art. 18).
Nei casi in cui lo Stato italiano è responsabile diretto verso i terzi in applicazione di convenzioni internazionali, ha azione di rivalsa sull’operatore.
La responsabilità sussiste anche per i danni causati sul territorio nazionale da Stati di lancio stranieri: lo Stato italiano è onerato a richiedere il risarcimento allo Stato di lancio nei modi e termini previsti dalle convenzioni internazionali; se decade da tale azione oppure è essa rimasta in tutto o in parte insoddisfatta, i soggetti danneggiati hanno azione di rivalsa diretta sullo Stato italiano (art. 20).
L’art. 22 prevede il Piano nazionale per l’economia dello spazio, avente il contenuto di analisi dei bisogni, direttiva per le iniziative, di scelta per l’allocazione delle risorse pubbliche e anche di promozione della formazione nelle discipline scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e matematiche (STEM).
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]]>L'articolo La Corte Costituzionale salva il termine per l’autotutela proviene da Giurdanella.it.
]]>In breve, il Consiglio di Stato dubitava della legittimità dell’art. 21-nonies in quanto la “tagliola” del termine massimo per annullare in autotutela valeva anche per i provvedimenti adottati a tutela dei beni culturali.
Il Consiglio di Stato ha sollevato la questione della conformità di tale disposizione agli articoli 3, primo comma, 9, primo e secondo comma, 97, secondo comma, e 117, primo comma, Cost. quest’ultimo con riferimento agli artt. 1, lett. b) e d), e 5 lett. a) e c) della Convenzione quadro del Consiglio d’Europa sul valore dell’eredità culturale per la società firmata a Faro il 27 ottobre 2005 (ratificata dall’Italia con l. 133/2020).
Ha notato pure la contraddizione fra il trattamento uniforme riservato dall’art. 21-nonies agli interessi pubblici culturali rispetto agli altri varie altre disposizioni della l. 241/1990 che – appunto con riferimento a tale tutela – sacrificano l’interesse del privato alla rapida conclusione del procedimento
Con la sentenza n. 88 del 26/6/2025 la Corte Costituzionale ha innanzitutto dichiarato inammissibile la censura sollevata con riferimento alla normativa interposta della Convenzione quadro del Consiglio d’Europa perché la relativa censura “è priva di qualsiasi illustrazione delle ragioni per le quali la normativa censurata integrerebbe una violazione del parametro costituzionale evocato”.
Riguardo agli altri parametri costituzionali sollevati dal Consiglio di Stato, la sentenza della Corte ripercorre l’evoluzione dell’istituto dell’annullamento in autotutela, giungendo alle conclusioni generali che:
“Il potere amministrativo, originariamente concepito come espressione di assoluta ‘supremazia’ (salvi i limiti segnati dalla legge) e caratterizzato dalla sua ‘inesauribilità’, nel suo ancoraggio costituzionale è, piuttosto, una situazione soggettiva conferita al servizio degli interessi della collettività nazionale (art. 98 Cost.)”;
“Il riesame del provvedimento, pur mosso da ragioni di legittimità, non costituisce espressione di quel potere già esercitato, bensì di un altro potere riconosciuto in via generale all’amministrazione, quello dell’annullamento d’ufficio, che, proprio perché diverso da quello esercitato e su cui va a incidere, è assoggettata a regole specifiche, quanto a presupposti, a disciplina procedimentale e a portata della discrezionalità di cui la funzione di autotutela è espressione”.
Allora – prosegue la Corte – è razionale che nell’esercizio di tale nuovo potere siano tenute ferme le garanzie procedimentali a tutela degli altri interessi coinvolti.
Per quanto riguarda specificamente le esigenze di tutela dei beni culturali, la sentenza in esame rileva che esse sono già tutelate da diverse disposizioni sull’esportazione di tali beni.
Se l’Amministrazione – come nel caso da cui è scaturita la questione di legittimità costituzionale – si avvede che il provvedimento di autorizzazione all’esportazione sia illegittimo, gioca il fattore tempo.
La limitazione temporale all’esercizio della potestà di annullamento in autotutela “risponde ragionevolmente alla scelta che, al fluire di un congruo tempo predeterminato, abbiano automatica prevalenza altri interessi di rilievo costituzionale. In particolare, dunque, sia la posizione di ‘matrice individuale’ dell’affidamento del destinatario del provvedimento favorevole, sia simultaneamente l’interesse di ‘matrice collettiva’ alla certezza e alla stabilità dei rapporti giuridici pubblici”.
Insomma – e qui secondo me si viene al cuore dell’argomentazione – “L’opzione invocata di inoperatività del termine finale fisso per l’esercizio del potere di annullamento dei provvedimenti autorizzatori potrebbe generare una situazione di incertezza nella vita dei cittadini e delle imprese idonea a incidere negativamente, in un’ottica più complessiva, sulle dinamiche del mercato (come nella specie su quello dell’arte) e sulla fiducia degli investitori: in definitiva, sull’affidabilità del ‘sistema Paese’”.
In definitiva, nello scontro tra l’interesse pubblico alla tutela del patrimonio culturale collettivo e quello mercantilistico privato prevale il secondo, che è funzionale alla garanzia dell’affidabilità dello Stato verso i “mercati”.
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]]>L'articolo La proprietà dello spazio cosmico e i satelliti di Musk proviene da Giurdanella.it.
