gratuito patrocinio Archives - Giurdanella.it https://www.giurdanella.it/tag/gratuito-patrocinio/ Rivista di diritto amministrativo dal 1998 Wed, 14 Apr 2021 16:46:14 +0000 it-IT hourly 1 https://wordpress.org/?v=7.1.3 Il patrocinio a spese dello Stato nel processo amministrativo https://www.giurdanella.it/2021/03/il-patrocinio-a-spese-dello-stato-nel-processo-amministrativo/ Mon, 15 Mar 2021 14:36:30 +0000 https://www.giurdanella.it/?p=54333 La materia del patrocinio a spese dello stato dinanzi al giudice amministrativo è contenuta nel D.P.R. n. 115 del 30 maggio 2002, e segnatamente, per quello che qui interessa, negli artt. 74-89 del D.P.R. n. 115/2002, rientranti nella Parte III, Titolo I, recante <<Disposizioni generali sul patrocinio a spese dello Stato nel processo penale, civile, amministrativo, […]

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La materia del patrocinio a spese dello stato dinanzi al giudice amministrativo è contenuta nel D.P.R. n. 115 del 30 maggio 2002, e segnatamente, per quello che qui interessa, negli artt. 74-89 del D.P.R. n. 115/2002, rientranti nella Parte III, Titolo I, recante <<Disposizioni generali sul patrocinio a spese dello Stato nel processo penale, civile, amministrativo, contabile e tributario>>, nonché negli artt. 119 e ss., rientranti nel Titolo IV, che contiene le <<Disposizioni particolari sul patrocinio a spese dello Stato nel processo civile, amministrativo, contabile e tributario>>. 

Al gratuito patrocinio possono essere ammessi i cittadini non abbienti quando le loro ragioni non siano manifestamente infondate (art. 74, comma 2, D.P.R. 115/2002), ma possono essere altresì ammessi lo straniero regolarmente soggiornante sul territorio nazionale nel momento in cui sorge il rapporto o il fatto sui quali verterà l’instaurando processo, l’apolide, nonché gli enti e le associazioni che non perseguono fini di lucro e non esercitano un’attività economia (art. 119, D.P.R. 115/2002).  

Le qualifiche appena citate sono necessarie ma non sufficienti per essere ammessi al patrocinio a spese dello Stato. E infatti, l’art. 76 del D.P.R. n. 115/2002, rubricato “condizioni per l’ammissione”, prevede che si possa ammettere soltanto chi sia titolare di un reddito imponibile ai fini dell’imposta personale sul reddito – risultante dall’ultima dichiarazione – non superiore a euro 11.746,68 (importo aggiornato al decreto del Ministero della Giustizia del 23 luglio 2020, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 24 del 30 gennaio 2021). I limiti di reddito vengono periodicamente adeguati secondo i criteri di cui all’art. 77, D.P.R. 115/2002, e se l’interessato convive con il coniuge o altri familiari, il reddito è rappresentato dalla somma dei redditi conseguiti da ogni componente della famiglia nel medesimo periodo, compreso l’istante: per ogni componente aggiuntivo del nucleo familiare il tetto massimo di reddito entro il quale si può essere ammessi al gratuito patrocinio è aumentato di euro 1.032,91. 

Per essere ammessi al gratuito patrocinio è necessario presentare un’apposita istanza, che dovrà essere sottoscritta a pena di inammissibilità dall’interessato. Tale sottoscrizione dovrà essere autenticata dal difensore, ovvero con le modalità di cui all’art. 38, comma 3, D.P.R. 445/2000 (art. 78, D.P.R. 115/2002). 

L’istanza da depositare dovrà contenere, a pena di inammissibilità: 

  1. La richiesta di ammissione al patrocinio e l’indicazione del processo cui si riferisce, se esso è già pendente (art. 79, comma 1, lett. a), D.P.R. 115/2002); 
  2. Le generalità dell’interessato e dei componenti la famiglia anagrafica, unitamente ai rispettivi codici fiscali (art. 79, comma 1, lett. b), D.P.R. 115/2002); 
  3. Una dichiarazione sostitutiva di certificazione da parte dell’interessato, ai sensi dell’art. 46, comma 1, lett. o), D.P.R. 445/2000 attestante le condizioni di reddito previste per l’ammissione (art. 79, comma 1, lett. c), D.P.R. 115/2002), reddito da determinare secondo le modalità indicate nell’art. 76, D.P.R. 115/2002; 
  4. L’impegno a comunicare, fino a quando il processo non sia definito, le variazioni rilevanti dei limiti di reddito, verificatesi nel precedente anno, entro trenta giorni dalla scadenza del termine di un anno, dalla data di presentazione dell’istanza o della eventuale precedente comunicazione di variazione (art. 79, comma 1, lett. d), D.P.R. 115/2002); 
  5. Per i redditi prodotti all’estero, ogni cittadino di uno Stato non membro dell’UE dovrà allegare all’istanza una certificazione dell’autorità consolare competente, che attesti la veridicità di quanto dichiarato nell’istanza stessa (art. 79, comma 2, D.P.R. 115/2002); 
  6. Le enunciazioni in fatto e in diritto che valgano a dimostrare la non manifesta infondatezza della pretesa che si intende far valere in giudizio (art. 122, D.P.R. 115/2002). 

L’istanza, che in precedenza andava presentata presso la segreteria del consiglio dell’ordine degli avvocati competente ai sensi dell’art. 124, comma 2, D.P.R. 115/2002, va oggi presentata dinanzi alla Commissione appositamente costituita presso i T.A.R., il Consiglio di Stato o il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana.

Ed invero, l’art. 14, allegato 2, del d. lgs. 2 luglio 2010, n. 104 dispone che:<<Presso il Consiglio di Stato, il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana e ogni tribunale amministrativo regionale e relative sezioni staccate è istituita una commissione per l’ammissione anticipata e provvisoria al patrocinio a spese dello Stato, composta da due magistrati amministrativi, designati dal presidente, il più anziano dei quali assume le funzioni di presidente della commissione, e da un avvocato, designato dal presidente dell’Ordine degli avvocati del capoluogo in cui ha sede l’organo. Per ciascun componente sono designati uno o più membri supplenti. Esercita le funzioni di segretario un impiegato di segreteria, nominato dal presidente. Al presidente e ai componenti non spetta nessun compenso né rimborso spese>>.

