energie rinnovabili Archives - Giurdanella.it https://www.giurdanella.it/tag/energie_rinnovabili/ Rivista di diritto amministrativo dal 1998 Fri, 13 Dec 2024 22:24:17 +0000 it-IT hourly 1 https://wordpress.org/?v=7.1.3 Aree idonee per le rinnovabili, cosa ha detto il Consiglio di Stato https://www.giurdanella.it/2024/11/aree-idonee-per-le-rinnovabili-cosa-ha-detto-il-consiglio-di-stato/ Mon, 25 Nov 2024 12:26:08 +0000 https://www.giurdanella.it/?p=57475 Segnaliamo l’ordinanza n. 7104/2024 del Consiglio di Stato, in materia di aree idonee a impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili. Un’impresa attiva nel campo delle energie rinnovabili ha chiesto l’annullamento del decreto ministeriale del 21 giugno 2024 adottato dal MASE attuativo della disciplina contenuta all’interno del d.lgs. 199/2021. Il predetto decreto legislativo è […]

L'articolo Aree idonee per le rinnovabili, cosa ha detto il Consiglio di Stato proviene da Giurdanella.it.

]]>
Segnaliamo l’ordinanza n. 7104/2024 del Consiglio di Stato, in materia di aree idonee a impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili.

Un’impresa attiva nel campo delle energie rinnovabili ha chiesto l’annullamento del decreto ministeriale del 21 giugno 2024 adottato dal MASE attuativo della disciplina contenuta all’interno del d.lgs. 199/2021.

Il predetto decreto legislativo è stato emanato in attuazione della direttiva 2018/2001 del Parlamento e del Consiglio europeo sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili e all’articolo 20 contiene la “Disciplina per l’individuazione di superfici e aree idonee per l’installazione di impianti a fonti rinnovabili”.

In particolare, tale decreto legislativo prevede una competenza regolatoria concorrente tra Stato e Regioni, giacché stabilisce che i Ministeri competenti emanino decreti ministeriali in cui stabiliscono i criteri generali per la designazione delle aree idonee e non all’istallazione di impianti a fonti rinnovabili di cui le Regioni dovranno tenere conto per l’individuazione concreta delle predette aree mediante legge regionale.

Il ricorrente ha agito per ottenere la modifica di una precedente ordinanza dello stesso Consiglio di Stato il quale, in accoglimento di un precedente appello, aveva disposto a favore dell’azienda la misura cautelare della celere fissazione dell’udienza di merito.

Nell’argomentare la richiesta di sospensiva, l’azienda ha rilevato che il periculum deriverebbe da alcune disposizioni immediatamente lesive contenute nel decreto ministeriale, laddove viene dato alle Regioni il potere di individuare non solo le aree idonee ma anche quelle non idonee, il che non sarebbe espressamente consentito dall’articolo 20 d.lgs. 199/2021; inoltre, ha rilevato l’appellante, il decreto ministeriale riconoscerebbe in capo alle Regioni una mera facoltà, e non l’obbligo, di considerare idonee le superfici qualificate tali ai sensi dell’articolo 20, comma 8, d.lgs. 199/2021 (il quale contiene un elenco di aree considerate idonee nelle more dell’adozione delle leggi regionali).
Tra i motivi a sostegno della domanda di sospensiva, inoltre, l’azienda ha inserito anche la circostanza che nelle more della definizione del giudizio, la Regione Sardegna aveva approvato il disegno di legge sulle “aree idonee”, contenente, a suo dire, disposizioni gravemente lesive dei suoi interessi

Dunque, secondo la ricostruzione dell’azienda, il decreto ministeriale attribuirebbe poteri considerevoli alle Regioni, sebbene il d.lgs. 199/2021 non si esprima negli stessi termini e richieda, invece, al Ministero competente di individuare criteri specifici cui le leggi regionali dovrebbero attenersi nell’individuare le (sole) aree idonee.
In effetti, tra le doglianze dell’azienda si trova anche quella relativa all’eccessiva genericità delle disposizioni contenute all’interno del decreto ministeriale.

Ancora, secondo l’operatore economico, il periculum in mora sussisterebbe anche perché, una volta emanata la legge regionale, questa potrebbe essere sottoposta solo a sindacato costituzionale, il quale non garantisce la medesima tutela ottenibile mediante ricorso al Giudice amministrativo.

