Costituzione Archives - Giurdanella.it https://www.giurdanella.it/tag/costituzione/ Rivista di diritto amministrativo dal 1998 Thu, 31 Oct 2024 15:59:43 +0000 it-IT hourly 1 https://wordpress.org/?v=7.1.3 Diritto europeo e Costituzione: verso una rivalutazione dei principi nazionali? https://www.giurdanella.it/2024/10/diritto-europeo-e-costituzione-verso-una-rivalutazione-dei-principi-nazionali/ Fri, 11 Oct 2024 14:11:19 +0000 https://www.giurdanella.it/?p=57239 Con la sentenza del 26 settembre 2024 nella causa C‑792/22 la Corte di Giustizia europea ha affermato che alcune norme della direttiva 89/391/CEE sulla sicurezza dei lavoratori ostano all’applicazione di una norma nazionale, come interpretata dalla Corte costituzionale dello Stato membro, che esclude il contraddittorio nel processo penale su un infortunio sul lavoro dopo che […]

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Con la sentenza del 26 settembre 2024 nella causa C‑792/22 la Corte di Giustizia europea ha affermato che alcune norme della direttiva 89/391/CEE sulla sicurezza dei lavoratori ostano all’applicazione di una norma nazionale, come interpretata dalla Corte costituzionale dello Stato membro, che esclude il contraddittorio nel processo penale su un infortunio sul lavoro dopo che si è pronunciato sull’episodio il giudice amministrativo.

La decisione è del tutto condivisibile nella sostanza perché garantisce il contraddittorio ai parenti della vittima sul lavoro.

Però diventa problematica nella misura in cui afferma la prevalenza della normativa eurounitaria su quella costituzionalmente conforme dello Stato membro.

Per quanto riguarda l’ordinamento statale italiano, il rapporto generale tra norma statale e eurounitaria è stato fissato dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 170/1984 nel seguente schema.

Il contrasto tra la prima e la seconda non dà luogo all’illegittimità costituzionale della norma statale (per violazione dell’art. 11) ma alla disapplicazione perché la materia è regolata dalla norma eurounitaria.

La crisi di tale relazione può derivare nell’ipotesi che la norma eurounitaria si ponga in contrasto non tanto con la norma statale avente forza di legge quanto con una norma costituzionale.

Tale crisi sarebbe giuridica ma anche politica perché coinvolgerebbe i limiti della sovranità statale e anche il primato “dell’Europa” che viene riconosciuto senza eccezioni e in modo scontato nel discorso pubblico.

In verità la Corte Costituzionale si è ritenuta “competente a verificare, attraverso il controllo di costituzionalità della l. 14 ottobre 1957 n. 1203, di esecuzione del trattato CEE, se una qualsiasi norma del trattato, così come essa è interpretata ed applicata dalle istituzioni comunitarie, non venga in contrasto con i principi fondamentali del nostro ordinamento o non attenti ai diritti inalienabili della persona umana” (21/4/1989 n. 232).

In materia di diritti fondamentali, e in ossequio al primato della Costituzione nel nostro ordinamento il Consiglio di Stato ha ritenuto che: “L’incidenza – sulla norma interna confliggente con il diritto comunitario – di un giudicato costituzionale additivo, che abbia modificato la norma stessa in funzione della tutela di un diritto fondamentale, preclude al giudice interno la possibilità di prospettare alla Corte del Lussemburgo un quesito pregiudiziale: la tutela dei diritti fondamentali, riservata alla Corte costituzionale, agisce infatti quale ‘controlimite’ alle limitazioni di sovranità consentite dall’art. 11 cost., ed esclude la possibilità per il giudice di fare ricorso agli strumenti comunitari di risoluzione dei conflitti normativi” (sez. IV, 8/8/2005, n. 4207).

In questo caso, insomma, la disapplicazione funziona in senso inverso.

Mi domando se la valorizzazione dei principi costituzionali, perseguita con maggiore convinzione, possa condurre alla rimessa in discussione della supremazia riconosciuta in modo generalizzato e direi acritico alla normativa eurounitaria.

Appunto applicando in via prioritaria la costituzione nazionale, qualche anno fa la Corte Costituzionale tedesca ha dichiarato il contrasto con essa della misura finanziaria del cosiddetto quantitative easing cioè dell’acquisto di titoli di Stato nazionali da parte della Banca centrale europea.

Due commenti giuridici a quella decisione si trovano qui:

https://www.sidiblog.org/2020/05/08/quale-quantitative-easing-e-quale-unione-europea-dopo-la-sentenza-del-5-maggio/

https://www.sidiblog.org/2020/05/14/la-corte-di-karlsruhe-il-mito-della-neutralita-della-politica-monetaria-e-i-nodi-del-processo-di-integrazione-europea/

Nel caso italiano, ad esempio, si potrebbe dubitare della conformità all’art. 81 della Costituzione della normativa eurounitaria che ha attribuito alla Commissione il potere di fissare rigidissimi obiettivi di bilancio agli Stati membri, e poi di irrogare sanzioni finanziarie o commissariamenti dei governi qualora gli obiettivi non siano stati raggiunti.

Tale normativa ha sostanzialmente esautorato il Parlamento dall’esercizio del controllo sul bilancio statale, che storicamente è stata la funzione più qualificante di tale organo – la prima rivendicata rispetto ai sovrani assoluti.

Nella misura in cui si ritenesse un principio fondamentale la competenza del Parlamento sul bilancio statale, si determinerebbe un’aporia, da risolvere quindi con la disapplicazione in senso “inverso”.

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L’abolizione dell’abuso d’ufficio va in Corte Costituzionale https://www.giurdanella.it/2024/10/labolizione-dellabuso-dufficio-va-in-corte-costituzionale/ Tue, 08 Oct 2024 15:57:32 +0000 https://www.giurdanella.it/?p=57215 Nonostante la sua recente abrogazione, la fattispecie dell’abuso d’ufficio continua a far parlare di sé. Già i primi commentatori della riforma Nordio avevano messo in luce le criticità della definitiva eliminazione dell’articolo 323 c.p., paventando il rischio di un eccessivo indebolimento dello “strumentario” italiano per la lotta alla corruzione. Questo timore è stato condiviso dalla […]

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Nonostante la sua recente abrogazione, la fattispecie dell’abuso d’ufficio continua a far parlare di sé.

Già i primi commentatori della riforma Nordio avevano messo in luce le criticità della definitiva eliminazione dell’articolo 323 c.p., paventando il rischio di un eccessivo indebolimento dello “strumentario” italiano per la lotta alla corruzione.

Questo timore è stato condiviso dalla Commissione europea all’interno della sua Relazione annuale sullo Stato di diritto per il 2024, ove emerge che la fattispecie dell’abuso d’ufficio rappresentava un presidio della lotta alla corruzione, essendo un reato-spia capace di portare sotto la lente di ingrandimento condotte suscettibili di arrecare danno all’efficiente e regolare svolgimento dell’azione amministrativa.

