L'articolo Amministrative 2021: un quadro di sintesi sul prossimo turno elettorale proviene da Giurdanella.it.
]]>Le elezioni sono infatti state fissate, per le Regioni a Statuto ordinario, per le date di domenica 3 e lunedì 4 ottobre (con eventuale turno di ballottaggio, per i soli Comuni con più di 15.000 abitanti, il 17 e 18 ottobre).
Nelle stesse date, i cittadini calabresi saranno altresì chiamati ad eleggere il nuovo Presidente della Regione, vista la prematura scomparsa della precedente governatrice.
Diverse date sono fissate per lo svolgimento delle elezioni amministrative nei Comuni delle Regioni a statuto speciale; ad esempio, in Sicilia e Sardegna si voterà il 10 e 11 ottobre, con eventuale ballottaggio fissato dopo 14 giorni, il 24 e 25 dello stesso mese.
In totale, saranno 1348 i Comuni che andranno al voto, con ben sei capoluoghi di regione impegnati nelle consultazioni (in primis Roma, ma anche Milano, Napoli, Torino, Bologna e Trieste).
Si segnala, tra le particolarità, che questo turno elettorale sarà il primo per il comune siciliano di Misiliscemi, in provincia di Trapani, che è stato istituito proprio nel 2021 mediante la fusione di alcune frazioni che si sono volute distaccare dal comune capoluogo, e che è attualmente commissariato.
Per quanto attiene alla disciplina elettorale, ci limitiamo a ricordare che le regole sono differenziate in base all’entità della popolazione: infatti, solo per i Comuni sopra i 15mila abitanti è previsto il secondo turno di ballottaggio nel caso in cui nessuno dei candidati superi il 50% dei voti validi, ed è altresì consentito il voto disgiunto tra candidato sindaco e liste sostenitrici.
Ovviamente, come già disposto da tempo, sarà prevista la c.d. doppia preferenza di genere, ossia la possibilità di votare per due candidati al consiglio, a condizione che si tratti di soggetti di genere diverso (a pena di nullità della seconda preferenza).
Capitolo Covid e Green Pass
E’ inevitabile, in un contesto quale quello attuale, dare conto delle misure previste per prevenire il rischio di contagio durante le consultazioni.
In primo luogo, va chiarito che agli elettori (nonché ai rappresentanti di lista) non sarà richiesto il green pass come condizione per esercitare il proprio diritto di voto.
Il protocollo che è stato sottoscritto tra il Ministro dell’Interno e quello della salute non prevede, infatti, alcun obbligo di possesso della certificazione verde.
Né, d’altra parte, avrebbe potuto essere altrimenti, tenuto conto che le limitazioni al diritto di voto sono disciplinate espressamente dalla stessa Costituzione, che all’art. 48, comma 3, dispone: “Il diritto di voto non può essere limitato se non per incapacità civile o per effetto di sentenza penale irrevocabile o nei casi di indegnità morale indicati dalla legge”.
E’ chiaro, dunque, come l’eventuale obbligo di green pass per l’esercizio del voto si sarebbe posto in palese violazione con la citata disposizione costituzionale.
Al netto di ciò, tutti gli elettori e i componenti dei seggi saranno tenuti a rispettare le consuete prescrizioni anti-contagio (obbligo di mascherina e di igienizzazione, divieto di assembramenti, ecc.), come espressamente previsto dal predetto protocollo sanitario (il cui testo integrale viene reso disponibile al seguente link).
Relativamente al green pass, peculiare è la situazione dei componenti dei seggi, che per il primo turno non avranno alcun obbligo di esibire la certificazione. Per il ballottaggio, stante l’entrata in vigore dell’obbligo di cui al d.l. 127/2021 ( a far data dal 15 ottobre) e data l’equiparabilità di presidenti e scrutatori ai dipendenti della PA, deve ritenersi che essi siano invece tenuti al possesso del pass per accedere al seggio.
Ultimo elemento di rilievo è la conferma (in numero ancora più esteso rispetto all’ultimo turno) dei seggi speciali domiciliari per consentire l’esercizio di voto a coloro che risultino positivi ovvero in quarantena (previa specifica e motivata richiesta).
A conclusione del presente approfondimento, riteniamo utile segnalare la recentissima pubblicazione, da parte dell’ANCI, di un Manuale pratico (quaderno ANCI n. 29) che costituisce un validissimo strumento a sostegno dei Sindaci e degli amministratori neo eletti.
