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]]>Tale opportunità è stata garantita ai funzionari pubblici e ai privati amministratori di società concessionarie sin dal 2006: la legge finanziaria del 2006 (L. 23 dicembre 2005, n. 266) prevedeva infatti all’art. 1, commi da 231 a 233, la possibilità di definire in appello il giudizio di responsabilità erariale dinanzi alla Corte dei Conti attraverso il pagamento di una percentuale del danno quantificato nella sentenza di primo grado, ma con riferimento solo alle pronunce relative a fatti commessi antecedentemente alla data di entrata in vigore della stessa legge.
Obiettivo di tale previsione era senz’altro quello di addivenire in tempi estremamente rapidi all’effettiva riparazione del danno erariale accertato con sentenza di primo grado.
L’art. 14, comma 1, del decreto IMU (disposizione mantenuta in sede di conversione) ha tuttavia esteso l’applicabilità della definizione agevolata anche ai “giudizi su fatti avvenuti anche solo in parte anteriormente alla data di entrata in vigore della predetta legge [L. 266/2005], indipendentemente dalla data dell’evento dannoso nonchè a quelli inerenti danni erariali verificatisi entro la data di entrata in vigore del presente decreto”.
Affinchè il giudizio possa concludersi con la modalità agevolata è però necessario che gli interessati presentino una specifica richiesta entro il 4 novembre 2013 (termine così prorogato dal d.l. 15 ottobre 2013 n. 120, rispetto a quello originariamente previsto del 15 ottobre 2013), indicando contestualmente una somma che non può essere inferiore al 25 per cento del danno quantificato dalla sentenza di primo grado.
Successivamente al deposito della suddetta richiesta, la sezione d’appello della Corte dei Conti è tenuta a deliberare con decreto nel termine perentorio di 7 giorni (ridotto, sempre ad opera del d.l. 120 del 2013, rispetto ai 15 giorni precedentemente previsti); in caso di accoglimento dell’istanza la somma rideterminata dovrà essere versata, a pena di revoca del decreto, entro il 15 novembre 2013.
La legge di conversione ha poi aggiunto al testo originario dell’art. 14 i commi 2-bis e 2-ter, alla luce dei quali si prevede, oltre alla possibilità di modificare entro il 4 novembre le istanze già presentate alla data di entrata in vigore della legge, che qualora la richiesta di definizione agevolata in appello sia accompagnata da idonea prova dell’avvenuto versamento, in unica soluzione, di una somma non inferiore al 20 per cento del danno quantificato in primo grado, la sezione d’appello debba determinare la somma dovuta in misura pari a quella versata.
Per ulteriori approfondimenti si rende disponibile, di seguito, il testo integrale dell’art. 14 del decreto IMU, comprensivo delle modifiche apportate in sede di conversione dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124 (pubblicata in G.U. 29 ottobre 2013 n. 254, S.O. n. 73).
Decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102
“Disposizioni urgenti in materia di IMU, di altra fiscalità immobiliare, di sostegno alle politiche abitative e di finanza locale, nonchè di cassa integrazione guadagni e di trattamenti pensionistici”
Art. 14
(Definizione agevolata in appello dei giudizi di responsabilità amministrativo-contabile)
1. In considerazione della particolare opportunita’ di addivenire in tempi rapidi all’effettiva riparazione dei danni erariali accertati con sentenza di primo grado, le disposizioni di cui all’articolo 1, commi da 231 a 233, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni, si applicano anche nei giudizi su fatti avvenuti anche solo in parte anteriormente alla data di entrata in vigore della predetta legge, indipendentemente dalla data dell’evento dannoso nonche’ a quelli inerenti danni erariali verificatisi entro la data di entrata in vigore del presente decreto, a condizione che la richiesta di definizione sia presentata conformemente a quanto disposto nel comma 2.
2. Ai fini dell’applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, deve essere presentata, nei venti giorni precedenti l’udienza di discussione e comunque entro il 15 ottobre 2013, specifica richiesta di definizione e la somma ivi indicata non puo’ essere inferiore al 25 per cento del danno quantificato nella sentenza di primo grado; in tali casi, la sezione d’appello delibera in camera di consiglio nel termine perentorio di 15 giorni successivi al deposito della richiesta e, in caso di accoglimento, ai fini della definizione del giudizio ai sensi del comma 233 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, con decreto da comunicare immediatamente alle parti determina la somma dovuta in misura non inferiore a quella richiesta, stabilendo il termine perentorio per il versamento entro il 15 novembre 2013, a pena di revoca del decreto laddove il pagamento non avvenga nel predetto termine.
