L'articolo Concorso notarile: la correzione degli elaborati proviene da Giurdanella.it.
]]>La normativa di riferimento è quella di cui al d. lgs. 24 aprile 2006, n. 166, avente ad oggetto le “norme in materia di concorso notarile, pratica e tirocinio professionale, nonché in materia di coadiutori notarili in attuazione dell’articolo 7, comma 1, della legge 28 novembre 2005, n. 246”.
L’art. 11 del d. lgs. n. 166/2006, rubricato “correzione delle prove scritte”, indica le modalità di correzione cui deve attenersi la Commissione in fase di correzione degli elaborati scritti, differenziando le regole a seconda che gli elaborati ottengano un giudizio di idoneità ovvero un giudizio di non idoneità nonché, per i soli casi di elaborati giudicati non idonei, a seconda che tali elaborati contengano “nullità o gravi insufficienze” o ne siano privi.
È utile riportare per intero il richiamato articolo 11, per ragioni di chiarezza e completezza espositiva: “1. La sottocommissione di cui all’articolo 10 procede, collegialmente e nella medesima seduta, alla lettura dei temi di ciascun candidato, al fine di esprimere un giudizio complessivo di idoneità per l’ammissione alla prova orale. 2. Salvo il caso di cui al comma 7, ultimata la lettura dei tre elaborati, la sottocommissione delibera a maggioranza se il candidato merita l’idoneità. 3. Il giudizio di idoneità comporta l’attribuzione del voto minimo di trentacinque punti a ciascuna delle tre prove scritte. 4. In caso di idoneità, la sottocommissione assegna, in base ai voti di ciascun commissario, il punteggio complessivo da attribuire a ciascuna prova scritta fino ad un massimo di punti cinquanta. A tale fine, ciascun commissario dispone di un voto da zero a tre punti. 5. Il giudizio di non idoneità è sinteticamente motivato con formulazioni standard, predisposte dalla commissione quando definisce i criteri che regolano la valutazione degli elaborati. Nel giudizio di idoneità il punteggio vale motivazione. 6. Il segretario annota la votazione complessiva o la motivazione, facendola risultare dal processo verbale, per ciascun elaborato. 7. Nel caso in cui dalla lettura del primo o del secondo elaborato emergono nullità o gravi insufficienze, secondo i criteri definiti dalla commissione, ai sensi dell’articolo 10, comma 2, la sottocommissione dichiara non idoneo il candidato senza procedere alla lettura degli elaborati successivi”.
Innanzitutto, un primo dato può darsi per pacifico: la correzione collegiale degli elaborati di ogni candidato ha la chiara finalità di condurre a un “giudizio complessivo di idoneità” e tale “giudizio complessivo di idoneità” è deliberato solo dopo la lettura di tutti e tre gli elaborati.
Infatti, è solo dopo la lettura di tutti e tre gli elaborati che la Commissione, ove abbia dichiarato idoneo il candidato, deve attribuire a ciascuna prova un voto da un minimo di trentacinque a un massimo di cinquanta punti, dovendo, per converso, astenersi dall’attribuire un voto numerico nel caso in cui il giudizio complessivo sia di inidoneità.
In tale ultima ipotesi, la Commissione è tenuta unicamente a motivare con delle formulazioni standard già predisposte in sede di predeterminazione dei criteri di correzione.
V’è solo un caso, fatto salvo dal comma 2 dell’art. 11, in cui il “giudizio complessivo di idoneità” può subire anticipazioni temporali, ossia quello del cosiddetto errore ostativo di cui al comma 7: è il caso in cui emergano nullità o insufficienze così gravi da non consentire alla Commissione di procedere oltre nella correzione, ben potendo la predetta formulare un giudizio di non idoneità ancor prima della lettura di tutti e tre gli elaborati.
Tutto ciò premesso, la norma pone il serio problema di comprendere quale sia l’esatto momento in cui deve avvenire la valutazione ad opera della Commissione e se, eventualmente, vi siano diversi momenti valutativi con tempi, caratteristiche e obiettivi differenti.
In altre parole, quando la Commissione deve valutare gli elaborati di un candidato? Solo all’esito della lettura di tutti e tre gli elaborati?
La norma sembrerebbe voler suggerire di sì, per via del richiamo costante che viene fatto al “giudizio complessivo di idoneità” solo all’esito della lettura di tutti e tre gli elaborati, ma se fosse (solo) così, allora alla Commissione non dovrebbe potersi riconoscere il potere di anticipare la valutazione di inidoneità al primo o al secondo elaborato, nel caso in cui emergano nullità o gravi insufficienze.