Infine, non meno importante, nel caso di presentazione di un’istanza di ammissione al gratuito patrocinio nel processo amministrativo, va sempre presa visione delle specifiche indicazioni contenute nelle Carte dei Servizi dei T.A.R. di riferimento, presso cui si dovrà depositare la richiesta, giacché ogni Tribunale Amministrativo Regionale si dota solitamente di ulteriori procedure, le quali, spesso e volentieri, riportano un iter differente.

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Gratuito patrocinio: pubblicato decreto in Gazzetta https://www.giurdanella.it/2016/07/gratuito-patrocinio-pubblicato-decreto-in-gazzetta/ Thu, 28 Jul 2016 08:51:18 +0000 http://www.giurdanella.it/?p=31790 E’ stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del 27 luglio 2016 il decreto firmato dal Ministro della Giustizia Andrea Orlando e adottato di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze recante “Compensazione dei debiti fiscali con i crediti per spese, diritti e onorari spettanti agli avvocati ammessi al patrocinio a spese dello Stato”. Il testo […]

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E’ stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del 27 luglio 2016 il decreto firmato dal Ministro della Giustizia Andrea Orlando e adottato di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze recante “Compensazione dei debiti fiscali con i crediti per spese, diritti e onorari spettanti agli avvocati ammessi al patrocinio a spese dello Stato”.

Il testo è in vigore dal 27 luglio 2016.

 

Clicca qui per il testo del decreto in Gazzetta

 

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Gratuito patrocinio: firmato decreto compensazione crediti-debiti avvocati https://www.giurdanella.it/2016/07/gratuito-patrocinio-firmato-decreto-compensazione-crediti-debiti-avvocati/ Mon, 18 Jul 2016 07:31:10 +0000 http://www.giurdanella.it/?p=31666 Il ministro della Giustizia Andrea Orlando ha firmato il decreto – adottato di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze – che disciplina le modalità di compensazione dei crediti vantati dagli avvocati per l’attività svolta a seguito di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, con quanto da essi dovuto per ogni imposta o […]

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Il ministro della Giustizia Andrea Orlando ha firmato il decreto – adottato di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze – che disciplina le modalità di compensazione dei crediti vantati dagli avvocati per l’attività svolta a seguito di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, con quanto da essi dovuto per ogni imposta o tassa ovvero a titolo di contributo previdenziale per i loro dipendenti.

La disciplina in questione affronta il problema del ritardo nella corresponsione, da parte dello Stato, dei pagamenti relativi agli onorari degli avvocati difensori ammessi al patrocinio a spese dello Stato, riconoscendo in tal modo due principi fondamentali: da un lato quello alla difesa da parte dello Stato anche dei meno abbienti, fornendogli (art. 24 Costituzione) “i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione”, dall’altro, il diritto del difensore a vedere compensata la propria attività professionale.

Gli avvocati, quindi, che vantino crediti per spese, diritti e onorari, maturati e non ancora saldati, e per i quali non sia stata proposta opposizione, potranno – attraverso la piattaforma elettronica di certificazione predisposta dal Ministero dell’economia e delle finanze – esercitare il diritto utilizzare il credito in compensazione. Tale facoltà potrà essere esercitata dal 17 ottobre al 30 novembre, per l’anno 2016, e dal 1 marzo al 30 aprile per gli anni successivi. L’autorità preposta alla liquidazione dei crediti è quella giudiziaria e la spesa autorizzata per l’anno in corso è di 10 milioni di euro.

“Si tratta di una promessa mantenuta” ha affermato il Ministro Orlando “che mira ad un sostegno dell’avvocatura più impegnata nel patrocinio a spese dello Stato, il più delle volte composta da giovani professionisti che con questa misura potranno compensare il loro crediti. È un segnale di attenzione verso una categoria di professionisti che sta attraversando una grande trasformazione. Questa misura, come le altre di sgravio fiscale per le risoluzioni alternative alla lite, sono inserite nel più ampio progetto che vuole contribuire ad aiutare la professione forense in questa fase di grandi cambiamenti delle giurisdizione e dopo la crisi che ha colpito duramente anche i professionisti”.

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Legge di Stabilità 2016: approvati emendamenti sul gratuito patrocinio https://www.giurdanella.it/2015/12/legge-di-stabilita-2016-approvati-emendamenti-sul-gratuito-patrocinio/ Fri, 18 Dec 2015 09:06:05 +0000 http://www.giurdanella.it/?p=29959 Il 15 dicembre, la Commissione Bilancio della Camera ha approvato due emendamenti (già approvati dalla Commissione Giustizia) riguardo il gratuito patrocinio. In particolare gli emendamenti introducono la possibilità per gli avvocati di compensare i crediti vantati nei confronti dello Stato a seguito del gratuito patrocinio prestato a favore dei soggetti non abbienti, con tutte le […]

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Il 15 dicembre, la Commissione Bilancio della Camera ha approvato due emendamenti (già approvati dalla Commissione Giustizia) riguardo il gratuito patrocinio. In particolare gli emendamenti introducono la possibilità per gli avvocati di compensare i crediti vantati nei confronti dello Stato a seguito del gratuito patrocinio prestato a favore dei soggetti non abbienti, con tutte le tasse e imposte dovute, compresa l’IVA, e compresi i contributi del personale dipendente dello studio legale, nel limite di 10 milioni annui.

La misura entrerà in vigore il 1° gennaio. Lo scopo è quello di incentivare la scelta del gratuito patrocinio da parte dell’avvocato e permettere così ai meno abbienti (con reddito sotto 11.528,41 euro) di  avere un bacino più ampio di avvocati da poter scegliere.

Altra novità di rilievo è che la stessa possibilità di compensazione è prevista anche per i contributi dovuti alla Cassa Forense.

Gli avvocati potranno scegliere se compensare o meno i propri crediti provenienti dall’attività di gratuito patrocinio con i contributi previdenziali della Cassa Forense. Gli avvocati avranno la facoltà di una compensazione anche parziale. Il credito residuo, in questo caso, verrà accreditato dallo Stato sul conto corrente dell’avvocato. La compensazione sarà esente da imposta di bollo e registro.

Intanto la Legge di Stabilità 2016 prosegue il suo iter. Ieri è iniziata la discussione in Aula. E’ attesa l’approvazione definitiva entro Natale.

