codice giustizia contabile Archives - Giurdanella.it https://www.giurdanella.it/tag/codice-giustizia-contabile/ Rivista di diritto amministrativo dal 1998 Thu, 16 Jan 2025 18:55:24 +0000 it-IT hourly 1 https://wordpress.org/?v=7.1.3 L’intervento adesivo dipendente nel giudizio contabile https://www.giurdanella.it/2018/02/lintervento-adesivo-dipendente-nel-giudizio-contabile/ Wed, 07 Feb 2018 09:21:59 +0000 http://www.giurdanella.it/?p=35348 E' possibile intervenire nel giudizio di responsabilità contabile? La P.A. lesa dai comportamenti illeciti o i cittadini possono costituirsi in giudizio? Cosa prevede il nuovo codice di giustizia contabile, TU 174/2016.

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Prima dell’entrata in vigore del nuovo Codice di giustizia contabile (D. Lgs. 26 agosto 2016, n. 174), nei giudizi di responsabilità amministrativa, gli atti di intervento “ad opponendum” di cui agli artt. 47 del r.d. n. 1038 del 1933 (il precedente regolamento di procedura per i giudizi in Corte dei conti, oggi abrogato) e 105 c.p.c dovevano essere dichiarati inammissibili.

Questo perché, nonostante l’ampia formulazione dell’art. 47 R.D. 1038/1933, secondo cui “Chiunque abbia interesse nella controversia può intervenire in causa con atto notificato alle parti e depositato nella segreteria della sezione“, la giurisprudenza della Corte dei Conti, in tema di intervento volontario, ha sempre ritenuto ammissibile esclusivamente la figura dell’intervento adesivo dipendente, il quale, non introducendo una nuova domanda in giudizio, non amplia il thema decidendum, che perciò rimane confinato e delimitato dalle domande e dalle eccezioni delle parti già presenti.

La Corte dei Conti, pertanto, aveva interpretato restrittivamente la norma, nel senso che, nel processo per responsabilità, l’amministrazione danneggiata non si configurava come terzo rispetto all’azione proposta dal procuratore regionale, sussistendo una unicità ed identità di pretesa risarcitoria, la cui azionabilità si esauriva con l’azione proposta per legge dal menzionato organo, con la conseguenza che l’amministrazione esaurisce il suo potere d’azione nella denuncia al p.m. presso la Corte dei Conti e nell’eventuale possibilità di intervento adesivo dipendente (non “ad adiuvandum” o ad “opponendum”) (sul punto, Corte dei conti, reg. Campania, Sez. Giurisd., n. 63 del 7 marzo 2016).

La giurisprudenza aveva dunque ammesso l’ammissibilità dell’intervento di un Comune nel giudizio contabile, a condizione che avesse carattere adesivo all’azione del p.m., con conseguente impossibilità per l’interveniente di aggiungere ulteriori domande.

Tale principio, risultato di un consolidato orientamento giurisprudenziale, trova ora specifica conferma nell’art. 85 del D. Lgs. 174/2016, che ha abrogato l’art. 47 del R.D. 1038/1933 e che ora recita: “Chiunque intenda sostenere le ragioni del pubblico ministero può intervenire in causa, quando vi ha un interesse meritevole di tutela, con atto notificato alle parti e depositato nella segreteria della sezione”.

Si è dunque passati dall’originaria ampia dizione “Chiunque abbia interesse nella controversia” a quella attuale, ristretta: “Chiunque intenda sostenere le ragioni del pubblico ministero”.

In definitiva, l’unico intervento volontario di terzo consentito nel giudizio contabile è quello adesivo dipendente del quale sia titolare il soggetto che abbia un interesse qualificato suscettibile di essere influenzato dalla decisione sul giudizio di responsabilità, giacché connesso o dipendente da esso, allo scopo di impedire le conseguenze dannose che potrebbero ripercuotersi, nella propria sfera giuridica, dagli effetti riflessi o indiretti del giudicato.