Il Manuale, infatti, contiene una iniziale parte esplicativa che dà atto, in sintesi, dei primi adempimenti previsti dalla normativa e della disciplina dei soggetti dell’organizzazione dell’ente.
Inoltre, il documento include un’utilissima raccolta di modelli dei principali atti di competenza del Sindaco.
Al seguente link, si condivide la pubblicazione di ANCI.
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]]>L'articolo Obbligo di gare elettroniche: la nota dell’ANCI proviene da Giurdanella.it.
]]>Da questa data infatti tutte le “comunicazioni e gli scambi di informazioni” inerenti le procedure di affidamento di appalti pubblici devono svolgersi – salvo alcune eccezioni – in formato interamente elettronico, ai sensi dell’art. 40 del Codice Appalti.
Per chiarire le conseguenze pratiche del nuovo obbligo per i Comuni, l’ANCI ha pubblicato delle indicazioni operative, per individuare quali sono le “comunicazioni elettroniche obbligatorie” e come è possibile adempiere agli obblighi normativi per le stazioni appaltanti.
In allegato la indicazioni operative dell’ANCI.
Come noto, il 18 ottobre 2018, è entrato in vigore l’obbligo, per tutte le stazioni appaltanti, di utilizzare mezzi di comunicazione elettronica nell’ambito delle procedure di gara.
Tale obbligo – previsto dal comma 2 dell’articolo 40 del decreto legislativo n. 50/2016 e ss.mm.ii. (di seguito Codice Appalti) – deriva dall’art. 22 della direttiva comunitaria 2014/24/EU, che richiedeva proprio l’utilizzo dei mezzi elettronici per le comunicazioni: “Gli Stati membri provvedono affinché tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni di cui alla presente direttiva, in particolare la trasmissione in via elettronica, siano eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici (art. 22, co. 1); in tali casi, le amministrazioni aggiudicatrici «garantiscono che l’integrità dei dati e la riservatezza delle offerte e delle domande di partecipazione siano mantenute. Esse esaminano il contenuto delle offerte e delle domande di partecipazione soltanto dopo la scadenza del termine stabilito per la loro presentazione» (art. 22, co. 3).
Dunque, l’oggetto della disposizione normativa succitata, riguarda le modalità con cui effettuare le comunicazioni e gli scambi di informazioni all’interno delle procedure di gara. Tuttavia, una completa disamina della disciplina, impone un collegamento dell’articolo 40, comma 2, con quanto previsto dall’articolo 52 del Codice, che descrive le caratteristiche che tali comunicazioni devono avere. Il comma 5 dell’articolo 52, in particolare, chiarisce: “In tutte le comunicazioni, gli scambi e l’archiviazione di informazioni, le stazioni appaltanti garantiscono che l’integrità dei dati e la riservatezza delle offerte e delle domande di partecipazione siano mantenute. Esse esaminano il contenuto delle offerte e delle domande di partecipazione soltanto dopo la scadenza del termine stabilito per la loro presentazione”.
L’art. 52 inoltre, , con riferimento alla presentazione dell’offerta, stabilisce che le amministrazioni possano ancora ricorrere all’uso di mezzi di comunicazione diversi da quelli elettronici nelle seguenti ipotesi derogatorie:
Il quadro normativo si completa con l’articolo 58 del Codice Appalti concernente le procedure svolte attraverso piattaforme telematiche di negoziazione e con l’articolo art. 44, che rimanda ad un D.M., contenente le “modalità di digitalizzazione delle procedure”, la cui adozione al momento, non risulta avvenuta (si ricorda che per questo, ANCI, aveva presentato un emendamento al decreto milleproroghe per il rinvio del termine del 18 ottobre).
2. Utilizzo di piattaforme telematiche di negoziazione
In questo quadro normativo, alquanto incerto e frammentato, sicuramente gli obblighi di comunicazione informatica di cui all’articolo 40 comma 2 del Codice, possono dirsi adempiuti utilizzando le piattaforme elettroniche di negoziazione, che garantiscono il rispetto dell’integrità dei dati e la riservatezza delle offerte nelle procedure di affidamento. Le piccole stazioni appaltanti, anche riunite in Cuc, che non hanno avuto tempo e soprattutto non hanno risorse per creare una propria piattaforma di e-procurement, possono quindi delegare la gara ad una Centrale di Committenza o altro soggetto aggregatore di riferimento, che abbia costituito la piattaforma e-procurement, o convenzionarsi, con piattaforme e-procurement che offrono tale servizio sul mercato.
