L'articolo I collegamenti ipertestuali nel processo amministrativo proviene da Giurdanella.it.
]]>Nei casi esaminati, è stato deciso di non prendere in considerazione i link all’esterno, presenti negli atti.
Cinque, gli argomenti utilizzati, nel silenzio sul punto delle Norme e Specifiche tecniche:
-esigenze di sicurezza,
-esigenze di certezza,
-necessità di non alterare le modalità previste di produzione di atti e documenti,
-difformità rispetto all’art. 4, comma 1-bis del D.M. 55/2014,
-inosservanza, infine, dell’art. 5, co. 5, delle Norme tecniche per l’attuazione del processo amministrativo telematico, allegato 1 al DPCS del 28.07.2021, e dell’art. 3, co. 6 e 7, delle Specifiche Tecniche, all. 2 al detto DPCS.
Si tratta di un orientamento, già anticipato dallo stesso presidente del TAR, in un comunicato del 20 novembre scorso, che è utile riportare integralmente, di seguito (il grassetto è redazionale):
Palermo, 20 novembre 2024
Oggetto: Utilizzo nella redazione degli atti processuali digitali di links attivi con rinvio a siti esterni al SIGA e/o terzi.
Illustri Signori Avvocati,
negli ultimi tempi ho avuto modo di rilevare la sempre maggiore frequenza dell’utilizzo, nella redazione di atti processuali digitali, di collegamenti ipertestuali, individuati con testo evidenziato e di colorazione diversa, che consentono di accedere immediatamente ad alcuni dei documenti ivi richiamati (e talvolta non depositati) mediante link ai relativi siti, sovente di libero accesso.
Come già rilevato nei DD.PP. nn. 398/2024, sez. 1a, e 437/2024, sez. 2a, l’utilizzo di detti collegamenti ipertestuali non risulta allo stato espressamente disciplinato dalle citate Norme e Specifiche tecniche ma, pur non essendo espressamente vietato, presenta alcune specifiche controindicazioni”, tenuto conto:
– delle “esigenze di sicurezza” del Sistema Informatico della Giustizia Amministrativa, potendo il rinvio diretto ad un sito web esterno veicolare malware o altre minacce all’interno della rete della Giustizia amministrativa e dei suoi utenti;
– delle esigenze di certezza, in quanto un determinato link potrebbe essere nel tempo cancellato dal gestore dei contenuti oppure identificare un contenuto differente rispetto a quello originario, precludendone in tal modo l’accesso oppure comportando l’accesso ad un documento diverso da quello al quale la parte intendeva fare riferimento, o addirittura risultare del tutto non funzionante ove riferito ad un sito terzo non di libero accesso;
– della necessità di non alterare le modalità previste di produzione di atti e documenti compromettendo, anche in tal caso, le esigenze di chiarezza e certezza oltre che di piena tutela del contraddittorio tra le parti.
Peraltro, detta tecnica di redazione degli atti processuali non sembra neppure conforme alla previsione di cui al vigente art. 4, comma 1-bis del decreto ministeriale 10 marzo 2014, n. 55 (Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, nel testo introdotto dal decreto 8 marzo 2018, n. 37 per le liquidazioni successive al 27 aprile 2018 e successivamente modificato dal decreto del 13 agosto 2022, n. 147), che prevede un aumento nella determinazione del compenso ai difensori “quando gli atti depositati con modalità telematiche sono redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione e, in particolare, quando esse consentono la ricerca testuale all’interno dell’atto e dei documenti allegati, nonché la navigazione all’interno dell’atto”, utilizzando invece collegamenti attivi al di fuori del fascicolo e verso siti “terzi.
Ancora, a normativa vigente, l’indicazione in ricorso di documenti non depositati, ma eventualmente solo consultabili attraverso il link a siti terzi, non può comunque integrare il loro valido deposito in giudizio per inosservanza dell’art. 5, co. 5, delle Norme tecniche per l’attuazione del processo amministrativo telematico, allegato 1 al DPCS del 28.07.2021, e dell’art. 3, co. 6 e 7, delle Specifiche Tecniche, all. 2 al detto DPCS, così vanificando tanto la prescrizione secondo la quale “il fascicolo informatico costituisce il fascicolo di ufficio ed è formato in modo da garantire la facile reperibilità ed il collegamento degli atti ivi contenuti in relazione alla data di deposito, al contenuto ed alle finalità dei singoli documenti” che quelle secondo le quali “ciascun atto pervenuto unitamente al ricorso introduttivo viene protocollato singolarmente all’interno del fascicolo informatico” e “tutti gli atti e documenti depositati successivamente sono protocollati e indicizzati automaticamente all’interno del medesimo fascicolo”.
Pur nel rispetto delle potestà defensionali dei Signori Avvocati incaricati, ritengo quindi che:
– sarebbe auspicabile la cessazione dell’utilizzo di detta modalità di redazione degli atti difensionali da depositarsi presso questo Ufficio giudiziario, sino a quando non dovesse trovare una sua espressa disciplina in sede di modifica delle Norme e Specifiche tecniche per l’attuazione del processo amministrativo telematico;
– sarebbe opportuno che venissero regolarizzate le eventuali produzioni documentali già effettuate presso questo Ufficio giudiziario attraverso detta modalità.
Vi sarò grato se vorrete divulgare le presenti considerazioni, che saranno anche pubblicate sul sito internet della G.A., presso i Vostri Iscritti ed Associati onde prevenire evitare eventuali incresciosi inconvenienti.
Colgo l’occasione per porgere a Tutti Voi i miei più cordiali saluti.
Salvatore Veneziano
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]]>L'articolo Lo stato dell’amministrazione siciliana proviene da Giurdanella.it.
]]>Si tratta di osservazioni critiche sullo stato dell’amministrazione siciliana, contenute nella relazione, per l’inaugurazione dell’anno giudiziario 2025, presentata dal presidente del TAR Sicilia, Salvatore Veneziano, lo scorso 14 febbraio.
In quella sede, il presidente ha evidenziato che quest’anno ricorrono due anniversari di grande rilievo per la giustizia amministrativa.
Anzitutto, i venticinque anni di vigenza della legge 205 del 2000.
