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]]>L'articolo Decreto correttivo al Codice appalti: novità per il subappalto proviene da Giurdanella.it.
]]>Si ridefiniscono i confini della nozione di subappalto, riducendone l’ambito, mediante l’estensione ai beni e ai servizi della disposizione già prevista in tema di lavori.
Secondo il nuovo art. 105 comma 2: “Costituisce, comunque, subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l’impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell’importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l’incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell’importo del contratto da affidare.”. Le prestazioni al di fuori di questi limiti percentuali sono al di fuori della normativa sul subappalto.
E’ interessante, inoltre, la nuova lettera c-bis dell’art. 105 co. 3 che prevede l’esclusione dal subappalto di prestazioni sulla base di un certo tipo di rapporto contrattuale continuativo:
“c-bis) le prestazioni rese in favore dei soggetti affidatari in forza di contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura sottoscritti in epoca anteriore alla indizione della procedura finalizzata alla aggiudicazione dell’appalto. I relativi contratti sono depositati alla stazione appaltante prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto.”
La norma è abbastanza ampia, e fa riferimento all’esistenza di network di soggetti stabili che stabilmente collaborano tra di loro sulla base di un contratto apposito.
Per quanto riguarda l’obbligo di indicare la terna di subappaltatori in gara. L’indicazione diventa obbligatoria (non è più facoltà della stazione appaltante richiederla) per gli appalti sopra la soglia comunitaria (di cui all’art. 35 del codice) e determinati settori (esposti a rischio infiltrazioni mafiose) indicati dall’art. 1, comma 53 della Legge 6 novembre 2012, n. 190 (c.d. Legge anticorruzione).
Una terna va indicata “con riferimento a ciascuna tipologia di prestazioni omogenee”.
Per il testo del decreto correttivo in Gazzetta Ufficiale, CLICCA QUI Per il testo del Codice Appalti aggiornato al decreto correttivo, CLICCA QUI
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]]>L'articolo Affidamenti sotto-soglia: l’art. 36 del Codice appalti con le modifiche apportate dal decreto correttivo proviene da Giurdanella.it.
]]>A partire dal 20 maggio 2017 entrerà in vigore il nuovo Codice appalti così come modificato dal decreto correttivo, ossia il D. Lgs. n. 56 del 19 aprile 2017, approvato dal Consiglio dei Ministri del 13 aprile scorso e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 103 del 5 maggio 2017 – Suppl. Ordinario n. 22.
Tante le modifiche apportate dal decreto correttivo. In particolare va segnalato il nuovo art. 36 del D. Lgs. 50/2016, così come modificato dall’art. 25 del D. Lgs. n. 56/2017, il quale ha apportato alcune novità rispetto al testo originario per quanto concerne gli affidamenti sotto-soglia.
Il nuovo art. 36, comma 2, statuisce che “Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all’affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 35, secondo le seguenti modalità: a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta“.
Rispetto al testo originario, da un lato, è stata mantenuta ferma la possibilità, in capo alle stazioni appaltanti, per gli appalti di valore inferiore ai 40.000 euro, di ricorrere all’affidamento diretto in deroga alle procedure ordinarie, dall’altro tale affidamento diretto non necessita di adeguata motivazione, ma potrà avvenire, per l’appunto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici. Una scelta orientata ad una minore restrizione.
E ancora il decreto correttivo ha introdotto una novità importante all’art. 36, comma 5, del Codice appalti, statuendo che “Nel caso in cui la stazione appaltante abbia fatto ricorso alle procedure negoziate di cui al comma 2, la verifica dei requisiti avviene sull’aggiudicatario. La stazione appaltante può, comunque, estendere le verifiche agli altri partecipanti. Le stazioni appaltanti devono verificare il possesso dei requisiti economici e finanziari e tecnico professionali, se richiesti nella lettera di invito“. Sostanzialmente le stazioni appaltanti, relativamente ai requisiti di carattere generale, dovranno verificare esclusivamente il documento unico di regolarità contributiva (DURC).
Tuttavia, la novità di maggior rilievo riguardante gli affidamenti sotto i 40.000 euro attiene all’introduzione del nuovo comma 6-bis dell’art. 36, il quale prevede che “Nei mercati elettronici di cui al comma 6, per gli affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, la verifica sull’assenza dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80 e’ effettuata su un campione significativo in fase di ammissione e di permanenza, dal soggetto responsabile dell’ammissione al mercato elettronico. Resta ferma la verifica sull’aggiudicatario ai sensi del comma 5″. Tali controlli “a campione” dovrebbero implicare che su una parte degli affidatari occorrerà effettuare tutte le verifiche previste dall’articolo 80 del codice e non solo le due indicate dal nuovo testo del comma 5, nel caso di contratti di importo inferiore ai 40.000 euro, mentre opportuna appare la precisazione che, in caso di ricorso ai mercati elettronici, la verifica a campione sia effettuata dal soggetto che cura il mercato elettronico.
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]]>L'articolo Codice Appalti: parere favorevole del Parlamento al decreto correttivo proviene da Giurdanella.it.
]]>Si tratta, tuttavia, di un’approvazione “condizionata” al recepimento di alcune modifiche al correttivo.
