L'articolo Ddl concorrenza: le novità sulle società tra avvocati proviene da Giurdanella.it.
]]>Con riguardo ai servizi professionali ed, in particolare, alla disciplina della costituzione di società di capitale tra avvocati il disegno di legge dedica l’art. 41, di seguito riportato:
Capo VIII
SERVIZI PROFESSIONALI
Art. 41
(Misure per la concorrenza nella professione forense)
1. Al fine di garantire una maggiore concorrenzialità nell’ambito della professione forense, alla legge 31 dicembre 2012, n. 247, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 4:
1) al comma 3, il quarto periodo è soppresso;
2) il comma 4 è abrogato;
3) al comma 6, le parole: «ai commi 4 e 5» sono sostituite dalle seguenti: «al comma 5»;
b) dopo l’articolo 4 è inserito il seguente:
«Art. 4-bis. — (Esercizio della professione forense in forma societaria). — 1. L’esercizio della professione forense in forma societaria è consentito a società di persone, a società di capitali o a società cooperative iscritte in un’apposita sezione speciale dell’albo tenuto dall’ordine territoriale nella cui circoscrizione ha sede la stessa società; presso tale sezione speciale è resa disponibile la documentazione analitica, per l’anno di riferimento, relativa alla compagine sociale. È vietata la partecipazione societaria tramite società fiduciarie, trust o per interposta persona. La violazione di tale previsione comporta di diritto l’esclusione del socio.
2. Nelle società di cui al comma 1:
a) i soci, per almeno due terzi del capitale sociale e dei diritti di voto, devono essere avvocati iscritti all’albo, ovvero avvocati iscritti all’albo e professionisti iscritti in albi di altre professioni; il venire meno di tale condizione costituisce causa di scioglimento della società e il consiglio dell’ordine presso il quale è iscritta la società procede alla cancellazione della stessa dall’albo, salvo che la società non abbia provveduto a ristabilire la prevalenza dei soci professionisti nel termine perentorio di sei mesi;
b) i componenti dell’organo di gestione non possono essere estranei alla compagine sociale.
3. Anche nel caso di esercizio della professione forense in forma societaria resta fermo il principio della personalità della prestazione professionale. L’incarico può essere svolto soltanto da soci professionisti in possesso dei requisiti necessari per lo svolgimento della specifica prestazione professionale richiesta dal cliente, i quali assicurano per tutta la durata dell’incarico la piena indipendenza e imparzialità, dichiarando possibili conflitti di interesse o incompatibilità, iniziali o sopravvenuti.
4. La responsabilità della società e quella dei soci non esclude la responsabilità del professionista che ha eseguito la specifica prestazione.
5. La sospensione, cancellazione o radiazione del socio dall’albo nel quale è iscritto costituisce causa di esclusione dalla società di cui al comma 1.
6. Le società di cui al comma 1 sono in ogni caso tenute al rispetto del codice deontologico forense e sono soggette alla competenza disciplinare dell’ordine di appartenenza»;
c) l’articolo 5 è abrogato;
d) all’articolo 13, comma 5, le parole: «a richiesta» sono soppresse.
L'articolo Ddl concorrenza: le novità sulle società tra avvocati proviene da Giurdanella.it.
]]>L'articolo Ddl concorrenza: ecco le principali novità proviene da Giurdanella.it.
]]>Il provvedimento, che si compone di ben 78 articoli, passa ora alla Camera per l’approvazione definitiva.
Ecco una sintesi di alcune delle principali novità:
RC Auto: è previsto l’obbligo per gli agenti assicurativi di fornire ai clienti adeguata e trasparente comunicazione di tutte le tariffe applicate dalle compagnie assicurative, in modo che sia possibile attuare una scelta specifica della più conveniente economicamente. Le tariffe saranno rese disponibili nelle banche dati ufficiali dell’Ivass e del ministero per lo Sviluppo Economico. Una volta effettuata la scelta, il cliente deve dichiarare per iscritto di essere stato informato esaustivamente e apporre una sottoscrizione, in mancanza della quale il contratto assicurativo può essere annullato. Inoltre, le compagnie applicheranno sconti agli automobilisti in caso di installazione della scatola nera. Infine in caso di sinistro con danni alle cose, il soggetto danneggiato avrà il dovere di indicare i nominativi di eventuali testimoni già al momento della denuncia di sinistro.
