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]]>Il Dae si è articolato in 4 sessioni.
La prima dedicata agli APPALTI PUBBLICI E INFORMATICA
Ecco le slides messe a disposizione dall’avv. Giuseppina Squillace relatrice del tema “Le piattaforme telematiche di eProcurement: norme, prassi e giurisprudenza“:
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]]>L'articolo Il DAE 2013 su Il Fatto Quotidiano e LeggiOggi proviene da Giurdanella.it.
]]>In particolare, LeggiOggi, il quotidiano giuridico online di Maggioli editore, diretto dall’avvocato Carmelo Giurdanella, ha dedicato una pagina ai relatori del DAE, disponibile all’indirizzo:
https://www.leggioggi.it/tags/
Segnaliamo inoltre il bell’articolo di Eduardo Meligrana, pubblicato sul Fatto Quotidiano del 11 dicembre, dal titolo
Pubblica amministrazione e diritti del cittadino digitale, all’indirizzo https://www.ilfattoquotidiano.
Ne riportiamo un breve stralcio:
“Lo sviluppo di Internet e la crescita dell’esigenza della trasparenza amministrativa rappresentano, nelle società occidentali, due fenomeni concomitanti”, afferma Aghate Lepage. (…) In una tale prospettiva, è di grande rilevanza il convegno nazionale sul “Diritto Amministrativo elettronico” che si terrà a Roma presso la sala Conferenze del Tar Lazio. Organizzato dagli avvocati Carmelo Giurdanella e Elio Guarnaccia, autori di importanti pubblicazioni, ai lavori prenderanno parte i maggiori esperti che, a livello istituzionale, accademico e professionale, si occupano dell’evoluzione digitale della nostra Pubblica Amministrazione e sulle sue prospettive di modernizzazione. Un incontro che si colloca un progetto più ampio, portato avanti da dieci anni dal Centro Studi di diritto Amministrativo e dal Dae, con l’obiettivo di contribuire alla rinascita della Pubblica Amministrazione italiana. (…).” (qui il testo per intero)
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]]>L'articolo Processo tributario telematico: a breve il Regolamento in Gazzetta proviene da Giurdanella.it.
]]>Il Ministero riferente, nella sua relazione, ha evidenziato come con il regolamento in questione si intenda “rispondere alla esigenza di rendere sempre più efficiente l’attività giurisdizionale delle Commissioni Tributarie sia in termini quantitativi che qualitativi, senza trascurare l’obiettivo di ridurre anche i costi e i tempi medi di durata del processo, con evidenti benefici per le stesse parti coinvolte nel processo, per i giudici tributari e per il personale di supporto delle segreterie”.
Tra le principali caratteristiche, si evidenzia il cd. principio di unicità di scelta, per cui, sebbene il processo tributario telematico rappresenti una facoltà e non un obbligo in forza del principio generale della libertà delle forme, una volta iniziato in modalità telematica esso deve proseguire, nella medesima forma, sia per il primo grado di giudizio che per il successivo grado di appello, ad eccezione dell’ipotesi di conferimento dell’incarico ad altro difensore o di specifiche difficoltà di ordine tecnico.
Da notare inoltre che, sebbene sia l’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) contenuta nell’atto introduttivo del giudizio tributario a costituire elezione del c.d. “domicilio digitale”, per quanto concerne il momento di perfezionamento delle notifiche e delle comunicazioni effettuate a mezzo PEC per il destinatario, i termini processuali ad esso imputabili decorrono da quando lo stesso ne ha avuto conoscenza.
Sullo schema di regolamento sono stati già acquisiti tutti i pareri previsti (Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, Garante per la protezione dei dati personali, Agenzia per l’Italia digitale, Sezione Consultiva per gli Atti Normativi del Consiglio di Stato), e adesso il decreto è alla firma del Ministro, per cui nel corso delle prossime settimane sarà pubblicato in Gazzetta Ufficiale.
Ne discuteremo domani, nel corso del DAE 2013, la decima edizione del convegno nazionale sul Diritto Amministrativo Elettronico, che si terrà presso la Sala Conferenze del TAR Lazio (qui il programma definitivo, ed il link per iscriversi).
Qui di seguito il testo integrale del Parere della Sezione Consultiva per gli Atti Normativi del Consiglio di Stato, n. 2604 del 2013.
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REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Consultiva per gli Atti Normativi
Adunanza di Sezione del 4 luglio 2013
NUMERO AFFARE 02604/2013
OGGETTO: Ministero dell’economia e delle finanze.
Schema di regolamento recante la disciplina sull’uso di strumenti informativi e telematici nell’ambito del processo tributario.
LA SEZIONE
Vista la relazione, del 6 giugno 2013 con la quale il Ministero dell’economia e delle finanze – dipartimento delle finanze, ha chiesto il previsto parere al Consiglio di Stato sullo schema di regolamento sopraindicato; esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Carlo Mosca
Premesso:
Lo schema di decreto all’esame della Sezione reca la disciplina dell’utilizzo degli strumenti informatici e telematici nel processo tributario, in attuazione di quanto previsto dall’articolo 39, comma 8 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 secondo cui il regolamento emanato dal Ministro dell’economia e delle finanze, sentito il Centro nazionale per l’informatica nella P.A. (oggi Agenzia per l’Italia digitale) e il Garante per la protezione dei dati personali, introduce disposizioni per il più generale adeguamento del processo tributario alle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, attuando i principi previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni. Il Ministero riferente evidenzia come, con il regolamento in questione, si intenda rispondere alla esigenza di rendere sempre più efficiente l’attività giurisdizionale delle Commissioni Tributarie sia in termini quantitativi che qualitativi, senza trascurare l’obiettivo di ridurre anche i costi e i tempi medi di durata del processo, con evidenti benefici per le stesse parti coinvolte nel processo, per i giudici tributari e per il personale di supporto delle segreterie.
