servizi e cittadini Archives - Giurdanella.it https://www.giurdanella.it/categoria/fisco-2/ Rivista di diritto amministrativo dal 1998 Thu, 30 May 2024 10:26:12 +0000 it-IT hourly 1 https://wordpress.org/?v=7.1.3 Arriva il webinar L’Ora Legale dedicato alla Co-progettazione https://www.giurdanella.it/2024/05/la-nuova-puntata-del-webinar-lora-legale-la-co-progettazione/ Wed, 29 May 2024 14:43:19 +0000 https://www.giurdanella.it/?p=56766 La terza puntata del webinar “L’Ora Legale”, condotto da Santo Fabiano e dall’avvocato Carmelo Giurdanella, sarà dedicata alla co-progettazione. Si tratta di un importante istituto previsto dal Codice del Terzo Settore, che ha avuto una massiccia applicazione dal momento in cui si è ritenuto che le relative procedure di affidamento esorbitino dall’ambito di applicazione del […]

L'articolo Arriva il webinar L’Ora Legale dedicato alla Co-progettazione proviene da Giurdanella.it.

]]>
La terza puntata del webinar “L’Ora Legale”, condotto da Santo Fabiano e dall’avvocato Carmelo Giurdanella, sarà dedicata alla co-progettazione.

Si tratta di un importante istituto previsto dal Codice del Terzo Settore, che ha avuto una massiccia applicazione dal momento in cui si è ritenuto che le relative procedure di affidamento esorbitino dall’ambito di applicazione del Codice dei contratti pubblici.

Come è noto, questo percorso è partito dalla fondamentale sentenza della Corte Costituzionale n. 131/2020, cui hanno fatto seguito, prima, la modifica al Codice appalti del 2006 con il decreto Semplificazioni, dopo, la disciplina introdotta dal d. lgs. 36/2023

A ciò si aggiunga che il Ministero del Lavoro ha provveduto a redigere le Linee guida per l’affidamento dei servizi ai soggetti del Terzo Settore con apposito decreto ministeriale.

Dunque, si tratta di capire – e questo sarà l’obiettivo del webinar – quali siano i limiti entro cui la co-progettazione possa ritenersi legittima e dunque a quali condizioni possa essere sottratta alla disciplina dei contratti pubblici e, come naturale conseguenza, quali siano regole e procedure da seguire per l’affidamento servizi co-progettazione

Questione non di poco conto è il ruolo che la Pubblica Amministrazione svolge nella fase affidamento ed esecuzione delle attività gestita in regime di coprogettazione.

Si tratta di questioni di grande rilievo perché quando si parla di co-progettazione si parla di una modalità attuativa del principio di sussidiarietà orizzontale previsto dall’articolo 118, comma 4, Cost.; la co-progettazione, in altri termini, si traduce nella partecipazione dei cittadini organizzati in formazioni sociali all’attività amministrativa e alle scelte correlate per realizzare quella che ormai viene definita l’Amministrazione condivisa.

Interverranno in questa occasione due esperti quali Alberto Barbiero e Paolo Brambilla con cui avremo modo di riflettere sulle ultime novità giurisprudenziali e amministrative intervenute in materia.

Ci vediamo venerdì 31 maggio alle ore 15:00!

Per iscriversi al webinar cliccare qui.

L'articolo Arriva il webinar L’Ora Legale dedicato alla Co-progettazione proviene da Giurdanella.it.

]]>
La strategia cloud all’interno del Piano Triennale per l’informatica nella P.A. https://www.giurdanella.it/2024/03/la-strategia-cloud-allinterno-del-piano-triennale-per-linformatica-nella-p-a/ Mon, 18 Mar 2024 09:29:32 +0000 https://www.giurdanella.it/?p=56513 Il sesto capitolo del Piano Triennale per l’informatica nella pubblica amministrazione è dedicato alle infrastrutture necessarie a realizzare il processo di transizione digitale e in particolare alla “strategia cloud”. Tra i principi che ispirano il Piano per il periodo 2024-2026 troviamo quello del “cloud come prima opzione” che impegna le pubbliche amministrazioni a privilegiare il […]

L'articolo La strategia cloud all’interno del Piano Triennale per l’informatica nella P.A. proviene da Giurdanella.it.

]]>
Il sesto capitolo del Piano Triennale per l’informatica nella pubblica amministrazione è dedicato alle infrastrutture necessarie a realizzare il processo di transizione digitale e in particolare alla “strategia cloud”.
Tra i principi che ispirano il Piano per il periodo 2024-2026 troviamo quello del “cloud come
prima opzione” che impegna le pubbliche amministrazioni a privilegiare il sistema cloud in fase di elaborazione di nuovi servizi o progetti e a utilizzare servizi cloud qualificati in linea con l’obiettivo di tutela della privacy e con le raccomandazioni europee e nazionali.           In ossequio a questo principio, tutte le Amministrazioni sono tenute a effettuare una valutazione circa la possibilità di utilizzare servizi cloud nell’erogazione dei loro servizi e, nel caso di esito negativo a darne adeguata motivazione.

La strategia cloud non rappresenta, dunque, solo l’adempimento delle indicazioni sia europee che statali, ma rappresenterebbe anche l’occasione per le pubbliche amministrazioni di avviare un processo di riorganizzazione interno e di efficientamento dell’erogazione dei servizi pubblici, in termini di qualità e sicurezza. Rispetto al tema della sicurezza, infatti, occorre sottolineare come uno degli obiettivi del Piano triennale è proprio quello di aumentare la resilienza delle pubbliche amministrazioni verso attacchi cyber, oggi sempre più probabili e capaci di mettere in serio pericolo i dati posseduti dalle amministrazioni.

Nell’ambito dell’attuazione normativa della Strategia Cloud Italia, l’articolo 33-septies del Decreto-Legge n.179/2021 ha prescritto il dovere delle amministrazioni centrali e locali di migrare i loro CED e i relativi sistemi informatici verso tre possibili destinazioni: verso il PSN, “verso altra infrastruttura già esistente in possesso dei requisiti fissati [dal successivo Regolamento Agid], o verso altra infrastruttura propria già esistente e in possesso dei requisiti fissati dal regolamento [Agid]”

è stata istituito il Polo Strategico Nazionale (PSN), l’infrastruttura promossa dal Dipartimento per la Trasformazione Digitale che fornisce alle amministrazioni gli strumenti per realizzare il percorso di migrazione.
Secondo quanto previsto dal piano triennale, le pubbliche amministrazioni devono presentare i loro “progetti di migrazione” entro il 28 febbraio 2023, per poi occuparsi della migrazione vera e propria da completare entro il 30 giugno 2026.

Un altro strumento di supporto per gli enti pubblici è il sito cloud.italia.it dove è possibile rinvenire manuali guida per l’intero percorso di migrazione e articoli tecnici dedicati a specifici argomenti cui prestare particolare attenzione durante la fase di transizione.
L’utilizzo del paradigma cloud dovrebbe garantire un risparmio economico, ma allo stesso rende maggiormente complessa la gestione di tutti i servizi erogati dalle amministrazioni. Per tale ragione è fondamentale che l’ufficio del Responsabile alla transizione digitale si munisca di infrastrutture agevoli capaci di gestire in maniera integrata una pluralità di servizi e che garantiscano anche l’interoperabilità con altri enti.

In definitiva, il Piano Triennale per l’informatica nella P.A. pone due obiettivi fondamentali:
-le amministrazioni devono impegnarsi concretamente nel programma di transizione, occupandosi degli aspetti relativi alla sostenibilità economico-finanziaria del processo, verificando anche il peso specifico di questo processo sui propri capitoli di bilancio;
-le amministrazioni sono responsabili della gestione dei servizi cloud per tutto il loro ciclo di vita e dovendo, dunque, munirsi di competenze specialistiche all’interno delle strutture operative interne responsabili per la transizione digitale.

 

Avevamo già parlato del Piano Triennale per l’informatica nella Pubblica Amministrazione qui.

L'articolo La strategia cloud all’interno del Piano Triennale per l’informatica nella P.A. proviene da Giurdanella.it.

]]>
Come possono partecipare le P.A. alle fondazioni? https://www.giurdanella.it/2023/06/come-possono-partecipare-le-p-a-alle-fondazioni/ Fri, 30 Jun 2023 08:43:39 +0000 https://www.giurdanella.it/?p=55941 L’art 1 co.4 del TUSP, Testo Unico sulle Società Partecipate – che disciplina la costituzione di società da parte di P.A., nonché l’acquisto, il mantenimento e la gestione di partecipazioni da parte di P.A. in società a totale o parziale partecipazione pubblica, diretta o indiretta – stabilisce che restano ferme le disposizioni di legge riguardanti […]

L'articolo Come possono partecipare le P.A. alle fondazioni? proviene da Giurdanella.it.

]]>
L’art 1 co.4 del TUSP, Testo Unico sulle Società Partecipate – che disciplina la costituzione di società da parte di P.A., nonché l’acquisto, il mantenimento e la gestione di partecipazioni da parte di P.A. in società a totale o parziale partecipazione pubblica, diretta o indiretta – stabilisce che restano ferme le disposizioni di legge riguardanti la partecipazione di una P.A. alle fondazioni (partecipazione che è espressione del principio di sussidiarietà orizzontale).
MA QUALI SONO QUESTE DISPOSIZIONI DI LEGGE?

Nel variegato mondo delle fondazioni, quella che, per le sue caratteristiche, più agevolmente si adatta alle esigenze di una P.A. è la fondazione di partecipazione.

Le fondazioni di partecipazione sono legittimate e disciplinate dal combinato disposto degli artt. 45 Cost., che promuove lo sviluppo della cooperazione senza fini speculativi, 1332 c.c. che consente nei contratti aperti (in questo caso l’atto costitutivo della fondazione) l’adesione di altre parti oltre a quelle originarie, disciplinandone le modalità ove non previste, e art. 1 del DPR 361/2000 che afferma la possibilità di riconoscere la personalità giuridica sia alle figure giuridiche tipiche di associazioni e fondazioni che ad “altre istituzioni di carattere privato”, facendo sottintendere la possibilità che sussistano anche figure giuridiche atipiche, tra le quali può senz’altro annoverarsi la fondazione di partecipazione.
Dunque, la fondazione di partecipazione realizza una forma di cooperazione senza fini speculativi, (art. 45 Cost.), il suo atto costitutivo è classificabile come un contratto a struttura aperta (art. 1332 c.c.), ed è una figura giuridica atipica (art. 1 DPR 361/2000).

