L'articolo Al Tar gli appalti di Camera e Senato proviene da Giurdanella.it.
]]>Nello specifico, uno dei concorrenti aveva proposto ricorso innanzi il Consiglio di Stato lamentando l’illegittimità del provvedimento con cui era stato escluso dalla procedura selettiva. Già in quella sede la Camera dei Deputati aveva eccepito il difetto di giurisdizione, denunciando la lesione della propria sfera di attribuzioni da parte del giudice amministrativo e invocando l’intervento della Corte di Cassazione sulla questione.
Il giudice di legittimità, dal canto suo, rigettando il ricorso della Camera, aveva ribadito la giurisdizione del giudice amministrativo in quella controversia.
A questo punto, la Camera ha promosso conflitto di attribuzione fra poteri dello Stato nei confronti della Cassazione e del Consiglio di Stato, richiedendo l’intervento della Corte Costituzionale.
La Consulta ha ribadito l’esistenza di poteri di autodichia in capo agli organi costituzionali, la quale è espressione “della sfera di autonomia riconosciuta agli organi costituzionali, a quest’ultima strettamente legata nella concreta esperienza costituzionale (Corte Cost.sentenza n. 262 del 2017)”. Tale potere, per quanto riguarda le due Camere del parlamento, ha un fondamento costituzionale espresso rinvenibile all’art. 64 Cost.
L’autonomia del Senato e della Camera dei Deputati si traduce, in primis, in potere di produrre norme regolamentari (cd. autonomia) inerenti alla propria attività interna, e dunque anche al rapporto con i propri dipendenti; in secondo luogo, all’autonomia si lega “l’autodichia” ossia il potere di giudicare direttamente, attraverso propri organi, delle controversie relative all’applicazione di tali norme al fine di rafforzare l’autonomia di tali organi costituzionali, evitando ingerenze da parte dei giudici comuni.
Il fondamento dell’autonomia – ossia la tutela dell’indipendenza degli organi costituzionali al fine di garantire loro il libero ed efficiente svolgimento delle loro funzioni – ne rappresenta anche il limite: laddove le controversie non attengano ad attività interne, bensì a rapporti con soggetti terzi, l’organo non potrà ricorrere ai propri poteri regolamentari né tantomeno all’autodichia.
Alla luce di queste osservazioni, la Consulta ha ritenuto che la controversia oggetto del caso concreto – inerente la materia dei contratti pubblici – esorbitasse dalla sfera di attribuzioni della Camera dei deputati e che fosse suscettibile di rientrare nella sfera di competenza del giudice amministrativo, il quale ha peraltro giurisdizione esclusiva sulla materia degli appalti.
Rispetto all’esigenza di garantire indipendenza e autonomia delle Camere dal sindacato giurisdizionale, la Corte Costituzionale ha chiarito che “le esigenze di tutela degli interessi legittimi – anch’esse fondate sulla Costituzione, e in particolare sull’art. 103 – implichino sempre, per forza di cose, significative limitazioni dei poteri pubblici con i quali essi si trovino a interagire: sia che si tratti della generalità delle pubbliche amministrazioni, sia che si tratti di organi costituzionali, come nel caso ora all’esame.”
Il potere di autodichia, costituzionalmente attribuito agli organi costituzionali, ha natura eccezionale rispetto alla “grande regola” dello Stato di diritto per la quale tutti i diritti e i beni giuridici sono sottoposti al regime giurisdizionale.
Questa impostazione è condivisa dalla Corte Edu e dalla Corte di Giustizia europea, le quali propugnano un modello ordinamentale che garantista a chiunque l’accesso a un equo giudizio e, dunque, a un giudice “indipendente”.
La giurisdizione domestica degli organi costituzionali sulle controversie aventi ad oggetto i rapporti con i propri dipendenti è da sempre ritenuta coerente alla Costituzione, in quanto finalizzata a garantire l’indipendenza e l’autonomia dell’organo.
Tuttavia, aggiunge la Consulta, “Estendere tale deroga oltre la sfera dei soggetti “interni” (o aspiranti tali) agli organi costituzionali, sino a comprendere le imprese che concorrano per aggiudicarsi un appalto bandito dagli organi stessi, comporterebbe un sacrificio sproporzionato al diritto a una tutela giurisdizionale effettiva, nel senso ampio appena precisato, a carico di soggetti del tutto estranei alla struttura organizzativa degli organi costituzionali stessi, e titolari come qualsiasi altro soggetto del diritto di accedere al giudice “naturale” stabilito dall’ordinamento, sulla base dei principi costituzionali.”
In chiusura, giudice delle leggi ha chiarito che il potere regolamentare e quello di autodichia non sempre hanno il medesimo ambito di operatività, in quanto è possibile per gli organi costituzionali disciplinare materie sulle quali non potranno esercitare il potere di autodichia.
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]]>L'articolo Voluntary disclosure: la Camera esamina la proroga al 30 novembre proviene da Giurdanella.it.
]]>Le norme in materia di “voluntary disclosure” prevedono una procedura di collaborazione volontaria del contribuente con l’Amministrazione fiscale per l’emersione e il rientro in Italia di capitali detenuti all’estero; essa sostanzialmente trova applicazione anche per quanto riguarda le irregolarità riguardanti attività detenute in Italia. La legge n. 186 del 2014 ha inoltre introdotto il reato di autoriciclaggio.
Con riferimento alle procedure di collaborazione volontaria, il decreto-legge n. 153 del 2015 dispone in primo luogo che la richiesta di accesso alla voluntary sia irrevocabile e non possa essere presentata più di una volta. Come già accennato, si proroga il termine per l’accesso al 30 novembre 2015, con possibilità di integrare l’istanza con documenti ed informazioni entro il 30 dicembre 2015.
Con le modifiche apportate dall’altro ramo del Parlamento, la gestione delle istanze di collaborazione volontaria presentate per la prima volta a decorrere dal 10 novembre 2015 è attribuita ad una specifica articolazione dell’Agenzia delle entrate da individuare con provvedimento del Direttore dell’Agenzia medesima, in deroga alla disciplina generale sulla competenza territoriale degli uffici. Al Senato è stata introdotta una disposizione che, ai fini della voluntary disclosure, estende l’esonero dagli obblighi dichiarativi, attualmente previsto in favore dei lavoratori frontalieri per il conto corrente estero su cui sono accreditati lo stipendio e gli altri emolumenti, anche agli eventuali cointestatari o beneficiari di procure e deleghe su tale conto.
Si ricorda che il decreto-legge n. 153 del 2015 disattiva la clausola di salvaguardia,prevista dalla legge di stabilità 2015, per la mancata autorizzazione UE al meccanismo Iva di inversione contabile nella grande distribuzione alimentare. A tale scopo, il previsto aumento dell’accisa dei carburanti per il 2015 viene sostituito con la copertura mediante le maggiori entrate derivanti dalle procedure di voluntary disclosure.
Al riguardo l’Agenzia delle Entrate ha reso noto che al 6 novembre 2015 il numero di posizioni relative alle istanze di collaborazione volontaria (nazionale e internazionale) ammontava a 79.258, per un gettito stimato pari a circa 2,5 miliardi di euro a titolo di imposte, sanzioni, ritenute, contributi previdenziali oltre interessi.
