L'articolo Nuova Puntata del Webinar “L’Ora Legale” sul Partenariato Pubblico Privato proviene da Giurdanella.it.
]]>Venerdì 24 maggio, alle ore 15:00, discuteremo di Partenariato Pubblico Privato (PPP), un tema su cui il d.lgs. 36/2023 ha apportato significative modifiche per razionalizzare e semplificare le procedure.
Gli ospiti speciali di questa puntata saranno Alberto Barbiero e Gianpiero Fortunato, rinomati consulenti, formatori e autori esperti in materia di PPP.
Il Partenariato Pubblico Privato rappresenta una precipitato del principio di sussidiarietà orizzontale, come stabilito dall’art. 118, comma 4, della Costituzione Italiana. Questa forma di collaborazione pubblico-privato è contraddistinta da:
Come è cambiato il panorama del PPP con l’entrata in vigore del nuovo Codice dei contratti pubblici? È possibile parlare di un unico istituto o esso è caratterizzato da diverse anime (dal partenariato sociale alle concessioni)? Questi e molti altri quesiti verranno affrontati durante la terza puntata de “L’Ora Legale”
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]]>L'articolo Il Partenariato Sociale: Una Guida Completa proviene da Giurdanella.it.
]]>Il partenariato sociale, disciplinato dall’articolo 201 del D.Lgs. 36/2023, è una forma di collaborazione tra privati e amministrazioni pubbliche per realizzare fini di interesse generale. Questo istituto crea un rapporto sinallagmatico tra la Pubblica Amministrazione e i privati, in cui quest’ultimi eseguono opere di interesse pubblico anziché pagare le obbligazioni tributarie,
L’istituto del partenariato sociale riflette il principio di sussidiarietà orizzontale, previsto dall’articolo 118, comma 4, della Costituzione. Questa norma non è programmatica (ossia non richiede necessariamente l’intervento del legislatore con legge ordinaria), ma ha una portata direttamente precettiva nei confronti delle amministrazioni.
Inoltre, il nuovo Codice degli Appalti si basa sul principio di fiducia nella legittimità e correttezza dell’azione delle amministrazioni pubbliche. A queste è delegata l’autonomia nella selezione dei criteri e requisiti per la conclusione dei contratti di partenariato sociale.
L’ordinamento italiano ha già sperimentato forme di sussidiarietà orizzontale. Ad esempio, l’articolo 24 del D.L. 12 settembre 2014 n. 133 (Sblocca Italia) ha introdotto il “baratto amministrativo”, poi integrato negli articoli 189 e 190 del Codice Appalti n. 50/2016. Questi istituti sono stati poi unificati nell’articolo 201 del D.Lgs. 36/2023, con l’obiettivo di razionalizzare e semplificare la materia del partenariato sociale.
L’articolo 201, comma 1, del D.Lgs. 36/2023, stabilisce che gli enti concedenti devono predisporre un atto generale che definisca i criteri e requisiti per concludere i contratti di partenariato. Preferenza è data a privati, singoli o associati, legati al contesto territoriale di riferimento. Il nuovo codice inserisce, tra i potenziali contraenti, anche le piccole e medie imprese (PMI), che godono di del favor legislativo.
I contratti di partenariato sociale possono riguardare:
Gestione e manutenzione di aree verdi urbane e immobili rurali destinati ad attività sociali e culturali.
Gestione, manutenzione e valorizzazione di piazze e strade, e interventi di decoro urbano.
Realizzazione di opere di interesse locale, basate su progetti presentati e finanziati dai privati.
In questo contesto, i privati eseguono le opere come datio in solutum per le imposte tributarie. L’ente territoriale compensa il proprio credito nei confronti del privato, evitando di pagare in denaro l’opera o il servizio. Questo strumento è particolarmente utile per gestire crisi finanziarie e rispettare i vincoli di spesa pubblica.
Il Codice del 2023 semplifica le procedure per la conclusione dei contratti di partenariato sociale, eliminando le dettagliate disposizioni contenute nei commi 2 e 3 dell’articolo 189 del Codice del 2016. Le amministrazioni possono ora definire ex ante i criteri e requisiti all’interno dell’atto generale, garantendo trasparenza e non discriminazione.
Il partenariato sociale rappresenta un’innovativa forma di collaborazione tra pubblico e privato, che permette di realizzare opere di interesse generale in modo efficiente e sostenibile. La nuova disciplina, introdotta dal D.Lgs. 36/2023, razionalizza e semplifica le procedure, favorendo una maggiore partecipazione dei privati, incluse le PMI, e garantendo trasparenza e correttezza nell’azione amministrativa.
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]]>L'articolo La strategia cloud all’interno del Piano Triennale per l’informatica nella P.A. proviene da Giurdanella.it.
]]>La strategia cloud non rappresenta, dunque, solo l’adempimento delle indicazioni sia europee che statali, ma rappresenterebbe anche l’occasione per le pubbliche amministrazioni di avviare un processo di riorganizzazione interno e di efficientamento dell’erogazione dei servizi pubblici, in termini di qualità e sicurezza. Rispetto al tema della sicurezza, infatti, occorre sottolineare come uno degli obiettivi del Piano triennale è proprio quello di aumentare la resilienza delle pubbliche amministrazioni verso attacchi cyber, oggi sempre più probabili e capaci di mettere in serio pericolo i dati posseduti dalle amministrazioni.
Nell’ambito dell’attuazione normativa della Strategia Cloud Italia, l’articolo 33-septies del Decreto-Legge n.179/2021 ha prescritto il dovere delle amministrazioni centrali e locali di migrare i loro CED e i relativi sistemi informatici verso tre possibili destinazioni: verso il PSN, “verso altra infrastruttura già esistente in possesso dei requisiti fissati [dal successivo Regolamento Agid], o verso altra infrastruttura propria già esistente e in possesso dei requisiti fissati dal regolamento [Agid]”
è stata istituito il Polo Strategico Nazionale (PSN), l’infrastruttura promossa dal Dipartimento per la Trasformazione Digitale che fornisce alle amministrazioni gli strumenti per realizzare il percorso di migrazione.
Secondo quanto previsto dal piano triennale, le pubbliche amministrazioni devono presentare i loro “progetti di migrazione” entro il 28 febbraio 2023, per poi occuparsi della migrazione vera e propria da completare entro il 30 giugno 2026.
Un altro strumento di supporto per gli enti pubblici è il sito cloud.italia.it dove è possibile rinvenire manuali guida per l’intero percorso di migrazione e articoli tecnici dedicati a specifici argomenti cui prestare particolare attenzione durante la fase di transizione.
L’utilizzo del paradigma cloud dovrebbe garantire un risparmio economico, ma allo stesso rende maggiormente complessa la gestione di tutti i servizi erogati dalle amministrazioni. Per tale ragione è fondamentale che l’ufficio del Responsabile alla transizione digitale si munisca di infrastrutture agevoli capaci di gestire in maniera integrata una pluralità di servizi e che garantiscano anche l’interoperabilità con altri enti.
In definitiva, il Piano Triennale per l’informatica nella P.A. pone due obiettivi fondamentali:
-le amministrazioni devono impegnarsi concretamente nel programma di transizione, occupandosi degli aspetti relativi alla sostenibilità economico-finanziaria del processo, verificando anche il peso specifico di questo processo sui propri capitoli di bilancio;
-le amministrazioni sono responsabili della gestione dei servizi cloud per tutto il loro ciclo di vita e dovendo, dunque, munirsi di competenze specialistiche all’interno delle strutture operative interne responsabili per la transizione digitale.
Avevamo già parlato del Piano Triennale per l’informatica nella Pubblica Amministrazione qui.
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]]>Sin dalla sua prima edizione, il piano ha rappresentato il documento di supporto e orientamento nel percorso di innovazione tecnologica e digitale di tutto l’apparato amministrativo e ha lo scopo di:
L’architettura del Piano Triennale per l’informatica si basa su principi che rappresentano le linee direttrici della strategia che il documento si propone di mettere in atto.