Il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso dell’azienda, disponendo la sospensione del decreto ministeriale limitatamente a quanto previsto dalla sola norma dell’art. 7, comma 2, lettera c), che alle Regioni dà la “possibilità di fare salve le aree idonee di cui all’art. 20, comma 8”

In particolare, il Consiglio di Stato ha superato le eccezioni proposte dalle amministrazioni resistente secondo cui l’eventuale sospensione dell’efficacia del decreto, o addirittura il suo annullamento, sarebbe stato in contrasto con il PNRR, giacché la Componente 2 della Missione 2 del PNRR, titolata “Energia rinnovabile, idrogeno, rete e mobilità sostenibile” prevede la creazione di un quadro giuridico coerente condiviso tra Stato, Regioni e amministrazioni.

Ebbene, secondo il Collegio “sarebbe semmai la disposizione sospesa ad andare in senso contrario, dato che potrebbe introdurre una componente di incertezza in un quadro già definito dalla norma di legge.”

Per approfondire l’argomento, vi rimandiamo all’articolo “In arrivo il Testo Unico energie rinnovabili” pubblicato su Giurdanella.it

L'articolo Aree idonee per le rinnovabili, cosa ha detto il Consiglio di Stato proviene da Giurdanella.it.

]]>
In arrivo il Testo Unico energie rinnovabili https://www.giurdanella.it/2024/11/in-arrivo-il-testo-unico-energie-rinnovabili/ Thu, 14 Nov 2024 15:51:20 +0000 https://www.giurdanella.it/?p=57425 La transizione verso la produzione di energia da fonti rinnovabili è, ormai da qualche anno, diventata uno degli obiettivi prioritari a livello europeo e, dunque, anche sul piano delle politiche energetiche nazionali. In materia di energie rinnovabili assumono assoluta rilevanza l’efficacia delle discipline di riferimento, la semplicità delle procedure amministrative di autorizzazione e la garanzia […]

L'articolo In arrivo il Testo Unico energie rinnovabili proviene da Giurdanella.it.

]]>
La transizione verso la produzione di energia da fonti rinnovabili è, ormai da qualche anno, diventata uno degli obiettivi prioritari a livello europeo e, dunque, anche sul piano delle politiche energetiche nazionali.

In materia di energie rinnovabili assumono assoluta rilevanza l’efficacia delle discipline di riferimento, la semplicità delle procedure amministrative di autorizzazione e la garanzia di tempi brevi e certi per ottenere le necessarie autorizzazioni.

Proprio in quest’ottica si è mossa, nel 2018, la Direttiva RED II che ha sancito il principio secondo cui le normative nazionali debbano essere proporzionate e idonee a contribuire al rispetto del principio di “energy efficiency first” ossia dell’efficienza energetica da garantire per cittadini europei.

Secondo questo principio, la transizione energetica deve realizzarsi garantendo uno stoccaggio adeguato di energia per rispondere adeguatamente alle esigenze di cittadini e imprese, mantenendo prezzi accessibili.

Anche la Direttiva RED III si è collocata nella medesima traiettoria, ribadendo la centralità della neutralità climatica, tanto che al suo interno viene stabilito che, fino al raggiungimento di tale obiettivo, gli Stati membri devono considerare gli impianti di produzione di energia rinnovabile, la relativa infrastruttura di rete, e gli impianti di stoccaggio, d’interesse pubblico prevalente e d’interesse per la salute e la sicurezza pubblica.

In quest’ottica, sono prioritarie la semplificazione delle procedure di autorizzazione amministrative, l’individuazione delle aree da destinare alla costruzione degli impianti  e delle c.d. “aree di accelerazione” ossia di quei siti particolarmente idonei per l’istallazione degli impianti per cui vengono previsti tempi ancora più brevi per ottenere le autorizzazioni necessaire.

Alle direttive europee si sono affiancati il Regolamento 2022/2577 ( seguito dal Reg. 2024/223 che ha prorogato l’efficacia di alcune misure in esso previste fino al 2025) e due Raccomandazioni da parte della Commissione europea.