Inoltre, è stata rilevata dal Parlamento la presenza di tre disposizioni che presenterebbero un eccesso di delega da parte del Governo:
a) appalti integrati: secondo il Parlamento viene allargato l’ambito di applicazione dell’istituto, esteso alle situazioni di urgenza e anche ai lavori a carattere altamente tecnologico, posto che vige la regola del divieto assoluto di appalto congiunto di progetto e di lavori, Infatti, a tal proposito, la legge delega, all’art. 1, comma 1, lett. oo) prevede una drastica limitazione del ricorso all’appalto integrato;
b) indicazione terna di subappaltatori nell’offerta: il Parlamento respinge l’ipotesi di indicazione facoltativa della terna, in quanto ciò contrasterebbe con quanto previsto dalla legge delega. Inoltre, sempre per quanto concerne il subappalto, il Parlamento ha chiesto la conferma dei vincoli al subappalto per il 30% sull’importo complessivo dell’appalto.
c) cancellazione dell’art. 97 del decreto correttivo: rimane confermato il disposto di cui all’art. 177 del Codice appalti, nella parte in cui quest’ultimo sancisce, per quanto riguarda gli affidamenti dei concessionari, il rispetto del limite dell’80%.
Il testo passa nuovamente al Governo, che dovrà provvedere all’emanazione entro il 19 aprile 2017.
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]]>L'articolo Il Nuovo Codice dei Contratti pubblici e la sua applicazione in Sicilia: il 30 marzo corso di formazione a Catania proviene da Giurdanella.it.
]]>In quella sede, l’avv. Carmelo Giurdanella, esperto in materia di appalti pubblici, curatore del volume “Diritto degli Appalti Pubblici” (edizioni Cesda, 2016), affronterà le tematiche oggetto del corso, soffermandosi, in particolare, sulle importanti novità previste dal decreto correttivo al nuovo Codice appalti (clicca qui per il testo).
A titolo esemplificativo, la bozza di decreto correttivo prevede modifiche agli arrt. 32 (in materia di deliberazione a contrarre negli affidamenti sotto-soglia), 77 (commissione giudicatrice), 83 (soccorso istruttorio), 84 (sistema unico di qualificazione degli operatori economici), 95 (criteri di aggiudicazione), 142 (pubblicazione degli avvisi e dei bandi in materia di appalti di servizi sociali e di altri servizi nei settori ordinari).
Si ricorda che il decreto correttivo dovrà essere emanato entro il 19 aprile 2017, così come previsto dall’articolo 1, comma 8, della legge delega 11/2016.
Programma:
• Il Nuovo codice dei contratti pubblici. Il recepimento del d.lgs. n. 50/2016 in Sicilia. L’art. 24 della legge regionale n. 8/2016 di modifica alla legge regionale n. 12/2011.
• Governance. Cabina di regia.
• Normativa anticorruzione. Il conflitto di interesse.
• L’ANAC. Le linee Guida. Distinzione tra Linee Guida vincolanti e non vincolanti. Richiamo alle Linee guida già emanate.
• Le fasi della procedura.
• La determinazione a contrarre. Contenuto.
• I bandi di gara. I bandi tipo. La pubblicazione dei bandi. La disponibilità elettronica dei documenti di gara. I principi di pubblicità e trasparenza.
• I bandi nei servizi e nelle forniture.
• I servizi sociali. Linee guida per l’affidamento di servizi a enti del terzo settore e alle cooperative sociali. Affidamento mediante accreditamento.
• La suddivisione in lotti.
• Il RUP. Le linee guida dell’ANAC.
• Aggregazioni e centralizzazioni delle committenze. Qualificazione delle stazioni appaltanti.
• Qualificazione degli operatori economici.
• Criteri di selezione dell’operatore economico e soccorso istruttorio. Motivi di esclusione.
• Il documento di gara unico europeo.
• L’avvalimento.
• Il subappalto.
• Le tipologie di procedure di affidamento. Procedure aperte. Procedure ristrette. Procedure negoziate. Dialogo competitivo. Partenariato per l’innovazione.
• Sotto-soglia e MEPA. Linee guida ANAC sugli appalti sotto-soglia.
• I criteri di selezione dell’offerta. Il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Il criterio del minor prezzo. L’abrogazione dell’art. 19 della l.r. n 12/2011. Le linee guida ANAC sul criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
• Le offerte anormalmente basse. L’art. 24 della legge regionale n. 8/2016. La sentenza della Corte Costituzionale n. 263/2016: incostituzionalità dell’art. 1 della legge Regione Siciliana n. 14/2015 (modifiche alla’rt. 19 della l.r. n. 12/2011).
• La Commissione di aggiudicazione in Sicilia. L’art. 24, comma 3 della l.r. n. 8/2016.
• L’aggiudicazione. Il superamento dell’aggiudicazione provvisoria. La proposta di aggiudicazione.
•La stipula dei contratti d’appalto “in forma elettronica”.
• Il contenzioso. Il ricorso giurisdizionale: impugnabilità dei provvedimenti immediatamente lesivi. L’impugnazione immediata dell’ammissione e dell’esclusione.
• I rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale. Pareri di precontenzioso all’ANAC: soggetti richiedenti, vincolatività, effetti sospensivi.
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]]>L'articolo Codice appalti: trasmesso al Parlamento il testo d… proviene da Giurdanella.it.
]]>Il 6 marzo 2017 è stato inviato dal Governo alla Camera e al Senato lo Schema di decreto legislativo recante “Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50” (nuovo Codice Appalti).
Previo parere del Parlamento, del Consiglio di Stato e delle Regioni, il decreto correttivo ritornerà in Consiglio dei ministri per l’approvazione definitiva.
Clicca qui per il testo del decreto correttivo
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