Inoltre, il medesimo provvedimento sottopone le prestazioni corrisposte dalla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità Svizzera (LPP),ai fini delle imposte dirette, su istanza del contribuente, all’aliquota del 5 per cento; con le modifiche al Senato, si assoggettano alla stessa aliquota anche le prestazioni erogate dai diversi enti o istituti svizzeri di prepensionamento.
Clicca qui per il testo del disegno di legge
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]]>L'articolo Riforma del Terzo settore, ok della Camera. Le misure proviene da Giurdanella.it.
]]>Obbiettivo del provvedimento, come già detto in un precedente articolo, è, da un lato, quello di introdurre misure per la costruzione di un rinnovato sistema che favorisca la partecipazione attiva e responsabile delle persone, dall’altro quello di uniformare e coordinare la disciplina della materia caratterizzata da un quadro normativo non omogeneo e non più adeguato alle mutate esigenze della società civile.
Tra le finalità perseguite dal disegno di legge vengono specificamente enunciate quelle di procedere ad una revisione della disciplina contenuta nel codice civile in tema di associazioni e fondazioni nonché della disciplina in tema di impresa sociale e di servizio civile nazionale. Viene infine disciplinata la procedura di emanazione dei decreti legislativi, che include anche l’espressione del parere da parte delle commissioni parlamentari competenti e, ove necessario in relazione alle singole materie, l’intesa con la Conferenza unificata; con la medesima procedura il Governo può adottare, entro dodici mesi dall’entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi, disposizioni integrative e correttive dei decreti medesimi.
L‘articolo 2 prevede i principi e criteri direttivi generali cui devono uniformarsi i decreti legislativi, tra i quali si ricordano quelli relativi al riconoscimento ed alla garanzia del più ampio diritto di associazione, alla promozione dell’iniziativa economica privata svolta senza fini di lucro, alla garanzia della autonomia statutaria degli enti, alla semplificazione della normativa vigente.
L’articolo 3 detta i princìpi e i criteri direttivi in tema di revisione della disciplina contenuta nel codice civile in materia di associazioni e fondazioni, tra i quali, vanno ricordati:
– la semplificazione e la revisione del procedimento per il riconoscimento della personalità giuridica;
– la previsione di obblighi di trasparenza e informazione anche con forme di pubblicità dei bilanci;
– la disciplina del regime di responsabilità limitata delle persone giuridiche;
– la garanzia del rispetto dei diritti degli associati;
– la previsione dell’applicazione alle associazioni e fondazioni che esercitano stabilmente attività di impresa, delle norme di cui ai titoli V e VI del libro V del codice civile (in materia di società e di cooperative e mutue assicuratrici) in quanto compatibili.
L’articolo 4 disciplina i principi e criteri direttivi ai quali dovranno uniformarsi i decreti legislativi preordinati al riordino e alla revisione della disciplina vigente in materia di enti del Terzo settoremediante la redazione di un apposito Codice in tale materia. Il Codice del Terzo settore provvederà alla raccolta ed al coordinamento delle citate disposizioni ed alla indicazione espressa delle norme abrogate a seguito della sua entrata in vigore. Tra i principi enunciati si ricordano quelli relativi:
– all’individuazione delle attività solidaristiche e di interesse generale che caratterizzano gli enti del terzo settore;
– alla definizione di modalità organizzative e amministrative degli enti ispirate ai princìpi di democrazia, eguaglianza, pari opportunità;
– alla previsione del divieto di distribuzione, anche in forma indiretta, degli utili o degli avanzi di gestione, salva la specifica previsione in tema di impresa sociale;
– alla disciplina degli obblighi di controllo interno, rendicontazione, trasparenza e delle modalità di verifica periodica dell’attività svolta;
– alla riorganizzazione del sistema di registrazione degli enti anche attraverso la messa a punto di un registro unico del terzo settore, da istituirsi presso il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali con la previsione dell’obbligatorietà dell’iscrizione ad esso per tutti gli enti che si avvalgono di fondi pubblici o privati raccolti attraverso pubbliche sottoscrizioni, nonché di fondi europei;
– all’attribuzione alla Presidenza del Consiglio, in raccordo con i Ministeri competenti, del coordinamento delle politiche di governo e delle azioni di promozione e di indirizzo delle attività degli enti del terzo settore, finalizzato a garantire l’osservanza della disciplina legislativa, statutaria e regolamentare ad essi applicabile.L’articolo 5 prevede e disciplina la delega finalizzata al riordino ed alla revisione della disciplina in tema di attività di volontariato, di promozione socialee di mutuo soccorso, conformemente a specifici criteri e princìpi direttivi relativi, tra l’altro:
– all’armonizzazione delle diverse discipline vigenti;
– alla promozione della cultura del volontariato , in particolare tra i giovani;
– alla revisione del sistema dei centri di servizio per il volontariato, prevedendo che essi si costituiscano in una delle forme previste per gli enti del Terzo settore, la necessaria assunzione da parte di questi della personalità giuridica ed alcune regole per la gestione dei finanziamenti ad essi destinati;
– alla revisione e razionalizzazione del sistema degli Osservatori nazionali per il volontariato e per l’associazionismo di promozione sociale e alla previsione di requisiti uniformi per i registri e per gli Osservatori nazionali e regionali;
– alla previsione di un regime transitorio per disciplinare lo status giuridico delle società di mutuo soccorso esistenti alla data di entrata in vigore della legge qualora intendano rinunciare a tale natura ed operare quali associazioni senza fini di lucro.In tema di impresa sociale i decreti legislativi di cui all’articolo 6 dovranno, tra l’altro, procedere ad una precisa qualificazione dell’impresa sociale qualeimpresa privata con finalità di interesse generale avente come obbiettivo primariola realizzazione di impatti sociali positivi conseguiti mediante la produzione e lo scambio di beni e servizi di utilità sociale e che destina i propri utili prevalentemente al raggiungimento di obbiettivi sociali, e conformarsi ad una serie di princìpi e criteri direttivi tra i quali si ricordano:
– l’ampliamento dei settori di attività di utilità sociale (includendo i settori del commercio equo e solidale, dell’inserimento dei lavoratori svantaggiati, dell’alloggio sociale e dell’erogazione del microcredito da parte di soggetti abilitati);
– la previsione di forme di remunerazione del capitale sociale e di ripartizione di utili da assoggettare a condizioni e limiti massimi, differenziabili anche in base alla forma giuridica dell’impresa, salva la prevalente destinazione degli utili agli obbiettivi sociali;
– il coordinamento della disciplina dell’impresa sociale con il regime delle attività di impresa svolte dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale; – la previsione della nomina, in base a principi di terzietà, di uno o più sindaci con funzioni di vigilanza.Viene previsto che le cooperative sociali ed i loro consorzi acquisiscano di diritto la qualifica di impresa sociale. L’articolo 7 disciplina le funzioni di vigilanza, monitoraggio e controllo pubblico sugli enti del terzo settore che, salvo quanto previsto all’articolo 4, sono esercitate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in collaborazione con i Ministeri interessati e con l’Agenzia delle entrate. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali promuove l’adozione di adeguate ed efficaci forme di autocontrollo da parte degli enti del Terzo settore specie per quelli di piccole dimensioni, e predispone linee guida in materia di impatto sociale e di sistemi di valutazione di impatto sociale delle attività svolte.
