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]]>A settembre 2024 avevamo commentato l’ordinanza n. 24124/2024 con cui la Corte di Cassazione aveva sollevato la questione di legittimità costituzionale della normativa sul trattamento sanitario obbligatorio (tso) in condizioni di degenza ospedaliera nella parte in cui non prevede la comunicazione dei relativi provvedimenti all’interessato (qui l’articolo).
Con la sentenza n. 76 del 30 maggio scorso la Corte Costituzionale ha ritenuto fondata la questione e ha annullato l’art. 35 l. n. 833/1978 (Istituzione del servizio sanitario nazionale) nella parte in cui non prevede che il provvedimento del sindaco che dispone il trattamento sanitario obbligatorio in condizioni di degenza ospedaliera sia comunicato alla persona sottoposta al trattamento; che la stessa sia sentita dal giudice tutelare prima della convalida; e che il relativo decreto di convalida sia a quest’ultima notificato.
Il tso è adottato su proposta di un medico, poi convalidata da parte di un altro medico, dipendente pubblico (art. 34, quarto comma, l. n. 833/1978); il provvedimento del sindaco con cui viene disposto il tso in condizioni di degenza ospedaliera deve essere emanato entro quarantotto ore dalla convalida del secondo medico (art. 35, primo comma), e poi notificato al giudice tutelare (entro quarantotto ore dal ricovero), che provvede (nelle successive quarantotto ore) a convalidare o meno il provvedimento
La Corte ha ritenuto che il contraddittorio con l’interessato sia necessario per rendere effettive le garanzie costituzionali relative alla libertà personale e ai diritti di difesa.
La Corte Costituzionale ha ritenuto che, essendo il tso “un vero e proprio trattamento sanitario coattivo, in quanto disposto contro la volontà dell’interessato e incidente sulla sua libertà fisica”, deve essere garantito il contraddittorio analogamente a quanto previsto per le misure cautelari penali.
D’altronde nel disegno della l. n. 833/1978 l’approccio verso la malattia mentale è mutato nel senso che è posto al centro dell’intervento pubblico il benessere dei malati e non più la tutela sociale contro i comportamenti devianti di essi; non si pone cioè l’esigenza di difendere la società dal malato ma di tutelare la persona dello stesso. Questa è stata la ricostruzione del sistema formulata nell’ordinanza della Corte di Cassazione di rimessione della questione di legittimità costituzionale e che è stata fatta propria dalla Corte Costituzionale.
Ecco quindi che – secondo la Corte Costituzionale – l’audizione in sede di convalida “assume la valenza di strumento di primo contatto, che consente di conoscere le reali condizioni in cui versa la persona interessata, anche dal punto di vista dell’esistenza di una rete di sostegno familiare e sociale”.
Interessante è la statuizione sulla capacità processuale della persona sottoposta a tso, che la legittima al contraddittorio. Qui la Corte ha richiamato il principio generale secondo il quale “la persona conserva la piena capacità processuale proprio nei procedimenti volti a verificare la sussistenza dei presupposti idonei a condurre a una limitazione della sua capacità di agire, come attestato dalle previsioni in tale direzione dettate per altri giudizi che coinvolgono persone con fragilità psichiche”.
In conclusione la Corta ha ritenuto che “l’omessa previsione della comunicazione del provvedimento sindacale e della notificazione del decreto di convalida alla persona interessata o al suo legale rappresentante, ove esistente, nonché l’omessa previsione dell’audizione della stessa persona interessata prima della convalida, determinano la violazione degli artt. 13, 24, 32 e 111 Cost.”.
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]]>Il tso rientra nella categoria dei trattamenti sanitari che possono essere imposti ai cittadini in deroga alla libertà di sottoporsi alle cure, ai sensi dell’art. 32 della Costituzione.
Dei limiti di imposizione di tali trattamenti si dibatté quando fu emanata la normativa sulla vaccinazione obbligatoria contro il Covid-19: ricordiamo bene le polemiche dei sostenitori della libertà contro i tutori della salute pubblica, questione risolta a favore della costituzionalità di tale normativa dalle sentenze della Corte Costituzione n. 14/2023 e n. 15/2023.
Rispetto alle vaccinazioni il tso è di grado assai più intenso perché non è solo obbligatorio ma anche coattivo.
L’ordinanza della Cassazione chiarisce la distinzione: i trattamenti “semplicemente” obbligatori possono essere elusi dai destinatari che però si assumono le responsabilità conseguenti; quelli coattivi sono operati anche contro la volontà dei destinatari.
È importante notare che non è discussione la conformità dell’istituto del tso alla libertà dei trattamenti sanitari garantita dall’art. 32 Cost.
