L'articolo Reato di subappalto illecito, le pene nel D.L. 113/2018 proviene da Giurdanella.it.
]]>L’art. 21 L.646/1982 coordinato con le modifiche del DL 113/2018, punisce adesso con pene più elevate chiunque, avendo in appalto opere riguardanti la pubblica amministrazione, concede anche di fatto, in subappalto o a cottimo, in tutto o in parte le opere stesse, senza l’autorizzazione dell’autorità competente, nonché il subappaltatore e l’affidatario del cottimo nelle stesse circostanze.
Di seguito l’estratto del Dossier del Servizio Studi del Senato sull’art. 25 del D.L. 113/2015
***
In materia di subappalti illeciti, l’articolo 25 del D.L 113/2018 mira ad inasprire il trattamento sanzionatorio per le condotte degli appaltatori, che facciano ricorso, illecitamente a meccanismi di subappalto.
Più nel dettaglio il decreto-legge modifica il comma 1 dell’articolo 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646. La disposizione, nella formulazione vigente prima del decreto-legge, puniva con la pena dell’arresto da sei mesi a un anno e con l’ammenda non inferiore a un terzo del valore dell’opera concessa in subappalto o a cottimo e non superiore ad un terzo del valore complessivo dell’opera ricevuta in appalto chiunque, avendo in appalto opere riguardanti la P.A., concede, anche di fatto, in subappalto o cottimo, in tutto o in parte, le opere stesse senza autorizzazione del committente (primo periodo del comma 1 dell’articolo 21).
L’articolo prevedeva inoltre l’applicazione della pena dell’arresto da sei mesi ad un anno e dell’ammenda pari ad un terzo del valore dell’opera ricevuta in subappalto o in cottimo anche nei confronti del subappaltatore e dell’affidatario del cottimo (secondo periodo del comma 1 dell’articolo 21).
Il comma unico dell’articolo 25 del decreto-legge trasforma i reati in questione da contravvenzioni in delitti, puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a un terzo del valore dell’opera concessa in subappalto o a cottimo e non superiore ad un terzo del valore complessivo dell’opera ricevuta in sub-appalto. In proposito è opportuno rilevare che la trasformazione in delitto – in mancanza di una espressa previsione – comporta l’esclusione della punibilità delle ipotesi colpose.
Si tratta di una conseguenza di non poco conto soprattutto per gli effetti inter-temporali della trasformazione: in altri termini in sede applicativa si dovrà chiarire se i fatti colposi commessi ante decreto-legge restino punibili alla luce della previgente fattispecie contravvenzionale oppure la restrizione dell’area della rilevanza penale alle sole ipotesi dolose, conseguente alla trasformazione del reato da contravvenzione a delitto, si riverberi anche ai fatti antecedenti alla modifica normativa.
Con riguardo alle ipotesi colpose si segnala Corte d’appello di Milano, Sentenza 18 febbraio 2005, con la quale il giudice meneghino ha ritenuto integrato il reato a titolo di colpa, in quanto il subappaltatore, nel dare inizio ai lavori, avrebbe comunque dovuto accertarsi di essere stato regolarmente autorizzato dall’autorità competente o comunque, nel caso dell’invocata autorizzazione, perfezionatasi con il c.d. “silenzio assenso”, accertarsi che la procedura posta in essere dalla stazione appaltante fosse corretta; l’omissione di qualsivoglia controllo da parte del predetto imputato integrerebbe quella colpa idonea a configurare il reato
L'articolo Reato di subappalto illecito, le pene nel D.L. 113/2018 proviene da Giurdanella.it.
]]>L'articolo CEDU: condannata l’Italia per l’irruzione alla scuola Diaz proviene da Giurdanella.it.
]]>Il caso riguarda gli eventi accaduti la notte del 21 luglio 2001 a Genova, alla fine del vertice del G8, quando con un blitz la polizia italiana irruppe all’interno della scuola Diaz, che era stata messa a disposizione dal Comune per fungere da luogo di sistemazione notturna per i manifestanti.
Ad avviso della Corte, adita da uno dei manifestanti, il blitz della polizia deve essere descritto come “tortura” ai sensi dell’articolo 3 della Convenzione. La Corte ha riscontrato una violazione dell’articolo 3 della Convenzione, a causa dei maltrattamenti subiti dal ricorrente e ha rilevato che la legislazione penale è inadeguata per quanto riguarda sanzioni contro gli atti di tortura e misure dissuasive che prevengano la loro reiterazione.
Dopo aver sottolineato il carattere strutturale del problema, la Corte ricorda che, per quanto riguarda azioni di rimedio di questo tipo, lo stato italiano ha l’obbligo, ai sensi dell’art. 3 citato, di stabilire un quadro giuridico appropriato, anche attraverso disposizioni penali efficaci. Ritiene altresì necessario che l’ordinamento giuridico italiano si fornisca di strumenti giuridici in grado di punire adeguatamente i responsabili di atti di tortura o di altri maltrattamenti.
Il testo integrale della sentenza in lingua francese
L'articolo CEDU: condannata l’Italia per l’irruzione alla scuola Diaz proviene da Giurdanella.it.
]]>L'articolo Esame Avvocato 2013, diritto penale, parere svolto… proviene da Giurdanella.it.
]]>[ Ora disponibile l’ebook di Giurdanella.it per la preparazione all’esame di avvocato 2013, con consigli, tracce, atti, pareri e sentenze. Per acquistarlo clicca qui, n.d.e. ]
Ecco un esempio di parere di diritto penale, in tema di rapporto di causalità, in particolare sulla causalità omissiva e violenza sessuale.
In particolare si verterà sulla responsabilità penale omissiva della madre per non aver impedito gli abusi sessuali del marito ai danni delle figlie minori: se sia o meno configurabile ex artt. 40, II e 609-bis c.p.
Art. 40. Rapporto di causalità.
Nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come reato, se l’evento dannoso o pericoloso, da cui dipende l’esistenza del reato, non è conseguenza della sua azione od omissione
Non impedire un evento, che si ha l’obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo.
609-bis. Violenza sessuale.
Chiunque, con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità, costringe taluno a compiere o subire atti sessuali è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.
Alla stessa pena soggiace chi induce taluno a compiere o subire atti sessuali:
1) abusando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa al momento del fatto;
2) traendo in inganno la persona offesa per essersi il colpevole sostituito ad altra persona.
Nei casi di minore gravità la pena è diminuita in misura non eccedente i due terzi
La sentenza.
Cass. pen. 30 gennaio 2008 n. 4730
1. Il genitore esercente la potestà sui figli minori, in quanto investito di una posizione di “garanzia” in ordine alla tutela della integrità psico-fisica degli stessi, risponde penalmente degli atti di violenza sessuale compiuti dal coniuge sui figli, quando sussistano le condizioni costituite: a) dalla conoscenza o conoscibilità dell’evento; b) dalla conoscenza o riconoscibilità dell’azione doverosa incombente sul “garante”; c) dalla possibilità oggettiva di impedire l’evento.
