L'articolo La semplificazione amministrativa nell’art. 264 del decreto Rilancio proviene da Giurdanella.it.
]]>“Nell’ambito delle verifiche, delle ispezioni e dei controlli comunque denominati sulle attività dei privati, la pubblica amministrazione non richiede la produzione di informazioni, atti o documenti in possesso della stessa o di altra pubblica amministrazione.
La norma viene pure provvista di effetti rigorosissimi:
“E’ nulla ogni sanzione disposta nei confronti dei privati per omessa esibizione di documenti già in possesso dell’amministrazione procedente o di altra amministrazione“.
E’ dunque comminata la nullità di ogni sanzione disposta nei confronti dei privati per omessa esibizione di documenti già in possesso da parte delle PA.
Il decreto Rilancio ha poi previsto alcune misure temporanee di semplificazione amministrativa, valide fino al 31 dicembre 2020.
Per quanto riguarda in particolare l’erogazione di benefici economici, avviati in relazione all’emergenza COVID-19, si prevede:
a) l’ampliamento della possibilità di presentare dichiarazioni sostitutive, in tutti i procedimenti che abbiano ad oggetto erogazioni di denaro comunque qualificate ovvero prestiti e finanziamenti da parte della P.A.;
b) una riduzione dei termini per l’esercizio dell’autotutela da parte delle Amministrazioni e la sospensione, salve eccezionali ragioni, della possibilità di revocare in via di autotutela il provvedimento, nei procedimenti in questione;
c) alcune semplificazioni per gli interventi, anche edilizi, necessari ad assicurare l’ottemperanza alle misure di sicurezza prescritte per fare fronte all’emergenza sanitaria COVID-19.
Sono state introdotte alcune misure a regime:
a) modifiche al dPR 445 del 2000 per rafforzare i controlli successivi sulle dichiarazioni sostitutive con inasprimento delle sanzioni in caso di dichiarazioni mendaci presentate dai soggetti interessati ai benefici;
b) modifiche al Codice dell’amministrazione digitale (D.Lgs. 82 del 2005) in materia di fruibilità dei dati delle pubbliche amministrazioni e di gestione della Piattaforma Digitale Nazionale Dati;
c) come anticipato sopra, nell’ambito di verifiche, ispezioni e controlli sulle attività dei privati, la P.A. “non può richiedere la produzione di informazioni, atti o documenti in possesso della stessa o di altra pubblica amministrazione“. Ed è dichiarata espressamente “nulla ogni sanzione disposta nei confronti dei privati per omessa esibizione di documenti già in possesso dell’amministrazione procedente o di altra amministrazione“.
Di seguito, il testo vigente dell’art. 264 del decreto Rilancio
. . .
Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34, Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonche’ di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19 , convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020 n. 77
Art. 264
(Liberalizzazione e semplificazione dei procedimenti amministrativi in relazione all’emergenza COVID-19)
1. Al fine di garantire la massima semplificazione, l’accelerazione dei procedimenti amministrativi e la rimozione di ogni ostacolo
burocratico nella vita dei cittadini e delle imprese in relazione all’emergenza COVID-19, dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2020:
a) nei procedimenti avviati su istanza di parte, che hanno ad oggetto l’erogazione di benefici economici comunque denominati, indennita’, prestazioni previdenziali e assistenziali, erogazioni, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, prestiti, agevolazioni e sospensioni, da parte di pubbliche amministrazioni, in relazione all’emergenza COVID-19, le dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 sostituiscono ogni tipo di documentazione comprovante tutti i requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti dalla normativa di riferimento, anche in deroga ai limiti previsti dagli stessi o dalla normativa di settore, fatto comunque salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
