militari Archives - Giurdanella.it https://www.giurdanella.it/tag/militari/ Rivista di diritto amministrativo dal 1998 Thu, 16 May 2019 10:18:50 +0000 it-IT hourly 1 https://wordpress.org/?v=7.1.3 Ordini amministrativi e trasferimenti: non si applica il procedimento amministrativo https://www.giurdanella.it/2019/05/ordini-amministrativi-e-trasferimenti-non-si-applica-il-procedimento-amministrativo/ Tue, 21 May 2019 10:01:36 +0000 http://www.giurdanella.it/?p=50257 Per gli ordini e i trasferimenti dei militari non sono necessarie particolari garanzie di partecipazione procedimentale, né una specifica motivazione

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Gli ordini di trasferimento dei militari non richiedono particolari garanzie di partecipazione dell’interessato e in generale l’applicazione delle regole generali sul procedimento amministrativo o l’obbligo di motivazione.

Tar Sicilia, 16 aprile 2019, n. 1082

Il Tar Sicilia ha rigettato il ricorso del militare che limitava la mancata applicazione nei confronti degli istituti partecipativi di cui alla legge 241/90 sul procedimento amministrativo, ma in particolare la violazione dell’art. 3 L. 241/90 in materia di motivazione.

Secondo l’ormai consolidato ordinamento della giurisprudenza amministrativa, citato dalla sentenza (T.A.R., Roma, sez. I , 1° ottobre 2018 , n. 9654) nell’ambito delle Forze Armate i provvedimenti di trasferimento d’autorità possono essere qualificati come ordini, rispetto ai quali l’interesse del militare a prestare servizio in una determinata sede assume, generalmente, una rilevanza di mero fatto, per la quale non sono necessarie particolari garanzie di partecipazione preventiva, né una specifica motivazione, considerato che l’interesse pubblico al rispetto della disciplina ed allo svolgimento del servizio prevale sugli altri eventuali interessi del subordinato.

A ciò si aggiunge che, comunque, per la categoria militare non è configurabile una situazione giuridica tutelabile in ordine alla sede di servizio.

A tale proposito si era pronunciato il Consiglio di Stato con sentenza della sez. IV , 31/05/2018 , n. 3255: i trasferimenti di autorità, del tutto parificati agli ordini, sono di regola sottratti all’applicazione della normativa generale sul procedimento amministrativo, in conformità a quanto ora testualmente dispone l’ art. 1349, comma 3, d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66, e non richiedono nemmeno una particolare motivazione, atteso che l’interesse pubblico al rispetto della disciplina ed allo svolgimento del servizio è prevalente sugli altri eventuali interessi del subordinato.

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I provvedimenti di trasferimento dei militari https://www.giurdanella.it/2019/01/trasferimento-dei-militari-incompatibilita-ambientale/ Thu, 17 Jan 2019 05:13:29 +0000 http://www.giurdanella.it/?p=38564 L'ordine di trasferimento dei militari, anche per incompatibilità ambientale, in quanto "ordine", possiede un regime giuridico specifico della motivazione

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Tar Lazio, Sez. I bis, 2 gennaio 2019, n. 13Scarica

I trasferimenti di autorità dei militari, compresi quelli per incompatibilità ambientale, sono “ordini” e in quanto tali non richiedono motivazione particolare o la partecipazione dell’interessato. Essi sono espressione di ampia discrezionalità, e possono essere adottati anche in caso di mero pericolo di pregiudizio al corretto funzionamento dell’ufficio e del relativo prestigio.

Un militare ricorreva al TAR Lazio contro il provvedimento di trasferimento per incompatibilità ambientale, motivato dai condizionamenti ed incompatibilità ambientale dovuti al suo  coinvolgimento in “procedimenti penali per gravi reati” 

Il Tar Lazio (Tar Lazio Sez. I bis, 2 gennaio 2019, n. 13) ha rigettato il ricorso, alla luce del regime giuridico del trasferimento di autorità.