La delega di cui all’articolo 8 è finalizzata a procedere al riordino ed alla revisione dell’attuale disciplina in materia di servizio civile nazionale conformemente ad alcuni princìpi e criteri direttivi relativi:
– all’istituzione del servizio civile universale finalizzato alla difesa non armata, e a a promuovere attività di solidarietà, inclusione sociale, cittadinanza attiva, tutela e valorizzazione del patrimonio culturale ed ambientale;
– alla previsione di un meccanismo di programmazione, di norma triennale dei contingenti di giovani di età compresa tra 18 e i 28 anni che possono essere ammessi, tramite bando pubblico, al servizio civile universale;
– alla definizione di uno status giuridico degli stessi che preveda l’instaurazione, tra i giovani e lo Stato, di uno specifico rapporto di servizio civile non assimilabile al rapporto di lavoro, con previsione dell’esclusione da ogni imposizione tributaria di tale prestazione;
– alla previsione di un limite di durata del servizio, non inferiore a otto mesi complessivi, e comunque, non superiore ad un anno, che contemperi le finalità dello stesso con le esigenze di vita e di lavoro dei giovani coinvolti ed il riconoscimento e la valorizzazione delle competenze acquisite dai giovani durante l’espletamento del servizio civile, nei percorsi di istruzione e in ambito lavorativo.
L’articolo 9 reca i principi e i criteri direttivi cui si deve uniformare il legislatore delegato, al fine di introdurre misure agevolative e di sostegno economico in favore degli enti del Terzo settore e di procedere al riordino e all’armonizzazione della relativa disciplina tributaria e delle diverse forme di fiscalità di vantaggio. Tra i principi e criteri direttivi indicati nella norma, si rammentano:
– l’introduzione di una nuova definizione di ente non commerciale ai fini fiscali, anche connessa alle finalità di interesse generale perseguite dall’ente;
– la razionalizzazione delle agevolazioni fiscali connesse all’erogazione di risorse al terzo settore;
– la riforma dell’istituto del cinque per mille, anche con lo scopo di rendere noto l’utilizzo delle somme devolute con tale strumento normativo;
– la razionalizzazione dei regimi fiscali di favore relativi al terzo settore;
– l’introduzione di misure per la raccolta di capitali di rischio e, più in generale, per il finanziamento del Terzo settore;
– l’assegnazione di immobili pubblici inutilizzati;
– la revisione della disciplina delle ONLUS.
L’articolo 10, recante le disposizioni finanziarie e finali, dopo aver posto la clausola di invarianza degli oneri finanziari, stabilisce, al comma 2, una deroga alla stessa, poiché autorizza l’istituzione di un fondo rotativo destinato a finanziare a condizioni agevolate gli investimenti in beni strumentali materiali e immateriali degli enti del Terzo settore e delle imprese sociali con dotazione di 50 milioni di euro. Nell’ambito della legge di stabilità 2015, potranno essere individuate risorse finanziarie ulteriori, per garantire la stabilizzazione e il rafforzamento delle misure previste dal disegno di legge delega in esame dagli articoli 8 e 9.
Infine l’articolo 11 prevede che entro il 30 giugno di ogni anno il Ministero del lavoro e delle politiche sociali trasmetta alle Camere una relazione sull’attività di vigilanza, monitoraggio e controllo sugli enti del terzo settore svolta ai sensi dell’articolo 7, nonché sull’attuazione della riorganizzazione del sistema di registrazione di cui all’articolo 4.
Qui il dossier del servizio studi della Camera
Qui la scheda del disegno di legge n. 2617 AC, con il testo e la relazione di accompagnamento.
L'articolo Riforma del Terzo settore, ok della Camera. Le misure proviene da Giurdanella.it.
]]>L'articolo Decreto Casa: il dossier e le misure in materia di contratti pubblici proviene da Giurdanella.it.
]]>Il decreto Casa, dopo esser stato modificato nel corso dell’esame in prima lettura al Senato, è stato definitivamente approvato dall’Assemblea della Camera (A.C. 2373), che ha votato la questione di fiducia posta dal Governo sull’approvazione, senza emendamenti e articoli aggiuntivi, del provvedimento, nel testo licenziato dalla Commissione identico a quello approvato dal Senato (qui a confronto il testo originario del decreto legge e il testo definitivo coordinato).
In particolare, per ciò che concerne i contratti pubblici, le misure contenute nel decreto legge sono state modificate in sede di conversione in Parlamento. Si prevede un’articolata disciplina volta a colmare il vuoto normativo conseguente all’annullamento di alcune norme del regolamento di attuazione del Codice dei contratti pubblici (D.P.R. 207/2010) da parte del D.P.R. 30 ottobre 2013 (art. 12, comma 1-7), nelle more dell’emanazione di una disciplina regolamentare sostitutiva. Ulteriori disposizioni riguardano, inoltre, i raggruppamenti temporanei di imprese e la proroga di norme transitorie per l’affidamento delle attività di verifica dei progetti (qui la relazione illustrativa all’intervento sulle lavorazioni specialistiche).
Riportiamo di seguito il dossier redatto dal Servizio Studi della Camera.
Le misure per le locazioni
L’articolo 1 aumenta di 100 milioni di euro gli stanziamenti di bilancio per il Fondo nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione e di 225,92 milioni di euro per il Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli,stanziamenti che sono stati autorizzati dal D.L. n. 102 del 2013. Sulla disciplinache regola il funzionamento di questi due Fondi interviene anche l’articolo 2 con una serie di modifiche, che riguardano le iniziative finanziabili e le procedure per il riparto, nonché la stipula delle convenzioni e le modalità di erogazione dei contributi (art. 2, commi 1 e 1-ter).
Il comma 1-ter dell’articolo 5 prevede una clausola di salvaguardia, fino al 31 dicembre 2015, degli effetti prodottisi e dei rapporti giuridici sorti sulla base dei contratti di di affitto registrati ai sensi della disciplina di cui ai commi 8 e 9 deld.lgs. 23/2011, che prevedeva un meccanismo di sostituzione sanzionatoria della durata dei contratti di affitto per uso abitativo e di commisurazione del relativo canone nei casi di mancata registrazione del contratto entro i termini di legge, di indicazione di un affitto inferiore a quello effettivo e di registrazione di un contratto di comodato fittizio. Tale disciplina è stata dichiarata incostituzionale, per eccesso di delega, dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 50 del 2014.
L’articolo 9 stabilisce l’applicazione, per il quadriennio 2014-2017, di un’aliquota ridotta al 10% (in luogo del 15%) per la cosiddetta “cedolare secca” per icontratti a canone concordato stipulati nei maggiori comuni italiani (e nei comuni confinanti), negli altri capoluoghi di provincia o nei comuni ad alta tensione abitativa (comma 1). Il regime della cedolare secca è, inoltre, esteso anche alle abitazioni locate a cooperative edilizie per la locazione o a enti senza scopo di lucro, purché sublocate a studenti universitari e date a disposizione dei comuni con rinuncia all’aggiornamento del canone di locazione o assegnazione (comma 2). Si consente l’applicazione dell’aliquota ridotta al 10% della cedolare secca ai contratti di locazione stipulati nei comuni per i quali sia stato deliberato, negli ultimi cinque anni precedenti l’entrata in vigore della legge di conversione del decreto, lo stato di emergenza a seguito di eventi calamitosi(comma 2-bis dell’art. 9).
