L'articolo L’eredità digitale proviene da Giurdanella.it.
]]>I beni digitali di cui si compone un’eredità possono essere divisi in due categorie:
a) I beni off-line: sono tutti quei beni che una persona conserva sui propri dispositivi, quali gli hard-disk o all’interno di un computer.
Tali beni, nei fatti, hanno uno spazio di disponibilità ed un regime non diverso da qualsiasi bene mobile: sta al titolare decidere a chi consegnarli, potendo espressamente disporre in merito alla relativa attribuzione sia in vita che a causa di morte.
b) I beni on-line: tali beni, pur essendo concettualmente e giuridicamente analoghi ai primi, si caratterizzano per la particolare collocazione, ovverosia all’interno di server di un soggetto terzo.
La questione è dunque più complessa. Occorre infatti verificare se ed in che misura tali beni siano idonei a cadere in successione nonché il relativo regime giuridico, il quale è da individuarsi nell’eventuale regolamentazione pattizia con il fornitore del servizio digitale e nella generale disciplina del Codice Civile.
In tale contesto, ci si potrebbe venire a trovare dinnanzi a situazioni assai diverse tra di loro, e precisamente:
1) Rapporti contrattuali con fornitori di servizi on line, aventi natura intuitu personae.
Ciò comporta che la morte dell’utente implicherà l’automatica estinzione del rapporto contrattuale con la conseguenza che nulla cadrà in successione. Questo, ad esempio, è quanto avviene in relazione agli account dei social network.
2) Rapporti contrattuali privi di rilievo personale, di per sé idonei a cadere in successione
Possono rientrare in tale contesto i servizi di archiviazione in cloud.
A sua volta, bisogna distinguere il rapporto contrattuale, da cui deriva un determinato “servizio”, dai beni che un soggetto “deposita” all’interno dei server del fornitore di servizi. Infatti, a prescindere dalla trasmissibilità del rapporto giuridico di fornitura di un servizio informatico, bisogna prendere atto che all’interno dello spazio informatico a disposizione dell’utente, questo ben potrebbe andare a collocare dei beni digitali di per sé aventi un autonoma individualità giuridica. Si pensi ad immagini, documenti, audio e video (che sono beni a sé stanti) “collocati” all’interno di chat; e dunque entro un social-network il cui rapporto giuridico di per sé è inidoneo ad essere trasferito giuridicamente.
In tale contesto è evidente che la difficoltà principale è rappresentata dal problema di rintracciare l’esistenza di questi beni; e, una volta individuati, dagli strumenti per poterne entrare in possesso.
Ecco dunque che l’autonomia privata rappresenta una soluzione per prevenire a monte dubbi, incertezze e lunghi contenziosi.
Lo strumento principale con cui disporre dei propri beni digitali, sia on-line che off-line è chiaramente il testamento. In questo modo la persona ben può orientare la propria successione in favore dei soggetti che riterrà idonei.
I principali strumenti testamentari che vengono in rilievo sono:
a) l’istituzione di erede o legato, quali strumenti per attribuire i propri beni;
b) l’esecutore testamentario (art. 700 e seguenti del codice civile), cioè affidare a una persona di fiducia l’esecuzione delle disposizioni testamentarie;
c) il legato di “password”, ossia una disposizione testamentaria “atipica” (cioè non regolamentata da una norma apposita), cui regolare l’attribuzione delle proprie chiavi di accesso, intese non come bene ma quale strumento per accedere negli spazi digitali ove sono collocati i propri beni digitali.
In aggiunta ai tradizionali strumenti di regolamento della successione, la prassi ha visto nascere una disciplina pattizia, di regola unilateralmente predisposta dai fornitori di servizi digitali. Tale regolamentazione, di regola, prevede le seguenti soluzioni operative:
a) il contatto erede, ossia un soggetto che, designato da un utente, subentra nel relativo account in una posizione che può coincidere o meno con quella dell’utente medesimo;
b) l’automatica estinzione del rapporto (generalmente strumentale ad evitare che il provider “subentri” in complessi rapporti, e dunque potenziali liti, con gli eredi).
Tali soluzioni, oramai assai diffuse, non sembrerebbero, però, del tutto conformi all’ordinamento italiano.