3. Distinzione tra utilizzo di una piattaforma informatica di negoziazione, e strumenti di comunicazione digitali
Se l’utilizzo di piattaforme elettroniche di negoziazione, come sopra descritte, soddisfa pienamente l’adempimento dell’obbligo de quo, ad avviso di ANCI, è necessario distinguere l’utilizzo di una piattaforma informatica di negoziazione, di cui all’art. 58, dall’obbligo di utilizzo di strumenti di comunicazione digitali di cui all’articolo 40.
In particolare, si ritiene che dal 18 ottobre u.s. ci sia unicamente la necessità per tutte le stazioni appaltanti di utilizzare idonei strumenti informatici per la trasmissione e ricezione della documentazione di gara, ma non vi sia alcun obbligo di ricorso alle procedure telematiche, di cui all’art. 58.
Il ragionamento logico-giuridico alla base di tale affermazione, si base sulla motivazione dell’articolo 52 della direttiva Ue n. 24/2014, in base alla quale «il ricorso obbligatorio a mezzi di comunicazione elettronici ai sensi della presente direttiva non dovrebbe tuttavia obbligare le amministrazioni aggiudicatrici a effettuare il trattamento elettronico delle offerte, né a procedere alla valutazione elettronica o al trattamento automatizzato».
Ciò peraltro risulta confermato dall’ articolo 37 comma 2, del Codice degli Appalti che prevede la possibilità, per tutte le stazioni appaltanti, in caso indisponibilità di strumenti telematici di negoziazione, di ricorrere agli affidamenti con procedure ordinarie.
Pertanto, si ritiene che, anche a seguito dell’entrata in vigore dell’articolo 40 comma 2, le stazioni appaltanti, senza ricorrere alla gestione integrale della gara su piattaforma informatica, possano utilizzare sistemi informatici specifici che si limitino alla ricezione e trasmissione della documentazione e informazioni di gara, incluse le domande di partecipazione e il DGUE, previsti dal Codice dei contratti e in conformità con quanto disposto dal CAD (es. e-notification: pubblicazione elettronica dei bandi di gara; e-access: accesso elettronico ai documenti di gara; e-submission: presentazione elettronica delle offerte; e-Certis sistema informatico che consente di individuare i certificati e gli attestati più frequentemente richiesti nelle procedure d’appalto).
4. Altre modalità operative in deroga e nelle more delle linee guida in materia di digitalizzazione delle procedure
Si ritiene infine che, in assenza di una piattaforma di e-procurement (propria o convenzionata di cui al precedente punto 2, o di soggetti aggregatori), ovvero di un sistema informatico di trasmissione e gestione della documentazione di gara, le stazioni appaltanti possano ancora ricorrere a soluzioni alternative, quantomeno in attesa della piena implementazione degli strumenti telematici sicuri.
Come già ricordato infatti, non risulta adottato il D.M. di cui all’articolo 44 del Codice Appalti, che avrebbe dovuto definire le modalità di digitalizzazione delle procedure di tutti i contratti pubblici, anche attraverso l’interconnessione per l’interoperabilità dei dati delle Pubbliche Amministrazioni. Non esiste dunque, nell’attuale quadro ordinamentale della materia, una definizione dello standard da utilizzare per la digitalizzazione delle procedure di gara.
Nelle more dunque del completamento di tale assetto normativo, possono essere utilizzate le deroghe di cui al succitato articolo 52, in quanto costituiscono eccezioni all’obbligo di richiedere mezzi di comunicazione elettronici.
In particolare, l’art. 52, con riferimento alla “procedura di presentazione dell’offerta”, stabilisce che le amministrazioni possano ancora ricorrere all’uso di mezzi di comunicazione diversi da quelli elettronici (quindi quelli tradizionali) quando ciò si renda necessario, tra l’altro, per assicurare la sicurezza e la protezione di informazioni di natura particolarmente sensibile (articolo 52, comma 1, lett. e).
Il comma 5 dell’articolo 52, chiarisce che non può intendersi come comunicazione per la fase di presentazione delle offerte, l’invio mediante posta elettronica certificata, perché se è vero che la PEC (come idoneo strumento telematico di comunicazione e strumento di scambio di informazioni), garantisce l’integrità dei dati, di certo non può garantire la riservatezza e l’apertura del contenuto soltanto dopo il termine di presentazione delle offerte.
