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]]>Contrattazione collettiva
Il disegno di legge determina gli oneri complessivi a carico dello Stato per la contrattazione collettiva nazionale per il pubblico impiego per il triennio 2016-2018. In particolare, verranno destinati alla copertura degli oneri derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale 300 milioni per il 2016, 900 milioni per il 2017 e 2.850 milioni dal 2018.
Assunzioni di personale
Dovrebbero essere confermate molte disposizioni per consentire assunzioni di personale, per lo più in deroga alla normativa vigente, da parte di determinate amministrazioni ed enti. In particolare, ecco le misure previste:
1) lo stanziamento di specifiche risorse per l’assunzione di ricercatori nelle università e negli enti di ricerca vigilati dal MIUR, con la previsione dell’assunzione di circa 1.600 ricercatori, di cui circa 1.300 presso le università e circa 300 presso gli enti di ricerca vigilati dal MIUR;
2) l’autorizzazione ad assunzioni straordinarie nelle Forze di polizia e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, fino a complessive 7.394 unità nel quinquennio 2018-2022.
Inoltre, alcuni Ministeri potranno procedere all’assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato di personali in tali termini:
1) Ministero della Giustizia
Nell’ambito dell’attuale dotazione organica, per il triennio 2018-2020, potranno essere assunte ulteriori 1400 unità di personale amministrativo non dirigenziale da inquadrare nei ruoli dell’amministrazione giudiziaria e magistrati ordinari vincitori di concorso già bandito alla data di entrata in vigore della legge in esame, con incremento di 20 unità degli organici degli avvocati e dei procuratori dello Stato;
2) Ministero dell’Interno
Si potrà assumere, soprattutto in relazione ai compiti in materia di immigrazione, personale non dirigenziale a tempo indeterminato, già in servizio con contratto di lavoro subordinato a termine;
3) Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo
Prevista la possibilità di assumere personale a tempo indeterminato e mantenere in servizio per il 2018 personale già assunto a tempo determinato;
4) Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
Si potrà procedere all’assunzione a tempo indeterminato, in deroga alla normativa vigente, di 100 unità di personale nel triennio 2018-2020;
Lavoratori socialmente utili
Si prevede un incremento di 50 milioni di euro annui per il biennio 2018-2019 della dotazione del Fondo per il finanziamento di esigenze indifferibili (istituito presso il Ministero dell’economia e delle finanze dalla legge di stabilità 2015), da destinare interamente ai lavori socialmente utili
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]]>Secondo il Collegio, “la responsabilità attribuita all’Amministrazione non discende dalla illegittimità dell’atto adottato, ma attiene al più generale comportamento del funzionario (legato da rapporto di servizio o di ufficio), il cui comportamento illecito eventualmente causativo di danno a privati, pur svoltosi in cesura di rapporto organico (proprio perché penalmente illecito), avrebbe tuttavia potuto essere evitato attraverso un diligente esercizio del potere di scelta ovvero di vigilanza sull’operato del medesimo funzionario”.
Si riporta di seguito il testo della sentenza.
***
Pubblicato il 17/03/2017
N. 00444/2017 REG.PROV.COLL.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce – Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3180 del 2015, proposto da:
Ati di Michele Giuseppe – Ziri Gennaro, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati Gianluca Tracuzzi C.F. TRCGLC78E16L049F, Marcello Maria Fracanzani C.F. FRCMCL66R24G224V, con domicilio eletto presso la Segreteria del Tar in Lecce, via F. Rubichi 23;
contro
Comune di Martina Franca, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’avvocato Olimpia Cimaglia C.F. CMGLMP57E69L049N, con domicilio eletto presso l’avv. Angelo Vantaggiato in Lecce, via Zanardelli 7;
per la condanna
ad un facere specifico, ai sensi dell’art. 30, co. 2, c.p.a., nonché al risarcimento del danno.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Martina Franca;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 18 gennaio 2017 la dott.ssa Claudia Lattanzi e uditi l’avv. M. Petrachi, in sostituzione dell’avv. M. Fracanzani, per la ricorrente, e l’avv. A. Micolani, in sostituzione dell’avv. O. Cimaglia, per il Comune;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
L’ATI ricorrente ha chiesto la condanna, ai sensi degli artt. 30, comma 2, c.p.a. e 2058 c.c., del Comune di Martina Franca alla ricostruzione del registro di contabilità, con iscrizione, ora per allora, delle riserve contabili a suo tempo protocollate e poi allegate all’atto unico di collaudo dalla stessa ricorrente, o, in subordine, la condanna per equivalente attraverso il risarcimento del danno.
In particolare, la ricorrente a fondamento della proprie richieste, richiama la sentenza n. 1624 del Tribunale di Taranto – confermata poi sia dalla Corte di Appello che dalla Cassazione – con la quale è stato condannato il Dirigente dell’Ufficio Tecnico del comune di Martina Franca e responsabile dei lavori edili appaltati all’ATI ricorrente, per aver violato gli artt. 53 e 54 r.d. 350/1895, non avendo consentito alla citata ATI di apporre sul registro di contabilità le riserve relative ai lavori per la costruzione del palazzetto dello sport di Martina Franca formulate dall’ATI, invitandola a presentarle su foglio a parte, allo scopo di far decadere la ricorrente dalla sua pretesa; la sentenza ha condannato altresì il dirigente al risarcimento del danno da liquidarsi in separata sede.
La ricorrente deduce la giurisdizione di questo giudice, e rileva che, nonostante la mancata costituzione del Comune nel giudizio penale, gli accertamenti espletati in seno al processo penale assumono valore di piena prova e che la ratifica dell’operato del dirigente da parte dell’amministrazione comunale determina il presupposto per l’insorgere della responsabilità diretta.
Il Comune ha eccepito il difetto di giurisdizione di questo giudice e l’inammissibilità per carenza di interesse e difetto di situazione giuridicamente tutelabile.
Alla pubblica udienza del 18 gennaio 2017 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione.
È stato ripetutamente affermato che “la giurisdizione si determina sulla base della domanda e, ai fini del suo riparto tra giudice ordinario e giudice amministrativo, rileva non già la prospettazione delle parti, bensì il cosiddetto petitum sostanziale, il quale va identificato non solo e non tanto in funzione della concreta statuizione che si chiede al giudice, ma anche e soprattutto in funzione della causa petendi, ossia dell’intrinseca natura della posizione soggettiva dedotta in giudizio ed individuata dal giudice con riguardo ai fatti allegati ed al rapporto giuridico del quale essi sono manifestazione” (Cass., Sez. Un., 19 gennaio 2015, n. 738).
È stato altresì ritenuto che “al riconoscimento della giurisdizione del giudice ordinario non osta il fatto che l’azione di risarcimento del danno per illecito extracontrattuale sia esercitata dal danneggiato, oltre che nei confronti del funzionario, anche nei confronti dell’ente pubblico sotto il profilo della responsabilità solidale prevista dall’art. 28 Cost., stante la inderogabilità per ragioni di connessione della giurisdizione (v. Cass. S.U. 13-6-2006 n. 13659, Cass. S.U. 5-3-2008 n. 5914, Cass. S.U. 17-5-2010 n. 11932) ed attenendo al merito l’effettiva riferibilità all’ente dei comportamenti dei funzionari (v. Cass. S.U. 2-3-2006 n. 4591, Cass. S.U. 10-3-1999 n. 113)”e che, ove la domanda non riguardi l’illegittimo esercizio del potere pubblico“bensì concern[a] una richiesta di risarcimento dei danni conseguenti ad un fatto illecito extracontrattuale, di carattere penale, commesso dal sindaco e dagli altri soggetti coinvolti, […] deve ritenersi la giurisdizione del giudice ordinario” (Cass., Sez. Un., 738/2015 cit.).
È poi da rilevare che nel caso in esame non sono stati dedotti vizi di legittimità dell’atto amministrativo che si assume causativo del danno, ma comportamenti negligenti dell’amministrazione comunale, per omessa vigilanza sull’operato del Dirigente.
A tale proposito la condivisibile giurisprudenza ha rilevato che “nella ipotesi della culpa in eligendo o in vigilando, è del tutto evidente che la responsabilità attribuita all’amministrazione non discende dalla illegittimità dell’atto adottato, ma attiene al più generale comportamento del funzionario (legato da rapporto di servizio o di ufficio), il cui comportamento illecito eventualmente causativo di danno a privati, pur svoltosi in cesura di rapporto organico (proprio perché penalmente illecito), avrebbe tuttavia potuto essere evitato attraverso un diligente esercizio del potere di scelta (recte: di preposizione organica), ovvero di vigilanza sull’operato del medesimo funzionario” (Cons. St. sez. IV, 5 maggio 2016, n. 1808).
L’istituto della culpa in eligendo ed in vigilando pone tale responsabilità fuori dal rapporto che lega il danno (quale conseguenza diretta) all’atto amministrativo, per il tramite del nesso di causalità. “Tali forme di responsabilità si riferiscono entrambe ad un vizio afferente al corretto rapporto tra persona giuridica pubblica e soggetto che per essa agisce, stante il rapporto organico, e dell’agire del quale l’amministrazione è chiamata a rispondere non già perché responsabile delle conseguenze lesive dell’atto adottato, non essendo ad essa imputabili eventuali effetti derivanti dall’attività o comportamento penalmente illecito, stante l’intervenuta cesura del rapporto organico (il che, ove al contrario fosse, comporterebbe una responsabilità risarcitoria in solido con l’autore del fatto-reato), quanto una responsabilità distinta, fondata su elementi diversi: non già sull’azione o omissione illecita causativa di danno, quanto su un (distinto) comportamento cui si sarebbe stati tenuti e che, in difetto, determina una (distinta) responsabilità. La responsabilità accertata dal giudice penale, dunque, non discende dall’atto amministrativo adottato, ma da un suo più generale comportamento negligente, dal quale si afferma essere derivato un danno al privato. Ma tale affermazione di responsabilità consegue alla individuazione di un danno che, lungi dal discendere come conseguenza diretta da un provvedimento amministrativo lesivo di interessi legittimi (o dalla mancata o ritardata adozione di tale atto), con ciò radicando la giurisdizione del giudice amministrativo (Cass., sez. un., 22 gennaio 2015 n. 1162), discende invece dall’accertamento di un generale comportamento negligente e/o omissivo della pubblica amministrazione in sede di controllo sugli organi, lesivo del principio del neminem ledere, e del tutto prescindente dall’esercizio di un potere amministrativo ovvero dal mancato esercizio di un potere amministrativo obbligatorio (ex art. 30, co. 2) concretizzantesi (o meno) in una adozione di provvedimento amministrativo illegittimo” (Cons. St., 1808/2016, cit.).
