L'articolo L’annotazione sul casellario Anac dei contratti pubblici proviene da Giurdanella.it.
]]>Secondo il previgente articolo 213, comma 10, d.lgs. 50/2016, ma anche ai sensi dell’articolo 222, comma 10, del nuovo codice appalti, ANAC gestisce il Casellario informatico in cui sono inserite informazioni riconducibili ai motivi di esclusione espressamente previsti dalla disciplina sui contratti pubblici, ma anche tutte quelle informazioni ritenute rilevanti dall’Autorità.
Se per la prima categoria di annotazioni rappresentano “atto dovuto”, rispetto alla seconda categoria, la giurisprudenza amministrativa ha chiarito “l’Autorità ha il dovere di valutare sia la conferenza della notizia rispetto alle finalità di tenuta del Casellario, sia la sua utilità in concreto, quale indice rivelatore di inaffidabilità dell’operatore economico colpito dall’annotazione.”.
Nel caso concreto, un’azienda risultata aggiudicataria di un appalto, essendo decorso un considerevole lasso di tempo tra aggiudicazione e invito a stipulare, si è dichiarata indisponibile per via dell’eccessivo aumento dei prezzi che non rendevano economicamente conveniente l’esecuzione del contratto.
La Stazione appaltante, dal canto suo, ha avviato il procedimento di revoca dell’aggiudicazione, mentre l’azienda ha richiesto a ANAC un parere in pre-contenzioso sulla vicenda.
L’Autorità ha escluso che la società potesse sciogliersi dall’obbligo di stipulare il contratto e, tuttavia, essa ha confermato di rinunciare a concludere il contratto.
Il Comune ha definitivamente revocato l’aggiudicazione, e ha segnalato la notizia all’Anac che, avviato il procedimento e svolta la relativa istruttoria, ha annotato la notizia, ritenendola utile ai sensi dell’art. 213, co. 10, d.lgs. n. 50/16.
La società ha deciso di impugnare la decisione di ANAC di procedere all’annotazione, contestando la carenza dell’attività istruttoria precedente all’annotazione, considerato che l’Autorità non aveva accolto la richiesta di audizione presentata dalla ricorrente e non aveva altresì compiuto un’adeguata valutazione della notizia segnalata dalla stazione appaltante.
Occorre sottolineare sin da ora che il caso oggetto della controversia rientra nei casi in cui ANAC può liberamente valutare se effettuare o meno l’annotazione, non trattandosi di informazioni che devono necessariamente essere inserite all’interno del Casellario.
Il T.A.R. Lazio ha rilevato che l’art. 8, co. 2, del “Regolamento per la gestione del Casellario Informatico” adottato dall’Autorità include, tra le informazioni da annotare, “le notizie, le informazioni e i dati emersi nel corso di esecuzione dei contratti pubblici, relativi a:
i) provvedimenti di risoluzione del contratto per grave inadempimento, anche se contestati in giudizio;
ii) provvedimenti di applicazione delle penali o altri provvedimenti di condanna al risarcimento del danno o sanzioni di importo superiore, singolarmente o cumulativamente con riferimento al medesimo contratto, all’1 % del suo importo;
iii) altri comportamenti sintomatici di persistenti carenze professionali”.
Teoricamente, la mancata conclusione del contratto da parte dell’operatore economico sarebbe stata suscettibile di rientrare tra le ipotesi in cui ANAC poteva procedere all’annotazione; sul punto, il Collegio ha richiamato giurisprudenza secondo cui “il rifiuto opposto dall’operatore economico aggiudicatario alla stipula del contratto, in assenza di valide e oggettive scriminanti, ricade senz’altro nell’alveo applicativo dell’art. 1337 c.c., integrando una tipica ipotesi di responsabilità precontrattuale … che ben può essere annoverata tra le «altre situazioni idonee a porre in dubbio l’integrità o l’affidabilità dell’operatore economico» ” (cfr. Tar Lazio, Roma, sez. I quater, 28 dicembre 2023, n. 19991 nonché Consiglio di Stato, sez. V, 1 luglio 2024, n. 5781).