Pertanto, può ragionevolmente affermarsi che, anche dopo il 18 ottobre u.s., resti comunque possibile, per la presentazione dell’offerta, la possibilità di ricorrere a modalità alternative a quelle elettroniche, purché siano le uniche in grado di assicurare l’integrità dei dati e la riservatezza delle offerte (tra queste, ad esempio, si ritiene annoverarsi anche la possibilità di presentare l’offerta in formato elettronico, su supporto informatico, all’interno della busta chiusa, sigillata e controfirmata). Ovviamente, il ricorso a tali altri mezzi, costituendo una deroga, andrà motivato nei termini anzidetti, nella relazione unica ( comma 3 dell’articolo 52).
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]]>L'articolo ANCI: il punto sul nuovo codice appalti proviene da Giurdanella.it.
]]>L’Assessore ha quindi chiesto “un’accelerazione dell’operazione di completamento della riforma, che attende la predisposizione ed emanazione di decreti e linee guida su aspetti di fondamentali importanza”.
Nel documento presentato dall’Associazione sono stati sollevate alcuni profili critici, e sono state proposte soluzioni delle questioni interpretative più rilevanti.
La principale criticità è sicuramente l’incapacità di delle istituzioni di garantire l’adozione degli atti attuativi in modo tempestivo, ordinato e coordinato.
A cinque mesi dall’adozione del codice, manca ancora il decreto sulle qualificazioni delle stazioni appaltanti, o quello sulla definizione dei livelli progettazione.
Si aggiunge il contrasto tra Consiglio di Stato e ANAC in materia di appalti sotto-soglia, evidenzatasi in occasione del parere del Consiglio di Stato sulle apposite linee guida dell’Autorità.
Con riferimento agli appalti di lavori, una delle critiche più frequenti da parte dei comuni riguarda l’abrogazione dell’art. 105 del vecchio DPR n. 207/2010 che consentiva, per i lavori di manutenzione, di prescindere dalla redazione del progetto esecutivo per bandire la gara per l’affidamento con i livelli di progettazione definitiva.
Con l’abrogazione di tale norma, poiché la stragrande maggioranza degli appalti di lavori banditi dalle stazioni appaltanti riguarda la manutenzione del loro patrimonio, l’entrata in vigore del nuovo Codice degli appalti ha praticamente paralizzato la pubblicazione di appalti di lavori.
Secondo l’Anci, le disposizioni sull’obbligo di centralizzazione previsto per i Comuni non capoluogo non si applicano ai servizi sociali e specifici di cui all’allegato IX del Codice. Ciò è desumibile per la peculiarità dell’oggetto di tali appalti e per un’interpretazione del dato letterale di cui all’articolo 140 che testualmente recita: “Gli appalti dei servizi sociali e speciali di cui all’allegato IX sono aggiudicati in applicazione dell’articolo 142, 143, 144, salvo quanto disposto dal presente articolo”.
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]]>L'articolo Nuovo Codice Appalti: calo delle gare. Ance e Anci chiedono più tempo proviene da Giurdanella.it.
]]>A parere di Cantone, si tratta di un calo fisiologico dovute alle novità apportate dal nuovo codice, e soprattutto dovuto alle preoccupazioni delle pubbliche amministrazioni.
Cantone comunque ha affermato che in realtà il calo ha avuto inizio prima dell’entrata in vigore del nuovo Codice, e precisamente da novembre 2015.
Preoccupati per il calo degli appalti, sono i costruttori edili. L’Ance, infatti, lancia l’allarme evidenziando che a giugno, le gare bandite dai comuni, sono diminuite del 34,9 per cento in numero e di oltre il 60 per cento in valore (rispetto al maggio 2015 addirittura del 75), mentre ad aprile, invece, la corsa a fare in fretta per bandire gare con le vecchie regole aveva spinto gli appalti a più 50 per cento in valore.
Ad avviso dell’Ance il crollo degli appalti è strettamente collegato all’entrata in vigore del nuovo testo, avvenuta senza periodo transitorio per rispettare i tempi previsti da Bruxelles per l’attuazione delle direttive europee.
Per questi motivi, sia l’Ance (costruttori edili) che l’Anci (comuni italiani) chiedono al Governo di riaprire i tempi prevedendo una fase di transizione.
