L'articolo Liberi Consorzi di Comuni: il riparto di funzioni proviene da Giurdanella.it.
]]>Sulle funzioni da attribuire ai Liberi Consorzi, non vi è stata fin qui, unanimità di vedute.
Si è sostenuto che, lungi dallo specificare ed incrementare le funzioni a questi attribuite, sarebbe stato più opportuno snellire il riparto di competenze, alleggerendo le ex province e liberandole dalla natura di ente territoriale: ciò avrebbe portato ad assegnare ai Liberi Consorzi Comunali le sole funzioni di indirizzo, controllo e coordinamento, ripartendo, invece, tra i Comuni e le Regioni le funzioni amministrative delle ex province regionali.
Il legislatore siciliano, al contrario, ha affidato svariate funzioni amministrative, sia di regolazione che di gestione, ai Liberi Consorzi Comunali, con ciò ponendosi in serio contrasto sia con l’art. 15 dello Statuto speciale che con i principi contenuti nella legge statale Delrio.
Il riparto delle funzioni tra Liberi Consorzi, Comuni e Regione, nel testo vigente, risulta così articolato:
[…]
L'articolo Liberi Consorzi di Comuni: il riparto di funzioni proviene da Giurdanella.it.
]]>L'articolo Nuova proposta di riforma istituzionale in Sicilia. Cosa cambia? proviene da Giurdanella.it.
]]>Riforma istituzionale in vista per la Regione Sicilia. I deputati regionali sono infatti al lavoro sulla nuova ipotesi di riforma dell’architettura costituzionale. L’elemento di maggiore novità è la coincidenza dei territori delle città metropolitane e dei Liberi consorzi con quelli delle vecchie province regionali.
Recependo una scelta fatta dalla legge Delrio, in Sicilia si arriverebbe ad avere tre città metropolitane (Palermo, Catania e Messina) e sei Liberi consorzi.
Una scelta che rende più semplice la fase di transizione ma che non tiene conto che si tratti di territori connaturati da discontinuità geomorfologiche, diversità culturali, scarsità d’interrelazioni socio-economiche (in provincia di Messina, ad esempio, larghe fette di popolazione hanno maggiori interrelazioni con Palermo, anziché con la città dello Stretto).
Un’inversione che coinvolge i referendum svoltisi in diversi Comuni.
Dopo un costoso percorso di consultazione popolare Gela, Niscemi e Piazza Armerina avevano aderito al libero consorzio di Catania; Licodia Eubea aveva aderito al libero consorzio di Ragusa, lasciando quello di Catania. Molti altri consigli comunali avevano deliberato di cambiare, ma poi non hanno svolto i referendum.
La nuova normativa dovrà chiarire cosa succederà rispetto alla volontà di trasferimento già manifestata.
Non appare convincente la scelta prospettata nella proposta all’esame delle Commissioni parlamentari che entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, i comuni di Gela, Niscemi e Piazza Armerina, per rientrare nel libero Consorzio di provenienza, debbano eventualmente attivare il procedimento di cui all’art. 2, commi 3, 4 e 5 della L.R. n. 8/2014.
La volontà di cambiare istituzione di appartenenza si era formata su un’ipotesi legislativa completamente diversa e, pertanto, ormai, senza valore.
Il nuovo progetto di riforma istituzionale, però, non recepisce del tutto la legge Delrio, ma riproduce molto della L. n. 56/2014.
La legge regionale siciliana sulle città metropolitane e sui liberi consorzi comunali (l.r. n. 8/2014) è stata approvata il 24 marzo 2014, quella nazionale (che tratta anche delle province, delle unioni e fusioni dei comuni) il 7 aprile dello stesso anno.
Mentre la legge Delrio, per quanto criticabile e criticata, ha portato alle elezioni degli organi delle province, in Sicilia si è bloccato tutto e si va avanti prorogando gli incarichi ai Commissari straordinari delle vecchie province, rinominate liberi consorzi di comuni.
I Liberi consorzi e Città metropolitane, dotati di autonomia statutaria, dovrebbero avere funzioni di coordinamento ma anche compiti di gestione e potranno acquisire ulteriori funzioni dalla Regione.
La nuova ipotesi legislativa, però, non ha corretto uno degli errori contenuti nella legge Delrio: l’abolizione del voto a suffragio universale, anche per i vertici delle nuove istituzioni, ed il ricorso ad elezioni di secondo livello per tutti gli organi.
Anche in Sicilia si determinerà una carenza rappresentativa e di responsabilità politica.
La scelta di attribuire le funzioni di vertice ad un sindaco già impegnatissimo a governare il suo comune, potrà essere inefficace ed inefficiente.
Le nuove istituzioni non sembra che saranno trasformate in enti privi di valenza politica e destinati a svolgere unicamente una funzione meramente tecnica o di semplice assistenza e coordinamento dei comuni. Sembra che si voglia conservare in capo agli enti di area vasta dedicati compiti di pianificazione, programmazione e controllo.
Per assicurare la giusta rappresentatività politica sarebbe preferibile, almeno, limitare l’elezione di secondo grado solo all’organo assembleare, prevedendo la scelta dell’organo monocratico a suffragio universale.
Il ddl stabilisce, invece, che presidenti dei liberi consorzi e sindaci metropolitani siano scelti con votazioni di secondo livello, con elettorato passivo riservato a primi cittadini e consiglieri dei comuni che costituiscono l’istituzione di area vasta.
La normativa regionale tende, in questo caso, a non recepire la legge Delrio (il sindaco metropolitano che coincide con il sindaco del comune capoluogo, salvo complicate alternative) ma non si spinge verso una scelta decisamente più democratica.
Una novità del ddl regionale è l’esclusione dall’elettorato attivo e passivo degli amministratori locali che hanno riportato una condanna anche non definitiva.
I sindaci metropolitani ed i presidenti dei liberi consorzi saranno scelti tra i primi cittadini in carica nei comuni ricompresi nel territorio della nuova istituzione, ad esclusione di quelli che hanno riportato condanne penali. La logica porta a ritenere che quello che costituisce causa d’ineleggibilità lo debba essere anche di decadenza.
L’elezione dei vertici delle istituzioni di area vasta avverrà a maggioranza assoluta, con eventuale ballottaggio tra i due più votati che non hanno superato la metà dei voti.
Mentre la legge Delrio prevede due organi assembleari di controllo e vigilanza e non prevede un organo esecutivo, il ddl regionale insiste correttamente sulla presenza di una Giunta in entrambe le istituzioni. Questo semplificherà anche le astruse procedure che la L. 56/2014 prevede per l’approvazione dei bilanci.