Essa, viene osservato:
“Ha operato un primo ammodernamento e adeguamento alle nuove esigenze della disciplina processuale derivante dalla l. n. 1034/1971 – in gran parte modellata sulle “norme di procedura dinanzi alle sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato, in quanto non contrastanti”, risalenti al 1907 e al 1924 e neppure di rango legislativo – introducendo, tra l’altro: a) il ricorso avverso il silenzio dell’amministrazione (nuovo art. 21 bis l. n. 1034/1971), b) una disciplina generale sul processo cautelare, c) un rito accelerato in determinate materie (nuovo art. 23 bis l. n. 1034/1971), d) la possibilità di assumere decisioni di merito in forma semplificata, anche all’esito della camera di consiglio cautelare, e di definizione dei ricorsi in via monocratica per profili meramente processuali; e) l’attribuzione al giudice amministrativo del potere di condanna al risarcimento del danno in tutte le materie di giurisdizione esclusiva, estendendo alle stesse l’utilizzabilità di strumenti probatori e di condanna propri del codice del processo civile, ed anche nell’ambito della giurisdizione di legittimità, così recependo pienamente gli esiti della sentenza n. 500 del 1999 delle sezioni unite della Corte di Cassazione; f) l’integrazione dell’istruttoria mediante consulenza tecnica, anche in sede di giurisdizione di legittimità; (…) ed ha inoltre istituito ex novo una nuova materia di giurisdizione esclusiva relativa alle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture soggette a disciplina comunitaria”.
Ricorrono anche i quindici anni di vigenza del codice del processo amministrativo (d.lgs. n. 104/2010). Il presidente Veneziano lo ricorda per alcune rilevanti novità:
– Inderogabilità dei criteri attributivi della competenza e rilevabilità d’ufficio della eventuale incompetenza del giudice adito, con conseguente cessazione del fenomeno del c.d. “forum shopping” – consistente nella ricerca del T.A.R. presso il quale esistessero orientamenti giurisprudenziali, sovente già cautelari, favorevoli – che tanti danni ha prodotto anche con riferimento alla progressiva limitazione dell’ambito della competenza territoriale dei TT.AA.RR. c.d. “periferici”, oggi definibili “a competenze ordinarie”;
– Obbligo di fissazione dell’udienza pubblica di trattazione nel merito, in ipotesi di accoglimento della domanda cautelare, con conseguente cessazione del fenomeno degli accoglimenti cautelari destinati ad acquisire carattere di sostanziale “definitività”;
– Tipizzazione delle azioni esperibili, ivi compresa l’azione risarcitoria autonoma, e dei relativi riti, ivi compresi quello c.d. accelerato per particolari materie;
– Rinvio esterno al codice di procedura civile “in quanto compatibili o espressione di principi generali”.
– Disciplina organica dei giudizi relativi agli affidamenti di pubblici lavori, servizi e forniture, ulteriormente differenziata rispetto a quelli c.d. accelerati per particolari materie;
– Disciplina organica delle ipotesi di giurisdizione esclusiva e di competenza funzionale inderogabile del TAR Lazio e di qualche altro TAR per fattispecie specifiche;
– Introduzione degli strumenti informatici e telematici nel processo, così gettando le basi per la successiva introduzione del processo amministrativo telematico.
Un cenno importante è stato dedicato al “sempre maggiore ruolo della Giustizia Amministrativa nel campo dei diritti fondamentali dei cittadini e, più in generale, di ogni ‘individuo’”.
Tuttavia, si sottolinea, “se è sicuramente vero che in tema di diritti fondamentali la Corte Costituzionale ha in qualche caso affermato l’insopprimibilità ‘di un nucleo indefettibile di garanzie’ da assicurare agli interessati (a esempio, in tema di diritto al sostegno scolastico da parte degli alunni disabili), è anche vero che in altri casi (anche in tema di diritto alla salute) ha delineato una soluzione intermedia, enucleando la categoria dei ‘diritti finanziariamente condizionati’ e affermando che la ineludibile discrezionalità del legislatore nel dare attuazione ai princìpi e ai diritti fondamentali deve necessariamente incontrare comunque il limite della ‘riserva del ragionevole e del possibile’”.
Da ultimo, ma non per importanza, da segnalare le riflessioni svolte sul ruolo crescente dell’Intelligenza Artificiale, nell’ambito dell’amministrazione pubblica e, dunque, del diritto amministrativo:
(…) “Ci si troverà nella difficoltà di fare applicazione di tradizionali concetti giuridici quali la riferibilità dell’attività e l’imputabilità delle relative responsabilità oltre che del fondamentale obbligo di motivazione”.
Viene ricordato che il regolamento europeo sull’Intelligenza Artificiale “si pone l’obiettivo di contemperare l’innovazione e la competitività dei mercati europei con la necessità di garantire «un elevato livello di protezione degli interessi pubblici, quali la salute e la sicurezza e la protezione dei diritti fondamentali, compresi la democrazia, lo Stato di diritto e la protezione dell’ambiente» (considerando 8)”.
E tuttavia, l’impatto dell’AI Act, nell’ordinamento europeo, non si sottrae alle seguenti domande:
“ (…) Gli obblighi e le relative sanzioni previste scattano dopo un certo periodo dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, variabile da 6 a 36 mesi: ma nel frattempo cosa accadrà? E come sarà possibile vincolare alla loro osservanza operatori extraeuropei, quali quelli americani e cinesi, che sembrano avere oggi la leadership nel settore?”
Qui il testo integrale della relazione e dei documenti indicati in calce (tra cui si segnala un’utile sintesi della giurisprudenza più recente).