I principi guida che ci apprestiamo a esaminare emergono dal quadro normativo e sono da tenere presenti ad ogni livello decisionale e in ogni fase di implementazione, naturalmente declinandoli nello specifico della missione istituzionale di ogni ente pubblico.
rischio di lock-in nei propri servizi, prediligere l’utilizzo di software con codice aperto o di e-service e, nel caso di software sviluppato per loro conto, deve essere reso disponibile il codice sorgente, nonché promuovere l’amministrazione aperta e la condivisione di buone pratiche sia amministrative che tecnologiche;
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]]>L'articolo Nessuna applicazione retroattiva delle norme sul reclutamento del personale delle società pubbliche proviene da Giurdanella.it.
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La sezione Lavoro della Cassazione, sentenza n. 10525/2018, ha quindi confermato il principio per cui alle società pubbliche si applicano le disposizioni di diritto privato, se non è previsto diversamente.
La Corte ha chiarito, richiamandosi, alla decisione della Cassazione 3621/2018 in tema di società partecipate, in materia di riparto di giurisdizione fra giudice ordinario, contabile ed amministrativo, che la partecipazione pubblica non muta la natura di soggetto privato della società la quale, quindi, resta assoggettata al regime giuridico proprio dello strumento privatistico adoperato, salve specifiche disposizioni di segno contrario o ragioni ostative di sistema che portino ad attribuire rilievo alla natura pubblica del capitale impiegato e del soggetto che possiede le azioni della persona giuridica (cfr. fra le più recenti Cass. S.U. n. 24591/2016 e con riferimento ai rapporti di lavoro Cass. S.U. n. 7759/2017).
Una disposizione di segno contrario, intervenuta proprio in materia di società in house, è rappresentata dal D.L. n. 112 del 2008, art. 18, convertito con modificazioni dalla L. n. 133 del 2008, che, nel testo risultante dalle modifiche apportate dalla L. n. 102 del 2009 di conversione del D.L. n. 78 del 2009, al comma 1 estende alle società a totale partecipazione pubblica che gestiscono servizi pubblici locali i criteri stabiliti in tema di reclutamento del personale dal D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 35, comma 3, ed al comma 2 prescrive alle “altre società a partecipazione pubblica totale o di controllo” di adottare “con propri provvedimenti criteri e modalità per il reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi nel rispetto dei principi, anche di derivazione comunitaria, di trasparenza, pubblicità e imparzialità”, prevedendo, inoltre, al comma 2 bis che “le disposizioni che stabiliscono, a carico delle amministrazioni di cui al D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 1, comma 2 e successive modificazioni, divieti o limitazioni alle assunzioni di personale si applicano, in relazione al regime previsto per l’amministrazione controllante, anche alle società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo che siano titolari di affidamenti diretti di servizi pubblici locali senza gara, ovvero che svolgano funzioni volte a soddisfare esigenze di interesse generale aventi carattere non industriale nè commerciale, ovvero che svolgono attività nei confronti della pubblica amministrazione a supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi della L. 30 dicembre 2004, n. 311, art. 1,comma 5”.
Tuttavia la richiamata disposizione di segno contrario non è applicabile ratione temporis al contratto dedotto in giudizio sicché è stato ritenuto operante correttamente il regime giuridico proprio dello strumento privatistico adoperato con conseguente conversione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
Di seguito la sentenza n. 10525 2018 della Cassazione Lavoro.
Cassazione civile, sez. lav., 03/05/2018, (ud. 20/02/2018, dep.03/05/2018), n. 10525
FATTO
RILEVATO
che:
la Corte di Appello di Palermo, in riforma della sentenza del Tribunale Marsala, accogliendo la domanda del lavoratore in epigrafe, proposta nei confronti della società Belice, dichiarava, ritenuta la nullità del termine apposto al contratto di somministrazione, a tempo indeterminato, e a decorre dal giorno 1 aprile 2009, il rapporto di lavoro subordinato tra le parti con diritto del dipendente a riprendere servizio e condannava la società a titolo di risarcimento del danno di una indennità pari a tre mensilità della retribuzione;
a tanto, e per quello che rileva in questa sede, la Corte merito, dopo aver ritenuto, a differenza di quanto affermato dal Tribunale, la non intervenuta della decadenza di cui alla L. n. 183 del 2010, art. 32 e successive modifiche, perveniva sulla fondante considerazione che, pur operando nei confronti della Belice Ambiente il divieto, del D.L. n. 112 del 2008, ex art. 18, comma 2 bis, convertito nella L. n. 113 del 2008, introdotto dal D.L. n. n. 78 del 2009, art. 19, convertito in L. n. 102 del 2009, di conversione del rapporto di lavoro a tempo determinato in lavoro a tempo indeterminato per la nullità del termine del primo, siffatta normativa era inapplicabile al caso di specie perchè il rapporto di lavoro dedotto in giudizio era stato costituito in epoca antecedente;
avverso questa sentenza la società Belice Ambiente propone ricorso per cassazione sulla base di tre censure cui resiste con controricorso la parte intimata.
Il P.M. deposita conclusioni scritte.
DIRITTO
CONSIDERATO
che:
con il primo motivo la società, deducendo violazione e/o falsa applicazione della L. n. 183 del 2010, art. 32, sostiene l’applicabilità nel caso di specie della decadenza prevista dalla denunciata normativa poichè l’impugnazione dei contratti interinali l’ultimo dei quali è scaduto il 30 settembre 2009 è intervenuta soltanto con nota del 24 febbraio 2012 e “dunque oltre il termine ultimo” del 23 gennaio 2011;
con la seconda censura parte ricorrente, denunciando violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 276 del 2003, artt. 1, 27 e 86, D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1, in relazione al D.Lgs. n. 165 del 2001, artt. 35 e 36, D.L. n. 112 del 2008, art. 18, comma 2 bis, convertito nella L. n. 113 del 2008, introdotto dal D.L. n. 78 del 2009, art. 19, convertito in L. n. 102 del 2009, prospetta che essendo essa ricorrente, alla stregua dello statuto, società in house a totale partecipazione pubblica si applica la disciplina vincolistica in materia di assunzioni di cui al D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 36, con conseguente divieto di conversione a tempo indeterminato del rapporto di lavoro a tempo determinato ed irrilevanza della normativa di cui al richiamato del D.L. n. 112 del 2008, art. 18, comma 2 bis;
con la terza critica la società, asserendo violazione e/o falsa applicazione della L. n. 183 del 2010, art. 32, comma 5, come autenticamente interpretato dalla L. n. 92 del 2012, art. 1, comma 13, in relazione al D.L. n. 112 del 2008, art. 18, comma 2 bis, convertito nella L. n. 113 del 2008, introdotto dal D.L. n. 78 del 2009, art. 19, convertito in L. n. 102 del 2009, assume che avendo natura costitutiva la sentenza che dispone la conversione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato ed essendo tale sentenza, nella specie, intervenuta in (epoca posteriore al D.L. n. 112 del 2008, detto art. 18, comma 2 bis, trova applicazione il divieto di conversione ivi stabilito;
il primo motivo del ricorso è infondato poichè è oramai acquisito alla giurisprudenza di questa Corte il principio secondo il quale in tema di somministrazione di lavoro, la decadenza di cui alla L. n. 183 del 2010, art. 32, comma 4 e la conseguente proroga, di cui al comma 1-bis del medesimo articolo, si applicano anche ai contratti a termine in somministrazione cessati o stipulati prima della data di entrata in vigore della legge stessa (24 novembre 2010), senza la necessità di una specifica previsione di deroga all’art. 11 preleggi, atteso che la nuova norma non ha modificato la disciplina del fatto generatore del diritto ma solo il suo contenuto di poteri e facoltà, suscettibili di nuova regolamentazione perchè ontologicamente e funzionalmente distinti da esso e non ancora consumati, dovendosi pertanto escludere ogni profilo di retroattività; nè l’introduzione del nuovo termine di decadenza con efficacia “ex nunc” determina una violazione dell’art. 24 Cost., art. 47 della Carta dei diritti fondamentali della UE o artt. 6 e 13 della CEDU, essendo stato assicurato un ambito temporale quantitativamente congruo per la conoscibilità della nuova disciplina, attesa la proroga disposta “in sede di prima applicazione” dal citato comma 1-bis (per tutte Cass. n. 7788/2017);