Aspetti in comune rispetto alla fondazione tradizionale sono il non avere scopo di lucro; il sorgere solo se sussiste il fondo di dotazione al momento della costituzione dell’ente, intangibile e costituito dai conferimenti dei fondatori; l’aversi, accanto al fondo di dotazione, il fondo di gestione, utilizzabile per l’attività corrente della fondazione
Aspetti che la diversificano rispetto alla fondazione tradizionale sono:
in primis la possibilità di essere costituita per iniziativa di una pluralità di soggetti – fondatori. Tutti i fondatori, sia i costituenti che coloro che vengono ammessi successivamente, partecipano attivamente alle decisioni e alla gestione della fondazione (come accade nelle associazioni), contribuiscono al fondo di dotazione e al fondo di gestione ed il “peso” dei partecipanti alla gestione può essere diversificato;
in secundis la possibilità di ingresso di soci (non fondatori), che comunque contribuiscono operativamente alla vita della fondazione mediante contributi patrimoniali corrisposti una tantum o annualmente.
Ovviamente, la partecipazione di enti pubblici, cui si parlerà a breve, determina un sistema di governance della fondazione necessariamente più complesso, con specifiche garanzie per la parte pubblica.
È proprio questa struttura aperta alla partecipazione di più soggetti giuridici che le da il nome di fondazione “di partecipazione”
L’ELEMENTO PUBBLICISTICO NELLA FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE

La fondazione di partecipazione vede quasi costantemente la collaborazione, come fondatori o come soci, tra pubblici, privati e volontari cittadini. Sia che la P.A. costituisca la fondazione sia che vi aderisca in un momento successivo deve motivare la propria scelta, ex art. 3 l. 241/90, dando conto delle specifiche ragioni di pubblica utilità perseguite dalla fondazione e, conseguentemente, dalla P.A. partecipandovi o costituendola e di come, in termini di efficacia, convenga che tali ragioni di pubblica utilità vengano perseguite proprio dalla fondazione rispetto all’azione diretta della P.A. stessa. Inoltre, nel caso in cui la P.A. costituisca la fondazione deve dare conto anche del perché è preferita la forma “fondazione”, anziché quella societaria o altre previste dall’ordinamento (ad esempio “l’azienda speciale” di cui all’art. 113-bis del D.lgs. n. 267/2000, prevista per i casi della gestione dei servizi pubblici locali privi di rilevanza economica, ma di utilizzazione anche per casi di attività di utilità sociale).

Nella realtà dei fatti, la fondazione di partecipazione sovente nasce quale ente strumentale alla P.A. fondatrice in quanto, grazie alla sua struttura, rappresenta uno degli strumenti più adatti per consentire ad una P.A. di perseguire uno scopo di pubblica utilità usufruendo anche dell’apporto dei privati. Un’ampia categoria di fondazioni di partecipazione, infatti, comprende casi di attività in precedenza svolta dalla P.A. direttamente con i propri mezzi e poi esternalizzate per ragioni di miglior efficienza, astrattamente assicurate dalla diversa forma giuridica, e/o di maggiore funzionalità, del diritto comune rispetto alle regole pubblicistiche. Altro caso in cui vi è una massima contiguità della fondazione con la parte pubblica è quello delle fondazioni scaturenti dalla mera privatizzazione formale di precedenti enti pubblici.
In tali casi, in cui si parla di “fondazioni di diritto pubblico”, è evidente che la forma giuridica privatistica è soltanto un guscio vuoto (considerabile, con malizia, quale aggiramento dei vincoli pubblicistici). Il 7% degli organismi partecipati dagli enti locali che operano in settori diversi dalla gestione dei «classici» servizi pubblici locali (ambiente- rifiuti, servizio idrico, trasporti, energia e gas) è rappresentato da fondazioni (di partecipazione), concentrate nello svolgimento delle attività culturali, sportive e per lo sviluppo del turismo, oltre che nella sanità-assistenza sociale e nell’istruzione. Appare chiaro come il fenomeno non sia, soprattutto a livello locale, di poco conto. Anche il giudice amministrativo ha rilevato come le “fondazioni di diritto pubblico”, assimilabili a vere e proprie P.A., debbano essere sottoposte al controllo della Corte dei Conti poiché «finanziate in massima parte con risorse pubbliche e quindi assoggettate ad una normativa speciale di gran lunga più penetrante di quella stabilita in via generale dell’art. 25 del Codice Civile» (T.A.R. Liguria, Genova, sez. II, 18 febbraio 2009, n.230).

Diversamente accade nei casi di fondazioni di origine privatistica cui l’ente pubblico aderisce per la rilevanza pubblicistica delle loro iniziative, rimanendo però una delle parti del concerto sociale.

Così, nelle eterogeneità delle fondazioni di partecipazione, si passa da figure giuridicamente assai prossime alle pubbliche amministrazioni ad altre figure di impronta schiettamente privata ove la presenza di soggetti pubblici è solo eventuale e comunque non condizionante.
Ora, nel nostro ordinamento non esiste una definizione unitaria e omogenea di ente pubblico, ma giurisprudenza e dottrina hanno elaborato una serie di criteri per individuare la natura pubblica o privata di una fondazione, in quanto, come vedremo, la differenza fra le due ha rilevanti conseguenze sul piano pratico. Si tratta di “fondazione di diritto pubblico”, oltre al caso in cui vi è il riconoscimento formale della personalità giuridica di diritto pubblico, se:

  1. Non vi è fine di lucro;
  2. Viene costituita da una P.A.
  3. È assoggettata a controlli dell’autorità governativa;
  4. La P.A. partecipa direttamente e penetrantemente alla vita degli organi dell’ente e alla sua gestione, anche predisponendo mezzi finanziari a sostegno

In altri termini, ciò che rileva è l’assoggettamento dell’ente all’influenza dominante della P.A., da valutarsi caso per caso in ragione di vari parametri.

La prima conseguenza dell’aversi o meno una “fondazione di diritto pubblico” è che solo quelle in cui la presenza della P.A. non è condizionante possono, se ne ricorrono i presupposti, essere annoverate fra gli Enti del Terzo Settore. Difatti, il Codice del Terzo Settore, al suo art. 4, comma 2, dispone che non sono E.T.S. le P.A. di cui all’art. 1, comma 2, d.lgs.165/2001, nonché gli enti sottoposti a direzione e coordinamento o controllati dai suddetti enti.
La seconda conseguenza dell’aversi o meno una “fondazione di diritto pubblico” consiste nell’applicazione o meno del Codice degli appalti e di tutte le procedure ad evidenza pubblica proprie delle P.A.
In conclusione, tolti i casi in cui si può parlare di “fondazioni di diritto pubblico” le fondazioni di partecipazione sono enti di forma privatistica, disciplinate principalmente dal diritto comune, in cui convergono iniziative pubbliche e private, così ricollegandosi all’idea del partenariato pubblico-privato per il perseguimento di fini di pubblica utilità.

L'articolo Come possono partecipare le P.A. alle fondazioni? proviene da Giurdanella.it.

]]>
Termini per impugnare e trasparenza: la decisione del Consiglio di Stato https://www.giurdanella.it/2020/07/termini-per-impugnare-e-trasparenza-la-decisione-del-consiglio-di-stato/ Wed, 22 Jul 2020 11:20:34 +0000 https://www.giurdanella.it/?p=53225 L'Adunanza Plenaria si è pronunciata sul dies a quo del termine per impugnare l'aggiudicazione della gara pubblica e sulla proponibilià dei motivi aggiunti

L'articolo Termini per impugnare e trasparenza: la decisione del Consiglio di Stato proviene da Giurdanella.it.

]]>
Lo scorso 2 luglio 2020, il Consiglio di Stato, durante l’Adunanza Plenaria n. 12, ha espresso le sue indicazioni sulla questione del dies a quo per la decorrenza dei termini per l’impugnazione degli atti di gara e per la proponibilità dei motivi aggiunti, così come regolata dall’art. 120, comma 5, d.lgs. 104/2010.

Tale norma infatti prevede che: “Per l’impugnazione degli atti di cui al presente articolo il ricorso, principale o incidentale e i motivi aggiunti, anche avverso atti diversi da quelli già impugnati, devono essere proposti nel termine di trenta giorni, decorrente, per il ricorso principale e per i motivi aggiunti, dalla ricezione della comunicazione di cui all’articolo 79 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, o, per i bandi e gli avvisi con cui si indice una gara, autonomamente lesivi, dalla pubblicazione di cui all’articolo 66, comma 8, dello stesso decreto; ovvero, in ogni altro caso, dalla conoscenza dell’atto. Per il ricorso incidentale la decorrenza del termine è disciplinata dall’articolo 42”.

Questa norma, mai modificata sin dalla sua emanazione, non può però non confrontarsi con la malsana abitudine delle amministrazioni, purtroppo frequente, di ignorare completamente i doveri derivanti dalla “nuova” disciplina sulla trasparenza, in particolare con riferimento alle prescrizioni previste dall’art. 29 del d.lgs. 50/2016.

Infatti, come prescritto dal nuovo Codice degli Appalti, le amministrazioni hanno l’obbligo di pubblicare tutti gli atti relativi ad appalti, affidamenti e concorsi sulla sezione “Amministrazione trasparente” del loro sito istituzionale, indicando la “data oggettivamente riscontrabile” della pubblicazione: secondo i giudici del Consiglio di Stato, è proprio questo il momento da cui deve partire il decorso dei termini ex art. 120 c.p.a., in quanto sancisce il momento dal quale si presume l’effettiva conoscenza degli atti.

Ma cosa succede se questi atti non vengono pubblicati o vengono pubblicati in modo errato (ad esempio, non vengono inseriti sulla sezione “Amministrazione trasparente”)?

Da una prima lettura del testo della decisione emerge la convinta volontà di far scattare la decorrenza dei termini dalla data di pubblicazione solo in presenza di un’accurata osservazione dei principi in materia di trasparenza.

Infatti, l’Adunanza Plenaria ritiene che, ai fini della presunzione di conoscenza degli atti, rilevano:

  1. a) le regole che le Amministrazioni aggiudicatrici devono rispettare in tema di “Informazione dei candidati e degli offerenti”, ex art. 76, d.lgs. 50/2016;
  2. b) le regole sull’accesso informale (contenute in termini generali nell’art.5, D.P.R. n. 184 del 2006), esercitabile non oltre il termine previsto dal citato art. 76 (15 giorni dalla ricezione della richiesta di comunicazione), anche quando si tratti di documenti per i quali la legge non prevede espressamente la pubblicazione;
  3. c) le regole contenute nell’art. 29, comma 1, del Codice degli Appalti sulla pubblicazione degli atti, completi dei relativi allegati, ‘sul profilo del committente’, il cui rispetto comporta la conoscenza legale di tali atti.

Da ciò può quindi desumersi che, in mancanza del rispetto di tali regole, non può rendersi agevole la conoscenza al momento della pubblicazione degli atti (anomala rispetto alle previsioni di legge), facendo decorrere il termine per l’impugnabilità dal momento della provata, effettiva, conoscenza.