Allegati:
1. Relazione cerimonia di inaugurazione a.g. 2025 TAR Sicilia – Sede di Palermo
2. Carta dei Servizi 2025 TAR Sicilia – Sede di Palermo
3. Decreto riparto materie 2025 (DP 92/2024)
4. Decreto composizione Sezioni interne 2025 (DP 91/2024)
5. Decreto composizione Commissione Patrocinio a spese dello Stato 2025 (DP 93/2025)
6. Decreto gestione arretrato 2025 (DP 5/2025)
7. Decreti riorganizzazione Ufficio del Processo 2025 (DP 87/2024 e DP 4/2025)
8. Calendario Udienze 2025
9. Sintesi di alcuni orientamenti giurisprudenziali delle sezioni interne nell’anno 2024
10. Relazione su visita studio dei Magistrati stranieri presso la sede di Palermo del TAR Sicilia
11. Linee Guida Smaltimento PNRR febbraio 2022
12. Norme tecniche-operative PAT luglio 2021
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]]>L'articolo Reddito di cittadinanza e ludopatia La Repubblica non può farsi carico di chi dissipa i propri averi nel gioco d’azzardo. proviene da Giurdanella.it.
]]>Il giudice rimettente era stato chiamato a decidere su una richiesta di rinvio a giudizio nei confronti di un soggetto che aveva omesso di dichiarare vincite conseguite al gioco online nei due anni precedenti la domanda per ottenere il reddito di cittadinanza (delitto di cui all’art. 7, comma 1, d.l. 4/2019) e di altre vincite da gioco realizzate durante la fruizione del sussidio (delitto di cui all’art. 7, comma 2, d.l. 4/2019).
Secondo il giudice del rinvio l’art. 7 d.l. 4/2019 violerebbe il principio di tassatività perché, nel punire chiunque ometta di fornire le “informazioni dovute”, non specificherebbe adeguatamente quali siano le informazioni rientranti nella precedente locuzione e le modalità con cui portare a conoscenza dell’ente erogatore tali vincite.
Rispetto al secondo parametro di costituzionalità, ossia l’art. 3 comma secondo, Cost. secondo il rimettente la disposizione sarebbe in patente conflitto con il principio di uguaglianza sostanziale poiché rinvierebbe implicitamente al t.u. imposte in base al quale le vincite provenienti dai giochi d’azzardo rappresentano redditi suscettibili di tassazione, senza alcuna deduzione. Da un lato, dunque, non si terrebbe conto delle peculiarità del gioco online; dall’altro, escludendo la deduzione dalle vincite dell’importo giocato, si avrebbe come base imponibile un reddito non realmente esistente, aumentato di somme che il soggetto non possiede e che determinerebbero l’impossibilità di fruire del sussidio statale.
In primo luogo, il giudice delle leggi ha escluso il contrasto della norma censurata con il principio di tassatività; la Consulta ha ricordato la centralità del principio di tassatività nel sistema penale “Sottesi al principio di legalità e tassatività vi sono, infatti, due obiettivi fondamentali consistenti, «per un verso, nell’evitare che, in contrasto con il principio della divisione dei poteri e con la riserva assoluta di legge in materia penale, il giudice assuma un ruolo creativo, individuando, in luogo del legislatore, i confini tra il lecito e l’illecito; e, per un altro verso, nel garantire la libera autodeterminazione individuale, permettendo al destinatario della norma penale di apprezzare a priori le conseguenze giuridico-penali della propria condotta» (sentenza n. 327 del 2008).” Sennonché, la giurisprudenza costituzionale è costante nel ritenere che l’uso di clausole generali o vocaboli polisensi non sia automaticamente in contrasto con il già menzionato parametro costituzionale, se rimane comunque possibile per il giudice riuscire a risalire al loro significato grazie a un’operazione interpretativa che non tracimi in un’attività creatrice, preclusa alla magistratura; pertanto, l’espressione «informazioni dovute», che compare nella descrizione della fattispecie incriminatrice, per quanto sommaria e non ulteriormente declinata in contenuti analitici, non può che collegarsi in via immediata ai requisiti previsti per l’accesso e per il godimento continuativo del Rdc, stabiliti dall’art. 2, comma 1, del d.l. n. 4 del 2019, come convertito. In particolare, rileva il valore dell’ISEE, calcolato dall’INPS tenendo conto di tutte le voci di reddito imputabili al soggetto richiedente, tra le quali rientrano anche i redditi soggetti a imposta sostitutiva o a ritenuta a titolo d’imposta. In tale categoria rientrano le vincite da gioco, perché il regime tributario delle stesse ne prevede la tassazione proprio mediante l’applicazione di una ritenuta a titolo d’imposta, coerentemente a quanto previsto dall’art. 67 t.u. imposte, cui la disciplina del RdC fa implicitamente rinvio. Secondo la Corte costituzionale, dunque, nonostante una serie di rinvii normativi, è comunque possibile individuare quali siano le informazioni dovute la cui omessa dichiarazione o comunicazione integra il delitto di cui all’art. 7 d.l. 4/2019.
La Consulta ha altresì escluso il secondo profilo di illegittimità relativo al secondo comma dell’art. 7, tacciato anch’esso di violare il principio di tassatività; all’interno dello stesso d.l. 4/2019 è, infatti, previsto uno specifico modello attraverso cui comunicare le variazioni reddituali che si realizzino durante il periodo di fruizione del Rdc.
La seconda questione di legittimità sollevata dall’ordinanza di rimessione attiene alla violazione del principio di uguaglianza sostanziale di cui all’art. 3, comma 2, Cost., che prevede il compito della Repubblica di abbattere qualsiasi ostacolo di carattere economico o sociale che impedisca lo sviluppo della persona umana; il giudice a quo ha posto l’accento sulla condizione del soggetto che, pur avendo conseguito una cospicua vincita, è comunque rimasto povera perché tale vincita non ha incrementato il suo reddito, al netto delle somme giocate, le quali per la normativa fiscale sono indeducibili.
La Corte, a tal proposito, ha richiamato una sua precedente pronuncia secondo cui “il reddito di cittadinanza, pur presentando anche tratti propri di una misura di contrasto alla povertà, non si risolve in una provvidenza assistenziale diretta a soddisfare un bisogno primario dell’individuo, ma persegue diversi e più articolati obiettivi di politica attiva del lavoro e di integrazione sociale”, e che “[a] tale sua prevalente connotazione si collegano coerentemente la temporaneità della prestazione e il suo carattere condizionale, cioè la necessità che ad essa si accompagnino precisi impegni dei destinatari”, il cui inadempimento implica la decadenza dal beneficio» (sentenza n. 34 del 2022, che richiama la sentenza n. 19 del 2022).”
