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]]>A tal proposito, il Consiglio di Stato, con sentenza n. 6934 del 2022, ha parlato di un’ ”evoluzione del contratto d’appalto pubblico da mero strumento di acquisizione di beni e servizi a strumento di politica economica”.
Difatti, l’articolo 57 d.lgs. 36/2023 prevede l’inserimento all’interno dei bandi, degli avvisi o in equipollenti atti di gara delle c.d. “clausole sociali” ossia di specifici obblighi in capo agli operatori economici di garantire pari opportunità generazionali, di genere e stabilità occupazionale (primo comma).
Al secondo comma, invece, è previsto l’inserimento di specifici criteri di sostenibilità ambientale che gli operatori sono tenuti a rispettare.
Con specifico riferimento al secondo comma dell’articolo 57 d.lgs. 36/2023, è bene precisare che in ambito europeo è ormai consolidata l’impostazione volta a incrementare la tutela ambientale attraverso la conclusione di contratti pubblici che rispettino determinati standard.
Difatti, proprio in ottemperanza alle indicazioni contenute all’interno della Comunicazione COM (2003) 302 (Politica integrata dei prodotti – sviluppare il concetto di ciclo di vita ambientale”, l’Italia ha adottato “Piano d’azione per la sostenibilità ambientale dei consumi della pubblica amministrazione (PAN GPP)” di cui è stata adottata l’edizione 2023, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale (GU Serie Generale n.193 del 19-08-2023).
L’obiettivo del Piano è quello di promuovere i c.d. appalti verdi, ossia di appalti (ma anche concessioni) in cui i materiali, le strategie e i modelli di business consentano di realizzare la transizione verde, che rappresenta un obiettivo anche a livello internazionale (agenda 2030 ONU).
Il d.lgs. 36/2023 rimette la definizione del contenuto delle “clausole ambientali” ai c.d. CAM (criteri ambientali minimi), adottati con decreto del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica.
I CAM sono a tutti gli effetti dei parametri in base ai quali le stazioni appaltanti possono valutare le offerte presentate dagli operatori economici; in particolar modo, quando sia adottato il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, i CAM possono venire in rilievo come parametri premiali di comparazione tra più offerte.
Emerge con chiarezza che l’inserimento delle “clausole ambientali” è in grado di avviare un circolo virtuoso, giacché le imprese saranno maggiormente incentivate a raggiungere standard di tutela ambientale sempre più elevati.
In particolare, al fine di aumentare la propria competitività, le imprese dovranno munirsi di apposite certificazioni che provino il rispetto dei requisiti riguardanti il settore ambientale, societario e di governance (criteri ESG).
Le “Certificazioni ESG” rappresentano i principali strumenti per ottenere vantaggi competitivi nelle procedure di gara d’appalto. Tra queste segnaliamo:
La diffusione dei Green Pubblic Procurment promette di realizzare importanti obiettivi quali la diffusione di maggiore consapevolezza tra gli operatori economici, i quali, principalmente per ragioni di competitività, saranno maggiormente incentivate ad adottare prodotti e procedure maggiormente sostenibili; dall’altro lato, le Pubbliche Amministrazioni potranno muoversi nella direzione di un maggior efficientamento delle risorse, con indubbi risvolti positivi anche sulla spesa pubblica.
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]]>Di seguito una breve sintesi dei lavori attuali che interessano il terzo settore, la pubblica amministrazione, la legge europea e la green economy.
Riforma del Terzo settore e dell’impresa sociale
Nella seduta del 31 marzo scorso, la Commissione Affari Sociali della Camera ha approvato, in sede referente, il disegno di legge recante delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell’impresa sociale e per la disciplina del Servizio civile universale . Obiettivo del provvedimento, è, da un lato, quello di introdurre misure per la costruzione di un rinnovato sistema che favorisca la partecipazione attiva e responsabile delle persone, singolarmente o in forma associata, per valorizzare il potenziale di crescita e occupazione insito nell’economia sociale e nelle attività svolte dal settore, anche attraverso il riordino e l’armonizzazione di incentivi e strumenti di sostegno; dall’altro, quello di uniformare e coordinare la disciplina della materia caratterizzata da un quadro normativo non omogeneo e di aggiornarlo alle mutate esigenze della società civile.
La discussione in Aula del testo del disegno di legge è prevista per oggi, 8 aprile 2015.
Qui il dossier del servizio studi della Camera
Qui la scheda del disegno di legge n. 2617 AC, con il testo e la relazione di accompagnamento.
Legge europea 2014
Il 19 marzo 2015 è stato presentato alla Camera dei Deputati il disegno di legge recante “Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea – Legge europea 2014”, in base alle disposizioni di cui alla legge 24 dicembre 2012, n. 234, sulla partecipazione dell’Italia alla formazione e all’attuazione della normativa e delle politiche dell’Unione europea.
La legge n. 234 del 2012 prevede infatti che ogni anno il Governo presenti, insieme al disegno di legge di delegazione europea, un disegno di legge europea, che contiene norme di diretta attuazione volte a garantire l’adeguamento dell’ordinamento nazionale all’ordinamento europeo, con particolare riguardo ai casi di non corretto recepimento della normativa europea.
L’articolo 29 della legge 234 prevede inoltre espressamente la possibilità per il Governo, nel caso in cui rilevi ulteriori esigenze di adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea, di presentare nel secondo semestre dell’anno un ulteriore disegno di legge di delegazione europea.
Nel disegno di legge europea, secondo quanto previsto dall’articolo 30 della legge n. 234 del 2012, sono inserite le disposizioni finalizzate a porre rimedio ai casi di non corretto recepimento della normativa dell’Unione europea nell’ordinamento nazionale che hanno dato luogo a procedure di preinfrazione, avviate nel quadro del sistema di comunicazione EU Pilot, e di infrazione, laddove il Governo abbia riconosciuto la fondatezza dei rilievi mossi dalla Commissione europea.
Con riferimento all’anno 2014 – oltre al disegno di legge in esame – il Governo ha presentato il disegno di legge di delegazione europea 2014, attualmente in corso di esame al Senato (S. 1758). Il disegno di legge contiene disposizioni di delega per l’adozione delle direttive dell’Unione europea pubblicate nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea dalla data di presentazione in Parlamento del precedente disegno di legge di delegazione europea 2013 secondo semestre (legge 7 ottobre 2014, n. 154).
Qui il testo del disegno di legge
Riorganizzazione delle Amministrazioni pubbliche
L’Aula del Senato, nella seduta antimeridiana dell’8 aprile, ha proseguito la discussione del disegno di legge n. 1577, nel testo proposto dalla Commissione, recante “Riorganizzazione delle Amministrazioni pubbliche” (collegato alla manovra finanziaria), avviata nella seduta pomeridiana del 1° aprile.