Gli interventi riguardanti l’edilizia residenziale pubblica
L’articolo 3, comma 1, contiene una serie di disposizioni finalizzate, da un lato, ad accelerare il processo di definizione delle nuove regole di alienazione degli immobili di proprietà degli Istituti autonomi case popolari (IACP) o degli enti, comunque denominati che li hanno sostituiti, nonché degli immobili di proprietà dei comuni e degli enti pubblici anche territoriali, dall’altro a concedere contributi per l’acquisto di tali alloggi. E’, infatti, istituito un Fondo destinato alla concessione di contributi in conto interessi sui finanziamenti per l’acquisto degli alloggi degli IACP venduti in base alle regole di alienazione previste dal nuovo comma 1. Tale Fondo ha una dotazione massima di 18,9 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2020. E’, inoltre, ampliata la platea dei beneficiari del Fondo di garanzia per la prima casa, includendovi anche iconduttori di alloggi di proprietà degli IACP o degli enti, comunque denominati, che li hanno sostituiti.
L’articolo 4 prevede l’emanazione di criteri per la formulazione di un Programma di recupero e di razionalizzazione degli immobili e degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, finanziato, nel limite di 500 milioni di euro, con le risorse provenienti da finanziamenti revocati che erano stati in precedenza destinati alle infrastrutture strategiche. Il programma è stato esteso, oltre che agli immobili di proprietà degli IACP, anche agli immobili di proprietà dei comuni e degli enti di edilizia residenziale pubblica aventi le stesse finalità degli IACP. Viene altresì previsto uno stanziamento di ulteriori 67,9 milioni di euro (che vengono prelevati da un nuovo Fondo destinato a raccogliere le risorse non utilizzate da alcuni programmi di edilizia residenziale) per il recupero di alloggi da assegnare agli inquilini appartenenti alle categorie meno abbienti che beneficiano della sospensione degli sfratti.
L’occupazione abusiva di immobili
L’articolo 5 introduce una specifica disciplina volta ad impedire che chiunque occupi abusivamente un immobile possa chiedere la residenza e l’allacciamento ai pubblici servizi (gas, luce, acqua ecc.); la norma stabilisce la nullità ex lege degli effetti degli atti emessi in violazione della nuova normativa. Tale disposizione è stata integrata, nel corso dell’esame al Senato, con specifico riguardo alla disciplina relativa agli allacci delle utenze (comma 1).
Si prevede, inoltre, il divieto, per coloro che occupano abusivamente alloggi di edilizia residenziale pubblica, di partecipazione alle procedure di assegnazione di alloggi della medesima natura per i successivi cinque anni (comma 1-bis).
Alloggi sociali
L’articolo 6 dispone che i redditi derivanti dalla locazione di alloggi sociali, di nuova costruzione o per i quali sono stati realizzati interventi di manutenzione straordinaria o di recupero, non concorrono alla formazione del reddito d’impresa ai fini delle imposte sui redditi né alla formazione del valore della produzione netta ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive, nella misura del 40 per cento. Tale previsione è valida fino all’eventuale riscatto dell’unità immobiliare da parte del conduttore e, comunque, per un periodo non superiore a dieci anni.
L’articolo 7, modificato nel corso dell’esame al Senato, ai commi 1 e 2 recaagevolazioni fiscali per il triennio 2014-2016 in favore dei conduttori di alloggi sociali adibiti ad abitazione principale.
L’articolo 8 prevede la facoltà di inserire la clausola di riscatto dell’unità immobiliare e le relative condizioni economiche, nelle convenzioni che disciplinano le modalità di locazione degli alloggi sociali, alle condizioni previste nella norma (comma 1). E’ specificata la disciplina fiscale applicabile nelle ipotesi di riscatto dell’alloggio sociale (commi 2 e 3).
L’articolo 10 contiene una serie di misure volte all’aumento dell’offerta di alloggi sociali in locazione e alla creazione di quote di alloggi da destinare alla locazione temporanea di alcuni soggetti indicati nella norma attraverso la definizione di una serie di interventi urbanistico-edilizi ammessi e la destinazione di risorse finanziarie per alcuni di tali interventi. Si introduce, inoltre, una nuova definizione di alloggio sociale. Viene consentita, anche in deroga a quanto previsto dalle relative norme di finanziamento, la cessione o il conferimento ai fondi immobiliari di immobili (ultimati o in corso d’opera) residenziali realizzati da soggetti pubblici e privati con il concorso di un contributo pubblico, e destinati a concorrere all’aumento dell’offerta di alloggi social (comma 10-bis).
Alloggi destinati ai dipendenti impegnati nella lotta alla criminalità organizzata
Alcune disposizioni del decreto riguardano gli alloggi destinati ai dipendenti statali impegnati nella lotta alla criminalità organizzata, al fine di disciplinare i casi e le condizioni per cui è consentito, all’assegnatario di tali alloggi, di continuare ad usufruire degli alloggi medesimi o di acquistarli prima dei termini (commi 1-bise 1-ter dell’art. 3).
Ulteriori disposizioni sono finalizzate a consentire l’utilizzo, per la realizzazione di alloggi sociali, di aree o diritti edificatori che dovevano servire per la costruzione di alloggi, nell’ambito del Programma di edilizia residenziale pubblica destinato ai dipendenti statali impegnati nella lotta alla criminalità organizzata, ma per i quali non si è avuta una copertura finanziaria (comma 10-ter dell’art. 10).
L’articolo 10-bis prevede alcuni casi di revoca dei finanziamenti del Programma straordinario di edilizia residenziale destinato ai dipendenti statali impegnati nella lotta alla criminalità organizzata e disciplina il riutilizzo delle risorse.
Expo 2015
L’articolo 13 prevede una serie di misure riguardanti la realizzazione del grande evento EXPO 2015, al fine di prorogare al 2015 la disciplina concernente l’utilizzo dei proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni in materia di edilizia (comma 1) e di consentire alla società EXPO 2015 S.p.A. (purché senza intermediazioni come è stato specificato nel corso dell’esame al Senato) diderogare alla disciplina vigente sui contratti pubblici, con riguardo ai contratti di sponsorizzazione e alle concessioni di servizi (comma 2). Con il comma 3 si confermano le agevolazioni fiscali già previste dalla legge n. 3 del 2013 di ratifica dell’accordo internazionale stipulato tra Italia e Bureau International des Expositions (BIE), sulle misure necessarie per facilitare la partecipazione all’Esposizione Universale di Milano del 2015. Il comma 4, infine, prevede uncontributo per l’anno 2014 di 25 milioni di euro a favore del comune di Milano, a titolo di concorso agli oneri che il medesimo comune sostiene per la realizzazione dell’EXPO 2015. Tale contributo è escluso dal patto di stabilità interno per l’anno 2014.
