ambiente Archives - Giurdanella.it https://www.giurdanella.it/tag/ambiente/ Rivista di diritto amministrativo dal 1998 Wed, 09 Oct 2024 20:26:53 +0000 it-IT hourly 1 https://wordpress.org/?v=7.1.3 La riforma del mercato europeo del gas e dell’idrogeno: verso l’obiettivo della neutralità climatica nel 2050 https://www.giurdanella.it/2024/04/la-riforma-del-mercato-europeo-del-gas-e-dellidrogeno-verso-lobiettivo-della-neutralita-climatica-nel-2050/ Fri, 19 Apr 2024 15:45:49 +0000 https://www.giurdanella.it/?p=56634 Il Parlamento europeo ha adottato un regolamento e una direttiva contenenti disposizioni sui mercati interni di gas e idrogeno con l’obiettivo di decarbonizzare il settore energetico dell’UE, migliorando la produzione e l’integrazione di gas rinnovabili e idrogeno. Come si legge al considerando n.6, ultimo capoverso, della direttiva “L’obiettivo principale della presente direttiva è quello di […]

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Il Parlamento europeo ha adottato un regolamento e una direttiva contenenti disposizioni sui mercati interni di gas e idrogeno con l’obiettivo di decarbonizzare il settore energetico dell’UE, migliorando la produzione e l’integrazione di gas rinnovabili e idrogeno.

Come si legge al considerando n.6, ultimo capoverso, della direttiva “L’obiettivo principale della presente direttiva è quello di rendere possibile e agevolare tale transizione verso la neutralità climatica garantendo l’espansione del mercato dell’idrogeno e di un mercato del gas naturale efficiente.”

L’obiettivo della neutralità carbonica viene perseguito mediante il subentro del gas rinnovabile nonché dell’idrogeno all’interno del sistema energetico, sostituendo il gas di origine fossile; ciò, non solo permetterebbe di raggiungere gli obiettivi climatici dell’Unione per il 2030 e della neutralità climatica entro il 2050, ma eliminerebbe anche il rischio di dipendenza dalle fonti di approvvigionamento di gas fossile.

Accanto all’obiettivo della sostenibilità e neutralità climatica, attraverso il pacchetto di riforme l’Unione Europea mira a tutelare maggiormente i consumatori garantendo un mercato dell’energia trasparente e accessibile.

A tal proposito, si riporta il primo capoverso del considerando 19 della direttiva, a mente del quale “Gli interessi dei consumatori dovrebbero essere al centro della presente direttiva e la qualità del servizio dovrebbe rientrare tra le competenze fondamentali delle imprese di gas naturale e idrogeno. Occorre rafforzare e salvaguardare gli attuali diritti dei consumatori, i diritti di accesso ai servizi essenziali, ivi compresa l’energia, e la lotta contro la povertà energetica …”

In particolare, sono state previste misure per dare ai consumatori in tutta l’UE il diritto di accedere a contratti a prezzo fisso o a contratti a prezzi dinamici e ricevere informazioni importanti sulle opzioni a contrattuali che accetta. I fornitori non potranno modificare unilateralmente i termini di un contratto.

Al fine di incentivare gli investimenti nell’energia pulita, sono previsti i cd. “contratti per differenza” da stipulare con gli enti pubblici; in base a questa tipologia di contratti, l’autorità pubblica compensa il produttore di energia se i prezzi di mercato scendono troppo bruscamente, ma incassa una parte dei profitti se i prezzi sono troppo elevati.

Uno dei profili più delicati durante le negoziazioni è stato la cd. “separazione proprietaria”, in forza della quale un operatore non può possedere contemporaneamente infrastrutture del gas e di idrogeno. Sul punto, tuttavia, nel pacchetto adottato dal Parlamento europeo è prevista la possibilità di possedere entrambe le tipologie di infrastrutture per quelle imprese che abbiano meno di 100 mila clienti, senza la necessità di ricorrere alla creazione di società separate.

Dopo l’adozione in Parlamento, affinché il pacchetto di riforme entri in vigore è necessario che ottenga l’approvazione da parte del Consiglio europeo.

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La prima pronuncia climatica italiana: la causa “Giudizio Universale” è stata dichiarata inammissibile https://www.giurdanella.it/2024/03/la-prima-pronuncia-climatica-italiana-la-causa-giudizio-universale-e-stata-dichiarata-inammissibile/ Fri, 22 Mar 2024 14:15:09 +0000 https://www.giurdanella.it/?p=56536 Il Tribunale civile di Roma si è recentemente espresso sulla prima causa climatica intentata contro lo Stato italiano per inazione nei confronti del riscaldamento climatico antropogenico, dichiarandola inammissibile per difetto assoluto di giurisdizione. Gli attori – 24 associazioni e 179 individui – hanno fatto causa allo Stato italiano chiedendo al giudice ordinario di dichiararlo responsabile […]

