L'articolo Stop alla criminalizzazione del dissenso sul clima proviene da Giurdanella.it.
]]>Extinction Rebellion (XR) è un movimento internazionale non violento, fondato nel Regno Unito nel 2018 da un centinaio di accademici, che rivolge ai governi, in sintesi, tre richieste:
a) dire la verità ai cittadini sulla crisi climatica,
b) dichiarare l’emergenza climatica,
c) consentire assemblee di cittadini con potere decisionale sulle misure da adottare per fronteggiare la crisi.
Quattro attivisti di XR avevano esposto degli striscioni, arrampicandosi sul tetto dell’Oval Lingotto durante l’Aerospace and Defence Meeting, evento internazionale, dedicato all’industria aerospaziale e della difesa, svoltosi a Torino nel novembre 2023.
Erano stati espulsi da Torino, con fogli di via del Questore, impugnati al TAR.
2.- Il TAR Piemonte
Con quattro sentenze del gennaio scorso (numeri 134, 135, 155 e 166) il T.A.R. Piemonte ha annullato i fogli di via, ritenendo che i manifestanti avevano solo attratto l’attenzione mediatica: dunque nessun pericolo per la tranquillità sociale.
Il TAR ha, in particolare, osservato che:
1) “la condotta stigmatizzata, per quanto platealmente dimostrativa, non è contestato in fatto che sia stata posta in essere con modalità di sicurezza, né risulta avere arrecato alcuna concreta lesione a persone o cose”;
2) “era sì una manifestazione a carattere eclatante, con sospensione del vuoto ed esposizione al di sopra delle costruzioni di ampi striscioni, ma tutto ciò è accaduto senza porre in pericolo persone o cose, se non forse l’integrità fisica degli stessi manifestanti”;
3) “con una verifica procedimentale nulla di violento o di sedizioso sarebbe emerso se non una manifestazione scenicamente plateale che nemmeno poteva direttamente interferire con il meeting Aerospace and Defence svolgendosi per così dire in altro luogo, cioè in aria ed eventualmente calamitando l’attenzione del pubblico distogliendolo dalla manifestazione ufficiale in corso”.
3.- Che cos’è il foglio di via
Il foglio di via è previsto dall’art. 2 del codice antimafia (d. lgs. 159/2011) e consiste in un ordine del Questore di allontanarsi entro 48 ore dal territorio del Comune diverso da quello di dimora o residenza e di non farvi rientro per un periodo da sei mesi a quattro anni.
Possono esserne destinatari “coloro che per il loro comportamento debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che sono dediti alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo (…) la sicurezza o la tranquillità pubblica” (lettera c).
La giurisprudenza configura tale atto come un provvedimento amministrativo di carattere preventivo, dal quale discende una riduzione del diritto costituzionalmente garantito della libertà di circolazione (art. 16 Cost.).
In considerazione della ridotta portata della limitazione di libertà, la Corte Costituzionale ha ritenuto legittimo che l’atto sia adottato senza l’intervento di un giudice, a differenza delle misure pure di prevenzione che limitano la libertà personale (Corte Cost. 17/12/2024, n. 203).
Nell’applicazione della normativa di cui parliamo, si incrociano l’esigenza di garantire la più ampia libertà di manifestazione del pensiero con quella – intensamente perseguita dal governo in carica – di assicurare la tranquillità a coloro che non sono interessati alle manifestazioni.
I ricorrenti avevano impugnato i fogli di via, lamentando:
1) la mancata partecipazione al procedimento, giacché la Questura si era limitata a condurre un’“intervista” con ciascuno di loro;
2) la mancanza dei presupposti, sia soggettivi sia oggettivi, dell’art. 1, lettera c), d. lgs. 159/2011.
Le sentenze hanno accolto entrambi i motivi.
Quanto alla partecipazione, il T.A.R. ha ritenuto che l’”intervista” fosse stata un “surrogato dell’ordinario procedimento amministrativo in quanto era stata omessa qualsiasi indicazione su chi fosse il responsabile del procedimento, omessa la facoltà di accesso agli atti ed il deposito di memorie entro un termine ragionevole” (secondo le previsioni dell’art. 8 legge 241/1990).
Le sentenze hanno anche escluso che si siano verificati i presupposti di fatto per l’applicazione della misura.
I presupposti sono due:
a) soggettivo, cioè che il destinatario sia dedito a determinati reati.
Secondo la Cassazione penale, tali fattispecie si applica a chi “risulti dedito, in maniera non occasionale, alla commissione di fatti criminosi la cui offensività sia proiettata verso beni giuridici non meramente individuali, ma connessi alla preservazione dell’ordine e della sicurezza della collettività, quali condizioni materiali necessarie alla convivenza sociale”.
Va notato che secondo la giurisprudenza, la dedizione ai reati “non postula la prova dell’avvenuta commissione di reati; per l’applicazione del foglio di via obbligatorio è infatti sufficiente l’individuazione di specifiche e concrete condotte del destinatario della misura, dalle quali emerga una significativa probabilità di commissione di condotte penalmente rilevanti e socialmente pericolose” (T.A.R. Lombardia, sez. I, 2/11/2022, n. 2413).
b) Oggettivo cioè che i reati in questione abbiano leso o mettano in pericolo “la sicurezza o la tranquillità pubblica”.
Quanto alla sicurezza pubblica, i comportamenti dei ricorrenti non avevano causato pericolo a nessuno, se non a loro stessi quindi non avevano coinvolto la sicurezza pubblica.
Quanto alla tranquillità pubblica, questa non poteva essere turbato da un comportamento soltanto “sopra le righe” (virgolettato nel testo).