Vai allo speciale Legge di Stabilità 2016

Clicca qui per il testo ufficiale approdato in Aula il 17 dicembre

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Compensi avvocati: in Gazzetta il decreto sugli onorari giudiziali https://www.giurdanella.it/2013/11/compensi-avvocati-gazzetta-decreto-onorari-giudiziali/ Mon, 18 Nov 2013 08:19:36 +0000 http://www.giurdanella.it/?p=18166 Dopo il Consiglio di Stato, presto in Gazzetta il DM sulle tariffe forensi in giudizio

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Nuovi compensi avvocati presto in Gazzetta.

Parere favorevole alle tariffe forensi in giudizio da parte del Consiglio di Stato. Si tratta del D.M. contenente il “Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense “, ai sensi della legge 247/2012.

Da Palazzo Spada arriva qualche raccomandazione al Ministero della Giustizia, sul cui tavolo il testo transiterà prima di passare al vaglio della Corte dei Conti e approdare in Gazzetta Ufficiale, qualche raccomandazione.

Ed infatti, pur ritenendo l’impianto del testo in linea con le finalità di autonomia e indipendenza dell’ordine professionale ed integrato nel contesto economico europeo, qualche dubbio è sorto in merito ai criteri utilizzati per la liquidazione delle prestazioni in favore dei soggetti ammessi al gratuito patrocinio in ambito penale.

In particolare desta perplessità il minore abbattimento (30%) delle liquidazioni delle prestazioni rese in favore di soggetti ammessi al patrocinio a spese dello Stato nel penale, di fronte a quanto già previsto in materia civile (50%.) Pur individuandone la ratio -ossia la maggiore vicinanza del diritto penale alla tutela della libertà e della dignità della persona umana- la Sezione Consultiva invita a porre attenzione alle esigenze di bilancio, ridimensionando questi parametri di 5-10 punti percentuale.

Tutti i documenti utili:

1) Il decreto ministeriale: “Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense ai sensi dell’art. 13 comma 6 della legge 31 dicembre 2012 n. 247 

2) Le tabelle allegate al DM

3) Il testo della relazione_illustrativa del Ministero

4) Il parere del Consiglio di Stato

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Ammesse al gratuito patrocinio anche le società https://www.giurdanella.it/2010/12/ammesse-al-gratuito-patrocinio-anche-le-societa/ Tue, 28 Dec 2010 23:00:00 +0000 (sentenza 22 dicembre 2010)

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Il principio della tutela giurisdizionale effettiva, quale sancito dall’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, deve essere interpretato nel senso che non è escluso che possano invocarlo persone giuridiche e che l’aiuto concesso in sua applicazione possa comprendere, segnatamente, l’esonero dal pagamento anticipato delle spese giudiziali e/o l’assistenza legale.

Spetta, al riguardo, al giudice nazionale verificare se le condizioni di concessione del gratuito patrocinio costituiscano una limitazione del diritto di accesso alla giustizia che lede la sostanza stessa di tale diritto, se tendano a uno scopo legittimo e se esista un nesso ragionevole di proporzionalità tra i mezzi impiegati e lo scopo perseguito.

In tale accertamento il giudice nazionale può tener conto dell’oggetto della controversia, delle ragionevoli possibilità di successo del ricorrente, della posta in gioco per quest’ultimo, della complessità del diritto e della procedura applicabili nonché della capacità del ricorrente di far valere effettivamente le proprie ragioni. Per valutare la proporzionalità il giudice nazionale può tener presente altresì l’entità delle spese giudiziali che devono essere anticipate e la natura dell’ostacolo all’accesso alla giustizia che esse potrebbero costituire, se sormontabile o insormontabile.

Quanto, più specificamente, alle persone giuridiche, il giudice nazionale può tener conto della loro situazione. Può prendere in considerazione, in particolare, la forma e lo scopo – di lucro o meno – della persona giuridica in questione, la capacità finanziaria dei suoi soci o azionisti e la possibilità, per questi ultimi, di procurarsi le somme necessarie ad agire in giudizio.



. . . . . .

Corte di Giustizia (Seconda Sezione)

Sentenza del 22 dicembre 2010



(presidente Cunha Rodrigues, relatore Rosas relatore)



[procedimento C‑279/09, DEB Deutsche Energiehandels – und Beratungsgesellschaft mbH]

(…)

1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione del principio di effettività, quale sancito nella giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea, al fine di stabilire se esso imponga di accordare il gratuito patrocinio a persone giuridiche.

2 Tale domanda è stata proposta nell’ambito di una controversia tra la DEB Deutsche Energiehandels- und Beratungsgesellschaft mbH (in prosieguo: la «DEB») e la Bundesrepublik Deutschland [Repubblica federale di Germania] in merito all’istanza di gratuito patrocinio presentata da detta società alle autorità giudiziarie tedesche.

Contesto normativo

Il diritto dell’Unione



3 Il quinto e l’undicesimo ‘considerando’ della direttiva del Consiglio 27 gennaio 2003, 2003/8/CE, intesa a migliorare l’accesso alla giustizia nelle controversie transfrontaliere attraverso la definizione di norme minime comuni relative al patrocinio a spese dello Stato in tali controversie (GU L 26, pag. 41; rettifica in GU L 32, pag. 15), enunciano quanto segue:

«5) La presente direttiva mira a promuovere l’applicazione del principio secondo il quale il patrocinio a spese dello Stato nelle controversie transfrontaliere deve essere concesso a tutti coloro che non dispongono di mezzi sufficienti, qualora ciò sia necessario per assicurare un accesso effettivo alla giustizia. Il diritto generalmente riconosciuto di avere accesso alla giustizia è anche ribadito all’articolo 47 […] della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea [in prosieguo: la «Carta»].

(…)

11) Il patrocinio a spese dello Stato dovrebbe includere la consulenza legale nella fase precontenziosa al fine di giungere ad una soluzione prima di intentare un’azione legale, l’assistenza legale per adire un tribunale, la rappresentanza in sede di giudizio, l’esonero totale o parziale dalle spese processuali».

4 L’ambito di applicazione personale del diritto al patrocinio a spese dello Stato è definito come segue all’art. 3, n. 1, della direttiva 2003/8:

«La persona fisica, che sia parte in una controversia ai sensi della presente direttiva, ha diritto a un patrocinio adeguato a spese dello Stato che le garantisca un accesso effettivo alla giustizia in conformità delle condizioni stabilite dalla presente direttiva».

