Diritto delle nuove tecnologie e di internet - Giurdanella.it https://www.giurdanella.it/categoria/tecnologie-e-internet/ Rivista di diritto amministrativo dal 1998 Sun, 21 Sep 2025 05:38:23 +0000 it-IT hourly 1 https://wordpress.org/?v=7.1.3 Firma digitale contro Intelligenza Artificiale https://www.giurdanella.it/2025/07/firma-digitale-contro-intelligenza-artificiale/ Mon, 07 Jul 2025 16:27:40 +0000 https://www.giurdanella.it/?p=58354 Rappresentano due visioni contrapposte delle tecnologie informatiche

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Che cos’è e come funziona la firma digitale? Perché è così importante? Perché internet non potrebbe fare a meno della tecnologia che sta alla base della firma digitale?

Ecco, scrivere di firma digitale è un modo come un altro di raccontare l’informatica formale, logica, trasparente, riproducibile, calcolabile, alla portata di tutti.

Ma iniziamo pure.

(1) La firma digitale viene generata grazie ad una coppia di chiavi digitali asimmetriche attribuite in maniera univoca ad un soggetto, detto titolare:

  • la chiave privata è conosciuta solo dal titolare ed è usata per generare la firma digitale da apporre al documento;
  • la chiave da rendere pubblica è usata per verificare l’autenticità della firma.

Questo metodo è conosciuto come crittografia a doppia chiave e garantisce la piena sicurezza visto che la chiave pubblica non può essere utilizzata per ricostruire la chiave privata.

Questa descrizione, tratta dal sito dell’AGID – Agenzia per l’Italia digitale, tecnicamente non fa una piega, è corretta. Ma, a parte chi è della materia, qualcuno/a di voi ha capito che significa?

Le chiavi, privata e pubblica (useremo nelle nostre prove chiavi di piccola dimensione), possono, ad esempio, essere queste:

-----BEGIN RSA PRIVATE KEY-----
MIIBOwIBAAJBAJbHTITzx5yKWytPyJG0s+bpu0mApzmFTEZC3mo2ul0w+o7rG/qA
3j99n1c5cDJmd18NGoRqoW1dTyaZONPN+xECAwEAAQJAeB/eScpCzOe5zN7qh5M1
BRJQITY7hGs7onqh4nMptRYYaQIayGyPMdnhO6iZq1BgAbQY5yAAl2pCfJAD7cNK
dQIhAMX6G06DIoTIyVa4DLMFSFYrdZpvmFJ2LFkMCzFHY2nPAiEAwvf3o/R3fS4T
aUDi2CcmiWjMb1nqO0csrTY4TZqC5R8CIQCZGW4ujBiQqRmSd2hStN4YzSj4Eh6w
fnSTNE4fgL5vXwIgVzFIKaXB7lS1z6N6D4rqvBcHHmFK1HnPLCOMaIBKO6cCIQCs
+ZfXbQffLC7GI0Ivv7rA+xofHDay5kLcgzJIzKzb0A==
-----END RSA PRIVATE KEY-----

-----BEGIN PUBLIC KEY-----
MFwwDQYJKoZIhvcNAQEBBQADSwAwSAJBAPLF6gD+P6DDsgQCYxApd843JNblUXTC
f0dSzwNFlc/ev8wuQdd+9O7yUhNZInaIpUtWMEE+IafLUNBvEI51vmsCAwEAAQ==
-----END PUBLIC KEY-----

Chiaro no? Oppure è buio totale?
Facciamo allora un esperimento, proviamo a “convertire” tali “geroglifici” in parole.
Invece di un dizionario BASE64 (nome tecnico della codifica) useremo un dizionario italiano.
La chiave privata, tradotta in lemmi italiani, sarà a questo punto:

casuario abrostine accidioso abacari costei morettino dipetto tosta nobelio falciuola docciare messaggio pongo suffuso detenuta panni liefa davanzi soffocare cicindela fedare unitario sventato unio sodamente ipocromia ergotina grecale fumaiuolo ficcare bagarozzo gergale giusarma ditenere naca scossato urinifero accignere ablato ablatorio corsi biaccone devonico criogenia stranirsi samoano surto millesimo afato dolentare cianciata letto colonnese inoliare spetta caiaco astorini gasarsi baillamme giovevole cazzuto spalata parlanza pelosuzza filopiuma poplite stordo abbuccari genovina invagarsi adenoide rifallare immersi bindanaio riposi ballotta leccone lezzo rosatello progedito polipnea dentame caminata necamento munerare improperi essedo amenduni deflorato gemale accoccato abete tsarina ossido incoiarsi caraibico gattonare spigolata bucero luppolino salnitro ettometro collato cantaride ciancetta disdissi lazzezza benvisto bindanaio muto gocciato manaiuola meningeo azimo inciucio eccelso sobrioso sannita tuberosa ben irrumare millennio dismodato lamblia grale accoccare ergastolo demonico pagliccio tegolo preavviso ortottico apistico svaccare attiguo beilicato dido ingioiare candido manga lacrosse colorante accoccato abdussi uguale serico albero candore ripulsare crenato regole resumere baccino barbicato polifagia cripto ledire derivata perito scalmana

Insomma, una lunghissima password … E la chiave pubblica? Eccola:

castagna casilini agareno caliente depingere trisecare ablatore ablegato abachiera difalcare cassia accorato abituarsi ripolpare ablasmare core rifulsi adersi forbirsi caffeino saturno bozzino stappato imbroso istesso ecdisone acta mondatoio solazione salerno crampo isonne tendare duglia essudare inambu pacciame eparchia cotidiana bisacuto saccardo scapolone appuntito impietoso ghebbio acquatico abaca

(2) Continua il nostro viaggio nel mondo della firma digitale e vediamo ora come applicare queste chiavi per firmare digitalmente un semplice testo e anche per cifrarlo.

Codice fiscale, partita IVA, codice IBAN, codice a barre … cos’hanno in comune questi e tanti altri codici simili? Oltre ad essere codici univoci che identificano un soggetto fiscale, un’attività, un conto corrente bancario, un prodotto, ecc. c’è un aspetto che li unisce. Sono formati da una serie di numeri e lettere; alcuni dei quali hanno la funzione di controllare che il codice sia corretto. Questi numeri e/o lettere vengono chiamati: check-digit (o cifra/e di controllo). Per calcolarli si usano dei semplici algoritmi, ad esempio la formula di Luhn (v. https://it.wikipedia.org/wiki/Formula_di_Luhn ). Quindi, ad esempio, la partita IVA è un numero di 11 cifre, delle quali le prime sette identificano il numero di matricola del soggetto assegnato dal relativo ufficio provinciale, le cifre dall’ottava alla decima indicano il codice dell’ufficio provinciale del fisco che ha rilasciato la matricola, e l’ultima, la undicesima, è la cifra di controllo. Per controllarne l’esattenza formale di una partita IVA è sufficiente applicare la formula di Luhn alle prime 10 cifre e confrontare il risultato con l’ultima cifra.

Cosa c’entra questa premessa con la firma digitale?
C’entra perché una procedura simile è quella che avviene nel momento in cui firmiamo digitalmente un testo.

L’operazione alla base dell’applicazione della firma digitale è detta hashing, un termine informatico intraducibile in italiano, perché sarebbe: tritare, sminuzzare …, e il risultato di questa operazione: “tritato” o “digerito” (digest). Il messaggio comunque è chiaro, da un testo corposo, anche di migliaia di pagine, serve “calcolarne” un estratto, pressoché univoco, di pochi caratteri. Perché dico “pressoché”? Perché in teoria due “digest” uguali possono esistere, ma la probabilità è di una su miliardi di miliardi (con “miliardi” ripetuto almeno otto volte).

In sostanza, così come la partita IVA ha la sua “singola” cifra di controllo, anche un testo scritto ha la sua “parola di controllo”. Parola che, negli anni, si è allungata sempre più, per evitare quella che in gergo tecnico viene chiamata “collisione”, ovvero due digest identici, che grazie alla sempre maggiore potenza dei calcolatori, possa inficiare la sicurezza della procedura firma.

Si è passati da una “parola” di 16 caratteri prodotta dall’algoritmo MD5 ad una di 32 caratteri prodotta dall’algoritmo SHA256 (256 elevato a 32 fa un numero di 77 cifre, a paragone il numero di stelle è stimato in 1 seguito da 22 a 24 zeri).

A questo punto abbiamo il nostro “digest”, la nostra impronta digitale del testo. E’ esattamente questo pezzettino che verrà firmato digitalmente.

Facciamo adesso qualche prova per vedere nei fatti cosa succede. Usiamo, così come nella scorsa lezione, parole al posto di cifre e di caratteri non intellegibili.

Prendiamo l’incipit dei Promessi Sposi:

“Quel ramo del lago di Como, che volge a mezzogiorno, tra due catene non interrotte di monti, tutto a seni e a golfi, a seconda dello sporgere e del rientrare di quelli, vien, quasi a un tratto, a ristringersi, e a prender corso e figura di fiume, tra un promontorio a destra, e un’ampia costiera dall’altra parte”.

Se Alessandro Manzoni avesse voluto firmare digitalmente solo questa frase, con i mezzi attuali, il “digest” (in SHA1 esadecimale) sarebbe stato questo: 32385c93d36e6f998f204a66ba916f9cad28076a e in parole: colf, forre, sguitti, indizio, nasica, editui, rifiuto, indolci, proludo, alammo.