In effetti, il comportamento dei manifestanti non aveva impedito lo svolgimento del congresso, e aveva solo prodotto l’effetto di distogliere l’attenzione mediatica su di esso: ciò che sul piano fattuale non può certo considerarsi un pericolo per la tranquillità sociale.
4.- I concetti di sicurezza e tranquillità sociali
Rimane la constatazione che i concetti di sicurezza e tranquillità sociali, come presupposti dall’art. 1 d. lgs. 159/2011, sono alquanto ampi e si prestano a valutazioni contrastanti e, di conseguenza, ad applicazioni anche assai estese.
Un indizio si trova nelle stesse sentenze che, per motivare la compensazione delle spese di giudizio, hanno affermato che “non può essere smentito che la risonanza dei comportamenti messi in atto possa aver sia pure momentaneamente turbato il tranquillo scorrere della vita sociale”: il che confermerebbe (in sede di spese) la valutazione dell’autorità di polizia (smentita invece in sentenza).
Insomma, la “tranquillità pubblica” è un concetto così vasto che l’applicazione ai casi concreti si presta ad applicazioni quanto mai elastiche, dipendendo in definitiva dal “clima” sociale e politico che condiziona i funzionari pubblici chiamati a valutare i comportamenti e, poi, i giudici amministrativi chiamati a valutare i provvedimenti adottati.
Solo per esemplificare, sono stati considerati lesive della tranquillità pubblica, le intemperanze violente dei tifosi di calcio (T.A.R. Lombardia-Bs, sez. I, n. 689/2017) e non i picchetti sindacali dinanzi agli stabilimenti durante uno sciopero (Cons. St., sez. III, n. 3108/2022).
5.- La conclusione del TAR
Di rilievo, le considerazioni conclusive del TAR, che intervengono -sia pure indirettamente – su un tema delicato quale quello della criminalizzazione del dissenso non violento sul clima:
“Non può ammettersi che sicurezza e tranquillità pubblica siano state in qualche modo turbate da quello che può definirsi in linguaggio colloquiale un comportamento ‘al di sopra delle righe’, ma comunque semplicemente una manifestazione del pensiero, sì eclatante, ma del tutto non violenta in adesione al movimento ambientalista cui fanno parte la ricorrente e gli altri partecipanti alla manifestazione: lo scopo era fondamentalmente quello di ‘gridare forte il proprio pensiero non violento’ dinanzi ad un meeting che asseritamente valorizzava altri credi, ma non è certamente questa la sede per assegnare ragione a questo o quello, ma sicuramente per distinguere l’azione del movimento Extinction Rebellion, movimento che nulla a che spartire con associazioni oggi comunemente definite ‘antagoniste’.
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]]>L'articolo CEDU: Uno Stato deve occuparsi della salute dei propri cittadini proviene da Giurdanella.it.
]]>Per la Corte di Strasburgo, lo Stato italiano non ha tutelato il diritto alla vita (articolo 2 della Cedu) e quello al rispetto della vita privata e familiare (articolo 8 Cedu) degli abitanti delle zone direttamente coinvolte.
È bene precisare sin da ora che la suddetta sentenza non è definitiva in quanto pronunciata da una delle Camere della Corte e non dalla Grande Camera (l’articolo 44 Cedu stabilisce che le sentenze divengono definitive quando non venga richiesto il deferimento della causa alla Grande Camera entro tre mesi dalla data della sentenza).
Il fenomeno della Terra dei Fuochi origina dalla sistematica attività, ad opera di associazioni criminali, di abbandono, interramento e, in alcuni casi, di incenerimento di rifiuti tossici che ha causato l’inquinamento di intere aree di territorio a cui è conseguito un serio pericolo per la salute degli abitanti delle zone coinvolte.
Per la Corte, infatti, il rischio per la salute era “sufficientemente grave, reale e accertabile” tanto da non rendere necessario per i ricorrenti provare il nesso causale tra l’esposizione a determinate sostanze e l’insorgenza di patologie mortali (“it was neither necessary nor appropriate to require the applicants to demonstrate a proven link between the exposure to an identifiable type of pollution or even harmful substance and the onset of a specific life-threatening illness or death as a result of it.”).
In ogni caso, hanno chiarito i giudici di Strasburgo, l’inesistenza di una certezza scientifica circa gli effetti specifici dell’inquinamento sullo stato di salute degli abitanti delle zone coinvolte non fa venire meno il dovere dello Stato di tutelare la vita e l’integrità fisica dei suoi cittadini (“protective duty”).
In particolare, lo Stato italiano avrebbe mancato di adottare: a)misure atte a individuare specificamente le aree inquinate; b) misure per diminuire lo stato di inquinamento; c) modifiche sostanziali all’ordinamento penale per introdurre strumenti efficaci per la lotta alle ecomafie.
L’inadeguatezza dell’intervento dello stato italiano è dimostrata dal fatto che solo nel 2014 è stata emanata una legge “recante disposizioni urgenti dirette a fronteggiare emergenze ambientali e industriali ed a favorire lo sviluppo delle aree interessate” che ha introdotto misure per gestire la crisi ambientale della regione Campania.
Eppure, già a metà degli anni novanta le autorità italiane erano sufficientemente consapevoli dello stato di inquinamento di quei territori; senza contare che, anche dopo l’emanazione della predetta legge del 2014, non è stato possibile apprezzare significativi indici di miglioramento.