2. La posizione di garanzia verso i propri figli è costituita dall’art. 147 c.c. e comporta l’obbligo per il genitore di tutelare la vita, l’incolumità e la moralità sessuale dei minori contro altrui aggressioni, anche endofamiliari, adottando anche le misure più drastiche in vista del raggiungimento di tale scopo. Tra i suddetti “doverosi” interventi rientrano anche i rimedi estremi, quali la denuncia dell’autore del reato ed il suo allontanamento dall’abitazione coniugale.
3. La posizione di “garanzia” del genitore impone a questi di porre in essere tutti gli interventi concretamente idonei a far cessare l’attività delittuosa nei confronti dei figli, posto che l’obbligo di tutela del minore, che la legge affida al genitore, ha natura assolutamente prioritaria rispetto a qualsivoglia altra esigenza.
Il PARERE
Mevia e Caia, figlie minori di Tizia – medico chirurgo – rivelano alla stessa che il loro padre Sempronio (marito di Tizia) le sottopone ad abusi sessuali. Dinnanzi alle dichiarazioni delle figlie, Tizia adotta talune “cautele” per evitare il ripetersi dei turpi comportamenti del coniuge: espellere il marito dalla camera da letto, ridurre al minimo la propria permanenza fuori casa, rientrare a “sorpresa” nell’abitazione. La situazione non muta e la frustrazione delle minori le conduce a confidarsi ai propri insegnati a scuola che fanno denunzia dei fatti in questione. Sottoposto a procedimento penale, Sempronio viene condannato: gli abusi sono durati per circa 7 anni, senza interruzione alcuna. Dalle dichiarazioni delle vittime risulta, peraltro, che “intorno al 2000”, ai rapporti completi, che non avvenivano alla presenza della madre, si erano anche aggiunte “convocazioni” domenicali nel letto matrimoniale, durante le quali, Sempronio, mentre consumava un rapporto con la moglie, “toccava” anche le figlie, fatte posizionare ai lati. Nelle more, anche tizia viene sottoposta a procedimento penale: le viene ascritto il reato qualificato ai sensi degli artt. 40, comma 2, 609 bis comma 1 c.p., per non aver impedito al marito la commissione di abusi sessuali perpetrati sulle figlie minori. Il candidato, assunte le vesti del legale di Tizia, premessi cenni sulla causalità omissiva, rediga motivato parere
Svolgimento
1. Causalità omissiva
L’imputazione del fatto illecito in capo al soggetto avviene sulla base di un criterio soggettivo e di uno oggettivo, sulla scorta della teoria bipartita del reato: il criterio di imputazione soggettiva concerne il rapporto autore – fatto ed attiene alla verifica della sussistenza del dolo o, se ex lege prevista, della colpa. Il criterio di imputazione oggettiva è integrato invece dalla causalità giuridica concernente il rapporto azione – evento. Il rapporto di causalità è presupposto indefettibile del reato integrando gli estremi di uno degli elementi costitutivi della fattispecie delittuosa: in assenza del nesso eziologico al soggetto non può essere ascritto l’evento illecito. La causa, tecnicamente, è la condizione contingente necessaria per la produzione dell’evento ed il presupposto logico che determina la consequenzialità tra un’azione ed un evento. A livello di inquadramento sistematico e di ratio, non deve essere trascurata la funzione cd. selettiva della casualità che risponde all’ottemperanza ai principi di personalità e materialità della responsabilità penale poiché circoscrive l’area del penalmente rilevante secondo un indice sintomatico di carattere oggettivo. Proprio sulla scorta di tale indicazione, il nostro ordinamento non ha recepito la teoria della cd. imputazione oggettiva dell’evento, reietta perché punisce l’autore del fatto per la sola presenza dell’aumento del rischio creato dalla condotta. Alla stregua dell’art. 40 del codice penale, clausola generale di tutto l’ordinamento, il nesso causale è il rapporto intercorrente tra azione/omissione ed evento criminoso: la formulazione generale degli artt. 40, 41 ha, tuttavia, suscitato diversi indirizzi interpretativi volti a spiegare quando ed a quali condizioni un evento lesivo fosse conseguenza dell’azione. Le diverse scuole di pensiero hanno infatti prospettato soluzioni anche molto differenti tra di loro proponendo una teoria della causalità scientifica, umana o materiale, al di là delle scuole minoritarie. L’indirizzo accreditato in giurisprudenza, ritiene che il criterio di imputazione oggettiva vada dedotto secondo il principio della condicio sine qua non con il correttivo della cd. causalità adeguata e, quindi, prestando fede al brocardo id quod plerumque accidit: è causa di un determinato evento, quell’antecedente logico indefettibile tipicamente idoneo ed adeguato a produrlo, secondo criteri di regolarità causale ovvero secondo ciò che ordinariamente avviene, anche a prescindere da una nota e accreditata legge di copertura, (se essa manca o non può conosciuta con certezza). La nozione di causalità del moderno diritto penale è, ciò nonostante, sul piano pratico, dibattuta tra teorie ex ante e teorie ex post: le prime propongono un giudizio prognostico con focus sulla condotta; le secondo optano per un giudizio di diagnosi con maggiore interesse per l’evento. Trattasi, in ogni caso, di una causalità reale in cui il rapporto si sviluppo sul piano fenomenico tangibile e concreto.