Ipotizziamo un plagiatore che, venuto in possesso del testo, ne avesse omesso l’ultima virgola e lo avesse a sua volta firmato digitalmente.
“Quel ramo del lago di Como, che volge a mezzogiorno, tra due catene non interrotte di monti, tutto a seni e a golfi, a seconda dello sporgere e del rientrare di quelli, vien, quasi a un tratto, a ristringersi, e a prender corso e figura di fiume, tra un promontorio a destra e un’ampia costiera dall’altra parte”.
In questo caso il risultato dell’operazione di hashing sarebbe stato questo: 076dcc66f9cf1c3c1f962e89911c85982b254425 e, in parole: alane, scrurivi, vaiuola, bifolco, boriero, cimanti, niellai, melliti, cederai, disperi.

Come vedete, una semplice virgola in meno ha generato due liste di parole completamente differenti. Essendo, peraltro, un’operazione unidirezionale, da esse è impossibile risalire al testo che le ha generate.

Bene, ora abbiamo tutti gli elementi per firmare digitalmente un testo (o qualsiasi altro file), ovvero la coppia di chiavi, privata e pubblica e l’impronta (o digest o hash) del documento.

(3) Concludiamo questa breve narrazione sul mondo della firma digitale e torniamo al nostro Alessandro Manzoni del Duemila alle prese con l’apposizione del suo sigillo sull’incipit dei Promessi Sposi:

“Quel ramo del lago di Como, che volge a mezzogiorno, tra due catene non interrotte di monti, tutto a seni e a golfi, a seconda dello sporgere e del rientrare di quelli, vien, quasi a un tratto, a ristringersi, e a prender corso e figura di fiume, tra un promontorio a destra, e un’ampia costiera dall’altra parte”.

Trasformata questa frase in numeri e applicate alcune formule matematiche ne viene fuori il “digest” 32385c93d36e6f998f204a66ba916f9cad28076a ovvero una serie di numeri e lettere che identificano il testo che si vuole firmare digitalmente. Come abbiamo visto la scorsa volta, anche la più piccola variazione al testo originario produrrebbe una stringa completamente diversa.

Tale stringa, per comodità di lettura, possiamo “tradurla” in una frase formata dalle parole: colf forre sguitti indizio nasica editui rifiuto indolci proludo alammo.
Bene, adesso abbiamo tutto quello che ci serve per procedere all’apposizione della firma digitale. La coppia di chiavi, privata e pubblica, e il “digest”.

A questo punto occorre aprire una parentesi.

La crittografia ha una storia millenaria, dal “cifrario di Cesare” (un banale metodo usato da Giulio Cesare per cifrare i messaggi), ai crittografi rinascimentali come Leon Battista Alberti, fino a Arthur Scherbius, inventore della macchina Enigma, forse la macchina crittografica più famosa della storia ( https://it.wikipedia.org/wiki/Enigma_(crittografia) ) e, quindi, Alan Turing che ha contribuito a decrittarne i codici. Parlare dettagliatamente di crittografia ci porterebbe via troppo tempo ma fortunatamente in rete c’è tantissimo materiale, a cominciare degli articoli di uno dei maggiori crittografi italiani, Corrado Giustozzi ( http://www.nightgaunt.org/testi/tangram/tangram.htm ).

Ai nostri fini ci serve sapere che fino agli anni Settanta del Novecento la crittografia era esclusivamente a chiave segreta singola. Questo significa che sia il mittente che il destinatario del messaggio cifrato dovevano conoscere la stessa chiave. Il problema nasceva quando si doveva comunicare la chiave a soggetti distanti. A volte era necessario incaricare corrieri il cui compito era quello di trasportare foglietti con scritta la chiave segreta, magari dentro una valigetta ammanettata ai polsi.

Ciò che ha permesso di rivoluzionare il mondo della crittografia è stata la geniale invenzione del metodo della crittografia asimmetrica o a chiave pubblica ( https://it.wikipedia.org/wiki/Crittografia_asimmetrica ). Con questo sistema la chiave privata rimane esclusivamente in mano al mittente (ad esempio dentro una smart-card da dove è impossibile estrarla) e la chiave pubblica può benissimo essere diffusa.

Oggi, tutto quello che è e-(qualcosa), dall’e-banking all’e-commerce non potrebbe esistere senza la crittografia asimmetrica.

Nella procedura di firma, il firmatario usa la chiave privata per cifrare il “digest”. Il “digest” cifrato viene aggiunto, assieme alla chiave pubblica, al testo e quindi registrato e/o inviato al destinatario. Il destinatario o chiunque volesse verificarne la firma, dovrebbe procedere all’operazione inversa, ma stavolta non con la chiave privata di cui, ovviamente, non è a conoscenza ma con la chiave pubblica. Chiave privata e chiave pubblica sono strettamente connesse, ma dall’una non è possibile ricavarne l’altra.

Il programma informatico di verifica procede in questo modo. Prende il testo originario (viene detto “in chiaro”), ne calcola il “digest” come abbiamo visto nella seconda lezione, e lo confronta con il risultato della decifratura del “digest” cifrato dal firmatario. Se i due “digest” corrispondono vuol dire che il testo è stato firmato dal possessore della coppia di chiavi.

Con una coppia di chiavi è possibile anche cifrare un testo e renderlo leggibile solo al proprietario della chiave privata.

Vediamo come si fa.
Alice vuole inviare un messaggio segreto a Marco. Marco ha una coppia di chiavi e invia la chiave pubblica ad Alice. Non deve preoccuparsi di un’eventuale intercettazione perché la chiave pubblica può essere diffusa senza alcun rischio, non essendo possibile, da essa, ricavarne la chiave privata.
Alice cifra il testo con la chiave pubblica di Marco, in questo caso non serve effettuare l’operazione di “hashing”, perché è l’intero testo che deve essere cifrato.
Marco, venuto in possesso del testo cifrato, può a sua volta decifrarlo con l’utilizzo della chiave privata che solo lui possiede.

Bene abbiamo terminato queste brevi note sulla firma digitale, sorvolando sulle tante formule e procedure matematiche richieste ma l’obiettivo era quello di presentarvi un’altra informatica.

L’informatica formale, logica, trasparente, riproducibile, calcolabile, alla portata di tutti.

Esattamente l’opposto dell’informatica che va più di moda adesso, quella approssimativa, statistica, probabilistica, allucinata, incalcolabile, non riproducibile, oscura … e alla portata di pochi, che viene passata sotto il nome di intelligenza artificiale.

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La partecipazione democratica mediante la tecnologia https://www.giurdanella.it/2025/01/democrazia-e-tecnologia-corte-costituzionale-3-2025/ Wed, 29 Jan 2025 10:30:20 +0000 https://www.giurdanella.it/?p=57889 Bella sentenza della Corte Costituzionale sul diritto all'uso delle tecnologie nel procedimento elettorale

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L’articolo 3 del decreto legislativo 85/2005 (Codice dell’Amministrazione Digitale), prevede un vero e proprio “diritto all’uso delle tecnologie”, stabilendo che “chiunque ha il diritto di usare, in modo accessibile ed efficace, le soluzioni e gli strumenti di cui al presente Codice” nei rapporti con le Pubbliche Amministrazioni.

A sua volta, il successivo articolo 9 (“partecipazione democratica elettronica”) così obbliga le P.A.: ”favoriscono ogni forma di uso delle nuove tecnologie per promuovere una maggiore partecipazione dei cittadini, anche residenti all’estero, al processo democratico e per facilitare l’esercizio dei diritti politici e civili”.

Tuttavia, è lo stesso CAD a escludere dal suo ambito di applicazione “le attività e le funzioni relative alle consultazioni elettorali” (art. 2 comma 6).

Ne conseguirebbe la non operatività dell’equiparazione tra documento e firma analogici e documento e firma digitali, contenuta nel CAD, e, quindi, nel caso concreto, la negazione del diritto dell’elettore di sottoscrivere una lista di candidati, a distanza, mediante firma digitale.

La Corte Costituzionale, con sentenza numero 3 del 23 gennaio 2025, ha ritenuto che la riconosciuta discrezionalità del legislatore in materia elettorale non può essere d’impedimento all’intervento della Corte, perché incontra pur sempre il limite della manifesta irragionevolezza.

Ed è in effetti irragionevole distinguere il procedimento referendario, nel quale è ormai ammessa la firma digitale, dal procedimento elettorale, perché sono identiche le ragioni di garanzia dell’identità del sottoscrittore alla base delle due discipline e perché tanto la sottoscrizione di una lista di candidati, quanto la firma di una proposta referendaria o di una legge di iniziativa popolare, sono espressione “di diritti politici aventi lo stesso rilievo nell’architettura dell’impianto costituzionale”.

Occorre inoltre ammettere che lo svolgimento in forme tradizionali delle operazioni elettorali (la “liturgia repubblicana”, così ben raccontata da Italo Calvino) perde sempre più senso: la “crescente disaffezione all’esercizio del diritto di voto” può essere validamente superata, consentendo la partecipazione a distanza, mediante la tecnologia.