nella specie il lavoratore non è incorso nella decadenza di cui trattasi perchè, come dedotto dalla stessa parte ricorrente, l’impugnazione dei contratti interinali, l’ultimo dei quali è scaduto il 30 settembre 2009, è intervenuta con nota del 24 febbraio 2012 e quindi entro il termine di cui alla L. n. 183 del 2010, citato art. 32, così come differito dal D.L. n. 225 del 2010;
la seconda censura non merita accoglimento;
invero, come già sottolineato da questo giudice di legittimità con sentenza n. 3621/2018, in tema di società partecipate le Sezioni Unite di questa Corte, chiamate a pronunciare sul riparto di giurisdizione fra giudice ordinario, contabile ed amministrativo, hanno evidenziato che la partecipazione pubblica non muta la natura di soggetto privato della società la quale, quindi, resta assoggettata al regime giuridico proprio dello strumento privatistico adoperato, salve specifiche disposizioni di segno contrario o ragioni ostative di sistema che portino ad attribuire rilievo alla natura pubblica del capitale impiegato e del soggetto che possiede le azioni della persona giuridica (cfr. fra le più recenti Cass. S.U. n. 24591/2016 e con riferimento ai rapporti di lavoro Cass. S.U. n. 7759/2017);
nella specie la disposizione di segno contrario, come posto in evidenza dalla citata pronuncia n. 3621/2018 intervenuta proprio in materia di società in house, è rappresentata dal D.L. n. 112 del 2008, art. 18, convertito con modificazioni dalla L. n. 133 del 2008, che, nel testo risultante dalle modifiche apportate dalla L. n. 102 del 2009 di conversione del D.L. n. 78 del 2009, al comma 1 estende alle società a totale partecipazione pubblica che gestiscono servizi pubblici locali i criteri stabiliti in tema di reclutamento del personale dal D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 35, comma 3, ed al comma 2 prescrive alle “altre società a partecipazione pubblica totale o di controllo” di adottare “con propri provvedimenti criteri e modalità per il reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi nel rispetto dei principi, anche di derivazione comunitaria, di trasparenza, pubblicità e imparzialità”, prevedendo, inoltre, al comma 2 bis che “le disposizioni che stabiliscono, a carico delle amministrazioni di cui al D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 1, comma 2 e successive modificazioni, divieti o limitazioni alle assunzioni di personale si applicano, in relazione al regime previsto per l’amministrazione controllante, anche alle società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo che siano titolari di affidamenti diretti di servizi pubblici locali senza gara, ovvero che svolgano funzioni volte a soddisfare esigenze di interesse generale aventi carattere non industriale nè commerciale, ovvero che svolgono attività nei confronti della pubblica amministrazione a supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi della L. 30 dicembre 2004, n. 311, art. 1,comma 5”;
tuttavia la richiamata disposizione di segno contrario non è applicabile ratione temporis al contratto dedotto in giudizio sicchè correttamente la Corte di Appello ha ritenuto operante il regime giuridico proprio dello strumento privatistico adoperato con conseguente conversione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato;
l’ultimo motivo è infondato atteso che secondo giurisprudenza di questa Corte in materia di assunzioni dei lavoratori subordinati con illegittima apposizione della clausola di durata, trova applicazione, alla stregua del principio tempus regit actum, la disciplina vigente al momento della stipulazione del contratto a termine e non quella in vigore al momento della pronuncia della sentenza con effetti costitutivi, tenuto conto che la conversione del rapporto di lavoro in contratto a tempo indeterminato non costituisce una sanzione atipica ma l’effetto della nullità del termine (Cass. n. 24330/2009);
il ricorso in conclusione va rigettato e le spese del presente giudizio, tenuto conto delle oscillazioni in tema della giurisprudenza di merito e del recente assestarsi della giurisprudenza di legittimità in materia di società in house, vanno compensate;
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio di legittimità.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 20 febbraio 2018.
Depositato in Cancelleria il 3 maggio 2018
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Il presente testo è un estratto del libro “Lo Stato Sociale e le sue tutele. Guida pratica alla previdenza e assistenza per patronati, PA e cittadini” dell’avv. Mario di Mulo, in materia di diritto previdenziale e legislazione sociale.
In un momento in cui la riforma del sistema del diritto di previdenza sociale è diventato di attualità pressante, diventa fondamentale comprendere come il Welfare in Italia sia stato pensato..
La legislazione sociale, infatti, è una materia fittissima e specialistica, non priva di particolarità che la rendono di difficile comprensione.
Nello specifico, il Volume si propone l’arduo compito di dare risposte immediate e concrete agli operatori del settore, e non solo, che sempre più necessitano di una visione organica del fenomeno.
Ragion per cui, l’Autore ha cercato di predisporre uno strumento chiaro e “smart”, tale da consentire una facile consultazione a tutti coloro che ne abbiano interesse.
Al riguardo, sono state prospettati una serie di casi pratici ai quali si è cercato di fornire suggerimenti utili ricavati dall’esperienza pratica e quotidiana.
1. L’oggetto della legislazione sociale e le sue caratteristiche principali
Al fine di comprendere ed inquadrare correttamente la materia della legislazione sociale, è doveroso riportare integralmente quanto disciplinato dall’art. 38 della Costituzione repubblicana: “Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all’assistenza sociale. I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria. Gli inabili ed i minorati hanno diritto all’educazione e all’avviamento professionale. Ai compiti previsti in questo articolo provvedono organi ed istituti predisposti o integrati dallo stato. L’assistenza privata è libera”.
Muovendo da tale norma fondamentale, la dottrina ha identificato la legislazione sociale come una branca del più ampio diritto del lavoro, che mira alla realizzazione di un sistema di welfare (protezione sociale), rivolto a tutti i cittadini, lavoratori e non, teso a garantire la salute degli individui per il benessere individuale e collettivo. Scopo principale della materia è quello di assicurare a tutti la libertà dallo stato di bisogno, per la cui soddisfazione è necessario che vengano poste in essere una serie di “iniziative specifiche preordinate a prevenire e rimuovere lo stato di bisogno” (CINELLI).
Ben diversa, invece, è la legislazione sociale del lavoro che riguarda istituti quali: il collocamento della manodopera e dei lavoratori disabili; la tutela contro i licenziamenti illegittimi; la durata della prestazione lavorativa e i riposi; l’igiene del lavoro e della prevenzione degli infortuni sul luogo di lavoro; la tutela contro i rischi connessi allo svolgimento del rapporto di lavoro.
In un primo momento, il diritto del lavoro e la legislazione sociale erano un tutt’uno: invero, entrambe erano collegate alla rivoluzione industriale e le prime disposizioni normative miravano a proteggere determinate categorie di lavoratori considerate “deboli” (donne e bambini).
Nel corso dell’evoluzione storica, tuttavia, la legislazione sociale assunse una propria sfera di autonomia, tanto da divenire una branca autonoma del vigente ordinamento giuridico.
