L'articolo Il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti dice no alle società tra professionisti a socio unico proviene da Giurdanella.it.
]]>Secondo l’interpretazione normativa fornita dal Consiglio nazionale, lo stesso Codice civile ammette la facoltà per le società tra professionisti di costituirsi in forma di srl o di spa unipersonale. Ciononostante tale possibilità sembrerebbe non sussistere laddove il dettato normativo dispone che l’attività professionale descritta nell’oggetto sociale della società tra professionisti debba essere esercitata esclusivamente dai soci e quindi da un gruppo e non da un singolo individuo.
Inoltre, tale preclusione sembra sussistere anche quando si prevede che dalla denominazione sociale debba emergere chiaramente che si tratti di società tra professionisti, ossia di società costituita per l’esercizio in forma associata della professione. Ciò che, pertanto, contrasterebbe con il fatto che la società tra professionisti sia a socio unico.
Tuttavia, tale interpretazione appare troppo rigida. Volgendo, infatti, lo sguardo alle norme del Codice civile e alle leggi speciali, che hanno ad oggetto le società in generale, si osserva che sono quasi tutte rivolte ad una collettività di soci, ma di certo non può, solamente da questo mero dato, discendere un divieto del legislatore alle società a socio unico.
Infatti, nel caso in cui il legislatore avesse voluto vietare un simile assetto lo avrebbe fatto espressamente, predisponendo un apposito divieto di legge.
In altri termini, se il legislatore ha riconosciuto, e quindi consentito, che l’attività professionale possa essere svolta anche in forma societaria, l’adozione di questo assetto organizzativo non sembra dover essere precluso in alcun caso, a maggior ragione non esistendo alcuna espressa proibizione normativa in tal senso.
Per ulteriore approfondimenti si rende disponibile il testo del “Pronto Ordini” n 158 del 22 luglio 2013.
L'articolo Il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti dice no alle società tra professionisti a socio unico proviene da Giurdanella.it.
]]>L'articolo Consiglio Nazionale Commercialisti, Tar Lazio: legittimo commissariamento e nuove elezioni proviene da Giurdanella.it.
]]>E’ chiaro il Tar Lazio, che con la sentenza n. 6543/13, pubblicata dalla terza sezione, avalla l’operato del Ministero della Giustizia che nei mesi scorsi aveva proceduto a sciogliere il CNDCEC per poi commissariarlo, indicendo le nuove elezioni previste il 10 febbraio 2013.
Non era stato infatti possibile procedere alla proclamazione degli eletti durante la precedente tornata del 15 ottobre 2012 a causa delle gravi irregolarità riscontrate.
Il Tar Lazio ha così rigettato il ricorso proposto da alcuni commercialisti di una delle due liste in lizza alle elezioni e volto all’annullamento dei provvedimenti adottati dal Ministero vigilante. I ricorrenti avevano infatti vinto le elezioni ma non erano stati proclamati a causa del trasferimento di un iscritto, dalla Calabria all’Ordine di Aosta, di cui era stata contestata la legittimità.
Ma il Ministero della Giustizia aveva contestato anche una modifica al regolamento elettorale del CNDCEC, nella parte in cui sono erano state specificate le modalità di computo degli astenuti nel calcolo delle maggioranze necessarie per l’adozione delle delibere consiliari. La novella ritenuta illegittima prevedeva che il consigliere astenuto venisse computato ai fini della formazione del quorum necessario per ritenere valida la seduta mentre, ai fini della decisione, la maggioranza venisse determinata da quella formata dal voto dei presenti non astenuti.
Tra le irregolarità riscontrate dal Ministero, anche il mancato commissariamento di due Consigli locali, dopo le dimissioni dei presidenti.
Qui il testo integrale della sentenza n. 6543/2013 del Tar Lazio
L'articolo Consiglio Nazionale Commercialisti, Tar Lazio: legittimo commissariamento e nuove elezioni proviene da Giurdanella.it.
]]>L'articolo Commercialisti: il Consiglio di Stato conferma la sospensione delle nuove elezioni del CNDCEC proviene da Giurdanella.it.
]]>I giudici di Palazzo Spada, riformando la decisione cautelare del Tar Lazio, confermano la sospensione delle consultazioni elettorali, atteso che "l'eventuale svolgimento di una nuova tornata elettorale nell'attuale fase rischierebbe di aggravare il contenzioso e di nuocere all'interesse pubblico", facendo comunque salva quella parte del DM impugnato che ha provveduto alla nomina dell'attuale Commissario Straordinario, che quindi continuerà a svolgere la propria attività fino all'udienza di merito dinanzi al Tar.
Il giudice di prime cure viene sollecitato a definire velocemente il giudizio ("con assoluta priorità"), tenendo conto che "appaiono non prive di fondatezza le argomentazioni della parte appellante circa la non incidenza sull'esito elettorale dei vizi ravvisati nella presentazione di una lista, essendo questa ultima risultata soccombente" (il riferimento è alla lista di Gerardo Longobardi "insieme per la professione"), e ad effettuare gli opportuni approfondimenti non solo sui vizi inerenti la composizione della suddetta lista, ma anche nel merito dei voti espressi dagli ordini di Bari e ed Enna, in regime di prorogatio per le dimissioni dei rispettivi Presidenti all'epoca della consultazione elettorale.