La natura di ordini dei trasferimenti di autorità di un militare

I giudici romani ricordano che i provvedimenti di trasferimento assunti per ragioni di incompatibilità ambientale – al pari degli altri provvedimenti con cui l’Amministrazione dispone trasferimenti dei militari – sono qualificabili come ordini.

Da tale configurazione giuridica conduce ad affermare che i provvedimenti de quibus – oltre a non necessitare di garanzie di partecipazione preventiva, sono strettamente connessi alle esigenze organizzative dell’Amministrazione e, pertanto, non abbisognano di una particolare motivazione, risultando indiscussa la prevalenza dell’interesse pubblico al sereno e corretto espletamento delle funzioni sugli eventuali interessi del subordinato, tanto più ove si tenga conto che la permanenza presso una determinata sede di servizio non concretizza una situazione giuridica tutelabile, bensì costituisce una semplice modalità di svolgimento del servizio medesimo .

La conseguenza è che il trasferimento è frutto di una decisione connotata da ampia discrezionalità e, dunque, sindacabile entro i noti ristretti limiti del travisamento dei fatti e della manifesta irragionevolezza o illogicità, identificabili – in sintesi – con il riscontro dell’effettiva sussistenza della situazione di incompatibilità.

Il caso del trasferimento per incompatibilità ambientale

Passando al caso specifico dei trasferimento per incompatibilità ambientale, viene chiarito che questi non costituiscono una misura di carattere sanzionatorio e/o punitivo, bensì mirano semplicemente ad assicurare che l’Amministrazione possa continuare a godere della fiducia dei destinatari della sua azione e possa, quindi, continuare ad assolvere ai propri compiti in maniera proficua, sicché la disposizione di esso si basa essenzialmente su ragioni di tutela dell’interesse pubblico, senza necessità alcuna di procedere ad accertamenti circa la sussistenza o meno di responsabilità in capo all’interessato.

Per questo motivo, concludono i giudici, è del tutto irrilevante che gli episodi penalmente rilevanti non abbiano avuto una definizione in sede di processo penale: l’adozione di un provvedimento di trasferimento per incompatibilità ambientale risulta del tutto avulsa da indagini sull’origine della situazione venutasi a creare e, anzi, ben si presta ad essere disposta anche nei casi di semplice messa in pericolo del bene giuridico mediante di essa tutelato (ossia il corretto funzionamento dell’ufficio ed il relativo prestigio.

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Limiti di altezza nel reclutamento delle Forze Armate: la sentenza del TAR Lazio https://www.giurdanella.it/2017/03/limiti-di-altezza-nel-reclutamento-delle-forze-armate-la-sentenza-del-tar-lazio/ Tue, 21 Mar 2017 12:59:36 +0000 http://www.giurdanella.it/?p=33117 Il TAR Lazio – Roma, Sez. I-bis, con la sentenza n. 3632 del 17 marzo 2017, si è pronunciato sulla legittimità, a seguito dell’emanazione del D.P.R. n. 207 del 2015, attuativo della disciplina di cui alla L. n. 2/2015 (vedi articolo dedicato) della previsione nei bandi di concorso di limiti di altezza, dichiarando illegittima l’esclusione da […]

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Il TAR Lazio – Roma, Sez. I-bis, con la sentenza n. 3632 del 17 marzo 2017, si è pronunciato sulla legittimità, a seguito dell’emanazione del D.P.R. n. 207 del 2015, attuativo della disciplina di cui alla L. n. 2/2015 (vedi articolo dedicato) della previsione nei bandi di concorso di limiti di altezza, dichiarando illegittima l’esclusione da un concorso per posti di Vigile del Fuoco di una candidata alta 158 cm.

Il Collegio ha affermato che “Il divieto di discriminazione all’accesso al pubblico impiego, peraltro, è esplicitamente esteso anche alle attività lavorative che richiedono particolari capacità fisiche, come quelle all’interno delle forze armate o dei servizi di polizia. Queste ultime possono certamente effettuare selezioni, purché non siano basate sul mero dato numerico, quanto su prove realmente selettive, come ad esempio quelle ginniche, dal momento che l’altezza non è parametro adeguato a rispecchiare le effettive capacità fisiche di un soggetto”.