Ebbene, sembra piuttosto che la norma voglia individuare due differenti momenti valutativi, che si distinguono principalmente per l’obiettivo che si prefiggono:
a) un primo momento valutativo è quello esercitato di volta in volta, a seguito della lettura del primo e del secondo elaborato, teso a liberare il campo da nullità o gravi carenze che, costituendo errori insuperabili, ostano alla prosecuzione della correzione;
b) un secondo momento valutativo è quello esercitato solo a seguito della lettura di tutti e tre gli elaborati che, secondo quanto emerge dalla lettera della norma, ben potrebbe (ancora) condurre a un giudizio di idoneità o di non idoneità.
Dalle considerazioni che precedono emerge, pertanto, che il giudizio complessivo di idoneità non è precluso dalla presenza di qualche errore nei tre elaborati, rilevando soltanto che non vi siano errori ostativi, perché quelli sì che impedirebbero in radice la formulazione di un giudizio di idoneità finale.
Del resto, se si provasse ad ammettere il contrario, se si provasse cioè a negare che un giudizio complessivo di idoneità può discendere anche dalla valutazione di elaborati che contengano qualche errore, non avrebbe senso prevedere un sistema di correzione che impone alla Commissione di non procedere oltre solo se si rileva un errore ostativo nei primi due elaborati.
La possibilità stessa di procedere oltre nella correzione, in mancanza di errori ostativi, ha come corollario che si possa deliberare l’idoneità di un candidato pur in presenza di errori non gravi.
Quanto esposto fin qui non vuole essere un ragionamento sterile e senza alcuna utilità concreta.
Infatti, la riflessione si impone per comprendere in che modo un candidato che si reputi leso da un giudizio di inidoneità finale, emesso dunque all’esito della lettura di tutti e tre gli elaborati, debba formulare un’eventuale domanda di annullamento in giudizio.
Costui ben potrebbe chiedere all’Autorità giudiziaria di annullare integralmente il verbale di correzione delle sue prove e di condannare la Commissione ad effettuare ex novo una correzione di tutti e tre gli elaborati predisposti.
In alternativa, potrebbe chiedere all’Autorità giudiziaria di annullare solo parzialmente il verbale di correzione e di condannare la Commissione, fermo il giudizio sui primi due elaborati, ad effettuare una nuova correzione solo del terzo e ultimo elaborato nonché a formulare un nuovo giudizio complessivo di idoneità.
È facile notare che il relativo onere della prova sarà diversamente distribuito a seconda che dinanzi al giudice si prospetti l’una o l’altra domanda: nel primo caso, l’onere della prova in capo al ricorrente sarà più gravoso, atteso che egli dovrà dimostrare la piena legittimità di tutti e tre gli elaborati, mentre nel secondo caso, l’onere della prova in capo al ricorrente sarà decisamente meno gravoso.
In quest’ultima eventualità il ricorrente, ai sensi dell’art. 2697 c.c., dovrà fornire la piena prova della legittimità del terzo elaborato, chiedendo che la Commissione si pronunci solo su di esso e che pervenga, in definitiva, ad un giudizio complessivo di idoneità.
Certo, a questo punto l’Amministrazione potrebbe sempre difendersi affermando che, anche all’esito di una nuova correzione del terzo elaborato e finanche nel caso in cui questo appaia esente da errori, il “giudizio complessivo di idoneità” è comunque precluso.
Rimane incontestato, infatti, che le valutazioni della Commissione in sede concorsuale sono caratterizzate da un’elevata discrezionalità tecnica: è, infatti, un principio consolidato in giurisprudenza quello per cui “il giudizio della Commissione […] attiene alla sfera della discrezionalità tecnica, censurabile – unicamente sul piano della legittimità – per evidente superficialità, incompletezza, incongruenza, manifesta disparità, laddove tali profili risultino emergenti dalla stessa documentazione e siano tali da configurare un palese eccesso di potere, senza che, con ciò, il giudice possa o debba entrare nel merito della valutazione” (cfr. T.A.R. Lazio – Roma, sez. I, sentenza 4 marzo 2022, n. 2580; cfr. altresì, ex multis, CdS, sez. IV, sentenza n. 172 del 2006; T.A.R. Lazio – Roma, sez. I, sentenza 6 settembre 2013, n. 4626).
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]]>L'articolo Offerta tecnica: i requisiti minimi che rendono l’oggetto della gara impossibile o illecito sono clausole escludenti proviene da Giurdanella.it.
]]>L'articolo Offerta tecnica: i requisiti minimi che rendono l’oggetto della gara impossibile o illecito sono clausole escludenti proviene da Giurdanella.it.
]]>L'articolo Il riparto di giurisdizione nelle controversie relative allo “scorrimento” delle graduatorie proviene da Giurdanella.it.
]]>La pronuncia ha il pregio di chiarire il riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo rispetto alle controversie in materia di “scorrimento” di graduatorie di procedure concorsuali nell’ambito del pubblico impiego.
La sentenza del giudice ragusano, riallacciandosi ad un orientamento giurisprudenziale pressoché univoco, statuisce che, ai fini della ripartizione di giurisdizione, occorre aver riguardo all’oggetto della domanda.