b) i provvedimenti amministrativi illegittimi ai sensi dell’art. 21-octies della legge 7 agosto 1990, n. 241, adottati in relazione all’emergenza Covid-19, possono essere annullati d’ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro il termine di tre mesi, in deroga all’art. 21-nonies comma 1 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il termine decorre dalla adozione del provvedimento espresso ovvero dalla formazione del silenzio assenso. Resta salva l’annullabilità d’ufficio anche dopo il termine di tre mesi qualora i provvedimenti amministrativi siano stati adottati sulla base di false rappresentazioni dei fatti o di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell’atto di notorietà false o mendaci per effetto di condotte costituenti reato, accertate con sentenza passata in giudicato, fatta salva l’applicazione delle sanzioni penali, ivi comprese quelle previste dal capo VI del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
c) qualora l’attività in relazione all’emergenza Covid-19 sia iniziata sulla base di una segnalazione certificata di cui agli artt. 19 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, il termine per l’adozione dei provvedimenti previsti dal comma 4 del medesimo art. 19 e’ di tre mesi e decorre dalla scadenza del termine per l’adozione dei provvedimenti di cui al comma 3 del medesimo articolo 19;
d) per i procedimenti di cui alla lettera a) l’applicazione dell’articolo 21-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241 e’ ammessa solo per eccezionali ragioni di interesse pubblico sopravvenute;
e) nelle ipotesi di cui all’articolo 17-bis, comma 2, ovvero di cui all’ art. 14-bis, commi 4 e 5 e 14 ter, comma 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il responsabile del procedimento e’ tenuto ad adottare il provvedimento conclusivo entro 30 giorni dal formarsi del silenzio assenso;
f) gli interventi, anche edilizi, necessari ad assicurare l’ottemperanza alle misure di sicurezza prescritte per fare fronte all’emergenza sanitaria da COVID-19 sono comunque ammessi, secondo quanto previsto dal presente articolo, nel rispetto delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di tutela dal rischio idrogeologico e di tutela dei beni culturali e del paesaggio. Detti interventi, consistenti in opere contingenti e temporanee destinate ad essere rimosse con la fine dello stato di emergenza, sono realizzati, se diversi da quelli di cui all’articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, previa comunicazione all’amministrazione comunale di avvio dei lavori asseverata da un tecnico abilitato e corredata da una dichiarazione del soggetto interessato che, ai sensi dell’art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, attesta che si tratta di opere necessarie all’ottemperanza alle misure di sicurezza prescritte per fare fronte all’emergenza sanitaria da COVID-19. Per tali interventi, non sono richiesti i permessi, le autorizzazioni o gli atti di assenso comunque denominati eventualmente previsti, ad eccezione dei titoli abilitativi di cui alla parte II del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. E’ comunque salva la facoltà dell’interessato di chiedere il rilascio dei prescritti permessi, autorizzazioni o atti di assenso. L’eventuale mantenimento delle opere edilizie realizzate, se conformi alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente, e’ richiesto all’amministrazione comunale entro il 31 dicembre 2020 ed e’ assentito, previo accertamento di tale conformita’, con esonero dal contributo di costruzione eventualmente previsto, mediante provvedimento espresso da adottare entro sessanta giorni dalla domanda. Per l’acquisizione delle autorizzazioni e degli atti di assenso comunque denominati, ove prescritti, e’ indetta una conferenza di servizi semplificata ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241. L’autorizzazione paesaggistica e’ rilasciata, ove ne sussistano i presupposti, ai sensi dell’articolo 167 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
2. Al fine di accelerare la massima semplificazione dei procedimenti nonché l’attuazione di misure urgenti per il sostegno a cittadini e imprese e per la ripresa a fronte dell’emergenza economica derivante dalla diffusione dell’infezione da Covid-19, il presente comma reca ulteriori disposizioni urgenti per assicurare piena attuazione ai principi di cui all’ articolo 18 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che non consentono alle pubbliche amministrazioni di richiedere la produzione di documenti e informazioni già in loro possesso:
a) al decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) il comma 1 dell’articolo 71 e’ sostituito dal seguente: “((1. Le amministrazioni)) procedenti sono tenute ad effettuare idonei controlli, anche a campione in misura proporzionale al rischio e all’entita’ del beneficio, e nei casi di ragionevole dubbio, sulla veridicita’ delle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47, anche successivamente all’erogazione dei benefici, comunque denominati, per i quali sono rese le dichiarazioni. (L)”;
2) all’articolo 75 dopo il comma 1, e’ aggiunto il seguente: “1-bis. La dichiarazione mendace comporta, altresi’, la revoca degli eventuali benefici gia’ erogati nonche’ il divieto di accesso a contributi, finanziamenti e agevolazioni per un periodo di 2 anni decorrenti da quando l’amministrazione ha adottato l’atto di decadenza. Restano comunque fermi gli interventi, anche economici, in favore dei minori e per le situazioni familiari e sociali di particolare disagio. (L)”;
3) all’articolo 76, comma 1, e’ aggiunto in fine il seguente periodo: “La sanzione ordinariamente prevista dal codice penale e’ aumentata da un terzo alla meta’.”;
b) all’articolo 50 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, apportare le seguenti modifiche:
1) al comma 2 le parole “salvo il disposto dell’articolo 43, comma 4” sono sostituite dalle seguenti: “salvo il disposto degli articoli 43, commi 4 e 71,”;
2) dopo il comma 2-bis e’ aggiunto il seguente comma: “2-ter. Le pubbliche amministrazioni certificanti detentrici dei dati di cui al comma 1 ne assicurano la fruizione da parte delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di servizi pubblici, attraverso la predisposizione di accordi quadro. Con gli stessi accordi, le pubbliche amministrazioni detentrici dei dati assicurano, su richiesta dei soggetti privati di cui all’articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, conferma scritta della corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze dei dati da essa custoditi, con le modalita’ di cui all’articolo 71, comma 4 del medesimo decreto.”;
c) LETTERA ABROGATA DAL D.L. 16 LUGLIO 2020, N. 76;
d) nell’ambito delle verifiche, delle ispezioni e dei controlli comunque denominati sulle attività dei privati, la pubblica amministrazione non richiede la produzione di informazioni, atti o documenti in possesso della stessa o di altra pubblica amministrazione. E’ nulla ogni sanzione disposta nei confronti dei privati per omessa esibizione di documenti già in possesso dell’amministrazione procedente o di altra amministrazione;
3. Le amministrazioni predispongono gli accordi quadro di cui all’articolo 50, comma 2-ter, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 entro centoventi giorni dall’entrata in vigore del presente decreto.
4. Le disposizioni del presente articolo attengono ai livelli essenziali delle prestazioni di cui all’articolo 117, comma 2, lettera m), della Costituzione e prevalgono su ogni diversa disciplina regionale.
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]]>L'articolo La tecnologia applicata ai concorsi nel Decreto Rilancio proviene da Giurdanella.it.
]]>Il processo di semplificazione, decentramento e velocizzazione, tanto voluto dalla normativa emergenziale, ha coinvolto un altro macro settore: i concorsi pubblici.
Questa volta ad essere scomodato è un corpus di norme concernente alcuni tra i più importanti – e attesi- concorsi italiani: partendo dai concorsi RIPAM (art. 247), il Decreto, così come convertito in legge, si sofferma anche sulla procedura selettiva finalizzata all’ammissione alla Scuola Nazionale dell’Amministrazione (art. 250), con ciò non tralasciando neanche le modalità di svolgimento del concorso per il personale del Ministero della Salute (art. 251) e della Giustizia (art. 252), fino a giungere a disciplinare quello per accedere alla magistratura ordinaria (art. 253), per concludere, infine, con il concorso notarile e l’esame di abilitazione all’esercizio della professione forense (art. 254).
Articoli che, pur trattando concorsi differenti, hanno tutti un minimo comune denominatore: la tecnologia digitale.