Le indicazioni della Corte sulle azioni che si sarebbero dovute attuare e su quelle da adottare in futuro sono così riassumibili:
“– In primo luogo, le autorità statali avrebbero dovuto sviluppare, mediante consultazione con le pertinenti parti interessate locali, regionali e/o nazionali (compresi i rappresentanti della società civile e le associazioni pertinenti), una strategia globale che riunisca tutte le misure esistenti o previste, a ogni livello dell’apparato statale, per affrontare il fenomeno dell’inquinamento. Ciò comprendeva tutte le misure volte a individuare le aree interessate da pratiche illecite di smaltimento dei rifiuti e a valutare la natura e l’entità della loro contaminazione (suolo, acqua e aria); gestire qualsiasi rischio rivelato; indagare gli impatti sanitari del fenomeno dell’inquinamento e contrastare le condotte che ne sono all’origine. Qualsiasi strategia di questo tipo doveva contenere tempistiche chiare per l’attuazione a breve, medio e lungo termine e l’identificazione, in linea di principio, delle risorse necessarie e la loro assegnazione agli attori statali interessati;
– in secondo luogo, le autorità statali avrebbero dovuto istituire un meccanismo indipendente per monitorare l’attuazione e l’impatto delle misure introdotte nell’ambito di qualsiasi strategia globale sul problema Terra dei Fuochi e per valutare il rispetto dei tempi ivi stabiliti. È stato necessario mettere in atto adeguate garanzie per garantire l’indipendenza del meccanismo e i suoi risultati dovevano essere disponibili al pubblico;
– in terzo luogo, lo Stato dovrebbe istituire un’unica piattaforma informativa pubblica che raccolga, in modo accessibile e strutturato, tutte le informazioni rilevanti relative al problema Terra dei Fuochi e alle misure adottate o previste per affrontarlo, con informazioni sul loro stato di attuazione, e provvedere al suo aggiornamento periodico.”
La sentenza della Corte Edu ha dunque accertato la sussistenza di una responsabilità diretta dello Stato italiano nella vicenda della Terra dei fuochi, dimostrando che sussiste la possibilità per i cittadini di agire in giudizio per chiedere che venga sindacata l’attività del loro Stato di appartenenza specialmente quando sono coinvolti diritti come quello alla vita e alla salute.
Del resto, è quanto accaduto nella causa dell’associazione svizzera “Anziane per il clima” contro Svizzera, in cui sempre la Corte Edu ha condannato lo Stato elvetico per non aver messo in campo azioni adeguate alla lotta al cambiamento climatico.
L’importanza di queste sentenze sta nel riconoscimento di un legame inscindibile tra tutela dei diritti umani e tutela ambientale e, in effetti, la vicenda della Terra dei Fuochi ci dimostra come l’inadeguata tutela del territorio si traduca inevitabilmente in un rischio per la salute e la vita stessa dei suoi abitanti.
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]]>L'articolo Ambiente: tutela giurisprudenziale tra CEDU e Italia proviene da Giurdanella.it.
]]>L’ambiente è ormai riconosciuto come un bene meritevole di tutela (come ha dimostrato la recente modifica dell’articolo 9 della nostra Carta fondamentale) e la giurisprudenza lo ha affermati in più occasioni, condannando gli stati per aver mancato di adottare soluzioni concrete di contrasto all’emergenza climatica.
Ne abbiamo parlato nell’articolo “Vittoria per l’associazione “Anziane per il clima”: la CEDU condanna la Svizzera” dedicato a una pronuncia della Corte EDU del 9 aprile 2024.
In quel caso, l’associazione ricorrente avevano chiesto alla Corte di accertare la violazione da parte della Svizzera del diritto fondamentale alla salute, previsto all’art. 2 della CEDU, e quello alla vita privata e familiare di cui all’art. 8 della convenzione europea, dovuta alla mancata adozione di provvedimenti legislativi e amministrativi volti a contrastare il cambiamento climatico.
Una causa simile è stata intentata in Italia avverso il Governo (“Giudizio universale“). Gli attori – 24 associazioni e 179 individui – avevano convenuto in giudizio lo Stato italiano, chiedendo al giudice ordinario di dichiararlo responsabile ex art. 2043 c.c. (responsabilità extracontrattuale) per violazione dei diritti fondamentali della persona, come quello alla salute, e anche del diritto a conservare le condizioni di vivibilità delle generazioni future e di condannarlo a adottare tutte le iniziative necessarie a ridurre – entro il 2030 – le emissioni di CO2 del novantadue per cento rispetto agli anni ’90.
Nel caso italiano, tuttavia, il giudice ha dichiarato inammissibile l’azione per difetto di giurisdizione, sollevando non pochi dubbi in merito all’effettività della tutela dei diritti fondamentali come quello alla salute, inevitabilmente compromessi dai disastri climatici.
Se, dunque, nel nostro ordinamento non è ancora possibile chiedere la condanna dello Stato per l’inefficienza nella lotta al cambiamento climatico, i giudici amministrativi, invece, hanno ormai affermato la possibilità di sindacare l’operato della pubblica amministrazione in materia di tutela ambientale.
In particolare, con sentenza n.3945/2024, il Consiglio di Stato-Quarta Sezione è intervenuta in materia di tutela ambientale secondo le indicazioni europee contenute all’interno della Direttiva Habitat.
Nel caso concreto, alcune associazioni ambientaliste avevano censurato il silenzio serbato dall’Amministrazione regionale rispetto a delle richieste di intervento, mediante l’adozione delle misure adeguate, contro per evitare il degrado degli habitat naturali presenti nel SIC/ZSC IT6010024 ossia la zona relativa al bacino del lago di Vico.
Il caso sottoposto all’analisi del Collegio era particolarmente delicato giacché implicava un giudizio su attività discrezionale della P.A.
Ebbene, il Consiglio di Stato ha accertato l’inadempimento dell’amministrazione, confermando la possibilità per cittadini e associazioni di incidere sull’operato della P.A. a tutela di beni fondamentali come l’ambiente.
L'articolo Ambiente: tutela giurisprudenziale tra CEDU e Italia proviene da Giurdanella.it.