Più precisamente si ricorre al cd. modello nomologico – deduttivo con ammissione dei coeteris paribus. Tale giudizio di realtà, in passato, abbracciava anche il rapporto di causalità nei reati cd. omissivi, in cui, strutturalmente, il reato è posto in essere mediante un’omissione del reo e non una sua azione. Secondo un orientamento dottrinale, infatti, la causalità materiale era tale a prescindere dalla tipologia di reato posto in essere. Nella tradizione classica, infatti, si negava autonoma struttura ai reati omissivi e si riteneva, più semplicemente, che il reato commissivo potesse essere posto mediante azione od omissione: la tipicità omissiva, quindi, diveniva mera modalità di esecuzione del reato. La tradizione classica è stata superata dalla più attenta dottrina la quale ha proposto una autonoma collocazione del reato omissivo ed il riconoscimento di una sua autonomia strutturale. Per reato omissivo, peraltro, si fa riferimento ai reati omissivi propri, (tipizzati ex lege, e prescindenti dalla verificazione di un evento), ma anche a quelli impropri, in cui si verifica un evento e non c’è tipizzazione legislativa: essi sono ricavati in via ermeneutica dall’interprete attraverso il combinato disposto di una norma di parte speciale base e l’art. 40 c.p. Il comma II dell’art. 40, infatti, sancisce il principio di cd. equivalenza causale: non impedire un evento che si ha l’obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo. Alcuni autori hanno molto dibattuto in ordine al contenuto, ai limiti ed alla funzione del comma II dell’art. 40 c.p. poiché l’omissione era già stata disciplinata nel I comma il quale, per l’appunto, prevede la causalità per ogni azione od omissione. Si è ritenuto, pertanto, che il II comma abbia perseguito l’intento di estendere l’area della punibilità alle fattispecie di reato cd. commissivo mediante omissione individuando, contestualmente, quali obblighi d’azionarsi siano idonei ed esclusivi all’addebito di responsabilità penale: quelli giuridici. Peraltro, il rapporto di causalità è implicitamente una querelle che attiene ai soli reati di evento, (il cui ambito è più che dibattuto in dottrina). Il reato omissivo improprio presenta delle caratteristiche del tutto peculiari. Quanto alla sua struttura esso è composto dalla situazione tipica derivata, dalla condotta omissiva e dall’evento non impedito. La condotta omissiva è integrata dall’omesso impedimento dell’evento e non dalla semplice omissione, (es. omissione di soccorso): tipico il caso dell’omicidio per omesso intervento terapeutico dovuto. Proprio per la struttura succitata i reati omissivi improprio sono anche definiti, come già fatto presente, commissivi mediante omissione. La rilevanza penale delle condotte omissive discende da un criterio di equivalenza causale normativo che si traduce in una forma di causalità la quale non può dirsi reale. La giurisprudenza e la dottrina più accreditata hanno parlato, infatti, di causalità ipotetica o cd. normativa poiché il rapporto eziologico discende da un giudizio ipotetico prognostico e non reale: il giudizio controfattuale opera all’inverso poiché il giudice deve fingere avvenuta l’azione dovuta per verificare se l’evento persiste o non si sarebbe prodotto. Peraltro, attenta dottrina ha evidenziato che la formula di accertamento è doppiamente ipotetica: nella protasi (azione) e nell’apodosi, (evento) poiché nella protasi mancano dati comportamentali reali e nella protasi vi è solo l’antecedente statico, (omissione), reale solo a condizione di essere animato dall’azione impeditiva, immaginaria. La causalità ipotetica, quindi, si traduce in una evidente difficoltà dogmatica nell’ambito dei reati omissivi impropri, laddove la fattispecie penale non è indicata dal legislatore ma è ricavata dall’opera ermeneutica dell’interprete.
Nel caso involgente Tizia, peraltro, emerge tutta la problematicità sin qui descritta: ella è imputata di violenza sessuale mediante omissione sub specie di omesso impedimento degli abusi sessuali del marito. Più precisamente, si tratta di un concorso omissivo nel reato commissivo: in dottrina e giurisprudenza appare incontestata l’interpretazione dell’art. 40, co. 2, c.p., nel senso che il concetto di evento da impedire sia comprensivo, in alcuni casi, di ipotesi di reato: è, pertanto, configurabile un concorso in forma omissiva nel reato commissivo altrui. A tal proposito sarà necessario, però, nel caso concreto, verificare la sussistenza di una cd. posizione di garanzia in capo al soggetto omittente, atteso che solo in questo caso sarà possibile ipotizzare una sua responsabilità penale. Per stabilire se incomba in capo all’agente un obbligo giuridico di impedire l’evento-reato vanno esperite differenti valutazioni a seconda dell’indirizzo ermeneutico prescelto ed in particolare: occorrerà guardare alle sole fonti di attribuzione dell’obbligo se si sposa la tesi formale che individua le stesse nella legge, nel contratto e nella pregressa azione pericolosa; sarà, invece, necessaria la verifica della possibilità empirico-fattuale di impedire l’evento se si segue l’indirizzo sostanziale, salvo richiedere entrambi gli elementi accogliendo la maggiormente garantista tesi mista. Una volta chiarito questo primo fondamentale aspetto il concorso omissivo nel reato commissivo sarà configurabile qualora ed in quanto venga provato un nesso di causalità, anche in forma meramente agevolativa, tra omissione ed evento – reato, oltre che, come ovvio, l’elemento soggettivo. Applicando le esposte coordinate al caso in esame, pare configurabile la responsabilità penale di Tizia: conforta l’assunto la più recente giurisprudenza; in particolare, in un recentissimo arresto, la Cassazione, in un caso analogo, ha optato per la soluzione positiva.
2. Omesso impedimento dell’evento
La Suprema Corte (decisione 4730/2008), nel casus decisus richiamato, ha confermato la sentenza di condanna per violenza sessuale, pronunciata dal Giudice di merito, nei confronti di una madre che non aveva impedito al proprio coniuge di perpetrare degli abusi sessuali nei confronti delle figlie minori. La responsabilità della donna, secondo la suaccennata giurisprudenza, trova fondamento giuridico nel disposto dell’art. 40, comma 2, c.p., secondo il quale << non impedire un evento, che si ha l’obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo>>. Come già visto, deve sussistere, dunque, in capo al soggetto attivo dell’illecito il dovere di assicurare il rispetto del bene penalmente protetto. Ma qual è l’origine di tale obbligo? Sul punto si contendono il campo fondamentalmente le due teorie già illustrate: una formale, secondo la quale l’obbligo scaturirebbe dalla legge, penale o extrapenale, o dal contratto, ed un’altra sostanziale che attribuisce rilievo al potere di fatto che un soggetto possiede sulle condizioni del verificarsi dell’evento. Con la sentenza sopraccitata, i Giudici di Piazza Cavour sposano la tesi formalistica ed individuano la fonte dell’obbligo della madre nell’art. 147 c.c. che, nell’ambito dei doveri che gravano sui genitori, prevede, in particolare, l’obbligo di tutelare la vita, l’incolumità e la moralità sessuale dei figli minori contro eventi naturali o altrui aggressioni. La donna avrebbe, quindi, dovuto adottare opportune cautele, quali l’allontanamento del marito dalla casa coniugale o la denuncia dello stesso, volte ad impedire la continuazione del rituale delittuoso e ad assicurare il rispetto del bene protetto. In buona sostanza, la tutela dei figli minori ha natura assolutamente prioritaria rispetto a qualsivoglia altra esigenza.
Nel caso di specie, l’autonomia intellettiva, economica e sociale della donna, in quanto persona colta ed agiata, consentiva di escludere che ella potesse essere una vittima incolpevole del marito. Secondo l’apparato motivazionale della Corte di legittimità, la sudditanza nei confronti del coniuge era, pertanto, frutto di una scelta di vita, di una precisa volontà di comunione e di uno scellerato legame da salvaguardare anche a scapito delle primarie esigenze di protezione della integrità fisica e morale delle figlie. Alla luce delle sopra esposte considerazioni, gli ermellini hanno reputato giusta la condanna inflitta all’imputata.