Tuttavia, come chiarito in più occasioni dal Consiglio di Stato, l’Autorità, prima di procedere all’iscrizione nel casellario informatico, è comunque tenuta a “valutare l’utilità della notizia alla luce delle circostanze di fatto esposte dall’operatore economico nella sua memoria, poiché effettivamente incidenti … sulla gravità dell’errore professionale commesso e, in via indiretta, sull’apprezzamento dell’affidabilità della società da parte delle stazione appaltanti, cui è imposta la consultazione del Casellario, per ogni procedura di gara indetta successivamente all’iscrizione.”.
Ebbene, sulla base di queste osservazioni preliminari, il T.A.R. ha ritenuto di accogliere il ricorso dell’azienda, poichè ANAC aveva condotto un’istruttoria ritenuta lacunosa, non tenendo in debita considerazione le circostanze di fatto che avevano portato la società a rinunciare alla stipula del contratto, tra cui il considerevole lasso temporale intercorso tra aggiudicazione e invito a stipulare, non addebitabile all’operatore economico.
In particolare, secondo il Collegio, ANAC ha mutuato le ragioni poste a fondamento dell’annotazione all’interno del Casellario dal parere pre-contenzioso richiesto dalla ricorrente prima che la Stazione appaltante revocasse l’aggiudicazione, senza, tuttavia, tenere conto delle differenze intercorrenti tra i due procedimenti.
Difatti, come ha sottolineato il Collegio, la ratio sottesa all’annotazione nel Casellario è quella di “fornire alle stazioni appaltanti notizie ‘utili’ e ‘conferenti’ sull’affidabilità dell’operatore economico con cui si apprestano a contrarre.”.
Il T.A.R., dunque, ha accolto il ricorso annullando il provvedimento di annotazione di ANAC.
Per approfondire la disciplina del Casellario Informatico gestito da ANAC, rimandiamo al nostro precedente articolo “Nuovo regolamento ANAC per la gestione del Casellario Informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture“.
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]]>“a) la trasmissione e aggiornamento delle notizie, delle informazioni e dei dati che le stazioni appaltanti, gli enti concedenti, le S.O.A. [n.d.r. Società Organismi di Attestazione] e gli operatori economici sono tenuti a comunicare alla Autorità;
L’art. 6 del regolamento descrive l’articolazione interna del Casellario, il quale si distingue in tre sezioni interne in base al loro “livello di accessibilità”. I tre livelli di accessibilità sono:
“a) Livello di libera consultazione (Casellario delle imprese\Ricerca attestazioni e Casellario delle imprese\Elenco SOA autorizzate);
L’articolo sette del regolamento disciplina il “Livello di libera consultazione”, il quale è ad accesso pubblico e contiene “i dati riguardanti le attestazioni di qualificazione rilasciate dalle S.O.A. alle imprese esecutrici di lavori pubblici e le notizie riguardanti le medesime S.O.A”.
Il secondo comma dell’articolo sette, al quale si rimanda, presenta un’elencazione dei dati presenti nelle attestazioni di qualificazione che è possibile cercare tramite la funzione “Ricerca attestazione” del Casellario.
Il terzo comma dell’articolo sette, invece, regola la funzione “Elenco SOA Autorizzate”, la quale contiene l’elenco delle S.O.A., autorizzate all’esercizio di attestazione, nonché i provvedimenti sanzionatori comminati dall’Autorità alle stesse S.O.A., limitatamente a quelli incidenti sull’esercizio dell’attività di attestazione (sospensione e revoca).
Il ‘‘Livello di accesso riservato di sola consultazione’’ viene regolato all’articolo otto del regolamento. Si tratta di un livello di accesso “consentito alle stazioni appaltanti, agli enti concedenti e alle S.O.A. È, altresì, accessibile agli operatori economici destinatari del provvedimento di annotazione per la visione della propria posizione”. Si rimanda al secondo e al terzo comma dell’articolo 8 per l’elencazione completa di tutti i documenti, dati e atti che è possibile visionare tramite questa sezione del Casellario.
