L'articolo Il decreto correttivo appalti all’Ora Legale proviene da Giurdanella.it.
]]>Se ne parlerà venerdì prossimo (8 novembre) dalle 15 alle 16, nel corso della puntata del webinar “L’Ora Legale”, ora settimanale di approfondimento giuridico a cura di Santo Fabiano, docente e formatore, e di Carmelo Giurdanella, avvocato amministrativista.
Ospiti di questa puntata saranno due studiosi ed esperti di appalti pubblici, quali Alberto Barbiero e Roberto Donati.
La puntata sarà liberamente accessibile al seguente link: https://streamyard.com/watch/9GkAsMunGyhf
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]]>L'articolo Resoconto dell’Ora Legale sul ddl sicurezza proviene da Giurdanella.it.
]]>Ospiti della puntata sono stati l’avvocata penalista Maria Licata e il professore e avvocato amministrativista Agatino Cariola.
La prima impressione che si ha approcciandosi al ddl sicurezza è che non si tratti di una disciplina omogenea, ma che interviene su plurimi argomenti tra cui è difficile individuare un filo rosso.
Le prime disposizioni del disegno di legge sono dedicate alla documentazione antimafia rispetto alla quale è prevista la possibilità per il Prefetto di escludere alcuni divieti o decadenze per le imprese colpite da interdittiva antimafia; per dirla con le parole del professor Cariola, si tratterebbe di una interdittiva calibrata sulle caratteristiche del caso concreto.
Tuttavia, il cuore del provvedimento in analisi sono senz’altro le disposizioni in materia penale, le quali introducono nuove fattispecie di reato, circostanze aggravanti e aumenti di pena.
Preliminarmente, pare utile ricordare la considerazione dell’avvocata Licata, la quale ha ribadito l’eccezionalità dello strumento penale, a dispetto dell’uso che se ne fa in questo periodo; in particolare, l’avvocata ha sottolineato la tendenza di questi anni di combattere la criminalità introducendo nuove fattispecie, come se ciò avesse automaticamente un effetto deterrente.
Invero, sarebbe necessario condurre un’analisi delle cause sociali da cui dipendono i fenomeni criminali, che in quanto appunti fenomeni, devono essere inseriti e studiati rispetto al contesto di riferimento.
La sensazione, invece, è che il disegno di legge voglia veicolare un approccio maggiormente securitario, inasprendo il trattamento sanzionatorio per alcuni reati e creando figure speciali di reati già previsti dal codice penale.
L’esempio di quanto detto è il nuovo articolo 634-bis c.p., (Occupazione arbitraria di immobile destinato a domicilio altrui) che fa il paio con il già presente articolo 634 c.p. che punisce , più genericamente, la turbativa dell’altrui possesso.
Le disposizioni più di impatto, tuttavia, sono quelle che riguardano le ipotesi di blocco stradale e di resistenza a pubblico ufficiale, per cui sono previste rispettivamente le pene della reclusione e della multa (l’impedimento della circolazione stradale era prima sanzionata come illecito amministrativo) e l’inasprimento del trattamento sanzionatorio per la seconda ipotesi di reato.
In particolare, la criminalizzazione delle ipotesi di blocco stradale, secondo gli ospiti della puntata, rappresenta un preoccupante tentativo di scoraggiare la partecipazione alle manifestazioni in cui si ricorre a pratiche non violente come il blocco della circolazione automobilistica.
Eppure, il diritto a manifestare il proprio dissenso dovrebbe rappresentare il sale delle democrazie che si qualifichino come plurali e libere.
Il testo del disegno di legge è troppo ampio per pretendere di esaurire la sua analisi in una sola ora, per questo motivo abbiamo deciso di dedicargli un’altra puntata de “L’Ora Legale” che si terrà venerdì 8 novembre sempre alle 15.
Per recuperare la puntata dello scorso venerdì cliccare qui
Continuate a seguirci per rimanere aggiornati.