Inoltre, si distinguono convenzionalmente due modelli di legislazione sociale:
il Modello “Beveridgiano” (di sicurezza sociale), caratterizzato dal finanziamento a carico dello Stato. È un modello nel quale lo Stato interviene assicurando prestazioni economiche e sociali che consentano a tutti gli individui la liberazione dallo stato di bisogno. Realizza una solidarietà generale secondo un principio di eguaglianza (o forse egualitarismo);
il Modello “Bismarckiano” (o previdenziale), caratterizzato dal finanziamento attraverso i singoli contributi delle imprese. Lo Stato, infatti, interviene a tutela del reddito, a garanzia del livello di vita raggiunto. Per il resto, tenendo ferma la distinzione tra assistenza e previdenza, realizza una solidarietà occupazionale secondo un principio di corrispettività.
La previdenza sociale è rimasta fortemente ancorata al secondo modello, mentre il primo più che diritti previdenziali esprime diritti sociali. La distinzione è centrale: mentre i diritti previdenziali guardano al cittadino in relazione alla sua capacità di produrre reddito da lavoro, i diritti sociali guardano al cittadino in relazione al suo essere persona umana.
Pilastri fondamentali della materia sono: tutela di tutti i cittadini (lavoratori e non); erogazione dei servizi, unitamente o in alternativa al soggetto pubblico, da parte dei privati; differenziazione delle prestazione dei servizi in base al possesso o meno di determinati requisiti (categorie di individui, aree geografiche, livello reddituale).
Il cuore del sistema è rappresentato dagli istituti di carattere pensionistico, gestiti dall’INPS. Si tratta di un settore che sta vivendo forti scosse a causa dei maggiori oneri finanziari legati alla drastica ristrettezza economica che attanaglia il nostro Paese nonché in forza dell’aumento dell’età media della popolazione beneficiaria delle prestazioni. Ragion per cui, si cerca di dare spazio alla previdenza complementare, gestita da Fondi privati. Inoltre, altro organo basilare che fornisce tutela al lavoratore è l’INAIL, il quale gestisce l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
Gli interventi legislativi correttivi in materia previdenziale ed assistenziale dell’ultimo decennio si sono caratterizzati, da un lato, per il contenimento della spesa, con l’elevazione dei requisiti di età e di contribuzione per l’accesso alle prestazioni e con il riproporzionamento delle rendite rispetto alla contribuzione effettivamente versata nel corso dell’intera vita lavorativa, dall’altro per l’inasprimento del prelievo contributivo.
Profili questi che avremo modo di analizzare analiticamente nel corso del volume, per la cui trattazione si rinvia.
2. Distinzione tra previdenza sociale ed assistenza sociale.
La legislazione sociale, a sua volta, si suddivide in previdenza sociale ed assistenza sociale. Orbene, l’orientamento dottrinale preminente ha definito la previdenza sociale come “quella parte dell’ordinamento giuridico avente come fine la tutela del lavoratore (e dei familiari a suo carico) dai rischi della menomazione o della perdita della sua capacità lavorativa in conseguenza di eventi predeterminati (naturali o connessi al lavoro prestato)”. L’assistenza sociale, invece, mira a garantire a tutti i cittadini inabili al lavoro e/o a coloro che risultano sprovvisti di mezzo di sostentamento un livello minimo di prestazioni che possa liberarli dallo stato di bisogno. Queste forme di assistenza sono varie: si pensi, ad esempio, all’assistenza sanitaria, alla concessione di alloggi di edilizia residenziale pubblica, alle agevolazioni previste per il portatore di handicap, alle esenzioni o riduzioni fiscali per l’accesso al sistema scolastico.
Nello specifico, giova evidenziare, per ragioni di chiarezza espositiva, ciò che distingue previdenza ed assistenza.
In primo luogo, in ossequio al dettato costituzionale fornito dall’art. 38, co. 1, l’assistenza è tesa a fornire protezione a coloro che sono affetti da inabilità al lavoro, intesa come incapacità psico-fisica e culturale al lavoro, e da mancanza dei mezzi di sostentamento, in ragione del basso livello reddituale oltre una certa soglia predeterminata per legge.
La previdenza, invece, è finalizzata a proteggere una categoria di persone più ristretta, ovvero i lavoratori che, al verificarsi di determinati eventi, che riducono o elimino del tutto la loro capacità lavorativa, necessitano di adeguati mezzi di sostentamento. Tali eventi, che ledono le capacità del lavoratore, sono elencate dall’art. 38, co. 2, della Costituzione (infortunio, malattia, vecchiaia etc.). Tuttavia, giurisprudenza e dottrina rilevanti hanno ritenuto che tale elencazione non debba considerarsi tassativa. Esempio di quanto affermato è l’estensione della tutela previdenziale anche all’evento morte del lavoratore, il quale non è contemplato dall’art. 38 Cost.
In secondo luogo, mentre l’assistenza sociale rientra nella competenza legislativa oltre che dello Stato, con rifermento all’individuazione dei principi fondamentali, anche delle Regioni (si vedano, a tal proposito, l’art. 117 Cost., il D. Lgs. 112/1998 e L. n. 328 del 2000), la regolamentazione della previdenza sociale rimane di competenza esclusiva dello Stato (come sarà meglio specificato al Capitolo 2).
Inoltre, al contrario di quelle assistenziali, le prestazioni previdenziali sono parametrate alla retribuzione.
Infine, mentre il finanziamento dell’assistenza sociale ricade su tutta la collettività attraverso il sistema del prelievo fiscale, quello della previdenza ricade in capo ai lavoratori e datori di lavoro mediante il pagamento dei contributi.
Come già accennato in precedenza, per entrambe le discipline è consentito l’intervento dei privati. In materia di assistenza, giova segnalare ulteriormente come il Costituente abbia ribadito che l’assistenza privata è libera, giacché le opere dei privati sono ritenute assolutamente indispensabili per eliminare le situazioni di drastica indigenza che colpisce la nostra società.
In definitiva, è pacifico asserire che la previdenza e l’assistenza, pur essendo “due rette parallele non destinate ad incontrarsi” (MAZZONI), hanno l’obiettivo comune di impedire che l’individuo versi in stato di bisogno.
Posto ciò, è evidente la sussistenza delle differenziazioni sopra elencate in ragione delle poche risorse pubbliche e in risposta alla necessità di livellare il grado di tutele tra quelli che hanno contribuito e contribuiscono con il proprio lavoro al benessere collettivo e i soggetti in genere.
3. Evoluzione storica della legislazione sociale: dai primi interventi normativi alla Costituzione.
La legislazione sociale – come già detto nel Cap. 1 – è strettamente connessa alla rivoluzione industriale. Invero, tra la fine del XVIII e il XIX sec., moltissime persone abbandonarono le tradizionali attività storiche rurali per trasferirsi in città, in virtù dei maggiori guadagni che prospettava l’industria. Tuttavia, si determinarono nuove forme di emarginazione e di povertà, atteso che l’attività lavorativa che si svolgeva all’interno della fabbrica si realizzava senza fornire alcun tipo di tutela verso i lavoratori, nel più totale sfruttamento ad opera della parte datoriale, soprattutto nei confronti di donne e bambini sempre più stridenti; il lavoro nelle fabbriche, organizzato all’insegna dello sfruttamento indiscriminato.
In un primo momento, lo Stato liberale (1800) non intervenne, ritenendo che tali problematiche sarebbero venute meno attraverso le iniziative benefiche e spontanee che sarebbero dovute provenire dai privati. Infatti, a causa della passività dello Stato, il quale riservava la propria condotta benefica alla soddisfazione delle esigenze basilari dei più bisognosi, i lavoratori si organizzarono in società di Mutuo soccorso, le quali prestavano aiuto a coloro che si trovavano in un impellente stato di bisogno, purché appartenenti alla medesima categoria professionale ed incapaci di lavorare temporaneamente (malattia o infortunio) o permanentemente (vecchia e invalidità). Si realizza così un sistema di “autoprotezione” (CINELLI).