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]]>1.1. Categorie DPCM di cui all’articolo 9, comma 3 del D.L. n. 66/2014:
L’articolo 9, comma 3, del DL 66/ 2014, convertito con modificazioni nella legge n. 89/2016 e poi ulteriormente innovato dalla legge di stabilità 2016 (comma 499), nel suo testo attuale, fatto salvo l’impianto spending previgente (articolo unico, commi 499 e 455, della legge n. 296/2006, articolo 2, comma 574, della legge n. 244/2007 e artt. 4 e 15 della legge n.135/2012) stabilisce che con DPCM “sono individuate le categorie di beni e di servizi nonché le soglie al superamento delle quali le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché le regioni, gli enti regionali, gli enti locali di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché loro consorzi e associazioni, e gli enti del servizio sanitario nazionale ricorrono a Consip S.p.A. o agli altri soggetti aggregatori di cui ai commi 1 e 2 per lo svolgimento delle relative procedure. Per le categorie di beni e servizi individuate dal decreto di cui al periodo precedente, l’Autorità nazionale anticorruzione non rilascia il codice identificativo gara (CIG) alle stazioni appaltanti che, in violazione degli adempimenti previsti dal presente comma, non ricorrano a Consip S.p.A. o ad altro soggetto aggregatore. Con il decreto di cui al presente comma sono, altresì, individuate le relative modalità di attuazione”.
Il Dpcm di cui sopra, del 24 dicembre 2015 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 9 febbraio 2016 e prevede un periodo transitorio di sei mesi.
A decorrere dal 9 agosto p.v. dunque, vi è l’obbligo – per tutti i Comuni – di ricorrere ai soggetti aggregatori di riferimento (Consip S.p.A., Città Metropolitana, Regione), se il fabbisogno annuo, per le categorie merceologiche d’interesse, è superiore alla soglia indicata nel suddetto DPCM.
Si riporta di seguito una tabella riepilogativa dei servizi e soglie previste dal DPCM che interessano i Comuni:
| SERVIZI DI USO COMUNE | ||
| Vigilanza armata | 40.000 | |
| Facility management immobili | Soglia comunitaria | |
| Pulizia immobili | Soglia comunitaria | |
| Guardiania | 40.000 | |
| Manutenzione immobili e impianti | Soglia comunitaria | |
Nel caso in cui – in relazione ai beni/servizi individuati – il fabbisogno della stazione appaltante superi l’importo (annuo) indicato nel decreto, il RUP per poter procedere con la richiesta del CIG dovrà seguire una precisa procedura indicata dall’ANAC con la comunicazione del 10 febbraio 2016 (vedi allegato).
Diversamente, si ribadisce che dal 9 Agosto, per le succitate categorie merceologiche, non sarà possibile ottenere il CIG.
Come primo indirizzo di carattere operativo, si consiglia prudentemente di verificare l’importo annuo di acquisti di beni/servizi riconducibili alle categorie indicate nel DPCM.
1.2. Categorie merceologiche individuate dall’art 1 comma 7 del DL 95/2012 e dal DM del 22/12/2015 (energia elettrica, gas, carburanti rete e carburanti extra rete, combustibili per riscaldamento, telefonia fissa e telefonia mobile, buoni pasto, sia cartacei che elettronici):
Obbligo di approvvigionarsi attraverso le convenzioni o gli accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali di riferimento. E’ fatta salva la possibilità di procedere ad affidamenti in tali categorie merceologiche anche al di fuori delle predette modalità, a condizione che gli stessi conseguano ad approvvigionamenti da altre centrali di committenza o a procedure di evidenza pubblica, e prevedano corrispettivi inferiori (di almeno il 10% per le categorie telefonia fissa e telefonia mobile e del 3% per le altre categorie) a quelli indicati nelle convenzioni e accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali.
1.3 Acquisti di beni e servizi informatici e di connettività
Obbligo di approvvigionarsi di beni e servizi informatici e di connettività tramite Consip spa e soggetto aggregatori, ivi comprese le centrali di committenza regionali.