Il ddl reca un novero di deleghe legislative, che investono l’organizzazione della pubblica amministrazione per i seguenti riguardi: – modalità di erogazione dei servizi in via digitale ai cittadini, sì da configurare una “cittadinanza digitale” (articolo 1); – disciplina della conferenza di servizi (articolo 2); – segnalazione certificata di inizio attività; silenzio assenso (articolo 4; l’articolo 3 detta alcune altre disposizioni in materia di silenzio assenso, l’articolo 5 in materia di autotutela amministrativa); – pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni (articolo 6); – inconferibilità e incompatibilità di incarichi (ancora l’articolo 6); – riorganizzazione degli uffici e delle funzioni, di Presidenza del Consiglio dei ministri, ministeri, agenzie governative nazionali, enti pubblici non economici nazionali (articolo 7, entro il quale si colloca altresì la riorganizzazione del Corpo forestale dello Stato nonché della rete organizzativa delle Prefetture; così come si colloca, a seguito di trasposizione decisa nell’esame referente, la riorganizzazione del Pubblico registro automobilistico e della motorizzazione civile); – riforma delle Camere di commercio (articolo 9 nel disegno di legge originario, divenuto articolo 8 con l’esame referente); – dirigenza pubblica e valutazione dei rendimenti dei pubblici uffici (articolo 9); – lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni (articolo 11 per alcuni profili generali, e articolo 12); – partecipazioni azionarie delle pubbliche amministrazioni (articolo 11 e articolo 13); – servizi pubblici locali (articolo 11 e articolo 14); – ‘aggiornamento’ a fini attuativi di disposizioni legislative che prevedano provvedimenti di attuazione (articolo 15). Per suo conto, l’articolo 10 verte sulla promozione della conciliazione dei tempi di vita e lavoro nella amministrazioni pubbliche. Seguono la clausola di salvaguardia circa l’applicazione nelle Regione a statuto speciale (articolo 16) e le disposizioni circa i complessivi profili finanziari (articolo 17).
Qui il testo del disegno di legge
Qui il testo della relazione illustrativa
Qui il dossier del Servizio Studi
Collegato ambientale – legge stabilità 2014
Prosegue l’ esame, in 13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) in sede referente, del disegno di legge s.1676, recante “Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell’uso eccessivo di risorse naturali” cd. collegato ambientale – legge stabilità 2014.
Il testo del ddl è stato già approvato dalla Camera dei deputati il 13 novembre 2014 e trasmesso il 17 novembre alla Presidenza del Senato. Il Disegno di legge è collegato alla manovra di finanza pubblica, ai sensi dell’articolo 126-bis del Regolamento.
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]]>Novità in materia di appalti verdi (“green public procurement“) e modifiche al codice dei contratti pubblici.
In particolare (si veda più sotto il commento ai singoli articoli):
a) novità sulle garanzie a corredo dell’offerta nei contratti pubblici (art. 9),
b) modifiche ai criteri di valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa (art. 10),
c) criteri ambientali minimi (CAM) negli appalti pubblici di forniture e negli affidamenti di servizi (art. 10-bis).
Novità anche nella formulazione delle graduatorie per l’assegnazione di contributi, agevolazioni e finanziamenti in materia ambientale (art. 9-bis).
Modifiche rilevanti al codice dell’ambiente, in materia di rifiuti, di raccolta differenziata, di “ecotassa” per i Comuni.
Edilizia: modificata la disciplina relativa agli interventi di nuova costruzione assoggettando al permesso di costruire gli interventi concernenti l’installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulotte, camper, case mobili, imbarcazioni, utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, e non diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee.
Per la prima volta – ha osservato il relatore Alessandro Bratti – in una legge dello Stato il titolo riporta le due parole green economy”, aggiungendo che “il provvedimento insieme alla riforma delle Agenzie ambientali e all’introduzione dei reati ambientali nel Codice penale rappresenta un pacchetto di riforme necessarie e indispensabili… per costruire il quadro all’interno del quale possano svilupparsi e proliferare le imprese di qualità che fanno del rispetto dell’ambiente e dell’innovazione i loro punti di forza”.
Di seguito, il testo integrale della relazione di maggioranza in sede di discussione sulle linee generali del provvedimento.
“(…) Si può dividere il provvedimento in quattro grandi capitoli:
1) politiche di prevenzione ambientali a supporto alla green economy quali quelle sugli appalti «verdi», all’introduzione negli appalti pubblici di criteri che privilegiano le certificazioni ambientali di stampo europeo come Emas ed Ecolabel e di mobilità sostenibile;
2) valorizzazione delle risorse naturali e recupero della materia quali gli accordi per l’utilizzo di materiale post consumo e incentivi per incrementare la raccolta differenziata oltre ad un riordino delle competenze dei Consorzi obbligatori per la raccolta degli imballaggi;
3) un riordino dei sistemi di governance dei Distretti idrografici recependo la Direttiva 2000/60 e l’introduzione fra gli strumenti di Pianificazione dei Contratti di fiume;
4) varie disposizioni in materia di capitale naturale e contabilità ambientale introducendo un principio fondamentale che riguarda un sistema di remunerazione dei servizi eco sistemici e ambientali, la possibilità di istituire delle aree territoriali cosiddette oil free zone oltre che di definire una Strategia nazionale delle Green community (…).
L’articolo 2-bis, 35 milioni di euro, per la realizzazione di un programma sperimentale nazionale di mobilità sostenibile casa-scuola e casa-lavoro. In particolare, le predette risorse sono destinate al finanziamento di progetti di uno o più enti locali riferiti a un ambito territoriale con popolazione superiore ai 100.000 abitanti volti a incentivare la mobilità sostenibile (ad es. iniziative di car-pooling e bike sharing).
Per quanto riguarda le procedure di Valutazione di Impatto Ambientale, è stato introdotto un articolo, che prevede la predisposizione della valutazione di impatto sanitario (VIS), in conformità alle linee guida predisposte dall’Istituto superiore di sanità, per i progetti riguardanti le raffinerie di petrolio greggio, gli impianti di gassificazione e liquefazione, i terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto, nonché le centrali termiche e gli altri impianti di combustione con potenza termica superiore a 300 MW.
Vi sono diverse disposizioni relative al green public procurement.
In particolare l’articolo 9 interviene sulla disciplina delle garanzie a corredo dell’offerta nei contratti pubblici, al fine di prevedere la riduzione del 30 per cento dell’importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema di ecogestione e audit EMAS o una riduzione del 20 per cento per quelli con certificazione ambientale ai sensi della norma tecnica UNI EN ISO 14001, nonché per gli operatori in possesso del marchio di qualità ecologica dell’Unione europea Ecolabel, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50 per cento del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso.
Il medesimo articolo, inoltre, inserisce tra i criteri di valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa: il possesso di un marchio Ecolabel in relazione ai beni o servizi oggetto del contratto, in misura pari o superiore al 30 per cento del valore delle forniture o delle prestazioni oggetto del contratto stesso; la considerazione dell’intero ciclo di vita dell’opera, del bene o del servizio nel costo di utilizzazione e manutenzione; la compensazione delle emissioni di gas serra associate alle attività dell’azienda.
L’articolo 9-bis prevede che, nell’assegnazione di contributi, agevolazioni e finanziamenti in materia ambientale, nella formulazione delle graduatorie costituisca titolo preferenziale la registrazione EMAS delle organizzazioni pubbliche e private e la richiesta di contributi per l’ottenimento della certificazione Ecolabel di prodotti e servizi. La disposizione è applicata prioritariamente nella programmazione dei fondi europei 2014-2020.
L’articolo 10, attraverso l’introduzione dell’articolo 68-bis nel codice dei contratti, disciplina l’applicazione dei «criteri ambientali minimi» (CAM) negli appalti pubblici di forniture e negli affidamenti di servizi nell’ambito delle categorie previste dal Piano d’azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione (PAN-GPP).
In particolare, la norma prevede l’obbligo per le pubbliche amministrazioni, incluse le centrali di committenza, di contribuire al conseguimento degli obiettivi ambientali attraverso l’inserimento, nei documenti di gara relativi ai predetti appalti e affidamenti, almeno delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei decreti ministeriali adottati in attuazione del PAN-GPP e relativi all’acquisto di lampade e di servizi di illuminazione, ai servizi energetici per gli edifici e alle attrezzature elettriche ed elettroniche per l’ufficio.