La Consulta, pertanto, ha ritenuto coerente con la natura del sussidio in questione la previsione dell’art. 5 d.l. 4/2019, come convertito, che, al fine di prevenire e contrastare fenomeni di impoverimento e ludopatia, fa divieto di utilizzare il beneficio per giochi che prevedono vincite in denaro o altre utilità.
Quindi, è da escludere la violazione dell’art. 3, comma secondo, Cost. prospettata dal rimettente in relazione all’art. 7, comma 2, con riguardo a persone beneficiarie del reddito che lo impieghino, pur senza ottenere vincite nette, nei giochi d’azzardo; il principio di uguaglianza sostanziale non può essere invocato nei confronti di coloro che tradiscono i principi fondanti del sussidio in parola. Le stesse considerazioni valgono anche per chi utilizzi per i giochi online somme diverse da quelle ottenute con il reddito di cittadinanza poiché anche in questo caso vi sarebbe una dissipazione di risorse di cui non irragionevolmente il sistema del reddito di cittadinanza non si fa carico.
Il giudice a quo ha sottoposto alla Consulta anche la situazione di chi richieda il sussidio per la prima volta e sia tenuto a dichiarare i requisiti reddituali per l’accesso alla misura di sostegno economico, che comprendono – stante l’implicito rinvio alle norme fiscali – anche i redditi provenienti da vincite da gioco, senza alcuna deduzione delle somme giocate. Proprio il profilo dell’indeducibilità per il giudice rimettente è fonte di contrasto con il principio di ragionevolezza e uguaglianza sostanziale di cui all’art. 3, comma 2, Cost., poiché non si terrebbe conto delle nuove forme di gioco, in particolare quelli online, strutturati secondo procedure diverse da quelli tradizionali, sia per la tecnologia utilizzata, sia per la disciplina pubblicistica, che prevede la registrazione in appositi conti di gioco di tutte le operazioni effettuate dal giocatore, consentendo la piena “tracciabilità” non solo delle vincite, ma anche delle “perdite” incontrate dal giocatore, che pertanto ben potrebbero essere dedotte.
Anche da questa prospettiva, la questione per la Corte costituzionale è infondata. Infatti, la vincita, una volta ottenuta, incrementa di fatto il reddito del soggetto, a prescindere dall’eventuale saldo negativo rappresentato dagli importi giocati o da debiti di gioco pregressi che devono essere ancora saldati; pertanto, la giocata online assume il carattere di una qualunque spesa, in questo caso voluttuaria, che la persona ha effettuato con un reddito di cui ha la disponibilità, coincidente con l’accreditamento delle vincite sul suo conto gioco; non si può, quindi, pretendere che la solidarietà pubblica si faccia carico di una spesa di tal genere.
La Consulta ha affermato che il Rdc non può venire in aiuto di persone che, in forza di vincite da gioco online, superino le soglie reddituali di accesso al sussidio, pur essendo rimaste povere. Da ciò consegue, non irragionevolmente, la pena prevista dall’art. 7, comma 1, di chi, ai fini dell’ammissione al beneficio, non dichiari le vincite lorde ottenute rilevanti per la determinazione dell’ISEE, in quanto “il legislatore esclude che sia compito della Repubblica quello di assegnare il sussidio a chi poco prima si è rovinato la vita con il gioco.”
Sul punto, la Corte afferma “Tale finalità non può certo rientrare tra i compiti che l’art. 3, secondo comma, Cost. assegna alla Repubblica, perché, da un lato, la «“dipendenza da gioco d’azzardo” (cosiddetto gioco d’azzardo patologico o ludopatia) [costituisce un] “fenomeno da tempo riconosciuto come vero e proprio disturbo del comportamento, assimilabile, per certi versi, alla tossicodipendenza e all’alcoolismo” (sentenza n. 108 del 2017), con riflessi, talvolta gravi, sulle capacità intellettive, di lavoro e di relazione di chi ne è affetto, e con ricadute negative altrettanto rilevanti sulle economie personali e familiari» (sentenza n. 185 del 2021). Dall’altro, perché frequentemente tale patologia risulta incoraggiata dall’illusione di un miglioramento sociale legato alla fortuna, che ha spesso come conseguenza l’attrazione verso il gioco d’azzardo di quelle componenti più deboli e meno facoltose della società che sono proprio i principali soggetti al centro dell’attenzione dell’art. 3, secondo comma, Cost.”
In definitiva, è la ludopatia e non la povertà che essa può causare ad essere l’ostacolo di cui la Repubblica deve farsi carico eliminandolo e, a tal proposito, nella sentenza della Consulta si dà atto delle diverse misure preventive e dissuasive come: il divieto di pubblicizzare qualsivoglia tipologia di gioco d’azzardo; nella disciplina dei giochi online, inoltre, sono, tra l’altro, anche previsti dei meccanismi di autolimitazione (ad esempio, sull’orario e sul tempo massimo di gioco e sull’importo delle giocate) che il giocatore deve impostare prima di operare nella piattaforma telematica del concessionario, il quale è tenuto a dare esecuzione a tali indicazioni; infine, dal 2012 il legislatore ha provveduto a inserire tra i livelli essenziali di assistenza anche le prestazioni di prevenzione, cura e riabilitazione a persone affette da lupopatia.
MASSIMA
“…il Reddito di cittadinanza risulta strutturato in modo da non poter venire in aiuto alle persone che, in forza delle vincite lorde da gioco conseguite nel periodo precedente alla richiesta, superino le soglie reddituali di accesso, anche se, a causa delle perdite subite, sono rimaste comunque povere.”