Vediamo insieme le caratteriste della normativa emergenziale succitata:
ha natura sperimentale e transitoria: al momento il termine di applicazione è fissato “fino al 31 dicembre 2020”;
concerne sia i concorsi da bandire che quelli in itinere;
individua sedi decentrate sulla base della provenienza geografica dei candidati, utilizzando idonei locali di plessi scolastici di ogni ordine e grado, sedi universitarie e ogni altra struttura pubblica e privata;
prevede l’utilizzo della tecnologia digitale per ogni fase della procedura concorsuale;
introduce il dimezzamento dei termini per la presentazione della domanda di partecipazione (dagli ordinari 30 giorni si passa ai 15 giorni decorrenti dalla pubblicazione del bando di riferimento);
prevede un’apposita piattaforma digitale in cui confluire le domande di partecipazione, sostituendo, dunque, la richiesta aggiuntiva di originale a mezzo raccomandata A/R. E mediante la predetta piattaforma, verrà effettuata ogni comunicazione concernente il concorso.
attribuisce la possibilità di esperire la prova orale in video conferenza, attraverso l’utilizzo di strumenti informatici e digitali, garantendo comunque l’adozione di soluzioni tecniche che assicurino:
– la pubblicità della stessa,
– l’identificazione dei partecipanti,
– nonché la sicurezza delle comunicazioni e la loro tracciabilità.
Infine, si conferma e al tempo stesso si avvalora, quale requisito di partecipazione indispensabile, il possesso, per il candidato, di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) a lui intestato e la registrazione nella piattaforma attraverso il Sistema pubblico di identità digitale (SPID).
La predetta procedura informatizzata riguarda anche l’operato della Commissione esaminatrice che potrà svolgere i propri lavori in modalità telematica, garantendo la sicurezza e la tracciabilità delle comunicazioni.
Al netto di ipotesi paradossali quali ad esempio il famoso “data breach” che ha visto l’INPS diffondere “incidentalmente” i dati sensibili di milioni di utenti, è indubbio come il mondo del bit, sia uno strumento utile per far fronte ai deficit di sistema che da anni – quindi ante COVID- dilaniano le procedure concorsuali in Italia (vedi da ultimo il concorso DSGA).
Nulla vieta, infatti, che da normativa emergenziale e sottoposta “a termine”, questo iter possa diventare una consuetudine ben rotata dall’Amministrazione per sgravare le procedure concorsuali e velocizzare anche il meccanismo di pubblicazione degli esiti.
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]]>L'articolo L’ “accelerazione” dei procedimenti amministrativi nel Decreto Rilancio proviene da Giurdanella.it.
]]>Tale iter emergenziale, integralmente confermato dalla legge di conversione n. 77 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 18 luglio 2020, è strettamente connesso al percorso di digitalizzazione e decentramento che, negli ultimi anni, sta gradatamente investendo la P.A.
La norma suindicata investe, però, questioni di rilevanza costituzionale, perché prevede un corpus di misure che incidono su diritti civili e sociali “essenziali” riconosciuti dall’art. 117 comma 2 lett. m) e, pertanto, hanno il pregio di prevalere su ogni disciplina regionale.
Di seguito, i vari punti toccati dell’art. 264.
1. I procedimenti avviati su istanza di parte aventi ad oggetto erogazione di benefici economici (art. 264 primo comma lett. a)
L’articolo 264 investe l’affannosa questione dei procedimenti su istanza del cittadino aventi ad oggetto l’erogazione da parte di pubbliche amministrazioni di benefici economici in relazione all’emergenza COVID-19.
Sul punto la norma espressamente dispone che per le erogazioni economiche (indennità, prestazioni previdenziali e assistenziali, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, prestiti, agevolazioni e sospensioni) le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell’atto di notorietà siano in grado di sostituire ogni tipo di documentazione comprovante i requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti di volta in volta dalla normativa di riferimento, nel rispetto chiaramente del codice antimafia e delle misure di prevenzione.