Posti questi principi, è da rilevare che nel caso in esame non si controverte – come già innanzi esposto – di un danno causato da un atto amministrativo illegittimo, ma di un danno causato da un comportamento illecito del Dirigente, dal quale si vuol fare discendere la responsabilità del Comune per omessa vigilanza, con la conseguenza che deve ritenersi sussistente la giurisdizione del giudice ordinario.
In conclusione, il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce – Sezione Seconda definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali che si liquidano in euro 1.500 (millecinquecento/00) oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 18 gennaio 2017 con l’intervento dei magistrati:
Eleonora Di Santo, Presidente
Ettore Manca, Consigliere
Claudia Lattanzi, Primo Referendario, Estensore
| L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
| Claudia Lattanzi | Eleonora Di Santo | |
IL SEGRETARIO
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]]>Abbiamo già analizzato le novità per i professionisti, per gli appalti pubblici, sui tributi casa, per le pensioni e il mondo del lavoro.
Vediamo le novità in materia di lavoro pubblico e pubbliche amministrazioni.
In materia di personale si prevede la destinazione di 300 milioni di euro annui, per i rinnovi contrattuali del personale delle pubbliche amministrazioni nell’ambito dei quali 74 milioni sono assegnati a personale delle Forze Armate e delle Forze di Polizia, e 7 milioni a personale di diritto pubblico (commi 246-249). Quanto poi alle facoltà assunzionali del triennio 2016-2018 delle amministrazioni dello Stato si dispone che siano prioritariamente finalizzate all’assunzione di: 50 dirigenti; 50 unità nei profili iniziali della carriera prefettizia; 10 avvocati dello Stato e 10 procuratori dello Stato (comma 117).
Si interviene sulle facoltà assunzionali delle P.A., incrementando la limitazione al turn over per la gran parte delle amministrazioni, le quali, nel triennio 2016-2018, potranno procedere ad assunzioni di personale nel limite di una spesa pari al 25% di quella relativa al personale cessato nell’anno precedente) (comma 125);
Si modifica la destinazione dei compensi dei membri dei consigli di amministrazione che siano dipendenti dell’amministrazione controllante, eliminando la possibilità che gli stessi siano riassegnabili al fondo per il finanziamento del trattamento economico accessorio (comma 127). Si limita infine, a decorrere dal 2016, l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche (comma 128). A decorrere dal 2016 è inoltre stabilita una riduzione della spesa complessiva per il personale impiegato negli uffici di diretta collaborazione dei Ministri (comma 130) in misura pari al 10 per cento rispetto alla spesa sostenuta nel 2015. Si prevedono infine disposizioni circa la ricollocazione del personale delle province, a seguito del riordino che le ha investite con la legge n. 56 del 2014 (commi 440-448)).
Quanto alla riduzione dei costi delle amministrazioni pubbliche è prevista al comma 333 la riduzione delle dotazioni di bilancio dei singoli Ministeri a decorrere dall’anno 2016, per i seguenti importi: 512,5 milioni nel 2016, per 563 milioni nel 2017 e per 537,6 milioni nel 2018 e anni successivi. Il comma 334 prevede inoltre una riduzione degli stanziamenti della Presidenza del Consiglio. Oltre che attraverso tali disposizioni, l’intervento di contenimento dei costi delle Amministrazioni centrali è operato anche in altre norme del provvedimento, ivi incluse le tabelle sulle rimodulazioni di spesa, con l’effetto che nel suo complesso l’effetto migliorativo sui saldi di finanza pubblica ammonta a circa 3,4 miliardi nel 2016 2,5 miliardi nel 2017 e 1,7 miliardi nel 2018. A tali importi si aggiungono gli ulteriori effetti di risparmio derivanti dalle nuove norme sulla centralizzazione degli acquisti recate dai commi da 262 a 267e da 269 a 278, per circa 0,16 miliardi annui.
La centralizzazione in questione è finalizzata a rafforzare il ricorso alle convenzioni Consip attraverso differenti modalità, come la limitazione delle deroghe all’obbligo di approvvigionarsi tramite le convenzioni, che vengono disapplicate per il triennio 2017-2019 e alle quali viene comunque imposto un limite minimo di prezzo. Viene anche esteso l’ambito dei soggetti obbligati a forme di acquisto centralizzato, con riguardo agli enti di previdenza e alle agenzie fiscali, a tutte le stazioni appaltanti ed agli enti locali. L’utilizzo degli strumenti di acquisto e di negoziazione di Consip viene esteso anche ai lavori manutentivi. Sempre in materia di razionalizzazione della spesa, infine, i commi da 279 a 288 puntano a rafforzare l’acquisizione centralizzata di beni e servizi in materia informatica e di connettività, prevedendo che le amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto consolidato della PA debbano approvvigionarsi salvo casi eccezionali e previa autorizzazione) tramite Consip o soggetti aggregatori. Viene inoltre previsto un Piano triennale per l’informatica nella pubblica amministrazione,
Sempre con riferimento al contenimento ed all’efficacia della spesa vanno infine citate due ulteriori interventi: l’assoggettamento al regime di tesoreria unica di quattro enti, costituiti dall’Autorità dei trasporti, dall’Autorità per l’energia elettrica, dall’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni e dal Garante per la protezione dei dati personali (commi 430-434); il commissariamento della Scuola nazionale dell’amministrazione – SNA al fine di riorganizzare l’istituto secondo obiettivi di risparmio delle risorse umane e strumentali impiegate (comma 373).
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]]>Il primo incontro avrà ad oggetto “I servizi pubblici locali: liberalizzazione e gestione della concorrenza: dalla riforma dei servizi pubblici al decreto liberalizzazioni”.
Dopo un breve cenno sulla distinzione tra servizi di interesse economico e servizi privi di rilevanza economica, si passerà al vaglio la riforma dei servizi pubblici locali, nei rapporti tra enti locali e società partecipate, fino alle ultime novità apportate dal decreto liberalizzazioni.
In seguito al referendum abrogativo dell’articolo 23 bis del decreto legge 25 giugno 2008 n.112, recante “Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria”, che ha eliminato l’intera disciplina nazionale in materia di gestione dei servizi pubblici locali, è intervenuto il d.l 138 del 2011.
Con l'articolo 4 del d.l. n.138/2011, si è ripristinato nel nostro ordinamento nazionale una disciplina organica in materia di servizi pubblici locali, colmando così quel vuoto normativo che si era venuto a creare all’indomani del referendum. Articolo a sua volta ulteriormente modificato dall'articolo 9 comma 2, della legge 183/2011, c.d. legge di stabilità 2012.
L’esame della disciplina dei servizi pubblici locali, proseguirà con l'analisi alla luce del decreto liberalizzazioni (D. l. 1/2012).
L'articolo 25 del d.l. 1/2012 ha infatti apportato rilevanti modifiche al D.l. 183/2011, tra cui, in particolare:
-le Regioni e le Province Autonome dovranno organizzare lo svolgimento dei servizi pubblici locali per ambiti o bacini territoriali ottimali ed omogenei, non inferiori al territorio provinciale;
-l'affidamento di tali servizi costituirà elemento di valutazione della virtuosità per gli enti territoriali stessi;
-gli affidamenti in house saranno soggetti al patto di stabilità interno, e inoltre le società in house saranno soggette alle norme dettate dal codice degli appalti.
Le disposizioni in questioni si applicano a tutti i servizi pubblici locali e prevalgono sulle relative discipline di settore con esse incompatibili.
Un attento sguardo sarà inoltre riservato, da una parte, alla peculiare posizione che assumono in questo scenario le società miste e, dall’altra, a quella particolare forma di affidamento diretto della gestione di un servizio pubblico locale a società a totale partecipazione pubblica: la c.d. gestione in house providing.
La giornata formativa, infine, si concluderà con l'esame della peculiare disciplina riservata ad alcuni settori: acqua, rifiuti, trasporti e gas.
Per iscriversi al corso www.cesda.it/iscrizioni/formiscrizione.php
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]]>E' prevista per venerdì 29 giugno 2012 a Catania la prima tappa del Corso di Alta Formazione su Pubblica Amministrazione e Concorrenza organizzato da CeSda.
Il primo incontro avrà ad oggetto “I servizi pubblici locali: liberalizzazione e gestione della concorrenza: dalla riforma dei servizi pubblici al decreto liberalizzazioni”.
Dopo un breve cenno sulla distinzione tra servizi di interesse economico e servizi privi di rilevanza economica, si passerà al vaglio la riforma dei servizi pubblici locali, nei rapporti tra enti locali e società partecipate, fino alle ultime novità apportate dal decreto liberalizzazioni.
In seguito al referendum abrogativo dell’articolo 23 bis del decreto legge 25 giugno 2008 n.112, recante “Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria”, che ha eliminato l’intera disciplina nazionale in materia di gestione dei servizi pubblici locali, è intervenuto il d.l 183 del 2011, meglio noto come legge di stabilità 2012.
