debiti tributari Archives - Giurdanella.it https://www.giurdanella.it/tag/debiti-tributari/ Rivista di diritto amministrativo dal 1998 Fri, 24 Mar 2017 08:40:21 +0000 it-IT hourly 1 https://wordpress.org/?v=7.1.3 Stop all’esecuzione immobiliare se l’Agente di Riscossione è unico creditore procedente https://www.giurdanella.it/2017/03/applicabilita-dellart-76-del-d-p-r-n-6021973-in-materia-di-esecuzioni-esattoriali-ai-procedimenti-esecutivi-ordinari/ Thu, 23 Mar 2017 17:19:45 +0000 http://www.giurdanella.it/?p=33150 Il Tribunale di Ragusa ha dichiarato l’applicabilità dell’ art. 76 del D.P.R. n. 602/1973, in materia di esecuzioni esattoriali, al procedimento esecutivo ordinario. Si tratta della prima pronuncia giurisprudenziale in materia. L’ordinanza, è stata emessa in seguito a reclamo del provvedimento di  rigetto della  domanda di sospensione cautelare del procedimento esecutivo immobiliare,  in cui Riscossione […]

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Il Tribunale di Ragusa ha dichiarato l’applicabilità dell’ art. 76 del D.P.R. n. 602/1973, in materia di esecuzioni esattoriali, al procedimento esecutivo ordinario.
Si tratta della prima pronuncia giurisprudenziale in materia. L’ordinanza, è stata emessa in seguito a reclamo del provvedimento di  rigetto della  domanda di sospensione cautelare del procedimento esecutivo immobiliare,  in cui Riscossione Sicilia s.p.a, prima creditore intervenuto, era diventato unico creditore procedente.

Infatti, in seguito alla rinuncia all’ esecuzione da parte del creditore procedente, i debitori chiedevano la sospensione della procedura esecutiva invocando l’applicazione del disposto dell’ art. 76 del DPR n. 608/1973, ai sensi del quale l’agente della riscossione, ferma la facoltà di intervento ex art. 499 c.p.c., non può procedere all esecuzione immobiliare se il credito per il quale si procede non supera i 120.000,00 euro, come nel caso di specie.
Secondo i debitori reclamanti, la norma, sebbene contenuta nel D.P.R. recante “Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito”, deve applicarsi anche ai procedimenti di esecuzione ordinaria quando l’ agente della riscossione diventi unico creditore procedente.

Il collegio ha ritenuto fondato il reclamo, e, sostenendo la tesi dei reclamanti, ha affermato che“ sarebbe irragionevole che il debitore esecutato per debiti verso enti pubblici, debba essere soggetto all’ espropriazione immobiliare per debiti inferiori a 120.000,00 euro, solo perché Riscossione Sicilia abbia deciso di procedere con un’ esecuzione ordinaria anziché con un’ esecuzione esattoriale” e che la norma “non è dettata in ragione della specialità del rito esattoriale, bensì allo scopo di agevolare i debitori, esonerandoli dal subire una esecuzione immobiliare”.

Diversamente, si creerebbe una disparità di trattamento del debitore che subisce una procedura esattoriale Piuttosto che un’ esecuzione ordinaria, ciò inoltre, contrasta con la ratio della norma che è quella di tutelare il debitore quale soggetto debole.

Ecco il link al testo dell’ ordinanza:

ordinanza di reclamo

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Anche in caso di procedimento tributario è legittimo l’accesso ad una cartella esattoriale https://www.giurdanella.it/2013/10/cds-anche-se-si-tratta-di-procedimento-tributario-e-legittimo-laccesso-ad-una-cartella-esattoriale/ Tue, 15 Oct 2013 06:06:02 +0000 http://www.giurdanella.it/?p=16860 Consiglio di Stato: non costituisce giusta ragione del diniego di accesso ad una cartella esattoriale il fatto che si tratti di un procedimento tributario

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Il fatto che si tratti di procedimento tributario non costituisce una giusta ragione per negare l’accesso ai contribuenti ad una cartella esattoriale.

Questo, brevemente, è quanto ha statuito il Consiglio di Stato con la sentenza n.4821 dello scorso 26 settembre, con la quale ha accolto il ricorso presentato da una società a cui era stato negato l’accesso alle cartelle esattoriali e alle successive intimidazioni, impedendogli così di avere certezza in ordine al complessivo ammontare del suo debito.

I giudici di Palazzo Spada richiamando l‘art.24 della l. n. 241/1990 in materia di diritto d’accesso, hanno chiarito che sebbene tale disposizione neghi l’accesso nei procedimenti tributari, tuttavia detta norma deve essere intesa, secondo un’interpretazione costituzionalmente orientata, nel senso che il diniego di accesso agli atti di cui trattasi debba intendersi temporalmente limitato alla fase di pendenza del procedimento tributario, non rilevandosi ragioni di segretezza nella fase che segue la chiusura del procedimento con l’adozione del procedimento definitivo di accertamento dell’imposta dovuta.