5 L’art. 6, n. 3, della medesima direttiva precisa:

«Nel prendere una decisione sul merito di una domanda e fatto salvo l’articolo 5, gli Stati membri valutano l’importanza del caso specifico per il richiedente ma possono anche tener conto della natura della causa quando il richiedente chieda il risarcimento dei danni alla sua reputazione senza aver sofferto perdite materiali o finanziarie o quando la domanda riguardi una pretesa derivante direttamente dall’attività autonoma o commerciale del richiedente».

6 Conformemente all’art. 94, nn. 2 e 3, del regolamento di procedura del Tribunale dell’Unione europea del 2 maggio 1991 (testo consolidato pubblicato in GU 2010, C 177, pag. 37):

«2. Ogni persona fisica che, in ragione della propria situazione economica, si trovi nell’incapacità totale o parziale di far fronte alle spese di cui al precedente paragrafo 1 ha il diritto di beneficiare del gratuito patrocinio.

La situazione economica viene valutata tenendo conto di elementi oggettivi quali il reddito, il patrimonio posseduto e la situazione familiare.

3. Il gratuito patrocinio viene negato qualora l’azione per la quale venga richiesto appaia manifestamente irricevibile o manifestamente infondata».

7 L’art. 95, nn. 2 e 3, del regolamento di procedura del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea del 25 luglio 2007 (testo consolidato pubblicato in GU 2010, C 177, pag. 71) è redatto in termini identici a quelli dell’art. 94, nn. 2 e 3, del regolamento di procedura del Tribunale.

Il diritto nazionale



8 L’art. 12, n. 1, della legge sulle spese di giustizia (Gerichtskostengesetz), che definisce il principio dell’anticipo delle spese giudiziali per tutti coloro che intendano promuovere un’azione civile, così recita:

«Nei procedimenti civili la domanda può essere notificata solo dopo il pagamento di una tassa generale di procedura. In caso di ampliamento dell’oggetto del giudizio nessun atto giudiziario può essere compiuto prima che detta tassa venga pagata; altrettanto vale per le impugnazioni».

9 L’art. 78, n. 1, del codice di procedura civile (Zivilprozessordnung; in prosieguo: la «ZPO») enuncia:

«Dinanzi ai Landgerichte e agli Oberlandesgerichte, le parti devono farsi rappresentare da un avvocato (…)».

10 Ai sensi dell’art. 114 della ZPO:

«Una parte che, in ragione della sua situazione personale e finanziaria, non sia in grado di pagare le spese giudiziali, o possa pagarle solo in parte oppure a rate, ha diritto al gratuito patrocinio, ove ne faccia richiesta, se l’azione o la difesa in giudizio ha sufficienti possibilità di successo e non appare pretestuosa (…)».

11 L’art. 116, n. 2, della ZPO, stabilisce quanto segue:

«Sono ammesse al gratuito patrocinio, ove ne facciano richiesta:

1. (…)

2. le persone giuridiche o le associazioni in grado di stare in giudizio, costituite e stabilite (…) in Germania, qualora né esse medesime né i soggetti che hanno un interesse economico alla controversia siano in grado di sostenere tali spese e risulti contrario all’interesse generale che dette persone rinuncino all’azione o alla difesa in giudizio».

12 L’art. 122, n. 1, della ZPO precisa quanto segue:

«L’ammissione al gratuito patrocinio comporta che:

1. lo Stato federale o il Land possa esigere dalla parte interessata:

a) il pagamento delle spese giudiziali e di notifica sostenute o da sostenere,

b) la soddisfazione dei crediti vantati dai legali incaricati e ad esso trasferiti,

solo conformemente a quanto disposto dal giudice;

2. la parte sia liberata dall’obbligo di fornire garanzia per le spese processuali;

3. i legali incaricati non possano pretendere dall’interessato il pagamento dei propri onorari.

(…)».

13 L’art. 123 della ZPO enuncia che:

«La concessione del gratuito patrocinio non ha effetto sull’obbligo di rimborso delle spese sostenute dalla controparte».

Causa principale e questione pregiudiziale



14 La DEB chiede il gratuito patrocinio per intentare un’azione di responsabilità contro la Bundesrepublik Deutschland per violazione del diritto dell’Unione.

15 Essa intende ottenere un risarcimento dei danni subiti in conseguenza della tardiva attuazione da parte di detto Stato membro delle direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 22 giugno 1998, 98/30/CE, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale (GU L 204, pag. 1), e 26 giugno 2003, 2003/55/CE, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 98/30/CE (GU L 176, pag. 57), le quali avrebbero dovuto garantire un accesso non discriminatorio alle reti di gas nazionali. A causa di detto ritardo di attuazione la ricorrente non avrebbe potuto ottenere dai gestori del sistema tedeschi l’accesso alle loro reti di gasdotti, per un mancato guadagno di circa EUR 3,7 miliardi a titolo di contratti per l’approvvigionamento di gas conclusi con taluni fornitori.

16 Mancando di liquidità e di patrimonio, la DEB, che al momento non ha né dipendenti né creditori, non è in grado di pagare l’anticipo sulle spese previsto dall’art. 12, n. 1, della legge sulle spese di giustizia, pari a EUR 274 368.

17 La DEB non ha neppure i mezzi finanziari per farsi rappresentare da un avvocato, il cui ministero è obbligatorio nella causa principale.

18 Il Landgericht Berlin le ha rifiutato il gratuito patrocinio, poiché non ricorrono le condizioni poste dall’art. 116, punto 2, della ZPO.

19 Anche il Kammergericht, adito in appello, ritiene che le condizioni poste dall’art. 116, punto 2, della ZPO non siano soddisfatte.

20 Esso considera, facendo riferimento alla giurisprudenza del Bundesgerichtshof relativa alla suddetta disposizione, che non è contrario all’interesse generale che la DEB rinunci all’esercizio del suo diritto nel caso di specie. Una tale contrarietà potrebbe sussistere solo se la decisione riguardasse una parte significativa della popolazione o della vita economica o se potesse sortire conseguenze sociali (v. ordinanza del Bundesgerichtshof 20 dicembre 1989, VIII ZR 139/89). La rinuncia all’azione nocerebbe all’interesse generale se impedisse ad una persona giuridica di continuare ad attendere ad un compito di pubblico interesse o se l’esistenza stessa di tale persona giuridica dipendesse dallo svolgimento del procedimento e fossero per questo in gioco posti di lavoro oppure i crediti di parecchie persone. Non è questo il caso di specie, poiché la ricorrente al momento non ha né dipendenti né creditori.