Con l'articolo 4 della legge di stabilità 2012 (L. n.183/2011 “Adeguamento della disciplina dei servizi pubblici locali al referendum popolare e alla normativa dell’unione europea”), si è ripristinato nel nostro ordinamento nazionale una disciplina organica in materia di servizi pubblici locali, colmando così quel vuoto normativo che si era venuto a creare all’indomani del referendum.
L’esame della disciplina dei servizi pubblici locali, proseguirà con l'analisi alla luce del decreto liberalizzazioni (D. l. 1/2012).
L'articolo 25 del d.l. 1/2012 ha infatti apportato rilevanti modifiche al D.l. 183/2011, tra cui, in particolare:
-le Regioni e le Province Autonome dovranno organizzare lo svolgimento dei servizi pubblici locali per ambiti o bacini territoriali ottimali ed omogenei, non inferiori al territorio provinciale;
-l'affidamento di tali servizi costituirà elemento di valutazione della virtuosità per gli enti territoriali stessi;
-gli affidamenti in house saranno soggetti al patto di stabilità interno, e inoltre le società in house saranno soggette alle norme dettate dal codice degli appalti.
Le disposizioni in questioni si applicano a tutti i servizi pubblici locali e prevalgono sulle relative discipline di settore con esse incompatibili.
Un attento sguardo sarà inoltre riservato, da una parte, alla peculiare posizione che assumono in questo scenario le società miste e, dall’altra, a quella particolare forma di affidamento diretto della gestione di un servizio pubblico locale a società a totale partecipazione pubblica: la c.d. gestione in house providing.
La giornata formativa, infine, si concluderà con l'esame della peculiare disciplina riservata ad alcuni settori: acqua, rifiuti, trasporti e gas.
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L'articolo Pubblica amministrazione e concorrenza: i servizi pubblici locali proviene da Giurdanella.it.
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]]>Prima tappa Catania (via Trieste, 36), sul tema “Pubblica amministrazione e concorrenza”
Il medesimo corso verrà ripresentato a Roma (via dei Barbieri, 6 ), ed entrambi sono in fase di accreditamento presso il Consiglio nazionale forense.
Il corso tenuto dall'Avv. Carmelo Giurdanella, si svolgerà in quattro giornate, di otto ore ciascuno divise in due sessioni: la prima dalle ore 09,00 – 13,00 e la seconda dalle ore 14,00 – 18,00.
Le prime tre giornate di formazione sono dedicate ai servizi pubblici locale e alla corrispondente disciplina in materia di appalti, la quarta e ultima giornata ( che avverrà solo a Catania ed è in fase di accreditamento presso il Consiglio dell'ordine di Catania) è, invece, dedicata alla deontologia professionale.
Coloro i quali vogliano partecipare al corso il costo complessivo è di 600 euro ( più 100 per partecipare all'ultima giornata a Catania dedicata alla deontologia).
E' possibile aderire alla singola giornata formativa al costo di 250 euro ciascuna per le prime tre giornate, e 100 euro per la quarta e ultima giornata a Catania.
Per iscriversi al corso www.cesda.it/iscrizioni/formiscrizione.php
Nel link che segue, l'intero programma del corso
L'articolo Pubblica Amministrazione e Concorrenza proviene da Giurdanella.it.
]]>L'articolo Dichiarazione sostitutiva non veritiera: no discrezionalità della PA proviene da Giurdanella.it.
]]>In altre parole, la disposizione in esame non richieda alcuna valutazione circa il dolo o la grave colpa del dichiarante, poiché, se così fosse, verrebbe meno la ratio della disciplina che è volta a semplificare l’azione amministrativa, facendo leva sul principio di autoresponsabilità del dichiarante: il corollario che deve trarsi da tale constatazione è che la non veridicità di quanto autodichiarato rileva sotto un profilo oggettivo e conduce alla decadenza dei benefici ottenuti con l’autodichiarazione non veritiera, indipendentemente da ogni indagine dell’Amministrazione sull’elemento soggettivo del dichiarante, perché non vi sono particolari risvolti sanzionatori in giuoco, ma solo le necessità di spedita esecuzione della legge sottese al sistema della semplificazione.
L’accertamento dell’elemento soggettivo, peraltro, può essere rilevante sotto altri profili, ad es. per verificare la sussistenza di un eventuale reato di truffa (art. 640 del c.p.), ma non per applicare le conseguenze decadenziali legate alla non veridicità obiettiva della dichiarazione”.
E’ quanto affermato dal Consiglio di Stato nella sentenza numero 2447 dello scorso 27 aprile.
Di seguito il testo della sentenza
…
Consiglio di Stato, Sezione Quinta
Sentenza numero 2447 del 27 aprile 2012
(estensore Lotti, presidente Trovato)
(…)
DIRITTO
Ritiene il Collegio che l’appello sia infondato.
Infatti, il Comune appellato ha dato attuazione a quanto disposto dal punto 9a3 del bando, non impugnato, il quale prevede in modo inequivoco che saranno causa di esclusione “la mancanza o l’incompletezza della dichiarazione di cui ai punti 9.a.1, 9.a.2, 9.a.3”; a sua volta, il punto 9a1 del bando precisa che la busta A dovrà contenere, a pena di esclusione la domanda (in bollo) e la dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, contenente (lett. p) la dichiarazione di non aver reso false dichiarazioni nell’anno antecedente la data del presente bando in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara, e per l’affidamento dei subappalti, risultanti dai dati dell’Osservatorio.
La dichiarazione sopra indicata non è veritiera, poiché l’attuale appellante non l’ha effettuata.
Sotto questo profilo, la giurisprudenza amministrativa ha più volte rilevato che, in base all’art. 75 del d.P.R. n. 445 del 2000, la non veridicità della dichiarazione sostitutiva presentata comporta la decadenza dai benefici eventualmente conseguiti, non lasciando tale disposizione alcun margine di discrezionalità alle Amministrazioni che si avvedano della non veridicità delle dichiarazioni.
Inoltre, l’art. 75, comma 1, del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 prescinde, per la sua applicazione, dalla condizione soggettiva del dichiarante, attestandosi sul dato oggettivo della non veridicità, rispetto al quale sono irrilevanti il complesso delle giustificazioni addotte dal dichiarante.
In altre parole, la disposizione in esame non richieda alcuna valutazione circa il dolo o la grave colpa del dichiarante, poiché, se così fosse, verrebbe meno la ratio della disciplina che è volta a semplificare l’azione amministrativa, facendo leva sul principio di autoresponsabilità del dichiarante: il corollario che deve trarsi da tale constatazione è che la non veridicità di quanto autodichiarato rileva sotto un profilo oggettivo e conduce alla decadenza dei benefici ottenuti con l’autodichiarazione non veritiera, indipendentemente da ogni indagine dell’Amministrazione sull’elemento soggettivo del dichiarante, perché non vi sono particolari risvolti sanzionatori in giuoco, ma solo le necessità di spedita esecuzione della legge sottese al sistema della semplificazione.
L’accertamento dell’elemento soggettivo, peraltro, può essere rilevante sotto altri profili, ad es. per verificare la sussistenza di un eventuale reato di truffa (art. 640 del c.p.), ma non per applicare le conseguenze decadenziali legate alla non veridicità obiettiva della dichiarazione.
Pertanto, occorre ribadire che è irrilevante la disciplina di cui all’art. 48 del Codice appalti, in quanto la disposta esclusione è dipesa non dai fatti che all’epoca avevano dato luogo alla suddetta annotazione o dall’annotazione in sé, bensì dalla mancata dichiarazione ditale circostanza da parte del concorrente in gara.
Nella specie, è pacifico e risulta documentalmente dall’annotazione iscritta presso l’Osservatorio in data 19.11.2009, che il Consiglio dell’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, con decisione del 8 ottobre 2009, n. 126, ha disposto che l’operatore economico Politecnica Ingegneria e Architettura Soc. Coop. è sospeso per un mese dalla partecipazione alle procedure di affidamento dalla data di iscrizione della presente annotazione nel Casellario informatico.
Pertanto, l’attuale appellante aveva l’onere e l’obbligo di dichiarare la sanzione irrogata che decorreva non dalla data di commissione dell’illecito, bensì da quella di annotazione nel casellario.
Infatti, la data da cui decorre il periodo di un anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara in cui è necessario che le imprese non abbiano reso false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara, richiamato dall’art. 38 d. lgs. n. 163 del 2006, coincide con quella di iscrizione nel casellario delle notizie riguardanti le false dichiarazioni, venendo sorretta la suddetta esigenza di certezza altresì dalla lettura della disposizione, che pur in apparenza facendo riferimento al mero fatto storico delle dichiarazioni mendaci, immediatamente precisa che deve trattarsi in ogni caso di dichiarazioni risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio.
Pertanto, alla luce delle predette argomentazioni, l’appello deve essere respinto, in quanto infondato.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta),
definitivamente pronunciando sull’appello come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna parte appellante alla rifusione delle spese di lite del presente grado di giudizio, spese che liquida in euro 5.000,00, oltre accessori di legge, in favore del Comune di Valdagno..
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Depositata in segreteria il 27 aprile 2012.
L'articolo Dichiarazione sostitutiva non veritiera: no discrezionalità della PA proviene da Giurdanella.it.
]]>L'articolo Bandi di gara: la P.A. può richiedere requisiti più rigidi di quelli previsti dalla legge proviene da Giurdanella.it.
]]>E’ quanto ha ribadito il Consiglio di Stato nella sentenza n.564 del 2 febbraio scorso.