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Il Tribunale civile di Roma si è recentemente espresso sulla prima causa climatica intentata contro lo Stato italiano per inazione nei confronti del riscaldamento climatico antropogenico, dichiarandola inammissibile per difetto assoluto di giurisdizione.
Gli attori – 24 associazioni e 179 individui – hanno fatto causa allo Stato italiano chiedendo al giudice ordinario di dichiararlo responsabile ex art. 2043 c.c. (responsabilità extracontrattuale) per violazione dei diritti fondamentali della persona, come quello alla salute, e anche del diritto a conservare le condizioni di vivibilità delle generazioni future e di condannarlo a adottare tutte le iniziative necessarie a ridurre – entro il 2030 – le emissioni di CO2 del novantadue per cento rispetto agli anni ’90.
In via subordinata, gli attori chiedevano la condanna dello Stato per responsabilità ex art. 2051 c.c. ovvero in forza della responsabilità da contatto sociale qualificato per violazione degli obblighi di protezione nei confronti dei cittadini tutti.

Parte attrice lamentava l’insufficienza dell’azione statale nella lotta al cambiamento climatico, sottolineando come siano proprio patti e convenzioni internazionali – da un lato- e lo stesso diritto euro unitario -dall’altro- a richiedere un impegno concreto in materia ambientale. In particolare, le fonti di tali “doveri statali” sono rinvenibili, oltre che nella Costituzione e nella Convenzione Europea sui Diritti Umani (CEDU), nella n. 65/1994 di ratifica e di esecuzione della Convenzione Quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici del 1992 (UNFCCC); nella l. n. 204/2016 di ratifica ed esecuzione dell’Accordo di Parigi sul clima del 2015; nel diritto europeo, originario e derivato (che include e integra UNFCCC e Accordo di Parigi); nelle ulteriori fonti connesse o integrative (Report del “Panel intergovernativo sul cambiamento climatico” – IPCC); nelle decisioni e dichiarazioni di organi e organismi di cui l’Italia è componente. Da tali accordi e trattati, secondo
la prospettazione degli attori, discenderebbe un’obbligazione civilistica che fa sorgere in capo ai cittadini un diritto al rispetto degli impegni in materia ambientale.

Si è costituita come convenuta la Presidenza del Consiglio dei ministri, la quale sollevava ben tre eccezioni:
-inammissibilità della domanda per difetto di giurisdizione del giudice ordinario;
-difetto di legittimazione in capo agli individui e associazioni che non sarebbero titolari di un
interesse qualificato e differenziato rispetto a quello della totalità dei consociati, ma di un interesse
semplice e di fatto;
-l’insussistenza di una responsabilità dello Stato italiano rispetto a un fenomeno di portata
planetaria;

Il giudice di prime cure ha dimostrato di essere ben consapevole che in Europa vi sono stati casi di sindacato giurisdizionale sulle azioni messe in campo dagli Stati per fronteggiare il riscaldamento climatico, come ad esempio la dichiarazione di incostituzionalità parziale da parte della Corte Costituzionale tedesca della legge federale contro i cambiamenti climatici del 2019; il caso Urgenda dove lo Stato olandese è stato condannato a ridurre gradualmente le emissioni, per arrivare al quaranta per cento in meno entro il 2030.
Tuttavia, il Tribunale ha ritenuto dirimente la prima delle eccezioni sollevate da parte convenuta riguardo il difetto assoluto di giurisdizione, rilevando che il potere giudiziario non può ingerirsi nell’attività squisitamente politica che si concretizza nella scelta e adozione delle misure più idonee a fronteggiare fenomeni come quello della crisi climatica in atto; ancora di più, il Tribunale ordinario ha escluso la sussistenza di una posizione di diritto soggettivo in capo agli attori, i quali non possono vantare alcuna pretesa giuridica all’adozione di specifiche misure legislative di lotta al cambiamento climatico, trattandosi di questione che rientra nella discrezionalità dello Stato- legislatore. Il giudice ha evidenziato che la giurisprudenza di legittimità, chiamata a pronunciarsi su una questione avente ad oggetto le conseguenze dell’inadempimento dello Stato agli obblighi derivanti dal diritto euro unitario, ha precisato come debba escludersi qualsiasi diritto soggettivo dei cittadini al corretto esercizio del potere legislativo, in ragione della insindacabilità dell’attività esplicativa di funzioni legislative.

La pronuncia, che parte attrice ha già annunciato di voler impugnare, ha implicazioni di non poco momento rispetto alla tutela giurisdizionale di diritti fondamentali come la quello alla salute, ma anche alla tutela dell’ambiente nell’interesse delle generazioni future, principio – quest’ultimo – che ha di recente trovato accoglimento nell’art. 9 della Costituzione.

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Il TAR Sicilia sul quantum della tassa rifiuti (Tari) per aziende e cittadini: “attenzione ai debiti pregressi” https://www.giurdanella.it/2019/09/il-tar-sicilia-sul-quantum-della-tassa-rifiuti-tari-per-aziende-e-cittadini-attenzione-ai-debiti-pregressi/ Sat, 07 Sep 2019 20:59:45 +0000 https://www.giurdanella.it/?p=52484 “Illegittimo l’aumento della Tari dell’anno in corso per colmare debiti pregressi”. E’ stata pubblicata giovedì 5 settembre, la sentenza del Tar Sicilia, Sezione Terza, n. 2158/2019, che ha accolto il ricorso proposto da alcuni cittadini ed aziende del Comune di Campobello di Licata, assistiti dagli avvocati Carmelo Giurdanella e Claudia Adonia, contro una delibera comunale […]

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“Illegittimo l’aumento della Tari dell’anno in corso per colmare debiti pregressi”.