]]>Ferrajoli, filosofo del diritto (allievo di Norberto Bobbio), afferma con forza il carattere pubblico dello spazio, sulla base del Trattato sulle attività nello spazio extra-atmosferico, concluso a Washington il 27 gennaio 1967 e ratificato da moltissimi Stati, tra cui gli Stati Uniti e l’Italia.
L’art. II del Trattato così stabilisce: “Lo spazio extra-atmosferico, compresi la luna e gli altri corpi celesti, non è soggetto ad appropriazione da parte degli Stati, né sotto pretesa di sovranità, né per utilizzazione od occupazione, né per qualsiasi altro mezzo possibile”.
Lo spazio cosmico sopra l’atmosfera non sarebbe dunque soggetto ad appropriazione da parte di singoli Stati: a maggiore ragione non può essere soggetto ad appropriazione da parte di soggetti privati.
Ci si riferisce ovviamente a Elon Musk e alla sua società SpaceX, che, collocando in orbita la costellazione di satelliti “Starlink” per le comunicazioni e per l’accesso a internet (al momento, i satelliti in orbita sarebbero 6.874), avrebbe realizzato una “appropriazione privata dello spazio pubblico extra-atmosferico”.
Appropriazione, conclude Ferrajoli, in contrasto col trattato internazionale del 1967 e con la Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 10 dicembre 1982 (che chiama «patrimonio comune dell’umanità» le aree di alto mare e le loro risorse), che al contrario disegnano un vero e proprio “frammento di demanio planetario”, vietandone l’utilizzazione e il controllo da parte dei privati.
Ora, la qualificazione di demanio esprime in effetti il carattere di proprietà universale dello spazio cosmico, così come nell’ordinamento nazionale italiano sono di proprietà e uso universale di tutti i beni individuati come demaniali.
La peculiarità di questo demanio è che non ha confini, quindi è controllabile dai singoli Stati solo indirettamente, cioè attraverso il controllo delle attività a terra che conducono all’invio di satelliti nello spazio.
In proposito, l’art. VI del Trattato del 1967 così prevede:
“Gli Stati contraenti assumono responsabilità internazionale per le loro attività nazionali nello spazio extra-atmosferico, compresi la luna e gli altri corpi celesti, siano esse condotte da Organi governativi o da Enti non governativi, e garantiscono che le attività stesse saranno condotte conformemente alle norme formulate nel presente Trattato”.
Gli stessi Stati Uniti dispongono di una legislazione completa sulle autorizzazioni ai lanci nello spazio.
Per un panorama della normativa attuale
https://www.difesa.it/assets/allegati/46666/as_smd_04_-_liporace.pdf
Per una ricognizione dell’evoluzione della normativa sullo spazio extra-atmosferico: “IL DIRITTO DELLO SPAZIO EXTRA-ATMOSFERICO E LE SUE FONTI” di Gabriele Redigonda
Tra l’altro, nell’ordinamento statunitense è stato istituito l’apposito Office of Space Commerce, all’interno della National Oceanic and Atmospheric Administration, per promuovere l’industria spaziale nazionale e coordinare le politiche spaziali come parte delle attività spaziali del Dipartimento del Commercio.
C’è da ritenere, quindi, che i numerosissimi lanci effettuati dalla società di Musk siano stati autorizzati dall’autorità competente degli Stati Uniti.
È dunque avvenuta l’appropriazione privata dello spazio cosmico, ma con l’approvazione degli Stati Uniti: si direbbe quindi una “yankeizzazione” di quello spazio.
La storia forse si sta ripetendo, come nell’Ottocento con i robber-baron.
E l’Unione europea?
Ha adottato nel 2022 le direttive 2555 e 2557, applicabili anche alle attività nello spazio.
La 2555 disciplina i controlli e la vigilanza dei singoli Stati dell’Unione sui fornitori di servizi di telecomunicazione. Sono soggetti a essa anche i soggetti che non sono stabiliti nell’Unione, ma offrono servizi nell’Unione. Questi sono tenuti a designare un rappresentante nell’Unione (art. 26).
La 2557 disciplina i settori critici cioè le attività dalle quali possono derivare incidenti che possono “perturbare in modo significativo, o che perturba[no], la fornitura di un servizio essenziale, inclusi i casi in cui si ripercuote negativamente sui sistemi nazionali che salvaguardano lo Stato di diritto” (art. 2).
La direttiva prevede che i soggetti individuati come critici siano autorizzati a operare dagli Stati e a informarli sugli incidenti.
Tra i soggetti critici sono individuati i seguenti: “Operatori di infrastrutture terrestri possedute, gestite e operate dagli Stati membri o da privati, che sostengono la fornitura di servizi spaziali, esclusi i fornitori di reti pubbliche di comunicazione elettronica quali definite all’articolo 2, punto 8), della direttiva (UE) 2018/1972” (tabella allegata alla direttiva).
Quest’ultima definizione consiste in: “rete di comunicazione elettronica, utilizzata interamente o prevalentemente per fornire servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, che supporta il trasferimento di informazioni tra i punti terminali di rete”.
Il discrimine tra le due categorie di attività sta dunque nell’offerta al pubblico dei servizi.
L’appropriazione dello spazio cosmico può sembrare inevitabile finché si fonda, in definitiva, sulla supremazia militare degli Stati Uniti, che legittima tale Stato ad autorizzare senza limiti lanci di satelliti privati.