Il Dicastero riferente sottolinea, altresì, che la specialità della giurisdizione tributaria e la normativa specifica che disciplina il processo tributario di cui ai decreti legislativi n. 545 e n. 546 del 1992 non hanno consentito di applicare al processo telematico quanto previsto per l’attività di informatizzazione del processo civile e penale. Siffatta specialità, del resto, motiva la totale difformità dei modelli processuali in ragione della natura impugnatoria del giudizio tributario, delle numerose categorie di difensori ammessi alla difesa dei contribuenti e della natura di giudici onorari attribuita ai giudici tributari.
Nella relazione istruttoria è stato, altresì, precisato che le modifiche del testo originario predisposto da un tavolo tecnico, coordinato dal Dipartimento delle Finanze e suggerite dall’Agenzia per l’Italia digitale, dal Garante per la protezione dei dati e dal Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria sono state recepite, ad eccezione della proposta formulata dalla citata Agenzia e dal predetto Consiglio, recepita solo parzialmente per quanto riguarda le modalità di acquisizione degli atti e documenti cartacei.
Le logiche e i principali contenuti dello schema di regolamento composto da 20 articoli vengono così riassunti dal Ministero:
1)il processo tributario telematico rappresenta una facoltà e non un obbligo in forza del principio generale della libertà delle forme di cui all’articolo 121 del codice di procedura civile e per l’equiparazione, a tutti gli effetti di legge, dei documenti informatici e telematici a quelli tradizionali, avvenuta con la legge n. 59/97, il D.P.R. n. 445/2000 e il codice dell’Amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82/2005;
2) non vi è alcuna modifica alla disciplina del processo tributario, ma solo disposizioni riguardanti le modalità di formazione e di trasmissione telematica degli atti processuali, il che ha comportato una semplificazione di taluni adempimenti processuali come quello che evita di far depositare la copia dell’appello cartaceo presso due uffici, quello della Commissione tributaria regionale e quello della Commissione tributaria provinciale ;
3) il processo tributario iniziato in modalità telematica deve proseguire, nella medesima forma, sia per il primo grado di giudizio che per il successivo grado di appello. Ciò per rafforzare il principio di unicità di scelta, ad eccezione dell’ipotesi di conferimento dell’incarico ad altro difensore o di specifiche difficoltà di ordine tecnico, laddove è consentita la modalità cartacea ordinaria;
4) le modalità di acquisizione degli atti e documenti cartacei hanno tenuto in considerazione le criticità derivanti dalla sicurezza del sistema, nonché le misure organizzative e standard da adottare. Ciò ha impedito di recepire le proposte dell’Agenzia e del Consiglio di Presidenza che avevano chiesto di inserire nell’articolato la possibilità per le parti dell’acquisizione al fascicolo informatico di atti e documenti esibiti su carta, purchè contestualmente prodotti su supporto informatico;
5) l’indicazione dell’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) contenuta nell’atto introduttivo del giudizio tributario costituisce elezione del c.d. “domicilio digitale”;
6) circa il momento di perfezionamento delle notifiche e delle comunicazioni a mezzo PEC, gli effetti della notificazione sono ricollegati per quanto riguarda il notificante al compimento delle formalità a lui imposte dalla legge, per quanto riguarda il destinatario i termini processuali decorrono invece da quando lo stesso ne ha avuto conoscenza;
7) le modalità di pagamento telematico del contributo unificato fanno riferimento alla disciplina prevista dagli articoli 191 e 196 del T.U. n. 115/2002 in materia di pagamenti con strumenti e modalità telematiche delle spese di giustizia, ivi compreso il contributo unificato e i diritti di copia;
8) le regole tecnico-operative sono adottate con uno o più decreti ministeriali allo scopo di una graduale attuazione e diffusione del processo tributario telematico;
9) viene previsto il cosiddetto indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI – PEC);
10) i due obiettivi principali da raggiungere sono la semplificazione delle procedure tecnico-amministrative e la forte spinta alla dematerializzazione; la prima tramite il canale della posta elettronica certificata e il sistema informatico della giustizia tributaria (SIGIT) a cui si accede attraverso il portale dedicato; la seconda stabilendo che la tenuta e conservazione del fascicolo informatico esonera dalla formazione del fascicolo d’ufficio su supporto cartaceo, tenuto conto che gli eventuali atti e documenti probatori depositati in formato elettronico saranno scansionati dalla segretaria e inseriti, previa attestazione di conformità, nel fascicolo elettronico.
Nel rispetto della linee tracciate e in coerenza con esse, i primi tre articoli dello schema di regolamento sono dedicati alle definizioni, all’ambito di applicazione e alle caratteristiche del sistema informativo della giustizia tributaria.
