Lo Studio Informa Archives - Giurdanella.it https://www.giurdanella.it/categoria/lo_studio_informa/ Rivista di diritto amministrativo dal 1998 Thu, 31 Oct 2024 15:45:03 +0000 it-IT hourly 1 https://wordpress.org/?v=7.1.3 Il vizio di incompetenza relativa non è sanabile https://www.giurdanella.it/2024/10/il-vizio-di-incompetenza-relativa-non-e-sanabile/ Fri, 18 Oct 2024 13:00:59 +0000 https://www.giurdanella.it/?p=57297 Di recente, è stata segnalata un’interessante sentenza del T.A.R. Catania, resa in tema di project financing, con la quale i giudici, in accoglimento di diverse nostre difese, hanno precisato che la pubblica amministrazione conserva il potere (rectius, dovere) di valutare, fino all’affidamento, l’attualità e la convenienza della realizzazione di un’opera mediante l’istituto della finanza di […]

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Di recente, è stata segnalata un’interessante sentenza del T.A.R. Catania, resa in tema di project financing, con la quale i giudici, in accoglimento di diverse nostre difese, hanno precisato che la pubblica amministrazione conserva il potere (rectius, dovere) di valutare, fino all’affidamento, l’attualità e la convenienza della realizzazione di un’opera mediante l’istituto della finanza di progetto (cfr. “Tar Sicilia sulla revoca del project financing: è discrezionalità amministrativa“).

Detta controversia ha altresì offerto importanti spunti di riflessione in ordine ad una diversa e parimenti rilevante questione, ossia quella afferente alla possibilità di applicare l’art. 21-octies, co. 2, legge n. 241/1990, ai sensi del quale “non è annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato. […]”, al vizio di incompetenza relativa.

Nel caso da noi seguito, infatti, il ricorrente ha proposto ricorso per l’annullamento del provvedimento con il quale la Giunta Municipale ha revocato la procedura di affidamento in concessione mediante l’istituto del project financing, tesa alla riqualificazione e alla realizzazione del sistema cimiteriale di Comiso-Pedalino, e ha sostenuto, per quanto qui di interesse, che tale provvedimento di revoca fosse illegittimo poiché la relativa proposta di revoca era stata formulata non dal Dirigente competente, bensì dal Sindaco.

Ora, fermo restando che nel nostro caso la censura mossa si è poi rivelata infondata, la domanda di annullamento proposta per l’asserita esistenza di un vizio di incompetenza relativa ci ha immediatamente condotti ad analizzare più da vicino quello che potremmo senz’altro definire, a seguito di una recentissima pronuncia del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana, un contrasto giurisprudenziale a tutti gli effetti.

Il Consiglio di Stato ha affermato che “nell’ambito del procedimento amministrativo, l’art. 21-octies, comma 2, l. n. 241/1990, che esclude l’annullabilità degli atti inficiati da illegittimità formali o procedimentali, nel caso in cui l’esito del procedimento non avrebbe potuto essere diverso, si applica anche al vizio dell’incompetenza relativa che deve essere qualificato come vizio dell’organizzazione” (cfr. ex plurimis, sentenza Consiglio di Stato sez. VI, 18 ottobre 2022, n. 8846).

In tal modo, i giudici hanno pienamente ammesso l’applicabilità della fattispecie sanante di cui all’art. 21-octies, comma 2, legge n. 241/1990, finanche ai casi di incompetenza relativa, respingendo a chiare lettere la censura in quel caso mossa dall’appellante, secondo il quale il giudice di prime cure aveva errato “nel ritenere che l’art. 21-octies, comma 2, della L. 7/8/1990, n. 241 [fosse] rilevante anche in relazione al vizio di incompetenza”, posto che tale fattispecie sanante “sarebbe applicabile solo con riguardo ai provvedimenti adottati in violazione di norme sul procedimento o sulla forma, ma non potrebbe operare con riferimento al vizio di incompetenza”.

Per converso, il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana, con la sentenza 20 settembre 2024, n. 715, ha risolto in maniera diametralmente opposta la questione dell’applicabilità dell’art. 21-octies, co. 2, legge n. 241/1990, anche al vizio di incompetenza relativa, negando fermamente che si possa estendere l’ambito di applicazione della citata sanatoria fino a tal punto.

Ed invero, i giudici – nell’affermare che “nemmeno a tutela di interessi pubblici di carattere superiore” è possibile applicare l’istituto in esame al vizio di incompetenza relativa, hanno condivisibilmente ricordato che “in un ordinamento ispirato al principio di legalità, questo Collegio non ritiene possibile aderire alla tesi dell’irrilevanza strutturale – id est dequotazione, alias sussumibilità nella fattispecie sanante di cui all’art. 21-octies L. 241/1990 – del vizio di incompetenza (relativa o assoluta che sia), giacché il principio di legalità costituzionalmente sotteso all’ordinamento amministrativo non consente a qualsiasi ente o organo amministrativo di fare tutto ciò che sia giusto e legittimo, ma di competenza altrui: deve, all’opposto, affermarsi che, per quanto “forte” sia l’interesse a essa sotteso, l’attività svolta da un soggetto o da un organo incompetente è concettualmente da parificare – una volta che il vizio di incompetenza sia stato fondatamente dedotto – all’attività amministrativa non ancora esercitata, quella potendo essere svolta solo dall’ente e dall’organo cui l’ordinamento ha attribuito la competenza a provvedere”.

