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Disegno di legge n. 1542 AC
Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni
Testo approvato dalla Camera dei Deputati il 21 dicembre 2013. Il testo passa all’esame del Senato per l’approvazione definitiva.
Capo I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1.
(Oggetto)
1. La presente legge detta disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni di comuni al fine di adeguare il loro ordinamento ai principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza.
2. Le città metropolitane sono enti territoriali di area vasta con le funzioni di cui all’articolo 9 e con le seguenti finalità istituzionali generali: cura dello sviluppo strategico del territorio metropolitano; promozione e gestione integrata dei servizi, delle infrastrutture e delle reti di comunicazione; cura delle relazioni istituzionali afferenti il proprio livello, ivi comprese quelle a livello europeo.
3. Le province sono enti territoriali di area vasta disciplinati ai sensi del Capo III della presente legge. Alle province con territorio interamente montano e confinanti con Paesi stranieri sono riconosciute le specificità di cui agli articoli 11, 12 e 15.
4. Le unioni di comuni sono enti locali costituiti da due o più comuni per l’esercizio associato di funzioni o servizi di loro competenza ai sensi dell’articolo 32 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, di seguito denominato « testo unico ». I comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, ovvero a 3.000 abitanti se appartengono o sono appartenuti a comunità montane, esclusi i comuni il cui territorio coincide integralmente con quello di una o più isole e il comune di Campione d’Italia, a norma dell’articolo 14, comma 28, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, costituiscono unioni per l’esercizio obbligatoriamente associato delle funzioni fondamentali, con esclusione di quelle di cui alla lettera l) del comma 27 del citato articolo 14 e salvo il ricorso ad apposite convenzioni.
4-bis. All’articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«33. Al fine di neutralizzare gli effetti negativi sulla determinazione degli obiettivi del patto di stabilità interno connessi alla gestione di funzioni e servizi in forma associata, è disposta la riduzione degli obiettivi dei comuni che gestiscono, in quanto capofila, funzioni e servizi in forma associata ed il corrispondente aumento degli obiettivi dei comuni associati non capofila. A tal fine, entro il 31 marzo di ciascun anno, l’ANCI comunica al Ministero dell’economia e finanza, gli importi in riduzione e in aumento degli obiettivi di ciascun comune di cui al presente comma sulla base delle istanze prodotte dai predetti comuni entro il 15 marzo di ciascun anno. »
5. Nel caso di cui al primo periodo del comma 4, le unioni sono disciplinate, per quanto non previsto dalla presente legge, dall’articolo 32 del testo unico, come da ultimo modificato dall’articolo 23 della presente legge. Nel caso di cui al secondo periodo del comma 4, le unioni sono disciplinate, per quanto non previsto dalla presente legge, dall’articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni
6. All’articolo 14, comma 31-ter, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, la lettera b) è sostituita dalle seguenti:
«b) entro il 30 giugno 2014 con riguardo ad ulteriori tre delle funzioni fondamentali di cui al comma 28;
b-bis) entro il 31 dicembre 2014, con riguardo alle restanti funzioni fondamentali di cui al comma 28 ».

Capo II
ISTITUZIONE E DISCIPLINA DELLE CITTÀ METROPOLITANE
Art. 2.
(Città metropolitane)
1. Ferma restando la competenza legislativa regionale ai sensi dell’articolo 117 della Costituzione, le città metropolitane di Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Bari, Napoli e Reggio Calabria sono disciplinate dalla presente legge ai sensi e nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 114 e dall’articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione. In armonia coi rispettivi statuti speciali e nel rispetto della loro autonomia organizzativa, la regione Sardegna, la regione Sicilia e la regione Friuli Venezia-Giulia possono istituire città metropolitane nei rispettivi capoluoghi nonché nelle province già all’uopo individuate come metropolitane dalle rispettive leggi regionali vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge. Alle città metropolitane di cui al secondo periodo si applicano, in quanto compatibili e fatte salve le eventuali modifiche apportate dalle leggi regionali, le disposizioni di cui alla presente legge.
1-bis. Con le procedure di cui all’articolo 133, primo comma, della Costituzione e nel rispetto di quanto previsto al comma 2 del presente articolo, nelle province che sulla base dell’ultimo censimento, hanno una popolazione residente superiore a un milione di abitanti, possono essere costituite ulteriori città metropolitane, purché l’iniziativa sia assunta dal comune capoluogo della provincia e da altri comuni che complessivamente rappresentino almeno 500 mila abitanti della provincia medesima. Nel caso di due province confinanti che complessivamente raggiungono la popolazione di almeno un milione cinquecentomila abitanti, si applicano le procedure di cui al precedente periodo, a condizione che l’iniziativa sia esercitata dai due comuni capoluogo e da altri comuni che rappresentino complessivamente almeno trecentocinquantamila abitanti per provincia. La proposta deve individuare il comune capoluogo della città metropolitana. Le città metropolitane subentrano alle province esistenti.
2. Il territorio della città metropolitana, salvo quanto previsto dall’articolo 3, comma 1, lettera g), coincide con quello della provincia omonima, ferma restando l’iniziativa dei comuni, ivi compresi i comuni capoluogo delle province limitrofe, ai sensi dell’articolo 133, primo comma, della Costituzione, per la modifica delle circoscrizioni provinciali limitrofe e per l’adesione alla città metropolitana. Qualora la regione interessata, entro 30 giorni dalla richiesta nell’ambito della procedura di cui al predetto articolo 133, esprima parere contrario, in tutto o in parte alle proposte formulate dai comuni, il Governo promuove un’intesa tra la regione e i comuni interessati, da definirsi entro 90 giorni dalla data di espressione del parere. In caso di non raggiungimento dell’intesa entro il predetto termine il Consiglio dei ministri, sentita la relazione del Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali e del Ministro dell’interno, udito il parere del presidente della Regione, decide in via definitiva in ordine all’approvazione e alla presentazione al Parlamento del disegno di legge contenente modifiche territoriali di province e di città metropolitane, ai sensi dell’articolo 133, primo comma, della Costituzione.
3. Sono organi della città metropolitana:
a) il sindaco metropolitano;
b) il consiglio metropolitano; c) la conferenza metropolitana.
4. Il sindaco metropolitano rappresenta l’ente, convoca e presiede il consiglio metropolitano e la conferenza metropolitana, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all’esecuzione degli atti; esercita le altre funzioni attribuite dallo statuto. Il consiglio metropolitano è l’organo di indirizzo e controllo, propone alla conferenza lo statuto e le sue modifiche, approva regolamenti, piani, programmi; approva o adotta ogni altro atto ad esso sottoposto dal sindaco metropolitano; esercita le altre funzioni attribuite dallo statuto. Su proposta del sindaco metropolitano, il consiglio adotta gli schemi di bilancio da sottoporre al parere della conferenza metropolitana. A seguito del parere espresso dalla conferenza metropolitana con i voti che rappresentino almeno un terzo dei comuni compresi nella città metropolitana e la maggioranza della popolazione complessivamente residente, il consiglio approva in via definitiva i bilanci dell’ente. La conferenza metropolitana ha poteri propositivi e consultivi, secondo quanto disposto dallo statuto, nonché i poteri di cui al comma 4-bis.
4-bis. La conferenza metropolitana adotta o respinge lo statuto e le sue modifiche proposto dal Consiglio con i voti che rappresentino almeno un terzo dei comuni compresi nella città metropolitana e la maggioranza della popolazione complessivamente residente.
5. Nel rispetto della presente legge lo statuto stabilisce le norme fondamentali dell’organizzazione dell’ente, ivi comprese le attribuzioni degli organi nonché l’articolazione delle loro competenze, fermo restando quanto disposto dai commi 4 e 4-bis.
6. Oltre alle materie di cui al comma 5, lo statuto:
a) regola le modalità e gli strumenti di coordinamento dell’azione complessiva di governo del territorio metropolitano;
b) disciplina i rapporti tra i comuni facenti parte della città metropolitana e la città metropolitana in ordine alle modalità di organizzazione e di esercizio delle funzioni metropolitane e comunali, prevedendo anche forme di organizzazione in comune, eventualmente differenziate per aree territoriali. Mediante convenzione che regola le modalità di utilizzo di risorse umane, strumentali e finanziarie, i comuni possono avvalersi di strutture della città metropolitana e viceversa per l’esercizio di specifiche funzioni ovvero i comuni possono delegare il predetto esercizio a strutture della città metropolitana e viceversa senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
c) può prevedere, anche su proposta della regione e comunque d’intesa con la medesima, la costituzione di zone omogenee, per specifiche funzioni e tenendo conto delle specificità territoriali, con organismi di coordinamento collegati agli organi della città metropolitana senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. La mancata intesa può essere superata con decisione della conferenza metropolitana a maggioranza di due terzi dei componenti;
d) regola le modalità in base alle quali i comuni non ricompresi nel territorio metropolitano possono istituire accordi con la città metropolitana.
Art. 3.
(Istituzione delle città metropolitane in sede di prima applicazione)
1. In sede di prima applicazione, le città metropolitane di cui all’articolo 2, comma 1, primo periodo, sono costituite alla data di entrata in vigore della presente legge sul territorio delle Province omonime. Il comitato istitutivo della città metropolitana è formato dal sindaco del comune capoluogo, che lo presiede, dal presidente della provincia o dal commissario, dal presidente della regione o da loro delegati, nonché dal sindaco di uno dei comuni della città metropolitana, eletto, a maggioranza dei presenti, da un’assemblea dei sindaci dei comuni della città metropolitana, convocata e presieduta dal sindaco del Comune capoluogo, che si tiene entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge; il sindaco del comune capoluogo in tale occasione non possiede né l’elettorato attivo né quello passivo. Il sindaco eletto decade da componente del comitato nel caso di cessazione della carica di sindaco.
2. Il sindaco del comune capoluogo indice altresì le elezioni per una conferenza statutaria per la redazione di una proposta di statuto della città metropolitana. La conferenza è costituita con un numero di componenti pari a quanto previsto all’articolo 4, comma 2, per il consiglio metropolitano, ed è eletta in conformità alle disposizioni di cui all’articolo 5; le liste sono presentate presso l’amministrazione provinciale il quinto giorno antecedente la data delle elezioni. Le elezioni si svolgono contestualmente all’assemblea dei sindaci di cui al comma 1. La conferenza è integrata dai componenti del comitato istitutivo ed è presieduta dal sindaco del comune capoluogo. La conferenza termina improrogabilmente i suoi lavori il 30 giugno 2014 trasmettendo ai sindaci dei comuni della città metropolitana la proposta di statuto ovvero comunque il prodotto dei propri lavori anche ai fini di quanto previsto al comma 9.