Ovviamente anche in Sicilia le cariche nei nuovi organismi saranno a titolo gratuito.
Liberi consorzi e città metropolitane si dovranno occupare anche di organizzazione e gestione del sistema di raccolta e smaltimento rifiuti e del servizio idrico integrato.
Si tratta di un’attribuzione che prelude all’ennesima riorganizzazione della normativa regionale in materia di rifiuti e di servizio idrico, con il possibile assorbimento, da una parte, delle funzioni e delle competenze delle Società di Regolamentazione (S.r.r.) e, dall’altra, di quelle dell’Ato idrico.
In analogia a quanto previsto dalla legge Delrio, anche la normativa regionale prevede che gli enti di area vasta, d’intesa con i Comuni, si occupino dell’esercizio delle funzioni di predisposizione dei documenti di gara, di stazione unica appaltante, di monitoraggio dei contratti di servizio e di organizzazione di concorsi e procedure selettive.
Ad oggi, i Comuni siciliani non capoluogo di Provincia, non possono avvalersi di tali possibilità e sono costretti a ricorrere, come alternativa al Mepa e Consip, unicamente alla Centrali Uniche di Committenza.
Sarebbe, pertanto, opportuno che l’applicazione dell’obbligatorietà delle Cuc in Sicilia fosse differita ad un momento successivo alla completa riforma dell’architettura istituzionale.
La previsione del ddl approvato in Commissione dovrebbe, secondo logica, portare all’abolizione degli Uffici regionali per l’espletamento di gare per l’appalto di lavori pubblici (UREGA), già istituiti con l’art. 7 ter della L.r. 2 agosto 2002, n. 7 (ora abrogato) e regolati dall’art. 9 della L.r. 12 luglio 2011, n. 12 nonché dall’art. 15 del Decreto Presidenziale 31 gennaio 2012, n. 13 (Regolamento di esecuzione ed attuazione) e del trasferimento delle loro funzioni a Città metropolitane e Liberi consorzi.
L'articolo Nuova proposta di riforma istituzionale in Sicilia. Cosa cambia? proviene da Giurdanella.it.
]]>L'articolo Abolizione Province, in Sicilia è legge. Il testo approvato dall’ARS proviene da Giurdanella.it.
]]>Va così in porto l’epocale riforma delle Province tanto voluta dal Presidente Crocetta, frutto di un iter complicato e faticoso, che ha fatto più volte traballare il governo sotto i colpi dei franchi tiratori e del voto segreto.
La Regione siciliana, prima in Italia, abolisce così le Province, dice addio alle elezioni per l’organo intermedio, e istituisce i Liberi consorzi di Comuni, enti già previsti dallo Statuto speciale. Enti di “secondo grado”, secondo la formulazione del parlamento. Non più eletti dal popolo, ma composti dai sindaci dei comuni che lo compongono. La vera novità della norma, però, è l’istituzione delle città metropolitane di Palermo, Catania e Messina. Non previste, queste sì, dallo Statuto. Ma che serviranno ad attrarre finanziamenti europei indirizzati proprio a questa tipologia di ente.
I Liberi consorzi, composti inizialmente dai Comuni appartenenti alle vecchie Province, potranno “esercitare in forma unitaria funzioni e servizi”. L’articolo 1 prevede le norme riguardanti i lavoratori delle Province, oggetto di diversi interventi e polemiche in Aula: “I liberi consorzi – si legge – continuano a utilizzare le risorse finanziarie, materiali ed umane già di spettanza delle corrispondenti province regionali e continuano ad avvalersi, nei limiti delle disponibilità finanzarie dei servizi svolti da società interamente partecipate, garantendo la continuità dei rapporti contrattuali in essere alla data di entrata in vigore della legge”. Al personale dei nascenti liberi consorzi è confermato il vecchio status giuridico-economico. I Consorzi utilizzeranno anche le attuali sedi delle Province.
Serviranno inoltre 180 mila abitanti per la creazione di un nuovo Consorzio, ma non sarà un processo automatico. I Comuni, entro sei mesi dalla pubblicazione del ddl di riforma potranno chiedere di formare il nuovo ente. Per farlo dovranno però rispettare anche il requisito della continuità territoriale. Per l’adesione, i Comuni dovranno esprimersi attraverso delibere approvate dai due terzi dei componenti del Consiglio comunale, e dopo un referendum confermativo. Un iter che comunque dovrà essere completato entro sei mesi.
Il Libero Consorzio verrà composto dal presidente, dalla giunta e dall’Assemblea. Sarà quest’ultima a eleggere la guida del nuovo ente. L’assemblea verrà formata dai soli sindaci. Pertanto in province come Messina o Catania, le assemblee potrebbero essere formate da sessanta, settanta sindaci.
Il presidente del Consorzio, che sarà uno dei sindaci del Consorzio, verrà eletto però da una platea più ampia della semplice Assemblea. Ai sindaci, infatti, si aggiungeranno anche tutti i consiglieri dei Comuni che compongono il Consorzio.
Piuttosto complicata e confusa è stata invece l’istituzione delle città metropolitane di Palermo, Catania e Messina. Dopo la bocciatura della norma prevista all’articolo 1, il nuovo ente è stato ripescato con un emendamento. Una modifica che ha esteso il territorio della città metropolitana alla vecchia “area metropolitana”, individuata da un decreto del presidente della Regione del 1995. Alla nuova formulazione delle tre città metropolitane, infatti, aderiscono anche una serie di Comuni, una ventina circa per ciascuna. I Comuni che restano fuori dall’area metropolitana confluiranno nel Consorzio, che a quel punto avrà come capofila il Comune più popoloso.
L’elezione del “sindaco metropolitano” sarà affidata a una legge successiva, mentre i Comuni possono scegliere sia di uscire dalla città metropolitana, sia di farne parte, ma solo in caso di continuità territoriale e solo in seguito a una delibera del Consiglio approvata a maggioranza assoluta. Rimandato a un’altra legge anche l’attribuzione di funzioni di Consorzi e Città metropolitane. Il parlamento si è limitato a prevede alcune “funzioni quadro” come quelle di “coordinamento, pianificazione, programmazione e controllo in materia territoriale, ambientale, di trasporti e di sviluppo economico”. Infine, la Regione interverrà razionalizzando, chiudendo e accorpando gli enti delle ex Province.