Ancora, il C.G.A.R.S. ha ricordato che “[…] un inaccettabile corollario della tesi dell’automatica sanabilità ex art. 21-octies del vizio di incompetenza sarebbe l’assunto che un provvedimento, purché sostanzialmente “giusto”, possa essere adottato da qualsiasi organo e relegandosi ad assoluta irrilevanza il riparto legale delle competenze tra gli organi amministrativi: ma, se così fosse, il cit. articolo 21-octies, nella parte in cui dequotasse pure il vizio d’incompetenza, diverrebbe strumento di palese e assoluta inciviltà giuridica”.

Non resta che auspicare e attendere che sul punto intervenga una pronuncia dell’Adunanza Plenaria, ai sensi dell’art. 99 c.p.a.

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Quali differenze tra consorzi di cooperative e consorzi stabili https://www.giurdanella.it/2024/10/quali-differenze-tra-consorzi-di-cooperative-e-consorzi-stabili/ Wed, 16 Oct 2024 08:49:45 +0000 https://www.giurdanella.it/?p=57284 Ormai più di un anno fa, ho difeso in giudizio un consorzio stabile che era stato ingiustamente escluso da una gara di servizi. In forza della sentenza del Tar Catania, il consorzio è stato riammesso alla procedura (che si è poi aggiudicato). Tutto ciò è stato possibile grazie all’applicazione di un istituto che, al tempo, […]

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Ormai più di un anno fa, ho difeso in giudizio un consorzio stabile che era stato ingiustamente escluso da una gara di servizi.

In forza della sentenza del Tar Catania, il consorzio è stato riammesso alla procedura (che si è poi aggiudicato).

Tutto ciò è stato possibile grazie all’applicazione di un istituto che, al tempo, era ancora di incerta e disomogenea applicazione, mi riferisco al c.d. “cumulo alla rinfusa” dei requisiti speciali di partecipazione.

Tale occasione ha contribuito ad accrescere la mia passione per il fenomeno consortile che continuo ad approfondire con grande interesse e di cui intendo presentare una recente pronuncia.

Vale ricordare che il consorzio è una forma di aggregazione imprenditoriale, caratterizzata da articolate specificità che lo contraddistinguono nettamente rispetto ad altri schemi associativi.

Purtroppo, è proprio in forza di tali particolarità che le S.A. si trovano spesso in difficoltà ad applicare la corretta disciplina di riferimento, in quanto subentrano regole molto diverse, e per certi versi più complesse, di quelle applicabili ai RTI.

Ad ogni modo, posso prendere atto con grande soddisfazione che quello che al tempo è stato assai impegnativo dimostrare in sede processuale, è oggi previsto in modo esplicito e chiaro nel nuovo Codice dei contratti pubblici (D.Lgs n. 36/2023).

In particolar modo, in tema di “cumulo alla rinfusa” dei requisiti speciali di partecipazione, l’art. 67, comma 2 stabilisce che: “a) per gli appalti di servizi e forniture, i requisiti di capacità tecnica e finanziaria sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate; b) per gli appalti di lavori, i requisiti di capacità tecnica e finanziaria per l’ammissione alle procedure di affidamento sono posseduti e comprovati dagli stessi sulla base delle qualificazioni possedute dalle singole imprese consorziate”.

Tale meccanismo di “cumulo” dei requisiti da parte delle consorziate a beneficio del consorzio è applicabile solamente ai consorzi c.d. stabili (art. 65, comma 2, lett. d), del D.Lgs 36/2023).

La previsione costituisce un importante beneficio per il consorzio e le sue consorziate, ma tutto ciò non configura affatto un indebito vantaggio, quanto piuttosto, la stessa essenza e ragion d’essere di tale tipo di consorzio.

A riguardo, si ricorda che il Consiglio di Stato Sez. V, sentenza 29 marzo 2021, n.2588, ha sottolineato l’importanza delle “finalità pro concorrenziali dell’istituto del consorzio stabile, oltre che il suo stesso fondamento causale, enunciato dall’art. 45, comma 2, lett. c),del Codice dei contratti [D.Lgs 50/2016], ed incentrato sullo stabile apporto di capacità e mezzi aziendali in una “comune struttura di impresa” deputata ad operare nel settore dei contratti pubblici ed unica controparte delle stazioni appaltanti”.

Diversa da quella dei consorzi stabili, è la ratio dei consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro (art. 65, comma 2, lett. b, D.Lgs 36/2023), caratterizzata, innanzitutto, dallo scopo mutualistico e per cui, tuttavia, il “cumulo alla rinfusa” non opera.

