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]]>In particolare viene chiarito che il sorteggio non sostituisce il criterio di rotazione, e quindi non legittima il re-invito del gestore uscente. Inoltre si esamina il caso degli elenchi nel caso di numero ridotto di operatori economici
5. Con riguardo all’applicazione del principio di rotazione, sussistendo i presupposti di cui al paragrafo 3.6 delle Linee guida e al di fuori delle ipotesi eccezionali contemplate al successivo paragrafo 3.7, è legittimo nelle procedure negoziate il re-invito all’operatore uscente, che abbia manifestato interesse alla candidatura a seguito di avviso pubblico e sia stato poi estratto tramite sorteggio con estrazione casuale?
Come previsto al paragrafo 3.7 delle Linee guida n.4, il re-invito all’operatore uscente costituisce ipotesi di stretta eccezionalità, ammissibile al ricorrere delle circostanze ivi indicate. Fermo quanto previsto ai paragrafi 3.6 e 3.7, il meccanismo dell’estrazione casuale, sia pure a seguito di avviso pubblico, non assicura il rispetto del principio di rotazione, come declinato all’articolo 36, primo comma del Codice dei contratti pubblici, novellato dal decreto legislativo 19 aprile 2017, n.56. Tale disposizione, infatti, rende doverosa la rotazione tanto in relazione agli affidamenti che agli inviti.
6. Il paragrafo 5.1.10 delle Linee guida n.4 prevede che gli elenchi degli operatori economici utilizzati per la selezione degli operatori economici da invitare alle procedure negoziate vengano pubblicati sul sito web della stazione appaltante, non appena costituiti. Ciò posto, è legittimo prevedere nel bando l’omissione della pubblicazione dei suddetti elenchi, nei casi in cui, per le condizioni del mercato locale, sia prevedibile che un ridotto numero di operatori economici faccia domanda di iscrizione?
La disposizione recata dal paragrafo 5.1.10 delle Linee guida n. 4 è finalizzata ad attuare il rispetto dei generali principi di pubblicità e trasparenza dei procedimenti di selezione del contraente, in armonia con quanto stabilito dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e dalla legge 6 novembre 2012, n. 190, oltre che dal Codice dei contratti pubblici (v. art. 29). Ciò nondimeno, nelle ipotesi in cui gli operatori economici accreditati presso la stazione appaltante procedente siano esigui in relazione al settore merceologico di riferimento, la pubblicazione preventiva degli elenchi potrebbe favorire l’insorgenza di accordi collusivi. Tuttavia, nel caso in cui la stazione appaltante preveda un ridotto numero di operatori economici interessati all’iscrizione all’elenco non è corretto prevedere nel bando la segretazione del nominativo dei partecipanti. In tali casi, si suggerisce di fare ricorso non già ai suddetti elenchi ma a successive indagini di mercato, mediante avviso pubblicato sul sito web, o alla costituzione di elenchi di operatori economici congiuntamente con altre stazioni appaltanti che hanno analoghi fabbisogni da soddisfare in modo da aumentare il numero di operatori economici potenzialmente interessati ad essere iscritti. Si ritiene, infatti, che la presenza di un numero ridotto di operatori accreditati possa rappresentare, a prescindere dalla pubblicazione dell’elenco, un fattore di criticità nella gestione delle procedure negoziate, specie ove si consideri che gli elenchi hanno una naturale vocazione all’utilizzo in un arco pluriennale di tempo e che, pertanto, i nominativi degli iscritti potrebbero essere noti anche in assenza della predetta pubblicazione.
Per le altre FAQ in materia di affidamenti sotto soglia clicca qui.
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Il Ministero d… proviene da Giurdanella.it.
]]>Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha pubblicato sul proprio sito le risposte ad alcune domande frequentemente poste all’amministrazione finanziaria da operatori professionali e dai soggetti che realizzano i software per il calcolo dei tributi, in merito alla corretta applicazione della cosiddetta Mini IMU di cui all’art. 1 del D. L. n. 133 del 2013 e della Maggiorazione TARES di cui al comma 13 dell’art. 14 del D. L. n. 201 del 2011, il cui termine di versamento è stato fissato al 24 gennaio 2014 dal comma 680 dell’art. 1 della Legge di stabilità per l’anno 2014.
Ecco le FAQ:
1) Quali codici tributo devono essere utilizzati per il versamento della Mini IMU? Quelli già previsti e utilizzati negli anni 2012 e 2013 relativi al comune a seconda della tipologia di immobile?
Si, devono essere usati gli stessi codici tributo già esistenti.
2) Quali sono le regole applicabili in relazione ai versamenti minimi?
Per i versamenti minimi valgono le regole ordinarie, vale a dire si applica l’art. 25 della legge n. 289 del 2002 che prevede l’importo minimo di 12 euro o il diverso importo previsto dal regolamento del comune.
3) L’importo minimo deve intendersi riferito all’importo complessivamente dovuto, determinato cioè in riferimento a tutti gli immobili situati nell’ambito dello stesso comune?
Tale importo deve intendersi riferito all’imposta complessivamente dovuta con riferimento a tutti gli immobili situati nello stesso comune, come espressamente previsto dalle linee guida al regolamento IMU pubblicate sul sito del Dipartimento.
4) In tema di limite minimo per la riscossione coattiva, qual è l’importo che va preso a riferimento? Non esiste alcun importo che può essere preso in considerazione o vale il precedente limite di € 16,53 previsto dall’art. 1 del D.P.R. n. 129 del 1999?
L’importo di euro 16,53 scaturisce da una disposizione che è stata superata dal D. L. n. 16 del 2012 e, pertanto, si ritiene che la modifica operata dall’art. 1, comma 736, della legge di stabilità per l’anno 2014 non abbia l’effetto di far “rivivere” la disposizione superata. Conseguentemente, essendo venuto a mancare il limite di 30 euro fissato dal D. L. n. 16 del 2012, non esiste per i tributi locali un importo minimo per la riscossione coattiva, fatto salvo, ovviamente, il rispetto del limite minimo di 12 euro per i versamenti spontanei.
5) Modalità di compilazione F24:
a. Caselle acconto/saldo: vanno compilate e in tal caso occorre barrare la casella saldo?
Occorre barrare solo la casella relativa al saldo.
b. Casella Rateazione – va compilata e in tal caso come? (dovrà essere indicato 01/01?)
Il campo “rateazione” deve essere compilato con il valore “0101” per i pagamenti eseguiti con il codice tributo 3912 (abitazione principale). Per gli altri pagamenti, il campo non deve essere compilato.
c. Casella detrazione: va compilata pur essendo ininfluente ai fini del calcolo?
La casella deve essere compilata e occorre indicare l’importo effettivo della detrazione 2013, che può essere stata aumentata dal comune, compresa la maggiorazione.
d. Casella numero immobili: va compilata normalmente?
La casella immobili deve essere regolarmente compilata.
6) Come deve essere effettuato il calcolo della Mini IMU per gli immobili appartenenti a personale in servizio alle forze armate, ecc. per i quali non è stato richiesto il versamento della sola seconda rata?
Per il personale appartenente alle forze armate e agli altri soggetti di cui all’art. 2, comma 5, del D. L. n. 102 del 2013, il procedimento di calcolo dell’IMU 2013 è il seguente:
7) Come viene calcolata la Mini IMU in riferimento ai terreni agricoli non posseduti e condotti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali per i quali non è stata versata la prima rata 2013?
Per quanto riguarda i terreni agricoli non posseduti e condotti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali il relativo versamento non può essere considerato Mini IMU, poiché si tratta dell’ordinario versamento concernente la seconda rata e il saldo della prima.
Per questa fattispecie il procedimento di calcolo dell’IMU 2013 è il seguente:
Si ricorda che il comma 728 dell’art. 1 della legge di stabilità per l’anno 2014 prevede che, in caso di insufficiente versamento della seconda rata 2013, la differenza può essere versata entro il 16 giugno 2014, senza sanzioni e interessi.
8) Ai fini del calcolo della Mini IMU per l’anno 2013, che dovrà essere versata entro il prossimo 24 gennaio, deve essere utilizzata la rendita catastale eventualmente aggiornata nel corso del 2013?
Ai fini dell’individuazione della base imponibile relativa ai fabbricati iscritti in catasto, l’art. 13, comma 4 del D.L. n. 201 del 2011 prevede, espressamente, che per tali fabbricati “il valore è costituito da quello ottenuto applicando all’ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell’anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento ai sensi dell’articolo 3, comma 48, della legge 23 dicembre 1996, n. 662” i diversi moltiplicatori stabiliti dalla norma in commento.
Dalla lettura della citata disposizione deriva, quindi, che per il calcolo della Mini IMU, dovuta per l’anno 2013, si dovrà tener conto delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio 2013.
9) Come si deve comportare il contribuente nel caso in cui non riceva in tempo utile il bollettino di conto corrente postale o il modello F24 per il versamento della Maggiorazione TARES previsto entro il prossimo 24 gennaio?
Le norme prevedono all’art. 5, comma 4, del D. L. n. 102 del 2013, che il comune predispone e invia ai contribuenti il modello di pagamento della TARES e della maggiorazione standard pari a 0,30 euro per metro quadrato, riservata allo Stato.
Nel caso in cui il comune non abbia inviato tali modelli di pagamento in tempo utile il contribuente che versa in ritardo non è soggetto a sanzione, poiché lo stesso art. 5 al comma 4-bis prevede che nel caso in cui il versamento del tributo relativo all’anno 2013 risulti insufficiente, non si applicano le sanzioni qualora il comune non abbia provveduto all’invio ai contribuenti dei modelli di pagamento precompilati.
In ogni caso l’art. 10 dello Statuto dei diritti del contribuente (legge n. 212 del 2000) prevede al comma 2 che “Non sono irrogate sanzioni né richiesti interessi moratori al contribuente, qualora egli si sia conformato a indicazioni contenute in atti dell’amministrazione finanziaria, ancorché successivamente modificate dall’amministrazione medesima, o qualora il suo comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errori dell’amministrazione stessa”.
10) Si può ricorrere al ravvedimento operoso per la Mini IMU e per la Maggiorazione TARES?
Il ravvedimento è possibile sia per la Mini IMU sia per la Maggiorazione TARES. Per quest’ultimo tributo si deve tenere presente anche di quanto illustrato nel punto precedente.
11) Con la recente modifica alla tassazione degli immobili, l’Imu non è dovuta per l’abitazione principale e relative pertinenze. L’articolo 13, comma 2, del D.L. n. 201/2011 dispone che se i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e residenza anagrafica in immobili diversi situati nel medesimo comune l’agevolazione (ora l’esenzione) si applica per un solo immobile. Si dovrebbe intendere che se i coniugi hanno la dimora e residenza in comuni diversi possono entrambi usufruire della esenzione. Anche alla luce della sentenza della Corte di Cassazione n. 14389/2010, la quale afferma che una abitazione viene considerata principale solo se vi dimorano tutti i familiari, si chiede conferma di tale interpretazione.
Il regime che definisce l’abitazione principale ai fini IMU è rimasto lo stesso, ciò che è cambiato è la misura dell’agevolazione che, a decorrere dal 2014, è divenuta un’esenzione. Si conferma, pertanto, che l’esenzione si applica nel caso in cui i coniugi abbiano stabilito l’abitazione principale in due comuni diversi. La sentenza della Corte di Cassazione ha individuato un principio interpretativo delle norme sull’ICI relative all’abitazione principale che non recavano la stessa disposizione in commento. Pertanto, tale criterio interpretativo non può essere utilizzato quando la norma tributaria dispone chiaramente in materia.
12) Il proprietario di un’abitazione principale che ne concede alcune stanze in locazione a studenti, usufruisce della esenzione da IMU ai sensi dell’articolo 1, comma 707 della legge n. 147/2013?
Anche se parzialmente locata, l’abitazione principale non perde tale destinazione e, pertanto, a partire dal 1° gennaio 2014, beneficia dell’esenzione dall’IMU prevista per tale fattispecie.
13) Il comma 707 della legge n. 147/2013 dispone l’esonero dal pagamento dell’Imu per i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture del 22 aprile 2008. In virtù di quanto disposto alla lettera d) dello stesso comma, si applica la sola detrazione di euro 200 agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi case popolari (Iacp) e dagli enti di edilizia pubblica. Si deve intendere che la detrazione si applica solamente alle abitazioni non esenti da Imu in quanto non aventi le caratteristiche di cui al D.M. 22 aprile 2008?
Alla domanda si deve dare risposta positiva; pertanto nel caso in cui gli immobili posseduti dagli istituti in questione abbiano le caratteristiche di alloggio sociale di cui al D.M. 22 aprile 2008, a partire dal 1° gennaio 2014, si applica lo stesso regime dell’abitazione principale. In caso contrario, si applica la sola detrazione prevista per l’abitazione principale.
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]]>Tre le sezioni predisposte:
Sezione A – FAQ riguardanti aspetti di carattere generale
A1. Quali sono gli adempimenti previsti dall’art.1, comma 32, della legge 190 per gli enti aggiudicatori?
Con riferimento ai procedimenti di scelta del contraente, le stazioni appaltanti sono tenute a pubblicare nei propri siti web istituzionali i dati previsti dalla norma, per garantire la trasparenza dell’attività amministrativa; per tale finalità, la CIVIT, con Delibera 50/2013 – All.1,ha fornito l’indicazione di assicurare l’aggiornamento tempestivo dei dati.
La legge prevede altresì – entro il 31 gennaio di ogni anno – la pubblicazione di tabelle riassuntive dei dati riferiti agli anni precedenti, liberamente scaricabili in formato digitale standard aperto, da trasmettere digitalmente all’AVCP. In proposito l’Autorità ha fornito, con Deliberazione n.26 del 22 maggio 2013 e successivo Comunicato del Presidente del 13 giugno 2013, le specifiche del ‘set’ di dati richiesto e del relativo formato, chiarendo altresì che – in sede di prima applicazione – la trasmissione si intende assolta comunicando la URL di pubblicazione dei suddetti dati, in formato XML.
Per questo adempimento da svolgere nei confronti dell’AVCP, la prima delle scadenze annuali si colloca quindi al 31 gennaio 2014.
A2. I dati da pubblicare nelle tabelle riassuntive per l’AVCP entro la prima scadenza annuale del 31 gennaio 2014, a quale periodo temporale si devono riferire? E le procedure interessate sono solo quelle pervenute alla conclusione?
Come chiarito nel Comunicato del Presidente del 13/06/2013, l’obbligo si riferisce a tutte le procedure indette a partire dal 1° dicembre 2012; ciò significa che vanno ricompresi tutti i procedimenti di scelta del contraente avviati a decorrere dalla suddetta data, anche se espletati con gara andata deserta o tuttora in pendenza dell’aggiudicazione. In quest’ultimo caso, la pubblicazione dei dati disponibili dovrà comunque essere effettuata salvaguardando il principio di segretezza delle offerte, per cui gli estremi dei partecipanti alla procedura di selezione potranno essere resi pubblici solo in data successiva a quella di scadenza della presentazione delle offerte.
A3. La trasmissione parziale dei dati richiesti configura sempre un inadempimento ai sensi della disposizione di legge in questione?
L’inadempimento si concretizza quando non vengono pubblicate tutte le informazioni disponibili all’atto della pubblicazione, in quanto riferite a circostanze note. Pertanto, nel caso di procedure concluse (o comunque in tutti i casi in cui è possibile valorizzare tutti i campi previsti), deve essere pubblicato l’intero ‘set’ di dati richiesti dall’AVCP, mentre per le procedure in corso l’obbligo di informazione va esteso a tutti gli eventi già accaduti, laddove si può inserire nei rispettivi campi un contenuto non nullo.
Come precisa l’art.1, comma 32, della legge di cui trattasi, l’inadempimento è perciò configurabile quando le informazioni pubblicate sono solo una parte di quelle che sarebbe possibile e doveroso fornire, oppure quando le medesime informazioni non vengono rese disponibili nel formato digitale standard aperto XML, individuato dall’AVCP con propria deliberazione.
A4. Gli adempimenti di cui alla legge 190 si ricollegano alla natura della stazione appaltante, o a quella del contratto?
