decreto rilancio Archives - Giurdanella.it https://www.giurdanella.it/tag/decreto-rilancio/ Rivista di diritto amministrativo dal 1998 Mon, 07 Dec 2020 07:29:23 +0000 it-IT hourly 1 https://wordpress.org/?v=7.1.3 La semplificazione amministrativa nell’art. 264 del decreto Rilancio https://www.giurdanella.it/2020/12/la-semplificazione-amministrativa-nellart-264-del-decreto-rilancio/ Sun, 06 Dec 2020 11:57:32 +0000 https://www.giurdanella.it/?p=54038 Il decreto legge “Rilancio”, n. 34 del 2020, in vigore dal 19 maggio, convertito dalla legge 77 del 2020, ha previsto, a regime, importanti regole sulla produzione di informazioni, atti o documenti già in possesso da parte di una P.A. (al comma 2 lettera d): “Nell’ambito delle verifiche, delle ispezioni e dei controlli comunque denominati […]

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Il decreto legge “Rilancio”, n. 34 del 2020, in vigore dal 19 maggio, convertito dalla legge 77 del 2020, ha previsto, a regime, importanti regole sulla produzione di informazioni, atti o documenti già in possesso da parte di una P.A. (al comma 2 lettera d):

“Nell’ambito delle verifiche, delle ispezioni e dei controlli comunque denominati sulle attività dei privati, la pubblica amministrazione non richiede la produzione di  informazioni, atti o documenti  in  possesso  della stessa o di altra pubblica amministrazione. 

La norma viene pure provvista di effetti rigorosissimi:

“E’ nulla ogni sanzione disposta nei confronti dei privati per omessa esibizione di documenti già in possesso dell’amministrazione procedente o di altra amministrazione“. 

E’ dunque comminata la nullità di ogni sanzione disposta nei confronti dei privati per omessa esibizione di documenti già in possesso da parte delle PA.

Il decreto Rilancio ha poi previsto alcune misure temporanee di semplificazione amministrativa, valide fino al 31 dicembre 2020.

Per quanto riguarda in particolare l’erogazione di benefici economici, avviati in relazione all’emergenza COVID-19, si prevede: 

a) l’ampliamento della possibilità di presentare dichiarazioni sostitutive, in tutti i procedimenti che abbiano ad oggetto erogazioni di denaro comunque qualificate ovvero prestiti e finanziamenti da parte della P.A.;

b) una riduzione dei termini per l’esercizio dell’autotutela da parte delle Amministrazioni e la sospensione, salve eccezionali ragioni, della possibilità di revocare in via di autotutela il provvedimento, nei procedimenti in questione;

c) alcune semplificazioni per gli interventi, anche edilizi, necessari ad assicurare l’ottemperanza alle misure di sicurezza prescritte per fare fronte all’emergenza sanitaria COVID-19.

Sono state introdotte alcune misure a regime:

a) modifiche al dPR 445 del 2000 per rafforzare i controlli successivi sulle dichiarazioni sostitutive con inasprimento delle sanzioni in caso di dichiarazioni mendaci presentate dai soggetti interessati ai benefici;

b) modifiche al Codice dell’amministrazione digitale (D.Lgs. 82 del 2005) in materia di fruibilità dei dati delle pubbliche amministrazioni e di gestione della Piattaforma Digitale Nazionale Dati;

c) come anticipato sopra, nell’ambito di verifiche, ispezioni e controlli sulle attività dei privati, la P.A. “non può richiedere la produzione di informazioni, atti o documenti in possesso della stessa o di altra pubblica amministrazione“.  Ed è dichiarata espressamente “nulla ogni sanzione disposta nei confronti  dei privati  per omessa esibizione di documenti già in possesso dell’amministrazione procedente o di altra amministrazione“.

