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]]>Il Regolamento è adottato in attuazione delle Disposizioni in materia di organizzazione scolastica che ha attribuito al Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con quello dell’economia e delle finanze, il potere di incidere sull’attuale assetto ordinamentale, organizzativo e didattico del sistema scolastico, anche seguendo il criterio della razionalizzazione e dell’accorpamento delle classi di concorso.
Rispetto alle classi di concorso previste dalla legislazione vigente, lo schema di regolamento prevede:
L’iter del Regolamento ha previsto il passaggio in Conferenza Unificata, al Consiglio di Stato e nelle Commissioni parlamentari. Prima della definitiva approvazione in Consiglio dei Ministri, il Regolamento ha recepito le indicazioni del Consiglio di Stato e del Parlamento.
L’approvazione del Regolamento consente ora di bandire il nuovo concorso.
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]]>I posti saranno così ripartiti:
52828 docenti comuni
5766 docenti di sostegno
5118 posti di potenziamento.
Si attende dunque adesso l’emissione del bando di concorso.
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]]>E’ ormai previsto per il 2016 l’emanazione del bando di concorso scuola per per 63700 posti, riservato agli abilitati, che doveva essere pubblicato entro il 1 dicembre 2015. I posti dovrebbero essere così suddivisi:
6.800 posti per la scuola dell’infanzia;
15.900 posti per la scuola primaria;
13.800 posti per la scuola secondaria di I grado;
16.300 posti per la scuola secondaria di II grado;
10.900 posti per insegnanti di sostegno.
Il 2016 potrebbe essere l’anno anche del concorso INPS atteso invano nel 2015. Si parla di circa 2500-3000 posti di lavoro, in vista dell’uscita di oltre 5 mila addetti Inps per pensionamento.
Si attende anche il concorso dell’Agenzia delle Entrate per 400 posti da dirigenti. Da indiscrezioni sembrerebbe che 120 posti saranno riservati agli interni e 280 posti ad esterni.
Salvo modifiche, il testo delle Legga Stabilità 2016 in corso di approvazione, prevede l’indizione di un maxi concorso per 500 figure tecniche presso il Ministero dei Beni Culturali, con immissione in ruolo per il 2017. Le figure richieste sono: architetti, archeologi, bibliotecari, storici dell’arte, antropologi e dermoetnoantropologi, addetti alla comunicazione e alla promozione. Il testo rinvia invece l’assunzione dei circa 200 funzionari amministrativi.
Come ogni anno, moltissimi attendono i concorsi del settore difesa.
Nel 2016 inoltre, in base alla novità introdotta dall’art. 10 del Decreto legislativo 28 gennaio 2014, n. 8, i concorsi pubblici nella Polizia di Stato non saranno più riservati alle persone che hanno svolto servizio nelle Forze armate, e quindi al concorso per agente della Polizia di Stato, potranno partecipare anche i civili. Il 50 per cento dei posti disponibili, infatti, dovrà essere destinato ai cittadini civili.
Infine si attendono anche diversi bandi presso gli enti internazionali.
Per tutti gli aspiranti dipendenti della pubblica amministrazione non resta che attendere.
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Ma il bando non è stato pubblicato e cresce l’ansia negli insegnanti precari. Il concorso infatti è l’unica occasione di assunzione per i circa 200 mila insegnanti precari esclusi dal piano straordinario della riforma.
Il contrattempo sembra dovuto alla revisione delle classi di concorso, voluta dal Miur proprio in vista del bando, e non ancora ultimata.
Lo schema di revisione ha infatti subito diversi rallentamenti. Il Consiglio di Stato ha chiesto approfondimenti al MIUR sui criteri seguiti e in seguito la Commissione Cultura, ha espresso parere favorevole ma con una lunga lista di condizioni, che il Miur deve ancora recepire.
Contrattempi che hanno arrestato l’iter di revisione e hanno bloccato l’indizione del concorso.
Da indiscrezioni, pare che il bando sia pronto ma il Miur attende prima le nuove classi di concorso.