Infatti, quanto al contatto erede, la sua esistenza non sempre risolve ma ben può creare problemi. Infatti, ove si intenda il contatto erede quale “successore” nel rapporto dell’utente deceduto, la relativa nomina dovrà intendersi tassativamente nulla per violazione del divieto di patti successori (art. 458 c.c.). Ove si intenda tale figura quale mero mandatario (in forza di mandato post mortem exequendum), la sua previsione può solo agevolare la vicenda successoria ma non determinarla, posto che ogni bene digitale nella sua materiale disponibilità è, e rimarrà, nell’eredità e quindi soggetto alle relative regole.
Quanto all’automatica estinzione, essa – ancora una volta – non appare idonea a tutelare tutti gli interessi coinvolti.
Infatti, a fronte dell’estinzione del rapporto, tutti i beni digitali sul server rimarranno comunque di proprietà degli eredi dell’utente defunto (e, dunque, dei suoi successori), ponendosi problemi circa la loro concreta individuazione nonché entrata nella disponibilità.
Non solo. L’automatica estinzione può anche arrecare danni agli eredi. Si pensi a siti di e-commerce, in cui l’Utente ha comprato beni ma non li ha ancora pagati. Ove intervenisse nelle more la morte dell’utente, glie eredi non sarebbero a conoscenza di quanto acquistato, potendo esporsi ad azioni di adempimento relativi a rapporti che il provider non ha concesso di conoscere.
Questi sono solo alcuni dei problemi che la regolamentazione pattizia dei beni digitali può porre, esponendo gli eredi a lunghe e complesse controversie.
Quali sono i rimedi?
In primo luogo, qualsiasi erede può – ai sensi degli articoli 15 del GDPR (Reg. UE 679/2016) e 2-terdecies del Codice Privacy (d.lgs. 196/2003) – chiedere al provider se questi abbia nella propria disponibilità dati personali relative ad un determinato soggetto. In questo modo, si può avere contezza dei rapporti e beni digitali di cui l’utente deceduto era titolare.
Una volta venuti a conoscenza dell’esistenza di determinati dati/beni digitali, o se ne si fosse già a conoscenza per altra via, non rimarrà che utilizzare i normali rimedi civilistici, quali ad esempio l’azione di rivendica (art. 948 codice civile) o la petitio hereditatis (art. 533 codice civile)
Dal quadro sopra delineato, emerge una situazione ancora in via di definizione, priva di un contesto normativo di riferimento e in cui l’intera regolamentazione è rimessa ai privati. E consigliabile dunque che sia il singolo soggetto interessato ad attivarsi, provvedendo ad una chiara regolamentazione della propria successione, indicando la titolarità dei propri beni e lo spazio digitale in cui essi sono collocati. In difetto, gli eredi potrebbero avere non pochi problemi sia in ordine alla relativa individuazione che per entrarne nella relativa disponibilità.
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]]>Già, l’intelligenza, ma non sarà mica, anche quella umana, sopravvalutata? Vale la pena ricordare le parole di Erich Fromm di settant’anni fa.
“Per intelligenza intendo la capacità di servirsi dei concetti, ma senza penetrare oltre la superficie dei fenomeni fino all’essenza della cose. L’intelligenza preferisce manipolare la realtà anziché comprenderla. La capacità di comprendere è l’opposto dell’intelligenza manipolatrice. La prima presuppone sempre un rapporto con l’oggetto delle nostre riflessioni. Se non c’è rapporto, possiamo soltanto manipolare la realtà. Possiamo pesarla, misurarla e calcolarla, e confrontare i diversi fattori tra di loro, ma un pensiero meramente intellettuale, superficiale, non andando mai dentro le cose, non potrà capirle e modificarle.”
Pesare, misurare e calcolare.
Siamo poi sicuri che l’Intelligenza artificiale ne sia in grado?
Provate a chiedere ad uno di questi sistemi: “mi spieghi un metodo semplice per realizzare un angolo retto?”
Una risposta tipica sarà qualcosa del genere:
“Un angolo retto può essere realizzato utilizzando un metodo semplice come il seguente:
Disegna un cerchio con un raggio di circa 10 cm.
Traccia un segmento di retta che attraversa il centro del cerchio.
Disegna un altro segmento di retta che attraversa il centro del cerchio e forma un angolo retto con il primo segmento.”