Questi alcuni dei principi affermati dalla Corte, con la sentenza 3/2025, nel dichiarare l’articolo 2, comma 6, del CAD, costituzionalmente illegittimo, “nella parte in cui non prevede per l’elettore, che non sia in grado di apporre una firma autografa per certificata impossibilità derivante da un grave impedimento fisico o perché si trova nelle condizioni per esercitare il voto domiciliare, la possibilità di sottoscrivere un documento informatico con firma elettronica qualificata, cui è associato un riferimento temporale validamente opponibile ai terzi”.

E’ utile riportare, di seguito, alcune condivisibili riflessioni contenute nella sentenza:
“… Il soggetto, grazie allo sviluppo tecnologico, id est la firma digitale, ben potrebbe autonomamente apporre la sottoscrizione necessaria alla presentazione delle candidature, se non incontrasse la preclusione derivante dall’art. 2, comma 6, CAD, che invece lo trasforma, sotto la prospettiva in oggetto, in inabile, costringendolo a dover ricorrere alla più gravosa e complessa dichiarazione verbale resa davanti a due testimoni e a un soggetto abilitato a verbalizzarla, secondo quanto previsto dall’art. 28, quarto comma, del d.P.R. n. 570 del 1960.

Questa dinamica normativa contrasta con il principio personalista (art. 2 Cost.), che impone di rilevare che la dignità umana è compromessa ogni volta in cui è lo stesso ordinamento giuridico che trasforma, in forza di un suo divieto o di una sua previsione, in inabile e bisognosa di assistenza una persona che, invece, sarebbe in grado, con propri mezzi, di provvedere a compiere una determinata attività.

In questi termini, la suddetta preclusione, oltretutto, determina «un aggravio procedimentale» (sentenza n. 15 del 2024) irragionevole e non proporzionato, che si risolve anche in uno di quegli ostacoli, ripetutamente censurati da questa Corte (sentenze n. 186 del 2020 e n. 254 del 2019), il cui effetto, in questo caso in riferimento agli artt. 48 e 49 Cost., è quello di discriminare alcune categorie di persone (sentenza n. 9 del 2021), in violazione quindi anche dell’art. 3 Cost., compreso il profilo della stessa eguaglianza sostanziale.

È infatti compito della Repubblica proprio quello di rimuovere gli ostacoli che, «limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione» all’«organizzazione politica», in questo caso, del Paese.

Anziché rimuovere l’ostacolo è, paradossalmente, l’ordinamento stesso che finisce, nella fattispecie qui considerata, per introdurre un aggravio né necessario, né proporzionato rispetto all’esigenza di verificare l’autenticità e la genuinità della sottoscrizione della lista di candidati, parimenti conseguibile consentendo all’elettore con disabilità di utilizzare la modalità elettronica per sostenere la lista di candidati”.

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Cosa aspettarci dal futuro digitale https://www.giurdanella.it/2024/12/cosa-aspettarci-dal-futuro-digitale/ Mon, 30 Dec 2024 13:12:14 +0000 https://www.giurdanella.it/?p=57648 Continuerà la disputa tra favorevoli e contrari all’intelligenza artificiale, con, a grande linee, il mondo scientifico/tecnologico/industriale a favore, quello umanistico/artistico/religioso contrario, e il mondo del diritto in mezzo

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Fa più rumore un albero che cade di un’intera foresta che cresce. E’ una frase attribuita a Lao Tzu VI filosofo cinese del VI secolo a.C.
Nell’innovazione tecnologica questo non accade.
Un prodotto digitale che nasce viene strombazzato all’istante in tutto il mondo, discusso, elogiato, criticato (poco), l’importante è che se ne parli.
Deve immediatamente produrre schiere di entusiasti e detrattori, apocalittici ed integrati.
Un prodotto digitale che muore, invece, deve essere taciuto.
La sua dipartita verso il cimitero delle cose inutili è notizia da lasciare solo agli addetti del settore.

Esempio da manuale, i Google Glass, presentati nel 2015, negli anni successivi non hanno molto successo, sette anni dopo, nel 2022, Amit Sood ancora sosteneva: “erano davvero molto avanti, ora stiamo iniziando a vedere innovazione che riguarda un po’ tutti i sensi e non si sa mai, magari la stessa tecnologia potrebbe tornare in una forma diversa. Perché penso che l’idea sia ancora molto potente”. E’ bastato questo a far scrivere che “i Google Glass sono tornati, a quanto pare. Perché i tempi, e le tecnologie, evidentemente sono maturi. Perché i consumatori che usavano wearable (negli Usa) erano 25 milioni nel 2014 e sono più di 67 milioni oggi [2022]: quasi il triplo. E perché le aziende sono a caccia di dispositivi sempre più innovativi, in grado di operare “in background”. È la tecnologia più potente: quella al servizio dell’uomo ma che non si vede.”
Diciamo che questo articolo di giornale non è che sia stato molto profetico, visto che appena un anno dopo Google ha messo definitivamente fine al progetto dei Google Glass.
Meta non è diversa da Alphabet, ha creduto così tanto nel Metaverso da cambiare persino il nome della società, da Facebook a Meta. Altro fallimento mostruoso.
Quanto a prodotti che, eufemisticamente, non hanno trovato il gusto del pubblico, non scherza nemmeno Microsoft.
Su questo sito si sono presi la briga di elencare tutti i servizi e i prodotti di Microsoft dismessi, accorpati e/o mai decollati.
Una persona di buon senso potrebbe meravigliarsi del fatto che queste aziende, dopo così tanti fallimenti, siano, non solo ancora in piedi, ma al vertice della piramide del capitalismo mondiale.
Il motivo è semplice. Sono letteralmente seduti su una montagna di soldi, di liquidità. Finché il loro “core business” tira si possono permettere di azzeccare solo un’idea su cento.
Prendiamo Meta, il 2023, dopo il 2021, è stato un altro anno da record (leggi qui), un risultato operativo di quasi 47 miliardi di dollari, su un fatturato di “appena” 135 miliardi. In pratica, non hanno costi, la voce “Spese del Personale” è addirittura a zero, tutto (compresi stipendi) confluisce nella voce “Ricerca e Sviluppo” (38 mld) e “Spese Amministrative” (24 mld).
Capite bene che con questa liquidità è possibile immettere sul mercato qualsiasi cosa, fare lobbying ovunque, pagare sanzioni a destra e a manca.
L’intelligenza artificiale potrebbe essere l’ultimo “gadget”, quello che, pur in perdita economica (perdita settoriale che, come abbiamo visto sopra, le BigTech si possono ampiamente permettere), sta riscuotendo maggiore successo. Non sappiamo quanto e se durerà. Non faccio previsioni perché è facile sbagliare, sia nell’uno che nell’altro senso. All’epoca avevo profetizzato la fine entro pochi anni, sia di “Second Life” che di Facebook, nel primo caso c’ho azzeccato, nel secondo no.

Cosa ci aspetta nei prossimi anni?
Tante, tantissime applicazioni che utilizzeranno sistemi LLM (large language model), la maggior parte delle quali sarà ad uso interno di aziende medio/grandi ed enti pubblici. Questi soggetti hanno acquistato, da NVIDIA, talmente tante GPU che, per giustificarne il costo, qualcosa dovranno pur mettere in circolo. A dispetto di ciò che pensano i loro manager, dubito fortemente che l’aumento smisurato di software AI addicted si tradurrà automaticamente in un aumento di produttività e calo dei costi.
Dal lato pubblico non ci aspetta niente di diverso da quanto è avvenuto in questi ultimi due anni. Ovvero una “disputa” tra favorevoli e contrari al tema dell’intelligenza artificiale, diciamo, a grande linee, il mondo scientifico/tecnologico/industriale a favore, quello umanistico/artistico/religioso contrario, e il mondo del diritto in mezzo.
Alle BigTech, ovviamente, va bene anche che di AI se ne parli male, perché, come diceva Oscar Wilde: “Non importa che se ne parli bene o male l’importante è che se ne parli“.

Buon anno!

 

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Testi generati dall’IA: come riconoscerli https://www.giurdanella.it/2024/11/testi-generati-dallia-come-riconoscerli/ Wed, 20 Nov 2024 12:25:11 +0000 https://www.giurdanella.it/?p=57445 Presso la National Gallery di Londra è custodita un’opera, un autoritratto, un dipinto autografo di Salvator Rosa, pittore del Seicento. Sulla tavola su cui poggia la mano destra dell’effigiato sta la scritta: “AVT TACE / AVT LOQVERE MELIORA / SILENTIO.” che, tradotto in italiano, recita “O taci, o di’ qualcosa che sia meglio del silenzio”. […]

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Presso la National Gallery di Londra è custodita un’opera, un autoritratto, un dipinto autografo di Salvator Rosa, pittore del Seicento. Sulla tavola su cui poggia la mano destra dell’effigiato sta la scritta: “AVT TACE / AVT LOQVERE MELIORA / SILENTIO.” che, tradotto in italiano, recita “O taci, o di’ qualcosa che sia meglio del silenzio”.

Nella contemporaneità, ovviamente, vale il contrario. Chi tace è uno sciocco. Vale per tutti un detto siciliano: “testa ca nun parra pare cuccuzza”. Se la testa non serve a formulare un pensiero da esprimere allora è come una cucuzza, ovvero una zucca vuota.

D’altro canto, e qui chiudiamo con motti e proverbi, “meglio tacere e dare l’impressione di essere stupidi, piuttosto che parlare e togliere ogni dubbio!”, parole di Abramo Lincoln.