E’ stata pubblicata giovedì 5 settembre, la sentenza del Tar Sicilia, Sezione Terza, n. 2158/2019, che ha accolto il ricorso proposto da alcuni cittadini ed aziende del Comune di Campobello di Licata, assistiti dagli avvocati Carmelo Giurdanella e Claudia Adonia, contro una delibera comunale che prevedeva un aumento della tariffa della tassa sui rifiuti (Tari) per colmare dei debiti degli anni precedenti che non erano stati interamente coperti con le tasse dei relativi anni finanziari a cui facevano riferimento.

La sentenza ha chiarito che “La Tari è corrisposta in base alla tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un’autonoma obbligazione tributaria”.

La tariffa annuale deve pertanto bastare a sé stessa relegando a eccezionali le ipotesi in cui le amministrazioni possono colmare la copertura dei debiti pregressi attraverso un aumento della tariffa dell’anno successivo.

Aumentare la tassa dell’anno successivo rispetto al precedente è sicuramente la strada più semplice da seguire per l’amministrazione soprattutto quando deve rimediare agli errori commessi negli anni finanziari precedenti, in tal modo infatti sono i cittadini e le imprese a pagare per gli errori o le negligenze degli amministratori.

Di seguito, la sentenza del TAR.

* * *

Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Terza)

Sentenza n. 1458 del 5 settembre 2019

(presidente Maria Cristina Quiligotti, estensore Calogero Commandatore)

(…)

Diritto

E. Il ricorso è fondato e deve essere accolto nei termini infra-esposti.

E.1 L’art. 1, comma 650, della l. 27 dicembre 2013, n. 147, chiarisce che “La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un’autonoma obbligazione tributaria”; sicché la complementare regola fissata dal successivo comma 654 del citato art. 1 della l. n. 147/2013, secondo cui deve essere assicurato l’integrale recupero dei costi di investimento “e di esercizio relativi al servizio, […] ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente”) correttamente interpretato «va inteso nel senso che i relativi costi devono essere calcolati secondo il criterio della competenza (in forza del quale ogni costo rileva temporalmente in relazione al momento di maturazione del fatto gestionale sotteso), di modo che ogni tariffa annuale sia costruita in maniera da bastare a se stessa, e non nascere gravata da ulteriori oneri (estranei all’esercizio di competenza) […] le ipotesi di inserimento di costi riferibili ad anni precedenti nel Piano Economico Finanziario relativo all’anno successivo sono, infatti, eccezionali e derogatorie […] l’inclusione tout court di eventuali deficit accumulati in annualità pregresse sembra far ricadere i relativi costi su utenti attuali (es. nuovi residenti) del servizio che ben potrebbero non averne usufruito nell’anno precedente, e tanto in contrasto con la ratio del tributo de quo; [giacché] una diversa interpretazione potrebbe portare alla inammissibile conseguenza di avallare – in via ordinaria – eventuali comportamenti inerti della P.A., riversando ad libitum e sine die sulle tariffe delle annualità successive i costi – anche ordinari – di annualità pregresse» (T.A.R. Puglia, Lecce, Sez. II, 23 febbraio 2017, n. 352). 

Il comma 654 bis dell’art. 1 della l. 27 dicembre 2013, n. 147, poi, nel prevedere la possibilità che tra le componenti di costo della T.A.R.I. possano essere considerati anche “gli eventuali mancati ricavi relativi a crediti risultati inesigibili con riferimento alla tariffa di igiene ambientale, alla tariffa integrata ambientale, nonché al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES)”, consente l’esclusivo recupero di crediti divenuti inesigibili afferenti a forme di prelievo tributario anteriori alla T.A.R.I. (T.I.A.1, T.I.A.2 e T.A.R.E.S.) e non invece ad annualità pregresse della stessa tipologia di tributo.

In ogni caso − pur volendo ammettere che anche i crediti inesigibili afferenti alla T.A.R.I. possano costituire costi da coprire con l’aumento del prelievo fiscale per gli anni successivi − la deliberazione impugnata ha fissato la T.A.R.I. per l’anno

2018 computando tra i costi anche le perdite degli esercizi precedenti afferenti agli oneri necessari a effettuare l’integrale e immediato pagamento dei servizi prestati e fatturati dalla “Catanzaro Costruzioni s.r.l.”, società gestrice della discarica, e dalla “Dedalo Ambiente AG3 S.p.A.”, A.T.O. cui il Comune intimato è socio di minoranza.

