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]]>Il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti ha risposto a questo quesito con parere n. 2508/2024.
L’intervento del Ministero ha riguardato le procedure di affidamento pubblico per cui le Stazioni appaltanti possono servirsi di elenchi di operatori economici ovvero di indagini di mercato attraverso cui individuare le imprese da invitare alle procedure negoziate.
A tal proposito, nella risposta al quesito si legge “ Negli affidamenti diretti, ferma restando la possibilità di selezionare gli operatori economici dagli elenchi istituiti dalle stazioni appaltanti [art. 50, comma 1, lett. a) e b), D.Lgs. 36/2023], la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall’ente concedente [art. 3, comma 1, lett. d), D.Lgs. 36/2023].
Secondo il MIT, l’utilizzo del Mepa (vale a dire dei fornitori abilitati in tale mercato) per l’individuazione degli operatori economici da invitare alle procedure negoziate sottosoglia risponde a quanto previsto dal combinato disposto dell’art. 1, comma 3, lett. c) e dell’art. 2 dell’Allegato II.1 al D.Lgs. 36/2023.
La prima delle disposizioni citate prevede la possibilità per le Stazioni appaltanti di munirsi di un regolamento che contenga i criteri di selezione dei soggetti da invitare a presentare offerta “a seguito di indagine di mercato o attingendo dall’elenco degli operatori economici propri o da quelli presenti nel mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni o in altri strumenti similari gestiti dalle centrali di committenza di riferimento”
La seconda disposizione, invece, laddove stabilisce che “Le indagini di mercato sono svolte secondo le modalità ritenute più convenienti dalla stazione appaltante, differenziate per importo e complessità di affidamento, secondo i principi di adeguatezza e proporzionalità, anche tramite la consultazione dei cataloghi elettronici del mercato elettronico propri o delle altre stazioni appaltanti, nonché di altri fornitori esistenti.”, implica che il ricorso agli elenchi di operatori presenti nel mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni sia riconducibile alla fattispecie di “indagine di mercato”.
In quest’ultimo caso, tuttavia, la stazione appaltante deve garantire l’opportuna pubblicità dell’attività di esplorazione del mercato con le modalità suindicate.
Per converso, non è possibile equiparare il MEPA a un elenco o albo di operatori economici.
Sennonché, il Mepa (o altre piattaforme) può essere utilizzato come elenco fornitori qualora venga adottato un regolamento istitutivo dell’albo, ai sensi dell’art. 3 dell’allegato II.1.
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]]>L'articolo La gara su MEPA, è sempre una procedura negoziata? proviene da Giurdanella.it.
]]>La sentenza Tar Puglia – Lecce, 2 ottobre 2018, n. 1412 si pronuncia su una procedura ad evidenza pubblica laddove l’Amministrazione ha limitato la possibilità di far pervenire la manifestazione di interesse a partecipare ai soli operatori che fossero iscritti al portale del MEPA, “Acquisti in rete P.A.”, pertanto escludendo la partecipazione ai non iscritti.
Il ricorrente deduce l’illegittimità dell’operato dell’Amministrazione che, avendo esperito una procedura ristretta in economia ex art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016, non avrebbe dovuto invitare alla gara in esame il gestore uscente del medesimo servizio , in applicazione del principio della “rotazione” nella aggiudicazione delle forniture sotto soglia di cui agli artt. 30 e 36 del D.Lgs. 50/2016.
Il Tar pugliese, accogliendo il ricorso, chiarisce che anche nel caso in esame va applicato il principio di rotazione.
Per i contratti sotto soglia, l’art. 36, comma 1 e comma 2 lett. b) del d.lgs. n. 50 del 2016, prevede che l’affidamento debba avvenire nel rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti e in modo da assicurare l’effettiva possibilità di partecipazione delle piccole e medie imprese.
Si tratta di un principio funzionale all’esigenza di evitare il consolidamento di rendite di posizione in capo al gestore uscente (la cui posizione di vantaggio deriva soprattutto dalle informazioni acquisite durante il pregresso affidamento), conseguentemente l’invito all’affidatario uscente riveste carattere eccezionale e deve essere adeguatamente motivato, avuto riguardo al numero ridotto di operatori presenti sul mercato, al grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale ovvero all’oggetto e alle caratteristiche del mercato di riferimento.