Ulteriori disposizioni
Ulteriori disposizioni intervengono sulla disciplina delle detrazioni IRPEF spettanti per le ristrutturazioni edilizie e l’acquisto di mobili, consentendo di usufruire della detrazione per le spese sostenute per l’acquisto di mobili anche ove dette spese superino quelle sostenute per i connessi lavori di ristrutturazione (commi 2-bis e 2-ter dell’articolo 7).
L’articolo 9-bis assoggetta, dal 2015, al regime IMU previsto per l’abitazione principale l’unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani pensionati iscritti all’Anagrafe degli Italiani residenti all’Estero (AIRE), a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, purché non locata o data in comodato d’uso.
L’articolo 10-ter, attraverso una modifica al T.U. edilizia (D.P.R. 380/2001) è volto ad escludere, dal novero degli interventi di nuova costruzione, i manufatti leggeri, anche prefabbricati, e strutture di qualsiasi genere (quali roulottes, campers, case mobili, imbarcazioni) che non siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee purché siano installati, con temporaneo ancoraggio al suolo, all’interno di strutture ricettive all’aperto, in conformità alla normativa regionale di settore, per la sosta ed il soggiorno di turisti.
L’articolo 10-quater modifica la disciplina a tutela dei diritti patrimoniali degli acquirenti di immobili da costruire contenuta nel D.Lgs 122 del 2005 al fine di prevedere, tra l’altro, l’irrinunciabilità del diritto alle tutele apprestate da tale decreto, sancendo la nullità di ogni clausola contraria, da intendersi eventualmente come non apposta.
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]]>L'articolo Salva Roma, oggi la Camera vota la fiducia….
… proviene da Giurdanella.it.
]]>Il decreto legge n. 16 sulla finanza locale, il cosiddetto Salva Roma ter, sarà oggi pomeriggio in discussione alla Camera che sembra vicina a dare il via libera.
Il decreto deve essere convertito entro il 5 maggio.
Il testo del disegno di legge presentato il 6 marzo
L'articolo Salva Roma, oggi la Camera vota la fiducia….
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]]>L'articolo Abolizione finanziamento ai partiti, il testo in S… proviene da Giurdanella.it.
]]>La Camera dei Deputati ha approvato il disegno di legge recante abolizione del finanziamento pubblico diretto, disposizioni per la trasparenza e la democraticità dei partiti e disciplina della contribuzione volontaria e della contribuzione indiretta in loro favore.
Il provvedimento passa ora all’esame dell’altro ramo del Parlamento.
Di seguito, la sintesi dei contenuti più rilevanti del provvedimento.
Il provvedimento all’esame adesso del Senato è suddiviso in 4 capi.
Il capo I (composto del solo articolo 1) indica la finalità dell’intervento normativo, individuata nell’abolizione dei contributi pubblici ai partiti come attualmente disciplinati e la loro sostituzione con “forme di contribuzione volontaria fiscalmente agevolata e di contribuzione indiretta fondate sulle scelte espresse dai cittadini”, di cui all’articolo 9 (detrazioni per le erogazioni liberali) e all’articolo 10 (destinazione volontaria del 2 per mille IRPEF).
L’accesso a queste forme di contribuzione è condizionata al rispetto dei requisiti di trasparenza e democraticità indicati nel capo II del disegno di legge, in cui si prevede tra l’altro l’istituzione di un registro dei partiti politici, ai fini dell’accesso ai benefici (artt. 3 e 4).
Il capo II (articoli da 2 a 7) reca disposizioni riguardanti la democrazia interna dei partiti, la trasparenza e i controlli.
L’articolo 2 (comma 1) definisce i partiti come libere associazioni (non conferendo dunque ad essi personalità giuridica) attraverso le quali i cittadini concorrono, con metodo democratico, a determinare la politica nazionale. Il comma 2 pone una espressa relazione tra l’osservanza delle disposizioni contenute nel disegno di legge e il rispetto del metodo democratico che, ai sensi dell’art. 49 Cost., deve presiedere al concorso alla determinazione della politica nazionale.
L’articolo 3 prevede che per fruire dei benefici previsti dal disegno di legge i partiti si dotino di uno statuto nella forma dell’atto pubblico, al quale è allegato il simbolo. Gli elementi necessari dello statuto riguardano: la rappresentanza legale, gli organi, le procedure deliberative, i diritti e i doveri degli iscritti, le misure disciplinari e i procedimenti ad esse relativi, le modalità di selezione delle candidature per le competizioni elettorali, l’indicazione del responsabile della gestione economico–finanziaria e patrimoniale e del rendiconto di esercizio, le procedure per lo scioglimento e per altre cause che incidano sull’attività del partito, nonché quelle per la modificazione dello statuto, del simbolo e della denominazione, la tutela delle minoranze e l’equilibrio di genere. Nel corso dell’esame in sede referente sono stati introdotti due nuovi elementi che devono essere obbligatoriamente presenti negli statuti: la cadenza temporale dei congressi nazionali e i criteri per la destinazione di risorse alle eventuali articolazioni territoriali del partito.
Il comma 4, dispone l’applicazione ai partiti delle “disposizioni del codice civile” e delle “norme di legge vigenti in materia” per quanto non espressamente disciplinato dal testo del disegno di legge.
L’articolo 4 istituisce il registro nazionale dei partiti politici che accedono ai benefici previsti dalla legge, consultabile dal portale internet del Parlamento. I partiti politici che intendono avvalersi dei benefici di legge devono trasmettere copia autentica del proprio statuto, sottoscritta dal legale rappresentante, al Presidente del Senato e al Presidente della Camera. Gli statuti vengono inoltrati alla Commissione per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti e dei movimenti politici che, previa verifica della conformità dello statuto alle disposizioni dell’articolo 3, provvede all’iscrizione nel registro. Nel registro sono evidenziate due sezioni, l’una relativa ai partiti che soddisfano i requisiti per essere ammessi al finanziamento privato agevolato, l’altra relativa ai partiti politici ammessi alla ripartizione delle risorse del due per mille dell’IRPEF.
L’articolo 5 prescrive ai partiti politici la realizzazione di un sito internet dal quale devono risultare le informazioni relative all’assetto statutario, agli organi associativi, al funzionamento interno e ai bilanci. Le informazioni relative a statuti e bilanci sono pubblicate (entro il 15 luglio di ogni anno, come precisato in sede referene) nel sito del partito e nel portale internet del Parlamento dove deve essere resa nota, inoltre, la situazione reddituale e patrimoniale dei titolari di cariche di Governo e dei parlamentari, nonché – a seguito di una modifica apportata in Commissione – dei parlamentari europei. Si prevede la non applicabilità dell’obbligo di presentare alla Presidenza della Camera la dichiarazione congiunta, da parte del finanziatore e del ricevente, prevista dall’articolo 4 della L. 659/1981, purché le erogazioni siano effettuate con mezzi di pagamento diversi dal contante che consentano di garantire la tracciabilità dell’operazione e l’esatta identità dell’autore. Tuttavia, se le erogazioni superano nell’anno i 5.000 euro, i rappresentanti legali dei partiti che ne hanno beneficiato devono trasmettere alla Presidenza della Camera, entro tre mesi dalla percezione, l’elenco degli erogatori con la relativa documentazione contabile. In mancanza, o in caso di dichiarazioni mendaci, si applica la sanzione penale della multa da due a sei volte l’ammontare non dichiarato e la pena accessoria dell’interdizione temporanea dai pubblici uffici. Tali finanziamenti sono soggetti ad obblighi di pubblicità, le cui modalità sono fissate dall’Uffico di Presidenza della Camera (e non dal Presidente, come previsto nel testo originario del disegno di legge).