Telefonia: chi aderisce ad un abbonamento telefonico deve essere informato a monte sugli eventuali costi da sostenere ove intenda passare a un altro operatore. Il consumatore, inoltre, è tenuto ad esprimere un consenso “espresso e documentato” a servizi in abbonamento non richiesti, ma comunque attivati dal medesimo operatore come anche da terzi.
Chiamate a sovrapprezzo: la fatturazione delle chiamate “a sovrapprezzo” dovrà iniziare solo alla risposta dell’operatore. I tempi d’attesa diventeranno gratuiti. Per le chiamate ai servizi d’assistenza di banche, assicurazioni e società di carte di credito, inoltre, la tariffa ordinaria urbana dovrà essere estesa anche ai cellulari.
Pagamenti digitali: saranno autorizzati, anche attraverso il cellulare, per l’acquisto di ingressi ai musei oppure a manifestazioni culturali in genere.
Call center fuori dall’UE: le società che intendono trasferire un Call Center in uno Stato non aderente all’UE saranno obbligate a comunicarlo al Ministero del Lavoro con almeno 120 giorni d’anticipo, con previsione di sanzioni importanti in caso di omessa o tardiva comunicazione.
Gas ed energia elettrica: dal 1° luglio 2018, verrà abolito il regime della “maggior tutela” nei mercati di gas ed energia elettrica (tuttavia possibile ulteriore slittamento al 1° luglio 2019).
Atti giudiziari. Dal 10 giugno 2017 (termine prorogato comunque a settembre 2017), sarà possibile effettuare notifiche di atti giudiziari e multe anche in circuiti diversi da Poste italiane.
Società di capitale tra avvocati: le norme dedicate alla disciplina dell’esercizio della professione forense in forma societaria prevedono che almeno due terzi del capitale sociale e dei diritti di voto spettino ad avvocati iscritti all’albo, pena, in assenza di tale condizione, lo scioglimento della società stessa. Pertanto sarà possibile l’ingresso all’interno delle società di soggetti terzi non professionisti, purché nel limite di un terzo del capitale sociale, tenuto fermo il principio della personalità della prestazione professionale. L’incarico, inoltre, potrà essere svolto da soci professionisti in possesso dei requisiti necessari per svolgere la prestazione richiesta dal cliente. Infine, i soci professionisti possono ricoprire la carica di amministratori e i membri dell’organo di gestione devono essere a maggioranza soci avvocati (per approfondire sul tema, CLICCA QUI).
Notai: sarà incrementato il numero di notai in Italia, che passa da uno ogni 7000 abitanti a uno ogni 7000 abitanti. Inoltre previsto il trasferimento del Registro delle Successioni dai tribunali al Consiglio nazionale del Notariato.
Distributori carburante: al via l’anagrafe per gli impianti per benzina, diesel, gpl e metano, con l’obbligo in capo ai gestori degli impianti di regolarizzare il tutto entro un anno, pena l’abbattimento dell’impianto stesso.
Farmacie: le farmacie potranno essere gestite anche da società di persone, società di capitali e società cooperative a responsabilità limitata. Inoltre, i c.d. “medicinali di fascia C”, ossia i farmaci con obbligo di presentazione di ricetta medica, saranno vendibili esclusivamente in farmacia.
Strutture alberghiere: gli alberghi avranno la possibilità di proporre offerte con tariffe più vantaggiose al cliente rispetto alle offerte online.
Clicca qui per il testo del ddl concorrenza approvato dal Senato
L'articolo Ddl concorrenza: ecco le principali novità proviene da Giurdanella.it.
]]>L'articolo Ddl concorrenza: forse oggi il via libera del Sen… proviene da Giurdanella.it.
]]>E’ prevista forse nella giornata di oggi l’approvazione in Senato, in seconda lettura, del “Ddl concorrenza”. Sul testo il Governo dovrebbe porre la questione di fiducia.
L'articolo Ddl concorrenza: forse oggi il via libera del Sen… proviene da Giurdanella.it.
]]>L'articolo Ddl Concorrenza: sconti obbligatori sulle assicurazioni auto proviene da Giurdanella.it.