I consorzi di cooperative, infatti, possono utilizzare solo: “i requisiti propri e, nel novero di questi, [possono far valere solamente] i mezzi nella disponibilità delle cooperative che li costituiscono” (art. 67, comma 5).

Quella appena descritta è, però, solo una delle differenze fra i consorzi di cooperative e quelli stabili.

Su tali elementi di diversità si è recentemente pronunciato il Tar Campania, sez. IV, con la sentenza del 2 ottobre 2024, n. 5171, secondo cui, i consorzi di cooperative: “a differenza dei consorzi stabili (che hanno anche una struttura imprenditoriale e che possono concorrere anche quali esecutori in proprio dell’appalto), si caratterizzano per il fatto che, allo scopo mutualistico della cooperativa, si somma la funzione, anch’essa mutualistica, del consorzio (tanto da essere indicati come società cooperative “di secondo grado”); con la conseguenza che le consorziate designate per l’esecuzione agiscono quali articolazioni interne, senza alcun rilievo giuridico esterno nei confronti della stazione appaltante, la quale interloquisce sotto il profilo della responsabilità, anche per eventuale inadempimento, esclusivamente con il consorzio, che è e resta l’unico contraente”.

In altri termini, il G.A. ha inteso evidenziare che l’individuazione in sede di offerta delle consorziate designate per l’esecuzione determina effetti molto diversi in base alla tipologia di consorzio chiamato in causa.

Invero, mentre i consorzi stabili sono tenuti ad indicare in sede di offerta le consorziate designate per la fase di esecuzione con effetti vincolanti, tale incombenza non ha rilevanza esterna per i consorzi di cooperative.

Quindi, sebbene l’unico contraente con la P.A. sia sempre e solo il consorzio – indipendentemente dalla sua tipologia – nel caso di consorzi di cooperative ad essere responsabile per l’adempimento sarà solo e solamente il consorzio stesso, mentre, in caso di consorzio stabile, esso sarà responsabile solidalmente insieme a tutte le consorziate designate.

La diversità fra i due tipi di consorzi non rileva solo in materia di responsabilità di adempimento, ma anche per quanto concerne il regime di sostituzione delle consorziate designate.

Invero, per i consorzi stabili, la sostituzione di una consorziata esecutrice è possibile solamente nel caso in cui le eventuali altre consorziate designate siano idonee al corretto e completo adempimento della prestazione, nonché se i soggetti che permangono nella procedura continuano a possedere, autonomamente, anche in assenza della consorziata esclusa, tutti i requisiti di partecipazione.

Tuttavia, non è possibile indicare in subentro per l’esecuzione una consorziata non designata in sede di offerta tecnica.

Per i consorzi di cooperative la disciplina è, invece, meno rigida.

Innanzitutto, i requisiti di partecipazione non sono a rischio, dato che essi sono stati comprovati, necessariamente, solo dal consorzio in sé e per sé considerato, in quanto, come si è detto, per esso non può operare il c.d. cumulo alla rinfusa.

A ciò si aggiunga che, per i consorzi di cooperative, l’eventuale esecuzione da parte di una consorziata diversa da quella indicata in sede di offerta è una circostanza di per sé irrilevante al fine della stabilità della procedura e della perdurante validità del contratto di esecuzione.

Invero, le consorziate designate per l’esecuzione agiscono quali articolazioni interne del consorzio di cooperative, senza alcun rilievo giuridico esterno nei confronti della S.A., in attuazione dello scopo mutualistico che contraddistingue tale tipo di consorzio.

Sulla base di tali elementi, il Tar Campania ha deciso che per un consorzio di cooperative: “la designazione di un’impresa esecutrice, in sede di offerta tecnica, diversa da quella alla quale è affidata la fase esecutiva dell’appalto, che è poi la stessa sulla quale si è svolta la valutazione dei requisiti di partecipazione, non può comportare di per sé la conseguenza giuridica della “invalidità” dell’offerta, ai fini della sua radicale esclusione. In altri termini, la sostituzione dell’impresa consorziata esecutrice non è una questione che incide sulle regole di validità dell’offerta rilevanti in sede di gara, ma solo eventualmente sul corretto adempimento del contratto, da parte dell’unico soggetto responsabile (il consorzio di società cooperative) e quindi sulle regole di responsabilità”.

Il Tar campano sostiene, infatti, che: “la flessibilità operativa riconosciuta ai consorzi di società cooperative è infatti funzionale a garantire una gestione più efficace e dinamica dell’appalto e garantire che sia effettivamente svolta la prestazione promessa; l’art. 48 citato riconosce che le necessità operative possono mutare e richiedere pertanto una sostituzione per motivi organizzativi o tecnici, senza che ciò comporti una violazione delle regole di gara”.

Per tali ragioni non si configura alcun rischio di “indeterminatezza dell’offerta e la sua dedotta mancanza di univocità è esclusa dalla considerazione che la prestazione è e deve restare identica e che l’unico contraente della stazione appaltante che ne assume l’impegno è il medesimo consorzio”.