E tuttavia, se l’Unione Europea esistesse, come soggetto politico internazionale, potrebbe certamente attenuare le conseguenze dell’approvazione, applicando gli istituti giuridici di controllo sulle attività operate dalle reti di satelliti.
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]]>L'articolo Il termine per l’esercizio dell’annullamento d’ufficio va in Consulta proviene da Giurdanella.it.
]]>Sul tempo dell’annullamento in autotutela si affrontano due interessi: quello pubblico alla tutela dei beni pubblici lesi dall’atto illegittimo; quello del privato, destinatario dell’atto da annullare, di affidamento sulla stabilità della situazione.
Secondo la giurisprudenza consolidata l’autoannullamento poteva intervenire a distanza di un tempo indefinito purché l’Amministrazione tenesse conto dei contrapposti interessi, per giudicare prevalente quello pubblico anche in confronto al consolidamento nel tempo della posizione del privato, e ne desse conto nella motivazione dell’atto di annullamento.
Fino al 2005 neanche la legge n. 241/1990 aveva disciplinato l’esercizio della potestà di annullamento in autotutela.
La legge n. 15/2005 introdusse, tra l’altro, l’art. 21-nonies ma prevedendo che l’annullamento fosse disposto “entro un termine ragionevole”, così sostanzialmente recependo l’orientamento giurisprudenziale sopra citato.
La legge n. 124/2015 previde il limite dell’annullamento “entro un termine ragionevole comunque non superiore a diciotto mesi dal momento dell’adozione dei provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici”.
Il termine non valeva se i provvedimenti fossero stati ottenuti mediante false rappresentazioni dei fatti o atti e dichiarazioni falsi.
Non si è mai dubitato che il termine così fissato fosse perentorio.
Il decreto-legge n. 77/2021 convertito dalla l. n. 108/2021 – nell’ambito della normativa di accelerazione e di semplificazione dell’attività amministrativa per l’attuazione del PNRR – ha ridotto il termine a dodici mesi.
Il Consiglio di Stato si è appunto confrontato con questa normativa.
Il caso era di un’autorizzazione alla libera circolazione di un quadro, che era stata rilasciata da una Soprintendenza locale e poi annullata da una Direzione generale del Ministero della Cultura, dopo sei anni dal rilascio, quando un esperto aveva definitivamente attribuito l’opera al Vasari, ciò che ne aveva dimostrato il valore artistico e storico.
Il Consiglio di Stato ha escluso che l’autorizzazione fosse stata ottenuta attraverso una dichiarazione falsa perché quella resa dal proprietario alla Soprintendenza era semmai incompleta, senza che vi fosse l’obbligo di completarla; e comunque l’ambiguità non era oggettivamente imputabile a mala fede “potendo trattarsi di mere circostanze casuali”.
Non essendo certa la malafede del privato, è applicabile il vincolo temporale per l’esercizio della potestà di annullamento, trattandosi appunto di un’autorizzazione cioè di una delle due categorie di atti per i quali l’art. 21-nonies, comma 1, l. n. 241/1990 lo prevede.
Il Consiglio di Stato dubita della conformità di tale disposizione agli articoli 3, primo comma, 9, primo e secondo comma, 97, secondo comma, e 117, primo comma, Cost. quest’ultimo con riferimento agli artt. 1, lett. b) e d), e 5 lett. a) e c) della Convenzione quadro del Consiglio d’Europa sul valore dell’eredità culturale per la società firmata a Faro il 27 ottobre 2005 (ratificata dall’Italia con l. n. 133/2020).
La soluzione della decadenza – osserva il Consiglio di Stato – “non solo tradisce il modello del continuo e vicendevole bilanciamento tra princìpi e diritti, senza pretese di assolutezza per nessuno di essi, delineato dalla giurisprudenza costituzionale (Corte cost. n. 85 del 2013), ma preclude in maniera del tutto irragionevole la ricerca di un punto di equilibrio, necessariamente mobile e dinamico, tra gli stessi, compromettendo il perseguimento dell’obiettivo di tutela del bene ex art. 9, comma 2 Cost. che si pone la Repubblica e vulnerando, al contempo, il buon andamento dell’amministrazione ex art. 97, comma 2, Cost.”.
La questione di legittimità costituzionale della disposizione è posta solo “nella parte in cui, a fronte di un provvedimento a carattere autorizzativo (quale, nel caso di specie, l’attestato di libera circolazione di un’opera) ma incidente su un interesse sensibile e di rango costituzionale come la tutela del patrimonio storico e artistico della Nazione, prevede, per l’adozione del provvedimento di annullamento, il rispetto di un limite temporale fisso di dodici mesi (e non, invece, il rispetto del termine flessibile ‘ragionevole’ previsto in generale dalla medesima disposizione)”.
Come accennato, l’evoluzione normativa più recente ha tutelato l’interesse del privato all’affidamento nell’ambito della più generale tendenza a privilegiare le esigenze dell’imprenditoria e dell’attività economica private rispetto agli interessi pubblici per così dire tradizionali.
Ma – aggiunge il Consiglio di Stato – l’affidamento privato non è un valore assoluto neanche nell’ambito dell’ordinamento eurounitario (di maggior “prestigio” rispetto a quello nazionale– si può qui aggiungere – a causa del consolidato un atteggiamento di deferenza verso di esso).