Dal momento che la cartella esattoriale costituisce presupposto di procedure esecutive, la richiesta di accesso alla medesima è strumentale alla tutela dei diritti del contribuente in tutte le forme previste dall’ordinamento giuridico ritenute più idonee. Pertanto una visione differente implicherebbe introdurre una limitazione all’esercizio della difesa in giudizio del contribuente o, in ogni caso, rendere estremamente difficoltosa la tutela giurisdizionale del contribuente che dovrebbe impegnarsi in una defatigante ricerca delle copie della cartella.
In definitiva, detta limitazione, colliderebbe con i principi costituzionali che garantiscono la tutela giurisdizionale, e con il principio, di rango costituzionale, di razionalità.

Per ulteriori approfondimenti si rende disponibile il testo della sentenza del Consiglio di Stato n. 4821 del 26 settembre 2013.

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Sul requisito della regolarità fiscale: basta la sola domanda di rateazione del debito? https://www.giurdanella.it/2013/05/sul-requisito-della-regolarita-fiscale-basta-la-sola-domanda-di-rateazione-del-debito/ Wed, 08 May 2013 06:30:27 +0000 http://www.giurdanella.it/?p=12539 Il Consiglio di Stato rimette la questione all'Adunanza Plenaria

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La V sezione del Consiglio di Stato, con ordinanza n. 2031 del 15 aprile 2013 ha rimesso all’Adunanza Plenaria una questione particolarmente dibattuta in materia di appalti pubblici: se, ai fini della sussistenza del requisito della regolarità fiscale nelle gare di appalto, sia sufficiente che sia stata presentata domanda di rateizzazione del debito fiscale o se, invece, sia necessario che il concorrente sia già stato ammesso al beneficio della rateizzazione.

Nel caso di specie l’impresa appellante contesta la legittimità del provvedimento di revoca dell’aggiudicazione provvisoria per mancanza del requisito della regolarità fiscale di cui all’art. 38 comma 1 lett g) Dlgs 163/2006 in capo all’impresa ausiliaria di cui si è avvalsa per dimostrare il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale.

Nulla quaestio sull‘inesistenza dell’inadempimento tributario ove il contribuente sia stato ammesso al pagamento rateale prima della presentazione della domanda di partecipazione alla gara d’appalto.

Il nodo da sciogliere è rappresentato da quell’unica cartella di pagamento notificata all’ausiliaria in corso di gara, la cui istanza di rateazione è stata accolta dopo l’aggiudicazione provvisoria, che sarebbe dimostrativa di una irregolarità fiscale non sanata alla scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione.

Ad avviso della V sezione “non può essere revocata in dubbio l’applicazione del principio secondo il quale in tutte le procedure nelle quali diversi interessati si contendono l’attribuzione di un bene della vita, offerto dall’Amministrazione, i requisiti di partecipazione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle istanze di partecipazione. Nel caso di specie, quindi, non ha certamente rilievo il fatto che l’ausiliaria dell’appellante sia stata ammessa a rateazione dopo la scadenza del suddetto termine”.

L’ordinanza in questione segue quella della VI sezione (ord. n. 766 dell’11 febbraio 2013), che già aveva rimesso all’Adunanza Plenaria la medesima questione dell‘idoneità o meno della mera presentazione dell’istanza di rateazione di un debito tributario ad escludere la situazione di irregolarità contributiva del contribuente, di cui vengono condivise le osservazioni.

Si ricorda infatti che diversa è la posizione di chi chiede di essere ammesso a dilazionare il pagamento di fronte ad una difficoltà finanziaria da quella di chi, avendo evaso un’imposta, ottenga di poter pagare ratealmente il dovuto (che verrebbe privilegiato rispetto ai contribuenti diligenti pur essendo evasore fiscale), nonché il fatto che l’ammissione alla rateazione non costituisce di norma atto dovuto, in quanto l’art. 19 del D.P.R. n. 602/1973 conferisce all’Amministrazione finanziaria la discrezionalità di valutare “l’obiettiva difficoltà economica”, determinante per l’eventuale concessione della rateazione di somme iscritte a ruolo.

Osservazioni che farebbero propendere per la soluzione più rigorosa.

Si attende quindi la pronuncia definitiva dell’Adunanza Plenaria.

Nell’attesa, si rende disponibile il testo integrale dell’ordinanza n. 2031 del 15 aprile 2013 della V sezione del Consiglio di Stato.

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DL 35/2013: via alle compensazioni dei debiti tributari ante ruolo “scontati” https://www.giurdanella.it/2013/04/dl-352013-via-alle-compensazioni-dei-debiti-tributari-ante-ruolo-scontati/ Fri, 26 Apr 2013 06:00:45 +0000 http://www.giurdanella.it/?p=11967 Possibilità di compensare imposte accertate e sanzioni per violazioni tributarie con crediti per somministrazione, forniture e appalti vantati dal contribuente nei confronti della pa

