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]]>Infatti, in seguito alla rinuncia all’ esecuzione da parte del creditore procedente, i debitori chiedevano la sospensione della procedura esecutiva invocando l’applicazione del disposto dell’ art. 76 del DPR n. 608/1973, ai sensi del quale l’agente della riscossione, ferma la facoltà di intervento ex art. 499 c.p.c., non può procedere all esecuzione immobiliare se il credito per il quale si procede non supera i 120.000,00 euro, come nel caso di specie.
Secondo i debitori reclamanti, la norma, sebbene contenuta nel D.P.R. recante “Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito”, deve applicarsi anche ai procedimenti di esecuzione ordinaria quando l’ agente della riscossione diventi unico creditore procedente.
Il collegio ha ritenuto fondato il reclamo, e, sostenendo la tesi dei reclamanti, ha affermato che“ sarebbe irragionevole che il debitore esecutato per debiti verso enti pubblici, debba essere soggetto all’ espropriazione immobiliare per debiti inferiori a 120.000,00 euro, solo perché Riscossione Sicilia abbia deciso di procedere con un’ esecuzione ordinaria anziché con un’ esecuzione esattoriale” e che la norma “non è dettata in ragione della specialità del rito esattoriale, bensì allo scopo di agevolare i debitori, esonerandoli dal subire una esecuzione immobiliare”.
Diversamente, si creerebbe una disparità di trattamento del debitore che subisce una procedura esattoriale Piuttosto che un’ esecuzione ordinaria, ciò inoltre, contrasta con la ratio della norma che è quella di tutelare il debitore quale soggetto debole.
Ecco il link al testo dell’ ordinanza:
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]]>L'articolo Anche in caso di procedimento tributario è legittimo l’accesso ad una cartella esattoriale proviene da Giurdanella.it.
]]>Questo, brevemente, è quanto ha statuito il Consiglio di Stato con la sentenza n.4821 dello scorso 26 settembre, con la quale ha accolto il ricorso presentato da una società a cui era stato negato l’accesso alle cartelle esattoriali e alle successive intimidazioni, impedendogli così di avere certezza in ordine al complessivo ammontare del suo debito.
I giudici di Palazzo Spada richiamando l‘art.24 della l. n. 241/1990 in materia di diritto d’accesso, hanno chiarito che sebbene tale disposizione neghi l’accesso nei procedimenti tributari, tuttavia detta norma deve essere intesa, secondo un’interpretazione costituzionalmente orientata, nel senso che il diniego di accesso agli atti di cui trattasi debba intendersi temporalmente limitato alla fase di pendenza del procedimento tributario, non rilevandosi ragioni di segretezza nella fase che segue la chiusura del procedimento con l’adozione del procedimento definitivo di accertamento dell’imposta dovuta.
Dal momento che la cartella esattoriale costituisce presupposto di procedure esecutive, la richiesta di accesso alla medesima è strumentale alla tutela dei diritti del contribuente in tutte le forme previste dall’ordinamento giuridico ritenute più idonee. Pertanto una visione differente implicherebbe introdurre una limitazione all’esercizio della difesa in giudizio del contribuente o, in ogni caso, rendere estremamente difficoltosa la tutela giurisdizionale del contribuente che dovrebbe impegnarsi in una defatigante ricerca delle copie della cartella.
In definitiva, detta limitazione, colliderebbe con i principi costituzionali che garantiscono la tutela giurisdizionale, e con il principio, di rango costituzionale, di razionalità.
Per ulteriori approfondimenti si rende disponibile il testo della sentenza del Consiglio di Stato n. 4821 del 26 settembre 2013.
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]]>L'articolo Sul requisito della regolarità fiscale: basta la sola domanda di rateazione del debito? proviene da Giurdanella.it.
]]>Nel caso di specie l’impresa appellante contesta la legittimità del provvedimento di revoca dell’aggiudicazione provvisoria per mancanza del requisito della regolarità fiscale di cui all’art. 38 comma 1 lett g) Dlgs 163/2006 in capo all’impresa ausiliaria di cui si è avvalsa per dimostrare il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale.