Queste e altre osservazioni sono condensate all’interno di una recente ordinanza di rimessione alla Corte Costituzionale della questione di legittimità costituzionale in relazione all’art. 1, comma 1, lett. b) della Legge 9 agosto 2024, n. 114 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 187 del 10 agosto 2024 ed entrata in vigore il 25 agosto 2024) nella parte in cui abroga l’art. 323 c.p., per violazione degli articoli 97, 11 e 117, comma 1, Cost. (in relazione agli obblighi discendenti dagli artt. 7, comma 4, 19 e 65, comma 1, della Convenzione delle Nazioni Unite del 2003 contro la corruzione – cd. Convenzione di Merida – adottata dalla Assemblea generale dell’ONU il 31 ottobre 2003 con risoluzione n. 58/4, firmata dallo Stato italiano il 9 dicembre 2003, oggetto di ratifica ed esecuzione in Italia con  l. 3 agosto 2009, n. 116).

Il Giudice a quo – il Tribunale di Firenze – era consapevole della delicatezza del quesito posto alla Consulta, la quale in più occasioni ha chiarito quali fossero i margini del sindacato di legittimità costituzionale su norme penali di favore, quale è l’articolo 1, comma 1, L.114/2024 che ha determinato l’abrogazione di una fattispecie penale con indubbi effetti in bonam partem.

Ebbene, passando brevemente in rassegna la giurisprudenza costituzionale in materia, il Giudice a quo ha ricordato che la Corte Costituzionale non ha escluso a priori il sindacato costituzionale su norme penali favorevoli, ammettendolo quando:

– si tratti di evitare la creazione di “zone franche”, ossia quando il legislatore introduca norme in contrasto con il principio di uguaglianza (articolo 3 Cost.), in forza delle quali venga esclusa la rilevanza penale di una determinata classe di condotte;

– quando il giudizio di legittimità riguardi il corretto esercizio del potere legislativo;

– quando si rilevi il contrasto con obblighi internazionali rilevanti ai sensi dell’art. 11 o dell’art. 117, primo comma, Cost..

Nel caso concreto, l’abrogazione dell’abuso d’ufficio contravverrebbe agli obblighi derivanti dalla c.d. Convenzione di Merida, la quale all’articolo 19 prevede l’obbligo in capo agli Stati firmatari di introdurre fattispecie penali che sanzionino l’abuso di potere commesso da pubblici ufficiali nell’esercizio delle loro funzioni.

La cogenza di detta disposizione si desume dalla lettura della “Legislative Guide for the implementation of United nations Convention against corruption”, ossia il documento di “interpretazione autentica” della Convenzione stessa, in considerazione del suo contenuto, della finalità e del fatto che promana dalle stesse Nazioni Unite.

Tale documento chiarisce che, in linea di massima, la Convenzione richiede agli Stati firmatari di criminalizzare le diverse condotte riconducibili al fenomeno della corruzione, prendendo in considerazione non solo le forme più tradizionali di corruttela ma anche tutte quelle condotte propedeutiche come l’ostruzione della giustizia, il traffico di influenze e, appunto, l’abuso d’ufficio.

Invero, l’ordinamento italiano già soddisfaceva le richieste della Convenzione al tempo della sua ratifica, prevedendo già una vasta gamma di reati contro la P.A., cosicché l’unico effetto discendente dagli obblighi internazionali assunti consisteva in un obbligo di “stand still” ossia di mantenimento o, al più, rafforzamento della tutela penale già esistente.

Alla luce di ciò, ben si comprende come la decisione di abrogare l’articolo 323 c.p. abbia rappresentato una scelta in controtendenza con gli impegni assunti a livello internazionale, con l’aggravante che l’eliminazione dell’abuso d’ufficio è stata accompagnata anche dalla modifica in senso restrittivo di altri reati-spia quali il traffico di influenze illecite, profondamente rivisto e destinato ad avere un ambito di applicazione assai più ristretto rispetto al passato.

Proprio il mutato assetto dei reati contro la P.A., secondo il Giudice a quo, determinerebbe un’inaccetabile violazione dell’articolo 97 Cost. (secondo parametro di legittimità costituzionale individuato dal Tribunale di Firenze).

In particolare, il Giudice rimettente si è detto coscio del precedente del 2020 con cui la Consulta ha chiarito “come una censura di illegittimità costituzionale non possa basarsi sul pregiudizio che la formulazione, in assunto troppo restrittiva, di una norma incriminatrice, recherebbe a valori di rilievo costituzionale, quali, nella specie, l’imparzialità e il buon andamento della pubblica amministrazione . Le esigenze costituzionali di tutela non si esauriscono, infatti, nella tutela penale, ben potendo essere soddisfatte con altri precetti e sanzioni: l’incriminazione costituisce anzi un’extrema ratio, cui il legislatore ricorre quando, nel suo discrezionale apprezzamento, lo ritenga necessario per l’assenza o l’inadeguatezza di altri mezzi di tutela ”; in quella occasione, era stata sollevata una questione di legittimità in relazione all’articolo 323 c.p. così come riformulato a seguito delle modifiche introdotte con d.l. 76/2020.

Ebbene, dal 2020 a oggi il quadro giuridico di riferimento è assai mutato e il rischio di violazione dell’articolo 97 sembra essere aumentato.

Difatti, come si è detto in precedenza, non solo è stato eliminato definitivamente il reato di abuso d’ufficio, ma anche la fattispecie di traffico di influenze illecite è stata ridisegnata in senso restrittivo, senza che, specularmente, venissero introdotte misure amministrative di contrasto alla corruttela.

Per tutte queste ragioni, il Tribunale di Firenze ha concluso affermando che “In definitiva, la scelta legislativa di abrogazione del delitto di cui all’art. 323 c.p. non pare riconducibile ad un legittimo esercizio della discrezionalità del legislatore, ma si prospetta come arbitraria, atteso che: da un lato, non si è tenuto di conto che le ragioni poste a sostegno della spinta riformatrice (la c.d. “paura della firma” o “burocrazia difensiva”) erano di fatto venute meno (sopravvivendo, forse, solo sul piano, del tutto irrilevante, soggettivo e psicologico di singoli funzionari) in ragione delle recenti riforme e del successivo (ed ormai consolidato) orientamento giurisprudenziale di legittimità e dei principi enunciati dalla Corte costituzionale; dall’altro lato, non appare adeguatamente ponderato (e men che meno contenuto o neutralizzato) l’effetto dirompente che può avere la riforma, per il venir meno dell’effetto general-preventivo spiegato dalla presenza nell’ordinamento di una norma di chiusura che -seppur ormai relegata ad operare in casi eccezionali di particolare ed obiettiva gravità- evitava il dilagare di condotte dolosamente arbitrarie e lasciava ai cittadini uno strumento attraverso cui ricorrere alla magistratura.”.

Abbiamo dedicato una puntata de L’Ora Legale all’abolizione dell’abuso d’ufficio.

Recupera gli articoli sull’abrogazione dell’abuso d’ufficio qui, qui e qui.

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La Corte costituzionale sull’abuso della decretazione d’urgenza https://www.giurdanella.it/2024/08/la-corte-costituzionale-sullabuso-della-decretazione-durgenza/ Tue, 13 Aug 2024 18:27:20 +0000 https://www.giurdanella.it/?p=57038 Con sentenza n. 146/2024, la Corte Costituzionale si è pronunciata sulla questione di legittimità avente ad oggetto l’art. 2, comma 3, del d.l. n. 51 del 2023, come convertito, che così dispone “I sovrintendenti delle fondazioni lirico-sinfoniche che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, hanno compiuto il settantesimo anno di età, cessano […]

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Con sentenza n. 146/2024, la Corte Costituzionale si è pronunciata sulla questione di legittimità avente ad oggetto l’art. 2, comma 3, del d.l. n. 51 del 2023, come convertito, che così dispone “I sovrintendenti delle fondazioni lirico-sinfoniche che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, hanno compiuto il settantesimo anno di età, cessano anticipatamente dalla carica a decorrere dal 1° giugno 2023, indipendentemente dalla data di scadenza degli eventuali contratti in corso”.