Secondo l’art.1, comma 34, della legge n.190/2012, gli adempimenti in questione sono dovuti dalle amministrazioni pubbliche di cui all’art.1, comma 2, del D.Lgs.n.165/2001, dagli enti pubblici nazionali, dalle società partecipate dalle amministrazioni pubbliche e dalle loro controllate, ai sensi dell’art.2359 del C.C., “limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell’Unione europea”. È altresì noto che anche alcuni soggetti privati possono stipulare contratti che rivestono un pubblico interesse (si pensi, ad esempio, al caso dei concessionari di pubblici servizi, i cui contratti hanno ripercussioni sull’utenza, in quanto incidenti sulle tariffe praticate). In questa seconda ipotesi, la natura del contratto attrae nella sfera pubblicistica anche quei soggetti che – per loro natura giuridica – andrebbero collocati al di fuori di essa. Va infine posto in evidenza che proprio la Legge n.190/2012 – con l’art.1, comma 75 – ha apportato modifiche all’art.318 del Codice Penale (originariamente intitolato “Corruzione per un atto d’ufficio” ed ora rubricato “Corruzione per l’esercizio della funzione”) spostando l’attenzione dall’esercizio del pubblico ufficio a quello della funzione, nonché al successivo art.320, laddove ora si stabilisce che le disposizioni di cui all’art.318 “si applicano anche all’incaricato di un pubblico servizio”.
Che la natura pubblica del contratto costituisca un riferimento per il legislatore sembra testimoniarlo anche il compito che esso ha affidato all’Autorità – il cui precipuo fine è proprio quello di vigilare suicontratti pubblici – e lo stesso richiamo (espresso nell’ultimo periodo del citato comma 32) all’utilizzo del potere sanzionatorio previsto dall’art.6, comma 11, del D.Lgs.n.163/06, che può essere esercitato nei confronti di qualsiasi soggetto – anche privato – nell’ipotesi in cui non venga dato riscontro alla richiesta di “documenti, informazioni e chiarimenti relativamente ai lavori, servizi e forniture pubblici, in corso o da iniziare, al conferimento di incarichi di progettazione, agli affidamenti”.
Pertanto, precisato comunque che non compete a questa Autorità fornire interpretazioni autentiche in merito alla riconducibilità di talune particolari stazioni appaltanti all’ambito soggettivo di applicazione della legge n.190/2012, si può solo evidenziare che la norma in questione intende porre le condizioni affinché sia assicurata la massima trasparenza nell’affidamento dei contratti che possono definirsi ‘pubblici’ in quanto impegnano risorse economiche pubbliche, nell’accezione precedentemente fornita, a prescindere dalla natura giuridica del soggetto appaltante.
A5. La legge n.190/2012 prevede la figura di un soggetto che controlla – per conto della stazione appaltante – l’adempimento degli obblighi di pubblicazione delle informazioni richieste, assumendone la conseguente responsabilità?
L’art.43 del D.Lgs.n.33/2013 ha stabilito che all’interno di ogni amministrazione il responsabile per la prevenzione della corruzione di cui all’art.1, comma 7, della legge n.190/2012, svolge le funzioni diresponsabile per la trasparenza, ponendo a suo carico le conseguenze dell’inadempimento degli obblighi di pubblicazione di cui trattasi, fatta salva l’ipotesi di causa a lui non imputabile.
A6. Quali sono le tipologie di affidamento rientranti nell’ambito di applicazione della legge n.190/2012 e qual è l’importo economico minimo, oltre il quale sussiste l’obbligo di trasmissione?
L’art.1, comma 16, lett.b), della legge n.190/2012 indica come oggetto dell’adempimento i procedimenti di “scelta del contraente per l’affidamento di lavori, forniture e servizi” senza alcuna distinzione o esclusione, per cui si deve ritenere che l’obbligo di informazione comprenda tutte le tipologie di affidamento previste dal Codice dei contratti pubblici, a prescindere dall’acquisizione del codice CIG o di quello smartCIG per le relative procedure, così come a prescindere dal fatto che la scelta del contraente sia avvenuta in esito ad un confronto concorrenziale, o con affidamenti in economia mediante cottimo fiduciario, o in modalità diretta, o che sia stata preceduta o meno da un bando pubblico o da una lettera di invito. Va inoltre richiamato il successivo comma 26, laddove chiarisce che le disposizioni in questione “si applicano anche ai procedimenti posti in essere in deroga alle procedure ordinarie”. Nella pubblicazione deve essere comunque assicurato, come specifica il precedente comma 15, il “rispetto delle disposizioni in materia di segreto di Stato, di segreto d’ufficio e di protezione dei dati personali”.
Riguardo all’importo economico degli affidamenti, la norma in questione non prevede soglie minime, né può essere l’AVCP a stabilirle, nel silenzio del legislatore; ne deriva che – allo stato attuale – anche nel caso di affidamenti per spese economali di minima entità non pare ipotizzabile un’esenzione dall’obbligo di pubblicazione.
A7. L’adempimento previsto dalla legge n.190/2012 soddisfa anche quello relativo all’attuazione dell’art.5 del D.Lgs.n.229/2011?
Con il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze – Ragioneria Generale dello Stato del 26/02/2013, attuativo dell’art.5 del D.Lgs.n.229/2011, è stato definito il dettaglio delle informazioni da comunicare alla banca dati unitaria delle Amministrazioni pubbliche (BDAP), al fine di assicurare un efficace controllo e monitoraggio degli andamenti della finanza pubblica. In data 02/08/2013 è stato poi stipulato un Protocollo d’intesa tra l’AVCP ed il Ministero dell’Economia e delle Finanze – R.G.S., avente lo scopo di ridurre gli oneri informativi a carico delle stazioni appaltanti e degli enti aggiudicatori, in un’ottica di efficienza, competitività, semplificazione e di eliminazione nella duplicazione delle richieste di adempimenti. Nel merito, l’AVCP si è impegnata a trasmettere alla BDAP i dati anagrafici, finanziari, fisici e procedurali, concernenti il ciclo di vita dei contratti pubblici di lavori (opere pubbliche) dalla fase di assegnazione del CIG, in suo possesso.
Quindi, il set informativo richiesto dal Ministero dell’Economia e delle Finanze –R.G.S., pur risultando significativamente ridotto, in ragione dei dati acquisibili direttamente dall’AVCP, mantiene comunque una propria specifica finalità, che non può considerarsi soddisfatta con l’adempimento previsto dalla legge n.190/2012.
A8. Gli adempimenti in parola sostituiscono quelli relativi all’art 23, comma 1, lettera b) e comma 2, del D.Lgs.n.33/2013?
L’art.23 del D.Lgs.n.33/2013 dispone che le amministrazioni aggiornino ogni sei mesi, mediante pubblicazione in distinte partizioni della sezione «Amministrazione trasparente», gli elenchi dei provvedimenti adottati, con particolare riferimento ai “provvedimenti finali” di alcune tipologie di procedimenti, tra cui quelli relativi alla “scelta del contraente per l’affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici, relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163”.Viene poi stabilito che, per ciascuno dei provvedimenti compresi negli elenchi, sono pubblicati – “nella forma di una scheda sintetica, prodotta automaticamente in sede di formazione del documento che contiene l’atto” – “il contenuto, l’oggetto, la eventuale spesa prevista e gli estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo relativo al procedimento”.
Da tale lettura si evince che l’adempimento di cui all’art.23, comma 1, lettera b) del D.Lgs.n.33/2013 differisce, per contenuto informativo e tempistiche di pubblicazione, da quello previsto dall’art.1, comma 32, della legge n.190/2012, pur sussistendo una parziale sovrapposizione nella esposizione dei dati.
A9. E’ sempre necessaria la pubblicazione, sul sito delle Stazioni Appaltanti, degli avvisi di postinformazione, ai sensi dell’art. 331 del D.P.R. n.207/2010?
Gli adempimenti di cui alla legge n.190/2012 direttamente coinvolgenti l’AVCP, si concretizzano nella pubblicazione, entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello di interesse, di tabelle riassuntive delle informazioni che le stazioni appaltanti sono comunque tenute a pubblicare sul proprio sito web istituzionale. Quindi, i dati che vengono resi disponibili all’Autorità, essendo aggiornati annualmente, mancano del requisito della tempestività che dovrebbe contraddistinguere l’obbligo dipostinformazione degli affidamenti mediante cottimo fiduciario, descritto dall’art.331 del D.P.R. n.207/2010.
Nulla vieta che tale obbligo venga assolto pubblicando tempestivamente gli avvisi dipostinformazione in un’apposita partizione della sezione «Amministrazione trasparente» dei siti web delle stazioni appaltanti.
A10. L’adempimento previsto dalla legge n.190/2012 sostituisce – in tutto o in parte – gli altri obblighi di pubblicità previsti dal Codice dei contratti pubblici?
L’art.37 del D.Lgs.n.33/2013, nel disciplinare gli “Obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori”, specifica al comma 1 che “Fermi restando gli altri obblighi di pubblicità legale e, in particolare, quelli previsti dall’articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190, ciascuna amministrazione pubblica, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e, in particolare, dagli articoli 63, 65, 66, 122, 124, 206 e 223, le informazioni relative alle procedure per l’affidamento e l’esecuzione di opere e lavori pubblici, servizi e forniture”.
Il successivo comma 2 stabilisce poi che “Le pubbliche amministrazioni sono tenute altresì a pubblicare, nell’ipotesi di cui all’articolo 57, comma 6, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, la delibera a contrarre”.
Ne deriva che il legislatore non ha inteso attribuire all’adempimento, previsto dalla legge n.190/2012, un valore ‘assorbente’ di altre osservanze indicate dal Codice dei contratti pubblici.
A11. Per quanto tempo devono essere pubblicati i dati in questione?
L’art.8, comma 3, del D.Lgs. 14 marzo 2013, n.33, nel trattare il tema della ‘Decorrenza e durata dell’obbligo di pubblicazione’, dispone che “I dati, le informazioni e i documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente sono pubblicati per un periodo di 5 anni, decorrenti dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello da cui decorre l’obbligo di pubblicazione, e comunque fino a che gli atti pubblicati producono i loro effetti, fatti salvi i diversi termini previsti dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali…”. L’obbligo è perciò quinquennale, salvo estensione, se i dati da pubblicare si riferiscono ad atti producenti effetti oltre tale termine.
Sezione B – FAQ riguardanti aspetti di carattere informatico
B1. La legge n.190/2012 prevede che le informazioni richieste – pubblicate in tabelle riassuntive entro il 31 gennaio di ogni anno – siano trasmesse all’AVCP per la successiva pubblicazione sul proprio sito; come avviene tale trasmissione?
Con il Comunicato del Presidente in data 22/05/2013 è stato chiarito che l’adempimento costituito dalla trasmissione delle informazioni all’AVCP, si intenderà assolto tramite l’invio all’Autorità della comunicazione attestante l’avvenuta ottemperanza agli obblighi di cui all’art. 1 comma 32 della Legge 190/2012.
La comunicazione – da effettuarsi utilizzando l’apposito modulo messo a disposizione nella sezioneServizi ad accesso libero > Modulistica del portale istituzionale dell’Autorità www.avcp.it, e da compilare secondo le istruzioni ivi riportate – dovrà provenire da un indirizzo di PEC della stazione appaltante ed essere rivolto all’indirizzo PEC dedicato comunicazioni@pec.avcp.it.
Il modulo dovrà indicare il codice fiscale della stazione appaltante e l’URL di pubblicazione dati appalti, cioè l’indirizzo di riferimento per la pubblicazione sul sito web istituzionale dei dati sui contratti pubblici, che potrà essere valorizzato come Link diretto al dataset in formato digitale standard aperto, oppure come Link ad un indice di dataset.
E’ necessario indicare l’URL completo dell’esatta pubblicazione del file XML ovvero dell’indice (es.:https://www.comune.(nome).it/190/appalti2013.xml). Non saranno considerati URL (Uniform Resource Locator) difformi dalle specifiche di sintassi e semantica indicate nel documento che ne definisce il formato (RFC 1738, del dicembre 1994).
Sarà poi l’AVCP – tra il 1 febbraio e il 30 aprile di ciascun anno – ad eseguire da un minimo di due a un massimo di cinque tentativi di accesso automatizzato agli indirizzi comunicati; l’indisponibilità della risorsa a tutti i tentativi di accesso sarà equiparata ad omessa pubblicazione e, in quanto tale, ad inadempimento.
La pubblicazione dovrà riguardare l’intera stazione appaltante, come individuata dal codice fiscale. In caso di molteplici comunicazioni PEC, verrà presa in considerazione esclusivamente l’ultima trasmessa in ordine di data. Non saranno prese in considerazione comunicazioni PEC con molteplici moduli PDF di comunicazione di ottemperanza agli obblighi di cui all’art.1, comma 32, della Legge n.190/2012.
B2. Nel caso in cui la stazione appaltante non sia ancora dotata di un proprio sito istituzionale web, è possibile pubblicare i dati – nel formato XML e con le specifiche fornite dall’AVCP – presso un altro sito, comunicandone l’URL nei termini suddetti?
Pare opportuno rammentare che l’art.32, comma 1, della Legge 18 giugno 2009 n. 69(“Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile”) hadisposto che “A far data dal 1° gennaio 2010, gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati”.Quindi, almeno per quanto riguarda la parte preponderante dei soggetti tenuti all’obbligo della Legge n.190/2012, non dovrebbe sussistere l’ipotesi prospettata; tuttavia – limitandosi, in senso stretto, all’analisi delle modalità idonee ad assicurare il concreto accesso alle informazioni sui contratti pubblici – si può ritenere ammissibile, in via eccezionale e transitoria, che una stazione appaltante comunichi un URL di riferimento coincidente con l’indirizzo del sito web istituzionale di un’altra pubblica amministrazione.
B3. Esiste un limite nel numero di caratteri che possono inserirsi nel campo dove viene indicato l’URL della stazione appaltante?
Tale limite esiste ed è pari a 2.048 caratteri.
B4. L’adempimento previsto dalla legge n.190/2012 presuppone che le informazioni siano rese liberamente scaricabili in un formato digitale standard aperto; sono possibili altre modalità, oltre il formato XML, indicato dall’AVCP?
L’AVCP ha indicato il formato aperto e standardizzato XML per l’adempimento in questione, in quanto l’uso dello stesso viene espressamente raccomandato dalle “Linee Guida sui siti web delle PA” – 2011 (Punto 5. Criteri di indirizzo e strumenti per il trattamento dei dati, della documentazione pubblica e per la loro reperibilità) emanate dal Ministero per la pubblica amministrazione e l’innovazione, per tutti i casi in cui sia necessario realizzare dei database di pubblico accesso ai dati.
Per questo motivo – anche ai fini dell’espletamento delle successive verifiche di adempimento di competenza dell’AVCP – sarà ritenuto ammissibile il solo formato XML.
B5. È necessario utilizzare uno specifico software per la gestione delle informazioni richieste nel formato XML?
Per l’AVCP non assume alcun rilievo la circostanza che il software di gestione dei dati in formato XML, utilizzato da qualsivoglia stazione appaltante, sia stato autoprodotto, acquistato o condiviso – a titolo gratuito – con le altre Amministrazioni pubbliche che hanno già provveduto in tal senso e che hanno reso disponibile l’applicativo in loro uso.
L’unica condizione da rispettare è che il programma utilizzato produca un tracciato XML pienamente conforme agli standard indicati dall’AVCP con il Comunicato del Presidente in data 22/05/2013 e con il relativo Allegato, contenente le specifiche tecniche di pubblicazione.
B6. E’ possibile utilizzare le informazioni già fornite dalle SS.AA. durante l’arco dell’anno ai fini dell’art 7, comma 8, del Codice dei contratti pubblici, per le finalità di cui all’art.1, comma 32, della Legge n.190/2012?
L’AVCP ha reso disponibile, sul Portale Trasparenza del proprio sito, la funzionalità per l’esportazione in formato aperto XML dei dati già trasmessi alla Sezione Centrale dell’Osservatorio, oppure – nei casi di stazioni appaltanti di interesse regionale, provinciale o comunale, dei dati inviati alle Sezioni Regionali e da queste ultime già riversati alla Sezione Centrale. Tale funzionalità – attivabile tramite selezione dell’opzione OPEN DATA, seguita dall’indicazione del codice fiscale (o della denominazione) dell’Amministrazione e dalla scelta Export in XML – consente ai soggetti che hanno effettuato le comunicazioni di riacquisire in un formato idoneo i dati pervenuti – nelle due forme sopra indicate – alla Sezione Centrale dell’Osservatorio. Le stazioni appaltanti potranno quindi utilizzare le informazioni scaricate dal Portale Trasparenza ai fini della pubblicazione sui propri siti, previa verifica, aggiornamento ed integrazione delle stesse, dal momento che il set di dati richiesto dalla Legge n.190/2012 non è pienamente sovrapponibile con le informazioni acquisite ai sensi dell’art.7, comma 8, del D.Lgs.n.163/2006.
B7. E’ stata definita una specifica sezione del sito web istituzionale della stazione appaltante, in cui pubblicare le informazioni richieste dalla Legge n.190/2012?