Il terzo dovrà risultare titolare di un rapporto giuridico dipendente dal rapporto oggetto del processo originario, ma tale intervento avrà solo l’effetto di sostenere le ragioni di una delle parti senza far valere un autonomo diritto.

Qui il testo del Codice di Giustizia Contabile vigente

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Giustizia Contabile: in arrivo il Nuovo Codice https://www.giurdanella.it/2016/07/giustizia-contabile-in-arrivo-il-nuovo-codice/ Fri, 01 Jul 2016 08:30:29 +0000 http://www.giurdanella.it/?p=31583 Il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente Matteo Renzi ha approvato, in esame preliminare, il decreto legislativo relativo al Codice di giustizia contabile adottato ai sensi dell’articolo 20 della legge 7 agosto 2015, n. 124. Dopo il Codice dei contratti pubblici, la “stagione dei codici” vede ora in dirittura di arrivo il primo Codice […]

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Il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente Matteo Renzi ha approvato, in esame preliminare, il decreto legislativo relativo al Codice di giustizia contabile adottato ai sensi dell’articolo 20 della legge 7 agosto 2015, n. 124.

Dopo il Codice dei contratti pubblici, la “stagione dei codici” vede ora in dirittura di arrivo il primo Codice di giustizia contabile, andato oggi in prima lettura al Consiglio dei Ministri.

Nel Codice, la cui delega ed i principi e criteri direttivi sono contenuti nell’art. 20 della L.124/2015 (delega Madia), sono racchiuse le disposizioni processuali di tutte le tipologie di giudizi che si svolgono davanti alla Corte dei conti, dai più noti giudizi di responsabilità erariale, ai giudizi di conto, a quelli sanzionatori e pensionistici.

Non ci si è limitati ad una raccolta organica e alla sistematizzazione delle norme esistenti ma, sulla base degli anzidetti principi e criteri direttivi, è stato predisposto un articolato che contiene significativi elementi di novità, soprattutto sul fronte dei giudizi di responsabilità per danno erariale. In questi giudizi, sono stati recepiti i principi del “giusto processo”, ed in particolare quello della della parità delle parti. Sono stati disciplinati i poteri del pubblico ministero, al quale si chiede di svolgere attività di indagine non solo per provare gli elementi costitutivi della responsabilità erariale, ma anche per accertare gli elementi che escludono tale responsabilità; è stato previsto l’obbligo di motivazione degli atti istruttori e introdotta, in difetto, una specifica  causa di nullità; sono state valorizzate le tutele difensive sin dalla fase istruttoria;  sono stati introdotti riti alternativi e semplificati , con l’obiettivo di ridurre il volume del contenzioso senza trascurare le finalità risarcitorie, in parallelismo con gli analoghi sistemi deflattivi del contenzioso introdotti per i giudizi ordinari; sono state dettate norme per rendere più certa l’esecuzione delle sentenze di condanna. In sintesi, il processo contabile, fin qui disciplinato da norme risalenti molte addirittura agli anni ’30, diventa più celere, le garanzie della difesa sono adeguatamente rafforzate, il principio del giusto processo permea tutti gli istituti processuali. Obiettivo raggiunto senza perdere di vista l’interesse pubblico al ristoro del danno erariale e al contrasto agli sprechi e alla corruzione.

Queste alcune delle più significative novità:

  • l’invito a dedurre, cioè il tipico atto attraverso il quale un presunto responsabile è reso edotto del fatto che è stata effettuata un’indagine per danno erariale, viene arricchito di contenuti informativi per consentire al destinatario di comprendere la portata delle contestazioni a suo carico e argomentare la propria difesa;
  • la parte ha diritto di essere sentita (audizione personale) con l’assistenza dell’avvocato e, dopo l’invito a dedurre, ha diritto di accedere a tutti gli atti del fascicolo istruttorio;
  • il pm può accede agli atti sui siti delle Pubbliche amministrazioni che, in particolare dopo gli ultimi interventi normativi (vedi FOIA), consentono di verificare online la maggior parte dei documenti che caratterizzano l’attività di una P.

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