21 Certo, la nozione giuridica di «interesse generale» può essere interpretata in modo da comprendere, a vantaggio della persona giuridica, tutti gli interessi generali possibili (v. ordinanza del Bundesgerichtshof 24 ottobre 1990, VIII ZR 87/90). Nondimeno, in linea di massima, l’interesse generale ad una decisione giusta non basta. Né è sufficiente il fatto che, per risolvere la controversia, possa rivelarsi necessario rispondere a questioni di diritto di interesse generale (v. citata ordinanza del Bundesgerichtshof 20 dicembre 1989). In tali ipotesi, così come nella fattispecie, a parte l’assenza di giudicato, non sussisterebbe un danno effettivo per la collettività. La stessa DEB ammette che una condanna della Bundesrepublik Deutschland non può comportare automaticamente quell’apertura del mercato dell’energia sul cui fondamento essa ha considerato la propria domanda come di interesse generale nel senso dell’art. 116, punto 2, della ZPO.

22 Un’interpretazione di tale disposizione nazionale che tenga conto dell’intenzione del legislatore tedesco non permette che essa sia estesa ed applicata a qualsivoglia effetto, anche indiretto. La giurisprudenza è da sempre dell’avviso, sulla scorta dei lavori preparatori della ZPO, che, oltre ai detentori di un interesse economico alla controversia, debbano necessariamente risentire della rinuncia all’azione giudiziaria numerose altre persone.

23 L’art. 116, n. 2, della ZPO è altresì conforme alla legge costituzionale (Grundgesetz). In particolare, non è incostituzionale il fatto di richiedere per la concessione del gratuito patrocino alle persone giuridiche condizioni più restrittive di quelle applicate alle persone fisiche.

24 Il Bundesverfassungsgericht (Corte costituzionale federale) l’ha dichiarato più volte. La concessione del gratuito patrocinio costituisce, in fin dei conti, una misura di aiuto sociale derivata dal principio dello Stato sociale e necessaria al rispetto della dignità umana, cosa che non vale per le persone giuridiche. Queste ultime sono creazioni artificiali, di forma giuridica autorizzata dall’ordinamento di uno Stato, per una finalità pratica. Detta forma offre vantaggi economici agli associati, anzitutto la limitazione della responsabilità al patrimonio sociale. La persona giuridica deve avere, pertanto, un patrimonio sufficiente; quest’ultimo è una conditio sine qua non per la sua costituzione, ed è necessario per la sua esistenza successiva. Ed è per questo motivo che, in linea di principio, la persona giuridica può essere riconosciuta dall’ordinamento giuridico solamente se è in grado di perseguire i suoi scopi e i suoi compiti con mezzi propri. Conseguentemente, l’art. 116, punto 2, della ZPO tiene conto della particolare situazione delle persone giuridiche (v. ordinanza del Bundesgerichtshof 3 luglio 1973, 1 BvR 153/69).

25 Il Kammergericht si chiede, tuttavia, se il rifiuto di accordare il gratuito patrocinio alla DEB perché possa far valere la responsabilità dello Stato ai sensi del diritto dell’Unione non sia contrario ai principi di tale diritto, in particolare al principio di effettività. Infatti, tale diniego impedirebbe completamente alla ricorrente di esercitare un’azione di responsabilità contro lo Stato in applicazione del diritto dell’Unione. Così le sarebbe praticamente impossibile o quantomeno eccessivamente difficile ottenere un risarcimento. Depone per tale interpretazione anche la circostanza che la Corte faccia derivare la responsabilità dello Stato in forza del diritto dell’Unione dall’esigenza della piena efficacia delle norme dell’Unione, e ciò proprio per tutelare i diritti dei singoli (sentenza 19 novembre 1991, cause riunite C‑6/90 e C‑9/90, Francovich e a., Racc. pag. I‑5357).

26 Alla luce di quanto sopra, il Kammergericht ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

«Atteso che la regolamentazione nazionale delle condizioni di esercizio del diritto al risarcimento e della procedura per far valere la responsabilità di uno Stato membro ai sensi del diritto [dell’Unione] non deve rendere praticamente impossibile o eccessivamente difficile ottenere da tale Stato un indennizzo a titolo della responsabilità suddetta, se sia possibile che una normativa nazionale subordini l’esercizio dell’azione giudiziaria al pagamento di un anticipo sulle spese e neghi il gratuito patrocinio ad una persona giuridica che non sia in grado di provvedere a tale anticipo».

Sulla questione pregiudiziale



27 Con la sua questione la giurisdizione remittente chiede se il diritto dell’Unione, in particolare il principio di effettività, debba essere interpretato nel senso che, nel contesto di un procedimento per responsabilità dello Stato introdotto ai sensi di detto diritto, tale principio osti a una normativa nazionale che subordina l’esercizio dell’azione giudiziaria al pagamento di un anticipo sulle spese e prevede che non possa essere accordato il gratuito patrocinio ad una persona giuridica benché non sia in grado di provvedere a tale anticipo.

28 Come risulta da una giurisprudenza consolidata relativa al principio di effettività, le modalità procedurali dei ricorsi intesi a garantire la tutela dei diritti spettanti ai singoli in forza del diritto dell’Unione non devono rendere praticamente impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio dei diritti conferiti dall’ordinamento giuridico dell’Unione (v., in particolare, sentenze 16 dicembre 1976, causa 33/76, Rewe-Zentralfinanz e Rewe-Zentral, Racc. pag. 1989, punto 5; 13 marzo 2007, causa C‑432/05, Unibet, Racc. pag. I‑2271, punto 43, e 15 aprile 2008, causa C‑268/06, Impact, Racc. pag. I‑2483, punto 46). La giurisdizione remittente chiede, in sostanza, se il fatto, per una persona giuridica, di non poter beneficiare del gratuito patrocinio renda l’esercizio dei suoi diritti praticamente impossibile nel senso che, non avendo i mezzi per anticipare le spese giudiziali e farsi assistere da un avvocato, tale persona giuridica non sarebbe in grado di agire in giudizio.