In altri termini, la giurisdizione si determina sulla base del c.d. “petitum sostanziale”, che va identificato «non solo e non tanto in funzione della concreta statuizione che si chiede al giudice, ma anche e soprattutto sulla base della “causa petendi”, ossia dei soli fatti dedotti a fondamento della pretesa fatta valere con l’atto introduttivo della lite, di cui essi sono manifestazione e da cui la domanda viene identificata, indagando sull’effettiva natura della controversia, in relazione alle caratteristiche del particolare rapporto fatto valere in giudizio ed alla consistenza delle situazioni giuridiche soggettive su cui esso si articola e si svolge»[1].
Bisogna focalizzarsi, allora, sulla situazione giuridica posta a fondamento della domanda. In particolare, il discrimenpotrebbe apparire assai labile rispetto a due situazioni prima facie affini, ma che, in realtà, risultano strutturalmente differenti anche secondo il consolidato orientamento sposato dalle Sezioni Unite[2]. Così:
1) la giurisdizione è devoluta al giudice ordinario allorché il candidato utilmente collocatosi nella graduatoria finale di un concorso chieda che sia accertato in giudizio il proprio “diritto all’assunzione”, contestando le modalità di scorrimento della graduatoria;
2) la cognizione è, invece, demandata alla giurisdizione generale di legittimità del giudice amministrativo allorché il ricorrente, nella domanda introduttiva, intenda negare egli effetti del provvedimento con cui l’Amministrazione ha scelto di indire una nuova procedura concorsuale, anziché attingere dalle graduatorie. In tale ipotesi, infatti, a venire in considerazione è un interesse legittimo, correlato all’esercizio di un potere di organizzazione degli uffici, riconducibile ad un atto autoritativo della p.a.
Ma in quali sparuti casi può ritenersi integrato, in capo al candidato utilmente posizionatosi in una graduatoria concorsuale una posizione giuridica di vero e proprio “diritto soggettivo all’assunzione mediante scorrimento”?
Un simile diritto sorge solo quando sia intervenuta un’apposita decisione dell’Amministrazione, attraverso la quale la medesima abbia esternato un’inequivoca volontà, corredata da congrua motivazione, nel senso non soltanto di dover colmare i vuoti in organico, ma anche di volerlo fare proprio avvalendosi della graduatoria rimasta valida ed efficace, piuttosto che ricorrendo ad altre vie pure astrattamente praticabili (si pensi, in primis, all’indizione di un nuovo concorso o alla proroga di personale già assunto a termine).
Non si può prescindere, pertanto, da una determinazione della p.a., attraverso la quale quest’ultima, consumando la propria discrezionalità, si vincola a dar corso al provvedimento così assunto.
Infatti, in linea di principio, la p.a. non è mai obbligata al reclutamento di nuovo personale per la copertura di posti vacanti in organico e, a fortiori, non potrebbe esservi obbligata avvalendosi unicamente dell’istituto dello scorrimento di graduatorie ancora efficaci.
Quand’anche siano vigenti graduatorie di idonei e quand’anche venga a determinarsi una situazione di vacanza di posti in organico, l’amministrazione non è incondizionatamente tenuta a reclutare nuovo personale, potendo – logicamente – anche orientarsi nel senso della non necessità della copertura dei posti vacanti.
Infatti, secondo giurisprudenza unanime, perché in simili evenienze uno scorrimento della graduatoria possa aver luogo sarà sempre imprescindibile l’apposita decisione organizzativa dell’amministrazione, correlata a tutti gli elementi di fatto e di diritto rilevanti nel caso concreto, di voler coprire i posti resisi vacanti (cfr., tra le tante, Cons. St., Ad. Plen., 28 luglio 2011, n.14).
[1] Cfr., ex plurimis, Cass., S.U., 16 aprile 2021, n. 10105; Cass., S.U., 12 ottobre 2020, n. 21993; Cass., S.U., 31 luglio 2018, n. 20350; Cass., S.U., 16 maggio 2008, n. 12378; Cass., S.U., 11 aprile 2006 n. 8374; Cass. S.U., 27 gennaio 2005, n. 1622; Cass., S.U., 7 marzo 2003 n. 3508; cfr., da ultimo, Cass., S.U., 5 settembre 2022, n. 26039
[2] Da ultimo, Cass. Sez. Un., n. 22566 del 19/07/2022.
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]]>L'articolo Nuovo Regolamento sull’accesso agli impieghi nelle P.A. e sulle modalità di svolgimento delle forme di assunzione nei pubblici impieghi proviene da Giurdanella.it.
]]>È un d.p.r. che si inserisce all’interno del filone della riforma sul pubblico impiego prevista dal PNRR (Riforma 1.9: Riforma della pubblica amministrazione) e che modificando il Regolamento sulle procedure concorsuali.