L'articolo Resoconto dell’Ora Legale sul ddl sicurezza proviene da Giurdanella.it.
]]>L'articolo L’Ora Legale: il disegno di legge sulla sicurezza proviene da Giurdanella.it.
]]>La puntata di venerdì 18 ottobre sarà dedicata al ddl sicurezza (link all’articolo precedente), attualmente in esame presso il Senato.
Ospiti della puntata saranno l’avvocata Maria Licata e il professore Agatino Cariola.
L’impostazione del disegno di legge è improntata a un approccio di maggior rigore nei confronti di condotte come il blocco della circolazione stradale per cui è prevista la sanzione della multa fino a 300 euro e della reclusione fino a due anni se il fatto è commesso da più persone riunite.
Aumentate anche le pene per le ipotesi di resistenza o violenza a pubblico ufficiale, mentre viene introdotto – ma solo come facoltativo – l’utilizzo delle c.d. “body cam” per gli agenti di pubblica sicurezza idonei a registrare la loro attività operativa e il loro svolgimento.
Il disegno di legge introduce una specifica ipotesi del reato di deturpamento e imbrattamento di cosa altrui, prevedendo la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi per chi commetta il fatto in danno di un bene mobile o immobile adibito a uso pubblico con finalità di ledere il prestigio e l’onore dell’istituzione cui quel bene appartiene.
Queste sono solo alcune delle novità introdotte dal disegno di legge sicurezza, ma già una prima lettura consente di sollevare qualche perplessità sulla scelta rendere penalmente rilevanti condotte riconducibili all’esercizio della libertà di manifestazione del proprio pensiero.
Durante la puntata cercheremo di analizzare l’uso del diritto penale nella gestione del dissenso e la compatibilità costituzionale delle scelte operate dal Governo.
Vi aspettiamo venerdì 18 ottobre alle ore 15.
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]]>L'articolo Ritorna “L’Ora Legale”: il decreto “salva casa” proviene da Giurdanella.it.
]]>Si comincia venerdì 27 settembre alle ore 15:00, con una puntata dedicata al d.l. “Salva casa”, ormai definitivamente approvato.
Il Decreto-legge 29 maggio 2024 n. 69 ha apportato diverse modifiche al DPR n. 380/2001 “Testo Unico Edilizia”, mirando a semplificare la disciplina contenuta all’interno del predetto Testo Unico.
Ospiti della puntata saranno l’avvocato Alessandro Antichi e il tecnico comunale Ermanno Mencarelli.
In attesa della puntata, segnaliamo i recenti redazionali a cura della redazione dedicati proprio al “D.L. Salva Casa”:
Decreto Salva Casa: atto finale
D.L. “Salva Casa”: in Sicilia non sarà integralmente applicabile
Vi aspettiamo venerdì 27 settembre alle ore 15:00.
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]]>L'articolo “L’Ora Legale”: la nona puntata sull’abrogazione dell’abuso d’ufficio proviene da Giurdanella.it.
]]>Ospito del webinar sono stati l’avvocata penalista Franzina Bilardo e l’avvocato Marco Antoci, attualmente segretario comunale.
La travagliata storia dell’abuso d’ufficio si è definitivamente conclusa con l’eliminazione della fattispecie dal panorama giuridico.
Invero, l’art. 323 c.p. è stato oggetto di ripetuti interventi da parte del legislatore, in ultimo quello effettuato mediante il cd. “ Decreto Semplificazioni” del 2020 che ha reso la fattispecie di ancor più limitata applicazione.
Infatti, l’art. 23, comma 1, D.L. 16 luglio 2020, n. 76, conv., con modif., in L. 11 settembre 2020, n. 120, ha sostituito per il delitto di abuso d’ufficio di cui all’art. 323 c.p. le parole “di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità‘” alle parole preesistenti “di norme di legge o di regolamento“. La modifica ha delimitato l’ambito del sindacato del giudice penale, lasciando intatta la discrezionalità della pubblica amministrazione.
