L'articolo L’intelligenza artificiale: ora lasciamola un po’ libera proviene da Giurdanella.it.
]]>A differenza di altre innovazioni, l’intelligenza artificiale è così differente dalle tecnologie di cui già disponevamo, per cui ogni aspetto non esplicitamente regolamentato rappresenta un vuoto normativo non colmabile con l’analogia e con l’interpretazione estensiva di norme pre-esistenti.
In particolare, non si possono estendere ad essa le norme sugli algoritmi tradizionali, che si comportano in modo diverso e a volte del tutto opposto. L’informatica classica è stata sempre basata su una totale predeterminazione dell’operato della macchina, mentre l’intelligenza artificiale rende il computer non-prevedibile. Ooppure, i software tradizionali appaiono trasparenti e tracciabili, mentre i sistemi di machine learning sono caratterizzati da non-conoscibilità del percorso logico che conduce dall’input all’output.
Quindi, ci troviamo in un caso abbastanza raro (ma proprio per questo incredibilmente interessante) nella storia del diritto, in cui un’entità nuova, quasi “aliena” è tra noi, e in quanto tale parte da una condizione di totale non-copertura normativa.
Questa è la situazione di partenza in cui ci siamo trovati, in fondo, molto poco tempo fa, quando con il primo rilascio di Chat GPT a novembre 2022 è iniziata l’era espansiva dei Large Language Models come elementi di vita quotidiana. I legislatori, dovendo disciplinare tutto ciò, si sono trovati di fronte ad una delle più grandi esperienze di costruzione su una tabula rasa normativa.
Oggi però, come sappiamo, non ci troviamo più a quel punto di partenza. È ben noto che c’è stato un momento di svolta determinante (stando nell’Unione Europea) con l’Artificial Intelligence Act, in vigore dall’1 agosto 2024. In quel momento si è avuto un passaggio dalla totale anarchia alla piena regolamentazione di quasi ogni aspetto. Nella frazione di secondo in cui il regolamento n. 1689 del 2024 è entrato in vigore, si è passati dal “niente” al “tutto” o quasi.
Pochi aspetti sono rimasti scoperti, come quello del copyright, certamente non secondario, ma in verità già risolto dalla giurisprudenza internazionale che è concorde nel considerare di pubblico dominio le opere prodotte dalle intelligenze artificiali. Ma, messo da parte questo e pochi altri aspetti, l’Artificial Intelligence Act ha creato davvero una sostanziale copertura dell’intera disciplina.
A questo punto ci si può domandare: questo regolamento rappresenta solo l’inizio di un’imponente costruzione normativa da portare avanti, nel corso dei prossimi anni, con altri atti sia nell’Unione Europea che negli Stati membri? O è un punto di arrivo su cui ci si può fermare?
Ovviamente non si può rispondere in modo semplicistico a questa domanda, ma ci si può riflettere. Molto probabilmente, la risposta è la seconda. L’Artificial Intelligence Act è un atto molto completo, magari non onnicomprensivo, ma certamente ampio nel raggio di operatività, obiettivamente valido, con una solida architettura normativa interna.
Quindi, adesso è opportuno entrare in una fase in cui lo si metabolizza e lo si applica. Invece. se si dovesse andare oltre nella produzione di altri atti legislativi, anche a livello statale, si rischierebbe una ridondanza e un’ipertrofia normativa che non aggiungerebbe molti elementi utili e forse ostacolerebbe l’ottenimento di un quadro normativo certo.
Anche se qualche aspetto perfettibile ovviamente c’è, e alcuni versante rimangono evidentemente scoperti, ci sono almeno due ragioni per ritenere che adesso possediamo gli elementi per fermarci al punto in cui siamo, dal punto di vista della regolamentazione.
La prima ragione è che non necessariamente tutto deve essere normato: qualche aspetto può essere lasciato alla libertà e all’auto-regolazione. L’artificial Intelligence Act copre le parti più ad alto rischio su cui l’anarchia non era ammissibile, per esempio sui rischi di plagio, o sull’uso dei deepfake. Ma una volta ottenuta questa copertura, può essere opportuno non giungere ad un eccessivo imbrigliamento normativo. Ci sono aspetti che possono essere lasciati più svincolati, o magari regolamentati con tempi e modi più lenti e riflessivi.