In particolare, il citato Reg. 2022/2577 ha previsto che le misure di repowering, (aumento della capacità di produzione), di impianti già in essere devono essere autorizzate entro un tempo non superiore a sei mesi, oltre all’esenzione dalle valutazioni di impatto ambientale per quei progetti riguardanti aree già dedicate alle energie rinnovabili.

In quest’ultimo caso, l’amministrazione competente potrà adottare misure di mitigazione ambientale ponendo in capo all’operatore un onere di compensazione pecuniaria.

Con le Raccomandazioni 2024/1343 e 2024/1344, invece, la Commissione europea ha invitato gli Stati membri a applicare procedure amministrative di autorizzazione semplificate, che garantiscano tempi brevi e soprattutto certi; viene altresì raccomandata la progressiva digitalizzazione delle procedure di autorizzazione e il coinvolgimento nel processo di transizione energetica siano dei cittadini e delle realtà locali affinchè contribuiscano alla pianificazione e allo sviluppo dei progetti.

In un’ottica di incoraggiamento degli operatori economici a investire nei progetti riguardanti le energie rinnovabili, la Commissione ha altresì ammesso la possibilità che gli Stati membri prevedano incentivi economici basati su criteri non distorsivi della concorrenza.

Le indicazioni provenienti dall’Unione europea sono state condensate all’interno della Legge 118/2022 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza) che, all’articolo 26, commi 4, 5, 6 e 7, ha previsto una delega al Governo per il riordino della disciplina nazionale in materia di energie rinnovabili.

Difatti, sono ben tre i decreti legislativi che nel corso del tempo sono intervenuti a disciplinare il settore delle rinnovabili, contribuendo a creare un coacervo di regole non sempre di agevole lettura.

Dall’esigenza di razionalizzare la disciplina già esistente, dunque, nasce lo schema del T.U. recante disciplina in materia di regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili.

Si tratta di un provvedimento di 15 articoli approvato dal Consiglio dei Ministri e attualmente in esame presso il Parlamento.

Al suo interno vengono disciplinati i diversi regimi amministrativi previsti per i progetti di produzione di energia pulita, ossia: l’attività libera, la procedura abilitativa semplificata e l’autorizzazione unica.

Inoltre, lo schema di decreto prevede al suo interno una scansione temporale molto più serrata rispetto al passato per l’avvio dei progetti, in ossequio alle indicazioni di matrice europea in merito all’esigenza di garantire tempi brevi per non scoraggiare gli operatori che vogliano proporre progetti inerenti all’energia da fonti rinnovabili.

Non resta che attendere l’esito dell’esame parlamentare del testo per riflettere sulla concreta efficacia di questo provvedimento normativo.

L'articolo In arrivo il Testo Unico energie rinnovabili proviene da Giurdanella.it.

]]>
Rinnovabili: firmato il Decreto per gli incentivi 2016 https://www.giurdanella.it/2016/06/rinnovabili-firmato-il-decreto-per-gli-incentivi-2016/ Tue, 28 Jun 2016 08:32:20 +0000 http://www.giurdanella.it/?p=31540 Il ministro dello Sviluppo economico, Carlo Calenda, ha firmato il Decreto ministeriale 2016 per l’incentivazione delle fonti rinnovabili diverse dal fotovoltaico‎. Il DM mette a disposizione, a regime, oltre 400 milioni di euro all’anno a favore dei nuovi impianti che verranno selezionati nel 2016. Il periodo di incentivazione avrà durata di vent’anni (venticinque per il […]

L'articolo Rinnovabili: firmato il Decreto per gli incentivi 2016 proviene da Giurdanella.it.

]]>
Il ministro dello Sviluppo economico, Carlo Calenda, ha firmato il Decreto ministeriale 2016 per l’incentivazione delle fonti rinnovabili diverse dal fotovoltaico‎. Il DM mette a disposizione, a regime, oltre 400 milioni di euro all’anno a favore dei nuovi impianti che verranno selezionati nel 2016. Il periodo di incentivazione avrà durata di vent’anni (venticinque per il solare termodinamico): nel complesso verranno investiti nelle energie verdi circa 9 miliardi di euro nel ventennio.

I nuovi incentivi verranno comunque erogati nel rispetto del tetto complessivo di 5,8 miliardi di euro annui previsto per le energie rinnovabili, diverse dal fotovoltaico, oggi in bolletta.