Tali società altro non furono che le prime forme primordiali di centri di aggregazione sindacale. Pertanto, lo Stato, ben presto, assunse un atteggiamento ostile, che lo spinse ad abbandonare il proprio status di neutralità. Introdusse diversi istituti che per la prima volta regolavano, con finalità protettive, diversi aspetti dell’attività lavorativa (dalla durata della giornata lavorativa all’impiego di donne e fanciulli, sino all’obbligo di prevenzione degli infortuni), apprestando, altresì, le prime forme di assicurazione sociale. A questo periodo, di conseguenza, si fa risalire la nascita della legislazione sociale, che, come più volte ribadito, coincide con le origini del diritto del lavoro.
Nel nostro Paese, il primo importante atto legislativo in campo previdenziale è la L. 17/3/1898, n. 80, istitutiva dell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro degli operai dell’industria. Tale legge introduceva il concetto di responsabilità oggettiva del datore di lavoro limitata alla “riparazione del danno”. Nello stesso anno, venne promulgata la L. 17/7/1898, n. 350, che istituì la Cassa nazionale per l’assicurazione contro la vecchiaia e l’invalidità degli operai, regolamentata sulla base di un sistema volontario di contribuzione con partecipazione anche dello Stato.
Inoltre, per esigenze di completezza, vanno ricordate le leggi a tutela delle categorie più deboli o che intervengono nelle situazioni lavorative più gravose, come ad esempio la L. 489/1907, relativa al riposo settimanale e festivo, ed ancora le leggi nn. 3657/1986, 242/1902 e 818/1907, a tutela delle donne e dei fanciulli. Tali interventi legislativi ebbero il lapalissiano intento di proteggere le cd. “mezze forze”, assumendo, sempre più, una propria sfera di autonomia rispetto al complesso di norme che disciplinavano privatisticamente il rapporto di lavoro.
Nel 1917, durante la prima guerra mondiale, venne introdotta, in un primo momento, l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni in agricoltura e, successivamente, l’assicurazione obbligatoria per l’invalidità e la vecchiaia per i lavoratori addetti agli stabilimenti ausiliari. Tali sistemi protettivi facevano ricadere i conseguenti oneri previdenziali in capo ai lavoratori e ai datori di lavoro in virtù della cd. “teoria del rischio professionale”, per il quale i datori di lavoro, conseguendo utilità e vantaggi dall’attività lavorativa altrui, dovevano assumersi il rischio di risarcire il lavoratore subordinato per gli eventuali danni che lo stesso pativa in ragione del rapporto lavorativo. Il modello che venne creato in questa prima fase della legislazione sociale era comunque rispondente al modello assicurativo, e le varie forme obbligatorie di assicurazione sociale conservavano un carattere strettamente privatistico. Tuttavia proprio l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro assumeva, per la prima volta, una significativa dimensione sociale in quanto il lavoratore infortunato poteva essere indennizzato del danno patito non solo in caso di evento imputabile ad omissioni o inadempimenti del datore di lavoro, ma anche quando l’infortunio fosse addebitabile al caso fortuito o a negligenza, imperizia o imprudenza dello stesso lavoratore (PERSIANI).
Notevoli innovazioni e cambiamenti furono introdotti durante il periodo fascista. Invero, la nascita del sistema corporativo determinò, per la prima volta in assoluto nel panorama nazionale, l’estensione del rapporto assicurativo a rischi che non erano strettamente collegati all’attività lavorativa, quali l’invalidità, le malattie, la morte, realizzando un sistema previdenziale più ampio (PERSIANI). Emblematica fu la Carta del lavoro (1927), che aveva l’intento di coordinare e di unificare il sistema e gli istituti di previdenza. Ebbero, ad esempio, un notevole sviluppo in questo periodo le Casse di previdenza per singole categorie e quelle per l’assistenza in caso di malattia, operanti spesso addirittura a livello aziendale; vennero, poi, istituite l’assicurazione contro la tubercolosi e quella contro le malattie professionali, mentre alcuni istituti già esistenti (assicurazione invalidità e vecchiaia) furono sottoposti ad una completa revisione. Ulteriori innovazioni legislative apportate nel ventennio fascista furono: l’istituzione degli assegni familiari (1934) e dell’assicurazione malattia (1943), con gestione di un unico ente (INAM) per i lavoratori dell’industria, del commercio e dell’agricoltura.
Le funzioni di tutela assistenziali e previdenziali furono affidate alle stesse categorie interessate. Incombenza principale dello Stato fu quella di coordinare ed unificare tutta la disciplina in nome dell’interesse pubblico alla tutela assistenziale ed previdenziale. In tale periodo storico, di conseguenza, si realizzò una tutela o solidarietà corporativa che estese le summenzionate tutele anche a rischi non connessi con lo svolgimento dell’attività lavorativa (come la vecchiaia). Ciononostante, rimaneva a carico delle categorie interessate il finanziamento dell’assicurazione contro gli eventi di cui sopra.
L’avvento, nel 1948, della nostra Costituzione, ha fornito una copertura costituzionale e solenne alla legislazione sociale. Orbene, il nostro sistema costituzionale prevede, da un lato, l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica economica e sociale, il quale trova la propria espressione normativa all’articolo 2, e, dall’altro, il diritto al mantenimento e all’assistenza sociale di chi sia inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari, disciplinato dall’art. 38. Quest’ultima norma consente che gli interventi di sostegno nei confronti delle categorie interessate vengano compiute, in un rapporto di integrazione reciproca, sia dallo Stato sia dai privati.
Inoltre, non per minore importanza, giova rammentare le norme di apertura della Costituzione che affermano solennemente il valore del lavoro (artt.1, 4).
Tali norme altro non sono che espressione di uno Stato sociale che interviene per conferire protezione e tutela in modo che tutti, indigenti e non, possano esercitare liberamente i diritti che vengono conferiti dal nostro ordinamento giuridico liberi da qualsiasi vincolo (art. 3).
Nei successivi artt. 35-47 della Costituzione (Parte I, Titolo III, «Rapporti economici»), sono definiti i principi basilari che disciplinano l’assetto economico della società, prestando tutela al lavoratore e realizzando la finalità dello Stato di emancipare le classi storicamente sottomesse alle classi più abbienti. Segnatamente: l’art. 35 prevede la tutela del lavoro, la formazione e l’elevazione professionale dei lavoratori; l’art. 36, disposizione programmatica giacché rinvia alla legge ordinaria per le sua concreta attuazione, individua i criteri di determinazione della retribuzione, la durata massima della giornata lavorativa, stabilendo, altresì, l’inderogabilità del riposo settimanale e delle ferie annuali; in virtù dell’art. 37, alla donna lavoratrice sono garantiti gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano all’uomo. Il principio della «parità» è poi riproposto, anche per il lavoro dei minori (L. 17-10-1967, n. 977). La massima espressione del principio solidaristico è contenuto all’articolo 38, il quale, come già riportato sopra al capitolo 1, stabilisce: — il diritto di «ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere» al mantenimento e all’assistenza sociale (co. 1). In particolare, gli inabili ed i minorati hanno diritto all’educazione e all’avviamento professionale (co. 3); — il diritto dei lavoratori a «che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria» (co. 2); — la realizzazione di tali compiti mediante «organi ed istituti predisposti o integrati dallo Stato» (co. 4), fermo restando che «l’assistenza privata è libera» (co. 5). Tale disposizione costituisce il fulcro principale attorno al quale ruota l’azione della nostra Repubblica.
Infine, le ultime norme della Carta costituzionale che riguardano l’ambito sociale sono gli artt. 39-42, concernenti l’attività sindacale ed in particolare: il principio della libertà dell’organizzazione sindacale (art. 39, co. 1); il principio della capacità, dei sindacati registrati, di stipulare contratti collettivi di lavoro, vincolanti per tutti i lavoratori appartenenti alle categorie che essi rappresentano, anche se non iscritti (art. 39, co. 3); il riconoscimento del diritto di sciopero nell’ambito delle leggi che lo regolano (art. 40); — gli artt. 41 e 42, che, nel riconoscere piena libertà all’iniziativa economica privata e legittimazione alla proprietà privata, ne stabiliscono però i limiti dell’utilità sociale e della dignità e sicurezza umana.