La norma non fornisce indicazioni sulla necessità di creare una sezione particolare del sito web, nella quale pubblicare i dati. Sarà quindi la singola Amministrazione, nell’ambito della sua discrezionalità, a valutare l’opportunità di fare riferimento alla sezione ‘Amministrazione trasparente’, invece che ad un’altra già presente o creata ad hoc.
Per l’AVCP è comunque necessario che l’indicazione fornita, riguardo all’indirizzo URL dell’esatta pubblicazione dei dati in formato XML, assicuri il corretto ed esaustivo accesso alle informazioni, e quindi consenta di operare le verifiche richieste dalla norma.
B8. Nella pubblicazione, occorre creare un distinto file per le informazioni di ciascun appalto, o è possibile predisporre un documento riassuntivo unitario?
Il tracciato prevede la possibilità di pubblicare tutti gli appalti in unico file dataset ovvero su più filescollegati ad un dataset indice, laddove esigenze di spazio (il limite massimo della dimensione di ciascun file è stabilito in 5 Mbyte) e/o organizzative lo richiedano (ad esempio, per il primo adempimento, che riguarda il mese di dicembre 2012 e l’intero anno 2013, si potranno articolare i dati in due files – su base annua – oppure realizzare un unico dataset, se non supera il limite anzidetto).
Laddove ci si avvalga del dataset indice la URL da trasmettere – nel modulo PDF di comunicazione di ottemperanza agli obblighi di cui all’art.1, comma 32, della Legge n.190/2012 – dovrà essere quella del dataset indice medesimo.
B9. Nel tracciato XML/XSD fornito come riferimento, la Struttura proponente deve coincidere con il Centro di Costo o con la Stazione appaltante?
Premesso che nella tabella di cui all’art.3 della deliberazione n.26/2013, all’informazione ‘struttura proponente’ viene abbinata la descrizione ‘codice fiscale e denominazione della stazione appaltante’, si ritiene che – in alcune condizioni – la ‘struttura proponente’ possa anche coincidere con il Centro di costo (quindi con la Direzione o l’Ufficio, competenti per le varie tipologie di appalti), ovviamente laddove nella stazione appaltante sia presente una tale articolazione amministrativa. Ciò vale, in particolare, qualora la denominazione della stazione appaltante risulti già indicata (nel file XML) come‘ente pubblicatore’, fermo restando che la finalità specifica di tale ultimo ‘metadato’ è quella di individuare il soggetto che effettua fisicamente la pubblicazione.
Appare invece chiaro che se una stazione appaltante dovesse comunicare un URL di riferimento coincidente con l’indirizzo del sito web istituzionale di un’altra pubblica amministrazione (cioè, quando il soggetto ‘ospitante’ i dati non corrisponde a quello che ha affidato gli appalti ad essi relativi), l’indicazione della denominazione del solo Centro di costo nel campo denominato ‘struttura proponente’ potrebbe determinare una ‘perdita di informazione’ per chi non fosse in condizione di risalire al nome del soggetto dal Codice Fiscale indicato, o comunque in caso di susseguente variazione della ragione sociale.Al verificarsi di tale circostanza, nel campo ′struttura proponente′dovrà quindi essere riportata la denominazione della stazione appaltante.
Anche per quanto riguarda il sito web delle singole stazioni appaltanti – ferma restando la discrezionalità in capo a queste ultime di operare come meglio ritengono – valgono le considerazioni precedenti. Quindi, se l’ente pubblicatore combacia identicamente con la stazione appaltante, appare ammissibile che la ‘struttura proponente’ possa coincidere con il Centro di costo, qualora – ad esempio, si voglia evitare che sul medesimo sito risulti ripetuta – in corrispondenza di ogni record – la denominazione della medesima stazione appaltante.
B10. Al fine di adempiere alla pubblicazione e trasmissione dei dati previsti dall’art.1, comma 32, della legge n.190/2012, per ciascun affidamento è necessario indicare anche il nominativo ed il codice fiscale del Responsabile del procedimento?
Per quanto riguarda la Stazione Appaltante che ha provveduto alla scelta del contraente, il tracciato XSD recante le specifiche tecniche per la pubblicazione dei dati (come da schema allegato al Comunicato del Presidente del 22/05/2013), presuppone l’indicazione della denominazione dell’Ente pubblicatore, seguita da quelle della denominazione e del codice fiscale della ‘struttura proponente’, che ha curato lo svolgimento della procedura di scelta del contraente.
Non risulta perciò richiesta alcuna indicazione riguardante nominativo e codice fiscale del Responsabile del procedimento.
Sezione C – FAQ riguardanti le corrette modalità di compilazione della tabella dati
C1. Ci sono casi nei quali è possibile non indicare il CIG?
Come è stato chiarito anche dalle FAQ A5 e A13 sulla ‘tracciabilità’, Il codice CIG (codice identificativo di gara) assolve – tra le altre – anche la funzione (attribuita dalla legge n.136/2010) di individuare univocamente (tracciare) le movimentazioni finanziarie degli affidamenti di lavori, servizi o forniture, indipendentemente dalla procedura di scelta del contraente adottata, e dall’importo dell’affidamento stesso.
Vi sono, tuttavia, alcune fattispecie per le quali non sussiste l’obbligo di richiedere il codice CIG, al fine precedentemente indicato; sempre in relazione a tale argomento, la FAQ A12 sulla tracciabilità (cui si rimanda per il necessario dettaglio) ha sufficientemente chiarito la casistica delle esclusioni, tra le quali figurano, ad esempio, gli affidamenti diretti a società in house ele spese effettuate dai cassieri che utilizzano il fondo economale, fermo restando che tali ultime spese – che non originano da contratti d’appalto e per le quali è ammesso l’utilizzo di contanti – devono essere tipizzate dalle stazioni appaltanti in un apposito regolamento interno, recante il dettaglio dei beni e servizi di non rilevante entità (spese minute) necessari per sopperire ad esigenze impreviste, nei limiti di importo delle relative spese.
Nei casi suindicati è quindi ammissibile che il campo di indicazione del CIG non venga valorizzato, non sussistendo alcun obbligo normativo di acquisizione dello stesso.
C2. Se per l’espletamento delle procedure di scelta del contraente l’amministrazione si avvale di un ‘organismo strumentale’ che funge da stazione appaltante, dotato di proprio codice fiscale, a cui si delega anche la funzione di RUP, devono essere indicati – nel campo della tabella relativo alla struttura proponente – la denominazione, il codice fiscale del suddetto ‘organismo strumentale’, nonché il nominativo del RUP esterno alla propria organizzazione?
Premesso che il codice fiscale richiesto per la struttura proponente è unico, occorre distinguere il caso in cui la pubblicazione avvenga a cura dell’amministrazione delegante, da quello in cui il medesimo adempimento sia posto a carico dell’organismo strumentale.
Nel primo caso, dovrà essere la singola amministrazione, anche in esito alle proprie valutazioni di carattere organizzativo circa la compilazione del modello, a privilegiare l’indicazione della propria denominazione e del proprio codice fiscale, oppure ad optare per una denominazione ‘integrata’ con quella dell’organismo strumentale di cui si avvale, indicando poi il codice fiscale di quest’ultimo (ciò soprattutto nell’ipotesi in cui il CIG sia stato richiesto dal soggetto delegato all’espletamento della procedura d’appalto).
Nel secondo caso, l′amministrazione delegante dovrà comunque porre in essere gli adempimenti idonei a garantire il rispetto della trasparenza, compresi quelli riguardanti gli estremi dell’indirizzo URL dell’organismo strumentale. Qualora quest’ultimo svolga le funzioni di stazione appaltante anche per conto di terzi, si renderà poi opportuno inserire nell’oggetto dell’affidamento anche un riferimento alla denominazione dell’amministrazione delegante, per assicurare la corretta riconducibilità dei vari appalti ai differenti committenti.
Per quanto riguarda il nominativo del Responsabile unico del procedimento esterno alla propria organizzazione amministrativa, si precisa che la relativa indicazione non è richiesta, fermo restando – ovviamente – che le incombenze relative alla trasmissione dei dati richiesti dalla legge n.190/2012 fanno capo al responsabile per la trasparenza, da individuarsi all’interno di ogni amministrazione (l’art.43 del D.Lgs.n.33/2013 ha stabilito che sarà il responsabile per la prevenzione della corruzione di cui all’art.1, comma 7, della legge n.190/2012, a svolgere le relative funzioni), che risponde anche delle eventuali omissioni, se a lui imputabili.
C3. Quali sono le modalità di comunicazione dei dati all’AVCP da parte di un’amministrazione pubblica che si avvale di una Stazione Unica Appaltante (SUA) priva di codice fiscale, oppure da parte della medesima SUA, qualora – ad esempio – sia l’espressione diretta di un unione di acquisto tra più Comuni?
Una questione analoga si è già posta – nel passato – per quanto riguarda la trasmissione dei dati al sistema SIMOG, ai sensi dell’art.7, comma 8, del Codice dei contratti pubblici, ed è stata gestita utilizzando un codice fiscale fittizio assegnato in maniera automatica a tutti i soggetti della ‘classe’“Associazioni, unioni o consorzi privi di personalità giuridica”. Ciò ha consentito ai singoli soggetti racchiusi in questa ‘classe’ (ad esempio, una singola ‘unione di Comuni’) di iscriversi ai sistemi informatici dell’AVCP, figurando come “centri di costo” nell’ambito del codice fiscale fittizio attribuito, e di agire conseguentemente, acquisendo i CIG e trasmettendo i dati richiesti dalla norma.
Per questi soggetti, già censiti in anagrafe, sarà quindi possibile procedere alla trasmissione richiamando il codice fiscale fittizio attribuito, avendo poi la facoltà di specificare – utilizzando i campi denominazione ‘Ente pubblicatore’ e ‘Struttura proponente’ – chi è il soggetto che gestisce la procedura di scelta del contraente e per conto di quale altro soggetto agisce.
C4. Se la stazione appaltante che gestisce la fase procedurale dell’affidamento è diversa da quella che ne gestisce la fase esecutiva, come si procede nella compilazione della tabella predisposta dall’AVCP?
Appare evidente che in un caso simile ciascuno dei due soggetti appaltanti dispone solo in parte del set di informazioni richieste dalla legge n.190/2012, in quanto ha curato una specifica fase procedurale e non ha piena conoscenza delle altre.
Per quanto concerne la stazione appaltante che agisce come centrale di committenza e che ha perciò acquisito un cosiddetto CIG master, la compilazione dovrà riguardare i campi di diretta competenza (di norma, fino all’aggiudicazione). La stazione appaltante che aderirà all’accordo quadro o convenzione a valle dell’aggiudicazione, acquisendo un cosiddetto CIG derivato, dovrà indicare – nel campo ‘procedura di scelta del contraente’ – la prevista opzione “affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione”, nonché fornire gli ulteriori dati disponibili al 31 dicembre di ciascun anno. Sarà poi l’AVCP, attraverso il collegamento tra CIG master e CIG derivato, a ricostruire l’unitarietà della procedura; ciò consentirà altresì di evitare che la parzialità dei tracciati pervenuti possa essere letta come inadempimento.
C5. Come si procede quando la competenza nella gestione di una procedura di scelta del contraente passa da una stazione appaltante ad un’altra?
Quando una stazione appaltante subentra ad un’altra nella gestione di un appalto viene disposta la ‘migrazione’ del CIG, che ne sposta la titolarità al nuovo soggetto.
Per tale motivo, dovrà essere la stazione appaltante che ha preso in carico il CIG ad adempiere – in occasione della prima scadenza successiva al subentro – alla prevista pubblicazione dei dati, previa comunicazione all’AVCP (qualora fosse necessario) della URL di pubblicazione dati appalti, secondo le modalità indicate nella FAQ B1. Al ricorrere di questa ipotesi, se alcuni dati necessari alla sua pubblicazione non fossero in suo possesso (per fare un solo esempio, la denominazione ed il codice fiscale dell’aggiudicatario che ha poi ceduto il contratto ad altro operatore economico in data anteriore al subentro nella gestione della procedura) la stazione appaltante che ha preso in carico il CIG dovrà reperire le informazioni mancanti presso il soggetto che ha espletato la gara.
C6. L’oggetto dell’appalto deve essere indicato estensivamente?
Il relativo campo presuppone l’inserimento di un numero massimo di 250 caratteri, quindi è strutturato per un’indicazione estensiva dell’oggetto del bando.
Naturalmente è sufficiente anche il dato fornito all’atto dell’acquisizione del CIG, purché lo stesso soddisfi le esigenze di trasparenza (soprattutto nei confronti della generalità dei possibili utenti) sottese dalla legge n.190/2012.
C7. Qual è la procedura di scelta del contraente da indicare, nel caso in cui si sia dato luogo ad un affidamento diretto, a causa dell’estrema urgenza di realizzare l’appalto di lavori, servizi o forniture?
Tra le opzioni previste nello schema XSD è contemplata (con il codice 04) la “procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara”, ai sensi dell’art.57, comma 2, lett.c), che ben si attaglia al caso in questione. Pare comunque utile rammentare che in tale fattispecie (supportata da adeguata motivazione nella delibera o determina a contrarre) le circostanze invocate a giustificazione della estrema urgenza non devono essere imputabili alle stazioni appaltanti.
C8. Nel caso di varianti suppletive o di affidamento di lavori, servizi o forniture complementari (ex art.57, comma 5, lettera a, del Codice), come ci si deve comportare nella compilazione della tabella predisposta dall’AVCP?
L’art.1, comma 32, della legge n.190/2012 richiede la pubblicazione delle somme liquidate, senza chiarire se quest’ultimo importo possa essere aggiornato dinamicamente, nel corso dell’anno solare, per effetto dell’esecuzione di lavori contemplati in una variante suppletiva, e quindi risultare maggiore del valore iniziale del contratto, né se in questo caso si debba parlare di ‘nuovo contratto’.
Analogamente, non vi è cenno all’ipotesi di affidamento complementare, nella fattispecie prevista dal citato articolo del Codice.
Poiché uno degli elementi fondamentali oggetto della trasmissione dei dati è il CIG, si ritiene utile ricordare che – con le FAQ sulla tracciabilità, e, nello specifico, con la A39 -l’AVCP ha chiarito che la definizione di nuovo contratto (per il quale richiedere un nuovo CIG) si riferisce:
– ai contratti aventi ad oggetto lavori o servizi complementari – ai sensi dell’articolo 57, comma 5, lettera a) del Codice – per quanto collegati ad un contratto stipulato antecedentemente;
– ai contratti aventi ad oggetto varianti in corso d’opera che superino il quinto dell’importo complessivo dell’appalto ai sensi dell’articolo 132 del Codice e degli articoli 161 e 311 del D.P.R. n.207/2010.
Si ritiene quindi opportuno – per omogeneità di classificazione tra i dati già acquisiti in via ordinaria dall’AVCP, ai sensi dell’art.7, comma 8, del Codice, e quelli pubblicati dalle stazioni appaltanti per adempiere alle prescrizioni di cui alla legge n.190/2012 – che nel caso di affidamenti aventi ad oggetto lavori o servizi complementari, oppure nel caso di varianti in corso d’opera che superino il quinto dell’importo complessivo dell’appalto, per i quali sono stati acquisiti CIG ulteriori rispetto a quelli degli originari contratti, la compilazione del campo ‘procedura di scelta del contraente’ avvenga con riferimento all’opzione “procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara”.
C9. Nella compilazione della tabella predisposta dall’AVCP, i rinnovi o le proroghe possono essere considerati come estensioni dei contratti originari?
Anche in questo caso, si esprime un parere richiamando i precedenti dell’AVCP che possono risultare utili, e tenendo altresì in conto le finalità sottese dalla Legge n.190/2012.
Il rinnovo – nei residuali margini di applicabilità, correlata all’ipotesi della ripetizione di servizi analoghi (purché espressamente prevista e stimata nel bando e contenuta temporalmente) – dà vita ad un contratto che può considerarsi “nuovo” e necessita dell’acquisizione di un proprio CIG (FAQ D25 Contributi in sede di gara); come tale, esso presuppone di essere rendicontato autonomamente.
La proroga può non considerarsi ‘nuovo contratto’ solo se sia concessa per il tempo strettamente necessario a garantire la prosecuzione dello svolgimento del servizio (in capo al precedente affidatario) nelle more dell’espletamento delle procedure necessarie per l’individuazione di un nuovo soggetto affidatario (FAQ A42 Tracciabilità). In caso contrario, essa deve equipararsi ad un nuovo contratto, affidato direttamente.
Quindi, per le ragioni già espresse nella risposta precedentemente fornita, laddove sia configurabile un nuovo contratto (e relativo nuovo CIG), nella compilazione del campo ‘procedura di scelta del contraente’ si dovrà indicare “procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara”.