Ai sensi del D.P.R. 17 dicembre 2015 n. 207, attuativo della disciplina di cui alla L. n. 2/2015, l’altezza non è più un parametro per l’ammissione ai concorsi nelle Forze di Polizia e tale disciplina trova applicazione, pertanto, alle ammissioni successive alla data del 16.1.2016.

Si riporta di seguito il testo della sentenza.

***

Pubblicato il 17/03/2017

N. 03632/2017 REG.PROV.COLL.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 84 del 2017, proposto da:
Lara Massimi, rappresentata e difesa dall’avv. Gabriele Bordoni, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Premuda 1/A;

contro

Ministero dell’Interno – Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato, anche domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l’annullamento

del provvedimento del 26/10/2016, notificato in data 10/11/2016, di esclusione dalla procedura selettiva per titoli ed accertamento dell’idoneità motoria, per la copertura di posti nella qualifica di Vigile del Fuoco, riservata al personale volontario del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, di cui al decreto del Capo Dipartimento del 27 agosto 2007;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 1 marzo 2017 il dott. Ugo De Carlo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

La ricorrente ha prestato servizio nel personale non stabilizzato presso ed alle dipendenze del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Bologna dal 2003.

Ella partecipava alla procedura selettiva per l’ammissione ai concorsi per l’accesso ai ruoli del personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, riservata al personale volontario già applicato al Corpo di cui al decreto del Capo Dipartimento pro tempore dei VVFF n. 3747 del 27 agosto 2007; in virtù della L.160/2016 era possibile in parte attingere alla graduatoria di quel concorso approvata con decreto 1196/2008 ed il Dipartimento dei Vigili del Fuoco sottoponeva la ricorrente ad accertamento del possesso dei requisiti di idoneità psicofisica e attitudinale, come da Regolamento di cui al D.M. n. 78 del 2008.

Quest’ultima superava le prove di efficienza fisica, come previste dalla procedura concorsuale, ma, in sede di accertamenti sanitari, era ritenuta non idonea dalla Commissione medica, in ragione unicamente del ritenuto deficit di statura, rilevato in 158 cm.

Il ricorso si fonda su un unico motivo che denuncia la contraddittorietà tra una valutazione di idoneità fisica complessiva sempre confermata nei molti anni di impiego come Vigile del Fuoco volontario e l’esclusione per motivi di altezza. Peraltro per tredici anni è stata considerata idonea nonostante l’altezza minima per i vigili volontari sia di mt. 1,62.

Si richiama pertanto al principio di affidamento che si sarebbe consolidato in questi lunghi anni di servizio volontario oltre alla giurisprudenza amministrativa che ha da tempo affermato l’illegittimità “dell’art. 3 comma 2, d.P.C.M. 22 luglio 1987 n. 411, modificato dall’art. 1 D.P.C.M. 27 aprile 1993 n. 233, nella parte in cui fissa in m. 1,65 il limite minimo di altezza per partecipare al concorso a posti di vigile del fuoco di ruolo, introducendo in parte qua una regola diversa da quella dettata per il personale volontario dello stesso Corpo dal regolamento emanato con D.P.R. 6 febbraio 2004, n. 76.

Il Corpo volontario dei Vigili del Fuoco svolge i medesimi compiti di servizio di soccorso del personale permanente; pertanto, il diverso limite di statura previsto per i volontari rispetto agli appartenenti a pieno titolo è illegittimo, giacché fondato su discriminazione manifestamente irragionevole.

Il Consiglio di Stato ha dato piena attuazione dei principi stabiliti con la direttiva comunitaria 2000/78/CE con il parere 2636/2015, secondo cui la finalità perseguita dal legislatore con la legge 12 gennaio 2015 n.2, è quella di “non precludere l’accesso ai Corpi suddetti [forze armate, alle forze di polizia e al corpo dei vigili del fuoco] in ragione della mancanza del requisito dell’altezza minima prevista dalle attuali disposizioni, ma di consentire la valutazione del soggetto in base a differenti parametri dai quali possa comunque desumersi in maniera imprescindibile l’idoneità del soggetto allo svolgimento del servizio militare o d’istituto”.