Insomma, la sentenza costituisce un’utile occasione per apprezzare che anche nell’ambito del consorzio di cooperative, in considerazione delle sue specificità, il fenomeno consortile attesta una versatilità che favorisce le finalità pro-concorrenziali e che riconosce indubbi vantaggi ai suoi membri, sebbene ciò avvenga per ragioni diverse da quelle dei consorzi stabili, nonché con conseguenze profondamente diverse.

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Danno da perdita di chance e onnicomprensività della domanda https://www.giurdanella.it/2024/09/il-danno-da-perdita-di-chance-e-il-principio-di-omnicompresivita-della-domanda/ Wed, 04 Sep 2024 14:03:14 +0000 https://www.giurdanella.it/?p=57100 Il Tribunale di Catania, sezione lavoro, ha recentemente confermato l’orientamento giurisprudenziale secondo il quale la mancata specifica allegazione del danno da perdita di chance in sede di ricorso introduttivo del giudizio di primo grado non ne impedisce una successiva allegazione. Ciò è però possibile solamente quando sia stata previamente proposta un’altra domanda risarcitoria. A tal […]

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Il Tribunale di Catania, sezione lavoro, ha recentemente confermato l’orientamento giurisprudenziale secondo il quale la mancata specifica allegazione del danno da perdita di chance in sede di ricorso introduttivo del giudizio di primo grado non ne impedisce una successiva allegazione. Ciò è però possibile solamente quando sia stata previamente proposta un’altra domanda risarcitoria. A tal riguardo la Cassazione (sez. III, n. 7193 del 10/04/2015) aveva già affermato che “in tema di responsabilità civile, la domanda di risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non, derivanti da un illecito aquiliano, esprime la volontà di riferirsi ad ogni possibile voce di danno, a differenza di quella che indichi specifiche e determinate voci, sicché, pur quando in citazione non vi sia alcun riferimento, si estende anche al lucro cessante (nella specie, perdita di “chance” lavorativa), la cui richiesta non può, pertanto, considerarsi domanda nuova, come tale inammissibile”. Tale statuizione è una esplicazione del principio di omnicomprensività della domanda di risarcimento del danno.

Dunque, è possibile specificare anche in una memoria successiva rispetto al ricorso introduttivo del giudizio una domanda di risarcimento del danno da perdita di chance. A tal fine sarà necessario allegare e provare “l’esistenza dei suoi elementi costitutivi, ossia di una plausibile occasione perduta, del possibile vantaggio perso e del correlato nesso causale (nei termini sopraesposti), fornendo la relativa prova pure mediante presunzioni, ed eventualmente ricorrendo anche ad un calcolo di probabilità” (Cass. Civile sez III, 5/9/2923, n. 25910).

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Locazione dell’area ex Montedison a Porto Empedocle: è onere del conduttore verificare le condizioni delle strutture https://www.giurdanella.it/2021/10/locazione-dellarea-ex-montedison-a-porto-empedocle-e-onere-del-conduttore-verificare-le-condizioni-delle-strutture/ Mon, 25 Oct 2021 17:06:50 +0000 https://www.giurdanella.it/?p=55142 Il Tribunale di Agrigento si è pronunciato con riguardo al rilascio delle autorizzazioni amministrative indispensabili per la corretta utilizzazione di un immobile locato, sancendo che l’onere di verificare la sussistenza delle condizioni prescritte dalla legge spetta al conduttore

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L’importante sentenza recentemente resa dal Tribunale di Agrigento a conclusione di un lungo e articolato giudizio – nel quale lo studio Giurdanella ha assistito e rappresentato, insieme ad altro codifensore, il Comune di Porto Empedocle contro la società cui era stata affidata la locazione dell’area ex Montedison – ci dà l’occasione per un breve approfondimento in materia di risoluzione del contratto di locazione.

Ai sensi dell’art. 1453 e ss. del codice civile, perché il giudice possa disporre la risoluzione di un contratto per inadempimento è necessario che quest’ultimo sia grave e imputabile a uno dei contraenti.

E fin qui nulla quaestio.

Tuttavia, non pochi problemi applicativi sono emersi in tema di locazione di immobile destinato ad uso non abitativo laddove il conduttore non riesca ad ottenere determinate autorizzazioni amministrative indispensabili per la corretta fruizione del bene a causa della presenza o meno di caratteristiche insite al bene stesso.

La domanda sottesa al giudizio in questione era la seguente: in siffatta ipotesi è configurabile una responsabilità per inadempimento in capo al locatore (nel caso di specie, il Comune)?

Invero, il punto è stato più volte affrontato dalla giurisprudenza di legittimità e, da ultimo, anche dal Tribunale di Agrigento che, con la citata sentenza del 21 ottobre 2021, ha confermato un orientamento dai risvolti applicativi non di poco conto.

