L'articolo Appalti: il potere di correzione dell’errore materiale nell’offerta proviene da Giurdanella.it.
]]>Un’impresa concorrente in una procedura ad evidenza pubblica ha impugnato il provvedimento di esclusione dalla gara.
In particolare, la Stazione appaltante aveva fatto applicazione di una norma del disciplinare di gara che prevedeva l’esclusione dell’operatore economico nel caso in cui avesse presentato “offerte con prezzi unitari o prezzo complessivo offerto superiori rispettivamente alle corrispondenti basi d’asta unitarie e/o alla base d’asta complessiva”.
Sennonché, mediante ricorso, l’operatore economico ha rilevato che la determinazione del valore dell’offerta economica era da ricondurre al sistema informatico utilizzato, il quale aveva erroneamente arrotondato per difetto il prezzo offerto.
Alla luce di questa precisazione, il ricorrente ha censurato il provvedimento di esclusione poiché l’amministrazione aggiudicatrice avrebbe dovuto attivare lo strumento del soccorso istruttorio per consentire all’offerente di rettificare l’offerta, trattandosi di un errore materiale emendabile senza alterare la concorrenza tra i partecipanti alla procedura.
Il Collegio non ha condiviso la ricostruzione dell’impresa.
Preliminarmente, il T.A.R. ha osservato che, trattandosi di errore riguardante l’offerta economica, non viene in rilievo lo strumento del “soccorso istruttorio”, bensì quello del “soccorso procedimentale”, utile a risolvere i dubbi riguardanti elementi essenziali dell’offerta tecnica o economica.
Sul punto, il Collegio ha ricordato che, in più occasioni, l’orientamento giurisprudenziale consolidato ha stabilito che:
– “Nelle gare pubbliche l’errore materiale nell’offerta consiste in una fortuita divergenza fra il giudizio e la sua espressione letterale, cagionata da mera svista o disattenzione nella redazione dell’offerta che deve emergere ictu oculi”. (Cons. Stato, V, 26 gennaio 2021, n. 796; III, 9 dicembre 2020, n. 7758)
– “È ammissibile la rettifica di errori contenuti nell’offerta presentata in sede di gara a condizione che si tratti di correzione di ‘errore materiale’, necessariamente riconoscibile, e che non si sostanzi in operazioni manipolative e di adattamento dell’offerta, risultando altrimenti violati la par condicio, l’affidamento nelle regole di gara e le esigenze di trasparenza e certezza”. (Cons. Stato, V, 9 dicembre 2020, n. 7752; cfr. anche Id., 31 agosto 2017, n. 4146).
– “l’errore materiale direttamente emendabile è soltanto quello che può essere percepito o rilevato ictu oculi, dal contesto stesso dell’atto e senza bisogno di complesse indagini ricostruttive di una volontà agevolmente individuabile e chiaramente riconoscibile da chiunque” (Cons. Stato, V, 11 gennaio 2018, n. 113; III, 20 marzo 2020, n. 1998; cfr. anche Id., VI, 2 marzo 2017, n. 978).
La richiamata giurisprudenza chiarisce che l’errore emendabile deve consistere in una mera svista commessa dall’operatore economico, riconoscibile immediatamente senza il ricorso ad attività interpretativa. Dinanzi a questa tipologia di errore, la stazione appaltante deve essere in grado di comprendere la reale volontà dell’offerente, desumibile dal documento complessivamente considerato.
Nel caso concreto,la stazione appaltante non sarebbe potuto intervenire a emendare l’errore commesso dall’operatore economico, giacché “all’errata indicazione del prezzo base unitario superiore alla base d’asta, non è possibile sostituire alcun importo che sia esattamente riconducibile a quello che l’operatore economico aveva intenzione di offrire.”.
Del resto, la reale volontà dell’impresa non era desumibile dal documento e, dunque, l’eventuale intervento in chiave correttiva da parte dell’amministrazione si sarebbe tradotto in un’indebita sostituzione alla volontà dell’offerente nonché in un’alterazione dell’equilibrio concorrenziale.
L'articolo Appalti: il potere di correzione dell’errore materiale nell’offerta proviene da Giurdanella.it.