Il divieto di discriminazione all’accesso al pubblico impiego, peraltro, è esplicitamente esteso anche alle attività lavorative che richiedono particolari capacità fisiche, come quelle all’interno delle forze armate o dei servizi di polizia. Queste ultime possono certamente effettuare selezioni, purché non siano basate sul mero dato numerico, quanto su prove realmente selettive, come ad esempio quelle ginniche, dal momento che l’altezza non è parametro adeguato a rispecchiare le effettive capacità fisiche di un soggetto.

Si costituiva in giudizio il Ministero dell’Interno eccependo preliminarmente l’inammissibilità del ricorso per non aver la ricorrente impugnato il bando che contiene la previsione di un’altezza minima per coloro essere selezionati. Nel merito concludeva per il rigetto del ricorso.

Ai sensi del D.P.R. 207/2015 attuativo della disciplina di cui alla L. 2/2015 altezza non è più un parametro per l’ammissione ai concorsi nelle Forze di Polizia. La nuova disciplina si applica alle ammissioni successive alla data del 16.1.2016.

Nel caso di specie anche il concorso è stato effettuato nel 2008, l’arruolamento della ricorrente è avvenuto in epoca successiva all’entrata in epoca successiva all’entrata in vigore della nuova disciplina e pertanto l’esistenza dei requisiti fisici richiesti deve essere valutata secondo le norme vigenti attualmente.

Il ricorso va, pertanto, accolto, ma possono compensarsi le spese in considerazione della novità della disciplina.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Prima Bis, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato.

Spese compensate ad eccezione del contributo unificato che va restituito ove versato.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 1 marzo 2017 con l’intervento dei magistrati:

Concetta Anastasi, Presidente

Ugo De Carlo, Consigliere, Estensore

Paola Patatini, Referendario

L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
Ugo De Carlo Concetta Anastasi

IL SEGRETARIO

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Limiti di altezza eliminati nel reclutamento delle Forze Armate https://www.giurdanella.it/2015/01/eliminati-limiti-di-altezza-forze-armate/ Fri, 23 Jan 2015 12:04:30 +0000 http://www.giurdanella.it/?p=26471 I limiti di altezza previsti per l’accesso alle Forze Armate (Esercito, Marina, Aeronautica e Arma dei carabinieri), alla Polizia di Stato, Vigili del Fuoco, Guardia di Finanza, Corpo Forestale e Polizia Penitenziaria, sono stati eliminati. A breve sarà emanato un regolamento che avrà il compito di individuare i parametri fisici unici e omogenei correlati alla composizione corporea, […]

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I limiti di altezza previsti per l’accesso alle Forze Armate (Esercito, Marina, Aeronautica e Arma dei carabinieri), alla Polizia di Stato, Vigili del Fuoco, Guardia di Finanza, Corpo Forestale e Polizia Penitenziaria, sono stati eliminati.
A breve sarà emanato un regolamento che avrà il compito di individuare i parametri fisici unici e omogenei correlati alla composizione corporea, alla forza muscolare e alla massa metabolicamente attiva. Sarà ammessa una differenziazione esclusivamente in base al sesso.

Quale la fonte normativa di questa importante novità? È stata pubblicata in Gazzetta la legge 12 gennaio 2015 n. 2, recante “Modifica all’articolo 635 del codice dell’ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e altre disposizioni in materia di parametri fisici per l’ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate, nelle Forze di polizia e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

La data di entrata in vigore della disposizione che di fatto elimina gli attuali limiti di altezza previsti per il reclutamento è fissato il 6 febbraio 2015.

L‘attuale disciplina in ordine all’accesso alla carriera militare nelle Forze armate prevedeva l’applicazione – in ordine al requisito dell’altezza richiesto per l’immissione nel ruolo dei volontari di truppa – del limite minimo di metri 1,65 per gli uomini e di metri 1,61 per le donne.