Per ulteriori approfondimenti si allegano i testi integrali dell'ordinanza cautelare n. 736/2013 del Tar Lazio e dell'ordinanza n. 840/2013 del Consiglio di Stato.
L'articolo Commercialisti: il Consiglio di Stato conferma la sospensione delle nuove elezioni del CNDCEC proviene da Giurdanella.it.
]]>L'articolo Consiglio nazionale dei dottori commercialisti, CdS: domani niente elezioni proviene da Giurdanella.it.
]]>Secondo l'organo di vertice della giustizia amministrativa "Considerato che il rifacimento delle elezioni, fissato per il 20 febbraio, nella confusa situazione in cui vive l’Ordine, complicherebbe ancor più la vicenda, tenuto anche conto che il vizio principale delle elezioni passate sembra aver afflitto, fra le due liste che hanno partecipato alla pregressa procedura elettorale di ottobre 2012, quella che ha perduto le stesse elezioni, sicché potrebbe ipotizzarsi, ferma la necessaria dichiarazione di nullità della lista perdente, che le elezioni siano da imputare come vittoria alla vecchia vincente ed unica rimasta a poter partecipare".
Di seguito, il testo integrale del decreto del Consiglio di Stato n. 486 dell'11 febbraio 2013
N. 00486/2013 REG.PROV.CAU.
N. 00954/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
Il Presidente
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 954 del 2013, proposto da:
Claudio Siciliotti, Emanuele Veneziani, Domenico Piccolo, Massimo Mellacina, Andrea Bonechi, Claudio Romeo Bodini, Giulia Pusterla, Luciano Berze', rappresentati e difesi dagli avv. Mario Bertolissi, Egidio Lamberti, Francesca Mazzonetto, Donella Resta, con domicilio eletto presso Giovanni Corbyons in Roma, via Maria Cristina, 2;
contro
Ministero della Giustizia, Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Foggia;
nei confronti di
Giampaolo Leccisi, Gerardo Longobardi, Alfio Pulvirenti;
per la riforma
dell' ordinanza cautelare del T.A.R. LAZIO – ROMA: SEZIONE III n. 00736/2013, resa tra le parti, concernente scioglimento consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili e ripetizione delle elezioni fissate al prossimo 20 marzo 2013 – mcp
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi degli artt. 56 e 98, co. 1, cod. proc. amm., pervenuta in sezione con il ricorso ed i suoi documenti oggi 11 febbraio 2013 alle ore 13,15 circa;
Considerato che il rifacimento delle elezioni, fissato per il 20 febbraio, nella confusa situazione in cui vive l’Ordine, complicherebbe ancor più la vicenda, tenuto anche conto che il vizio principale delle elezioni passate sembra aver afflitto, fra le due liste che hanno partecipato alla pregressa procedura elettorale di ottobre 2012, quella che ha perduto le stesse elezioni, sicché potrebbe ipotizzarsi, ferma la necessaria dichiarazione di nullità della lista perdente, che le elezioni siano da imputare come vittoria alla vecchia vincente ed unica rimasta a poter partecipare;
Ritenuto che ricorrono, nella causa di appello in esame, gli estremi per una misura cautelare connotata dalla estrema urgenza di cui ai citati artt. 56 e 98, co. 1, cod. proc. amm., con l’effetto di sospendere il decreto di indizione di nuove elezioni, da tenersi, secondo detto decreto, come si ripete, il 20 febbraio 2013;
Che la domanda cautelare potrà essere esaminata dalla Sezione, nel rispetto del contraddittorio fra le parti, nella camera di consiglio da fissare per il 12 marzo 2013, tenuto conto del carico delle camere di consiglio precedenti possibilmente utili;
P.Q.M.
Accoglie l’istanza di misure cautelari provvisorie, con l’effetto di sospendere l’indizione di nuove elezioni previste per il 20 febbraio 2013, e fissa la discussione della istanza cautelare per la camera di consiglio del 12 marzo 2013.
Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Roma il giorno 11 febbraio 2013 alle ore14,10 circa.
Il Presidente
Paolo Numerico
DEPOSITATO IN SEGRETERIA
Il 11/02/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
L'articolo Consiglio nazionale dei dottori commercialisti, CdS: domani niente elezioni proviene da Giurdanella.it.
]]>L'articolo Commissario straordinario per il Consiglio Nazionale dei Commercialisti proviene da Giurdanella.it.
]]>“Nella situazione indicata, dare di nuovo la parola agli elettori – sottolinea il Ministro Severino – mi è parsa la scelta più giusta, al fine di mantenere quella affidabilità che i commercialisti italiani hanno meritatamente acquisito e consolidato nell’assolvimento dell’importante compito loro affidato a tutela dell’interesse generale”.
Qui il testo del comunicato stampa
L'articolo Commissario straordinario per il Consiglio Nazionale dei Commercialisti proviene da Giurdanella.it.
]]>