E’ ovviamente una risposta idiota, in pratica ti sta dicendo che per realizzare un angolo retto, bisogna disegnare due segmenti disposti dentro un cerchio … ad angolo retto.
Quattromila anni fa, se avessimo chiesto ai tenditori egizi di funi che sistema mettevano in pratica per realizzare degli angoli retti necessari per la costruzione delle piramidi, ci avrebbero risposto: “prendi una fune di una certa lunghezza, chiusa come fosse una collana e divisa in dodici parti uguali segnate da nodi. Poi fissa a terra la fune usando tre pioli, in corrispondenza di tre nodi per comporre un triangolo rettangolo con i lati composti rispettivamente di 3, 4 e 5 parti, l’angolo che si forma tra il lato di 3 e quello di 4 è un perfetto angolo retto” (teorema di Pitagora ante litteram).
Tornando a Searle, il filosofo sostiene che gli esseri umani, organismi biologici dotati di coscienza, vivono in una società che essi stessi creano e continuamente modificano. È il linguaggio che rende possibile le la costruzione di una realtà sociale, intesa come una rete di fatti e di regole che non esistono indipendentemente da noi, l’intera struttura sociale è costruita mediante processi di comunicazione analizzabili in termini di atti linguistici.
Senza la comunicazione tra esseri umani, senza il linguaggio, non c’è società: è questo che vogliamo?
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]]>L'articolo Il Consiglio di Stato su Google Ads: non è hosting provider passivo, ma attivo proviene da Giurdanella.it.
]]>Esse sono gestite dai cd. hosting provider, ossia coloro i quali garantiscono a professionisti, aziende e individui la tecnologia necessaria per far sì che i propri siti e pagine web siano visibili su internet.
Gli hosting provider, in altri termini, sono i proprietari della piattaforma digitale e in quanto tali possono essere ritenuti responsabili se i contenuti pubblicati sulle loro piattaforme violano disposizioni di legge poste a tutela di interessi pubblici.
A tal proposito, va richiamata la disposizione di cui all’art. 14, comma 1, della direttiva sul commercio elettronico (direttiva 2000/31/CE), che ha introdotto un’esenzione da responsabilità – in relazione ai contenuti memorizzati da terzi sulla rete – per i fornitori di servizi di hosting che non siano a conoscenza delle attività illecite che avvengono tramite i propri servizi ed a condizione che, avutane conoscenza, agiscano immediatamente per rimuovere i contenuti illeciti.
La giurisprudenza europea e nazionale ritiene che tale regime favorevole di responsabilità trovi applicazione solo per gli cd. hosting provider passivi e non per quelli qualificabili come attivi.
I primi sono gli operatori che svolgono attività meramente automatiche, i quali pertanto non possono essere a conoscenza dell’eventuale illiceità dei contenuti immessi sulla rete.
Al contrario, l’hosting provider attivo è colui che compie “attività di filtro, selezione, indicizzazione, organizzazione, catalogazione, aggregazione, valutazione, uso, modifica, estrazione o promozione dei contenuti, operate mediante una gestione imprenditoriale del servizio”.
Con sentenza 4277/2024, il Consiglio di Stato è intervenuto proprio in materia di responsabilità degli hosting provider, confermando una sanzione irrogata da AGCOM a Google Ireland Limited.
Nel caso concreto, l’azienda era stata colpita da sanzione amministrativa per violazione del divieto previsto all’art. 9 D.L. 87/2018, il quale prevede che “e’ vietata qualsiasi forma di pubblicita’, anche indiretta, relativa a giochi o scommesse con vincite di denaro, comunque effettuata e su qualunque mezzo, incluse le manifestazioni sportive, culturali o artistiche, le trasmissioni televisive o radiofoniche, la stampa quotidiana e periodica, le pubblicazioni in genere, le affissioni e internet. Dal 1° gennaio 2019 il divieto di cui al presente comma si applica anche alle sponsorizzazioni di eventi, attivita’, manifestazioni, programmi, prodotti o servizi e a tutte le altre forme di comunicazione di contenuto promozionale, comprese le citazioni visive e acustiche e la sovraimpressione del nome, marchio, simboli, attivita’ o prodotti la cui pubblicita’, ai sensi del presente articolo, e’ vietata.”