In particolare, il Giudice a quo aveva rilevato la contrarietà della suddetta norma all’articolo 3 Cost., in quanto misura sproporzionata e incongrua rispetto all’obiettivo di assicurare un ricambio generazionale.

In secondo luogo, secondo il rimettente, la disposizione avrebbe violato  gli articoli 97 e 98 della Costituzione, poiché comprometterebbe il buon andamento e la continuità dell’azione amministrativa.

Infine, la norme censurata configgerebbe con l’articolo 77 della Costituzione, per via dell’assenza di una situazione di fatto di urgenza e necessità che legittimerebbe l’adozione di una misura del genere mediante decreto-legge.

Proprio quest’ultima censura ha assunto rilievo predominante nel punto in diritto della sentenza analizzata, in quanto avente carattere assorbente rispetto alle altre.

Secondo il nostro modello di democrazia parlamentare, sebbene il potere legislativo appartenga al Parlamento, il Governo può esercitare limitate funzioni normative che “devono svolgersi nel rispetto delle condizioni stabilite dalla Costituzione a garanzia delle funzioni legislative delle due Camere.”

L’articolo 77 della Costituzione riconosce al Governo il potere di adottare atti aventi valore di legge, efficaci per 60 giorni, entro i quali deve intervenire l’adozione in Parlamento della legge di conversione, la quale – eventualmente – potrebbe apportare delle modifiche al testo del decreto legge.

Il decreto legge – come ha ricordato la Consulta – può essere adottato solo quando sussistano circostanze di necessità e urgenza che richiedano un celere intervento legislativo.

Richiamando un suo precedente, la Corte ha affermato “la pre-esistenza di una situazione di fatto comportante la necessità e l’urgenza di provvedere tramite l’utilizzazione di uno strumento eccezionale, quale il decreto-legge, costituisce un requisito di validità costituzionale dell’adozione del predetto atto, di modo che l’eventuale evidente mancanza di quel presupposto configura tanto un vizio di legittimità costituzionale del decreto-legge, in ipotesi adottato al di fuori dell’ambito delle possibilità applicative costituzionalmente previste, quanto un vizio in procedendo della stessa legge di conversione”.

Sicché, la Corte costituzionale – chiamata a sindacare della legittimità di un decreto legge o di una legge di conversione – potrà rilevare l’assenza di un requisito indefettibile quale è la condizione di “necessità e urgenza”, senza sconfinare nell’ambito strettamente riservato alla discrezionalità politica. 

Ciò chiarito, la Consulta ha specificato che uno degli indici per verificare la sussistenza delle condizioni di validità costituzionale dei decreti legge è l’omogeneità delle misure in essi contenuti, ossia “un’intrinseca coerenza delle norme  contenute nel decreto-legge dal punto di vista oggettivo e materiale, o dal punto di vista funzionale e finalistico”.

Dunque, il decreto-legge deve contenere misure che attengano alla medesima materia (omogeneità oggettiva) ovvero che, pur attenendo ad ambiti differenti tra loro, siano finalizzate a fronteggiare una situazione “straordinaria e complessa”.

Un decreto legge che contenga norme caratterizzate da una finalità differente da quella ispiratrice dell’intero testo rappresenta una violazione dei limiti posti al potere legislativo riconosciuto al Governo, oltre a concorrere alla produzione di un tessuto normativo frammentario e caotico, contrario al principio di certezza del diritto.

Sulla base di queste considerazioni, la Consulta ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 2, comma 3, d.l. 51/2023.

Innanzitutto, la previsione della immediata cessazione dagli incarichi per i sovraintendenti che abbiano superato i 70 anni d’età non pare essere coordinata alla finalità del decreto legge che attiene alla “straordinaria necessità e urgenza di stabilire misure volte a garantire l’efficienza dell’organizzazione degli enti previdenziali pubblici, nonché delle fondazioni lirico-sinfoniche”

In secondo luogo, non solo la norma censurata è distonica rispetto al preambolo, ma è priva di coerenza anche rispetto al contenuto del decreto, dacché la Consulta ha affermato che “Non si può scorgere, dunque, una traiettoria finalistica comune, capace di disvelare, per una disposizione contrassegnata da un puntuale contenuto precettivo, una ratio unitaria, che valga a raccordarla alle altre previsioni del decreto-legge, pur nella pluralità e nella diversità degli ambiti materiali coinvolti.”

La sentenza analizzata, sebbene confermi quanto sancito nella carta costituzionale, rappresenta un monito importante in un periodo di iper-produzione legislativa ad opera del Governo.

La Consulta ha ribadito la necessità che l’attività legislativa del Governo si muova secondo le coordinate tracciate dalla Costituzione, nel rispetto del “requisito di validità” rappresentato dalla “preesistente condizione di necessità e urgenza”; il predetto requisito dovrà poi evincersi dall’esistenza di un disegno unitario (e omogeneo)  sotteso al testo del decreto legge.

Le “norme intruse”, come ha affermato la Corte, tradiscono l’intento di inserire all’interno del decreto legge misure diverse tra loro nella speranza che la legge di conversione ne consolidi l’efficacia.

Il rischio di abusare della decretazione d’urgenza consiste nel progressivo svilimento del ruolo del Parlamento, che – in quanto massima espressione della sovranità popolare – dovrebbe mantenere un ruolo centrale nella produzione legislativa.

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“L’Ora Legale”: l’ottava puntata sul ddl sul Premierato https://www.giurdanella.it/2024/07/lora-legale-lottava-puntata-sul-ddl-sul-premierato/ Mon, 08 Jul 2024 18:33:29 +0000 https://www.giurdanella.it/?p=56938 Per recuperare la scorsa puntata clicca qui Venerdì 5 luglio l’ottava puntata del webinar “L’Ora Legale”, condotto dall’avvocato Carmelo Giurdanella e dal dottor Santo Fabiano, dedicata alla disegno di legge sul Premierato. Ospiti della puntata sono stati Francesco Tufarelli e Massimo Balducci A dispetto di quanto possa sembrare (e di quanto emerga dal dibattito pubblico), […]

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Venerdì 5 luglio l’ottava puntata del webinar “L’Ora Legale”, condotto dall’avvocato Carmelo Giurdanella e dal dottor Santo Fabiano, dedicata alla disegno di legge sul Premierato.

Ospiti della puntata sono stati Francesco Tufarelli e Massimo Balducci

A dispetto di quanto possa sembrare (e di quanto emerga dal dibattito pubblico), il ddl sul premierato non introduce mere regole procedurali, ma investe l’assetto consegnatoci dai costituenti.

Il professore Massimo Balducci ha sottolineato il fatto che nelle democrazie parlamentari, attualmente, è quasi fisiologica la centralità del Governo, su cui si assommano poteri che attengono non solo all’indirizzo politico, ma anche all’iniziativa legislativa.