E’ possibile procedere ad approvvigionamenti al di fuori di tale modalità esclusivamente a seguito di apposita autorizzazione motivata dell’organo di vertice amministrativo, “qualora il bene o il servizio non sia disponibile o idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno dell’amministrazione ovvero in casi di necessità ed urgenza comunque funzionali ad assicurare la continuità della gestione amministrativa” ( cit comma 516 legge n. 208/2015). Per organo di vertice amministrativo, la Corte dei Conti, sez. contr. Liguria, con la deliberazione n. 14 depositata il 24 febbraio 2016, anche se riferita all’analoga disposizione prevista dal comma 510 dell’art. 1 della stessa legge, ha precisato che si deve intendere il dirigente apicale e non un organo politico, in quanto, ai sensi dell’art. 107, comma 5, del Tuel, i dirigenti hanno competenza esclusiva e inderogabile per tutti i compiti gestionali, ivi compresi gli atti discrezionali, mentre gli organi di governo: Consiglio e Giunta comunale, possono operare con i soli poteri di indirizzo e di controllo politico amministrativo. Si ritiene quindi che per organo di vertice amministrativo debba intendersi la figura del segretario/direttore generale dell’Ente locale. Si segnala che tale disposizione ha l’obiettivo di un risparmio di spesa annuale – da raggiungere nel triennio 2016-2018 – pari al 50% della spesa annuale media per la gestione corrente del solo settore informatico, relativa al triennio 2013-2015 e che tali risparmi sono utilizzati prioritariamente per investimenti in materia di innovazione tecnologica e che la mancata osservanza di tali procedure e risparmi può dar luogo a danno erariale e a responsabilità disciplinare. Si osserva infine che – ad oggi – non risulta tuttavia predisposto il Piano triennale per l’informatica nella Pubblica Amministrazione su cui Consip S.p.A o il soggetto aggregatore interessato dovrebbe programmare gli acquisti di beni e servizi informatici di connettività, in coerenza con la domanda aggregata di cui al medesimo piano.
2. Acquisti relativi ad altre categorie merceologiche di lavori, servizi e forniture
2.1. Comuni non Capoluogo di Provincia
Non ci sono vincoli di aggregazione o di strumenti di negoziazione da utilizzare.
È possibile procedere autonomamente e direttamente, fermo restando l’obbligo di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici.
È possibile procedere autonomamente e direttamente, fermo restando l’obbligo di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici[1].
Le stazioni appaltanti devono essere comunque in possesso della necessaria qualificazione di cui all’art. 38 comma 2 del d.lgs. n. 50/2016[2] ed in tal caso possono procedere mediante utilizzo autonomo degli strumenti telematici messi a disposizione da centrali di committenza qualificate secondo la normativa vigente.
Vi è, inoltre, comunque, l’obbligo di acquisto in forma aggregata secondo una delle seguenti modalità:
Le stazioni appaltanti devono essere in possesso della necessaria qualificazione di cui all’art. 38 comma 2 ( vedi nota precedente) del d.lgs. n. 50/2016 (“Codice Appalti”). Per tali stazioni appaltanti sussiste l’obbligo di rispetto del benchmark di convenzioni e Accordi Quadro Consip.
2.2. Comuni Capoluogo di provincia
Non ci sono vincoli di aggregazione o di strumenti di negoziazione da utilizzare.
È possibile procedere autonomamente e direttamente, fermo restando l’obbligo di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici.
È possibile procedere autonomamente e direttamente, fermo restando l’obbligo di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici.
Le stazioni appaltanti devono essere comunque in possesso della necessaria qualificazione di cui all’art. 38 comma 2 del d.lgs. n. 50/2016 ed in tal caso possono procedere mediante utilizzo autonomo degli strumenti telematici messi a disposizione da centrali di committenza qualificate secondo la normativa vigente. In caso di indisponibilità di tali strumenti anche in relazione alle singole categorie merceologiche, le stazioni appaltanti operano ricorrendo ad una centrale di committenza ovvero mediante aggregazione con una o più stazioni appaltanti aventi la necessaria qualifica oppure mediante lo svolgimento della procedura ordinaria prevista dal Codice.
Le stazioni appaltanti devono essere in possesso della necessaria qualificazione di cui all’art. 38 comma 2 del d.lgs. n. 50/2016. Qualora non in possesso della necessaria qualificazione, procedono all’acquisizione di forniture, servizi e lavori ricorrendo ad una centrale di committenza ovvero mediante aggregazione con una o più stazioni appaltanti aventi la necessaria qualifica.
Per tali stazioni appaltanti sussiste l’obbligo di rispetto del benchmark di Convenzioni e Accordi Quadro Consip.
[1] Sono comunque salvi gli obblighi e le facoltà di acquisizione di beni e servizi mediante convenzioni Consip o di centrali di committenza qualora il bene o il servizio sia presente sia nel Mepa sia nelle convenzioni ed in queste ultime risulti con valore inferiore, il Comune soddisfa l’obbligo di acquisto utilizzando la convenzione.