Adesso entro sei mesi i Comuni dovranno decidere se uscire o far parte di un nuovo Consorzio. Fino al 31 ottobre la continuità verrà assicurata dagli attuali Commissari delle Province. Entro quella data dovrà essere approvata la legge che prevede il trasferimento delle funzioni dal vecchio al nuovo ente.
LEGGI IL TESTO UFFICIALE APPROVATO DALL’ARS
L'articolo Abolizione Province, in Sicilia è legge. Il testo approvato dall’ARS proviene da Giurdanella.it.
]]>L'articolo Sicilia, abolizione province. Ecco gli emendamenti… proviene da Giurdanella.it.
]]>Una riforma che rischia già di crollare, dopo che ieri l’Assemblea Regionale Siciliana, con voto segreto, ha approvato l’emendamento proposto da Forza Italia che sopprime l’istituzione delle tre città metropolitane di Catania, Palermo e Messina.
L'articolo Sicilia, abolizione province. Ecco gli emendamenti… proviene da Giurdanella.it.
]]>L'articolo Sicilia, province o liberi consorzi di comuni? Il testo del disegno di legge all’esame dell’ARS proviene da Giurdanella.it.
]]>Il disegno di legge, in linea di continuità con le scelte adottate dal Governo regionale con la legge regionale 27 marzo 2013, n. 7 ed in parallelo rispetto alle soluzioni pensate a livello nazionale, prosegue l’iter della riforma, aggiungendo un altro tassello al quadro che dovrà ridisegnare l’assetto delle autonomie locali della Regione.
Considerati gli evidenti profili di complessità che la riforma presenta, la proposta si muove secondo una logica di necessaria gradualità. Si prevede, dunque, in questa prima fase, che le province regionali diventino liberi consorzi comunali, con la stessa estensione territoriale e le stesse funzioni già di competenza delle province. I comuni di Palermo, Catania e Messina non faranno parte dei liberi consorzi ma diventeranno immediatamente Città metropolitane.
I liberi consorzi saranno formati inizialmente dai comuni delle rispettive province, salva la possibilità di spostamento entro sei mesi ad un altro libero consorzio territorialmente contiguo. Analogamente, entro lo stesso termine i comuni compresi nelle aree metropolitane già individuate con decreto del Presidente della Regione del 10 agosto 1995 potranno aderire alle Città metropolitane, staccandosi dal libero consorzio di appartenenza.
Al termine del procedimento di costituzione il Governo presenterà il disegno di legge che definirà i territori dei liberi consorzi e delle Città metropolitane. Lo stesso disegno di legge interverrà a disciplinare il profilo funzionale dei nuovi enti, che saranno titolari di funzioni proprie esercitate in via esclusiva.
Si prevede, in proposito, la soppressione o l’accorpamento di enti regionali che svolgono compiti assegnati ai liberi consorzi, nell’ottica di una razionalizzazione e dello snellimento della struttura amministrativa regionale, evitando in tal modo duplicazioni o sovrapposizioni.
La proposta normativa ha, inoltre, l’obiettivo di definire la governance dei liberi consorzi comunali attraverso l’individuazione degli organi, che saranno eletti con sistema indiretto di secondo grado.
Tali organi sono, per i liberi consorzi: l’assemblea, composta dai sindaci dei comuni appartenenti al libero consorzio; il presidente, eletto dall’assemblea tra i sindaci con un sistema di voto ponderato in rapporto alla popolazione di ciascun comune; la giunta, composta da un numero massimo di otto sindaci facenti parte dell’assemblea.
Gli organi delle Città metropolitane sono la conferenza metropolitana, composta dai sindaci dei comuni compresi nel territorio della Città metropolitana, il sindaco metropolitano e la giunta metropolitana, eletta dalla conferenza.
Ecco il testo del disegno di legge adesso all’esame dell’ARS
L'articolo Sicilia, province o liberi consorzi di comuni? Il testo del disegno di legge all’esame dell’ARS proviene da Giurdanella.it.
]]>L'articolo Abolizione Province e consorzi dei comuni. La sentenza del TAR Sicilia proviene da Giurdanella.it.
]]>La legge regionale, voluta fortemente dal Governatore Crocetta, aveva previsto la sostituzione delle attuali province regionali con liberi consorzi comunali; sostituzione che sarebbe dovuto avvenire con successiva legge regionale che il legislatore aveva imposto (a se stesso) di approvare entro il 31 dicembre 2013. Nel frattempo, via al commissariamento degli enti e divieto assoluto di rinnovarne la rappresentanza.
E dunque, poche settimane dopo il pronunciamento del TAR Sardegna (che ha mandato la riforma delle province in Corte Costituzionale), i giudici palermitani (qui la loro decisione sul commissariamento della provincia di Ragusa) hanno rigettato tutte le censure di costituzionalità proposte contro la legge, osservando che:
“La diretta elettività degli organi della provincia non è munita di copertura costituzionale.
E ciò, a fortiori, in un contesto – qual è quello regionale siciliano – in cui la diretta elettività è prevista da una legge regionale (l.r. n. 9/1986), che ben può essere abrogata o modificata, sul punto, da una successiva fonte di pari grado attuativa del precetto costituzionale contenuto nell’art. 15 dello Statuto.
Anzi, ad avviso del Collegio, potrebbe non andare esente da censure di incostituzionalità proprio la sistematica ordinamentale recata nelle legge regionale del 1986 che si intende modificare, la quale ha sostanzialmente disciplinato l’ente provincia – in contrasto con il ridetto art. 15 – alla stregua di un ente intermedio elettivo della collettività di riferimento.
L’esponenzialità è garantita dai rappresentanti dei componenti dei comuni riuniti in consorzio, con maggiore coerenza alla realtà locale di quanto possa avvenire nei consorzi di scopo o meramente gestionali.
La stessa Corte costituzionale, nella sentenza n. 164/1990, ha affermato che i soggetti istituzionali rientranti nel novero degli enti locali dovessero essere individuati “sulla base di più complesse coordinate istituzionali, quali la territorialità e la rappresentatività diretta o indiretta degli interessi comunitari”; e, nella successiva sentenza n. 286/1997 ha rilevato come “non vi è un principio costituzionale per cui i servizi pubblici debbono essere erogati solo da soggetti che siano rappresentanti diretti della collettività servita”.
Di seguito, il testo della sentenza.
. . .
Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima)
Sentenza del 9 gennaio 2014 numero 17
(presidente Filoreto D’Agostino, estensore Maria Cappellano)
(…)
Diritto
A. – Viene in decisione il ricorso promosso dall’Unione delle Province d’Italia (d’ora in poi “UPI”) e dall’Unione delle Province Regionali Siciliane (d’ora in poi “URPS”) avverso il decreto del Presidente della Regione di commissariamento della Provincia Regionale di Caltanissetta, emesso in applicazione dell’articolo unico della legge Regione Siciliana 27 marzo 2013, n. 7.
Le ricorrenti assumono l’illegittimità costituzionale della norma regionale appena citata, e dell’art. 15 dello Statuto Regionale Siciliano, di cui lo stesso articolo unico della l.r. n. 7/2013 costituisce dichiarata attuazione.
Viene, quindi, rimessa al Collegio la valutazione, oltre che della rilevanza, della non manifesta infondatezza della su indicata questione, di necessaria pregiudizialità rispetto alla (eventuale) caducazione del provvedimento impugnato.
B. – E’ preliminare all’esame della questione la decisione sull’unica censura avverso il decreto di commissariamento sulla quale è possibile una pronuncia, almeno in parte, di reiezione; mentre, il resto della disamina sulla stessa doglianza deve ritenersi assorbito nel contesto della sollevata questione di illegittimità costituzionale, attenendo a profili strettamente collegati con la conformità a parametri costituzionali della scelta operata dal legislatore regionale.
Si, assume, pertanto la violazione dell’art. 145 della l.r.s. n. 16/1965, in quanto il ricorso allo strumento del commissariamento esulerebbe dalla fattispecie che lo prevede, e verrebbe utilizzato per impedire il fisiologico e democratico rinnovo degli organi della Provincia regionale.
L’art. 1 della l.r. n. 7/2013 stabilisce che:
1. Entro il 31 dicembre 2013 la Regione, con propria legge, in attuazione dell’articolo 15 dello Statuto speciale della Regione siciliana, disciplina l’istituzione dei liberi Consorzi comunali per l’esercizio delle funzioni di governo di area vasta, in sostituzione delle Province regionali. Gli organi di governo dei liberi Consorzi comunali sono eletti con sistema indiretto di secondo grado. Con la predetta legge sono disciplinate le modalità di elezione, la composizione e le funzioni degli organi suddetti.
2. La legge di cui al comma 1 disciplina, inoltre, l’istituzione nel territorio della Regione delle città metropolitane.
3. Al fine di consentire la riforma della rappresentanza locale secondo quanto previsto al comma 1, è sospeso il rinnovo degli organi provinciali. Agli organi delle Province regionali che cessano per scadenza naturale o anticipata nel corso del 2013, si applica, sino al 31 dicembre 2013, la disciplina prevista dall’articolo 145 dell’ordinamento amministrativo degli enti locali nella Regione siciliana (decreto legislativo presidenziale 29 ottobre 1955, n. 6) approvato con legge regionale 15 marzo 1963, n. 16 e successive modificazioni e integrazioni.
4. Per gli organi delle Province regionali già sottoposti a commissariamento, i poteri e le funzioni dei commissari straordinari in carica cessano a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e si applica, sino al 31 dicembre 2013, la disciplina di cui all’articolo 145 dell’ordinamento amministrativo degli enti locali nella Regione siciliana (decreto legislativo presidenziale 29 ottobre 1955, n. 6) approvato con legge regionale 15 marzo 1963, n. 16 e successive modificazioni e integrazioni.
E’ evidente che, una volta prevista la modificazione ordinamentale degli enti indicati nella norma statutaria come liberi consorzi comunali, la sorte delle strutture fino ad allora operanti debba essere ricondotta alla gestione generale delle fattispecie inerenti la precoce chiusura delle attività ordinarie degli enti territoriali, in perfetta conformità a quanto previsto – per analoghe ma non esclusive ipotesi – dall’articolo 145 della legge Regione Siciliana 15 marzo 1965, n. 16.
Tale risultato ermeneutico è peraltro reso agevole dalla lettura del terzo comma appena riportato: l’applicazione, che l’atto impugnato ha fatto, dell’art. 145 dell’ordinamento amministrativo degli enti locali in Sicilia deriva direttamente dalla disposizione normativa appena trascritta, la quale ha utilizzato l’istituto previsto dalla norma espressamente richiamata (art. 145) al fine di attuare la riforma delle province; sicché, l’atto impugnato si pone su un piano meramente esecutivo della norma regionale.
Né convince il lamentato impedimento al rinnovo democratico degli organi della provincia, atteso che in una fase transitoria – qual è quella disciplinata dalla norma regionale – il commissariamento rappresenta un istituto per attuare la riforma, proprio al fine di evitare una inutile, ed antieconomica, consultazione del corpo elettorale nelle more della compiuta attuazione della riforma stessa, prevista, peraltro, con l’adozione di apposita legge regionale entro un ristretto limite temporale (31 dicembre 2013).
Restano, invero, fuori dall’ambito di osservazioni qui svolte le doglianze inerenti l’asserita violazione degli articoli 5 e 114 Cost., per le quali si rinvia al prosieguo.
C. – La vera questione centrale attiene, come è evidente, all’asserita illegittimità costituzionale della l.r. n. 7/2013 e dell’art. 15 dello Statuto regionale siciliano.
C.1. – Secondo la prospettazione di parte ricorrente l’ontologica natura di ente a base elettiva popolare anche delle province siciliane sarebbe già stata presente nella Costituzione anche prima della riforma del Titolo V, attuata nel 2001. In ogni caso, la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 avrebbe definitivamente consacrato le province come enti territoriali a livello intermedio insopprimibili, se non con una modifica della stessa Carta.
Da qui, in estrema sintesi, derivano le conclusioni raggiunte in gravame sulla questione di costituzionalità della norma dello Statuto Regionale, con l’affermazione che, per quanto mai posta, la stessa verrebbe oggi in rilievo, atteso che il precetto recato nell’articolo 15 dello Statuto dovrebbe ritenersi superato dalla riforma costituzionale citata.
La questione, come prospettata, non è condivisibile e, ad avviso del Collegio, manifestamente infondata.
Giova in primo luogo rilevare come la ricostruzione degli insegnamenti della Corte costituzionale in materia di province siciliane, contenuta nel ricorso, sia in larga parte destituita di ogni fondamento.
Così, tanto per esemplificare una non lodevole metodica di citazione, a pagina 10 del ricorso si riproduce una affermazione della sentenza n. 96 del 1968 della Corte costituzionale del seguente tenore “la Provincia è per sua natura un ente territoriale e lo è anche la Provincia siciliana”, dimenticando però di aggiungere quanto si legge di seguito in quell’arresto, che così continua ”la quale, sia pure con l’attuale regime di “amministrazione straordinaria”, sopravive fino a quando verranno creati i liberi consorzi tra Comuni (art. 266 ord. amm. R.S.).”