Infine, l’ultima sezione del Casellario informatico, il “Livello di accesso riservato all’ANAC”, viene regolata all’art. 9 del regolamento. Tale livello di accesso raccoglie “i dati utili allo svolgimento dell’attività di vigilanza e controllo dell’Autorità anche inerente il sistema di qualificazione per gli esecutori di lavori pubblici di cui all’art. 100 del Codice, nonché all’implementazione del sistema di monitoraggio delle prestazioni definito “Reputazione dell’Impresa” di cui all’art. 109 del Codice”. Il secondo comma dell’art. 9, al quale si rimanda, contiene l’elencazione i dati trasmessi dalle SOA nell’ambito degli operatori economici qualificati.
La seconda parte del regolamento si occupa del procedimento di annotazione nel Casellario Informatico. Preliminarmente vengono esaminate le fattispecie riguardanti le comunicazioni inviate da terzi.
All’art. 11 del regolamento troviamo la disciplina dell’“Obbligo Informativo”. In particolare, fino alla completa digitalizzazione delle procedure, le stazioni appaltanti, gli enti concedenti e gli altri soggetti detentori di informazioni concernenti l’esclusione dalle gare ovvero di fatti emersi nel corso di esecuzione del contratto “devono inviare all’Autorità, previa verifica degli elementi soggettivi e oggettivi per l’annotazione, tali informazioni nel termine di 60 giorni decorrenti dalla conoscenza o dall’accertamento delle stesse, previa comunicazione al soggetto interessato”.
Gli artt. Dal 12 al 14 disciplinano, invece, le comunicazioni effettuate dal Procuratore della Repubblica in merito ai reati previsti dall’art. 317 e 629 del Codice penale (concussione ed estorsione) subiti da un operatore economico che non li ha denunciati all’autorità, dal Prefetto in merito all’adozione di misure straordinarie di gestione, sostegno e monitoraggio di un’impresa e, infine, dal Tribunale competente o dall’operatore economico interessato in caso di applicazione della misura del controllo giudiziario di cui all’art. 34-bis, codice antimafia, all’ operatore economico, già destinatario delle misure previste dall’art. 91 e dall’art. 84 del medesimo codice.
Gli artt. 16, 17, e 18 del regolamento disciplinano:
Al quindicesimo articolo del regolamento troviamo la disciplina del procedimento di annotazione di informazioni comunicate dalle S.O.A. Queste ultime devono inviare le informazioni individuate dall’Autorità con propria delibera, entro il termine di 10 giorni dalla conoscenza o dall’accertamento delle fattispecie ivi indicate o dal momento di assunzione del provvedimento di decadenza o ridimensionamento dell’attestazione, dandone comunicazione all’operatore economico.
Decorso inutilmente il termine di 10 giorni, l’ANAC entro 30 giorni dalla mancata o ritardata segnalazione, “avvia un procedimento sanzionatorio nei confronti della S.O.A. responsabile di tale omissione/ritardo dal verificarsi dell’evento secondo quanto previsto dal regolamento sanzionatorio”. L’ANAC, entro 90 giorni dalla comunicazione effettuata dalla S.O.A., può inserire l’annotazione, previa comunicazione a mezzo PEC alla S.O.A. e all’operatore economico, nel Casellario Informatico oppure può “invitare la S.O.A. a riesaminare la decisione comunicata e a dare notizia dei conseguenti provvedimenti adottati”. Nei casi in cui la S.O.A. riesamina il provvedimento, l’ANAC archivia la comunicazione. In caso contrario l’Autorità iscrive nel Casellario informatico l’annotazione.
A norma dell’art. 19 del regolamento, la stazione appaltante o l’ente concedente comunica all’Autorità “i casi di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, entro 30 giorni dall’accertamento del fatto”. Il dirigente avvia il procedimento secondo quanto disposto dal vigente regolamento sanzionatorio dell’ANAC [n.d.r. procedimento di cui ci siamo già occupati in QUESTA SEDE].