L’articolo 4 disciplina, poi, il rilascio della procura alle liti e il conferimento dell’incarico di assistenza e difesa, sia se effettuati come documenti informatici, sia se prodotti in forma analogica, mentre l’articolo 5 disciplina la materia delle notificazioni e comunicazioni telematiche, determinando, tra l’altro il momento del loro perfezionamento.
I successivi articoli 6, 7 e 8 sono destinati a dettare regole sull’elezione del domicilio, sull’indirizzo di posta elettronica certificata e sull’attestazione temporale delle comunicazioni, delle notificazioni telematiche e dei depositi telematici.
Gli articoli 9 e 10 si occupano poi delle notificazioni e del deposito degli atti, nonché delle modalità di costituzione in giudizio, mentre negli articoli 11 e 12 viene disciplinato il deposito degli atti.
L’articolo 13 si occupa, quindi, del giudizio di appello prevedendo, tra l’altro, che il deposito, in via telematica presso la Segreteria della Commissione regionale vale anche ai fini dell’adempimento previsto, a pena di inammissibilità dall’articolo 53, comma 2, del decreto legislativo n. 546/92 ovvero del deposito di copia dell’appello presso la segreteria della Commissione Tributaria che ha pronunciato la sentenza impugnata.
L’articolo 14 disciplina la formazione del fascicolo informatico, sancendo che esso sostituisce quello tradizionale e che è consultabile on line, mentre gli articoli 15 e 16 riguardano il processo verbale dell’udienza, redatto come documento informatico, nonchè la redazione e deposito dei provvedimenti giurisdizionali adottati.
Della formula esecutiva da apporre sulle copie delle sentenze rilasciate, su richiesta delle parti, si occupa l’articolo 17 e il successivo articolo 18 tratta della trasmissione del fascicolo informatico tramite il SI.Gi.T, mentre l’articolo 19 disciplina le modalità di pagamento, in via telematica, del contributo unificato e degli altri diritti e spese nel processo tributario.
L’articolo 20 è, infine, dedicato alle disposizioni finali, regolando l’operatività delle disposizioni regolamentari.
Sullo schema di regolamento sono stati acquisiti i pareri del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, del Garante per la protezione dei dati personali e dell’Agenzia per l’Italia digitale.
Considerato:
L’analisi dello schema di decreto ministeriale consente di formulare un giudizio positivo sul testo del regolamento elaborato, rispetto al quale vengono formulati alcuni suggerimenti di cui si vorrà tenere conto, prima del perfezionamento del medesimo.
Sul preambolo:
– il primo “Visto” va spostato alla fine, prima di “ Udito il parere del Consiglio di Stato……”;
– al quarto “Visto”, seconda riga, dopo la parola “organizzazione” occorre inserire la frase “dei Ministeri e, tra l’altro, all’ordinamento e alle attribuzioni”;
– al settimo “Visto”, allo scopo di alleggerire le formule, occorre eliminare, alla seconda e terza riga, la frase “a norma dell’articolo 2, comma 1, lettera m) della citata legge n. 421 del 1992;
– al quindicesimo “Visto”, alla prima riga occorre sostituire la parola “ministeriale” con la frase “del Ministro dello sviluppo economico”. Alla prima e alla seconda riga, occorre sostituire le parole “emanato dal Ministero dello sviluppo economico” con la frase “pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 83 del 9 agosto 2013”;
– al sedicesimo “Visto”, all’ultima riga, dopo la parola “informatici” occorre aggiungere la frase “pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2009”;
– l’ultimo “Visto il parere del Consiglio di Presidenza….” va sostituito con “Acquisito il parere del Consiglio di Presidenza….”;
– la parola “Consultato” riferita al Garante per la protezione dei dati personali, va sostituita con la parola “Sentito”;
– la frase “Acquisito il parere dell’Agenzia, va sostituita con la frase “Sentita l’Agenzia per l’Italia digitale”;
-le parole “Vista la comunicazione al Presidente…..” vanno sostituite con le parole “Data comunicazione al Presidente…..”.
Si suggerisce, inoltre, a fattore comune, con riferimento ai “Visto” di utilizzare il criterio della sistemazione secondo l’ordine cronologico.
Sul testo dell’articolato:
Articolo 1:
– occorre valutare l’opportunità di arricchire le definizioni con quelle relative a “INI-PEC”; segretario di Sezione; “processo verbale dell’udienza”; “processo tributario telematico”;
– occorre valutare, con riguardo al plurale utilizzato per la definizione di “Commissioni Tributarie”, se sia opportuno e dove nell’articolato mantenere il plurale o utilizzare il singolare.
Articolo 2:
– al comma 1, seconda riga e comma 2, terza riga: sembrerebbe opportuno, sostituire le parole “con il reclamo e la mediazione” con le parole “con l’istanza di reclamo e mediazione”.
Articolo 3:
– comma 2, prima riga, dopo la parola “soltanto” occorre inserire le parola “i giudici tributari”, provvedendo a cancellare tali parole della terza riga;
– comma 2, prima riga, occorre sostituire le parole “Sistema informativo della Giustizia tributaria con l’acronimo “S.I.Gi.T.”, come del resto fatto in più parti dell’articolato;
– comma 3, prima e seconda riga, la frase “sentita l’Agenzia per l’Italia digitale e sentito il Garante….” può essere semplificata con la frase “sentito l’Agenzia per l’Italia digitale e il Garante…..”.