Negato perciò ogni rilievo a una ricostruzione dogmatica priva di sicure fondamenta, è opportuno passare all’esame del precetto costituzionale regionale.
Recita l’art. 15 dello Statuto della Regione Siciliana:
1. Le circoscrizioni provinciali e gli organi ed enti pubblici che ne derivano sono soppressi nell’ambito della Regione siciliana.
2. L’ordinamento degli enti locali si basa nella Regione stessa sui Comuni e sui liberi Consorzi comunali, dotati della più ampia autonomia amministrativa e finanziaria.
3. Nel quadro di tali principi generali spetta alla Regione la legislazione esclusiva e l’esecuzione diretta in materia di circoscrizione, ordinamento e controllo degli enti locali.
Com’è noto, lo Statuto è stato approvato con R.D.L. 15 maggio 1946, n. 455 (pubblicato nella G.U. del Regno d’Italia n. 133-3 del 10 giugno 1946), convertito in legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2 (pubblicata nella GURI n. 58 del 9 marzo 1948); ed è stato successivamente modificato dalle leggi costituzionali 23 febbraio 1972, n. 1 (pubblicata nella G.U.R.I. n. 63 del 7 marzo 1972), 12 aprile 1989, n. 3 (pubblicata nella G.U.R.I. n. 87 del 14 aprile 1989) e 31 gennaio 2001, n. 2 (pubblicata nella G.U.R.I. n. 26 dell’1 febbraio 2001).
Il processo di costituzionalizzazione dello Statuto siciliano non trova peraltro limitazione nel richiamo operato dalla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2 all’articolo 116 Cost., come sembra suggerire parte ricorrente, secondo la quale la formula escluderebbe le disposizioni statutarie in contrasto con norme costituzionali inderogabili.
Un risultato ermeneutico di questo tipo è astrattamente ipotizzabile, ma non trova certo conferma in un precetto, quale l’originario articolo 116 Cost., che è per definizione non limitativo di competenze o di attribuzioni costituzionali, ma soltanto legittimante il passaggio utile per fornire a una legge ordinaria (quale originariamente era lo Statuto Siciliano) la dignità, il rango e la collocazione gerarchica tra le fonti costituzionali.
E’, quindi, pacifica la natura di norma costituzionale dell’art. 15; natura, la quale, di per sé, non esclude la (teorica) possibilità che la disposizione possa porsi in contrasto con i principi fondamentali contenuti nella parte prima della Costituzione, anche tenendo conto della risalente epoca in cui il testo dello Statuto venne approvato.
Va, tuttavia, rilevato che detta fonte di rango costituzionale è stata oggetto di modifiche con la legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2; sede, nella quale ben avrebbe potuto il legislatore costituzionale apportare eventuali modifiche anche all’art. 15 in esame.
Ma, a prescindere da tale dato, non convince la prospettazione, per cui la norma dello Statuto si porrebbe in contrasto con l’art. 5 Cost., in relazione all’art. 114 Cost..
Su tale punto, vale la pena richiamare i principi affermati dalla Corte Costituzionale nell’ordinanza n. 14/2009, la quale, sebbene riferita alla diversa posizione dello Stato rispetto agli altri enti indicati nella Carta Fondamentale, afferma principi pianamente applicabili al caso di specie:
“…come visto, il giudice a quo muove dalla premessa che la riforma del Titolo V della Parte II della Costituzione configura un rapporto di «pari ordinazione» tra lo Stato e gli altri enti territoriali (ivi compresa la Provincia), in considerazione della comune funzione di perseguire «interessi generali delle rispettive comunità», traendo da tale premessa la conseguenza che la scelta del legislatore di applicare solo allo Stato l’esenzione tributaria in questione è priva di giustificazione e rappresenta, pertanto, un vulnus al principio di eguaglianza e di pari ordinazione tra gli enti che costituiscono la Repubblica, ai sensi dell’art. 114 Cost.;
che, in proposito, va tuttavia evidenziato che le pur rilevanti modifiche introdotte dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), non comportano una innovazione «tale da equiparare pienamente tra loro i diversi soggetti istituzionali che pure tutti compongono l’ordinamento repubblicano, cosí da rendere omogenea la stessa condizione giuridica di fondo dello Stato, delle Regioni e degli enti territoriali» (sentenza n. 365 del 2007); principio, del resto, già affermato nella sentenza n. 247/2003, in cui la Consulta ha statuito che “Lo stesso art. 114 della Costituzione non comporta affatto una totale equiparazione fra gli enti in esso indicati, che dispongono di poteri profondamente diversi tra loro.”.
Dall’esame degli artt. 5 e 114, si desume, in sostanza, la indefettibile presenza di più livelli di governo, senza che, invece, possa inferirsene la necessaria regolamentazione identica tra i diversi livelli (nello specifico, tra comuni e province).
Tale considerazione risulta ulteriormente avvalorata proprio dalla riforma del titolo V della Costituzione, la quale, rafforzando la presenza di diversi soggetti istituzionali come componenti dell’ordinamento statale, ha costituzionalizzato, all’art. 118, il principio di sussidiarietà verticale, il quale attribuisce al Comune la titolarità principale dell’esercizio delle funzioni amministrative, in quanto ente più vicino ai cittadini, al quale spetta, in via prioritaria, il compito di esercitare concretamente i compiti amministrativi.
Detto principio, se postula l’inderogabile presenza di una pluralità di livelli di governo per l’esercizio delle funzioni amministrative a partire dall’ente locale di base, non implica, per ciò stesso, una totale equiparazione, sotto tutti gli aspetti, dei relativi ordinamenti, con salvezza comunque dell’autonomia statutaria, presidiata dall’art. 114 Cost..
In altre parole, la circostanza che, in base all’art. 5 della Costituzione, siano riconosciuti, nella loro essenzialità gli enti costitutivi della Repubblica Italiana, non è di per sé indicativa in ordine alla posizione reciproca e ai poteri, di cui ciascuno risulta provvisto. Per l’interprete resta fermo e intangibile il principio di sussidiarietà verticale, il cui rispetto impone (a costituzione invariata) la salvaguardia anche del livello intermedio di governo locale.