Già, parlare, o scrivere. Nei social, nelle chat, nelle occasioni conviviali, i pensieri originali sono rari. Il profluvio di parole, oggi, ha fondamentalmente tre scopi. Narrare di se stessi, disprezzare o venerare qualcun altro, cercare di convincere, di persuadere, gli altri.
Anche i commenti alle notizie sono sempre meno utili, in risposta alle segnalazioni di notizie ci si schiera, qui i nostri, di là i nemici.

Molta “bassa” retorica, ma la Retorica è un’arte, è l’arte della persuasione. Era una pratica fondamentale nel mondo greco, riflesso diretto delle vicende della vita politica e dell’importanza del discorso pubblico come principale strumento di espressione della democrazia.

E’ Aristotele che attribuisce per la prima volta alla retorica uno statuto teorico e dei principi propri, inserendola nella sua classificazione dei saperi, mostrandone la stretta connessione e, al tempo stesso, l’autonomia rispetto alla logica, l’etica e la politica.

Lo Stagirita le attribuisce la prerogativa di mettere in grado di pronunciare un discorso con metodo, ossia conoscendo la causa del suo essere persuasivo, il perché del verificarsi delle cose. Suddivide un discorso in parti, l’inventio, la dispositio, l’elocutio, l’actio.

L’inventio, trovare le prove, i mattoni attraverso i quali costruire il discorso. La principale preoccupazione di Aristotele, contrariamente a quanto accadrà qualche secolo dopo, è quella di costruire un ragionamento solido e convincente.

La dispositio, la cui funzione è quella di disporre in maniera efficace all’interno del discorso il materiale che proviene dall’inventio.

L’elocutio che ha il compito di “confezionare” le espressioni che vengono utilizzate. L’elocutio, nei secoli, ha acquisito un’importanza sempre maggiore, dovuta alla ricerca di espressioni più belle, accattivanti, raffinate. E’ responsabile dell’accezione negativa del termine, “discorso retorico” è un discorso di belle parole ma senza uno scopo, senza l’inventio, senza i mattoni.

Cicerone, a proposito dell’eloquenza, ne individua le virtù:

1) correttezza: cioè il rispetto della lingua, sia dal punto di vista grammaticale che lessicale;
2) chiarezza: cioè la necessità di costruire un discorso comprensibile;
3) l’ornatus: cioè la bellezza dell’espressione che proviene da vari mezzi e ornamenti.

Bene, fermiamoci qui, chi vuole approfondire l’affascinante mondo della retorica può farlo benissimo con i testi disponibili online.

L’ampia premessa ci serve per … sgamare i testi scritti da una intelligenza artificiale generativa.

Questi testi, come chiunque di voi si sarà accorto, sono, dal punto di vista grammaticale e lessicale, corretti. Sono anche chiari, lo sono sicuramente più di quelli di qualche anno fa e, a parte qualche allucinazione, sono indistinguibili da quelli scritti da un essere umano.

Quello che manca ai testi generati dall’A.I. è sicuramente l’ornatus, le figure retoriche. Tranne quelle che ricorrono statisticamente di più, la maggior parte delle figure retoriche è assente nei testi “artificiali”.

La metonimia, una parola o parte del discorso, che viene sostituita con un’altra che, però, mantiene un rapporto logico e naturale con esso. Esempi di metonimia: “avere le guance rigate di pianto”, ma in realtà sono rigate di lacrime, “arte dello scalpello” riferendosi alla scultura, “devo studiare Dante” intendendo la Divina Commedia, e così via.

La sineddoche, ovvero l’indicare la parte di un oggetto per il tutto. Ad esempio, utilizzare la parola “vela” al posto di barca a vela, o “il mio tetto” per indicare la mia casa.

La prosopopea (o personificazione) che consiste nel far parlare animali o cose rese animate, come avviene
nelle fiabe o nei cartoni.

L’iperbole, l’esagerare i termini per enfatizzare un aspetto particolare o sottolineare temi caricaturali, “ti amo da morire!”, “ti aspetto da una vita!”.

E poi la metafora, il trasferire il significato di una parola a un’altra, sulla base di un rapporto di somiglianza tra i due termini, ovvero confrontare un concetto reale con uno immaginario per esprimere un’idea in un modo più impressionante ed estetico, la vita è un ottovolante, una corsa ad ostacoli, la curiosità è una finestra sul mondo, e una serie infinite di altre espressioni simili.

Seppure diffuse, le figure retoriche sono statisticamente molto inferiori al discorso piatto che abbonda nel web.

Un altro segno che il testo proviene da un modello automatico è il riferimento al passato. Raramente un “language model” farà citazioni o esempi del passato. Potrà capitare, ma solamente con eventi notissimi, che ricorrono statisticamente in maniera diffusa. E’ pressocché improbabile, se non impossibile, ad esempio, che metta assieme, come in questo piccolissimo testo, Salvator Rosa, Abramo Lincoln, Aristotele, Gorgia e pure un proverbio siciliano.

A proposito di Gorgia, ancora non citato, scriveva nell’Encomio di Elena:
“La parola è un gran dominatore che, con un corpo piccolissimo e invisibilissimo, divinissime cose sa compiere; riesce infatti a calmare la paura, a eliminare il dolore e a suscitar la gioia e a ispirare la pietà.”

Non lasciamo il potere delle parole alle macchine e… a chi usa le parole, non per calmare ma aizzare, non per eliminare il dolore ma provocarlo, non per suscitare gioia e ispirare pietà ma odio, crudeltà, spietatezza, cinismo, insensibilità.

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Il paradosso dell’intelligenza artificiale bambina https://www.giurdanella.it/2024/10/noi-e-la-macchina-bambina-di-turing/ Mon, 28 Oct 2024 16:09:42 +0000 https://www.giurdanella.it/?p=57339 Immaginate visivamente di trovarvi in questa situazione: state rientrando da un viaggio intercontinentale, e a un certo punto, in aeroporto, dovete passare i controlli di frontiera. Provate a pensare a come reagireste se, nella postazione in cui normalmente è presente l’agente della polizia, vedeste un bambino di circa dodici anni, regolarmente abbigliato con l’uniforme d’ordinanza […]

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Immaginate visivamente di trovarvi in questa situazione: state rientrando da un viaggio intercontinentale, e a un certo punto, in aeroporto, dovete passare i controlli di frontiera. Provate a pensare a come reagireste se, nella postazione in cui normalmente è presente l’agente della polizia, vedeste un bambino di circa dodici anni, regolarmente abbigliato con l’uniforme d’ordinanza e intento a lavorare con scrupolo nel vagliare coloro che passano il confine per fermare possibili persone sospette. Che cosa pensereste? Forse di essere capitati nello scherzo di un tiktoker, oppure immaginereste che il vero agente ha consentito per qualche minuto al figlio, nel giorno del suo compleanno, di occupare la propria postazione per farlo felice. O semplicemente non trovereste una spiegazione razionale a questo evento, effettivamente poco plausibile.

Createvi ora mentalmente quest’altro scenario: avete appena ricevuto un avviso di pagamento da parte dell’Agenzia delle Entrate e, a seguito di alcuni riscontri, venite a sapere che l’ufficio per le verifiche fiscali è stato assegnato a una bambina di nove anni, seria e diligente, ma pur sempre una giovanissima persona di quell’età. Probabilmente si tratta di una circostanza talmente inverosimile che faticate anche solo a raffigurarvela mentalmente.

Immaginate infine che, durante le vostre interazioni in un social network, insospettiti dal fatto che alcuni vostri post sono stati cancellati senza apparente motivo, veniste a sapere che, in quella piattaforma, l’intera moderazione dei commenti è rimessa ad un team di bambini e bambine che li gestisce secondo le proprie sensibilità e conoscenze. Probabilmente, oltre a pensare a qualche forma di sfruttamento del lavoro minorile, non riterreste quel team sufficientemente maturo da portare avanti con razionalità quel tipo di lavoro.

Questi scenari in sé stessi così bizzarri ci permettono di capire un grande paradosso sociale e giuridico: quelle stesse attività ora descritte, già oggi sono spesso assegnate a intelligenze artificiali. Queste ultime, però, attualmente si trovano in una fase evolutiva che da alcuni punti di vista può essere più facilmente assimilata a quella che Alan Turing chiamava la “child machine”, cioè una macchina “bambina”, che si trova nelle fasi iniziali della suo percorso di deep learning e che, complessivamente, sta sì dando segnali importanti, nell’ambito di un processo di apprendimento, ma si trova comunque in una fase non ancora “adulta”, che probabilmente raggiungerà in un prossimo futuro.

Dobbiamo quindi abbandonare l’idea di affidarci alle intelligenze artificiali, per le stesse ragioni per le quali non affideremmo a un bambino, pur intelligente e capace, un compito che richiede una mente adulta?

In realtà la questione è articolata. Il discorso appena proposto contiene alcune semplificazioni: non è così facile attribuire un’età ad un’intelligenza artificiale e, se si prova a farlo, si scopre che il risultato è diversificato, così come sono oscillanti tutti i resoconti dei test finora compiuti per cercare di assegnare un quoziente intellettivo alle intelligenze artificiali, che talvolta già superano i valori della mente umana adulta, e altre volte, anche modificando singole variabili nei quesiti, si attestano al di sotto.

Questa differenza di “età stimabile” dell’intelligenza artificiale dipende anche dalle skills su cui la si mette alla prova. In alcuni ambiti, essa già ha prestazioni uguali o superiori a quelle del cervello biologico dell’homo sapiens adulto, mentre sotto altri aspetti mantiene le caratteristiche di “macchina bambina”, magari intelligente, ma “molto giovane”.