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Tra le più significative novità introdotte dal recente Decreto Legge n. 35/2013 sul pagamento dei debiti delle pubbliche amministrazioni, ve n’è una di particolare rilievo per i contribuenti, siano essi persone fisiche o imprese. Si tratta del dettato dell’art. 9 del DL cit. che ha introdotto l’art. 28-quinquies all’interno del DPR n. 602/1973 (TU riscossione imposte sul reddito), rubricato “Compensazioni di crediti con somme dovute in base agli istituti definitori della pretesa tributaria e deflativi del contenzioso tributario”.
In buona sostanza l’art. 28-quinquies prevede la possibilità di compensare imposte accertate e sanzioni per violazioni tributarie con crediti per somministrazione, forniture e appalti vantati dal contribuente nei confronti della pubblica amministrazione, che siano maturati alla data del 31 dicembre 2012 e siano certi liquidi esigibili e non prescritti. Benchè il decreto sia in vigore dal 9 aprile 2013, si attende ancora la definizione di termini e modalità di attuazione ad opera di un decreto del MEF da emanare.
La novità risiede nell’estensione della possibilità della compensazione in epoca precedente la fase esecutiva (cd. compensazione ante ruolo), a differenza di quanto già previsto nell’art. 28-quater DPR 602/1973. Tale norma infatti prevede che a partire dal 1° gennaio 2011 si possano compensare crediti commerciali verso la PA e debiti tributari le cui somme siano già state iscritte a ruolo, osservando la particolare procedura di cui al decreto 25 giugno 2012 (che prevede il necessario coinvolgimento dell’agente della riscossione).
I debiti tributari compensabili in base al nuovo art. 28-quinquies invece, sono quelli accertati con adesione, acquiescenza all’accertamento, definizione agevolata, conciliazione giudiziale e mediazione, che consentono al contribuente di fruire dei relativi benefici in termini di abbattimento delle sanzioni edittali ad 1/3 o ad 1/6 a seconda dei casi. Gli unici strumenti deflativi esclusi sono quelli in cui manca a monte un provvedimento di accertamento dell’amministrazione finanziaria, e cioè il ravvedimento operoso e la definizione bonaria a seguito di liquidazione e controllo formale delle dichiarazioni dei redditi e IVA, rispettivamente previsti dall’art. 13 e 2 e 3 del Dlgs n. 472/1997.
Unici nei della nuova disciplina sono rappresentati dalla necessità per il contribuente di acquisire preventivamente la certificazione dell’esistenza del credito da parte dell’amministrazione debitrice (Stato, enti pubblici nazionali, Regioni, Enti locali, enti del SSN) e dal fatto che il credito in questione debba esser già maturato alla data del 31 dicembre 2012 (non vale cioè per il futuro).
Quanto alle modalità del pagamento mediante compensazione, è necessario utilizzare il modello F24 da trasmettere telematicamente ai servizi informatici dell’Agenzia delle Entrate che a sua volta trasmetterà la richiesta alla piattaforma elettronica del MEF per il rilascio della certificazione del credito da parte dell’amministrazione debitrice. Il rilascio della certificazione avverrà su istanza del contribuente-creditore entro il termine di 30 giorni e, ove tale termine giunga a scadenza inutilmente, sempre su istanza del creditore verrà nominato un commissario ad acta in sostituzione dell’amministrazione inadempiente.
Per questo ed ulteriori approfondimenti si rende disponibile il testo integrale del DL n. 35/2012.

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Se non versano Iva e Irpef appaltatore e subappaltatori paga il committente https://www.giurdanella.it/2012/04/se-non-versano-iva-e-irpef-appaltatore-e-subappaltatori-paga-il-committente/ Sun, 29 Apr 2012 22:00:00 +0000 Articolo 2, comma 5 bis, decreto fiscale n.16/2012

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L’articolo 2, comma 5 bis, del decreto fiscale numero 16 del 2012 convertito in legge, che sostituisce il comma 38, dell’articolo 35 del dl 223 del 2006, prevede l’estensione della responsabilità solidale che sorge nei contratti di appalto tra appaltatore e subappaltatore anche al committente per quanto riguarda i versamenti all’Erario delle ritenure Irpef sul lavoro dipendente e dell’Iva dovuta sulle prestazioni oggetto dell’appalto.

La responsabilità del committente vige per tutta la durata del contratto e ha effetto fini al secondo anno successivo alla durata dell’appalto.

La nuova norma così come riformulata è penalizzante nei confronti del committente, il quale assume la responsabilità in ordina al versamento delle ritenute fiscali e dell’iva sia da parte dell’appaltatore che degli eventuali subappaltatori.

Il committente resta comunque liberato dalla responsabilità se ha posto in essere tutte le misure idonee ad evitare l’inadempimento.

Bisogna solo capire quali siano queste misure che debbano essere adottate per non incorrere in questa responsabilità:

– per quanto riguarda le ritenute fiscali, lo strumento di prova più semplice può consistere nella presentazione da parte degli appaltatori e dei subappaltatori dei modelli F24 relativi ai suddetti versamenti;

-per quanto riguarda il versamento dell’iva, l’esistenza di uno strumento di prova del versamento sembra impossibile in quanto lo stesso è il risultato della liquidazione Iva che comprende molte altre operazioni.



Questa norma, così modificata, comporta che il committente si sostituisca ad un obbligo che è proprio dell’appaltatore o del subappaltatore, che abbia omesso il versamento anche per gravi ragioni finanziarie.

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