Di recente, già la legge 7 luglio 2009, n. 93, recante modifica dell’articolo 6 del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 82, in materia di arruolamento dei congiunti di appartenenti alle Forze armate vittime del dovere, relativamente ai requisiti concernenti l’idoneità fisica al citato «arruolamento per chiamata diretta», aveva consentito tale arruolamento anche in favore dei citati congiunti che risultassero di statura non inferiore a metri 1,50, in deroga, quindi, agli attuali limiti di altezza fissati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 411 del 1987 in misura non inferiore a metri 1,65 per gli uomini e a metri 1,61 per le donne (vedi ora l’articolo 705 del citato codice dell’ordinamento militare di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010).

In Francia il limite minimo di statura è identico per uomini e donne ed è fissato in metri 1,50 per l’esercito (in Italia invece il limite identico è stato ritenuto incostituzionale dalla Consulta). In Germania, il limite minimo è di metri 1,55; nel Regno Unito è di metri 1,48 per l’esercito e di metri 1,51 per la Marina.
Tuttavia, tali limiti debbano essere rapportati a determinati indici di massa corporea, richiedendosi il requisito ulteriore di un peso proporzionato rispetto all’altezza.

La normativa previgente in materia di limiti di altezza

In base alla normativa vigente (articolo 635 del D.Lgs. n. 66 del 2010, Codice dell’ordinamento militare), per il reclutamento nelle Forze armate occorre rientrare nei limiti di altezza stabiliti da un apposito regolamento (lettera d), comma 1).

E l’articolo 587 del D.P.R. n. 90 del 2010 (Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare), fissa i seguenti limiti di altezza per l’ammissione ai concorsi per il reclutamento del personale dell’Esercito, della Marina, dell’Aeronautica e dell’Arma dei carabinieri.

Forze armate (Esercito, Marina, Aeronautica e Arma dei carabinieri)

Per l’ammissione ai concorsi per il reclutamento del personale delle Forze armate sono previsti i seguenti limiti di altezza:

  • per gli ufficiali, sottufficiali e volontari, salvo quanto previsto dalle lettere b) e c): non inferiore a metri 1,65 per gli uomini e a metri 1,61 per le donne e, limitatamente al personale della Marina militare, non superiore a metri 1,95;
  • per gli ufficiali piloti della Marina militare e per gli ufficiali dei ruoli naviganti normale e speciale dell’Aeronautica militare: non inferiore a metri 1,65e non superiore a metri 1,90;
  • per gli ufficiali dell’Arma dei carabinieri: non inferiore a metri 1,70 per gli uomini e a metri 1,65 per le donne.

Polizia di Stato

L’articolo 3 del D.P.C.M. n. 411 del 1987, riguardante l’accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia e per l’ammissione al corso quadriennale presso l’Istituto superiore di Polizia di Stato, richiede una statura non inferiore a metri 1,65 per gli uomini e a metri 1,61 per le donne.

Vigili del fuoco

Il medesimo articolo 3 prevede che per l’ammissione ai concorsi a posti di vigile del fuoco nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco è richiesta una statura non inferiore a metri 1,65.

Guardia di Finanza

Per quanto riguarda, invece l’ammissione ai concorsi per il reclutamento del personale del corpo della guardia di finanza l’articolo 4 dispone:

  • per gli ufficiali di complemento, i sottufficiali e i finanzieri una altezza non inferiore a metri 1,65 per gli uomini e metri 1,61 per le donne;
  • per gli ufficiali una altezza non inferiore a metri 1,68 per gli uomini e metri 1,64 per le donne.

Corpo forestale

Per l’ammissione ai concorsi per la nomina ad allievo guardia e ad ufficiale del Corpo forestale dello Stato l’articolo 5 del D.P.C.M. richiede una statura non inferiore a metri 1,65 per gli uomini ed a metri 1,60 per le donne.

Polizia penitenziaria

Per il Corpo della polizia penitenziaria, l’articolo 4, comma 1 lettera e) del DM 16 marzo 2006 richiede un’altezza non inferiore a metri 1, 65 per gli uomini e 1,61 per le donne.