In particolare, AGCOM, nell’espletare la sua attività di verifica del rispetto del divieto di pubblicità di giochi o scommesse con vincite in denaro, aveva rilevato che alla pagina di ricerca www.google.com, digitando la parola chiave “casino online”, nella lista rimandata dal motore di ricerca appariva in testa il sito – qualificato come “annuncio” – https://sublime-casino.com, così descritto brevemente “Unisciti Ora Al Nuovissimo Casinò Online Italiano. Gioca Subito A Oltre 400 Giochi – Iscriviti Ora E Registrati In Meno Di 30 Secondi! Nessun download.Sicuro e Protetto”
Google Ireland, dal canto suo, aveva invocato l’applicazione dell’art. 16, D.lgs. 70/2003, di recepimento della predetta Direttiva 2000/31/CE, ritenendo che la violazione non potesse essergli addebitata per via dell’attività meramente strumentale svolta e dell’impossibilità di verificare il contenuto di ogni inserzione immessa in rete dai privati.
Il Consiglio di Stato non ha condiviso la ricostruzione proposta dall’azienda e accolta dal giudice di prime cure; il Collegio ha rilevato che nel caso concreto Google non aveva operato attraverso il tradizionale motore di ricerca, bensì attraverso il servizio “Google Ads”, tramite il quale è stato pubblicato l’annuncio oggetto di contestazione; si tratta di un servizio di posizionamento pubblicitario online che consente agli operatori economici di pubblicare “link sponsorizzati” verso determinati siti (cosiddetti “siti di destinazione”) associati a determinate parole o chiavi di ricerca, che Google deduce essere scelte dall’inserzionista.
In questo caso, dunque, l’azienda ha svolto un ruolo attivo nella pubblicizzazione di determinati contenuti vietati, perdendo la posizione di neutralità, in quanto essa stessa nutriva un interesse economico alla buona riuscita dell’operazione promozionale (gli inserzionisti remunerano il servizio in modo proporzionale rispetto alle effettive visualizzazioni che il messaggio pubblicitario riceve).
Peraltro – dal punto dei vista dei presupposti oggettivi di applicazione del regime favorevole di responsabilità – occorre precisare che la Direttiva 2000/31/CE esclude testualmente dal proprio ambito di applicazione (art. 1, comma 5) “i giochi d’azzardo che implicano una posta pecuniaria in giochi di fortuna, comprese le lotterie e le scommesse” , vietando non solo le attività aventi ad oggetto scommesse e giochi d’azzardo, ma anche la pubblicizzazione dei giochi medesimi.
Nella stessa direzione si è mosso il d.lgs. 70/2003 che non ha inteso estendere l’ambito di applicazione della disciplina di favore.
Una volta esclusa l’operatività della disciplina nazionale di favore, il Collegio è passato a verificare la sussistenza degli elementi tipici della condotta vietata dall’art. 9 D.L. 87/2018.
In particolare, non sussistendo dubbi sul fatto che sia stata integrata la condotta tipica, il Collegio ha ritenuto di dover verificare la presenza dell’elemento soggettivo.
È bene precisare che nel caso in cui l’autore di una condotta illecita sia una persona giuridica, l’elemento soggettivo assume una connotazione più normativa che prettamente psichica; ciò significa che l’indagine del giudice si concentrerà sull’esigibilità della condotta lecita.
Nel caso concreto, il Consiglio di Stato ha ritenuto che per l’azienda non fosse impossibile (e, dunque, non fosse inesigibile) verificare la natura dei contenuti immessi in rete, considerando il coinvolgimento attivo nel posizionamento di specifici contenuti qualificati come “annunci”.
Il Consiglio di Stato, in controtendenza con la giurisprudenza degli ultimi vent’anni, ha stabilito che imprese di notevoli dimensioni come Google sono tenute a dotarsi di un sistema interno di controllo atto a prevenire la violazione di normative nazionali tese a garantire interessi di pubblica rilevanza. I grandi protagonisti del settore digitale non possono andare esenti da responsabilità (civile o, come nel caso in analisi, amministrativa) per il sol fatto di gestire piattaforme di dimensione mondiale, anzi, proprio in virtù del fattore dimensionale, sono chiamate a mettere in campo meccanismi interni, anche basati su sistemi di intelligenza artificiale, idonei a prevenire violazioni.