Il d.p.r. in questione attua le previsioni dell’art. 3, comma 6, del d.l. 36/2022, convertito con modificazioni dalla legge n. 79 del 2022, che recita: “Con decreto del Presidente della Repubblica (…) si provvede all’aggiornamento delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, nel rispetto delle misure introdotte dal presente articolo”.
Gli obiettivi principali della modifica – contenuti nell’art. 1 del d.p.r. recante, appunto, “Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487” – sono quattro:
Ad esempio, se le prove orali non si possono svolgere in un’aula aperta al pubblico, di capienza idonea ad assicurare la massima partecipazione, lo svolgimento della prova può avvenire in videoconferenza, prevedendo comunque prove di recupero in caso di accertato malfunzionamento della piattaforma digitale.
Ancora, quando alla velocizzazione: “Le procedure concorsuali si concludono di norma entro 180 giorni dalla data di conclusione delle prove scritte. L’inosservanza di tale termine è giustificata collegialmente dalla commissione esaminatrice con motivata relazione da inoltrare alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica o all’amministrazione o ente che ha proceduto all’emanazione del bando di concorso e, per conoscenza, al Dipartimento della funzione pubblica”.
Il meccanismo di partecipazione alle procedure concorsuali prevede l’utilizzo del Portale InPa che consente, all’amministrazione, un reclutamento veloce e trasparente e, ai partecipanti, di utilizzare un unico strumento per i vari adempimenti necessari alla partecipazione alla procedura.
Le amministrazioni centrali, le autorità indipendenti, le Regioni e gli enti locali devono pubblicare i propri bandi di concorso su InPa e sui loro siti istituzionali, non essendo più obbligatoria la pubblicazione dei bandi in Gazzetta Ufficiale.
“Alle procedure di concorso si partecipa esclusivamente previa registrazione nel Portale unico del reclutamento, disponibile all’indirizzo www.InPA.gov.it sviluppato dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, che ne cura la gestione. La registrazione allo stesso è gratuita e può essere realizzata esclusivamente mediante i sistemi di identificazione SPID, CIE e CNS”
“In ogni caso di malfunzionamento, parziale o totale della piattaforma digitale, accertato dall’amministrazione che bandisce il concorso, che impedisca l’utilizzazione della stessa per la presentazione della domanda di partecipazione o dei relativi allegati, il bando deve prevedere una proroga del termine di scadenza per la presentazione della domanda corrispondente a quello della durata del malfunzionamento (…). Ciascuna amministrazione, inoltre, deve garantire un servizio di assistenza di tipo informatico legato alla procedura di presentazione della domanda. Nei casi di cui al primo periodo l’amministrazione pubblica sul sito istituzionale e sul Portale unico del reclutamento un avviso dell’accertato malfunzionamento e del corrispondente periodo di proroga del termine a questo correlato.”
Il Portale InPa, inoltre, consente ai partecipanti di reperire ogni informazione utile alla procedura in un unico strumento.
“Ogni comunicazione ai candidati concernente il concorso, compreso il calendario delle relative prove e del loro esito, è effettuata attraverso il Portale. Le date e i luoghi di svolgimento delle prove sono resi disponibili sul Portale, con accesso da remoto attraverso l’identificazione del candidato, almeno quindici giorni prima della data stabilita per lo svolgimento delle stesse.”
“Le graduatorie dei concorsi di cui al presente regolamento, ivi incluse quelle dei concorsi delle regioni e degli enti locali, sono pubblicate contestualmente sul Portale e sul sito dell’amministrazione interessata. Dalla data di tale pubblicazione decorrono i termini per l’impugnativa”. Ciò al posto dell’attuale previsione della decorrenza dei termini dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
Sempre quanto alla digitalizzazione delle procedure concorsuali, è previsto che “Gli elaborati (delle prove scritte) sono redatti in modalità digitale attraverso la strumentazione fornita per lo svolgimento delle prove. In ogni caso di malfunzionamento della strumentazione informatica, che ritardi o impedisca lo svolgimento della prova ad uno o più candidati, la commissione concede un tempo aggiuntivo pari alla durata del mancato funzionamento. La commissione assicura che il documento salvato dal candidato non sia modificabile. Tutti i dispositivi forniti per lo svolgimento delle prove scritte devono essere disabilitati alla connessione internet.”
Quanto alla parità di genere, queste misure sono finalizzate alla rimozione degli ostacoli alla partecipazione alle procedure concorsuali per le donne in gravidanza o allattamento. Si prevede, per la partecipazione alle prove, che se lo stato di gravidanza o allattamento le renda impossibilitate al rispetto del calendario previsto dal bando, le amministrazioni assicurano prove asincrone e, in ogni caso, la disponibilità di appositi spazi per consentire l’allattamento. Si prevede, inoltre, che nella valutazione relativa al servizio prestato le assenze per maternità, per allattamento e per paternità sono equiparate al servizio effettivamente prestato e non possono in alcun modo comportare la decurtazione dei relativi punteggi.