L’intelligenza artificiale è già oggi matura, per esempio, nella capacità di indovinare i nostri gusti musicali e proporci brani che davvero apprezziamo: a tutti noi capita di stupirci positivamente quando una piattaforma di streaming mostra di saperci suggerire brani che vanno pienamente incontro alle nostre attese, focalizzandole quasi meglio di un nostro vecchio amico. Similmente, l’intelligenza artificiale già oggi raggiunge e supera la mente umana adulta nella traduzione dei testi scritti, un’attività nella quale produce risultati di indubbia qualità che, se anche non sono paragonabili al lavoro di un professionista di massimo livello della traduzione, sono almeno assimilabili a quelli di un essere umano adulto con medie conoscenze.

L’intelligenza artificiale è però ancora “bambina” nel suo rapporto con la logica, come può sperimentare chiunque di noi sottoponga degli indovinelli anche semplici a ChatGPT o a Gemini o a qualcuna delle loro “colleghe” chatbot generative. L’intelligenza artificiale è “immatura” quando si abbandona a superficiali pregiudizi nel riconoscimento facciale, e ricade nel tranello di considerare negativamente qualcuno sulla base di vaghe somiglianze somatiche, di generiche appartenenze etniche o di altri stereotipi.

È bambina quando, dopo averci fornito una risposta, anche plausibile, non è poi nelle condizioni di condurre meta-ragionamenti per spiegare le ragioni della sua determinazione e ricostruirne a posteriori il percorso logico.

L’intelligenza artificiale è “molto giovane” anche quando, ingenuamente, non distingue una fotografia incongrua da un’opera d’arte, o quando, per la sua poca esperienza, non scinde una battuta sarcastica da una dichiarazione violenta.

Il grande paradosso dell’intelligenza artificiale bambina nasce quindi dalla constatazione che tutte queste attività ora descritte sono già oggi spesso assegnate ad intelligenze artificiali, pur con i loro attuali limiti, nonostante troveremmo assurdo affidarle ad un bambino che ricadesse negli stessi bias, errori e nelle medesime inesperienze.

A volte l’affidamento di ruoli all’intelligenza artificiale avviene nell’ambito di situazioni semi-informali, come la moderazione dei social network, ma altre volte ha luogo in contesti altamente formali e istituzionali, come quando la polizia ricorre al riconoscimento facciale per le operazioni anti-terrorismo, pervenendo talvolta a incriminazioni e arresti arbitrari e illegittimi.

Qual è quindi la exit-strategy per fuoriuscire da questo paradosso? Forse rinunciare all’intelligenza artificiale come strumento in ambito privato e pubblico? E non vederla di buon occhio in nessun caso?

Certamente no. Il paradosso dell’intelligenza artificiale bambina non ci dovrebbe indurre a rinunciare ad essa tout court, ma dovrebbe solo fornirci criteri utili per capire come adoperarla e quali compiti affidarle.

Le intelligenze artificiali sono tra noi, rimarranno, e, nel rimanere, appunto, cresceranno, diventeranno adulte e supereranno i problemi riconducibili al loro attuale stato almeno parzialmente “infantile”, ovvero al fatto che oggi si presentano come sistemi ancora non pienamente affidabili.

Dunque all’intelligenza artificiale non si deve rinunciare, ma occorre non avere urgenza di utilizzarla oggi per tutto: occorre seguirla nella sua “crescita”, che non richiederà un periodo molto lungo e che secondo molti osservatori la porterà già alla fine degli attuali anni venti ad essere davvero adulta, e capace di assumere gli incarichi nei quali oggi appare incerta e inesperta.

È necessario solamente procedere con gradualità: già subito possono esserle attribuiti compiti con un livello lieve di formalismo, come quelli connessi all’attività puramente ludica nei social network, e successivamente, per gradi progressivi, man mano che avrà una graduale maturazione, potranno esserle assegnati lavori più delicati e istituzionali.

È solo la logica del “tutto subito” che va superata, anche perché il tempo per ottenere macchine adulte, verosimilmente, non sarà di decenni, ma di pochi anni, e quando si avrà la certezza che ciò sarà avvenuto, le si investirà delle opportune responsabilità, e si inizierà anche a ragionare di una loro possibile soggettività giuridica.

Il “seme” di questo approccio era comunque già presente nelle parole di Alan Turing, che nel suo iconico articolo “Computer machinery and intelligence” del 1950 aveva espresso questo concetto, che lui riferiva ad una singola macchina, ma che noi oggi possiamo riferire all’intelligenza artificiale complessivamente intesa, poiché tutti i computer esistenti sono sinapsi di un’unica “macchina universale” che è Internet. Queste erano le parole molto evocative di Turing che oggi risuonano come chiave di lettura del presente: “Invece di provare a produrre un programma per simulare la mente adulta, perché non provare a produrne uno che simuli quella del bambino? Se questo fosse poi sottoposto a un appropriato corso di istruzione si otterrebbe il cervello adulto”.

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L’informazione prossima ventura https://www.giurdanella.it/2024/10/linformazione-prossima-ventura/ Wed, 23 Oct 2024 09:43:51 +0000 https://www.giurdanella.it/?p=57311 “Mettere ogni giorno insieme, senza alcuna selezione, gli argomenti dei filosofi e le arrabbiature del tizio davanti al cappuccino tiepido, l’analisi economica di un Nobel e lo sfogo del qualunquista di turno, può essere celebrato dagli ingenui alla moda come «open source» e «democrazia di rete». Il pericolo è invece riassunto bene nelle parole del […]

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“Mettere ogni giorno insieme, senza alcuna selezione, gli argomenti dei filosofi e le arrabbiature del tizio davanti al cappuccino tiepido, l’analisi economica di un Nobel e lo sfogo del qualunquista di turno, può essere celebrato dagli ingenui alla moda come «open source» e «democrazia di rete». Il pericolo è invece riassunto bene nelle parole del guru Lanier: «I blog anonimi, con i loro inutili commenti, gli scherzi frivoli di tanti video» ci hanno tutti ridotti a formichine liete di avere la faccina su Facebook, la battuta su Twitter e la pasquinata firmata «Zorro» sul sito. In realtà questa poltiglia di informazione amorfa rischia di distruggere le idee, il dibattito, la critica.”

Queste sono le parole di Gianni Riotta del … 2010.
Quasi quindici anni dopo (l’articolo è apparso sul Sole 24 ore il 10/1/2010), possiamo benissimo togliere il “rischia”.

La poltiglia di informazione amorfa ha distrutto idee, dibattito e critica. Solo che la “colpa” non è da addebitarsi ai blog e siti anonimi, ormai quasi completamente estinti (l’ultimo grande blog, benché non anonimo, è stato quello di Beppe Grillo), ma una grande responsabilità ce l’hanno i social network. Facebook e Twitter c’erano già nel 2010, negli anni se n’è aggiunto qualcun altro.
Ma come può una piazza virtuale esserne responsabile? La tecnologia non dovrebbe essere neutra?

In quegli anni, gli “ingenui” come li definiva Riotta, credevano davvero che Internet, una rete aperta, senza censure, senza controlli, senza limitazioni di spazio e di tempo, avrebbe reso la democrazia finalmente matura, in tutto il mondo. E’ successo il contrario, perché?

La democrazia è indebolita dalle guerre, dagli attacchi terroristici, dai crolli economici, dalle epidemie … Dall’undici di settembre del 2001 in poi non c’è stato un periodo senza una di queste “crisi”.
Nei periodi di crisi, i componenti principali di una democrazia, lo stato di diritto, l’equilibrio dei poteri, la stampa libera, la partecipazione dei cittadini, passano in secondo piano. Le crisi richiedono sicurezza ed ordine.

I blog, i siti, pur nel loro caotico tentativo di fare informazione, erano liberi. L’autore della pagina partiva dalla pagina bianca, vuota. Poteva scrivere scemenze, certo, il più delle volte erano articoli inutili ma, scriveva Italo Calvino ne “Le città invisibili“: “L’inferno dei viventi non è qualcosa che sarà; se ce n’è uno, è quello che è già qui, l’inferno che abitiamo tutti i giorni, che formiamo stando insieme. Due modi ci sono per non soffrirne. Il primo riesce facile a molti: accettare l’inferno e diventarne parte fino al punto di non vederlo più. Il secondo è rischioso ed esige attenzione e apprendimento continui: cercare e saper riconoscere chi e cosa, in mezzo all’inferno, non è inferno, e farlo durare, e dargli spazio.”

Cercare e saper riconoscere cosa non è inferno informativo e dargli spazio. Con i blog e i siti personali/collettivi poteva accadere, accadeva. Con i social no. I social sono costruiti secondo uno schema completamente diverso e in questo schema la parte preponderante è il profitto (la seconda è la visibilità/propaganda ai fini politici).

Le “fonti” dei social sono sempre le stesse e sempre di meno, singole persone o piccoli gruppi che selezionano le notizie e li danno in pasto alla gente. Gli algoritmi, poi, fanno il resto, sofisticati e spregiudicati per catturare e tenere incollati, fino a rendere dipendenti, quasi drogati, gli utenti. C’è un problema di giornalismo? No, il buon giornalismo esiste, ma il pubblico è altrove. Non lo vede. Non sa nemmeno dove andare a cercarlo.