A norma dell’articolo 20 del regolamento l’ANAC, qualora all’esito del procedimento sanzionatorio ritenga che la documentazione e le dichiarazioni oggetto di comunicazione non siano state rese dall’operatore economico con dolo o colpa grave, “dispone l’iscrizione nel Casellario informatico della notizia dell’esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto, così come comunicata dalla stazione appaltante o dall’ente concedente”. Viceversa, qualora sia accertato il dolo e la colpa grave viene annotata nel Casellario informatico la sanzione interdittiva.
I termini di durata delle varie tipologie di annotazione sono disciplinati all’art. 22, precisando che “l’operatore economico è escluso dalle procedure di gara o dall’accesso alla qualificazione se la scadenza del termine di presentazione delle offerte o l’istanza di qualificazione ricade nel periodo di efficacia dell’annotazione”, e i rapporti tra Giudice Amministrativo e sospensione dell’annotazione.
L’art. 22 stabilisce analiticamente la durata delle annotazioni riguardanti il livello di accesso riservato di sola consultazione (art. 8), segnatamente:
Le annotazioni che hanno efficacia interdittiva e che sono inserite nel “Livello di accesso riservato di sola consultazione” confluiscono al termine del periodo interdittivo, con procedura automatizzata, nel “Livello di accesso riservato all’ANAC del Casellario informatico”.
Infine, il dirigente dell’ufficio competente dell’ANAC, su istanza motivata dell’operatore economico annotato nel “Livello di libera consultazione” e nel “Livello di accesso riservato di sola consultazione” del Casellario informatico, seguendo l’ordine cronologico di acquisizione delle istanze, “può disporre il trasferimento dell’annotazione nel Livello di accesso riservato all’ANAC del Casellario informatico prima del decorso del termine interdittivo, qualora sia intervenuto un provvedimento di annullamento o di revoca della segnalazione o del provvedimento dell’Autorità ovvero a seguito della stipula di atti transattivi in caso di risoluzioni contrattuali”.
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]]>L'articolo Iscrizione nel casellario informatico: l’Anac deve valutare la rilevanza proviene da Giurdanella.it.
]]>Il Consiglio di Stato (Cons. Stato, sez. V, 23 luglio 2018, n. 4427) si pronuncia sul potere dell’ANAC di inserire un fatto nel casellario informatico delle imprese, e sul tipo di valutazione deve essere effettuato.
Il Consiglio di Stato premette che è ormai assunto l’obbligo dei concorrenti di allegare le condanne penali subite dagli amministratori delle società che presentano domanda di gara, perché non spetta loro il diritto di unilateralmente vagliarle: invero, incombe poi alla stazione appaltante vagliare gli illeciti commessi L’esclusione che è derivata dal fatto dalle dette omissioni dichiarative ha per conseguenza la segnalazione all’ANAC da parte della stazione appaltante. E l’ANAC da luogo al procedimento sanzionatorio.
La segnalazione alle stazioni appaltanti delle condanne penali a carico di soggetti esponenziali delle concorrenti è per queste obbligatoria. Ma la legge poi non prevede un automatismo nell’esercizio dei conseguenti poteri dell’ANAC, tale per cui questa, ricevuta la segnalazione, debba sempre e comunque procedere all’irrogazione di sanzioni, soprattutto se di natura “reale” ovverosia inibitorie dell’attività di impresa.
In definitiva, se l’omissione comporta senz’altro l’esclusione dalla gara, non è detto anche che ciò debba sempre e comunque comportare l’iscrizione nel casellario informatico con le inerenti conseguenze escludenti.
Secondo il Collegio occorre in questo caso – come del resto nello Stato di diritto è proprio di ogni procedimento autoritativo restrittivo – un’autonoma e motivata attività valutativa, di ordine tecnico-discrezionale, che – sulla base delle caratteristiche del fatto come accertato in sede penale in rapporto alla mancata sua esternazione in sede di gara – stimi se ciò debba comportare verso ogni pubblica amministrazione appaltante l’inaffidabilità morale dell’impresa: e su tale seria stima, stabilisca proporzionatamente i termini in cui applicare la misura.
Infatti si tratta di adottare una misura che incide sulla capacità settoriale di agire dell’impresa perché comunque presunta sospettabile di inaffidabilità morale in tema di gare pubbliche.