1l’art. 1, comma 318, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025), ha stabilito, nel testo originario, che «[a] decorrere dal 1° gennaio 2024 gli articoli da 1 a 13 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, sono abrogati». Le disposizioni appena richiamate sono entrate in vigore il 1° gennaio 2023, ai sensi dell’art. 21 della citata legge di bilancio. Successivamente, il decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48 (Misure urgenti per l’inclusione sociale e l’accesso al mondo del lavoro), convertito, con modificazioni, nella legge 3 luglio 2023, n. 85, all’art. 1 ha previsto la istituzione, «a decorrere dal 1° gennaio 2024, [del]l’Assegno di inclusione, quale misura nazionale di contrasto alla povertà, alla fragilità e all’esclusione sociale delle fasce deboli attraverso percorsi di inserimento sociale, nonché di formazione, di lavoro e di politica attiva del lavoro». Il successivo art. 12, al comma 1, ha anche disposto la istituzione, dal 1° settembre 2023, del «Supporto per la formazione e il lavoro quale misura di attivazione al lavoro, mediante la partecipazione a progetti di formazione, di qualificazione e riqualificazione professionale, di orientamento, di accompagnamento al lavoro e di politiche attive del lavoro comunque denominate».
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]]>L'articolo Le recenti Sez. un. in materia di proroga delle concessioni balneari marittime proviene da Giurdanella.it.
]]>La Corte, nel rinviare al Consiglio di Stato, ha chiarito che l’estromissione dal giudizio in appello delle intervenute associazioni di categoria e della regione Abruzzo si è risolta in un diniego della tutela giurisdizionale.
L’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato, infatti, aveva estromesso dal giudizio diverse associazioni rappresentative di interessi collettivi e la Regione Abruzzo.
Ciò sul[l’erroneo] presupposto che il provvedimento impugnato nel caso di specie – ossia il diniego di proroga di una singola concessione demaniale – ledesse “esclusivamente l’interesse del singolo, senza impingere in via immediata sulla finalità istituzionale delle associazioni”.
Questo, secondo il ragionamento del Consiglio di Stato, si poneva in contrasto con l’orientamento giurisprudenziale prevalente, secondo cui, per riconoscere la legittimazione attiva (e dunque la possibilità di intervento in giudizio) di associazioni rappresentative di interessi collettivi, occorre che la questione dibattuta “attenga in via immediata al perimetro delle finalità statutarie dell’associazione e che la produzione degli effetti del provvedimento controverso si risolva in una lesione diretta del suo scopo istituzionale”.
A tal proposito, la Corte di Cassazione ha rilevato come l’Adunanza Plenaria non avesse affatto esaminato gli statuti delle associazioni estromesse e, per converso, avesse aprioristicamente ritenuto che le questioni di diritto di massima rilevanza affrontate in Consiglio di Stato non ledessero gli interessi di detti enti esponenziali.
Quanto precede, a dire della Suprema Corte, aveva precluso alle associazioni intervenienti l’accesso alla tutela giurisdizionale, nonostante queste avessero fatto valere “un interesse (anche) proprio e diverso da (nonché convergente e quindi adesivo a) quello individuale del destinatario del provvedimento negativo”.
Oltretutto, come anche la sentenza a Sezioni unite tiene a precisare: l’interesse di tali associazioni a partecipare al processo in appello era (ed è) ancor più consistente se solo si considera che il Presidente del Consiglio di Stato aveva deferito d’ufficio all’Adunanza Plenaria tre questioni di diritto di importanza fondamentale per la tutela degli interessi istituzionali delle associazioni in questione, in materia di legittimità ed eventuale efficacia delle proroghe automatiche delle concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative.
Per tali ragioni, “avere escluso pregiudizialmente le associazioni e gli enti dalla partecipazione alla fase del giudizio dinanzi all’A.P., che era la sede nella quale sarebbero stati enunciati principi sostanzialmente normativi e vincolanti per i giudici e anche per le amministrazioni pubbliche,” è sintomo di diniego o arretramento della giurisdizione.
Con la sentenza in commento la Corte ha dunque fatto applicazione dei principi ormai consolidati, secondo cui va garantita la tutela degli interessi legittimi collettivi e si ammette la legittimazione a intervenire nel processo amministrativo a condizione che:
“a) la questione dibattuta attenga in via immediata al perimetro delle finalità statutarie dell’associazione […];
b) l’interesse tutelato con l’intervento sia comune a tutti gli associati, che non vengano tutelate le posizioni soggettive solo di una parte degli stessi”.
In conclusione, annullata per diniego di giurisdizione la sentenza dell’A.P. n. 18/2021, non resta che aspettare di vedere come verranno affrontate tutte le questioni giuridiche sottoposte al vaglio dei Giudici di Palazzo Spada.
Si segnala che rimane indubbia la piena applicabilità di tutti i principi sanciti dall’A.P. n. 17/2021, sempre in materia di proroga delle concessioni balneari marittime, trattandosi di pronuncia mai annullata.
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]]>L'articolo Natura decisoria e onere di immediata impugnazione delle ordinanze rese ex art. 116, co. 2, c.p.a. proviene da Giurdanella.it.
]]>Nel caso di specie parte ricorrente lamentava l’omessa ostensione di alcuni documenti a seguito di un’istanza proposta in primo grado e respinta con ordinanza pronunciata ai sensi dell’art. 116, co. 2, c.p.a.
Il Consiglio di Stato ha respinto tale doglianza in quanto l’appellante non aveva né impugnato né formulato riserva d’impugnazione avverso la suddetta ordinanza.
Tale pronuncia fa propri i principi stabiliti dalla sentenza dell’Adunanza plenaria n. 4 del 24 gennaio 2023 del Consiglio di Stato, la quale statuiva la natura decisoria e non meramente istruttoria delle ordinanze ex art. 116, co. 2, c.p.a.
Si tratta delle fattispecie in cui viene proposto un ricorso “contro le determinazioni e contro il silenzio sulle istanze di accesso ai documenti amministrativi, nonché per la tutela del diritto di accesso civico connessa all’inadempimento degli obblighi di trasparenza” (art. 116 c.p.a.) in pendenza di un giudizio cui la richiesta di accesso è connessa. Tale ricorso deve essere “proposto con istanza depositata presso la segreteria della sezione cui è assegnato il ricorso principale“.