Il consumo di notizie avviene all’interno di un caos informativo. In questo marasma, l’informazione diventa indistinguibile da tutto il resto – video di gatti, pubblicità, aggiornamenti dagli amici, ancora pubblicità.
Non ci sono demarcazioni. Tutto fa parte di un minestrone di contenuti.
I giovani entrano nel mondo reale, votano e partecipano alla vita civile, senza alcuna comprensione di ciò che accade intorno a loro, e senza nemmeno le abitudini e gli strumenti per iniziare a farlo se volessero.

Ai tempi della rivoluzione internet, racconta Jaron Lanier, “io e i miei collaboratori venivamo sempre irrisi, perché prevedevamo che il web avrebbe potuto dare libera espressione a milioni di individui. Macché, ci dicevano, alla gente piace guardare la tv, non stare davanti a un computer. Quando la rivoluzione c’è stata, però, la creatività è stata uccisa, e il web ha perso la dignità intellettuale”.
Oggi la gente continua a stare lontana dal computer, ma preferisce guardare la tv lillipuziana di questi decenni, lo smartphone.

Cosa resta da fare a chi ha creduto alla potenza sociale, culturale e creativa della rete?
Disconnettersi e tornare al passato? Aprire un blog che nessuno leggerà mai?
Sicuramente ridurre il tempo passato sui social, ridurre il tempo passato con gli occhi sullo smartphone, alzare di quei pochi centimetri la testa per guardare il mondo, male non fa.
Online, invece, bisogna dare spazio ai siti che, nonostante tutto, continuano a nascere, ai giornali indipendenti, pensati e creati da giornalisti e giornaliste, costruiti intorno a comunità di lettrici e lettori che vogliono conoscere il mondo, senza censure, autocensure e interessi di parte e che magari partecipano economicamente all’iniziativa, diventandone proprietari.

Andiamoli a cercare fuori dai social, abbandoniamo al loro destino “disumano” gli algoritmi. Tutto sommato c’è ancora vita nel web.

Infine, una chiosa sul titolo che ad alcuni potrebbe apparire criptico. E’ un omaggio al saggio dell’ingegnere e scrittore Roberto Vacca, edito per la prima volta nel 1971, dal titolo “Il medioevo prossimo venturo”.

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E’ possibile un uso etico e consapevole dello smartphone? https://www.giurdanella.it/2024/10/e-possibile-un-uso-etico-e-consapevole-dello-smartphone/ Wed, 02 Oct 2024 10:24:02 +0000 https://www.giurdanella.it/?p=57179 “Smartphone. Pare innocente. È tentacolare” “Come gestire una dipendenza” “Un limite allo smartphone «Crea dipendenza ma farne a meno diventerà uno status symbol»” “Un manifesto per un uso etico e consapevole dello smartphone” “Inquina, ci spia, ci deconcentra. Davvero lo smartphone è progresso?” “Tecnologia, il grande “impensato” dei nostri tempi” “Perché siamo schiavi dello smartphone […]

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“Smartphone. Pare innocente. È tentacolare”
“Come gestire una dipendenza”
“Un limite allo smartphone «Crea dipendenza ma farne a meno diventerà uno status symbol»”
“Un manifesto per un uso etico e consapevole dello smartphone”
“Inquina, ci spia, ci deconcentra. Davvero lo smartphone è progresso?”
“Tecnologia, il grande “impensato” dei nostri tempi”
“Perché siamo schiavi dello smartphone e nessuno di noi vuole ribellarsi?”
“Un altro telefonino è possibile (forse)”

Sono i titoli di alcune recensioni al saggio “Contro lo smartphone. Per una tecnologia più democratica” di Juan Carlos De Martin, professore ordinario al Dipartimento di Automatica e Informatica del Politecnico di Torino, pubblicato il 22 settembre 2023 ed esattamente un anno dopo reso disponibile gratuitamente in PDF sul sito https://demartin.polito.it/pubblicazioni

Già il titolo del saggio ha suscitato la curiosità di tanti, la quantità e qualità delle recensioni ha poi confermato l’estrema attualità dell’argomento. E’ forse arrivato il tempo di discuterne criticamente senza essere additati come luddisti? Parafrasando il titolo di un saggio del filosofo Maurizio Ferraris di una ventina d’anni fa, “Dove sei? Ontologia del telefonino”, siamo giunti al “Cosa sei? Ontologia dello smartphone”.

In questo articolo non si vuole commentare il contenuto del libro, come già detto, ampiamente recensito e per cui si rimanda alla rassegna stampa disponibile sul sito dell’editore: https://www.addeditore.it/catalogo/juan-carlos-de-martin-contro-lo-smartphone/ ma partire dall’elencare i venti punti per un futuro migliore, proposti dall’autore, per poi provare a ragionarci sopra.

Queste le parole di Gustavo Zagrebelsky che ne ha curato la prefazione:
“Per un migliore futuro, il libro indica ben venti azioni che s’avrebbero da fare, tutte, per così dire, in salita. L’unica cosa che non si può immaginare è che si possa tornare indietro. La tecnologia produce effetti irreversibili. Ciò che si è pensato e realizzato una volta, è per sempre. Si può solo andare avanti, cercando di fare sì che sia per il meglio. Andare avanti significa lasciar cadere ciò che è caduco e sostituirlo con ciò che, in un certo momento e in certe condizioni, è o sembra essere vitale”.

1) certificazione che tutti i materiali e i componenti utilizzati per la produzione dell’oggetto siano stati estratti o prodotti rispettando l’ambiente e i diritti dei lavoratori coinvolti;
2) certificazione che lo smartphone sia stato assemblato, collaudato e trasportato nel rispetto dell’ambiente e dei diritti dei lavoratori coinvolti;
3) certificazione che lo smartphone verrà smaltito nel rispetto dell’ambiente e dei diritti dei lavoratori coinvolti;
4) lo smartphone deve essere progettato per massimizzare la facilità di riparazione da parte dell’utente, al quale verranno resi disponibili a prezzo equo pezzi di ricambio e informazioni tecniche per effettuare la riparazione;
5) lo smartphone – sia hardware, sia software – deve essere progettato per massimizzare la vita media dell’oggetto stesso, al fine di ridurre l’impatto ambientale complessivo;
6) lo smartphone deve essere progettato per massimizzare la riciclabilità di materiali e componenti;
7) la batteria deve essere facilmente rimuovibile;
8) il sistema operativo deve assicurare il pieno controllo dei sensori da parte dell’utente: possibilità di disabilitarli completamente, piena trasparenza su quando sono attivi (e su quale software li attivi), sui dati che producono e su chi accede a quei dati;
9) il sistema operativo deve garantire la possibilità di trasmettere dati da dispositivo a dispositivo e in generale la
decentralizzazione delle comunicazioni, al fine di limitare la concentrazione dei dati nella mani di pochissime grandi imprese;
10) i produttori di smartphone devono pubblicare tempestivamente i dati tecnici dettagliati dei componenti hardware per favorire lo sviluppo di sistemi operativi alternativi;
11) libertà di installazione sullo smartphone di qualsiasi sistema operativo compatibile;
12) i sistemi operativi devono facilitare la creazione di smartphone destinati a un uso condiviso (per esempio in scuole o altre organizzazioni, o per l’uso occasionale da parte di chi non vuole o non può possedere uno smartphone personale);
13) tutti i sistemi operativi devono ridurre al minimo le possibilità concesse alle app (incluse le app dei produttori di sistemi operativi) di sorvegliare l’utente;
14) libertà di installazione di qualsiasi app compatibile con il sistema operativo (ovvero, possibilità di scegliere tra molteplici negozi di app);
15) i dati generati dallo smartphone, sia dal sistema operativo, sia dalle app, devono restare sempre in locale tranne quando l’utente autorizzi – sulla base di informazioni chiare e complete – la loro trasmissione altrove;
16) le app che mettono in contatto utenti tra di loro (per esempio, WhatsApp), oltre a garantire flussi crittografati, devono anche non memorizzare i cosiddetti metadati delle comunicazioni (ovvero, chi ha interagito con chi e quando);
17) le app accedono solo ed esclusivamente ai dati di cui hanno bisogno per realizzare le loro funzionalità: in ogni caso l’utente è sempre informato in maniera chiara e intuitiva in merito ai dati raccolti dalle app e ha il potere di vietarne sia la raccolta, sia la trasmissione;
18) i sistemi operativi e le app devono facilitare la condivisione dei dati degli utenti che desiderino contribuire a iniziative collettive (come per esempio la messa in comune di dati sanitari personali, come numero di passi al giorno o frequenza del battito cardiaco, per permettere a ricercatori o ad autorità pubbliche di sviluppare nuovi farmaci o nuove terapie);
19) i sistemi operativi e le app – usando dati che non devono lasciare lo smartphone – devono segnalare all’utente comportamenti potenzialmente pericolosi, come per esempio, un uso troppo prolungato, utilizzo notturno, utilizzo mentre si cammina o si sta conducendo un veicolo (bicicletta, monopattino, moto, automobile, ecc.);
20) i produttori di sistemi operativi e delle app (almeno quelle con un numero rilevante di utenti e intendendo con app anche quello che capita nelle grandi “fabbriche di computer” che permettono alle app di funzionare) devono fornire pieno accesso ai propri dati e ai propri algoritmi per permettere a ricercatori indipendenti di studiare sia le conseguenze dello smartphone, sia il rispetto dei principi di cui sopra.