Di seguito il testo della sentenza
…
Consiglio di Stato, Sezione quinta
Sentenza numero 564 del 2 febbraio 2012
(estensore Quadro, presidente Trovato)
(…)
DIRITTO
5. L’appello è infondato nel merito, potendosi pertanto prescindere dall’esame dell’eccezione di inammissibilità del gravame sollevata dall’appellata amministrazione comunale di Delebio.
5.1. Esigenze sistematiche e comodità espositiva, oltre che priorità logico – giuridica, impongono di esaminare innanzitutto il secondo motivo di gravame, con il quale, lamentando “Erroneità della sentenza per travisamento e falsa applicazione di norme di legge (violazione e falsa applicazione degli artt. 41 e 42 del d. lgs. 163/2006, dell’art. 1 comma 3 del d.p.r. 34/2000, nonché del principio di buon andamento e del corollario di non aggravamento della procedura – Violazione del principio di proporzionalità; falsa applicazione dell’art. 9 del disciplinare di gara”, le appellanti hanno in sintesi sostenuto l’illegittimità delle clausole di cui al punto 9, lett. d) ed f) del disciplinare di gara, che imponevano requisiti di partecipazione diversi ed ulteriore rispetto a quelli generali (e già comprovati con la attestazione SOA), aggravando irragionevolmente il procedimento di gara, così riproponendo la identica censura sollevata in primo grado, a loro avviso superficialmente apprezzata ed inopinatamente respinta con motivazione approssimativa e non condivisibile. La pur suggestiva tesi non merita favorevole considerazione.
5.1.1. In punto di fatto deve rilevarsi che il punto 9 del disciplinare di gara, indicando la documentazione da inserire a pena di esclusione nella busta A, prevedeva “al fine di determinare l’idoneità tecnico professionale prevista dall’allegato XVII del D. Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008” la produzione “dei seguenti elaborati: a) specifica documentazione attestante la conformità alle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 81/2008 di macchine, attrezzature e opere provvisionali; b) elenco dei dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori; c) nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, degli incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione, di primo soccorso e gestione dell’emergenza, del medico competente quando necessario; d) nominativo (i) del (i) rappresentante (i) dei lavoratori per la sicurezza; e) attestati inerenti la formazione delle suddette figure e dei lavoratori previste dal D. Lgs. n. 81/2008; f) elenco dei lavoratori risultanti dal libro matricola e relativa idoneità sanitaria prevista dal D. Lgs. n. 81/2008”. L’ultimo capoverso del paragrafo riguardante il contenuto della predetta busta A precisava ulteriormente che “La domanda, le dichiarazioni e le documentazioni di cui ai punti 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9 e 10, a pena di esclusione, devono contenere tutto quanto previsto nei predetti punti”. La predetta documentazione non concerneva pertanto la prova della generale capacità tecnico – organizzativa ed economica dell’impresa concorrente (cui fa riferimento, ex art. 1, comma 3, del D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34, l’attestazione di qualificazione), ma riguardava piuttosto l’ulteriore specifico profilo di idoneità tecnica professionale indicato dall’allegato XVII al D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (“Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”), secondo cui “le imprese affidatarie dovranno indicare al committente o al responsabile dei lavori almeno il nominativo del soggetto o i nominativi dei soggetti della propria impresa, con le specifiche mansioni, incaricati per l’assolvimento dei compiti di cui all’articolo 97”: la ratio della richiesta, coerente con le finalità delle disposizioni normative in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, consisteva pertanto nel consentire all’amministrazione affidataria di espletare il doveroso compito di verificare le condizioni di sicurezza dei lavori affidati e l’applicazione delle disposizioni e delle prescrizioni del piano di sicurezza e coordinamento (art. 97, comma 1, del citato D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81.
5.1.2. Ciò chiarito, la Sezione è dell’avviso che non può dubitarsi della legittimità della contestata clausola di cui al punto 9, lett. d) e f), del Disciplinare di gara. Costituisce invero jus receptum (C.d.S., sez. V, 4 agosto 2010, n. 5201; 19 novembre 2009, n. 7247; 6 aprile 2009, n. 2138) che i bandi di gara di appalti pubblici possono contenere requisiti di partecipazione più rigorosi di quelli prescritti dalla legge, purché non discriminanti ed abnormi rispetto alle regole proprie del settore, e possono pertanto pretendere l’attestazione di requisiti di capacità diversi ed ulteriori rispetto a quelli previsti dalla legge, ciò rientrando nell’esercizio del potere discrezionale dell’amministrazione finalizzato a dare corretta attuazione ai principi di imparzialità e buon andamento predicati dall’articolo 97 della Costituzione. In particolare, la previsione contenuta nella clausola di cui al punto 9, lettere d) e f) del disciplinare non costituiva un inutile aggravamento del procedimento, atteso che, come già evidenziato in precedenza, la relativa documentazione era finalizzata all’esigenza (peraltro normativamente disciplinata) di predisporre preventivamente le misure più adeguate ad assicurare la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, non sovrapponendosi in alcun modo alla generale capacità tecnico – organizzativa ed economica provata con l’attestazione di qualificazione: ciò esclude, sotto altro concorrente profilo, che la predetta clausola possa essere in qualche modo considerata irragionevole, illogica, arbitraria o irrazionale.
5.2. Ugualmente infondato è l’altro motivo (il primo, secondo l’articolazione delle appellanti) di gravame, con il quale le appellanti hanno lamentato “Erroneità della sentenza per travisamento della documentazione prodotta e violazione e falsa applicazione di legge (art. 46 del d. lgs. 163/2006) – Violazione del principio del favor partecipationis”, evidenziando che l’amministrazione, sulla scorta della documentazione prodotta in sede di gara e dei chiarimenti forniti con la nota del 17 dicembre 2009 a seguito della comunicazione dell’esclusione dalla gara, avrebbe dovuto consentire l’integrazione della documentazione incompleta. E’ sufficiente al riguardo rammentare il consolidato indirizzo giurisprudenziale (C.d.S., sez. V, 2 agosto 2010, n. 5084; 2 febbraio 2010, n. 428; 15 gennaio 2008, n. 36; 6 marzo 2006, n. 1068) secondo cui l’omessa allegazione di un documento o di una dichiarazione previsti a pena di esclusione non può essere qualificata come una mera irregolarità sanabile, non trattandosi di rimediare a vizi puramente formali, tanto più quando, come nel caso di specie, non sussistono (né sono stati addotti o evidenziati) equivoci o incertezze eventualmente generati dall’ambiguità della legge di gara. Del resto non può invocarsi il principio del c.d. dovere di soccorso non già al fine di consentire la mera integrazione documentale di un requisito posseduto e tempestivamente provato (nel termine di decadenza di presentazione dell’offerta), quanto piuttosto per integrare, come nel caso di specie, la documentazione riguardante proprio il possesso dei requisiti di partecipazione, non prodotta ovvero prodotta in modo incompleto nel termine predetto di decadenza, atteso che in tal modo l’amministrazione disapplicherebbe inammissibilmente la lex specialis e violerebbe altresì il fondamentale principio della par condicio dei concorrenti.
6. In conclusione, alla stregua delle osservazioni svolte, l’appello deve essere respinto, non meritando la sentenza impugnata alcuna critica. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, definitivamente pronunciando sull’appello proposto da Co.Ge. Tri s.r.l. e Grandi Impianti s.r.l. avverso la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, sez. I, n. 285 dell’8 febbraio 2010. lo rigetta. Condanna le appellanti, in solido tra di loro, al pagamento in favore del Comune di Delebio delle spese del presente grado di giudizio che si liquidano complessivamente in €. 5.000,00 (cinquemila). Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Depositata in segreteria il 2 febbraio 2012.
L'articolo Bandi di gara: la P.A. può richiedere requisiti più rigidi di quelli previsti dalla legge proviene da Giurdanella.it.
]]>L'articolo “Posta Elettronica Certificata per le pubbliche amministrazioni” proviene da Giurdanella.it.
]]>Questo è l’obiettivo della giornata di formazione “Posta Elettronica Certificata per le Pubbliche Amministrazioni”, organizzata da Maggioli Editore per il prossimo 24 marzo 2011 a Bologna, che vede impegnati come relatori, insieme agli avvocati Belisario e Scorza, anche gli avvocati Carmelo Giurdanella ed Elio Guarnaccia dello Studio Legale Giurdanella.
Il convegno nasce dalla considerazione che tutti i dirigenti e funzionari delle PA obbligate all’uso della Posta Elettronica Certificata (Pubbliche Amministrazioni Centrali, Regioni, Enti Locali, Enti Pubblici) devono, già da subito, comprendere dettagliatamente il funzionamento della PEC, della CEC-PAC e della firma digitale, nonchè la normativa rilevante e gli obblighi normativi che incombono sugli Enti.
Qui maggiori info su logistica, costi ed iscrizioni.
Qui di seguito il programma della giornata di formazione:
– – –
Bologna, giovedì 24 marzo 2011
Programma Ore 9.30 Apertura lavori
Introduzione alla PEC
– Cos’è e come funziona la PEC
– PEC e CEC-PAC
– Le fonti normative in materia di PEC
Gli obblighi per le Amministrazioni
– Organizzazione Interna
– Rapporti con altre Amministrazioni
– Rapporti con cittadini, imprese e servizi on line
– Responsabilità, sanzioni e contenzioso
Avv. Ernesto Belisario
Ore 11.15 Coffee Break
Ore 11.30 Ripresa lavori
PEC, sottoscrizione e identificazione
– La Pec: una modalità di comunicazione o una firma?
– La sottoscrizione: dall’inchiostro alla firma elettronica.
– Identificarsi e sottoscrivere: due concetti diversi.
Efficacia giuridica e valore probatorio della PEC
– Quanto vale la PEC in Tribunale
– PEC e CEC-PAC: quale efficacia probatoria
– La PEC degli altri: quanto vale la PEC nei rapporti con le amministrazioni straniere.