Tuttavia le tappe dello svolgimento del concorso non dovrebbero subire conseguenze: prove in primavera, graduatorie entro l’estate, ed immissioni a settembre.
Ai precari della scuola non resta che attendere.
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]]>L'articolo Tar Lazio: preselezione inadeguata per l’accesso al TFA proviene da Giurdanella.it.
]]>Tar Lazio, sez. III-bis, sentenza n. 2360 del 5 marzo 2013.
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]]>L'articolo Rinvio prove concorso scuola, c’è un diritto al rimborso del biglietto? proviene da Giurdanella.it.
]]>Al di là delle comunicazioni dal sapore vagamente populistico e della legittima bile degli aspiranti – docenti , ci tocca-ahimè!- rammentatre che prima di intraprendere una qualsiasi azione giudiziale occorre trovare l’appiglio normativo che consenta di ottenere il rimborso da parte del Ministero!
Purtroppo ad oggi non esiste alcuna norma, regolamento, decreto che consenta l’ipotesi di rimborso per spese sostenute a causa di prove concorsuali rinviate: il rinvio disposto, causa maltempo, configurerebbe un interesse pubblico che rende legittimo e giustificato il rinvio!
In un ipotetico giudizio, molto probabilmente il Ministero la passerebbe liscia: sia perchè non c’è alcuna norma – nemmeno rinvenibile per analogia! – che tuteli il concorrente dinnanzi alla scelta dell’amministrazione di rinviare le prove concorsuali, sia perchè la scelta didcrezionale del Ministro è -almeno formalmente! – volta ad evitare rischi di scarsa e pericolosa mobilità e per agevolare la massima partecipazione dei concorrenti.
Cosa dire dunque? I partecipanti al Concorso possono inviare i moduli per il rimborso: non si sa mai che il Ministero- in un impeto di generosità- scelga di pagare!
In punto di diritto, però, è dovere di chi scrive, dirla franca: pare purtroppo che rinvio e spese inutili di viaggio configurino quasi un rischio tipico del concorsista!
Articolo pubblicato sul quotidiano online di informazione giuridica LeggiOggi.it il 15 febbraio 2013, all’indirizzo https://www.leggioggi.it/2013/02/15/biglietti-stracciati-causa-rinvio-un-rischio-tipico-del-concorsista/
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]]>L'articolo Segni di riconoscimento: annullamento della prova scritta di un concorso proviene da Giurdanella.it.
]]>Ritiene il Collegio che l’apposizione di cancellature (peraltro non isolate, ma in un certo numero) a penna nell’elaborato è fatto riconducibile ad una incertezza usuale nei candidati, rilevabile nella maggior parte degli elaborati di una selezione concorsuale e non connotata da un carattere di anomalia tale da poter mettere la Commissione o un suo componente in condizione di riconoscerne l’autore. Per questo, essa non è configurabile come segno di riconoscimento”.
E’ qunato ha affermato il Consiglio di Stato nella sentenza numero 1740 del 26 marzo scorso.
Di seguito il testo della sentenza
…
Consiglio di Stato, Quinta sezione
Sentenza numero 1470 del 26 marzo 2012
(estensore Quadri, presidente Baccarini)
(…)
FATTO e DIRITTO
Su ricorso proposto dalla Sig.ra Liccardo, il T.a.r. Campania , con sentenza n. 2451/2011, ha annullato la graduatoria definitiva del concorso pubblico per un posto di assistente sociale indetto dal Comune di San Gennaro Vesuviano, ritenendo segno di riconoscimento l’apposizione su uno degli elaborati scritti (redazione di una relazione istruttoria da parte di un assistente sociale) della candidata vincitrice Alessandra Aiello di una cancellatura atta ad oscurare, in maniera che tuttavia rendeva visibile la scrittura sottostante, il nome ed il cognome della stessa.