Tale obbligo si applica, per almeno il 50 per cento del valore degli appalti (sia di importo inferiore sia di importo superiore alle soglie di rilievo comunitario) anche alle categorie di forniture e di affidamenti e per carta per copia e carta grafica, ristorazione collettiva e derrate alimentari, affidamento del servizio di pulizia e per la fornitura di prodotti per l’igiene, prodotti tessili, arredi per ufficio. Rispetto al testo originario sono state aggiunte ulteriori categorie di servizi e di prodotti per i quali nel frattempo sono stati pubblicati i relativi decreti di attuazione recanti i CAM: affidamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani e del servizio di gestione del verde pubblico; forniture di cartucce per stampanti e affidamento dei relativi servizi integrati di ritiro e forniture. Infine è prevista l’applicazione dei predetti obblighi anche alle forniture di beni e servizi e agli affidamenti di lavori oggetto di ulteriori decreti ministeriali di adozione dei relativi criteri ambientali minimi.
L’articolo 10-bis reca ulteriori disposizioni volte all’applicazione dei criteri ambientali minimi (CAM) nei contratti pubblici.
L’articolo 10-ter, disciplina la procedura per l’adozione di un Piano per la qualificazione ambientale dei prodotti dei sistemi produttivi locali, dei distretti industriali e delle filiere che caratterizzano il sistema produttivo nazionale.
Vi sono poi numerosi articoli che riguardano i prodotti derivati da materiali post consumo.
In particolare vi sono una serie di disposizioni volte a incentivare l’acquisto di prodotti derivanti da materiali «post consumo», introdotte attraverso l’inserimento nel codice ambientale di 4 nuovi articoli.
In primo luogo, viene consentita la stipula di accordi e contratti di programma tra soggetti pubblici e privati comprendendo anche le associazioni di volontariato, le associazioni di categoria e di aziende che si occupano di riciclo e riuso, nonché le imprese che producono beni derivanti da materiali post consumo riciclati, con priorità per i beni provenienti dalla raccolta differenziata dei rifiuti.
Gli accordi e i contratti di programma hanno ad oggetto l’erogazione di incentivi alle attività imprenditoriali di produzione di beni derivanti da materiali «post consumo» riciclati e alle attività imprenditoriali di preparazione dei materiali «post consumo» per il loro riutilizzo. Gli incentivi sono, altresì, diretti ai soggetti economici e ai soggetti pubblici che acquistano prodotti derivanti dai predetti materiali.
Si demanda a un decreto interministeriale, da adottare entro sei mesi dall’entrata in vigore della legge, la definizione del livello degli incentivi, anche di natura fiscale, e le percentuali minime di materiale post consumo che devono essere presenti nei manufatti per i quali possono essere erogati gli incentivi sopra menzionati.
Per quanto riguarda le risorse finanziarie da destinare agli incentivi di cui ai predetti articoli, in sede di prima applicazione delle predette disposizioni, le regioni utilizzano le risorse concernenti l’addizionale al tributo speciale per il conferimento in discarica (cosiddetta ecotassa) dovuto dai comuni che non conseguono gli obiettivi minimi di raccolta differenziata. Si prevede, inoltre, che i successivi decreti attuativi possano individuare altre fonti di finanziamento da destinare agli accordi di programma.
L’articolo 13 trasferisce le funzioni che erano dell’Osservatorio rifiuti direttamente al Ministero dell’Ambiente che si avvale dell’ISPRA. Si modifica inoltre la disciplina sulla pubblicazione dei piani regionali di gestione dei rifiuti, prevedendo che siano pubblicate annualmente sui siti web delle regioni tutte le informazioni utili a definire lo stato di attuazione dei Piani regionali e dei programmi di prevenzione dei rifiuti.Pag. 44
L’articolo 13-bis modifica diversi articoli del codice ambientale, in merito agli obblighi dei produttori e degli utilizzatori e alla attività dei Consorzi, coinvolti nella gestione dei rifiuti di imballaggio.
L’articolo 14 interviene sull’articolo del Codice ambientale che disciplina il raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata (RD) dei rifiuti urbani in ogni ambito territoriale ottimale (ATO). Rispetto al testo originario del disegno di legge è stato soppresso il differimento di otto anni delle scadenze previste per il raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata. In particolare, le modifiche previste dall’articolo sono finalizzate a premiare i Comuni virtuosi che raggiungono e superano i livelli di RD previsti per legge.
Ulteriori disposizioni attengono all’addizionale all’«ecotassa», che i comuni devono pagare qualora non raggiungano gli obiettivi di RD. Si prevede, inoltre, che l’addizionale sia dovuta alle regioni e affluisca in un apposito fondo regionale destinato a finanziare, tra l’altro, gli incentivi per l’acquisto di prodotti e materiali riciclati. Infine viene stabilito che l’adeguamento alle percentuali di raccolta differenziata previste dalla vigente normativa deve avvenire entro il termine massimo di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Vi sono una serie di articoli dalla sperimentazione per il vuoto a rendere al compostaggio di prossimità che mirano ad incrementare il recupero di materia.
L’articolo 14-septies reca disposizioni in materia di prodotti da fumo e gomme da masticare, prevedendo, tra l’altro, l’installazione da parte dei comuni, nei luoghi di alta aggregazione sociale, di appositi raccoglitori, l’attuazione di campagne di informazione da parte dei produttori, il divieto, dal 1o luglio 2015, di abbandono, specificamente sanzionato sul piano amministrativo, di mozziconi di prodotti da fumo e di gomme da masticare. L’articolo 14-octies, prevede che i Sistemi di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) adottino per i pannelli fotovoltaici del comparto domestico e professionale, immessi sul mercato successivamente alla data di entrata in vigore della disposizione, un sistema di garanzia finanziaria ed un sistema di geolocalizzazione, al fine di una corretta gestione del loro fine vita.
L’articolo 14-novies differisce al 1o gennaio 2015 (ulteriori sei mesi rispetto a quanto indicato) l’emanazione di un decreto del Ministero dell’ambiente, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, al fine di permettere ai comuni di attuare un effettivo modello di tariffa rifiuti, commisurata al servizio reso a copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati.
L’articolo 19-bis inserisce misure per incrementare la raccolta differenziata e ridurre la quantità dei rifiuti non riciclati, al fine di consentire alle regioni di promuovere misure di incentivazione da corrispondere ai comuni che, oltre a conseguire gli obiettivi minimi di riciclaggio previsti per legge, attuano misure di prevenzione della produzione dei rifiuti in applicazione dei principi e delle misure previste dal Programma nazionale di prevenzione. La norma, oltre a prevedere che tali misure di incentivazione dovranno essere corrisposte con modalità automatiche e progressive, prevede che le Regioni, sulla base delle misure previste dal Programma nazionale di prevenzione, adottino Programmi regionali di prevenzione della produzione dei rifiuti.
L’articolo 22 detta un’articolata disciplina prevalentemente volta alla riorganizzazione distrettuale della governance in materia di difesa del suolo così come indicato dalla direttiva 2000/60.
In particolare, l’articolo fra le tante novità integra le definizioni presenti nel testo dell’articolo 54 del decreto legislativo 152/2006 e modifica la disciplina delle autorità di bacino distrettuale prevista all’articolo 63 del decreto legislativo n. 152/2006, anche ai fini di una razionalizzazione della composizione e del funzionamento degli organi distrettuali.