]]>Il testo approvato dalla Camera dei deputati demandava all’IVASS la fissazione dello sconto che le imprese assicuratrici sarebbero state chiamate ad applicare; la proposta contenuta nell’emendamento, lasciando inalterate le condizioni per l’applicazione degli sconti, tra le quali vi è l’installazione delle cosiddette scatole nere, riformula la norma prevedendo che siano le imprese di assicurazione a definire lo sconto, in attuazione dei criteri indicati dall’IVASS con proprio regolamento.
L’emendamento inoltre amplia la platea dei beneficiari riducendo da cinque a quattro anni il periodo durante il quale il contraente non deve aver causato sinistri.
Lo sconto sarà obbligatorio in presenza di almeno una delle seguenti condizioni:
La commissione ha fissato il termine di scadenza per la presentazioni di ulteriori emendamenti al 14 marzo.
Gli emendamenti saranno votati la prossima settimana.
L'articolo Ddl Concorrenza: sconti obbligatori sulle assicurazioni auto proviene da Giurdanella.it.
]]>L'articolo La Camera approva la Legge per il mercato e la con… proviene da Giurdanella.it.
]]>L’Assemblea, con 269 sì ,168 no e 23 astensioni, ha approvato il disegno di legge: Legge annuale per il mercato e la concorrenza.
Il provvedimento passa ora all’esame dell’altro ramo del Parlamento.
Clicca qui per tutte le novità
L'articolo La Camera approva la Legge per il mercato e la con… proviene da Giurdanella.it.
]]>L'articolo Ddl Concorrenza: le novità su trasporti e sanità proviene da Giurdanella.it.
]]>Come già ampiamente detto, la Camera dei Deputati ha avviato l’esame del ddl Concorrenza. Dopo aver analizzato le novità per i servizi professionali, per le assicurazioni e fondi pensioni, energia ed ambiente, comunicazioni e cinema., servizi bancari e postali, passiamo alla sanità e ai trasporti.
Con riguardo al settore della distribuzione farmaceutica si consente l’ingresso di società di capitali nella titolarità dell’esercizio della farmacia privata e si rimuove il limite delle 4 licenze, attualmente previsto, in capo ad una stessa società (articolo 32).
Nel corso dell’esame parlamentare sono state apportate alcune modifiche, prevedendo obblighi di comunicazione delle variazioni dello statuto e della compagine sociale delle società di capitali titolari di farmacie private alla federazione degli ordini dei farmacisti italiani e ad altri organi con competenze istituzionali nel settore. Inoltre viene consentito il trasferimento in ambito regionale delle farmacie comunali che risultino soprannumerarie per decremento della popolazione, e viene sancita l’incompatibilità della partecipazione a società di capitali titolari dI farmacia privata con qualsiasi attività svolta nel settore della produzione e informazione scientifica del farmaco, ad eccezione dell’attività di intermediazione del farmaco;
Il nuovo articolo 32-bis, dopo aver previsto che gli orari e i turni di apertura e di chiusura delle farmacie convenzionate con il Servizio Sanitario Nazionale (SSN) sono quelli stabiliti dalle autorità competenti e costituiscono il livello minimo di servizio che deve essere assicurato da ciascuna farmacia, consente a chi ha la titolarità o la gestione della farmacia di prestare servizio in orari e in periodi aggiuntivi rispetto a quelli obbligatori, purché ne dia preventiva comunicazione all’autorità sanitaria competente e informi la clientela mediante cartelli affissi all’esterno dell’esercizio.
Con riguardo al settore trasporti, si prevede l’obbligo per i concessionari ed i gestori di servizi di linea di trasporto passeggeri su gomma o rotaia e di trasporto marittimo di informare i fruitori del servizio, entro la conclusione del medesimo, delle modalità per accedere alla carta dei servizi consentendo loro di prendere cognizione delle ipotesi che danno titolo a fruire di rimborsi e indennizzi.
Si introduce inoltre l’obbligo per i citati soggetti di prevedere che la richiesta di rimborso possa essere formulata dal fruitore del servizio immediatamente dopo la conclusione del viaggio e mediante la semplice esibizione del titolodi viaggio e si prescrive infine ai concessionari e ai gestori sopra indicati di adeguare le proprie carte di servizio a quanto sopra previsto (articolo 32-ter).
Si prevede inoltre che i velocipedi rientrino nelle tipologie di veicoli che possono effettuare servizi pubblici non di linea di noleggio con conducente (articolo 32-quater).
Vai al testo del disegno di legge.