L’Anac, con le Linee Guida n. 4 del 2016, ha ammesso, comunque, che la rotazione possa non essere applicata quando il nuovo affidamento avvenga tramite procedure ordinarie o comunque aperte al mercato, nelle quali la stazione appaltante non operi alcuna limitazione in ordine al numero di operatori economici tra i quali effettuare la selezione.
Secondo i giudici leccesi, nella fattispecie in esame, l’Amministrazione ha formalmente – e sostanzialmente – esperito una procedura ristretta in economia ex art. 36 del D.Lgs. 50/2016: invero, ha limitato, sin dalla prima fase della procedura, la possibilità di far pervenire la manifestazione di interesse a partecipare ai soli operatori che fossero iscritti al portale denominato “Acquisti in rete P.A.”.
Di fatto, i non iscritti a detto portale non hanno potuto partecipare alla procedura in esame. Non si sono realizzati, dunque, i presupposti per la configurabilità della concorrenzialità pura: da qui l’obbligo di non invitare il gestore uscente.
In allegato la sentenza integrale Tar Puglia – Lecce, 2 ottobre 2018, n. 1412
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]]>L'articolo Niente principio di rotazione per le gare aperte (sottosoglia) proviene da Giurdanella.it.
]]>Il Tar Campania, sez. VIII, 23 luglio 2018, n. 4883 rigetta il ricorso dove veniva contestata l’aggiudicazione di un servizio (sotto-soglia), mediante procedura aperta MEPA, a favore dell’affidatario del precedente contratto.
L’art. 36 (Contratti sotto soglia) del d.lgs. n. 50/2016 prevede che: “1. L’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 35 avvengono nel rispetto dei principi di cui agli articoli 30, comma 1, 34 e 42, nonché del rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti e in modo da assicurare l’effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese. Le stazioni appaltanti possono, altresì, applicare le disposizioni di cui all’articolo 50.”.
Parte ricorrente lamentava la violazione dei principio di rotazione delle imprese partecipanti che, a suo avviso, troverebbe applicazione negli appalti sottosoglia a prescindere dal tipo di procedura utilizzata dalla stazione appaltante, ai fini del nuovo conferimento dell’incarico e della nuova scelta del contraente.
I giudici amministrativi campani, tuttavia, sono di tutt’altro avviso, ritenendo che il principio di rotazione non abbia applicazione generalizzata nelle procedure sotto soglia.
Il Tar Campania fa proprio quanto affermato dalla versione aggiornata delle Linee Guida Anac sul sotto soglia, per cui “3.6 ….La rotazione non si applica laddove il nuovo affidamento avvenga tramite procedure ordinarie o comunque aperte al mercato, nelle quali la stazione appaltante, in virtù di regole prestabilite dal codice dei contratti pubblici ovvero dalla stessa in caso di indagini di mercato o consultazione di elenchi, non operi alcuna limitazione in ordine al numero di operatori economici tra i quali effettuare la selezione….”.
Considerato che nella fattispecie oggetto della decisione si discuteva di procedura aperta, ex art.60 del d.lgs. n. 50/2016, tramite sistema MEPA, come espressamente disposto nel bando, e non, invece, di aggiudicazione mediante affidamento diretto e/o procedura negoziata, il TAR Camania ha rigettato la censura relativa alla violazione del principio di rotazione.
In allegato Tar Campania, sez. VIII, 23 luglio 2018, n. 4883
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]]>L'articolo Gare telematiche, soccorso istruttorio per i file con formato errato proviene da Giurdanella.it.
]]>Nel caso in esame del Consiglio di Stato, una stazione appaltante aveva escluso un concorrente poiché la documentazione di gara era stata presentata in formato doc. anziché pdf.: ciò avrebbe comportato la mancata apertura dei relativi files sia nel corso della seduta pubblica che nella successiva seduta riservata, con conseguente impossibilità di verificarne il contenuto”.
La controversia dinnanzi al Consiglio di Stato aveva ad oggetto i limiti alla sanabilità, mediante lo strumento del cd. soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9, d.lvo n. 50/2016, delle difformità, rispetto alle prescrizioni della lex specialis, caratterizzanti le concrete modalità di presentazione della documentazione finalizzata ad estrinsecare la volontà di partecipazione alla gara del concorrente, in particolare nel caso di una procedura di gara telematica.