Quanto ai soggetti in situazioni di svantaggio, quali disabili o con disturbi specifici dell’apprendimento (DSA), le misure sono finalizzate anche alla rimozione di quelli che potrebbero costituire degli ostacoli. Si prevede che lo svolgimento delle prove concorsuali avvenga attraverso misure compensative stabilite dalla commissione esaminatrice, ad esempio prevedendo la possibilità di sostituire le prove scritte con un colloquio orale o di utilizzare strumenti compensativi per le difficoltà di lettura, scrittura o calcolo, nonché di usufruire di un prolungamento dei tempi stabiliti per lo svolgimento delle prove scritte.
Si è valorizzato, quale titolo di preferenza, l’appartenenza al genere meno rappresentato nell’amministrazione: “il bando indica, per ciascuna delle qualifiche messe a concorso, la percentuale di rappresentatività dei generi nell’amministrazione che lo bandisce, calcolata alla data del 31 dicembre dell’anno precedente. Qualora il differenziale tra i generi sia superiore al 30%, si applica il titolo di preferenza di cui all’articolo 5,comma 4, lettera o), in favore del genere meno rappresentato”, ovviamente a parità di titoli e merito. Tale disposizione, che garantisce l’equilibrio di genere, si applica limitatamente ai concorsi banditi per singole amministrazioni.
Sempre quanto ai titoli in questione si prevede, inoltre, “L’amministrazione che ha bandito il concorso pubblica sul Portale uno specifico avviso indicando il termine perentorio entro il quale i concorrenti che hanno superato la prova orale devono far pervenire all’amministrazione stessa la documentazione digitale attestante il possesso dei titoli di riserva, preferenza e precedenza, già indicati nella domanda.”
Modifiche al Codice di comportamento dei dipendenti pubblici
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]]>L'articolo Titoli nei concorsi pubblici, la sostanza prevale sulla forma proviene da Giurdanella.it.
]]>Secondo il TAR Lazio (sez. III quater, sentenza 15 dicembre 2020 n. 13532) la valutazione dei titoli nell’ambito dei concorsi pubblici deve farsi sulla base dell’indirizzo sostanziale richiamato da alcune sentenze del Consiglio di Stato.
Con particolare riferimento al punteggio attribuito ai possessori di un master, il Consiglio di Stato ha ritenuto (a prescindere dal nomen iuris) equiparabili ai master i corsi di perfezionamento post lauream che presentino le medesime caratteristiche, con riguardo alla durata, al numero delle ore di insegnamento, alla previsione di un esame finale (cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, 23 aprile 2009 n. 2515, sez. VI, 26 luglio 2017 n. 3695).
Ne consegue, nel caso davanti al TAR Lazio, che è illegittimo non considerare equiparabili ai master di secondo livello i diplomi delle Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali (SSPL), in particolare a parità di crediti formativi e di materie.
Sempre con riferimento ai diplomi delle SSPL, il diploma di specializzazione e il master di II livello figurano entrambi nell’ottavo livello formativo del sistema di referenziazione del sistema italiano delle qualificazioni al quadro europeo delle qualifiche per l’apprendimento permanente (EQF) di cui alla Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2008.
Si legge nella sentenza che, pertanto, “deve ritenersi viziata da eccesso di potere, sotto il profilo del difetto di istruttoria e di manifesta illogicità, la decisione dell’amministrazione di limitare la valutazione ai soli master di secondo livello, escludendo la valutazione dei diplomi di specializzazione che pure rientrano nel medesimo livello formativo del sistema di referenziazione”.
Il testo della sentenza
Di seguito si riporta un estratto della sentenza del TAR Lazio
***
Occorre premettere che, in materia di valutazione dei titoli formativi post lauream ai fini dell’accesso al pubblico impiego, si registrano nella giurisprudenza amministrativa due differenti orientamenti interpretativi: uno ancorato a criteri formali o nominalistici e uno fondato su criteri di tipo sostanziale.
Tra questi due orientamenti il Consiglio di Stato ha da tempo prestato adesione a quello basato su criteri di natura sostanziale, ritenendo (a prescindere dal nomen iuris) equiparabili ai master i corsi di perfezionamento post lauream che presentino le medesime caratteristiche, con riguardo alla durata, al numero delle ore di insegnamento, alla previsione di un esame finale (cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, 23 aprile 2009 n. 2515). Il richiamato orientamento giurisprudenziale è stato recentemente confermato dal Consiglio di Stato, sez. VI, nella sentenza 26 luglio 2017 n. 3695.
La Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano ha sancito, in data 20 dicembre 2012, l’Accordo sulla referenziazione del sistema italiano delle qualificazioni al quadro europeo delle qualifiche per l’apprendimento permanente (EQF) di cui alla Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2008. Nel predetto Accordo, che è stato recepito con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali del 13 febbraio 2013, il diploma di specializzazione e il master di II livello figurano entrambi nell’ottavo livello formativo del sistema di referenziazione.