Del resto, che il comune e la provincia possano essere differenziati, si evince indirettamente dall’esame della stessa Carta Fondamentale: basti fare riferimento all’art. 133 Cost., il quale, mentre per l’istituzione o la modifica (delle circoscrizioni e denominazioni) dei Comuni, prevede che debbano essere sentite le popolazioni interessate, relativamente al mutamento delle circoscrizioni provinciali e alla istituzione di nuove province, prevede l’iniziativa dei Comuni.
Ne consegue, ad avviso del Collegio, che la connotazione della provincia – in Sicilia, del libero consorzio di comuni – come ente “autonomo” (art. 114 Cost.) non implica per ciò stesso che comune e provincia debbano necessariamente essere regolati in maniera identica, anche per quanto attiene al meccanismo di elezione dei componenti degli organi dell’ente intermedio (tra regione e comune).
Né è dato rinvenire nella Carta fondamentale un principio cogente sulla indefettibilità del metodo diretto di elezione; consentendosi, in linea di principio, al legislatore – nel nostro caso, regionale – di scegliere tra il metodo diretto e quello indiretto, ovviamente fuori dai casi in cui, espressamente, la Costituzione prevede l’elezione diretta da parte del popolo (artt. 56 e 58 Cost.).
Non si può neppure sostenere l’esistenza di una equazione elettività-democraticità ed elettività-autonomia, in quanto l’elettività costituisce solo un modo per conferire la titolarità di un ufficio, e non coincide con l’autonomia, la quale si atteggia, nel quadro costituzionale, come complesso di istituti atti a garantire la libertà di scelta ordinamentale nel quadro delle attribuzioni conferite ex lege, ma non già a presidiare le stesse fin dal momento della formazione dell’ente o dell’organo che della stessa autonomia usa.
La nozione di democrazia, infatti, non può essere ridotta al mero fenomeno elettivo diretto quasi che, una volta scelti i rappresentanti, ne sia stata assicurata la realizzazione.
E’ perfino ovvio che la volontà popolare debba essere espressa per consentire determinazioni a favore, quanto meno nella accezione di democrazia in senso sostanziale quale disegnata dalla migliore dottrina, dell’intera collettività; ma tale risultato non sempre e necessariamente deve passare attraverso lo strumento dell’elezione diretta, posto che ciò che veramente interessa è la giusta ponderazione tra libertà degli elettori e perseguimento degli interessi pubblici del contesto territoriale di riferimento: il che ben può realizzarsi, almeno in parte, anche attraverso elezioni di secondo grado.
Anche in queste ultime è garantita, per mezzo della individuazione elettiva dei componenti dell’organo di primo grado, la composizione dell’ente di secondo grado in conformità ed armonia con le scelte dell’elettorato che occupa il relativo territorio.
A prescindere da questo aspetto, giova ricordare che anche nei Comuni, cioè negli enti sicuramente e imprescindibilmente a elezione diretta, notevoli poteri amministrativi sono posti nelle mani di soggetti (gli assessori) privi nella normalità dei casi di legittimazione elettiva, ma inseriti nell’amministrazione comunale dal sindaco quale organo munito di investitura popolare.
Le attività degli organi elettivi finiscono, a questa stregua, per risolversi in controllo sull’operato degli organi amministrativi secondo un meccanismo di distacco tra amministrazione e controllo innestato all’interno di unico ente.
Il che significa come vada anche riconsiderata la stessa tradizionale impostazione del rapporto dei poteri nell’ente locale e della nozione di rappresentanza democratica, spesso affidata alla figura, in certo qual modo carismatica, del sindaco.
La diretta elettività degli organi della provincia non è, pertanto, munita di copertura costituzionale.
E ciò, a fortiori, in un contesto – qual è quello regionale siciliano – in cui la diretta elettività è prevista da una legge regionale (l.r. n. 9/1986), che ben può essere abrogata o modificata, sul punto, da una successiva fonte di pari grado attuativa del precetto costituzionale contenuto nell’art. 15 dello Statuto.
Anzi, ad avviso del Collegio, potrebbe non andare esente da censure di incostituzionalità proprio la sistematica ordinamentale recata nelle legge regionale del 1986 che si intende modificare, la quale ha sostanzialmente disciplinato l’ente provincia – in contrasto con il ridetto art. 15 – alla stregua di un ente intermedio elettivo della collettività di riferimento.
L’esponenzialità è, in questo schema, garantita dai rappresentanti dei componenti dei comuni riuniti in consorzio, con maggiore coerenza alla realtà locale di quanto possa avvenire nei consorzi di scopo o meramente gestionali.
La stessa Corte costituzionale, nella sentenza n. 164/1990, ha affermato che i soggetti istituzionali rientranti nel novero degli enti locali dovessero essere individuati “sulla base di più complesse coordinate istituzionali, quali la territorialità e la rappresentatività diretta o indiretta degli interessi comunitari”; e, nella successiva sentenza n. 286/1997 ha rilevato come “non vi è un principio costituzionale per cui i servizi pubblici debbono essere erogati solo da soggetti che siano rappresentanti diretti della collettività servita”.
Tanto basta a rendere priva di consistenza anche la dedotta violazione del principio di diretta elettività.
Si vuole, in ultima analisi, significare che, per quanto l’euforia istituzionale del passato abbia generato per l’ordinamento italiano ben quattro livelli di amministrazione in un Paese di dimensioni territoriali articolate, ma non certo imponenti rispetto a quello di altri Stati europei, non necessariamente da tale quadro deriva la soggezione alla regole dell’elezione diretta da parte dei cittadini per quanto concerne il livello intermedio.
Non si rinviene, al riguardo, alcun principio fondamentale sul quale innestare perplessità di rilievo costituzionale.
C.2. – Quanto alla presunta illegittimità della l.r. n. 7/2013 per contrasto con l’art. 3 della Carta Europea dell’autonomia locale – dedotta con la terza censura – è sufficiente rilevare che la disposizione internazionale invocata, lungi dal recare un contenuto precettivo, presenta un contenuto definitorio (v. Corte Costituzionale, sentenza, 17 novembre 2010, n. 325).