L’ordinanza di rimessione ha posto anche una ulteriore specifica questione sul “se” il principio della piena conoscenza o conoscibilità (per il quale in materia il ricorso è proponibile da quando si sia avuta conoscenza del contenuto concreto degli atti lesivi o da quando questi siano stati pubblicati sul profilo del committente) si applichi anche quando l’esigenza di proporre il ricorso emerga dopo aver conosciuto i contenuti dell’offerta dell’aggiudicatario o le sue giustificazioni rese in sede di verifica dell’anomalia dell’offerta.

A tal proposito l’Adunanza Plenaria ritiene che il principio della piena conoscenza o conoscibilità degli atti si applichi anche in questa ipotesi, rilevando il tempo necessario per accedere alla documentazione presentata dall’aggiudicataria, ai sensi dell’art. 76, comma 2, del “secondo codice”.

Quindi, poiché il termine di impugnazione comincia a decorrere dalla conoscenza del contenuto degli atti, anche in tal caso non è necessaria la previa proposizione di un ricorso “al buio” (di per sé destinato ad essere dichiarato inammissibile, per violazione della regola sulla specificazione dei motivi di ricorso, contenuta nell’art. 40, comma 1, lettera d), c.p.a.), cui dovrebbe seguire la proposizione di motivi aggiunti.

Infine, tenendo in considerazione anche il recente comunicato del Presidente di Anac del 1 luglio, volto ad invitare le Amministrazioni a rispettare le norme sulla trasparenza amministrativa (per approfondimenti si veda l’articolo dedicato), emerge l’evidente problematica relativa alla pubblicazione degli atti da parte delle amministrazioni e una conseguente difficoltà di accesso a tali documenti, che non può non riflettersi anche sul piano processuale.

Vero è che queste recenti prese di posizione stanno proponendo soluzioni alle difficoltà derivanti dalla mancata osservanza della disciplina sulla trasparenza, ma equivalgono a cure palliative che non risolvono il vero e unico problema: esiste nel nostro ordinamento un obbligo e, purtroppo, non tutte le amministrazioni lo stanno osservando.

L'articolo Termini per impugnare e trasparenza: la decisione del Consiglio di Stato proviene da Giurdanella.it.

]]>
Amministrazione trasparente: il recente monito dell’ANAC https://www.giurdanella.it/2020/07/attuazione-della-trasparenza-amministrativa-indicazioni-in-merito-alla-indicizzazione-delle-pagine-della-sezione-amministrazione-trasparente/ Thu, 16 Jul 2020 15:46:57 +0000 https://www.giurdanella.it/?p=53205 Il Presidente di ANAC è intervenuto con un comunicato per invitare le Amministrazioni a rispettare le norme sulla trasperenza amministrativa.

L'articolo Amministrazione trasparente: il recente monito dell’ANAC proviene da Giurdanella.it.

]]>
L’Autorità Nazionale Anticorruzione è recentemente intervenuta per ammonire alcune amministrazioni, colpevoli di aver adottato misure informatiche atte ad impedire ai motori di ricerca web di indicizzare le pagine della sezione “Amministrazione trasparente”, violando il principio di trasparenza, fondamento del diritto amministrativo e garanzia della pubblicità documenti della P.A.

Per questo motivo, con comunicato del Presidente Merloni dell’1 Luglio 2020, Anac, con una presa di posizione senza precedenti, ha richiesto agli organismi indipendenti di valutazione (OIV), soggetti deputati al controllo sull’effettiva pubblicazione dei dati, una «attestazione generale riguardo all’assenza di filtri e/o di altre soluzioni tecniche atte ad impedire ai motori di ricerca di indicizzare ed effettuare ricerche all’interno della sezione “Amministrazione trasparente” o “società trasparente”».

Ma facciamo un passo indietro.

Anac, in realtà, aveva già affrontato la questione proprio qualche mese fa, con l’emanazione della delibera n. 213/2020, indicando i criteri relativi al formato dei dati.

Allo scopo di verificare l’effettiva pubblicazione e accessibilità dei dati previsti dalla normativa vigente, il Consiglio dell’Autorità, nell’adunanza del 4 marzo 2020, aveva individuato specifiche categorie di dati di cui gli OIV, o gli organismi con funzioni analoghe nelle amministrazioni e negli enti di diritti privato che non abbiano un OIV, sono tenuti ad attestare la pubblicazione al 31 marzo 2020; inoltre l’attestazione va pubblicata nella sezione “Amministrazione trasparente” o “Società trasparente” entro il 30 aprile 2020 (questi termini sono però stati prorogati, a causa dell’emergenza Covid, rispettivamente al 30 giugno per l’attestazione e al 31 luglio per la sua pubblicazione).

Per attuare al meglio tale funzione, Anac ha stabilito che il documento dovrà altresì contenere un’attestazione riguardo all’assenza di filtri e/o altre soluzioni tecniche atte ad impedire ai motori di ricerca web di indicizzare ed effettuare ricerche all’interno della sezione “Amministrazione trasparente” o “Società trasparente”, salvo le ipotesi consentite dalla normativa vigente, trattandosi di adempimento, previsto dagli articoli 7 e 9 del d.lgs. 33/2013, strettamente connesso alla realizzazione della piena trasparenza amministrativa e alla effettiva disponibilità e riutilizzabilità dei dati pubblicati.

Secondo il testo della delibera, i soggetti tenuti all’attestazione sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione al 30 giugno 2020 sono gli organismi o soggetti individuati per lo svolgimento delle medesime funzioni attribuite all’OIV delle società e degli enti indicati all’art. 2-bis, co. 2, del d.lgs. 33/2013 ovvero:

  1.  enti pubblici economici;
  2.  società in controllo pubblico, con l’esclusione di quelle quotate;
  3.  associazioni, fondazioni ed enti di diritto privato comunque denominati, anche privi di personalità giuridica, con bilancio superiore a cinquecentomila euro, la cui attività sia finanziata in modo maggioritario per almeno due esercizi finanziari consecutivi nell’ultimo triennio da pubbliche amministrazioni e in cui la totalità dei titolari o dei componenti dell’organo d’amministrazione o di indirizzo sia designata da pubbliche amministrazioni.

Ma le indicazioni più rilevanti, riguardo alla accessibilità dei dati, le ritroviamo nell’allegato 5 alla delibera.

Infatti, secondo tale previsione, denominata “Documento tecnico sui criteri di qualità della pubblicazione dei dati”, le caratteristiche essenziali per far sì che i dati siano a prova di controllo sulla trasparenza sono:

  1. la completezza: “L’Autorità, ai fini della propria attività di vigilanza e di controllo, ritiene che un dato sia da ritenersi pubblicato in modo completo se la pubblicazione è esatta, accurata e riferita a tutti gli uffici, ivi compresi le eventuali strutture interne (es. corpi e istituti) e gli uffici periferici”.
  2. l’aggiornamento: “Le pubbliche amministrazioni sono dunque tenute a controllare l’attualità e l’esattezza delle informazioni pubblicate e a modificarle, ove sia necessario, anche nei casi in cui l’interessato ne richieda l’aggiornamento, la rettificazione e l’integrazione ai sensi dell’art. 16 del Regolamento (UE) 2016/679”.
  3. il formato aperto dei dati: “L’ 1, co. 1, lett. l-bis) del d.lgs. n. 82/2005 definisce il formato aperto come un formato di dati reso pubblico, documentato esaustivamente e neutro rispetto agli strumenti tecnologici necessari per la fruizione dei dati stessi”. Precisamente, per “formato aperto” si intende il formato PDF o il formato ODF, in modo da garantire a tutti gli interessati la facile lettura dei file.

Le regole quindi ci sono già, eppure l’Autorità Nazionale Anticorruzione ha dovuto necessariamente alzare la voce per farle rispettare, chiedendo addirittura il soccorso delle OIV e degli organismi equivalenti.

Adesso spetta solo alle amministrazioni e agli altri enti interessati, che non possono più far finta di non sentire, adattarsi e garantire (finalmente) questo diritto fondamentale ai cittadini.

L'articolo Amministrazione trasparente: il recente monito dell’ANAC proviene da Giurdanella.it.

]]>
Asili nido: Incostituzionale discriminare i non residenti https://www.giurdanella.it/2018/06/asili-nido-incostituzionale-discriminare-i-non-residenti/ Wed, 06 Jun 2018 05:30:05 +0000 http://www.giurdanella.it/?p=36780 E’ irragionevole favorire i residenti di lungo termine per l’accesso ai servizi pubblici, e agli asili nido in particolare

L'articolo Asili nido: Incostituzionale discriminare i non residenti proviene da Giurdanella.it.

]]>
Contrario alla Costituzione favorire i residenti nell’accesso agli asili nido. Nuovo affondo della Corte Costituzionale sulle misure discriminatorie delle Regioni, questa volta sotto la scure della Consulta la norma veneta che richiedeva 15 anni di residenza per l’accesso agli asili nido (Corte Cost. 107/2018)

Dopo la pronuncia della Corte sulle discriminazione degli extracomunitari nell’accesso agli alloggi popolari,  si è stabilito che è un criterio irragionevole per l’attribuzione di una beneficio, non essendovi alcuna “ragionevole correlazione” tra la residenza prolungata in Veneto e le situazioni di bisogno o di disagio.

In definitiva, gli asili nido hanno una funzione educativa, a vantaggio dei bambini, e una funzione socio-assistenziale, a vantaggio dei genitori che non hanno i mezzi economici per pagare l’asilo nido privato o una baby-sitter; dalla disciplina legislativa emerge soprattutto l’intento di favorire l’accesso delle donne al lavoro, finalità che ha specifica rilevanza costituzionale, garantendo espressamente la Costituzione la possibilità per la donna di conciliare il lavoro con la «funzione familiare» (art. 37, primo comma, Cost.).

La Corte ha quindi ricordato che se al legislatore, sia statale che regionale (e provinciale), è consentito introdurre una disciplina differenziata per l’accesso alle prestazioni assistenziali al fine di conciliare la massima fruibilità dei benefici previsti con la limitatezza delle risorse finanziarie disponibili” (sentenza n. 133 del 2013), tuttavia “la legittimità di una simile scelta non esclude che i canoni selettivi adottati debbano comunque rispondere al principio di ragionevolezza”.

Qui la sentenza n. 107 del 25 maggio 2018 della Corte Costituzionale

Di seguito il Comunicato Stampa che ha accompagnato la pubblicazione della sentenza

LA CONSULTA BOCCIA IL VENETO: INCOSTITUZIONALI 15 ANNI DI RESIDENZA PER ACCEDERE AGLI ASILI NIDO 

Il requisito della residenza protratta per 15 anni, richiesto dalla legge regionale del Veneto n. 6 del 2017 come titolo di precedenza per l’accesso agli asili nido, è incostituzionale.