Sempre all’articolo 63 è stato aggiunto un comma, ai sensi del quale, nei distretti idrografici coincidenti con il territorio regionale, le regioni istituiscono l’Autorità di bacino distrettuale, a cui sono attribuite anche le competenze regionali previste dalla parte terza del Codice dell’ambiente, e il Ministero dell’ambiente assume le funzioni di indirizzo e coordinamento con le altre Autorità di bacino distrettuale.
Una ulteriore modifica introdotta ha riguardato la possibilità di una articolazione territoriale a livello regionale (sub-distretti), attraverso l’utilizzo delle strutture delle soppresse Autorità di bacino regionale e interregionale. È stata inoltre modificata la partecipazione dei soggetti istituzionali alla Conferenza istituzionale permanente, che adotta gli atti di indirizzo, coordinamento e pianificazione delle Autorità di bacino; anche la composizione della Conferenza operativa è stata modificata, prevedendo la partecipazione di tutti i componenti della Conferenza Istituzionale Permanente.
Viene modificata la disciplina dei distretti idrografici attraverso una loro riduzione e riorganizzazione. Inoltre, fino all’emanazione del decreto ministeriale sui canoni di concessione per l’utenza di acqua pubblica, mediante la stipula di accordi di programma, il Ministero dell’ambiente e le regioni determinano la quota parte di diverse entrate tra le quali le concessioni del demanio idrico, nonché quelle derivanti dall’applicazione del principio «chi inquina paga», per il finanziamento di misure e funzioni che integrano i programmi dei Piani di tutela delle acque e le altre funzioni (studio e progettazione) attribuite alle Autorità di bacino.
È differito infine al 31 dicembre 2016 il termine per l’approvazione regionale dei piani di tutela ed è prevista la predisposizione di un Programma di gestione dei sedimenti a livello di bacino idrografico da parte degli enti competenti, per coniugare la prevenzione del rischio idraulico e la tutela degli ecosistemi fluviali.
L’articolo 23 introduce l’articolo 72-bis del decreto legislativo 152/2006, che prevede un meccanismo per agevolare, anche attraverso la messa a disposizione di risorse finanziarie (10 milioni di euro per l’anno 2014), la rimozione o la demolizione, da parte dei comuni, di opere ed immobili realizzati nelle aree del Paese classificate a rischio idrogeologico elevato o molto elevato ovvero esposti a rischio idrogeologico, in assenza o in totale difformità del permesso di costruire.
Viene modificata la disciplina relativa agli interventi di «nuova costruzione» assoggettando al permesso di costruire gli interventi concernenti l’installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulotte, camper, case mobili, imbarcazioni, utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, e non diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee.
L’articolo 24 istituisce, a decorrere dal 2014, presso la Cassa conguaglio per il settore elettrico, un Fondo di garanzia per gli interventi finalizzati al potenziamento delle infrastrutture idriche nazionali, ivi comprese le reti di fognatura e depurazione, in tutto il territorio nazionale, anche con riferimento agli interventi connessi alla tutela della risorsa idrica dal punto di vista idrogeologico. L’articolo 24-bis disciplina i contratti di fiume, che concorrono alla definizione e all’attuazione degli strumenti di pianificazione del distretto idrografico, quali strumenti volontari di programmazione strategica e negoziata che perseguono la tutela, la corretta gestione delle risorse idriche e la valorizzazione dei territori fluviali.
L’articolo 25 prevede che l’Autorità per l’energia elettrica, il gas ed il sistema idrico (AEEGSI), sentiti gli enti di ambito, assicuri agli utenti domestici del servizio idrico integrato in condizioni economico-sociali disagiate l’accesso a condizioni agevolate alla fornitura della quantità di acqua necessaria per il soddisfacimento dei bisogni fondamentali.
L’articolo 27 reca disposizioni in materia di procedimenti autorizzatori relativi alle infrastrutture di comunicazione elettronica per impianti radioelettrici ed inserisce quattro commi al fine di consentire la copertura, a carico dei soggetti presentatori, degli oneri sostenuti dai soggetti Pag. 46pubblici competenti per l’esame delle istanze di autorizzazione o delle segnalazioni certificate di inizio attività (SCIA) per l’installazione di infrastrutture per impianti radioelettrici e di determinate tipologie di impianti.
L’articolo 29-bis consente ai comuni e ai loro enti strumentali, per finalità di riutilizzo di prodotti e di preparazione per il riutilizzo dei rifiuti, di individuare appositi spazi, presso i centri di raccolta, per l’esposizione temporanea finalizzata allo scambio tra privati cittadini di beni usati e funzionanti direttamente idonei al riutilizzo.
L’articolo 30 istituisce il Comitato per il capitale naturale presso il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi sociali, economici e ambientali coerenti con l’annuale programmazione finanziaria e di bilancio dello Stato.
L’articolo 31 istituisce il Catalogo dei sussidi ambientalmente dannosi e dei sussidi ambientalmente favorevoli presso il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, per la raccolta dei dati e delle informazioni sugli incentivi, sulle agevolazioni, sui finanziamenti agevolati, nonché sulle esenzioni da tributi, direttamente finalizzati alla tutela dell’ambiente.
L’articolo 33 delega il Governo all’introduzione di sistemi di remunerazione dei servizi ecosistemici e ambientali.
L’articolo 34 promuove l’istituzione delle «oil free zone», quali aree territoriali nelle quali si prevede la progressiva sostituzione del petrolio e dei suoi derivati con energie da fonti rinnovabili.
L’articolo 35 disciplina la definizione della Strategia nazionale delle Green Community da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri destinata a prevedere, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un piano di sviluppo sostenibile volto alla valorizzazione delle risorse dei territori rurali e montani (in diversi ambiti, dall’energia al turismo, dalle risorse idriche al patrimonio agro-forestale) in rapporto con le aree urbane (…)”.
L'articolo Appalti e Collegato ambiente. Il testo e le novità proviene da Giurdanella.it.
]]>L'articolo Legge di stabilità. La scheda del Governo sul collegato ambiente proviene da Giurdanella.it.
]]>Il Governo ha approvato un disegno di legge collegato alla legge di Stabilità recante disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell’uso eccessivo di risorse naturali.
Di seguito, il testo del comunicato di sintesi, diramato da Palazzo Chigi.
“Il testo rappresenta un fondamentale passo avanti nella definizione delle politiche ambientali nazionali in una logica che per la prima volta le collega ad innovative scelte di politica economica-industriale.
È questa la ragione per la quale questo disegno di legge può essere definito una vera e propria Agenda Verde che il governo mette in moto e con la quale prova con ambizione a dare una serie di risposte a quella che oggi deve essere considerata come una sfida decisiva per il nostro Paese: la scommessa sull’ambiente, il suo rispetto e la sua tutela, ma anche la sua straordinaria potenzialità di sviluppo economico.
Il provvedimento si occupa di protezione della natura, valutazione di impatto ambientale, acquisti ed appalti verdi, gestione dei rifiuti, difesa del suolo, servizio idrico, acqua pubblica. Un pacchetto di norme a 360 gradi capaci di attivare politiche ambientali virtuose, semplificando il quadro normativo e rendendolo più moderno ed efficace creando al tempo stesso le condizioni per investimenti e crescita economica nel campo della green economy. Il tutto con una ferrea attenzione a riduzione dei costi, semplificazione e trasparenza amministrativa. Strumenti a costo zero, per una politica ambientale più efficace in tutti i settori.