[2] In base a tale disposizione, i requisiti tecnico-organizzativi per l’iscrizione all’elenco delle stazioni appaltanti qualificate e le modalità attuative del sistema delle attestazioni di qualificazione e di eventuale aggiornamento e revoca nonché la data a decorrere dalla quale entrerà in vigore il nuovo sistema di qualificazione, saranno definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottarsi, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per la semplificazione della pubblica amministrazione, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del Codice Appalti, sentite I’ANAC e la Conferenza Unificata. Ai sensi dell’art. 216, comma 10 del nuovo Codice dei Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, fino alla data di entrata in vigore del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti dicui all’art. 38, i requisiti di qualificazione sono soddisfatti mediante l’iscrizione all’Anagrafe Unica delle stazioni appaltanti di cui all’art. 33 ter del DL 179/2012.
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L'articolo Nuovo Codice Appalti ed acquisti centralizzati: ecco le novità per i comuni proviene da Giurdanella.it.
]]>L'articolo Finanziamenti europei, i ritardi (e i silenzi) della Regione Sicilia proviene da Giurdanella.it.
]]>Silenzio da Palermo sulla denunzia, presentata congiuntamente, da ANCI Sicilia, a firma del vice-presidente Paolo Amenta, sindaco di Canicattini Bagni e dall’Associazione Impresa Europa, a firma dell’Avv. Carmelo Giurdanella, contro la repentina ed inopinata modifica delle regole per la rendicontazione e l’erogazione dei finanziamenti sul Fondo FSE 2007-2013.
La Regione ha infatti illegittimamente imposto a tutti i beneficiari dei finanziamenti l’insostenibile obbligo di rendicontare (e di anticipare) le spese relative ai progetti finanziati, pena la non ammissibilità delle ulteriori spese. Un’incombenza di cui enti locali, cooperative e imprese del terzo settore non possono concretamente farsi carico, posto che la Regione non ha ancora provveduto a trasferire le dovute somme, come previste in sede di ammissione dei progetti a finanziamento.
Una scelta, dunque, che ha messo concretamente a rischio la sopravvivenza dei soggetti interessati e la tenuta dello stesso sistema economico siciliano, e che è resa ancor più incomprensibile dalla circostanza che ha lo scopo di riparare alle gravi inadempienze ed ai ritardi della stessa Regione Sicilia nella gestione dei fondi strutturali di origine europea.
Qui il testo della lettera.
L'articolo Finanziamenti europei, i ritardi (e i silenzi) della Regione Sicilia proviene da Giurdanella.it.
]]>L'articolo Dal 1° novembre scatta l’obbligo degli acquisti centralizzati proviene da Giurdanella.it.
]]>“I Comuni non capoluogo di provincia procedono all’acquisizione di lavori, beni e servizi nell’ambito delle unioni dei comuni di cui all’articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici anche delle province, ovvero ricorrendo ad un soggetto aggregatore o alle province, ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56. In alternativa, gli stessi Comuni possono acquisire bene servizi attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A.o da altro soggetto aggregatore di riferimento. L’Autorita’ per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture non rilascia il codice identificativo gara (CIG) ai comuni non capoluogo di provincia che procedano all’acquisizione di lavori, beni e servizi in violazione degli adempimenti previsti dal presente comma. Per i Comuni istituiti a seguito di fusione l’obbligo di cui al primo periodo decorre dal terzo anno successivo a quello di istituzione.”
Dal 1° novembre scatta dunque l’obbligo per i comuni non capoluogo, di acquisire lavori, servizi e forniture attraverso le centrali di committenza.
Gli enti locali sembrano impreparati alla nuova norma che rischia di causare un blocco delle gare pubbliche. L’Anci, in considerazione dell’impreparazione dei comuni e dell’incertezza normativa vigente causata dalla sovvrapposizione di varie disposizioni normative, ha chiesto il rinvio dell’entrata in vigore dell’obbligo facendolo coincidere con l’entrata in vigore del nuovo codice appalti, per evitare confusione in materia ed avere maggiore certezza.
Tra l’altro la legge di stabilità 2016 prevede a partire dal 1° gennaio 2016 la possibilità per i Comuni con meno di 10mila abitanti di procedere ad acquisti autonomi, anche in deroga a quanto stabilito all’articolo 33, comma 3-bis del Codice Appalti, per gli acquisti di importo sotto ai 40.000 euro.
L'articolo Dal 1° novembre scatta l’obbligo degli acquisti centralizzati proviene da Giurdanella.it.