Per quanto attiene, poi, alla reiterata doglianza sul presunto impedimento del democratico rinnovo degli organi di governo delle province, oltre a quanto già rilevato al superiore punto B., è sufficiente richiamare il precedente di questo Tribunale, in cui si è affermato – con argomentazioni sovrapponibili al caso di specie, anche se riferibili alla precedente l.r. n. 14/2012 – che “il principio democratico non risulta violato non solo perché la l.r. n. 14/2012 individua in una data oltremodo vicina (il 31 marzo 2013) il momento entro la quale cesserà il commissariamento e dovrà procedersi alla elezione dei nuovi organi provinciali, ma anche perché il rispetto di tale principio deve essere bilanciato con quello del tendenziale equilibrio dei bilanci e di contenimento della spesa pubblica cui dovrà ispirarsi il riassetto ordinamentale delle province (v. art. 1, c. 2, l.r. n. 14/2012 e art. 97, c. 1, Cost., come introdotto dalla l. cost. 20/4/2012, n. 1, in tema di equilibrio dei bilanci delle pp.aa.)”. (v. T.A.R. Sicilia, III, sentenza breve, 19 giugno 2012, n. 1276).
Sulla questione relativa alla rappresentatività indiretta, si rinvia al punto C.1..
D. – Conclusivamente, il ricorso, in quanto infondato, deve essere rigettato, con salvezza degli atti impugnati.
E. – Avuto riguardo agli specifici profili della controversia, sussistono i presupposti per compensare integralmente tra le parti costituite le spese di giudizio; mentre nulla deve statuirsi nei riguardi di quelle non costituite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
L'articolo Abolizione Province e consorzi dei comuni. La sentenza del TAR Sicilia proviene da Giurdanella.it.
]]>L'articolo Fine delle Province. Guida alla costituzione dei nuovi Consorzi di Comuni in Sicilia proviene da Giurdanella.it.
]]>L’attuale riforma prende le mosse e attua il dettato dell’art. 15 dello Statuto siciliano, approvato con R.D.L. 15 maggio 1946, n. 455 e convertito in l. cost. 26 febbraio 1948, n. 2, che recita:
art. 15
1. Le circoscrizioni provinciali e gli organi ed enti pubblici che ne derivano sono soppressi nell’ambito della Regione siciliana.
2. L‘ordinamento degli enti locali si basa nella Regione stessa sui Comuni e sui liberi Consorzi comunali, dotati della più ampia autonomia amministrativa e finanziaria.
3. Nel quadro di tali principi generali spetta alla Regione la legislazione esclusiva e l’esecuzione diretta in materia di circoscrizione, ordinamento e controllo degli enti locali.
Come è agevole notare, il comma 2 del citato articolo costruisce il sistema degli enti locali su tre livelli, esattamente come avviene nel resto del territorio nazionale ed i liberi consorzi sono destinati a subentrare alle circoscrizioni provinciali soppresse. Pertanto, il libero consorzio previsto dall’art. 15 dello Statuto siciliano non è affatto un macro comune, ma bensì è un ente intermedio, che svolge funzioni sovra comunali.
Nonostante ciò le province in Sicilia sono sopravvissute come disegnate dallo Stato fino al 1986, quando con la legge regionale 9 vennero istituite le “province regionali”, qualificate, ai sensi dello statuto regionale, “liberi consorzi di comuni”. Le province erano “regionali” in quanto costituite e regolate dalla normativa siciliana, non, quindi, retaggio di disciplina ed ordinamento imposto dallo Stato.
Non solo. La legge regionale 9/1986 è rimasta lettera morta, proprio nella parte in cui attribuisce ai comuni un ruolo fondamentale nella costituzione, modifica e regolazione delle funzioni della provincia, che avrebbe potuto connotarsi fortemente come “regionale” e regolata dal “basso”. L’articolo 5 della legge assegnava ai comuni la possibilità di modificare le circoscrizioni. Mai fatto. L’articolo 15 consentiva l’avvio virtuoso di gestioni “comuni”, cioè associate, su iniziativa comunale: nemmeno l’ombra.
Oltre a ciò, dal confronto tra il dettato del comma 2 dell’art. 15 Statuto siciliano e il tenore della L.R. 9/1986 emerge un’altra differenza di particolare rilievo. La norma di rango costituzionale ha attribuito, evidentemente, una configurazione all’assetto istituzionale sovracomunale diversa rispetto a quello scaturito dalla L.R. 6/5/1986, n. 9 e s.m.i., che invece ha delineato l’organizzazione delle province siciliane – come nel resto dell’Italia – quali enti locali territoriali dotati di autonomia anche politica e non solo amministrativa e finanziaria.
I dubbi in ordine alla conformità statutaria, ovvero costituzionale, del disegno ordinamentale contenuto nella L.r. n. 9/86, risiedono quindi nel fatto che in luogo di liberi consorzi di comuni – enti pubblici non territoriali dotati di autonomia amministrativa e finanziaria–sono stati istituiti enti territoriali dotati non solo di autonomia amministrativa e finanziaria ma anche di autonomia politica. In buona sostanza è stato aggirato l’art. 15 dello Statuto, la cui modifica avrebbe richiesto la procedura di revisione aggravata di cui all’art. 138 della Cost., attesa la sua nota natura costituzionale, e una fonte di rango subordinato, qual’è la norma di attuazione n. 9/86, non può modificare e tradire la normativa attuata di rango superiore.
In questo quadro si inserisce l’attuale riforma approvata in esito alla seduta dell’Ars del 20 marzo 2013, che come anticipato, sostituisce alle vecchie 9 Province i liberi consorzi tra Comuni. Palermo, Catania e Messina dovrebbero poi costituire delle Città metropolitane ed essere, in ogni caso, aree autonome.
Le caratteristiche dei nuovi enti, in sintesi, saranno:
a) la presenza di organi di governo (presidente, giunta e consiglio) “di secondo grado”, cioè non eletti direttamente dal corpo elettorale, ma designati dai comuni, scegliendoli tra i sindaci ed i consiglieri; la carica, in tali consorzi sarà gratuita, pur essendo previsti i rimborsi spese;
b) il mantenimento di tutte le funzioni e competenze proprie delle province, ad eccezione di quelle concernenti gli istituti scolastici superiori e le strade; le scuole andrebbero ai comuni, le strade al Genio civile;
c) la previsione di una circoscrizione territoriale di almeno 150.000 abitanti (stando ai numeri si potrebbe arrivare a ben trentatré Liberi Consorzi, ma Crocetta ne ipotizza da dodici a quindici);
d) l’acquisizione delle funzioni del ciclo dell’acqua e dei rifiuti, conseguente all’abolizione delle autorità d’ambito e delle società di gestione da queste costituite.