Di seguito, il testo vigente dell’art. 264 del decreto Rilancio 

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Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34, Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonche’ di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19 , convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020 n. 77

Art. 264 

(Liberalizzazione e semplificazione dei  procedimenti  amministrativi in relazione all’emergenza COVID-19) 

1. Al fine di garantire la massima semplificazione, l’accelerazione dei procedimenti amministrativi  e  la  rimozione  di  ogni  ostacolo

burocratico nella vita dei cittadini e  delle  imprese  in  relazione all’emergenza COVID-19, dalla data di entrata in vigore del  presente decreto e fino al 31 dicembre 2020: 

a) nei procedimenti avviati su istanza di  parte, che hanno ad oggetto l’erogazione di benefici economici comunque denominati, indennita’, prestazioni previdenziali  e  assistenziali,  erogazioni, contributi,  sovvenzioni,  finanziamenti,  prestiti,  agevolazioni  e sospensioni, da parte  di  pubbliche  amministrazioni,  in  relazione all’emergenza COVID-19, le dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 sostituiscono  ogni  tipo  di  documentazione  comprovante  tutti   i requisiti  soggettivi  ed  oggettivi  richiesti  dalla  normativa  di riferimento, anche in deroga ai limiti previsti dagli stessi o  dalla normativa  di  settore,  fatto  comunque  salvo  il  rispetto   delle disposizioni del codice delle  leggi  antimafia  e  delle  misure  di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159; 

b) i provvedimenti amministrativi illegittimi ai sensi dell’art. 21-octies della legge 7 agosto 1990, n. 241, adottati in relazione all’emergenza  Covid-19,   possono   essere   annullati   d’ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro il  termine  di tre mesi, in deroga all’art. 21-nonies comma 1 della legge  7  agosto 1990, n. 241. Il termine decorre  dalla  adozione  del  provvedimento espresso ovvero dalla formazione del silenzio  assenso.  Resta  salva l’annullabilità d’ufficio anche dopo il termine di tre mesi  qualora i provvedimenti amministrativi siano stati  adottati  sulla  base  di false rappresentazioni dei fatti o di  dichiarazioni  sostitutive  di certificazione e dell’atto di notorietà false o mendaci per  effetto di condotte costituenti reato,  accertate  con  sentenza  passata  in giudicato, fatta salva  l’applicazione  delle  sanzioni  penali,  ivi comprese quelle previste dal capo  VI  del  testo  unico  di  cui  al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; 

c) qualora l’attività in relazione  all’emergenza  Covid-19  sia iniziata sulla base di una segnalazione certificata di cui agli artt. 19 e seguenti della legge 7 agosto  1990,  n.  241,  il  termine  per l’adozione dei provvedimenti previsti dal comma 4 del  medesimo  art. 19 e’ di tre mesi e decorre dalla scadenza del termine per l’adozione dei provvedimenti di cui al comma 3 del medesimo articolo 19;

d) per i procedimenti di cui alla lettera a) l’applicazione dell’articolo 21-quinquies della legge 7 agosto 1990, n.  241 e’ ammessa  solo  per  eccezionali   ragioni di interesse  pubblico sopravvenute;

e) nelle ipotesi di cui all’articolo 17-bis, comma 2,  ovvero  di cui all’ art. 14-bis, commi 4 e 5 e 14 ter, comma  7  della  legge  7 agosto 1990, n. 241, il responsabile del procedimento  e’  tenuto  ad adottare il provvedimento conclusivo entro 30 giorni dal formarsi del silenzio assenso; 