2-bis. Qualora la richiesta di definizione agevolata in appello dei giudizi di responsabilita’ amministrativo-contabile formulata ai sensi e nei termini di cui ai commi 1 e 2 sia accompagnata da idonea prova dell’avvenuto versamento, in unica soluzione, effettuato in un apposito conto corrente infruttifero intestato al Ministero dell’economia e delle finanze, che provvede al successivo versamento al bilancio dello Stato o alla diversa amministrazione in favore della quale la sentenza di primo grado ha disposto il pagamento, di una somma non inferiore al 20 per cento del danno quantificato nella sentenza di primo grado, la sezione d’appello, in caso di
accoglimento della richiesta, determina la somma dovuta in misura pari a quella versata.
2-ter. Le parti che abbiano gia’ presentato istanza di definizione agevolata, ai sensi dei commi 1 e 2, precedentemente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, possono modificarla in conformita’ alle disposizioni di cui al comma 2-bis entro il 4 novembre 2013. Entro il medesimo termine, le parti, le cui richieste di definizione agevolata presentate ai sensi dei commi 1 e 2 abbiano gia’ trovato accoglimento, possono depositare presso lo stesso giudice che ha emesso il decreto istanza di riesame unitamente alla prova del versamento, nei termini e nelle forme di cui al comma 2-bis, di una somma non inferiore al 20 per cento del danno quantificato nella sentenza di primo grado; la sezione d’appello delibera in camera di consiglio, sentite le parti, nel termine perentorio di cinque giorni successivi al deposito della richiesta e, in caso di accoglimento, ai fini della definizione del giudizio ai sensi dell’articolo 1, comma 233, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, con decreto da comunicare immediatamente alle parti, determina la somma dovuta in misura pari a quella versata.
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]]>E la qualifica di dirigente è indispensabile, poiché è solo ai dirigenti in senso proprio che compete l’adozione di atti e di provvedimenti che impegnano l’amministrazione verso l’esterno.
Il punto è: la nullità dell’atto amministrativo di conferimento dell’incarico travolge anche le cartelle di pagamento e le iscrizioni a ruolo da questi sottoscritti sino ad invalidare tutti gli atti della successiva riscossione?
LA SENTENZA DEL TAR LAZIO.
La vicenda processuale prendeva le mosse dalla prassi dell’AE di conferire incarichi dirigenziali ad interim a semplici funzionari privi di qualifica dirigenziale, con il riconoscimento del relativo trattamento retributivo. La prassi in questione era formalmente legittimata dal dettato dell’art. 24 comma 2 del regolamento di amministrazione dell’Agenzia, come risultante dalla modifica deliberata dal Comitato di gestione n. 55/2009, che testualmente recitava: “per inderogabili esigenze di funzionamento dell’Agenzia, le eventuali vacanze sopravvenute possono essere provvisoriamente coperte, previo interpello e salva l’urgenza, con le stesse modalità di cui al comma 1 -( cioè mediante la stipula di contratti individuali di lavoro a termine con propri funzionari, con l’attribuzione dello stesso trattamento economico dei dirigenti) – fino all’attuazione delle procedure di accesso alla dirigenza e comunque fino al 31 dicembre 2010».
Ebbene. Tali incarichi, conferiti a semplici funzionari prorogati di anno in anno, senza l’espressa indicazione di un termine di durata e senza che l’AE avesse contemporaneamente provveduto a bandire le procedure concorsuali per la copertura dei posti, comportano indiscutibilmente l’espletamento di mansioni superiori da parte personale privo della relativa qualifica, al di fuori delle ipotesi tassativamente previste dalla legge, che in questi casi ne prescrive la nullità (art. 52 del Dlgs n. 165/2001). Nè tali incarichi possono essere qualificati come ipotesi di “reggenza”, in quanto non legati da esigenze transitorie ed emergenziali circoscritte nel tempo, e non accompagnati dall’avvio di un procedimento per la copertura dei posti vacanti (cfr. Cass. Civ. Sez. Unite, 22 febbraio 2010, n. 4063), caratteristiche proprie dell’istituto della reggenza (che peraltro non da neanche titolo alla retribuzione superiore, cioè dirigenziale).
Pertanto, conclude il Tar Lazio, “configurandosi il conferimento di un incarico dirigenziale in favore di un funzionario non dirigente alla stregua dell’assegnazione di mansioni superiori al di fuori delle ipotesi tassativamente previste dalla legge, il relativo atto di conferimento deve considerarsi radicalmente nullo ai sensi dell’art. 52 co. 5 del D.Lgs. n.165/2001”
IL DIRITTO DI ACCESSO AI NOMI DEI DIRIGENTI.
D’altra parte, traendo spunto dalle argomentazioni svolte dal Consiglio di Stato nella sentenza n. 3812 del 27 giugno 2012 che ha affermato che il cittadino raggiunto dalla notifica di un atto di accertamento tributario ha diritto di accesso agli atti di nomina del messo notificatore, nonchè gli atti attestanti il suo rapporto di servizio con Equitalia (o con la società terza incaricata delle notifiche) per verificarne la legittimità dell’investitura, si deve ritenere che a maggior ragione tale diritto di accesso sussista nei confronti del dirigente dell’Agenzia delle Entrate o presunto tale che abbia sottoscritto la cartella di pagamento.