]]>L'articolo Testo Unico Energie rinnovabili: il parere del Consiglio di Stato proviene da Giurdanella.it.
]]>L’entrata in vigore del provvedimento è prevista per il 30.12.2024, mentre Regioni e Province autonome avranno tempo fino al 28 giugno 2025 (180 giorni) per adeguare la propria legislazione ai principi del decreto.
In precedenza abbiamo analizzato il contenuto del Testo Unico Energie rinnovabili (In arrivo il Testo Unico energie rinnovabili), il quale sottende un obiettivo ben preciso: semplificare e accelerare i progetti di creazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili.
Lo scopo è perseguito mediante l’individuazione di tre regimi amministrativi: a) attività libera; b) procedura abilitativa semplice (P.A.S.); c) autorizzazione unica (A.U.).
Se gli intenti del legislatore delegato possono sembrare condivisibili e in linea con l’obiettivo europeo di riduzione delle emissioni di carbonio entro il 2030, la tecnica legislativa e l’attività istruttoria precedente all’approvazione della bozza di decreto legislativo destano qualche perplessità.
In particolare, il Consiglio di Stato, interpellato in funzione consultiva, ha emesso un parere – il n. 1216/2024 – ha esaminato l’intero testo e ha effettuato le seguenti osservazioni.
Carenza dell’istruttoria
Preliminarmente, il Collegio ha “stigmatizzato” la prassi di redazione postuma delle relazioni AIR (analisi impatto regolamentazione) e ATN (analisi tecnico-normativa) rispetto all’esame preliminare da parte del Consiglio dei Ministri dello schema di decreto. La mancanza di questi elementi al momento dell’approvazione provvisoria da parte del Consiglio dei Ministri rappresenta un grave deficit dell’istruttoria degli atti normartivi “secondo la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 febbraio 2009”.
Difformità rispetto all’articolo 26, comma 7, legge delega n. 118/2022
Quanto al procedimento di adozione del decreto, il Consiglio di Stato ha rilevato che questo si è discostato dal paradigma normativo previsto all’articolo 27, co. 7, L. 118/2022 a mente del quale “I decreti legislativi di cui al comma 4 sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro per la pubblica amministrazione, del Ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa e del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro della cultura …”.
Il Collegio ha rilevato che sono mancati gli atti di co-proponenza da parte di tutti i Ministeri coinvolti, sebbene il testo unico sulle energie rinnovabili coinvolga diverse materie e interessi sensibili che avrebbero richiesto una partecipazione attiva da parte dei competenti ministri e dei relativi uffici.
Difatti, il Consiglio di Stato ha rilevato, richiamando un suo precedente parere, che “il mancato concorso alla elaborazione e formulazione della proposta equivale ad una attribuzione non esercitata” e comporta “la genesi non adeguata dell’iniziativa normativa” (cfr. Cons. di Stato parere 28 marzo 2024, n.440).
Le stesse osservazioni, peraltro, valgono anche per i prescritti concerti del Ministero dell’economia e delle finanze e del Ministero della Cultura, espressi successivamente all’approvazione dello schema del decreto legislativo da parte del Consiglio dei Ministri.
A quanto precede, si aggiunga che anche l’intesa della Conferenza unificata è intervenuta successivamente alla valutazione demandata al Consiglio di Stato, diversamente da quanto previsto dal predetto articolo 26, co. 7, legge 118/2022.
Inadeguatezza delle relazioni AIR e ATN
Il Governo ha ricevuto delega per il riordino e la razionalizzazione della disciplina in materia di impianti per la produzione di energie rinnovabili; la complessità dell’intervento normativo rende necessaria una contestuale attività di valutazione “di impatto” della legislazione, ossia una verifica della concreta efficacia delle norme così come previste all’interno del nuovo Testo Unico in ordine agli obiettivi di semplificazione e accelerazione delle procedure di autorizzazione.
Ebbene, il Consiglio di Stato ha rilevato che “la documentazione in atti non offre uno raffronto specifico, anzitutto sotto il profilo dell’accelerazione delle procedure tra i regimi vigenti (tra i quali le procedure di autorizzazione, secondo stime di un’associazione di categoria riportate nella relazione AIR, “si discostano in media di 66 mesi dai massimi teorici”) e quelli che si intende introdurre, né, soprattutto, elementi specifici in merito alla coerenza dei tempi per il conseguimento dei titoli che risultano necessari ai sensi degli artt. 7, 8 e 9 con gli obiettivi temporali della direttiva 2024/2413.”
Senza contare che “la relazione AIR e la relazione illustrativa non contengono elementi in merito allo stato di attuazione degli strumenti, diversi dall’accelerazione delle procedure che, nella prospettiva europea, concorrono alla realizzazione degli obiettivi quantitativi ricondotti al principio dell’efficienza energetica al primo posto”.
Queste sono alcune delle osservazioni contenute nel parere del Consiglio di Stato, cui si rimanda per la lettura integrale.
L'articolo Testo Unico Energie rinnovabili: il parere del Consiglio di Stato proviene da Giurdanella.it.
]]>L'articolo Aree idonee per le rinnovabili, cosa ha detto il Consiglio di Stato proviene da Giurdanella.it.
]]>Un’impresa attiva nel campo delle energie rinnovabili ha chiesto l’annullamento del decreto ministeriale del 21 giugno 2024 adottato dal MASE attuativo della disciplina contenuta all’interno del d.lgs. 199/2021.
Il predetto decreto legislativo è stato emanato in attuazione della direttiva 2018/2001 del Parlamento e del Consiglio europeo sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili e all’articolo 20 contiene la “Disciplina per l’individuazione di superfici e aree idonee per l’installazione di impianti a fonti rinnovabili”.