L’articolo 6 riguarda l’obbligo, per i partiti iscritti nella seconda sezione del registro, ossia per i partiti che accedono alla ripartizione del due per mille, di avvalersi di una società di revisione esterna per il controllo della gestione contabile e finanziaria.
L’articolo 7 del disegno di legge ribadisce le funzioni di controllo della Commissione per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti sulla regolarità e sulla conformità alla legge del rendiconto dei partiti politici e dei relativi allegati, già previste dall’art. 8 della legge 2/1997. Per ciò che attiene all’apparato sanzionatorio, esso prevede che in caso di inottemperanza dell’obbligo di certificazione esterna di cui all’articolo 6 e dell’obbligo di presentare il rendiconto ed il relativo verbale di approvazione la Commissione dispone la cancellazione del partito politico dalla seconda sezione del registro, cui consegue la perdita del diritto di accedere alla ripartizione del 2 per mille dell’IRPEF.
Il capo III (articoli da 8 a 10) disciplina la contribuzione volontaria ai partiti politici.
Ai sensi dell’articolo 8 per poter accedere al finanziamento privato agevolato di cui all’articolo 9 i partiti devono aver ottenuto almeno un candidato eletto nelle elezioni della Camera, del Senato, del Parlamento europeo o di un consiglio regionale; in mancanza di eletti, è sufficiente aver presentato candidati in almeno 3 circoscrizioni per le elezioni della Camera o in 3 regioni per le elezioni del Senato o in una circoscrizione per le europee o in un consiglio regionale. Per l’accesso al 2 per mille sono invece ammessi solamente i partiti che hanno almeno un candidato eletto alle elezioni politiche od europee. L’accesso ai benefici è subordinato alla presentazione di una richiesta formale.
L’articolo 9 modifica il regime vigente in materia di detrazioni fiscali per le erogazioni liberali in denaro in favore dei partiti politici. La detrazione spetta alle erogazioni liberali effettuate, a partire dal 2014, ai partiti iscritti nella prima sezione del registro di cui all’articolo 4. Per quanto riguarda le persone fisiche, per le erogazioni liberali da 50 e 5.000 euro annui la detrazione spettante è del 52%, mentre rimane al 26% per gli importi superiori fino a 20.000 euro. La detrazione, per un importo pari al 52%, è estesa anche alle quote di iscrizione a scuole o corsi di formazione politica per un importo massimo di 500 euro per ciascuna annualità. Le società possono detrarre un importo pari al 26% delle erogazioni liberali per gli importi tra 50 a 100.000 euro. Sono esclusi gli enti nei quali vi sia una partecipazione pubblica, gli enti i cui titoli siano negoziati in mercati regolamentati italiani o esteri; le società ed enti che controllano, direttamente o indirettamente, i soggetti di cui sopra, ovvero ne siano controllati o siano controllati dalla stessa società o ente che controlla i soggetti medesimi. I versamenti sono eseguiti mediante modalità idonee a garantire la tracciabilità dell’operazione e l’identificabilità dell’autore. Nel corso dell’esame in sede referente è stata prevista la detraibilità anche delle quote associative, oltre che delle erogazioni liberali; inoltre, è stato posto un limite massimo, pari allo 0,15% dell’importo trasferito, sulle commissioni bancarie per le erogazioni liberali ai partiti effettuate con carte di credito e carte di debito.
L’onere derivante dal minor gettito dovuto alle detrazioni è valutato in 20,9 milioni per il 2015 e in 11,9 milioni dal 2016. La copertura è garantita dai risparmi di spesa disponibili con l’abrogazione graduale dei contributi ai partiti politici disposta dall’articolo 14. In caso di insufficienza delle risorse, si provvede alla riduzione del tetto massimo relativo al 2 per mille, viceversa – come stabilito con l’approvazione di un emendamento in Commissione – in caso risulti un onere inferiore, la differenza va ad integrare le risorse del 2 per mille.
L’articolo 10 introduce un meccanismo volontario di contribuzione ai partiti, riconoscendo a ciascun contribuente la facoltà di destinare il 2 per mille della propria imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) in favore di un partito politico. Per beneficiare di tale forma di finanziamento i partiti devono essere iscritti nella seconda sezione del registro nazionale.
Il limite massimo di spesa per la destinazione del 2 per mille, ridotto di 10 milioni di euro annui nel corso dell’esame in sede referente, è di 31,4 mln per il 2014, 9,6 per il 2015, 27,7 mln per il 2016 e di 45,1 dal 2017.
Nel corso dell’esame in sede referente sono stati soppressi gli articoli 11, 12 e 13 che disponevano in ordine a benefici non monetari in favore dei partiti (rispettivamente concessione di locali di proprietà pubblica, accesso a titolo gratuito al servizio pubblico radiotelevisivo per la trasmissione di messaggi di propaganda politica e introduzione di ulteriori forme di contribuzione non monetaria con un successivo decreto legislativo).
Il capo IV (articoli da 14 a 17) contiene le disposizioni transitorie e finali.
L’articolo 14 prevede la riduzione graduale dei contributi pubblici ai partiti politici dall’esercizio finanziario successivo a quello in corso (rispettivamente, del 40%, 50% e 60% nel primo, secondo e terzo esercizio) fino alla cessazione integrale dal quarto esercizio finanziario successivo e reca l’abrogazione di alcune disposizioni.
L’articolo 14-bis, introdotto nel corso dell’esame in sedere referente, estende ai partiti politici, purché iscritti nel registro nazionale, il trattamento straordinario di integrazione salariale (compresi i relativi obblighi contributivi) e i contratti di solidarietà.
L’articolo 15 dispone la destinazione delle economie di spesa derivanti dalla legge al Fondo per l’ammortamento dei titoli di Stato.
L’articolo 16 delega il Governo all’adozione di un testo unico per riunire le disposizioni del testo in esame e le altre disposizioni legislative in materia di partiti politici vigenti
L’articolo 17 al comma 1 individua i destinatari delle disposizioni del disegno di legge nei partiti, movimenti e gruppi politici organizzati che abbiano presentato candidati sotto il proprio simbolo alle elezioni per il rinnovo di Senato, Camera, Parlamento europeo o consigli regionali e province autonome. Il comma 2 dispone l’entrata in vigore della legge il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
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]]>La Camera ha approvato la proposta di legge recante modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, al codice penale e al codice di procedura penale in materia di diffamazione, di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, di ingiuria e di condanna del querelante (C. 925-A e abb.). Il provvedimento passa ora all’esame del Senato.
Di seguito, la scheda del testo approvato
Modifiche alla legge sulla stampa
L’articolo 1 del nuovo testo della proposta di legge n. 925 propone una serie di modifiche alla legge sulla stampa (L. n. 47 del 1948).