Orbene, nel caso di specie, l’amministrazione non contesta la pertinenza del titolo dichiarato dalla ricorrente alle materie indicate nell’art. 2 del bando di concorso, né contesta il numero dei crediti formativi o delle ore teorico – pratiche previste per il conseguimento del predetto titolo; ne consegue, sulla base delle coordinate ermeneutiche sopra richiamate, che deve ritenersi viziata da eccesso di potere, sotto il profilo del difetto di istruttoria e di manifesta illogicità, la decisione dell’amministrazione di limitare la valutazione ai soli master di secondo livello, escludendo la valutazione dei diplomi di specializzazione che pure rientrano nel medesimo livello formativo del sistema di referenziazione.
Né può considerarsi ostativa all’accoglimento della domanda di annullamento (in parte qua) degli atti impugnati l’invocata applicazione del principio dell’autovincolo costituito dalle previsioni del bando di concorso, in quanto dette previsioni sono state impugnate dalla ricorrente nella parte in cui attraverso una interpretazione letterale vengano considerate preclusive alla valutazione del titolo formativo post lauream da essa conseguito.
Infine, non appare pertinente la giurisprudenza invocata dalla amministrazione resistente (anche di questa sezione), secondo la quale la individuazione dei titoli professionali di accesso al pubblico impiego è rimessa ad una valutazione latamente discrezionale della p.a., in relazione al profilo professionale dei posti da ricoprire; a tale riguardo, il Collegio deve rilevare che nel caso di specie la ricorrente non contesta i requisiti di accesso al concorso, quanto piuttosto i titoli valutabili dalla Commissione di concorso ai fini della attribuzione del punteggio e della collocazione nella graduatoria finale di merito.
In conclusione, per le ragioni sopra indicate, assorbita ogni altra censura, va accolta la domanda di annullamento degli atti impugnati nella parte in cui limitano l’attribuzione del punteggio previsto dall’art. 9 del bando di concorso ai soli master di II livello (relativi alle materie di cui all’art. 2 del medesimo bando), con esclusione dei titoli formativi post – lauream come quello vantato dalla ricorrente (diploma di specializzazione per le professioni legali), appartenente al medesimo livello formativo, con conseguente declaratoria del diritto della ricorrente alla rideterminazione del punteggio ad essa spettante, ai fini della corretta collocazione nella graduatoria finale.
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]]>L'articolo Concorso INPS, il TAR Lazio decide proviene da Giurdanella.it.
]]>Il concorso, occasione per molti giovani, è stato, però, contestato da molti studi legali, compreso lo studio Giurdanella&Partners, a causa delle diverse irregolarità registrate durante l’espletamento delle selezioni. E il il 27 ottobre prossimo, per tali ragioni, il TAR Lazio deciderà, in udienza pubblica, i diversi ricorsi presentati.
Ma facciamo subito il punto della questione.
Le norme che regolano i concorsi pubblici, in generale, sono contenute nel D.P.R.487/1994 (“Regolamento recante norme sull’accesso agli impieghi nelle PA e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi“).
Dal combinato disposto dell’art. 8 e dell’art. 11 del regolamento succitato, si ricava una precisa sequenza procedimentale che la P.A. deve seguire nel caso di “concorsi per titoli ed esami”. A tal proposito, la Commissione deve:
La precisa scansione dell’ iter non risponde ad uno sterile rigore procedurale, ma è il corollario dei principi che devono informare l’attività amministrativa nel suo insieme considerata, cioè i principi di buon andamento, imparzialità, trasparenza e anonimato.
Nel caso in esame, la P.A (la Commissione), avrebbe individuato i criteri di valutazione dei titoli e comunicato l’esito della valutazione ai candidati prima degli orali, ma subito dopo – a prove concluse – è ritornata sulle scelte compiute, ridefinendo i criteri (cioè i titoli valutabili) e a cascata modificando i punteggi, già attribuiti ai candidati, con l’effetto di stilare e poi pubblicare una nuova graduatoria.
La giurisprudenza amministrativa osserva che “costituisce jus receptum che i criteri di valutazione delle prove di una selezione possono essere fissati direttamente dal bando oppure rimessi alla discrezionalità della Commissione esaminatrice, con l’unico vincolo tassativo costituito dal fatto che, in tale ultimo caso, essi siano fissati prima dell’avvio delle operazioni valutative, e ciò a garanzia dei principi di trasparenza e di imparzialità dell’azione amministrativa; la predeterminazione dei relativi criteri in un momento antecedente alla valutazione delle prove è volta ad evitare che l’attribuzione del punteggio per i titoli stessi possa essere condizionata dalla previa conoscenza del risultato delle prove precedenti, calibrando i punteggi da attribuire ai singoli candidati” (TAR Lazio, Sez. III bis, 1 luglio 2020 n. 7408).