In particolare, tale decreto legislativo prevede una competenza regolatoria concorrente tra Stato e Regioni, giacché stabilisce che i Ministeri competenti emanino decreti ministeriali in cui stabiliscono i criteri generali per la designazione delle aree idonee e non all’istallazione di impianti a fonti rinnovabili di cui le Regioni dovranno tenere conto per l’individuazione concreta delle predette aree mediante legge regionale.
Il ricorrente ha agito per ottenere la modifica di una precedente ordinanza dello stesso Consiglio di Stato il quale, in accoglimento di un precedente appello, aveva disposto a favore dell’azienda la misura cautelare della celere fissazione dell’udienza di merito.
Nell’argomentare la richiesta di sospensiva, l’azienda ha rilevato che il periculum deriverebbe da alcune disposizioni immediatamente lesive contenute nel decreto ministeriale, laddove viene dato alle Regioni il potere di individuare non solo le aree idonee ma anche quelle non idonee, il che non sarebbe espressamente consentito dall’articolo 20 d.lgs. 199/2021; inoltre, ha rilevato l’appellante, il decreto ministeriale riconoscerebbe in capo alle Regioni una mera facoltà, e non l’obbligo, di considerare idonee le superfici qualificate tali ai sensi dell’articolo 20, comma 8, d.lgs. 199/2021 (il quale contiene un elenco di aree considerate idonee nelle more dell’adozione delle leggi regionali).
Tra i motivi a sostegno della domanda di sospensiva, inoltre, l’azienda ha inserito anche la circostanza che nelle more della definizione del giudizio, la Regione Sardegna aveva approvato il disegno di legge sulle “aree idonee”, contenente, a suo dire, disposizioni gravemente lesive dei suoi interessi
Dunque, secondo la ricostruzione dell’azienda, il decreto ministeriale attribuirebbe poteri considerevoli alle Regioni, sebbene il d.lgs. 199/2021 non si esprima negli stessi termini e richieda, invece, al Ministero competente di individuare criteri specifici cui le leggi regionali dovrebbero attenersi nell’individuare le (sole) aree idonee.
In effetti, tra le doglianze dell’azienda si trova anche quella relativa all’eccessiva genericità delle disposizioni contenute all’interno del decreto ministeriale.
Ancora, secondo l’operatore economico, il periculum in mora sussisterebbe anche perché, una volta emanata la legge regionale, questa potrebbe essere sottoposta solo a sindacato costituzionale, il quale non garantisce la medesima tutela ottenibile mediante ricorso al Giudice amministrativo.
Il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso dell’azienda, disponendo la sospensione del decreto ministeriale limitatamente a quanto previsto dalla sola norma dell’art. 7, comma 2, lettera c), che alle Regioni dà la “possibilità di fare salve le aree idonee di cui all’art. 20, comma 8”
In particolare, il Consiglio di Stato ha superato le eccezioni proposte dalle amministrazioni resistente secondo cui l’eventuale sospensione dell’efficacia del decreto, o addirittura il suo annullamento, sarebbe stato in contrasto con il PNRR, giacché la Componente 2 della Missione 2 del PNRR, titolata “Energia rinnovabile, idrogeno, rete e mobilità sostenibile” prevede la creazione di un quadro giuridico coerente condiviso tra Stato, Regioni e amministrazioni.
Ebbene, secondo il Collegio “sarebbe semmai la disposizione sospesa ad andare in senso contrario, dato che potrebbe introdurre una componente di incertezza in un quadro già definito dalla norma di legge.”
Per approfondire l’argomento, vi rimandiamo all’articolo “In arrivo il Testo Unico energie rinnovabili” pubblicato su Giurdanella.it
L'articolo Aree idonee per le rinnovabili, cosa ha detto il Consiglio di Stato proviene da Giurdanella.it.
]]>L'articolo In arrivo il Testo Unico energie rinnovabili proviene da Giurdanella.it.
]]>In materia di energie rinnovabili assumono assoluta rilevanza l’efficacia delle discipline di riferimento, la semplicità delle procedure amministrative di autorizzazione e la garanzia di tempi brevi e certi per ottenere le necessarie autorizzazioni.
Proprio in quest’ottica si è mossa, nel 2018, la Direttiva RED II che ha sancito il principio secondo cui le normative nazionali debbano essere proporzionate e idonee a contribuire al rispetto del principio di “energy efficiency first” ossia dell’efficienza energetica da garantire per cittadini europei.
Secondo questo principio, la transizione energetica deve realizzarsi garantendo uno stoccaggio adeguato di energia per rispondere adeguatamente alle esigenze di cittadini e imprese, mantenendo prezzi accessibili.
Anche la Direttiva RED III si è collocata nella medesima traiettoria, ribadendo la centralità della neutralità climatica, tanto che al suo interno viene stabilito che, fino al raggiungimento di tale obiettivo, gli Stati membri devono considerare gli impianti di produzione di energia rinnovabile, la relativa infrastruttura di rete, e gli impianti di stoccaggio, d’interesse pubblico prevalente e d’interesse per la salute e la sicurezza pubblica.
In quest’ottica, sono prioritarie la semplificazione delle procedure di autorizzazione amministrative, l’individuazione delle aree da destinare alla costruzione degli impianti e delle c.d. “aree di accelerazione” ossia di quei siti particolarmente idonei per l’istallazione degli impianti per cui vengono previsti tempi ancora più brevi per ottenere le autorizzazioni necessaire.
Alle direttive europee si sono affiancati il Regolamento 2022/2577 ( seguito dal Reg. 2024/223 che ha prorogato l’efficacia di alcune misure in esso previste fino al 2025) e due Raccomandazioni da parte della Commissione europea.