Peraltro, ha ricordato Marco Antoci, questo intervento faceva coppia con la limitazione – prevista all’art. 21 del medesimo D.L. 76/2020 – della responsabilità contabile dei funzionari amministrativi ai soli casi di dolo, a esclusione dei soli danni cagionati da omissione o inerzia. Nessuna responsabilità, dunque, per i casi di colpa grave ((la versione così come modificata rimarrà in vigore fino al 31 dicembre 2024).
L’avvocata Bilardo ha sottolineato il fatto che, fino a questo momento, l’abuso d’ufficio è stato l’unico reato contro la P.A. a struttura mono-soggettiva, non prevedendo il privato come concorrente necessario. Dunque, la fattispecie puniva esclusivamente il funzionario in malafede e i comportamenti clamorosamente illegittimi, rappresentando l’unico strumento di tutela (gratuita) del privato contro gli abusi della pubblica amministrazione.
Infatti, come ha fatto notare l’avvocato Giurdanella. da oggi l’illegittimità dell’azione amministrativa potrà essere contestata solo innanzi al giudice amministrativo, la cui giurisdizione -oltre ad essere onerosa – prevede specifici requisiti di legittimazione per agire in giudizio, ossia la titolarità di un interesse differenziato.
Le ipotesi di tutela allargata in diritto amministrativo, al momento, sono specifiche; si pensi alle azioni a tutela dell’ambiente, degli interessi dei consumatori ovvero la figura della class action amministrativa contro le inefficienze della Pubblica Amministrazione.
A ciò si aggiunga che il ddl semplificazione del 2024 prevede la riduzione dei termini per l’esercizio dei poteri in autotutela: dopo sei mesi (prima dodici) il provvedimento illegittimo si cristallizza e diviene intangibile.
Ma se il reato dell’abuso d’ufficio ha creato notevoli problemi per la sua, l’abrogazione era davvero l’unica scelta possibile?
Per l’avvocata Bilardo, una valida strada alternativa poteva essere quella di lavorare sulla maggiore specializzazione dei magistrati che hanno a che fare con questa delicatissima tipologia di reati, come avvenuto in ambito civilistico con l’istituzione dei Tribunali delle imprese.
Il segretario Marco Antoci, per un attimo allontanandosi dal significato pratico che questa riforma avrà, si è concentrato sul messaggio che essa rischia di veicolare: l’impunità delle condotte in patente contrasto con le regole della legittimità amministrativa
Senza contare che questa abrogazione interviene nel momento in cui l’Europa si muove verso l’irrobustimento degli strumenti legali di lotta alla corruzione e che, inevitabilmente, chiederà conto di questa scelta.
La puntata è stata densa di interessantissimi spunti di riflessione, per cui vi invitiamo a recuperarla cliccando qui.
L'articolo “L’Ora Legale”: la nona puntata sull’abrogazione dell’abuso d’ufficio proviene da Giurdanella.it.
]]>L'articolo “L’Ora Legale”: l’abrogazione dell’abuso d’ufficio proviene da Giurdanella.it.
]]>Ospiti della puntata saranno l’avvocata penalista Franzina Bilardo e il Segretario comunale Marco Antoci.
Il reato dell’abuso d’ufficio ha una storia lunga e particolarmente travagliata.
Sin dagli anni novanta, il legislatore ha cercato di ridurre l’ambito di applicazione di questa fattispecie, che si è sempre presentata come una norma di chiusura, idonea a punire tutti quegli episodi non inquadrabili come fenomeni di corruttela, né riconducibili ad altre figure peculiari di reati contro la P.A.
La fattispecie dell’abuso d’ufficio ha conosciuto diverse versioni (1990, 1997, 2020), tutte tendenzialmente orientate a limitare il sindacato dell’autorità giudiziaria sull’attività della pubblica amministrazione, percepito come un’indebita incursione in contrasto con il principio di separazione dei poteri.