Si tratta di un provvedimento che, abbinando politiche ambientali ed industriali, è il frutto di un continuo confronto fra ministeri – Ambiente, Economia e Attività produttive – in una logica di collaborazione istituzionale finalizzata al raggiungimento di un comune obiettivo di sviluppo sostenibile e progresso civico.
Unificazione e semplificazione Via, Vas e Aia
Semplificazione, celerità, risparmio e trasparenza. Con questa norma si unificano le Commissioni Via, Vas e Aia. La necessità di provvedere ad adottare misure di semplificazione degli adempimenti posti a carico delle
imprese, di accelerazione dei tempi necessari per l’emanazione dei procedimenti burocratici, comporta la scelta di unificare le due Commissioni e di ridurre conseguentemente il numero dei componenti.
Con la norma in esame è prevista anche una revisione al ribasso dei compensi per la Commissione unificata. Nessun nuovo onere finanziario grava sul bilancio statale per effetto del presente provvedimento.
Disposizioni per agevolare “appalti verdi” nella Pubblica amministrazione
(Green public procurement)
La disposizione mira a introdurre un incentivo per gli operatori economici che partecipano ad appalti pubblici e che sono muniti di registrazione Emas (che certifica la qualità ambientale dell’organizzazione aziendale) o di marchio Ecolabel (che certifica la qualità ecologica di “prodotti”, comprensivi di beni e servizi). Il beneficio è una riduzione del 20% della cauzione a corredo dell’offerta, ai sensi del codice appalti. La disposizione, inoltre, ha lo scopo di introdurre tra i criteri ambientali di valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa anche il criterio – per i contratti che hanno come oggetto beni o servizi – che le prestazioni al centro del contratto siano dotate di marchio Ecolabel.
Inoltre, tra i criteri di valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, viene introdotto quello del costo del ciclo di vita dell’opera, prodotto, o servizio, criterio previsto dalla bozza di nuova direttiva comunitaria sugli appalti pubblici.
Si tratta di misure a costo zero volte a garantire minori impatti sull’ambiente e una conseguente riduzione della spesa nel breve-medio periodo.
Applicazione di criteri ambientali minimi negli appalti pubblici per le forniture e negli affidamenti di servizi, anche alimentari
Tra le questioni ambientali più rilevanti che l’Italia deve affrontare, vi sono quelle legate al consumo di energia da fonti non rinnovabili (con la conseguente emissione di Co2) e quelle legate alla produzione di rifiuti. Per entrambe le problematiche, rendere obbligatorio il riferimento ai criteri ambientali per gli acquisti pubblici (Green Public Procurement) può contribuire in maniera rilevante alla loro soluzione, con ricadute positive anche sotto il profilo economico.
Si inseriscono inoltre nel Green Public Procurement gli acquisti relativi al settore “alimentare”, considerato a livello europeo il principale settore di impatto ambientale con il 31% degli impatti totali dei consumi.
Si tratta sostanzialmente di introdurre – accanto allo strumento degli accordi volontari con i grandi attori della distribuzione (in particolare la grande
distribuzione) – anche strumenti obbligatori che premiano quegli operatori che, nella gestione della ristorazione collettiva o della fornitura delle derrate alimentari, agiscono in modo virtuoso.
Incentivi per la Green economy
Si introducono nella nostra legislazione un insieme di principi e di incentivi ai consumatori, alle aziende e agli enti locali per sostenere l’acquisto di prodotti realizzati con materia derivata dalle raccolte differenziate post consumo in modo da promuovere il recupero, riciclo e il riutilizzo oltre al recupero energetico, per il quale esistono già numerose forme di incentivo (certificati verdi e bianchi, ecobonus per le ristrutturazioni). Uno dei vantaggi di tali politiche di incentivazione è quello non solo di prevenire lo spreco di materiali ma anche quello di ridurre il consumo di materie prime con la conseguenza immediata di un uso razionale di risorse materiali scarse, un minor utilizzo di energia, e la progressiva diminuzione di emissioni di gas serra. L’incentivazione dell’acquisto di prodotti realizzati con materia derivata dalle raccolte differenziate post consumo apre un nuovo mercato in cui piccole e medie imprese possono recuperare i materiali riciclabili per rivenderli come materia prima o semilavorati alle imprese produttrici di beni. Un mercato che si può tradurre pertanto anche in nuova occupazione ed innovazione tecnologica, nel campo della Green Economy che non è fatto solo di attività in campo energetico ma anche e soprattutto di attività nel campo dell’uso razionale delle materie e dei materiali.
Misure per incrementare la raccolta differenziata e il riciclaggio
Si stabilisce la previsione di raggiungere di un tasso di raccolta differenziata pari al 65% alla fine dell’anno 2020. Tale previsione è perfettamente coerente con le disposizioni europee che non individuano obiettivi di raccolta differenziata ma fissano, invece, specifici obiettivi di recupero. Questo provvedimento si rende necessario per adeguare il dato normativo al dato reale e per evitare che i Comuni incorrano nelle sanzioni correlate al mancato raggiungimento di tali obiettivi negli attuali termini di legge.
Tale modifica si rende necessaria anche alla luce dei recenti dati sulla raccolta differenziata dai quali si evince che gli obiettivi previsti dalla normativa vigente non sono stati perseguiti a livello omogeneo sul territorio nazionale. Attualmente la percentuale media nazionale di raccolta differenziata si attesta sul valore del 39,9% (dato preliminare Fonte Ispra: Rapporto Rifiuti urbani Ed. 2013).
Con il provvedimento si incentivano i Comuni che raggiungono gli obiettivi prefissi e che verranno premiati con il pagamento di solo il 20% del tributo regionale rispetto ai rifiuti che si conferiscono in discarica.
Per i Comuni che non raggiungono gli obiettivi vengono stabilite delle misure addizionali al tributo.
Tutto il gettito, tributo e addizionali, vanno in un fondo che le regioni devono utilizzare per incentivare il mercato del riciclo e quindi della green economy.
Fondo di garanzia per il servizio idrico nazionale
Al fine di rilanciare i necessari programmi di investimento per il mantenimento e lo sviluppo delle infrastrutture idriche, finalizzati a garantire un’adeguata tutela della risorsa idrica e dell’ambiente secondo le prescrizioni europee e contenendo gli oneri gravanti sulle tariffe, a decorrere dal 2014 è istituito un Fondo di garanzia di interventi finalizzati al potenziamento delle infrastrutture idriche in tutto il territorio nazionale.
Obiettivi prioritari del Fondo sono rilanciare la politica di sviluppo delle infrastrutture nel settore; completare le reti di fognatura e depurazione; evitare sanzioni europee per inadempimento dell’Italia; ridurre l’onere finanziario della realizzazione di investimenti nel settore idrico, con vantaggi per l’utenza; avviare la realizzazione di infrastrutture finalizzate al recepimento dei principi della strategia Blue Print.
Il Fondo di garanzia viene alimentato da una specifica componente della tariffa del servizio idrico integrato opportunamente definita.
Tariffa sociale del servizio idrico integrato
La disposizione mira a rendere effettivo l’obiettivo di rafforzare la natura “pubblica” della risorsa acqua, come richiesto anche dal Referendum del giugno 2011 e dalla stessa relazione del Gruppo di Lavoro in materia economico e sociale ed europea (cosiddetti “Saggi”) e come già affermato nella normativa nazionale. Con questa norma l’Autorità per l’energia elettrica ed il gas, al fine di garantire l’accesso universale all’acqua, assicura agli utenti domestici a basso reddito del servizio idrico integrato, l’accesso a condizioni agevolate alla quantità di acqua necessaria per il soddisfacimento dei bisogni fondamentali. La sostenibilità dell’intervento e la copertura dei relativi costi viene garantita dalla previsione di un’apposita componente tariffaria in capo alle utenze non agevolate del servizio idrico integrato.