Secondo il dottor Francesco Tufarelli, invece, nel tempo i governi hanno giovato di eccessive “agevolazioni” nella costituzione della maggioranza, come dimostrano i premi di maggioranza (previsto anche dal ddl sul Premierato), che consentono di guadagnare la maggioranza dei seggi in parlamento anche con risultati elettorali non particolarmente brillanti.

Una riflessione ricorrente, nel corso della puntata, ha riguardato i poteri e gli strumenti del parlamento per controllare e, per certi versi, bilanciare il potere del Governo.

Se è vero che la nostra storia repubblicana ha visto svariati tentativi di aumentare i poteri governativi, dall’altro lato mai si è lavorato per aumentare i poteri del Parlamento, il quale – allo stesso tempo – manca di adeguate competenze tecniche per stare al passo dei Governi.

Occorre precisare che la riforma di cui si è discusso non è destinata ad avere applicazione pratica a stretto giro.

Infatti, il ddl sul Premierato è sottoposto a un iter di approvazione più lungo, essendo necessaria la doppia approvazione da parte di entrambe le camere del Parlamento.

L’approvazione in Senato, dunque, non è che il primo passo di un cammino assai più lungo.

Qualora la riforma non dovesse essere approvata da entrambe le Camere a maggioranza dei due terzi dei componenti, sarà suscettibile di essere sottoposta a referendum confermativo.

Peraltro, anche in caso di approvazione in prima battuta, sarebbe comunque necessario l’intervento di una legge ordinaria che definisca il meccanismo di funzionamento del premio di maggioranza previsto dal ddl sul Premierato, al fine di garantire al Presidente del Consiglio la maggioranza dei seggi in Parlamento, necessaria a costituire un Governo stabile.

Il testo del ddl è fruibile qui

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Il webinar “L’Ora Legale”: la riforma sul Premierato https://www.giurdanella.it/2024/07/il-webinar-lora-legale-la-riforma-sul-premierato/ Thu, 04 Jul 2024 10:57:32 +0000 https://www.giurdanella.it/?p=56913 Per iscriversi al webinar cliccare qui Dopo la puntata di venerdì scorso, dedicata alla riforma costituzionale sull’autonomia differenziata, giorno 5 luglio, il webinar “L’Ora Legale” si occuperà della riforma del premierato. I conduttori, l’avvocato Carmelo Giurdanella e il dottor Santo Fabiano, avranno il piacere di riflettere sull’argomento assieme al professore Massimo Balducci e Francesco Tufarelli, […]

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Dopo la puntata di venerdì scorso, dedicata alla riforma costituzionale sull’autonomia differenziata, giorno 5 luglio, il webinar “L’Ora Legale” si occuperà della riforma del premierato.

I conduttori, l’avvocato Carmelo Giurdanella e il dottor Santo Fabiano, avranno il piacere di riflettere sull’argomento assieme al professore Massimo Balducci e Francesco Tufarelli, componente del collegio di direzione dell’Ufficio Controllo Interno presso la Presidenza del Consiglio.

La riforma sul Premierato si preannuncia come una cambio di paradigma dell’assetto consegnatoci dai costituenti con la Carta Costituzionale; la novità di maggior rilievo è sicuramente l’elezione del Presidente del Consiglio con suffragio universale e diretto per un mandato di cinque anni, ma non per “più di due legislature consecutive”.

Specularmente, non sarà più il Presidente della Repubblica a nominare il Presidente del Consiglio, ma si limiterà a conferirgli l’incarico di formare il nuovo Governo.

Contestualmente all’approvazione della riforma sarà necessario adottare una nuova legge elettorale che consenta di assegnare un premio di maggioranza ai partiti che sostengono il Presidente del Consiglio eletto, così da consentirgli di avere un numero di seggi sufficienti per avere la maggioranza in Parlamento.

Il Governo così come formato dal Presidente del Consiglio dovrà ottenere la fiducia dal Parlamento e, qualora ciò non accada, il Presidente della Repubblica darà incarico al premier di formare un nuovo governo (proposta di modifica all’articolo 94, terzo comma, Cost.). Se anche questo tentativo fallisce, il Presidente della Repubblica scioglie le camere e indice nuove elezioni.

Proposta l’abolizione dei senatori a vita e la modifica della procedura di elezione del Presidente della Repubblica e di alcuni suoi poteri, con limitazione della possibilità di sciogliere il Parlamento negli ultimi sei mesi del suo mandato, non più quando questi coincidano con gli ultimi mesi della Legislatura, ma solo ove “costituisca atto dovuto”; è stato, altresì, proposto di eliminare la possibilità per il Capo dello Stato di sciogliere solo una delle Camere del Parlamento.

Attualmente, la riforma è stata approvata dal Senato e dovrà essere approvata anche dalla Camera dei Deputati; trattandosi di una legge costituzionale, è prevista la doppia approvazione da parte di entrambe le Camere, il che rende il percorso della riforma assai lungo.

Bisogna altresì sottolineare che il contenuto della legge è suscettibile di essere modificato durante la disamina da parte del Parlamento.

Durante la puntata de “L’Ora Legale” si proverà a riflettere sulle implicazioni di questa riforma, sulle novità che mira a introdurre e sulle loro ricadute pratiche.

Vi diamo appuntamento a venerdì 5 luglio alle ore 15:00!

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Effetti della dichiarazione di incostituzionalità sui giudizi pendenti https://www.giurdanella.it/2024/05/la-dichiarazione-di-incostituzionalita-e-i-suoi-effetti-sui-giudizi-pendenti/ Wed, 15 May 2024 11:48:35 +0000 https://www.giurdanella.it/?p=56720 Cosa accade quando una legge che disciplina il potere pubblico viene dichiarata incostituzionale? Con recente parere, numero 470/2024, il Consiglio di Stato ha risposto a questo interrogativo, mettendo anche a sistema le precedenti pronunzie sul tema.  Dal punto di vista generale, la dichiarazione di incostituzionalità di una norma ha valore erga omnes e spiega i […]

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Cosa accade quando una legge che disciplina il potere pubblico viene dichiarata incostituzionale?
Con recente parere, numero 470/2024, il Consiglio di Stato ha risposto a questo interrogativo, mettendo anche a sistema le precedenti pronunzie sul tema. 

Dal punto di vista generale, la dichiarazione di incostituzionalità di una norma ha valore erga omnes e spiega i suoi effetti ex tunc, con il limite dei rapporti esauriti. 

Tuttavia, il giudice non sempre può recepire gli effetti della dichiarazione di incostituzionalità della norma che viene in rilievo nel caso concreto sottoposto al suo sindacato. 

A tal proposito, nel parere in analisi, il Consiglio di Stato ha richiamato una sua precedente sentenza (8363/2010) con cui si chiariva “il punto di equilibrio raggiunto tra l’interesse generale alla legalità costituzionale e la natura del giudizio amministrativo impugnatorio”.