La prima riguarda l’art. 1 della legge (la cui rubrica reca “Definizione di stampa o stampato”) cui è aggiunto un comma cheestende l’ambito di applicazione della legge sulla stampa sia alle testate giornalistiche on line (registrate presso le cancellerie dei tribunali ex art. 5 della stessa legge 47/1948) che alle testate giornalistiche radiotelevisive.
Numerose modifiche sono, poi, introdotte alla disciplina del diritto di rettifica di cui all’art. 8 della legge 47/1948.
Il primo comma dell’art. 8 è novellato, in particolare, con la previsione che le dichiarazioni o le rettifiche della persona offesa devono essere pubblicate senza commento (art. 1, comma 1, lett. 0c).
Le ulteriori modifiche al citato primo comma (art. 1, comma 1, lett. 0a) e 0b)) sono finalizzate, da un lato, ad una sua migliore formulazione (il riferimento agli obblighi del direttore del giornale di “pubblicare” anziché “fare inserire” la rettifica) dall’altro, al suo coordinamento con l’estensione della disciplina della legge sulla stampa alle testate giornalistiche on line registrate. Un’integrazione al primo comma (lett. 0c-bis) prevede che ove l’articolo o il servizio (in caso di trasmissione radio o TV) sia firmato, il direttore debba informare l’autore della richiesta di rettifica.
Una integrazione del secondo comma dell’art. 8 detta la necessaria disciplina delle rettifiche sulle testate giornalistiche on line precisando che gli obblighi di pubblicazione vanno assolti entro 2 giorni dalla richiesta (come i quotidiani cartacei), con le stesse caratteristiche grafiche, la stessa metodologia di accesso al sito e la stessa visibilità della notizia rettificata, in testa alla pagina dell’articolo relativo alla notizia stessa, senza modificarne la URL (ovvero l’Uniform Resource Locator, cioè la sequenza di caratteri che identifica univocamente l’indirizzo Internet della testata on line) e con caratteristiche grafiche che rendano evidente l’avvenuta modifica. (art. 1, comma 1, lett. a-bis).
Sono, poi, introdotti nell’art. 8 della legge sulla stampa due commi (rispettivamente dopo il terzo e dopo il quarto) relativi al diritto di rettifica con riferimento, rispettivamente, alle trasmissioni televisive o radiofoniche e alla stampa non periodica (ad es. i libri).
In particolare, la lett. b) del comma 1 dell’art. 1 prevede che per le trasmissioni televisive o radiofoniche, il diritto alle dichiarazioni e alla rettifica è esercitato ai sensi dell’art. 32 del T.U. radiotelevisione (D.Lgs 177/2005).
Il riferimento dovrebbe essere più correttamente all’art. 32-quinquies del TU radiotelevisione, in base a cui chiunque si ritenga leso nei suoi interessi morali, quali in particolare l’onore e la reputazione, o materiali da trasmissioni contrarie a verità ha diritto di chiedere al fornitore di servizi di media audiovisivi lineari, incluse la concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo, all’emittente radiofonica ovvero alle persone da loro delegate al controllo della trasmissione, che sia trasmessa apposita rettifica, purché questa ultima non abbia contenuto che possa dar luogo a responsabilità penali.
La lett. c) del comma 1 dell’art. 1 introduce un comma dopo il quarto estendendo il diritto di rettifica alla stampa non periodica. Si prevede, a richiesta dell’offeso, che l’autore dello scritto, ovvero i soggetti di cui all’articolo 57-bis del codice penale (editore, se l’autore della pubblicazione è ignoto o non imputabile, ovvero lo stampatore, se l’editore non è indicato o non è imputabile), provvedono, in caso di ristampa o nuova diffusione anche in versione elettronica e, in ogni caso, sul proprio sito ufficiale alla pubblicazione, delle dichiarazioni o delle rettifiche dei soggetti di cui siano state pubblicate immagini o ai quali siano stati attribuiti fatti o atti o pensieri o affermazioni da essi ritenuti lesivi della loro reputazione o contrari a verità, purché le dichiarazioni o le rettifiche non abbiano contenuto suscettibile di incriminazione penale. La pubblicazione in rettifica deve essere effettuata sul sito e nelle nuove pubblicazioni elettroniche entro due giorni dalla richiesta e nella prima ristampa utile, con idonea collocazione e caratteristica grafica e deve inoltre fare chiaro riferimento allo scritto che l’ha determinata.
In caso di inerzia nella pubblicazione della smentita o rettifica da parte degli obbligati, la lett. c-bis) del comma 1 dell’art. 1 modifica il quinto comma dell’art. 8 della legge 47/1948, stabilendo che – qualora siano decorsi i diversi termini per la rettifica oppure la rettifica sia stata effettuata in violazione delle prescrizioni legislative – l’autore della richiesta della rettifica può richiedere al “giudice” (in luogo del “pretore”) di ordinare la pubblicazione adottando un provvedimento d’urgenza ex art. 700 c.p.c.
Della stessa procedura può avvalersi l’autore dell’offesa nel caso di interzia del direttore del giornale o periodico o della testata on line o del responsabile della trasmissione radio-tv (nuovo comma dopo il quinto dell’art. 8 della legge 47, inserito dall’art. 1, comma 1, lettera d) del testo in esame). Il direttore (o comunque il responsabile) – in caso di richiesta dell’autore – è comunque obbligato a far inserire la smentita o rettifica.
La lett. d-bis) del comma 1 dell’art. 1 modifica l’importo della sanzione amministrativa per la mancata o incompleta ottemperanza all’obbligo di rettifica: l’attuale importo di lire 15 milioni nel minimo e 25 milioni di lire nel massimo è sostituito da euro 8.000 (minimo) e euro 16.000 (massimo).
Il comma 2 dell’articolo 1 del nuovo testo della p.d.l. introduce l’articolo 11-bis della legge sulla stampa relativo al risarcimento del danno. La Commissione Giustizia ha soppresso il limite al risarcimento del danno patrimoniale previsto dalla p.d.l. 925. Ha invece previsto che, nella determinazione del danno derivante da diffamazione commessa con il mezzo della stampa o radiotelevisivo, il giudice tiene conto della diffusione quantitativa e della rilevanza nazionale o locale del mezzo di comunicazione usato per compiere il reato, della gravità dell’offesa, nonché dell’effetto riparatorio della pubblicazione o della diffusione della rettifica. L’azione di prescrive in due anni.
E’ conseguentemente prevista l’abrogazione dell’art. 12 della legge 47/1948, in base al quale per la diffamazione a mezzo stampa la persona offesa può chiedere – oltre il risarcimento dei danni – una somma a titolo di riparazione, determinata in relazione alla gravità dell’offesa e alla diffusione dello stampato (comma 3, articolo 1).
Il comma 4 dell’articolo 1 del testo in esame sostituisce l’art. 13 della legge sulla stampa, riunendo in tale articolo le diverse fattispecie sanzionatorie relative alla diffamazione a mezzo stampa, per le quali viene eliminata la pena della reclusione.
Al comma 1 del nuovo art. 13 la diffamazione a mezzo stampa o a mezzo radiotelevisione è sanzionata con la sola multa da 5.000 a 10.000 euro. Oggi la sanzione per la diffamazione a mezzo stampa è punita dall’art. 595, terzo comma, c.p., con la reclusione da sei mesi a tre anni o con la multa non inferiore a 516 euro.