3. Fino al 1o luglio 2014, il comitato istitutivo della medesima predispone atti preparatori e studi preliminari in ordine al trasferimento delle funzioni, dei beni immobili, delle risorse finanziarie, umane e strumentali alla città metropolitana. Fino al 1o luglio 2014 sono prorogati gli organi provinciali in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, ivi comprese le gestioni commissariali.
4. L’incarico di componente del comitato istitutivo e della conferenza costituente è svolto a titolo gratuito.
5. Decorso il termine del 30 settembre 2014, anche ai fini della dichiarazione di volontà di cui al comma 9, il comitato istitutivo della città metropolitana indice le elezioni del consiglio metropolitano, che si svolgono entro il 1o novembre 2014; indette le elezioni il comitato cessa da ogni attività. Alle elezioni non partecipano i sindaci e i consiglieri dei Comuni che abbiano eventualmente dichiarato la volontà di cui al comma 9. Entro due mesi dall’insediamento del consiglio metropolitano, è approvato lo statuto. In caso di mancata approvazione dello statuto entro il predetto termine, si provvede ai sensi dell’articolo 8 della legge n, 131 del 2003.
6. Il comitato istitutivo, la conferenza statutaria e gli organi della Città metropolitana si avvalgono, nella fase di transizione dalla Provincia al nuovo ente, degli uffici dell’amministrazione provinciale nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
7. Le città metropolitane, ove alla data del 30 settembre 2014 non si verifichi quanto previsto al comma 9, subentrano definitivamente alle Province alla medesima data; diversamente si applica quanto previsto al comma 9. Dalla data del 30 settembre 2014 le città metropolitane succedono sul loro territorio alle province in tutti i rapporti attivi e passivi ed esercitano le funzioni di queste ultime, fermo restando quanto previsto al comma 9 del presente articolo e all’articolo 10. Fino all’approvazione dello statuto della città metropolitana si applica lo statuto della provincia. All’adozione dello statuto definitivo la città metropolitana assume anche le funzioni proprie di cui all’articolo 9.
8. Dal 1o luglio 2014 fino al 30 settembre 2014, ai fini dell’eventuale dichiarazione di volontà di cui al comma 9, il comitato istitutivo subentra temporaneamente agli organi della Provincia e il sindaco assume la rappresentanza legale dell’ente. Dal 30 settembre 2014 il sindaco del comune capoluogo esercita fino al 1o novembre le funzioni degli organi della città metropolitana. Dalla data di insediamento del consiglio metropolitano esercita le funzioni di sindaco della città metropolitana.
9. Tra il 1o luglio 2014 e il 30 settembre 2014, ove un terzo dei comuni ricompresi nel territorio della città metropolitana ovvero un numero di comuni che rappresentino un terzo della popolazione della provincia, comunque tra loro confinanti, deliberino, con atto adottato dal rispettivo consiglio comunale a maggioranza assoluta dei componenti, la volontà di non aderire alla rispettiva città metropolitana e di voler continuare a far parte della provincia omonima, il territorio della predetta città comprende provvisoriamente, a decorrere dal 30 settembre 2014 in attesa della legge che lo determinerà ai sensi dell’articolo 133 della Costituzione, soltanto quello dei Comuni che non hanno manifestato tale volontà; la Provincia omonima continua ad esercitare le proprie funzioni nel territorio dei Comuni che hanno manifestato tale volontà e il componente del comitato istitutivo, Presidente o commissario uscente della Provincia, è nominato commissario. Alla data di entrata in vigore della legge che definisce il territorio della predetta Provincia della città metropolitana, la provincia è regolata dalle disposizioni di cui al Capo III della presente legge e si procede alla formazione dei nuovi organi provinciali ai sensi di quanto previsto all’articolo 13 della presente legge; il commissariamento cessa alla data di insediamento dei predetti organi. Fino alla data di entrata in vigore della legge di cui al secondo periodo, la Provincia continua ad esercitare le funzioni di cui alla normativa previgente avvalendosi, previa intesa o convenzione, senza oneri aggiuntivi, degli uffici e delle risorse della città metropolitana a cui spetta il patrimonio, il personale e le risorse strumentali e finanziarie ai sensi dell’articolo 10; sulla base della predetta legge, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e delle autonomie locali si dispone ripartizione definitiva di patrimonio, personale e risorse tra i due enti sulla base delle funzioni che spettano alla Provincia ai sensi del Capo III della presente legge, mantenendo comunque l’obbligo per la Provincia di avvalersi degli uffici della città metropolitana che svolgono le funzioni di amministrazione e controllo. Gli oneri della gestione commissariale di cui alla fine del secondo periodo sono a carico dei comuni che hanno dichiarato la volontà di continuare a far parte della Provincia e sono ripartiti in proporzione alla loro popolazione. Sul territorio dei comuni che hanno optato per la non appartenenza alla città metropolitana, ai sensi del presente comma, non può essere istituita più di una provincia. Dall’attuazione delle disposizioni del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
10. La città metropolitana di Reggio Calabria è istituita, con le procedure di cui al presente articolo, il 1° gennaio 2016 ovvero comunque entro trenta giorni dalla decadenza o scioglimento anticipato degli organi provinciali e comunque non entra in funzione prima del rinnovo degli organi del comune di Reggio Calabria. I termini di cui al presente articolo sono conseguentemente rideterminati sostituendo la predetta data a quella di entrata in vigore della presente legge. In ogni caso il termine del 1o luglio 2014 è sostituito dal sessantesimo giorno dalla scadenza degli organi provinciali e quello del 30 settembre 2014 dal centocinquantesimo giorno dalla predetta scadenza. Il decreto di cui al comma 7, quarto periodo, si applica anche all’istituzione della città metropolitana di Reggio Calabria; Il termine del 1° novembre 2014 è sostituito dal duecentodecimo giorno dalla scadenza degli organi provinciali
11. Alla procedura di cui al comma 9 si applica quanto previsto dal comma 2, secondo e terzo periodo dell’articolo 2, che si applica anche alle procedure relative ai Comuni che in ogni tempo intendano aderire o uscire dalla città metropolitana, modificando il territorio di Province limitrofe.

Art. 4.
(Sindaco e consiglio metropolitano)
1. Il sindaco metropolitano è di diritto il sindaco del comune capoluogo.
2. Il consiglio metropolitano è composto dal sindaco metropolitano e da:
a) ventiquattro consiglieri nelle città metropolitane con popolazione residente superiore a 3 milioni di abitanti;
b) diciotto consiglieri nelle città metropolitane con popolazione residente superiore a 800.000 e inferiore o pari a 3 milioni di abitanti;
c) quattordici consiglieri nelle altre città metropolitane.
3. Il consiglio metropolitano dura in carica cinque anni. In caso di rinnovo del consiglio del comune capoluogo, si procede a nuove elezioni del consiglio metropolitano entro sessanta giorni dalla proclamazione del sindaco del comune capoluogo.
3bis Ferme restando le competenze della legge statale in materia elettorale, lo Statuto può prevedere forme di elezione diretta del sindaco e del consiglio metropolitano. L’elezione può avvenire successivamente all’approvazione della legge statale sul sistema elettorale. È inoltre condizione necessaria, affinché si possa far luogo a elezione del sindaco e del consiglio metropolitano a suffragio universale, che entro la data di indizione si sia proceduto ad articolare il territorio del comune capoluogo in più comuni. A tal fine il comune capoluogo deve proporre la predetta articolazione territoriale, con deliberazione del consiglio comunale, adottata secondo la procedura prevista dall’articolo 6, comma 4, del testo unico. La proposta del consiglio comunale deve essere sottoposta a referendum tra tutti i cittadini della città metropolitana, da effettuare sulla base delle rispettive leggi regionali e deve essere approvata dalla maggioranza dei partecipanti al voto. È altresì necessario che la regione abbia provveduto con propria legge all’istituzione dei nuovi comuni e alla loro denominazione ai sensi dell’articolo 133 della Costituzione In alternativa a quanto previsto dai periodi precedenti, per le sole città metropolitane con popolazione superiore ai tre milioni di abitanti, è condizione necessaria, affinché si possa far luogo ad elezione del sindaco e del consiglio metropolitano a suffragio universale, che lo statuto della città metropolitana preveda la costituzione di zone omogenee, ai sensi dell’articolo 2, comma, 6, lettera c), e che il comune capoluogo abbia realizzato la ripartizione del proprio territorio in zone dotate di autonomia amministrativa, in coerenza con lo Statuto della Città metropolitana.
3-ter. Al testo unico sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 60, comma 1:
1. all’alinea, dopo le parole: «consigliere comunale» sono inserite le seguenti: «consigliere metropolitano,»;
2. il numero 12) è sostituito dal seguente: “12. sindaci, presidenti di provincia, consiglieri metropolitani, consiglieri comunali, provinciali o circoscrizionali in carica, rispettivamente in altro comune, città metropolitana, provincia o circoscrizione».
b) all’articolo 63, comma 1, dopo le parole: « consigliere comunale, » sono inserite le seguenti: « consigliere metropolitano,»;
c) all’articolo 65, il comma 2 è sostituito dal seguente: « 2. Le cariche di consigliere provinciale, comunale, metropolitano e circoscrizionale sono, altresì, incompatibili, rispettivamente, con quelle di consigliere provinciale di altra provincia, di consigliere comunale di altro comune, di consigliere metropolitano di altro comune metropolitano, di consigliere circoscrizionale di altra circoscrizione ».
4. L’incarico di sindaco metropolitano, di consigliere metropolitano e di componente della conferenza metropolitana, anche con riferimento agli organi di cui all’articolo 3, è esercitato a titolo gratuito.
Art. 5.
(Elezione del consiglio metropolitano).
1. Il consiglio metropolitano è eletto dai sindaci e dai consiglieri comunali dei comuni della città metropolitana. Sono eleggibili a consigliere metropolitano i sindaci e i consiglieri comunali in carica.
2. L’elezione avviene sulla base di liste concorrenti, composte da un numero di candidati non inferiori alla metà dei consiglieri da eleggere sottoscritte da almeno il cinque per cento degli aventi diritto al voto.