C10. Se la stazione appaltante ha aderito ad una convenzione CONSIP per utenze (ad esempio, ‘fonia da apparecchi fissi’), che definisce sostanzialmente un piano tariffario e non consente perciò di indicare preventivamente un preciso importo economico del contratto – determinabile solo a posteriori, in funzione dell’effettivo consumo – è ammissibile che tale importo non venga indicato?
Di solito, anche nei casi di adesioni ad un piano tariffario, sussistono dei parametri indicativi di partenza (per limitarsi all’esempio più immediato, su base storica) del rilievo economico del contratto stipulato. È tuttavia indubitabile che nella fattispecie descritta non esiste il dato numerico esatto che definisce l’importo di aggiudicazione, per come richiesto dall’art.1, comma 32, della legge n.190/2012, e deve perciò ritenersi ammissibile la mancata indicazione del relativo parametro.
Va comunque sottolineato che secondo le attuali specifiche tecniche non è possibile omettere il parametro ‘importo di aggiudicazione’, ma è possibile valorizzarlo a 0.
Appare evidente che assumerà un valore ancora più essenziale – ai fini della trasparenza – la precisa indicazione dell’importo delle somme liquidate, da aggiornarsi dinamicamente a cura della stazione appaltante, secondo la tempistica prevista dalla norma (‘tempestivamente’ sul proprio sito web istituzionale, riassunto nelle tabelle annuali da mettere a disposizione dell’AVCP).
C11. Nel caso di acquisti sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA), qual è la procedura di scelta del contraente da indicare e come deve essere compilato l’elenco degli operatori invitati a presentare offerta?
Come è noto, sul MePA le stazioni appaltanti possono effettuare acquisti secondo due modalità:acquisto diretto o Richiesta d’Offerta – RdO.
La modalità ‘acquisto diretto’ presuppone un confronto tra beni/servizi standardizzati, descritti nei cataloghi di operatori economici previamente abilitati, in modo che i prodotti proposti siano omogenei tra di loro e consentano di individuare agevolmente la migliore offerta. In questo caso, la stazione appaltante può immediatamente formalizzare l’acquisto, procedendo quindi ad unaffidamento diretto, in esito ad una selezione tra le offerte disponibili, che potrebbero anche essere in numero molto elevato. Al verificarsi di tale ultima ipotesi, risulterebbe oggettivamente difficile indicare la denominazione ed il codice fiscale di tutti gli operatori economici abilitati per la fornitura di quel determinato bene/servizio, e troverebbe perciò una sua giustificazione la carenza nelle informazioni fornite al riguardo.
La modalità ‘Richiesta d’Offerta – RdO’ si articola in modo significativamente diverso, sviluppandosi – di fatto – come una procedura negoziata tra alcuni operatori economici selezionati dalla stazione appaltante, che li invita a presentare un’offerta (attraverso la procedura telematica sulla piattaforma in uso), entro un termine temporale coerente con quelli stabiliti, in linea generale, dall’art.70, comma 1, del Codice dei contratti pubblici. In questa fattispecie, è logico parlare di procedura negoziata, ed è altrettanto logico attendersi che la stazione appaltante fornisca i riferimenti degli operatori economici invitati, secondo quanto richiesto dalla norma.
C12. Quali sono i soggetti da comprendere nell’Elenco degli operatori invitati a presentare offerte, previsto dall’art.3 della Deliberazione n.26/2013?
Con il Comunicato del Presidente AVCP del 13/06/2013, si è inteso chiarire che nelle procedure negoziate e ristrette la dizione di “invitati a presentare offerta” va intesa nel senso letterale (cioè i soggetti ai quali è stata limitata, in partenza, la partecipazione e quindi la possibilità di presentare offerta), mentre nelle procedure aperte (dove la platea dei concorrenti potenzialmente interessati raggiunge la sua massima ampiezza) la suddetta dizione va intesa nel senso di “operatori che hanno presentato offerta”, cioè quelli che hanno concretamente manifestato interessealla procedura.
C13. In caso di avvalimento (ai sensi dell’art.49 del D.Lgs.n.163/06), l’impresa ausiliaria deve essere indicata – nell’elenco degli operatori invitati a presentare offerta – avendo come riferimento la fattispecie di partecipazione in associazione con altri soggetti, oppure non deve essere fornita alcuna indicazione in proposito?
La legge n.190/2012 richiede – per ciascuna procedura di scelta del contraente – l’indicazione degli invitati a presentare offerta e dell’aggiudicatario, senza fare alcun cenno all’ipotesi in cui quest’ultimo intenda avvalersi di altri soggetti per soddisfare il possesso di uno o più requisiti speciali, tra quelli richiesti nel bando di gara.
L’AVCP, nel predisporre le specifiche dello schema XSD dei tipi, ha reso altresì possibile chiarire il ‘ruolo’ dell’invitato o dell’aggiudicatario (ad esempio, mandante, mandataria, associata, consorziata, ecc.), in caso di partecipazione in associazione con altri soggetti. A ben vedere, l’avvalimento non rientra nei casi di associazione, né chi presta l’ausilio sottoscrive il contratto con la stazione appaltante; infine, la stessa responsabilità solidale tra avvalente ed ausiliaria va delimitata – secondo una giurisprudenza ricorrente – con riferimento ai soli requisiti che hanno formato oggetto di avvalimento.
Pertanto, supponendo che lo spirito della legge sia quello di rendere trasparente il nominativo del soggetto affidatario dell’appalto (tant’è che non vengono richieste informazioni circa l’intervento di eventuali subappaltatori), si ritiene che non sussista l’obbligo di indicare i riferimenti dell’impresa ausiliaria nel file XML.
C14. Qualora le procedure di scelta del contraente da comunicare all’AVCP non prevedano la formale redazione di atti che registrino formalmente l’inizio o la fine delle prestazioni, quali devono essere i riferimenti per indicare – come da richiesta – le date dell’effettivo inizio e dell’ultimazione delle prestazioni affidate?
Per quanto riguarda l’effettivo inizio, se manca un documento di contenuto analogo al verbale di consegna dei lavori, sarà necessario fare riferimento alla data di attivazione del contratto – comunque denominata – desumibile dai documenti disponibili, che possono essere lo stesso contratto, la lettera d’invito (eventualmente riscontrata con l’accettazione da parte dell’operatore economico), la presentazione dell’offerta, ecc.
Circa la data di ultimazione, che va indicata solo se conseguita (nel qual caso potrà coincidere con quella contrattualmente prevista, oppure con quella eventualmente posticipata in virtù di ulteriori pattuizioni tra le parti interessate), in mancanza di un formale certificato di ultimazione, sarà possibile desumere l’effettiva conclusione dell’appalto con riferimento – ad esempio – alla fattura a saldo presentata dall’operatore economico, o all’attestazione di regolare espletamento della prestazione, ecc.
C15. Ai fini di un corretto adempimento, cosa si deve intendere per ‘importo delle somme liquidate’?
In relazione al dato ‘importo delle somme liquidate’,la Deliberazione n.26/2013 ha indicato come descrizione l’importo complessivo dell’appalto al netto dell’IVA; è stato poi ulteriormente chiarito con il Comunicato del Presidente del 13/06/2013 che – secondo le finalità della legge n.190/2012 – deve essere indicato l’importo complessivo delle somme erogate annualmente dalla stazione appaltante.
In sostanza, l’importo da indicare dovrà essere sempre e comunque quello complessivamente liquidato, al lordo delle ritenute operate per legge ed al netto dell’IVA. Ovviamente, se all’atto di una comunicazione annuale ex L.n.190/2012 l’appalto dovesse risultare ancora in corso di espletamento, l’importo da specificare non potrà che essere commisurato alle somme liquidate sino a quel momento. Tale ultimo dato sarà suscettibile di incremento in occasione delle successive comunicazioni, fino al raggiungimento dell’importo complessivamente liquidato in forza degli atti contrattuali stipulati.
C16. Se entro il 31 dicembre del 2013 non vengono liquidate somme in riferimento ad un certo appalto, cosa è necessario pubblicare?
In questo caso il campo relativo alle somme liquidate dovrà essere valorizzato a zero nella pubblicazione. Tali somme saranno verosimilmente compilate nei dati pubblicati per l’anno successivo.
C17. In quali casi la compilazione dei tracciati può essere parziale?
Con riferimento alla singola procedura di scelta del contraente per la quale – alla data di comunicazione all’AVCP – non siano ancora disponibili informazioni sui partecipanti e sull’aggiudicatario, dovrà comunque essere indicato il ‘set minimo’ di dati oggetto di pubblicazione, che comprende: CIG, struttura proponente, oggetto del bando e procedura di scelta del contraente, così come definiti all’art.3, comma 1, della Deliberazione n.26/2013. Nelle successive annualità si dovrà procedere all’aggiornamento ed alla integrazione dei dati richiesti, man mano che si rendono disponibili.
C18. Se per una determinata annualità una stazione appaltante non ha alcun dato da comunicare, può ritenersi esentata dall’obbligo di comunicazione all’AVCP?
Nel caso in cui nel corso dell’anno antecedente a quello di pubblicazione non siano state avviate procedure di scelta del contraente, né risultino ancora contratti ‘attivi’ stipulati negli anni precedenti, la stazione appaltante dovrà comunque pubblicare un tracciato vuoto rispondente alle specifiche tecniche di cui all’allegato tecnico al Comunicato del Presidente del 22/05/2013. Questa indicazione, contenuta tra i chiarimenti forniti con il successivo Comunicato del Presidente del 13/06/2013, consentirà di evitare che ad una preliminare verifica presso l’indirizzo URL di residenza del tracciato, segnalato all’AVCP – condotta in automatico – l’assenza del file XML possa essere letta come inadempimento totale da parte della stazione appaltante.
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A seguito della messa a disposizione dei nuovi servizi per il rilascio e la verifica dell’Attestato di iscrizione all’Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti e per la ricerca delle informazioni sulle Stazioni Appaltanti iscritte, ai sensi del comunicato del 16 maggio 2013 del Presidente dell’Autorità, è stato pubblicato un set di FAQ a supporto dell’operatività degli Utenti.
FAQ AUSA
D1. Chi può generare l’Attestato provvisorio di iscrizione all’Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti?
R1. L’Attestato provvisorio può essere generato da ciascun RUP abilitato all’accesso ai servizi dell’Autorità, indipendentemente dal centro di costo al quale è associato.
D2. Tutti i RUP abilitati all’accesso ai servizi dell’Autorità sono tenuti a generare l’Attestato provvisorio di iscrizione all’Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti?
R2. No, è sufficiente che lo faccia un solo RUP. L’Attestato ha validità per tutta la Stazione Appaltante, indipendentemente dalla grandezza della stessa e dal numero di centri costo che ad essa ineriscono.
D3. Cosa fare quando l’Attestato provvisorio di iscrizione contiene informazioni errate o non aggiornate relativamente ai dati della Stazione Appaltante?
R3. Occorre invitare l’Utente ad inoltrare al fax n° 06.36723007 una richiesta di variazione del dato errato o da aggiornare (con in allegato idonea documentazione che comprova tale variazione e un documento di identità del soggetto richiedente). Nella richiesta vanno altresì indicati il codice fiscale della Stazione Appaltante per cui si richiede la variazione e il codice fiscale del soggetto che sottoscrive la richiesta. Dopo che l’Autorità avrà variato i dati, inserendo quelli corretti, la Stazione Appaltante genererà nuovamente l’Attestato.
D4. Cosa comunicare all’Utente quando, in fase di acquisizione dell’Attestato provvisorio di iscrizione alla AUSA, il sistema rilascia il seguente messaggio: “Il codice AUSA è mancante”?
R4. Tale messaggio appare quando il profilo del RUP che tenta di generare l’Attestato è in fase di validazione. Va, pertanto, comunicato di attendere la validazione del profilo di RUP prima di generare l’Attestato o di procedere a generare l’Attestato utilizzando un profilo di un RUP già attivo.
D5. Cosa accade se più RUP di una medesima Stazione Appaltante procedono alla generazione dell’Attestato di iscrizione alla AUSA? E’ normale che ogni Attestato generato per una medesima Stazione Appaltante abbia un diverso codice anticontraffazione?
R.5 Non si verifica alcun problema se più RUP di una medesima Stazione Appaltante procedono a generare l’Attestato provvisorio. Infatti, tutti gli Attestati generati per una medesima Stazione Appaltante hanno la stessa validità e chiaramente sono contraddistinti da codici anticontraffazione uno diverso dall’altro.
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]]>Le FAQ sono suddivise in tre gruppi: quelle rilevate nell’ambito del supporto tecnico specialistico AVCpass; quelle per Avcpass stazione appaltante e infine quelle per Avcpass Operatore Economico.
Di seguito riportiamo il testo delle singole FAQ suddivide per gruppi.
1)FAQ rilevate nell’ambito del supporto tecnico specialistico AVCpass
A – ASPETTI GENERALI
A.1 A quale scopo è stato istituito il nuovo sistema AVCPASS?
Il nuovo sistema AVCPASS permette alle Stazioni Appaltanti e agli Enti aggiudicatori l’acquisizione dei documenti a comprova del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario per l’affidamento dei contratti pubblici. Agli Operatori Economici permette di inserire a sistema i documenti la cui produzione è a proprio carico ai sensi dell’art. 6-bis, comma 4, del Codice. L’operatore economico può utilizzare tali documenti per ciascuna delle procedure di affidamento alle quali partecipa, entro il periodo di validità del documento.
A.2 Quali sono i contatti dell’Assistenza Tecnica AVCPASS?
E’ possibile richiedere informazioni o assistenza in merito a problematiche tecnico-specialistiche legate all’utilizzo dell’applicazione AVCPASS attraverso il numero 0636723896 o all’indirizzo avcpass@avcp.it. Il servizio di assistenza tecnica AVCPASS è attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 17.00.
A.3 Saranno schedulate ulteriori sessioni formative, in aggiunta a quelle pianificate dall’AVCP nel periodo maggio – giugno 2013, sul sistema AVCPASS?
Si, come anche riportato nel Comunicato del Presidente avente ad oggetto “Modifiche alla deliberazione n. 111 del 20 dicembre 2012 per l’“Attuazione dell’art. 6-bis del d.lgs. 163/2006 introdotto dall’art. 20, comma 1, lettera a), legge n. 35 del 2012”, a partire dal mese di luglio e fino al mese di dicembre 2013, continueranno ad essere erogati i moduli di formazione ed assistenza all’utilizzo del sistema AVCPASS secondo modalità che saranno rese note sul sito dell’Autorità.
In via prioritaria, saranno inseriti nelle nuove sessioni formative tutti coloro che hanno mandato un’istanza di richiesta tardiva per le precedenti e, a seguire, tutti coloro che ne faranno richiesta.
Si precisa che sul portale AVCP è altresì disponibile un sistema di formazione on-line ad accesso libero, che come tale non richiede alcuna iscrizione.
B – REGISTRAZIONE
B.1 Quali sono le corrette modalità di registrazione del Responsabile del procedimento tenuto alla verifica dei requisiti per conto della stazione appaltante?
Il Responsabile del procedimento tenuto alla verifica dei requisiti deve registrarsi utilizzando l’apposito link “Registrazione” presente nella sezione “Servizi ad accesso riservato” del portale AVCP. Una volta ottenute le credenziali di accesso al servizio è necessario accedere al portale https://servizi.avcp.it e creare il profilo di “Responsabile del Procedimento”; il profilo è soggetto ad abilitazione da parte del Back Office AVCP.
B.2 Quali sono le corrette modalità di registrazione dei soggetti, diversi dal Responsabile del procedimento, tenuti alla verifica dei requisiti per conto della stazione appaltante?
I soggetti, diversi dal Responsabile del procedimento, tenuti alla verifica dei requisiti devono registrarsi utilizzando l’apposito link “Registrazione” presente nella sezione “Servizi ad accesso riservato” del portale AVCP. Il Responsabile del Procedimento comunica al sistema AVCPass i riferimenti dei soggetti abilitati alla verifica dei requisiti. Tali soggetti, se non già iscritti al servizio, riceveranno un messaggio via PEC, all’indirizzo indicato dal Responsabile del Procedimento, con l’invito a completare la fase di registrazione e acquisizione delle credenziali di accesso.
B.3 Il Responsabile del Procedimento già abilitato all’utilizzo dei Servizi ad accesso riservato deve eseguire una nuova registrazione per l’utilizzo del sistema AVCPASS?
Il Responsabile del procedimento già abilitato può accedere al sistema AVCPASS utilizzando le credenziali di accesso agli altri servizi AVCP.
B.4 Quali sono le corrette modalità di registrazione dell’Amministratore dell’operatore economico tenuto alla creazione del PassOE per la verifica dei requisiti da parte della stazione appaltante?