Ne consegue che non emergono, neppure in astratto, ipotesi eccezionali legittimanti delle deroghe alle regole fin qui esposte, giacché i costi ut supra indicati costituiscono esiti prevedibili da coprire con i necessari ricavi derivanti, in base a una buona e oculata programmazione, dalla corretta e legittima determinazione della tariffa per l’anno precedente e dalla sua regolare e sistematica riscossione. Inoltre, una diversa interpretazione – sostenuta dalla difesa del Comune intimato – potrebbe portare all’inammissibile conseguenza di avallare, in via “ordinaria”, eventuali comportamenti colpevolmente inerti/illegittimi della P.A., riversando ad libitum sulle tariffe delle annualità successive i costi, anche ordinari, inerenti ad annualità pregresse.

Deve, inoltre, evidenziarsi che gli equilibri di bilancio possono adeguatamente e prevedibilmente salvaguardarsi facendo ricorso all’art. 193, comma 3, della legge 18 agosto 2000, n. 267, che, in deroga all’art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, consente all’ente di modificare, in sede consuntiva, le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza con efficacia retroattiva.

F. Sotto tale profilo, pertanto, il ricorso deve essere accolto e la delibera impugnata deve essere annullata.

G. Le spese del giudizio seguono la soccombenza nei confronti del Comune e sono liquidate come da dispositivo ai sensi del d.m. n. 55/2014, tenuto conto del valore interminabile della causa e dell’assenza di attività di trattazione e istruttoria.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.

Condanna il Comune al pagamento delle spese processuali a favore dei ricorrenti – in solido fra loro – che si liquidano in euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00) oltre al rimborso delle spese forfettarie ex art. 2, comma 2, del d.m. n. 55/2014 della C.p.A. e dell’I.V.A., nella misura di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

(Depositata il 5 settembre 2019)

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Annullamento in autotutela, la motivazione sull’interesse pubblico https://www.giurdanella.it/2019/04/annullamento-in-autotutela-la-motivazione-sullinteresse-pubblico/ Tue, 02 Apr 2019 07:42:33 +0000 http://www.giurdanella.it/?p=48576 Quando vi è un obbligo di motivazione "ridotto" sull'esistenza di un interesse pubblico all'annullamento in autotutela: il caso della tutela dell'ambiente

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L’obbligo per l’Amministrazione di adeguata motivazione, in particolare sull’interesse pubblico all’annullamento in autotutela di un atto, è affievolito quando il vizio dell’atto amministrativo è significativamente grave, in quanto vi è stata la  violazione di regole e principi posti a presidio di beni di particolare rilevanza: è il caso della violazione della normativa a tutela dell’ambiente e del territorio.

Tar Sicilia – Palermo, sez. II, 20 marzo 2019, n. 810

L’annullamento d’ufficio in autotutela di un’autorizzazione in sanatoria è l’occasione per il TAR Sicilia per chiarire una serie di principi sui provvedimenti in autotutela e sui presupposti dell’art 21-nonies della Legge 241/1990.

L’obbligo di motivazione in ordine all’interesse pubblico, nei procedimenti di annullamento di ufficio

Posto che l’annullamento in autotutela presuppone che a) l’atto da annullare sia illegittimo e b) che vi sia un interesse pubblico alla sua rimozione, il Tar segnala che l’obbligo di motivazione in materia di presenza di interesse pubblico non è della stessa consistenza per tutti gli atti, in quanto in alcuni settori tale obbligo di motivazione è particolarmente affievolito.

Quanto all’obbligo di motivare in ordine all’interesse pubblico, secondo la giurisprudenza citata in sentenza, “quando il vizio che inficia l’atto amministrativo è significativamente grave, in quanto implica la violazione di regole e principi posti a presidio di beni di particolare rilevanza, il potere di autotutela, pur non assumendo natura meramente vincolata, si caratterizza per una più intensa considerazione dell’interesse pubblico al ritiro rispetto a quello al mantenimento in vita del provvedimento di primo grado con la conseguenza che il giudizio di prevalenza del primo sul secondo richiede una motivazione meno pregnante“(Cons Stato, Sez. V, 11/6/2018, n. 3588).

È stato, infatti, affermato che “che l’onere motivazionale gravante sull’amministrazione risulterà attenuato in ragione della rilevanza e autoevidenza degli interessi pubblici tutelati: “al punto che, nelle ipotesi di maggior rilievo, esso potrà essere soddisfatto attraverso il richiamo alle pertinenti circostanze in fatto e il rinvio alle disposizioni di tutela che risultano in concreto violate, che normalmente possano integrare, ove necessario, le ragioni di interesse pubblico che depongano nel senso dell’esercizio del ius poenitendi “(Cons. Stato, A.P. 17/10/2017, n. 8)”.

Alla luce di queste considerazione, il Tar Sicilia ha ritenuto che l’obbligo motivazionale in materia di interesse pubblico è particolarmente affievolito in materia ambientale.

Infatti, posto che  l’interesse ambientale e alla tutela del territorio ha nell’Ordinamento un valore particolarmente pregnante, come emerge dal complesso della normativa, è stato ritenuto che, sotto il profilo del rapporto tra interesse pubblico al ritiro e interesse alla conservazione dell’atto di primo grado, l’onere motivazionale è adeguatamente assolto attraverso il riferimento a tutte le circostanze di fatto da cui ha originato la decisione di procedere in autotutela e al richiamo ai costi per la collettività che dalla compromissione di detto interesse.