4. Conclusioni
Da tutte le considerazioni sin qui richiamate emerge che il genitore esercente la potestà sui figli minori, in quanto investito di una posizione di “garanzia” in ordine alla tutela della integrità psico-fisica degli stessi, risponde penalmente degli atti di violenza sessuale compiuti dal coniuge sui figli, quando sussistano le condizioni costituite: a) dalla conoscenza o conoscibilità dell’evento; b) dalla conoscenza o riconoscibilità dell’azione doverosa incombente sul “garante”; c) dalla possibilità oggettiva di impedire l’evento. Ai sensi del citato art. 40 c.p., l’equiparazione tra il non impedire un evento, che si abbia l’obbligo giuridico di impedire, ed il cagionarlo, consente di configurare la stessa equiparazione tra fattispecie commissive ed omissive improprie, tutte le volte che l’ordinamento giuridico ponga in capo al soggetto attivo dell’illecito il dovere di assicurare il rispetto del bene penalmente protetto. In tal caso, infatti, l’inosservanza dell’obbligo di garantire la protezione del bene determina una situazione giuridica di parificazione al comportamento di colui che lo distrugge o lo danneggia (cfr. Cass. Sez. III, 19/1/2006 n. 4331, P.G. in proc. Biondillo ed altri). L’imputata, pertanto, rischia seriamente la condanna ai sensi degli artt. 40, II e 609-bis c.c.: proprio in ragione di una situazione professionale ed economica sicuramente privilegiata, avrebbe, infatti, avuto ogni possibilità – quanto meno una volta venuta “ufficialmente” a conoscenza degli abusi – di evitare il ripetersi di tali gravissimi fatti.
L'articolo Esame Avvocato 2013, diritto penale, parere svolto… proviene da Giurdanella.it.
]]>L'articolo Esame Avvocato 2013, atto giudiziario penale: schema e svolgimento appello proviene da Giurdanella.it.
]]>TRACCIA
Tizio, gestore del ristorante Alfa, veniva condannato per il reato di omicidio colposo di Caia. Egli era accusato di avere omesso di assicurare che la piscina di pertinenza del suddetto complesso fosse in regola con i requisiti di legge.
Dalla ricostruzione del fatto, invero, era emerso che la recinzione della zona piscina non era idonea a garantire la non accessibilità alla stessa; essa non risultava adeguatamente illuminata nonostante l’ora tarda; la zona non era dotata di cartellonistica informativa del regolamento per l’uso dell’impianto, oltre che delle indicazioni della sua profondità nei vari punti ed infine il cancello d’accesso all’area della piscina era aperto.
Era emerso, altresì, che nel pomeriggio l’imputato aveva espresso a vari clienti il divieto di utilizzare la piscina e il predetto aveva ammesso che, malgrado si fosse accorto che il divieto fosse stato eluso, non era intervenuto per richiamare i clienti.
In fatto, Caia, tuffandosi volontariamente all’interno della piscina, pur non sapendo nuotare, si era portata nella parte più profonda ed era annegata verso le ore 22.
Il candidato, assunte le vesti del legale di Tizio, rediga l’atto di impugnazione evidenziando la problematica sottesa alla fattispecie in esame.
ARTICOLI DI RIFERIMENTO
Art. 589 c.p. Omicidio colposo
Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da uno a cinque anni.
Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni dodici.
Art. 40 c.p. Rapporto di causalità
Nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come reato, se l’evento dannoso o pericoloso, da cui dipende la esistenza del reato, non è conseguenza della sua azione od omissione.
Non impedire un evento, che si ha l’obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo.
Art. 41 c.p. Concorso di cause
Il concorso di cause preesistenti o simultanee o sopravvenute, anche se indipendenti dall’azione od omissione del colpevole, non esclude il rapporto di causalità fra l’azione od omissione e l’evento.
Le cause sopravvenute escludono il rapporto di causalità quando sono state da sole sufficienti a determinare l’evento. In tal caso, se l’azione od omissione precedentemente commessa costituisce per sè un reato, si applica la pena per questo stabilita.
Le disposizioni precedenti si applicano anche quando la causa preesistente o simultanea o sopravvenuta consiste nel fatto illecito altrui.
MASSIME DI RIFERIMENTO
Il gestore di un ristorante non risponde del delitto di omicidio colposo in relazione all’annegamento di un cliente che si sia tuffato nella piscina dell’esercizio, nonostante questa, palesemente, non fosse fruibile nelle ore serali per assenza di illuminazione. Cass. Pen., sez. IV, 30 aprile 2009, n. 25437
La titolarità di una posizione di garanzia non comporta, in presenza del verificarsi dell’evento, un automatico addebito di responsabilità colposa a carico del garante, imponendo il principio di colpevolezza la verifica in concreto sia della sussistenza della violazione, da parte del garante, di una regola cautelare, sia della prevedibilità ed evitabilità dell’evento dannoso che la regola cautelare violata mirava a prevenire (c.d. concretizzazione del rischio), sia della sussistenza del nesso causale della condotta ascrivibile al garante e l’evento dannoso. Cass. pen., sez. IV, 6 novembre 2009, n. 43966
Il legale rappresentante della società che gestisce un complesso turistico in cui è presente una piscina è titolare di una posizione di garanzia in ordine all’incolumità degli utilizzatori della medesima e pertanto risponde del reato di omicidio colposo nel caso di annegamento di un minore a causa della insufficiente manutenzione dell’impianto e della non predisposizione di un presidio di salvataggio continuativo durante il funzionamento dello stesso. Cass. pen., sez. IV, 1 luglio 2008, n. 45006
Svolgimento
ATTO DI APPELLO CON MOTIVI CONTESTUALI (1)
Ecc. ma Corte di Appello
di ………………. (2)
Il sottoscritto Avv. ………………. del Foro di ………………., con studio in ………………., difensore di fiducia (ovvero) di ufficio come da nomina in atti (o come da nomina allegata) di ………………. (3) nato il ………………. a ………………. imputato nell’ambito del procedimento penale n. ………………. R.G.N.R./n. ………………. R.G., per il seguente fatto-reato ………………. (oppure) ai seguenti fatti-reato ………………. (riportare i capi di imputazione)(4),
PREMESSO CHE (5)
il proprio assistito è stato condannato dal Tribunale di ………………. con sentenza n. ………………., emessa in data ………………. e depositata in data ………………., alla pena di ………………. per il reato innanzi indicato;
tale decisione appare censurabile in quanto viziata per i seguenti motivi ………………. (indicare le ragioni di diritto e di fatto sulle quali si fonda il gravame, specificando i capi ed i punti della decisione ai quali si riferisce l’impugnazione);
Contro il capo della sentenza che ha ritenuto sussistente il reato di omicidio colposo- assenza di nesso causale
Il giudice di prime cure è giunto alla condanna dell’imputato sulla base di un’erronea applicazione del precetto penale di cui all’art. 40 c.p.
L’imputato, responsabile della piscina attigua al ristorante dal lui gestito, era sì titolare di una posizione di garanzia in forza della quale era tenuto ad assicurare l’incolumità fisica degli utenti ma la titolarità di detta posizione di garanzia non comporta, in presenza del verificarsi dell’evento, un automatico addebito di responsabilità colposa a carico del garante ( Cass. Pen., n. 43966/2009).
Ed infatti, il principio di colpevolezza impone la verifica in concreto sia della sussistenza della violazione, da parte del garante, di una regola cautelare, sia della prevedibilità ed evitabilità dell’evento dannoso che la regola cautelare mirava a prevenire ( c.d. concretizzazione del rischio), sia della sussistenza del nesso causale tra la condotta ascrivibile al garante e l’evento dannoso.