3. Nelle liste nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore a due terzi, qualora il numero dei candidati del sesso meno rappresentato contenga una cifra decimale inferiore a 50 centesimi, esso è arrotondato all’unità superiore. In caso contrario, l’ufficio elettorale di cui al comma 4 riduce la lista, cancellando i nomi dei candidati appartenenti al genere più rappresentato, procedendo dall’ultimo della lista, in modo da assicurare il rispetto della disposizione di cui al primo periodo. La lista che, all’esito della cancellazione delle candidature eccedenti, contenga un numero di candidati inferiore a quello minimo prescritto dal comma 2, è inammissibile.
3-bis. Nei primi cinque anni dalla data di entrata in vigore della legge 23 novembre 2012, n. 215, non si applica il comma 3 del presente articolo.
4. Le liste sono presentate presso l’ufficio elettorale appositamente costituito presso gli uffici del consiglio metropolitano e, in sede di prima applicazione, presso 1’amministrazione provinciale dalle ore 8 del ventunesimo giorno alle ore 12 del ventesimo giorno antecedente la votazione.
5. Il consiglio metropolitano è eletto con voto diretto, libero e segreto, attribuito a liste di
candidati concorrenti in un unico collegio elettorale corrispondente al territorio della città metropolitana. L’elezione avviene in unica giornata presso l’ufficio elettorale di cui al comma 4.
6. Le schede di votazione sono fornite a cura dell’ufficio elettorale di cui al comma 4 in colori diversi a seconda della dimensione del comune di appartenenza degli aventi diritto al voto, secondo le fasce di popolazione stabilite ai sensi del comma 8. Agli aventi diritto è consegnata la scheda del colore relativo al comune in cui sono in carica.
7. Ciascun elettore esprime un voto che viene ponderato sulla base di un indice determinato in relazione alla popolazione complessiva della fascia demografica del comune di cui è sindaco o consigliere, determinata ai sensi del comma 8.
8. Ai fini delle elezioni, i comuni della città metropolitana sono ripartiti nelle seguenti fasce:
a) comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti;
b) comuni con popolazione superiore a 3.000 e fino a 5.000 abitanti;
c) comuni con popolazione superiore a 5.000 e fino a 10.000 abitanti;
d) comuni con popolazione superiore a 10.000 e fino a 30.000 abitanti;
e) comuni con popolazione superiore a 30.000 e fino a 100.000 abitanti;
f) comuni con popolazione superiore a 100.000 e fino a 250.000 abitanti;
g) comuni con popolazione superiore a 250.000 e fino a 500.000 abitanti;
h) comuni con popolazione superiore a 500.000 e fino a 1.000.000 abitanti;
i) comuni con popolazione superiore a 1.000.000.
9. L’indice di ponderazione per ciascuna delle fasce demografiche dei comuni appartenenti alla Città metropolitana è determinato secondo le modalità, le operazioni ed i limiti indicati nell’Allegato «A» alla presente legge.
10.Ciascun elettore può esprimere, inoltre, nelle apposite righe della scheda, un voto di preferenza per candidati alla carica di consigliere della città metropolitana compresi nella lista, scrivendone il cognome o, in caso di omonimia, il nome e il cognome, il cui valore è ponderato ai sensi del comma 9.
11. La cifra elettorale di ciascuna lista è costituita dalla somma dei voti ponderati validi riportati da ciascuna di esse. Per l’assegnazione del numero dei consiglieri a ciascuna lista si divide la cifra elettorale di ciascuna lista successivamente per 1, 2, 3, 4,… fino a concorrenza del numero dei consiglieri da eleggere; quindi si scelgono, tra i quozienti così ottenuti, quelli più alti, in numero eguale a quello dei consiglieri da eleggere, disponendoli in una graduatoria decrescente. Ciascuna lista consegue tanti rappresentanti eletti quanti sono i quozienti a essa appartenenti compresi nella graduatoria. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il posto è attribuito alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e, a parità di quest’ultima, per sorteggio.
12. L’ufficio elettorale, costituito ai sensi del comma 4, terminate le operazioni di scrutinio:
a) determina la cifra individuale ponderata di ciascuna lista;
b) determina la cifra individuale ponderata dei singoli candidati sulla base dei voti di preferenza ponderati;
c) procede al riparto dei seggi tra le liste e alle relative proclamazioni.
13. I seggi che rimangono vacanti per qualunque causa, ivi compresa la cessazione dalla carica di sindaco o di consigliere di un comune della città metropolitana, sono attribuiti ai candidati che, nella medesima lista, hanno ottenuto la maggiore cifra individuale. Non si considera cessato dalla carica il consigliere eletto o rieletto sindaco o consigliere in un comune della città metropolitana.
13-bis. A parità di cifra individuale ponderata, è proclamato eletto il candidato appartenente al genere meno rappresentato tra gli eletti della lista; in caso di ulteriore parità, è eletto il candidato più giovane.
Art. 6.
(Determinazione dei collegi e modalità attuative).
SOPPRESSO
Art. 7.
(Vicesindaco metropolitano e consiglieri delegati)
1. Il sindaco metropolitano può nominare un vicesindaco, scelto tra i consiglieri metropolitani, stabilendo le eventuali funzioni a lui delegate e dandone immediata comunicazione al consiglio. Il vicesindaco esercita le funzioni del sindaco in ogni caso in cui questo ne sia impedito. Qualora il sindaco metropolitano cessi dalla carica per cessazione dalla titolarità dall’incarico di sindaco del proprio comune, il vicesindaco rimane in carica fino all’insediamento del nuovo sindaco metropolitano.
2. Il sindaco metropolitano può altresì assegnare deleghe a consiglieri metropolitani secondo le modalità e nei limiti stabiliti dallo statuto.
Art. 8.
(Conferenza metropolitana)
1. La conferenza metropolitana è composta dal sindaco metropolitano, che la convoca e la presiede, e dai sindaci dei comuni appartenenti alla città metropolitana.
2. Lo statuto determina le maggioranze per le deliberazioni della conferenza metropolitana, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 2.
Art. 9.
(Funzioni della città metropolitana)
1. A valere sulle risorse proprie e trasferite, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, alla città metropolitana sono attribuite le funzioni fondamentali delle province e quelle attribuite alla città metropolitana nell’ambito del processo di riordino delle funzioni delle province ai sensi dell’articolo 15, nonché, ai sensi dell’articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione, le seguenti funzioni fondamentali:
a) adozione e aggiornamento annuale del piano strategico del territorio metropolitano, che costituisce atto di indirizzo per l’ente e per l’esercizio delle funzioni dei comuni e delle unioni dei comuni compresi nell’area, anche rispetto all’esercizio di funzioni delegate o assegnate dalle regioni;
b) pianificazioneterritorialegenerale,ivicompreselestrutturedicomunicazione,leretidi servizi e delle infrastrutture di interesse della comunità metropolitana, anche fissando vincoli e obiettivi all’attività e all’esercizio delle funzioni dei comuni ricompresi nell’area;
c) strutturazione di sistemi coordinati di gestione dei servizi pubblici, organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito metropolitano;
d) mobilità e viabilità, anche assicurando la compatibilità e la coerenza della pianificazione urbanistica comunale nell’ambito metropolitano;
e) promozione e coordinamento dello sviluppo economico e sociale, anche assicurando sostegno e supporto alle attività economiche e di ricerca innovative e coerenti con la vocazione della città metropolitana come delineata nel piano strategico annuale del territorio;
f) promozione e coordinamento dei sistemi di informatizzazione e di digitalizzazione in ambito metropolitano.
2. Restano comunque ferme le funzioni delle regioni, loro spettanti nelle materie di cui all’articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione, nonché le funzioni esercitate ai sensi dell’articolo 118 della Costituzione.
2-bis. Lo Stato e le Regioni, ciascuno per le proprie competenze, possono attribuire ulteriori funzioni alle città metropolitane in attuazione dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza di cui al primo comma dell’articolo 118 della Costituzione.
Art. 10.
(Patrimonio e risorse umane e strumentali della città metropolitana)
Spettano alla città metropolitana il patrimonio, il personale e le risorse strumentali della provincia a cui ciascuna città metropolitana succede a titolo universale in tutti i rapporti attivi e passivi, ivi comprese le entrate provinciali, all’atto del subentro alla provincia. Il trasferimento della proprietà dei beni mobili e immobili è esente da oneri fiscali. Nel caso di subentro per una parte del territorio provinciale, con la provincia che resta in funzione per la parte complementare, si procede alla ripartizione ai sensi dell’articolo 3, comma 9.
Al personale delle città metropolitane si applicano le disposizioni vigenti per il personale delle province; il personale trasferito dalle province mantiene, fino al prossimo contratto, il trattamento economico in godimento.
3. In considerazione della necessità di garantire il tempestivo adempimento degli obblighi internazionali già assunti dal Governo, nonché dell’interesse regionale concorrente con il preminente interesse nazionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la regione Lombardia – anche mediante società dalla stessa controllate – subentra in tutte le partecipazioni azionarie di controllo detenute dalla Provincia di Milano nelle società che operano direttamente o per tramite di società controllate o partecipate nella realizzazione e gestione di infrastrutture comunque connesse alla manifestazione universale di Expo 2015. Entro quaranta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, saranno definite con decreto del Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, da adottare di concerto con i ministri dell’economia e delle finanze e delle infrastrutture e dei trasporti, le direttive e le disposizioni esecutive necessarie a disciplinare il trasferimento, in regime di esenzione fiscale, alla regione Lombardia delle partecipazioni azionarie di cui al precedente periodo. Alla data del 1 maggio 2015 le predette partecipazioni sono trasferite alla città metropolitana.
ART. 10-bis.
(Ulteriori disposizioni relative alle città metropolitane)
1. Alle città metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, nonché le norme di cui all’articolo 4 della legge 5 giugno 2003, n. 131.
Capo III
LE PROVINCE
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]]>“Legge di Stabilità 2014. Guida alle novità. Il testo commentato articolo per articolo“ è il titolo del nuovo ebook della collana I quaderni di Giurdanella.it, ora disponibile. Si tratta di una guida completa, analitica e critica, di agevole lettura anche per i non addetti ai lavori, per prepararsi a tutte le novità in vigore dall’1 gennaio 2014.