L’intervento legislativo di modifica dei limiti di altezza

Viene novellata la lettera d) del comma 1 dell’articolo 635 del D.Lgs. n. 66 del 2010 (Codice dell’ordinamento militare) disponendo che ai fini del reclutamento nelle Forze armate occorre rientrare nei parametri fisici correlati alla composizione corporea, alla forza muscolare e alla massa metabolicamente attiva, secondo le tabelle stabilite dal regolamento, eliminando, quindi, l’attuale previsione relativa ad un limite minimo di altezza (articolo 1, comma 1, capoverso lettera d));

Si rinvia ad un apposito regolamento di esecuzione il compito di modificare le norme del testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare che prevedono un limite di altezza ai fini del reclutamento nelle forze armate, adeguandole, al nuovo parametro legislativo (articolo 1, comma 2);

Il regolamento dovrà essere adottato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, su proposta dei Ministri della difesa, dell’interno, dell’economia e delle finanze e delle politiche agricole, alimentari e forestali e di concerto con il Ministro della salute nonchè con il Ministro delegato per le pari opportunità.

Lo schema di regolamento dovrà essere previamente trasmesso alle Camere per l’espressione del parere delle Commissioni competenti per materia. Il parere dovrà essere espresso entro trenta giorni dalla data di trasmissione. Decorso tale termine, il regolamento potrà essere comunque adottato;

Non è contemplato il Ministero della Giustizia tra i Ministeri competenti ad adottare il richiamato regolamento sebbene da tale Ministero dipenda il Corpo della Polizia penitenziaria.

Viene affidato al medesimo regolamento il compito di fissare parametri fisici unici e omogenei per il reclutamento del personale delle Forze armate e per l’accesso ai ruoli del personale della forze di polizia ad ordinamento militare e civile e del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, potendo differenziarli esclusivamente in relazione al sesso maschile o femminile del candidato.

Vengono dunque abrogati, dalla data di entrata in vigore del regolamento, gli articoli 3, 4 e 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 luglio 1987, n. 411 (che recano i requisiti minimi di altezza per il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare e per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco). Per le analoghe disposizioni relative al personale delle Forze armate le proposte autorizzano il Governo ad apportare al DPR 15 marzo 2010, n. 90, le opportune modificazioni (comma 2).

In via transitoria, fino all’entrata in vigore delle nuove disposizioni, continua a trovare applicazione la normativa attualmente vigente che fissa i richiamati limiti di altezza.

La medesima disposizione stabilisce, altresì, il principio della contestuale entrata in vigore della nuova disciplina per il personale appartenente ai richiamati comparti difesa, sicurezza e soccorso pubblico.

Di seguito, il testo.

(. . .)

Art.1

  1. Al fine di sostituire il requisito dei limiti di altezza per il reclutamento del personale delle Forze armate, previsto dall’articolo 587 del testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, con parametri atti a valutare l’idoneità fisica del candidato al servizio, la lettera d) del comma 1 dell’articolo 635 del codice dell’ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è sostituita dalla seguente:«d) rientrare nei parametri fisici correlati alla composizione corporea, alla forza muscolare e alla massa metabolicamente attiva, secondo le tabelle stabilite dal regolamento».

  2. Con regolamento da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta dei Ministri della difesa, dell’interno, dell’economia e delle finanze e delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro delegato per le pari opportunità, sono apportate al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, le modificazioni necessarie per adeguarlo alla disposizione di cui al comma 1 del presente articolo. Lo schema di regolamento è trasmesso alle Camere per l’espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia. Il parere deve essere espresso entro trenta giorni dalla data di trasmissione. Decorso tale termine, il regolamento può essere comunque adottato.

  3. Al fine di evitare ogni forma di discriminazione e garantire la parità di trattamento, il regolamento di cui al comma 2 stabilisce parametri fisici unici e omogenei per il reclutamento del personale delle Forze armate e per l’accesso ai ruoli del personale delle Forze di polizia ad ordinamento militare e civile e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, potendo differenziarli esclusivamente in relazione al sesso maschile o femminile del candidato; dalla data di entrata in vigore del medesimo regolamento sono conseguentemente abrogati gli articoli 3, 4 e 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 luglio 1987, n. 411, e successive modificazioni.