f)  gli  interventi,  anche  edilizi,  necessari  ad   assicurare l’ottemperanza alle misure di sicurezza prescritte  per  fare  fronte all’emergenza sanitaria da COVID-19 sono  comunque  ammessi,  secondo quanto previsto dal  presente  articolo,  nel  rispetto  delle  norme antisismiche,  di  sicurezza,  antincendio,  igienico-sanitarie,   di tutela dal rischio idrogeologico e di tutela dei beni culturali e del paesaggio. Detti  interventi,  consistenti  in  opere  contingenti  e temporanee destinate ad essere rimosse con la  fine  dello  stato  di emergenza, sono realizzati, se diversi da quelli di cui  all’articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.  380, previa comunicazione all’amministrazione comunale di avvio dei lavori asseverata da un tecnico abilitato e corredata da  una  dichiarazione del soggetto interessato che, ai sensi dell’art. 47 del  decreto  del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, attesta  che  si tratta di opere necessarie all’ottemperanza alle misure di  sicurezza prescritte per fare fronte all’emergenza sanitaria da  COVID-19.  Per tali interventi, non sono richiesti i permessi, le  autorizzazioni  o gli atti di assenso comunque denominati  eventualmente  previsti,  ad eccezione dei titoli abilitativi di cui alla  parte  II  del  decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. E’  comunque  salva  la  facoltà dell’interessato di chiedere il  rilascio  dei  prescritti  permessi, autorizzazioni o atti  di  assenso.  L’eventuale  mantenimento  delle opere edilizie realizzate, se conformi alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente, e’ richiesto all’amministrazione comunale entro  il 31 dicembre  2020  ed  e’  assentito,  previo  accertamento  di  tale conformita’, con esonero dal contributo di costruzione  eventualmente previsto, mediante provvedimento espresso da adottare entro  sessanta giorni dalla domanda. Per l’acquisizione delle autorizzazioni e degli atti di assenso comunque denominati, ove prescritti, e’  indetta  una conferenza di servizi semplificata  ai  sensi  degli  articoli  14  e seguenti  della  legge  7  agosto  1990,  n.   241.  L’autorizzazione paesaggistica e’ rilasciata, ove  ne  sussistano  i  presupposti,  ai sensi dell’articolo 167 del decreto legislativo 22 gennaio  2004,  n. 42; 

2. Al  fine  di  accelerare   la   massima   semplificazione   dei procedimenti nonché l’attuazione di misure urgenti per il sostegno a cittadini  e  imprese  e  per  la  ripresa  a  fronte  dell’emergenza economica derivante dalla diffusione dell’infezione da  Covid-19,  il presente comma reca ulteriori  disposizioni  urgenti  per  assicurare piena attuazione ai principi di cui all’ articolo 18  della  legge  7 agosto 1990, n. 241 e al decreto del Presidente della  Repubblica  28 dicembre  2000,  n.  445,   che   non   consentono   alle   pubbliche amministrazioni  di  richiedere  la   produzione   di   documenti   e informazioni già in loro possesso: 

a) al decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000  sono apportate le seguenti modificazioni: 

1) il comma 1 dell’articolo 71 e’ sostituito dal seguente:  “((1. Le amministrazioni)) procedenti  sono  tenute  ad  effettuare  idonei controlli, anche a campione in  misura  proporzionale  al  rischio  e all’entita’ del beneficio, e nei casi di  ragionevole  dubbio,  sulla veridicita’ delle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e  47,  anche successivamente all’erogazione dei benefici, comunque denominati, per i quali sono rese le dichiarazioni. (L)”; 

2) all’articolo 75 dopo il comma  1,  e’  aggiunto  il  seguente: “1-bis. La dichiarazione mendace comporta, altresi’, la revoca  degli eventuali benefici gia’ erogati  nonche’  il  divieto  di  accesso  a contributi, finanziamenti e agevolazioni per un  periodo  di  2  anni decorrenti  da  quando  l’amministrazione  ha  adottato   l’atto   di decadenza. Restano comunque fermi gli interventi, anche economici, in favore dei  minori  e  per  le  situazioni  familiari  e  sociali  di particolare disagio. (L)”; 

3) all’articolo 76, comma 1, e’  aggiunto  in  fine  il  seguente periodo: “La sanzione ordinariamente prevista dal  codice  penale  e’ aumentata da un terzo alla meta’.”; 

b) all’articolo 50 del decreto legislativo 7  marzo  2005,  n.  82, apportare le seguenti modifiche: 

1) al comma 2 le parole  “salvo  il  disposto  dell’articolo  43, comma 4” sono sostituite dalle seguenti:  “salvo  il  disposto  degli articoli 43, commi 4 e 71,”; 