4. Recenti interventi legislativi.
Fondamentale fu la riforma che nel nostro Paese, in ossequio al dettato di cui all’articolo 32 della Costituzione, fu data dalla Legge n. 833 del 1978, diede vita al Servizio Sanitario Nazionale. Invero, divenne scopo principale della nostra Repubblica quello di garantire ed erogare prestazioni minime indispensabili per la tutela della salute dell’individuo, ancorché nel rispetto della dignità e della libertà umana.
Espressamente, l’art. 1, co. 3, del D. Lgs. n. 502/1992 prevede che il Servizio Sanitario Nazionale eroghi a tutti i cittadini prestazione sanitarie comprese nei livelli minimi di assistenza sanitaria (LEA), gratuitamente o in partecipazione, grazie alle risorse reperite mediante il sistema fiscale.
Successivamente, il legislatore diede vita ad una serie di importanti interventi volti a circoscrivere a casi di effettivo bisogno le prestazioni di natura assistenziale, ed a rendere, invece, più efficiente il regime pensionistico.
Con riguardo all’ambito assistenziale, la L. n. 328 del 2000 ha attuato una riforma dell’intera materia, dando vita ad un sistema integrato di interventi e servizi sociali, mediante il quale lo stato e gli enti locali eliminano situazioni di povertà, migliorano la qualità della vita e garantiscono la piena attuazione del celeberrimo principio di non discriminazione e di pari opportunità.
Sul piano previdenziale, con il D. Lgs. n. 503 del 1992, (la c.d. “Riforma Amato”) fu riordinato il sistema previdenziale, con le seguenti determinazioni: l’innalzamento dell’età pensionabile (da 55 a 60 anni per le donne e da 60 a 65 per gli uomini); l’innalzamento dell’anzianità contributiva necessaria per l’acquisizione del diritto alla pensione (da 15 a 20 anni di contributi).
Fondamentale rilevanza, inoltre, bisogna attribuire alla legge n. 335 dell’8.8.1995 (Riforma Dini), la quale diede vita ad una sostanziale e radicale riforma della previdenza complementare e obbligatoria. Orbene, tale intervento legislativo introdusse, dal 1° gennaio 1996, il metodo contributivo, il quale altro non è che un sistema di calcolo della pensione determinato esclusivamente in funzione dei contributi versati nell’arco della vita lavorativa. A differenza del precedente metodo retributivo che, invece, eroga la prestazione sulla base delle ultime retribuzioni percepite, nel contributivo il lavoratore accumula, su una sorta di conto corrente virtuale, una percentuale della retribuzione annua pensionabile percepita. Inoltre, furono introdotte delle forme pensionistiche complementari con la L. n. 124 del 21/4/1993.
Inoltre, il requisito anagrafico diventa flessibile in quanto l’età di pensionamento varia in base all’anzianità contributiva posseduta e le pensioni di anzianità permangono fino alla completa soppressione e sostituzione con quella di vecchiaia contributiva.
Ed ancora, altri interventi normativi delinearono l’ambito previdenziale sancendone un radicale mutamento: la L. n. 243 del 2004 (cd. “riforma Maroni”) ha ridefinito i requisiti di accesso ai trattamenti di vecchiaia e di anzianità ed ha incentivato il finanziamento dei fondi pensione mediante devoluzione del trattamento di fine rapporto (TFR) (D.Lgs. n. 252 del 2005) ed ha innalzato, inoltre, l’età ordinaria per la pensione, poiché viene portata dai 57 anni (L. 335/1995) a 60 anni per le donne e 65 per gli uomini; la legge n. 247 del 2007, in attuazione del cd. “Protocollo Welfare”, fissò nuovi requisiti di accesso per la prestazioni di vecchiaia e pensioni; il D.L. 112/2008, conv. con L. 133/2008, introdusse l’eliminazione del divieto di cumulo reddito-pensione; le manovre economiche del 2011 (D.L. 98/2011 conv. in L. 15.7.2011, n. 11 e il D.L. 138/2011 conv. in L. 14.9.2011 n. 148) e la legge di stabilità 2012 (L. n. 183 del 2011), le quali irrigidirono i requisiti di accesso alla pensione, con lo scopo di contenere la spesa pubblica; la riforma del sistema pensionistico attuata con il cd. “Salva Italia” ( D.L. 201/2011 conv. In L. 214/2011), adottato nell’ambito di una serie di misure urgenti per assicurare la stabilità finanziaria la crescita e l’equità. Quest’ultima riforma determinò elevati sacrifici sociali, poiché recò nocumento ai soggetti prossimi alla pensione con il mutamento dei requisiti di accesso alle prestazione pensionistiche, nonché alla future generazioni, in quanto dovranno lavorare di più per garantirsi delle prestazioni comunque basse.
5. Riforma degli ammortizzatori sociali e attuale quadro normativo.
Rilevanti furono, altresì, gli interventi nell’ambito degli ammortizzatori sociali, strumenti volti a prestare aiuto al lavoratore che perde o subisce una riduzione della propria attività lavorativa. A tal proposito, giova rammentare la cd. “Legge Fornero” (L. n. 92/2012), la quale rispose alla istanze europee di tutela il lavoratore in sede di mercato del lavoro, consentendo alle imprese una maggiore flessibilità circa le strategie occupazionali interne. In ossequio a tale linea guida, venne attuata una riforma radicale ed organica delle forme di sostegno del lavoratore, dando luogo, da un lato, ad un nuovo ed unico strumento contro il rischio della disoccupazione, l’ASPI (assicurazione sociale per l’impiego), e dall’altro procedendo alla revisione degli strumenti a sostegno del reddito sia in costanza di rapporto (le integrazioni salariali), sia legati alla disoccupazione (l’indennità di mobilità).
Tuttavia, tale riforma non risolse la grave crisi occupazionale del nostro Paese. Pertanto, con l’obiettivo di aumentare sensibilmente l’occupazione, soprattutto quella giovanile, in ottemperanza alle richieste europee, il Governo Renzi varò il cd. “Jobs Act” (L. n. 183 del 2014), mediante il quale vennero conferite una serie di deleghe al Governo per l’emanazione di decreti legislativi in materia di diritto del lavoro e previdenziale. Segnatamente, con particolare attenzione agli ammortizzatori sociali, sono stati introdotti dei rilevanti cambiamenti riguardanti gli interventi in caso di disoccupazione (D. Lgs. 4.3.2015, n. 22) e gli interventi in costanza di rapporto di lavoro (D. Lgs. n. 148 del 2015). Con il primo intervento venne introdotta la NASPI (nuova assicurazione sociale per l’impiego), la quale dal 1° maggio 2015, sostituisce l’indennità di disoccupazione denominata Assicurazione Sociale per l’Impiego (ASPI) ed è una prestazione a domanda, erogata a favore dei lavoratori dipendenti che abbiano perduto involontariamente l’occupazione, per gli eventi di disoccupazione che si verificano dal 1° maggio 2015. Con riferimento al secondo intervento, vengono delineati gli strumenti di sostegno in costanza di rapporto (quando il rapporto di lavoro è sospeso) introducendo rilevanti cambiamenti in materia di integrazioni salariali, contratti di solidarietà e fondi di solidarietà settoriali.