A tali considerazioni si aggiunga il rilievo che il nostro ordinamento riconosce ai principi di autoresponsabilità ed affidamento. Ed infatti, l’obbligo di impedire l’evento non potrebbe assumere una dimensione astratta ed un’estensione illimitata dovendo ritenere che sia razionale che ciascuno possa essere chiamato a rispondere solo per le prestazioni che appaiono esigibili. Si deve evidenziare che Caia sapeva del divieto, era consapevole di non sapere nuotare e non è caduta accidentalmente nella piscina.
Tutto ciò premesso, si ritiene che la responsabilità dell’evento sia da attribuirsi alla condotta imprudente e posta in essere in violazione degli espressi divieti della vittima.
Pertanto si propone
APPELLO
avverso la sentenza di condanna n. ………………., emessa dal Tribunale di ………………. in data ………………. e per l’effetto
CHIEDE
che codesta Ecc. ma corte di Appello adita, sulla base di quanto esposto in premessa e con riserva di meglio precisare ed approfondire in sede di giudizio le argomentazioni riportate, voglia accogliere i sopraesposti motivi , annullare la sentenza impugnata e pronunciare ex art. 530 c.p.p. comma 2 sentenza di assoluzione perché il fatto non sussiste.
Si allega:
I) copia della sentenza di condanna n. ………………., emessa dal Tribunale di ………………. in data ……………….;
II) ……………..…
Luogo e data.
Avv. ……………….
Annotazioni
(1) L’appello va proposto nel termine di 15 giorni dalla lettura del dispositivo in udienza con motivazione contestuale (artt. 585 e 544, primo comma, cod. proc. pen.), ovvero di 30 giorni dal deposito della motivazione, qualora non sia stata contestuale alla lettura del dispositivo (artt. 585 e 544, secondo comma, cod. proc. pen.). Ai sensi dell’art. 568 cod. proc. pen. (regole generali), la legge stabilisce i casi nei quali i provvedimenti del giudice sono soggetti a impugnazione e determina il mezzo con cui possono essere impugnati. Sono sempre soggetti a ricorso per cassazione, quando non sono altrimenti impugnabili, i provvedimenti con i quali il giudice decide sulla libertà personale e le sentenze, salvo quelle sulla competenza che possono dare luogo a un conflitto di giurisdizione o di competenza a norma dell’art. 28 cod. proc. pen. Il diritto di impugnazione spetta soltanto a colui al quale la legge espressamente lo conferisce. Se la legge non distingue tra le diverse parti, tale diritto spetta a ciascuna di esse. Per proporre impugnazione è necessario avervi interesse. L’impugnazione è ammissibile indipendentemente dalla qualificazione a essa data dalla parte che l’ha proposta. Se l’impugnazione è proposta a un giudice incompetente, questi trasmette gli atti al giudice competente. L’imputato può proporre impugnazione personalmente o per mezzo di un procuratore speciale nominato anche prima della emissione del provvedimento. Il tutore per l’imputato soggetto alla tutela e il curatore speciale per l’imputato incapace di intendere o di volere, che non ha tutore, possono proporre l’impugnazione che spetta all’imputato. Può inoltre proporre impugnazione il difensore dell’imputato al momento del deposito del provvedimento ovvero il difensore nominato a tal fine. L’imputato, nei modi previsti per la rinuncia, può togliere effetto all’impugnazione proposta dal suo difensore. Per l’efficacia della dichiarazione nel caso appena illustrato, è necessario il consenso del tutore o del curatore speciale.
(2) A mente dell’art. 596 cod. proc. pen. sull’appello proposto contro le sentenze pronunciate dal tribunale decide la corte d’appello; contro le sentenze della corte d’assise decide la corte d’assise d’appello; infine, contro le sentenze del giudice di pace l’appello si propone al tribunale.
(3) L’art. 571 cod. proc. pen. (impugnazione dell’imputato) prevede che l’imputato può proporre impugnazione personalmente o per mezzo di un procuratore speciale nominato anche prima della emissione del provvedimento. Il tutore per l’imputato soggetto alla tutela e il curatore speciale per l’imputato incapace di intendere o di volere, che non ha tutore, possono proporre l’impugnazione che spetta all’imputato. Può inoltre proporre impugnazione il difensore dell’imputato al momento del deposito del provvedimento ovvero il difensore nominato a tal fine. L’imputato, nei modi previsti per la rinuncia, può togliere effetto all’impugnazione proposta dal suo difensore. Per l’efficacia della dichiarazione nel caso previsto dal comma 2, è necessario il consenso del tutore o del curatore speciale.
(4) Indicare il titolo di reato per il quale è intervenuta la sentenza di condanna. Secondo l’art. 581 cod. proc. pen. (forma dell’impugnazione), l’impugnazione si propone con atto scritto nel quale sono indicati il provvedimento impugnato, la data del medesimo, il giudice che lo ha emesso, e sono enunciati: a) i capi o i punti della decisione ai quali si riferisce l’impugnazione; b) le richieste; c) i motivi, con l’indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta.
(5) L’art. 591 cod. proc. pen. stabilisce che l’impugnazione è inammissibile se non sono indicati i motivi della stessa, con l’indicazione specifica delle ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta, nonché i capi ed i punti della decisione ai quali si riferisce il gravame. Sia in riferi-mento ai motivi di rito che a quelli di merito andrà specificato, per ogni singolo motivo, il capo d’imputazione di riferimento, il punto ed, eventualmente, la questione censurati. Secondo l’art. 593 cod. proc. pen. (casi di appello), salvo quanto previsto dagli artt. 443, terzo comma, 448, secondo comma, 579 e 680 cod. proc. pen., il pubblico ministero e l’imputato possono appellare contro le sentenze di condanna. L’imputato e il pubblico ministero possono appellare contro le sentenze di proscioglimento nelle ipotesi di cui all’art. 603, secondo comma, cod. proc. pen., se la nuova prova è decisiva. Qualora il giudice, in via preliminare, non disponga la rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale dichiara con ordinanza l’inammissibilità dell’appello. Entro quarantacinque giorni dalla notifica del provvedimento le parti possono proporre ricorso per cassazione anche contro la sentenza di primo grado. Sono inappellabili le sentenze di condanna per le quali è stata applicata la sola pena dell’ammenda.
L'articolo Esame Avvocato 2013, atto giudiziario penale: schema e svolgimento appello proviene da Giurdanella.it.
]]>L'articolo Ddl Diffamazione, la Camera approva. La scheda
… proviene da Giurdanella.it.
]]>La Camera ha approvato la proposta di legge recante modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, al codice penale e al codice di procedura penale in materia di diffamazione, di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, di ingiuria e di condanna del querelante (C. 925-A e abb.). Il provvedimento passa ora all’esame del Senato.
Di seguito, la scheda del testo approvato
Modifiche alla legge sulla stampa
L’articolo 1 del nuovo testo della proposta di legge n. 925 propone una serie di modifiche alla legge sulla stampa (L. n. 47 del 1948).