  4. Nelle more dell’entrata in vigore delle nuove disposizioni recanti i parametri fisici per il reclutamento del personale delle Forze armate, delle Forze di polizia ad ordinamento militare e civile e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che devono entrare in vigore contemporaneamente, continuano ad applicarsi i limiti di altezza previsti dalla vigente normativa.

 

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Riforma del rapporto di lavoro militare https://www.giurdanella.it/2014/01/riforma-lavoro-militare-gazzetta/ Sat, 11 Jan 2014 08:28:15 +0000 http://www.giurdanella.it/?p=20602 Riduzione degli organici e delle opportunità di lavoro militare, ecco perché

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Il Governo ha approvato due decreti legislativi in tema di rapporto di lavoro militare e di organici delle Forze Armate, in corso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale,

Si tratta in particolare di:

1) Disposizioni in materia di personale militare e civile del ministero della difesa, nonché misure per la funzionalità della medesima amministrazione, a norma degli articoli 2, comma 1, lettere c), ed e), 3, commi 1, 2 e 4, comma 1, lettera e) della legge 31 dicembre 2012, n. 244.

2) Disposizioni in materia di revisione in senso riduttivo dell’assetto strutturale e organizzativo delle Forze armate, a norma dell’articolo 2, comma 1, lettere a), b), e d), della legge 31 dicembre 2012, n. 244.

Con l’approvazione dei due decreti legislativi attuativi della legge 31 dicembre 2012 n. 244 – chiarisce Palazzo Chigi – “ha preso il via il processo di revisione dello strumento militare nazionale che porterà alla sua razionalizzazione in chiave riduttiva.

Al termine del processo di revisione previsto nel 2024 – sottolinea il Governo – la Difesa disporrà di uno strumento più sostenibile sotto il profilo finanziario ma allo stesso tempo più efficiente e funzionale assicurando migliori condizioni di vita a tutto il personale.

La riforma porterà ad una riduzione del personale della Difesa di 27.800 unità circa (20.000 militari e 7800 civili).

Non si tratta di un nuovo modello di Difesa ma di una riorganizzazione in senso riduttivo. I tagli al personale sono accompagnati da meccanismi di garanzia che evitano misure penalizzanti, utilizzando differenti strumenti e misure come l’aspettativa per riduzione quadri e la mobilità, al fine di realizzare il previsto ridimensionamento in modo graduale e senza eccessivi disagi per il personale interessato.

Nell’ambito della riforma, particolare attenzione è stata posta alle famiglie con l’introduzione di misure per accesso al credito a favore delle coppie giovani e disposizioni per favorire i ricongiungimenti familiari.

La revisione dello strumento porterà un ulteriore potenziale risparmio alla spesa pubblica tramite la riduzione del personale dirigente, in particolare di Generali e Colonnelli.

Soppresso anche l’incarico a pagamento di consigliere militare del Ministro della Difesa attualmente vacante.

La nuova organizzazione delle Forze armate italiane, orientata all’efficienza ed alla sostenibilità, permetterà di assicurare la piena integrabilità con il sistema di difesa e sicurezza europea dell’ Alleanza Atlantica valorizzando il fattore umano e tenendo conto della difficile situazione economico – finanziaria”.

Qui le slides esplicative della riforma

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Corte Costituzionale sulle forze armate Militari … https://www.giurdanella.it/2013/11/corte-costituzionale-sulle-forze-armate/ Wed, 20 Nov 2013 17:53:21 +0000 http://www.giurdanella.it/?p=18360 Sulla legittimità di sanzioni automatiche a seguito di reati commessi da militari in servizio

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Corte Costituzionale sulle forze armate

Militari – Codice dell’ordinamento militare – Perdita del grado, senza giudizio disciplinare, del militare condannato con sentenza definitiva non condizionalmente sospesa, per reato non colposo che comporti la pena accessoria della rimozione o della interdizione temporanea dai pubblici uffici.