In particolare, il citato Reg. 2022/2577 ha previsto che le misure di repowering, (aumento della capacità di produzione), di impianti già in essere devono essere autorizzate entro un tempo non superiore a sei mesi, oltre all’esenzione dalle valutazioni di impatto ambientale per quei progetti riguardanti aree già dedicate alle energie rinnovabili.
In quest’ultimo caso, l’amministrazione competente potrà adottare misure di mitigazione ambientale ponendo in capo all’operatore un onere di compensazione pecuniaria.
Con le Raccomandazioni 2024/1343 e 2024/1344, invece, la Commissione europea ha invitato gli Stati membri a applicare procedure amministrative di autorizzazione semplificate, che garantiscano tempi brevi e soprattutto certi; viene altresì raccomandata la progressiva digitalizzazione delle procedure di autorizzazione e il coinvolgimento nel processo di transizione energetica siano dei cittadini e delle realtà locali affinchè contribuiscano alla pianificazione e allo sviluppo dei progetti.
In un’ottica di incoraggiamento degli operatori economici a investire nei progetti riguardanti le energie rinnovabili, la Commissione ha altresì ammesso la possibilità che gli Stati membri prevedano incentivi economici basati su criteri non distorsivi della concorrenza.
Le indicazioni provenienti dall’Unione europea sono state condensate all’interno della Legge 118/2022 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza) che, all’articolo 26, commi 4, 5, 6 e 7, ha previsto una delega al Governo per il riordino della disciplina nazionale in materia di energie rinnovabili.
Difatti, sono ben tre i decreti legislativi che nel corso del tempo sono intervenuti a disciplinare il settore delle rinnovabili, contribuendo a creare un coacervo di regole non sempre di agevole lettura.
Dall’esigenza di razionalizzare la disciplina già esistente, dunque, nasce lo schema del T.U. recante disciplina in materia di regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili.
Si tratta di un provvedimento di 15 articoli approvato dal Consiglio dei Ministri e attualmente in esame presso il Parlamento.
Al suo interno vengono disciplinati i diversi regimi amministrativi previsti per i progetti di produzione di energia pulita, ossia: l’attività libera, la procedura abilitativa semplificata e l’autorizzazione unica.
Inoltre, lo schema di decreto prevede al suo interno una scansione temporale molto più serrata rispetto al passato per l’avvio dei progetti, in ossequio alle indicazioni di matrice europea in merito all’esigenza di garantire tempi brevi per non scoraggiare gli operatori che vogliano proporre progetti inerenti all’energia da fonti rinnovabili.
Non resta che attendere l’esito dell’esame parlamentare del testo per riflettere sulla concreta efficacia di questo provvedimento normativo.
L'articolo In arrivo il Testo Unico energie rinnovabili proviene da Giurdanella.it.
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]]>L’interrogativo che in più occasioni ci siamo già posti riguarda, innanzitutto, l’opportunità di utilizzare uno strumento come il decreto legge per intervenire su una materia – quella ambientale – che oggi richiederebbe forse interventi più organici.
Il decreto legge si compone di dodici articoli e si apre con una modifica che riguarda le valutazioni e autorizzazioni ambientali, procedimenti amministrativi per cui viene prevista una razionalizzazione in termini di priorità riconosciuta a determinati progetti (verosimilmente si tratta di grandi opere di rilievo nazionale) individuati da apposito decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro della cultura e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
Nel classificare il progetto come prioritario si terrà conto di criteri come la “rilevanza ai fini dell’attuazione degli investimenti del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”, ma soprattutto il fatto che tali progetti rappresentino un “contributo al raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione previsti dal PNIEC” ossia dal Piano Nazionale Integrato per l’Energia e il Clima.
In altri termini, viene semplificato l’iter di rilascio delle autorizzazioni per quei progetti che vengono ritenuti rilevanti nel processo di decarbonizzazione, anche alla luce del Piano Nazionale Integrato per l’Energia e il Clima (richiamato tra i criteri per ritenere prioritario un progetto); in questa sede, pare opportuno ricordare che l’attuale politica governativa di transizione energetica non punta solo sugli impianti fotovoltaici, solari e eolici ma tiene in grande considerazione anche gli impianti nucleari la cui costruzione potrebbe, dunque, rientrare nel novero dei progetti ritenuti prioritari ai sensi del nuovo articolo 8 TUA così come modificato dal d.l. Ambiente.
Il d.l. pone fine al rilascio di autorizzazioni per la ricerca o la coltivazione di idrocarburi; tuttavia, tale divieto non opera per le “concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi da conferire in relazione ad attivita’ di ricerca svolte sulla base di permessi rilasciati prima della data di entrata in vigore del presente decreto”
È, inoltre, prevista la possibilità di prorogare le concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi ove l’amministrazione competente accerti l’esistenza di elevato potenziale del giacimento oltre a un ampliamento dell’area in cui è possibile esercitare le attività di attività di ricerca, prospezione e coltivazione di idrocarburi nelle zone di mare che si trovano a 9 miglia dalle coste (prima erano 12).
Si cerca di trovare una soluzione alla crisi idrica che sta mettendo a repentaglio la filiera agricola su tutto il territorio nazionale, inserendo all’interno del Testo unico Ambiente la definizione di “acque affinate”, con cui si fa riferimento alle acque trattate per essere riusate, in particolare per irrigare i campi.
Con riguardo ai rifiuti, il decreto legge interviene sulla nozione di rifiuti urbani includendovi anche i rifiuti prodotti a seguito delle attività “cura e manutenzione del paesaggio e del verde pubblico e privato”.