La prima riguarda l’art. 1 della legge (la cui rubrica reca “Definizione di stampa o stampato”) cui è aggiunto un comma cheestende l’ambito di applicazione della legge sulla stampa sia alle testate giornalistiche on line (registrate presso le cancellerie dei tribunali ex art. 5 della stessa legge 47/1948) che alle testate giornalistiche radiotelevisive.
Numerose modifiche sono, poi, introdotte alla disciplina del diritto di rettifica di cui all’art. 8 della legge 47/1948.
Il primo comma dell’art. 8 è novellato, in particolare, con la previsione che le dichiarazioni o le rettifiche della persona offesa devono essere pubblicate senza commento (art. 1, comma 1, lett. 0c).
Le ulteriori modifiche al citato primo comma (art. 1, comma 1, lett. 0a) e 0b)) sono finalizzate, da un lato, ad una sua migliore formulazione (il riferimento agli obblighi del direttore del giornale di “pubblicare” anziché “fare inserire” la rettifica) dall’altro, al suo coordinamento con l’estensione della disciplina della legge sulla stampa alle testate giornalistiche on line registrate. Un’integrazione al primo comma (lett. 0c-bis) prevede che ove l’articolo o il servizio (in caso di trasmissione radio o TV) sia firmato, il direttore debba informare l’autore della richiesta di rettifica.
Una integrazione del secondo comma dell’art. 8 detta la necessaria disciplina delle rettifiche sulle testate giornalistiche on line precisando che gli obblighi di pubblicazione vanno assolti entro 2 giorni dalla richiesta (come i quotidiani cartacei), con le stesse caratteristiche grafiche, la stessa metodologia di accesso al sito e la stessa visibilità della notizia rettificata, in testa alla pagina dell’articolo relativo alla notizia stessa, senza modificarne la URL (ovvero l’Uniform Resource Locator, cioè la sequenza di caratteri che identifica univocamente l’indirizzo Internet della testata on line) e con caratteristiche grafiche che rendano evidente l’avvenuta modifica. (art. 1, comma 1, lett. a-bis).
Sono, poi, introdotti nell’art. 8 della legge sulla stampa due commi (rispettivamente dopo il terzo e dopo il quarto) relativi al diritto di rettifica con riferimento, rispettivamente, alle trasmissioni televisive o radiofoniche e alla stampa non periodica (ad es. i libri).
In particolare, la lett. b) del comma 1 dell’art. 1 prevede che per le trasmissioni televisive o radiofoniche, il diritto alle dichiarazioni e alla rettifica è esercitato ai sensi dell’art. 32 del T.U. radiotelevisione (D.Lgs 177/2005).
Il riferimento dovrebbe essere più correttamente all’art. 32-quinquies del TU radiotelevisione, in base a cui chiunque si ritenga leso nei suoi interessi morali, quali in particolare l’onore e la reputazione, o materiali da trasmissioni contrarie a verità ha diritto di chiedere al fornitore di servizi di media audiovisivi lineari, incluse la concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo, all’emittente radiofonica ovvero alle persone da loro delegate al controllo della trasmissione, che sia trasmessa apposita rettifica, purché questa ultima non abbia contenuto che possa dar luogo a responsabilità penali.
La lett. c) del comma 1 dell’art. 1 introduce un comma dopo il quarto estendendo il diritto di rettifica alla stampa non periodica. Si prevede, a richiesta dell’offeso, che l’autore dello scritto, ovvero i soggetti di cui all’articolo 57-bis del codice penale (editore, se l’autore della pubblicazione è ignoto o non imputabile, ovvero lo stampatore, se l’editore non è indicato o non è imputabile), provvedono, in caso di ristampa o nuova diffusione anche in versione elettronica e, in ogni caso, sul proprio sito ufficiale alla pubblicazione, delle dichiarazioni o delle rettifiche dei soggetti di cui siano state pubblicate immagini o ai quali siano stati attribuiti fatti o atti o pensieri o affermazioni da essi ritenuti lesivi della loro reputazione o contrari a verità, purché le dichiarazioni o le rettifiche non abbiano contenuto suscettibile di incriminazione penale. La pubblicazione in rettifica deve essere effettuata sul sito e nelle nuove pubblicazioni elettroniche entro due giorni dalla richiesta e nella prima ristampa utile, con idonea collocazione e caratteristica grafica e deve inoltre fare chiaro riferimento allo scritto che l’ha determinata.
In caso di inerzia nella pubblicazione della smentita o rettifica da parte degli obbligati, la lett. c-bis) del comma 1 dell’art. 1 modifica il quinto comma dell’art. 8 della legge 47/1948, stabilendo che – qualora siano decorsi i diversi termini per la rettifica oppure la rettifica sia stata effettuata in violazione delle prescrizioni legislative – l’autore della richiesta della rettifica può richiedere al “giudice” (in luogo del “pretore”) di ordinare la pubblicazione adottando un provvedimento d’urgenza ex art. 700 c.p.c.
Della stessa procedura può avvalersi l’autore dell’offesa nel caso di interzia del direttore del giornale o periodico o della testata on line o del responsabile della trasmissione radio-tv (nuovo comma dopo il quinto dell’art. 8 della legge 47, inserito dall’art. 1, comma 1, lettera d) del testo in esame). Il direttore (o comunque il responsabile) – in caso di richiesta dell’autore – è comunque obbligato a far inserire la smentita o rettifica.
La lett. d-bis) del comma 1 dell’art. 1 modifica l’importo della sanzione amministrativa per la mancata o incompleta ottemperanza all’obbligo di rettifica: l’attuale importo di lire 15 milioni nel minimo e 25 milioni di lire nel massimo è sostituito da euro 8.000 (minimo) e euro 16.000 (massimo).
Il comma 2 dell’articolo 1 del nuovo testo della p.d.l. introduce l’articolo 11-bis della legge sulla stampa relativo al risarcimento del danno. La Commissione Giustizia ha soppresso il limite al risarcimento del danno patrimoniale previsto dalla p.d.l. 925. Ha invece previsto che, nella determinazione del danno derivante da diffamazione commessa con il mezzo della stampa o radiotelevisivo, il giudice tiene conto della diffusione quantitativa e della rilevanza nazionale o locale del mezzo di comunicazione usato per compiere il reato, della gravità dell’offesa, nonché dell’effetto riparatorio della pubblicazione o della diffusione della rettifica. L’azione di prescrive in due anni.
E’ conseguentemente prevista l’abrogazione dell’art. 12 della legge 47/1948, in base al quale per la diffamazione a mezzo stampa la persona offesa può chiedere – oltre il risarcimento dei danni – una somma a titolo di riparazione, determinata in relazione alla gravità dell’offesa e alla diffusione dello stampato (comma 3, articolo 1).
Il comma 4 dell’articolo 1 del testo in esame sostituisce l’art. 13 della legge sulla stampa, riunendo in tale articolo le diverse fattispecie sanzionatorie relative alla diffamazione a mezzo stampa, per le quali viene eliminata la pena della reclusione.