Ecco di seguito l’indice dell’ebook:
LEGGE DI STABILITA’ 2014. GUIDA ALLE NOVITA’
1. Tra incentivi ed esodati. Come cambia il mercato del lavoro
4. Ambiente e territorio ed energia: messa in sicurezza del territorio e riqualificazione energetica
7. Istruzione, beni culturali, editoria e sport: tutte le novità
8. Finanza territoriale e politiche di coesione
9. Sistema produttivo, politiche per le imprese
10. Trasporti: le novità su finanziamenti e affidamenti. Cpme cambia il P.R.A.
11. Le politiche sociali previste dalla Legge di Stabilità. Previdenza: come cambiano le pensioni
12. Settore pubblico e misure sulla spesa: misure di contenimento e razionalizzazione
13. Agricoltura: sostegno e finanziamenti alle attività d’impresa
14. Società pubbliche: la nuova discipline delle società a partecipazione locale e pubblica.
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]]>Oltre a quanto sin qui segnalato, di particolare rilevanza le disposizioni che stabiliscono una dotazione aggiuntiva del Fondo per lo sviluppo e la coesione da destinarsi al sostegno esclusivo di interventi per lo sviluppo, anche di natura ambientale. Ancora sul territorio, si segnala il finanziamento degli interventi di messa in sicurezza, di bonifica di siti d’interesse nazionale e di altri interventi in materia di politiche ambientali.
Nel testo approvato dalla Camera, si destinano inoltre delle risorse al finanziamento di interventi pilota per il riequilibrio dell’offerta dei servizi di base delle aree interne del Paese, con prioritario riferimento ai servizi di trasporto pubblico locale.
Significative le novità in tema di Cassa depositi e prestiti: si prevede che adesso la Cassa possa acquistare titoli emessi nell’ambito di operazioni di cartolarizzazione aventi ad oggetto crediti verso piccole e medie imprese al fine di accrescere il volume del credito delle piccole e medie imprese. Viene modificato l’art. 5 (Trasformazione della Cassa depositi e prestiti in società per azioni) del decreto-legge n. 269/2003 recante disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell’andamento dei conti pubblici convertito con modificazioni dalla Legge n. 326/2003, e si prevede che la garanzia dello Stato può essere rilasciata a prima domanda, con rinuncia all’azione di regresso su Cassa depositi e prestiti, e deve essere onerosa e compatibile con la normativa La Cassa depositi e prestiti Spa fornirà inoltre garanzia sui finanziamenti relativi agli interventi di efficientamento energetico delle infrastrutture pubbliche.
Si introduce inoltre un Sistema nazionale di garanzia per l’accesso al credito delle famiglie e delle imprese e per un efficiente utilizzo delle risorse, il quale ricomprende i seguenti fondi e strumenti di garanzia: il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese; la Sezione speciale di garanzia “Progetti di Ricerca e Innovazione” istituita nell’ambito del Fondo di Garanzia; il Fondo di garanzia per la prima casa (200 milioni per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016). Al Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese vengono assegnati anche 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, e con apposita delibera del CIPE sono assegnati a tale Fondo ulteriori 600 milioni di euro, di conseguenza la dotazione del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all’attualizzazione di contributi pluriennali viene ridotta di 15 milioni di euro a decorrere dall’anno 2015.
Per quanto riguarda le Infrastrutture, il testo già licenziato dalla Camera autorizza la spesa di 335 milioni di euro per l’anno 2014 e di 150 milioni di euro per l’anno 2015, al fine di assicurare la manutenzione straordinaria della rete stradale per l’anno 2014, la realizzazione di nuove opere e la prosecuzione degli interventi previsti dai contratti di programma già stipulati tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la società ANAS Spa (all’onere previsto per il 2015 si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa destinata ai lavori della linea ferroviaria Torino-Lione). Viene altresì stabilita la spesa di 50 milioni di euro per l’anno 2014, di 170 milioni di euro per l’anno 2015 e di 120 milioni di euro per l’anno 2016 per la realizzazione del secondo stralcio del macrolotto 4 dell’asse autostradale Salerno – Reggio Calabria – tratto fra il viadotto Stupino (escluso) e lo svincolo di Altilia (incluso). Si prevedono inoltre interventi finanziabili nel Programma ANAS relativo a ponti, viadotti e gallerie, nonché degli ulteriori interventi mirati ad incrementare la sicurezza e a migliorare le condizioni dell’infrastruttura viaria con priorità per le opere stradali volte alla messa in sicurezza del territorio dal rischio idrogeologico.
LEGGI IL TESTO ALL’ESAME DEL SENATO
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]]>Di seguito, una scheda di sintesi, a cura dell’ufficio studi della Camera (E QUI IL TESTO APPROVATO):
“1) L’intervento sulle città metropolitane
Il disegno di legge approvato dalla Camera individua 9 città metropolitane: Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Bari, Napoli e Reggio Calabria, cui si aggiunge la città metropolitana di Roma capitale.
Il territorio della città metropolitana coincide con quello della provincia omonima. Sono peraltro previsti due distinti procedimenti per l’adesione o l’uscita di comuni dalla città metropolitana: uno, ordinario, per il passaggio di singoli comuni da una provincia limitrofa alla città metropolitana (o viceversa), ed un altro, speciale e temporalmente delimitato, per l’uscita di un gruppo qualificato di comuni (ossia un terzo dei comuni compresi nel territorio della città metropolitana ovvero un numero di comuni che rappresentino un terzo della popolazione della provincia, comunque tra loro confinanti) dalla città metropolitana ed il mantenimento della provincia esistente. Entrambi i procedimenti si concludono con l’approvazione di una legge statale, ai sensi dell’articolo 133, primo comma, Cost.
Possono essere costituite ulteriori città metropolitane, con le procedure di cui all’articolo 133, primo comma, Cost., nelle province con popolazione superiore a un milione di abitanti, su iniziativa del comune capoluogo e di altri comuni che complessivamente rappresentino almeno 500 mila abitanti.
Gli organi della città metropolitana sono il sindaco metropolitano, il consiglio metropolitano e la conferenza metropolitana.
Il sindaco metropolitano è il sindaco del comune capoluogo.
Il consiglio metropolitano è composto dal sindaco metropolitano e da un numero di consiglieri variabile in base alla popolazione (da 24 a 14). È organo elettivo di secondo grado e dura in carica 5 anni; hanno diritto di elettorato attivo e passivo i sindaci e i consiglieri dei comuni della città metropolitana. Lo statuto può comunque prevedere l’elezione diretta a suffragio universale del sindaco e del consiglio metropolitano, previa approvazione della legge statale sul sistema elettorale e previa articolazione del comune capoluogo in più comuni o, nelle città metropolitane con popolazione superiore a 3 milioni di abitanti, in zone dotate di autonomia amministrativa.
Il consiglio l’organo di indirizzo e controllo, approva regolamenti, piani, programmi e approva o adotta ogni altro atto ad esso sottoposto dal sindaco metropolitano; ha altresì potere di proposta dello statuto e poteri decisori finali per l’approvazione del bilancio
La conferenza metropolitana è composta dal sindaco metropolitano e dai sindaci dei comuni della città metropolitana. È competente per l’adozione dello statuto e ha potere consultivo per l’approvazione dei bilanci; lo statuto può attribuirle altri poteri propositivi e consultivi.
L’incarico di sindaco metropolitano, di consigliere metropolitano e di componente della conferenza metropolitana è svolto a titolo gratuito.
Sono altresì definiti i contenuti dello statuto, che disciplina, tra l’altro, i rapporti tra i comuni e la città metropolitana per l’organizzazione e l’esercizio delle funzioni metropolitane e comunali, prevedendo anche forme di organizzazione in comune.
Alle città metropolitane sono attribuite le funzioni fondamentali delle province e quelle attribuite alla città metropolitana nell’ambito del processo di riordino delle funzioni delle province nonché le seguenti funzioni fondamentali proprie: a) piano strategico del territorio metropolitano; b) pianificazione territoriale generale; c) organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito metropolitano; d) mobilità e viabilità; e) promozione e coordinamento dello sviluppo economico e sociale; f) sistemi di informatizzazione e di digitalizzazione in ambito metropolitano.
Per la prima istituzione delle città metropolitane, che avviene alla data di entrata in vigore della legge, è delineato un procedimento piuttosto articolato. E’ previsto un periodo transitorio prima del definitivo subentro alla provincia, destinato a concludersi entro il 1° novembre 2014 con l’elezione del consiglio metropolitano; entro due mesi dall’insediamento del consiglio è approvato lo statuto definitivo. Nel periodo transitorio opera un comitato istitutivo di 4 membri (sindaco del comune capoluogo, presidente della provincia o commissario, presidente della regione e sindaco di uno degli altri comuni) ed è eletta una conferenza statutaria.
2) L’intervento sulle province
Il disegno di legge approvato dalla Camera individua i seguenti organi della provincia: il presidente della provincia, il consiglio provinciale e l’assemblea dei sindaci. Il riparto di competenze è analogo a quello fissato per gli organi della città metropolitana.
Il presidente della provincia è eletto dai sindaci e dai consiglieri dei comuni della provincia e resta in carica quattro anni; sono eleggibili i sindaci il cui mandato scada non prima di 18 mesi dalla data delle elezioni.
Il consiglio provinciale è composto dal presidente della provincia e da un numero di consiglieri variabile in base alla popolazione (da 16 a 10). Il consiglio provinciale è organo elettivo di secondo grado e dura in carica 2 anni; hanno diritto di elettorato attivo e passivo i sindaci e i consiglieri dei comuni della provincia.
L’assemblea dei sindaci è composta dai sindaci dei comuni della provincia. Anche in tal caso, l’incarico di presidente della provincia, di consigliere provinciale e di componente dell’assemblea dei sindaci è svolto a titolo gratuito.
Le funzioni fondamentali delle province sono le seguenti: a) pianificazione territoriale provinciale di coordinamento, nonché valorizzazione dell’ambiente, per gli aspetti di competenza; b) pianificazione dei servizi di trasporto in ambito provinciale, autorizzazione e controllo in materia di trasporto privato, nonché costruzione e gestione delle strade provinciali c) programmazione provinciale della rete scolastica d) raccolta ed elaborazione dati ed assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali. La provincia può altresì, d’intesa con i comuni, provvedere alla gestione dell’edilizia scolastica con riferimento alle scuole secondarie di secondo grado.