Il secondo motivo per cui ci si può fermare all’Artificial Intellignce Act, è che regolamenta un elemento comunque contingente, “fotografa” la tecnologia di adesso. Andare oltre nel costruire norme sull’intelligenza artificiale del 2025 (su aspetti a minore impatto di quelli già disciplinati), rischia di creare regole a rapida obsolescenza, e di generare un investimento sproporzionato di risorse.
L’Intelligenza Artificiale, nelle sue forme specifiche, non sfugge alla regola della selezione artificiale informatica, per cui qualcosa rimarrà, altro si estinguerà, qualcos’altro ancora di nuovo sorgerà, probabilmente già nei prossimi cinque anni. Dunque ora, messo al sicuro il nucleo più sensibile, se si andasse oltre con le norme, si rischierebbe di investire sproporzionate risorse in funzione di tecnologie o sistemi destinati ad estinguersi o ad essere sostituiti. Un po’ come quando, circa vent’anni fa, si cercava di inquadrare giuridicamente Second Life spendendo risorse poi rivelatesi non necessarie quando quella piattaforma, semplicemente non è stata premiata dalla selezione naturale tecnologica.
Questo non significa che l’intelligenza artificiale si estinguerà, ciò è molto difficile, ora essa è tra noi e rimarrà, ma verranno meno e cambieranno le singole piattaforme e i modi attraverso cui si esprimerà, anche molto presto.
Per questo, almeno in questo caso, probabilmente è meglio fermarsi all’Artificial Intelligence Act e lasciare che la selezione della specie digitale faccia il suo corso, prima di intensificare ulteriormente il sistema normativo.
Al limite, in questi anni, usiamo tutte le nostre risorse per divulgare l’Artificial Intelligence Act, per farlo conoscere, per far sì che tutti sappiano quali sono le sue potenzialità e siano rassicurati dalla sua esistenza. Questa è, probabilmente, la direzione da intraprendere. Senza aggiungere altro, valorizziamolo.
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]]>L'articolo Le linee guida sui sistemi IA vietati proviene da Giurdanella.it.
]]>L’ art. 5 dell’AI Act, applicabile dal 4 febbraio, proibisce, nella sintesi della Commissione europea, le seguenti otto pratiche:
-manipolazione e inganno dannosi basati sull’intelligenza artificiale
-sfruttamento dannoso delle vulnerabilità basato sull’intelligenza artificiale
-punteggio sociale
-valutazione o previsione del rischio di reato individuale
-scraping non mirato di materiale Internet o CCTV per creare o espandere database di riconoscimento facciale
-riconoscimento delle emozioni nei luoghi di lavoro e negli istituti scolastici
-categorizzazione biometrica per dedurre determinate caratteristiche protette
-identificazione biometrica remota in tempo reale per scopi di applicazione della legge in spazi accessibili al pubblico.
L’articolo 96 dell’AI Act prevede che la Commissione adotti apposite linee guida sull’applicazione delle regole relative alle superiori pratiche vietate.
Si tratta di orientamenti non vincolanti. L’interpretazione dei divieti, da parte della Commissione, non vincola infatti i destinatari, come invece accade per le interpretazioni della normativa compiute dalla Corte di giustizia.
L’AI Act prevede in particolare che, nel pubblicare tali orientamenti (sempre aggiornabili), la Commissione presti particolare attenzione alle esigenze delle PMI, comprese le start-up, delle autorità pubbliche locali e dei settori maggiormente interessati dal regolamento, “tenendo debitamente conto dello stato dell’arte generalmente riconosciuto in materia di IA”.
La Commissione, nel pubblicare le odierne linee guida, attualmente solo in lingua inglese, precisa che saranno adottate formalmente, solo in data successiva, quando saranno disponibili in tutte le versioni linguistiche. E’ solo da quel momento che le linee guida saranno applicabili (al momento sono dunque da ritenere al pari di una bozza).