Ciò fa sì che alle Amministrazioni non sia più concesso richiedere documenti e informazioni già in qualche modo in loro possesso, anche tramite controlli incrociati. E per questo è << nulla ogni sanzione disposta nei confronti dei privati per omessa esibizione di documenti in possesso dell’amministrazione procedente o di altra P.A.>>
Si badi che, in ogni caso, per tali erogazioni è fatta salva la possibilità di ricorrere alla revoca ex. art. 21 quinquies della legge 7 agosto 1990 n. 241 ma solo per eccezionali ragioni di interesse pubblico sopravvenute.
In particolare le amministrazioni sono tenute ad effettuare controlli sulla veridicità delle dichiarazioni suindicate nei casi in cui vi sia un ragionevole dubbio in relazione al rischio e all’entità del beneficio, anche in fase successiva all’erogazione.
Sul punto, è bene precisare che la dichiarazione mendace conduce alla revoca di eventuali benefici già erogati nonché al divieto di accesso a contributi, finanziamenti e agevolazioni per un periodo di 2 anni decorrenti dall’atto di decadenza, salvo necessità di interventi a favore dei minori o in caso di situazioni familiari e sociali di particolare disagio.
2. L’annullabilità d’ufficio dei provvedimenti illegittimi
L’articolo in commento ha il merito di aver ridotto il termine previsto per l’annullabilità d’ufficio dei provvedimenti illegittimi quando adottati in relazione all’emergenza COVID-19.
Questi ultimi infatti possono essere annullati d’ufficio, sussistendo ragioni di interesse pubblico, entro tre mesi, in deroga, dunque, al “termine ragionevole comunque non superiore a diciotto mesi” previsto all’art. 21 nonies comma 1 della legge 7 agosto 1990 n. 241.
Tale termine decorre:
– dall’adozione del provvedimento quando questo è espresso;
– dalla formazione del silenzio assenso in caso contrario;
– dalla scadenza del termine per l’adozione se si tratta di provvedimento soggetto a S.C.I.A.
Tuttavia, la predetta annullabilità è possibile anche dopo il termine di tre mesi qualora i provvedimenti amministrativi siano stati adottati sulla base:
– di false rappresentazioni dei fatti;
– di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell’atto di notorietà false e mendaci per effetto di condotte costituenti reato, accertate con sentenza passata in giudicato.
3. Conclusione del procedimento in ipotesi di silenzio assenso
L’iter di semplificazione dei procedimenti amministrativi de quo non poteva non avere un occhio di riguardo anche alle ipotesi di silenzio c.d. assenso intercorrente tra amministrazioni pubbliche e tra queste ultime e gestori di beni o servizi pubblici, per le quali in luogo al consueto termine di 45 giorni ( ad eccezione dei provvedimenti per la tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali, o tutela della salute dei cittadini per i quali si parla di 90 giorni), la norma prevedere che il responsabile del procedimento sia tenuto ad adottare il provvedimento espresso conclusivo entro il termine ridotto di 30 giorni dal silenzio assenso.
4. Interventi edilizi
Infine, merita attenzione il modo in cui la copertura normativa emergenziale ha investito anche gli interventi in materia edilizia necessari ad assicurare l’ottemperanza alle misure di sicurezza prescritte per fare fronte all’emergenza sanitaria COVID- 19.
Premesso che detti interventi consistono in opere contingenti e temporanee, destinate ad essere rimosse con la fine dello stato di emergenza, essi devono essere realizzati secondo i seguenti criteri:
– il rispetto delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di tutela del rischio idrogeologico e di tutela dei beni culturali e del paesaggio,
– la previa comunicazione di avvio dei lavori asseverata da un tecnico abilitato e corredata da una dichiarazione attestante la finalità di opere necessarie per far fronte all’emergenza COVID-19.