29 La questione sollevata concerne, così, il diritto di una persona giuridica ad un accesso effettivo alla giustizia e dunque, nel contesto del diritto dell’Unione, il principio della tutela giurisdizionale effettiva. È, quest’ultimo, un principio generale del diritto dell’Unione, che deriva dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri ed è stato sancito dagli artt. 6 e 13 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 (in prosieguo: la «CEDU») (sentenze 15 maggio 1986, causa 222/84, Johnston, Racc. pag. 1651, punti 18 e 19; 15 ottobre 1987, causa 222/86, Heylens e a., Racc. pag. 4097, punto 14; 27 novembre 2001, causa C‑424/99, Commissione/Austria, Racc. pag. I‑9285, punto 45; 25 luglio 2002, causa C‑50/00 P, Unión de Pequeños Agricultores/Consiglio, Racc. pag. I‑6677, punto 39; 19 giugno 2003, causa C‑467/01, Eribrand, Racc. pag. I‑6471, punto 61, e Unibet, cit., punto 37).

30 Quanto ai diritti fondamentali, dall’entrata in vigore del Trattato di Lisbona è necessario tener conto della Carta, la quale ha, ai termini dell’art. 6, n. 1, primo comma, TUE, «lo stesso valore giuridico dei trattati». Il suo art. 51, n. 1, enuncia, infatti, che le disposizioni della Carta si applicano agli Stati membri nell’attuazione del diritto dell’Unione.

31 Ora, secondo l’art. 47, primo comma, della Carta, ogni persona i cui diritti e le cui libertà garantiti dal diritto dell’Unione siano stati violati ha diritto a un ricorso effettivo dinanzi a un giudice, nel rispetto delle condizioni previste nel suddetto articolo. A termini del secondo comma del medesimo articolo, ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente ed entro un termine ragionevole da un giudice indipendente e imparziale, precostituito per legge. Ogni persona ha la facoltà di farsi consigliare, difendere e rappresentare. A sua volta, l’art. 47, terzo comma, stabilisce espressamente che a coloro che non dispongono di mezzi sufficienti è concesso il patrocinio a spese dello Stato qualora ciò sia necessario per assicurare un accesso effettivo alla giustizia.

32 Secondo le spiegazioni relative a tale articolo, le quali, conformemente all’art. 6, n. 1, terzo comma, TUE e all’art. 52, n. 7, della Carta, debbono essere prese in considerazione per l’interpretazione di quest’ultima, l’art. 47, secondo comma, della Carta corrisponde all’art. 6, n. 1, della CEDU.

33 Ciò considerato, occorre riformulare la questione sollevata nel senso che essa verte sull’interpretazione del principio della tutela giurisdizionale effettiva, quale sancito dall’art. 47 della Carta, al fine di stabilire se, nel contesto di un procedimento per responsabilità dello Stato introdotto ai sensi del diritto dell’Unione, tale disposizione osti a una normativa nazionale che subordina l’esercizio dell’azione giudiziaria al pagamento di un anticipo sulle spese e prevede che non possa essere accordato il gratuito patrocinio ad una persona giuridica benché non sia in grado di provvedere a tale anticipo.

34 Risulta dall’art. 122, n. 1, della ZPO che il gratuito patrocinio può coprire tanto le spese giudiziali quanto i crediti dei legali. Poiché la giurisdizione nazionale non ha precisato se la questione sollevata verte unicamente sull’anticipo delle spese giudiziali, vanno esaminati entrambi gli aspetti.

35 Quanto alla Carta, il suo art. 52, n. 3, precisa che, laddove essa contenga diritti corrispondenti a quelli garantiti dalla CEDU, il significato e la portata di tali diritti sono uguali a quelli loro conferiti da detta convenzione. Secondo la spiegazione di tale disposizione, il significato e la portata dei diritti garantiti sono determinati non solo dal testo della CEDU, ma anche, in particolare, dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo. L’art. 52, n. 3, seconda frase, della Carta precisa che la prima frase del medesimo paragrafo non preclude che il diritto dell’Unione conceda una protezione più estesa (v., in tal senso, sentenza 5 ottobre 2010, causa C‑400/10 PPU, McB., non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 53).

36 Per quanto concerne più specificamente l’art. 47, n. 3, della Carta, l’ultimo paragrafo della spiegazione relativa a detto articolo menziona la sentenza Airey c. Irlanda del 9 ottobre 1979 (Corte eur. D.U., serie A n. 32, pag. 11), secondo la quale il gratuito patrocinio deve essere accordato quando, a non concederlo, verrebbe vanificata la garanzia di un accesso effettivo alla giustizia. Non è precisato se tale aiuto debba essere concesso anche ad una persona giuridica né quali spese copra.

37 Occorre interpretare tale disposizione nel suo contesto, alla luce degli altri testi del diritto dell’Unione, del diritto degli Stati membri e della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo.

38 Come ha rilevato la Commissione delle Comunità europee nelle sue osservazioni scritte, il termine «persona» utilizzato nei due primi commi dell’art. 47 della Carta può riferirsi ad individui, ma – da un punto di vista puramente linguistico – non esclude le persone giuridiche.

39 Bisogna constatare al riguardo che, sebbene le spiegazioni relative alla Carta non precisino nulla in proposito, l’impiego del termine «Person» nella versione linguistica tedesca dell’art. 47 suddetto, in opposizione al termine «Mensch», che ricorre in numerose altre disposizioni, quali gli artt. 1, 2, 3, 6, 29, 34 e 35 della Carta, può significare che le persone giuridiche non sono escluse dall’ambito di applicazione di tale art 47.

40 Peraltro, il diritto a un ricorso effettivo dinanzi a un giudice, sancito dall’art. 47 della Carta, è enunciato nel titolo VI della stessa, relativo alla giustizia, nel quale sono consacrati altri principi processuali che trovano indistintamente applicazione alle persone fisiche e a quelle giuridiche.

41 Il fatto che il diritto di beneficiare del patrocinio a spese dello Stato non sia enunciato nel titolo IV della Carta, relativo alla solidarietà, denota che tale diritto non è concepito primariamente come un aiuto sociale, quale sembra intenderlo l’ordinamento tedesco, il cui governo si avvale, infatti, di tale elemento per sostenere che l’aiuto in questione deve essere riservato alle persone fisiche.