Articolo 6
– comma 2, ultima riga, prima della parola “decreto” inserire la preposizione articolata “del”.
Articolo 9
– comma 1, vale quanto osservato per l’articolo 2. Articolo 20
– comma 3, la formula finale va staccata dall’articolo.
Questa Sezione deve, infine, osservare di non aver rintracciato nella documentazione trasmessa dal Ministero riferente la relazione tecnica, ma ritiene di poterne prescindere, presumendo che l’attuazione del regolamento in questione non comporti ulteriori spese.
P.Q.M.
ritiene di esprimere parere favorevole con le osservazioni suindicate.
L’ESTENSORE Carlo Mosca
IL PRESIDENTE Giuseppe Faberi
IL SEGRETARIO Massimo Meli
L'articolo Processo tributario telematico: a breve il Regolamento in Gazzetta proviene da Giurdanella.it.
]]>L'articolo Fattura elettronica alla PA: regole e scadenze proviene da Giurdanella.it.
]]>L’obbligo di fatturazione in forma elettronica nei confronti della PA è stato introdotto dalla Finanziaria 2008 (art. 1, comma 209, Legge n. 244/2007), ai sensi della quale la trasmissione, la conservazione e l’archiviazione delle fatture emesse nei rapporti con le amministrazioni pubbliche deve avvenire esclusivamente in forma elettronica e deve essere effettuata attraverso il SdI (Sistema di Interscambio), apposito sistema informatico di supporto al processo di “ricezione e successivo inoltro delle fatture elettroniche alle amministrazioni destinatarie” nonché alla “gestione dei dati in forma aggregata e dei flussi informativi anche ai fini della loro integrazione nei sistemi di monitoraggio della finanza pubblica”.
La gestione dello SdI – le cui modalità di funzionamento sono state definite dal regolamento attuativo approvato con D.M. n. 55 del 13 aprile 2013 – è affidata all’Agenzia delle Entrate, a cui sono demandate le funzioni di coordinamento, controllo e vigilanza in ordine al trattamento dei dati e delle informazioni, nonché di elaborazione di flussi informativi da integrare nei sistemi di monitoraggio della finanza pubblica, con il supporto informatico di Sogei.
Tutte le amministrazioni dovranno identificare, con appositi codici, gli uffici abilitati alla ricezione delle fatture elettroniche che dovranno essere rappresentate in file XML e contenere le indicazioni di cui all’allegato A del decreto attuativo.
In base al calendario dettato dal D.M. 55/2013, a partire dal 6 dicembre il SdI deve essere messo a disposizione delle pubbliche amministrazioni che, volontariamente e sulla base di specifici accordi con i propri fornitori, intendano avvalersene per cominciare a ricevere le fatture in formato elettronico.
Questa fase “facoltativa” terminerà il 6 giugno 2014 con l’introduzione dell’obbligo di fatturazione elettronica nei confronti di Ministeri, Agenzie Fiscali ed Enti di Previdenza che, di conseguenza, non potranno più accettare fatture emesse o trasmesse in forma cartacea.
Medesima disposizione si applicherà a partire dal 6 giugno 2015 nei confronti di tutte le amministrazioni rimanenti, fatta eccezione per quelle locali, le cui date di avvio dell’obbligo di fatturazione elettronica, saranno oggetto di apposito decreto di prossima emanazione.
A partire dai tre mesi successivi a queste date le PA non potranno, peraltro, procedere a nessun pagamento, nemmeno parziale, fino all’invio del relativo documento in forma elettronica.
Prende così vita, il primo dei tre progetti strategici – fatturazione elettronica, anagrafe digitale e identità digitale – per l’attuazione in concreto dell’Agenda Digitale italiana.
Di questo e di molto altro ancora si discuterà nel corso del DAE 2013, la decima edizione del convegno nazionale sul Diritto Amministrativo Elettronico, che si terrà presso la Sala Conferenze del TAR Lazio il prossimo 12 dicembre 2013 (qui il programma definitivo, ed il link per iscriversi).
L'articolo Fattura elettronica alla PA: regole e scadenze proviene da Giurdanella.it.
]]>L'articolo TAR Lazio: Pubblici proclami, pubblicazione solo sul sito web della PA proviene da Giurdanella.it.
]]>La decisione si colloca all’interno di una causa per l’annullamento dell’esclusione dal concorso per l’insegnamento nelle scuole dell’infanzia primaria, nel quale la ricorrente chiedeva l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti che avevano partecipato alla prova preselettiva.
Nel concedere l’integrazione, il TAR Lazio si discosta notevolmente dalla scarna giurisprudenza di riferimento, esercitando in modo innovativo il proprio potere di disporre che la notificazione sia eseguita in modo diverso da quello stabilito dalla legge, discendente dal combinato disposto di cui all’art. 52, comma 2, c.p.a. (“Termini e forme speciali di notificazione”), ed all’art. 151 c.p.c. (“Forme di notificazione ordinate dal giudice”).
Per un verso, l’ordinanza disapplica l’art. 150 comma 3 c.p.c. nella parte in cui prescrive che in ogni caso debba essere inserito in Gazzetta Ufficiale un estratto dell’atto; per altro verso, in virtù dell’applicazione estensiva dall’art. 19 del D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, cd. “Decreto Trasparenza”, prevede che la notifica possa effettuarsi esclusivamente mediante la pubblicazione sul sito web istituzionale.