Lo ha stabilito, con la sentenza n. 107 depositata oggi, la Corte costituzionale (relatrice Daria de Pretis). Il legislatore veneto aveva configurato come titolo preferenziale per l’iscrizione dei bambini al nido pubblico la residenza ininterrotta (o l’attività lavorativa, anche non continuativa) per 15 anni in Veneto.

Questa previsione, secondo la Corte costituzionale, contrasta con il principio di uguaglianza, poiché introduce un criterio irragionevole per l’attribuzione del beneficio, non essendovi alcuna “ragionevole correlazione” tra la residenza prolungata in Veneto e le situazioni di bisogno o di disagio.

La norma contrasta inoltre con la funzione educativa a vantaggio dei bambini dell’asilo nido e con quella socio-assistenziale a vantaggio dei genitori privi dei mezzi economici per pagare l’asilo privato.

Nella sentenza si legge, tra l’altro, che “la configurazione della residenza protratta come titolo di precedenza, anche rispetto alle famiglie economicamente deboli, si pone in frontale contrasto con la vocazione sociale degli asili nido”, servizio che “risponde direttamente alla finalità di uguaglianza sostanziale fissata dall’articolo 3, secondo comma, della Costituzione, in quanto consente ai genitori (in particolare alle madri) privi di adeguati mezzi economici di svolgere un’attività lavorativa”. Quanto poi alla funzione educativa del nido, la Corte ha osservato che è “ovviamente irragionevole ritenere che i figli di genitori radicati in Veneto da lungo tempo presentino un bisogno educativo maggiore degli altri”.

I giudici costituzionali hanno infine richiamato la libertà di circolazione garantita dai Trattati e la giurisprudenza della Corte di giustizia Ue in tema di requisiti per l’accesso a prestazioni sociali erogate dagli Stati membri, sottolineando l’incoerenza dello scopo perseguito dalla norma impugnata e il carattere comunque sproporzionato della durata della residenza richiesta.

Qui la sentenza n. 107 del 25 maggio 2018 della Corte Costituzionale

L'articolo Asili nido: Incostituzionale discriminare i non residenti proviene da Giurdanella.it.

]]>
Case popolari, è incostituzionale discriminare gli extracomunitari https://www.giurdanella.it/2018/05/case-popolari-extracomunitari-discriminazione-incostituzionale/ Fri, 25 May 2018 08:17:11 +0000 http://www.giurdanella.it/?p=36593 La decisione della Corte Costituzionale sulla discriminazione nell'accesso all'edilizia popolare

L'articolo Case popolari, è incostituzionale discriminare gli extracomunitari proviene da Giurdanella.it.

]]>
La Corte Costituzionale (sentenza 106 n. 2018) boccia la legge della Regione Liguria laddove questa prevede requisiti più gravosi per gli stranieri extracomunitari (10 anni di residenza consecutiva) per l’accesso alle case popolari

Con la sentenza depositata il 24 maggio 2018, la Consulta si pronuncia sulla legge (soprannominata “anti-stranieri” e accompagnata dallo slogan “case popolari prima agli italiani”) della Regione Liguria sull’edilizia popolare, laddove questa prevedeva per gli stranieri extracomunitari 10 anni di residenza consecutiva ai fini della richiesta di case popolari, requisito considerato discriminatorio e in violazione della normativa internazionale e comunitaria, che invece stabiliscono il divieto di discriminazione nell’accesso ai servizi e prestazioni sociali per gli extracomunitari risiedenti da lungo periodo, cioè 5 anni.

Il divieto di discriminazione nei confronti dei cittadini extracomunitari residenti per almeno cinque anni (soggiornanti di lungo periodo)

Viene  così dichiarata incostituzionale l’art. 4 della legge regionale 13/2017 (Norme per l’assegnazione e la gestione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica e modifiche alla legge regionale 12 marzo 1998 e alla legge regionale 3 dicembre 2007, n. 38), per contrasto agli artt. 4 e 11 della direttiva 2003/109/CE, del Consiglio, del 25 novembre 2003, relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo, recepita con il decreto legislativo 8 gennaio 2007, n. 3, il cui art. 1 ha sostituito l’art. 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero).

L’art. 4 della direttiva prevede infatti che i soggiornanti di lungo periodo (extracomunitari residenti per almeno cinque anni) siano equiparati ai cittadini dello Stato membro in cui si trovano ai fini, tra l’altro, del godimento dei servizi e prestazioni sociali (art. 11), tra i quali rientra l’assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica, come testualmente conferma la lettera f) del suo art. 11, con il riferirsi alla «procedura per l’ottenimento di un alloggio».

La legge, la n. 13 del 2017, aveva infatti modificato il requisito previsto per i cittadini di Paesi extracomunitari: prima era richiesta la titolarità della carta o del permesso di soggiorno almeno biennale abbinato all’attività lavorativa.

A seguito dell’intervento legislativo oggetto di scrutinio della Consulta, veniva invece richiesta la regolare residenza da almeno 10 anni consecutivi in Italia per tutti gli stranieri, in contrasto con n relazione agli artt. 4 e 11 della direttiva 2003/109/CE, del Consiglio, del 25 novembre 2003, relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo, recepita con il decreto legislativo 8 gennaio 2007, n. 3, il cui art. 1 ha sostituito l’art. 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero).

Una forma dissimulata di discriminazione nei confronti degli stranieri extracomunitari

La Corte conclude che il requisito della residenza decennale sia una forma dissimulata di discriminazione nei confronti dei cittadini extracomunitari.

E ciò senza neppure prevedere che tale decennale residenza sia trascorsa nel territorio della Regione Liguria, facendo non coerentemente riferimento alla residenza nell’intero territorio nazionale, ancorché sia poi la stessa legge impugnata, per quanto riguarda la prova del “radicamento” con il «bacino di utenza a cui appartiene il Comune che emana il bando», a fissare un requisito di residenza di «almeno cinque anni» (art. 5, comma 1, lettera b, della legge reg. Liguria n. 10 del 2004, come, a sua volta, modificato dalla legge reg. Liguria n. 13 del 2017)»

Il precedente: la sentenza n. 168 del 2014 sulla legge della Regione Valle D’Aosta

Con riguardo ad una legge della Regione Valle d’Aosta, la Corte Costituzionale aveva già affermato che «la previsione dell’obbligo di residenza da almeno otto anni nel territorio regionale, quale presupposto necessario per la stessa ammissione al beneficio dell’accesso all’edilizia residenziale pubblica (e non, quindi, come mera regola di preferenza), determina un’irragionevole discriminazione sia nei confronti dei cittadini dell’Unione, ai quali deve essere garantita la parità di trattamento rispetto ai cittadini degli Stati membri (art. 24, par. 1, della direttiva 2004/38/CE), sia nei confronti dei cittadini di Paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo, i quali, in virtù dell’art. 11, paragrafo 1, lettera f), della direttiva 2003/109/CE, godono dello stesso trattamento dei cittadini nazionali per quanto riguarda anche l’accesso alla procedura per l’ottenimento di un alloggio» (sentenza n. 168 del 2014).

Clicca qui per la versione integrale della sentenza

L'articolo Case popolari, è incostituzionale discriminare gli extracomunitari proviene da Giurdanella.it.

]]>
Nessuna applicazione retroattiva delle norme sul reclutamento del personale delle società pubbliche https://www.giurdanella.it/2018/05/nessuna-applicazione-retroattiva-delle-norme-sul-reclutamento-del-personale-delle-societa-pubbliche/ Tue, 22 May 2018 13:15:35 +0000 http://www.giurdanella.it/?p=36456 La Cassazione ha chiarito che le norme sulle assunzioni  e reclutamento del personale da parte delle Società Pubbliche non si applicano retroattivamente.

L'articolo Nessuna applicazione retroattiva delle norme sul reclutamento del personale delle società pubbliche proviene da Giurdanella.it.

]]>
La Cassazione ha chiarito che le norme sulle assunzioni  e reclutamento del personale da parte delle Società Pubbliche non si applicano retroattivamente.

 

La sezione Lavoro della Cassazione, sentenza n. 10525/2018, ha quindi confermato il principio per cui alle società pubbliche si applicano le disposizioni di diritto privato, se non è previsto diversamente.

 

La Corte ha chiarito, richiamandosi, alla decisione della Cassazione 3621/2018 in tema di società partecipate, in materia di riparto di giurisdizione fra giudice ordinario, contabile ed amministrativo, che la partecipazione pubblica non muta la natura di soggetto privato della società la quale, quindi, resta assoggettata al regime giuridico proprio dello strumento privatistico adoperato, salve specifiche disposizioni di segno contrario o ragioni ostative di sistema che portino ad attribuire rilievo alla natura pubblica del capitale impiegato e del soggetto che possiede le azioni della persona giuridica (cfr. fra le più recenti Cass. S.U. n. 24591/2016 e con riferimento ai rapporti di lavoro Cass. S.U. n. 7759/2017).

 

Una disposizione di segno contrario, intervenuta proprio in materia di società in house, è rappresentata dal D.L. n. 112 del 2008, art. 18, convertito con modificazioni dalla L. n. 133 del 2008, che, nel testo risultante dalle modifiche apportate dalla L. n. 102 del 2009 di conversione del D.L. n. 78 del 2009, al comma 1 estende alle società a totale partecipazione pubblica che gestiscono servizi pubblici locali i criteri stabiliti in tema di reclutamento del personale dal D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 35, comma 3, ed al comma 2 prescrive alle “altre società a partecipazione pubblica totale o di controllo” di adottare “con propri provvedimenti criteri e modalità per il reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi nel rispetto dei principi, anche di derivazione comunitaria, di trasparenza, pubblicità e imparzialità”, prevedendo, inoltre, al comma 2 bis che “le disposizioni che stabiliscono, a carico delle amministrazioni di cui al D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 1, comma 2 e successive modificazioni, divieti o limitazioni alle assunzioni di personale si applicano, in relazione al regime previsto per l’amministrazione controllante, anche alle società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo che siano titolari di affidamenti diretti di servizi pubblici locali senza gara, ovvero che svolgano funzioni volte a soddisfare esigenze di interesse generale aventi carattere non industriale nè commerciale, ovvero che svolgono attività nei confronti della pubblica amministrazione a supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi della L. 30 dicembre 2004, n. 311, art. 1,comma 5”.

 

Tuttavia la richiamata disposizione di segno contrario non è applicabile ratione temporis al contratto dedotto in giudizio sicché è stato ritenuto operante correttamente il regime giuridico proprio dello strumento privatistico adoperato con conseguente conversione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

 

Di seguito la sentenza n. 10525 2018 della Cassazione Lavoro.