L’amministratore/legale rappresentante tenuto alla creazione del PAssOE per la verifica dei requisiti deve registrarsi utilizzando l’apposito link “Registrazione” presente nella sezione “Servizi ad accesso riservato” del portale AVCP. Una volta ottenute le credenziali di accesso al servizio è necessario accedere al portale https://servizi.avcp.it e creare il profilo di “Amministratore OE”; il profilo è soggetto ad abilitazione da parte del Back Office AVCP.
B.5 L’amministratore/legale rappresentante dell’operatore economico, già abilitato all’utilizzo del Servizio Riscossione Contributi deve eseguire una nuova registrazione per l’utilizzo del sistema AVCPASS?
L’amministratore/legale rappresentante dell’operatore economico, già abilitato all’utilizzo del servizio Riscossione Contributi deve accedere al portale https://servizi.avcp.it e creare il profilo di “Amministratore OE”, soggetto ad abilitazione da parte del Back Office AVCP. Una volta ottenuta l’autorizzazione il soggetto già registrato può accedere al Sistema AVCPass utilizzando le credenziali di accesso al servizio Riscossione Contributi.
B.6 E’ possibile accedere al sistema AVCPASS pur non essendo registrati?
No. Ai fini dell’accesso al sistema è necessaria la preventiva registrazione ai sistemi AVCP e l’ottenimento di un profilo idoneo. E’ disponibile sul sito dell’Autorità una demo che consente ai diversi soggetti di poter acquisire dimestichezza con la procedura.
C – DELIBERA
C.1 I soggetti tenuti alla verifica dei requisiti per conto della stazione appaltante devono necessariamente possedere un indirizzo PEC personale?
Si. L’art. 3 della Deliberazione AVCP n. 111/2012 impone che ciascuno dei soggetti tenuto alla verifica dei requisiti disponga di un indirizzo PEC personale essenziale per il perfezionamento delle procedure di autenticazione/autorizzazione.
Si fa presente che i fascicoli di gara, i dati e i documenti in essi contenuti saranno trasmessi alla stazione appaltante/ente aggiudicatore per il tramite della PEC relativa all’Area Organizzativa Omogenea di Protocollo di appartenenza.
C.2 L’amministratore/legale rappresentante dell’operatore economico e l’eventuale delegato devono necessariamente possedere un indirizzo PEC personale?
Si. L’art. 3 della Deliberazione AVCP n. 111/2012 impone che l’amministratore/legale rappresentante dell’operatore economico e l’eventuale delegato dispongano di un indirizzo PEC personale essenziale per il perfezionamento delle procedure di autenticazione/autorizzazione dei soggetti tenuti all’utilizzo del sistema AVCPASS.
C.3 I soggetti che devono possedere una PEC personale possono utilizzare la casella di posta certificata offerta dal servizio governativo di comunicazione elettronica tra Cittadino e Pubblica Amministrazione?
Si. I soggetti che devono possedere una PEC personale possono utilizzare la casella di posta certificata offerta dal servizio governativo di comunicazione elettronica tra Cittadino e Pubblica Amministrazione.
C.4 Per la procedura di registrazione l’art. 4 della Deliberazione 111 del 2012 contiene un rinvio al Manuale Utente AVCPASS. In quale sezione del portale AVCP è pubblicato il documento?
Il Manuale Utente AVCPASS è in corso di pubblicazione sul portale dell’Autorità nella sezione “Servizi ad accesso riservato” – “AVCPass”.
C.5 A far data dal 1 luglio 2013 l’obbligo da parte delle SA di prevedere nel bando di gara l’utilizzo del sistema AVCPASS è tassativo?
Proroga al 1 gennaio 2014. In data 12 giugno 2013 è stato pubblicato sul portale AVCP un Comunicato del Presidente avente ad oggetto “Modifiche alla deliberazione n. 111 del 20 dicembre 2012 per l’“Attuazione dell’art. 6-bis del d.lgs. 163/2006 introdotto dall’art. 20, comma 1, lettera a), legge n. 35 del 2012” secondo cui, per gli appalti di lavori, servizi e forniture di importo a base d’asta pari o superiore a € 40.000,00, con esclusione di quelli svolti attraverso procedure interamente gestite con sistemi telematici, sistemi dinamici di acquisizione o mediante ricorso al mercato elettronico, nonché quelli relativi ai settori speciali, il regime di obbligatorietà decorre a far data dal 1 gennaio 2014.
C.6 Quali sono gli obblighi in materia di archiviazione in capo a SA e OE?
Ai sensi dell’art. 4, commi 9, 10 e 11 della Deliberazione dell’Autorità n. 111/2012, il Responsabile del Procedimento deve trasferire definitivamente sui sistemi della stazione appaltante di appartenenza, mediante l’apposita funzionalità, i fascicoli di gara e i documenti in essi contenuti entro il termine di 60 giorni dalla data dell’aggiudicazione definitiva di ciascuna procedura di affidamento gestita tramite AVCPASS; trascorsi 4 giorni dalla scadenza del termine per l’acquisizione dei documenti, l’Autorità procede ad inviare la documentazione via PEC alla Stazione Appaltante/Ente Aggiudicatore ed alla parallela cancellazione del fascicolo con tutta la documentazione a corredo.
Per quanto concerne l’OE la Libreria Virtuale a disposizione per raccogliere la documentazione di gara ha uno spazio limitato e pertanto è onere dell’OE monitorare la disponibilità residua al fine di procedere alla corretta archiviazione dei documenti.
C.7 Cosa accade in caso di:
– difficoltà di aggiornamento in tempo reale dei documenti provenienti dagli Enti Certificanti (EC);
– disponibilità e congruenza dei contenuti dei documenti richiesti;
– incongruenza dei tempi di risposta degli EC coinvolti con le tempistiche di gara?
Le apposite convenzioni sottoscritte e/o in corso di sottoscrizione con gli EC ricompresi nel processo prevedono ogni aspetto di interesse, dalle tempistiche di aggiornamento alla gestione dei contenuti; in tal senso il problema non ricade sull’OE, ma piuttosto laddove siano necessarie precisazioni in ordine alla documentazione messa a disposizione mediante i servizi di cooperazione applicativa, provvederà la SA a richiedere gli opportuni chiarimenti.
Si precisa peraltro che AVCP non è in alcun modo responsabile dei tempi di espletamento dei procedimenti amministrativi di competenza enti terzi.
C.8 Per gli affidamenti per i quali è previsto il rilascio del CIG in forma semplificata, di cui art. 2 co. 5 della Deliberazione dell’Autorità n. 111/2012, l’acquisizione del CIG attraverso il sistema SIMOG, presuppone che lo stesso sia preso secondo la modalità ordinaria?
Si. Nel caso di procedure in forma semplificata (per le quali sia possibile prendere un CIG in forma semplificata), laddove si proceda alla verifica dei requisiti secondo quanto previsto dall’art. 6-bis del Codice appalti è necessario richiedere il CIG mediante accesso al sistema SIMOG, in luogo del CIG semplificato rilasciato dal Sistema per il rilascio del CIG in modalità semplificata.
C.9 La modifica ai termini di obbligatorietà previsti nella Deliberazione dell’AVCP n. 111/2012 saranno recepiti in una nuova versione della Deliberazione?
Si. Il Comunicato del Presidente avente ad oggetto “Modifiche alla deliberazione n. 111 del 20 dicembre 2012 per l’“Attuazione dell’art. 6-bis del d.lgs. 163/2006 introdotto dall’art. 20, comma 1, lettera a), legge n. 35 del 2012”, pubblicato sul portale AVCP in data 12 giugno 2013, anticipa le modifiche apportate all’art. 9 della suddetta Deliberazione.
Il Comunicato precisa altresì che la versione consolidata della Deliberazione n. 111/2012 sarà pubblicata sul portale AVCP, ad esito del parere dell’Autorità Garante per la protezione dei dati personali cui è stata sottoposta per i profili di competenza.
D – AVCpass Operatore Economico
D.1 I documenti inseriti dagli operatori economici a comprova dei requisiti devono essere firmati digitalmente prima di essere caricati nella Libreria Virtuale?
SI.E’ necessario che i documenti caricati nella Libreria Virtuale da parte dell’operatore economico siano preventivamente firmati digitalmente dall’Amministratore dell’Operatore
Economico/Delegato dell’Operatore Economico.
D.2 L’inserimento del PassOE nella busta contenente la documentazione amministrativa solleva l’operatore economico dall’obbligo di presentare le autocertificazioni richieste dalla normativa vigente in ordine al possesso dei requisiti per la partecipazione alla procedura di affidamento?
No. Il PassOE rappresenta lo strumento necessario per procedere alla verifica dei requisiti stessi da parte delle stazioni appaltanti/enti aggiudicatori. Resta fermo l’obbligo per l’operatore economico di presentare le autocertificazioni richieste dalla normativa vigente in ordine al possesso dei requisiti per la partecipazione alla procedura di affidamento.
D.3 I certificati attestanti l’avvenuta esecuzione di servizi e forniture prestati a favore di amministrazioni o enti pubblici (CEP) devono essere inseriti nel sistema dagli operatori economici?
Così come precisato nelle norme transitorie, art. 9 della Deliberazione AVCP n. 111/2011, in via transitoria i certificati indicati all’articolo 6, comma 3, lett. c) della Deliberazione dell’Autorità n.111/2012 sono inseriti nel sistema dagli operatori economici. In mancanza di detti certificati, gli operatori economici possono inserire nel sistema le fatture relative alla suddetta avvenuta esecuzione indicando, ove disponibile, il CIG del contratto cui si riferiscono, l’oggetto del contratto stesso e il relativo importo, il nominativo del contraente pubblico e la data di stipula del contratto stesso.
D.4 Quale verifica viene svolta dal sistema sui documenti trasmessi dall’OE?
Il sistema AVCPASS non svolge alcuna verifica sulla correttezza formale e di merito dei documenti trasmessi dall’OE alla SA, ivi incluse le verifiche riguardanti il rispetto dei termini di trasmissione.
Inoltre, il sistema AVCPASS non può essere considerato come mezzo di notifica; le notifiche devono essere espletato dalla SA secondo le consuete modalità previste dalla normativa vigente.
D.5 E’ possibile modificare/integrare i documenti già trasmessi alla SA, a seguito della richiesta di verifica dei requisiti per sorteggio o a fronte dell’aggiudicazione dell’OE?
La documentazione trasmessa dall’OE alla SA non è alterabile in alcun modo; richieste di integrazione/chiarimento da parte della SA possono intervenire ai sensi della normativa vigente.
E – AVCpass Stazione Appaltante
E.1 Presso chi può essere fatto l’accesso agli atti?
L’accesso agli atti, sia nel corso della procedura di aggiudicazione, sia nelle fasi successive, deve essere effettuato da parte degli interessati presso la SA titolare del procedimento.
E.2 Cosa accade nel caso in cui l’operatore economico sia sorteggiato per la verifica di cui all’art. 48 del D.Lgs 163/2006?
La SA effettua la verifica dei requisiti mediante la visualizzazione al sistema AVCPASS dei documenti trasmessi dall’OE o messi a disposizione dagli EC.
In caso di necessità di integrazione di documenti e/o richiesta di chiarimenti la SA effettua una nuova istanza all’OE o agli EC tramite sistema, i quali rendono disponibili i documenti richiesti.
E.3 Cosa si intende per Pass OE “conforme” e ” non conforme”?
Il PassOE identifica il partecipante (eventualmente nella sua composizione di diverse imprese) ed i lotti, appartenenti alla medesima gara, cui questi partecipa. La stazione appaltante deve dichiarare al sistema AVCPASS la conformità o meno dell’effettivo assetto del partecipante rispetto alla modalità con cui quest’ultimo si è presentato in gara risultante dall’offerta o dalla domanda di partecipazione e deve confermare il lotto o i lotti ai quali l’offerta si riferisce.
2)FAQ per AVCpass Stazione Appaltante
Introduzione
Il sistema AVCpass consente alle Stazioni Appaltanti (SA)/Enti Aggiudicatori, attraverso l’interfaccia web e le cooperazioni applicative con gli Enti Certificatori, l’acquisizione della documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario per l’affidamento degli appalti. In particolare, la Stazione Appaltante/Ente Aggiudicatore, dopo la registrazione al sistema SIMOG, acquisisce, per ciascuna procedura di affidamento, il CIG, tramite il Responsabile del Procedimento, il quale indica il soggetto abilitato alla verifica dei requisiti.
F – CREAZIONE DELLA GARA
F.1 A quale tipologia di procedure di scelta del contraente si applica il sistema AVCPASS?
Il sistema AVCPASS si applica a tutte le tipologie di procedure disciplinate dal Codice dei Contratti Pubblici per le quali è previsto il rilascio del CIG attraverso il sistema SIMOG. Per le procedure di scelta del contraente per le quali è consentito il rilascio del CIG in forma semplificata l’utilizzo del servizio AVCPASS comporta l’acquisizione del CIG attraverso il Sistema SIMOG, in luogo di quello rilasciato in forma semplificata. Ove sia già stato rilasciato un CIG in forma semplificata, questo va preventivamente cancellato.
F.2 Come sono effettuate tutte le comunicazioni svolte nell’ambito del sistema AVCPASS?
Tutte le comunicazioni di notifica o l’invio di credenziali sono effettuate, nell’ambito del sistema AVCPASS, tramite PEC.
F.3 A quali soggetti è consentito l’accesso al sistema AVCPASS?
L’accesso al sistema AVCPASS è consentito esclusivamente al Responsabile del Procedimento ed al/ai soggetto/i abilitato/i alla verifica dei requisiti, a partire dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, così come dichiarato sul sistema SIMOG.
F.4 Cosa si intende per commissione di gara?
Per commissione di gara ci si riferisce al/ai soggetto/i che si occupa/ano delle verifiche dei requisiti, pertanto il termine non è inteso unicamente in relazione a quanto disposto dall’art 84 D.lgs. 163-2006.
La commissione può essere costituita da un soggetto o da più soggetti, nel primo caso si avrà un “Presidente monocratico” nel secondo caso un “Presidente della commissione”.
Il Presidente di commissione svolge tutte le operazioni messe a disposizione del sistema AVCPASS, mentre tutti gli altri componenti (se presenti) hanno accesso in sola lettura alla documentazione presente a sistema ai fini della verifica.
F.5 Il Responsabile del Procedimento (RP) può far parte dei soggetti preposti alle attività di verifica?
Il Responsabile del Procedimento può essere il soggetto o rientrare tra i soggetti che si occupano delle verifiche, inserendo il proprio nominativo tra quelli preposti alle attività di verifica. Si ricorda che il RUP può essere solo Presidente delle Commissioni di gara ex art. 84 Codice appalti (Commissione giudicatrice nel caso di aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa).
F.6 Quando il Responsabile del Procedimento comunica i riferimenti dei soggetti abilitati alla verifica dei requisiti al sistema AVCPASS?
Ai sensi dell’art. 4, comma 5, della Deliberazione n. 111/2012, il Responsabile del Procedimento inserisce nel sistema AVCPASS i riferimenti dei soggetti abilitati alla verifica dei requisiti al sistema AVCPASS a partire dal giorno successivo alla data di perfezionamento/pubblicazione della procedura di affidamento, secondo quanto previsto dal sistema SIMOG.
F.7 E’ possibile modificare i requisiti di una gara per la quale è stato richiesto e già perfezionato il CIG?
E’ possibile modificare i requisiti precedentemente inseriti relativamente ad una gara, ma tale attività può essere effettuata solo tramite Contact Center.
F.8 Nel caso in cui Presidente della Commissione di gara e il Responsabile del Procedimento coincidano, con quale profilo bisogna accedere a sistema?
In caso di corrispondenza tra Presidente della commissione di Gara e Responsabile del Procedimento, l’Utente deve, a seconda delle azioni da svolgere,
accedere con il profilo di interesse selezionandolo tra quelli elencati dal sistema di autenticazione al momento dell’accesso.
F.9 Per quali gare è previsto il perfezionamento del CIG?
Alla richiesta ed al perfezionamento del CIG deve provvedere il Responsabile del Procedimento (art. 10 commi 1 e 9 D.Lgs. 163/2006) indipendentemente dalla procedura adottata e dalla tipologia di contratto che la stazione appaltante intende affidare.
F.10 Per una gara multi lotto è possibile che siano presenti più Commissioni?
Si, in gare multi lotto è possibile indicare più di una commissione, associata ad uno o più lotti diversi. Non è possibile assegnare un lotto a più di una commissione.
F.11 Cosa si intende per Presidente Monocratico?
Il termine ‘monocratico’ indica che l’organo è composto da una sola persona. In questo caso, le funzioni possono essere svolte anche dal RUP attraverso l’assegnazione esplicita del ruolo.
F.12 Con quali modalità avviene la comunicazione della nomina del Presidente della commissione (PdC) di gara e dei Membri della Commissione di gara?