Gli incentivi verranno assegnati attraverso procedure di aste al ribasso differenziate per tecnologia per gli impianti di grandi dimensioni (>5 MW), mentre gli impianti inferiori a tale soglia dovranno chiedere l’iscrizione ad appositi registri. Lo schema di Decreto era stato preventivamente autorizzato dalla Commissione Europea per garantirne la compatibilità con le linee guida sugli aiuti di Stato in materia di energia e ambiente.

Il Decreto garantisce incentivi specifici per ciascuna fonte. In particolare, alle tecnologie “mature” più efficienti (come l’eolico) viene assegnata circa la metà delle risorse disponibili. La restante parte è equamente distribuita tra le tecnologie ad alto potenziale, con forti prospettive di sviluppo e penetrazione sui mercati esteri (come il solare termodinamico), e alle fonti biologiche il cui utilizzo è connesso alle potenzialità dell’economia circolare.

Clicca qui per la tabella del decreto

L'articolo Rinnovabili: firmato il Decreto per gli incentivi 2016 proviene da Giurdanella.it.

]]>
Legge Stabilità 2014, Energia e Ambiente. Le novità https://www.giurdanella.it/2013/12/legge-stabilita-2014-energia-ambiente-le-novita/ Fri, 20 Dec 2013 07:15:59 +0000 http://www.giurdanella.it/?p=19460 Il dossier della Camera con la sintesi dei principali contenuti

L'articolo Legge Stabilità 2014, Energia e Ambiente. Le novità proviene da Giurdanella.it.

]]>
Il Servizio Studi della Camera dei Deputati – Dipartimento bilancio ha pubblicato il dossier con le sintesi del contenuto delle Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, la c.d. Legge di stabilità 2014.

Di seguito, la parte riguardante l’Ambiente, il Territorio e l’Energia.

Nel disegno di legge di stabilità le politiche in materia ambientale sono volte, da un lato, al sostegno alla messa in sicurezza del territorio, incluso quello interessato da eventi emergenziali pregressi, e, dall’altro, a interventi concernenti le risorse idriche e le discariche abusive. Una serie di misure è destinata, inoltre, ai territori colpiti da eventi sismici nel corso degli anni, al fine della prosecuzione e del completamento degli interventi di ricostruzione. Un numero circoscritto di disposizioni riguarda, infine, anche le fonti energetiche. Di rilievo in tale ambito le misure per la riqualificazione energetica, il recupero edilizio e l’adeguamento antisismico degli edifici per le quali il disegno di legge reca una proroga dei regimi di incentivazione vigenti.

Ambiente e messa in sicurezza del territorio

In sintesi il provvedimento in esame:

– reca un’articolata disciplina volta, per un verso, a destinare risorse già esistenti o allo scopo finalizzate a interventi contro il dissesto idrogeologico immediatamente cantierabili e, per l’altro, a recare uno stanziamento e a definire una nuova disciplina delle modalità di finanziamento di tali interventi. La norma differisce, inoltre, il termine entro il quale è consentita la nomina di commissari straordinari per la rimozione delle situazioni a più elevato rischio idrogeologico (comma 66);

– istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, un Fondo per il finanziamento di un piano straordinario di tutela e gestione della risorsa idrica, finalizzato prioritariamente a potenziare la capacità di depurazione dei reflui urbani, con una dotazione complessiva di 90 milioni di euro per il triennio 2014-2016 (comma 67);

– istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, un Fondo per il finanziamento di un piano straordinario di bonifica delle discariche abusive individuate dalle competenti autorità statali in relazione alla procedura di infrazione europea. Il Fondo ammonta a 60 milioni di euro per il biennio 2014-2015 (comma 68);

– prevede l’istituzione, presso il Ministero dell’economia e delle finanze, di un Fondo con una dotazione pari a 26,5 milioni di euro per l’anno 2014, per interventi in conto capitale per la ricostruzione e messa in sicurezza dei territori interessati da eventi emergenziali pregressi, per i quali il rientro alla disciplina ordinaria è già avvenuto o avverrà nel corso del 2014 e individua, in fase di prima attuazione, gli interventi finanziati dal Fondo (commi 220-221).