In particolare:

1) “dalla carenza in astratto del potere esercitato deriva, per pacifica giurisprudenza civile ed amministrativa, la nullità del provvedimento che ne costituisce estrinsecazione”;

2) “le sentenze di incostituzionalità producono effetti retroattivi erga omnes, con il limite dei rapporti esauriti”;

3) “il provvedimento emanato in applicazione di una norma dichiarata incostituzionale dà luogo ad una fattispecie di invalidità ‘sopravvenuta’ o ‘derivata’, che non attribuisce al giudice amministrativo la indiscriminata disponibilità del provvedimento”;

4) “gli effetti della pronuncia di incostituzionalità sul giudizio amministrativo si diversificano a seconda che la norma scrutinata dal giudice delle leggi attribuisca all’amministrazione il potere ovvero ne regoli i modi di esercizio”

4a) “nel primo caso il giudice può procedere all’annullamento officioso del provvedimento sottoposto ritualmente al suo sindacato”, 

4b) “nel secondo caso, invece, potrà farlo solo se il ricorrente abbia articolato, nella sostanza, una censura avente ad oggetto il cattivo esercizio della funzione pubblica regolato dalla norma poi eliminata dalla Consulta (e pur se il ricorrente non abbia esplicitato una questione di legittimità costituzionale di una siffatta norma ‘procedimentale’)” (Cons. di Stato n. 8363/2010).

Dunque, quando un provvedimento amministrativo abbia fatto applicazione di una norma dichiarata incostituzionale sarà affetto da invalidità che, alternativamente, potrà essere originaria o derivata.

Qualora la norma individui il fondamento stesso del potere amministrativo, il giudice potrà dichiarare ex officio la nullità del provvedimento amministrativo per carenza in astratto del potere; se, invece, la norma si limiti a disciplinare le modalità di esercizio del potere pubblico, il giudice potrà dichiarare nullo il provvedimento solo se il ricorrente abbia articolato una censura avente ad oggetto il cattivo esercizio della funzione pubblica regolata da norma successivamente dichiarata incostituzionale.

Il Consiglio di Stato, n. 570/2024, in definitiva, ha da così ribadito: “Si deve quindi ritenere che nel provvedimento con cui si sia fatta applicazione di una norma dichiarata incostituzionale sopravvenga un’invalidità in relazione alla quale:

a) il giudice dispone l’annullamento dello stesso provvedimento, in quanto nullo per carenza di potere sopravvenuta, se detta norma è attributiva del potere amministrativo (cfr. Cons. Stato sez. VI, n. 5058/2009, cit.), a prescindere dagli specifici motivi del gravame;

b) mentre, da tali motivi il giudice non può prescindere, occorrendo che l’interessato abbia dedotto in merito all’illegittimità costituzionale della norma, pur senza prospettare una questione di legittimità costituzionale, qualora quest’ultima attenga alle modalità di esercizio del potere amministrativo.”.

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Accreditamento alle attività di formazione sui contratti pubblici: le novità del d.lgs. 36/2023 https://www.giurdanella.it/2024/04/accreditamento-alle-attivita-di-formazione-sui-contratti-pubblici-le-novita-del-d-lgs-36-2023/ Mon, 15 Apr 2024 15:31:12 +0000 https://www.giurdanella.it/?p=56616 Il nuovo codice appalti, all’art. 63, comma 10 stabilisce che “la Scuola Nazionale dell’Amministrazione definisce i requisiti per l’accreditamento delle istituzioni pubbliche o private, senza finalità di lucro, che svolgono attività formative, procedendo alla verifica, anche a campione, della sussistenza dei requisiti stessi e provvede alle conseguenti attività di accreditamento nonché alla revoca dello stesso […]

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Il nuovo codice appalti, all’art. 63, comma 10 stabilisce che “la Scuola Nazionale dell’Amministrazione definisce i requisiti per l’accreditamento delle istituzioni pubbliche o private, senza finalità di lucro, che svolgono attività formative, procedendo alla verifica, anche a campione, della sussistenza dei requisiti stessi e provvede alle conseguenti attività di accreditamento nonché alla revoca dello stesso nei casi di accertata carenza dei requisiti.”.

La lettura della predetta norma può essere duplice. Da un lato, potrebbe ritenersi che il legislatore delegato si sia limitato a stabilire che per enti pubblici e no profit i requisiti per l’accreditamento vengono unicamente individuati da un decreto della Scuola Nazionale dell’Amministrazione, senza perciò precludere lo svolgimento delle attività di formazione ai soggetti privati con finalità di lucro; dall’altro lato, potrebbe farsi discendere dall’art. 63, comma 10 una delimitazione dei soggetti ammessi a svolgere attività di formazione a favore delle S.A..

Quest’ultima alternativa interpretativa pone non pochi problemi, in primis perché renderebbe la norma incostituzionale per eccesso di delega. Infatti, la Legge n. 78/2022 si limita invero a prevedere il “potenziamento della qualificazione e della specializzazione del personale operante nelle stazioni appaltanti, anche mediante la previsione di specifici percorsi di formazione, con particolare riferimento alle stazioni uniche appaltanti e alle centrali di committenza che operano a servizio degli enti locali”, non stabilendo alcuna limitazione soggettiva per l’attività di formazione.

Inoltre, se davvero il nuovo codice appalti ammettesse solo determinati soggetti a svolgere le attività di formazione si porrebbe in insanabile contrasto con i principi di uguaglianza e libertà di iniziativa economica di cui agli articoli 3 e 41 della Costituzione e con i principi sovranazionali discendenti dal TFUE e dalla direttiva Bolkstein che ha ulteriormente rafforzato la libera prestazione dei servizi all’interno dell’UE.

Le criticità del nuovo art. 63, comma 10, d.lgs. 36/2023, si ripercuoterebbero inevitabilmente anche sul decreto adottato dalla Scuola Nazionale dell’Amministrazione che, dunque, è suscettibile di essere impugnato dinanzi all’autorità giudiziaria.

Ancora, stante il possibile conflitto dell’art. 63, comma 10, d.lgs. 36/2023 con il principio della concorrenza di matrice europea, si staglia all’orizzonte la possibilità per gli interessati di denunciare tale violazione direttamente alla Direzione Generale della Concorrenza, servizio della Commissione responsabile della politica dell’UE in materia di concorrenza, che garantisce il rispetto della normativa europea, in collaborazione con le autorità nazionali garanti della concorrenza.

Alla luce di quanto detto, emerge che l’art. 63, comma 10, d.lgs. 36/2023 è gravido di conseguenze problematiche non solo per quei soggetti di diritto privato fino ad ora impegnati nell’attività di formazione a favore delle stazione appaltanti, i quali perderebbero i requisiti abilitanti a svolgere predetta attività, ma anche per la coerenza della legislazione domestica con quella europea che favorisce e garantisce, ove possibile, i principi di concorrenza e libero mercato.

Pertanto, le reazioni nei confronti del decreto SNA già adottato (ma non ancora efficace poiché non è stato ancora avviato l’accreditamento) potrebbero manifestarsi su livelli diversi: dinanzi al giudice amministrativo, tramite impugnazione del provvedimento per illegittimità indiretta, che si ha quando l’atto viziato sia stato emanato sulla base di una norma statale, a sua volta in contrasto con il diritto UE; ovvero a livello sovranazionale, al cospetto della Commissione europea, la quale potrebbe avviare una procedura di infrazione nei confronti dell’Italia.