Vai alle novità per i professionisti.
Vai alle novità per assicurazioni e fondi pensione.
Vai alle novità su energia ed ambiente.
L'articolo Ddl Concorrenza: le novità su trasporti e sanità proviene da Giurdanella.it.
]]>L'articolo Ddl Concorrenza: le novità per comunicazioni e cinema proviene da Giurdanella.it.
]]>Con riguardo al settore delle comunicazioni si prevede (articolo 16) che nei contratti per servizi di telefoni, televisivi e di comunicazioni elettroniche:
Si prevede l’utilizzo del Sistema Pubblico dell’Identità Digitale (SPID), per semplificare le procedure di migrazione dei clienti tra operatori di telefonia mobile e le procedure per l’integrazione di SIM aggiuntive richieste da utenti già clienti di un operatore (SIM aggiuntive, upgrade di SIM, sostituzioni di SIM) attraverso l’utilizzo dell’identificazione indiretta del cliente (cioè senza bisogno di usare un documento di identità) in via telematica (articolo 17).
Con riferimento ai pagamenti digitali, si introduce la possibilità di utilizzare la bigliettazione elettronica attraverso strumenti di pagamento in mobilità, anche attraverso l’addebito diretto su credito telefonico, per l’acquisto di titoli d’accesso a luoghi di cultura, manifestazioni culturali e spettacoli (articolo 17-bis).
Si prevede infine (articolo 17-ter), che sia aggiornato, entro tre mesi dall’entrata in vigore della legge in commento, il Regolamento recante istituzione e gestione del registro pubblico degli abbonati che si oppongono all’utilizzo del proprio numero telefonico per vendite o promozioni commerciali al fine di estendere la disciplina in essere -che attualmente disciplina il solo uso della numerazione telefonica degli abbonati con finalità commerciali- anche alle ipotesi di impiego della posta cartacea alle medesime finalità.
Si stabilisce, con riferimento alla tariffazione delle chiamate verso numerazioni non geografiche, ossia le numerazioni per cui è prevista una tariffazione differenziata ed indipendente dalla collocazione geografica del chiamante, che la tariffazione abbia inizio solo dalla risposta dell’operatore (articolo 17-quater).
Con riguardo al settore cinematografico, è attribuito all’Autorità garante della concorrenza e del mercato il potere di adottare i provvedimenti necessari per eliminare o impedire il formarsi di fenomeni distorsivi della concorrenza, nelle modalità previste dalla disciplina generale in materia, ove sul mercato di riferimento un unico soggetto, ivi comprese le agenzie territoriali, anche in una sola delle dodici città capozona della distribuzione cinematografica, detenga, direttamente o indirettamente, una posizione dominante nel mercato della distribuzione cinematografica, con particolare riferimento ai soggetti che operano contestualmente anche in uno dei seguenti settori: produzione, programmazione, esercizio, edizione o distribuzione di servizi televisivi, on line o telefonici. Si prevede inoltre che l’AGCM rediga una relazione annuale sullo stato della concorrenza nel settore della distribuzione cinematografica (art. 16-ter).
Vai al testo del disegno di legge.
Vai alle novità per i professionisti.
Vai alle novità per assicurazioni e fondi pensione.
Vai alle novità su energia ed ambiente.
Vai alle novità per i servizi bancari e postali.
L'articolo Ddl Concorrenza: le novità per comunicazioni e cinema proviene da Giurdanella.it.
]]>L'articolo Ddl Concorrenza: le novità su servizi bancari e postali proviene da Giurdanella.it.
]]>In materia di servizi bancari, l’articolo 23 pone a carico degli istituti bancari e delle società di carte di credito l’obbligo di assicurare che l’accesso ai propri servizi di assistenza ai clienti, anche tramite chiamate da telefono mobile, avvenga a costi telefonici non superiori rispetto alla tariffazione ordinaria urbana. Nel corso dell’esame parlamentare è stata introdotta, in caso di violazione della suddetta norma, una sanzione amministrativa pari a 10.000 euro inflitta dall’Autorità di vigilanza, nonché un indennizzo non inferiore a 100 euro a favore dei clienti. L’articolo 24 prevede, affidando tale compito a un provvedimento di rango secondario, che siano individuati i prodotti bancari maggiormente diffusi tra la clientela, per assicurare la confrontabilità delle spese addebitate a chiunque dai prestatori di servizi di pagamento, attraverso un apposito sito internet.