Ricostruzione nei territori interessati da eventi sismici

In sintesi il provvedimento in esame:

– disciplina l’erogazione dei contributi per gli interventi di ricostruzione privata nei comuni interessati dal sisma in Abruzzo del 6 aprile 2009 (comma 163) e prevede l’assegnazione di un contributo straordinario, per l’esercizio 2014, nel limite complessivo di 31 milioni di euro, sulla base dei maggiori costi sostenuti o delle minori entrate conseguite derivanti dalla situazione emergenziale, al fine di garantire la continuità del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani (comma 224);

– autorizza la spesa in conto capitale di 7,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015 per il completamento degli interventi di ricostruzione connessi al sisma del 26 ottobre 2012 in Calabria e Basilicata disponendo, nel contempo, l’esclusione dal patto di stabilità interno dei relativi pagamenti (comma 164). In relazione al medesimo sisma del 26 ottobre 2012 prevede l’estensione, fino al 31 dicembre 2014 e nel limite di spesa di 1 milione di euro, dei contributi per agevolare l’autonoma sistemazione dei cittadini, la cui prima abitazione è stata oggetto di ordinanza di sgombero (comma 225);

– stabilisce le modalità di calcolo, per l’anno 2014, del complesso delle spese complessive per la regione Molise, ai fini dell’applicazione del patto di stabilità interno, al fine di escludere, dalla somma delle spese correnti e di quelle in conto capitale risultanti dal consuntivo, quelle effettuate per la ricostruzione e il ripristino dei danni causati dagli eventi sismici dell’ottobre e del novembre 2002. L’esclusione opera nei limiti complessivi di 5 milioni di euro per l’anno 2014 (comma 226);

– con riguardo alle zone (nei territori dell’Emilia Romagna, Lombardia e Veneto) colpite dagli eventi sismici del maggio 2012: reca un allentamento e incide sulla disciplina dell’esclusione delle spese dal patto di stabilità interno (commi 227-228); posticipa, fino al termine del periodo di ammortamento, il pagamento delle rate 2013 e 2014 dei mutui concessi agli enti locali interessati (comma 229); consente l’estensione degli interventi previsti per le zone colpite dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 ai comuni limitrofi alle zone medesime, come definite dalle disposizioni vigenti, in cui deve essere accertata l’esistenza di un nesso causale tra danni subiti ed eventi sismici (comma 230); estende l’applicazione dei criteri per la concessione dei contributi per la ricostruzione e la riparazione degli immobili ad ulteriori tipologie di soggetti beneficiari (comma 231); autorizza l’impiego delle risorse del Fondo per la ricostruzione per il pagamento dei maggiori interessi maturati in conseguenza della sospensione delle rate dei mutui e dei finanziamenti per gli immobili di edilizia abitativa (comma 232); differisce dal 31 marzo 2013 al 31 dicembre 2014 il termine previsto per la valutazione da parte delle competenti autorità ai fini della concessione di contributi a vantaggio delle imprese casearie nelle zone colpite dal sisma (comma 233); modifica la disciplina dei finanziamenti bancari agevolati per la ricostruzione delle zone colpite, esentandoli dagli obblighi previsti dalla normativa antiriciclaggio e estendendone l’ambito di operatività (commi 234 e 235); autorizza la proroga per il 2015 della deroga già prevista per il triennio 2012-2014 ai fini dell’assunzione di personale, attraverso contratti di lavoro flessibile (con scadenza non oltre il 31 dicembre 2014), per le strette finalità connesse alla situazione emergenziale prodottasi a seguito del sisma (comma 236) esenta le università che hanno sede nei territori colpiti dal sisma, dal divieto, per l’anno 2013, di acquistare immobili a titolo oneroso e di stipulare contratti di locazione passiva (comma 237) disciplina la predisposizione di piani organici, da parte dei comuni, per favorire la ricostruzione, riqualificazione e rifunzionalizzazione delle zone dei centri storici e dei centri urbani dei territori delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo danneggiati dagli eventi sismici (commi 238-242);

– prevede che le amministrazioni e gli enti ordinariamente competenti subentrino in tutti i rapporti attivi e passivi, nei procedimenti giurisdizionali pendenti, alla scadenza dello stato di emergenza. Il subentro riguarda non solo la chiusura delle gestioni commissariali, già disposta per interventi emergenziali di protezione civile, ma anche i rapporti derivanti dalle dichiarazioni relative ai grandi eventi (comma 281).