]]>L'articolo TAR Roma: illegittimo il provvedimento di decadenza dalla ferma per mero errore materiale proviene da Giurdanella.it.
]]>Il ricorrente era stato dichiarato decaduto dalla ferma per aver prodotto, mediante procedura telematica, una dichiarazione circa il possesso di patente di guida civile superiore alla B.
Nel compilare la richiesta, per mero errore materiale, il ricorrente aveva selezionato la casella corrispondente al possesso di patente di guida civile superiore alla B pur essendo in possesso, in realtà, di patente di guida civile B, della quale aveva in ogni modo indicato gli estremi corretti.
Si legge dalla sentenza: “L’omessa verifica del tipo di patente posseduta dal ricorrente prima della predisposizione della graduatoria definitiva si pone in contrasto con il principio della leale cooperazione tra le parti, atteso che la ritenuta dichiarazione “mendace” ( in realtà, “erronea”) avrebbe potuto comportare, eventualmente, la rivalutazione della posizione del ricorrente, ai fini di un corretto posizionamento in graduatoria – in relazione all’effettivo punteggio spettante, in base ai titoli effettivamente posseduti, con esclusione, quindi, soltanto di quello contestato – ma non la decadenza dalla ferma prefissata (ex plurimis: sent. TAR Lazio-Roma Sez. 1 Bis 8.6.2017 n. 6802)”.
Pertanto, il collegio ha ritenuto che nel caso di specie si dovesse deporre per un mero errore di battitura nella compilazione telematica della domanda di partecipazione al concorso, rilevando il valore della buona fede dell’interessato nel rendere le corrispondenti dichiarazioni.
Si riporta di seguito il testo della sentenza.
***
Pubblicato il 21/11/2017
N. 11498/2017 REG.PROV.COLL.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso R.G. n. 8748 del 2017, proposto da OMISSIS, rappresentato e difeso dagli avvocati Carmelo Giurdanella (cod. fisc.: GRDCML61H22H163A) e Daniela Maliardo (cod. fisc.:MLRDNL75D63F839F), con domicilio eletto presso lo studio degli stessi, in Roma, via dei Barbieri , n.6;
contro
Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro-tempore e Direzione Generale Per il Personale Militare, in persona del Dirigente pro-tempore, rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
nei confronti di
OMISSIS, non costituito in giudizio;
per l’annullamento
-del provvedimento con il quale si decreta la decadenza del Sig. OMISSIS dalla ferma prefissata di un anno nell’Aeronautica Militare contratta il 16 maggio 2016, notificato il 19 giugno 2017;
-di tutti gli atti del procedimento di decadenza ed, in particolare, della comunicazione di avvio del procedimento, atto M_D GMIL REG2017 0102951;
-del successivo provvedimento M_D GMIL REG2017 0382062 del 27.06.2017 con il quale il Sig. OMISSIS, a causa del l’intervenuta decadenza dalla ferma, è stato escluso dalla partecipazione al concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento per il 2017 di 2.030 volontari in ferma prefissata quadriennale (VFP 4) nell’Esercito, nella Marina Militare, compreso il Corpo di Capitaneria di Porto, e nell’Aeronautica Militare – immissione Aeronautica Militare ;
di ogni altro atto antecedente, concomitante, successivo o comunque collegato e/o connesso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, alla camera di consiglio del giorno 25 ottobre 2017, il cons. Concetta Anastasi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Considerato che il ricorrente è stato dichiarato decaduto dalla ferma prefissata di anni uno, per aver prodotto, in sede di domanda di partecipazione al concorso per il reclutamento di VFP1 nell’Aeronautica Militare, una dichiarazione asseritamente mendace, circa il possesso di patente di guida civile superiore alla B, pur avendo la patente di guida civile B, della quale ha, comunque, indicato gli estremi corretti ( patente B n. SR5223244X, rilasciata dalla Motorizzazione di Siracusa in data 19.01.2012);
Ritenuto che gli elementi evidenziati in punto di fatto depongono per un mero errore di battitura nella compilazione telematica della domanda di partecipazione al concorso;