“E, infatti, sono gli stessi giudici di Lussemburgo a professare un’applicazione elastica del principio in parola, scevra da ogni automatismo, attenta al caso concreto e che passa per il bilanciamento con altri valori”.
Molto interessante è il rilievo della contraddizione che la sentenza coglie nel sistema della l. n. 241/1990 tra la decadenza fissata dall’art. 21-nonies, comma 1, l. n. 241/1990 nella tutela dei beni culturali (e ambientali), rispetto a tutte le altre disposizioni che – appunto con riferimento a tale tutela – sacrificano l’interesse del privato alla rapida conclusione del procedimento.
Si tratta degli articoli: 20, comma 4, sul silenzio-assenso che non si applica ai procedimenti su tali beni; 19, comma 1, sulla s.c.i.a. che pure non si applica; 14-ter sulla conferenza dei servizi nella quale il silenzio dell’Amministrazione preposta ai beni culturali non equivale ad assenso; 14-quinquies che prevede specifici rimedi avverso la determinazione conclusiva della stessa in favore delle amministrazioni dissenzienti preposte alla tutela dei beni culturali.
In quei casi, insomma, il decorso del tempo non consolida la posizione del privato.
Dall’annullamento della disposizione dell’art. 21-nonies, comma 1, l. n. 241/1990 nei termini prospettati dalla sentenza del Consiglio di Stato, quindi con una decisione cosiddetta manipolatoria, deriverebbe che il limite temporale rimarrebbe ma non più verso autorizzazioni che incidono sulla circolazione dei beni culturali.
L'articolo Il termine per l’esercizio dell’annullamento d’ufficio va in Consulta proviene da Giurdanella.it.
]]>L'articolo Autonomia differenziata: leggiamo i ricorsi proviene da Giurdanella.it.
]]>Ciascuno dei ricorsi è assai complesso perché consta di decine di motivi d’impugnazione con ampie e articolate trattazioni per ciascuno di esso, a cura dei cattedratici che li hanno scritti.
Eppure bisogna cercare di capire perché – secondo quanto si desume dai ricorsi – dall’attuazione della legge potrebbe derivare lo stravolgimento degli equilibri tra Stato e Regioni e tra Regioni stesse.
Insomma, secondo le ricorrenti si rischia di minare l’unità statale e la solidarietà minima tra diverse Regioni.
Provando a farsi un’idea generale delle controversie, si possono individuare delle contestazioni che – con ovvie distinzioni – accomunano i ricorsi.
Per chiarezza bisogna partire dal terzo comma dell’art. 116 Cost.: “Ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, concernenti le materie di cui al terzo comma dell’articolo 117 e le materie indicate dal secondo comma del medesimo articolo alle lettere l), limitatamente all’organizzazione della giustizia di pace, n) e s), possono essere attribuite ad altre Regioni, con legge dello Stato, su iniziativa della Regione interessata, sentiti gli enti locali, nel rispetto dei princìpi di cui all’articolo 119. La legge è approvata dalle Camere a maggioranza assoluta dei componenti, sulla base di intesa fra lo Stato e la Regione interessata”.
Sempre per chiarezza è utile riepilogare alcune disposizioni della l. n. 86/2024.
Il procedimento di approvazione dell’intesa tra Stato e singola Regione è così articolato: l’iniziativa spetta a quest’ultima che la trasmette al Presidente del Consiglio dei ministri; conclusa la trattativa, l’intesa è sottoposta al parere della conferenza Stato-Regioni indi viene trasmessa alle Camere affinché diano un indirizzo; lo schema è approvato dal Presidente del Consiglio dei ministri indi dalla Regione; infine viene trasmesso alle Camere per la loro deliberazione.
La legge disciplina poi i livelli essenziali delle prestazioni (LEP) prevedendo la delega il Governo ai fini dell’individuazione tramite un rinvio per relationem ai “principi e criteri direttivi di cui all’art. 1, commi da 791 a 801 -bis della legge 29 dicembre 2022, n. 197”.
Si prevede l’aggiornamento per mezzo di decreti del Presidente del Consiglio dei ministri.
Il trasferimento di funzioni sarà disposto dopo l’approvazione dei LEP, ma nelle materie non coperte dai LEP potrà essere effettuato subito.
Il finanziamento delle funzioni trasferite consiste nella compartecipazione al gettito di uno o più tributi erariali maturato nel territorio regionale.
Venendo ai ricorsi, sul procedimento rilevano che per il terzo comma dell’art. 116 Cost. la legge di approvazione dell’intesa riguarda anche il contenuto della stessa e deve essere approvata con maggioranza qualificata: si tratta di una legge “rinforzata”.
Nello schema della l. n. 86/2024, invece, il Parlamento interviene solo per approvare o non approvare l’intesa, essendo precluso l’intervento sul contenuto.
Sempre riguardo al procedimento, si contesta che la conferenza Stato-Regioni intervenga solo per rendere un parere, neanche vincolante, e non invece per partecipare a un’intesa.
Eppure tutte le altre Regioni sono comunque interessate al mutamento degli assetti perché si riverbera su di loro.
Si contesta pure che non siano posti limiti alle materie per le quali sarà effettuato il trasferimento di forme e condizioni particolari di autonomia.
Si osserva che il trasferimento è collegato dall’art. 116 Cost. “in virtù della specificità del territorio e del contesto economico e sociale, [che] giustificano una regolazione integrale da parte delle Regioni stesse” (ricorso della Regione Toscana).