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]]>Per poter comprendere la portata di questa previsione e le sue implicazioni pratiche è necessario, anzitutto, definire cosa sia l’Intelligenza Artificiale. La Commissione Europea nel 2018 l’ha definita come “quei sistemi che mostrano un comportamento intelligente analizzando il proprio ambiente e compiendo azioni, con un certo grado di autonomia, per raggiungere obiettivi specifici”. In altri termini, i sistemi di intelligenza artificiale riescono ad adottare una decisione in maniera più o meno autonoma sulla base di determinati input che gli vengono forniti dall’uomo.
I principali problemi rispetto all’utilizzo di nuove tecnologie come l’I.A. riguardano il ruolo che ha l’uomo (e dunque il funzionario della P.A.) nell’adozione della decisione amministrativa, la comprensibilità di quest’ultima da parte dei suoi destinatari, la trasparenza e accessibilità dei dati su cui si basa, nonché la sua natura non discriminatoria.
Sebbene la piena applicazione dell’art. 30 del d.lgs. 36/2023 sia ancora lontana nel tempo, è opportuno comprendere da subito quali siano le linee guida e gli indirizzi nazionali e sovranazionali in materia di Intelligenza Artificiale. A tal proposito, vengono in rilievo, in particolare, tre documenti:
-la Carta Etica per l’Intelligenza Artificiale nel sistema giustiziale, adottata dalla Commissione europea nel 2018;
–la Raccomandazione della Commissione europea del 2019, “Creare fiducia nell’intelligenza artificiale antropocentrica”;
–il Libro Bianco sull’Intelligenza Artificiale del 2018 a cura della task force istituita in seno all’Agenzia per l’Italia Digitale.
Si tratta di tre documenti che non rappresentano atti vincolanti per i soggetti pubblici e privati impegnati nel processo di integrazione dell’I.A. nell’attività amministrativa, ma che tuttavia forniscono degli spunti preziosi per le pubbliche amministrazioni chiamate ad aprirsi a questa nuova
tecnologia.
La Carta Etica è un documento rivolto ad attori pubblici e privati incaricati di sviluppare strumenti di intelligenza artificiale al servizio di decisioni e dati giudiziari. Sebbene la Carta riguardi specificamente il settore della giustizia, essa fornisce spunti di riflessione trasversali e validi in generale per analizzare l’impiego dell’Intelligenza Artificiale.
Al suo interno vengono infatti enucleati i principi di: rispetto dei diritti fondamentali; non discriminazione; qualità, sicurezza e trasparenza, imparzialità ed equità, controllo da parte dell’utilizzatore. La Carta Etica richiede, in particolare, che la decisione algoritmica sia tradotta in un linguaggio chiaro e comprensibile per i suoi destinatari e, dall’altro lato, prevede che gli utilizzatori dei sistemi di I.A. possano anche modificare la decisione senza esserne vincolati.
Il secondo documento citato, ossia la Raccomandazione della Commissione europea del 2019, traduce con maggiore incisività l’idea antropocentrica dell’intelligenza artificiale, la quale è strumento e non sostituto dell’attività umana. I sistemi di I.A. devono essere pensati come mezzi al servizio delle esigenze dell’uomo, il quale non deve rimanere ingabbiato all’interno delle decisioni algoritmiche ma deve poterle controllare e, soprattutto, comprendere. Rispetto al tema del controllo, all’interno della Raccomandazione vengono delineate tre tipologie di sorveglianza sul processo decisionale algoritmico:
-human in the loop in cui l’uomo compartecipa alle attività svolte dalla I.A.;
-human on the loop in cui l’uomo svolge attività di mera sorveglianza;
-human in command che implica tanto un’attività di controllo da parte dell’uomo, quanto la stessa possibilità di valutare se avvalersi o meno della I.A.
La commissione mette al centro l’uomo inteso anche come destinatario delle decisioni algoritmiche (dunque come cittadino) e prevede che esse siano tracciabili e comprensibili, ossia che sia documentato il processo che ha generato tali decisioni, che siano individuati i dati di partenza (input) e che l’intero meccanismo di funzionamento dell’algoritmo si traduca in un linguaggio chiaro e comprensibile ai soggetti coinvolti nella decisione.