Come affermato dal secondo comma dell’art. 116 del c.p.a. “l’istanza è decisa con ordinanza separatamente dal giudizio principale, ovvero con la sentenza che definisce il giudizio“. Pertanto, stante la natura di sentenza non definitiva delle premenzionate ordinanze ai sensi dell’art. 279, secondo comma, n. 4) c.p.c., in quanto volte a definire una questione, il Consiglio di Stato ha affermato che da ciò deriva “l’ulteriore conseguenza che avverso lo stesso deve essere proposta impugnazione immediata o formulata riserva d’impugnazione [n.d.r.: ai sensi dell’art. 340, c.p.c.], in mancanza delle quali la decisione adottata acquista efficacia di giudicato interno“.
L'articolo Natura decisoria e onere di immediata impugnazione delle ordinanze rese ex art. 116, co. 2, c.p.a. proviene da Giurdanella.it.
]]>L'articolo Il Consiglio di Stato si pronuncia sulle ipotesi di invalidità derivata ad effetto caducante proviene da Giurdanella.it.
]]>Più nel dettaglio, con la sentenza del 19 gennaio 2024, n. 645, il Collegio si è pronunciato sul ricorso in appello proposto dall’Agea (Agenzia per le erogazioni in agricoltura) e dall’Ader (Agenzia delle entrate riscossione) per la riforma della sentenza del T.a.r., che aveva già precedentemente accolto il ricorso per l’annullamento di un’intimazione di pagamento.
I Giudici di prime cure avevano annullato l’intimazione di pagamento avversata dalla parte privata, sul rilievo che gli atti presupposti erano stati caducati con differenti pronunce del Consiglio di Stato.
Per converso, Agea e Ader avevano interposto appello e chiesto l’integrale riforma della sentenza di primo grado, sostenendo che non fosse possibile procedere all’annullamento dell’intimazione di pagamento in assenza di previa impugnazione (e annullamento) della cartella di pagamento, atto presupposto dell’intimazione stessa, e ciò a prescindere dal fatto che fossero intervenute diverse pronunce di annullamento degli atti accertativi del debito.
Le Amministrazioni appellanti, secondo un ragionamento puramente formalistico, avevano sostenuto che l’intimazione di pagamento, essendo diretta conseguenza della cartella di pagamento, non potesse essere annullata – come invece era avvenuto dinanzi al T.a.r. – in forza del solo intervenuto annullamento degli atti di imputazione del prelievo, occorrendo invece che fosse prima annullata anche la cartella di pagamento.
Sul punto, i Giudici di Palazzo Spada hanno chiarito che non rileva affatto l’omessa impugnazione della cartella di pagamento, poiché ciò che conta è che vi sia stata l’impugnazione degli atti accertativi del debito, rispetto ai quali tanto la cartella di pagamento quanto l’intimazione di pagamento si pongono come atti meramente esecutivi.
In altri termini, si è trattato di stabilire se l’annullamento del presupposto provvedimento di imputazione del prelievo determini il venir meno, in senso caducante, della cartella di pagamento e/o dell’intimazione di pagamento, anche ove queste ultime non siano state impugnate ovvero se l’impugnazione delle stesse non abbia dato esito positivo.
A rilevare è dunque la distinzione tra la figura dell’invalidità ad effetto caducante e quella ad effetto viziante: “la figura dell’invalidità caducante si delinea allorquando il provvedimento annullato in sede giurisdizionale costituisce il presupposto unico ed imprescindibile dei successivi atti consequenziali, esecutivi e meramente confermativi, sicché il suo venir meno travolge automaticamente […] tali atti successivi […]. L’effetto caducante può essere ravvisato solo quando tra i due atti vi sia un rapporto di presupposizione – consequenzialità immediata, diretta e necessaria, nel senso che l’atto successivo si pone come inevitabile conseguenza di quello precedente, perché non vi sono nuove e ulteriori valutazioni di interessi, né del destinatario dell’atto presupposto, né di altri soggetti. Ne discende che nessun onere di impugnazione degli atti successivi alla imputazione del prelievo supplementare gravava sulla parte privata”.
In forza del ragionamento sopra riportato il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso in appello e ha precisato che il T.a.r. aveva correttamente annullato l’intimazione di pagamento impugnata, costituendo essa l’atto a valle dei provvedimenti accertativi del debito annullati a monte, ciò a prescindere dalla “intervenuta impugnazione o meno della cartella di pagamento che si fosse frapposta tra l’atto di imputazione del prelievo e l’intimazione di pagamento”.
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]]>L'articolo Confermata la validità delle notifiche via PEC da parte degli avvocati proviene da Giurdanella.it.
]]>Tuttavia l’avviso di rettifica pubblicato nella G.U. n. 11 del 15 gennaio 2024, recante il “comunicato relativo al decreto del Ministro della giustizia 29 dicembre 2023, n. 217 […]”, ha provveduto a modificare il Decreto del 29 dicembre 2023, n. 217, che non prevede più l’abrogazione dei richiamati commi 4, 5 e 6 dell’art. 18, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44.
I citati commi 4, 5 e 6 dell’art. 18, rubricato “notificazioni per via telematica tra avvocati”, dettano delle disposizioni tecniche per l’effettuazione delle notifiche via PEC da parte degli avvocati:
a) il comma 4 dispone che l’avvocato, nell’estrarre copia informatica per immagine dell’atto formato su supporto analogico, deve compiere l’asseverazione di cui all’art. 22, comma 2, del codice dell’amministrazione digitale e deve inserire la dichiarazione di conformità all’originale ex 3-bis, comma 5, legge n. 53/1994;
b) il comma 5 specifica che “la procura alle liti si considera apposta in calce all’atto cui si riferisce quando è rilasciata su documento informatico separato allegato al messaggio di posta elettronica certificata mediante il quale l’atto è notificato” e che questo vale anche quando la procura è rilasciata su foglio separato dal quale è estratta copia informatica, anche per immagine;
c) il comma 6 chiarisce che la ricevuta di avvenuta consegna di cui all’art. 3-bis, comma 3, legge n. 53/1994 è quella completa, ai sensi dell’art. 6, comma 4, d.P.R. n. 68/2005.