Visto l’orientamento espresso dalla Sezione sulle conseguenze dell’autocertificazione del possesso di titoli che non costituiscono requisiti di partecipazione, con particolare rilievo al valore della buona fede dell’interessato nel rendere le corrispondenti dichiarazioni (ex plurimis: Tar Lazio-Roma, Sez. 1° Bis, 21 luglio 2017, n. 8850);
Ritenuto, pertanto, che la dichiarazione di parte ricorrente non possa ritenersi mendace ai fini della decadenza, proprio in considerazione della buona fede del candidato;
Ritenuto altresì che l’omessa verifica del tipo di patente posseduta dal ricorrente prima della predisposizione della graduatoria definitiva si pone in contrasto con il principio della leale cooperazione tra le parti, atteso che la ritenuta dichiarazione “mendace” ( in realtà, “erronea”) avrebbe potuto comportare, eventualmente, la rivalutazione della posizione del ricorrente, ai fini di un corretto posizionamento in graduatoria – in relazione all’effettivo punteggio spettante, in base ai titoli effettivamente posseduti, con esclusione, quindi, soltanto di quello contestato – ma non la decadenza dalla ferma prefissata (ex plurimis: sent. TAR Lazio-Roma Sez. 1 Bis 8.6.2017 n. 6802);
Ritenuto, in definitiva, che il ricorso debba essere accolto e che, per l’effetto, il contestato provvedimento, dispositivo della decadenza dalla ferma, debba essere annullato unitamente a tutti gli altri provvedimenti consequenziali impugnati;
Ritenuto che, in ragione della peculiarità della vicenda, le spese di lite possano essere compensate;
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla gli impugnati provvedimenti .
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 ottobre 2017 con l’intervento dei magistrati:
Concetta Anastasi, Presidente, Estensore
Roberto Vitanza, Primo Referendario
Paola Patatini, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE | ||
| Concetta Anastasi | ||
IL SEGRETARIO
L'articolo TAR Roma: illegittimo il provvedimento di decadenza dalla ferma per mero errore materiale proviene da Giurdanella.it.
]]>L'articolo Esclusione da concorso per errore materiale nella domanda: la sentenza del TAR Campania proviene da Giurdanella.it.
]]>A parere dei giudici del TAR, “la richiesta di rettificare l’evidente errore materiale, in rapporto a una domanda pacificamente depositata nei termini, avrebbe senz’altro dovuto essere accolta dalla pubblica amministrazione non solo coerentemente con i canoni di buona fede e di buona amministrazione (art. 97 Cost.) che devono improntare l’azione della P.A., ma anche secondo gli ordinari canoni di interpretazione degli atti giuridici”.
Inoltre, i giudici del TAR partenopeo hanno dato applicazione alle regole previste per l’interpretazione degli atti unilaterali e, comunque, secondo il principio di buona fede.
Si riporta di seguito il testo della sentenza
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Pubblicato il 19/12/2016
N. 05824/2016 REG.PROV.COLL.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2887 del 2016, proposto da:
Immacolata Giugliano, rappresentato e difeso dall’avvocato Mario La Rana C.F. LRNMRA81M23E131L, domiciliati ope legis in Napoli, Segreteria Tar Campania;
contro
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, in persona del Ministro legale rappresentante pro tempore, Ufficio Scolastico Regionale della Campania, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliata per legge in Napoli, via Diaz, 11;
nei confronti di
Giuseppe Borrelli non costituito in giudizio;
per l’annullamento
a) dell’avviso prot. AOODRCA-R.U. 6162 del 29 aprile 2016, nonché degli allegati elenchi delle sedi di esame, con la loro ubicazione e con l’indicazione della destinazione dei candidati presso quali si sono tenute le prove scritte previste dal 17 maggio 2016 al 26 maggio 2016, nella parte in cui non è inclusa la ricorrente GIUGLIANO IMMACOLATA tra i candidati ammessi a sostenere in data 23 maggio 2016, presso l’Istituto Tecnico Industriale “R. Elia” di Castellammare di Stabia (NA), la prova scritta del concorso per titoli ed esami finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti di sostegno dell’organico dell’autonomia della scuola secondaria di primo grado – Regione Campania, laddove la stessa è stata