Al comma 1 del nuovo art. 13 la diffamazione a mezzo stampa o a mezzo radiotelevisione è sanzionata con la sola multa da 5.000 a 10.000 euro. Oggi la sanzione per la diffamazione a mezzo stampa è punita dall’art. 595, terzo comma, c.p., con la reclusione da sei mesi a tre anni o con la multa non inferiore a 516 euro.
In base al secondo periodo del comma 1 del nuovo art. 13, se l’offesa consiste nell’attribuzione di un fatto determinato falso, la cui diffusione sia avvenuta con la consapevolezza delle sua falsità, la pena è della multa da 20.000 euro a 60.000 euro. Attualmente, l’art. 13, primo comma, fa riferimento alla semplice attribuzione di un fatto determinato e prevede la sanzione della reclusione da uno a sei anni e della multa non inferiore a lire 500.000.
Sono poi aggiunti quattro commi all’art. 13.
Il comma 2 prevede che alla condanna per il delitto di cui al comma 1 (quindi per entrambe le ipotesi di diffamazione a mezzo stampa) consegue la pena accessoria della pubblicazione della sentenza nei modi stabiliti dall’articolo 36 del codice penale (affissione al comune e pubblicazione su uno o più giornali e sul sito Internet del Ministero della giustizia). Nelle ipotesi di cui all’articolo 99, secondo comma, n.1), c.p. (recidiva con nuovo delitto non colposo della stessa indole) si applica la pena accessoria dell’interdizione dalla professione di giornalista per un periodo da un mese a sei mesi
Il comma 3 stabilisce la non punibilità dell’autore dell’offesa che provvede alla rettifica secondo quanto previsto dall’art. 8. Ai fini della non punibilità, il giudice valuta la rispondenza della rettifica alla legge (comma 4).
In fine, con la sentenza di condanna il giudice dispone la trasmissione degli atti al competente ordine professionale per le determinazioni relative alle sanzioni disciplinari (comma 5).
Modifiche al codice penale
L’articolo 2 del nuovo testo della proposta di legge modifica il codice penale.
Il comma 1 sostituisce l’art 57 c.p., la cui rubrica non fa più riferimento alla sola stampa periodica, bensì ai reati commessi con il mezzo della stampa, della diffusione radiotelevisiva o con altri mezzi di diffusione.
Il nuovo primo comma è riferito alla responsabilità del direttore o vicedirettore responsabile del quotidiano, del periodico o della testata giornalistica, radiofonica o televisiva, nonché – per coordinamento – delle testate giornalistiche on-line registrate ai sensi dell’articolo 5 della legge 8 febbraio 1948, n. 47: egli risponde dei delitti commessi con il mezzo della stampa, della diffusione radiotelevisiva o con altri mezzi di diffusione se il delitto è conseguenza della violazione dei doveri di vigilanza sul contenuto della pubblicazione. La pena è in ogni caso ridotta di un terzo. Non si applica la pena accessoria dell’interdizione della professione di giornalista.
Pertanto, in luogo della responsabilità “a titolo di colpa” attuale il primo comma precisa il nesso di causalità che deve intercorrere tra la violazione dei doveri di vigilanza sul contenuto della pubblicazione e il reato commesso a mezzo stampa o altri mezzi di comunicazione.
Il nuovo secondo comma dell’art. 57 prevede la possibile delega delle funzioni di vigilanza da parte del direttore ad uno o più giornalisti professionisti idonei a svolgere le funzioni di cui al primo comma. Tale ipotesi è prevista in relazione alle dimensioni organizzative e alla diffusione del quotidiano, del periodico o della testata giornalistica, radiofonica o televisiva nonché delle testate giornalistiche on-line registrate ai sensi dell’articolo 5 della legge sulla stampa: La delega deve risultare da atto scritto avente data certa ed accettazione del delegato.
Il comma 2 dell’articolo 2 sostituisce l’art. 594 c.p. sull’ingiuria, la cui fattispecie base (comma 1) è attualmente punita con la pena della reclusione fino a sei mesi o della multa fino a 516 euro. Il nuovo comma 1 elimina la previsione della reclusione sanzionando l’ingiuria con la sola pena della multa fino ad un massimo di 5.000 euro.
Si prevede inoltre l’inserimento della fattispecie commessa tramite comunicazione “telematica” e l’aumento delle pene fino alla metà qualora l’offesa consista nell’attribuzione di un fatto determinato ovvero sia commessa in presenza di più persone (attualmente l’aumento riguarda solo la seconda ipotesi, mentre l’attribuzione di un fatto determinato è punita con la reclusione fino a un anno o la multa fino a euro 1.032).
Il comma 3 dell’articolo 2 del nuovo testo sostituisce l’art. 595 c.p. in tema di diffamazione: l’attuale sanzione della reclusione fino a un anno o della multa fino a euro 1.032 è sostituita dalla multa da 3.000 a 10.000 euro. In caso di attribuzione di un fatto determinato la pena è della sola multa fino a euro 15.000 (oggi tale fattispecie è sanzionata con la reclusione fino a due anni o la multa fino a euro 2.065).
Nell’ipotesi che la diffamazione sia arrecata con qualsiasi mezzo di pubblicità, per via telematica o in atto pubblico la pena è aumentata della metà.
Il comma quarto del vigente art. 595 c.p. risulta abrogato: esso riguarda l’ipotesi aggravata dell’offesa recata a un corpo politico, amministrativo o giudiziario o a una sua rappresentanza o a un’autorità costituita in collegio.
Modifiche al codice di procedura penale
L’articolo 3 del nuovo testo della p.d.l. n. 925 aggiunge un comma all’art. 427 del codice di procedura penale, relativo allacondanna del querelante alle spese e ai danni.
L’attuale art. 427 c.p.p. prevede che, nei reati a querela dell’offeso, con la sentenza di non luogo a procedere perché il fatto non sussiste o l’imputato non lo ha commesso il giudice condanna il querelante al pagamento delle spese del procedimento anticipate dallo Stato (comma 1). La ratio della disposizione risiede nella dimostrazione della temerarietà della querela. In tali ipotesi, dietro domanda, il giudice condanna inoltre il querelante alla rifusione delle spese sostenute dall’imputato e, se il querelante si è costituito parte civile, anche di quelle sostenute dal responsabile civile citato o intervenuto; in presenza di giusti motivi, le spese possono essere compensate in tutto o in parte (comma 2). Se vi è colpa grave, il giudice può condannare il querelante a risarcire i danni all’imputato e al responsabile civile che ne abbiano fatto domanda (comma 3).
Il comma aggiuntivo 3-bis dell’art. 427 – introdotto dal testo in esame – prevede che il giudice possa irrogare al querelante una sanzione pecuniaria da 1.000 a 10.000 euro in caso di querela temeraria, in favore della cassa delle ammende.
L’articolo 3-bis del testo modifica l’art. 200 c.p.p. estendendo la disciplina del segreto professionale anche ai giornalisti pubblicisti iscritti al rispettivo albo.
L'articolo Ddl Diffamazione, la Camera approva. La scheda
… proviene da Giurdanella.it.
]]>L'articolo Esame Avvocato, diritto penale: schema di parere motivato proviene da Giurdanella.it.