A livello nazionale, il Libro Bianco a cura dell’AgID si focalizza poi sull’utilizzo della I.A. proprio all’interno delle pubbliche amministrazioni, prestando attenzione alle criticità sollevate da questa nuova tecnologia. Il rischio più preoccupante è infatti quello della completa sostituzione dell’uomo ad opera dell’intelligenza artificiale; pericolo a cui deve farsi fronte munendo gli apparati amministrativi non solo di strumentazioni adeguate ma, soprattutto, di competenze in grado di avvalersi dell’intelligenza artificiale. Il Libro pone poi l’accento sulla necessità di investire sulla formazione e sulla ricerca per creare nuove competenze che superino quelle richieste dal processo di digitalizzazione già in atto nel paese.
L’introduzione dell’I.A. all’interno dei processi decisionali amministrativi solleva, inoltre, anche un problema di accountability: i provvedimenti adottati mediante tale tecnologia devono comunque essere ricondotti alla pubblica amministrazione, la quale deve essere in grado di motivarli; a valle, è poi necessario che tali provvedimenti siano intellegibili da parte del cittadino, che deve essere in grado di risalire ai dati di cui si è servito l’algoritmo per addivenire a una determinata decisione ed eventualmente poter riconoscere un possibile errore di calcolo. L’ulteriore sfida è dunque rappresentata dal maggiore grado di trasparenza e accessibilità che la pubblica amministrazione deve garantire ai cittadini.
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]]>L'articolo La strategia cloud all’interno del Piano Triennale per l’informatica nella P.A. proviene da Giurdanella.it.
]]>La strategia cloud non rappresenta, dunque, solo l’adempimento delle indicazioni sia europee che statali, ma rappresenterebbe anche l’occasione per le pubbliche amministrazioni di avviare un processo di riorganizzazione interno e di efficientamento dell’erogazione dei servizi pubblici, in termini di qualità e sicurezza. Rispetto al tema della sicurezza, infatti, occorre sottolineare come uno degli obiettivi del Piano triennale è proprio quello di aumentare la resilienza delle pubbliche amministrazioni verso attacchi cyber, oggi sempre più probabili e capaci di mettere in serio pericolo i dati posseduti dalle amministrazioni.
Nell’ambito dell’attuazione normativa della Strategia Cloud Italia, l’articolo 33-septies del Decreto-Legge n.179/2021 ha prescritto il dovere delle amministrazioni centrali e locali di migrare i loro CED e i relativi sistemi informatici verso tre possibili destinazioni: verso il PSN, “verso altra infrastruttura già esistente in possesso dei requisiti fissati [dal successivo Regolamento Agid], o verso altra infrastruttura propria già esistente e in possesso dei requisiti fissati dal regolamento [Agid]”
è stata istituito il Polo Strategico Nazionale (PSN), l’infrastruttura promossa dal Dipartimento per la Trasformazione Digitale che fornisce alle amministrazioni gli strumenti per realizzare il percorso di migrazione.
Secondo quanto previsto dal piano triennale, le pubbliche amministrazioni devono presentare i loro “progetti di migrazione” entro il 28 febbraio 2023, per poi occuparsi della migrazione vera e propria da completare entro il 30 giugno 2026.
Un altro strumento di supporto per gli enti pubblici è il sito cloud.italia.it dove è possibile rinvenire manuali guida per l’intero percorso di migrazione e articoli tecnici dedicati a specifici argomenti cui prestare particolare attenzione durante la fase di transizione.
L’utilizzo del paradigma cloud dovrebbe garantire un risparmio economico, ma allo stesso rende maggiormente complessa la gestione di tutti i servizi erogati dalle amministrazioni. Per tale ragione è fondamentale che l’ufficio del Responsabile alla transizione digitale si munisca di infrastrutture agevoli capaci di gestire in maniera integrata una pluralità di servizi e che garantiscano anche l’interoperabilità con altri enti.