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Reddito di cittadinanza e ludopatia La Repubblica non può farsi carico di chi dissipa i propri averi nel gioco d’azzardo. https://www.giurdanella.it/2024/04/reddito-di-cittadinanza-e-ludopatia-la-repubblica-non-puo-farsi-carico-di-chi-dissipa-i-propri-averi-nel-gioco-dazzardo/ Fri, 05 Apr 2024 16:13:16 +0000 https://www.giurdanella.it/?p=56597 La Corte costituzionale, con sentenza 54/2024, si è pronunciata su una questione di legittimità avente ad oggetto la previgente disciplina del reddito di cittadinanza1 e, in particolar modo, gli articoli 3, c. 11°, e 7, c. 1° e 2°, del decreto-legge 28/01/2019, n. 4, convertito, con modificazioni, nella legge 28/03/2019, n. 26, in riferimento agli […]

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La Corte costituzionale, con sentenza 54/2024, si è pronunciata su una questione di legittimità avente ad oggetto la previgente disciplina del reddito di cittadinanza1 e, in particolar modo, gli articoli 3, c. 11°, e 7, c. 1° e 2°, del decreto-legge 28/01/2019, n. 4, convertito, con modificazioni, nella legge 28/03/2019, n. 26, in riferimento agli artt. 2 e 27 Cost., nonché ai principi di uguaglianza sostanziale e di tassatività delle norme penali, di cui agli artt. 3, secondo comma, e 25 Cost.

Il giudice rimettente era stato chiamato a decidere su una richiesta di rinvio a giudizio nei confronti di un soggetto che aveva omesso di dichiarare vincite conseguite al gioco online nei due anni precedenti la domanda per ottenere il reddito di cittadinanza (delitto di cui all’art. 7, comma 1, d.l. 4/2019) e di altre vincite da gioco realizzate durante la fruizione del sussidio (delitto di cui all’art. 7, comma 2, d.l. 4/2019).

Secondo il giudice del rinvio l’art. 7 d.l. 4/2019 violerebbe il principio di tassatività perché, nel punire chiunque ometta di fornire le “informazioni dovute”, non specificherebbe adeguatamente quali siano le informazioni rientranti nella precedente locuzione e le modalità con cui portare a conoscenza dell’ente erogatore tali vincite.

Rispetto al secondo parametro di costituzionalità, ossia l’art. 3 comma secondo, Cost. secondo il rimettente la disposizione sarebbe in patente conflitto con il principio di uguaglianza sostanziale poiché rinvierebbe implicitamente al t.u. imposte in base al quale le vincite provenienti dai giochi d’azzardo rappresentano redditi suscettibili di tassazione, senza alcuna deduzione. Da un lato, dunque, non si terrebbe conto delle peculiarità del gioco online; dall’altro, escludendo la deduzione dalle vincite dell’importo giocato, si avrebbe come base imponibile un reddito non realmente esistente, aumentato di somme che il soggetto non possiede e che determinerebbero l’impossibilità di fruire del sussidio statale.

In primo luogo, il giudice delle leggi ha escluso il contrasto della norma censurata con il principio di tassatività; la Consulta ha ricordato la centralità del principio di tassatività nel sistema penale “Sottesi al principio di legalità e tassatività vi sono, infatti, due obiettivi fondamentali consistenti, «per un verso, nell’evitare che, in contrasto con il principio della divisione dei poteri e con la riserva assoluta di legge in materia penale, il giudice assuma un ruolo creativo, individuando, in luogo del legislatore, i confini tra il lecito e l’illecito; e, per un altro verso, nel garantire la libera autodeterminazione individuale, permettendo al destinatario della norma penale di apprezzare a priori le conseguenze giuridico-penali della propria condotta» (sentenza n. 327 del 2008).” Sennonché, la giurisprudenza costituzionale è costante nel ritenere che l’uso di clausole generali o vocaboli polisensi non sia automaticamente in contrasto con il già menzionato parametro costituzionale, se rimane comunque possibile per il giudice riuscire a risalire al loro significato grazie a un’operazione interpretativa che non tracimi in un’attività creatrice, preclusa alla magistratura; pertanto, l’espressione «informazioni dovute», che compare nella descrizione della fattispecie incriminatrice, per quanto sommaria e non ulteriormente declinata in contenuti analitici, non può che collegarsi in via immediata ai requisiti previsti per l’accesso e per il godimento continuativo del Rdc, stabiliti dall’art. 2, comma 1, del d.l. n. 4 del 2019, come convertito. In particolare, rileva il valore dell’ISEE, calcolato dall’INPS tenendo conto di tutte le voci di reddito imputabili al soggetto richiedente, tra le quali rientrano anche i redditi soggetti a imposta sostitutiva o a ritenuta a titolo d’imposta. In tale categoria rientrano le vincite da gioco, perché il regime tributario delle stesse ne prevede la tassazione proprio mediante l’applicazione di una ritenuta a titolo d’imposta, coerentemente a quanto previsto dall’art. 67 t.u. imposte, cui la disciplina del RdC fa implicitamente rinvio. Secondo la Corte costituzionale, dunque, nonostante una serie di rinvii normativi, è comunque possibile individuare quali siano le informazioni dovute la cui omessa dichiarazione o comunicazione integra il delitto di cui all’art. 7 d.l. 4/2019.

La Consulta ha altresì escluso il secondo profilo di illegittimità relativo al secondo comma dell’art. 7, tacciato anch’esso di violare il principio di tassatività; all’interno dello stesso d.l. 4/2019 è, infatti, previsto uno specifico modello attraverso cui comunicare le variazioni reddituali che si realizzino durante il periodo di fruizione del Rdc.

La seconda questione di legittimità sollevata dall’ordinanza di rimessione attiene alla violazione del principio di uguaglianza sostanziale di cui all’art. 3, comma 2, Cost., che prevede il compito della Repubblica di abbattere qualsiasi ostacolo di carattere economico o sociale che impedisca lo sviluppo della persona umana; il giudice a quo ha posto l’accento sulla condizione del soggetto che, pur avendo conseguito una cospicua vincita, è comunque rimasto povera perché tale vincita non ha incrementato il suo reddito, al netto delle somme giocate, le quali per la normativa fiscale sono indeducibili.

La Corte, a tal proposito, ha richiamato una sua precedente pronuncia secondo cui “il reddito di cittadinanza, pur presentando anche tratti propri di una misura di contrasto alla povertà, non si risolve in una provvidenza assistenziale diretta a soddisfare un bisogno primario dell’individuo, ma persegue diversi e più articolati obiettivi di politica attiva del lavoro e di integrazione sociale”, e che “[a] tale sua prevalente connotazione si collegano coerentemente la temporaneità della prestazione e il suo carattere condizionale, cioè la necessità che ad essa si accompagnino precisi impegni dei destinatari”, il cui inadempimento implica la decadenza dal beneficio» (sentenza n. 34 del 2022, che richiama la sentenza n. 19 del 2022).”

La Consulta, pertanto, ha ritenuto coerente con la natura del sussidio in questione la previsione dell’art. 5 d.l. 4/2019, come convertito, che, al fine di prevenire e contrastare fenomeni di impoverimento e ludopatia, fa divieto di utilizzare il beneficio per giochi che prevedono vincite in denaro o altre utilità.

Quindi, è da escludere la violazione dell’art. 3, comma secondo, Cost. prospettata dal rimettente in relazione all’art. 7, comma 2, con riguardo a persone beneficiarie del reddito che lo impieghino, pur senza ottenere vincite nette, nei giochi d’azzardo; il principio di uguaglianza sostanziale non può essere invocato nei confronti di coloro che tradiscono i principi fondanti del sussidio in parola. Le stesse considerazioni valgono anche per chi utilizzi per i giochi online somme diverse da quelle ottenute con il reddito di cittadinanza poiché anche in questo caso vi sarebbe una dissipazione di risorse di cui non irragionevolmente il sistema del reddito di cittadinanza non si fa carico.