Oltretutto, va segnalato che l’iniziale abrogazione contenuta nel Decreto n. 217/2023, evidentemente frutto di un mero errore materiale, era in ogni caso inidonea a far venir meno, da un lato, il potere degli avvocati di notificare in proprio tramite PEC – dato che tale potere è riconosciuto nel nostro ordinamento dagli artt. 137 c.p.c. e 3-bis, legge n. 53/1994, disposizioni normative che non venivano intaccate neppure dall’eventuale abrogazione per esteso dell’art. 18, D.M. n. 44/2011 – e, dall’altro lato, la possibilità di considerare la procura alle liti validamente apposta in calce all’atto da notificare – possibilità già pacificamente sancita dal c.p.c., all’art. 83, comma 3.
Nondimeno, l’avviso di rettifica pubblicato in G.U. n. 11 del 15 gennaio 2024 reca con sé il merito di fugare ogni dubbio operativo in materia di notificazioni tramite PEC: i commi 4, 5 e 6 dell’art. 18, D.M. n. 44/2011 restano perfettamente efficaci e validi.
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]]>L'articolo La digitalizzazione dei ricorsi straordinari al Presidente della Regione Siciliana proviene da Giurdanella.it.
]]>Tale possibilità è ora disponibile in forza della direttiva del Presidente della Regione del 21 dicembre 2023, n. 25653. Trattasi ancora di una facoltà, sebbene nella Direttiva si accenni alla sua futura ed eventuale obbligatorietà, qualora siano adottati i relativi provvedimenti normativi nazionali (data l’incidenza sulla materia della “giurisdizione”, ex art. 117, comma 2, lett. l), Cost.).
A tal fine, è stata predisposto un nuovo portale sul sito della Regione Siciliana, a cui si accede a mezzo SPID/CIE.
La piattaforma si articola in due sottosistemi:
Le istruzione operative del portale sono scaricabili al seguente link.
In prospettiva futura, nel comunicato della Regione si legge che: “nelle prossime settimane, saranno effettuate ulteriori implementazioni che serviranno per ottimizzarne le funzionalità e favorire l’integrazione, mediante appositi meccanismi di interoperatività, con il sistema informatizzato della giustizia amministrativa (Siga) del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana. Inoltre, al fine di agevolare e incrementare l’utilizzo del nuovo portale, nel 2024 si svolgeranno appositi incontri di carattere dimostrativo-formativo che serviranno anche per acquisire contributi e proposte migliorative di quanti, ad esempio rappresentanti di pubbliche amministrazioni e avvocati, operano con maggiore assiduità nel settore“.
A riguardo, si evidenzia che l’integrazione della nuova piattaforma regionale con il S.I.G.A. (Sistema Informativo della Giustizia Amministrativa) dovrebbe rendere più agevole la trasposizione del ricorso straordinario in sede giurisdizionale.
La digitalizzazione del ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana è solo l’ultima delle novità che hanno interessato tale procedura. Invero, la sentenza della Corte Costituzionale, 21 febbraio 2023, n. 63, ha sancito l’incostituzionalità dell’art. 9, comma 5, del D.Lgs 24 dicembre 2003, n. 373 che prevedeva la possibilità che la decisione del ricorso potesse disattendere il parere del CGARS. Oggi, pertanto, il parere del CGARS è vincolante ed obbligatorio parimenti a quanto accade per quello del Consiglio di Stato per il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.
Si ricorda, infine, che la possibilità di presentare online il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica non è ancora stata prevista. Oltre che auspicabile, è possibile che ciò avvenga in futuro, in considerazione del cenna normativo che ne fa l’art. 13, comma 1, dell’Allegato 2 del CPA.
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]]>L'articolo ChatGPT sotto accusa, il New York Times cita in giudizio OpenAI e Microsoft: danni per miliardi di dollari proviene da Giurdanella.it.
]]>Secondo le accuse del New York Times, OpenAI, azienda sviluppatrice di ChatGPT, avrebbe illecitamente utilizzato milioni di articoli del quotidiano in violazione delle norme sul copyright, al fine di “addestrare” il proprio sistema di intelligenza artificiale. Tutto ciò senza aver mai richiesto al Times alcun permesso né aver previsto alcuna forma di compenso per tale attività.
Le imputazioni rivolte ad OpenAI, contenute nelle 69 pagine dell’atto di citazione, non si fermano qui.
Infatti, ChatGPT viene incolpata anche di essere in grado di generare output che recitano “alla lettera” il contenuto del Times, o che lo riassumono fedelmente, imitandone persino lo stile espressivo. Ciò in elusione del sistema di “paywall” introdotto dal Times per riservare i contenuti ai soli utenti abbonati a pagamento.
In buona sostanza, utenti privi di abbonamento potrebbero avere accesso integrale e gratuito ai contenuti del Times tramite una semplice richiesta rivolta a ChatGPT, scavalcando il sistema di paywall. A dimostrazione delle proprie affermazioni, vengono allegate all’atto giudiziario decine di screenshot in cui si evincerebbe come la chatbot di OpenAI sia effettivamente in grado di riportare in maniera fedele il contenuto di diversi articoli e report del quotidiano nordamericano.
OpenAI sarebbe dunque responsabile di sfruttare indebitamente le opere pubblicate dal Times, mettendo a repentaglio gli ingenti investimenti effettuati da quest’ultimo nella propria attività di informazione al pubblico.
Nell’atto di citazione si lamenta altresì il danno reputazionale arrecato al quotidiano attraverso le cosiddette “allucinazioni”. Si tratta, in buona sostanza, del fenomeno in base al quale ChatGPT, anziché evitare di rispondere a domande per le quali non conosce la risposta, fornisce comunque informazioni, che tuttavia si rivelano inaccurate o addirittura false, fuorviando gli utenti. Il ché si tradurrebbe in un danno reputazionale per il giornale, laddove gli viene falsamente attribuita la fonte di tali dichiarazioni.
A fronte delle suesposte denunce, il New York Times non ha ancora quantificato in giudizio la propria richiesta risarcitoria, ma ha già preannunciato che sarà dell’ordine di miliardi di dollari. Nella citazione viene inoltre richiesta espressamente l’inibitoria dalla continuazione della violazione delle norme sul copyright e la distruzione di tutti i modelli GPT che illecitamente contengano opere dell’ingegno di titolarità del New York Times.