Questi venti punti andrebbero presi in esame uno per uno, ma ci vorrebbe un altro libro. Scegliamone uno, anzi due in stretta correlazione, il punto 10) e il punto 11).
10) i produttori di smartphone devono pubblicare tempestivamente i dati tecnici dettagliati dei componenti hardware per favorire lo sviluppo di sistemi operativi alternativi;
11) libertà di installazione sullo smartphone di qualsiasi sistema operativo compatibile;

I due sistemi operativi attualmente presenti nella quasi totalità degli smartphone sono Android, con il 71,65% e Apple IOS, con il 27,62% dei dispositivi attivi (dati settembre 2024).
Tutti gli altri sistemi operativi si spartiscono meno dell’1% del mercato.
A differenza di un personal computer in cui è relativamente semplice installare un sistema operativo diverso da quello di fabbrica, nel caso degli smartphone, quand’anche si trovasse un sistema operativo compatibile con l’hardware del telefono, sarebbe molto complicato sostituirlo a quello preinstallato, con il rischio di rendere lo smartphone completamente inutilizzabile e senza la possibilità, neanche ricorrendo all’assistenza, di ripristinarvi il sistema operativo precedente.
La soluzione “semplice” sarebbe quella di comprarne uno dotato in partenza di un sistema operativo diverso da Android/IOS.
Ricorriamo di nuovo alle parole di De Martin:
“Fairphone, lo smartphone equo, o “più equo”, come dice con grande onestà intellettuale il fondatore Bas van Abel. Il Fairphone è progettato e commercializzato da un’impresa sociale olandese fondata nel 2013; […]
sui Fairphone si possono installare diversi sistemi operativi, tra cui Calyxos, Divestos, /e/, iodeos, Lineageos, Ubuntu Touch.
A inizio 2022 si stimava che fossero stati venduti circa 400.000 Fairphone: una goccia nell’enorme oceano del mercato degli smartphone, ma una goccia per nulla priva di importanza perché da una decina d’anni dimostra in modo concreto che è possibile mettere nelle mani delle persone uno smartphone diverso, una macchina utile e divertente come le altre, ma più rispettosa della natura, dei lavoratori che a vari livelli l’hanno prodotta e degli utenti che la usano.”
Oltre a Fairphone ci sono PINE64, Volla e pochi altri, una goccia, appunto. Ma non è detto che debba necessariamente essere così per i prossimi anni.
Cosa servirebbe?
Intanto investimenti, insomma, soldi. Lo smartphone “etico”, a parità di caratteristiche, oggi costa il doppio di un Android e quasi quanto un iPhone. Una volta comprato, poi, non è detto che funzioni esattamente come un Android/iPhone, alcune applicazioni potrebbero non esistere o avere funzionalità limitate.
Servirebbero programmatori software in grado di operare sui “nuovi” sistemi operativi. L’indotto economico comprenderebbe tutti quei settori che ruotano attorno alla telefonia e all’informatica. L’assistenza ai clienti, la formazione, la manutenzione, i pezzi di ricambio finalmente disponibili, la personalizzazione.
Basterebbe dirottare verso questo settore una minima parte di quanto si sta investendo (e bruciando) nella bolla dell’intelligenza artificiale.
Il sasso nello stagno l’ha lanciato De Martin l’anno scorso, ora è arrivato il momento di lanciarne altri fino a quando il numero di cerchi non toccheranno la riva più lontana.

 

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Cybersicurezza: l’Italia recepisce la direttiva Nis2 (n. 2022/2555) https://www.giurdanella.it/2024/08/cybersicurezza-litalia-recepisce-la-direttiva-nis2-n-2022-2555/ Mon, 26 Aug 2024 16:23:37 +0000 https://www.giurdanella.it/?p=57071 La direttiva europea n. 2022/2555 mira a fornire una disciplina unitaria per tutti gli Stati membri in materia di cyber sicurezza. Infatti, gli obblighi di cyber sicurezza imposti a soggetti che forniscono servizi economicamente rilevanti variano notevolmente da uno Stato membro all’altro; questa frammentarietà rende molto vulnerabile il mercato interno europeo rispetto a minacce informatiche […]

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La direttiva europea n. 2022/2555 mira a fornire una disciplina unitaria per tutti gli Stati membri in materia di cyber sicurezza.

Infatti, gli obblighi di cyber sicurezza imposti a soggetti che forniscono servizi economicamente rilevanti variano notevolmente da uno Stato membro all’altro; questa frammentarietà rende molto vulnerabile il mercato interno europeo rispetto a minacce informatiche che oggi si fanno sempre più insidiose.

La predetta direttiva prevede una serie di obblighi quali l’adozione di protocolli di sicurezza, il costante aggiornamento dei dipendenti in materia di cyber sicurezza, la valutazione dei rischi e l’implementazione di misure tecniche e organizzative, come l’autenticazione a più fattori e la crittografia.

Al fine di individuare i destinatari di tali obblighi, la direttiva prevede tre criteri:

  1. Criterio del settore merceologico: classifica le organizzazioni in due categorie principali:
    • Soggetti essenziali: organizzazioni pubbliche e private operanti in settori quali energia, trasporto, sanità, infrastrutture digitali, e altri settori critici.
    • Soggetti importanti: organizzazioni che forniscono servizi postali, gestiscono rifiuti, producono sostanze chimiche, alimenti, fornitori di servizi digitali, e altri.

2. Criterio della territorialità: la disciplina si applica alle imprese che operano in territorio europeo;

3. Criterio del dimensionamento: solo le imprese di medie e grandi dimensioni saranno soggette agli obblighi di cyber sicurezza.

Sono esclusi dall’ambito di applicazione della nuova direttiva i soggetti operanti in settori quali la sicurezza nazionale, la pubblica sicurezza o la difesa, il contrasto, comprese la prevenzione, le indagini, l’accertamento e il perseguimento dei reati, Parlamenti e banche centrali.

La direttiva predispone un sistema sanzionatorio più severo e omogeneo, prevedendo sanzioni amministrative proporzionate alla gravità della violazione commessa.

La disciplina sarebbe stata definitivamente applicabile il 17 ottobre 2024, termine ultimo entro il quale gli Stati membri avrebbero dovuto recepirla all’interno del proprio ordinamento.

A tal proposito, il 7 agosto, il Consiglio dei Ministri ha approvato, in via definitiva, un decreto legislativo di attuazione della direttiva 2022/2555.

Il decreto legislativo è così strutturato:

  • il Capo I dedicato alle disposizioni generali;
  • il Capo II dedicato al quadro nazionale di sicurezza informatica;
  • il Capo III dedicato alla cooperazione a livello dell’Unione europea e internazionale;
  • il Capo IV dedicato agli obblighi in materia di gestione del rischio per la sicurezza informatica e di notifica di incidente;
  • il Capo V dedicato alla supervisione;
  • il Capo VI dedicato alle disposizioni finali e transitorie.

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Uno Stato membro non può imporre obblighi supplementari a un fornitore di servizi online stabilito in un altro Stato membro https://www.giurdanella.it/2024/08/uno-stato-membro-non-puo-imporre-obblighi-supplementari-a-un-fornitore-di-servizi-online-stabilito-in-un-altro-stato-membro/ Wed, 07 Aug 2024 16:30:19 +0000 https://www.giurdanella.it/?p=57035 La Corte di giustizia dell’Unione europea, sez. II,  si è recentemente espressa, nella causa n. C-662/22 e C-667/22, Airbnb Ireland UC, in materia di obblighi posti dalla legislazione domestica di uno Stato membro a carico dei fornitori dei cd. “servizi di intermediazione online”. La Corte si è espressa su un rinvio pregiudiziale sollevato dal T.A.R. […]

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La Corte di giustizia dell’Unione europea, sez. II,  si è recentemente espressa, nella causa n. C-662/22 e C-667/22, Airbnb Ireland UC, in materia di obblighi posti dalla legislazione domestica di uno Stato membro a carico dei fornitori dei cd. “servizi di intermediazione online”.

La Corte si è espressa su un rinvio pregiudiziale sollevato dal T.A.R. Lazio con ordinanza n.­­­­­­12834/2022, con la quale era stato chiesto se la disciplina europea – ossia il regolamento n. 2019/1150 e le direttive 2006/123 e 2000/31 – in materia di servizi di intermediazione online e di mercato europeo comune ostasse all’adozione di una disposizione nazionale in base alla quale  gli operatori economici sono tenuti a rendere dichiarazioni sul loro assetto societario, ad  iscriversi ad un apposito registro, a pagare un contributo economico periodico e, eventualmente, a sottostare a sanzioni economiche in caso di inadempimento.

La normativa nazionale controversa è rappresentata dalla Legge n. 178/2020  e dalla delibera n. 200/21 e dal provvedimento n. 14/21 (adottate dall’AGCOM) le quali, appunto, hanno stabilito l’obbligo per gli operatori dei servizi dell’informazione in generale di iscriversi ad uno specifico registro (ROC) tenuto da AGCOM  e di comunicare, di conseguenza, una serie di informazioni a tale autorità, nonché di versare un contributo economico.

Più nello specifico, tali obblighi riguardavano tutti gli operatori attivi sul territorio italiano, anche se stabiliti in un altro Stato membro.