L’attuale Governo , sin dal suo insediamento, ha preannunciato una sostanziale modifica del reato previsto all’art. 323 c.p., in risposta ai timori di numerosi amministratori e funzionari pubblici immobilizzati dalla cd. “paura della firma”.
L’espressione “paura della firma” è ormai ampiamente nota (se non abusata) e indica quell’insieme di condotte omissive tenute dai pubblici funzionari, i quali sarebbero spaventati dalle conseguenze penali, disciplinari e contabili che deriverebbero da eventuali violazioni commesse in seno a un procedimento.
Un tentativo di rassicurare i funzionari pubblici è stata la riforma dell’abuso d’ufficio del 2020, con la quale si è effettuata un’operazione chirurgica tesa a rendere maggiormente tassativa la formulazione della fattispecie di reato, punendo solo quelle condotte in violazione di specifiche regole previste dalla legge o atti avente valore di legge da cui non residui alcun margine di discrezionalità.
È quantomeno evidente che il riferimento a regole dal contenuto così specifico rendesse già allora il reato evanescente e difficile da contestare.
Il Guardasigilli Nordio, dal canto suo, ha preso una posizione ancor più netta, espungendo il reato dal codice penale mediante abrogazione con un disegno di legge che ha ricevuto il benestare della Camera dei Deputati, divenendo definitivamente legge.
Le conseguenze di questa abrogazione sono tutt’altro che banali e, inoltre, non si può non considerare il significato di politica criminale che assume questa scelta.
Senza contare che si tratta di una decisione in controtendenza con la direzione che sta prendendo l’Unione Europea nella lotta alla corruzione.
Infatti, alcuni mesi dopo il “Qatargate”, la Commissione Europea ha presentato una “Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla lotta contro la corruzione mediante il diritto penale” per rafforzare la lotta penale contro qualsiasi forma di corruzione, prevedendo, tra le fattispecie di reato, proprio l’abuso d’ufficio all’art. 11, comma 1, punto 2 del testo provvisorio.
Si tratterà di un’abrogazione temporanea? O l’Italia accetterà di essere “la voce fuori dal coro” rispetto alla lotta ai fenomeni di corruzione pubblica?
Di questo e molto altro parleremo giorno 12 luglio alle ore 15.
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]]>L'articolo “L’Ora Legale”: l’ottava puntata sul ddl sul Premierato proviene da Giurdanella.it.
]]>Venerdì 5 luglio l’ottava puntata del webinar “L’Ora Legale”, condotto dall’avvocato Carmelo Giurdanella e dal dottor Santo Fabiano, dedicata alla disegno di legge sul Premierato.
Ospiti della puntata sono stati Francesco Tufarelli e Massimo Balducci
A dispetto di quanto possa sembrare (e di quanto emerga dal dibattito pubblico), il ddl sul premierato non introduce mere regole procedurali, ma investe l’assetto consegnatoci dai costituenti.
Il professore Massimo Balducci ha sottolineato il fatto che nelle democrazie parlamentari, attualmente, è quasi fisiologica la centralità del Governo, su cui si assommano poteri che attengono non solo all’indirizzo politico, ma anche all’iniziativa legislativa.
Secondo il dottor Francesco Tufarelli, invece, nel tempo i governi hanno giovato di eccessive “agevolazioni” nella costituzione della maggioranza, come dimostrano i premi di maggioranza (previsto anche dal ddl sul Premierato), che consentono di guadagnare la maggioranza dei seggi in parlamento anche con risultati elettorali non particolarmente brillanti.
Una riflessione ricorrente, nel corso della puntata, ha riguardato i poteri e gli strumenti del parlamento per controllare e, per certi versi, bilanciare il potere del Governo.
Se è vero che la nostra storia repubblicana ha visto svariati tentativi di aumentare i poteri governativi, dall’altro lato mai si è lavorato per aumentare i poteri del Parlamento, il quale – allo stesso tempo – manca di adeguate competenze tecniche per stare al passo dei Governi.