L’articolo 25 estende a tutte le polizze assicurative connesse o accessorie all’erogazione di mutui ovvero di credito al consumo l’obbligo, in capo all’intermediario o alla banca che eroga il credito, di presentare al cliente almeno due preventivi di due differenti gruppi assicurativi, non riconducibili alle banche, agli istituti di credito e agli intermediari finanziari stessi. In caso di inosservanza di tale obbligo è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria. Le banche, gli istituti di credito e gli intermediari che erogano un finanziamento sono tenuti ad informare il richiedente se la concessione del finanziamento stesso è subordinata o meno alla stipula di una polizza, oltre che sulla possibilità di reperire sul mercato la polizza assicurativa richiesta. Sono previsti specifici obblighi informativi sulle eventuali provvigioni.
Con riguardo ai servizi postali è soppressa, a decorrere dal 10 giugno 2016, l’attribuzione in esclusiva alla società Poste italiane S.p.A. (quale fornitore del Servizio universale postale) dei servizi inerenti le notificazioni e comunicazioni di atti giudiziari nonché dei servizi inerenti le notificazioni delle violazioni del codice della strada (articolo 18).
L'articolo Ddl Concorrenza: le novità su servizi bancari e postali proviene da Giurdanella.it.
]]>L'articolo Ddl concorrenza: le novità su energia e ambiente proviene da Giurdanella.it.
]]>Come già ampiamente detto, la Camera dei Deputati ha avviato l’esame del ddl Concorrenza.
Il disegno di Legge interviene in numerosi settori contenendo misure: per le assicurazioni, con particolare riguardo al campo della RC Auto; i fondi pensione; le comunicazioni; i servizi postali; l’energia e la distribuzione in rete di carburanti per autotrazione; le banche; i servizi professionali; la distribuzione farmaceutica.
Dopo aver analizzato le novità per i servizi professionali e quelle per le assicurazioni e fondi pensioni, passiamo alle novità riguardanti l’energia e l’ambiente.
Con riferimento al settore energetico si elimina, a partire dal 2018, il regime di “maggior tutela” che opera transitoriamente nei settori del gas e dell’energia elettrica. In pratica, viene abrogata la disciplina che prevede la definizione da parte dell’Autorità per l’energia delle tariffe del gas e dell’energia elettrica delle tariffe per i consumatori che non abbiano ancora scelto un fornitore sul mercato libero (articoli da 19 a 21, nel testo originario del disegno di legge). Nel corso dell’esame parlamentare sono state introdotte disposizioni volte a garantire: la comparabilità delle offerte, la verifica delle condizioni della piena liberalizzazione e le comunicazioni obbligatorie che debbono esser attuate prima della fase del passaggio definitivo alla piena liberalizzazione. È stata prevista inoltre una procedura amministrativa per la verifica delle condizioni della piena liberalizzazione dei mercati retail. Le disposizioni in materia sono ora contenute negli articoli da 19 a 19-octies (gli articoli 20 e 21 sono stati soppressi).
Con specifico riguardo alla distribuzione dei carburanti, il testo originario del decreto (articolo 22) eliminava una barriera all’entrata per l’installazione di nuovi impianti di distribuzione di carburanti, disponendo che non possa essere posto in nessun caso il vincolo della presenza contestuale di più tipologie di carburanti. Durante l’esame parlamentare l’articolo è stato sostituito, e il nuovo testo non elimina più il vincolo della presenza contestuale di più tipologie di carburanti, ma vieta di subordinare l’installazione e l’esercizio di un impianto di distribuzione di carburanti ad altri obblighi, salvo quelli stabiliti con decreto del MiSE, di concerto con il MIT (sentite l’Autorità Antitrust e la Conferenza Stato-Regioni, tenuto conto delle esigenze di sviluppo del mercato dei combustibili alternativi ai sensi della normativa europea). Sempre nel corso dei lavori parlamentari, è stato inserito un articolo aggiuntivo in tema di razionalizzazione della rete di distribuzione carburanti, che prevede numerose innovazioni riguardanti i seguenti aspetti:
Riguardo, invece, il settore ambiente, nel corso dell’esame parlamentare, è stata inserita una norma che riguarda l’accesso da parte dei produttori al mercato di gestione autonoma degli imballaggi.