Il limite dei 18 mesi e la dimostrazione della ragionevolezza del termine

Quanto ai tempi entro i quali è stato adottato il provvedimento di annullamento in autotutela, il TAR chiarisce che se l’annullamento è intervenuto prima di 18 mesi dall’adozione dell’atto, spetta al ricorrente la dimostrazione, assente nel caso di specie, che l’esercizio del potere di autotutela fosse possibile in tempi più ristretti.

In altre parole, anche se non è detto che un annullamento in autotutela entro i 18 mesi sia di per sé ragionevole, vi è comunque una presunzione di ragionevolezza, a meno di prova contraria: non esiste un obbligo di motivazione sulla ragionevolezza del termine.

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Si parla di Foodsharing su Ambiente https://www.giurdanella.it/2016/11/si-parla-di-foodsharing-su-ambiente/ Tue, 22 Nov 2016 09:58:25 +0000 http://www.giurdanella.it/?p=32267 L’associazione CETRI-TIRES, aveva richiesto allo studio legale Giurdanella & Partners un parere sulla pratica del foodsharing in Italia, in particolare si richiedeva un’analisi normativa sullo stato dell’arte in materia di cessione gratuita  del cibo,  sia dal punto di vista  delle modalità con cui effettuare le cessioni  che dal punto di vista fiscale. Il parere era […]

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L’associazione CETRI-TIRES, aveva richiesto allo studio legale Giurdanella & Partners un parere sulla pratica del foodsharing in Italia, in particolare si richiedeva un’analisi normativa sullo stato dell’arte in materia di cessione gratuita  del cibo,  sia dal punto di vista  delle modalità con cui effettuare le cessioni  che dal punto di vista fiscale. Il parere era stato poi pubblicato sul sito dell’Associazione.

Ve lo riproponiamo, pubblicato sul n. 103 della rivista Ambiente con il patrocinio del Ministero dell’Ambiente,con il proposito  di ritornare sulla questione foodsharing per affrontarla alla luce della Legge n. 166/2016, recante “Disposizioni concernenti la donazione e la distribuzione di prodotti alimentari e farmaceutici a fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi”.

AMB_Food Sharing in Italia

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MUOS: in corso le misurazioni https://www.giurdanella.it/2016/03/muos-in-corso-le-misurazioni/ Wed, 09 Mar 2016 15:38:24 +0000 http://www.giurdanella.it/?p=30781 Da oggi, fino a venerdì 11 marzo, l’impianto MUOS sarà attivato alla massima potenza, al fine di realizzare le misurazioni richieste dall’ordinanza del CGA dello scorso 26 febbraio, nella quale i giudici hanno disposto di integrare la relazione del Collegio di verificazione già depositata, in quanto carente sotto il profilo delle misurazioni, in concreto, dell’entità […]

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Da oggi, fino a venerdì 11 marzo, l’impianto MUOS sarà attivato alla massima potenza, al fine di realizzare le misurazioni richieste dall’ordinanza del CGA dello scorso 26 febbraio, nella quale i giudici hanno disposto di integrare la relazione del Collegio di verificazione già depositata, in quanto carente sotto il profilo delle misurazioni, in concreto, dell’entità dell’emissione delle onde elettromagnetiche.

Ricordiamo che delle misurazioni in concreto erano state già programmate per i giorni 13 e 14 gennaio. In quell’occasione, però, il Prefetto di Caltanissetta aveva dapprima invitato il Collegio a volere specificare quali misure precauzionali dovessero essere adottate nei confronti della popolazione residente e, qualora le stesse misure precauzionali necessitassero di ulteriori approfondimenti, a volere posticipare la data delle operazioni, per garantire la tutela dell’incolumità e della salute pubblica. A seguito di tale comunicazione, il Collegio aveva deciso di non effettuare le misurazioni e basarsi, invece, su dati già elaborati dall’Ambasciata USA. Durante l’udienza del 25 febbraio, i legali delle parti avevano fatto notare la carenza della relazione nella parte in cui non si era basata su misurazioni concrete, ma, al contempo, avevano fatto rilevare che le osservazioni del Prefetto di Caltanissetta non potevano non confermare, seppure implicitamente, il forte rischio collegato all’accensione dell’impianto MUOS.

“Se l’accensione dell’impianto per soli due giorni ha destato preoccupazioni per l’incolumità pubblica”- aveva detto davanti al CGA l’Avv. Giurdanella – “non dobbiamo forse ritenere dimostrata a fortiori la pericolosità dell’emissione delle onde?”

A distanza di circa un mese, in ottemperanza all’ordinanza del CGA, la situazione si è ripresentata, con una nuova comunicazione d’avvio dell’impianto da parte del Collegio di verificazione; questa volta, però, non è intervenuto il Prefetto.

Forti dubbi, dunque, continuano a sussistere sulla pericolosità dell’avviamento, seppur temporaneo, dell’impianto, dal momento che non sembrano, in questa seconda occasione, essere state prese misure precauzionali idonee a tutelare la popolazione e a scongiurare i rischi che a gennaio si erano palesati.