Occorre precisare che la riforma di cui si è discusso non è destinata ad avere applicazione pratica a stretto giro.
Infatti, il ddl sul Premierato è sottoposto a un iter di approvazione più lungo, essendo necessaria la doppia approvazione da parte di entrambe le camere del Parlamento.
L’approvazione in Senato, dunque, non è che il primo passo di un cammino assai più lungo.
Qualora la riforma non dovesse essere approvata da entrambe le Camere a maggioranza dei due terzi dei componenti, sarà suscettibile di essere sottoposta a referendum confermativo.
Peraltro, anche in caso di approvazione in prima battuta, sarebbe comunque necessario l’intervento di una legge ordinaria che definisca il meccanismo di funzionamento del premio di maggioranza previsto dal ddl sul Premierato, al fine di garantire al Presidente del Consiglio la maggioranza dei seggi in Parlamento, necessaria a costituire un Governo stabile.
Il testo del ddl è fruibile qui
L'articolo “L’Ora Legale”: l’ottava puntata sul ddl sul Premierato proviene da Giurdanella.it.
]]>L'articolo Il webinar “L’Ora Legale”: la riforma sul Premierato proviene da Giurdanella.it.
]]>Dopo la puntata di venerdì scorso, dedicata alla riforma costituzionale sull’autonomia differenziata, giorno 5 luglio, il webinar “L’Ora Legale” si occuperà della riforma del premierato.
I conduttori, l’avvocato Carmelo Giurdanella e il dottor Santo Fabiano, avranno il piacere di riflettere sull’argomento assieme al professore Massimo Balducci e Francesco Tufarelli, componente del collegio di direzione dell’Ufficio Controllo Interno presso la Presidenza del Consiglio.
La riforma sul Premierato si preannuncia come una cambio di paradigma dell’assetto consegnatoci dai costituenti con la Carta Costituzionale; la novità di maggior rilievo è sicuramente l’elezione del Presidente del Consiglio con suffragio universale e diretto per un mandato di cinque anni, ma non per “più di due legislature consecutive”.
Specularmente, non sarà più il Presidente della Repubblica a nominare il Presidente del Consiglio, ma si limiterà a conferirgli l’incarico di formare il nuovo Governo.
Contestualmente all’approvazione della riforma sarà necessario adottare una nuova legge elettorale che consenta di assegnare un premio di maggioranza ai partiti che sostengono il Presidente del Consiglio eletto, così da consentirgli di avere un numero di seggi sufficienti per avere la maggioranza in Parlamento.
Il Governo così come formato dal Presidente del Consiglio dovrà ottenere la fiducia dal Parlamento e, qualora ciò non accada, il Presidente della Repubblica darà incarico al premier di formare un nuovo governo (proposta di modifica all’articolo 94, terzo comma, Cost.). Se anche questo tentativo fallisce, il Presidente della Repubblica scioglie le camere e indice nuove elezioni.
Proposta l’abolizione dei senatori a vita e la modifica della procedura di elezione del Presidente della Repubblica e di alcuni suoi poteri, con limitazione della possibilità di sciogliere il Parlamento negli ultimi sei mesi del suo mandato, non più quando questi coincidano con gli ultimi mesi della Legislatura, ma solo ove “costituisca atto dovuto”; è stato, altresì, proposto di eliminare la possibilità per il Capo dello Stato di sciogliere solo una delle Camere del Parlamento.
Attualmente, la riforma è stata approvata dal Senato e dovrà essere approvata anche dalla Camera dei Deputati; trattandosi di una legge costituzionale, è prevista la doppia approvazione da parte di entrambe le Camere, il che rende il percorso della riforma assai lungo.
Bisogna altresì sottolineare che il contenuto della legge è suscettibile di essere modificato durante la disamina da parte del Parlamento.
Durante la puntata de “L’Ora Legale” si proverà a riflettere sulle implicazioni di questa riforma, sulle novità che mira a introdurre e sulle loro ricadute pratiche.