Avv. Guido Scorza
Ore 13.30 Colazione di lavoro
Ore 15:00 Ripresa lavori
PEC e procedimento amministrativo elettronico
– La digitalizzazione del procedimento amministrativo: legge n. 241/90 e CAD
– La PEC per le comunicazioni telematiche del procedimento amministrativo
– Esercizio mediante PEC del diritto di accesso
L’uso della PEC nell’attività amministrativa
– PEC e ricorsi gerarchici
– PEC e appalti pubblici
– PEC e professionisti
Avv. Carmelo Giurdanella
Avv. Elio Guarnaccia
Ore 17.00 Case Studies e simulazioni
Ore 18:00 Chiusura lavori
L'articolo “Posta Elettronica Certificata per le pubbliche amministrazioni” proviene da Giurdanella.it.
]]>L'articolo Sull’azione risarcitoria per danni all’immagine della P.A. proviene da Giurdanella.it.
]]>La formulazione della disposizione non consente di ritenere che, in presenza di fattispecie distinte da quelle espressamente contemplate dalla norma impugnata, la domanda di risarcimento del danno per lesione dell’immagine dell’amministrazione possa essere proposta innanzi ad un organo giurisdizionale diverso dalla Corte dei conti, adita in sede di giudizio per responsabilità amministrativa ai sensi dell’art. 103 Cost.
Deve, quindi, ritenersi che il legislatore non abbia inteso prevedere una limitazione della giurisdizione contabile a favore di altra giurisdizione, e segnatamente di quella ordinaria, bensì circoscrivere oggettivamente i casi in cui è possibile, sul piano sostanziale e processuale, chiedere il risarcimento del danno in presenza della lesione dell’immagine dell’amministrazione imputabile a un dipendente di questa.
In altri termini, non è condivisibile una interpretazione della normativa censurata nel senso che il legislatore abbia voluto prevedere una responsabilità nei confronti dell’amministrazione diversamente modulata a seconda dell’autorità giudiziaria competente a pronunciarsi in ordine alla domanda risarcitoria.
La norma deve essere univocamente interpretata, invece, nel senso che, al di fuori delle ipotesi tassativamente previste di responsabilità per danni all’immagine dell’ente pubblico di appartenenza, non è configurabile siffatto tipo di tutela risarcitoria”.
Corte Costituzionale
Sentenza 15 dicembre 2010 n. 355
(presidente De Siervo, relatore Quaranta)
(…)
Considerato in diritto
(…)
6.— Nel merito, pertanto, devono essere esaminate le censure rivolte nei confronti di quella parte della disposizione impugnata che pone limiti al risarcimento del danno per lesione all’immagine della pubblica amministrazione, secondo le prospettazioni delle ordinanze di rimessione.
Al riguardo, in via preliminare, è necessario individuare, anche al fine di una corretta delimitazione del thema decidendum, l’esatta portata della normativa impugnata.
Il legislatore ha ammesso la proposizione dell’azione risarcitoria per danni all’immagine dell’ente pubblico da parte della procura operante presso il giudice contabile soltanto in presenza di un fatto di reato ascrivibile alla categoria dei «delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione»; ciò per effetto del richiamo, contenuto nella norma censurata, all’art. 7 della legge n. 97 del 2001, che fa, appunto, espresso riferimento ai delitti previsti dal capo I del titolo II del libro II del codice penale.
Non vi è dubbio che la formulazione della disposizione non consente di ritenere che, in presenza di fattispecie distinte da quelle espressamente contemplate dalla norma impugnata, la domanda di risarcimento del danno per lesione dell’immagine dell’amministrazione possa essere proposta innanzi ad un organo giurisdizionale diverso dalla Corte dei conti, adita in sede di giudizio per responsabilità amministrativa ai sensi dell’art. 103 Cost. Deve, quindi, ritenersi che il legislatore non abbia inteso prevedere una limitazione della giurisdizione contabile a favore di altra giurisdizione, e segnatamente di quella ordinaria, bensì circoscrivere oggettivamente i casi in cui è possibile, sul piano sostanziale e processuale, chiedere il risarcimento del danno in presenza della lesione dell’immagine dell’amministrazione imputabile a un dipendente di questa. In altri termini, non è condivisibile una interpretazione della normativa censurata nel senso che il legislatore abbia voluto prevedere una responsabilità nei confronti dell’amministrazione diversamente modulata a seconda dell’autorità giudiziaria competente a pronunciarsi in ordine alla domanda risarcitoria. La norma deve essere univocamente interpretata, invece, nel senso che, al di fuori delle ipotesi tassativamente previste di responsabilità per danni all’immagine dell’ente pubblico di appartenenza, non è configurabile siffatto tipo di tutela risarcitoria.
Del resto, costituisce dato pacifico, come riconosciuto anche da questa Corte con la sentenza n. 371 del 1998, sulla quale si ritornerà nel prosieguo, che la limitazione della responsabilità amministrativa, sul piano soggettivo, al dolo o alla colpa grave, non implica che il dipendente pubblico, qualora la sua condotta si caratterizzi per la presenza di un minore grado di colpa, possa essere evocato in giudizio innanzi ad una autorità giudiziaria diversa dal giudice contabile.
7.— Così definita la portata della disposizione impugnata, si può passare ad analizzare le singole doglianze prospettate dai giudici a quibus. In questa analisi si procederà mediante un accorpamento delle diverse questioni, avendo riguardo ai parametri costituzionali evocati.
8.— In tale indagine, ha carattere prioritario la censura relativa all’art. 77 Cost. In particolare, con la richiamata ordinanza n. 125 del 2010, la sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Lombardia lamenta la mancanza dei presupposti di necessità e di urgenza, ai fini dell’emanazione della norma contestata, che – a suo dire – dovrebbero sussistere anche in relazione alle norme, quale quella in esame, introdotte soltanto in sede di conversione in legge del decreto-legge n. 78 del 2009.
La questione non è fondata.
Questa Corte, in passato, ha affermato che, con riferimento alla adozione di nuove norme da parte del Parlamento nel corso dell’esame di un disegno di legge di conversione di un decreto-legge, non è pertinente il richiamo all’art. 77 Cost. Ciò in quanto «la valutazione preliminare dei presupposti della necessità e dell’urgenza investe (…), secondo il disposto costituzionale, soltanto la fase della decretazione di urgenza esercitata dal Governo, né può estendersi alle norme che le Camere, in sede di conversione del decreto-legge, possano avere introdotto come disciplina “aggiunta” a quella dello stesso decreto: disciplina imputabile esclusivamente al Parlamento e che – a differenza di quella espressa con la decretazione d’urgenza del Governo – non dispone di una forza provvisoria, ma viene ad assumere la propria efficacia solo al momento dell’entrata in vigore della legge di conversione» (sentenza n. 391 del 1995).
Successivamente, però, questa stessa Corte, con la sentenza n. 171 del 2007, ha mutato orientamento sul punto, precisando − dopo aver ribadito che la legge di conversione non ha efficacia sanante di eventuali vizi del decreto-legge − che «le disposizioni della legge di conversione in quanto tali» – nei limiti, cioè, in cui «non incidono in modo sostanziale sul contenuto normativo delle disposizioni del decreto», come nel caso (allora) in esame – «non possono essere valutate, sotto il profilo della legittimità costituzionale, autonomamente da quelle del decreto stesso». La Corte ha aggiunto che «a conferma di ciò, si può notare che la legge di conversione è caratterizzata nel suo percorso parlamentare da una situazione tutta particolare, al punto che la presentazione del decreto per la conversione comporta che le Camere vengano convocate ancorché sciolte (art. 77, secondo comma, Cost.) e il suo percorso di formazione ha una disciplina diversa da quella che regola l’iter dei disegni di legge proposti dal Governo».
Seguendo il suddetto più recente orientamento, va ulteriormente precisato che la valutazione in termini di necessità e di urgenza deve essere indirettamente effettuata per quelle norme, aggiunte dalla legge di conversione del decreto-legge, che non siano del tutto estranee rispetto al contenuto della decretazione d’urgenza; mentre tale valutazione non è richiesta quando la norma aggiunta sia eterogenea rispetto a tale contenuto.
Orbene, nella specie, per le ragioni che meglio risulteranno nel prosieguo della motivazione, la norma contenuta nel comma 30-ter, aggiunto all’art. 17 del decreto-legge n. 78 del 2009, non si trova in una condizione di totale eterogeneità rispetto al contenuto del decreto-legge in esame; sicché rispetto ad essa rileva la indispensabile sussistenza dei requisiti di necessità e di urgenza.
I giudici remittenti, a questo riguardo, osservano che la norma censurata sarebbe priva di siffatti requisiti.
A giudizio di questa Corte, invece, deve in contrario osservarsi, innanzi tutto, che la valutazione in ordine alla sussistenza, in concreto, dei requisiti in parola è rimessa al Parlamento all’atto della approvazione dell’emendamento ora oggetto di censure. Tale valutazione non deve tradursi in una motivazione espressa, che sarebbe incompatibile con le caratteristiche del procedimento di formazione legislativa. Né, a questo riguardo, può assumere rilievo il contenuto del preambolo allo stesso decreto-legge che, proveniente dal Governo, concerne le sole disposizioni originarie del medesimo provvedimento.