Significativa, inoltre, la ratio della decisione che si colloca perfettamente nella attuale fase di “evoluzione normativa e tecnologica che permette di individuare nuovi strumenti idonei a consentire la medesima finalità di conoscibilità un tempo rimessa alla sola pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, con l’indubbio vantaggio – quanto a modalità di notificazione – di ovviare all’eccessivo e ingiustificato onere economico della pubblicazione con modalità cartacea”.
Quest’argomento, tra gli altri, verrà affrontato il 12 dicembre 2013 al DAE 2013, la decima edizione del convegno nazionale sul Diritto Amministrativo Elettronico, presso la Sala Conferenze del TAR Lazio (qui il programma definitivo, ed il link per iscriversi).
Nel corso della sessione dedicata al Processo Amministrativo Telematico, infatti, l’Avvocato dello Stato Enrico De Giovanni, già estensore del Codice dell’Amministrazione Digitale, terrà la relazione “Le notifiche mediante pubblicazione telematica degli atti processuali”. Si segnala inoltre che, nella medesima sessione, interverrà la stessa Cons. Ines Pisano, estensore dell’ordinanza in commento, con un intervento dal titolo “Le notifiche via PEC nel processo amministrativo”.
Qui di seguito la motivazione dell’Ordinanza.
– – –
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
(…)
Vista l’istanza della ricorrente, depositata in data 10 ottobre 2013, con la quale, nel manifestare l’intenzione di disporre l’integrazione del contraddittorio nei confronti dei soggetti che hanno partecipato alla contestata prova selettiva, si chiede l’autorizzazione alla notificazione del ricorso per pubblici proclami in ragione dell’elevato numero dei partecipanti alla prova;
Visto l’art. 52, comma 2, c.p.a. (“Termini e forme speciali di notificazione”), a norma del quale il presidente può autorizzare la notificazione del ricorso “con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica o fax, ai sensi dell’articolo 151 del codice di procedura civile”;
Visto l’art. 151 c.p.c, il quale dispone che “Il giudice può prescrivere, anche d’ufficio, con decreto steso in calce all’atto, che la notificazione sia eseguita in modo diverso da quello stabilito dalla legge”;
Visto il d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, contenente norme sul “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni in materia di obblighi di pubblicazione”, e in particolare l’art.19, il quale prevede l’obbligo di pubblicazione sul sito web istituzionale dei “bandi di concorso per il reclutamento, a qualsiasi titolo, di personale presso l’amministrazione”, al fine di consentirne la massima conoscibilità ai soggetti interessati di partecipare alla procedure concorsuali; tanto in coerenza con i princìpi ispiratori della nuova disciplina normativa che, ad avviso del Collegio, sono applicabili a tutte le informazioni relative all’iter concorsuale, ivi comprese le impugnative avverso di esse proposte;
Ritenuto che il predetto art. 52 c.p.a, in combinazione sistematica con l’art.151 c.p.c., nella parte in cui attribuisce al giudice il potere di disporre che la notificazione sia eseguita in modo diverso da quello stabilito dalla legge, consenta di disapplicare l’art.150 c.p.c., comma 3, nella parte in cui prescrive “in ogni caso” l’inserimento dell’estratto dell’atto notificato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica;
Ritenuto che quanto precede sia conforme all’evoluzione normativa e tecnologica che permette di individuare nuovi strumenti idonei a consentire la medesima finalità di conoscibilità un tempo rimessa alla sola pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, con l’indubbio vantaggio – quanto a tale modalità di notificazione – di ovviare all’eccessivo e ingiustificato onere economico della pubblicazione con modalità cartacea (cfr. sul punto: Tar Lazio, Latina, decreto collegiale n. 950/12);
Ritenuto che, nel caso all’esame, in relazione alla natura della controversia e all’elevato numero di controinteressati, sussistono i presupposti per autorizzare la notificazione per pubblici proclami, mediante pubblicazione dell’avviso sul sito web dell’amministrazione, con le seguenti modalità:
A.- pubblicazione di un avviso sul sito web istituzionale del MIUR dal quale risulti:
1.- l’autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;
2.- il nome dei ricorrenti e l’indicazione dell’amministrazione intimata;
3.- gli estremi dei provvedimenti impugnati e un sunto dei motivi di gravame di cui al ricorso;
4.- l’indicazione dei controinteressati, genericamente indicati come i soggetti ricoprenti la posizione da n. … a n. … della graduatoria impugnata;
5.- l’indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso l’inserimento del numero di registro generale del ricorso nella seconda sottosezione “Ricerca ricorsi”, rintracciabile all’interno della seconda sottosezione “Lazio – Roma” della sezione “T.A.R.”;
6.- l’indicazione del numero del presente decreto con il riferimento che con esso è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;
7.- il testo integrale del ricorso, nonché l’elenco nominativo dei contro interessati.