Propone appello l’interessata, deducendo l’errore della motivazione del T.a.r. con cui era stata rappresentata falsamente la realtà, data l’assoluta non visibilità né decifrabilità del nome della ricorrente come asseritamente apposto al di sotto della cancellatura . Non emergerebbero affatto elementi atti a comprovare in modo inequivoco la sua intenzione di rendere conoscibile il proprio elaborato alla Commissione, essendo, tra l’altro, il nome dell’assistente sociale autore della relazione istruttoria di pura fantasia e , comunque, totalmente cancellato, in modo da renderlo invisibile come segno di riconoscimento.
Si è costituita la controinteressata, deducendo che nella seconda prova scritta la dott.ssa Aiello aveva apposto per esteso il proprio nome e cognome, poi cancellato, ma comunque visibile e leggibile, tale da violare l’anonimato della prova.
Si è altresì costituito il Comune a sostegno dell’appellante, concludendo per l’accoglimento dell’appello.
Con ordinanza n. 30009/2011, il Consiglio di Stato ha sospeso l’esecuzione della sentenza impugnata, non riscontrando nella copia dell’elaborato esibito in giudizio la visibilità del nome e cognome della candidata e disponendo in via istruttoria l’acquisizione dell’originale della prova scritta in contestazione.
L’incombente istruttorio è stato eseguito dal Comune di San Gennaro Vesuviano ed all’udienza del 13 dicembre 2011 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
L’appello è fondato.
Dall’esame dell’originale dell’elaborato acquisito in giudizio, emerge la presenza di una pluralità di cancellature a penna, tali da rendere invisibili le parole sottostanti.
In particolare, al termine dell’elaborato, vi sono due cancellature, l’una sul lato sinistro , di piccola dimensione, tale da non poter neanche nascondere nome e cognome, ove fossero stati apposti per esteso, l’altra, sul lato destro, di dimensioni maggiori, che – quanto meno ad occhio nudo – oscura ed occulta totalmente la scrittura sottostante ed attraverso la quale non risulta visibile il supposto nome e cognome della candidata.
Ciò precisato quanto alla non riconoscibilità del nome della candidata, occorre ulteriormente accertare se , in ogni caso, la presenza della cancellatura costituisca segno di riconoscimento che consenta di individuare il soggetto che lo ha apposto.
A riguardo, occorre richiamare i piani principi per cui, in materia di pubblici concorsi, le regole che vietano l’apposizione di segni di riconoscimento sugli elaborati scritti sono finalizzate a garantire l’anonimato di tali prove, a salvaguardia della par condicio tra i candidati, per cui ciò che rileva non è tanto l’identificabilità dell’autore dell’elaborato attraverso un segno a lui personalmente riferibile, quanto piuttosto l’astratta idoneità del segno a fungere da elemento di identificazione. Ciò ricorre quando la particolarità riscontrata assuma un carattere oggettivamente ed incontestabilmente anomalo rispetto alle ordinarie modalità di estrinsecazione del pensiero e di elaborazione dello stesso in forma scritta, in tal caso a nulla rilevando che in concreto la commissione o singoli componenti di essa siano stati, o meno, in condizione di riconoscere effettivamente l’autore dell’elaborato scritto ( cfr.Cons. Stato Sez. IV, 25-06-2010, n. 4119; Sez. V , 16-02-2010, n. 877 ; Sez. VI, 8.2.2006 n. 5220; Sez. V, 29.9.1999, n. 1208).
Ritiene il Collegio che l’apposizione di cancellature (peraltro non isolate, ma in un certo numero) a penna nell’elaborato è fatto riconducibile ad una incertezza usuale nei candidati, rilevabile nella maggior parte degli elaborati di una selezione concorsuale e non connotata da un carattere di anomalia tale da poter mettere la Commissione o un suo componente in condizione di riconoscerne l’autore. Per questo, essa non è configurabile come segno di riconoscimento.
L’appello va, pertanto, accolto.
La singolarità della questione giustifica, tuttavia, la compensazione delle spese del doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, in integrale riforma della sentenza impugnata , respinge il ricorso di primo grado.
Spese del doppio grado compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Depositata in segreteria il 26 marzo 2012.
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