42 Del pari, l’integrazione della disposizione relativa alla concessione del gratuito patrocinio nell’articolo della Carta dedicato al diritto a un ricorso effettivo indica che la valutazione della necessità della concessione di tale aiuto deve essere effettuata partendo dal diritto della stessa persona i cui diritti e libertà garantiti dal diritto dell’Unione sono stati violati e non dall’interesse generale della società, per quanto tale interesse possa rilevare anch’esso ai fini di suddetta valutazione.

43 Quanto agli altri testi del diritto dell’Unione invocati dalle parti della causa principale, dagli Stati membri che hanno presentato osservazioni e dalla Commissione, segnatamente la direttiva 2003/8, i regolamenti di procedura del Tribunale e del Tribunale della funzione pubblica, essi non prevedono la concessione del gratuito patrocinio alle persone giuridiche. Tuttavia, non se ne può trarre una conclusione di applicazione generale, giacché risulta dall’ambito di applicazione della direttiva, da un lato, e dalle competenze del Tribunale e del Tribunale della funzione pubblica, dall’altro, che tali testi riguardano categorie specifiche di controversie.

44 Come ha osservato l’avvocato generale ai paragrafi 76-80 delle conclusioni, l’esame del diritto degli Stati membri evidenzia l’assenza di un principio veramente comune, che sia condiviso da tutti loro, in materia di concessione del gratuito patrocinio alle persone giuridiche. Al contrario – ha rilevato ancora l’avvocato generale al paragrafo 80 delle conclusioni –, nella prassi degli Stati membri che ammettono al gratuito patrocinio le persone giuridiche è piuttosto diffusa una distinzione tra le persone giuridiche con scopo di lucro e quelle senza scopo di lucro.

45 L’esame della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo mostra come, più volte, detta giurisdizione abbia ricordato che il diritto di accesso alla giustizia è compreso nel diritto ad un equo processo, quale enunciato all’art. 6, n. 1, della CEDU (v., in particolare, Corte eur. D.U., sentenza McVicar c. Regno Unito del 7 maggio 2002, Recueil des arrêts et décisions 2002‑III, § 46). È importante, al riguardo, che chi si sente leso si veda offrire la possibilità di far valere utilmente le proprie ragioni in giudizio (Corte eur. D.U., sentenza Steel e Morris c. Regno Unito del 15 febbraio 2005, § 59). Tuttavia, il diritto di ricorso ad un giudice non è assoluto.

46 Statuendo in materia di gratuito patrocinio sotto forma di assistenza legale, la Corte europea dei diritti dell’uomo ha dichiarato che, per stabilire se la concessione del gratuito patrocinio sia necessaria affinché il processo sia equo, occorre tener conto dei fatti e delle specifiche circostanze di ciascun caso; in particolare, della posta in gioco per il ricorrente, della complessità del diritto e della procedura applicabili nonché della capacità del ricorrente di far valere effettivamente le proprie ragioni (Corte eur. D.U., sentenze Airey c. Irlanda, cit., § 26; McVicar c. Regno Unito, cit., §§ 48 e 49; P., C. e S. c. Regno Unito del 16 luglio 2002, Recueil des arrêts et décisions 2002‑VI, § 91, nonché Steel e Morris c. Regno Unito, cit., § 61). Si può tener conto, nondimeno, della situazione finanziaria del ricorrente o delle sue probabilità di successo nel procedimento (Corte eur. D.U., sentenza Steel e Morris c. Regno Unito, cit., § 62).

47 Riguardo al gratuito patrocinio sotto forma di esonero dalle spese giudiziali o da una cautio judicatum solvi per promuovere un’azione, la Corte europea dei diritti dell’uomo ha parimenti esaminato l’insieme delle circostanze al fine di stabilire se i limiti applicati al diritto di accesso alla giustizia non avessero leso tale diritto nella sua stessa sostanza, se tendessero ad uno scopo legittimo e se esistesse un nesso ragionevole di proporzionalità tra i mezzi impiegati e lo scopo perseguito (v., in tal senso, Corte eur. D.U., sentenze Tolstoy-Miloslavsky c. Regno Unito del 13 luglio 1995, serie A n. 316‑B, §§ 59‑67, e Kreuz c. Polonia del 19 giugno 2001, Recueil des arrêts et décisions 2001‑VI, §§ 54 e 55).

48 Risulta dalle suddette decisioni che il gratuito patrocinio può coprire tanto l’assistenza legale quanto l’esonero dal pagamento delle spese giudiziali.

49 La Corte europea dei diritti dell’uomo ha peraltro affermato che, se è vero che sono ammesse procedure di selezione delle controversie per le quali accordare il gratuito patrocinio, i loro meccanismi di funzionamento non possono risultare discriminatori (v., in tal senso, Corte eur. D.U., sentenza Del Sol c. Francia del 26 febbraio 2002, § 26; decisione Puscasu c. Germania 29 settembre 2009, pag. 6, ultimo paragrafo, e sentenza Pedro Ramos c. Svizzera del 14 ottobre 2010, § 49).

50 La suddetta Corte ha avuto occasione di esaminare il caso di una società commerciale che aveva chiesto il gratuito patrocinio, mentre la normativa francese riserva tale aiuto solamente alle persone fisiche ovvero, eccezionalmente, a quelle giuridiche senza scopo di lucro stabilite in Francia e sprovviste di risorse sufficienti. Essa ha considerato che la differenza di trattamento tra le società commerciali, da un lato, e le persone fisiche e quelle giuridiche senza scopo di lucro, dall’altro, trova una giustificazione oggettiva e razionale nel regime fiscale del gratuito patrocinio, che prevede la possibilità di dedurre la totalità delle spese processuali dal risultato fiscale imponibile e di riportare un eventuale saldo negativo all’esercizio contabile successivo (Corte eur. D.U., decisione VP Diffusion Sarl c. Francia del 26 agosto 2008, pagg. 4, 5 e 7).