Il giudice a quo ha sottoposto alla Consulta anche la situazione di chi richieda il sussidio per la prima volta e sia tenuto a dichiarare i requisiti reddituali per l’accesso alla misura di sostegno economico, che comprendono – stante l’implicito rinvio alle norme fiscali – anche i redditi provenienti da vincite da gioco, senza alcuna deduzione delle somme giocate. Proprio il profilo dell’indeducibilità per il giudice rimettente è fonte di contrasto con il principio di ragionevolezza e uguaglianza sostanziale di cui all’art. 3, comma 2, Cost., poiché non si terrebbe conto delle nuove forme di gioco, in particolare quelli online, strutturati secondo procedure diverse da quelli tradizionali, sia per la tecnologia utilizzata, sia per la disciplina pubblicistica, che prevede la registrazione in appositi conti di gioco di tutte le operazioni effettuate dal giocatore, consentendo la piena “tracciabilità” non solo delle vincite, ma anche delle “perdite” incontrate dal giocatore, che pertanto ben potrebbero essere dedotte.

Anche da questa prospettiva, la questione per la Corte costituzionale è infondata. Infatti, la vincita, una volta ottenuta, incrementa di fatto il reddito del soggetto, a prescindere dall’eventuale saldo negativo rappresentato dagli importi giocati o da debiti di gioco pregressi che devono essere ancora saldati; pertanto, la giocata online assume il carattere di una qualunque spesa, in questo caso voluttuaria, che la persona ha effettuato con un reddito di cui ha la disponibilità, coincidente con l’accreditamento delle vincite sul suo conto gioco; non si può, quindi, pretendere che la solidarietà pubblica si faccia carico di una spesa di tal genere.

La Consulta ha affermato che il Rdc non può venire in aiuto di persone che, in forza di vincite da gioco online, superino le soglie reddituali di accesso al sussidio, pur essendo rimaste povere. Da ciò consegue, non irragionevolmente, la pena prevista dall’art. 7, comma 1, di chi, ai fini dell’ammissione al beneficio, non dichiari le vincite lorde ottenute rilevanti per la determinazione dell’ISEE, in quanto “il legislatore esclude che sia compito della Repubblica quello di assegnare il sussidio a chi poco prima si è rovinato la vita con il gioco.”

Sul punto, la Corte afferma “Tale finalità non può certo rientrare tra i compiti che l’art. 3, secondo comma, Cost. assegna alla Repubblica, perché, da un lato, la «“dipendenza da gioco d’azzardo” (cosiddetto gioco d’azzardo patologico o ludopatia) [costituisce un] “fenomeno da tempo riconosciuto come vero e proprio disturbo del comportamento, assimilabile, per certi versi, alla tossicodipendenza e all’alcoolismo” (sentenza n. 108 del 2017), con riflessi, talvolta gravi, sulle capacità intellettive, di lavoro e di relazione di chi ne è affetto, e con ricadute negative altrettanto rilevanti sulle economie personali e familiari» (sentenza n. 185 del 2021). Dall’altro, perché frequentemente tale patologia risulta incoraggiata dall’illusione di un miglioramento sociale legato alla fortuna, che ha spesso come conseguenza l’attrazione verso il gioco d’azzardo di quelle componenti più deboli e meno facoltose della società che sono proprio i principali soggetti al centro dell’attenzione dell’art. 3, secondo comma, Cost.”

In definitiva, è la ludopatia e non la povertà che essa può causare ad essere l’ostacolo di cui la Repubblica deve farsi carico eliminandolo e, a tal proposito, nella sentenza della Consulta si dà atto delle diverse misure preventive e dissuasive come: il divieto di pubblicizzare qualsivoglia tipologia di gioco d’azzardo; nella disciplina dei giochi online, inoltre, sono, tra l’altro, anche previsti dei meccanismi di autolimitazione (ad esempio, sull’orario e sul tempo massimo di gioco e sull’importo delle giocate) che il giocatore deve impostare prima di operare nella piattaforma telematica del concessionario, il quale è tenuto a dare esecuzione a tali indicazioni; infine, dal 2012 il legislatore ha provveduto a inserire tra i livelli essenziali di assistenza anche le prestazioni di prevenzione, cura e riabilitazione a persone affette da lupopatia.

MASSIMA

“…il Reddito di cittadinanza risulta strutturato in modo da non poter venire in aiuto alle persone che, in forza delle vincite lorde da gioco conseguite nel periodo precedente alla richiesta, superino le soglie reddituali di accesso, anche se, a causa delle perdite subite, sono rimaste comunque povere.”

1l’art. 1, comma 318, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025), ha stabilito, nel testo originario, che «[a] decorrere dal 1° gennaio 2024 gli articoli da 1 a 13 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, sono abrogati». Le disposizioni appena richiamate sono entrate in vigore il 1° gennaio 2023, ai sensi dell’art. 21 della citata legge di bilancio. Successivamente, il decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48 (Misure urgenti per l’inclusione sociale e l’accesso al mondo del lavoro), convertito, con modificazioni, nella legge 3 luglio 2023, n. 85, all’art. 1 ha previsto la istituzione, «a decorrere dal 1° gennaio 2024, [del]l’Assegno di inclusione, quale misura nazionale di contrasto alla povertà, alla fragilità e all’esclusione sociale delle fasce deboli attraverso percorsi di inserimento sociale, nonché di formazione, di lavoro e di politica attiva del lavoro». Il successivo art. 12, al comma 1, ha anche disposto la istituzione, dal 1° settembre 2023, del «Supporto per la formazione e il lavoro quale misura di attivazione al lavoro, mediante la partecipazione a progetti di formazione, di qualificazione e riqualificazione professionale, di orientamento, di accompagnamento al lavoro e di politiche attive del lavoro comunque denominate».

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L’ “accelerazione” dei procedimenti amministrativi nel Decreto Rilancio https://www.giurdanella.it/2020/07/l-accelerazione-dei-procedimenti-amministrativi-nel-decreto-rilancio/ Thu, 23 Jul 2020 10:14:34 +0000 https://www.giurdanella.it/?p=53239 Un breve excursus sui vari settori pubblici trattati dall'art. 264 del Decreto Rilancio così come modificato dalla legge di conversione n.77/20

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Al fine di rimuovere <<ogni ostacolo burocratico nella vita dei cittadini e delle imprese>>, il Decreto Rilancio ha previsto nel suo articolo 264 un iter di “accelerazione dei procedimenti amministrativi”.

Tale iter emergenziale, integralmente confermato dalla legge di conversione n. 77 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 18 luglio 2020, è strettamente connesso al percorso di digitalizzazione e decentramento che, negli ultimi anni, sta gradatamente investendo la P.A.

La norma suindicata investe, però, questioni di rilevanza costituzionale, perché prevede un corpus di misure che incidono su diritti civili e sociali “essenziali” riconosciuti dall’art. 117 comma 2 lett. m) e, pertanto, hanno il pregio di prevalere su ogni disciplina regionale.

Di seguito, i vari punti toccati dell’art. 264.