In realtà, la suindicata valutazione è rimessa alla discrezionalità delle Camere e può essere sindacata innanzi a questa Corte soltanto se essa sia affetta da manifesta irragionevolezza o arbitrarietà, ovvero per mancanza evidente dei presupposti (sentenza n. 116 del 2006). Evenienze queste che non possono ritenersi sussistenti nella specie, in quanto non è dato evincere la carenza, nella censurata disposizione introdotta dal Parlamento in sede di conversione del decreto-legge n. 78 del 2009, dei necessari presupposti di necessità ed urgenza. Né, sotto altro aspetto, può ritenersi che la norma stessa sia del tutto dissonante rispetto al contenuto della decretazione di urgenza emessa con il citato decreto-legge nel quadro generale di «provvedimenti anticrisi, nonché proroga dei termini». E ciò con specifico riguardo alla esigenza di limitare ambiti, ritenuti dal legislatore troppo ampi (come, d’altronde, dimostrano il numero delle ordinanze di remissione e – soprattutto – la tipologia delle contestazioni), di responsabilità dei pubblici dipendenti cui sia imputabile la lesione del diritto all’immagine delle amministrazioni di rispettiva appartenenza.
A questo proposito, può ritenersi palese l’intento del legislatore di intervenire in questa materia sulla base della considerazione secondo cui l’ampliamento dei casi di responsabilità di tali soggetti, se non ragionevolmente limitata in senso oggettivo, è suscettibile di determinare un rallentamento nell’efficacia e tempestività dell’azione amministrativa dei pubblici poteri, per effetto dello stato diffuso di preoccupazione che potrebbe ingenerare in coloro ai quali, in definitiva, è demandato l’esercizio dell’attività amministrativa. D’altronde, a tale precipuo scopo risulta preordinato lo stesso potere discrezionale del giudice contabile (c.d. “potere riduttivo”) di graduare la condanna sulla base della gravità della colpa, così determinando il debito risarcitorio del convenuto (sentenze n. 184 e n. 183 del 2007). Ed allo stesso scopo è preordinata anche la limitazione della responsabilità amministrativa ai casi di dolo o colpa grave (sentenze n. 453 e n. 371 del 1998).
Sotto altro aspetto, deve pure osservarsi che, nella stessa ottica finalistica, il legislatore – come emerge chiaramente dal tenore delle rispettive previsioni normative – ha introdotto, anche in questo caso ex novo nel testo del decreto-legge n. 78 del 2009, ulteriori disposizioni contenute nei commi 30-bis e 30-quater. Esse perseguono lo scopo, da un lato, di attenuare il regime dei controlli della Corte dei conti e, dall’altro lato, di limitare ulteriormente l’area della gravità della colpa del dipendente incorso in responsabilità, proprio all’evidente scopo di consentire un esercizio dell’attività di amministrazione della cosa pubblica, oltre che più efficace ed efficiente, il più possibile scevro da appesantimenti, ritenuti dal legislatore eccessivamente onerosi, per chi è chiamato, appunto, a porla in essere.
In definitiva, dunque, la stessa ampiezza della disposizione della rubrica del decreto-legge in questione, nonché il complessivo quadro legislativo che deriva dalle originarie disposizioni della decretazione di urgenza e da quelle, aggiuntive, contenute nella relativa legge di conversione, consentono di ricondurre anche la norma ora in esame, limitativa della particolare forma di responsabilità per i danni da lesione dell’immagine della pubblica amministrazione, all’alveo dei meccanismi, previsti con il citato decreto-legge, aventi lo scopo di introdurre nell’ordinamento misure dirette al superamento della attuale crisi in cui versa il Paese.
9.— In più ordinanze di rimessione sono state formulate, sia pure con argomentazioni non sempre coincidenti tra loro, censure volte a denunciare l’asserita violazione dell’art. 3 Cost., in alcuni casi richiamato unitamente all’art. 97 Cost.
Un primo gruppo di ordinanze ha prospettato la irragionevolezza della norma, sul piano oggettivo, per avere il legislatore limitato il risarcimento del danno ai soli casi in cui sia stato commesso un delitto contro la pubblica amministrazione e non anche in presenza di condotte non delittuose altrettanto gravi (reg. ord. n. 24, n. 27, n. 44 e n. 125 del 2010) ovvero in presenza di reati diversi da quelli espressamente indicati (reg. ord. n. 26, n. 27 e n. 44 del 2010).
La questione non è fondata.
Secondo la giurisprudenza costituzionale, rientra, infatti, nella discrezionalità del legislatore, con il solo limite della non manifesta irragionevolezza e arbitrarietà della scelta, conformare le fattispecie di responsabilità amministrativa, valutando le esigenze cui si ritiene di dover fare fronte. Senza volere indagare in questa sede quale sia la effettiva natura della responsabilità derivante dalla lesione del diritto all’immagine di un ente pubblico, è indubbio che la responsabilità amministrativa, in generale, presenti una peculiare connotazione, rispetto alle altre forme di responsabilità previste dall’ordinamento, che deriva dalla accentuazione dei profili sanzionatori rispetto a quelli risarcitori (sentenze n. 453 e n. 371 del 1998). In questa prospettiva, il legislatore ha, tra l’altro, il potere di delimitare l’ambito di rilevanza delle condotte perseguibili, stabilendo, «nella combinazione di elementi restitutori e di deterrenza», quanto «del rischio dell’attività debba restare a carico dell’apparato e quanto a carico del dipendente, nella ricerca di un punto di equilibrio tale da rendere, per dipendenti ed amministratori pubblici, la prospettiva della responsabilità ragione di stimolo, e non di disincentivo» (citata sentenza n. 371 del 1998).
Nel caso in esame, il legislatore ha ulteriormente delimitato, sul piano oggettivo, gli ambiti di rilevanza del giudizio di responsabilità, ammettendo la risarcibilità del danno per lesione dell’immagine dell’amministrazione soltanto in presenza di un fatto che integri gli estremi di una particolare categoria di delitti. La scelta di non estendere l’azione risarcitoria anche in presenza di condotte non costituenti reato, ovvero costituenti un reato diverso da quelli espressamente previsti, può essere considerata non manifestamente irragionevole. Il legislatore ha ritenuto, infatti, nell’esercizio della predetta discrezionalità, che soltanto in presenza di condotte illecite, che integrino gli estremi di specifiche fattispecie delittuose, volte a tutelare, tra l’altro, proprio il buon andamento, l’imparzialità e lo stesso prestigio dell’amministrazione, possa essere proposta l’azione di risarcimento del danno per lesione dell’immagine dell’ente pubblico. In altri termini, la circostanza che il legislatore abbia inteso individuare esclusivamente quei reati che contemplano la pubblica amministrazione quale soggetto passivo concorre a rendere non manifestamente irragionevole la scelta legislativa in esame.
In definitiva, pertanto, la particolare struttura e funzione della responsabilità amministrativa, unitamente alla valutazione della specifica natura del bene giuridico protetto dalle norme penali richiamate dalla disposizione impugnata, rende non palesemente arbitraria la scelta con cui è stato delimitato il campo di applicazione dell’azione risarcitoria esercitatile dalla procura operante presso le sezioni della Corte dei conti.
10.— Le medesime ordinanze di rimessione prospettano, inoltre, la violazione dell’art. 3 Cost., sul piano soggettivo, per la disparità di trattamento che la norma censurata determinerebbe tra dipendenti e amministratori dell’ente pubblico, questi ultimi esclusi dall’ambito applicativo della norma per effetto del richiamo, da parte della disposizione impugnata, all’art. 7 della legge n. 97 del 2001, il quale ammette il risarcimento del danno all’immagine dell’amministrazione per i soli dipendenti di questa (reg. ord. n. 25, n. 26, n. 27 e n. 125 del 2010). Altro profilo di violazione dell’art. 3 Cost. per asserita disparità di trattamento è dedotto con riferimento alle posizioni dei dipendenti, da un lato, e delle persone giuridiche, dall’altro (reg. ord. n. 24 del 2010), o tra la pubblica amministrazione e altri soggetti dell’ordinamento, «in quanto il deterioramento dell’immagine della prima non è sanzionato se non in casi limite» rappresentati «dalla commissione di gravi delitti, mentre quello dei secondi è ben tutelato in tutti i casi di commissione di illecito di non rilievo penale» (reg. ord. n. 25 e n. 26 del 2010; in analogo senso reg. ord. n. 125 del 2010).
Le questioni prospettate sono in parte inammissibili e in parte non fondate.
È, innanzi tutto, inammissibile quella relativa alla dedotta disparità di trattamento tra dipendenti dell’ente pubblico, contemplati espressamente dalla norma (art. 7 della legge n. 97 del 2001) cui fa rinvio la disposizione impugnata, e gli amministratori dell’ente stesso cui, invece, le due disposizioni non fanno riferimento. Ciò in quanto, prescindendo dalla condivisibilità o meno dell’interpretazione proposta da alcuni dei remittenti (comunque rimessa ai giudici competenti) che esclude gli amministratori pubblici dalla sfera di applicazione della norma in esame, in nessuna delle ordinanze di remissione, che propongono la questione, i giudici a quibus si sono posti il problema del tipo di responsabilità per danni arrecati dagli amministratori dell’ente per violazione dell’immagine di quest’ultimo e, conseguentemente, dell’autorità giudiziaria eventualmente competente a conoscere della correlata vicenda contenziosa. Essi, infatti, avrebbero dovuto esplorare la percorribilità di soluzioni costituzionalmente orientate, prima di sollevare la questione di costituzionalità della norma ora impugnata.
Quanto poi alle restanti censure relative alla presunta disparità di trattamento tra la situazione giuridica del dipendente, da un lato, e quelle delle persone giuridiche private e pubbliche, dall’altro, deve rilevarsene la non fondatezza, attesa la eterogeneità delle situazioni poste a confronto.