51 Del pari, nel caso di una comunità che utilizzava beni rurali comuni e chiedeva il gratuito patrocinio per opporsi all’azione di rivendica del proprietario di un terreno, la Corte europea dei diritti dell’uomo ha considerato che occorre tener presente che i fondi approvati dalle associazioni e dalle società private per la loro difesa in giudizio sono fondi accettati, approvati e versati dai loro membri e ha sottolineato come l’istanza fosse stata formulata per intervenire in una controversia civile vertente sulla proprietà di un terreno il cui esito non avrebbe pregiudicato i membri delle comunità in causa (Corte eur. D.U., decisione CMVMC O´Limo c. Spagna del 24 novembre 2009, punto 26). La Corte ne ha concluso che il rifiuto di accordare il gratuito patrocinio alla comunità ricorrente non ne aveva leso nella sostanza il diritto di accesso alla giustizia.

52 Risulta dall’esame della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo che la concessione del gratuito patrocinio a persone giuridiche non è esclusa in linea di principio, ma deve essere valutata con riferimento alle norme applicabili e alla situazione della società interessata.

53 L’oggetto della controversia può essere preso in considerazione, soprattutto la sua rilevanza economica.

54 Nel valutare la capacità finanziaria del ricorrente che sia una persona giuridica, è possibile tener conto, in particolare, della forma della società – società di capitali o di persone, a responsabilità limitata o meno –, della capacità finanziaria dei suoi soci, dell’oggetto sociale, delle sue modalità di costituzione e, più specificamente, del rapporto tra i mezzi dispiegati e l’attività considerata.

55 Nelle sue osservazioni l’Autorità di vigilanza EFTA fa valere che, per il diritto tedesco, una società non soddisfarà mai le condizioni per ottenere il gratuito patrocinio se non è riuscita a stabilirsi effettivamente, con dipendenti e altre infrastrutture. Problemi ne deriverebbero anzitutto ai richiedenti il gratuito patrocinio che, invocando i diritti conferiti dall’Unione, intendano realizzare, in particolare, la libertà di stabilimento o l’accesso a un determinato mercato in uno Stato membro.

56 Si deve osservare che un tale elemento va sicuramente preso in considerazione dai giudici nazionali. Questi ultimi, tuttavia, sono tenuti a ricercare un giusto equilibrio al fine di assicurare l’accesso alla giustizia ai ricorrenti che invocano il diritto dell’Unione, senza però avvantaggiarli rispetto ad altri ricorrenti. Al riguardo la giurisdizione remittente e il governo tedesco hanno osservato che la nozione giuridica di «interesse generale» può, secondo la giurisprudenza del Bundesgerichtshof, comprendere tutti i possibili interessi generali a favore della persona giuridica.

57 La DEB ha peraltro sottolineato, in udienza, il doppio ruolo della Bundesrepublik Deutschland nella causa principale. Infatti, tale Stato membro sarebbe, da un lato, l’autore del danno subito dalla ricorrente e, dall’altro, chi è tenuto a garantire alla stessa una tutela giurisdizionale effettiva.

58 Si deve tuttavia rilevare che il diritto dell’Unione non osta a che uno Stato membro sia al contempo legislatore, amministratore e giudice, purché tali funzioni siano esercitate nel rispetto del principio della separazione dei poteri che caratterizza il funzionamento di uno Stato di diritto. Non è stato allegato che nello Stato membro parte in causa detto principio non sia rispettato.

59 Tutto ciò considerato, si deve risolvere la questione sollevata dichiarando che il principio della tutela giurisdizionale effettiva, quale sancito dall’art. 47 della Carta, deve essere interpretato nel senso che non è escluso che possano invocarlo persone giuridiche e che l’aiuto concesso in sua applicazione possa comprendere, segnatamente, l’esonero dal pagamento anticipato delle spese giudiziali e/o l’assistenza legale.

60 Spetta, al riguardo, al giudice nazionale verificare se le condizioni di concessione del gratuito patrocinio costituiscano una limitazione del diritto di accesso alla giustizia che lede la sostanza stessa di tale diritto, se tendano a uno scopo legittimo e se esista un nesso ragionevole di proporzionalità tra i mezzi impiegati e lo scopo perseguito.

61 In tale accertamento il giudice nazionale può tener conto dell’oggetto della controversia, delle ragionevoli possibilità di successo del ricorrente, della posta in gioco per quest’ultimo, della complessità del diritto e della procedura applicabili nonché della capacità del ricorrente di far valere effettivamente le proprie ragioni. Per valutare la proporzionalità il giudice nazionale può tener presente altresì l’entità delle spese giudiziali che devono essere anticipate e la natura dell’ostacolo all’accesso alla giustizia che esse potrebbero costituire, se sormontabile o insormontabile.

62 Quanto, più specificamente, alle persone giuridiche, il giudice nazionale può tener conto della loro situazione. Può prendere in considerazione, in particolare, la forma e lo scopo – di lucro o meno – della persona giuridica in questione, la capacità finanziaria dei suoi soci o azionisti e la possibilità, per questi ultimi, di procurarsi le somme necessarie ad agire in giudizio.



Sulle spese

63 Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Seconda Sezione) dichiara:



Il principio della tutela giurisdizionale effettiva, quale sancito dall’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, deve essere interpretato nel senso che non è escluso che possano invocarlo persone giuridiche e che l’aiuto concesso in sua applicazione possa comprendere, segnatamente, l’esonero dal pagamento anticipato delle spese giudiziali e/o l’assistenza legale.

Spetta, al riguardo, al giudice nazionale verificare se le condizioni di concessione del gratuito patrocinio costituiscano una limitazione del diritto di accesso alla giustizia che lede la sostanza stessa di tale diritto, se tendano a uno scopo legittimo e se esista un nesso ragionevole di proporzionalità tra i mezzi impiegati e lo scopo perseguito.

In tale accertamento il giudice nazionale può tener conto dell’oggetto della controversia, delle ragionevoli possibilità di successo del ricorrente, della posta in gioco per quest’ultimo, della complessità del diritto e della procedura applicabili nonché della capacità del ricorrente di far valere effettivamente le proprie ragioni. Per valutare la proporzionalità il giudice nazionale può tener presente altresì l’entità delle spese giudiziali che devono essere anticipate e la natura dell’ostacolo all’accesso alla giustizia che esse potrebbero costituire, se sormontabile o insormontabile.

Quanto, più specificamente, alle persone giuridiche, il giudice nazionale può tener conto della loro situazione. Può prendere in considerazione, in particolare, la forma e lo scopo – di lucro o meno – della persona giuridica in questione, la capacità finanziaria dei suoi soci o azionisti e la possibilità, per questi ultimi, di procurarsi le somme necessarie ad agire in giudizio.

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