E’ comunque possibile per l’interessato richiedere il rilascio di permessi, autorizzazioni o atti di assenso. Quanto detto non ricorre se si versa in attività edilizia libera. Ciò non toglie che il cittadino possa richiedere l’eventuale mantenimento delle opere edilizie realizzate, se conformi alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente, all’amministrazione comunale entro il 31 dicembre 2020.
Al netto di quanto su esposto, è evidente come le Istituzioni abbiano voluto mettere su “carta” un processo di snellimento dell’operato della P.A in rapporto diretto col cittadino, iniziato da qualche anno, e che, tuttavia, ad oggi va a rilento.
L’art. 264 potrebbe, dunque, fare da apripista. Non resta dunque che attendere con la speranza che tale eccezione necessitata dalla circostanza di far fronte all’emergenza COVID-19, possa diventare un domani la regola del buon andamento della P.A di cui all’art. 97 della nostra Costituzione.
L'articolo L’ “accelerazione” dei procedimenti amministrativi nel Decreto Rilancio proviene da Giurdanella.it.
]]>L'articolo L’anticipazione prezzi negli appalti dopo il decreto Rilancio proviene da Giurdanella.it.
]]>Si tratta della terza modifica nell’arco di un anno, all’art. 35 del Codice degli Appalti (dedicato alle soglie e ai metodi di calcolo del valore degli appalti) che contiene, al comma 18, la (stringata) disciplina sull’anticipazione prezzi.
La prima modifica è stata introdotta dalla legge n. 55/2019 (di conversione del d.l. “Sblocca-cantieri”), in vigore dal 18 giugno 2019, che ha ampliato i destinatari dell’anticipazione dal settore dei lavori a tutti i contratti di appalto, anche di forniture e servizi.
La seconda è stata inserita dall’art. 91, comma 2, del decreto legge “Cura Italia” n. 18/2020 (in vigore dal 17/3/2020), convertito dalla legge 27/2020, che ha consentito l’erogazione dell’anticipazione anche nel caso di consegna in via d’urgenza.
Adesso, a prescindere dal diritto all’anticipazione secondo le norme precedenti, la norma estende l’applicazione dell’art. 35 comma 18 del codice appalti, sia nella quota percentuale (fino al 30), che nella platea dei destinatari (tutti gli appaltatori che abbiano già dato inizio alla prestazione senza aver usufruito di anticipazione), alle condizioni previste dal decreto Rilancio, che recita:
“Ai fini del riconoscimento dell’eventuale anticipazione, si applicano le previsioni di cui al secondo, al terzo, al quarto e al quinto periodo dell’articolo 35, comma 18 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”.
Trovano quindi applicazione le seguenti regole, stabilite nei periodi citati, sulla costituzione della garanzia a tutela della Stazione Appaltante:
“2. L’erogazione dell’anticipazione, consentita anche nel caso di consegna in via d’urgenza, ai sensi dell’articolo 32, comma 8, del presente codice, è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all’anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell’anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione.
3. La predetta garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l’assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività.
4. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziali iscritti nell’albo degli intermediari finanziari di cui all’articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.
5. L’importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso della prestazione, in rapporto al progressivo recupero dell’anticipazione da parte delle stazioni appaltanti”.
Di seguito, le norme utili:
1) Il decreto legge “Rilancio” 19 maggio 2020 n. 34 (in vigore dal 19 maggio)
art. 207
(Disposizioni urgenti per la liquidità delle imprese appaltatrici)
1. In relazione alle procedure disciplinate dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, i cui bandi o avvisi, con i quali si indice una gara, sono già stati pubblicati alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla medesima data, siano già stati inviati gli inviti a presentare le offerte o i preventivi, ma non siano scaduti i relativi termini, e in ogni caso per le procedure disciplinate dal medesimo decreto legislativo avviate a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla data del 30 giugno 2021, l’importo dell’anticipazione prevista dall’articolo 35, comma 18, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, può essere incrementato fino al 30 per cento, nei limiti e compatibilmente con le risorse annuali stanziate per ogni singolo intervento a disposizione della stazione appaltante.