Invece la legge ammette che “siano trasferibili intere materie in luogo di funzioni particolari ‘concernenti le materie’” (ricorso Regione Sardegna).
Si paventa, insomma, l’alterazione del regime delle competenze legislative statale e regionale.
Solo il governo può limitare l’ambito della trattativa per l’intesa, e ciò aggrava l’illegittimità costituzionale del sistema perché esautora sia le altre Regioni sia il Parlamento; inoltre è lasciato un ambito di discrezionalità politica di incontrollata ampiezza, privo di parametri di riferimento
Riguardo la determinazione dei LEP si rileva intanto che la delega legislativa al governo per l’adozione è priva di principi direttivi in violazione dell’art. 76 Cost, perché le disposizioni all’art. 1, commi da 791 a 801-bis l. n. 197/2022 non ne contengono.
Si rileva pure la mancanza di un’intesa della conferenza Stato-Regioni su tale trasferimento.
Anche riguardo ai LEP vale la considerazione che la determinazione di essi, benché riguardi formalmente la sola Regione che tratta con il governo, produce effetti sulle altre Regioni quindi è necessaria la partecipazione di esse attraverso la conferenza, che invece non è prevista.
Le ricorrenti segnalano anche che pure il trasferimento delle funzioni non-LEP avrà effetti finanziari quindi se si vuole mantenere l’unità e la solidarietà statale è necessario che anche il trasferimento di tali funzioni segua la determinazione dei LEP.
Di tali effetti finanziari, peraltro, non sono indicate le coperture in violazione dell’art. 81 Cost.
Si osserva poi che anticipando il trasferimento delle materie non-LEP rispetto alla determinazione dei LEP si avrebbe un doppio regime di finanziamento: per le materie LEP imperniato sui costi e fabbisogni standard; per le materie non-LEP basato sulla spesa storica.
Si rileva pure che l’aggiornamento dei LEP è effettuato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e non con legge, a differenza della prima adozione. Oltre alla violazione della riserva di legge si evidenzia che la definizione dei LEP implica decisive mediazioni politiche la cui sede è il Parlamento.
Come esposto la legge n. 86/2024 prevede il finanziamento delle materie trasferite mediante la partecipazione al gettito tributario da parte della Regione interessata.
Le ricorrenti rilevano che la norma è troppo generica inoltre non è indicata la copertura di eventuali e ulteriori oneri, che prevedibilmente si genereranno, come segnalato dalla Banca d’Italia e dall’Ufficio parlamentare di bilancio durante le audizioni parlamentari.
È emerso nel dibattito pubblico anche che il collegamento al gettito tributario condannerebbe le Regioni meno “ricche” a non ottenere le funzioni oppure a non poterle esercitare.
Lo Stato, poi, dovrebbe sopperire al finanziamento delle materie non trasferite ma potendo contare su risorse inferiori (ricorso Regione Campania).
L’art. 119, terzo comma, Cost. prevede un fondo perequativo per compensare le differenze tra le Regioni ma la l. n. 86/2024 non prevede il finanziamento delle funzioni trasferite mediante tale fondo, e comunque rinvia l’adozione di questo al 2027.
Si segnala con allarme che le Regioni che hanno ottenuto l’autonomia differenziata non sono tenute a concorrere agli obiettivi di finanza pubblica. Insomma: “le ‘regioni differenziate’ possono godere di una sorta di extraterritorialità finanziaria — o, se si preferisce appellarla così, di un’autentica ‘secessione finanziaria’ — potendo benissimo (recte, di norma) restare estranee e indifferenti agli obiettivi di finanza pubblica, che, pertanto, varrebbero per tutti gli enti dei quali si compone la Repubblica (comuni, città metropolitane, province, regioni ordinarie e speciali, Stato) ma non per le regioni ‘differenziate’” (ricorso della Regione Sardegna).
Non resta che attendere il 12 novembre.
L'articolo Autonomia differenziata: leggiamo i ricorsi proviene da Giurdanella.it.
]]>L'articolo Resoconto dell’Ora Legale sul ddl sicurezza proviene da Giurdanella.it.
]]>Ospiti della puntata sono stati l’avvocata penalista Maria Licata e il professore e avvocato amministrativista Agatino Cariola.
La prima impressione che si ha approcciandosi al ddl sicurezza è che non si tratti di una disciplina omogenea, ma che interviene su plurimi argomenti tra cui è difficile individuare un filo rosso.
Le prime disposizioni del disegno di legge sono dedicate alla documentazione antimafia rispetto alla quale è prevista la possibilità per il Prefetto di escludere alcuni divieti o decadenze per le imprese colpite da interdittiva antimafia; per dirla con le parole del professor Cariola, si tratterebbe di una interdittiva calibrata sulle caratteristiche del caso concreto.
Tuttavia, il cuore del provvedimento in analisi sono senz’altro le disposizioni in materia penale, le quali introducono nuove fattispecie di reato, circostanze aggravanti e aumenti di pena.
Preliminarmente, pare utile ricordare la considerazione dell’avvocata Licata, la quale ha ribadito l’eccezionalità dello strumento penale, a dispetto dell’uso che se ne fa in questo periodo; in particolare, l’avvocata ha sottolineato la tendenza di questi anni di combattere la criminalità introducendo nuove fattispecie, come se ciò avesse automaticamente un effetto deterrente.