6. Considerazioni conclusive.
Tutti gli interventi prospettati delineano una chiara propensione dello Stato, nel corso dell’evoluzione storica, ad affidarsi ai privati per innalzare il livello di protezione sociale. Prospettiva che lascia intendere la crisi, data dalle difficoltà finanziarie, dei sistemi pubblici di welfare, che lasciano preconizzare, per il futuro, modalità più intense di collaborazione fra soggetti pubblici e privati. Tale tendenza è giustificata anche dalla grave crisi economica che ha determinato un impoverimento delle risorse statali. Inoltre, in ottemperanza alle richieste proveniente dall’Unione Europea, il modello di welfare italiano è sempre più in linea con il concetto di flessibilità di matrice europea. Nello specifico, mediante un’ attenuazione delle tutele del nostro ordinamento nella regolazione e disciplina dei rapporti di lavoro, si intende rafforzare il sistema delle protezioni sul mercato del lavoro in modo da favorire l’aumento dell’occupazione. Dunque, nuova esigenza statale è quella di selezionare, con criteri sempre più stridenti, i beneficiari delle prestazioni assistenziali e previdenziali, tenendo debitamente conto delle proprie possibilità di spesa.
Per il testo dal quale è preso l’estratto, clicca qui.
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]]>In altre parole, il servizio di pubblica illuminazione non rientra nel novero di servizi e forniture per i quali, in forza dell’art. 1, comma 7, legge 135 del 2012, come successivamente modificato e integrato, le amministrazioni locali sono tenute ad approvvigionarsi mediante le convenzioni ed accordi quadro messi a disposizione da Consip. Ciò a maggior ragione laddove tale servizio viene integrato dei lavori aggiuntivi – di realizzazione di rete in fibra ottica e sistema di videosorveglianza – previsti dal bando del Comune.
I giudici di Palazzo Spada chiariscono che, in generale, l’utilizzo dei parametri prezzo-qualità delle convenzioni Consip riferiti a beni e servizi comparabili, di cui all’art. 26 legge 488 del 1999, non consiste nel loro uso quali limiti minimi e ineludibili di congruità degli importi a base d’asta e congruità delle offerte.
Tali parametri vanno utilizzati bensì quali limiti massimi per l’acquisto di beni e servizi comparabili.
In ogni caso, ovviamente, il loro utilizzo presuppone presuppone la compatibilità. Senonché nel caso di specie, come evidenziato, fa difetto proprio tale comparabilità, in quanto il servizio messo a gara dal Comune di Crema, non era a quello oggetto delle condizioni della convenzione Consip Luce 4, sia per diversità dei servizi sia per diversità della durata (15 anni in luogo di 9 anni).
Di seguito un estratto dalla sentenza, ed in allegato, la sentenza integrale.
Pubblicato il 19/04/2018
N. 02392/2018 REG.PROV.COLL.
N. 06436/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
(…)
Del tutto improprio, poi, è il riferimento all’asserita difformità delle convenzioni di gara prevista dal Bando rispetto a quelle di cui alla Convenzione Consip: queste ultime come correttamente ritenuto nella sentenza impugnata non sarebbero affatto comparabili con quelle previste dal Comune di Crema, vista la diversa maggiore durata (15 anni per il servizio oggetto di affidamento con la presente gara a fronte dei 9 anni previsti dalla Convenzione Consip), e la maggiore ampiezza dell’oggetto dell’affidamento del Comune (includente la fibra ottica, la videosorveglianza e gli oneri di manutenzione straordinaria).
Peraltro, anche alla luce della giurisprudenza amministrativa richiamata dalla difesa comunale (Cons. Stato, Sez. V, sentenza 30.4.2015, n. 2194, nonché, in senso conforme, Sez. III, 14.4.2015, n. 1908), il servizio di pubblica illuminazione (a maggior ragione laddove integrato dei lavori aggiuntivi – di realizzazione di rete in fibra ottica e sistema di videosorveglianza – previsti dal bando del Comune di Crema) non rientra nel novero di servizi e forniture per i quali, in forza dell’art. 1, comma 7, legge 135 del 2012, come successivamente modificato e integrato, le amministrazioni locali sono tenute ad approvvigionarsi mediante le convenzioni ed accordi quadro messi a disposizione da Consip (fatto salvo il conseguimento di prezzi inferiori di almeno il 3% attraverso autonome procedure ad evidenza pubblica).
Né sussiste l’obbligo, per le amministrazioni locali, di recepire nei propri bandi di gara i medesimi parametri tecnici ed economici previsti dalle procedure competitive esperite da Consip.
A tal proposito, l’art. 26 legge 488 del 1999 indica i parametri prezzo-qualità non già quali limiti minimi e ineludibili di congruità degli importi a base d’asta e congruità delle offerte, come vorrebbe l’appellante, bensì quali limiti massimi per l’acquisto di beni e servizi comparabili: senonché nel caso di specie, come evidenziato, fa difetto proprio tale comparabilità, in quanto il servizio messo a gara dal Comune di Crema, per il tramite di S.C.R.P., non era a quello oggetto delle condizioni della convenzione Consip Luce 4.
Anche l’addotta insufficienza, in applicazione dei parametri della su indicata Convenzione Consip, del canone annuo posto a base di gara a remunerare gli investimenti da effettuarsi è assunto erroneo posto che Enel effettua il calcolo moltiplicando il canone per una durata di anni 9 (Convenzione Consip) e non per la maggiore durata di anni 15 previsto per l’affidamento oggetto di gara: come bene argomentato dalla difesa comunale, il canone annuo di Crema (poco più di € 978.000) supera di € 376.000 il canone base Consip (€ 602.000); e, dunque, moltiplicando la suddetta differenza positiva per i 6 anni d’ulteriore durata del contratto del Comune di Crema, si produrrà quale risultato un margine positivo nominale di € 798.000.
(…)
Qui in allegato la versione integrale della Sentenza N.2392/2018
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]]>Questa legge nasce per perseguire l’obiettivo di promuovere l’uso della bicicletta come mezzo di trasporto sia per le esigenze quotidiane sia per le attivita’ turistiche e ricreative, al fine di migliorare l’efficienza, la sicurezza e la sostenibilita’ della mobilita’ urbana, tutelare il patrimonio naturale e ambientale, ridurre gli effetti negativi della mobilita’ in relazione alla salute e al consumo di suolo, valorizzare il territorio e i beni culturali, accrescere e sviluppare l’attivita’ turistica, in coerenza con il piano strategico di sviluppo del turismo in Italia.
La legge, nello specifico, intende realizzare di un itinerario che consenta il transito delle biciclette nelle due direzioni, dotato di diversi livelli di protezione determinati da provvedimenti o da infrastrutture che rendono la percorrenza ciclistica più agevole e sicura.
Il Piano Generale della mobilita’ ciclistica, articolato con riferimento a due specifici settori di intervento, relativi, rispettivamente, allo sviluppo della mobilita’ ciclistica in ambito urbano e metropolitano e allo sviluppo della mobilita’ ciclistica su percorsi definiti a livello regionale, nazionale ed europeo, si riferisce a un periodo di tre anni, in coerenza con il piano regionale dei trasporti e della logistica e con il Piano nazionale della mobilita’ ciclistica.
Al comma 2 dell’articolo 1 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le parole: «al principio della sicurezza stradale» sono sostituite dalle seguenti: «ai principi della sicurezza stradale e della mobilita’ sostenibile» e dopo le parole: «fluidita’ della circolazione» sono aggiunte le seguenti: «; di promuovere l’uso dei velocipedi».
Al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono cosi apportate le seguenti modificazioni:
a) «Gli autobus da noleggio, da gran turismo e di linea possono essere dotati di strutture portasci, portabiciclette o portabagagli applicate a sbalzo posteriormente o, per le sole strutture portabiciclette, anche anteriormente»;
b) all’articolo 164, dopo il comma 2 e’ aggiunto il seguente: «2-bis. Nel caso di autobus da noleggio, da gran turismo e di linea, in deroga al comma 2, e’ consentito l’utilizzo di strutture portabiciclette applicate a sbalzo anteriormente; tale struttura puo’ sporgere longitudinalmente dalla parte anteriore fino ad un massimo
di 80 cm dalla sagoma propria del mezzo».