L’INVALIDITA’ DERIVATA DELLA RISCOSSIONE.
Dalla nullità dell’atto di conferimento dell’incarico discende la nullità, per incompetenza, delle cartelle di pagamento firmate dai “falsi” dirigenti dell’Agenzia delle Entrate, dunque della successiva ‘iscrizione a ruolo delle somme dovute e, a valle, su tutti i conseguenti atti dell’agente della riscossione.
Per ulteriori approfondimenti, si rende disponibile il testo delle pronunce citate:
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]]>Il primo regolamento riguarda il riordino del sistema di reclutamento e formazione dei dipendenti pubblici delle scuole pubbliche di formazione.
Queste le novità principali del regolamento:
1. la Scuola superiore della PA (rinominata Scuola nazionale dell’amministrazione) assieme all’Istituto diplomatico “Mario Toscano”, la Scuola superiore dell’economia e delle finanze, la Scuola superiore dell’amministrazione dell’interno – SSAI, la Scuola di formazione e perfezionamento del personale civile della difesa e la Scuola superiore di statistica e di analisi sociali ed economiche, costituisce il Sistema unico del reclutamento e della formazione pubblica.
Il nuovo sistema garantisce la riconduzione a unità dell’azione delle singole Scuole, necessaria per ottimizzare l’allocazione delle risorse e migliorare la qualità delle attività formative: il sistema diventa, infatti, il punto di riferimento al quale le amministrazioni e gli enti pubblici devono rivolgersi per la formazione del proprio personale, in assenza di ragioni che giustifichino il ricorso a istituti di formazione diversi.
2. L’azione del Sistema unico verrà indirizzata dal “Comitato per il coordinamento delle scuole pubbliche di formazione”, presieduto dal Presidente del Consiglio e composto dagli organi di vertice delle Scuole del Sistema unico, che coordina la pianificazione dell’attività di formazione e reclutamento di funzionari e dirigenti, ma anche l’utilizzo delle risorse umane (in particolare del personale docente), finanziarie e logistiche (sedi e locali delle Scuole).
3. Il Dipartimento della funzione pubblica elabora ogni anno il “Piano triennale previsionale di reclutamento di dirigenti e funzionari nelle amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo e negli enti pubblici nazionali”, che viene successivamente approvato dal Consiglio dei Ministri.
Il Piano stabilisce il numero e la tipologia dei posti da destinare al reclutamento di dirigenti e funzionari tramite corso-concorso selettivo bandito dalla Scuola nazionale di amministrazione, il numero e la tipologia dei posti da destinare al reclutamento diretto da parte delle singole amministrazioni, il numero dei posti destinati al reclutamento del personale della carriera diplomatica, della carriera prefettizia e da assegnare all’albo dei segretari comunali.
4. Il reclutamento dei funzionari delle amministrazioni statali, anche a ordinamento autonomo, e negli enti pubblici non economici, avverrà per metà dei posti con il sistema unico di reclutamento.
5. Le amministrazioni sono tenute ad adottare, entro il 30 giugno di ogni anno, un Piano triennale di formazione del personale, da trasmettere al Comitato che provvede a redigere il “Programma triennale delle attività di formazione dei dipendenti pubblici”, secondo il criterio della programmazione a scorrimento entro il 31 ottobre di ogni anno.
Il secondo regolamento contiene le disposizioni per il corso-concorso per funzionari e dirigenti pubblici. Il sistema di reclutamento e formazione di dirigenti e funzionari viene ridefinito in base a quattro obiettivi: concentrare, snellire e rendere più economiche le procedure concorsuali; garantire l’eccellenza dell’attività formativa generale; strutturare i corsi di formazione in modo da assicurare il più elevato livello di specializzazione professionale degli allievi; subordinare l’assunzione degli allievi al superamento di prove valutative che assicurino l’effettiva selezione dei più meritevoli.
Per i funzionari le novità riguardano i requisiti minimi di accesso al corso-concorso (laurea specialistica/magistrale o diploma di laurea per i candidati non dipendenti pubblici e laurea triennale per i dipendenti pubblici); le modalità di svolgimento (durata complessiva di 9 mesi di cui i primi sei di formazione generale presso la Scuola nazionale di amministrazione e le altre Scuole del Sistema unico e i successivi tre mesi di formazione specialistica svolta presso le amministrazioni di destinazione degli allievi, utilizzando anche le strutture delle Scuole di riferimento); il trattamento economico degli allievi.
Anche per i dirigenti le novità riguardano il trattamento economico e le modalità di svolgimento del corso (con una fase di formazione generale, della durata di otto mesi, svolta dalla Scuola nazionale di amministrazione e una fase di formazione specialistica, della durata di quattro mesi, alla cui organizzazione provvede il Comitato tramite le Scuole di riferimento o, in mancanza, con la Scuola nazionale di amministrazione).
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