Misure di incentivazione per il recupero edilizio e la riqualificazione energetica

Nel provvedimento in esame, in sintesi:

– il comma 87 prevede una proroga delle detrazioni per gli interventi di ristrutturazione edilizia e di riqualificazione energetica. Per quanto concerne gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici, viene prorogata al 31 dicembre 2014 la misura della detrazione al 65 per cento, mentre per il 2015 si prevede una detrazione del 50 per cento. Con riferimento agli interventi di riqualificazione energetica relativi a parti comuni degli edifici condominiali si proroga sino al 30 giugno 2015 la detrazione al 65 per cento, prevedendo altresì che una detrazione del 50 per cento nei 12 mesi successivi. Con riferimento agli interventi di recupero del patrimonio edilizio (per una spesa di 96 mila euro) viene prorogata al 31 dicembre 2014 la detrazione al 50 per cento, mentre per il 2015 si prevede una detrazione del 40 per cento. Con riferimento agli interventi antisismici, viene prorogata di 31 dicembre 2014 la detrazione al 65 per cento, stabilendo una detrazione del 50 per cento per il 2015. Con riferimento all’acquisto di mobili viene specificato il termine finale (31 dicembre 2014) entro cui devono essere sostenute le relative spese. Entro il 31 dicembre 2015 dovranno essere definiti misure ed incentivi selettivi di carattere strutturale, finalizzati a favorire la realizzazione di interventi per il miglioramento antisismico e la messa in sicurezza degli edifici esistenti, nonché per l’incremento del loro rendimento energetico e dell’efficienza idrica. In assenza di un intervento normativo, dal 2016 le detrazioni e il limite massimo di spesa torneranno ai livelli previsti dalla legislazione vigente (36 per cento e 48 mila euro).

Fonti energetiche

In sintesi il provvedimento in esame:

– reca una norma di interpretazione autentica che esclude le centrali termoelettriche e turbogas, alimentate da fonti convenzionali, sopra i 300 MW realizzate dal 10 febbraio 2002 in poi, dall’obbligo di corrispondere ai Comuni gli oneri di urbanizzazione (commi 74 e 75);

– demanda all’Autorità per l’energia elettrica e il gas l’individuazione della modalità di integrazione della remunerazione della disponibilità di capacità di produzione di energia elettrica (capacity payment transitorio), con effetto dal 2014. Si tratta, in pratica, di un indennizzo previsto per le centrali termoelettriche per la flessibilità che esse garantiscono alla sicurezza del sistema elettrico, lavorando a ritmo ridotto quando è alta la produzione da fonti rinnovabili (che hanno priorità di ritiro), e compensando i fabbisogni nei momenti in cui la produzione da fonti rinnovabili si riduce. Per gli oneri derivanti dall’integrazione di tale corrispettivo la norma prevede la partecipazione delle diverse fonti energetiche (incluse, dunque, le fonti rinnovabili) ai costi del mantenimento della sicurezza del sistema elettrico (comma 99);

– proroga di un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente disegno di legge il termine per l’entrata in funzione degli impianti fotovoltaici realizzati su edifici o terreni della pubblica amministrazione già iscritti nel registro del Gse ai fini degli incentivi del quinto Conto energia da realizzarsi in zone colpite da eventi calamitosi negli anni 2012 e 2013 (comma 100).

L'articolo Legge Stabilità 2014, Energia e Ambiente. Le novità proviene da Giurdanella.it.

]]>
Energia, dall’UE fondi per 250 progetti “PIC” https://www.giurdanella.it/2013/10/energia-dallue-fondi-250-progetti/ Tue, 22 Oct 2013 09:59:21 +0000 http://www.giurdanella.it/?p=17433 La Commissione europea ha ha approvato 250 importanti progetti di infrastrutture energetiche. Sono i “progetti di interesse comune” (PIC)

L'articolo Energia, dall’UE fondi per 250 progetti “PIC” proviene da Giurdanella.it.

]]>
La Commissione europea ha adottato un elenco di circa 250 importanti progetti di infrastrutture energetiche.  Si tratta dei c.d. “progetti di interesse comune” (PIC).