Ebbene, il Giudice ha ritenuto di esonerare dalla suddetta responsabilità il proprietario, stabilendo, per converso, che <<nei contratti di locazione relativi ad immobili destinati a uso non abitativo, gravi sul conduttore l’onere di verificare che le caratteristiche del bene siano adeguate a quanto tecnicamente necessario per lo svolgimento dell’attività che egli intende esercitarvi, nonché al rilascio delle autorizzazioni amministrative indispensabili alla legittima utilizzazione del bene locato>>, così escludendo che sia onere del locatore conseguire tali autorizzazioni.

In altri termini, ove il conduttore non riesca ad ottenere le predette autorizzazioni, non può configurarsi alcuna responsabilità per inadempimento in capo al proprietario e ciò anche quando <<il diniego dell’autorizzazione sia dipeso dalle caratteristiche proprie del bene locato>> (si veda da ultimo anche Cass. civ. 26 maggio 2020, n.9670, sez. III).

Non configurandosi un grave inadempimento imputabile al locatore va da sé che il conduttore non possa chiedere la risoluzione del contratto.

Ma v’è di più: il mancato rilascio di concessioni, autorizzazioni o licenze amministrative non sarebbe neppure di ostacolo alla valida costituzione della locazione, sempre che vi sia stata da parte del conduttore una concreta utilizzazione del bene.

Difatti, aggiunge la sentenza, è illegittimo anche il mancato pagamento dei canoni alla luce di un’eventuale eccezione di inadempimento dell’altro contraente per mancato conseguimento dei predetti provvedimenti amministrativi, se nelle more si è avuta la materiale disponibilità del bene locato.

Ciò in quanto l’omissione del pagamento dei canoni è giustificata solo, ai sensi dell’art 1460 c.c., in presenza di un rapporto diproporzionalità tra i rispettivi inadempimenti.

Proporzionalità da valutarsi non già non in relazione <<alla rappresentazione soggettiva che le parti se ne facciano>>, bensì in relazione all’oggettiva proporzione degli inadempimenti senza per questo distogliere lo sguardo dall’intero assetto di rapporti del contratto e dall’onnipresente principio della buona fede sancito in materia contrattuale dall’art. 1375 c.c.

Il Tribunale di Agrigento, dunque, ha ritenuto che solo la mancata consegna della cosa locata o altro inadempimento del locatore di analoga gravità, possa giustificare la sospensione in toto del pagamento del canone da parte del conduttore; diversamente quest’ultimo andrebbe a ribaltare la sua posizione e ad essere egli stesso gravemente inadempiente.

Quindi, mancherà la suddetta proporzionalità tra i rispettivi inadempimenti ogni qual volta il conduttore abbia continuato a godere dell’immobile, per quanto lo stesso presentasse dei vizi, senza che vi sia stata la contestuale riconsegna della cosa locata.

Conclusione che si basa principalmente sulla considerazione per cui sarebbe assolutamente contraddittorio da parte del conduttore, da una parte, voler risolvere il contratto di locazione per grave inadempimento del locatore e, dall’altra, continuare a mantenere la disponibilità dell’immobile.

Alla luce delle superiori considerazioni, il giudice agrigentino ha dunque respinto tutte le doglianze della società conduttrice dell’area, accogliendo invece le difese prospettate dal Comune, in particolare riconoscendogli il pagamento dei canoni arretrati e dichiarando la risoluzione del contratto per inadempimento del conduttore.

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Cittadella giudiziaria di Catania: è attesa per la decisione sulla sospensione https://www.giurdanella.it/2021/10/cittadella-giudiziaria-di-catania-e-attesa-per-la-decisione-sulla-sospensione/ Wed, 20 Oct 2021 11:48:15 +0000 https://www.giurdanella.it/?p=55131 Si è tenuta questa mattina, innanzi alla seconda sezione del TAR Catania, la camera di consiglio per la discussione dell’istanza cautelare volta a sospendere gli effetti dei provvedimenti che hanno autorizzato il progetto della nuova Cittadella giudiziaria che, al momento, dovrebbe sorgere nell’area dell’ormai demolito Palazzo delle Poste (in Viale Africa). La vicenda è di […]

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Si è tenuta questa mattina, innanzi alla seconda sezione del TAR Catania, la camera di consiglio per la discussione dell’istanza cautelare volta a sospendere gli effetti dei provvedimenti che hanno autorizzato il progetto della nuova Cittadella giudiziaria che, al momento, dovrebbe sorgere nell’area dell’ormai demolito Palazzo delle Poste (in Viale Africa).

La vicenda è di assoluto interesse per la cittadinanza, che da tempo – per il tramite di diverse associazioni civiche – si è opposta alla realizzazione dell’opera in un’area che, già attualmente, risente degli effetti negativi del copioso afflusso di mezzi e persone e che, una volta realizzata la Cittadella, rischierà davvero un grave blocco.