Invero, sarebbe necessario condurre un’analisi delle cause sociali da cui dipendono i fenomeni criminali, che in quanto appunti fenomeni, devono essere inseriti e studiati rispetto al contesto di riferimento.
La sensazione, invece, è che il disegno di legge voglia veicolare un approccio maggiormente securitario, inasprendo il trattamento sanzionatorio per alcuni reati e creando figure speciali di reati già previsti dal codice penale.
L’esempio di quanto detto è il nuovo articolo 634-bis c.p., (Occupazione arbitraria di immobile destinato a domicilio altrui) che fa il paio con il già presente articolo 634 c.p. che punisce , più genericamente, la turbativa dell’altrui possesso.
Le disposizioni più di impatto, tuttavia, sono quelle che riguardano le ipotesi di blocco stradale e di resistenza a pubblico ufficiale, per cui sono previste rispettivamente le pene della reclusione e della multa (l’impedimento della circolazione stradale era prima sanzionata come illecito amministrativo) e l’inasprimento del trattamento sanzionatorio per la seconda ipotesi di reato.
In particolare, la criminalizzazione delle ipotesi di blocco stradale, secondo gli ospiti della puntata, rappresenta un preoccupante tentativo di scoraggiare la partecipazione alle manifestazioni in cui si ricorre a pratiche non violente come il blocco della circolazione automobilistica.
Eppure, il diritto a manifestare il proprio dissenso dovrebbe rappresentare il sale delle democrazie che si qualifichino come plurali e libere.
Il testo del disegno di legge è troppo ampio per pretendere di esaurire la sua analisi in una sola ora, per questo motivo abbiamo deciso di dedicargli un’altra puntata de “L’Ora Legale” che si terrà venerdì 8 novembre sempre alle 15.
Per recuperare la puntata dello scorso venerdì cliccare qui
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L'articolo Resoconto dell’Ora Legale sul ddl sicurezza proviene da Giurdanella.it.
]]>L'articolo L’Ora Legale: il disegno di legge sulla sicurezza proviene da Giurdanella.it.
]]>La puntata di venerdì 18 ottobre sarà dedicata al ddl sicurezza (link all’articolo precedente), attualmente in esame presso il Senato.
Ospiti della puntata saranno l’avvocata Maria Licata e il professore Agatino Cariola.
L’impostazione del disegno di legge è improntata a un approccio di maggior rigore nei confronti di condotte come il blocco della circolazione stradale per cui è prevista la sanzione della multa fino a 300 euro e della reclusione fino a due anni se il fatto è commesso da più persone riunite.
Aumentate anche le pene per le ipotesi di resistenza o violenza a pubblico ufficiale, mentre viene introdotto – ma solo come facoltativo – l’utilizzo delle c.d. “body cam” per gli agenti di pubblica sicurezza idonei a registrare la loro attività operativa e il loro svolgimento.
Il disegno di legge introduce una specifica ipotesi del reato di deturpamento e imbrattamento di cosa altrui, prevedendo la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi per chi commetta il fatto in danno di un bene mobile o immobile adibito a uso pubblico con finalità di ledere il prestigio e l’onore dell’istituzione cui quel bene appartiene.
Queste sono solo alcune delle novità introdotte dal disegno di legge sicurezza, ma già una prima lettura consente di sollevare qualche perplessità sulla scelta rendere penalmente rilevanti condotte riconducibili all’esercizio della libertà di manifestazione del proprio pensiero.
Durante la puntata cercheremo di analizzare l’uso del diritto penale nella gestione del dissenso e la compatibilità costituzionale delle scelte operate dal Governo.
Vi aspettiamo venerdì 18 ottobre alle ore 15.
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]]>L'articolo Decreto flussi 2024 e gestione dei migranti proviene da Giurdanella.it.
]]>Il Capo I del decreto legge si occupa proprio di lavoratori stranieri e dell’iter di rilascio del permesso di soggiorno; si tratta di una procedura che deve essere attivata dal datore di lavoro mediante richiesta presentata telematicamente e nel rispetto dei limiti quantitativi delle assunzioni che devono essere proporzionate al rendimento dell’impresa.
Merita menzione la modifica prevista dall’articolo 1 d.l. 145/2024 all’articolo 4 del d.lgs. 286/1998, cui viene aggiunto un comma 7 bis a mente del quale “L’articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, non si applica ai procedimenti relativi ai visti di ingresso nonché al rifiuto e alla revoca del permesso di soggiorno determinati dalla revoca del visto di ingresso”.
Viene, dunque, esclusa l’applicazione del preavviso di rigetto – espressione dei principi di buona amministrazione e leale collaborazione tra pubblica amministrazione e privato – a una serie di procedimenti che hanno un impatto rilevantissimo sugli interessi privati in gioco.
Al Capo II (dedicato all’assistenza delle vittime di caporalato) viene introdotta un’ipotesi di rilascio “in casi particolari” del permesso di soggiorno, dalla durata di sei mesi e rinnovabile, a favore dei soggetti stranieri che abbiano subito violenza, abusi o comunque una condizione di sfruttamento, nel caso in cui contribuiscano all’individuazione dei responsabili.
Al Capo III viene disciplinata in maniera assai più rigorosa l’attività delle ONG, in capo alle quali è previsto un obbligo “di informare di ogni situazione di emergenza in mare, immediatamente e con priorità, l’Ente dei servizi del traffico aereo competente e il Centro nazionale di coordinamento del soccorso marittimo responsabile per l’area in cui si svolge l’evento, nonché i Centri di coordinamento del soccorso marittimo degli Stati costieri responsabili delle aree contigue”.