2) dopo il comma 2-bis e’ aggiunto il seguente comma:  “2-ter. Le pubbliche amministrazioni certificanti detentrici  dei dati di cui al comma 1 ne assicurano  la  fruizione  da  parte  delle pubbliche  amministrazioni  e  dei  gestori  di   servizi   pubblici, attraverso la predisposizione  di  accordi  quadro.  Con  gli  stessi accordi, le pubbliche amministrazioni detentrici dei dati assicurano, su richiesta dei soggetti privati di cui all’articolo 2  del  decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,  n.  445,  conferma scritta della corrispondenza di quanto dichiarato con  le  risultanze dei dati da essa custoditi, con le modalita’ di cui all’articolo  71, comma 4 del medesimo decreto.”; 

c) LETTERA ABROGATA DAL D.L. 16 LUGLIO 2020, N. 76; 

d) nell’ambito delle verifiche, delle  ispezioni  e  dei  controlli comunque  denominati  sulle  attività  dei  privati,  la  pubblica amministrazione non richiede la produzione di  informazioni,  atti  o documenti in  possesso  della  stessa  o  di  altra   pubblica amministrazione. E’ nulla ogni sanzione disposta  nei  confronti  dei privati  per omessa esibizione di documenti già in  possesso dell’amministrazione procedente o di altra amministrazione; 

3. Le amministrazioni  predispongono  gli  accordi  quadro  di  cui all’articolo 50, comma 2-ter, del decreto legislativo 7  marzo  2005, n. 82 entro centoventi giorni dall’entrata  in  vigore  del  presente decreto. 

4. Le disposizioni  del  presente  articolo  attengono  ai  livelli essenziali delle  prestazioni  di  cui  all’articolo  117,  comma  2, lettera  m),  della  Costituzione  e  prevalgono  su   ogni   diversa disciplina regionale. 

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La tecnologia applicata ai concorsi nel Decreto Rilancio https://www.giurdanella.it/2020/07/la-tecnologia-applicata-ai-concorsi-nel-decreto-rilancio/ Tue, 28 Jul 2020 09:40:06 +0000 https://www.giurdanella.it/?p=53281 Velocizzare i concorsi pubblici? Per il Decreto Rilancio si può attraverso l’utilizzo della tecnologia digitale.

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Non solo i procedimenti/provvedimenti amministrativi sono stati investiti dall’ormai noto Decreto Rilancio.

Il processo di semplificazione, decentramento e velocizzazione, tanto voluto dalla normativa emergenziale, ha coinvolto un altro macro settore: i concorsi pubblici.

Questa volta ad essere scomodato è un corpus di norme concernente alcuni tra i più importanti – e attesi- concorsi italiani: partendo dai concorsi RIPAM (art. 247), il Decreto, così come convertito in legge, si sofferma anche sulla procedura selettiva finalizzata all’ammissione alla Scuola Nazionale dell’Amministrazione (art. 250), con ciò non tralasciando neanche le modalità di svolgimento del concorso per il personale del Ministero della Salute (art. 251) e della Giustizia (art. 252), fino a giungere a disciplinare quello per accedere alla magistratura ordinaria (art. 253), per concludere, infine, con il concorso notarile e l’esame di abilitazione all’esercizio della professione forense (art. 254).

Articoli che, pur trattando concorsi differenti, hanno tutti un minimo comune denominatore: la tecnologia digitale.

Vediamo insieme le caratteriste della normativa emergenziale succitata:

  • ha natura sperimentale e transitoria: al momento il termine di applicazione è fissato “fino al 31 dicembre 2020”;

  • concerne sia i concorsi da bandire che quelli in itinere;

  • individua sedi decentrate sulla base della provenienza geografica dei candidati, utilizzando idonei locali di plessi scolastici di ogni ordine e grado, sedi universitarie e ogni altra struttura pubblica e privata;

  • prevede l’utilizzo della tecnologia digitale per ogni fase della procedura concorsuale;

  • introduce il dimezzamento dei termini per la presentazione della domanda di partecipazione (dagli ordinari 30 giorni si passa ai 15 giorni decorrenti dalla pubblicazione del bando di riferimento);

  • prevede un’apposita piattaforma digitale in cui confluire le domande di partecipazione, sostituendo, dunque, la richiesta aggiuntiva di originale a mezzo raccomandata A/R. E mediante la predetta piattaforma, verrà effettuata ogni comunicazione concernente il concorso.