]]>L'articolo Decreto Trasparenza, la circolare dell’ANCI…
… proviene da Giurdanella.it.
]]>Con nota informativa del 9 aprile 2013, l’ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani) ha illustrato le principali novità introdotte dal Dlgs n. 33/2013 recante disposizioni in materia di “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni“, più comunemente noto come TU trasparenza, già in vigore dal 20 aprile 2013.
Il provvedimento, attuativo della delega contenuta nella legge anticorruzione (L. n. 190/2012), riordina in un unico corpo normativo le disposizioni normative in materia di obblighi di informazione, pubblicità e trasparenza da parte delle pubbliche amministrazioni variamente susseguitesi nel tempo. Oltre al coordinamento delle disposizioni vigenti, vi sono anche delle novità normative di rilievo, molte delle quali destinate ad avere un forte impatto sugli enti locali.
Tra le principali novità, si segnalano quelle relative a:
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]]>Entro il 31 marzo infatti gli Enti Locali devono adottare il Piano triennale anticorruzione per il triennio 2013-2015, pur non essendo stati ancora adottati né lo schema di piano nazionale anticorruzione, rimesso alle determinazioni della Conferenza Unificata Stato-Regioni e Autonomia locali, né il piano per le amministrazioni statali. Le linee guida approvate dal comitato interministeriale inoltre sono molto generiche e non si può ritenere che abbiano valenza sostitutiva delle indicazioni che a livello nazionale deve offrire la Conferenza Unificata. Di qui l’esigenza di istruzioni applicativa circa le principali misure e adempimenti da porre in essere per una effettiva attuazione delle disposizioni di legge.
I Comuni sono sollecitati a:
individuare il Responsabile anticorruzione, che l’art. 1 comma 7 L. n. 190/2012 individua, di norma, nel segretario comunale. Non essendo sufficiente la semplice individuazione legislativa, occorre un apposito atto di nomina, per la cui adozione è competente il Sindaco (cfr. Enti Locali: il responsabile della prevenzione della corruzione è il segretario comunale; Delibera Civit n. 15/2013: è il Sindaco che nomina il responsabile anticorruzione);
avviare i lavori per la definizione del Piano di prevenzione della corruzione, di competenza della Giunta comunale, nelle more dell’adozione delle previste intese in sede di Conferenza unificata e del Piano nazionale anticorruzione del Dipartimento della Funzione Pubblica. Per quanto concerne i contenuti, la circolare si rifà alle linee guida interministeriali (cfr. Anticorruzione: elaborate le linee guida del Governo) oltre che al dettato dell’art. 1 comma 9 L. n. 190/2012.
Di seguito, si allega il testo integrale della circolare ANCI 21 marzo 2013
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]]>A quasi un anno di distanza dall'approvazione del testo, lo scorso 22 dicembre, il Consiglio dei Ministri ha iniziato a lavorare alla delega, approvando in via preliminare uno schema di Dpr recante la modifica del Dpr 139/2010, proprio allo scopo di aggiornare e razionalizzare i procedimenti semplificati di autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve entità.
Il nuovo regolamento è stato accolto positivamente dell'Anci in sede di Conferenza Unificata, in quanto chiarisce e migliora il regolamento del 2010, ed elimina alcuni aspetti che avevano dato luogo a problemi applicativi. In particolare si precisa l’ambito applicativo della semplificazione e si individua con maggior dettaglio le tipologie di interventi di lieve entità che godono della procedura semplificata per il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica.
In una nota, l'Anci ricorda che il nuovo provvedimento “è frutto dell’operatività del gruppo di lavoro Anci, Regioni e Ministero dei Beni culturali, costituito con DM del 14.06.2012, che nell’arco di soli sei mesi ha modificato il testo del D.P.R. per rendere più agevole l’individuazione e il ricorso all’iter semplificato da parte del privato interessato e l’attività di controllo delle amministrazioni preposte, evitando il più possibile interpretazioni soggettive e limitanti”.
L'Associazione dei Comuni italiani ha espresso la raccomandazione di “dare al più presto continuità all’attività del gruppo di lavoro Mibac-Regioni-Anci per completare l’aggiornamento e la razionalizzazione delle disposizioni riferite ai procedimenti paesaggistici, con particolare riferimento agli artt. 146, 149, 167 e 181 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, intervenendo quindi anche sulla parte sanzionatoria giudicata, a volte, oggettivamente eccessiva”.
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