L’ordinanza, nel ricostruire la storia dell’istituto, precisa che – a seguito della ben nota l. n. 180/1978, la cosiddetta legge Basaglia – l’approccio verso la malattia mentale è mutato nel senso che è posto al centro dell’intervento pubblico il benessere dei malati e non più la tutela sociale contro i comportamenti devianti di essi.
Infatti, come espone l’ordinanza, i presupposti del trattamento sono individuati dagli artt. 33 e 34 l. n. 833/1978 in: a) esistenza di alterazioni psichiche tali da richiedere urgenti interventi terapeutici; b) mancata accettazione da parte dell’infermo degli interventi terapeutici proposti; c) esistenza di condizioni e circostanze che non consentano di adottare tempestive e idonee misure sanitarie extra-ospedaliere.
Non è presa in considerazione l’esigenza di “difendere” la società dal malato.
Il tso è disposto dal sindaco su proposta di un medico (art. 33, terzo comma, L. 833/1978), la quale è convalidata da parte di un altro medico, dipendente pubblico (art. 34, quarto comma); il provvedimento del sindaco con cui viene disposto il tso in condizioni di degenza ospedaliera deve essere emanato entro quarantotto ore dalla convalida del secondo medico (art. 35, primo comma), e poi notificato al giudice tutelare (entro quarantotto ore dal ricovero), che provvede (nelle successive quarantotto ore) a convalidare o meno il provvedimento.
Dalla descrizione del procedimento risulta che non è prevista alcuna comunicazione all’interessato sicché questi– com’è accaduto nel giudizio a quo – ne viene a conoscenza quando magari il trattamento e terminato.
Invece – osserva la Corte di Cassazione – “l’assenza del diritto ad essere tempestivamente informati della decisione, delle ragioni su cui si fonda e della procedura attraverso la quale si perviene alla convalida giurisdizionale, nonché sulle modalità della opposizione, costituiscono un ostacolo rilevante all’esercizio del diritto ad un ricorso effettivo, alla difesa, ed in ultima analisi ad un giusto processo”.
Se – come premesso – il tso è previsto a tutela dell’interessato e non della collettività, ne segue che tale tutela “deve avvenire nel rispetto della dignità della persona e senza violenze materiali e morali, non dovrebbe essere di ostacolo al contraddittorio e al diritto dell’interessato di partecipare, nella misura in cui glielo consentono le sue condizioni, alle decisioni sul suo percorso di salute”.
In conclusione la Corte di Cassazione dubita della compatibilità del mancato contraddittorio con l’art. 24 Cost. che sancisce il diritto di difesa nonché all’art. 117 della Costituzione in relazione agli artt. 6 e 13 CEDU che pure tale diritto garantiscono, ed anche con gli artt. 2, 3, 13, 24, 32 e 111 della Costituzione.
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]]>Per equipollenza si intende una piena equiparazione a livello legale tra due titoli. Ciò significa che tali titoli hanno la medesima efficacia giuridica e, dunque, anche se conseguiti in diversi ordinamenti giuridici (si pensi ai diplomi di laurea del vecchio e del nuovo ordinamento) o in stati esteri, possono essere spesi allo stesso modo, permettendo così la loro utilizzazione per l’ammissione ai concorsi pubblici.
La confusione nasce dal fatto che il diploma in psicoterapia, conseguibile attraverso scuole di formazione pubbliche e private (oggi del tutto equiparate), sia stato inserito tra i “servizi equipollenti” dalla Tabella A del D.M. del 30 gennaio 1998 del Ministero della Sanità, da valutarsi come valevoli “per la valutazione e la verifica dei titoli di carriera”. Ciò ha rilievo nel contesto della “valutazione dei servizi prestati” per “l’accesso alla direzione sanitaria aziendale”.
Questo primo tipo di equipollenza non è però sovrapponibile alla piena equipollenza, i cui elenchi sono riportati nella Tabella B del medesimo decreto. La Tabella B, infatti, contiene l’elencazione delle “scuole equipollenti” e, dunque, dei relativi diplomi di specializzazione. I servizi prestati nella carriera professionale non coincidono con i diplomi di specializzazione. Tant’è che la Tabella B viene utilizzata per l’accesso al secondo livello dirigenziale per le categorie professionali dei medici, veterinari, farmacisti, odontoiatri, biologi, chimici, fisici e psicologi.
Ad ulteriore conferma di quanto detto, basti consultare l’utile la tabella riassuntiva, pubblicata come “Allegato B” al Decreto n. 109 del 4 agosto 2023 del Ministero della Giustizia. Attraverso tale allegato il Legislatore ha messo ordine e riassunto la sconfinata e ormai sedimentata disciplina legale nell’ambito delle equipollenze. Risulta immediato notare come il diploma in psicoterapia conseguito nelle relative scuole di specializzazione non venga contemplato tra le possibili equipollenze di un diploma di specializzazione in psichiatria o neuropsichiatria infantile.
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