Inoltre, secondo quanto stabilito dal d.l. flussi, le ONG sono tenute a seguire pedissequamente le indicazioni impartite dal Centro nazionale di coordinamento del soccorso marittimo, perdendo, dunque, qualsiasi tipo di autonomia decisionale nell’intervento di salvataggio.
In caso di mancata ottemperanza alle predette indicazioni, il responsabile andrà incontro a sanzione pecuniaria e a fermo amministrativo, avverso cui sarà possibile proporre reclamo entro soli 10 giorni (prima erano 60).
L’articolo 13 del d.l. 145/2024 prevede una nuova ipotesi di respingimento con accompagnamento alla frontiera per coloro i quali siano stati “rintracciati, anche a seguito di operazioni di ricerca o soccorso in mare, nel corso delle attività di sorveglianza delle frontiere esterne dell’Unione europea”.
Viene introdotta un’ipotesi specifica di revoca implicita della protezione internazionale per il soggetto che si allontani senza giustificato motivo dalle strutture di accoglienza.
Seppur solo l’applicazione pratica consentirà di valutare l’adeguatezza del d.l. flussi, vale la pena sin da ora di riflettere sull’opportunità di affidare il riordino di una materia così vasta come quella in materia di immigrazione alla decretazione d’urgenza.
In realtà, si tratta di una riflessione suscettibile di essere estesa ai più recenti interventi riformatori ad opera dell’attuale governo che ha almeno due implicazioni rilevanti.
La prima riguarda il ruolo che ha oggi il Parlamento nella produzione legislativa, considerando che molti degli interventi più rilevanti dell’ultimo periodo (abolizione dell’abuso d’ufficio, d.l. “Salva Casa” in materia edilizia) il ruolo delle Camere è stato quello di intervenire a posteriori su una disciplina messa a punto dal Governo.
La seconda riflessione riguarda l’uso della decretazione d’urgenza i cui presupposti (la necessità e l’urgenza) sono andati incontro ad una interpretazione sempre più estensiva, con il rischio di allontanarsi eccessivamente dalle indicazioni della Costituzione sul sistema delle fonti del diritto.
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]]>L'articolo La riforma del voto di condotta a scuola proviene da Giurdanella.it.
]]>Le novità riguardano principalmente l’aspetto del procedimento cioè in che modo la valutazione sulla condotta si inserisce nella carriera scolastica.
Il contenuto, cioè quali sono i comportamenti che l’ordinamento esige dagli studenti, è stato rimesso all’adozione di futuri regolamenti nonché alla modifica di quello finora vigente di cui al d.P.R. n. 249/1998 (statuto degli studenti) e a quello sulla valutazione della carriera di cui al d.P.R. n. 122/2009.
Menziono il disegno di legge perché ancora la legge non è stata pubblicata sulla Gazzetta ufficiale.
Con effetto immediato sono state apportate le seguenti modifiche sulla valutazione della condotta:
valutazione da parte dei docenti del comportamento con un giudizio sintetico (scuola primaria) e con decimi (scuola secondaria di primo grado); prima non era prevista la valutazione con voti;
nella scuola secondaria di primo grado: non ammissione alla classe successiva o all’esame conclusivo del primo ciclo con meno di sei decimi in condotta; prima era una misura di carattere davvero eccezionale (art. 4, comma 9-bis, del citato d.P.R. n. 249/1998 del quale tratterò più avanti);
ammissione all’esame di Stato conclusivo della scuola media di secondo grado: con il voto di sei decimi è prevista una sorta di compito di riparazione da trattare nel colloquio conclusivo dell’esame; con meno di sei decimi non ammissione all’esame di Stato;
per la scuola secondaria di secondo grado: non può essere attribuito il punteggio di più alto nell’ambito della fascia di attribuzione del credito scolastico se il volto di condotta non è almeno nove decimi.
La normativa ha poi previsto l’emanazione di uno o più regolamenti di modifica e adeguamento dei precedenti di cui al d.P.R. n. 249/1998 e al d.P.R. n. 122/2009 al nuovo corso governativo. Sono stati delineati i seguenti contenuti generali della nuova regolamentazione tra cui:
principi generali da attuare attraverso i regolamenti;
maggiore peso al voto di condotta;
nella scuola media di secondo grado: esame di riparazione con sei decimi; mancata ammissione alla classe successiva con meno di sei decimi;
tipizzazione dei comportamenti da cui consegue un voto inferiore a sei decimi.
Il complesso dell’intervento governativo segna un sostanziale ribaltamento dell’impostazione precedente che era stata seguita nel citato d.P.R. n. 249/1998.
Infatti, in modo esattamente opposto all’attuale, l’art. 4 di tale d.P.R. prevedeva che “Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto” (comma 3).
Tale disposizione è da ritenersi implicitamente abrogata dalla legge con riferimento alla scuola primaria e secondaria di primo grado perché il voto di condotta entra nella valutazione e può anche precludere la promozione alla classe superiore; inoltre condiziona subito l’attribuzione dei crediti.