  • attribuisce la possibilità di esperire la prova orale in video conferenza, attraverso l’utilizzo di strumenti informatici e digitali, garantendo comunque l’adozione di soluzioni tecniche che assicurino:

    – la pubblicità della stessa,

    – l’identificazione dei partecipanti,

    – nonché la sicurezza delle comunicazioni e la loro tracciabilità.

Infine, si conferma e al tempo stesso si avvalora, quale requisito di partecipazione indispensabile, il possesso, per il candidato, di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) a lui intestato e la registrazione nella piattaforma attraverso il Sistema pubblico di identità digitale (SPID).

La predetta procedura informatizzata riguarda anche l’operato della Commissione esaminatrice che potrà svolgere i propri lavori in modalità telematica, garantendo la sicurezza e la tracciabilità delle comunicazioni.

Al netto di ipotesi paradossali quali ad esempio il famoso “data breach” che ha visto l’INPS diffondere “incidentalmente” i dati sensibili di milioni di utenti, è indubbio come il mondo del bit, sia uno strumento utile per far fronte ai deficit di sistema che da anni – quindi ante COVID- dilaniano le procedure concorsuali in Italia (vedi da ultimo il concorso DSGA).

Nulla vieta, infatti, che da normativa emergenziale e sottoposta “a termine”, questo iter possa diventare una consuetudine ben rotata dall’Amministrazione per sgravare le procedure concorsuali e velocizzare anche il meccanismo di pubblicazione degli esiti.

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L’ “accelerazione” dei procedimenti amministrativi nel Decreto Rilancio https://www.giurdanella.it/2020/07/l-accelerazione-dei-procedimenti-amministrativi-nel-decreto-rilancio/ Thu, 23 Jul 2020 10:14:34 +0000 https://www.giurdanella.it/?p=53239 Un breve excursus sui vari settori pubblici trattati dall'art. 264 del Decreto Rilancio così come modificato dalla legge di conversione n.77/20

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Al fine di rimuovere <<ogni ostacolo burocratico nella vita dei cittadini e delle imprese>>, il Decreto Rilancio ha previsto nel suo articolo 264 un iter di “accelerazione dei procedimenti amministrativi”.

Tale iter emergenziale, integralmente confermato dalla legge di conversione n. 77 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 18 luglio 2020, è strettamente connesso al percorso di digitalizzazione e decentramento che, negli ultimi anni, sta gradatamente investendo la P.A.

La norma suindicata investe, però, questioni di rilevanza costituzionale, perché prevede un corpus di misure che incidono su diritti civili e sociali “essenziali” riconosciuti dall’art. 117 comma 2 lett. m) e, pertanto, hanno il pregio di prevalere su ogni disciplina regionale.

Di seguito, i vari punti toccati dell’art. 264.

1. I procedimenti avviati su istanza di parte aventi ad oggetto erogazione di benefici economici (art. 264 primo comma lett. a)

L’articolo 264 investe l’affannosa questione dei procedimenti su istanza del cittadino aventi ad oggetto l’erogazione da parte di pubbliche amministrazioni di benefici economici in relazione all’emergenza COVID-19.

Sul punto la norma espressamente dispone che per le erogazioni economiche (indennità, prestazioni previdenziali e assistenziali, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, prestiti, agevolazioni e sospensioni) le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell’atto di notorietà siano in grado di sostituire ogni tipo di documentazione comprovante i requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti di volta in volta dalla normativa di riferimento, nel rispetto chiaramente del codice antimafia e delle misure di prevenzione.

Ciò fa sì che alle Amministrazioni non sia più concesso richiedere documenti e informazioni già in qualche modo in loro possesso, anche tramite controlli incrociati. E per questo è << nulla ogni sanzione disposta nei confronti dei privati per omessa esibizione di documenti in possesso dell’amministrazione procedente o di altra P.A.>>

Si badi che, in ogni caso, per tali erogazioni è fatta salva la possibilità di ricorrere alla revoca ex. art. 21 quinquies della legge 7 agosto 1990 n. 241 ma solo per eccezionali ragioni di interesse pubblico sopravvenute.