La legge, di soli tre articoli, è sicuramente qualcosa in più di un proclama televisivo ma sicuramente è molto meno di un compiuto progetto di riforma dell’architettura istituzionale. Non vi è traccia di norme di coordinamento con la legge n. 9/86, e neanche della precedente l.r. 8 marzo 2012 n. 14 attraverso la quale il medesimo legislatore aveva, appena un anno fa, già avviato il riordino dell’ente intermedio impegnandosi ad individuare con successiva legge (da approvare entro il 31 dicembre 2012), l’individuazione delle funzioni di indirizzo e coordinamento delle attività dei Comuni e le modalità di elezione degli organi di governo. A una norma di carattere programmatica varata con la l.r. n. 14/2012 la nuova A.R.S. risponde quindi con una nuova norma, anch’essa di carattere programmatico, che sposta esattamente le lancette dell’orologio di ulteriori 12 mesi per la definitiva approvazione della legge sul riordino dell’ente intermedio.
Le uniche novità immediatamente operanti si attestano in realtà su di un piano squisitamente procedurale.
Primo, entro il 31 dicembre 2013 la Regione, con una nuova legge, dovrà disciplinare l’istituzione dei liberi Consorzi comunali per l’esercizio delle funzioni di governo di area vasta, nonchè l’istituzione delle città metropolitane. La legge approvata dall’Ars il 20 marzo quindi non sopprime alcun ente né introduce alcuna riforma: è una norma che rinvia ad altra norma.
Secondo, al fine di consentire la riforma è impedito il rinnovo degli organi provinciali e le Province vengono commissariate, visto che i nuovi liberi consorzi dovranno prevedere l’elezione di secondo grado. Nello specifico, agli organi delle Province regionali che cessano per scadenza naturale o anticipata nel corso del 2013, si applicherà, sino al 31 dicembre 2013, la disciplina prevista all’articolo 145 dell’ordinamento amministrativo degli enti locali (decreto legislativo presidenziale 29 ottobre 1955, n. 6) approvato con legge regionale 15 marzo 1963 n. 16 e s.m.i. Le Province saranno guidate da un Commissario Straordinario scelto dal Presidente della Regione, su proposta dell’Assessore regionale alle Autonomie Locali.
Dall’analisi di ciò che c’è passiamo all’analisi di ciò che manca e che crea notevoli problemi di ordine pratico.
La riforma non dice nulla sui 6.500 dipendenti provinciali che dovrebbero transitare verso la Regione o verso i Comuni. Non chiarisce se questo passaggio avverrà in deroga ai vincoli di legge in materia di costo del personale e che conseguenze avrà sul rispetto del patto di stabilità. Una soluzione sarebbe quella trasferire i dipendenti provinciali ai nascituri Liberi Consorzi dei Comuni.
Delle competenze dei Liberi Consorzi il ddl approvato dall’Assemblea Regionale Siciliana non parla, limitandosi a fare riferimento a generiche funzioni di governo di area vasta: non è detto, ad esempio, se tra queste competenze rientreranno le funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale e se questo comporterà il diritto dei nuovi soggetti giuridici ad incassare il relativo tributo provinciale, di cui all’articolo 19 del D.Lgs. n. 504/1992.
Così come nulla è chiarito in merito alle altre entrate tributarie provinciali, a partire dalle tasse automobilistiche.
I Comuni dovrebbero ereditare nuove funzioni (ad esempio l’edilizia scolastica) senza potere contare su alcune entrate delle Province.
Dalla nuova normativa manca, e non poteva essere altrimenti, qualsiasi accenno alla sorte di Prefetture, Questure ed altre uffici statali insistenti su base provinciale. L’Assemblea Regionale non poteva autarchicamente intervenire su questa materia.
Dall’amaro al dolce, cioè ai risparmi di spesa previsti. L’unica previsione che genererà risparmi per 50 milioni di euro a regime è quella che riguarda i futuri organi dei nascituri Liberi Consorzi che saranno eletti con il sistema indiretto di secondo grado (cfr. supra, sub a). In pratica dovrebbe provvedere l’assemblea dei Sindaci dei Comuni associati ad eleggere al proprio interno il Presidente del Consorzio. Gli incarichi politici dovrebbero essere svolti a titolo gratuito, salvo rimborsi spese. Ma per le modalità di elezione, la composizione e le funzioni di questi organi bisognerà attendere il nuovo provvedimento legislativo cui la riforma rinvia.
Infine, malgrado sia stata ridotto all’osso, il ddl continua a scontare anche dubbi di costituzionalità. Il disegno tende ad attuare il principio di autonomia sancito dallo Statuto siciliano (avente rango di legge costituzionale) che riconosce alla Regione il potere di auto-organizzazione dei propri organi istituzionali e delle funzioni dagli stessi espletato. La riforma del titolo V della Costituzione, però, nel 2001, ha “costituzionalizzato” le Province facendone uno dei pilastri della propria architettura, atteso che l’art. 114 della Carta Costituzione, oggi, sancisce che “La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato”.
Proprio perché esistono dubbi di costituzionalità, il testo del ddl sull’abolizione delle Province ha subìto dei cambiamenti, per evitare l’intervento del Commissario dello Stato e le sue censure. Il Presidente della Commissione Affari Istituzionali, Marzo Forzese, ha, in maniera inconsueta, prima della discussione in aula, incontrato informalmente proprio il Commissario di Stato, Carmelo Aronica, il quale ha suggerito di cambiare il testo iniziale del ddl. limitandosi a dare una nuova disciplina ai Liberi Consorzi di Comuni già previsti dall’art. 15 dello Statuto regionale e di non avventurarsi a parlare di abolizione delle Province e creazione di nuovi organismi. Suggerimento tenuto in debito conto.
L’attuale struttura istituzionale della Regione Sicilia potrebbe essere, in qualche modo, garantita dal rango costituzionale del proprio Statuto, ma se questa architettura venisse cambiata, ciò potrebbe avvenire solo attraverso la procedura di revisione costituzionale. Per molti, però, anche i “vecchi” Liberi Consorzi previsti dallo Statuto non rispondono più all’impianto costituzionale, così come riformato dalla legge n. 3/2001.
Da ultimo, si dubita della legittimità dell’abolizione formale delle Province con legge ordinaria. La riforma del titolo V ha mutato l’art. 118 della Costituzione della Repubblica Italiana, attribuendo anche alle Province (insieme ai Comuni ed alle Città metropolitane), la titolarità di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze. Il dubbio sul quomodo dell’abolizione delle Province siciliane, quindi, sussiste e la riforma potrebbe anche essere impugnata dal Commissario di Stato, proprio perché in contrasto con il novellato art. 118 della Costituzione.
L'articolo Fine delle Province. Guida alla costituzione dei nuovi Consorzi di Comuni in Sicilia proviene da Giurdanella.it.
]]>