Analogamente il regolamento prevedeva la mancata promozione o la mancata ammissione all’esame conclusivo per ragioni disciplinari solo nei casi di reati che violavano la dignità e il rispetto della persona umana o vi fosse pericolo per l’incolumità delle persone, inoltre solo se in tali casi pur gravi si riscontrassero recidiva, atti di violenza grave, o comunque connotati da una particolare gravità tale da ingenerare un elevato allarme sociale, ove non fossero esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l’anno scolastico (art. 4, comma 9-bis).
Ora, invece, la mancata promozione o ammissione all’esame conseguono in modo vincolato all’attribuzione di un voto di condotta inferiore a sei decimi.
Come accennato, la normativa definisce i contenuti generali dei futuri ulteriori regolamenti sulla disciplina.
Essi dovranno ispirarsi agli scopi di “ripristinare la cultura del rispetto, di affermare l’autorevolezza dei docenti delle istituzioni scolastiche secondarie di primo e secondo grado del sistema nazionale di istruzione e formazione, di rimettere al centro il principio della responsabilità e di restituire piena serenità al contesto lavorativo degli insegnanti e del personale scolastico”.
Per confronto, l’art. 3, comma 2, d.P.R. n. 249/1998 in atto prevede che: “Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del capo d’istituto, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per se stessi”.
Analogamente, l’art. 7, comma 1, d.P.R. n. 122/2009 ha finora previsto che: “La valutazione del comportamento degli alunni nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado, di cui all’articolo 2 del decreto-legge, si propone di favorire l’acquisizione di una coscienza civile basata sulla consapevolezza che la libertà personale si realizza nell’adempimento dei propri doveri, nella conoscenza e nell’esercizio dei propri diritti, nel rispetto dei diritti altrui e delle regole che governano la convivenza civile in generale e la vita scolastica in particolare. Dette regole si ispirano ai principi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, e successive modificazioni”.
Si coglie bene la differenza della gerarchia dei valori: prima il rispetto degli studenti era il riflesso di quello da loro richiesto; da ora in poi si esigerà il rispetto senza rapporto verso i diritti degli studenti: varrà appunto la “cultura del rispetto” cioè un atteggiamento generale (e direi generalizzato) che conformerà i rapporti all’interno delle scuole.
Ne sarà inevitabilmente compresso l’esercizio delle liberà costituzionali dentro le scuole.
L'articolo La riforma del voto di condotta a scuola proviene da Giurdanella.it.
]]>L'articolo Prime riflessioni sul ddl sicurezza proviene da Giurdanella.it.
]]>Da una prima lettura dell’indice delle modifiche previste dal provvedimento si desume l’intenzione del Legislatore, in questo caso il Governo, di inasprire il trattamento sanzionatorio per tutte quelle ipotesi di manifestazione del dissenso.
In particolare, il Capo II del disegno di legge – rubricato “disposizioni in materia di sicurezza urbana” – prevede la punibilità a titolo di illecito penale del cd. “blocco stradale” (prima punito come illecito amministrativo), ossia la condotta di chi ostruisce la circolazione con il proprio corpo.
La pena è quella della reclusione fino a un mese e della multa fino a 300 euro; se il fatto è commesso da più persone riunite, invece, la pena è della reclusione da sei mesi a due anni.
La norma fa il paio con quanto previsto all’interno del Capo III in materia di violenza o minaccia e resistenza a Pubblico Ufficiale (art. 19 del d.d.l. ); in particolare il disegno di legge prevede un’aggravante da applicare ai casi in cui le condotte siano commesse al fine di impedire la realizzazione di un’opera pubblica o di un’infrastruttura strategica.
Se è vero che il diritto penale svolge anche una funzione deterrente nei confronti della generalità dei consociati, allora la predetta norma mira a scoraggiare la manifestazione del dissenso in forma organizzata e collettiva.
Si pongono almeno due ordini di problemi di cui daremo brevemente atto.
Il primo riguarda l’opportunità dell’uso della sanzione penale, considerata l’ extrema ratio tra gli strumenti di cui il nostro ordinamento dispone, per punire fattispecie concrete rientranti nell’alveo dell’articolo 21 Cost. posto a tutela del diritto a manifestare liberamente il proprio pensiero.
Date le origini storiche della Carta costituzionale, non è errato ritenere che i padri e le madri costituenti mirassero proprio a garantire la possibilità di critica, protesta e di manifestazione del dissenso.
Il secondo problema riguarda, più genericamente, il messaggio che tale norma sembra veicolare.
Parrebbe che l’intento del disegno di legge sia quello di criminalizzare quei gruppi, quelle associazioni che si avvalgono di pratiche non violente come i blocchi stradali e l’assembramento in determinati luoghi, finendo per negare che una democrazia è tale solo se in essa esiste anche il dissenso, il confronto dialogico che coinvolge tutti gli attori politici, Governo compreso.
Sebbene non sia stato ancora licenziato il testo definitivo, è possibile immaginare i margini di intervento della Corte costituzionale sulle norme citate.
In particolare, si ricorda che la Consulta ha più volte sottolineato che le scelte di politica criminale rientrano nella discrezionalità del legislatore, ma ciò non significa che la materia penale sia uno spazio franco, sottratto al sindacato di legittimità costituzionale.
La stessa Corte costituzionale, infatti, ha chiarito che, salvo l’ambito di scelta discrezionale rimessa al legislatore, è sempre possibile valutare la compatibilità delle norme incriminatrici con l’assetto di principi e diritti consacrati all’interno della Carta costituzionale.
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