Al fine di favorire l’accesso a tale mercato, viene sospeso l’obbligo di corrispondere il contributo ambientale a seguito del riconoscimento del progetto e fino al provvedimento definitivo che accerti il funzionamento o il mancato funzionamento del sistema, e ne dia comunicazione al Consorzio. La normativa attualmente vigente prevede che i produttori che vogliano attuare la gestione autonoma debbano presentare all’Osservatorio nazionale sui rifiuti il progetto del sistema di gestione richiedendone il riconoscimento. Il recesso dai Consorzi è efficace solo dal momento in cui, intervenuto il riconoscimento, l’Osservatorio accerti il funzionamento del sistema e ne dia comunicazione al Consorzio. Fino a tale momento permane l’obbligo di corrispondere il contributo ambientale. E’ stato inoltre sostituito il parere del CONAI con quello dell’ISPRA, in quanto organo indipendente e privo di conflitto di interessi.
Vai al testo del disegno di legge.
L'articolo Ddl concorrenza: le novità su energia e ambiente proviene da Giurdanella.it.
]]>L'articolo Ddl Concorrenza: le novità su assicurazioni e fondi pensione proviene da Giurdanella.it.
]]>Dopo aver esaminato le novità per i professionisti, analizziamo le misure che interesseranno il settore delle assicurazioni e dei fondi pensione.
Il Capo II del disegno di legge reca norme in materia di assicurazioni e fondi pensione. In linea generale, il disegno di legge recepisce le proposte contenute dalla segnalazione dell’AGCM, in alcuni casi introducendo norme di portata anche più ampia rispetto agli obiettivi della segnalazione.
Si interviene in primo luogo sulla disciplina dell’obbligo a contrarre (in materia di RC Auto): se dalla verifica dei dati risultanti dall’attestato di rischio, dell’identità del contraente e dell’intestatario del veicolo, se persona diversa, risultano informazioni non corrette o non veritiere, le imprese di assicurazione non sono tenute ad accettare le proposte loro presentate (articolo 2). Nel corso dell’esame parlamentare è stata elevata la sanzione prevista in caso di rifiuto ed elusione dell’obbligo a contrarre.
Sono previsti specifici obblighi informativi in capo alle compagnie assicurative prima della sottoscrizione di un contratto RC Auto. Se il consumatore alla stipula del contratto accetta una o più condizioni determinate dalla legge, ha diritto ad uno sconto del prezzo della polizza che non può essere inferiore a una percentuale determinata dall’IVASS entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge in esame. La percentuale di sconto è maggiorata per le regioni a maggiore tasso di sinistrosità. Tali condizioni riguardano: l’ispezione del veicolo; l’installazione della scatola nera; l’installazione di un meccanismo che impedisce l’avvio del motore per elevato tasso alcolemico del conducente. E’ prevista una ulteriore ipotesi di sconto significativo sul prezzo della polizza nel caso in cui l’assicurato contragga più polizze sottoscrivendo una clausola di guida esclusiva (articolo 3). Si affida altresì all’IVASS il compito di definire una percentuale di sconto minima, in favore di contraenti che risiedono nelle regioni con costo medio del premio superiore alla media nazionale e che non abbiano effettuato sinistri con responsabilità esclusiva o concorrente per almeno cinque anni, a condizione che abbiano installato meccanismi elettronici che registrano l’attività del veicolo (cd. “scatola nera”). La percentuale di sconto minima deve essere tale da commisurare la tariffa loro applicata a quella media dei soggetti, aventi le medesime caratteristiche, residenti in regioni con tassi di sinistrosità inferiori rispetto alla media nazionale (comma 2 dell’articolo 6-bis).
Nel corso dell’esame parlamentare sono state soppresse le ulteriori condizioni riguardanti la rinuncia alla cessione del credito, il risarcimento in forma specifica presso carrozzerie convenzionate, il risarcimento per equivalente nei limiti di quanto previsto per le carrozzerie convenzionate. Resta ferma per l’assicurato la facoltà di ottenere l’integrale risarcimento per la riparazione a regola d’arte del veicolo danneggiato avvalendosi di imprese di autoriparazione di propria fiducia, le quali devono fornire documentazione fiscale e un’idonea garanzia sulle riparazioni effettuate, con una validità non inferiore a due anni.