 

Cassazione civile, sez. lav., 03/05/2018, (ud. 20/02/2018, dep.03/05/2018),  n. 10525

 

FATTO

 

RILEVATO

 

che:

la Corte di Appello di Palermo, in riforma della sentenza del Tribunale Marsala, accogliendo la domanda del lavoratore in epigrafe, proposta nei confronti della società Belice, dichiarava, ritenuta la nullità del termine apposto al contratto di somministrazione, a tempo indeterminato, e a decorre dal giorno 1 aprile 2009, il rapporto di lavoro subordinato tra le parti con diritto del dipendente a riprendere servizio e condannava la società a titolo di risarcimento del danno di una indennità pari a tre mensilità della retribuzione;

a tanto, e per quello che rileva in questa sede, la Corte merito, dopo aver ritenuto, a differenza di quanto affermato dal Tribunale, la non intervenuta della decadenza di cui alla L. n. 183 del 2010, art. 32 e successive modifiche, perveniva sulla fondante considerazione che, pur operando nei confronti della Belice Ambiente il divieto, del D.L. n. 112 del 2008, ex art. 18, comma 2 bis, convertito nella L. n. 113 del 2008, introdotto dal D.L. n. n. 78 del 2009, art. 19, convertito in L. n. 102 del 2009, di conversione del rapporto di lavoro a tempo determinato in lavoro a tempo indeterminato per la nullità del termine del primo, siffatta normativa era inapplicabile al caso di specie perchè il rapporto di lavoro dedotto in giudizio era stato costituito in epoca antecedente;

avverso questa sentenza la società Belice Ambiente propone ricorso per cassazione sulla base di tre censure cui resiste con controricorso la parte intimata.

Il P.M. deposita conclusioni scritte.

 

DIRITTO

 

CONSIDERATO

che:

con il primo motivo la società, deducendo violazione e/o falsa applicazione della L. n. 183 del 2010, art. 32, sostiene l’applicabilità nel caso di specie della decadenza prevista dalla denunciata normativa poichè l’impugnazione dei contratti interinali l’ultimo dei quali è scaduto il 30 settembre 2009 è intervenuta soltanto con nota del 24 febbraio 2012 e “dunque oltre il termine ultimo” del 23 gennaio 2011;

con la seconda censura parte ricorrente, denunciando violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 276 del 2003, artt. 1, 27 e 86, D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1, in relazione al D.Lgs. n. 165 del 2001, artt. 35 e 36, D.L. n. 112 del 2008, art. 18, comma 2 bis, convertito nella L. n. 113 del 2008, introdotto dal D.L. n. 78 del 2009, art. 19, convertito in L. n. 102 del 2009, prospetta che essendo essa ricorrente, alla stregua dello statuto, società in house a totale partecipazione pubblica si applica la disciplina vincolistica in materia di assunzioni di cui al D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 36, con conseguente divieto di conversione a tempo indeterminato del rapporto di lavoro a tempo determinato ed irrilevanza della normativa di cui al richiamato del D.L. n. 112 del 2008, art. 18, comma 2 bis;

con la terza critica la società, asserendo violazione e/o falsa applicazione della L. n. 183 del 2010, art. 32, comma 5, come autenticamente interpretato dalla L. n. 92 del 2012, art. 1, comma 13, in relazione al D.L. n. 112 del 2008, art. 18, comma 2 bis, convertito nella L. n. 113 del 2008, introdotto dal D.L. n. 78 del 2009, art. 19, convertito in L. n. 102 del 2009, assume che avendo natura costitutiva la sentenza che dispone la conversione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato ed essendo tale sentenza, nella specie, intervenuta in (epoca posteriore al D.L. n. 112 del 2008, detto art. 18, comma 2 bis, trova applicazione il divieto di conversione ivi stabilito;

il primo motivo del ricorso è infondato poichè è oramai acquisito alla giurisprudenza di questa Corte il principio secondo il quale in tema di somministrazione di lavoro, la decadenza di cui alla L. n. 183 del 2010, art. 32, comma 4 e la conseguente proroga, di cui al comma 1-bis del medesimo articolo, si applicano anche ai contratti a termine in somministrazione cessati o stipulati prima della data di entrata in vigore della legge stessa (24 novembre 2010), senza la necessità di una specifica previsione di deroga all’art. 11 preleggi, atteso che la nuova norma non ha modificato la disciplina del fatto generatore del diritto ma solo il suo contenuto di poteri e facoltà, suscettibili di nuova regolamentazione perchè ontologicamente e funzionalmente distinti da esso e non ancora consumati, dovendosi pertanto escludere ogni profilo di retroattività; nè l’introduzione del nuovo termine di decadenza con efficacia “ex nunc” determina una violazione dell’art. 24 Cost., art. 47 della Carta dei diritti fondamentali della UE o artt. 6 e 13 della CEDU, essendo stato assicurato un ambito temporale quantitativamente congruo per la conoscibilità della nuova disciplina, attesa la proroga disposta “in sede di prima applicazione” dal citato comma 1-bis (per tutte Cass. n. 7788/2017);

nella specie il lavoratore non è incorso nella decadenza di cui trattasi perchè, come dedotto dalla stessa parte ricorrente, l’impugnazione dei contratti interinali, l’ultimo dei quali è scaduto il 30 settembre 2009, è intervenuta con nota del 24 febbraio 2012 e quindi entro il termine di cui alla L. n. 183 del 2010, citato art. 32, così come differito dal D.L. n. 225 del 2010;

la seconda censura non merita accoglimento;

invero, come già sottolineato da questo giudice di legittimità con sentenza n. 3621/2018, in tema di società partecipate le Sezioni Unite di questa Corte, chiamate a pronunciare sul riparto di giurisdizione fra giudice ordinario, contabile ed amministrativo, hanno evidenziato che la partecipazione pubblica non muta la natura di soggetto privato della società la quale, quindi, resta assoggettata al regime giuridico proprio dello strumento privatistico adoperato, salve specifiche disposizioni di segno contrario o ragioni ostative di sistema che portino ad attribuire rilievo alla natura pubblica del capitale impiegato e del soggetto che possiede le azioni della persona giuridica (cfr. fra le più recenti Cass. S.U. n. 24591/2016 e con riferimento ai rapporti di lavoro Cass. S.U. n. 7759/2017);

nella specie la disposizione di segno contrario, come posto in evidenza dalla citata pronuncia n. 3621/2018 intervenuta proprio in materia di società in house, è rappresentata dal D.L. n. 112 del 2008, art. 18, convertito con modificazioni dalla L. n. 133 del 2008, che, nel testo risultante dalle modifiche apportate dalla L. n. 102 del 2009 di conversione del D.L. n. 78 del 2009, al comma 1 estende alle società a totale partecipazione pubblica che gestiscono servizi pubblici locali i criteri stabiliti in tema di reclutamento del personale dal D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 35, comma 3, ed al comma 2 prescrive alle “altre società a partecipazione pubblica totale o di controllo” di adottare “con propri provvedimenti criteri e modalità per il reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi nel rispetto dei principi, anche di derivazione comunitaria, di trasparenza, pubblicità e imparzialità”, prevedendo, inoltre, al comma 2 bis che “le disposizioni che stabiliscono, a carico delle amministrazioni di cui al D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 1, comma 2 e successive modificazioni, divieti o limitazioni alle assunzioni di personale si applicano, in relazione al regime previsto per l’amministrazione controllante, anche alle società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo che siano titolari di affidamenti diretti di servizi pubblici locali senza gara, ovvero che svolgano funzioni volte a soddisfare esigenze di interesse generale aventi carattere non industriale nè commerciale, ovvero che svolgono attività nei confronti della pubblica amministrazione a supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi della L. 30 dicembre 2004, n. 311, art. 1,comma 5”;

tuttavia la richiamata disposizione di segno contrario non è applicabile ratione temporis al contratto dedotto in giudizio sicchè correttamente la Corte di Appello ha ritenuto operante il regime giuridico proprio dello strumento privatistico adoperato con conseguente conversione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato;

l’ultimo motivo è infondato atteso che secondo giurisprudenza di questa Corte in materia di assunzioni dei lavoratori subordinati con illegittima apposizione della clausola di durata, trova applicazione, alla stregua del principio tempus regit actum, la disciplina vigente al momento della stipulazione del contratto a termine e non quella in vigore al momento della pronuncia della sentenza con effetti costitutivi, tenuto conto che la conversione del rapporto di lavoro in contratto a tempo indeterminato non costituisce una sanzione atipica ma l’effetto della nullità del termine (Cass. n. 24330/2009);

il ricorso in conclusione va rigettato e le spese del presente giudizio, tenuto conto delle oscillazioni in tema della giurisprudenza di merito e del recente assestarsi della giurisprudenza di legittimità in materia di società in house, vanno compensate;

 

P.Q.M.

 

La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio di legittimità.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 20 febbraio 2018.

Depositato in Cancelleria il 3 maggio 2018

L'articolo Nessuna applicazione retroattiva delle norme sul reclutamento del personale delle società pubbliche proviene da Giurdanella.it.

]]>
Legislazione sociale e diritto della previdenza sociale https://www.giurdanella.it/2018/05/legislazione-sociale-e-diritto-della-previdenza-sociale-i-principi-fondamentali-ed-evoluzione-storica/ Mon, 21 May 2018 11:15:04 +0000 http://www.giurdanella.it/?p=36454 I principi fondamentali e  l’evoluzione storica della legislazione sociale e del diritto della previdenza sociale   Il presente testo è un estratto del libro “Lo Stato Sociale e le sue tutele. Guida pratica alla previdenza e assistenza per patronati, PA e cittadini” dell’avv. Mario di Mulo, in materia di diritto previdenziale e legislazione sociale. In […]

L'articolo Legislazione sociale e diritto della previdenza sociale proviene da Giurdanella.it.

]]>
I principi fondamentali e  l’evoluzione storica della legislazione sociale e del diritto della previdenza sociale

 

Il presente testo è un estratto del libro “Lo Stato Sociale e le sue tutele. Guida pratica alla previdenza e assistenza per patronati, PA e cittadini” dell’avv. Mario di Mulo, in materia di diritto previdenziale e legislazione sociale.

In un momento in cui la riforma del sistema del diritto di previdenza sociale è diventato di attualità pressante, diventa fondamentale comprendere come il Welfare in Italia sia stato pensato..
La legislazione sociale, infatti, è una materia fittissima e specialistica, non priva di particolarità che la rendono di difficile comprensione.
Nello specifico, il Volume si propone l’arduo compito di dare risposte immediate e concrete agli operatori del settore, e non solo, che sempre più necessitano di una visione organica del fenomeno.
Ragion per cui, l’Autore ha cercato di predisporre uno strumento chiaro e “smart”, tale da consentire una facile consultazione a tutti coloro che ne abbiano interesse.
Al riguardo, sono state prospettati una serie di casi pratici ai quali si è cercato di fornire suggerimenti utili ricavati dall’esperienza pratica e quotidiana.