11.— Ancora con riferimento all’art. 3 Cost., deve essere esaminata la censura con cui alcuni remittenti deducono, da un lato, la irragionevolezza derivante dall’inserimento di una norma, che comporta un maggiore esborso economico, in un testo legislativo che persegue, quale principale finalità, quella di adottare misure idonee a fronteggiare l’attuale crisi economica (reg. ord. n. 24, 44 e 125 del 2010), nonché, dall’altro, la mancata valutazione, nel corso della «brevissima discussione» svolta in sede di conversione, della portata e delle conseguenze che sarebbero derivate dalla sua applicazione; né sarebbero emerse esigenze di natura finanziaria o di interesse pubblico idonee a giustificare la introduzione nel sistema della norma censurata (reg. ord. n. 25 e n. 26 del 2010).
Tali questioni non sono fondate.
A prescindere da valutazioni, sulle quali si ritornerà tra breve, circa la correttezza dell’assunto secondo cui la norma censurata comporterebbe una maggiore spesa per la pubblica amministrazione, deve ritenersi, in relazione alla prima questione, come non possa considerarsi manifestamente irragionevole il precetto normativo in esame, almeno avendo riguardo alla peculiarietà della vicenda oggetto del presente giudizio.
Con riferimento poi alla seconda doglianza, è sufficiente rilevare come non occorra che gli atti legislativi contengano una motivazione, ovvero che questa comunque risulti dal loro iter di approvazione, circa le esigenze che è necessario assicurare, essendo sufficiente che la norma stessa non sia viziata da palese irragionevolezza o arbitrarietà.
12.— Infine, è destituita di fondamento la ulteriore censura, prospettata anch’essa con riferimento all’art. 3 Cost., con cui si lamenta che la disposizione in esame comporterebbe una evidente disparità di trattamento tra dipendenti dell’ente pubblico che, avendo commesso uno dei delitti contro la pubblica amministrazione, sono sottoposti alla giurisdizione contabile, e dipendenti che, pur avendo commesso un altro delitto con abuso delle funzioni ricoperte e nell’esercizio delle stesse, «sono sottoposti, per il risarcimento del danno all’immagine, alla giurisdizione ordinaria, con un differente regime processuale e prescrizionale» (reg. ord. n. 44 del 2010).
A tale riguardo, è sufficiente richiamare quanto già sopra precisato (punto 6) in ordine alla definizione del campo di applicazione della norma e, in particolare, ai limiti con i quali tale tipologia di responsabilità è stata configurata dal legislatore e alla esclusione di forme di concorrenza di altre giurisdizioni in relazione a fattispecie diverse da quelle contemplate dalla norma stessa.
13.— Sotto altro aspetto taluni giudici remittenti assumono la violazione dell’art. 2 Cost., in un caso evocato unitamente all’art. 24 Cost. (reg. ord. n. 24 del 2010), in quanto tale norma, da leggere in combinato disposto con l’art. 2059 del codice civile (reg. ord. n. 125 del 2010), imporrebbe una tutela piena, e non limitata, come nel caso in esame, dei diritti della personalità, tra i quali deve essere ricompreso quello all’immagine della pubblica amministrazione (reg. ord. n. 25, n. 26 e n. 125 del 2010).
La questione non è fondata.
La tutela dei diritti della persona ha conosciuto negli ultimi anni una complessa evoluzione, con particolare riferimento alla portata e all’ampiezza del risarcimento del danno non patrimoniale derivante dalla loro lesione.
Come è noto, nelle prime interpretazioni che sono state fornite dell’art. 2059 cod. civ. – nella parte in cui prevede tale forma di risarcimento soltanto nei casi previsti dalla legge – si riteneva che la legge richiamata fosse esclusivamente quella penale. In questa prospettiva, diretta a valorizzare il profilo sanzionatorio del danno non patrimoniale – inteso come danno morale subiettivo (sentenza n. 184 del 1986) – era, pertanto, necessario che la condotta posta in essere integrasse gli estremi di un fatto penalmente illecito.
La successiva giurisprudenza di questa Corte (sentenza n. 233 del 2003) e anche della Corte di cassazione (Cass., Sezioni unite, sentenza 11 novembre 2008, n. 26972) – dopo avere spostato il centro dell’analisi sul danneggiato, e dunque sui profili restitutori, e dopo avere identificato l’esatta natura del danno non patrimoniale come avulsa da qualunque forma di rigidità dommatica legata all’impiego di etichette o fuorvianti qualificazioni – ha allargato le maglie del risarcimento del danno non patrimoniale, affermando che esso deve essere riconosciuto, fermo restando la sussistenza di tutti gli altri requisiti richiesti ai fini del perfezionamento della fattispecie illecita, oltre che nei casi specificamente previsti dal legislatore, quando viene leso un diritto della persona costituzionalmente tutelato. In definitiva, l’attuale sistema della responsabilità civile per danni alla persona, fondandosi sulla risarcibilità del danno patrimoniale ex art. 2043 cod. civ. e non patrimoniale ex art. 2059 cod. civ., è, pertanto, essenzialmente un sistema bipolare. La Corte di cassazione, riconducendo ad organicità tale sistema, ha, inoltre, elaborato taluni criteri, legati alla gravità della lesione, idonei a selezionare l’area dei danni effettivamente risarcibili (citata sentenza n. 26972 del 2008). Di significativo rilievo, in particolare, sono le considerazioni che le Sezioni unite hanno espresso in ordine al fatto: che la lesione deve riguardare un interesse di rilievo costituzionale; l’offesa deve essere grave, nel senso che deve superare una soglia minima di tollerabilità; il danno deve essere risarcito quando non sia futile, vale a dire riconducibile a mero disagio o fastidio.
Inoltre, per quanto attiene specificamente alla responsabilità per violazione dell’immagine dell’ente pubblico, deve rilevarsi, in linea con quanto affermato dalla Cassazione con la stessa sentenza n. 26792 del 2008, che il relativo danno, in ragione della natura della situazione giuridica lesa, ha valenza non patrimoniale e trova la sua fonte di disciplina nell’art. 2059 cod. civ. D’altra parte, il riferimento, contenuto nella giurisprudenza della Corte dei conti, alla patrimonialità del danno stesso – in ragione della spesa necessaria per il ripristino dell’immagine dell’ente pubblico – deve essere inteso come attinente alla quantificazione monetaria del pregiudizio subito e non alla individuazione della natura giuridica di esso.
Né può ritenersi che l’inquadramento della responsabilità per la lesione del diritto all’immagine dell’ente pubblico nell’ambito della responsabilità amministrativa, devoluta alla giurisdizione contabile della Corte dei conti, possa condurre ad una diversa qualificazione della peculiare forma di responsabilità disciplinata dalla norma ora censurata.
Nondimeno, deve rilevarsi che la responsabilità amministrativa presenta, per le ragioni già esposte, una struttura ed una funzione diverse da quelle che connotano la comune responsabilità civile. Non si può, pertanto, lamentare, come fanno taluni giudici a quibus, la violazione dell’art. 2 Cost., evocando l’elaborazione giurisprudenziale che ha avuto riguardo a tale forma di responsabilità per violazione di diritti costituzionalmente protetti della persona umana.
Identificato, infatti, il danno derivante dalla lesione del diritto all’immagine della p.a. nel pregiudizio recato alla rappresentazione che essa ha di sé in conformità al modello delineato dall’art. 97 Cost., è sostanzialmente questa norma costituzionale ad offrire fondamento alla rilevanza di tale diritto.
Né varrebbe richiamare, data la specialità della relativa norma e la ratio che ne ha giustificato l’introduzione nel sistema, quanto stabilito dall’art. 69 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 (Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni), il quale riconosce la possibilità, ricorrendo i presupposti specificamente ivi contemplati, di condannare il dipendente al risarcimento dei danni all’immagine subiti dall’amministrazione di appartenenza in conseguenza di sue assenze ingiustificate dal lavoro.
Quanto esposto non significa che non sia possibile riconoscere l’esistenza di diritti “propri” degli enti pubblici e conseguentemente ammettere forme peculiari di risarcimento del danno non patrimoniale nel caso in cui i suddetti diritti vengano violati. Ma tale riconoscimento deve necessariamente tenere conto della peculiarità del soggetto tutelato e della conseguente diversità dell’oggetto di tutela, rappresentato dall’esigenza di assicurare il prestigio, la credibilità e il corretto funzionamento degli uffici della pubblica amministrazione (sentenza n. 172 del 2005). In questa prospettiva, non è manifestamente irragionevole ipotizzare differenziazioni di tutele, che si possono attuare a livello legislativo, anche mediante forme di protezione dell’immagine dell’amministrazione pubblica a fronte di condotte dei dipendenti, specificamente tipizzate, meno pregnanti rispetto a quelle assicurate alla persona fisica.
Sulla base delle suindicate considerazioni, la norma censurata non può ritenersi in contrasto con l’art. 2 Cost., in quanto la peculiarità del diritto all’immagine della pubblica amministrazione, unitamente all’esigenza di costruire un sistema di responsabilità amministrativa in grado di coniugare le diverse finalità prima richiamate, può giustificare una altrettanto particolare modulazione delle rispettive forme di tutela.
14.— Secondo taluni giudici remittenti, sarebbe violato, altresì, l’art. 24 Cost., in quanto la previsione contenuta nella disposizione censurata si risolverebbe in una limitazione del diritto della pubblica amministrazione di agire in giudizio a tutela dei propri diritti ed interessi (reg. ord. n. 44 e n. 145 del 2010). Tale parametro costituzionale viene evocato, in alcune ordinanze (reg. ord. n. 25, n. 26 e n. 27 del 2010), unitamente all’art. 113 Cost., che non ammette «alcuna limitazione alla tutela giurisdizionale di diritti ed interessi legittimi in materia di funzione amministrativa». Secondo, poi, l’ordinanza n. 125 del 2010, l’art. 24 Cost. sarebbe violato, in quanto «l’irrazionale e macchinoso “doppio binario”» (giudice contabile, ricorrendo i presupposti previsti dalla norma censurata, e giudice ordinario negli altri casi) inciderebbe sulla legittimazione ad agire del pubblico ministero, «con una presumibile minore tutela dell’erario, in carenza di un organo dotato di strumenti di indagine e poteri istruttori di cui gli ordinari uffici pubblici certo non possono disporre».