B.- In ordine alle prescritte modalità, il MIUR ha l’obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale – previa consegna, da parte ricorrente, di copia del ricorso introduttivo, del presente decreto e dell’elenco nominativo dei controinteressati distinti come sopra indicato, su supporto informatico – il testo integrale del ricorso, del presente decreto e dell’elenco nominativo dei controinteressati, in calce al quale dovrà essere inserito un avviso contenente quanto di seguito riportato:
a.- che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi);
b.- che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso l’inserimento del numero di registro generale del ricorso nella seconda sottosezione “Ricerca ricorsi”, rintracciabile all’interno della seconda sottosezione “Lazio – Roma” della sezione terza del T.A.R.;
Si prescrive, inoltre, che il MIUR resistente:
c.- non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso, il presente decreto, l’elenco nominativo dei controinteressati, gli avvisi (compreso quello di cui al precedente punto 2);
d.- dovrà rilasciare alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l’avvenuta pubblicazione, nel sito, del ricorso, della presente ordinanza e dell’elenco nominativo dei controinteressati integrati dai su indicati avvisi, reperibile in un apposita sezione del sito denominata “atti di notifica”; in particolare, l’attestazione di cui trattasi recherà, tra l’altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta;
e.- dovrà, inoltre, curare che sull’home page del suo sito venga inserito un collegamento denominato “Atti di notifica”, dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso, la presente ordinanza e l’elenco nominativo dei controinteressati integrati dall’avviso (in termini: Tar Palermo, decreto presidenziale n.964/2013).
Si dispone infine che dette pubblicazioni dovranno essere effettuate, pena l’improcedibilità del gravame, nel termine perentorio di giorni 90 (novanta) dalla comunicazione del presente provvedimento, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti entro il termine perentorio di ulteriori giorni 20 (venti) dal primo adempimento.
In assenza di specifiche tariffe che disciplinano la materia, si ritiene di potere fissare l’importo, che parte ricorrente dovrà versare all’Amministrazione, secondo le modalità che saranno comunicate dalla predetta, in € 100,00 (euro cento/00) per l’attività di pubblicazione sul sito.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis)
Autorizza la notificazione per pubblici proclami nei sensi e termini di cui in motivazione.
Manda la Segreteria di comunicare la presente ordinanza, anche a mezzo PEC, ai difensori costituiti nonché all’amministrazione resistente.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 7 novembre 2013 con l’intervento dei magistrati:
Massimo Luciano Calveri, Presidente
Pierina Biancofiore, Consigliere
Ines Simona Immacolata Pisano, Consigliere, Estensore
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]]>E tuttavia, il pagamento dei 15 euro previsti “a titolo di diritto di segreteria, quale contributo per la copertura delle spese della procedura concorsuale”, frustra le aspettative di chi aspirava ad un concorso “elettronico”, cioè senza carte nè lunghe file agli sportelli di uffici pubblici o banche.
Chi ha tentato di effettuare il bonifico a favore del conto corrente indicato dal bando, intestato alla Tesoreria provinciale dello Stato di Roma, si è subito reso conto del problema: i bonifici alla Banca di Italia non sono effettuabili online, ma solo presso la filiale “fisica”; stesso discorso per quanto riguarda il pagamento mediante bonifico postale, anch’esso effettuabile esclusivamente presso un ufficio postale.
Rimangono frustrate le aspettative dei candidati ad un pieno e completo accesso alla procedura via internet. Non resta che sperare che la prossima volta sia quella buona, superando l’attuale ostacolo del divieto di pagamento mediante sistemi di home banking, peraltro ormai diffusissimi nella pratica comune di consumatori ed utenti della pubblica amministrazione!
Di digitalizzazione dei procedimenti amministrativi si parlerà giovedì 12 dicembre 2013 nel corso del DAE 2013, la decima edizione del convegno nazionale sul Diritto Amministrativo Elettronico, presso la Sala Conferenze del TAR Lazio (qui il programma definitivo, ed il link per iscriversi).
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]]>Scaduto il termine, per le amministrazioni comunali che avranno rese pubbliche le nuove aliquote sull’IMU, il quadro sarà definitivo e si conoscerà l’esatta somma da versare. Ci sarà circa una settimana di tempo, fino al 16 dicembre, per provvedere al pagamento.
Nel caso di omessa pubblicazione i contribuenti dovranno fare riferimento a quanto previsto per il 2012.
In base alle disposizioni vigenti l’Imu si applica a qualunque immobile, fatte salve l’abitazione principale e relative pertinenze e gli altri casi di esenzione previsti dalla legge (o dalla delibera comunale che può assimilare alcune fattispecie all’abitazione principale). Ed è quindi dovuta su:
– fabbricati;
– aree fabbricabili (conta il valore commerciale al 1° gennaio 2013);
– terreni, tranne quelli posseduti e condotti dall’imprenditore agricolo o coltivatore diretto.
E’ concessa ai Comuni la facoltà di allargare o restringere l’ambito di esenzione da imposta, facendovi rientrare o meno: gli immobili dati in comodato d’uso a genitori e figli, le case di anziani ricoverati in casa di cura, gli italiani iscritti all’anagrafe dei residenti all’estero.
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Degli effetti delle pubblicazioni online degli atti amministrativi, si parlerà giovedì 12 dicembre 2013 nel corso del DAE 2013, la decima edizione del convegno nazionale sul Diritto Amministrativo Elettronico, presso la Sala Conferenze del TAR Lazio (qui il programma definitivo, ed il link per iscriversi).