In altre parole, “le commissioni di concorso devono predeterminare i criteri di valutazione dei titoli e delle prove prima di aver preso conoscenza del nominativo dei candidati, e ciò per evitare che possa sorgere il sospetto che i criteri vengano individuati al fine di favorire o penalizzare taluno dei candidati stessi” (T.A.R. Milano, Sez. III, 5 aprile 2019, n. 757).
E gli artt. 8 e 12 del D.P.R. 487/1994 sono “forme sostanziali” e inderogabili, la cui violazione costituisce sempre e comunque motivo di illegittimità degli atti.
Inoltre, dietro la stessa scelta della Commissione di “ritornare sui suoi passi”, si nasconde un vero e proprio provvedimento di annullamento in autotutela, però privo dei crismi richiesti dall’art. 21 nonies L.241/1990, comportando la negata possibilità di usufruire delle garanzie che la norma prevede per tale tipologia di provvedimenti.
I poteri di autotutela sono lo strumento con il quale, a mezzo di un processo di rivalutazione e riesame critico della propria attività provvedimentale, la P.A. corregge – annullandola, revocandola o modificandola – l’azione amministrativa fino a quel momento svolta, per consentire il migliore perseguimento in concreto dell’interesse pubblico di cui è depositaria nel rispetto del canone di legalità.
L’intervento in autotutela è espressione di un potere generale attribuito alla Pubblica Amministrazione che, una volta adottato un atto amministrativo, può tornare sui propri passi ponendo in essere una riedizione del potere originariamente esercitato, soggiacendo peraltro ai limiti imposti in via anche normativa dall’art. 21 nonies, L. 7 agosto 1990, n. 241.
Quindi, al fine di procedere all’annullamento d’ufficio di un atto amministrativo, sarà necessario accertare la sussistenza di un triplice ordine di presupposti: che l’atto sia illegittimo, che sussistano ragioni di interesse pubblico che ne giustifichino il ritiro, che il tutto avvenga entro un termine ragionevole; inoltre devono venire in considerazione gli interessi dei destinatari del provvedimento viziato (Consiglio di Stato, sezione VI, 29 luglio 2019, n. 5324).
Le brevissime osservazioni riportate, ci pongono alcuni interrogativi: saranno soddisfatte le pretese dei ricorrenti? Come verrà giudicato l’agire della P.A? Chi potrà dirsi vincitore?
Non resta che aspettare il 27 ottobre prossimo per conoscere come il giudice amministrativo deciderà la questione.
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]]>L'articolo La tecnologia applicata ai concorsi nel Decreto Rilancio proviene da Giurdanella.it.
]]>Il processo di semplificazione, decentramento e velocizzazione, tanto voluto dalla normativa emergenziale, ha coinvolto un altro macro settore: i concorsi pubblici.
Questa volta ad essere scomodato è un corpus di norme concernente alcuni tra i più importanti – e attesi- concorsi italiani: partendo dai concorsi RIPAM (art. 247), il Decreto, così come convertito in legge, si sofferma anche sulla procedura selettiva finalizzata all’ammissione alla Scuola Nazionale dell’Amministrazione (art. 250), con ciò non tralasciando neanche le modalità di svolgimento del concorso per il personale del Ministero della Salute (art. 251) e della Giustizia (art. 252), fino a giungere a disciplinare quello per accedere alla magistratura ordinaria (art. 253), per concludere, infine, con il concorso notarile e l’esame di abilitazione all’esercizio della professione forense (art. 254).
Articoli che, pur trattando concorsi differenti, hanno tutti un minimo comune denominatore: la tecnologia digitale.
Vediamo insieme le caratteriste della normativa emergenziale succitata:
ha natura sperimentale e transitoria: al momento il termine di applicazione è fissato “fino al 31 dicembre 2020”;
concerne sia i concorsi da bandire che quelli in itinere;
individua sedi decentrate sulla base della provenienza geografica dei candidati, utilizzando idonei locali di plessi scolastici di ogni ordine e grado, sedi universitarie e ogni altra struttura pubblica e privata;
prevede l’utilizzo della tecnologia digitale per ogni fase della procedura concorsuale;
introduce il dimezzamento dei termini per la presentazione della domanda di partecipazione (dagli ordinari 30 giorni si passa ai 15 giorni decorrenti dalla pubblicazione del bando di riferimento);
prevede un’apposita piattaforma digitale in cui confluire le domande di partecipazione, sostituendo, dunque, la richiesta aggiuntiva di originale a mezzo raccomandata A/R. E mediante la predetta piattaforma, verrà effettuata ogni comunicazione concernente il concorso.
attribuisce la possibilità di esperire la prova orale in video conferenza, attraverso l’utilizzo di strumenti informatici e digitali, garantendo comunque l’adozione di soluzioni tecniche che assicurino:
– la pubblicità della stessa,
– l’identificazione dei partecipanti,
– nonché la sicurezza delle comunicazioni e la loro tracciabilità.