In definitiva, il Piano Triennale per l’informatica nella P.A. pone due obiettivi fondamentali:
-le amministrazioni devono impegnarsi concretamente nel programma di transizione, occupandosi degli aspetti relativi alla sostenibilità economico-finanziaria del processo, verificando anche il peso specifico di questo processo sui propri capitoli di bilancio;
-le amministrazioni sono responsabili della gestione dei servizi cloud per tutto il loro ciclo di vita e dovendo, dunque, munirsi di competenze specialistiche all’interno delle strutture operative interne responsabili per la transizione digitale.
Avevamo già parlato del Piano Triennale per l’informatica nella Pubblica Amministrazione qui.
L'articolo La strategia cloud all’interno del Piano Triennale per l’informatica nella P.A. proviene da Giurdanella.it.
]]>L'articolo Il nuovo Piano Triennale per l’informatica nella P.A. proviene da Giurdanella.it.
]]>Sin dalla sua prima edizione, il piano ha rappresentato il documento di supporto e orientamento nel percorso di innovazione tecnologica e digitale di tutto l’apparato amministrativo e ha lo scopo di:
L’architettura del Piano Triennale per l’informatica si basa su principi che rappresentano le linee direttrici della strategia che il documento si propone di mettere in atto.
I principi guida che ci apprestiamo a esaminare emergono dal quadro normativo e sono da tenere presenti ad ogni livello decisionale e in ogni fase di implementazione, naturalmente declinandoli nello specifico della missione istituzionale di ogni ente pubblico.
rischio di lock-in nei propri servizi, prediligere l’utilizzo di software con codice aperto o di e-service e, nel caso di software sviluppato per loro conto, deve essere reso disponibile il codice sorgente, nonché promuovere l’amministrazione aperta e la condivisione di buone pratiche sia amministrative che tecnologiche;
L'articolo Il nuovo Piano Triennale per l’informatica nella P.A. proviene da Giurdanella.it.
]]>L'articolo Intelligenza Artificiale (IA): l’impatto sull’economia globale secondo le stime del Fondo Monetario Internazionale proviene da Giurdanella.it.
]]>Lo rende noto Kristalina Georgieva, direttrice del Fondo Monetario Internazionale, a pochi giorni dal World Economic Forum 2024, l’incontro annuale che riunisce nella cittadina svizzera di Davos top manager da tutto il mondo e capi di Stato per discutere dei temi caldi al centro del dibattito mondiale.
Tra le questioni più discusse nell’edizione di quest’anno, tenutasi dal 15 al 19 gennaio, vi è stata quella dell’intelligenza artificiale e dei relativi impatti sull’economia globale. Si tratta infatti di un tema ormai di importanza mediatica, specialmente dall’avvento di piattaforme come ChatGPT, le quali hanno messo a disposizione di chiunque il potenziale rivoluzionario dell’AI, con i conseguenti preoccupanti interrogativi circa i riflessi di tale tecnologia sul mercato del lavoro.
Stando alle analisi condotte dal Fondo Monetario Internazionale, l’impatto dell’IA sarà particolarmente prorompente nelle economie più avanzate, alla luce della forte prevalenza dei lavori di tipo intellettuale che le caratterizza. Infatti, occorre considerare che lo sviluppo dell’IA impatta anche sui lavoratori più qualificati e che vantano i salari più alti. Ciò a differenza di quanto avvenuto con le precedenti ondate di automazione, che hanno inciso soltanto sui lavoratori poco qualificati e su mansioni per lo più manuali.
Secondo lo studio condotto dal FMI, nei Paesi ad economia avanzata, l’IA arriverà ad incidere su quasi il 60% dei posti di lavoro. Di questi, soltanto la metà beneficerà dell’implementazione dell’IA, vedendo aumentare la propria produttività e i redditi. Per l’altra metà dei posti di lavoro, l’IA potrebbe eseguire attività rilevanti, attualmente di competenza degli uomini, sostituendosi a quest’ultimi. Questo darà luogo una riduzione della domanda di lavoro, conducendo a salari più bassi e diminuendo le assunzioni. Negli scenari più estremi una parte di questi posti di lavoro potrebbe completamente scomparire.
Il rischio è dunque un ulteriore aggravamento delle già preoccupanti disuguaglianze economiche tra le diverse fasce di reddito della popolazione globale. L’IA potrebbe infatti allargare ulteriormente il divario di reddito, dividendo i lavoratori in due categorie: chi potrà sfruttare le potenzialità dell’IA integrandola nel proprio lavoro in un’ottica di complementarità e aumentando la propria produttività, e chi invece resterà indietro, vedendo le proprie mansioni interamente automatizzate.