1. L’oggetto della legislazione sociale e le sue caratteristiche principali

Al fine di comprendere ed inquadrare correttamente la materia della legislazione sociale, è doveroso riportare integralmente quanto disciplinato dall’art. 38 della Costituzione repubblicana: “Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all’assistenza sociale. I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria. Gli inabili ed i minorati hanno diritto all’educazione e all’avviamento professionale. Ai compiti previsti in questo articolo provvedono organi ed istituti predisposti o integrati dallo stato. L’assistenza privata è libera”.

Muovendo da tale norma fondamentale, la dottrina ha identificato la legislazione sociale come una branca del più ampio diritto del lavoro, che mira alla realizzazione di un sistema di welfare (protezione sociale), rivolto a tutti i cittadini, lavoratori e non, teso a garantire la salute degli individui per il benessere individuale e collettivo. Scopo principale della materia è quello di assicurare a tutti la libertà dallo stato di bisogno, per la cui soddisfazione è necessario che vengano poste in essere una serie di “iniziative specifiche preordinate a prevenire e rimuovere lo stato di bisogno” (CINELLI).

Ben diversa, invece, è la legislazione sociale del lavoro che riguarda istituti quali: il collocamento della manodopera e dei lavoratori disabili; la tutela contro i licenziamenti illegittimi; la durata della prestazione lavorativa e i riposi; l’igiene del lavoro e della prevenzione degli infortuni sul luogo di lavoro; la tutela contro i rischi connessi allo svolgimento del rapporto di lavoro.

In un primo momento, il diritto del lavoro e la legislazione sociale erano un tutt’uno: invero, entrambe erano collegate alla rivoluzione industriale e le prime disposizioni normative miravano a proteggere determinate categorie di lavoratori considerate “deboli” (donne e bambini).

Nel corso dell’evoluzione storica, tuttavia, la legislazione sociale assunse una propria sfera di autonomia, tanto da divenire una branca autonoma del vigente ordinamento giuridico.

Inoltre, si distinguono convenzionalmente due modelli di legislazione sociale:
il Modello “Beveridgiano” (di sicurezza sociale), caratterizzato dal finanziamento a carico dello Stato. È un modello nel quale lo Stato interviene assicurando prestazioni economiche e sociali che consentano a tutti gli individui la liberazione dallo stato di bisogno. Realizza una solidarietà generale secondo un principio di eguaglianza (o forse egualitarismo);

il Modello “Bismarckiano” (o previdenziale), caratterizzato dal finanziamento attraverso i singoli contributi delle imprese. Lo Stato, infatti, interviene a tutela del reddito, a garanzia del livello di vita raggiunto. Per il resto, tenendo ferma la distinzione tra assistenza e previdenza, realizza una solidarietà occupazionale secondo un principio di corrispettività.

La previdenza sociale è rimasta fortemente ancorata al secondo modello, mentre il primo più che diritti previdenziali esprime diritti sociali. La distinzione è centrale: mentre i diritti previdenziali guardano al cittadino in relazione alla sua capacità di produrre reddito da lavoro, i diritti sociali guardano al cittadino in relazione al suo essere persona umana.

Pilastri fondamentali della materia sono: tutela di tutti i cittadini (lavoratori e non); erogazione dei servizi, unitamente o in alternativa al soggetto pubblico, da parte dei privati; differenziazione delle prestazione dei servizi in base al possesso o meno di determinati requisiti (categorie di individui, aree geografiche, livello reddituale).

Il cuore del sistema è rappresentato dagli istituti di carattere pensionistico, gestiti dall’INPS. Si tratta di un settore che sta vivendo forti scosse a causa dei maggiori oneri finanziari legati alla drastica ristrettezza economica che attanaglia il nostro Paese nonché in forza dell’aumento dell’età media della popolazione beneficiaria delle prestazioni. Ragion per cui, si cerca di dare spazio alla previdenza complementare, gestita da Fondi privati. Inoltre, altro organo basilare che fornisce tutela al lavoratore è l’INAIL, il quale gestisce l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

Gli interventi legislativi correttivi in materia previdenziale ed assistenziale dell’ultimo decennio si sono caratterizzati, da un lato, per il contenimento della spesa, con l’elevazione dei requisiti di età e di contribuzione per l’accesso alle prestazioni e con il riproporzionamento delle rendite rispetto alla contribuzione effettivamente versata nel corso dell’intera vita lavorativa, dall’altro per l’inasprimento del prelievo contributivo.

Profili questi che avremo modo di analizzare analiticamente nel corso del volume, per la cui trattazione si rinvia.

2. Distinzione tra previdenza sociale ed assistenza sociale.

La legislazione sociale, a sua volta, si suddivide in previdenza sociale ed assistenza sociale. Orbene, l’orientamento dottrinale preminente ha definito la previdenza sociale come “quella parte dell’ordinamento giuridico avente come fine la tutela del lavoratore (e dei familiari a suo carico) dai rischi della menomazione o della perdita della sua capacità lavorativa in conseguenza di eventi predeterminati (naturali o connessi al lavoro prestato)”. L’assistenza sociale, invece, mira a garantire a tutti i cittadini inabili al lavoro e/o a coloro che risultano sprovvisti di mezzo di sostentamento un livello minimo di prestazioni che possa liberarli dallo stato di bisogno. Queste forme di assistenza sono varie: si pensi, ad esempio, all’assistenza sanitaria, alla concessione di alloggi di edilizia residenziale pubblica, alle agevolazioni previste per il portatore di handicap, alle esenzioni o riduzioni fiscali per l’accesso al sistema scolastico.

Nello specifico, giova evidenziare, per ragioni di chiarezza espositiva, ciò che distingue previdenza ed assistenza.

In primo luogo, in ossequio al dettato costituzionale fornito dall’art. 38, co. 1, l’assistenza è tesa a fornire protezione a coloro che sono affetti da inabilità al lavoro, intesa come incapacità psico-fisica e culturale al lavoro, e da mancanza dei mezzi di sostentamento, in ragione del basso livello reddituale oltre una certa soglia predeterminata per legge.

La previdenza, invece, è finalizzata a proteggere una categoria di persone più ristretta, ovvero i lavoratori che, al verificarsi di determinati eventi, che riducono o elimino del tutto la loro capacità lavorativa, necessitano di adeguati mezzi di sostentamento. Tali eventi, che ledono le capacità del lavoratore, sono elencate dall’art. 38, co. 2, della Costituzione (infortunio, malattia, vecchiaia etc.). Tuttavia, giurisprudenza e dottrina rilevanti hanno ritenuto che tale elencazione non debba considerarsi tassativa. Esempio di quanto affermato è l’estensione della tutela previdenziale anche all’evento morte del lavoratore, il quale non è contemplato dall’art. 38 Cost.

In secondo luogo, mentre l’assistenza sociale rientra nella competenza legislativa oltre che dello Stato, con rifermento all’individuazione dei principi fondamentali, anche delle Regioni (si vedano, a tal proposito, l’art. 117 Cost., il D. Lgs. 112/1998 e L. n. 328 del 2000), la regolamentazione della previdenza sociale rimane di competenza esclusiva dello Stato (come sarà meglio specificato al Capitolo 2).

Inoltre, al contrario di quelle assistenziali, le prestazioni previdenziali sono parametrate alla retribuzione.

Infine, mentre il finanziamento dell’assistenza sociale ricade su tutta la collettività attraverso il sistema del prelievo fiscale, quello della previdenza ricade in capo ai lavoratori e datori di lavoro mediante il pagamento dei contributi.

Come già accennato in precedenza, per entrambe le discipline è consentito l’intervento dei privati. In materia di assistenza, giova segnalare ulteriormente come il Costituente abbia ribadito che l’assistenza privata è libera, giacché le opere dei privati sono ritenute assolutamente indispensabili per eliminare le situazioni di drastica indigenza che colpisce la nostra società.

In definitiva, è pacifico asserire che la previdenza e l’assistenza, pur essendo “due rette parallele non destinate ad incontrarsi” (MAZZONI), hanno l’obiettivo comune di impedire che l’individuo versi in stato di bisogno.

Posto ciò, è evidente la sussistenza delle differenziazioni sopra elencate in ragione delle poche risorse pubbliche e in risposta alla necessità di livellare il grado di tutele tra quelli che hanno contribuito e contribuiscono con il proprio lavoro al benessere collettivo e i soggetti in genere.

3. Evoluzione storica della legislazione sociale: dai primi interventi normativi alla Costituzione.

La legislazione sociale – come già detto nel Cap. 1 – è strettamente connessa alla rivoluzione industriale. Invero, tra la fine del XVIII e il XIX sec., moltissime persone abbandonarono le tradizionali attività storiche rurali per trasferirsi in città, in virtù dei maggiori guadagni che prospettava l’industria. Tuttavia, si determinarono nuove forme di emarginazione e di povertà, atteso che l’attività lavorativa che si svolgeva all’interno della fabbrica si realizzava senza fornire alcun tipo di tutela verso i lavoratori, nel più totale sfruttamento ad opera della parte datoriale, soprattutto nei confronti di donne e bambini sempre più stridenti; il lavoro nelle fabbriche, organizzato all’insegna dello sfruttamento indiscriminato.

In un primo momento, lo Stato liberale (1800) non intervenne, ritenendo che tali problematiche sarebbero venute meno attraverso le iniziative benefiche e spontanee che sarebbero dovute provenire dai privati. Infatti, a causa della passività dello Stato, il quale riservava la propria condotta benefica alla soddisfazione delle esigenze basilari dei più bisognosi, i lavoratori si organizzarono in società di Mutuo soccorso, le quali prestavano aiuto a coloro che si trovavano in un impellente stato di bisogno, purché appartenenti alla medesima categoria professionale ed incapaci di lavorare temporaneamente (malattia o infortunio) o permanentemente (vecchia e invalidità). Si realizza così un sistema di “autoprotezione” (CINELLI).

Tali società altro non furono che le prime forme primordiali di centri di aggregazione sindacale. Pertanto, lo Stato, ben presto, assunse un atteggiamento ostile, che lo spinse ad abbandonare il proprio status di neutralità. Introdusse diversi istituti che per la prima volta regolavano, con finalità protettive, diversi aspetti dell’attività lavorativa (dalla durata della giornata lavorativa all’impiego di donne e fanciulli, sino all’obbligo di prevenzione degli infortuni), apprestando, altresì, le prime forme di assicurazione sociale. A questo periodo, di conseguenza, si fa risalire la nascita della legislazione sociale, che, come più volte ribadito, coincide con le origini del diritto del lavoro.