2. Fuori dei casi previsti dal comma 1, l’anticipazione di cui al medesimo comma può essere riconosciuta, per un importo non superiore complessivamente al 30 per cento del prezzo e comunque nei limiti e compatibilmente con le risorse annuali stanziate per ogni singolo intervento a disposizione della stazione appaltante, anche in favore degli appaltatori che hanno già usufruito di un’anticipazione contrattualmente prevista ovvero che abbiano già dato inizio alla prestazione senza aver usufruito di anticipazione. Ai fini del riconoscimento dell’eventuale anticipazione, si applicano le previsioni di cui al secondo, al terzo, al quarto e al quinto periodo dell’articolo 35, comma 18 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e la determinazione dell’importo massimo attribuibile viene effettuata dalla stazione appaltante tenendo conto delle eventuali somme già versate a tale titolo all’appaltatore.
2) L’articolo 35, comma 18, del Codice degli Appalti, decreto legislativo 50/2016
18. Sul valore del contratto di appalto viene calcolato l’importo dell’anticipazione del prezzo pari al 20 per cento da corrispondere all’appaltatore entro quindici giorni dall’effettivo inizio della prestazione. L’erogazione dell’anticipazione, consentita anche nel caso di consegna in via d’urgenza, ai sensi dell’articolo 32, comma 8, del presente codice, è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all’anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell’anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione. La predetta garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l’assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziali iscritti nell’albo degli intermediari finanziari di cui all’articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. L’importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso della prestazione, in rapporto al progressivo recupero dell’anticipazione da parte delle stazioni appaltanti. Il beneficiario decade dall’anticipazione, con obbligo di restituzione, se l’esecuzione della prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.
[testo come modificato dall’art. 1, comma 20, lettera g), della legge n. 55/2019 (“sblocca-cantieri”), in vigore dal 18 giugno 2019 (che ha ampliato i destinatari dell’anticipazione dal settore dei lavori a tutti i contratti di appalto, anche di forniture e servizi, con l’inciso “al comma 18, le parole: «dei lavori», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «della prestazione»”) e dall’art. 91, comma 2, del decreto legge n. 18/2020 “Cura Italia” (in vigore dal 17/3/2020), convertito dalla legge 27/2020 (che ha consentito l’erogazione dell’anticipazione anche nel caso di consegna in via d’urgenza)]
3) La relazione al disegno di legge di conversione del DL 34/2020 (che si limita a ripetere il contenuto della norma)
Art. 207 Disposizioni urgenti per la liquidità delle imprese appaltatrici
L’articolo reca alcune misure urgenti nella materia dei contratti pubblici, nell’ottica di dare impulso ad un settore che rappresenta un volano per la nostra economia.
In particolare, il comma 1, al fine di mitigare gli effetti derivanti dalla diffusione del contagio da COVID-19, prevede che, in relazione alle procedure i cui bandi o avvisi, con i quali si indice una gara, sono già stati pubblicati alla data di entrata in vigore del decreto, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla medesima data, siano già stati inviati gli inviti a presentare le offerte o i preventivi, ma non scaduti i relativi termini e per le procedure avviate a decorrere dalla medesima data fino al 30 giugno 2021, l’importo dell’anticipazione prevista dall’articolo 35, comma 18, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, può essere elevato al 30 per cento nei limiti e compatibilmente con le risorse disponi- bili a legislazione vigente.
Al comma 2 si prevede che le stazioni appaltanti possano riconoscere, secondo le modalità e con le garanzie previste dall’articolo 35, comma 18, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, un’anticipazione fino al 30 per cento del valore delle prestazioni ancora da eseguire, anche laddove l’appaltatore abbia già usufruito dell’anticipazione contrattualmente prevista, nei limiti e compatibilmente con le risorse disponibili a legislazione vigente. Il beneficiario decade dall’anticipazione, con obbligo di restituzione, se l’esecuzione della prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.
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