Infine, si conferma e al tempo stesso si avvalora, quale requisito di partecipazione indispensabile, il possesso, per il candidato, di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) a lui intestato e la registrazione nella piattaforma attraverso il Sistema pubblico di identità digitale (SPID).
La predetta procedura informatizzata riguarda anche l’operato della Commissione esaminatrice che potrà svolgere i propri lavori in modalità telematica, garantendo la sicurezza e la tracciabilità delle comunicazioni.
Al netto di ipotesi paradossali quali ad esempio il famoso “data breach” che ha visto l’INPS diffondere “incidentalmente” i dati sensibili di milioni di utenti, è indubbio come il mondo del bit, sia uno strumento utile per far fronte ai deficit di sistema che da anni – quindi ante COVID- dilaniano le procedure concorsuali in Italia (vedi da ultimo il concorso DSGA).
Nulla vieta, infatti, che da normativa emergenziale e sottoposta “a termine”, questo iter possa diventare una consuetudine ben rotata dall’Amministrazione per sgravare le procedure concorsuali e velocizzare anche il meccanismo di pubblicazione degli esiti.
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]]>L'articolo Il 26 giugno Webinar su Concorsi Pubblici dopo il Covid-19 proviene da Giurdanella.it.
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]]>L'articolo Concorso Magistratura, bando 2018 per 330 magistrati ordinari proviene da Giurdanella.it.
]]>E’ stato pubblicato nella G. U. n. 91 di oggi, 16 novembre 2018, nella 4^ serie speciale “concorsi ed esami” il bando del concorso per 330 posti di magistrato ordinario, indetto con d.m. 10 ottobre 2018.
Da oggi è pertanto possibile tramite il sito www.giustizia.it andando nella sezione “Strumenti” – “Concorsi, esami, selezioni e assunzioni” presentare la domanda di partecipazione.
Per procedere alla presentazione della domanda di partecipazione è necessario prima registrarsi sul sito del Ministero della Giustizia.
Dopo aver completato l’inserimento e la registrazione dei dati, il sistema mostrerà al candidato il collegamento al file “pdf” contenente la domanda di partecipazione registrata.
La domanda dovrà essere salvata, stampata, firmata, scansionata in formato pdf unitamente a fotocopia di un documento di riconoscimento ed inviata.
Il termine ultimo per presentare la domanda è il 17 dicembre 2018 ore 23:59.
Le prove di esame si svolgeranno nella indicata nel diario contenente la disciplina delle prove scritte che sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica – 4ª serie speciale, concorsi ed esami – del 29 marzo 2019 e sul sito del Ministero della Giustizia, www.giustizia.it
Per conoscere i requisiti di accesso al concorso e altre informazioni utili si rimanda a quanto meglio specificato nel bando di concorso rinvenibile cliccando al seguente link.
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]]>L'articolo L’anonimato nei concorsi pubblici proviene da Giurdanella.it.
]]>Il Consiglio di Stato si pronuncia sulle conseguenze dell’apertura della busta con le generalità della concorsista, alla luce dei principi di anonimato nei concorsi (Cons. Stato, sez. IV, 28 settembre 2018, n. 5571)
In sostanza, in occasione della correzione degli elaborati dei candidati, la Commissione esaminatrice ha constatato che la busta contenete le generalità di una partecipante al concorso era aperta, disponendo, la sua esclusione.
Secondo il Consiglio di Stato, l’operato della Commissione è stato legittimo.
Infatti criterio dell’anonimato nelle prove scritte delle procedure di concorso – nonché in generale in tutte le pubbliche selezioni – costituisce il diretto portato del principio costituzionale di uguaglianza nonché specialmente di quelli del buon andamento e dell’imparzialità della pubblica amministrazione, la quale deve operare le proprie valutazioni senza lasciare alcuno spazio a rischi di condizionamenti esterni e dunque garantendo la par condicio tra i candidati.
Ne consegue che, secondo i giudici di appello, l’esclusione dell’appellante deve ritenersi legittima per motivi di garanzia dei principi dell’anonimato e della par condicio dei candidati nella procedura concorsuale.
Essendo la busta contenente le generalità (inserita nella busta grande contenente il tema) incontestabilmente aperta, va considerato irrilevante che il bando di concorso o l’art. 14, secondo comma, del d.P.R. n. 487 del 1974 non sanzionino espressamente con l’esclusione tale evenienza.
Inoltre, secondo la sentenza, non occorre accertare se a seguito della violazione dell’obbligo di chiudere la busta contenete le generalità del candidato si sia in concreto sviata la procedura di correzione, essendo sufficiente la mera astratta possibilità dell’avverarsi di tale evenienza.
In allegato la sentenza integrale Cons. Stato, sez. IV, 28 settembre 2018, n. 5571
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