1. I procedimenti avviati su istanza di parte aventi ad oggetto erogazione di benefici economici (art. 264 primo comma lett. a)

L’articolo 264 investe l’affannosa questione dei procedimenti su istanza del cittadino aventi ad oggetto l’erogazione da parte di pubbliche amministrazioni di benefici economici in relazione all’emergenza COVID-19.

Sul punto la norma espressamente dispone che per le erogazioni economiche (indennità, prestazioni previdenziali e assistenziali, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, prestiti, agevolazioni e sospensioni) le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell’atto di notorietà siano in grado di sostituire ogni tipo di documentazione comprovante i requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti di volta in volta dalla normativa di riferimento, nel rispetto chiaramente del codice antimafia e delle misure di prevenzione.

Ciò fa sì che alle Amministrazioni non sia più concesso richiedere documenti e informazioni già in qualche modo in loro possesso, anche tramite controlli incrociati. E per questo è << nulla ogni sanzione disposta nei confronti dei privati per omessa esibizione di documenti in possesso dell’amministrazione procedente o di altra P.A.>>

Si badi che, in ogni caso, per tali erogazioni è fatta salva la possibilità di ricorrere alla revoca ex. art. 21 quinquies della legge 7 agosto 1990 n. 241 ma solo per eccezionali ragioni di interesse pubblico sopravvenute.

In particolare le amministrazioni sono tenute ad effettuare controlli sulla veridicità delle dichiarazioni suindicate nei casi in cui vi sia un ragionevole dubbio in relazione al rischio e all’entità del beneficio, anche in fase successiva all’erogazione.

Sul punto, è bene precisare che la dichiarazione mendace conduce alla revoca di eventuali benefici già erogati nonché al divieto di accesso a contributi, finanziamenti e agevolazioni per un periodo di 2 anni decorrenti dall’atto di decadenza, salvo necessità di interventi a favore dei minori o in caso di situazioni familiari e sociali di particolare disagio.

2. L’annullabilità d’ufficio dei provvedimenti illegittimi

L’articolo in commento ha il merito di aver ridotto il termine previsto per l’annullabilità d’ufficio dei provvedimenti illegittimi quando adottati in relazione all’emergenza COVID-19.

Questi ultimi infatti possono essere annullati d’ufficio, sussistendo ragioni di interesse pubblico, entro tre mesi, in deroga, dunque, al “termine ragionevole comunque non superiore a diciotto mesi” previsto all’art. 21 nonies comma 1 della legge 7 agosto 1990 n. 241.

Tale termine decorre:

– dall’adozione del provvedimento quando questo è espresso;

– dalla formazione del silenzio assenso in caso contrario;

– dalla scadenza del termine per l’adozione se si tratta di provvedimento soggetto a S.C.I.A.

Tuttavia, la predetta annullabilità è possibile anche dopo il termine di tre mesi qualora i provvedimenti amministrativi siano stati adottati sulla base:

– di false rappresentazioni dei fatti;

– di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell’atto di notorietà false e mendaci per effetto di condotte costituenti reato, accertate con sentenza passata in giudicato.

3. Conclusione del procedimento in ipotesi di silenzio assenso

L’iter di semplificazione dei procedimenti amministrativi de quo non poteva non avere un occhio di riguardo anche alle ipotesi di silenzio c.d. assenso intercorrente tra amministrazioni pubbliche e tra queste ultime e gestori di beni o servizi pubblici, per le quali in luogo al consueto termine di 45 giorni ( ad eccezione dei provvedimenti per la tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali, o tutela della salute dei cittadini per i quali si parla di 90 giorni), la norma prevedere che il responsabile del procedimento sia tenuto ad adottare il provvedimento espresso conclusivo entro il termine ridotto di 30 giorni dal silenzio assenso.

4. Interventi edilizi

Infine, merita attenzione il modo in cui la copertura normativa emergenziale ha investito anche gli interventi in materia edilizia necessari ad assicurare l’ottemperanza alle misure di sicurezza prescritte per fare fronte all’emergenza sanitaria COVID- 19.

Premesso che detti interventi consistono in opere contingenti e temporanee, destinate ad essere rimosse con la fine dello stato di emergenza, essi devono essere realizzati secondo i seguenti criteri:

– il rispetto delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di tutela del rischio idrogeologico e di tutela dei beni culturali e del paesaggio,

– la previa comunicazione di avvio dei lavori asseverata da un tecnico abilitato e corredata da una dichiarazione attestante la finalità di opere necessarie per far fronte all’emergenza COVID-19.

E’ comunque possibile per l’interessato richiedere il rilascio di permessi, autorizzazioni o atti di assenso. Quanto detto non ricorre se si versa in attività edilizia libera. Ciò non toglie che il cittadino possa richiedere l’eventuale mantenimento delle opere edilizie realizzate, se conformi alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente, all’amministrazione comunale entro il 31 dicembre 2020.

Al netto di quanto su esposto, è evidente come le Istituzioni abbiano voluto mettere su “carta” un processo di snellimento dell’operato della P.A in rapporto diretto col cittadino, iniziato da qualche anno, e che, tuttavia,  ad oggi va a rilento.

L’art. 264 potrebbe, dunque, fare da apripista. Non resta dunque che attendere con la speranza che tale eccezione necessitata dalla circostanza di far fronte all’emergenza COVID-19, possa diventare un domani la regola del buon andamento della P.A di cui all’art. 97 della nostra Costituzione.

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Lo studio legale Giurdanella&Partners partecipa al giudizio contro il quesito del referendum costituzionale https://www.giurdanella.it/2016/10/lo-studio-legale-giurdanellapartners-partecipa-al-giudizio-contro-il-quesito-del-referendum-costituzionale/ Thu, 20 Oct 2016 15:02:11 +0000 http://www.giurdanella.it/?p=32104 Lo studio legale Giurdanella & Partners è intervenuto nel giudizio al TAR Lazio avente ad oggetto il quesito del referendum costituzionale, a difesa dell'associazione Cittadini Europei

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Ad inizio mese è stato presentato al TAR Lazio, sezione Seconda Bis di Roma, un ricorso avverso il decreto di indizione del referendum confermativo della legge di revisione costituzionale, che, come è noto, si svolgerà il prossimo 4 dicembre, nella parte in cui ammette un quesito dalla natura oscura e fuorviante.

Nel giudizio è intervenuto, ad adiuvandum, anche lo studio legale Giurdanella & Partners, con gli avvocati Carmelo Giurdanella, Marco Antoci e  Daniela Maliardo, a tutela degli interessi dell’associazione Cittadini Europei.

Lo studio ha così preso parte alla camera di consiglio del 17 ottobre scorso, all’esito della quale il Collegio potrebbe anche definire il giudizio con una sentenza breve ex art. 60 c.p.a.

L’interesse leso, nella fattispecie, è quello al pieno ed effettivo esercizio del diritto di voto degli elettori, che verrebbe leso da un quesito referendario che si limita a riprodurre il titolo della legge di riforma, senza dare alcuna indicazione sulle disposizioni costituzionali modificate, né, quantomeno, sui Titoli della Carta Costituzionale che risulterebbero revisionati.

Si ricorda, infatti, che la legge costituzionale in questione, che gli elettori saranno chiamati ad approvare con il referendum, incide su quasi un terzo della Costituzione, intervenendo a modifica di ben 47 articoli!

Di seguito, si pubblica il testo dell’atto di intervento depositato dallo studio Giurdanella & Partners.

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