Vi diamo appuntamento a venerdì 5 luglio alle ore 15:00!
L'articolo Il webinar “L’Ora Legale”: la riforma sul Premierato proviene da Giurdanella.it.
]]>L'articolo “L’Ora Legale”: la settima puntata sull’autonomia differenziata proviene da Giurdanella.it.
]]>Ospiti della puntata sono stati il professore ordinario di diritto costituzionale presso la facoltà di giurisprudenza di Catania, l’avvocato Agatino Cariola, e la dottoressa Daniela Ghiandoni, dirigente del settore Ragioneria, Bilancio ed Economato del Comune di Ancona.
Il professore Cariola ha esordito chiarendo che la Legge sull’autonomia differenziata introduce le procedure da seguire per attuare quel progetto di cd. “regionalismo differenziato” previsto dalla riforma costituzionale del 2001 che ha interessato l’intero Titolo V della Costituzione e in particolare dell’art. 116 Cost.
L’idea di una maggiore autonomia a favore delle Regioni, dunque, non ha colore politico e ha riguardato in maniera trasversale diversi governi che si sono succeduti nel tempo.
Com’è già detto, il disegno di legge Calderoli entra nel vivo della questione e specifica quale sia l’iter da seguire per addivenire alla conclusione di vere e proprie intese tra Stato e Regioni interessate a guadagnare maggiore autonomia su specifiche materie.
L’ampliamento delle competenze esclusive in capo ai governi regionali ha una conseguenza, non sempre esplicitata nel dibattito che ha riguardato l’autonomia differenziata, ossia il tema del cd. “residuo fiscale”.
In base al sistema delle autonomia differenziata, ciascuna Regione – in base al contenuto dell’accordo stipulato con lo Stato – potrà trattenere una percentuale del residuo fiscale, ossia delle tasse pagate da ciascun cittadino in base a luogo ove ha la residenza, e scegliere autonomamente come investirlo.
Questo è uno dei profili maggiormente problematici della riforma, perché rischia di far emergere con prepotenza la disomogeineità esistente tra i diversi territori regionali, a scapito di quelle aree colpite maggiormente dal fenomeno della “desertificazione demografica”.
La dottoressa Daniela Ghiandoni, dal canto suo, ha messo parimenti in luce un’altra delle criticità della Legge sull’autonomia differenziata, attinente alla determinazione dei Livelli essenziali di prestazioni (Lep) che il Governo deve individuare per ciascuna delle materie suscettibili di essere trasferite alle Regioni.
Più volte si è parlato di determinare tali livelli minimi, ma il risultato quasi mai è stato soddisfacente, per via di un metodo di acquisizione dei dati di partenza inefficiente e inadeguato all’obiettivo.
Per approfondire l’argomento vi rimandiamo direttamente alla registrazione della puntata.
L'articolo “L’Ora Legale”: la settima puntata sull’autonomia differenziata proviene da Giurdanella.it.
]]>L'articolo “L’Ora Legale”: l’Autonomia differenziata è legge proviene da Giurdanella.it.
]]>Torna l’appuntamento con il webinar “L’Ora Legale”, condotto dall’avvocato Carmelo Giurdanella e dal dottor Santo Fabiano, giorno 28 giugno alle ore 15.
La prossima puntata sarà dedicata al tema dell’Autonomia differenziata, divenuta legge giorno 19 giugno, dopo una seduta cd. “fiume” tenutasi nella Camera dei Deputata e terminata alle 7.40 del mattino, in un clima di soddisfazione misto alla titubanza e indignazione dell’opposizione di Governo.
Ospiti dell’appuntamento saranno Agatino Cariola, avvocato e professore ordinario di Costituzionale presso la facoltà di Giurisprudenza di Catania, e Daniela Ghiandoni, economista.