Ai sensi del disposto dell’art. 83, comma 9, d.lvo n. 50/2016 “le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al presente comma. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all’articolo 85, con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica e all’offerta tecnica, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l’individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa”.
In questo caso l’irregolarità contestata, inerendo alla domanda di partecipazione (e non, quindi, all’offerta economica o a quella tecnica), rientra pianamente entro il perimetro applicativo del soccorso istruttorio.
Inoltre, premessa l’inammissibilità di sanare le irregolarità che non consentano di risalire al contenuto (o all’autore) del documento che ne sia affetto, traducendosi nella produzione ex novo dello stesso documento, tale situazione non ricorre nella fattispecie in esame: è pacifico che non si trattasse di un documento nei fatti nuovo.
Il formato utilizzato per la compilazione e l’invio della domanda di partecipazione dalle imprese, il formato doc., non era tale da impedirne, in maniera assoluta, la corretta visualizzazione e lettura: sarebbe infatti stato sufficiente, a tal fine, utilizzare in maniera appropriata un software che appartiene allo strumentario digitale “di base” di qualunque soggetto (pubblico o privato).
Né potrebbe sostenersi che la necessità di effettuare operazioni ulteriori, rispetto a quella connessa alla mera apertura dei files inviati dai concorrenti mediante la stessa piattaforma elettronica sulla quale erano stati “caricati”, avrebbe rappresentato un serio intralcio per il regolare svolgimento della gara: a prescindere dal rilievo secondo cui le attività implicate dalla apertura dei files aventi l’estensione .doc non sono caratterizzate da profili di particolare gravosità o dispendio temporale, essendo agevolmente espletabili da qualunque operatore dotato di medie conoscenze informatiche, deve osservarsi che la stessa Commissione di gara non si è sottratta al compito di porre in essere i tentativi necessari per la lettura degli stessi.
Inoltre, secondo i giudici amministrativi, sebbene il linea generale il formato pdf dia più garanzie di immodificabilità del formato doc., nella specie tuttavia, anche in considerazione della natura del documento irregolare (la domanda di partecipazione alla gara: diverso e più approfondito discorso dovrebbe farsi, secondo il Consiglio di Stato, ove il vizio riguardasse l’offerta tecnica o economica), l’esigenza di immodificabilità non si pone in termini così stringenti, non contenendo essa dati suscettibili di influire sullo svolgimento della selezione, da indurre a ritenere che l’irregolarità incida sulla stessa “individuazione del contenuto” del documento medesimo o del suo autore, siccome sfornito di idonee garanzie di “stabilità”.
Ma tale esigenza di immodificabilità, conclude il Collegio, sarebbe stata agevolmente e tempestivamente salvaguardata mediante l’attivazione del soccorso istruttorio, il quale, attraverso l’acquisizione del documento nel formato .pdf richiesto dalla lex specialis, avrebbe garantito pro futuro ed in termini ragionevolmente rapidi (rispetto alla trasmissione originaria dei documenti da parte dell’impresa ed alla loro acquisizione da parte della Commissione di gara) l’integrità del documento (previa verifica della corrispondenza del suo contenuto a quello acquisito in formato .doc).
Il Consiglio di Stato aggiunge, infine, che la lex specialis non contemplava alcuna espressa sanzione di esclusione per l’ipotesi di inosservanza della prescrizione concernente l’estensione del file recante la domanda di partecipazione.
In allegato Cons. Stato, sez. III, 3 luglio 2018, n. 4065
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]]>L'articolo Problemi tecnici del MEPA, peggio per il concorrente ritardatario proviene da Giurdanella.it.
]]>Nel parere di precontenzioso n. 537/2018, l’Anac si pronuncia sul caso dell’operatore economico che, in una procedura di gara telematica, non aveva potuto inviare nei termini un offerta per via delle dimensioni dei file da caricare sulla piattaforma, superiori ai limiti massimi consentiti dal sistema.
Secondo l’Operatore Economico, che aveva appreso solo contattando il call center dell’esistenza di un limite tecnico di 13 MB per la dimensione del file dell’offerta, l’Amministrazione avrebbe dovuto annullare la procedura o riaprire il termine per le offerte.
Secondo l’ANAC, tuttavia, l’operatore che iniziava le operazioni di caricamento alle ore 11.30, mentre la procedura di RDO aveva scadenza alle ore 12.00, non può ottenere una riapertura dei termini, in virtù del principio di autoresponsabilità.