Con specifico riguardo alle aziende, viene semplificata l’individuazione del Responsabile tecnico Gestione Rifiuti, carica che può essere rivestita dal legale rappresentante dell’azienda purché abbia rivestito per un periodo di almeno cinque anni il ruolo di responsabile tecnico presso la stessa.
Rispetto alla bozza di decreto legge, sono state espunte alcune disposizioni tra cui quella riguardante i distributori online di prodotti elettronici, per i quali era stata prevista una speculare responsabilità per la gestione e la raccolta dei rifiuti elettronici.
Il testo licenziato dal Consiglio dei Ministri ed entrato in vigore lo scorso 18 ottobre andrà incontro all’esame di Camera e Senato, con alte probabilità che il suo contenuto continui a essere modificato durante il dibattito parlamentare.
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]]>L'articolo Ritorna “L’Ora Legale”: il decreto “salva casa” proviene da Giurdanella.it.
]]>Si comincia venerdì 27 settembre alle ore 15:00, con una puntata dedicata al d.l. “Salva casa”, ormai definitivamente approvato.
Il Decreto-legge 29 maggio 2024 n. 69 ha apportato diverse modifiche al DPR n. 380/2001 “Testo Unico Edilizia”, mirando a semplificare la disciplina contenuta all’interno del predetto Testo Unico.
Ospiti della puntata saranno l’avvocato Alessandro Antichi e il tecnico comunale Ermanno Mencarelli.
In attesa della puntata, segnaliamo i recenti redazionali a cura della redazione dedicati proprio al “D.L. Salva Casa”:
Decreto Salva Casa: atto finale
D.L. “Salva Casa”: in Sicilia non sarà integralmente applicabile
Vi aspettiamo venerdì 27 settembre alle ore 15:00.
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]]>L'articolo Infrastrutture per TLC e vincoli paesaggistici proviene da Giurdanella.it.
]]>Questo è il principio che emerge da una recente pronuncia della prima sezione del T.A.R. Catania – la sentenza n. 2982/2024 – resa nell’ambito di un ricorso avverso un provvedimento della Soprintendenza.
In particolare, una società operante nel settore delle telecomunicazioni aveva inoltrato un’istanza autorizzatoria, ex artt. 43-44-49 del d.lgs. n. 259/2003, per la realizzazione di una nuova infrastruttura per telecomunicazioni, ricevendo il diniego da parte della Soprintendenza competente.
La società, dunque, ha impugnato il provvedimento di rigetto dell’istanza contestando plurimi profili di illegittimità.
Per quanto qui di interesse, assumono particolare valore le doglianze relative all’eccesso di potere per errata valutazione dei fatti, difetto di istruttoria e irragionevolezza e illogicità della motivazione.
Il T.A.R. Catania ha condiviso la ricostruzione di parte ricorrente, rilevando l’assenza di adeguata valutazione delle circostanze di fatto da parte dell’Amministrazione oltre alla insufficienza della parte motiva del provvedimento.
A tal proposito, il Collegio ha chiarito che l’esistenza di un vincolo paesaggistico non solleva l’Amministrazione dall’obbligo di motivare l’eventuale diniego di autorizzazione a costruire sul territorio gravato da vincolo, specie quando si tratti di interventi aventi notevole interesse pubblico.
Con la pronuncia in analisi, dunque, il T.A.R. Catania ha ribadito che, in presenza di plurimi interessi aventi pari rilevanza pubblica, l’Amministrazione è tenuta a esercitare quell’attività di contemperamento e bilanciamento tra esigenze diverse, che rappresenta, del resto, il cuore dell’azione amministrativa.
Il predetto processo di bilanciamento deve essere poi condensato all’interno della motivazione del provvedimento, non solo in ossequio all’obbligo di motivazione previsto dall’articolo 3 L. 241/1990, ma a tutela del diritto costituzionale di difesa del privato che sarebbe leso ove il destinatario del provvedimento non possa conoscere le ragioni di fatto e di diritto che hanno determinato la decisione.
La decisione del T.A.R. Catania, come ha sottolineato il Collegio, trova riscontro nel costante orientamento secondo cui “l’esistenza di un vincolo paesaggistico, in special modo qualora si verta in tema di opere di pubblica utilità come nel caso di specie … non è sufficiente di per sé a determinare l’incompatibilità di qualsivoglia intervento sul territorio con i valori oggetto di tutela essendo necessaria, come ripetutamente affermato in sede giurisprudenziale, una valutazione dell’Autorità preposta alla tutela del vincolo calibrata sulla concreta situazione di fatto e non limitata ad affermazioni generiche e stereotipate” (Cons. Stato, sez. VI, 21 marzo 2024, n. 2749).
Anche sul piano sovranazionale è possibile rinvenire alcuni indirizzi che, in materia, pur ammettendo la possibilità di contemperare le esigenza di tutela del territorio con altri interessi generali, prevedono che l’Amministrazione sia tenuta a “giustificare il rifiuto del rilascio delle autorizzazioni di loro competenza, secondo criteri e condizioni oggettivi, trasparenti, non discriminatori e proporzionati” (considerando 28 direttiva n. 2014/61/UE).
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]]>Dal punto di vista penale, gli articoli 255 e 256, comma 2, del Testo Unico Ambiente (d.lgs. 152/2006) puniscono chi, in qualità di privato cittadino o di esercente un’attività imprenditoriale, “abbandona o deposita rifiuti ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee”.
Di recente, la Cassazione Penale, con sentenza n. 29076/2024 ha ulteriormente chiarito l’ambito di applicazione dell’articolo 256, comma 2, d.lgs. 152/2006 con specifico riferimento all’autore della condotta illecita; la norma, infatti, individua come soggetto attivo il titolare di un’impresa ovvero il responsabile di un ente.