Qui il documento della Commissione (in lingua inglese)
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]]>L'articolo Intelligenza artificiale: regole europee dal 2 febbraio proviene da Giurdanella.it.
]]>Per la precisione, iniziano ad applicarsi i primi 2 capi:
Capo I – Disposizioni generali
Art. 1 Oggetto
Art. 2 Ambito di applicazione
Art. 3 Definizioni
Art. 4 Alfabetizzazione in materia di IA
Capo II – Pratiche di IA vietate
Art. 5 Pratiche di IA vietate
Sono solo 5 articoli, ma pieni di contenuti importanti.
L’AI Act dichiara anzitutto di promuovere la diffusione di un’intelligenza artificiale, antropocentrica e affidabile, conforme ai valori e ai diritti fondamentali dell’Unione europea, sanciti dalla Carta di Nizza.
Per raggiungere questo obiettivo, si vuole istituire un quadro giuridico uniforme, all’interno del mercato interno europeo, che disciplini l’intera filiera: lo sviluppo, l’immissione sul mercato, la messa in servizio e l’uso di sistemi di intelligenza artificiale.
L’Unione mira a diventare un vero e proprio leader nell’adozione di un’IA affidabile. Per fare questo, occorrerà anzitutto evitare che si creino regole nazionali divergenti, all’interno degli Stati membri.
Il regolamento europeo ha un approccio basato sul rischio.
Distingue le I.A. in:
a) inaccettabili e, dunque, vietate;
b) ad alto rischio, ponendo requisiti per i sistemi e obblighi per gli operatori;
c) le altre IA, soggette a possibili obblighi di trasparenza.
Il divieto di alcune pratiche di IA è in vigore dal 2 febbraio in tutti gli Stati europei.
Sono dunque vietate:
1) Le tecniche subliminali (si pensi a Cambridge Analytics)
Si tratta di tecniche manipolative e ingannevoli, che riducono (anche sfruttando specifiche vulnerabilità) la capacità delle persone di prendere una decisione informata, inducendole a prendere inconsapevolmente una decisione che non avrebbero altrimenti preso.
2) La catalogazione sociale (si pensi al sistema cinese)
Sono le tecniche di classificazione delle persone sulla base del loro comportamento sociale, mediante l’attribuzione di un punteggio sociale: una sorta di cittadinanza a punti.
3) La polizia predittiva (si pensi al film Minority report)
Le tecniche di profilazione, per prevedere il rischio che una persona possa in futuro commettere un reato, in base ai tratti della sua personalità.
4) Il riconoscimento facciale
La raccolta indiscriminata (“scraping”) di visi e foto in rete o da filmati di telecamere a circuito chiuso, dando vita ad apposite banche dati.
5) La lettura delle emozioni
La raccolta delle emozioni delle persone, nel luogo di lavoro e a scuola.
6) La biometria
L’assegnazione di persone fisiche a categorie specifiche sulla base dei loro dati biometrici: il sesso, l’età, il colore dei capelli, il colore degli occhi, i tatuaggi, i tratti comportamentali o di personalità, la lingua, la religione, l’appartenenza a una minoranza nazionale, l’orientamento sessuale o politico.
Sono previste delle eccezioni per attività di contrasto al crimine, se autorizzate dall’autorità giudiziaria, ma nessuna decisione che produca effetti giuridici negativi su una persona potrà essere presa solo sulla base dell’output del sistema di identificazione biometrica remota “in tempo reale”.
L’AI Act non si applica invece ai sistemi di intelligenza artificiale sviluppati per scopi non commerciali, di mera ricerca, e (purtroppo) ai sistemi di controllo militari di droni, pubblici e privati.
Da segnalare, sul Sole 24 Ore di oggi, a pag. 16, le considerazioni di Oreste Pollicino, secondo cui, nonostante il dichiarato obiettivo di evitare regole nazionali divergenti all’interno degli stati membri, “l’AI Act rischia di tramutarsi, come in parte è stato per il GDPR, in una direttiva mascherata per l’altissimo numero di clausole aperte che attribuiscono un significativo margine di manovra agli Stati”.