Infatti risponde al principio di autoresponsabilità l’onere di colui che intende prendere parte alla gara di attivarsi in tempo utile per prevenire eventuali inconvenienti che, nei minuti immediatamente antecedenti alla scadenza del termine, gli impediscano la tempestiva proposizione dell’offerta, salvi ovviamente i malfunzionamenti del sistema imputabili al gestore del medesimo
L’Anac sottolinea che, avuto riguardo alle peculiarità delle procedure selettive informatiche rispetto a quelle cartacee, la giurisprudenza amministrativa ha evidenziato come esse, a fronte degli indiscutibili vantaggi, scontino tuttavia un “rischio di rete” – dovuto alla presenza di sovraccarichi o di cali di performance della rete – ed un “rischio tecnologico” dovuto alle caratteristiche dei sistemi operativi utilizzati dagli operator
Acquisita la consapevolezza che i rischi sopra menzionati costituiscono un’alea, bensì attenuabile ma non eliminabile in senso assoluto, risponde al principio di autoresponsabilità l’onere di colui che intende prendere parte alla gara di attivarsi , salvi ovviamente i malfunzionamenti del sistema imputabili al gestore del medesimo (ad esempio fermi del sistema o mancato rispetto dei livelli di servizio) per i quali invece non può che affermarsi la responsabilità di quest’ultimo e la necessità di riconoscere una sospensione o proroga del termine per la presentazione delle offerte, come peraltro ora espressamente previsto dall’art. 79, comma 5-bis, del d. lgs. 50/2016 (Cons. Stato, Sez. III, 3 luglio 2017 n. 3245; Parere n. 4 del 29 luglio 2014);
Applicando questo principio al caso di specie, se la società ricorrente avesse provveduto con congruo anticipo all’invio telematico della propria offerta, avrebbe avuto a disposizione il tempo necessario per risolvere positivamente ogni inconveniente di tipo tecnico, anche eventualmente avvalendosi della possibilità di ottenere l’intervento del gestore del sistema.
Viceversa, il concorrente non è stato in grado di osservare il termine di presentazione delle offerte avendo iniziato le operazioni di invio dell’offerta in un momento eccessivamente a ridosso della menzionata scadenza, tale da rendere non possibile la fruizione dell’assistenza tecnica. Pertanto, conclude l’ANAC, l’invocata riapertura dei termini di presentazione dell’offerta costituirebbe violazione del principio della par condicio dei concorrenti.
In allegato:
DELIBERA N. 537 DEL 6 giugno 2018
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]]>L'articolo Nuovo Codice Appalti: le modifiche al MEPA e al sistema dinamico proviene da Giurdanella.it.
]]>Il Portale spiega che le modifiche riguardano in particolare il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione e il Sistema dinamico di acquisizione, per i quali sono in corso le attività di adeguamento al rinnovato contesto normativo.
Per quanto riguarda il MePA, si sta procedendo all’aggiornamento della documentazione generata automaticamente dal sistema, in modo da renderla rispondente alle prescrizioni del Codice. In attesa del completamento di tali interventi, è comunque possibile utilizzare il Mercato Elettronico della P.A., ovviamente nel rispetto delle nuove disposizioni in materia di acquisti sotto-soglia.
In particolare, è necessario tener presenti – a titolo meramente esemplificativo e fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente – le seguenti prescrizioni del nuovo Codice dei contratti pubblici:
Il nuovo Codice ha modificato in maniera ancor più sostanziale il Sistema dinamico di acquisizione. È stata, infatti, eliminata la fase del Bando semplificato, con il conseguente venir meno dei costi di pubblicazione e con una notevole riduzione dei tempi della procedura. All’avvio di un Appalto specifico, partirà direttamente il confronto competitivo, con un risparmio temporale di circa 30 giorni.
Come conseguenza dell’eliminazione del Bando semplificato, non è più prevista la “Manifestazione d’interesse” da parte delle imprese. Pertanto, il Sistema inviterà automaticamente tutti gli operatori economici che, alla data d’invio della lettera d’invito, avranno conseguito l’ammissione relativamente alle categorie merceologiche oggetto dell’appalto. I fornitori che, pur avendo inoltrato domanda, non avranno conseguito l’ammissione entro la data / ora di avvio della gara, non saranno invitati e non potranno, quindi, partecipare allo specifico appalto. Una volta ammessi, saranno invitati agli appalti specifici lanciati successivamente alla data di ammissione.