Nel caso concreto all’esame del supremo consesso, la difesa aveva cercato di contestare l’applicabilità dell’articolo 256, comma 2, ritenendo che la condotta dell’imputato fosse riconducibile alla fattispecie di cui all’articolo 255 TUA, che punisce l’abbandono di rifiuti commesso dal comune cittadino.
Tuttavia, le risultanze probatorie fornite dalla pubblica accusa non davano spazio a ricostruzioni alternative; la quantità ed eterogeneità dei rifiuti trasportati e poi abbandonati, il fatto che l’autocarro utilizzato per il trasporto risultasse iscritto all’albo dei gestori ambientali e, infine, la circostanza che il mezzo fosse di proprietà dell’imputato e che fosse stato ceduto in comodato a una società operante nel settore del recupero materiali lasciavano intendere che la gestione e l’abbandono dei rifiuti fossero connesse, foss’anche in via del tutto occasionale, ad un’attività d’impresa.
Con la sentenza in analisi, dunque, la Cassazione ha dimostrato che la contestazione del reato di cui all’articolo 256, comma 2, TUA non richiede la sussistenza di requisiti formali che consentano di identificare il soggetto attivo come imprenditore o responsabile di un ente (come, ad esempio, iscrizione a specifici registri, delibera assembleare di nomina a responsabile legale dell’ente), essendo sufficiente il dato fattuale dello svolgimento di un’attività economica riconducibile nell’alveo dell’articolo 2082 c.c. (“È imprenditore chi esercita professionalmente un’attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi”).
La seconda sentenza che proponiamo si occupa di un aspetto complementare a quello penalistico, ossia delle conseguenze amministrative del deposito incontrollato di rifiuti in violazione dell’articolo 192 TUA.
La predetta norma stabilisce che, oltre alle sanzioni penali previste dagli articoli 255 e 256 TUA, chi abbandona rifiuti o li deposita in maniera incontrollata “è tenuto a procedere alla rimozione, all’avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull’area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa, in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al controllo.”
Il Consiglio di Stato, con sentenza n. 5694/2024, si è pronunciato sul ricorso presentato dai proprietari di un fondo che, per anni, era stato occupato abusivamente da soggetti terzi, i quali avevano generato una condizione di degrado, dovuta anche all’abbandono di rifiuti in quella stessa area; i ricorrenti avevano dedotto l’illegittimità dell’ordinanza con cui erano stati intimati, in qualità di proprietari del fondo, a rimuovere i suddetti rifiuti e a ripristinare lo stato dei luoghi, ritenendo di non esservi tenuti.
Ebbene, il Collegio, pur essendo consapevole che, in materia di danno ambientale, la giurisprudenza esonera il proprietario diligente (ossia che abbia vigilato sul proprio fondo e che, dunque, non sia responsabile dell’inquinamento) da qualsiasi onere di bonifica, ha stabilito che nella vicenda concreta tale orientamento fosse inapplicabile.
Il Consiglio di Stato, infatti, ha ritenuto che ai proprietari/ricorrenti fossero imputabili “una grave e colpevole assenza di vigilanza”; confortato dalle risultanze documentali introdotte in giudizio, il Collegio ha rilevato che lo stato di degrado dei luoghi fosse in parte imputabile ai proprietari, i quali avevano lasciato il fondo in uno stato d’abbandono e di incuria tali da permettere a terzi di introdurvisi e di abbandonare per anni rifiuti.
Tale ricostruzione è corroborata da una monolitica giurisprudenza della Corte di Cassazione, secondo cui “la responsabilità, di cui al d.lgs. n. 152 del 2006, art. 192 può essere” non solo “commissiva, quella a carico dell’autore del fatto inquinamento”, ma anche “omissiva, quella del proprietario o altro titolare di diritto reale cui è ascrivibile l’omessa diligenza, derivante dal fatto di essersi disinteressato a lungo del bene, permettendo colposamente che esso potesse essere scelto dall’autore materiale come luogo di discarica di rifiuti” (v. Cass. Civ. Sez. III, n. 14612/2020).
Anche nella giurisprudenza del Consiglio di Stato, come ricordato all’interno della sentenza, vi sono pronunce dello stesso tenore, secondo cui “la a condotta illecita del terzo, responsabile dell’abbandono di rifiuti in luogo pubblico, non esonera dalla responsabilità il proprietario (rectius il titolare di diritti reali o personali di godimento) che abbia tollerato, per trascuratezza, negligenza e incuria, la trasformazione del suo terreno in discarica abusiva – ovvero la proliferazione delle condotte illecite dei terzi – e dunque non è di per sé una causa che rende non imputabile al proprietario l’evento (la trasformazione del suo terreno in discarica abusiva), né frattura il nesso di causalità tra la sua condotta colposa (id est, caratterizzata dalla trascuratezza e dalla incuria)” e l’evento stesso, per cui, “l’art. 192 d.lgs. 152/2006”, in caso di depositi di rifiuti discendenti da fatti illeciti di soggetti ignoti, “impone … all’amministrazione di disporre le misure ivi previste nei confronti del proprietario che – per trascuratezza, superficialità o anche indifferenza o proprie difficoltà economiche – nulla abbia fatto e non abbia adottato alcuna cautela volta ad evitare che vi sia in concreto l’abbandono dei rifiuti” (Cons. di St., sez. V, 17 luglio 2014, n. 3786).”
La pronuncia analizzata conferma, dunque, che in caso di abbandono di rifiuti l’amministrazione comunale potrà ottenere dal proprietario negligente che non abbia adeguatamente vigilato sulla sua proprietà la rimessione in pristino dei luoghi e la rimozione dei rifiuti, con indubbi vantaggi per la spesa pubblica che non dovrà farsi carico di costi non indifferenti.
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