Venendo al caso specifico, il Consiglio di Stato si pronuncia sull’incidenza di due condanne: l’una, quella a seguito di “patteggiamento”, concerneva il reato di violenza privata; l’altra, quella a seguito di decreto penale di condanna, era relativa a molestie telefoniche.
Alla luce della natura di queste due condanne, il Collegio ricava che, a prima vista, era almeno dubitabile che ne emergessero non solo quei reati specifici indicati dall’art. 38 d.lgs. n. 163 del 2006 ma nemmeno in quanto indicato dallo stesso articolo a clausola di chiusura, vale a dire reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidano sulla moralità professionale e siano ex se causa escludente dalla pubbliche gare.
Secondo il Consiglio di Stato, dalla normativa sulle funzioni dell’ANAC si desume che essa irroga le misure di iscrizione sul casellario dinanzi a comportamenti, nel caso specifico di omesse dichiarazioni, in considerazione della gravità e della rilevanza dei fatti che hanno distinto la falsa dichiarazione: ma non può limitarsi ad adottare tali misure comunque in tutti i casi di omissioni quasi in via automatica, indipendentemente da un apprezzamento in concreto in riferimento a quelle finalità.
Invece, nel caso particolare oggetto della sentenza del Consiglio di Stato, specie non è stata riportata alcuna motivazione: l’ANAC non ha dato conto dell’incidenza sulla moralità professionale dei soggetti coinvolti e sui nessi di collegamento tra le omissioni e i danni generali ed i due precedenti penali, né sul rapporto di questi elementi con l’omissione.
Per questo motivo, il Consiglio di Stato, accogliendo l’appello del privato, ha annullato l’iscrizione nel casellario giudiziario.
Cons. Stato, sez. V, 23 luglio 2018, n. 4427
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]]>L'articolo Le “notizie utili” nel casellario informatico delle imprese Anac proviene da Giurdanella.it.
]]>Un’impresa contestava l’iscrizione nel casellario informatico presso l’Anac di una “notizia utile” di un provvedimento cautelare, già revocato, relativo a un soggetto non più parte della compagine sociale dell’operatore economico.
In primo luogo, l’ANAC contesta le affermazioni del ricorrente, secondo il quale l’ANAC non aveva più il potere di disporre l’inserimento di notizie utili nel casellario. Secondo la tesi di parte ricorrente, l’assenza nella norma primaria di un espresso riconoscimento del potere di disporre a carico delle imprese le iscrizioni delle mere “notizie utili”, non riguardanti le ipotesi di esclusioni dalle procedure di affidamento ex art. 80 d.lgs. n. n. 50/2016, e la contestuale abrogazione della disciplina regolamentare che, nella vigenza del d.lgs. n. 163/2006, consentiva tali iscrizioni, avrebbe determinato il venir meno del potere dell’Anac di inserirle nel Casellario informatico.
Secondo il Tar, al contrario, dalla lettura complessiva delle norme del d.lgs. n. 50/2016 si evince la chiara volontà del legislatore di realizzare un sistema di controlli e vigilanza sulle procedure di affidamento fondato anche sull’utilizzo di plurime basi dati (quali la banca data nazionale dei contratti pubblici, l’Osservatorio e il Casellario informatico), per la cui alimentazione non può prescindersi dalla pubblicazione delle notizie utili.
Deve ritenersi, concludono i giudici, che anche dopo l’abrogazione dell’art. 8, comma 2, lett. dd, del D.P.R. n. 207/2010 l’iscrizione nel casellario informatico delle notizie utili sia un’attività che l’Anac continua a dover svolgere, in quanto funzionale al compito assegnatole di supportare – anche attraverso la facilitazione dello scambio di informazioni – le stazioni appaltanti (cfr. l’art. 213, comma 2, del d.lgs. n. 50/2016).
Precisata, in linea generale, la sussistenza del potere di Anac di disporre l’iscrizione in parola, osserva il TAR che è fondata la censura con cui parte ricorrente lamenta l’assenza della “utilità” della notizia riportata nel Casellario.