Questi cambiamenti sostanziali hanno reso necessario l’adeguamento alla nuova normativa dei Bandi istitutivi in essere: le attività sono già state avviate, in modo da rendere possibile alle P.A., entro il mese di luglio 2016, l’esecuzione dei nuovi Appalti specifici in conformità con il D.lgs. 50/2016. Al momento non è quindi più possibile avviare nuovi bandi semplificati nell’ambito dei Bandi istitutivi attualmente pubblicati.
Per quanto riguarda, invece, i bandi semplificati pubblicati entro il 19 aprile, le Amministrazioni possono procedere seguendo le norme del “vecchio” Codice (D.lgs. 163/2006), espletando regolarmente le fasi successive alla pubblicazione (manifestazione d’interesse dei fornitori, valutazione da parte di Consip delle nuove domande di ammissione, confronto concorrenziale, presentazione dell’offerta, esame delle offerte e aggiudicazione).
Clicca qui per l’avviso sul portale www.acquistinretepa.it
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]]>L'articolo La verifica dei requisiti nella gare telematiche: comunicato Anac proviene da Giurdanella.it.
]]>Sul punto si evidenzia che, con riferimento alle gare gestite con modalità telematiche, Consip, in qualità di gestore del MePA, ai sensi dell’art. 71 del d.p.r. 445/2000, effettua controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive in ordine al possesso dei requisiti di carattere generale, rese dagli operatori economici in fase di abilitazione al MePA e rinnovate ogni sei mesi. A tal fine procede a verifiche a campione o in caso di sospetto sulla veridicità delle autocertificazioni rese dai partecipanti, presso le amministrazioni competenti (INPS, INAIL, Agenzia delle Entrate, Casellario giudiziale, ecc.) Detti controlli valgono ai fini della partecipazione degli operatori economici alle procedure di affidamento.
La singola stazione appaltante, invece, è tenuta a svolgere le verifiche in ordine al possesso dei requisiti di ordine generale esclusivamente nei confronti del soggetto aggiudicatario della singola RDO. A tal fine potrà avvalersi del sistema AVCpass, come precisato nel Comunicato del Presidente del 12 giugno 2013, utilizzando la modalità di interazione «web based» (ossia mediante connessione al sistema AVCpass via web) secondo le indicazioni fornite nel Manuale d’uso dell’applicazione e previa registrazione della stazione appaltante medesima e degli operatori economici partecipanti.
Clicca qui per il testo del comunicato in pdf
L'articolo La verifica dei requisiti nella gare telematiche: comunicato Anac proviene da Giurdanella.it.
]]>L'articolo Agenzia delle Entrate e Mercato Elettronico P.A.
… proviene da Giurdanella.it.
Sì all’imposta di bollo sulle transazioni effettuate attraverso il MEPA. L’Agenzia delle Entrate interviene in merito alla valenza fiscale delle transazioni gestite per via elettronica e telematica nell’ambito del MEPA (il mercato elettronico della PA), per l’approvvigionamento dei beni da parte delle pubbliche amministrazioni.
Queste le osservazioni dell’Agenzia:
“Al mercato digitale ‘MEPA’ possono accedere, oltre alle pubbliche amministrazioni, esclusivamente aziende fornitrici che siano state previamente abilitate a presentare i propri beni o servizi, offerti sul sistema in forma di cataloghi. I fornitori abilitati formulano, quindi, anche a seguito di specifiche richieste da parte della pubblica amministrazione, delle offerte pubbliche di beni e servizi.
A seguito della presentazione di tali offerte, la pubblica amministrazione individua quella che risulta conforme alle proprie richieste, procedendo alla conclusione del contratto, tramite apposito ‘documento di stipula’.
Tale documento di stipula, benché firmato digitalmente solo dall’amministrazione, è sufficiente ad instaurare il rapporto contrattuale. La controparte non è, infatti, tenuta a manifestare ulteriormente la propria volontà in tal senso, in quanto tale volontà si è già resa palese con l’inserimento dell’offerta nel sistema.
In merito alle dette transazioni scambiate nel mercato elettronico si evidenzia che l’articolo 328 del DPR 5 ottobre 2010, n. 207, prevede espressamente al quinto comma che ‘Il contratto è stipulato per scrittura privata, che può consistere anche nello scambio dei documenti di offerta e accettazione firmati digitalmente dal fornitore e dalla stazione appaltante’.