All’udienza di stamane, gli avvocati Carmelo Giurdanella e Marco Antoci hanno ampiamente discusso e ribadito le ragioni sottese al ricorso, che è stato presentato nell’interesse dell’Osservatorio delle politiche urbane e territoriali (ente del terzo settore statutariamente finalizzato al monitoraggio delle trasformazioni urbane e dei relativi progetti) e da una serie di rappresentanti istituzionali dei cittadini (di livello sia locale, che regionale e nazionale).

In fase di discussione, si è ribadito che la scelta di localizzare l’opera presso il Viale Africa porterà come effetto – pressoché diretto e obbligato – l’ultra congestionamento di una zona che rappresenta un’arteria fondamentale della città.
Il tutto con violazione della disciplina urbanistica dell’area, con un insostenibile aumento del carico urbanistico e con un grave impatto sul territorio e sulla costa catanese che, senza quest’opera, potrebbe invece essere restituita ai cittadini.
Accanto a questi problemi, si aggiunge il fatto che la procedura seguita per l’approvazione del progetto e della relativa variante agli strumenti urbanistici ha presentato diversi vizi, primo fra tutti la circostanza che essa si è svolta quando ancora non era nemmeno stato depositato il progetto di fattibilità tecnica ed economica – che ricordiamo essere il primo livello progettuale previsto dall’attuale normativa.
Inoltre, è stata prospettata un’ulteriore questione relativa alla competenza sull’opera da parte del Dipartimento regionale; tale competenza, infatti, sembrerebbe essere stata trasferita alla struttura regionale da un atto che – al netto di una prova contraria che però, ad oggi, le amministrazioni parti dell’accordo non hanno fornito – non è stato sottoscritto validamente da tutti i soggetti coinvolti.

Così sintetizzate le principali censure che riguardano l’approvazione del progetto, la richiesta sottesa all’udienza odierna è stata quella di sospenderne provvisoriamente l’efficacia, in attesa di un più approfondito esame da parte del TAR, e di disporre – per le questioni più specificamente tecniche – una consulenza tecnica che possa accertare la bontà delle motivazioni del ricorso.
La richiesta di sospensione appare oggi più che mai urgente e necessaria in quanto, come già comunicato dall’Assessore regionale, l’iter della progettazione si è praticamente concluso e sarà imminente l’avvio della gara per la realizzazione dell’opera.

Dopo la lunga discussione, il TAR – senza muovere rilievi ufficiosi su questioni processuali – ha preso in decisione la causa, per cui si attende a breve il pronunciamento sull’istanza di sospensione.

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Si parla di Foodsharing su Ambiente https://www.giurdanella.it/2016/11/si-parla-di-foodsharing-su-ambiente/ Tue, 22 Nov 2016 09:58:25 +0000 http://www.giurdanella.it/?p=32267 L’associazione CETRI-TIRES, aveva richiesto allo studio legale Giurdanella & Partners un parere sulla pratica del foodsharing in Italia, in particolare si richiedeva un’analisi normativa sullo stato dell’arte in materia di cessione gratuita  del cibo,  sia dal punto di vista  delle modalità con cui effettuare le cessioni  che dal punto di vista fiscale. Il parere era […]

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L’associazione CETRI-TIRES, aveva richiesto allo studio legale Giurdanella & Partners un parere sulla pratica del foodsharing in Italia, in particolare si richiedeva un’analisi normativa sullo stato dell’arte in materia di cessione gratuita  del cibo,  sia dal punto di vista  delle modalità con cui effettuare le cessioni  che dal punto di vista fiscale. Il parere era stato poi pubblicato sul sito dell’Associazione.

Ve lo riproponiamo, pubblicato sul n. 103 della rivista Ambiente con il patrocinio del Ministero dell’Ambiente,con il proposito  di ritornare sulla questione foodsharing per affrontarla alla luce della Legge n. 166/2016, recante “Disposizioni concernenti la donazione e la distribuzione di prodotti alimentari e farmaceutici a fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi”.

AMB_Food Sharing in Italia

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Esame da avvocato 2016: la guida https://www.giurdanella.it/2016/11/esame-avvocato-2016-la-guida/ Fri, 18 Nov 2016 12:36:50 +0000 http://www.giurdanella.it/?p=32243 Da oggi disponibile la quarta edizione dell’ebook: Guida all’esame da avvocato 2016. La nuova edizione, curata dall’avvocato Giovanni Antoci, oltre all’utilissimo materiale già contenuto nelle precedenti guide, contiene una vasta selezione di tracce oltre a quelle dell’esame 2015 e le massime più importanti del 2016. Il nuovo ebook si arricchisce inoltre di esempi di formulette […]

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Da oggi disponibile la quarta edizione dell’ebook: Guida all’esame da avvocato 2016.

La nuova edizione, curata dall’avvocato Giovanni Antoci, oltre all’utilissimo materiale già contenuto nelle precedenti guide, contiene una vasta selezione di tracce oltre a quelle dell’esame 2015 e le massime più importanti del 2016.