Il piano regionale della mobilità ciclistica individua gli interventi da adottare per promuovere l’uso della bicicletta come mezzo di trasporto sia per le esigenze quotidiane sia per le attivita’ turistiche e ricreative nel territorio regionale e per conseguire le altre finalita’ della presente legge. Disciplinando l’intero sistema ciclabile regionale, redatto sulla base dei piani urbani della mobilita’ sostenibile e dei relativi programmi e progetti presentati dai comuni e dalle citta’ metropolitane, assumendo e valorizzando, quali dorsali delle reti, gli itinerari
della Rete ciclabile nazionale «Bicitalia» definendo gli obiettivi programmatici concernenti la realizzazione e la gestione della rete regionale di percorribilita’ ciclistica e i relativi costi, nel rispetto del quadro finanziario definito ai sensi dell’articolo 3, comma 3, lettera e), e dei suoi eventuali aggiornamenti.
I comuni devono prevedere nei regolamenti edilizi, misure finalizzate alla realizzazione di spazi comuni e attrezzati per il deposito di biciclette negli edifici adibiti a residenza e ad attivita’ terziarie o produttive e nelle strutture pubbliche. Inoltre, possono prevedere, in prossimita’ di aeroporti, di stazioni ferroviarie, di autostazioni, di stazioni metropolitane e di stazioni di mezzi di trasporto marittimi, fluviali e lacustri, ove presenti, la realizzazione di velostazioni, ossia di centri per il deposito custodito di biciclette, l’assistenza tecnica e l’eventuale servizio di noleggio.
I biciplan sono i piani urbani della mobilita’ ciclistica per le città, finalizzati a definire gli obiettivi, le strategie
e le azioni necessari a promuovere e intensificare l’uso della bicicletta come mezzo di trasporto sia per le
esigenze quotidiane sia per le attivita’ turistiche e ricreative e a migliorare la sicurezza dei ciclisti e dei pedoni.
I Biciplan definiscono:
a) la rete degli itinerari ciclabili prioritari o delle ciclovie del territorio comunale destinata all’attraversamento e al collegamento tra le parti della citta’ lungo le principali direttrici di traffico, con infrastrutture capaci, dirette e sicure, nonche’ gli obiettivi programmatici concernenti la realizzazione di tali infrastrutture;
b) la rete secondaria dei percorsi ciclabili all’interno dei quartieri e dei centri abitati;
c) la rete delle vie verdi ciclabili, destinata a connettere le aree verdi e i parchi della citta’, le aree rurali e le aste fluviali del territorio comunale e le stesse con le reti di cui alle lettere a) e b);
d) gli interventi volti alla realizzazione delle reti di cui alle lettere a) e c) in coerenza con le previsioni dei piani di settore sovraordinati;
e) il raccordo tra le reti e gli interventi definiti nelle lettere precedenti e le zone a priorita’ ciclabile, le isole
ambientali, le strade 30, le aree pedonali, le zone residenziali e le zone a traffico limitato;
f) gli interventi che possono essere realizzati sui principali nodi di interferenza con il traffico autoveicolare, sui punti della rete stradale piu’ pericolosi per i pedoni e i ciclisti e sui punti di attraversamento di infrastrutture ferroviarie o autostradali;
g) gli obiettivi da conseguire nel territorio del comune o della citta’ metropolitana, nel triennio di riferimento, relativamente all’uso della bicicletta come mezzo di trasporto, alla sicurezza della mobilita’ ciclistica e alla ripartizione modale;
h) eventuali azioni per incentivare l’uso della bicicletta negli spostamenti casa-scuola e casa-lavoro;
i) gli interventi finalizzati a favorire l’integrazione della mobilita’ ciclistica con i servizi di trasporto pubblico urbano, regionale e nazionale;
l) le azioni finalizzate a migliorare la sicurezza dei ciclisti;
m) le azioni finalizzate a contrastare il furto delle biciclette;
n) eventuali azioni utili a estendere gli spazi destinati alla sosta delle biciclette prioritariamente in prossimita’ degli edifici scolastici e di quelli adibiti a pubbliche funzioni nonche’ in prossimita’ dei principali nodi di interscambio modale e a diffondere l’utilizzo di servizi di condivisione delle biciclette (bike-sharing);
o) le tipologie di servizi di trasporto di merci o persone che possono essere effettuati con velocipedi e biciclette;
p) eventuali attivita’ di promozione e di educazione alla mobilita’ sostenibile;
q) il programma finanziario triennale di attuazione degli interventi definiti dal piano stesso nel rispetto del quadro finanziario di cui all’articolo 3, comma 3, lettera e), e dei suoi eventuali aggiornamenti.
3. Gli strumenti di pianificazione di cui al comma 1 costituiscono atti di indirizzo per la programmazione pluriennale delle opere di competenza dei rispettivi enti.
4. Gli enti interessati assicurano la coerenza degli atti di pianificazione territoriale e urbanistica con gli strumenti di pianificazione di cui al comma 1.
Per consulare la Legge 31/01/18 n. 2 (in versione completa) clicca qui.
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]]>Il settore dell’energia e dell’efficienza energetica rappresenta negli ultimi anni il volano di una nuova economia mondiale.
Questi settori rappresentano anche per la Sicilia un’importante occasione di sviluppo, specialmente nel rilancio delle opere pubbliche.
Alla luce delle recenti novità introdotte dal D.Lgs 50/2016, il seminario intende illustrare la disciplina del Partenariato Pubblico Privato (PPP), con particolare attenzione allo strumento del Project Financing.
Saranno oggetto di approfondimento le tematiche di Project Financing nell’ambito della riqualificazione energetica degli impianti di pubblica illuminazione con l’illustrazione dei relativi aspetti tecnico/economici e quindi la presentazione di casi di successo.
Il convegno, con partecipazione libera, si terrà presso l’auditorium del Collegio dei Gesuiti.
PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI
15:00 – 15:30
Registrazione dei partecipanti
15:30 – 16:00
Saluti istituzionali – Comune
16:00 – 16:30
L’efficienza energetica per la Sicilia – Ing. Francesco Cappello (ENEA)
16:30 – 17:00
Il ruolo delle E.S.Co. – Ing. Gaetano Vallone (SicilEsco)
17:00 – 17:30
Il PPP nel nuovo Codice Appalti Dlgs 50 /2016 – Avv. Carmelo Giurdanella (Giurdanella&Partners)
17:30 – 18.00
Gli aspetti tecnici del Project Financing per efficientamento IP – Ing. Sandro Feligioni (MUSA Progetti)
18:00 – 18:30
Il ruolo del Piano Economico Asseverato nel Project Financing per efficientamento IP – Dott. Angelo Conte (Epyon)
18:30 – 19:00
Caso di Successo “DISANO” – Ing. Andrea Lupo (DISANO)
19:00 – 19:30
Dibattito e conclusioni
Moderatore : Ing. Francesco Cappello
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]]>Si legge sul sito: “Al termine di questo processo, che si concluderà il 1° gennaio 2018, la tariffa per il trasporto dell’energia e la gestione del contatore (cioè quella parte dei costi della nostra bolletta con cui paghiamo i servizi per misurare e far arrivare nelle nostre case l’energia elettrica) e per gli oneri di sistema (cioè i costi per sostenere attività di interesse generale per il sistema elettrico), in totale circa il 40% della nostra bolletta, saranno uguali per ogni livello di consumo, abbandonando la cosiddetta ‘struttura progressiva’, cioè con prezzi di ogni singolo kWh crescenti al crescere dei consumi. In questo modo le famiglie andranno a pagare un corrispettivo meglio commisurato al servizio che utilizzano e più aderente ai costi effettivi”.
La Riforma delle tariffe di rete si applica alle utenze domestiche, residenti e non residenti, è partita il 1° gennaio 2016 e, con ampia gradualità, andrà a regime dal 1° gennaio 2018.
Clicca qui per visionare le FAQ
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