Il contratto tra la pubblica amministrazione ed un fornitore abilitato è dunque stipulato per scrittura privata e lo scambio di documenti digitali tra i due soggetti concretizza una particolare procedura prevista per la stipula di detta scrittura privata.
Con riferimento ai documenti di accettazione, dal fac-simile inviato alla scrivente a seguito di richiesta di documentazione integrativa, si evince che detto documento contiene tutti i dati essenziali del contratto: amministrazione aggiudicatrice, fornitore aggiudicatario, oggetto della fornitura, dati identificativi, tecnici ed economici dell’oggetto offerto, informazioni per la consegna e fatturazione ecc. e, pertanto, tale documento di accettazione dell’offerta presentata da un fornitore abilitato, deve essere assoggettato ad imposta di bollo ai sensi del citato articolo 2, della Tariffa, parte prima, allegata al DPR n. 642 del 1972.
L’imposta assolta in relazione a tale documento potrà essere addebitata al soggetto che presenta l’offerta (fornitore).
Come risulta dall’art. 53 delle ‘Regole del sistema di e-procurement della Pubblica Amministrazione’, pubblicate sul sito www.acquistinretepa.it , infatti, il contratto concluso è composto dall’offerta del fornitore e dal documento di accettazione del soggetto aggiudicatore. Con riferimento a tali contratti il medesimo articolo 53 stabilisce che il “soggetto aggiudicatore è tenuto ad assicurare, tra l’altro, il rispetto delle norme sull’imposta di bollo..”.
A parere della scrivente, le offerte economiche presentate dagli operatori che non sono seguite dall’accettazione da parte della Pubblica amministrazione non sono, invece, rilevanti ai fini dell’applicazione dell’imposta di bollo. Si tratta, infatti, di mere proposte contrattuali, la cui validità permane fino al termine indicato dalla procedura, che non producono effetti giuridici qualora non seguite dall’accettazione”.
. . .
Agenzia delle Entrate
Direzione Centrale Normativa
Risoluzione n. 96/E del 16 dicembre 2013
Oggetto: Interpello ai sensi dell’articolo 11 della legge n. 212 del 2000 – Imposta di bollo nell’ambito del Mercato elettronico della Pubblica amministrazione
Con l’interpello specificato in oggetto, concernente l’interpretazione del DPR n. 642 del 1972, è stato esposto il seguente
QUESITO
La società istante, ALFA spa, chiede chiarimenti in merito al corretto trattamento tributario applicabile, ai fini dell’imposta di bollo, ai documenti di offerta e accettazione per l’ approvvigionamento di beni e servizi scambiati tra Enti e fornitori all’interno del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA).
La società istante precisa che i predetti documenti sono redatti in formato elettronico e vengono firmati digitalmente solo dal soggetto che emana il documento (e non anche dall’ altra parte contraente) e vengono scambiati tra fornitori ed Enti attraverso la piattaforma del MEPA, in conformità a quanto previsto dall’articolo 328 del DPR 5 ottobre 2010, n. 207, concernente il “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”.
SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
La società istante ritiene che i documenti in parola debbano esser ricondotti nell’ambito di applicazione della disposizione recata dall’articolo 24 della Tariffa, Parte Seconda, allegata al DPR 26 ottobre 1972, n. 642, e che, di conseguenza, vadano assoggettati all’ imposta di bollo solo in caso d’ uso.
PARERE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
Al fine di corrispondere al quesito proposto, appare utile ricordare che l’ articolo 2 della tariffa, Parte Prima, allegata al DPR 26 ottobre 1972, n. 642, stabilisce l’applicazione dell’imposta di bollo, fin dall’origine, per le “Scritture private contenenti convenzioni o dichiarazioni anche unilaterali con le quali si creano, si modificano, si estinguono, si accertano o si documentano rapporti giuridici di ogni specie, descrizioni, constatazioni e inventari destinati a far prova tra le parti che li hanno sottoscritti”.
Il successivo articolo 24 della tariffa, Parte Seconda, prevede, invece, l’applicazione dell’imposta, solo in caso d’ uso, per gli “Atti e documenti di cui all’ articolo 2 redatti sotto forma di corrispondenza o di dispacci telegrafici, ancorché contenenti clausole di cui all’ articolo 1341 del codice civile”.