In particolare le amministrazioni sono tenute ad effettuare controlli sulla veridicità delle dichiarazioni suindicate nei casi in cui vi sia un ragionevole dubbio in relazione al rischio e all’entità del beneficio, anche in fase successiva all’erogazione.

Sul punto, è bene precisare che la dichiarazione mendace conduce alla revoca di eventuali benefici già erogati nonché al divieto di accesso a contributi, finanziamenti e agevolazioni per un periodo di 2 anni decorrenti dall’atto di decadenza, salvo necessità di interventi a favore dei minori o in caso di situazioni familiari e sociali di particolare disagio.

2. L’annullabilità d’ufficio dei provvedimenti illegittimi

L’articolo in commento ha il merito di aver ridotto il termine previsto per l’annullabilità d’ufficio dei provvedimenti illegittimi quando adottati in relazione all’emergenza COVID-19.

Questi ultimi infatti possono essere annullati d’ufficio, sussistendo ragioni di interesse pubblico, entro tre mesi, in deroga, dunque, al “termine ragionevole comunque non superiore a diciotto mesi” previsto all’art. 21 nonies comma 1 della legge 7 agosto 1990 n. 241.

Tale termine decorre:

– dall’adozione del provvedimento quando questo è espresso;

– dalla formazione del silenzio assenso in caso contrario;

– dalla scadenza del termine per l’adozione se si tratta di provvedimento soggetto a S.C.I.A.

Tuttavia, la predetta annullabilità è possibile anche dopo il termine di tre mesi qualora i provvedimenti amministrativi siano stati adottati sulla base:

– di false rappresentazioni dei fatti;

– di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell’atto di notorietà false e mendaci per effetto di condotte costituenti reato, accertate con sentenza passata in giudicato.

3. Conclusione del procedimento in ipotesi di silenzio assenso

L’iter di semplificazione dei procedimenti amministrativi de quo non poteva non avere un occhio di riguardo anche alle ipotesi di silenzio c.d. assenso intercorrente tra amministrazioni pubbliche e tra queste ultime e gestori di beni o servizi pubblici, per le quali in luogo al consueto termine di 45 giorni ( ad eccezione dei provvedimenti per la tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali, o tutela della salute dei cittadini per i quali si parla di 90 giorni), la norma prevedere che il responsabile del procedimento sia tenuto ad adottare il provvedimento espresso conclusivo entro il termine ridotto di 30 giorni dal silenzio assenso.

4. Interventi edilizi

Infine, merita attenzione il modo in cui la copertura normativa emergenziale ha investito anche gli interventi in materia edilizia necessari ad assicurare l’ottemperanza alle misure di sicurezza prescritte per fare fronte all’emergenza sanitaria COVID- 19.

Premesso che detti interventi consistono in opere contingenti e temporanee, destinate ad essere rimosse con la fine dello stato di emergenza, essi devono essere realizzati secondo i seguenti criteri:

– il rispetto delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di tutela del rischio idrogeologico e di tutela dei beni culturali e del paesaggio,

– la previa comunicazione di avvio dei lavori asseverata da un tecnico abilitato e corredata da una dichiarazione attestante la finalità di opere necessarie per far fronte all’emergenza COVID-19.

E’ comunque possibile per l’interessato richiedere il rilascio di permessi, autorizzazioni o atti di assenso. Quanto detto non ricorre se si versa in attività edilizia libera. Ciò non toglie che il cittadino possa richiedere l’eventuale mantenimento delle opere edilizie realizzate, se conformi alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente, all’amministrazione comunale entro il 31 dicembre 2020.

Al netto di quanto su esposto, è evidente come le Istituzioni abbiano voluto mettere su “carta” un processo di snellimento dell’operato della P.A in rapporto diretto col cittadino, iniziato da qualche anno, e che, tuttavia,  ad oggi va a rilento.