La storia dell’autonomia differenziata è lunga e affonda le sue radici nella modifica del Titolo V della Costituzione, voluta dall’allora Governo di centro-sinistra; allora, la riforma degli articoli 116 e 117 della Costituzione consentiva la possibilità per le Regioni di ottenere, mediante accordi siglati con il Governo, il trasferimento di tutte o alcune delle 23 materie.
La Legge, la cui redazione è stata curata dal Ministro per gli affari regionali e le autonomie della Repubblica, Roberto Calderoli, dà attuazione all’articolo 116, comma 3, Cost. nella parte in cui consente alle Regioni a statuto ordinario di richiedere “ulteriori forme e condizioni di autonomia”.
La nuova legge (composta da 11 articoli) stabilisce che, prima di siglare accordi con le Regioni, il Governo debba individuare i Livelli essenziali di prestazioni (Lep) per 14 delle 23 materie trasferibili, ossia il livello minimo di prestazioni da assicurare, in maniera omogenea, ai cittadini su tutto il territorio nazionale; si tratta di specifiche materie in cui si intrecciano i diritti sociali e civili della popolazione (si tratta di materie come la salute, l’istruzione, la sicurezza sul lavoro e l’ambiente), per le quali sarebbe inaccettabile, oltreché contrario agli articoli 2 e 3 della Costituzione, una disciplina differenziata su base regionale.
La determinazione dei Lep richiederà almeno due anni, prima dei quali sarà impossibile per le Regioni avviare le trattative finalizzate alla conclusione degli accordi per il trasferimento di competenza. Peraltro, una volta individuati i livelli minimi di prestazioni, il Governo dovrà individuare gli strumenti necessari a garantire il finanziamento dei Lep nel caso in cui le Regioni non dovessero avere fondi sufficienti.
Inoltre, prima di procedere al trasferimento alle delle materie per cui sono previsti i Lep nei confronti delle Regioni che ne facciano richiesta, il Governo dovrà contestualmente stanziare fondi per garantire i livelli minimi di prestazione anche per le altre.
Il tutto, senza apportare che ne derivino nuovi o maggiori oneri per il bilancio della PA, così come richiesto dall’art. 9 della Legge in analisi.
La Legge Calderoli prevede un iter articolato per addivenire alla conclusione degli accordi Stato-Regioni; in particolare, prima di presentare la richiesta, la Regione dovrà acquisire i pareri dei propri enti locali. Una volta deliberato l’atto di iniziativa, questo verrà sottoposto al Governo e avrà avvio una fase di trattativa, durante la quale verranno valutati più profili, tra cui il quadro finanziario della Regione.
Lo schema di accordo verrà successivamente somministrato al Consiglio dei Ministri, alla Conferenza unificata Stato-Regioni e alle camere per i rispettivi pareri. Sarà poi necessario ottenere una nuova conferma da parte del governo regionale e successivamente la ratifica finale da parte del Cdm.
Durante la fase di trattativa, il Governo potrà intervenire a rimodulare l’oggetto del negoziato ad alcune materie o ambiti di materia, a tutela dell’unità giuridica della Repubblica.
La legge sull’Autonomia differenziata è gravida di conseguenze significative, forse epocali, per la tenuta dell’unità statale e rischia di avere un impatto negativo su quelle regioni già deboli finanziariamente. Forse per questo motivo, l’applicazione pratica della disciplina avverrà a distanza di almeno due anni, per consentire (si spera) al Governo di predisporre gli strumenti necessari a garantire omogeneità e parità di diritti e possibili per i cittadini su tutto il territorio nazionale.
Se da un lato, la riforma sembra essere ispirata ai principi – consacrati in Costituzione – di massimo decentramento amministrativo e di sussidiarietà orizzontale, dall’altro lato, la paura è che la disomogeneità di possibilità e risorse possedute dalle regioni possa tradursi in un aggravamento del divario tra Nord e Sud.
L'articolo “L’Ora Legale”: l’Autonomia differenziata è legge proviene da Giurdanella.it.
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