A parere della scrivente, nell’ambito di tale ultima previsione non possono essere ricondotti i documenti di offerta e accettazione per l’approvvigionamento di beni e servizi oggetto della presente istanza di interpello.
Occorre evidenziare, infatti, che i documenti in esame sono formati nell’ambito di una particolare procedura prevista per l’approvvigionamento dei beni da parte delle pubbliche amministrazioni e sono relativi a transazioni gestite per via elettronica e telematica nell’ambito del MEPA. A detto mercato digitale possono accedere, oltre alle pubbliche amministrazioni, esclusivamente aziende fornitrici che siano state previamente abilitate a presentare i propri beni o servizi, offerti sul sistema in forma di cataloghi. I fornitori abilitati formulano, quindi, anche a seguito di specifiche richieste da parte della pubblica amministrazione, delle offerte pubbliche di beni e servizi.
A seguito della presentazione di tali offerte, la pubblica amministrazione individua quella che risulta conforme alle proprie richieste, procedendo alla conclusione del contratto, tramite apposito ‘documento di stipula’.
Tale documento di stipula, benché firmato digitalmente solo dall’amministrazione, è sufficiente ad instaurare il rapporto contrattuale.
La controparte non è, infatti, tenuta a manifestare ulteriormente la propria volontà in tal senso, in quanto tale volontà si è già resa palese con l’inserimento dell’offerta nel sistema.
In merito alle dette transazioni scambiate nel mercato elettronico si evidenzia che l’articolo 328 del DPR 5 ottobre 2010, n. 207, prevede espressamente al quinto comma che “Il contratto è stipulato per scrittura privata, che può consistere anche nello scambio dei documenti di offerta e accettazione firmati digitalmente dal fornitore e dalla stazione appaltante”.
Il contratto tra la pubblica amministrazione ed un fornitore abilitato è dunque stipulato per scrittura privata e lo scambio di documenti digitali tra i due soggetti concretizza una particolare procedura prevista per la stipula di detta scrittura privata.
Con riferimento ai documenti di accettazione, dal fac-simile inviato alla scrivente a seguito di richiesta di documentazione integrativa, si evince che detto documento contiene tutti i dati essenziali del contratto: amministrazione aggiudicatrice, fornitore aggiudicatario, oggetto della fornitura, dati identificativi, tecnici ed economici dell’oggetto offerto, informazioni per la consegna e fatturazione ecc. e, pertanto, tale documento di accettazione dell’offerta presentata da un fornitore abilitato, deve essere assoggettato ad imposta di bollo ai sensi del citato articolo 2, della Tariffa, parte prima, allegata al DPR n. 642 del 1972.
L’imposta assolta in relazione a tale documento potrà essere addebitata al soggetto che presenta l’offerta (fornitore).
Come risulta dall’art. 53 delle ‘Regole del sistema di e-procurement della Pubblica Amministrazione’, pubblicate sul sito www.acquistinretepa.it , infatti, il contratto concluso è composto dall’offerta del fornitore e dal documento di accettazione del soggetto aggiudicatore. Con riferimento a tali contratti il medesimo articolo 53 stabilisce che il “soggetto aggiudicatore è tenuto ad assicurare, tra l’altro, il rispetto delle norme sull’imposta di bollo..”.
A parere della scrivente, le offerte economiche presentate dagli operatori che non sono seguite dall’accettazione da parte della Pubblica amministrazione non sono, invece, rilevanti ai fini dell’applicazione dell’imposta di bollo. Si tratta, infatti, di mere proposte contrattuali, la cui validità permane fino al termine indicato dalla procedura, che non producono effetti giuridici qualora non seguite dall’accettazione.
Le Direzioni regionali vigileranno affinché le istruzioni fornite e i principi enunciati con la presente risoluzione vengano puntualmente osservati dalle Direzioni provinciali e dagli Uffici dipendenti.
Il Direttore Centrale
L'articolo Agenzia delle Entrate e Mercato Elettronico P.A.
… proviene da Giurdanella.it.
L'articolo DAE: arriva la 10° edizione del Convegno Nazionale sul Diritto Amministrativo Elettronico proviene da Giurdanella.it.