Di seguito il comunicato stampa della Commissione Europea:

“Questi progetti beneficeranno di procedure accelerate per il rilascio delle licenze e di condizioni più vantaggiose del quadro regolamentare e avranno accesso al sostegno finanziario proveniente dal “meccanismo per collegare l’Europa”, dotato di uno stanziamento di 5,85 miliardi di euro destinato alle infrastrutture energetiche transeuropee per il periodo 2014-2020. Questo finanziamento consentirà di realizzare i progetti più rapidamente e nel contempo rafforzerà la loro attrattiva per gli investitori. Una volta completati, i progetti contribuiranno all’integrazione dei mercati energetici degli Stati membri, consentendo loro di diversificare le loro fonti energetiche e ponendo fine all’isolamento energetico di alcuni Stati membri. Consentiranno inoltre alla rete di assorbire quote crescenti di energie rinnovabili e dunque di contribuire a ridurre le emissioni di CO2.

Günther Oettinger, Commissario per l’Energia, ha dichiarato: “Dobbiamo garantire che i nostri finanziamenti limitati siano utilizzati con oculatezza e che il denaro dell’UE vada dove può apportare il maggior beneficio possibile ai consumatori europei. Con questo elenco di progetti di infrastrutture energetiche e i benefici che ne derivano speriamo anche di destare l’interesse di un maggior numero di investitori.”

L’elenco comprende 140 progetti nel settore della trasmissione e dello stoccaggio dell’elettricità, circa 100 progetti nel settore della trasmissione e dello stoccaggio del gas e del GNL e numerosi progetti concernenti il petrolio e le reti intelligenti. I progetti beneficeranno di una serie di vantaggi:

– procedure accelerate per la pianificazione e il rilascio delle autorizzazioni (termine vincolante di tre anni e mezzo);

– un’unica autorità nazionale competente fungerà da sportello unico per le procedure di rilascio delle autorizzazioni;

– meno costi amministrativi per i promotori di progetto e le autorità grazie a procedure più snelle di valutazione ambientale, nel rispetto del diritto dell’Unione;

– maggiore trasparenza e maggiore partecipazione del pubblico;

– maggiore visibilità e attrattiva per gli investitori grazie ad un quadro regolamentare più solido dove i costi sono a carico dei paesi che beneficiano maggiormente del progetto portato a termine;

– possibilità di beneficiare di un sostegno finanziario nel quadro del meccanismo per collegare l’Europa. Tutto ciò sarà cruciale ai fini dell’attivazione dei finanziamenti pubblici e privati necessari: i primi finanziamenti potranno essere disponibili già nel 2014.

Per essere ripreso nell’elenco un progetto doveva offrire vantaggi considerevoli ad almeno due Stati membri; contribuire all’integrazione del mercato e al rafforzamento della concorrenza; rafforzare la sicurezza dell’approvvigionamento e ridurre le emissioni di CO2.

La Commissione monitorerà da vicino l’attuazione delle misure concernenti il rilascio delle autorizzazioni e la realizzazione dei progetti. Infine, l’elenco di progetti di interesse comune sarà aggiornato ogni due anni al fine di integrare nuovi progetti utili e eliminare quelli obsoleti.

Contesto

L’ingente fabbisogno di investimenti nelle infrastrutture energetiche è alla base della proposta di regolamento del 2011 concernente gli orientamenti per le infrastrutture energetiche transeuropee (orientamenti per la TEN-E). Questi orientamenti istituiscono un quadro strategico per la visione di lungo periodo nel settore delle infrastrutture energetiche dell’Unione europea e introducono il concetto di “progetti di interesse comune”. Essi identificano nove corridoi strategici prioritari per le infrastrutture nei settori dell’elettricità, del gas e del petrolio, e tre aree prioritarie di infrastrutture a livello UE per le autostrade dell’elettricità, le reti intelligenti e le reti di trasporto di anidride carbonica.