Viene dunque delineato un complesso procedimento per il riordino delle funzioni attualmente esercitate dalle province, cui lo Stato e le regioni provvedono sulla base dei seguenti principi: individuazione per ogni funzione dell’ambito territoriale ottimale di esercizio; efficacia nello svolgimento delle funzioni fondamentali da parte dei comuni; sussistenza di riconosciute esigenze unitarie; adozione di forme di avvalimento e deleghe di esercizio mediante intesa o convenzione.
Norme specifiche riguardano le province montane, cui le regioni riconoscono, nelle materie di loro competenza, forme particolari di autonomia.
3) Unioni e fusioni di comuni e disciplina generale dei comuni
Il disegno di legge approvato detta disposizioni sulle unioni e fusioni di comuni.
La disciplina delle unioni di comuni viene semplificata con l’abolizione dell’unione di comuni per l’esercizio facoltativo di tutte le funzioni e servizi comunali. Restano ferme le altre due tipologie di unione, quella per l’esercizio associato facoltativo di specifiche funzioni e quello per l’esercizio obbligatorio delle funzioni fondamentali. Per quest’ultima viene confermato il limite demografico ordinario pari ad almeno 10.000 abitanti, ma viene abbassato per i soli comuni montani a 3.000, e viene spostato il termine per l’adeguamento dei comuni all’obbligo di esercizio associato delle funzioni fondamentali dal 1° gennaio al 31 dicembre 2014.
Viene modificata l’organizzazione dell’ente come segue: viene demandata la definizione del numero dei componenti il consiglio allo statuto dell’unione; è introdotta la figura del segretario dell’unione, scelto tra i segretari dei comuni associati e viene rinnovato il contenuto e le modalità di approvazione dello statuto dell’unione.
E’ prevista la gratuità delle cariche negli organi delle unioni di comuni ed è estesa l’applicabilità delle disposizioni in materia di ineleggibilità, incandidabilità e incompatibilità relative ai comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti al primo mandato degli amministratori del comune nato dalla fusione o delle unioni di comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti.
Sono, inoltre, previste diverse misure agevolative e organizzative per la fusione di comuni volte da un lato a tutelare la specificità dei comuni che si sono fusi e dall’altro a mantenere anche nel nuovo comune le eventuali norme di maggior favore e gli incentivi di cui beneficiano i comuni oggetto della fusione.
Vengono poi definite alcune disposizioni organizzative di tipo procedurale per regolamentare il passaggio dalla vecchia alla nuova gestione, principalmente per quanto riguarda l’approvazione dei bilanci.
Viene introdotto un nuovo procedimento di fusione di comuni per incorporazione. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 15 del TUEL (fusione di comuni con legge regionale e referendum tra le popolazioni interessate), il nuovo procedimento prevede che il comune incorporante mantiene la propria personalità e i propri organi, mentre decadono gli organi del comune incorporato.
Con riferimento alla disciplina generale dei comuni:
viene modificato il numero di consiglieri e assessori nei comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti (10 consiglieri e numero massimo di 2 assessori nei comuni fino a 3.000 abitanti, 12 consiglieri e numero massimo di 4 assessori nei comuni con popolazione tra 3.001 e 10.000 abitanti), assicurando peraltro l’invarianza della spesa;
viene sancito che nelle giunte comunali, nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura inferiore al 40 per cento.
4) Le riforme contenute nei decreti-legge 201/2011 e 95/2012
Nella fase finale della XVI legislatura sono stati adottati il decreto-legge 201/2011 e il decreto-legge 95/2012 che, con disposizioni orientate alla finalità di revisione della spesa pubblica, hanno modificato l’assetto dell’ordinamento provinciale.
Con l’articolo 23 del D.L. 201/2011 sono state previste le seguenti misure:
limitazione delle funzioni delle province esclusivamente a quelle di indirizzo e di coordinamento delle attività dei Comuni nelle materie e nei limiti indicati con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze (comma 14);
eliminazione della giunta dagli organi di governo della Provincia limitati al Consiglio provinciale e il Presidente della Provincia che durano in carica cinque anni (comma 15);
composizione del Consiglio provinciale con non più di dieci componenti eletti dagli organi elettivi dei Comuni ricadenti nel territorio della Provincia; elezione del presidente della Provincia da parte del Consiglio provinciale tra i suoi componenti (commi 16 e 17): le modalità di elezione dovevano essere stabilite con legge entro il 31 dicembre 2013, ma l’esame del disegno di legge presentato a tal fine dal Governo nella scorsa legislatura non si è concluso;
lo Stato e le Regioni, con propria legge, secondo le rispettive competenze, provvedono a trasferire ai Comuni, entro il 31 dicembre 2012, le funzioni conferite dalla normativa vigente alle Province, salvo che, per assicurarne l’esercizio unitario, le stesse siano acquisite dalle Regioni, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza. In caso di mancato trasferimento delle funzioni da parte delle Regioni entro il 31 dicembre 2012, si provvede in via sostitutiva (comma 18);
lo Stato e le Regioni, secondo le rispettive competenze, provvedono altresì al trasferimento delle risorse umane, finanziarie e strumentali per l’esercizio delle funzioni trasferite, assicurando nell’ambito delle medesime risorse il necessario supporto di segreteria per l’operatività degli organi della provincia (comma 19);
agli organi provinciali che devono essere rinnovati entro il 31 dicembre 2012 si applica, sino al 31 marzo 2013, la disposizione del Testo unico per gli enti locali (TUEL) in tema di commissariamento; gli organi provinciali che devono essere rinnovati successivamente al 31 dicembre 2012 restano in carica fino alla scadenza naturale; solo decorsi tali termini si procede all’elezione dei nuovi organi provinciali (comma 20);
le regioni a statuto speciale adeguano i propri ordinamenti alle disposizioni illustrate che non si applicano alle province autonome di Trento e di Bolzano (comma 20-bis).
Con l’art. 17 del D.L. 95/2013 è stato stabilito un procedimento finalizzato ad generale riordino delle province e una ridefinizione delle loro funzioni, allo scopo di configurarle come enti di area vasta (commi 1-4). Sono trasferite ai comuni le funzioni amministrative conferite alle province con legge dello Stato fino alla data di entrata in vigore del decreto, rientranti nelle materie di competenza legislativa esclusiva dello Stato. Resta fermo l’assetto degli organi previsto dal D.L. 201/2011, che contempla la soppressione della giunta provinciale (comma 12) e si prevede la redistribuzione tra le province, all’esito della riduzione del loro numero, del patto di stabilità interno in modo da garantire l’invarianza del contributo complessivo (comma 13).
Il riordino delle province è strettamente collegato con l’istituzione delle città metropolitane (ad opera del successivo articolo 18 del medesimo provvedimento) dove si stabilisce la contestuale soppressione delle province nel relativo territorio.
Tra l’adozione del D.L. 201/2011 e quella del D.L. 95/2012, il Governo aveva presentato alla Camera un disegno di legge che disciplinava le modalità di elezione, di secondo grado, degli organi provinciali. L’esame di questo disegno di legge, presentato il 16 maggio 2012, non si è concluso.
Né è stato convertito in legge il D.L. 188/2012, presentato al Senato nel novembre 2012, che stabiliva i requisiti minimi per le province.
Le nuove province sono state individuate dal D.L. 5 novembre 2012, n. 188, all’esito della procedura indicata dal D.L. 95/2012 e sulla base di requisiti minimi definiti dalla deliberazione del Consiglio dei Ministri del 20 luglio 2012. Il relativo disegno di legge di conversione è stato presentato al Senato (A.S. 3558), ma il decreto-legge non è stato convertito nel termine di 60 giorni previsto dalla Costituzione e pertanto è decaduto. La legge di stabilità (L. 228/2012, art. 1, comma 115) ha provveduto a prorogare i termini per il riordino delle province recati dal D.L. 95/2012 e dal D.L. 201/2011.
5) Le province nella legge di stabilità 2013
L’art. 1, comma 115 della legge 228/2012, legge di stabilità per il 2013, ha congelato, fino al 31 dicembre 2013, l’assetto dato all’ordinamento provinciale dai D.L. 201/2011 e D.L. 95/2012, stabilendo le seguenti misure:
1. sospensione fino al 31 dicembre 2013 del trasferimento ai Comuni delle funzioni conferite dalla normativa vigente alle Province: la disposizione di cui si prevede la sospensione stabilisce che il trasferimento va effettuato dallo Stato e dalle Regioni, con propria legge, secondo le rispettive competenze, entro il 31 dicembre 2012, salva l’acquisizione da parte delle Regioni, per assicurarne l’esercizio unitario, con intervento sostitutivo dello Stato in mancanza dell’adempimento regionale;
2. sospensione fino alla stessa data del trasferimento delle risorse umane, finanziarie e strumentali all’esercizio delle funzioni trasferite ;
3. sospensione fino al 31 dicembre 2013 dell’applicazione delle disposizioni in materia di città metropolitane stabilite dall’art. 18 del decreto-legge 95/2012;
4. sospensione fino al 31 dicembre 2013 delle riduzioni delle dotazioniorganiche del personale dell’amministrazione civile dell’interno, che ai sensi dell’ all’articolo 2, comma 2, secondo e terzo periodo decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 si dovrebbero applicare all’esito della procedura di soppressione e razionalizzazione delle province prevista dall’articolo 17 dello stesso decreto, e comunque entro il 30 aprile 2013;
5. proroga al 31 dicembre 2013del termine entro il quale sono stabilite, con legge dello Stato, le modalità di elezione dei componenti del Consiglioprovinciale, termine già stabilito al 31 dicembre 2012 con previsione di gestioni commissariali fino al 31 dicembre 2013;
6. proroga al 31 dicembre 2013del termine per il riordino delle province con atto legislativo di iniziativa governativa, già stabilito in sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 95/2012;
7. attribuzione di carattere transitorio all’assegnazione delle funzioni di area vasta specificamente previste per le province dal comma 10 dell’art. 17 del d.l. 95/2012 in via definitiva.
6) La sentenza della Corte costituzionale 220/2013
La sentenza3 luglio 2013 n. 220 ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 23, commi 4, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 e 20-bis dell’articolo 23 del decreto-legge n. 201/2011 e degli artt. 17 e 18 del decreto-legge n. 95/2012.
La sentenza fonda la pronuncia di illegittimità sulla considerazione che lo strumento del decreto-legge, configurato dall’art. 77 della Costituzione come “atto destinato a fronteggiare casi straordinari di necessità e urgenza”, non è “utilizzabile per realizzare una riforma organica e di sistema quale quella prevista dalle norme censurate”.