Nel nostro Paese, il primo importante atto legislativo in campo previdenziale è la L. 17/3/1898, n. 80, istitutiva dell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro degli operai dell’industria. Tale legge introduceva il concetto di responsabilità oggettiva del datore di lavoro limitata alla “riparazione del danno”. Nello stesso anno, venne promulgata la L. 17/7/1898, n. 350, che istituì la Cassa nazionale per l’assicurazione contro la vecchiaia e l’invalidità degli operai, regolamentata sulla base di un sistema volontario di contribuzione con partecipazione anche dello Stato.

Inoltre, per esigenze di completezza, vanno ricordate le leggi a tutela delle categorie più deboli o che intervengono nelle situazioni lavorative più gravose, come ad esempio la L. 489/1907, relativa al riposo settimanale e festivo, ed ancora le leggi nn. 3657/1986, 242/1902 e 818/1907, a tutela delle donne e dei fanciulli. Tali interventi legislativi ebbero il lapalissiano intento di proteggere le cd. “mezze forze”, assumendo, sempre più, una propria sfera di autonomia rispetto al complesso di norme che disciplinavano privatisticamente il rapporto di lavoro.

Nel 1917, durante la prima guerra mondiale, venne introdotta, in un primo momento, l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni in agricoltura e, successivamente, l’assicurazione obbligatoria per l’invalidità e la vecchiaia per i lavoratori addetti agli stabilimenti ausiliari. Tali sistemi protettivi facevano ricadere i conseguenti oneri previdenziali in capo ai lavoratori e ai datori di lavoro in virtù della cd. “teoria del rischio professionale”, per il quale i datori di lavoro, conseguendo utilità e vantaggi dall’attività lavorativa altrui, dovevano assumersi il rischio di risarcire il lavoratore subordinato per gli eventuali danni che lo stesso pativa in ragione del rapporto lavorativo. Il modello che venne creato in questa prima fase della legislazione sociale era comunque rispondente al modello assicurativo, e le varie forme obbligatorie di assicurazione sociale conservavano un carattere strettamente privatistico. Tuttavia proprio l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro assumeva, per la prima volta, una significativa dimensione sociale in quanto il lavoratore infortunato poteva essere indennizzato del danno patito non solo in caso di evento imputabile ad omissioni o inadempimenti del datore di lavoro, ma anche quando l’infortunio fosse addebitabile al caso fortuito o a negligenza, imperizia o imprudenza dello stesso lavoratore (PERSIANI).

Notevoli innovazioni e cambiamenti furono introdotti durante il periodo fascista. Invero, la nascita del sistema corporativo determinò, per la prima volta in assoluto nel panorama nazionale, l’estensione del rapporto assicurativo a rischi che non erano strettamente collegati all’attività lavorativa, quali l’invalidità, le malattie, la morte, realizzando un sistema previdenziale più ampio (PERSIANI). Emblematica fu la Carta del lavoro (1927), che aveva l’intento di coordinare e di unificare il sistema e gli istituti di previdenza. Ebbero, ad esempio, un notevole sviluppo in questo periodo le Casse di previdenza per singole categorie e quelle per l’assistenza in caso di malattia, operanti spesso addirittura a livello aziendale; vennero, poi, istituite l’assicurazione contro la tubercolosi e quella contro le malattie professionali, mentre alcuni istituti già esistenti (assicurazione invalidità e vecchiaia) furono sottoposti ad una completa revisione. Ulteriori innovazioni legislative apportate nel ventennio fascista furono: l’istituzione degli assegni familiari (1934) e dell’assicurazione malattia (1943), con gestione di un unico ente (INAM) per i lavoratori dell’industria, del commercio e dell’agricoltura.

Le funzioni di tutela assistenziali e previdenziali furono affidate alle stesse categorie interessate. Incombenza principale dello Stato fu quella di coordinare ed unificare tutta la disciplina in nome dell’interesse pubblico alla tutela assistenziale ed previdenziale. In tale periodo storico, di conseguenza, si realizzò una tutela o solidarietà corporativa che estese le summenzionate tutele anche a rischi non connessi con lo svolgimento dell’attività lavorativa (come la vecchiaia). Ciononostante, rimaneva a carico delle categorie interessate il finanziamento dell’assicurazione contro gli eventi di cui sopra.

L’avvento, nel 1948, della nostra Costituzione, ha fornito una copertura costituzionale e solenne alla legislazione sociale. Orbene, il nostro sistema costituzionale prevede, da un lato, l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica economica e sociale, il quale trova la propria espressione normativa all’articolo 2, e, dall’altro, il diritto al mantenimento e all’assistenza sociale di chi sia inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari, disciplinato dall’art. 38. Quest’ultima norma consente che gli interventi di sostegno nei confronti delle categorie interessate vengano compiute, in un rapporto di integrazione reciproca, sia dallo Stato sia dai privati.

Inoltre, non per minore importanza, giova rammentare le norme di apertura della Costituzione che affermano solennemente il valore del lavoro (artt.1, 4).

Tali norme altro non sono che espressione di uno Stato sociale che interviene per conferire protezione e tutela in modo che tutti, indigenti e non, possano esercitare liberamente i diritti che vengono conferiti dal nostro ordinamento giuridico liberi da qualsiasi vincolo (art. 3).

Nei successivi artt. 35-47 della Costituzione (Parte I, Titolo III, «Rapporti economici»), sono definiti i principi basilari che disciplinano l’assetto economico della società, prestando tutela al lavoratore e realizzando la finalità dello Stato di emancipare le classi storicamente sottomesse alle classi più abbienti. Segnatamente: l’art. 35 prevede la tutela del lavoro, la formazione e l’elevazione professionale dei lavoratori; l’art. 36, disposizione programmatica giacché rinvia alla legge ordinaria per le sua concreta attuazione, individua i criteri di determinazione della retribuzione, la durata massima della giornata lavorativa, stabilendo, altresì, l’inderogabilità del riposo settimanale e delle ferie annuali; in virtù dell’art. 37, alla donna lavoratrice sono garantiti gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano all’uomo. Il principio della «parità» è poi riproposto, anche per il lavoro dei minori (L. 17-10-1967, n. 977). La massima espressione del principio solidaristico è contenuto all’articolo 38, il quale, come già riportato sopra al capitolo 1, stabilisce: — il diritto di «ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere» al mantenimento e all’assistenza sociale (co. 1). In particolare, gli inabili ed i minorati hanno diritto all’educazione e all’avviamento professionale (co. 3); — il diritto dei lavoratori a «che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria» (co. 2); — la realizzazione di tali compiti mediante «organi ed istituti predisposti o integrati dallo Stato» (co. 4), fermo restando che «l’assistenza privata è libera» (co. 5). Tale disposizione costituisce il fulcro principale attorno al quale ruota l’azione della nostra Repubblica.

Infine, le ultime norme della Carta costituzionale che riguardano l’ambito sociale sono gli artt. 39-42, concernenti l’attività sindacale ed in particolare: il principio della libertà dell’organizzazione sindacale (art. 39, co. 1); il principio della capacità, dei sindacati registrati, di stipulare contratti collettivi di lavoro, vincolanti per tutti i lavoratori appartenenti alle categorie che essi rappresentano, anche se non iscritti (art. 39, co. 3); il riconoscimento del diritto di sciopero nell’ambito delle leggi che lo regolano (art. 40); — gli artt. 41 e 42, che, nel riconoscere piena libertà all’iniziativa economica privata e legittimazione alla proprietà privata, ne stabiliscono però i limiti dell’utilità sociale e della dignità e sicurezza umana.

4. Recenti interventi legislativi.

Fondamentale fu la riforma che nel nostro Paese, in ossequio al dettato di cui all’articolo 32 della Costituzione, fu data dalla Legge n. 833 del 1978, diede vita al Servizio Sanitario Nazionale. Invero, divenne scopo principale della nostra Repubblica quello di garantire ed erogare prestazioni minime indispensabili per la tutela della salute dell’individuo, ancorché nel rispetto della dignità e della libertà umana.

Espressamente, l’art. 1, co. 3, del D. Lgs. n. 502/1992 prevede che il Servizio Sanitario Nazionale eroghi a tutti i cittadini prestazione sanitarie comprese nei livelli minimi di assistenza sanitaria (LEA), gratuitamente o in partecipazione, grazie alle risorse reperite mediante il sistema fiscale.

Successivamente, il legislatore diede vita ad una serie di importanti interventi volti a circoscrivere a casi di effettivo bisogno le prestazioni di natura assistenziale, ed a rendere, invece, più efficiente il regime pensionistico.

Con riguardo all’ambito assistenziale, la L. n. 328 del 2000 ha attuato una riforma dell’intera materia, dando vita ad un sistema integrato di interventi e servizi sociali, mediante il quale lo stato e gli enti locali eliminano situazioni di povertà, migliorano la qualità della vita e garantiscono la piena attuazione del celeberrimo principio di non discriminazione e di pari opportunità.

Sul piano previdenziale, con il D. Lgs. n. 503 del 1992, (la c.d. “Riforma Amato”) fu riordinato il sistema previdenziale, con le seguenti determinazioni: l’innalzamento dell’età pensionabile (da 55 a 60 anni per le donne e da 60 a 65 per gli uomini); l’innalzamento dell’anzianità contributiva necessaria per l’acquisizione del diritto alla pensione (da 15 a 20 anni di contributi).
Fondamentale rilevanza, inoltre, bisogna attribuire alla legge n. 335 dell’8.8.1995 (Riforma Dini), la quale diede vita ad una sostanziale e radicale riforma della previdenza complementare e obbligatoria. Orbene, tale intervento legislativo introdusse, dal 1° gennaio 1996, il metodo contributivo, il quale altro non è che un sistema di calcolo della pensione determinato esclusivamente in funzione dei contributi versati nell’arco della vita lavorativa. A differenza del precedente metodo retributivo che, invece, eroga la prestazione sulla base delle ultime retribuzioni percepite, nel contributivo il lavoratore accumula, su una sorta di conto corrente virtuale, una percentuale della retribuzione annua pensionabile percepita. Inoltre, furono introdotte delle forme pensionistiche complementari con la L. n. 124 del 21/4/1993.

Inoltre, il requisito anagrafico diventa flessibile in quanto l’età di pensionamento varia in base all’anzianità contributiva posseduta e le pensioni di anzianità permangono fino alla completa soppressione e sostituzione con quella di vecchiaia contributiva.