Il nuovo ebook si arricchisce inoltre di esempi di formulette di passaggio da una fase all’altra dei pareri. Per ulteriori informazioni clicca qui

 

 

INDICE

Capitolo 1
Esame di abilitazione professionale alla professione di avvocato, come prepararsi al meglio alle prove scritte: alcuni utili consigli  pag 6

Non solo preparazione. Alcuni consigli pratici
I Codici commentati – Le nuove regole sulle prove scritte
Davanti al foglio bianco: come iniziare
Chi ha tempo non aspetti tempo
Traccia 1 o traccia 2? Questo è il problema
Corsa all’indice analitico
Scaletta salva-vita
Il mestiere di scrivere
Parola d’ordine: razionalizzazione
I consigli dell’esperto

Capitolo 2
Esame di abilitazione professionale alla professione di avvocato: il parere, questo sconosciuto. pag 28

Il parere pro veritate. Consigli generali
La struttura del parere
Il nesso logico – giuridico
La questione giuridica
Le conclusioni
Obblighi del candidato
L’argomentazione
Conclusioni per il caso pratico
La redazione del parere di diritto civile
La redazione del parere di diritto penale
I consigli dell’esperto

Capitolo 3
Esame di abilitazione professionale alla professione di avvocato: come ti cito in giudizio. Guida alla redazione dell’atto pag 62

Redigiamo l’atto. Quale tecnica usare
La redazione dell’atto giudiziario su quesito di diritto civile
La redazione dell’atto giudiziario su quesito di diritto penale
L’atto giudiziario su quesito di diritto amministrativo

Capitolo 4
Esame di abilitazione professionale alla professione di avvocato: premessi brevi cenni pag 75

Capitolo 5

Esame di abilitazione professionale alla professione di avvocato: pareri svolti in materia regolata dal diritto civile pag 146

Capitolo 6
Esame di abilitazione professionale alla professione di avvocato: pareri svolti in materia regolata dal diritto penale pag 221

Capitolo 7
Esame di abilitazione professionale alla professione di avvocato: atti svolti in materia regolata dal diritto civile, penale ed amministrativo pag 290

Capitolo 8
Esame di abilitazione professionale alla professione di avvocato: Cassazione civile, Cassazione Penale, Consiglio di Stato, le massime più importanti del 2016 pag 436

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Congresso UNAA, Genova 1-2 Luglio https://www.giurdanella.it/2016/07/congresso-unaa-genova-1-2-luglio/ Fri, 01 Jul 2016 09:59:42 +0000 http://www.giurdanella.it/?p=31589 Stamane a Genova, l’apertura del Congresso Nazionale UNAA, Unione Nazionale Avvocati Amministrativisti, a cui parteciperà anche l’Avv. Carmelo Giurdanella in qualità di presidente dell’Associazione Avvocati Amministrativisti della Sicilia Orientale (Amministrativisti.it). Nella giornata di venerdì si svolgerà presso la Sala del Maggior Consiglio-Palazzo Ducale, il convegno dal tema “Giustizia amministrativa ed Economia. Il difficile rapporto tra […]

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Stamane a Genova, l’apertura del Congresso Nazionale UNAA, Unione Nazionale Avvocati Amministrativisti, a cui parteciperà anche l’Avv. Carmelo Giurdanella in qualità di presidente dell’Associazione Avvocati Amministrativisti della Sicilia Orientale (Amministrativisti.it).

Nella giornata di venerdì si svolgerà presso la Sala del Maggior Consiglio-Palazzo Ducale, il convegno dal tema “Giustizia amministrativa ed Economia. Il difficile rapporto tra governo del mercato, garanzia ed efficienza”. Il convegno, presieduto dal Presidente del Consiglio di Stato, Alessandro Pajno, affronterà le tematiche relative al ruolo del giudice amministrativo come custode  di valori  e garante delle regole del mercato e alla Giustizia amministrativa come servizio, passando per un focus sulla riforma Madia, sul nuovo codice degli appalti pubblici e sulla tutela della concorrenza nell’UE. Interverranno Giancarlo Montedoro, Umberto Fantigrossi, Bernardo Mattarella, Luisa Torchia, Marcello Clarich.

Nel pomeriggio del venerdì invece si svolgerà un confronto sul tema “Il processo amministrativo telematico: il punto di vista dell’avvocato e del magistrato”(con gli interventi di Daniela Anselmi e Silvana Bini), programmato in vista della concomitante entrata in vigore del PAT, prevista per il 1 luglio 2016 e che ricordiamo essere stata prorogata al 1 gennaio 2017 ai sensi del d.l. 30 giugno 2016 n. 117, emanato dal Governo ieri in serata.

Nella giornata di domenica 2 luglio, presso la Sala Conferenze del Gruppo Carige, si svolgerà invece, l’Assemblea UNAA nell’ambito della quale è prevista la discussione pubblica  delle mozioni di indirizzo. L’evento rappresenterà il punto di svolta per UNAA, dal momento che si passerà all’assetto  definitivo dell’Unione Nazionale Avvocati Amministrativisti.