Per la Corte, risulta evidente che le norme censurate incidono notevolmente sulle attribuzioni delle Province, sui modi di elezione degli amministratori, sulla composizione degli organi di governo e sui rapporti dei predetti enti con i Comuni e con le stesse Regioni. Si tratta di una riforma complessiva di una parte del sistema delle autonomie locali, destinata a ripercuotersi sull’intero assetto degli enti esponenziali delle comunità territoriali, riconosciuti e garantiti dalla Costituzione (punto 11.3 considerato in diritto).
L’art. 117, secondo comma, lettera p), Cost., nell’attribuire alla competenza legislativa esclusiva dello Stato la disciplina in materia di legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane, conferisce “le componenti essenziali dell’intelaiatura dell’ordinamento degli enti locali” a “leggi destinate a durare nel tempo e rispondenti ad esigenze sociali ed istituzionali di lungo periodo, secondo le linee di svolgimento dei princìpi costituzionali nel processo attuativo delineato dal legislatore statale ed integrato da quelli regionali. È appena il caso di rilevare che si tratta di norme ordinamentali, che non possono essere interamente condizionate dalla contingenza, sino al punto da costringere il dibattito parlamentare sulle stesse nei ristretti limiti tracciati dal secondo e terzo comma dell’art. 77 Cost., concepiti dal legislatore costituente per interventi specifici e puntuali, resi necessari e improcrastinabili dall’insorgere di «casi straordinari di necessità e d’urgenza»”. Perciò, se può essere “adottata la decretazione di urgenza per incidere su singole funzioni degli enti locali, su singoli aspetti della legislazione elettorale o su specifici profili della struttura e composizione degli organi di governo, secondo valutazioni di opportunità politica del Governo sottoposte al vaglio successivo del Parlamento. Si ricava altresì, in senso contrario, che la trasformazione per decreto-legge dell’intera disciplina ordinamentale di un ente locale territoriale, previsto e garantito dalla Costituzione, è incompatibile, sul piano logico e giuridico, con il dettato costituzionale, trattandosi di una trasformazione radicale dell’intero sistema, su cui da tempo è aperto un ampio dibattito nelle sedi politiche e dottrinali, e che certo non nasce, nella sua interezza e complessità, da un «caso straordinario di necessità e d’urgenza” (punto 12.1 considerato in diritto).
Inoltre, poiché “la modificazione delle singole circoscrizioni provinciali richiede, a norma dell’art. 133, primo comma, Cost., l’iniziativa dei Comuni interessati – che deve necessariamente precedere l’iniziativa legislativa in senso stretto – ed il parere, non vincolante, della Regione”, la Corte ha ravvisato “una incompatibilità logica e giuridica (…) tra il decreto-legge, che presuppone che si verifichino casi straordinari di necessità e urgenza, e la necessaria iniziativa dei Comuni (punto 12.2 considerato in diritto).
7) La legge 119 del 2013 e il disegno di legge di stabilità per il 2014
L’art. 2 della legge 119/2013, che ha convertito con modificazioni il decreto-legge 93/2013, ha previsto la salvezza degli effetti dei provvedimenti di scioglimento delle province e dei conseguenti atti di nomina dei commissari nonché degli atti da questi posti in essere. Questa sanatoria trova il suo presupposto nella dichiarazione di illegittimità delle disposizioni sulle province stabilita dalla sentenza 220 del 2013 della Corte costituzionale.
Lo stesso articolo 2 sospende fino al 30 giugno 2014 l’applicazione delle disposizioni in materia di uffici e dotazioni organiche dell’amministrazione civile dell’Interno contenute nell’art. 2 del decreto-legge 95/2012, che erano collegate alla riforma delle province disposta dai decreti-legge 201 e 95.
Il disegno di legge di stabilità per il 2014, con l’art. 10, comma 41, consente fino al 30 giugno 2014 la prosecuzione delle gestioni commissariali in atto, che la legge di stabilità per il 2013 ha consentito fino al 31 dicembre 2013″.
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]]>La Camera ha approvato stanotte il testo emendato del disegno di legge recante “Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni” (C. 1542-A e abb.). Voti favorevoli 277, 11 i no, 7 gli astenuti. A favore Pd, Nuovo centrodestra, Scelta civica, Per l’Italia: Ha votato contro Sel; M5S, Lega e Forza Italia non hanno partecipato al voto.
Il presidente dell’UPI, Antonio Saitta, ha così dichiarato:
“Il Governo e il Parlamento diranno che hanno abolito le province, ma la verità è che non solo sono state mantenute, ma è stato fatto un gran pasticcio che ci preoccupa. Perché con questo pasticcio sono a rischio servizi essenziali per i cittadini“.
“Inoltre, le norme – contenute nella legge di stabilità – che impediscono le elezioni delle 52 Province i cui mandati scadono a primavera e delle 20 commissariate nel 2012 ledono un diritto inalienabile di cittadinanza, l’Upi presenterà ricorso e il primo, da privato cittadino, sarà il mio, perché, vietando ai cittadini di votare chi li amministrerà la legge di stabilità lede il diritto di voto libero, segreto, e non limitabile, sancito dall’articolo 48 della Costituzione”.
Il provvedimento, che passa ora all’esame del Senato, prevede:
Città metropolitane
Già previste dalla legge 142 del 1990, saranno organi di secondo grado dei comuni (le cui rappresentanze dunque non verranno elette direttamente dai cittadini). La legge tuttavia non nega la possibilità di scegliere l’elezione diretta del sindaco e del consiglio metropolitano, in fase di approvazione dello Statuto.
E’ previsto che anche comuni di province limitrofe possano aderire alla nuova Città metropolitana. Si prevede anche la possibilità dello scorporo di una certa quota di comuni dalla città metropolitana, consentendo quindi che aree della provincia (ad esempio in alcuni casi la cintura montana) che non hanno elementi in comune con la nuova città metropolitana possano continuare a essere gestite nella forma tradizionale, in via transitoria. A regime, dovrebbe intervenire una divisione delle strutture con la legge che riconosce la eventuale circoscrizione provinciale limitrofa alla città metropolitana.
La città metropolitana dovrebbe avere più funzioni rispetto a quelle delle province, ad esempio la pianificazione territoriale generale e la strutturazione di sistemi coordinati di gestione di servizi pubblici. Ai comuni rimarrebbero i compiti di erogazione dei servizi e di attività di gestione, mentre il compito di coordinamento passerebbe alla città metropolitana. I Comuni avrebbero dunque compiti di carattere prevalentemente gestionale e di vicinanza ai cittadini mentre quelli di indirizzo, coordinamento e programmazione, si collocherebbero a livello di città metropolitana.
Riforma delle Province
In attesa della riforma costituzionale, le Province diventano enti di secondo livello e di area vasta. Saranno le Regioni, dopo la riforma Costituzionale, a poter ridisegnare diversi sistemi di area vasta, ma le funzioni sono già definite da questa legge e sono quelle non attribuibili ai Comuni per le caratteristiche di sovra-comunalità. La dimensione intermedia tra i Comuni e le Regioni è dunque ora un ente di secondo livello espressione degli organi rappresentativi dei Comuni stessi (dunque niente elezione diretta da parte dei cittadini). Con lo statuto sarà possibile riconoscere eventuali peculiarità, anche se la legge ha già riconosciuto la peculiarità delle aree totalmente di montagna attribuendo loro funzioni ad hoc.
Le funzioni vengono ridotte. Ad esempio, alla gestione delle strade. Alle Province viene assegnata pure una competenza sulla gestione delle scuole secondarie qualora i Comuni si orientino verso un’intesa in tal senso, per consentire economie di scala.
In primavera si svolgeranno elezioni amministrative per oltre 4000 Comuni e pertanto alcune decisioni strategiche, come l’adesione o lo scorporo dalla Città metropolitana, saranno assunte dai nuovi eletti. Dunque, saranno le amministrazioni neo elette e non quelle uscenti (com’era nel disegno originario) a pronunziarsi.
L’elezione del Consiglio metropolitano, così come quella del Consiglio provinciale, coinvolgerà oltre ai sindaci anche i consiglieri comunali. Spazio dunque alle minoranze politiche, ma -lo si ripete- nessuna partecipazione diretta dei cittadini, nell’ambito di una elezione che rimane “di II grado”.
Prevista infine una norma ad hoc sull’Expo: la Regione subentrerà nel patrimonio della provincia, per la durata dell’evento.
Unioni e fusioni di Comuni
Ridefinite le regole per incentivare i comuni a formare le Unioni e per i comuni molto piccoli a promuovere le Fusioni. Semplificato il sistema delle norme che regolano le Unioni dei Comuni, armonizzando la disciplina delle gestioni associate, in considerazione anche del ruolo che esse sono chiamate ad assumere nell’ambito della revisione delle funzioni delle province. La legge di stabilità 2014 ha previsto 30 milioni per incentivare le Unioni dei Comuni e 30 milioni per incentivare le Fusioni di Comuni.
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]]>IL TESTO APPROVATO IN COMMISSIONE
Un percorso travagliato, quello del ddl, fin dai primi passi nelle Commissioni, con tante misure prime previste, poi modificate e infine del tutto soppresse.
Tra le principali novità dell’ultima ora, il fondo taglia cuneo fiscale per lavoratori e imprese, seppure in una versione meno incisiva rispetto alle attese, la salvaguardia per altri 17mila esodati e il taglio attenuato della rivalutazione delle pensioni tra i 1.500 euro e i 2.000 euro.
E’ stata bocciata invece la proposta di porre un tetto di 150mila euro tra pensioni d’oro e incarichi pubblici, essendo stata prevista una soglia di ben maggiore.
La tanto dibattuta polemica sulla web tax si conclude infine con l’obbligo di partita Iva solo per la pubblicità online e non per l’e-commerce.
Cambi di rotta anche sulla mini-Tasi, che si dovrà pagare, ma con scadenza prorogata al 24 gennaio.
Di seguito, la sintesi delle misure approvate.
FONDO TAGLIA CUNEO FISCALE. Nasce il fondo taglia cuneo fiscale, con le risorse provenienti dalla spending review e dalla lotta all’evasione fiscale. I tagli saranno divisi in egual misura tra lavoratori e imprese.
PENSIONI. Le pensioni tra 1.500 e 2mila euro saranno rivalutate al 95% e non al 90%, come previsto in origine.