L’art. 264 potrebbe, dunque, fare da apripista. Non resta dunque che attendere con la speranza che tale eccezione necessitata dalla circostanza di far fronte all’emergenza COVID-19, possa diventare un domani la regola del buon andamento della P.A di cui all’art. 97 della nostra Costituzione.

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L’anticipazione prezzi negli appalti dopo il decreto Rilancio https://www.giurdanella.it/2020/05/lanticipazione-prezzi-alle-imprese-dopo-il-decreto-rilancio/ Sat, 23 May 2020 11:50:12 +0000 https://www.giurdanella.it/?p=53050 Terza modifica in poco tempo all'anticipazione prezzi nel contratto di appalto: dopo l'estensione a servizi e forniture (col decreto Sblocca cantieri) e alla consegna in via d'urgenza (col decreto Cura italia), ecco l’aumento dell’acconto (col decreto Rilancio)

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Il decreto legge “Rilancio” 19 maggio 2020 n. 34 (in vigore dal 19 maggio), all’art. 207 (“Disposizioni urgenti per la liquidità delle imprese appaltatrici”) riconosce il diritto all’anticipazione prezzi (un acconto erogato all’avvio dell’esecuzione del contratto di appalto) anche in favore degli appaltatori che abbiano dato inizio alla prestazione senza aver già usufruito di anticipazione, fino al 30 per cento dell’importo dell’appalto (la norma prima consentiva il 20).

Si tratta della terza modifica nell’arco di un anno, all’art. 35 del Codice degli Appalti (dedicato alle soglie e ai metodi di calcolo del valore degli appalti) che contiene, al comma 18, la (stringata) disciplina sull’anticipazione prezzi.

La prima modifica è stata introdotta dalla legge n. 55/2019 (di conversione del d.l. “Sblocca-cantieri”), in vigore dal 18 giugno 2019, che ha ampliato i destinatari dell’anticipazione dal settore dei lavori a tutti i contratti di appalto, anche di forniture e servizi.

La seconda è stata inserita dall’art. 91, comma 2, del decreto legge “Cura Italia” n. 18/2020 (in vigore dal 17/3/2020), convertito dalla legge 27/2020, che ha consentito l’erogazione dell’anticipazione anche nel caso di consegna in via d’urgenza.

Adesso, a prescindere dal diritto all’anticipazione secondo le norme precedenti, la norma estende l’applicazione dell’art. 35 comma 18 del codice appalti, sia nella quota percentuale (fino al 30), che nella platea dei destinatari (tutti gli appaltatori che abbiano già dato inizio alla prestazione senza aver usufruito di anticipazione), alle condizioni previste dal decreto Rilancio, che recita:

“Ai fini del riconoscimento dell’eventuale anticipazione, si applicano le previsioni di cui al secondo, al terzo, al quarto e al quinto periodo dell’articolo 35, comma 18 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”.

Trovano quindi applicazione le seguenti regole, stabilite nei periodi citati, sulla costituzione della garanzia a tutela della Stazione Appaltante:

“2. L’erogazione dell’anticipazione, consentita anche nel caso di consegna in via d’urgenza, ai sensi dell’articolo 32, comma 8, del presente codice, è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all’anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell’anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione.
3. La predetta garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l’assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività.
4. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziali iscritti nell’albo degli intermediari finanziari di cui all’articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. 

5. L’importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso della prestazione, in rapporto al progressivo recupero dell’anticipazione da parte delle stazioni appaltanti”.

Di seguito, le norme utili:

1) Il decreto legge “Rilancio” 19 maggio 2020 n. 34 (in vigore dal 19 maggio)

art. 207
(Disposizioni urgenti per la liquidità delle imprese appaltatrici)

1. In relazione alle procedure disciplinate dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, i cui bandi o avvisi, con i quali si indice una gara, sono già stati pubblicati alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla medesima data, siano già stati inviati gli inviti a presentare le offerte o i preventivi, ma non siano scaduti i relativi termini, e in ogni caso per le procedure disciplinate dal medesimo decreto legislativo avviate a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla data del 30 giugno 2021, l’importo dell’anticipazione prevista dall’articolo 35, comma 18, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, può essere incrementato fino al 30 per cento, nei limiti e compatibilmente con le risorse annuali stanziate per ogni singolo intervento a disposizione della stazione appaltante.