Morosità nel servizio idrico integrato
Con l’applicazione delle tariffe basate sul principio di copertura dei costi, l’impatto economico sugli utenti è cresciuto in modo rilevante, creando crescenti problemi di morosità. Il provvedimento mira a regolamentare le modalità di gestione del fenomeno della morosità per limitarne l’insorgenza, assicurarne l’efficace contrasto in modo che i costi non ricadano sugli utenti non morosi e per garantire un livello minimo di fornitura di acqua anche alle utenze non in regola con i pagamenti”.
L'articolo Legge di stabilità. La scheda del Governo sul collegato ambiente proviene da Giurdanella.it.
]]>L'articolo Ambiente e Green economy, il ddl collegato alla Legge Stabilità 2014 proviene da Giurdanella.it.
]]>Di seguito la relazione illustrativa sugli articoli di maggiore interesse:
Articolo 3 (Modifica all’articolo 34 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)
La norma in esame consente di rinnovare l’iniziativa del Governo in materia di strategia per lo sviluppo sostenibile, facendo ripartire il ciclo di pianificazione attivato con le previsioni dell’art. 34 del decreto legislativo 152/2006 e della delibera del CIPE del 2 agosto 2002 – Strategia d’azione ambientale per lo sviluppo sostenibile in Italia. (Deliberazione n. 57/2002).
Articolo 5 (Norme di semplificazione in materia di Valutazione di Impatto Ambientale incidenti su attività di scarico a mare di acque e di materiale di escavo di fondali marini e di loro movimentazione)
Con le disposizioni che si propongono si intende semplificare ed accelerare l’iter di alcuni procedimenti autorizzatoci in materia di scarico in mare delle acque derivanti da attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi in mare (art. 104) e di movimentazione dei fondali marini per la posa di cavi e condotte (art. 109), dando concreta attuazione a quanto già previsto dall’articolo 26 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ove si prevede appunto che “il provvedimento di VIA sostituisce e coordina tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati in materia ambientale…. ”
Le disposizioni in questione hanno quindi lo scopo di evitare che per una stessa attività da autorizzare, per la quale sia prevista l’acquisizione della valutazione d’impatto ambientale, il richiedente debba continuare ad instaurare due diversi procedimenti. Con riferimento, in particolare, al procedimento concernente la movimentazione dei fondali marini si elimina la specifica autorizzazione ministeriale alla posa di cavi e condotte facenti parte di reti energetiche di interesse nazionale, in quanto la valutazione degli impatti più rilevanti viene assorbita nella VIA nazionale, mentre nei casi residuali verrebbe mantenuta la competenza in capo alla Regione, che in tal modo diventa “lo sportello unico” per i temi afferenti ai dragaggi e alla posa in opera di cavi e condotte, con forte semplificazione operativa per le imprese. Peraltro, a normazione vigente, l’autorizzazione ministeriale sarebbe connessa con l’interferenza con eventuali SIC o ZPS costieri e marini,per la quale in linea ordinaria è prevista la valutazione di incidenza regionale. Si tratta di semplificazioni a costo zero, idonee a determinare risparmi soprattutto per le imprese, anche sotto il profilo temporale.
Articolo 6 (Semplificazione organizzativa di VIA, VAS e AIA statali)
La presente norma deriva dalla recente modifica che il d. lgs. 128/2010 ha introdotto nella disciplina dei rapporti reciproci tra VIA ed AIA, come regolati dall ‘originario d.lgs. 152/2006. Nella prima formulazione (presente anche nel D.Lgs. 59/2005 sull ‘AIA) la VIA costituiva un presupposto di legittimità per la favorevole conclusione del procedimento di AIA, nei casi nei quali la legge richiedeva l’attivazione di ambedue i procedimenti. La loro autonomia procedimentale era fondata sulla cura di interessi pubblici connotati da diversa posizione funzionale nell’ordinamento settoriale (valutazione preliminare alla localizzazione, per la VIA – giudizio di conformità alle BAT attinenti alla gestione dell’impianto, per l’AIA).
Il decreto legislativo 128/2010 ha disposto che la VIA tenga luogo dell ‘AIA nei procedimenti nei quali sono necessari ambedue i provvedimenti ai fini della costruzione e dell’esercizio dell ‘impianto. E dunque, gli stessi vengono rilasciati (o negati) all ‘esito di un procedimento unitario, destinato ad affrontare congiuntamente sia i profili localizzativi e di impatto ambientale di un nuovo progetto, sia quelli attinenti alla gestione dell’impianto da realizzare. In questa prospettiva funzionale di concentrazione del procedimento amministrativo di consenso, non sembra conservare sufficiente giustificazione la presenza di due Commissioni istruttorie distinte, l’una per la VIA e l’altra per l’AIA. Al contempo, la necessità di provvedere ad adottare misure di semplificazione degli adempimenti posti a carico delle imprese, di accelerazione dei tempi necessari per l’emanazione dei procedimenti burocratici, comporta la scelta di unificare le due Commissioni e di ridurre conseguentemente il numero dei componenti. Con il medesimo intervento normativo si provvede, inoltre, a potenziare gli strumenti consultivi disponibili, a legislazione vigente, nell’ambito delle valutazioni ambientali, adeguando l’azione della Commissione allo svolgimento del dibattito pubblico preventivo.
L’articolazione della Commissione nelle Sottocommissioni garantisce inoltre il mantenimento delle specificità delle diverse procedure, pure in una visione integrata. In particolare per quanto riguarda la VIA Speciale si confermano le fasi della valutazione preliminare, verifica di ottemperanza – valutazione definitiva e verifica di attuazione, per la VAS la valutazione ex ante e in itinere e per l’AIA l’autorizzazione e la verifica. A ciascuna commissione è preposto un coordinatore.
Il potere di nomina della Commissione, la scelta dei componenti secondo i principi dell’ottimale corrispondenza tra esperienza e capacità professionale ed attività da svolgere e dell’equilibrio di genere, è confermato al Ministro dell’Ambiente. Il Direttore Generale per le Valutazioni ambientali partecipa alla programmazione dei lavori e verifica del corretto funzionamento della Commissione, nell’ambito di un apposito Comitato insieme ai 4 coordinatori, ferma restando l’autonomia degli esperti nelle attività valutative.
E’ anche confermata la potestà del Ministro di definire con proprio decreto le modalità di funzionamento della Commissione. Allo scopo di evitare una fase di discontinuità nell ‘esercizio delle funzioni istruttorie affidate alle due Commissioni, le stesse continuano a svolgere i loro compiti istituzionali fino al momento della nomina dei nuovi componenti e del loro insediamento.