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Il TAR Lazio aveva sollevato la questione di legittimità costituzionale dell’art. 866, comma 1, del d.lgs. n. 66 del 2010, in particolare si discute della illegittimità costituzionale, più volte affermata dalla Corte costituzionale, di una norma che preveda una automatica cessazione del rapporto di pubblico impiego nel caso della emanazione di una sentenza irrevocabile di condanna senza che sia possibile valutare da parte dell’amministrazione procedente la gravità del reato commesso, la sua rilevanza rispetto all’attività svolta in concreto dal dipendente, il vantaggio che possa derivare per l’amministrazione dall’eventuale mantenimento in servizio dello stesso.

La destituzione automatica mal si concilierebbe con l’esigenza di tutela del diritto al lavoro, violando gli artt. 4 e 35 della Costituzione. A parere del TAR deve trovare applicazione, anche nei confronti del pubblico dipendente che presta servizio nelle forze armate, l’art. 9 della legge 7 febbraio 1990, n. 19 (Modifiche in tema di circostanze, sospensione condizionale della pena e destituzione dei pubblici dipendenti), in base al quale «1. Il pubblico dipendente non può essere destituito di diritto a seguito di condanna penale. È abrogata ogni contraria disposizione di legge. 2. La destituzione può essere sempre inflitta all’esito del procedimento disciplinare […]». Per cui l’estinzione del rapporto di lavoro o di impiego, anche nel caso di condanna penale irrevocabile, potrebbe essere pronunciata solo a seguito di un procedimento disciplinare nel rispetto delle garanzie del diritto di difesa del pubblico dipendente.

La questione è stata tuttavia ritenuta inammissibile, per genericità dell’ordinanza di remissione, dalla Consulta, con ordinanza numero 276 del 20 novembre 2013.

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Scuola, il servizio militare vale come insegnamento per i punteggi nelle graduatorie https://www.giurdanella.it/2012/05/scuola-il-servizio-militare-vale-come-insegnamento-i-punteggi-nelle-graduatorie/ Thu, 31 May 2012 09:07:15 +0000 Il servizio militare vale come il servizio di insegnamento ai fini dell'attribuzione del punteggio nelle graduatorie a esaurimento. Così ha deciso il Giudice del Lavoro di Brindisi con un'ordinanza emessa in sede cautelare il 2 maggio scorso (cron.9234/2012). Il giudice monocratico ha motivato la pronuncia facendo presente che la preclusione di valutabilità del servizio di […]

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Il servizio militare vale come il servizio di insegnamento ai fini dell'attribuzione del punteggio nelle graduatorie a esaurimento.

Così ha deciso il Giudice del Lavoro di Brindisi con un'ordinanza emessa in sede cautelare il 2 maggio scorso (cron.9234/2012).

Il giudice monocratico ha motivato la pronuncia facendo presente che la preclusione di valutabilità del servizio di leva, introdotta dall’art. 2050 del codice dell'ordinamento militare, non incide sulla scuola. Questo perché la valutabilità del servizio militare, nell’ordinamento scolastico, é prevista da una norma speciale, e cioè dal comma 7 dell’art. 485 decreto legislativo 297/94, che espressamente sancisce: "Il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti".

ll giudice ha chiarito, inoltre,che la preclusione di valutabilità del servizio militare é comunque prevista solo per i concorsi pubblici. E le graduatorie a esaurimento non sono concorsi, ma elenchi di soggetti già in possesso dei titoli necessari per accedere all’insegnamento, in attesa dell’immissione in ruolo.

Pertanto, quando si discute in materia di graduatorie, "si verte di tema di accertamento di diritti soggettivi dei docenti iscritti nelle stesse e non già in tema di una procedura concorsuale diretta all’assunzione in un pubblico impiego", contrariamente a quanto sostenuto con ordinanza dal Tar del Lazio (02757/2011 reg.prov.cau.). In quella sede infatti, il collegio non aveva tenuto conto del fatto che le graduatorie non sono concorsi e, dunque, da una parte, non si applica la normativa sui concorsi e, dall’altra, la giurisdizione non é del Tar, ma del giudice ordinario.

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