La vicenda giudiziaria assume primario rilievo, candidandosi ad essere un vero e proprio leading case in materia di copyright all’epoca dell’intelligenza artificiale generativa.
In particolare, i giudici della corte distrettuale Sud di New York saranno chiamati a pronunciarsi sui confini del cosiddetto “fair use” delle opere dell’ingegno protette da copyright, laddove vengano impiegate al fine di “addestrare” i software di intelligenza artificiale.
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]]>L'articolo Il TAR Lazio sul rapporto tra osteopatia e fisioterapia proviene da Giurdanella.it.
]]>Si riportano di seguito i primi due articoli del d.p.r. in questione, che delineano i contorni della figura professionale dell’osteopata:
Art. 1. Individuazione della figura e del profilo dell’osteopata
L’osteopata è il professionista sanitario, in possesso di laurea triennale universitaria abilitante o titolo equipollente e dell’iscrizione all’albo professionale, che svolge in via autonoma, o in collaborazione con altre figure sanitarie interventi di prevenzione e mantenimento della salute attraverso il trattamento osteopatico di disfunzioni somatiche non riconducibili a patologie, nell’ambito dell’apparato muscolo scheletrico.
Art. 2. Ambiti di attività e competenza
1. L’osteopata, in riferimento alla diagnosi di competenza medica, e all’indicazione o la controindicazione al trattamento osteopatico ed effettua la valutazione osteopatica attraversa l’osservazione, la palpazione percettiva e i test osteopatici per individuare la presenza di segni clinici delle disfunzioni somatiche del sistema muscolo scheletrico.
2. L’osteopata opera con le seguenti modalità:
a) pianifica il trattamento osteopatico e predispone modalità di trattamento selezionando approcci e tecniche osteopatiche esclusivamente manuali, non invasive ed esterne, adeguate al paziente ed al contesto clinico;
b) esegue, in sicurezza e nel rispetto della dignità e della sensibilità del paziente, il trattamento manipolativo osteopatico attraverso tecniche specifiche e selezionate per il singolo paziente;
c) valuta gli esiti del trattamento osteopatico, ne verifica l’appropriatezza e pianifica il follow-up condividendoli con il paziente, con eventuali caregiver e/o con altri professionisti sanitari;
d) al fine di prevenire alterazioni dell’apparato muscolo scheletrico, promuove azioni educative verso il soggetto in trattamento, verso la famiglia e la collettività; educa il paziente nelle abilità di autogestione dell’organismo e ne pianifica il percorso educativo anche in collaborazione con altri professionisti; a fine trattamento verifica le rispondenze tra metodologia attuata e gli obiettivi di recupero funzionale riabilitativo e psicosociale; reindirizza il paziente al medico inviante quando i sintomi persistono oltre i tempi previsti o peggiorano.
Secondo i ricorrenti tale d.p.r. sarebbe “lesivo dell’autonomia professionale dei fisioterapisti, in quanto le competenze degli osteopati si intersecherebbero con quelle, esclusive, dei fisioterapisti” ed “adottato in violazione delle norme di legge che regolano il riconoscimento di nuove professioni”.
Per completezza si riportano di seguito anche i commi 1, 2 e 4 dell’art. 1 del decreto del Ministero della Sanità n. 741 del 14 settembre 1994 che delineano, invece, i contorni della figura professionale del fisioterapista:
1.E’ individuata la figura del fisioterapista con il seguente profilo: il fisioterapista e’ l’operatore sanitario, in possesso del diploma universitario abilitante, che svolge in via autonoma, o in collaborazione con altre figure sanitarie, gli interventi di prevenzione, cura e riabilitazione nelle aree della motricità, delle funzioni corticali superiori, e di quelle viscerali conseguenti a eventi patologici, a varia eziologia, congenita od acquisita.
2.In riferimento alla diagnosi ed alle prescrizioni del medico, nell’ambito delle proprie competenze, il fisioterapista:
a) elabora, anche in equipe multidisciplinare, la definizione del programma di riabilitazione volto all’individuazione ed al superamento del bisogno di salute del disabile;
b) pratica autonomamente attività terapeutica per la rieducazione funzionale delle disabilità motorie, psicomotorie e cognitive utilizzando terapie fisiche, manuali, massoterapiche e occupazionali;
c) propone l’adozione di protesi ed ausili, ne addestra all’uso e ne verifica l’efficacia;
d) verifica le rispondenze della metodologia riabilitativa attuata agli obiettivi di recupero funzionale
4.Il fisioterapista, attraverso la formazione complementare, integra la formazione di base con indirizzi di specializzazione nel settore della psicomotricità e della terapia occupazionale:
a) la specializzazione in psicomotricità consente al fisioterapista di svolgere anche l’assistenza riabilitativa sia psichica che fisica di soggetti in età evolutiva con deficit neurosensoriale o psichico;
b) la specializzazione in terapia occupazionale consente al fisioterapista di operare anche nella traduzione funzionale della motricità residua, al fine dello sviluppo di compensi funzionali alla disabilità, con particolare riguardo all’addestramento per conseguire l’autonomia nella vita quotidiana, di relazione (studio-lavoro-tempo libero), anche ai fini dell’utilizzo di vari tipi di ausili in dotazione alla persona o all’ambiente.
Difatti, ha evidenziato che la bozza del su citato accordo era stata trasmessa, in triplice versione, al Consiglio Superiore di Sanità (CSS), che ha formulato il proprio parere tecnico – scientifico sottolineando la necessità di inserire la nuova figura professionale nell’area “prevenzione” e non in quella “riabilitativa” proprio per evitare che le competenze della stessa si sovrapponessero con quelle dei fisioterapisti. Successivamente, recepito il parere del CSS, è stato attivato un tavolo tecnico per svolgere ulteriori approfondimenti.
Dunque, il collegio giudicante, alla luce dell’iter che ha portato alla nascita dell’accordo in questione, ha concluso ritenendo legittimo il d.p.r. che lo ha recepito e demandando in concreto all’ordine professionale degli osteopati il compito di vigilare sull’osservanza dei confini stabiliti con le altre professioni.
L'articolo Il TAR Lazio sul rapporto tra osteopatia e fisioterapia proviene da Giurdanella.it.
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