Articolo 7 (Disposizioni in materia di inquinamento acustico)
L ‘emendamento proposto all’art. 25, comma 11 quater della legge 98/2013 aggiunge una tipologia di sorgente sonora per certi versi assimilabile alle aviosuperfici, ovverosia gli eliporti. Trattasi di argomenti che meritano di essere disciplinati in maniera specifica e idonea, essendo queste sorgenti sonore particolarmente critiche. Pertanto, nella proposta emendativa si mantiene, integrandola, la modifica alla Legge 447/95 (art. 11) per la previsione di un regolamento specifico per le aviosuperfici, per gli eliporti e attività sportive di discipline olimpiche in forma stabile. Il restante testo del comma 11 quater della legge 98/2013 va abrogato per le seguenti motivazioni:
– il riferimento all’art. 1, comma 1, del regolamento di cui al D.P.R. 3 aprile 2001, n. 304, che dopo le parole: “di autodromi,” inserisce le seguenti: “aviosuperfici, luoghi in cui si svolgono attività sportive di discipline olimpiche in forma stabile,” tende ad assimilare le aviosuperfici agli autodromi, applicando alle aviosuperfici regole e deroghe specifiche per gare e manifestazioni di auto e moto sportive, che male si applicano o risultano incongruenti se riferite a diverse tipologie di sorgenti sonore quali appunto le aviosuperfici e le attività sportive di discipline olimpiche in forma stabile;
– la modifica all ‘art. 4, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 novembre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 280 del 1 ° dicembre 1997, a cui il comma 11 quater dell ‘art. 25 della 1.98/2013 apporta dopo la parola: “aeroportuali” le parole “, di aviosuperfici, dei luoghi in cui si svolgono attività sportive di discipline olimpiche in forma stabile “, condurrebbe alla disapplicazione indiscriminata del criterio differenziale a tutte le attività legate alle aviosuperfici e alle attività sportive di discipline olimpiche in forma stabile, comportando di fatto l’esclusione in maniera troppo netta di un limite introdotto dalla Legge quadro 447/95 a tutela della popolazione esposta a tali sorgenti di rumore. Al fine di regolamentare in maniera specifica e puntuale tali sorgenti sonore, secondo le indicazioni dello stesso comma 3 dell’articolo 4 del DPCM 14/11/1997, il regolamento introdotto dall’emendamento all’art. 11 della 447/95 contenuto nel testo proposto provvederà a disciplinare in maniera più idonea e coerente con la Legge quadro l’esclusione dall ‘applicazione del cd criterio differenziale;
– il riferimento all’art. 1, comma 1, lettera a), del decreto del Ministro dell’ambiente 31 ottobre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 267 del 15 novembre 1997, in cui il comma 11 quater della 1.98/2013 inserisce le parole: nonché delle aviosuperfici e dei luoghi in cui si svolgono attività sportive di discipline olimpiche in forma stabile “, comporterebbe la grande complicazione di prevedere anche per le aviosuperfici l’istituzione delle commissioni aeroportuali e la definizione di procedure antirumore – difficilmente applicabili alle aviosuperfici in quanto anche di competenza di ENAV e ENAC, ed inapplicabili alle attività sportive di discipline olimpiche in forma stabile.
Articolo 8 (Casi di esclusione da valutazione ambientale strategica nel caso di piani di gestione del rischio)
La modifica è finalizzata a chiarire che la verifica di assoggettabilità alla VAS (Valutazione Ambientale Strategica) non si riferisce alla parte del piano di gestione per il distretto idrografico di riferimento relativa al Sistema di allentamento statale e regionale per il rischio idraulico ai fini di protezione civile di cui alla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 febbraio 2004 con particolare riferimento al governo delle piene, di cui all’articolo 7, comma 3 lett. b) del medesimo decreto legislativo n. 49/2010, atteso che i contenuti del piano di cui alla lettera b) predisposto dalle Regioni in coordinamento tra loro e con il Dipartimento della Protezione Civile riguarda aspetti di pianificazione di protezione civile e di emergenza per i quali, ai sensi del comma 4 dell’art. 6 del decreto legislativo n. 152/2006 è prevista l’esclusione dalla VAS
Articolo 9 (Modifiche agli Allegati alla parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)
In fase di conversione in legge del d.l. n. 69 del 2013, convertito dalla legge n. 98 del 9 agosto 2013, è stato approvato alla Camera dei Deputati l’emendamento parlamentare 41.011, che introducendo l’art. 41 ter, esenta dall’autorizzazione alle emissioni in atmosfera una serie di impianti ad inquinamento scarsamente significativo.
L ‘innovazione per tale serie di impianti è intervenuta nel momento in cui il MATTM stava provvedendo, con diversi schemi di decreto Ministeriale, volti ad integrare l’allegato IV del decreto legislativo 152/2006, e in tal modo, a definire la tipologia degli impianti ed attività da esentare dall’obbligo autorizzativo in questione (linee di trattamento fanghi, essiccatoi agricoli e cantine), caratterizzati da emissioni scarsamente rilevanti.
L ‘elenco risultante dall ‘approvazione dell’emendamento anzidetto, risulta più ampio, per numero e tipologia, rispetto a quello proposto dal MATTM, elaborato all ‘esito di una apposita ed approfondita istruttoria condotta con le autorità regionali e le associazioni di categoria, che ha permesso di selezionare gli impianti effettivamente caratterizzati da emissioni scarsamente rilevanti.
Il testo normativo risultante dall ‘emendamento approvato in prima lettura alla Camera dei Deputati, nel rendere vano il lavoro condotto dal MATTM con il concorso dei soggetti innanzi richiamati, esenta dall’obbligo di autorizzazione e dai valori limite di emissione una serie di impianti molto più ampia rispetto al dovuto, e potrà avere effetti negativi sulla qualità dell’aria e sul rispetto dei relativi valori limite comunitari (attualmente oggetto di una procedura di precontenzioso da parte della Commissione europea), specialmente in alcune aree (come il bacino padano) caratterizzate sia da gravi criticità sul piano della qualità dell’aria, sia da una diffusa presenza di impianti come gli essiccatoi. La possibilità di un conflitto con la normativa europea delle disposizioni derivanti dall’approvazione dell’emendamento in questione, è stata del resto evidenziata anche dal Servizio Bilancio del Senato nella relazione n. 13 del luglio 2013. La presente proposta, pur accogliendo le esigenze degli operatori, definisce in modo più corretto, nel senso in precedenza illustrato, le esenzioni.
Articolo 12 (Impianti termici civili)
Le norme proposte tendono a superare alcune incertezze interpretative prodotte dall’entrata in vigore della disciplina introdotta con l’art. 34, comma 52, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con legge 17 dicembre 2012, n. 221 e con l’art. 9, comma 2, del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con legge 4 aprile 2012, n. 35, e riguardanti la persistenza dell ‘obbligo di trasmettere la dichiarazione di istallazione degli impianti termici civili all ‘autorità competente per i controlli, le caratteristiche degli impianti anzidetti, ed il termine per l’integrazione del libretto di centrale da parte del responsabile della manutenzione dell’impianto.
Articolo 13 (Disposizioni per agevolare il ricorso agli “appalti verdi”)
La disposizione del comma 1 mira a introdurre un incentivo per gli operatori economici che partecipano ad appalti pubblici e sono muniti di registrazione EMAS (che certifica la qualità ambientale dell’organizzazione aziendale), o di marchio Ecolabel (che certifica la qualità ecologica di “prodotti”, comprensivi di beni e servizi).
Il beneficio è una riduzione del 20% della cauzione a corredo dell’offerta, ai sensi dell’art. 75, comma 7, codice appalti.
In virtù del rinvio operato dall’art. 113, codice appalti, all’art. 75, comma 7, tale beneficio si estende alla garanzia di esecuzione, prestata dall’aggiudicatario.
La disposizione del comma 2 mira a introdurre tra i criteri ambientali di valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa anche il criterio, per i contratti aventi ad oggetto beni o servizi, che le prestazioni oggetto del contratto siano dotate di marchio Ecolabel.