Nulla quaestio sull‘inesistenza dell’inadempimento tributario ove il contribuente sia stato ammesso al pagamento rateale prima della presentazione della domanda di partecipazione alla gara d’appalto.
Il nodo da sciogliere è rappresentato da quell’unica cartella di pagamento notificata all’ausiliaria in corso di gara, la cui istanza di rateazione è stata accolta dopo l’aggiudicazione provvisoria, che sarebbe dimostrativa di una irregolarità fiscale non sanata alla scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione.
Ad avviso della V sezione “non può essere revocata in dubbio l’applicazione del principio secondo il quale in tutte le procedure nelle quali diversi interessati si contendono l’attribuzione di un bene della vita, offerto dall’Amministrazione, i requisiti di partecipazione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle istanze di partecipazione. Nel caso di specie, quindi, non ha certamente rilievo il fatto che l’ausiliaria dell’appellante sia stata ammessa a rateazione dopo la scadenza del suddetto termine”.
L’ordinanza in questione segue quella della VI sezione (ord. n. 766 dell’11 febbraio 2013), che già aveva rimesso all’Adunanza Plenaria la medesima questione dell‘idoneità o meno della mera presentazione dell’istanza di rateazione di un debito tributario ad escludere la situazione di irregolarità contributiva del contribuente, di cui vengono condivise le osservazioni.
Si ricorda infatti che diversa è la posizione di chi chiede di essere ammesso a dilazionare il pagamento di fronte ad una difficoltà finanziaria da quella di chi, avendo evaso un’imposta, ottenga di poter pagare ratealmente il dovuto (che verrebbe privilegiato rispetto ai contribuenti diligenti pur essendo evasore fiscale), nonché il fatto che l’ammissione alla rateazione non costituisce di norma atto dovuto, in quanto l’art. 19 del D.P.R. n. 602/1973 conferisce all’Amministrazione finanziaria la discrezionalità di valutare “l’obiettiva difficoltà economica”, determinante per l’eventuale concessione della rateazione di somme iscritte a ruolo.
Osservazioni che farebbero propendere per la soluzione più rigorosa.
Si attende quindi la pronuncia definitiva dell’Adunanza Plenaria.
Nell’attesa, si rende disponibile il testo integrale dell’ordinanza n. 2031 del 15 aprile 2013 della V sezione del Consiglio di Stato.
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]]>L'articolo DL 35/2013: via alle compensazioni dei debiti tributari ante ruolo “scontati” proviene da Giurdanella.it.
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]]>L'articolo Se non versano Iva e Irpef appaltatore e subappaltatori paga il committente proviene da Giurdanella.it.
]]>La responsabilità del committente vige per tutta la durata del contratto e ha effetto fini al secondo anno successivo alla durata dell’appalto.
La nuova norma così come riformulata è penalizzante nei confronti del committente, il quale assume la responsabilità in ordina al versamento delle ritenute fiscali e dell’iva sia da parte dell’appaltatore che degli eventuali subappaltatori.
Il committente resta comunque liberato dalla responsabilità se ha posto in essere tutte le misure idonee ad evitare l’inadempimento.
Bisogna solo capire quali siano queste misure che debbano essere adottate per non incorrere in questa responsabilità:
– per quanto riguarda le ritenute fiscali, lo strumento di prova più semplice può consistere nella presentazione da parte degli appaltatori e dei subappaltatori dei modelli F24 relativi ai suddetti versamenti;
-per quanto riguarda il versamento dell’iva, l’esistenza di uno strumento di prova del versamento sembra impossibile in quanto lo stesso è il risultato della liquidazione Iva che comprende molte altre operazioni.
Questa norma, così modificata, comporta che il committente si sostituisca ad un obbligo che è proprio dell’appaltatore o del subappaltatore, che abbia omesso il versamento anche per gravi ragioni finanziarie.
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