Con le modifiche apportate in sede referente i costi di installazione delle scatole nere sono stati posti a carico dell’impresa di assicurazione, mentre nel testo originario erano a carico dell’assicurato . Nel caso di incidente stradale, se uno dei veicoli coinvolti è dotato di uno dei meccanismi citati, le risultanze del dispositivo formano piena prova nei procedimenti civili, salvo che si dimostri il mancato funzionamento o la manomissione del dispositivo. Deve inoltre essere garantital’interoperabilità e la portabilità delle scatole nere nel caso di passaggio ad una diversa compagnia assicurativa. In caso di violazione, da parte delle compagnie, delle norme sulla interoperabilità è stabilita una sanzione amministrativa di 3.000 euro per ogni giorno di ritardo. Le imprese assicurative devono trattare i dati raccolti con le scatole nere nel rispetto della normativa sulla privacy. In caso di manomissione della scatola nera, l’assicurato perde la riduzione del premio ed è sottoposto alle eventuali sanzioni penali (articolo 8).
Nel caso di clausola bonus-malus, la variazione del premio deve essere indicata in valore assoluto e in percentuale nel preventivo del nuovo contratto o del rinnovo (articolo 4). Nel caso di assegnazione della stessa classe di merito di un familiare convivente, deve essere garantita la parità di trattamento a parità delle caratteristiche di rischio, vietando la distinzione in funzione della durata del rapporto. In caso di variazione peggiorativa della classe di merito, gli incrementi di premio devono essere inferiori a quelli altrimenti applicabili, qualora l’assicurato faccia installare la scatola nera (articolo 5).
Sono introdotte norme volte a contrastare la prassi dei cd. testimoni di comodo: è stata soppressa l’originaria disposizione che prevedeva che l’identificazione di eventuali testimoni sul luogo di accadimento dell’incidente deve essere comunicata entro il termine della denuncia di sinistro. Si prevede, invece, che l’identificazione di eventuali testimoni sul luogo di accadimento dell’incidente deve risultare dalla richiesta di risarcimento presentata all’impresa di assicurazione, dall’invito alla stipula della negoziazione assistita, ovvero, qualora sia intervenuta specifica richiesta di indicazione dei testimoni da parte dell’assicurazione, mediante raccomandata con avviso di ricevimento entro sessanta giorni dalla denuncia di sinistro (articolo 6).
Il nuovo articolo 6-bis affida all’IVASS il compito di procedere ad una verifica trimestrale sui sinistri inseriti nell’apposita banca dati dalle imprese di assicurazione, per assicurare l’omogeneità dei criteri di trattamento; l’IVASS deve altresì redigere apposita relazione all’esito di tale verifica, le cui risultanze sono considerate anche per definire la significatività degli sconti sulle polizze.
È ribadita la necessità che il Governo emani tabelle nazionali che fungano da parametro per il risarcimento del danno biologico, per le macrolesioni e le microlesioni. Le Commissioni hanno approvato un emendamento volto a garantire il diritto delle vittime dei sinistri ad un pieno risarcimento del danno non patrimoniale effettivamente subito e a razionalizzare i costi gravanti sul sistema assicurativo e sui consumatori. L’ammontare complessivo riconosciuto è esaustivo del risarcimento del danno non patrimoniale conseguente a lesioni fisiche. In sede referente è stato previsto che, con riferimento alla tabella delle macrolesioni, al fine di considerare la componente del danno morale da lesione dell’integrità fisica, la quota corrispondente al danno biologico è incrementata in via percentuale e progressiva per punto. Considerando tale valorizzazione del risarcimento del danno morale, la personalizzazione del risarcimento attribuita alla discrezionalità del giudice è diminuita dal quaranta al trenta per cento ed è limitata al solo danno biologico. La tabella unica nazionale è redatta tenendo conto dei criteri valutativi del danno non patrimoniale ritenuti congrui dalla consolidata giurisprudenza di legittimità. È chiarito che il danno alla persona per lesioni di lieve entità può essere risarcito solo a seguito di accertamento clinico strumentale obiettivo, rimanendo escluse le diagnosi di tipo visivo, ad eccezione che per le cicatrici, oggettivamente riscontrabili senza strumentazione (modifica apportata in sede referente) (articolo 7).