Occorre infine notare la netta divergenza tra la scelta europea di diventare “leader nell’adozione di un’IA affidabile” e la recente scelta dell’amministrazione Trump (il 20 gennaio scorso, lo stesso giorno dell’insediamento) di annullare l’Ordine esecutivo di Biden sull’intelligenza artificiale (n. 14110 del 30 ottobre 2023), con ciò creando un vuoto di regolamentazione pubblica negli Stati Uniti.
L’amministrazione Biden aveva ad esempio imposto agli sviluppatori di sistemi di intelligenza artificiale con rischi per la sicurezza nazionale, l’economia, la salute pubblica o la sicurezza degli Stati Uniti di condividere i risultati dei test di sicurezza con il governo centrale, prima di renderli pubblici.
Negli Stati Uniti, in assenza di un disegno organico regolatorio da parte del governo centrale, saranno ora i singoli giudici o i singoli Stati a intervenire.
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]]>L'articolo In Gazzetta l’A.I. Act: l’Europa vuole un’intelligenza artificiale affidabile proviene da Giurdanella.it.
]]>Si tratta di un Regolamento destinato ad avere applicazione omogenea su tutto il territorio europeo, diversamente da quanto sarebbe accaduto con l’adozione di una Direttiva, che sarebbe stata oggetto di recepimento da parte dei singoli Stati membri, con un innegabile margine di discrezionalità sulle modalità con cui adottare le regole di matrice europea.
Si tratta di un provvedimento corposo (180 considerando, 113 articoli e 13 allegati) che si pone l’obiettivo di disciplinare lo sviluppo, l’immissione nel mercato, la messa in uso e l’uso dei sistemi di intelligenza artificiale in territorio europeo mediante un quadro giuridico organico e omogeneo; il legislatore europeo è consapevole dei rischi di una disciplina frammentaria e si pone l’obiettivo (ambizioso) di fornire un testo (il primo al mondo) che contenga le coordinate per un uso equilibrato e rispettoso dei diritti fondamentali dei cittadini.
L’A.I. Act si basa su un approccio umano-centrico, un concetto che è bene chiarire sin da ora.
L’intervento normativo dell’Unione europea avviene in un momento in cui il fenomeno dell’intelligenza artificiale sta conoscendo una fase di massimo sviluppo in paesi come gli Stati Uniti o la Cina, a differenza di quanto accade in territorio europeo, il quale risulta essere indietro nell’ambito della ricerca e dello sviluppo di sistemi di intelligenza artificiale.
L’Unione europea intende recuperare questo gap dotandosi della prima legge al mondo sull’I.A. e cercando di affermarsi come “ leader nell’adozione di un’IA affidabile” (come si legge nel considerando 2 dell’A.I. Act), laddove con “IA affidabile” si intende un’I.A. conforme alla tutela delle persone fisiche, delle imprese, della democrazia, dello Stato di diritto e dell’ambiente.
Dunque, se è vero che l’Unione europea non è in prima fila nell’ambito dello sviluppo dell’I.A., dall’altro lato muove i primi passi verso la regolamentazione di questo fenomeno multiforme, come dimostra l’assenza di una definizione unanimemente condivisa di Intelligenza artificiale.
L’A.I. Act, dal canto suo, auspica un’Intelligenza Artificiale a misura d’uomo, le cui regole di utilizzo siano coerenti con altre normative europee riguardanti la protezione dei dati personali, la tutela dei lavoratori, dei minori così come dei consumatori.
Ben si capisce come questo lavoro di adeguamento dell’A.I. Act al frame work legale europeo richiederà tempo, come si anticipava all’inizio dell’articolo.
Per consultare il testo integrale clicca qui
Abbiamo parlato di A.I. Act anche qui
L'articolo In Gazzetta l’A.I. Act: l’Europa vuole un’intelligenza artificiale affidabile proviene da Giurdanella.it.
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