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Giudizio MUOS: si attende la sentenza https://www.giurdanella.it/2016/02/udienza-muos-in-attesa-della-sentenza/ Fri, 26 Feb 2016 17:03:06 +0000 http://www.giurdanella.it/?p=30672 Si è tenuta ieri l'udienza conclusiva del giudizio MUOS davanti al CGA. Si resta adesso in attesa della sentenza definitiva.

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Si è tenuta ieri l’udienza conclusiva del giudizio MUOS davanti al CGA. I legali delle parti sono intervenuti a sostenere le ragioni già esposte nelle memorie depositate in vista dell’udienza.

Da un lato, dunque, il Ministero della Difesa, e dall’altro i legali dei Comuni di Niscemi, Vittoria, Gela, Comiso, Ragusa, di Legambiente e dell’Associazione Movimento No MUOS. L’udienza di discussione, l’ultima prima della decisione della causa, è stata l’occasione per ribadire i molteplici dubbi che ha suscitato la verificazione effettuata dal Collegio negli scorsi mesi.

Si tratta, da un lato, di incongruenze procedurali (dubbia composizione del Collegio di verificatori, mancata effettuazione delle misurazioni concrete programmate dal Collegio); dall’altro lato, sono venute in considerazione carenze istruttorie nella relazione, in quanto questa non ha risposto adeguatamente ai quesiti che erano stati posti dal CGA, soprattutto in relazione all’incidenza delle emissioni elettromagnetiche sulla salute umana.

L’Avv. Carmelo Giurdanella, in difesa del Comune di Ragusa, ha sottolineato che la pericolosità dell’impianto MUOS deve essere avvertita come una minaccia concreta per le comunità locali, le cui sorti non possono essere decise sulla base di misurazioni incomplete e astratte. La relazione di verificazione non ha affrontato adeguatamente il problema nè della salute, nè dell’antisismicità, nè dell’inedificabilità dell’area SIC, e dunque ha lasciato permanere le incertezze che, tra l’altro, sono state alla base della decisione della Prefettura di Caltanissetta di bloccare le misurazioni previste per i giorni 13 e 14 gennaio scorsi. Tale decisione, ricordiamo, era stata presa proprio per l’assenza di misure precauzionali idonee a preservare la popolazione di fronte ad un’accensione, seppur temporanea e a fini scientifici del MUOS.

Si resta, adesso, in attesa della sentenza, che porrà fine al giudizio, in sede amministrativa, relativo al MUOS.

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Trivellazioni: il Comune di Vittoria interviene nel giudizio innanzi al Tar Lazio https://www.giurdanella.it/2016/02/trivellazioni-il-comune-di-vittoria-interviene-nel-giudizio-innanzi-al-tar-lazio/ Wed, 17 Feb 2016 16:36:42 +0000 http://www.giurdanella.it/?p=30584 Il Comune di Vittoria, difeso anche dall'Avv. Carmelo Giurdanella, si è costituito nel giudizio al Tar Lazio per l'annullamento del decreto ministeriale che dà il via alle trivellazioni nel Canale di Sicilia

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Il Comune di Vittoria si è costituito nel giudizio instaurato innanzi al TAR del Lazio su una questione particolarmente importante per la tutela del nostro territorio.
In tale giudizio, infatti, importanti associazioni ambientaliste, quali Legambiente ONLUS, Touring Club Italiano e Greenpeace ONLUS, ed oggi anche il Comune di Vittoria, chiedono l’annullamento, previa sospensione dell’esecuzione, del decreto del Ministero dell’Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare, di concerto con il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, con cui si è dato, di fatto, il via libera alle trivellazioni nel Canale di Sicilia.

Il Comune di Vittoria è rappresentato in giudizio, unitamente all’Avvocatura Comunale, anche dall’Avv. Carmelo Giurdanella, il quale ha accettato l’incarico a titolo gratuito (delibera della Giunta Municipale n. 383/2015), e ha pertanto notificato alle parti interessate atto di intervento ad adiuvandum.
Il decreto di cui si chiede l’annullamento è il n. 68 del 16 aprile 2015, con cui il Ministero dell’Ambiente dichiara la compatibilità ambientale del progetto presentato dalla società Edison S.p.A. per la realizzazione, nel canale di Sicilia, di una piattaforma offshore denominata Vega B, finalizzata all’estrazione di idrocarburi presenti nei nostri fondali.

I profili di irregolarità che risultano non essere stati presi in considerazione in sede di verifica dell’impatto ambientale sono molteplici.
Innanzitutto il progetto è stato presentato come completamento di quello autorizzato nel 1984, quando, in realtà, i presupposti della proroga decennale richiesta dalla società non sussistono. Nel nuovo progetto, infatti, è prevista la realizzazione di una piattaforma telecontrollata a distanza, e non presidiata dal personale h 24, difformemente da quanto previsto nel progetto del 1984, di cui il decreto ministeriale 68/2015 dovrebbe costituire una proroga, con il vincolo che il progetto rimanga identico a quello presentato in origine.