Se è vero che l’iscrizione nel casellario delle imprese delle informazioni ricevute, svolgendo una funzione di “pubblicità-notizia”, costituisce per l’Autorità un atto dovuto, l’annotazione, tuttavia, presuppone, in applicazione dei canoni di proporzionalità e ragionevolezza dell’azione amministrativa, che i fatti oggetto di annotazione siano correttamente riportati e che gli stessi non siano manifestamente inconferenti rispetto alle finalità di tenuta del Casellario.
L’iscrizione disposta a carico della ricorrente, nel caso di specie riguarda l’applicazione di una misura cautelare interdittiva, i cui effetti erano peraltro già scaduti al momento dell’inserimento nel Casellario, disposta dal GIP del Tribunale di Roma a carico di un soggetto che in precedenza aveva rivestito la carica di amministratore della società.
Si tratta di una informazione priva di utilità per le stazioni appaltanti, riguardando l’applicazione di un provvedimento cautelare non più produttivo di effetti, a carico di un individuo ormai estraneo alla compagine sociale dell’operatore economico ricorrente, e afferente circostanze non ricollegabili alle attività della società ricorrente.
L’annotazione, in sostanza, riporta fatti inconferenti rispetto alla società e come tali non utili ad accrescere il patrimonio informativo delle stazioni appaltanti circa il suo operato.
Non assolvendo ad alcun valido compito informativo, l’annotazione deve essere annullata.
In allegato la sentenza Tar Lazio, sez. I, 24 aprile 2018, n. 4577
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]]>L’art. 80, comma 5, lett. g) del d.lgs. 50/2016 prevede come motivo di esclusione dalla gara l’iscrizione dell’operatore economico nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione «ai fini del rilascio dell’attestazione di qualificazione».
La causa di esclusione opera per il periodo durante il quale perdura l’iscrizione.
Si tratta del medesimo motivo di esclusione previsto dal previgente art. 38, comma 1, lett. m-bis) del d.lgs. 163/2006.
Nel precedente quadro normativo era, in particolare, previsto che le SOA accertassero la sussistenza oggettiva della falsa dichiarazione o falsa documentazione, dichiarando, di conseguenza, la decadenza dell’attestazione (art. 40, comma 9-ter) e la segnalazione all’Autorità, la quale, a sua volta, disponeva «l’iscrizione nel casellario informatico ai fini dell’esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi dell’art. 38, comma 1, lett. m-bis), per un periodo di un anno, dopo aver accertato che le false dichiarazioni siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti» (art. 40, comma 9-quater).
Queste due ultime disposizioni non sono, però, state riprodotte nel nuovo Codice, in quanto l’art. 83, comma 2 demanda all’Autorità il compito di emanare linee guida per la disciplina del sistema di qualificazione con le quali, in base a quanto stabilito dall’art. 84, comma 8, andranno disciplinati anche i casi e le modalità di sospensione o di annullamento dell’attestazione.
È statuito altresì, che l’Autorità vigili sul sistema di qualificazione esercitando i correlati poteri sanzionatori e regoli i procedimenti sanzionatori di sua competenza con appositi atti.
Per espressa previsione dell’art. 216, comma 14, del nuovo Codice, infine, fino all’adozione delle linee guida di cui all’art. 83, comma 2, (da emanarsi entro un anno dall’entrata in vigore del Codice) continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, gli artt. da 60 a 96 del d.p.r. 207/2010, riferiti al sistema unico di qualificazione delle imprese.
Nelle more dell’adozione delle citate linee guida e della necessaria conseguente revisione del Regolamento che disciplina l’esercizio del potere sanzionatorio, l’Autorità ritiene ancora applicabile, per i fatti commessi prima dell’entrata in vigore del nuovo Codice, la disciplina dell’art. 40, comma 9-quater, d.lgs. 163/2006, in ragione dell’applicazione alle sanzioni amministrative de quibus del principio di legalità e di ultrattività, di cui all’art. 1 della l. 689/1981.