Allerta infatti il Fondo Monetario Internazionale che “nella maggior parte degli scenari, l’IA verosimilmente peggiorerà la complessiva disuguaglianza economica, una tendenza problematica che i responsabili politici devono proattivamente affrontare per evitare che la tecnologia alimenti ulteriormente le tensioni sociali. È cruciale che gli Stati istituiscano reti di sicurezza sociale complete e offrano programmi di riqualificazione per i lavoratori vulnerabili. In tal modo, possiamo rendere la transizione dell’IA più inclusiva, tutelando le condizioni di vita e frenando la disuguaglianza”.
L'articolo Intelligenza Artificiale (IA): l’impatto sull’economia globale secondo le stime del Fondo Monetario Internazionale proviene da Giurdanella.it.
]]>L'articolo ChatGPT sotto accusa, il New York Times cita in giudizio OpenAI e Microsoft: danni per miliardi di dollari proviene da Giurdanella.it.
]]>Secondo le accuse del New York Times, OpenAI, azienda sviluppatrice di ChatGPT, avrebbe illecitamente utilizzato milioni di articoli del quotidiano in violazione delle norme sul copyright, al fine di “addestrare” il proprio sistema di intelligenza artificiale. Tutto ciò senza aver mai richiesto al Times alcun permesso né aver previsto alcuna forma di compenso per tale attività.
Le imputazioni rivolte ad OpenAI, contenute nelle 69 pagine dell’atto di citazione, non si fermano qui.
Infatti, ChatGPT viene incolpata anche di essere in grado di generare output che recitano “alla lettera” il contenuto del Times, o che lo riassumono fedelmente, imitandone persino lo stile espressivo. Ciò in elusione del sistema di “paywall” introdotto dal Times per riservare i contenuti ai soli utenti abbonati a pagamento.
In buona sostanza, utenti privi di abbonamento potrebbero avere accesso integrale e gratuito ai contenuti del Times tramite una semplice richiesta rivolta a ChatGPT, scavalcando il sistema di paywall. A dimostrazione delle proprie affermazioni, vengono allegate all’atto giudiziario decine di screenshot in cui si evincerebbe come la chatbot di OpenAI sia effettivamente in grado di riportare in maniera fedele il contenuto di diversi articoli e report del quotidiano nordamericano.
OpenAI sarebbe dunque responsabile di sfruttare indebitamente le opere pubblicate dal Times, mettendo a repentaglio gli ingenti investimenti effettuati da quest’ultimo nella propria attività di informazione al pubblico.
Nell’atto di citazione si lamenta altresì il danno reputazionale arrecato al quotidiano attraverso le cosiddette “allucinazioni”. Si tratta, in buona sostanza, del fenomeno in base al quale ChatGPT, anziché evitare di rispondere a domande per le quali non conosce la risposta, fornisce comunque informazioni, che tuttavia si rivelano inaccurate o addirittura false, fuorviando gli utenti. Il ché si tradurrebbe in un danno reputazionale per il giornale, laddove gli viene falsamente attribuita la fonte di tali dichiarazioni.
A fronte delle suesposte denunce, il New York Times non ha ancora quantificato in giudizio la propria richiesta risarcitoria, ma ha già preannunciato che sarà dell’ordine di miliardi di dollari. Nella citazione viene inoltre richiesta espressamente l’inibitoria dalla continuazione della violazione delle norme sul copyright e la distruzione di tutti i modelli GPT che illecitamente contengano opere dell’ingegno di titolarità del New York Times.
La vicenda giudiziaria assume primario rilievo, candidandosi ad essere un vero e proprio leading case in materia di copyright all’epoca dell’intelligenza artificiale generativa.
In particolare, i giudici della corte distrettuale Sud di New York saranno chiamati a pronunciarsi sui confini del cosiddetto “fair use” delle opere dell’ingegno protette da copyright, laddove vengano impiegate al fine di “addestrare” i software di intelligenza artificiale.
L'articolo ChatGPT sotto accusa, il New York Times cita in giudizio OpenAI e Microsoft: danni per miliardi di dollari proviene da Giurdanella.it.
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