La comunicazione dei nominativi viene effettuata preliminarmente dal RP tramite il sistema AVCPASS. Il sistema richiederà al Presidente e ai Commissari il completamento dell’iscrizione come utenti, qualora già non lo fossero. L’accesso da parte della commissione sarà consentito solo successivamente alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte indicato su SIMOG dal RP nella fase di perfezionamento/pubblicazione.
Si precisa che all’interno del sistema AVCPASS la commissione è costituita da/i soggetto/i che si occupa/ano delle verifiche dei requisiti, pertanto il termine non è inteso in relazione a quanto disposto dall’art 84 D.lgs. 163-2006.
F.13 Cosa accade se su SIMOG è stato indicato su un termine di presentazione delle offerte errato?
La Commissione di gara non potrà compiere alcuna operazione fino al raggiungimento del termine indicato (prima del quale, ai sensi della vigente normativa, non può neanche essere nominata dalla SA), pertanto il RP dovrà – attraverso il Contact Center di AVCP – rettificare tale termine sul sistema SIMOG.
F.14 E’ possibile sostituire un membro della commissione di gara?
Si, il sistema mette a disposizione del RP abilitato la funzionalità di sostituzione di un membro della commissione di gara attraverso la quale è possibile selezionare il membro da sostituire e procedere con la ricerca anagrafica del sostituto (tramite CF), che deve avere il medesimo ruolo.
F.15 E’ possibile cancellare un membro della commissione di gara?
Si, il sistema permette al RP di rimuovere un membro da una commissione di gara, rispettando i vincoli di conformità della stessa (una commissione non può avere meno di un membro; una commissione non può non avere un Presidente (o Presidente monocratico); una commissione con un Presidente (non monocratico) deve avere almeno un altro membro, tenendo presente che nel caso di Commissioni ex art. 84 Codice appalti i membri devono essere dispari e massimo 5.
F.16 E’ possibile estendere la modifica effettuata ad una Commissione di gara ad altri CIG della stessa gara?
Si, il sistema permette di estendere la modifica agli altri CIG associati alla commissione. Se la modifica riguarda solo alcuni CIG della commissione, essi vengono scorporati da tale commissione e associati ad una nuova.
G – GESTIONE DELLA SEDUTA
G.1 Il Presidente della commissione di gara può aprire una seduta per più CIG?
Si, il Presidente della commissione di gara può aprire una seduta per uno o più CIG della stessa gara.
G.2 Che cosa si intende per “trasferimento di competenza” su uno o più CIG?
Per trasferimento di competenze si intende la variazione della competenza su uno o più CIG e l’impossibilità di procedere con ulteriori operazioni per l’Utente Presidente della commissione di gara in favore dell’Utente Responsabile del Procedimento e viceversa.
G.3 Quando è possibile chiudere una seduta di gara?
Una seduta di gara può essere chiusa in qualsiasi momento, purché il ruolo ricoperto sia quello di Presidente della commissione di gara.
G.4 Quando è possibile annullare una procedura di gara?
Una procedura di gara può essere annullata in qualsiasi momento, purché il ruolo ricoperto sia quello di Responsabile del Procedimento.
G.5 Quando può operare a sistema il Presidente della commissione di gara?
Il Presidente della commissione di gara per poter operare a sistema deve aprire una seduta di gara o averne già aperta una.
G.6 Quali sono le funzionalità disponibili per un Membro della commissione di gara?
I Membri della commissione di gara per operare a sistema devono trovare una seduta aperta. I Membri della commissione hanno accesso a funzioni di sola visualizzazione.
G.7 Se una seduta è ancora aperta è possibile aprirne un’altra?
No, per aprire una nuova seduta di gara deve essere chiusa la seduta precedente.
H – ACQUISIZIONE PARTECIPANTE
H.1 Cosa si intende per PASSOE non conforme?
Il PassOE identifica il partecipante (eventualmente nella sua composizione di diverse imprese) ed i lotti, appartenenti alla medesima gara, cui questi partecipa. La stazione appaltante deve dichiarare al sistema AVCPASS la conformità o meno dell’effettivo assetto del partecipante rispetto alla modalità con cui quest’ultimo si è presentato in gara risultante dall’offerta o dalla domanda di partecipazione e deve confermare il lotto o i lotti ai quali l’offerta si riferisce.
H.2 In caso di esclusione di un partecipante è possibile inserire la motivazione a sistema?
Si, in caso di esclusione di un partecipante è possibile inserire la relativa motivazione a sistema.
H.3 Cosa si intende per stato del partecipante?
Lo stato di un partecipante indica la condizione di ammissibilità della sua offerta. Lo stato può avere tre valori “Ammesso”, “Ammesso con Riserva”, “Escluso”.
H.4 E’ possibile modificare lo stato di un partecipante?
Si, il sistema permette la modifica dello stato di un partecipante precedentemente inserito in qualsiasi momento.
H.5 E’ possibile inserire manualmente un nuovo partecipante?
Si, l’Utente abilitato, in caso di non presenza del PassOE può inserire manualmente un nuovo partecipante.
H.6 La documentazione per la comprova dei requisiti può essere richiesta dal Responsabile del Procedimento?
Si, su delega del Presidente della commissione di gara, la richiesta può essere fatta dal Responsabile del Procedimento. La documentazione pervenuta è disponibile a tutta la commissione.
H.7 La richiesta di un documento fatta a sistema riceve una risposta immediata?
No, il sistema AVCPASS acquisisce la richiesta e restituisce all’Utente la conferma di presa in carico. Successivamente l’Utente può accedere e verificare lo stato di avanzamento delle richieste effettuate, prelevando il documento quando il processo di acquisizione dall’Ente Certificante è stato completato.
I – COMPROVA DEI REQUISITI
I.1 Quali sono i documenti a comprova dei requisiti di carattere generale di cui gli art.38 e 39 del Codice messi a disposizione mediante adeguati sistemi di cooperazione applicativa dagli Enti Certificanti, ai sensi dell’articolo 6-bis, comma 4, del Codice , attraverso il Sistema AVCPASS?
Indicativamente i documenti messi a disposizione sono:
– Visura Registro delle Imprese fornita da Unioncamere.
– Certificato del casellario giudiziale integrale fornito dal Ministero della Giustizia.
– Anagrafe delle sanzioni amministrative – selettivo ex art. 39 D.P.R. n. 313/2002 dell’impresa, fornita dal Ministero della Giustizia.
– Certificato di regolarità contributiva di ingegneri, architetti e studi associati, dalla Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza per gli Ingegneri ed Architetti Liberi Professionisti (Inarcassa).
– Comunicazione di regolarità fiscale fornito dall’Agenzia delle Entrate.
– Documento Unico di Regolarità Contributiva fornito dall’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (Inail).
– Comunicazione Antimafia fornita dal Ministero dell’Interno.
Si precisa che la disponibilità dei suddetti documenti è condizionata alla sottoscrizione di apposite convenzioni tra AVCP e gli Enti Certificanti.
I.2 Quali sono le modalità di entrata in vigore della possibilità di verifica dei requisiti attraverso il sistema AVCPASS?
Secondo quanto previsto dal Comunicato del Presidente avente ad oggetto “Modifiche alla deliberazione n. 111 del 20 dicembre 2012 per l’“Attuazione dell’art. 6-bis del d.lgs. 163/2006 introdotto dall’art. 20, comma 1, lettera a), legge n. 35 del 2012”, la verifica dei requisiti attraverso il sistema AVCPASS, può essere fatta:
a) dal 1 gennaio 2013 per gli appalti di lavori in procedura aperta nel settore ordinario, di importo a base d’asta pari o superiore a € 20.000.000,00; in via transitoria, fino al 31 dicembre 2013, le stazioni appaltanti/enti aggiudicatori per tali appalti possono continuare a verificare il possesso dei requisiti degli operatori economici secondo le previgenti modalità;
b) dal 1 marzo 2013 per tutti gli appalti di importo a base d’asta pari o superiore a € 40.000,00, con esclusione di quelli svolti attraverso procedure interamente gestite con sistemi telematici, sistemi dinamici di acquisizione o mediante ricorso al mercato elettronico, nonché quelli relativi ai settori speciali; in via transitoria, fino al 31 dicembre 2013, le stazioni appaltanti/enti aggiudicatori per tali appalti possono continuare a verificare il possesso dei requisiti degli operatori economici secondo le previgenti modalità.
A far data dal 1 gennaio 2014 gli appalti di importo a base d’asta pari o superiore a € 40.000,00 di cui ai precedenti punti a) e b) entrano in regime di obbligatorietà.
I.3 Quali sono le procedure per le quali è obbligatorio effettuare la verifica dei requisiti attraverso AVCPASS dal 1 gennaio 2014?
Attraverso il sistema AVCPASS, dal 1 gennaio 2014 Stazioni Appaltanti ed Enti Aggiudicatori avranno l’obbligo di effettuare la verifica dei requisiti di partecipazione alle procedure di affidamento per appalti con importo a base d’asta uguale o superiore a 40.000 euro, di cui alle lettere a) e b) del Comunicato del Presidente dell’Autorità avente ad oggetto “Modifiche alla deliberazione n. 111 del 20 dicembre 2012 per l’“Attuazione dell’art. 6-bis del d.lgs. 163/2006 introdotto dall’art. 20, comma 1, lettera a), legge n. 35 del 2012”.
I.4 Da quando sarà possibile effettuare la verifica sul possesso dei requisiti nell’ambito delle procedure interamente gestite con sistemi telematici, sistemi dinamici di acquisizione ed il ricorso al mercato elettronico, nonché quelle dei settori speciali?
Secondo quanto previsto dal Comunicato del Presidente avente ad oggetto “Modifiche alla deliberazione n. 111 del 20 dicembre 2012 per l’“Attuazione dell’art. 6-bis del d.lgs. 163/2006 introdotto dall’art. 20, comma 1, lettera a), legge n. 35 del 2012” per gli appalti di importo a base d’asta pari o superiore a € 40.000,00 svolti attraverso procedure interamente gestite con sistemi telematici, sistemi dinamici di acquisizione ed il ricorso al mercato elettronico, nonché per i settori speciali, l’obbligo di procedere alla verifica dei requisiti attraverso il sistema AVCPASS sarà regolamentato attraverso una successiva deliberazione dell’Autorità.
Nelle more della successiva regolamentazione, per questa tipologia di appalti è possibile procedere alla verifica dei requisiti nelle modalità web based.
I.5 Se nello stato della richiesta compare : “Risposta con Errore” cosa vuol dire?
Che il processo di acquisizione ha generato un errore e l’Autorità non effettuerà ulteriori tentativi per recuperare il documento richiesto.
I.6 E’ possibile visualizzare a sistema la documentazione richiesta per la comprova dei requisiti?
Si, nella sezione “Visualizza Richieste” è possibile visualizzare tutti i dettagli delle richieste effettuate.
I.7 E’ possibile, richiedere l’integrazione di una richiesta di comprova dei requisiti precedentemente inviata?
Si, il sistema mette a disposizione dell’Utente abilitato la funzionalità di integrazione di una richiesta evasa.
I.8 E’ possibile inserire la graduatoria provvisoria a sistema?
Si, è possibile inserire la graduatoria provvisoria indicando per ciascun partecipante:
– posizione in graduatoria
– punteggio (opzionale)
– prezzo offerto (opzionale)
I.9 E’ possibile indicare la posizione e il punteggio per i partecipanti esclusi (inattivi)?
No, non è possibile indicare la posizione e il punteggio per i partecipanti esclusi (inattivi), che sono comunque visualizzati in calce all’elenco.
L – AGGIUDICAZIONE
L.1 E’ possibile decidere l’esclusione dall’aggiudicazione definitiva di uno o più dei partecipanti attivi nella lista?
Si, il RP successivamente all’aggiudicazione provvisoria operata nella fase precedente dal presidente di commissione, può decidere di escludere dall’aggiudicazione definitiva uno o più dei partecipanti attivi nella lista.
L.2 Entro quanti giorni il Responsabile del Procedimento deve trasferire definitivamente sui propri sistemi i fascicoli di gara e i documenti in essi contenuti?
Il Responsabile del Procedimento deve trasferire definitivamente sui propri sistemi, mediante l’apposita funzionalità, i fascicoli di gara e i documenti in essi contenuti entro il termine di 60 giorni dalla data dell’aggiudicazione definitiva di ciascuna procedura di affidamento gestita tramite AVCPASS.
L.3 E’ possibile recuperare il fascicolo di gara in un momento successivo se il Responsabile del Procedimento non scarica il fascicolo al momento della chiusura della procedura di gara?
No, il fascicolo di gara viene cancellato con tutta la documentazione a corredo. Il sistema AVCPASS conserva solo l’impronta elettronica del fascicolo e dei singoli documenti.
L.4 Cosa accade nel caso in cui il Responsabile del Procedimento non abbia trasferito definitivamente, nei termini previsti, sui propri sistemi i fascicoli di gara e i documenti in essi contenuti?
Trascorsi 4 giorni dalla scadenza del termine per l’acquisizione dei documenti, l’Autorità procede ad inviare la documentazione via PEC alla Stazione Appaltante/Ente Aggiudicatore.
L.5 Presso quale soggetto deve essere effettuato l’accesso agli atti per i documenti reperiti in fase di procedura di gara attraverso il sistema AVCPASS?
Il titolare del procedimento amministrativo per la procedura di gara è la Stazione Appaltante, pertanto qualsiasi istanza di accesso agli atti deve essere istruita ed evasa da quest’ultima. L’AVCP è sollevata da qualsiasi responsabilità in caso di smarrimento o cancellazione della documentazione dopo che il Responsabile del Procedimento l’abbia prelevata dal sistema AVCPASS ed è altresì sollevata nel caso in cui, decorso il termine previsto di 60 gg, il RP non provveda al download della documentazione.
M – DELIBERA – PEC
M.1 Cosa accade in caso di indisponibilità di una casella di posta elettronica certificata (PEC) personale?
La richiesta di una casella PEC personale è finalizzata ad assicurare il giusto grado di sicurezza e rispetto degli adempimenti in materia di privacy; attraverso tale canale, è previsto infatti lo scambio di informazioni confidenziali (password, credenziali di accesso, etc) che non sarebbero “trasmesse in sicurezza” in caso di inoltro mediante la casella PEC istituzionale della SA. In caso di impossibilità da parte della SA di procedere all’assegnazione per i soggetti richiamati in Delibera di caselle PEC personali, l’Autorità: è disponibile ad accettare le caselle ‘CEC PAC’ personali per le comunicazioni da AVCP verso l’utente.
3)FAQ per AVCpass Operatore Economico
Introduzione
Il sistema AVCpass consente ai soggetti, coinvolti a diverso titolo nelle procedure di gara pubbliche, di interagire e scambiare informazioni necessarie in tempi ridotti. Rispetto al processo tradizionale che prevedeva attività di richiesta/ricezione di documenti cartacei a soggetti diversi ed in modo reiterato nel tempo, il nuovo modello proposto prevede la disponibilità di documenti firmati digitalmente da parte di soggetti autorizzati utili per la comprova dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario.
In particolare, Il PASSOE rappresenta una nuova entità che consente di mettere in relazione tra loro gli Operatori Economici (OE) partecipanti a raggruppamenti ovvero gli OE che si presentano singolarmente e di relazionarli all’appalto (eventualmente ai diversi CIG del medesimo appalto) a cui partecipano. Grazie al PassOE, da un lato le Società mandanti possono identificare per ciascuna gara i CIG di interesse e creare il proprio PassOE, dall’altro la mandataria nell’ambito della creazione del proprio PassOE visualizza le società mandanti, procede accettando/rifiutando il mandato e genera il PASSOE complessivo da inviare alla Stazione Appaltante.
Tale sistema consente di semplificare la gestione delle gare con un numero elevato di partecipanti e delle gare multi-lotto, permettendo alla Stazione Appaltante (SA) di:
– disporre di tutte le informazioni necessarie relative agli Operatori, senza dover inserire i singoli PassOE di società raggruppate confermando soltanto la composizione dei raggruppamenti ed i relativi ruoli;
– utilizzare un’interfaccia unica per gara che consenta di gestire contestualmente tutti i lotti della gara. Tale funzionalità viene garantita anche per Singoli partecipanti.
N – CREAZIONE PASS Operatore Economico
N.1 Quali sono i dati richiesti per la creazione del PASSOE?
Al fine della creazione del PASSOE è necessario selezionare il ruolo e inserire i dati legati al ruolo prescelto, scegliere il lotto/lotti a cui partecipare, inserire le eventuali richieste di avvalimento (che devono essere confermate al momento della generazione del PASSOE), inserire le eventuali note, confermare, in caso di Mandataria, Capofila, Consorzio l’assetto in gara.