Per quanto concerne, invece, eventuali illeciti commessi durante il “regime transitorio” (e cioè fino all’emanazione delle linee guida di cui sopra), in base al combinato disposto degli art. 216, comma 14, d.lgs. 50/2016 e dell’art. 83, comma 2, risulteranno applicabili sia le disposizioni di cui alla Parte II, Titolo III del d.p.r. 207/2010 – con la conseguenza che permane l’obbligo delle SOA di avviare i procedimenti di verifica della documentazione e delle dichiarazioni esibite dall’impresa attestanda e (in presenza dell’accertamento oggettivo della carenza dei requisiti) di comunicare all’Autorità l’avvio e gli esiti dei procedimenti svolti in contraddittorio con l’impresa – sia quelle contenute nel Regolamento del 26 febbraio 2014 in materia di esercizio del potere sanzionatorio da parte dell’Autorità.
In assenza di specifiche disposizioni nel nuovo Codice relative all’illecito sanzionatorio commesso in vista del rilascio dell’attestazione di qualificazione, si ritiene che trovi applicazione, quanto alla durata della sanzione accessoria, la misura dettata all’art. 80, comma 12, d.lgs. 50/2016 riguardante le false dichiarazioni o la falsa documentazione presentate alla stazione appaltante nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto.
Tale opzione ermeneutica appare quella preferibile oltre che per ragioni meramente sistematiche, soprattutto perché in linea con i principi di ragionevolezza e pari trattamento tra illeciti amministrativi cui il nuovo Codice riconosce il medesimo disvalore sotto il profilo dell’irrogazione della sanzione pecuniaria (art. 213, comma 13, d.lgs. 50/2016).
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]]>L'articolo Avcp, nuove indicazioni sull’ emissione dei certificati di esecuzione lavori proviene da Giurdanella.it.
]]>Con la sua pubblicazione cessano gli effetti della precedente Determinazione n. 6 del 27 luglio 2010 recante “Indicazioni operative alle stazioni appaltanti e alle soa in materia di controllo sui certificati di esecuzione dei lavori e sull’applicazione dell’art. 135, comma 1-bis, del d.lgs. 163/2006”.
La Delibera riguarda tutti i CEL utili ai fini della qualificazione dell’impresa, indipendentemente dalla loro data di emissione, e ha come scopo quello di velocizzare il rilascio dei Certificati per via telematica e di ridurre gli oneri amministrativi a carico degli operatori economici.
Secondo l’art. 1 e 2 della Delibera n. 24, ai fini dell’emissione del Certificato di esecuzione lavori, l’impresa esecutrice deve avanzare formale richiesta alla S.A., la quale a sua volta è tenuta ad emettere i CEL secondo le modalità telematiche indicate dall’Autorità, consultabili sul sito dell’authority alla Sezione Servizi ad accesso riservato.
L’emissione del CEL, in particolare, deve avvenire entro il termine di trenta giorni dalla richiesta dell’impresa esecutrice, attraverso il rilascio di copia telematica o comunicazione del numero di inserimento informatico. Entro il medesimo termine di trenta giorni, la S.A. deve, inoltre, inserire il Certificato nel casellario informatico, ai sensi dell’art. 8, comma 7, lett. a), del Regolamento di Attuazione.
Qualora, ai fini della qualificazione SOA, intenda avvalersi di un certificato relativo a lavori eseguiti presso una stazione appaltante, l’impresa deve presentare alla SOA copia del CEL telematico o il relativo numero di inserimento informatico.
L’impresa esecutrice che, a seguito di formale istanza di emissione del CEL, non abbia ricevuto riscontro dalla S.A., può presentare alla SOA la documentazione relativa alla richiesta.
Ai sensi dell’art. 4, qualora la SOA, nell’attività di attestazione di cui all’art. 40, comma 3, lett. b) del Codice degli Appalti, dovesse riscontrare che il CEL non è presente nel casellario informatico, deve darne comunicazione alla S.A. e all’Autorità per l’eventuale adozione di provvedimenti sanzionatori.
La segnalazione deve essere inviata all’Autorità assieme alla documentazione relativa alla ricezione da parte della stazione appaltante della richiesta avanzata dall’impresa esecutrice.
Vai al testo della Deliberazione.
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