Inoltre, l’attività istruttoria effettuata dalla Commissione Tecnica di Valutazione dell’Impatto Ambientale, conclusasi con parere n. 1319/2015, che costituisce il fondamento tecnico del decreto ministeriale, dimostra di non avere tenuto conto del fatto che l’area interessata dalla costruzione dell’unità offshore Vega B ricade nel sito di interesse comunitario SIC ITA 0080010, denominato “Fondali della Foce del Fiume Irminio”, all’interno del quale vige il divieto assoluto di esercitare qualsiasi attività di ricerca e prospezione e coltivazione di idrocarburi.
Tale zona è altresì interessata da un alto rischio sismogenetico, dovuto alla presenza di una faglia attiva e dalla presenza di vulcani di fango, come sostenuto dalla Provincia di Ragusa nel parere emesso nell’ottobre 2015; il parere richiama studi di professionisti e docenti di fama internazionale che hanno dimostrato l’esistenza di una faglia attiva denominata “Linea di Scicli”. Di tale parere la Commissione non ha tenuto conto, affidandosi alle rassicurazioni della società.

Infine, dall’analisi dei documenti elaborati da Edison S.p.A. ed inerenti al progetto, si evince come quest’ultima abbia compiuto attività di prospezione al fine di verificare l’effettiva presenza di idrocarburi nel sito interessato, pur essendo necessaria, anche per le attività di mera indagine sottomarina, una valutazione d’impatto ambientale ai sensi del d.lg. 4/2008.

Questi i principali profili di illegittimità che sono stati rilevati dal Comune di Vittoria, in adesione a quanto esposto nel ricorso principale da Legambiente e dalle altre associazioni sopra citate.
Si resta, dunque, in attesa della fissazione dell’udienza di discussione.

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Ddl concorrenza: le novità su energia e ambiente https://www.giurdanella.it/2015/09/ddl-concorrenza-le-novita-su-energia-e-ambiente/ Wed, 23 Sep 2015 09:00:06 +0000 http://www.giurdanella.it/?p=28659 Come già ampiamente detto, la Camera dei Deputati ha avviato l’esame del ddl Concorrenza. Il disegno di Legge interviene in numerosi settori contenendo misure: per le assicurazioni, con particolare riguardo al campo della RC Auto; i fondi pensione; le comunicazioni; i servizi postali; l’energia e la distribuzione in rete di carburanti per autotrazione; le banche; […]

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Come già ampiamente detto, la Camera dei Deputati ha avviato l’esame del ddl Concorrenza.

Il disegno di Legge interviene in numerosi settori contenendo misure: per le assicurazioni, con particolare riguardo al campo della RC Auto; i fondi pensione; le comunicazioni; i servizi postali; l’energia e la distribuzione in rete di carburanti per autotrazione; le banche; i servizi  professionali; la distribuzione farmaceutica.

Dopo aver analizzato le novità per i servizi professionali e quelle per le assicurazioni e fondi pensioni, passiamo alle novità riguardanti l’energia e l’ambiente.

Con riferimento al settore energetico si elimina, a partire dal 2018, il regime di “maggior tutela” che opera transitoriamente nei settori del gas e dell’energia elettrica. In pratica, viene abrogata la disciplina che prevede la definizione da parte dell’Autorità per l’energia delle tariffe del gas e dell’energia elettrica delle tariffe per i consumatori che non abbiano ancora scelto un fornitore sul mercato libero (articoli da 19 a 21, nel testo originario del disegno di legge). Nel corso dell’esame parlamentare sono state introdotte disposizioni volte a garantire: la comparabilità delle offerte, la verifica delle condizioni della piena liberalizzazione e le comunicazioni obbligatorie che debbono esser attuate prima della fase del passaggio definitivo alla piena liberalizzazione. È stata prevista inoltre una procedura amministrativa per la verifica delle condizioni della piena liberalizzazione dei mercati retail. Le disposizioni in materia sono ora contenute negli articoli da 19 a 19-octies (gli articoli 20 e 21 sono stati soppressi).

Con specifico riguardo alla distribuzione dei carburanti, il testo originario del decreto (articolo 22) eliminava una barriera all’entrata per l’installazione di nuovi impianti di distribuzione di carburanti, disponendo che non possa essere posto in nessun caso il vincolo della presenza contestuale di più tipologie di carburanti. Durante l’esame parlamentare l’articolo è stato sostituito, e il nuovo testo non elimina più il vincolo della presenza contestuale di più tipologie di carburanti, ma vieta di subordinare l’installazione e l’esercizio di un impianto di distribuzione di carburanti ad altri obblighi, salvo quelli stabiliti con decreto del MiSE, di concerto con il MIT (sentite l’Autorità Antitrust e la Conferenza Stato-Regioni, tenuto conto delle esigenze di sviluppo del mercato dei combustibili alternativi ai sensi della normativa europea). Sempre nel corso dei lavori parlamentari, è stato inserito un articolo aggiuntivo in tema di razionalizzazione della rete di distribuzione carburanti, che prevede numerose innovazioni riguardanti i seguenti aspetti:

  • la verifica della compatibilità degli impianti, per quanto concerne i soli aspetti attinenti la sicurezza della circolazione stradale. Contestualmente all’iscrizione all’anagrafe degli impianti stradali di distribuzione di benzina, gasolio, GPL e metano della rete stradale e autostradale, infatti, i titolari degli impianti devono presentare una dichiarazione attestante che l’impianto ricade o non ricade in una delle fattispecie di incompatibilità (definite dalla normativa regionale e dalla norma in esame ai commi 12 e 13, che riguardano, rispettivamente, gli impianti ubicati all’interno e all’esterno dei centri abitati). Nel caso in cui l’impianto ricada nelle fattispecie di incompatibilità, il titolare può impegnarsi all’adeguamento, da completare entro un anno. Se invece non si impegna all’adeguamento, deve cessare l’attività di vendita entro 9 mesi e procedere allo smantellamento. La norma dettaglia inoltre le procedure e le sanzioni da porre in essere nei casi in cui l’impianto sia incompatibile ma il titolare non cessi l’attività di vendita, nei casi di mancato invio della dichiarazione e nei casi in cui sia accertata la non compatibilità di un impianto dichiarato compatibile;
  • l’autorizzazione all’installazione di nuovi impianti;
  • le procedure di dismissione degli impianti che chiuderanno entro tre anni. In tali casi, sono previste procedure semplificate di dismissione, che consistono nello smantellamento delle attrezzature fuori terra, nella rimozione dei fondami e degli eventuali prodotti residui presenti nei serbatoi, nella messa in sicurezza delle strutture interrate e, se necessario a causa di una contaminazione, nell’esecuzione di indagini ambientali. La rimozione delle strutture interrate dovrà essere effettuata dai titolari degli impianti in caso di riutilizzo dell’area.

Riguardo, invece, il settore ambiente, nel corso dell’esame parlamentare, è stata inserita una norma che riguarda l’accesso da parte dei produttori al mercato di gestione autonoma degli imballaggi.

Al fine di favorire l’accesso a tale mercato, viene sospeso l’obbligo di corrispondere il contributo ambientale a seguito del riconoscimento del progetto e fino al provvedimento definitivo che accerti il funzionamento o il mancato funzionamento del sistema, e ne dia comunicazione al Consorzio. La normativa attualmente vigente prevede che i produttori che vogliano attuare la gestione autonoma debbano presentare all’Osservatorio nazionale sui rifiuti il progetto del sistema di gestione richiedendone il riconoscimento. Il recesso dai  Consorzi è efficace solo dal momento in cui, intervenuto il riconoscimento, l’Osservatorio accerti il funzionamento del sistema e ne dia comunicazione al Consorzio. Fino a tale momento permane l’obbligo di corrispondere il contributo ambientale. E’ stato inoltre sostituito il parere del CONAI con quello dell’ISPRA, in quanto organo indipendente e privo di conflitto di interessi.

Vai al testo del disegno di legge.

Vai alle novità per i professionisti.

Vai alle novità per assicurazioni e fondi pensione.

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Nuove linee guida VIA dal 26 aprile https://www.giurdanella.it/2015/04/nuove-linee-guida-via-dal-26-aprile-soglie-dimensionali/ Wed, 22 Apr 2015 10:43:54 +0000 http://www.giurdanella.it/?p=27705 Il 26 aprile entra in vigore il nuovo DM Ambiente emanato il 30 marzo scorso. Il decreto, in attuazione del dlgs 152/2006 rinforza i criteri previsti dal Codice Ambientale  per  l’identificazione dei progetti da sottoporre a verifica di assoggettabilità a VIA. L’applicazione di tali ulteriori criteri comporterà una riduzione percentuale delle soglie dimensionali con conseguente […]

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Il 26 aprile entra in vigore il nuovo DM Ambiente emanato il 30 marzo scorso. Il decreto, in attuazione del dlgs 152/2006 rinforza i criteri previsti dal Codice Ambientale  per  l’identificazione dei progetti da sottoporre a verifica di assoggettabilità a VIA.

L’applicazione di tali ulteriori criteri comporterà una riduzione percentuale delle soglie dimensionali con conseguente estensione del campo di applicazione delle disposizioni in materia di VIA a progetti potenzialmente in grado di determinare effetti negativi significativi sull’ambiente.

Il processo di screening ambientale si baserà dunque su tre pilastri fondamentali:

  • caratteristiche tipologiche-dimensionali
  • criteri tecnico-localizzativi
  • nuovi criteri tecnico-dimensionali e localizzativi previsti dal dm 52/2015 che integrano i parametri precedenti.

Ricordiamo che in base all’art. 6 del dlgs 152/2006 la Valutazione di Impatto Ambientale è  necessaria per la realizzazione dei progetti, relativi ad opere o interventi di nuova realizzazione, ex allegati II e III e allegato IV alla Parte Seconda del D.Lgs.152/2006, al fine di garantire un’uniforme e corretta applicazione su tutto il territorio nazionale delle disposizioni dettate dalla direttiva 2011/92/UE concernente la valutazione di impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati.

In allegato il decreto ministeriale con le linee guida

 

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