N.2 E’ possibile caricare un documento in fase di creazione del PASSOE?
Si. Per caricare, in fase di creazione del PASSOE, un documento non presente nella Libreria è necessario accedere alla sezione “Gestione Libreria” e alla funzionalità “Aggiungi Documenti”.
N.3 E’ possibile ricercare il CIG della gara?
Si, per ricercare il CIG di interesse è necessario accedere al link “Ricerca estesa Lotto/Gara”.
Si precisa che il link permette di effettuare la ricerca sul Portale della Trasparenza che è un sistema esterno ad AVCPASS, pertanto il CIG restituito non verrà automaticamente riportato sul sistema AVCPASS.
N.4 E’ possibile selezionare più Lotti relativamente ad una stessa gara?
Si, è possibile effettuare una selezione multipla di lotti relativi ad una stessa gara.
N.5 Cosa significa il messaggio di errore: “il CIG inserito non esiste o non è stato ancora definito”?
Il messaggio di errore: “il CIG inserito non esiste o non è stato ancora definito” significa che il CIG o non esiste, o che la data di pubblicazione indicata su SIMOG non è ancora trascorsa, o che la gara in oggetto è scaduta.
N.6 Quando il CIG di una gara è visibile a sistema?
IL CIG di una gara è visibile a sistema dalla data di pubblicazione alla data di scadenza dell’offerta indicata su SIMOG. L’aggiornamento del sistema avviene il giorno successivo all’esecuzione dell’operazione di perfezionamento/pubblicazione su SIMOG.
N.7 E’ possibile accedere alla funzione “Carica Documenti” prima della generazione del PASSOE ?
Si, la funzione “Carica Documenti” è disponibile prima della generazione del PASSOE ad esempio nel caso in cui il Responsabile del Procedimento abbia dichiarato su SIMOG che la dimostrazione dei requisiti ricade nella fattispecie prevista in caso di bando ex. art 48 co 1 bis oppure ogni qualvolta l’OE voglia produrre documentazione utile in fase di presentazione dell’offerta.
N.8 Il PASSOE generato, deve essere stampato e firmato congiuntamente da tutte le mandanti/associate/consorziate ed eventuali ausiliarie prima di inviarlo alla Stazione Appaltante?
Si, il PASSOE generato, deve essere stampato e firmato congiuntamente da tutte le mandanti/associate/consorziate ed eventuali ausiliarie prima di inviarlo alla Stazione Appaltante.
N.9 In qualità di mandante/associata/consorziata è necessario stampare il PASSOE e inviarlo alla Stazione Appaltante?
No, il PASSOE è inviato alla Stazione Appaltante dalla mandataria/capofila e contiene i dati di tutto il raggruppamento
N.10 Quando viene assegnato il numero identificativo al PASSOE?
Il numero identificativo viene assegnato al momento della generazione del PASSOE.
N.11 Al momento della generazione del PASSOE il sistema effettua un controllo sul pagamento del contributo?
No, il sistema non effettua nessun controllo sull’avvenuto pagamento del contributo da parte dell’OE partecipante alla gara. La verifica del pagamento è in carico alla Stazione Appaltante al momento della valutazione dell’offerta.
N.12 E’ possibile generare un PASSOE, nel caso di richiesta di Avvalimento, senza che l’Ausiliaria abbia confermato l’Avvalimento?
No, il sistema non permette di generare il PASSOE sino a quando non è avvenuta la conferma.
N.13 L’impresa Ausiliaria deve generare il PASSOE?
Si, l’impresa ausiliaria deve generare il PASSOE.
O – GESTIONE PASS Operatore Economico
O.1 E’possibile avere visione dello stato del PASSOE dopo averlo generato?
Si, accendendo alla sezione “Gestione PASSOE” è possibile avere una visione di sintesi dei propri PASSOE. In particolare è presente una tabella denominata “PASSOE generati” all’interno della quale è possibile visualizzare lo stato dei PASSOE generati e trasmessi alla Stazione Appaltante. In particolare un PASSOE generato potrà essere:
– acquisito dalla Stazione Appaltante e ritenuto Non conforme
– acquisito dalla Stazione Appaltante con scadenze pending
– acquisito dalla Stazione Appaltante e ritenuto conforme
– non ancora acquisito dalla Stazione Appaltante
L’acquisizione da parte della Stazione Appaltante avverrà al momento dell’aperture della busta contenente la documentazione amministrativa.
O.2 Che azioni posso svolgere su un PASSOE in lavorazione?
Le funzioni disponibili per un PASSOE in lavorazione sono le seguenti:
– Genera: per generare il PASSOE
– Modifica: per modificare le informazioni precedentemente inserite
– Visualizza/Carica/Modifica Documenti: per visualizzare o modificare i documenti
precedentemente caricati e caricarne di nuovi
– Elimina: per eliminare il PASSOE
– Anteprima: per visualizzare un’anteprima del PASSOE
O.3 E’ possibile eliminare un PASSOE generato?
No, un PASSOE generato non può essere né eliminato né modificato.
O.4 In caso di PASSOE non conforme cosa è necessario fare?
Le operazioni che devono essere svolte in caso di PASSOE non conforme sono distinte a seconda del ruolo che si è selezionato al momento della creazione del PASSOE. In particolare in caso di:
– Operatore Economico individuale/ Impresa Mandante in RTI/ Impresa Associata in ATI/ Operatore Economico in Consorzio semplice/ Operatore Economico in Consorzio Stabile/ Partecipante Gruppo Europeo di Interesse Economico (GEIE)/ Impresa Ausiliaria ex. Art.49 del codice è necessario rigenerare il PASSOE tramite la funzione “Clona” presente nella sezione Gestione PASSOE.
– Mandataria/ Capofila/ Consorzio Stabile/ Consorzio semplice è necessario rigenerare il PASSOE attraverso la funzione “Rigenera” presente nella sezione Gestione PASSOE.
O.5 Quando è possibile rigenerare un PASSOE?
E’ possibile rigenerare il PASSOE quando risulta non conforme.
O.6 Quando è possibile clonare un PASSOE?
E’ possibile clonare un PASSOE , quando il PASSOE generato risulta non conforme o comunque ogni qualvolta sia utile per la creazione di un nuovo PASS il riuso delle informazioni contenute in uno già esistente.
O.7 In caso di rigenerazione del PASSOE è possibile integrare i documenti?
No, in caso di rigenerazione del PASSOE non è possibile integrare documenti.
O.8 Cosa s’intende per “scadenza pending”?
Per “scadenza pending” s’intende che la Stazione Appaltante ha richiesto all’OE l’inserimento della documentazione necessaria per la comprova dei requisiti.
O.9 In caso di PASSOE acquisito con scadenze pending cosa devo fare?
Se si ha un PASSOE acquisito con scadenze pending è necessario selezionare il link “Visualizza Richieste” presente nel PASSOE di interesse. Sarà possibile visualizzare le richieste della Stazione Appaltante, associare i documenti al requisito da comprovare ed inviarli, immediatamente o in un momento successivo, alla Stazione Appaltante.
O.10 E’ possibile visualizzare i documenti che sono stati associati ad un PASSOE?
Per l’OE , è possibile visualizzare i documenti associati ad un PASSOE accedendo alla sezione “Gestione PASSOE” e in particolare:
– per i PASSOE in lavorazione alla funzione “Visualizza, Carica, Modifica Documenti”
– per i PASSOE Generati alla funzione “Visualizza PASSOE/Documenti”
O.11 Quali sono le procedure per le quali è possibile effettuare la verifica dei requisiti attraverso AVCPASS dal 1 gennaio 2013?
Attraverso il sistema AVCPASS, dal 1 gennaio 2013 Stazioni Appaltanti ed Enti Aggiudicatori possono effettuare la verifica dei requisiti di partecipazione ad appalti di lavori in procedura aperta nel settore ordinario, di importo a base d’asta pari o superiore a € 20.000.000,00; in via transitoria, fino al 31 dicembre 2013, le stazioni appaltanti/enti aggiudicatori per tali appalti possono continuare a verificare il possesso dei requisiti degli operatori economici secondo le previgenti modalità, come anche rappresentato nel Comunicato del Presidente avente ad oggetto “Modifiche alla deliberazione n. 111 del 20 dicembre 2012 per l’“Attuazione dell’art. 6-bis del d.lgs. 163/2006 introdotto dall’art. 20, comma 1, lettera a), legge n. 35 del 2012”.
O.12 Quali sono le procedure per le quali è possibile effettuare la verifica dei requisiti attraverso AVCPASS dal 1 marzo 2013?
Attraverso il sistema AVCPASS, dal 1 marzo 2013 Stazioni Appaltanti ed Enti Aggiudicatori possono effettuare la verifica dei requisiti di partecipazione a tutti gli appalti di importo a base d’asta pari o superiore a € 40.000,00, con esclusione di quelli svolti attraverso procedure interamente gestite con sistemi telematici, sistemi dinamici di acquisizione o mediante ricorso al mercato elettronico, nonché quelli relativi ai settori speciali; in via transitoria, fino al 31 dicembre 2013, le stazioni appaltanti/enti aggiudicatori per tali appalti possono continuare a verificare il possesso dei requisiti degli operatori economici secondo le previgenti modalità, come anche rappresentato nel Comunicato del Presidente avente ad oggetto “Modifiche alla deliberazione n. 111 del 20 dicembre 2012 per l’“Attuazione dell’art. 6-bis del d.lgs. 163/2006 introdotto dall’art. 20, comma 1, lettera a), legge n. 35 del 2012”.
O.13 Quali sono le procedure per le quali è obbligatorio effettuare la verifica dei requisiti attraverso AVCPASS dal 1 gennaio 2014?
Attraverso il sistema AVCPASS, dal 1 gennaio 2014 Stazioni Appaltanti ed Enti Aggiudicatori avranno l’obbligo di effettuare la verifica dei requisiti di partecipazione per appalti con importo a base d’asta uguale o superiore a 40.000 euro, con esclusione di quelli svolti attraverso procedure interamente gestite con sistemi telematici, sistemi dinamici di acquisizione o mediante ricorso al mercato elettronico, nonché quelli relativi ai settori speciali, come anche rappresentato nel Comunicato del Presidente avente ad oggetto “Modifiche alla deliberazione n. 111 del 20 dicembre 2012 per l’“Attuazione dell’art. 6-bis del d.lgs. 163/2006 introdotto dall’art. 20, comma 1, lettera a), legge n. 35 del 2012”.
O.14 La verifica sul possesso dei requisiti mediante il sistema AVCPASS nell’ambito delle procedure interamente gestite con sistemi telematici, sistemi dinamici di acquisizione ed il ricorso al mercato elettronico, nonché quelle per quelle dei settori speciali, da quando potrà esser fatta?
Secondo quanto previsto dal Comunicato del Presidente avente ad oggetto “Modifiche alla deliberazione n. 111 del 20 dicembre 2012 per l’“Attuazione dell’art. 6-bis del d.lgs. 163/2006 introdotto dall’art. 20, comma 1, lettera a), legge n. 35 del 2012” per gli appalti di importo a base d’asta pari o superiore a € 40.000,00 svolti attraverso procedure interamente gestite con sistemi telematici, sistemi dinamici di acquisizione ed il ricorso al mercato elettronico, nonché per i settori speciali, l’obbligo di procedere alla verifica dei requisiti attraverso il sistema AVCPASS sarà regolamentato attraverso una successiva deliberazione dell’Autorità.
Nelle more della successiva regolamentazione, per questa tipologia di appalti è possibile procedere alla verifica dei requisiti nelle modalità web based.
O.15 Quali sono i documenti a comprova dei requisiti di carattere generale di cui agli artt. 38 e 39 del Codice messi a disposizione mediante adeguati sistemi di cooperazione applicativa dagli Enti Certificanti, ai sensi dell’articolo 6-bis, comma 4, del Codice , attraverso il sistema AVCPASS?
Indicativamente i documenti messi a disposizione sono:
– Visura Registro delle Imprese fornita da Unioncamere
– Certificato del casellario giudiziale integrale fornito dal Ministero della Giustizia
– Anagrafe delle sanzioni amministrative – selettivo ex art. 39 D.P.R. n. 313/2002 dell’impresa, fornita dal Ministero della Giustizia
– Certificato di regolarità contributiva di ingegneri, architetti e studi associati, dalla Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza per gli Ingegneri ed Architetti Liberi Professionisti (Inarcassa)
– Comunicazione di regolarità fiscale fornito dall’Agenzia delle Entrate
– Documento Unico di Regolarità Contributiva fornito dall’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (Inail)
– Comunicazione Antimafia fornita dal Ministero dell’Interno
Si precisa che la disponibilità dei suddetti documenti è funzione della sottoscrizione di apposite convenzioni tra AVCP e gli Enti Certificanti.
O.16 Come è possibile visualizzare l’eventuale presenza di annotazioni nel casellario informatico dei contratti pubblici a proprio carico?
Le annotazioni nel casellario informatico dei contratti pubblici, di cui all’art. 7, comma 10, del Codice, sono rese disponibili dall’Autorità nell’ambito del Sistema AVCPASS agli Utenti autorizzati (RP e Commissione di gara). Gli OE possono visualizzare, attraverso specifico alert, la presenza o meno di annotazioni a proprio carico ma accedere al testo delle stesse.
O.17 Quali documenti e/o dati di carattere tecnico-organizzativo e economico-finanziario di cui all’art. 48 del Codice sono caricati a sistema dagli Enti certificanti?
Indicativamente i documenti e/o dati di carattere tecnico-organizzativo e economico-finanziario caricati a sistema dagli Enti certificanti sono:
– Bilanci delle società di capitali ove disponibili, forniti da parte di Unioncamere
– Certificazioni di Sistema di qualità aziendale conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000 relative al settore EA28 forniti da Accredia
– Fatturato globale e ammortamenti degli operatori economici costituiti in forma d’impresa individuale ovvero società di persone, ove disponibili, forniti da parte dell’Agenzia delle Entrate
– Dati relativi alla consistenza e al costo del personale dipendente, forniti da parte dell’Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale (INPS)
Si precisa che la disponibilità dei suddetti documenti è condizionata alla sottoscrizione di apposite convenzioni tra AVCP e gli Enti Certificanti.
O.18 Quali documenti e/o dati di carattere tecnico-organizzativo e economico-finanziario sono caricati a sistema dall’Autorità?
I documenti e/o dati di carattere tecnico-organizzativo e economico-finanziario che sono caricati a Sistema dall’Autorità sono:
– Attestazioni SOA
– Certificati Esecuzione Lavori (CEL). Ciascun operatore economico ha la facoltà di richiedere alla stazione appaltante/ente aggiudicatore l’inserimento nell’apposita banca dati CEL dei certificati che dovessero risultare mancanti, secondo quanto prescritto dal Comunicato del Presidente dell’Autorità del 5 ottobre 2010
– Certificati attestanti l’avvenuta esecuzione di servizi e forniture prestati a favore di amministrazioni o enti pubblici nel momento in cui sarà disponibile il sistema dedicato
– Ricevute di pagamento del contributo obbligatorio all’Autorità da parte dei soggetti partecipanti
P – GESTIONE LIBRERIA
P.1 Lo spazio che si ha a disposizione nella Libreria Virtuale è limitato? Come è possibile visualizzarlo?
Si, lo spazio che si ha a disposizione all’interno della Libreria Virtuale è limitato. In particolare, è possibile visualizzare quello utilizzato e quello ancora disponibile.
P.2 Come è possibile visualizzare lo spazio utilizzato nella Libreria Virtuale?
All’interno della sezione “Gestione del PASSOE” è possibile visualizzare la percentuale di spazio utilizzato.
P.3 C’è un limite nel numero di documenti da caricare nella Libreria Virtuale?
No, non esiste un limite al numero di documenti caricati all’interno della Libreria Virtuale, c’è solo un limite di spazio.
P.4 Il sistema tiene conto, nella sezione relativa alla Libreria Virtuale della scadenza dei documenti?
Il Sistema richiede all’Utente di inserire i dati relativi alla scadenza quando previsto, e dare un eventuale warning, ma non può bloccare il caricamento del documento da parte dell’Utente.
P.5 In cosa consiste la ricerca documenti per “note”?
La possibilità di ricercare i documenti in relazione alle note che sono state inserite al momento del caricamento dei documenti nella Libreria Virtuale.
P.6 E’ possibile caricare solo documenti firmati digitalmente?
Si, è possibile caricare solo documenti firmati digitalmente. Al momento del caricamento del documento il Sistema effettua una verifica della validità della firma digitale utilizzata.
P.7 Come è possibile eliminare un documento dalla Libreria Virtuale?
Per eliminare un documento all’interno della Libreria Virtuale è necessario accedere alla sezione “Ricerca Documenti”, ricercare il documento di interesse ed eliminarlo tramite la relativa funzionalità.