L’approvazione dell’elenco finale da parte della Commissione è il frutto di un accurato processo di scelta e valutazione. Dodici gruppi di lavoro regionali ad hoc, uno per ogni area o corridoio prioritario strategico, hanno valutato i progetti proposti e hanno elaborato un elenco regionale dei PIC nel luglio 2013. In questo processo sono stati consultati anche il pubblico e le parti interessate, comprese le ONG attive nel settore ambientale, sulle principali strozzature infrastrutturali e sul progetto di elenco di potenziali PIC. Alla stesura dell’elenco definitivo hanno partecipato – in qualità di membri dei gruppi regionali – rappresentanti degli Stati membri, la rete europea dei gestori dei sistemi di trasmissione per l’energia elettrica e il gas (REGST-E e REGST-G), i gestori nazionali dei sistemi di trasmissione e i promotori di progetti, le autorità nazionali di regolamentazione e l’Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell’energia (ACER)”.

Qui l’elenco completo dei progetti  degli Stati interessati

L'articolo Energia, dall’UE fondi per 250 progetti “PIC” proviene da Giurdanella.it.

]]>
Parchi fotovoltaici vietati vicino a riserve naturali https://www.giurdanella.it/2013/01/parchi-fotovoltaici-vietati-vicino-riserve-naturali/ Wed, 30 Jan 2013 08:45:07 +0000 E' vietata la costruzione di parchi fotovoltaici vicino alle riserve naturali, in quanto la loro realizzazione, nonostante i possibili benefici per l'ambiente, andrebbe a deturpare l'area protetta. E' quanto stabilito dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 176 del 15 Gennaio 2013.

L'articolo Parchi fotovoltaici vietati vicino a riserve naturali proviene da Giurdanella.it.

]]>
E' vietata la costruzione di parchi fotovoltaici vicino alle aree di protezione attorno alle riserve naturali, in quanto la loro realizzazione, nonostante i possibili benefici per l'ambiente, andrebbe comunque a deturpare l'area protetta.
E' quanto stabilito dalla Sezione Quinta del Consiglio di Stato, presieduta da Carmine Volpe, che, con la sentenza n. 176 del 15 Gennaio 2013, ha rigettato il ricorso proposto da una società di energie rinnovabili. Quest'ultima chiedeva  la riforma della sentenza del Tar Abruzzo che ha riconosciuto la legittimità della decisione del Comune di negare la realizzazione di un parco fotovoltaico in un'area attigua ad una Riserva Naturale.

Tra le sue motivazioni, la società ha richiamato la circostanza che la zona dove intendeva realizzare l'impianto fotovoltaico era incolta e dalla sua installazione si sarebbero ottenuti dei benefici ambientali oltre che economici.
Secondo il Tar Abruzzo, la realizzazione dell’impianto avrebbe arrecato danni all’ambiente e la normativa va interpretata in maniera tale da non violare la gerarchia di valori, costituzionalmente delineata, che prevede la prevalenza dell’interesse ambientale rispetto a quello economico.
Per la società ricorrente, invece, l’impianto garantirebbe il perseguimento di interessi economici, oltre che pubblici, senza compromettere la salvaguardia dell'ambiente, in quanto, anche se la zona in cui è situata ricade all’interno della fascia di protezione della Riserva, essa è fortemente antropizzata e tutte le superfici non edificate sono utilizzate per l’agricoltura intensiva. In particolare, l’impianto è destinato a sorgere su un terreno allo stato incolto e presenta aspetti progettuali volti a favorirne l’inserimento nel contesto esistente.
I giudici di Palazzo Spada hanno però dato ragione al Tar Abruzzo osservando tra l'altro che “la riferita prevalenza riconosciuta in sede comunitaria e dalla Corte Costituzionale in via generale all’interesse alla promozione delle fonti energetiche rinnovabili e la concreta influenza dell’impianto sull’ambiente circostante sono nel caso di specie irrilevanti. Infatti è stata prevista la realizzazione di esso impianto nell’area di protezione esterna di una Riserva naturale, cioè in un luogo ove è stata già effettuata la valutazione circa la preminenza dell’interesse alla salvaguardia dell’ambiente rispetto ad altri interessi, come quello alla gestione delle fonti di energia rinnovabile, che è insuscettibile di deroga anche in relazione all’eventuale modesto effettivo impatto ambientale delle opere di cui è prevista la realizzazione”.

L'articolo Parchi fotovoltaici vietati vicino a riserve naturali proviene da Giurdanella.it.

]]>