Ed ancora, altri interventi normativi delinearono l’ambito previdenziale sancendone un radicale mutamento: la L. n. 243 del 2004 (cd. “riforma Maroni”) ha ridefinito i requisiti di accesso ai trattamenti di vecchiaia e di anzianità ed ha incentivato il finanziamento dei fondi pensione mediante devoluzione del trattamento di fine rapporto (TFR) (D.Lgs. n. 252 del 2005) ed ha innalzato, inoltre, l’età ordinaria per la pensione, poiché viene portata dai 57 anni (L. 335/1995) a 60 anni per le donne e 65 per gli uomini; la legge n. 247 del 2007, in attuazione del cd. “Protocollo Welfare”, fissò nuovi requisiti di accesso per la prestazioni di vecchiaia e pensioni; il D.L. 112/2008, conv. con L. 133/2008, introdusse l’eliminazione del divieto di cumulo reddito-pensione; le manovre economiche del 2011 (D.L. 98/2011 conv. in L. 15.7.2011, n. 11 e il D.L. 138/2011 conv. in L. 14.9.2011 n. 148) e la legge di stabilità 2012 (L. n. 183 del 2011), le quali irrigidirono i requisiti di accesso alla pensione, con lo scopo di contenere la spesa pubblica; la riforma del sistema pensionistico attuata con il cd. “Salva Italia” ( D.L. 201/2011 conv. In L. 214/2011), adottato nell’ambito di una serie di misure urgenti per assicurare la stabilità finanziaria la crescita e l’equità. Quest’ultima riforma determinò elevati sacrifici sociali, poiché recò nocumento ai soggetti prossimi alla pensione con il mutamento dei requisiti di accesso alle prestazione pensionistiche, nonché alla future generazioni, in quanto dovranno lavorare di più per garantirsi delle prestazioni comunque basse.

5. Riforma degli ammortizzatori sociali e attuale quadro normativo.

Rilevanti furono, altresì, gli interventi nell’ambito degli ammortizzatori sociali, strumenti volti a prestare aiuto al lavoratore che perde o subisce una riduzione della propria attività lavorativa. A tal proposito, giova rammentare la cd. “Legge Fornero” (L. n. 92/2012), la quale rispose alla istanze europee di tutela il lavoratore in sede di mercato del lavoro, consentendo alle imprese una maggiore flessibilità circa le strategie occupazionali interne. In ossequio a tale linea guida, venne attuata una riforma radicale ed organica delle forme di sostegno del lavoratore, dando luogo, da un lato, ad un nuovo ed unico strumento contro il rischio della disoccupazione, l’ASPI (assicurazione sociale per l’impiego), e dall’altro procedendo alla revisione degli strumenti a sostegno del reddito sia in costanza di rapporto (le integrazioni salariali), sia legati alla disoccupazione (l’indennità di mobilità).

Tuttavia, tale riforma non risolse la grave crisi occupazionale del nostro Paese. Pertanto, con l’obiettivo di aumentare sensibilmente l’occupazione, soprattutto quella giovanile, in ottemperanza alle richieste europee, il Governo Renzi varò il cd. “Jobs Act” (L. n. 183 del 2014), mediante il quale vennero conferite una serie di deleghe al Governo per l’emanazione di decreti legislativi in materia di diritto del lavoro e previdenziale. Segnatamente, con particolare attenzione agli ammortizzatori sociali, sono stati introdotti dei rilevanti cambiamenti riguardanti gli interventi in caso di disoccupazione (D. Lgs. 4.3.2015, n. 22) e gli interventi in costanza di rapporto di lavoro (D. Lgs. n. 148 del 2015). Con il primo intervento venne introdotta la NASPI (nuova assicurazione sociale per l’impiego), la quale dal 1° maggio 2015, sostituisce l’indennità di disoccupazione denominata Assicurazione Sociale per l’Impiego (ASPI) ed è una prestazione a domanda, erogata a favore dei lavoratori dipendenti che abbiano perduto involontariamente l’occupazione, per gli eventi di disoccupazione che si verificano dal 1° maggio 2015. Con riferimento al secondo intervento, vengono delineati gli strumenti di sostegno in costanza di rapporto (quando il rapporto di lavoro è sospeso) introducendo rilevanti cambiamenti in materia di integrazioni salariali, contratti di solidarietà e fondi di solidarietà settoriali.

6. Considerazioni conclusive.

Tutti gli interventi prospettati delineano una chiara propensione dello Stato, nel corso dell’evoluzione storica, ad affidarsi ai privati per innalzare il livello di protezione sociale. Prospettiva che lascia intendere la crisi, data dalle difficoltà finanziarie, dei sistemi pubblici di welfare, che lasciano preconizzare, per il futuro, modalità più intense di collaborazione fra soggetti pubblici e privati. Tale tendenza è giustificata anche dalla grave crisi economica che ha determinato un impoverimento delle risorse statali. Inoltre, in ottemperanza alle richieste proveniente dall’Unione Europea, il modello di welfare italiano è sempre più in linea con il concetto di flessibilità di matrice europea. Nello specifico, mediante un’ attenuazione delle tutele del nostro ordinamento nella regolazione e disciplina dei rapporti di lavoro, si intende rafforzare il sistema delle protezioni sul mercato del lavoro in modo da favorire l’aumento dell’occupazione. Dunque, nuova esigenza statale è quella di selezionare, con criteri sempre più stridenti, i beneficiari delle prestazioni assistenziali e previdenziali, tenendo debitamente conto delle proprie possibilità di spesa.

Per il testo dal quale è preso l’estratto, clicca qui.

L'articolo Legislazione sociale e diritto della previdenza sociale proviene da Giurdanella.it.

]]>
Pubblica illuminazione e convenzione Consip, nessun obbligo di adesione https://www.giurdanella.it/2018/05/pubblica-illuminazione-e-convenzione-consip-nessun-obbligo-di-adesione/ Mon, 07 May 2018 13:55:27 +0000 http://www.giurdanella.it/?p=36279 Il servizio di pubblica illuminazione, alla luce di del Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 19 aprile 2018, n. 2392, non è da affidare obbligatoriamente mediante convenzione Consip. L’obbligo di aderire alle convenzioni Consip per determinate categorie merceologiche In altre parole, il servizio di pubblica illuminazione non rientra nel novero di servizi e forniture per […]

L'articolo Pubblica illuminazione e convenzione Consip, nessun obbligo di adesione proviene da Giurdanella.it.

]]>
Il servizio di pubblica illuminazione, alla luce di del Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 19 aprile 2018, n. 2392, non è da affidare obbligatoriamente mediante convenzione Consip.

L’obbligo di aderire alle convenzioni Consip per determinate categorie merceologiche

In altre parole, il servizio di pubblica illuminazione non rientra nel novero di servizi e forniture per i quali, in forza dell’art. 1, comma 7, legge 135 del 2012, come successivamente modificato e integrato, le amministrazioni locali sono tenute ad approvvigionarsi mediante le convenzioni ed accordi quadro messi a disposizione da Consip. Ciò a maggior ragione laddove tale servizio viene integrato dei lavori aggiuntivi – di realizzazione di rete in fibra ottica e sistema di videosorveglianza – previsti dal bando del Comune.

L’obbligo di utilizzare i medesimi parametri prezzo-qualità delle Convenzioni Consip

I giudici di Palazzo Spada chiariscono che, in generale, l’utilizzo dei parametri prezzo-qualità delle convenzioni Consip riferiti a beni e servizi comparabili, di cui all’art. 26 legge 488 del 1999, non consiste nel loro uso quali limiti minimi e ineludibili di congruità degli importi a base d’asta e congruità delle offerte.
Tali parametri vanno utilizzati bensì quali limiti massimi per l’acquisto di beni e servizi comparabili.
In ogni caso, ovviamente, il loro utilizzo presuppone presuppone la compatibilità. Senonché nel caso di specie, come evidenziato, fa difetto proprio tale comparabilità, in quanto il servizio messo a gara dal Comune di Crema, non era a quello oggetto delle condizioni della convenzione Consip Luce 4, sia per diversità dei servizi sia per diversità della durata (15 anni in luogo di 9 anni).

Di seguito un estratto dalla sentenza, ed in allegato, la sentenza integrale.

Pubblicato il 19/04/2018
N. 02392/2018 REG.PROV.COLL.
N. 06436/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA

(…)

Del tutto improprio, poi, è il riferimento all’asserita difformità delle convenzioni di gara prevista dal Bando rispetto a quelle di cui alla Convenzione Consip: queste ultime come correttamente ritenuto nella sentenza impugnata non sarebbero affatto comparabili con quelle previste dal Comune di Crema, vista la diversa maggiore durata (15 anni per il servizio oggetto di affidamento con la presente gara a fronte dei 9 anni previsti dalla Convenzione Consip), e la maggiore ampiezza dell’oggetto dell’affidamento del Comune (includente la fibra ottica, la videosorveglianza e gli oneri di manutenzione straordinaria).
Peraltro, anche alla luce della giurisprudenza amministrativa richiamata dalla difesa comunale (Cons. Stato, Sez. V, sentenza 30.4.2015, n. 2194, nonché, in senso conforme, Sez. III, 14.4.2015, n. 1908), il servizio di pubblica illuminazione (a maggior ragione laddove integrato dei lavori aggiuntivi – di realizzazione di rete in fibra ottica e sistema di videosorveglianza – previsti dal bando del Comune di Crema) non rientra nel novero di servizi e forniture per i quali, in forza dell’art. 1, comma 7, legge 135 del 2012, come successivamente modificato e integrato, le amministrazioni locali sono tenute ad approvvigionarsi mediante le convenzioni ed accordi quadro messi a disposizione da Consip (fatto salvo il conseguimento di prezzi inferiori di almeno il 3% attraverso autonome procedure ad evidenza pubblica).
Né sussiste l’obbligo, per le amministrazioni locali, di recepire nei propri bandi di gara i medesimi parametri tecnici ed economici previsti dalle procedure competitive esperite da Consip.
A tal proposito, l’art. 26 legge 488 del 1999 indica i parametri prezzo-qualità non già quali limiti minimi e ineludibili di congruità degli importi a base d’asta e congruità delle offerte, come vorrebbe l’appellante, bensì quali limiti massimi per l’acquisto di beni e servizi comparabili: senonché nel caso di specie, come evidenziato, fa difetto proprio tale comparabilità, in quanto il servizio messo a gara dal Comune di Crema, per il tramite di S.C.R.P., non era a quello oggetto delle condizioni della convenzione Consip Luce 4.
Anche l’addotta insufficienza, in applicazione dei parametri della su indicata Convenzione Consip, del canone annuo posto a base di gara a remunerare gli investimenti da effettuarsi è assunto erroneo posto che Enel effettua il calcolo moltiplicando il canone per una durata di anni 9 (Convenzione Consip) e non per la maggiore durata di anni 15 previsto per l’affidamento oggetto di gara: come bene argomentato dalla difesa comunale, il canone annuo di Crema (poco più di € 978.000) supera di € 376.000 il canone base Consip (€ 602.000); e, dunque, moltiplicando la suddetta differenza positiva per i 6 anni d’ulteriore durata del contratto del Comune di Crema, si produrrà quale risultato un margine positivo nominale di € 798.000.

(…)

Qui in allegato la versione integrale della Sentenza N.2392/2018

L'articolo Pubblica illuminazione e convenzione Consip, nessun obbligo di adesione proviene da Giurdanella.it.

]]>