]]>Per tenere il passo con la digitalizzazione dell’attività amministrativa, il prossimo 12 dicembre si terrà a Roma, presso la Sala Conferenze del Tar Lazio, la 10° edizione del DAE, Convegno Nazionale sul Diritto Amministrativo Elettronico.
Il DAE è un evento organizzato e promosso da Cesda Srl, con la direzione scientifica dello studio legale Giurdanella&Partners. Per questa decima edizione saranno tantissimi gli esperti del diritto amministrativo elettronico che interverranno, tra cui gli avvocati Carmelo Giurdanella ed Elio Guarnaccia, ideatori e coordinatori dell’evento.
Tanti i preparativi per questa edizione decennale del Convegno che già in passato ha raccolto molto consensi a livello nazionale.
4 i temi che verranno affrontati:
L’evento è in corso di accreditamento presso l’Ordine degli avvocati di Roma.
La partecipazione all’evento è gratuita, ma è necessario prenotare la propria presenza.
Giurdanella.it, per l’occasione, seguirà l’evolversi del programma scientifico e dei temi affrontati durante la Conferenza.
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]]>Il decreto all’art. 1 stabilisce che: “Per l’anno 2013 e in ogni caso fino all’emanazione di successivo decreto, le amministrazioni pubbliche statali, centrali e periferiche, procedono alle acquisizioni dei beni e dei servizi relativi alle divisioni 30, 48, 50 e 72 come individuate ai sensi del Regolamento (CE) n. 213 del 28 novembre 2007 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del 15 marzo 2008, attraverso strumenti di acquisto informatici propri o messi a disposizione, secondo quanto previsto al successivo art. 2, dal Ministero dell’economia e delle finanze, nel caso in cui l’importo a base d’asta sia superiore alla soglia di 2,5 milioni di Euro e almeno l’ottanta per cento del detto importo sia costituito da acquisizioni di beni e servizi inclusi tra i CPV di seguito elencati:
Per la divisione «30», le classi CPV: 3010, 3011, 3012, 3014, 3015, 3020, 3021, 3022, 3023;
Per la divisione «48»: tutta la divisione;
Per la divisione «50», le classi CPV: 5031, 5032;
Per la divisione «72»: tutta la divisione”.
Confrontando tale disposizione con il Regolamento CE 213/2007 vediamo che tra i beni e servizi da acquisire attraverso strumenti informatici rientrano:
Nella divisione 30: Macchine per ufficio, attrezzature e forniture: fotocopiatrici, obliteratici, accessori e toner per scanner e stampanti, trasmettitori digitali, calcolatrici, registratori di cassa, distributori automatici di biglietti e banconote, macchine per scrivere ecc, ed apparecchiature informatiche e forniture: apparecchi hardware e forniture, computer personali, portatili, tablet, lettori ottici, stampanti, codificatori ecc..
Nella divisione 48: Pacchetti software e sistemi di informazione
Nella divisione 50: Servizi di riparazione, manutenzione attrezzature d’ufficio e personal computer
Nella divisione 72: Servizi di riparazione e manutenzione di riscaldamenti centrali e Messa in opera di impianti di riscaldamento
Le amministrazioni pubbliche statali, centrali e periferiche procedono ad acquisire attraverso gli strumenti informatici tali beni e servizi a partire dal sesto mese dall’entrata in vigore del presente decreto.
L’art. 2 del decreto stabilisce poi che “1. Ai fini dell’applicazione del precedente art. 1, ferma restando la facoltà di utilizzo di strumenti propri, le amministrazioni statali, centrali e periferiche, ricorrono al sistema dinamico di acquisizione di cui all’art. 287, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, ove disponibile per le relative categorie di beni e servizi, ovvero utilizzano il sistema informatico di negoziazione del Ministero dell’economia e delle finanze in modalità ASP (Application Service Provider). 2. Ai fini dell’utilizzo del sistema informatico di negoziazione del Ministero dell’economia e delle finanze in modalità ASP, ai sensi del precedente comma, le amministrazioni statali, centrali e periferiche, sottoscrivono per accettazione le condizioni generali di utilizzo pubblicate nell’apposita sezione del portale www.acquistinretepa.it.”
Quindi salva la facoltà di utilizzo di strumenti propri, le pubbliche amministrazioni procedono agli acquisti attraverso il mercato elettronico della pubblica amministrazione, accessibile dal portale www.acquistinretepa.it.
Per ulteriori approfondimenti si allega il testo integrale del DM
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