In base al secondo periodo del comma 1 del nuovo art. 13, se l’offesa consiste nell’attribuzione di un fatto determinato falso, la cui diffusione sia avvenuta con la consapevolezza delle sua falsità, la pena è della multa da 20.000 euro a 60.000 euro. Attualmente, l’art. 13, primo comma, fa riferimento alla semplice attribuzione di un fatto determinato e prevede la sanzione della reclusione da uno a sei anni e della multa non inferiore a lire 500.000.
Sono poi aggiunti quattro commi all’art. 13.
Il comma 2 prevede che alla condanna per il delitto di cui al comma 1 (quindi per entrambe le ipotesi di diffamazione a mezzo stampa) consegue la pena accessoria della pubblicazione della sentenza nei modi stabiliti dall’articolo 36 del codice penale (affissione al comune e pubblicazione su uno o più giornali e sul sito Internet del Ministero della giustizia). Nelle ipotesi di cui all’articolo 99, secondo comma, n.1), c.p. (recidiva con nuovo delitto non colposo della stessa indole) si applica la pena accessoria dell’interdizione dalla professione di giornalista per un periodo da un mese a sei mesi
Il comma 3 stabilisce la non punibilità dell’autore dell’offesa che provvede alla rettifica secondo quanto previsto dall’art. 8. Ai fini della non punibilità, il giudice valuta la rispondenza della rettifica alla legge (comma 4).
In fine, con la sentenza di condanna il giudice dispone la trasmissione degli atti al competente ordine professionale per le determinazioni relative alle sanzioni disciplinari (comma 5).
Modifiche al codice penale
L’articolo 2 del nuovo testo della proposta di legge modifica il codice penale.
Il comma 1 sostituisce l’art 57 c.p., la cui rubrica non fa più riferimento alla sola stampa periodica, bensì ai reati commessi con il mezzo della stampa, della diffusione radiotelevisiva o con altri mezzi di diffusione.
Il nuovo primo comma è riferito alla responsabilità del direttore o vicedirettore responsabile del quotidiano, del periodico o della testata giornalistica, radiofonica o televisiva, nonché – per coordinamento – delle testate giornalistiche on-line registrate ai sensi dell’articolo 5 della legge 8 febbraio 1948, n. 47: egli risponde dei delitti commessi con il mezzo della stampa, della diffusione radiotelevisiva o con altri mezzi di diffusione se il delitto è conseguenza della violazione dei doveri di vigilanza sul contenuto della pubblicazione. La pena è in ogni caso ridotta di un terzo. Non si applica la pena accessoria dell’interdizione della professione di giornalista.
Pertanto, in luogo della responsabilità “a titolo di colpa” attuale il primo comma precisa il nesso di causalità che deve intercorrere tra la violazione dei doveri di vigilanza sul contenuto della pubblicazione e il reato commesso a mezzo stampa o altri mezzi di comunicazione.
Il nuovo secondo comma dell’art. 57 prevede la possibile delega delle funzioni di vigilanza da parte del direttore ad uno o più giornalisti professionisti idonei a svolgere le funzioni di cui al primo comma. Tale ipotesi è prevista in relazione alle dimensioni organizzative e alla diffusione del quotidiano, del periodico o della testata giornalistica, radiofonica o televisiva nonché delle testate giornalistiche on-line registrate ai sensi dell’articolo 5 della legge sulla stampa: La delega deve risultare da atto scritto avente data certa ed accettazione del delegato.
Il comma 2 dell’articolo 2 sostituisce l’art. 594 c.p. sull’ingiuria, la cui fattispecie base (comma 1) è attualmente punita con la pena della reclusione fino a sei mesi o della multa fino a 516 euro. Il nuovo comma 1 elimina la previsione della reclusione sanzionando l’ingiuria con la sola pena della multa fino ad un massimo di 5.000 euro.
Si prevede inoltre l’inserimento della fattispecie commessa tramite comunicazione “telematica” e l’aumento delle pene fino alla metà qualora l’offesa consista nell’attribuzione di un fatto determinato ovvero sia commessa in presenza di più persone (attualmente l’aumento riguarda solo la seconda ipotesi, mentre l’attribuzione di un fatto determinato è punita con la reclusione fino a un anno o la multa fino a euro 1.032).
Il comma 3 dell’articolo 2 del nuovo testo sostituisce l’art. 595 c.p. in tema di diffamazione: l’attuale sanzione della reclusione fino a un anno o della multa fino a euro 1.032 è sostituita dalla multa da 3.000 a 10.000 euro. In caso di attribuzione di un fatto determinato la pena è della sola multa fino a euro 15.000 (oggi tale fattispecie è sanzionata con la reclusione fino a due anni o la multa fino a euro 2.065).
Nell’ipotesi che la diffamazione sia arrecata con qualsiasi mezzo di pubblicità, per via telematica o in atto pubblico la pena è aumentata della metà.
Il comma quarto del vigente art. 595 c.p. risulta abrogato: esso riguarda l’ipotesi aggravata dell’offesa recata a un corpo politico, amministrativo o giudiziario o a una sua rappresentanza o a un’autorità costituita in collegio.
Modifiche al codice di procedura penale
L’articolo 3 del nuovo testo della p.d.l. n. 925 aggiunge un comma all’art. 427 del codice di procedura penale, relativo allacondanna del querelante alle spese e ai danni.
L’attuale art. 427 c.p.p. prevede che, nei reati a querela dell’offeso, con la sentenza di non luogo a procedere perché il fatto non sussiste o l’imputato non lo ha commesso il giudice condanna il querelante al pagamento delle spese del procedimento anticipate dallo Stato (comma 1). La ratio della disposizione risiede nella dimostrazione della temerarietà della querela. In tali ipotesi, dietro domanda, il giudice condanna inoltre il querelante alla rifusione delle spese sostenute dall’imputato e, se il querelante si è costituito parte civile, anche di quelle sostenute dal responsabile civile citato o intervenuto; in presenza di giusti motivi, le spese possono essere compensate in tutto o in parte (comma 2). Se vi è colpa grave, il giudice può condannare il querelante a risarcire i danni all’imputato e al responsabile civile che ne abbiano fatto domanda (comma 3).
Il comma aggiuntivo 3-bis dell’art. 427 – introdotto dal testo in esame – prevede che il giudice possa irrogare al querelante una sanzione pecuniaria da 1.000 a 10.000 euro in caso di querela temeraria, in favore della cassa delle ammende.
L’articolo 3-bis del testo modifica l’art. 200 c.p.p. estendendo la disciplina del segreto professionale anche ai giornalisti pubblicisti iscritti al rispettivo albo.
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]]>L'articolo Il Decreto Femminicidio è legge. Il testo
La C… proviene da Giurdanella.it.
]]>La Camera ha approvato il 9 ottobre scorso il disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province.
Il provvedimento, nella seduta di oggi venerdì 11 ottobre, è stato approvato anche dal Senato con 143 voti favorevoli, 3 contrari e nessun astenuto.
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]]>Oggi pomeriggio, alle 16, Camera e Senato “nomineranno”, nel silenzio generale, i membri laici degli organi di autogoverno di giustizia amministrativa, contabile e tributaria.
Ordine del giorno della Camera
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