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Giudizio MUOS: depositate le memorie in vista dell’udienza https://www.giurdanella.it/2016/02/30598/ Fri, 19 Feb 2016 11:00:47 +0000 http://www.giurdanella.it/?p=30598 Lo scorso 15 febbraio è scaduto il termine per la presentazione delle memorie difensive in vista della prossima udienza davanti al CGA, che porrà fine alla questione MUOS. Le memorie hanno rappresentato, per i difensori delle parti costituite e degli intervenienti, lo strumento per rispondere alle osservazioni riportate dal Collegio di verificazione nella Relazione finale […]

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Lo scorso 15 febbraio è scaduto il termine per la presentazione delle memorie difensive in vista della prossima udienza davanti al CGA, che porrà fine alla questione MUOS. Le memorie hanno rappresentato, per i difensori delle parti costituite e degli intervenienti, lo strumento per rispondere alle osservazioni riportate dal Collegio di verificazione nella Relazione finale depositata lo scorso 29 gennaio.

I giudici del CGA, dunque, dovranno pronunciarsi sul merito della questione e sull’istanza cautelare, tenendo in considerazione, da un lato la Relazione finale del Collegio, quale adempimento alle richieste istruttorie formulate nella sentenza non definitiva, dall’altro lato, delle osservazioni dei tecnici di parte.

Nello specifico, hanno depositato memorie difensive: il Comune di Niscemi, i Comuni di Modica, Gela, Vittoria insieme alle Associazioni NO MUOS, LEGAMBIENTE, WWF ITALIA, il Comune di Ragusa rappresentato anche dall’Avv. Giurdanella, e il Ministero della Difesa.

I difensori hanno rilevato taluni aspetti problematici della Relazione, tra cui:

-l’insufficienza delle operazioni di verificazione svolte, dovuta alla mancata realizzazione delle misurazioni che erano state preventivate e che sono state, successivamente, bloccate dall’intervento della Prefettura di Caltanissetta;

-la rilevanza del principio di precauzione, che deve prevalere sulle conclusioni del Collegio in merito all’assenza di specifici riferimenti, nella normativa sul sito di interesse comunitario, alle radiazioni elettromagnetiche;

-il vizio di composizione del Collegio di verificazione, composto da tre Ministri e due esperti della comunità scientifica, che finisce, inevitabilmente, per inficiare la Relazione stessa;

-il mancato rispetto dei termini di deposito delle memorie e dei documenti in vista dell’udienza di discussione, quali previsti dall’art. 73 cpa.

Da ultimo, sono stati riscontrate talune incongruenze tecniche specifiche nella Relazione, che compromettono l’idoneità della Relazione a soddisfare le esigenze istruttorie rilevate in sentenza dal CGA.

Dal canto suo, il ministero della Difesa si è allineato sulle conclusioni del Collegio di verificazione, dal momento che la relazione ha rilevato l’assenza di criticità alcuna del rapporto tra l’ impianto MUOS e i rischi paventati per la salute umana, il traffico aereo, la tutela dell’ambiente.

Sarà solo la decisione dei giudici del CGA a chiarire se le considerazioni avanzate dai tecnici di parte saranno state sufficienti a ribaltare le sorti che la sentenza parziale di settembre ha in gran parte già preannunciato.

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Giurdanella&Partners. Apertura nuovo ufficio a Bruxelles https://www.giurdanella.it/2014/05/apertura-nuova-sede-bruxelles/ Tue, 20 May 2014 07:00:25 +0000 http://www.giurdanella.it/?p=22761 Lo studio Giurdanella&Partners ha aperto un nuovo ufficio a Bruxelles. Responsabile della sede sono gli avvocati Carmelo Giurdanella e Patrizio Menchetti. Attraverso la sede europea, lo studio potrà seguire direttamente i giudizi pendenti presso la Corte di Giustizia europea, le procedure di infrazione innanzi alla Commissione Europea, Direzione Generale per il Mercato Interno, per la […]

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Lo studio Giurdanella&Partners ha aperto un nuovo ufficio a Bruxelles.

Responsabile della sede sono gli avvocati Carmelo Giurdanella e Patrizio Menchetti.

Attraverso la sede europea, lo studio potrà seguire direttamente i giudizi pendenti presso la Corte di Giustizia europea, le procedure di infrazione innanzi alla Commissione Europea, Direzione Generale per il Mercato Interno, per la gare d’appalto in violazione della normativa comunitaria, le fasi e le procedure di finanziamento europee, in particolare i finanziamenti diretti alle imprese 2014-2020 (senza l’intermediazione delle PA italiane), per le quali svolge consulenza (Horizon 2020, solo per fare un esempio). Verranno particolarmente attenzionati i ricorsi alla Corte europea dei diritti dell’uomo e le procedura di attuazione e di recepimento in Europa delle nuove direttive europee appalti (settori ordinari, esclusi, concessioni).

La sede si trova a Place du Champ de Mars n. 5 (Bastion Tower) B-1050 Brussels.

Recapiti: tel. 003228081011 – fax 0032 2 8088876

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