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]]>Tenuto conto delle peculiarità tecniche del mezzo utilizzato, la Posta Elettronica Certificata appunto, è necessario infatti stabilire – ai fini dell’art. 120, comma 5 c.p.a. – quando la comunicazione possa considerarsi effettivamente “ricevuta” dal destinatario.
Ai sensi dell’art. 4 comma 6 del D.P.R. n. 68/2005 recante disposizioni sull’utilizzo della Posta Elettronica Certificata, “la validità della trasmissione e ricezione del messaggio di posta elettronica certificata è attestata rispettivamente dalla ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di consegna”. Quest’ultima, in particolare, attesta che l’atto è stato recapitato all’indirizzo di posta elettronica del ricevente, indipendentemente dall’avvenuta lettura da parte del soggetto destinatario, e tale momento – ai sensi del comma 3 dell’art. 6 del citato decreto – è l’unico che abbia una valenza ai fini probatori.
E infatti, la sentenza così statuisce: “la comunicazione dell’aggiudicazione, ai sensi dell’art. 79 del d.l.vo 2006 n. 163, che sia effettuata a mezzo di posta elettronica certificata, si intende avvenuta nella data indicata nella ricevuta di avvenuta consegna fornita al mittente dal gestore di posta elettronica certificata utilizzato dal destinatario”.
A nulla rileva – come precisato altresì dal Tar Lombardia – che il destinatario del messaggio di posta non ne abbia materialmente preso visione, così come non rileva l’effettivo momento della lettura per la decorrenza del termine per impugnare.
L’argomento verrà affrontato il 12 dicembre 2013 nel corso del DAE 2013, la decima edizione del convegno nazionale sul Diritto Amministrativo Elettronico, che si terrà presso la Sala Conferenze del TAR Lazio il prossimo 12 dicembre 2013 (qui il programma definitivo, ed il link per iscriversi).
Qui il testo integrale della sentenza.
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]]>I due decreti – adottati in attuazione di alcune disposizioni del Codice dell’Amministrazione Digitale e a lungo attesi dagli operatori del settore – aggiornano il quadro delle regole tecniche dettate sia in materia di protocollo informatico che di conservazione dei documenti elettronici.
Per quanto riguarda il primo aspetto, oggetto di modifica sono le disposizioni contenute nel D.P.C.M. del 31 ottobre 2000 in materia di protocollo informatico, al fine di adeguarle al nuovo contesto normativo vigente che prevede la trasmissione dei documenti non solo tramite posta elettronica, ma anche attraverso la PEC o in cooperazione applicativa basata sul Sistema Pubblico di Connettività e sul Sistema Pubblico di Cooperazione.
Per quanto riguarda invece la conservazione dei documenti elettronici, viene modificata la deliberazione CNIPA n. 11 del 19 febbraio 2004, introducendo il concetto di “sistema di conservazione”, volto a stabilire regole, procedure, tecnologie e modelli organizzativi da adottare per la conservazione dei documenti elettronici e la disponibilità dei fascicoli informatici.
Di questo e di molto altro ancora si discuterà nel corso del DAE 2013, la decima edizione del convegno nazionale sul Diritto Amministrativo Elettronico, che si terrà presso la Sala Conferenze del TAR Lazio il prossimo 12 dicembre 2013 (qui il programma definitivo, ed il link per iscriversi).
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]]>Qui di seguito il programma dettagliato dell’evento:
MATTINA (9.30 – 13.30)
APPALTI PUBBLICI E INFORMATICA
Le piattaforme telematiche di eProcurement: norme, prassi e giurisprudenza
Giuseppina Squillace (resp. Area Legale Contratti ad evidenza Pubblica in Lombardia Informatica S.p.a.)
Le procedure speciali: aste elettroniche e sistemi dinamici di acquisizione
Angelo G. Orofino (Associato in diritto amministrativo nell’Università Lum “Jean Monnet”)
Software e banche dati pubbliche tra concorrenza e riuso: vincoli e disposizioni normative
Giovanni Maria Riccio (e-Lex, Associato in diritto privato comparato nell’Università di Salerno)
[Focus] L’uso degli strumenti informatici nelle procedure ordinarie di gara ad evidenza pubblica
Prassi e giurisprudenza su firma digitale e PEC nelle procedure disciplinate dal Codice Contratti Pubblici, verifica dei requisiti tramite il sistema AVCpass, obbligo di stipula dei contratti d’appalto in modalità elettronica.
Ne parliamo con
Silvia Surano (Avvocato, Giurdanella & Partners sede di Roma), Salvatore Gallo (Avvocato, Giurdanella & Partners sede di Milano)
Introduce e modera
Carmelo Giurdanella (Giurdanella & Partners, Direttore DAE)
PROCESSO AMMINISTRATIVO TELEMATICO
Le notifiche via PEC nel processo amministrativo
Ines Simona Pisano (Magistrato Tar Lazio, Servizio Centrale Informatica e Tecnologie della comunicazione della Giustizia Amministrativa)
Le notifiche mediante pubblicazione telematica degli atti processuali
Enrico De Giovanni (Avvocato dello Stato, estensore D.Lgs. 82/2005, Codice PA Digitale)
L’evoluzione del sistema “NSIGA” verso il processo amministrativo telematico
Stefano Santilli (Ingegnere Responsabile Sviluppo Applicativo presso Unisys Italia)
[Focus] Patologie e criticità del processo telematico: verso strategie di business continuity?