La Corte di Giustizia ha chiarito che le direttive nn. 2006/123 e 2000/31 mirano a garantire il buon funzionamento del mercato interno e la libera circolazione dei servizi tra gli Stati membri (più nello specifico, la direttiva 2000/31 disciplina i cd. servizi della società dell’informazione).

In particolare, l’articolo 3 della direttiva 2000/31 prevede che gli operatori dei servizi della società dell’informazione debbano  rispettare le specifiche disposizioni previste dallo Stato membro in cui sono stabiliti e che, di conseguenza, gli altri Stati non possano limitare la libertà di circolazione di tali servizi; sicché – in virtù del principio del mutuo riconoscimento – lo Stato in cui un operatore offra i propri servizi non potrà stabilire requisiti ultronei a suo carico.

La Corte, dunque, ha stabilito che “  l’articolo 3 della direttiva 2000/31 osta, fatte salve le deroghe autorizzate alle condizioni previste al paragrafo 4 di tale articolo, a che il prestatore di un servizio della società dell’informazione che intenda prestare tale servizio in uno Stato membro diverso da quello nel cui territorio è stabilito sia soggetto a prescrizioni rientranti nell’ambito regolamentato imposte da tale altro Stato membro.”

Ebbene, laddove lo Stato italiano ha previsto norme specifiche volte ad agevolare l’applicazione del Regolamento n. 2019/1150 ha interferito con l’ambito regolamentato a livello europeo, imponendo agli operatori economici   di soddisfare condizioni che non sono richieste nel loro Stato membro di stabilimento.

A parere della Corte di Giustizia, non hanno colto nel segno le contestazioni del Governo italiano, a parere del quale la normativa controversa non disciplina le condizioni relative alla prestazione dei servizi e, dunque, non  impedisce agli operatori di avviare e svolgere la propria attività, trattandosi di disposizioni finalizzate a garantire ad AGCOM la possibilità di svolgere l’attività di vigilanza, esorbitando non attenendo – dunque – alla materia disciplinata a livello europeo.

La Corte ha altresì escluso che tali disposizioni nazionali potessero rientrare nell’ambito di applicazione dell’art. 3, paragrafo 4, direttiva 2000/31, il quale prevede la possibilità per gli Stati membri di adottare disposizioni restrittive rispetto alla libertà di circolazione a determinate condizioni, ossia che tali disposizioni riguardino uno specifico servizio, che la deroga sia finalizzata alla tutela dell’ordine pubblico, dei consumatori ovvero della sanità pubblica.

Per i Giudici di Lussemburgo tali requisiti non sussistono nel caso concreto; in primis, perché le disposizioni nazionali non riguardano uno specifico servizio, essendo destinate ad un’applicazione generale.

Peraltro, data la natura e la finalità della normativa nazionale controversa, non può affermarsi che essa sia tesa a garantire la tutela dei consumatori (dovendosi escludere a priori la possibilità di ricondurla alla tutela della salute pubblica o dell’ordine pubblico).

difatti, la disciplina nazionale è strettamente connessa al Regolamento n. 2019/1150, il  quale stabilisce norme relative ai rapporti tra i fornitori di servizi di intermediazione online e gli utenti commerciali.

A tal proposito, la Corte ha rilevato che “dal considerando 3 del regolamento 2019/1150 risulta che il nesso tra, da un lato, «la trasparenza e la fiducia nell’economia delle piattaforme online nei rapporti tra imprese» e, dall’altro, il «[miglioramento della] fiducia dei consumatori nell’economia delle piattaforme online» è solo indiretto.”

Ebbene, non si può dedurre dal fatto che misure nazionali sono state adottate allo scopo dichiarato di assicurare l’applicazione del regolamento 2019/1150 che esse siano necessarie per garantire uno degli obiettivi elencati all’articolo 3, paragrafo 4, lettera a), punto i), della direttiva 2000/31.

La Corte, dunque, ha concluso affermando che “Alla luce dell’insieme delle considerazioni che precedono, occorre rispondere alla prima, terza e quarta questione dichiarando che l’articolo 3 della direttiva 2000/31 deve essere interpretato nel senso che esso osta a misure adottate da uno Stato membro, allo scopo dichiarato di garantire l’adeguata ed efficace applicazione del regolamento 2019/1150, ai sensi delle quali, a pena di sanzioni, i fornitori di servizi di intermediazione online stabiliti in un altro Stato membro sono obbligati, al fine di prestare i loro servizi nel primo Stato membro, a iscriversi in un registro tenuto da un’autorità di tale Stato membro, a comunicare a quest’ultima una serie di informazioni dettagliate sulla loro organizzazione e a versare alla stessa un contributo economico.”

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Piattaforme digitali: legittima la selezione dei contenuti? https://www.giurdanella.it/2024/08/piattaforme-digitali-legittima-la-selezione-dei-contenuti/ Fri, 02 Aug 2024 18:09:29 +0000 https://www.giurdanella.it/?p=57022 Le piattaforme digitali rappresentano uno spazio comune in cui ciascuno dovrebbe essere libero di esercitare il proprio diritto di espressione e, oggi, veicolano messaggi significativi di natura politica e sociale; per questo motivo è sempre più aumentata l’esigenza di comprendere in che modo e se sia possibile immaginare una regolamentazione di questi spazi virtuali. Immaginare […]

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Le piattaforme digitali rappresentano uno spazio comune in cui ciascuno dovrebbe essere libero di esercitare il proprio diritto di espressione e, oggi, veicolano messaggi significativi di natura politica e sociale; per questo motivo è sempre più aumentata l’esigenza di comprendere in che modo e se sia possibile immaginare una regolamentazione di questi spazi virtuali.

Immaginare di regolare il funzionamento dei social media, implica l’imposizione in capo alle società che li gestiscono di doveri e standard di trasparenza e controllo da rispettare; questo è quanto accaduto nell’Unione Europea con l’adozione di due regolamenti: il Digital Markets Act ( n. 2022/2065) e il Digital Services Act (n. 2022/1925).

I due provvedimenti normativi rappresentano il primo passo dell’Unione Europea per costruire uno spazio digitale sicuro e rispettoso dei diritti individuali, ove – al contempo – sia promossa l’innovazione, la competitività delle aziende europee all’interno dello stesso mercato europeo e di quello globale.

L’approccio europeo si distingue nettamente da quello proprio degli States, come ha recentemente dimostrato un arresto della Suprema Corte,  nel caso Moody v. NetChoice, LLC.

I giudici statunitensi erano stati aditi per verificare la compatibilità con il diritto d’espressione (sancito dal primo emendamento della Costituzione americana) di due leggi, adottate dagli Stati del Texas e della Florida, le quali, pur avendo ambiti di applicazione diversi, avevano in comune il fatto di prevedere dei limiti al potere di moderazione delle piattaforme, introducendo divieti di discriminazione nei confronti di determinati contenuti.

È bene precisare sin da ora che la Corte non si è formalmente espressa nel merito della questione, avendo annullato con rinvio le sentenze delle Corti inferiori per motivi processuali; tuttavia, la maggioranza dei Giudici si è comunque espressa sul merito, in quello che la minoranza definisce un obiter dictum, e che rappresenta terreno di scontro tra orientamenti diversi.

Infatti, la maggioranza dei giudici ha fornito delle indicazioni sulla qualificazione dell’attività delle piattaforme, la quale è stata assimilata a quella editoriale.

Secondo questa lettura, le piattaforme digitali potrebbero selezionare i contenuti da mostrare, nell’esercizio della loro libertà d’espressione tutelata a livello costituzionale.

Dunque, i social avrebbero la possibilità di oscurare determinati contenuti, deindicizzarli o eliminarli del tutto così come un giornale ha la libertà di costruire la propria linea editoriale, esercitando il diritto a non parlare di determinati argomenti, perché contrari o distanti dalla propria policy.

La decisione è quantomeno discutibile poiché sembra dimenticare che, nel 1996, fu sancita l’irresponsabilità delle piattaforme digitali (allora in fase embrionale) rispetto a contenuti illeciti o offensivi pubblicati dagli utenti  con la Section 230 del Communications Decency Act.

Con la sentenza in analisi, invece, la Suprema Corte ha riconosciuto ai social network il diritto di esprimersi, eliminando i contenuti non in linea con la loro policy; dunque, se ciò che vediamo sui social è il frutto di una “scelta editoriale”, com’è possibile negare allo stesso tempo la responsabilità di tali piattaforme  nel caso di contenuti offensivi, discriminatori o violenti?

Peraltro, come è emerso da alcune dissenting opinion all’interno della sentenza, è difficile parlare di libertà d’espressione quando i processi di selezione, indicizzazione e priorizzazione dei contenuti  sono molto spesso automatizzati.

Ciò porterebbe a parlare di scelte editoriali anche quando la selezione dei contenuti fosse effettuata da sistemi di Intelligenza Artificiale.

In definitiva, dalla sentenza emerge l’ostilità nei confronti di tentativi di regolamentazione dell’attività svolta dalle piattaforme digitali, le quali oggi rappresentano un potere parallelo a quello pubblicistico posto in capo ad alcune aziende leader a livello mondiale.

Scegliere di non regolamentare l’attività delle piattaforme digitali rischia di creare uno spazio virtuale apparentemente libero, in cui la liceità o meno di determinati contenuti è rimessa alla decisione arbitraria di (pochi) operatori economici privati.

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