erroneamente inclusa nell’elenco dei candidati ai posti di sostegno scuola secondaria di secondo grado; b) dei verbali redatti in data 23 maggio 2016 in occasione dello svolgimento presso l’istituto Tecnico Industriale “R. Elia” di Castellammare di Stabia della prova scritta del concorso per titoli ed esami finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti di sostegno dell’organico dell’autonomia della scuola secondaria di primo grado – Regione Campania, nella parte in cui è espresso il rigetto della richiesta della ricorrente di partecipare alla medesima; nonché di ogni altro atto comunque presupposto, connesso o consequenziale
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca e del Ufficio Scolastico Regionale per la Campania;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 7 dicembre 2016 il dott. Guglielmo Passarelli Di Napoli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso iscritto al n. 2887 dell’anno 2016, la parte ricorrente impugnava i provvedimenti indicati in epigrafe. A sostegno delle sue doglianze, premetteva:
di aver conseguito la Laurea in Lettere Classiche presso l’Università degli Studi di Napoli “L’Orientale” in data 26 febbraio 2004 con voti 108/110;
di aver conseguito, a conclusione del Percorso Abilitante Speciale di cui al D.M. n. 58 del 25 luglio 2013, in data 15 luglio 2014 il Diploma di Abilitazione nella Scuola Secondaria di Secondo Grado presso l’Università degli Studi di Napoli “L’Orientale” per la classe di concorso A052 (materie letterarie, latino e greco nel liceo classico) che consente di conseguire l’abilitazione (cd. a cascata) anche per le classi di concorso: A050 (materie letterarie negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado), A051 (materie letterarie e latino nei licei e nell’istituto magistrale) ed A043 (italiano, storia ed educazione civica, geografia nella scuola media);
che possono conseguire la specializzazione al sostegno solo i docenti già in possesso dell’abilitazione all’insegnamento per il grado di scuola per il quale si intende conseguire la specializzazione: ebbene, la ricorrente, essendo in possesso dell’abilitazione a cascata all’insegnamento di italiano, storia ed educazione civica, geografia nella scuola secondaria di primo grado (classe di concorso A043) ha potuto conseguire, in data 21 dicembre 2015, la Specializzazione per il Sostegno Didattico agli Alunni con Disabilità — Scuola Secondaria di Primo Grado presso l’Università degli Studi di Firenze;
di aver chiesto di partecipare al concorso per titoli ed esami finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti di sostegno dell’organico dell’autonomia della scuola secondaria di primo grado — Regione Campania indetto dal MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA (M.I.U.R.) con Decreto del Direttore Generale n. 107 del 23 febbraio 2016;
di aver esplicitamente dichiarato, in tale domanda, ed indicato nella sezione “Insegnamenti per i quali il candidato risulta abilitato”, gli insegnamenti relativi alle classi di concorso A050, A051, A052 ed A043;
di aver verificato di non essere stata inclusa tra i candidati ammessi a sostenere in data 23 maggio 2016 la prova scritta per i posti di sostegno della Scuola Secondaria di Primo grado, ma di essere stata inclusa, del tutto illegittimamente, tra i candidati ammessi a sostenere la prova scritta per i posti di sostegno della Scuola Secondaria di Secondo Grado;
di aver quindi diffidato l’Amministrazione a rettificare l’atto, senza alcun riscontro.
Instava quindi per l’annullamento degli atti impugnati con vittoria di spese processuali.
Si costituiva l’Amministrazione chiedendo di dichiarare inammissibile o, in via gradata, rigettare il ricorso.
All’udienza del 06.07.2016, con ordinanza n. 1107/2016, l’istanza cautelare è stata accolta.
All’udienza del 7.12.2016, il ricorso è stato assunto in decisione.
DIRITTO
La parte ricorrente impugnava i provvedimenti in epigrafe per i seguenti motivi: 1) eccesso di potere per errore e travisamento del fatto; quand’anche la ricorrente avesse commesso un errore nel compilare la domanda, avrebbe dovuto essere concesso il beneficio dell’errore scusabile.