Le disposizioni dei commi 3 e 4 introducono tra i criteri di valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa il criterio del costo del ciclo di vita dell’opera, prodotto, o servizio, criterio previsto dall’art. 67 della bozza di nuova direttiva comunitaria sugli appalti pubblici.
Articolo 14 (Applicazione di criteri ambientali minimi negli appalti pubblici per le forniture e negli affidamenti di servizi)
Tra le questioni ambientali più rilevanti che l’Italia (e l’intero pianeta) deve affrontare vi sono quelle legate al consumo di energia da fonti non rinnovabili (con la conseguente emissione di CO2) e quelle legate alla produzione di rifiuti (quest’ultima di particolare rilevanza per molte zone del nostro Paese).
Per entrambe le problematiche ambientali anzidette, rendere obbligatorio il riferimento ai criteri ambientali per gli acquisti pubblici (il cosidetto GPP) può contribuire in maniera rilevante alla loro soluzione, con ricadute positive anche sotto il profilo economico. A tal riguardo occorre rilevare che anche la nuova direttiva comunitaria in tema di appalti (in via di adozione), sottolinea, all’articolo 67, come il tema del costo dei prodotti e dei servizi debba essere riferito non tanto al prezzo di acquisto ma al costo che il bene ha durante il suo ciclo di vita (il cosiddetto Life cycle costing).
A questo fine si propongono le disposizioni in questione che riguardano gli acquisti della pubblica amministrazione relativi ai prodotti che hanno maggiore relazione con il consumo di energia e con la produzione di rifiuti.
Si è deciso di inserire anche gli acquisti relativi al settore “cibo “, considerato a livello europeo il principale settore di impatto ambientale con il 31% degli impatti totali dei consumi (prima del settore abitazioni 23% e del settore trasporti 18,5%). Gli impatti ambientali del settore “cibo” riguardano sia il consumo di energia (produzione fertilizzanti, fitofarmaci, ecc), sia l’emissione di numerose sostanza inquinanti, sia, infine, la produzione di rifiuti.
A quest’ultimo proposito va sottolineato un elemento di estrema gravità e contraddizione: numerose ricerche indicano che oltre il 30% del cibo prodotto viene sprecato e contribuisce ad aumentare la quantità di rifiuti prodotta. Ciò avviene, sia lungo la catena di distribuzione del cibo, sia per preparazioni (mense ed altro) che eccedono la reale esigenza di consumo. Questo fatto, oltre ad essere un problema dal punto di vista della produzione di rifiuti, rappresenta anche un problema di ordine etico.
Diventa quindi indispensabile rafforzare quelle iniziative che permettono di ridurre tale increscioso problema.
Si tratta sostanzialmente di operare a più livelli, introducendo – accanto allo strumento degli accordi volontari con i grandi attori della distribuzione (in particolare la grande distribuzione) per razionalizzare la catena di distribuzione e la gestione dei cibi vicino alla scadenza che possono essere devoluti a associazioni che li distribuiscono a chi ne ha bisogno – anche strumenti obbligatori che premiano quegli operatori che, nella gestione della ristorazione collettiva o della fornitura delle derrate alimentari, si attivano nella direzione illustrata.
A questo proposito appare opportuno rendere obbligatorio per gli appalti delle Pubbliche amministrazioni il riferimento alle indicazioni contenute nel DM 25 luglio 2011 (G. U. n. 220 del 21 settembre 2011) che ha adottato i “Criteri ambientali minimi” per “Il servizio di ristorazione collettiva e la fornitura di derrate alimentari “, dove, oltre ad altri criteri ambientali, ai punti 5.4.3 e 5.5.1, riguardanti i criteri premianti, si fa riferimento alla gestione e alla destinazione del cibo non somministrato per contenere gli sprechi alimentari.
Articolo 15 (Procedure semplificate di recupero)
Le modifiche apportate dalla presente disposizione all’art. 216 del d. lgs. n. 152 del 2006 hanno lo scopo di inquadrare, nell’ambito dell’ordinamento nazionale, le procedure autorizzative concernenti le attività di recupero disciplinate dai regolamenti comunitari che stabiliscono quando specifiche tipologie di rifiuti cessano di essere tali.
Inoltre, disposizioni di modifica, consentono di individuare in modo certo e chiaro l ‘iter procedimentale affinché 1 ‘impiantistica esistente, e dunque autorizzata al trattamento finalizzato alla produzione di materia prima secondaria dai rifiuti di cui ai decreti ministeriali di seguito citati, possano conformarsi ai requisiti disciplinati dai regolamenti comunitari.
Al riguardo, le Regioni hanno rappresentato le criticità nell’attuazione di detti regolamenti ed, in particolare, la procedura autorizzativa da applicare nel caso specifico anche per quanto concerne l’impiantistica che svolge la propria attività secondo le modalità e nel rispetto delle condizioni e prescrizioni dettate dalle norme tecniche stabilite dai decreti del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio in data 5 febbraio 1998, 12 giugno 2002, n. 161, e 17 novembre 2005, n. 269 e l’articolo 9-bis, lettera a) e b), del decreto-legge 6 novembre 2008, n. 172, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 210.
Gli interventi proposti definiscono il regime autorizzativo individuato nelle procedure semplificate di cui al capo V della parte IV del D.lgs 152/2006 nonché i tempi di adeguamento, previsti in sei mesi, alle disposizioni comunitarie.
E’ stata prevista una norma transitoria che prevede che fino alla scadenza di detto termine è consentito l’esercizio dell’attività in essere nel rispetto delle disposizioni di cui ai succitati decreti ministeriali.
Inoltre, le modifiche apportate confermano le quantità massime stabilite da detti decreti ministeriali al fine di consentire l’applicazione delle disposizioni di cui all ‘articolo 216, comma 1, per quanto concerne la comunicazione di inizio attività decorsi 90 giorni da tale comunicazione alla Provincia territorialmente competente.
L'articolo Ambiente e Green economy, il ddl collegato alla Legge Stabilità 2014 proviene da Giurdanella.it.
]]>L'articolo AVCP, indicazioni per obblighi informativi su appalti “green” proviene da Giurdanella.it.
]]>Il comunicato, che definisce nuove categorie merceologiche oggetto della rilevazione per l’anno 2012, tiene conto tra l'altro del Decreto del 7 marzo 2012 del ministero dell’Ambiente, con il quale sono stati definiti i criteri ambientali minimi, relativi all’affidamento dei servizi energetici per gli edifici: servizio di illuminazione e forza motrice e servizio di riscaldamento/raffrescamento.
Considerato il livello di dettaglio delle informazioni richieste dal Ministero dell’Ambiente, in parte già raccolte dall’Autorità con il Sistema informativo di monitoraggio gare (Simog), l'Autorità comunica che, nelle more dell’implementazione del Simog e dell’adeguamento del sistema di rilevazione delle informazioni riguardanti la fase esecutiva del contratto, le Stazioni Appaltanti sono tenute a comunicare le informazioni rientranti nell’ambito di applicazione del Decreto 7 marzo 2012 del ministero dell’Ambiente, tramite collegamento disponibile sul sito dell’Autorità, Area Servizi, per le procedure di affidamento iniziate dal 1° gennaio 2012.
L'Avcp precisa che l’invio delle nuove comunicazioni è obbligatorio per gli affidamenti soggetti all’acquisizione del codice Cig. I nuovi obblighi di comunicazione riguardano informazioni aggiuntive rispetto a quelle previste dal Codice dei Contratti già inviate.
L'articolo AVCP, indicazioni per obblighi informativi su appalti “green” proviene da Giurdanella.it.
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