]]>TRACCIA
Tizio, particolarmente alterato, si mette alla guida della propria autovettura mantenendo una velocità superiore ai limiti consentiti. Dopo poche centinaia di metri, omettendo di rispettare le indicazioni semaforiche, investe due motociclisti a bordo di un ciclomotore. Intuendo la gravità della situazione, e preso dal panico, si allontana dal luogo del fatto.
Tizio viene individuato ed identificato quale autore del fatto. Dalle sommarie informazioni e dagli esiti delle indagini tecniche si riteneva certo il superamento dei limiti di velocità consentiti in quel tratto e l’aver impegnato l’incrocio, ove avvenuto l’incidente, nonostante il semaforo mostrasse la luce rossa.
I motociclisti spirano nel corso del trasporto in autoambulanza verso il vicino ospedale.
Tizio, destinatario dell’accusa di omicidio volontario, si rivolge ad un legale per officiarlo della sua difesa.
Il candidato, assunte le vesti del difensore di Tizio, rediga motivato parere, premettendo brevi cenni in relazione alle caratteristiche del c.d. dolo eventuale ed ai criteri di differenziazione rispetto alla colpa cosciente.
Schema di svolgimento
INDIVIDUAZIONE ARTICOLI RIFERIMENTO:
Codice penale
Art. 43 – Elemento psicologico del reato.
Il delitto:
La distinzione tra reato doloso e reato colposo, stabilita da questo articolo per i delitti, si applica altresì alle contravvenzioni, ogniqualvolta per queste la legge faccia dipendere da tale distinzione un qualsiasi effetto giuridico.
Art. 575 – Omicidio.
Chiunque cagiona la morte di un uomo è punito con la reclusione non inferiore ad anni ventuno.
Art. 589 – Omicidio colposo.
Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.
Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni.
Si applica la pena della reclusione da tre a dieci anni se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale da:
1) Soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell’articolo 186, comma 2 lett c) del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;
2) Soggetto sotto l’effetto di sostanze stupefacenti e psicotrope.
Nei casi di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesione di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici.
QUESTIONE PROBLEMATICA:
Tizio risponde di omicidio volontario, sub specie di dolo eventuale, o di omicidio colposo, con previsione dell’evento?
INDICAZIONE MASSIME
Norma di riferimento: art. 43 c.p.
La categoria del dolo eventuale richiede la volontà dell’evento, sia pure nella forma indiretta, e questa deve essere perciò, convenientemente dimostrata attraverso gli elementi di prova comunemente impiegati nella ricostruzione del dolo. Tale categoria non può essere snaturata nella pratica attraverso una scorciatoia normativa, per superare le difficoltà probatorie che talora si incontrano nell’accertamento della volontà dell’evento. Cass., S.U., 15 dicembre 1992, n. 1095
Sussiste il dolo eventuale e non la colpa cosciente qualora l’agente non solo si sia rappresentato il concreto rischio del verificarsi dell’evento ma lo abbia anche accettato, nel senso che si sia determinato ad agire anche a costo di cagionarlo. Cass. pen. Sez V, 1 dicembre 2008,n. 44712
Il dolo va qualificato come eventuale quando l’agente si rappresenta la probabilità, o anche la semplice possibilità, che l’eventi si verifichi come conseguenza della sua condotta e accetti l’eventualità di tale verificazione. Cass.pen., sez II, 20 gennaio 2009, n. 2399
Il dolo eventuale si differenzia dalla colpa cosciente per la previsione dell’evento come concretamente e non solo astrattamente realizzabile, talchè, in mancanza dell’autonoma prova di tale circostanza,non è possibile ritenere che l’agente abbia voluto l’evento, a meno di non voler affermare sempre l’esistenza di un dolo in re ipsa per il solo fatto della consumazione di una condotta rimproverabile. Cass. pen., sez. IV, 25 marzo 2009, n.13083
Il reato colposo non cessa di essere tale quando l’agente abbia preveduto l’evento…, id est solo perché ha preveduto l’evento; è necessario un qualche cosa in più perché, a partire dalla previsione dell’evento, sia attinta la soglia del dolo, sia pure nella forma del dolo eventuale, giacchè il dolo eventuale, in quanto pure sempre, e innanzitutto, dolo, non cessa di richiedere la volontà dell’evento, che nel dolo significa, appunto, prevedere ed accettare che questo possa verificarsi. Anche l’elevato grado di colpa non si traduce di per sé nella prova che l’agente abbia voluto uccidere: diversamente il solo, pur nella sua forma eventuale, sarebbe ravvisabile in re ipsa “ per il solo fatto di una condotta rimproverabile”, o altamente rimproverabile, laddove, in effetti, la gravitò della colpa è elemento che dispiega i suoi effetti, quanto all’elemento psicologico del reato, ancora sul versante e nell’ambito di una condotta colposa, non ancora, solo per questo dolosa; il grado della colpa non vale ad individuare una soglia oltre la quale la colpa trasmodi in dolo. Cass. pen., sez IV, 18 febbraio 2010, n. 11222.
Il dolo eventuale presuppone che l’agente abbia superato il dubbio circa la possibilità che la condotta cagioni anche un vento non direttamente voluto, ed abbia tenuto la condotta anche a costo di cagionare quell’evento, accettandone quindi il prospettato verificarsi; la colpa con previsione ( o colpa cosciente) sussiste quando l’agente , pur prospettandosi la possibilità o probabilità del verificarsi di un evento non voluto come conseguenza della propria condotta, confidi tuttavia che esso non si verifichi. Cass. pen., sez. I, 1 agosto 2011,n. 30472
Il dolo eventuale si differenzia dalla colpa cosciente in quanto il primo consiste nella rappresentazione della concreta possibilità della realizzazione del fatto, con accettazione del rischio (e, quindi, volizione) di esso, mentre la seconda consiste nella astratta possibilità della realizzazione del fatto, accompagnata dalla sicura fiducia che in concreto esso non si realizzerà (quindi, non volizione). Ciò che è necessario e sufficiente per ritenere la sussistenza del dolo eventuale è la rappresentazione, nell’agente, anche della sola possibilità positiva del prodursi di un fatto di reato lesivo di un interesse tutelato dal diritto; lo stato di dubbio sulla possibilità che la condotta posta in essere esiti in un fatto di reato non esclude il dolo, poiché comunque suppone la rappresentazione dell’evento e l’accettazione del relativo rischio. Nella c.d. colpa cosciente, invece, il giudizio dubitativo sulla possibilità del verificarsi di un reato si conclude nel giudizio assertivo che il reato, pur previsto, non si verificherà per peculiari circostanze concrete, quali, ad esempio, la particolare perizia acquisita dall’agente in una certa attività. Cass. , pen., sez. I, 1 agosto 2012, n. 31449
CONCLUSIONI:
Sulla scorta di quanto esposto, è ragionevole prospettare a Tizio la concreta possibilità di essere condannato per il reato di omicidio colposo aggravato dalla violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale.
L'articolo Esame Avvocato, diritto penale: schema di parere motivato proviene da Giurdanella.it.
]]>