P.8 E’ possibile visualizzare le operazioni svolte a sistema?
Si, all’interno delle sezioni “Report e Analisi” e “Log operazioni” è possibile visualizzare le principali operazioni e quelle di dettaglio svolte direttamente o da un proprio delegato nell’arco temporale di interesse (ultime 24 ore, ultimi 7 giorni, ultimi 30 giorni, ultimi 60 giorni).
P.9 Il Collaboratore dell’Amministratore OE può firmare i digitalmente i documenti da caricare?
Si applica la normativa vigente e in particolare si faccia riferimento al D.Lgs 82/2005 ed al D.P.R. 445/2000 e relative norme tecniche di attuazione.
P.10 L’Utente che carica i documenti all’interno della Libreria Virtuale deve essere lo stesso che ha firmato i documenti?
Si applica la normativa vigente e in particolare si faccia riferimento al D.Lgs 82/2005 ed al D.P.R. 445/2000 e relative norme tecniche di attuazione.
P.11 Quale soggetto deve firmare digitalmente i documenti che vengono caricati all’interno della Libreria?
Il sistema verifica la validità della firma apposta sui documenti e restituisce un warning nel caso in cui il certificato di firma appartenga ad un soggetto diverso dall’Utente connesso; è comunque possibile completare il processo di caricamento dei documenti.
L'articolo Appalti: le FAQ sull’AVCpass proviene da Giurdanella.it.
]]>L'articolo Cinque per mille, le FAQ rivolte al Ministero
I… proviene da Giurdanella.it.
]]>Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha diffuso le FAQ (domande più frequenti) sul 5 per mille 2013, il meccanismo che prevede di devolvere una parte dell’imposta sul reddito per le persone fisiche (Irpef), pari al 5 per mille, introdotto con la legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Legge finanziaria 2006).
Leggi tutte le FAQ rivolte al Ministero e le risposte
L'articolo Cinque per mille, le FAQ rivolte al Ministero
I… proviene da Giurdanella.it.
]]>L'articolo Cinque per mille, le FAQ del Ministero proviene da Giurdanella.it.
]]>D) Sul bonifico del 5 per mille che ho ricevuto sono riportati due anni 2010 e 2009, ma a quale contributo si riferisce dei due?
R) I due anni indicati sono l”‘anno finanziario e l’”anno dei redditi sui quali si applica il 5 per mille”, es. 2010/2009 indica l’anno finanziario 2010 redditi 2009. Nelle comunicazioni delle Amministrazioni viene generalmente indicato uno solo di tali anni, l’anno finanziario. Anche nelle comunicazioni dei beneficiari è opportuno indicare sempre e solo l’anno finanziario.
Contatti
D) Non riesco a contattare il Ministero del Lavoro per il 5 per mille, a chi mi devo rivolgere?
R) E’ possibile proporre le domande a due caselle di posta elettronica appositamente predisposte:
per informazioni relative alla mancata o erronea erogazione Quesiti5perMille@lavoro.gov.it
per informazioni sulla rendicontazione delle spese Rendicontazione5perMille@lavoro.gov.it.
Nell’e-mail dovranno essere indicati sempre l’anno finanziario del contributo e il codice fiscale, l’indirizzo, e i riferimenti email e telefonici/fax/cellulare dell’ente.
Modello di dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà
D) Al fine di rispettare la normativa vigente circa l’iscrizione del 5 per mille ho inviato il modello di iscrizione al 5 per mille completo dei dati richiesti e della dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà all’Agenzia delle Entrate. Devo mandare una copia anche al Ministero del Lavoro?
R) No, perché l’ammissibilità dei beneficiari viene decisa esclusivamente dall’Agenzia delle Entrate. Pertanto si adempie all’obbligo di trasmissione solo inoltrando all’Agenzia delle Entrate la documentazione relativa all’iscrizione e la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà.
Mancato accredito del contributo
D) La mia Associazione non ha ancora percepito il 5 per mille dell’anno 2010 redditi 2009. Ho verificato sul sito del Ministero del Lavoro che non risultiamo negli elenchi dei pagamenti pubblicati. Chiedo formalmente di verificare e inserire la mia Associazione per il prossimo pagamento.
R) I problemi relativi al mancato accredito delle somme si possono sintetizzare come segue.I contributi del 5 per mille sono disponibili per il pagamento nella gestione ordinaria per due anni, dopodiché cadono in perenzione (ossia non possono essere liquidati perché sono stati accantonati e sono come i “ depositi dormienti”)– pertanto nel 2013 ricadono nella gestione ordinaria del 5 per mille gli anni finanziari 2010 e 2011 mentre il 2009 e precedenti sono già perenti. L’individuazione dei soggetti destinatari del pagamento per i due anni di gestione ordinaria è di competenza dell’Agenzia delle Entrate. Il Ministero del Lavoro effettua i pagamenti indicati dall’Agenzia tramite appositi elenchi.
L’assenza di un ente da tali elenchi deriva principalmente da due cause: Coordinate IBAN mancanti o errate (a causa di cambiamenti sociali della banca) o per ente sottoposto a controllo da parte delle Direzioni regionali dell’Agenzia delle entrate.
Verifichi pertanto se l’IBAN comunicato all’Agenzia delle Entrate coincide con quello della sua banca (tenga presente che avvengono continuamente cambiamenti della ragione sociale bancaria), in caso contrario comunichi il nuovo IBAN alla sede territoriale dell’Agenzia delle Entrate. Tale comunicazione non deve essere inoltrata anche al Ministero del Lavoro, anche se alcune sedi territoriali dell’Agenzia delle Entrate la invitassero a fare il contrario, perché provvederà la loro Direzione Centrale a trasmetterci gli elenchi aggiornati.
Se invece l’IBAN è coincidente contatti la Direzione Regionale dell’Agenzia delle entrate a Lei più vicina per capire lo stato in cui si trova la sua situazione.Una volta risolti i problemi che impediscono il pagamento, la Direzione Centrale dell’Agenzia delle Entrate comunicherà le coordinate per il pagamento; generalmente ciò avviene quando ha raccolto un adeguato numero di rettifiche.
L’elenco dei pagamenti è pubblicato sul sito istituzionale:
https://www.lavoro.gov.it/Lavoro/md/AreaSociale/CinquePerMille/
Reiscrizione delle somme
D) Dagli Elenchi pubblicati dall’Agenzia delle Entrate risulta che abbiamo diritto al 5 per mille degli anni 2006, 2007, 2008 e 2009 ma ad oggi non abbiamo ancora ricevuto gli importi relativi. Cosa dobbiamo fare per avere accreditati questi fondi che per l’attività della nostra Associazione sono necessari?
R) Le somme iscritte nel bilancio dello Stato cadono in perenzione (non sono più disponibili nel bilancio dello Stato) dopo il secondo esercizio finanziario successivo a quello di impegno e rivivono a seguito di richiesta dettagliata, specifica e scritta. Ad esempio, nel 2013 per il contributo del cinque per mille sono in perenzione gli anni finanziari dal 2006 al 2009. Tali contributi perenti del cinque per mille non sono perduti perché il Ministero dell’Economia e Finanze emana un decreto di reiscrizione in bilancio per i soggetti aventi diritto che ne hanno fatto richiesta dettagliata al Ministero del Lavoro. Tale decreto viene di norma emanato a novembre, ma a discrezione del MEF potrebbero esserne emanati altri nel corso dell’anno.
La richiesta di reiscrizione, una per ciascun anno finanziario a cui si riferisce, con firma in originale e copia del documento di identità, deve essere inoltrata, normalmente con raccomandata, al Ministero del Lavoro – DG Terzo settore – Div. I – Via Fornovo, 8 – 00192 Roma. Deve contenere la dichiarazione specifica di avere ancora diritto alla percezione al contributo del 5 per mille, l’importo esatto del beneficio e a quale anno finanziario si riferisce ( anno in cui è stata effettuata la dichiarazione dei redditi) e le coordinate IBAN, per il versamento sul conto, o gli estremi del legale rappresentante (nominativo, codice fiscale, luogo e data di nascita)
Modalità di pagamento
D) La nostra associazione dovrà beneficiare di una somma del 5 per mille; siccome non abbiamo un conto corrente intestato all’associazione, vorremmo sapere se ci sono delle vie alternative per ottenere l’importo, come ad esempio l’utilizzo di un conto corrente intestato al vicepresidente.
R) Al momento sono consentite solo due modalità di pagamento del contributo.Per somme superiori a 1.000 euro unicamente tramite versamento in conto corrente bancario o postale intestato all’Ente.
Per somme inferiori a 1.000 euro sia tramite versamento in conto corrente, come sopra indicato , sia tramite rimessa diretta al legale rappresentante dell’Ente presso la Tesoreria provinciale della Banca d’Italia. In quest’ultimo caso, se l’Ente non ha un conto corrente e non desidera aprirne uno – che è possibile per legge solo nel caso di contributi inferiori ai 1.000 euro – è possibile richiedere direttamente al Ministero del Lavoro – DG Terzo settore – Div. I – Via Fornovo, 8 – 00192 Roma, la liquidazione delle somme con rimessa diretta al legale rappresentante dell’Ente indicando chiaramente gli estremi del legale rappresentante stesso (nominativo, codice fiscale, luogo e data di nascita) e la dichiarazione di avere ancora diritto alla percezione al contributo del 5 per mille.
Sezione rendicontazione del beneficio
Restituzione della somma percepita o di una parte di essa
D) In quali casi va restituita la somma percepita dall’l’Ente beneficiario ?
R) quando non è stata spesa entro l’anno successivo al momento della percezione; quando l’attività è cessata o l’ente non persegue piu gli scopi sociali; quando non ha trasmesso al Ministero del Lavoro richiedente le integrazioni richieste (es. fatture, buste paga) oppure sia stata accertata la mendacità delle dichiarazioni effettuate.
D) Come si restituisce la somma?
R) Presso la Banca d’Italia compilando il modello 121T di riversamento a disposizione presso tutte le sue sedi territorialmente competenti con le seguenti indicazioni “Capitolo: 3670 – Capo: 27 – Causale: Restituzione 5 per mille anno 20__ CodiceFiscale e NomeAssociazione”In alternativa è possibile pagare con bonifico bancario (non on line perché dovrà poi essere trasmessa al Ministero del Lavoro – DG Terzo settore – Div. I – Via Fornovo, 8 – 00192 Roma copia del bonifico il cui originale vale come ricevuta).In questo caso è necessario utilizzare il codice IBAN della Tesoreria territorialmente competente presso la quale dovrà essere effettuato il versamento. Tale IBAN è scaricabile collegandosi al sito della Ragioneria Generale dello Stato – Tesoreria dello Stato – Codici IBAN (https://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/Bilancio-d/Quadro-di-classificazione-delle-entrate/Codici-IBAN8.pdf )
Occorre fare riferimento al capitolo 3670 capo 27 e individuare, nell’elenco scaricato, l’IBAN della tesoreria territoriale corrispondente. Nel caso siano presenti coordinate diverse riferite ai codici CP/RS (Competenza/Residui) utilizzare l’IBAN corrispondente a RS (Residui)
Ove l’IBAN non fosse corretto il versamento è invalidato.
In tutti i casi va trasmessa ricevuta del versamento mediante ossia copia del mod. 121T o del bonifico bancario.
D) Come si deve informare il Ministero del Lavoro dell’avvenuto versamento della somma non spesa per accantonamento oppure perché l’ente ha cessato l’attività?
R) In tutti i casi va trasmessa ricevuta del versamento mediante ossia copia del mod. 121T o del bonifico bancario come specificato nella risposta precedente al Ministero del Lavoro – DG Terzo settore – Div. I – Via Fornovo, 8 – 00192 Roma.
Devoluzione
D) La nostra associazione che si sta sciogliendo ha deciso di devolvere il proprio patrimonio, così come previsto dallo statuto e dal Codice civile, ad un’altra associazione. Si può devolvere anche il contributo percepito come 5 per mille
R) Il contributo del 5 per mille non può essere devoluto. Infatti, ai sensi del DPCM del 23/4/2010 art. 11 commi 5, l’ente beneficiario non ha diritto alla corresponsione del contributo qualora, prima dell’erogazione delle somme allo stesso destinate, risulti aver cessato l’attività’ o non svolgere più l’attività’ che da’ diritto al beneficio. Unica deroga nel caso in cui l’Ente sia stato autorizzato alla devoluzione dall’ex Agenzia del Terzo Settore prima della norma suddetta. Solo all’Agenzia delle Entrate spetta l’individuazione dei beneficiari e il conteggio della somma ricavabili dalle dichiarazioni dei redditi. ( v. anche decisione del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica previo parere n. 2627/2011 reso nell’adunanza del 14 novembre 2012 dal Consiglio di Stato, Sezione II)
Accantonamento
D) E’ possibile accantonare la somma oltre l’anno da quando è stata percepita per progetti futuri?
R) No, le norme richiedono che la somma sia spesa e rendicontata per l’intero a pena di restituzione, in quanto può essere impiegata per vari scopi, anche per le spese generali della struttura, ovvero per la l’acquisto di beni essenziali al suo funzionamento o per il pagamento di utenze. Tuttavia, per l’accantonamento di una parte della somma al fine di un impiego successivo, la possibilità di una soluzione che tenga conto delle esigenze dei beneficiari è stata prevista nelle nuove linee-guida che sono al vaglio delle Autorità competenti.
Cessione del credito
D) E’ possibile la cessione del credito prima della erogazione? E se è stata effettuata, il termine di un anno per la predisposizione del rendiconto da quale data decorre?
R) E’ possibile la cessione del credito dopo la pubblicazione dell’elenco definitivo in cui l’ente risulta ammesso al contributo del 5 per mille. La data da cui occorre rendicontare le spese decorre quindi dall’avvenuta anticipazione della somma da parte della banca o della finanziaria che dovrà essere specificata in una relazione illustrativa.
Spese anticipate dai soci
D) E’ possibile rimborsare con il contributo del 5 per mille le spese anticipate dai soci con fondi infruttiferi in modo da estinguere il debito se le spese sono documentabili in modo certo (atto notarile, fatture e matrice degli assegni)?
R) Si, ove si tratti di un programma di investimento strutturale e le spese siano state destinate esclusivamente alle finalità di utilità sociale che contraddistinguono l’Ente interessato. Pertanto si richiede una relazione illustrativa alla quale si dovrà fare riferimento negli anni successivi e, secondo il caso, ulteriori integrazioni ( es. atto di acquisto di un immobile).
Rendicontazione di spese prima del pagamento
D) Posso inserire nel rendiconto le spese che ho sostenuto prima che mi venisse effettivamente liquidato il contributo?
R) La norma prevede che la rendicontazione riguardi le spese sostenute dopo il pagamento; tuttavia, a causa del considerevole lasso di tempo che intercorre tra la dichiarazione dei redditi e l’effettiva liquidazione della somma, si accettano come correttamente rendicontabili anche le spese sostenute a partire dalla pubblicazione dell’elenco definitivo, nel quale il beneficiario risulta ammesso al contributo. A quella data dovrà farsi riferimento in una relazione descrittiva dell’impiego della somma spesa o impegnata prima del pagamento.
D) Posso rendicontare le spese sostenute per ambulanze o beni di utilità sociale?
R) Si, purché lo stesso bene non sia stato già acquistato interamente con altre sovvenzioni pubbliche. Pertanto si richiede una dichiarazione sostitutiva di atto notorio emessa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445 a firma del legale rappresentante dell’Ente.
Rendicontazione cumulativa di più anni
D) È possibile presentare rendiconti cumulativi di vari anni in cui è stato percepito il contributo, tenuto conto che esso è pervenuto in rapida successione per più annualità?
R) No i rendiconti devono essere separati per anno di contribuzione ( anno della dichiarazione dei redditi) e possono non coincidere con l’anno solare, ovviamente, relativo al bilancio
Bilancio sociale
D) In caso di redazione di bilancio sociale, lo stesso sostituisce l’obbligo di trasmettere il rendiconto?
R) No, le norme in materia di rendicontazione non prevedono il caso del “bilancio sociale” quale sostituto della rendicontazione. Tuttavia, si è ritenuto che basti la pubblicazione sul sito dell’associazione oppure la trasmissione di esso con la delibera al Ministero del Lavoro – DG Terzo settore – Div. I – Via Fornovo, 8 – 00192 Roma ; in caso di sola pubblicazione occorrerà comunicare di avere provveduto a redigerlo indicando i riferimenti per accedere al sito e la sezione in cui si trova, che sono elementi necessari per effettuare il controllo sull’impiego della somma, come richiesto dalle norme. Il bilancio dovrà essere accessibile presso tale sito per la durata di cinque anni.
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