Firme digitali e PEC scadute, problemi nella trasmissione informatica di atti processuali soggetti a termine, criticità dei sistemi di gestione e conservazione di atti e documenti: sono solo alcune delle vicende tecniche che si riflettono – con sempre maggiore frequenza – sulla validità degli atti processuali informatici, e più in generale sullo svolgimento, ed i relativi effetti giuridici, del processo.
Ne parliamo con
Ines Simona Pisano (Magistrato Tar Lazio, Servizio Centrale Informatica e Tecnologie della comunicazione della Giustizia Amministrativa), Barbara Fabbrini (Magistrato referente per l’informatica del Tribunale civile di Firenze), Giulio Borsari (Ingegnere informatico del Ministero della Giustizia, Direzione Generale Sistemi Informativi Automatizzati, referente tecnico progetti europei «e-Justice»), Fiorenzo Sirianni (Direttore della Direzione Giustizia Tributaria presso Ministero dell’Economia e delle Finanze), Francesco Brugaletta (Magistrato Tar Catania, Fondatore e direttore della rivista telematica diritto.it)
Introduce e modera
Elio Guarnaccia (Giurdanella & Partners, Vicedirettore DAE)
POMERIGGIO (ore 15.00 – 19.00)
PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO DIGITALE
Procedimento amministrativo e firme elettroniche: quale ruolo per la firma grafometrica?
Giovanni Manca (Esperto di dematerializzazione e sicurezza ICT, già dirigente di lungo corso in Aipa e Cnipa)
Verso la piena digitalizzazione del procedimento amministrativo: tra domicilio digitale e nuovi obblighi di comunicazione
Enrico Carloni (Associato in diritto amministrativo nell’Università degli Studi di Perugia)
Leaking e whistleblowing digitali nel settore pubblico: strumenti di controllo e di trasparenza?
Giovanni Ziccardi (Associato in informatica giuridica nell’Università degli Studi di Milano)
[Focus] L’impatto del “Decreto Trasparenza” sulla gestione digitale dei procedimenti amministrativi
Un necessario approfondimento sulle novità in materia di amministrazione trasparente conseguenti all’entrata in vigore del D.Lgs. n. 33/2013: come si evolve il concetto di trasparenza, le sue sfaccettature, i suoi garanti, nonchè i suoi utenti? Cos’è il diritto di accesso civico, in cosa differisce dall’accesso tradizionale, e come impatta sull’amministrazione digitale?
Quali sono i nuovi obblighi di pubblicazione di dati e provvedimenti, tra open data e gestione dell’albo pretorio on line?
Ne parliamo con
Benedetto Ponti (Ricercatore in diritto amministrativo nell’Università degli Studi di Perugia, membro della commissione per la redazione del D.Lgs. n. 33/2013), Giovanni Battista Gallus (GM-Lex, Presidente del Circolo Giuristi Telematici, fellow del Centro Nexa su Internet e Società), Francesco Paolo Micozzi (GM-Lex, Hermes Center for Transparency and Digital Human Rights)
Introduce e modera
Ernesto Belisario (e-Lex, Direttore Osservatorio per l’Open Government)
AGENDA DIGITALE E PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Agenda Digitale per la PA: indirizzo politico e strumenti normativi
Marina Pietrangelo (Ricercatrice CNR presso ITTIG, Istituto di teoria e tecniche dell’informazione giuridica di Firenze)
I princìpi dell’amministrazione elettronica: dalla neutralità tecnologica all’esclusività digitale
Daniele Marongiu (Ricercatore in diritto amministrativo e docente di informatica giuridica all’Università di Cagliari)
L’evoluzione del modello di amministrazione digitale verso l’open government
Fernanda Faini (Resp. assistenza giuridica e normativa in materia di amministrazione digitale presso la Regione Toscana)
[Focus] Il “sistema pubblico per la gestione dell’identità digitale” come strumento chiave di attuazione dell’Agenda
L’identità digitale è la più urgente tra le tre priorità scelte dal Commissario del Governo per l’attuazione dell’Agenda Digitale, e proprio in questi giorni l’Unità di missione sta lavorando a tappe forzate per mettere a punto il decreto ministeriale attuativo dell’art. 17-ter del “Decreto del Fare” per la realizzazione dello Spid. Ragioneremo sugli aspetti tecnici e giuridici di quella che sarà una vera e propria rivoluzione per l’accesso del cittadino ai procedimenti ed ai servizi on line della pubblica amministrazione.
Ne parliamo con
Gianluigi Ciacci (Docente di informatica giuridica e diritto civile dell’informatica presso il dipartimento di giurisprudenza della Luiss Guido Carli), Andrea Rossetti (Associato di filosofia del diritto presso l’Università di Milano-Bicocca, dove insegna Informatica giuridica), Marco Pierani (Responsabile Relazioni Istituzionali per Altroconsumo)
Introduce e modera
Guido Scorza (e-Lex, membro dell’unità di missione della Pres. Cons. Ministri sull’Agenda Digitale)
L’evento è gratuito e sarà accreditato all’Ordine degli Avvocati di Roma. Qui é possibile iscriversi al Convegno Qui le precedenti Edizioni
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