ESODATI. Arrivano 950 milioni di euro per la salvaguardia di altri 17mila esodati oltre ai 6mila già garantiti dal testo originario.
TETTO CUMULO PENSIONI-REDDITI PUBBLICI. Arriva un tetto per il cumulo tra pensioni e stipendi pubblici, che si assesterrà a 300mila euro. La misura si applica anche ai vitalizi degli eletti, ma non ai contratti esistenti fino a scadenza.
FONDO POLITICHE ATTIVE LAVORO. Nuovo fondo per il lavoro, al quale andranno 55 milioni nel triennio 2014 – 2016. Le iniziative concrete saranno rimesse ad n decreto del ministero del Lavoro da emanarsi in 90 giorni.
CONTRATTI SOLIDARIETA’. Ai contratti di solidarietà andrà il 70% della retribuzione persa a causa della riduzione dell’orario di lavoro, per un ammontare massimo di 50 milioni di euro.
WEB TAX. Confermato l’obbligo di partita Iva per gli spazi pubblicitari e il diritto d’autore sul web. Soppresso invece lo stesso obbligo originario per le società che effettuano commercio elettronico.
STADI. Passa il piano di ammodernamento degli impianti sportivi esistenti e di costruzione di nuovi, ma solo se non comportano la realizzazione di nuovi complessi di edilizia residenziale.
BONUS BEBÈ. Confermato il bonus bebè per le famiglia a basso reddito, per un importo pari a circa 22 milioni per i nuovi nati e i bimbi adottati per l’anno 2014.
MINI-RATA IMU. Pagamento della mini-rata Imu e addizione Tares slittati dal 16 al 24 gennaio 2014. Non ci saranno inoltre sanzioni e interessi in caso di insufficiente versamento della seconda rata dell’Imu dovuta per il 2013 (purché si versi la differenza entro il termine della prima rata dovuta per il 2014). Verranno poi esentati dall’Imu i fabbricati rurali a uso strumentale.
AFFITTI, STOP AI CONTANTI. Il canone di locazione o di affitto non si potrà più pagare in contanti. L’attività di monitoraggio viene affidata ai Comuni.
CALCIOMERCATO. Passa la tassa del 15% sugli importi derivante dalla compravendita dei calciatori.
STOP IMPOSTA BOLLO SU CONTO TITOLI. A partire dal 2014, scomparirà l’imposta di bollo fisso su conto titoli pari a 34,20 euro. La misura è però compensata dall’aumento per le imprese dell’imposta da 4.500 a 14.000 euro.
FISCO, ARRIVA SANATORIA CARTELLE. Nuova sanatoria per le cartelle esattoriali, che andranno pagate in un’unica rata ma senza interessi di mora e senza interessi per mancata iscrizione a ruolo.
SPIAGGE, SANATORIA CONTENZIOSI. Sanatoria anche per i contenziosi sui canoni del demanio marittimo, riservata ai procedimenti giudiziari pendenti alla data del 30 settembre 2013. Si dovrà scegliere tra il versamento di un’unica soluzione di un importo pari al 30% delle somme dovute o tra il versamento fino a un massimo di nove rate annuali di un importo pari al 60%, oltre agli interessi legali.
LAVORATORI SOCIALMENTE UTILI. Arrivano 126 milioni di euro per i lavoratori socialmente utili, di cui solo 100 milioni nelle aree di Napoli e Palermo.
BORSE DI STUDIO. Stanziati circa 50 milioni di euro a partire dal 2014 per le borse di studio a favore degli studenti universitari capaci e meritevoli ma privi di mezzi. Stanziati anche circa 80 milioni per il biennio 2014 – 2015 per la formazione specialistica dei medici.
NIENTE CONTRIBUTI ALLE IMPRESE CHE DELOCALIZZANO. Le imprese italiane che hanno delocalizzato la propria produzione ad un paese non appartenente all’Unione europea, decadranno dal beneficio dei contributi pubblici in conto capitale e dovranno restituire quelli già ottenuti.
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]]>L'articolo Legge Stabilità 2014, oggi il voto di fiducia. Se… proviene da Giurdanella.it.
]]>E’ iniziata alla Camera dei Deputati la discussione sul sulla questione di fiducia posta ieri dal Governo sull’approvazione, senza emendamenti ed articoli aggiuntivi, dell’articolo unico del disegno di legge concernente Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014), nel testo della Commissione come risultante dalle correzioni comunicate dalla Presidenza.
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]]>Di seguito, la parte riguardante l’Ambiente, il Territorio e l’Energia.
Nel disegno di legge di stabilità le politiche in materia ambientale sono volte, da un lato, al sostegno alla messa in sicurezza del territorio, incluso quello interessato da eventi emergenziali pregressi, e, dall’altro, a interventi concernenti le risorse idriche e le discariche abusive. Una serie di misure è destinata, inoltre, ai territori colpiti da eventi sismici nel corso degli anni, al fine della prosecuzione e del completamento degli interventi di ricostruzione. Un numero circoscritto di disposizioni riguarda, infine, anche le fonti energetiche. Di rilievo in tale ambito le misure per la riqualificazione energetica, il recupero edilizio e l’adeguamento antisismico degli edifici per le quali il disegno di legge reca una proroga dei regimi di incentivazione vigenti.
Ambiente e messa in sicurezza del territorio
In sintesi il provvedimento in esame:
– reca un’articolata disciplina volta, per un verso, a destinare risorse già esistenti o allo scopo finalizzate a interventi contro il dissesto idrogeologico immediatamente cantierabili e, per l’altro, a recare uno stanziamento e a definire una nuova disciplina delle modalità di finanziamento di tali interventi. La norma differisce, inoltre, il termine entro il quale è consentita la nomina di commissari straordinari per la rimozione delle situazioni a più elevato rischio idrogeologico (comma 66);
– istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, un Fondo per il finanziamento di un piano straordinario di tutela e gestione della risorsa idrica, finalizzato prioritariamente a potenziare la capacità di depurazione dei reflui urbani, con una dotazione complessiva di 90 milioni di euro per il triennio 2014-2016 (comma 67);
– istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, un Fondo per il finanziamento di un piano straordinario di bonifica delle discariche abusive individuate dalle competenti autorità statali in relazione alla procedura di infrazione europea. Il Fondo ammonta a 60 milioni di euro per il biennio 2014-2015 (comma 68);
– prevede l’istituzione, presso il Ministero dell’economia e delle finanze, di un Fondo con una dotazione pari a 26,5 milioni di euro per l’anno 2014, per interventi in conto capitale per la ricostruzione e messa in sicurezza dei territori interessati da eventi emergenziali pregressi, per i quali il rientro alla disciplina ordinaria è già avvenuto o avverrà nel corso del 2014 e individua, in fase di prima attuazione, gli interventi finanziati dal Fondo (commi 220-221).
Ricostruzione nei territori interessati da eventi sismici
In sintesi il provvedimento in esame:
– disciplina l’erogazione dei contributi per gli interventi di ricostruzione privata nei comuni interessati dal sisma in Abruzzo del 6 aprile 2009 (comma 163) e prevede l’assegnazione di un contributo straordinario, per l’esercizio 2014, nel limite complessivo di 31 milioni di euro, sulla base dei maggiori costi sostenuti o delle minori entrate conseguite derivanti dalla situazione emergenziale, al fine di garantire la continuità del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani (comma 224);
– autorizza la spesa in conto capitale di 7,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015 per il completamento degli interventi di ricostruzione connessi al sisma del 26 ottobre 2012 in Calabria e Basilicata disponendo, nel contempo, l’esclusione dal patto di stabilità interno dei relativi pagamenti (comma 164). In relazione al medesimo sisma del 26 ottobre 2012 prevede l’estensione, fino al 31 dicembre 2014 e nel limite di spesa di 1 milione di euro, dei contributi per agevolare l’autonoma sistemazione dei cittadini, la cui prima abitazione è stata oggetto di ordinanza di sgombero (comma 225);
– stabilisce le modalità di calcolo, per l’anno 2014, del complesso delle spese complessive per la regione Molise, ai fini dell’applicazione del patto di stabilità interno, al fine di escludere, dalla somma delle spese correnti e di quelle in conto capitale risultanti dal consuntivo, quelle effettuate per la ricostruzione e il ripristino dei danni causati dagli eventi sismici dell’ottobre e del novembre 2002. L’esclusione opera nei limiti complessivi di 5 milioni di euro per l’anno 2014 (comma 226);
– con riguardo alle zone (nei territori dell’Emilia Romagna, Lombardia e Veneto) colpite dagli eventi sismici del maggio 2012: reca un allentamento e incide sulla disciplina dell’esclusione delle spese dal patto di stabilità interno (commi 227-228); posticipa, fino al termine del periodo di ammortamento, il pagamento delle rate 2013 e 2014 dei mutui concessi agli enti locali interessati (comma 229); consente l’estensione degli interventi previsti per le zone colpite dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 ai comuni limitrofi alle zone medesime, come definite dalle disposizioni vigenti, in cui deve essere accertata l’esistenza di un nesso causale tra danni subiti ed eventi sismici (comma 230); estende l’applicazione dei criteri per la concessione dei contributi per la ricostruzione e la riparazione degli immobili ad ulteriori tipologie di soggetti beneficiari (comma 231); autorizza l’impiego delle risorse del Fondo per la ricostruzione per il pagamento dei maggiori interessi maturati in conseguenza della sospensione delle rate dei mutui e dei finanziamenti per gli immobili di edilizia abitativa (comma 232); differisce dal 31 marzo 2013 al 31 dicembre 2014 il termine previsto per la valutazione da parte delle competenti autorità ai fini della concessione di contributi a vantaggio delle imprese casearie nelle zone colpite dal sisma (comma 233); modifica la disciplina dei finanziamenti bancari agevolati per la ricostruzione delle zone colpite, esentandoli dagli obblighi previsti dalla normativa antiriciclaggio e estendendone l’ambito di operatività (commi 234 e 235); autorizza la proroga per il 2015 della deroga già prevista per il triennio 2012-2014 ai fini dell’assunzione di personale, attraverso contratti di lavoro flessibile (con scadenza non oltre il 31 dicembre 2014), per le strette finalità connesse alla situazione emergenziale prodottasi a seguito del sisma (comma 236) esenta le università che hanno sede nei territori colpiti dal sisma, dal divieto, per l’anno 2013, di acquistare immobili a titolo oneroso e di stipulare contratti di locazione passiva (comma 237) disciplina la predisposizione di piani organici, da parte dei comuni, per favorire la ricostruzione, riqualificazione e rifunzionalizzazione delle zone dei centri storici e dei centri urbani dei territori delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo danneggiati dagli eventi sismici (commi 238-242);
– prevede che le amministrazioni e gli enti ordinariamente competenti subentrino in tutti i rapporti attivi e passivi, nei procedimenti giurisdizionali pendenti, alla scadenza dello stato di emergenza. Il subentro riguarda non solo la chiusura delle gestioni commissariali, già disposta per interventi emergenziali di protezione civile, ma anche i rapporti derivanti dalle dichiarazioni relative ai grandi eventi (comma 281).