L’Avvocatura dello Stato, in data 4.10.2016, depositava memoria in cui eccepiva l’incompetenza del Tar Campania Napoli a favore del Tar Lazio Roma e l’infondatezza del ricorso nel merito.
Il ricorso è fondato e va accolto per i motivi di seguito precisati.
Va preliminarmente respinta l’eccezione di incompetenza territoriale opposta dall’Avvocatura dello Stato, atteso che la ricorrente ha presentato domanda per la Regione Campania; sicché, in forza del criterio dell’efficacia dell’atto (art. 13 comma 1 secondo periodo c.p.a.), la competenza si radica in questo Tar. Giova osservare che la ricorrente chiede di partecipare al concorso, sicché essa non contesta il bando (ciò che radicherebbe la competenza del TAR Lazio) ma censura l’errata applicazione della procedura con effetti nella sola regione Campania.
Nel merito, il ricorso è fondato. Come già rilevato in sede cautelare, la ricorrente ha commesso un mero materiale errore nel compilare la domanda, e pertanto avrebbe dovuto essere concesso il beneficio dell’errore scusabile.
Tale orientamento è stato ribadito in diversi precedenti di questa Sezione: “La richiesta di rettificare l’evidente errore materiale, in rapporto a una domanda pacificamente depositata nei termini, avrebbe senz’altro dovuto essere accolta dalla pubblica amministrazione non solo coerentemente con i canoni di buona fede e di buona amministrazione (art. 97 Cost.) che devono improntare l’azione della P.A., ma anche secondo gli ordinari canoni di interpretazione degli atti giuridici.
Seppure la domanda di concorso è un atto del tutto particolare per il formalismo che necessariamente la contraddistingue, trovano, infatti, applicazione le regole per l’interpretazione degli atti unilaterali (artt. 1324 c.c.), secondo cui «le clausole … si interpretano le une per mezzo delle altre, attribuendo il senso che risulta dal complesso dell’atto» (1363 c.c.) e, comunque, l’interpretazione deve essere improntata al canone di buona fede (art. 1366 c.c.).
Orbene, appare evidente che, una volta ricevuta la segnalazione dell’errore, la P.A. avrebbe ben dovuto interpretare la domanda come riferita univocamente al settore AD02 (scienze motorie) piuttosto che a quello, del tutto diverso, AD04 (italiano, storia e geografia); la diversa opinione sostenuta dalla P.A. nella propria relazione – legata, peraltro, alla ‘rigidità’ connaturata al sistema informatico di ricezione delle domande – appare, in tal senso, contraddistinta da eccessivo formalismo.” (Tar Campania, Napoli, Sez. IV, n. 5325/2016).
Occorre altresì osservare che l’Amministrazione resistente aveva la possibilità di riconoscere l’errore ictu oculi, in quanto la domanda digitata non era congruente con i titoli abilitanti indicati dalla ricorrente nella domanda di partecipazione.
Il ricorso, pertanto, va accolto.
Le spese processuali vanno poste a carico della parte soccombente e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Quarta sezione di Napoli, definitivamente pronunciando, disattesa e respinta ogni diversa istanza, domanda, deduzione ed eccezione, così provvede:
1. Accoglie il ricorso n. 2887 dell’anno 2016 e per l’effetto annulla i provvedimenti impugnati;
2. Condanna l’Amministrazione resistente a rifondere alla parte ricorrente le spese del presente giudizio, che liquida in complessivi € 2.000 (duemila) oltre I.V.A., C.N.A.P. e rimborso spese generali, come per legge; e contributo unificato, se ed in quanto versato; somma da attribuirsi all’avv. Mario La Rana, procuratore della parte ricorrente, dichiaratosi antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 7 dicembre 2016 con l’intervento dei magistrati:
Anna Pappalardo, Presidente
Guglielmo Passarelli Di Napoli, Consigliere, Estensore
Maria Barbara Cavallo, Primo Referendario
| L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
| Guglielmo Passarelli Di Napoli | Anna Pappalardo | |
IL SEGRETARIO
L'articolo Esclusione da concorso per errore materiale nella domanda: la sentenza del TAR Campania proviene da Giurdanella.it.
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