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]]>Il Consiglio rileva che l’art. 10, comma 3, della Legge 183/2011 che per l’esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico possono essere costituite società secondo i modelli societari regolati dai titoli V e VI del libro V del Codice Civile. La norma consente pertanto di far ricorso sia modelli personalistici sia a quelli capitalistici nonché al modello cooperativo.
Ad avviso del Consiglio il generico rinvio effettuato ai modelli societari del titolo V, dall’art. 10, comma 3 della legge n. 183/2011 consente di includere anche le srls di cui all’art. 2.463 bis c.c., seppur con gli accorgimenti che si rendano necessari in ragione della peculiare disciplina che la contraddistingue.
In particolare il Consiglio ritiene che l’’inderogabilità delle clausole del modello standard fissata dal comma 3 dell’art. 2.463 del codice civile, deve essere intesa nel senso che solamente le clausole previste dal modello standard tipizzato non sono derogabili e, non che il modello stesso sia inderogabile.
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]]>E’ chiaro il Tar Lazio, che con la sentenza n. 6543/13, pubblicata dalla terza sezione, avalla l’operato del Ministero della Giustizia che nei mesi scorsi aveva proceduto a sciogliere il CNDCEC per poi commissariarlo, indicendo le nuove elezioni previste il 10 febbraio 2013.
Non era stato infatti possibile procedere alla proclamazione degli eletti durante la precedente tornata del 15 ottobre 2012 a causa delle gravi irregolarità riscontrate.
Il Tar Lazio ha così rigettato il ricorso proposto da alcuni commercialisti di una delle due liste in lizza alle elezioni e volto all’annullamento dei provvedimenti adottati dal Ministero vigilante. I ricorrenti avevano infatti vinto le elezioni ma non erano stati proclamati a causa del trasferimento di un iscritto, dalla Calabria all’Ordine di Aosta, di cui era stata contestata la legittimità.
Ma il Ministero della Giustizia aveva contestato anche una modifica al regolamento elettorale del CNDCEC, nella parte in cui sono erano state specificate le modalità di computo degli astenuti nel calcolo delle maggioranze necessarie per l’adozione delle delibere consiliari. La novella ritenuta illegittima prevedeva che il consigliere astenuto venisse computato ai fini della formazione del quorum necessario per ritenere valida la seduta mentre, ai fini della decisione, la maggioranza venisse determinata da quella formata dal voto dei presenti non astenuti.
Tra le irregolarità riscontrate dal Ministero, anche il mancato commissariamento di due Consigli locali, dopo le dimissioni dei presidenti.
Qui il testo integrale della sentenza n. 6543/2013 del Tar Lazio
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]]>I giudici di Palazzo Spada, riformando la decisione cautelare del Tar Lazio, confermano la sospensione delle consultazioni elettorali, atteso che "l'eventuale svolgimento di una nuova tornata elettorale nell'attuale fase rischierebbe di aggravare il contenzioso e di nuocere all'interesse pubblico", facendo comunque salva quella parte del DM impugnato che ha provveduto alla nomina dell'attuale Commissario Straordinario, che quindi continuerà a svolgere la propria attività fino all'udienza di merito dinanzi al Tar.
Il giudice di prime cure viene sollecitato a definire velocemente il giudizio ("con assoluta priorità"), tenendo conto che "appaiono non prive di fondatezza le argomentazioni della parte appellante circa la non incidenza sull'esito elettorale dei vizi ravvisati nella presentazione di una lista, essendo questa ultima risultata soccombente" (il riferimento è alla lista di Gerardo Longobardi "insieme per la professione"), e ad effettuare gli opportuni approfondimenti non solo sui vizi inerenti la composizione della suddetta lista, ma anche nel merito dei voti espressi dagli ordini di Bari e ed Enna, in regime di prorogatio per le dimissioni dei rispettivi Presidenti all'epoca della consultazione elettorale.
Per ulteriori approfondimenti si allegano i testi integrali dell'ordinanza cautelare n. 736/2013 del Tar Lazio e dell'ordinanza n. 840/2013 del Consiglio di Stato.
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