Misure di incentivazione per il recupero edilizio e la riqualificazione energetica
Nel provvedimento in esame, in sintesi:
– il comma 87 prevede una proroga delle detrazioni per gli interventi di ristrutturazione edilizia e di riqualificazione energetica. Per quanto concerne gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici, viene prorogata al 31 dicembre 2014 la misura della detrazione al 65 per cento, mentre per il 2015 si prevede una detrazione del 50 per cento. Con riferimento agli interventi di riqualificazione energetica relativi a parti comuni degli edifici condominiali si proroga sino al 30 giugno 2015 la detrazione al 65 per cento, prevedendo altresì che una detrazione del 50 per cento nei 12 mesi successivi. Con riferimento agli interventi di recupero del patrimonio edilizio (per una spesa di 96 mila euro) viene prorogata al 31 dicembre 2014 la detrazione al 50 per cento, mentre per il 2015 si prevede una detrazione del 40 per cento. Con riferimento agli interventi antisismici, viene prorogata di 31 dicembre 2014 la detrazione al 65 per cento, stabilendo una detrazione del 50 per cento per il 2015. Con riferimento all’acquisto di mobili viene specificato il termine finale (31 dicembre 2014) entro cui devono essere sostenute le relative spese. Entro il 31 dicembre 2015 dovranno essere definiti misure ed incentivi selettivi di carattere strutturale, finalizzati a favorire la realizzazione di interventi per il miglioramento antisismico e la messa in sicurezza degli edifici esistenti, nonché per l’incremento del loro rendimento energetico e dell’efficienza idrica. In assenza di un intervento normativo, dal 2016 le detrazioni e il limite massimo di spesa torneranno ai livelli previsti dalla legislazione vigente (36 per cento e 48 mila euro).
Fonti energetiche
In sintesi il provvedimento in esame:
– reca una norma di interpretazione autentica che esclude le centrali termoelettriche e turbogas, alimentate da fonti convenzionali, sopra i 300 MW realizzate dal 10 febbraio 2002 in poi, dall’obbligo di corrispondere ai Comuni gli oneri di urbanizzazione (commi 74 e 75);
– demanda all’Autorità per l’energia elettrica e il gas l’individuazione della modalità di integrazione della remunerazione della disponibilità di capacità di produzione di energia elettrica (capacity payment transitorio), con effetto dal 2014. Si tratta, in pratica, di un indennizzo previsto per le centrali termoelettriche per la flessibilità che esse garantiscono alla sicurezza del sistema elettrico, lavorando a ritmo ridotto quando è alta la produzione da fonti rinnovabili (che hanno priorità di ritiro), e compensando i fabbisogni nei momenti in cui la produzione da fonti rinnovabili si riduce. Per gli oneri derivanti dall’integrazione di tale corrispettivo la norma prevede la partecipazione delle diverse fonti energetiche (incluse, dunque, le fonti rinnovabili) ai costi del mantenimento della sicurezza del sistema elettrico (comma 99);
– proroga di un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente disegno di legge il termine per l’entrata in funzione degli impianti fotovoltaici realizzati su edifici o terreni della pubblica amministrazione già iscritti nel registro del Gse ai fini degli incentivi del quinto Conto energia da realizzarsi in zone colpite da eventi calamitosi negli anni 2012 e 2013 (comma 100).
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]]>Almeno per ora.
Non risulta infatti incluso nel testo in questo momento all’esame dell’aula di Montecitorio l’emendamento proposto in Commissione che prevedeva, tra le altre cose, un aumento del contributo unificato dovuto per le cause inerenti l’affidamento di lavori pubblici servizi e forniture, così come per quelle contro le decisioni delle autorità amministrative indipendenti.
Ecco il testo integrale dell’emendamento “incriminato”:
Dopo il comma 417 è inserito il seguente:
417-bis. L’articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 è sostituito dal seguente:
1. Il contributo unificato è dovuto nei seguenti importi:
a) euro 37 per i processi di valore fino a 1.100 euro, nonché per i processi per controversie di previdenza e assistenza obbligatorie, salvo quanto previsto dall’articolo 9, comma 1-bis, per i procedimenti di cui all’articolo 711 del codice di procedura civile, e per i procedimenti di cui all’articolo 4, comma 16, della legge 1o dicembre 1970, n. 898;
b) euro 85 per i processi di valore superiore a euro 1.100 e fino a euro 5.200 e per i processi di volontaria giurisdizione, nonché per i processi speciali di cui al libro IV, titolo II, capo I e capo VI, del codice di procedura civile, e per i processi contenziosi di cui all’articolo 4 della legge 1 dicembre 1970, n. 898;
c) euro 150 per i processi di valore superiore a euro 5.200 e fino a euro 26.000 e per i processi contenziosi di valore indeterminabile di competenza esclusiva del giudice di pace;
d) euro 250 per i processi di valore superiore a euro 26.000 e fino a euro 52.000 e per i processi civili di valore indeterminabile;
e) euro 350 per i processi di valore superiore a euro 52.000 e fino a euro 150.000;
f) euro 450 per i processi di valore superiore a euro 150,000 e fino a euro 260.000;
g) euro 600 per i processi di valore superiore a euro 260.000 e fino a euro 520.000;
h) euro 800 per i processi di valore superiore a euro 520.000 e fino a euro 1.000.000;
i) euro 1.000 per i processi di valore superiore a euro 1.000.000;
1-bis. Per i processi di competenza delle sezioni specializzate di cui al decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168, e successive modificazioni, il contributo unificato di cui al comma 1 è aumentato della metà.
2. Per i processi di esecuzione immobiliare il contributo dovuto è pari a euro:
a) euro 50 per i processi di valore fino a euro 10.000;
b) euro 100 per i processi di valore superiore a euro 10.000 e fino a euro 30.000;
c) euro 150 per i processi di valore superiore a euro 30.000 e fino a euro 60.000;
d) euro 200 per i processi di valore superiore a euro 60.000.
2-bis. Per gli altri processi esecutivi lo stesso importo è ridotto della metà. Per i processi esecutivi mobiliari di valore inferiore a 2.500 euro il contributo dovuto è pari a euro 25.
2-ter. Per i processi di opposizione agli atti esecutivi il contributo è pari a quello del comma 2.
3. Il contributo è ridotto alla metà per i processi speciali previsti nel libro IV, titolo I, del Codice di procedura civile, compreso il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo e di opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento e per le controversie individuali di lavoro o concernenti rapporti di pubblico impiego, salvo quanto previsto dall’articolo 9,
comma 1-bis. Ai fini del contributo dovuto, il valore dei processi di sfratto per morosità si determina in base all’importo dei canoni non corrisposti alla data di notifica dell’atto di citazione per la convalida e quello dei processi di finita locazione si determina in base all’ammontare del canone per ogni anno.
4. Per la procedura fallimentare, che è la procedura dalla sentenza dichiarativa di fallimento alla chiusura, il contributo dovuto è pari a euro 200.
5. Se manca la dichiarazione di cui all’articolo 14, il processo si presume del valore indicato al comma 1, lettera i). Se manca la dichiarazione di cui al comma 3-bis dell’articolo 14, il processo si presume del valore indicato al comma 6-quater lettera f).
6. Il contributo unificato per i ricorsi proposti davanti ai Tribunali amministrativi regionali e al Consiglio di Stato è dovuto nei seguenti importi;
a) per i ricorsi previsti dagli articoli 116 e 117 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, per quelli aventi ad oggetto il diritto di cittadinanza, di residenza, di soggiorno e di ingresso nel territorio dello Stato e per i ricorsi di esecuzione nella sentenza o di ottemperanza del giudicato il contributo dovuto è di euro 150.
Non è dovuto alcun contributo per i ricorsi previsti dall’articolo 25 della citata legge n. 241 del 1990 avverso il diniego di accesso alle informazioni di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, di attuazione della direttiva 2003/4/CE sull’accesso del pubblico all’informazione ambientale;
b) per le controversie concernenti rapporti di pubblico impiego, si applica il comma 3;
c) per i ricorsi cui si applica il rito abbreviato comune a determinate materie previsto dal libro IV, titolo V, del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, nonché da altre disposizioni che richiamino il citato rito, il contributo dovuto è di 500;
d) per i ricorsi di cui all’articolo 119, comma 1, lettere a) e b), del codice di cui all’allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, il contributo dovuto è di euro 500 quando il valore della controversia è pari o inferiore ad euro 200,000; per quelle di importo compreso tra euro 200.000 e 1.000.000 il contributo dovuto è di euro 1.000 mentre per quelle di valore superiore a 1.000.000 di euro è pari ad euro 2.000. Se manca la dichiarazione di cui al comma 3-bis dell’articolo 14, il contributo dovuto è di euro 2.000;
e) in tutti gli altri casi non previsti dalle lettere precedenti e per il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nei casi ammessi dalla normativa vigente, il contributo dovuto è di euro 350;
6-bis. Per i ricorsi principale ed incidentale proposti avanti le Commissioni tributarie provinciali e regionali è dovuto il contributo unificato nei seguenti importi:
a) euro 30 per controversie di valore fino a euro 2.582,28;
b) euro 60 per controversie di valore superiore a euro 2.582,28 e fino a euro 5.000;
c) euro 100 per controversie di valore superiore a euro 5.000 e fino a euro 25.000 e per le controversie tributarie di valore indeterminabile;
d) euro 200 per controversie di valore superiore a euro 25.000 e fino a euro 75.000;
e) euro 350 per controversie di valore superiore a euro 75.000 e fino a euro 200.000;
f) euro 500 per controversie di valore superiore a euro 200.000.
Le disposizioni di cui al comma presente comma si applicano ai procedimenti iscritti a ruolo successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.
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