2. Fuori dei casi previsti dal comma 1, l’anticipazione di cui al medesimo comma può essere riconosciuta, per un importo non superiore complessivamente al 30 per cento del prezzo e comunque nei limiti e compatibilmente con le risorse annuali stanziate per ogni singolo intervento a disposizione della stazione appaltante, anche in favore degli appaltatori che hanno già usufruito di un’anticipazione contrattualmente prevista ovvero che abbiano già dato inizio alla prestazione senza aver usufruito di anticipazione. Ai fini del riconoscimento dell’eventuale anticipazione, si applicano le previsioni di cui al secondo, al terzo, al quarto e al quinto periodo dell’articolo 35, comma 18 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e la determinazione dell’importo massimo attribuibile viene effettuata dalla stazione appaltante tenendo conto delle eventuali somme già versate a tale titolo all’appaltatore.

2) L’articolo 35, comma 18, del Codice degli Appalti, decreto legislativo 50/2016

18. Sul valore del contratto di appalto viene calcolato l’importo dell’anticipazione del prezzo pari al 20 per cento da corrispondere all’appaltatore entro quindici giorni dall’effettivo inizio della prestazione. L’erogazione dell’anticipazione, consentita anche nel caso di consegna in via d’urgenza, ai sensi dell’articolo 32, comma 8, del presente codice, è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all’anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell’anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione. La predetta garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l’assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziali iscritti nell’albo degli intermediari finanziari di cui all’articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. L’importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso della prestazione, in rapporto al progressivo recupero dell’anticipazione da parte delle stazioni appaltanti. Il beneficiario decade dall’anticipazione, con obbligo di restituzione, se l’esecuzione della prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

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testo come modificato dall’art. 1, comma 20, lettera g), della legge n. 55/2019 (“sblocca-cantieri”), in vigore dal 18 giugno 2019 (che ha ampliato i destinatari dell’anticipazione dal settore dei lavori a tutti i contratti di appalto, anche di forniture e servizi, con l’inciso “al comma 18, le parole: «dei lavori», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «della prestazione»”) e dall’art. 91, comma 2, del decreto legge n. 18/2020 “Cura Italia” (in vigore dal 17/3/2020), convertito dalla legge 27/2020 (che ha consentito l’erogazione dell’anticipazione anche nel caso di consegna in via d’urgenza)]

3) La relazione al disegno di legge di conversione del DL 34/2020 (che si limita a ripetere il contenuto della norma)

Art. 207 Disposizioni urgenti per la liquidità delle imprese appaltatrici 

L’articolo reca alcune misure urgenti nella materia dei contratti pubblici, nell’ottica di dare impulso ad un settore che rappresenta un volano per la nostra economia. 

In particolare, il comma 1, al fine di mitigare gli effetti derivanti dalla diffusione del contagio da COVID-19, prevede che, in relazione alle procedure i cui bandi o avvisi, con i quali si indice una gara, sono già stati pubblicati alla data di entrata in vigore del decreto, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla medesima data, siano già stati inviati gli inviti a presentare le offerte o i preventivi, ma non scaduti i relativi termini e per le procedure avviate a decorrere dalla medesima data fino al 30 giugno 2021, l’importo dell’anticipazione prevista dall’articolo 35, comma 18, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, può essere elevato al 30 per cento nei limiti e compatibilmente con le risorse disponi- bili a legislazione vigente.

Al comma 2 si prevede che le stazioni appaltanti possano riconoscere, secondo le modalità e con le garanzie previste dall’articolo 35, comma 18, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, un’anticipazione fino al 30 per cento del valore delle prestazioni ancora da eseguire, anche laddove l’appaltatore abbia già usufruito dell’anticipazione contrattualmente prevista, nei limiti e compatibilmente con le risorse disponibili a legislazione vigente. Il beneficiario decade dall’anticipazione, con obbligo di restituzione, se l’esecuzione della prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione. 

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