Per contrastare le frodi assicurative sono estesi i casi nei quali le imprese di assicurazione possono rifiutare il risarcimento, denunciando la frode. Gli elementi sintomatici della frode si possono ricavare: dall’archivio informatico integrato dell’IVASS; dalle scatole nere (e meccanismi equivalenti); dalla perizia, qualora risulti documentata l’incongruenza del danno dichiarato dal richiedente (articolo 9).
In caso di cessione del credito all’impresa di autoriparazione, la somma da corrispondere a titolo di rimborso sia versata solo a fronte di presentazione della fattura (articolo 10).
Il principio della durata annuale del contratto RC auto e del divieto di rinnovo tacito si applica, a richiesta dell’assicurato, anche ai contratti stipulati per i rischi accessori (ad es. incendio e furto), nel caso in cui la polizza accessoria sia stata stipulata in abbinamento a quella della RC auto (con lo stesso contratto o con un contratto stipulato contestualmente) (articolo 11).
Le polizze per assicurazione professionale, fatta salva la libertà contrattuale delle parti, devono contemplare l’assenza delle clausole che limitano la prestazione assicurativa ai sinistri denunciati nel periodo di validità del contratto. Le compagnie devono offrire prodotti che prevedano una copertura assicurativa per richieste di risarcimento presentate entro i dieci anni dalla scadenza della polizza, riferite a “errori” del professionista accaduti nel periodo di vigenza della stessa (articolo 12).
Sono elevati i massimali minimi di garanzia per i veicoli a motore adibiti al trasporto di persone aventi più di otto posti a sedere, oltre il conducente (tra cuiautobus e filoveicoli), che non devono essere inferiori a 15 milioni di euro per sinistro, in luogo dei 10 milioni previsti dal disegno di legge originario.
Con riferimento al sistema del risarcimento diretto, si prevede che l’IVASS, entro diciotto mesi dall’entrata in vigore della disposizione in esame, proceda allarevisione del criterio in base al quale sono calcolati i valori dei costi e delle eventuali franchigie per la compensazione tra le compagnie, qualora tale criterio non abbia garantito un effettivo recupero di efficienza produttiva delle compagnie, attraverso la progressiva riduzione dei costi dei rimborsi e l’individuazione delle frodi.
L’archivio informatico integrato dell’IVASS sarà connesso anche con il casellario giudiziale istituito presso il Ministero della giustizia e, a seguito della modifica approvata dalle Commissioni, con ulteriori archivi: carichi pendenti, anagrafe tributaria, anagrafe nazionale, casellario infortuni Inail. L’archivio potrà essereconsultato anche dalle imprese di assicurazione nella fase di assunzione del rischio, al fine di accertare la veridicità delle informazioni fornite dal contraente (articolo 13).
L’articolo 15 contiene disposizioni concernenti la portabilità dei fondi pensione. Nel corso dell’esame parlamentare è stata soppressa la disposizione del disegno di legge che consentiva alle forme pensionistiche complementari con soggettività giuridica e che operano secondo il principio della contribuzione definita di raccogliere sottoscrizioni anche tra i lavoratori appartenenti a categorie professionali diverse da quella di riferimento. Sono abbreviati i termini per l’anticipo dell’erogazione delle prestazioni pensionistiche, che sono erogabili in caso di inoccupazione superiore a 24 mesi (in luogo degli attuali 48) e con unanticipo massimo di 5 anni rispetto ai requisiti per l’accesso alle prestazioni nel regime obbligatorio di appartenenza. Nel corso dell’esame parlamentare l’anticipo massimo è stato riportato da 10 a 5 anni, come attualmente previsto dalla legislazione vigente.
In merito al regime fiscale dei riscatti si chiarisce che, in caso di perdita dei requisiti di partecipazione al fondo per cause diverse dalla cessazione dell’attività lavorativa, dall’invalidità permanente o dalla morte dell’iscritto, è previsto il riscatto della posizione sia nelle forme collettive che in quelle individuali; su tali somme si applica la ritenuta a titolo di imposta del 23 per cento. Si stabilisce che il diritto del lavoratore al versamento del T.F.R. maturando e dell’eventuale contributo a carico del datore di lavoro alla forma pensionistica prescelta non è più sottoposto ai limiti e alle modalità stabilite dai contratti o accordi collettivi, anche aziendali.
L'articolo Ddl Concorrenza: le novità su assicurazioni e fondi pensione proviene da Giurdanella.it.
]]>