La questione non è fondata.
La giurisprudenza costituzionale è costante nel ritenere che la garanzia apprestata dall’art. 24 Cost. «opera attribuendo la tutela processuale delle situazioni giuridiche soggettive nei termini in cui queste risultano riconosciute dal legislatore; di modo che quella garanzia trova confini nel contenuto del diritto al quale serve, e si modella sui concreti lineamenti che il diritto riceve dall’ordinamento» (ex multis, sentenze n. 453 e n. 327 del 1998). Pertanto, una volta ritenuto che sia esente dai prospettati vizi di costituzionalità la configurazione ricevuta, nel caso in esame, dalla specifica situazione giuridica qui in rilievo, non è ravvisabile alcun vulnus alle conseguenti modalità di tutela processuale.
Per analoghe ragioni non è fondata la censura riferita all’art. 113 Cost.
15.— La lesione del quarto comma dell’art. 81 Cost. ad opera della norma censurata è prospettata da taluni giudici a quibus, in quanto non sarebbe stata prevista alcuna copertura finanziaria «della minore entrata imposta agli enti pubblici a causa del mancato recupero dei danni provocati alle loro finanze di natura derivata» (in particolare, reg. ord. n. 25 e n. 26 del 2010).
Anche tale questione non è fondata.
La norma costituzionale evocata, prevedendo che la «legge che importi nuove o maggiori spese deve indicare i mezzi per farvi fronte», è, nella specie, inconferente, in quanto l’art. 81 Cost. «attiene ai limiti al cui rispetto è vincolato il legislatore ordinario nella sua politica finanziaria, ma non concerne le scelte che il medesimo compie nel ben diverso ambito della disciplina della responsabilità amministrativa» (sentenze numeri 371 e 327 del 1998).
In ogni caso non può ritenersi che una astratta limitazione del risarcimento del danno spettante alla pubblica amministrazione, determinando una possibile minore entrata, comporti «nuove o maggiori spese». In altri termini, non è possibile porre una equiparazione fra «nuova o maggiore spesa» ed il mancato risarcimento di danni cagionati ad una pubblica amministrazione (sentenza n. 46 del 2008). Del resto, non potendosi procedere alla quantificazione delle minori entrate, essendo tale diminuzione eventuale e comunque connessa a variabili concrete non determinabili a priori, non sarebbe neanche possibile, come sottolineato dall’Avvocatura generale dello Stato nelle sue difese, prevedere la necessaria copertura finanziaria.
16.— Alcune ordinanze di remissione evocano, sia pure sotto diversi angoli prospettici, talora in connessione con l’art. 54, l’art. 97 Cost. per lamentarne la violazione. In particolare, si osserva che, sebbene il buon andamento e l’imparzialità non costituiscano il «fondamento costituzionale della tutela dell’immagine pubblica», la «stretta relazione tra l’immagine pubblica e l’agire corretto» e la circostanza che essi costituiscono «criteri cui deve essere improntata l’azione amministrativa affinché il prestigio pubblico non venga leso», comportano che «una ridotta tutela della prima inevitabilmente indebolisce il diritto sostanziale dell’amministrazione ad agire, attraverso i propri funzionari, in modo corretto, imparziale, efficace ed efficiente» (reg. ord. n. 24 del 2010). In altre ordinanze si assume che la norma impugnata violi l’evocato parametro costituzionale in quanto: a) «determina un’alterazione della funzionalità degli enti pubblici sotto il delicato profilo della reputazione e della conseguente fiducia dei cittadini nei confronti delle istituzioni» (reg. ord. n. 25 e n. 26 del 2010); b) «contraddice» il principio di imparzialità «che si risolve essenzialmente nel rispetto della giustizia sostanziale» e per « gli evidenti effetti distorsivi che ciò comporta sull’organizzazione della pubblica amministrazione sotto il duplice profilo della ridotta potenzialità operativa ed efficienza nella cura dell’interesse pubblico» (reg. ord. n. 145 del 2010); c) favorisce «l’irresponsabilità dei dipendenti pubblici, non più soggetti al giudizio di responsabilità innanzi alla Corte dei conti in caso di comportamenti illeciti causativi di danno all’immagine dell’ente di riferimento al di fuori delle ipotesi di reato» (reg. ord. n. 125 del 2010); d) da un lato, «indebolisce l’efficacia deterrente del giudizio di responsabilità; dall’altro, come nella presente fattispecie ed in ipotesi similari, comporta il dispendio di maggiori risorse a carico dell’erario per l’attivazione di plurimi giudizi volti ad ottenere l’“integrale” risarcimento del danno all’immagine, pur essendo state poste in essere condotte da parte di un pubblico dipendente in un unico contesto criminoso, integranti sia le ipotesi delittuose di cui al capo I del titolo II del libro II del codice penale che altre fattispecie delittuose» (reg. ord. n. 44 del 2010).
Anche tali questioni non sono fondate.
L’art. 97 Cost. impone la costruzione, sul piano legislativo, di un modello di pubblica amministrazione che ispiri costantemente la sua azione al rispetto dei principi generali di efficacia, efficienza e imparzialità. Si tratta di regole che conformano, all’“interno”, le modalità di svolgimento dell’attività amministrativa.
È indubbio come sussista una stretta connessione tra la tutela dell’immagine della pubblica amministrazione e il rispetto del suddetto precetto costituzionale. Può ritenersi, infatti, che l’autorità pubblica sia titolare di un diritto “personale” rappresentato dall’immagine che i consociati abbiano delle modalità di azione conforme ai canoni del buon andamento e dell’imparzialità. Tale relazione tendenzialmente esistente tra le regole “interne”, improntate al rispetto dei predetti canoni, e la proiezione “esterna” di esse, giustifica il riconoscimento, in capo all’amministrazione, di una tutela risarcitoria.
Il legislatore, nell’esercizio non manifestamente irragionevole della sua discrezionalità, ha ritenuto che tale tutela sia adeguatamente assicurata mediante il riconoscimento del risarcimento del danno soltanto in presenza di condotte che integrino gli estremi di fatti di reato che tendono proprio a tutelare, tra l’altro, il buon andamento e l’imparzialità dell’azione amministrativa. In altri termini, il legislatore ha inteso riconoscere la tutela risarcitoria nei casi in cui il dipendente pubblico ponga in essere condotte che, incidendo negativamente sulle stesse regole, di rilevanza costituzionale, di funzionamento dell’attività amministrativa, sono suscettibili di recare un vulnus all’immagine dell’amministrazione, intesa, come già sottolineato, quale percezione esterna che i consociati hanno del modello di azione pubblica sopra descritto.
Sotto altro profilo, neppure può ritenersi che una modulazione del giudizio di responsabilità, che tenga conto dei diversi interessi in gioco, possa in qualche modo incidere negativamente sulle regole di efficienza, efficacia e imparzialità dell’azione amministrativa.
17.— In alcune ordinanze si assume anche la violazione dell’art. 103, secondo comma, Cost., in quanto non sarebbe consentito «escludere apoditticamente la giurisdizione della Corte dei conti con riferimento ad ipotesi specifiche di responsabilità rientranti tradizionalmente e genericamente nella materia della contabilità pubblica» (reg. ord. n. 25, n. 26 e n. 27 del 2010). Si assume, inoltre, la violazione del primo comma dell’art. 25 Cost., non essendo possibile distogliere la controversia dal giudice naturale «successivamente al verificarsi del fatto generatore, sia nel senso di attribuzione ad altro organo giudiziario che di esclusione di ogni forma di giurisdizione» (reg. ord. n. 25 del 2010; reg. ord. n. 24 e n. 125 del 2010, ove si evocano, contestualmente, gli artt. 125 e 103 Cost.).
La questione non è fondata.
Il secondo comma dell’art. 103 Cost. prevede che la Corte dei conti ha giurisdizione nelle materie di contabilità pubblica e nelle altre specificate dalla legge.
La giurisprudenza costituzionale è costante nel ritenere che «la puntuale attribuzione della giurisdizione in relazione alle diverse fattispecie di responsabilità amministrativa», non operando automaticamente in base al disposto costituzionale, è rimessa alla discrezionalità del legislatore ordinario (da ultimo sentenza n. 46 del 2008).
Nel caso in esame va osservato – come si è già chiarito − che il legislatore non ha neanche inteso attribuire la cognizione di talune fattispecie di responsabilità amministrativa ad una diversa autorità giudiziaria, essendosi limitato a conformare, su un piano sostanziale, la disciplina di un particolare profilo della responsabilità amministrativa dei pubblici dipendenti (sentenza n. 371 del 1998).
Per quanto attiene, poi, all’asserita violazione dell’art. 25 Cost., é sufficiente rilevare come non sia la Corte dei conti «il giudice naturale della tutela degli interessi pubblici e della tutela da danni pubblici» (sentenza n. 641 del 1987). A ciò si aggiunga che, nel caso in esame, il legislatore ha ridefinito i contorni, sul piano sostanziale ed oggettivo, della responsabilità amministrativa, escludendo la possibilità di proporre l’azione risarcitoria in mancanza degli elementi indicati dalla norma censurata, senza incidere in alcun modo sulle modalità di individuazione del giudice competente.
per questi motivi
La Corte Costituzionale
riuniti i giudizi,
dichiara inammissibile l’intervento in giudizio dei signori G.A.N., P.G., G.B., G.G., R.R.;
1) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell’articolo 17, comma 30-ter, periodi secondo, terzo e quarto, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78 (Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini), convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, come modificato dall’articolo 1, comma 1, lettera c), numero 1, del decreto-legge 3 agosto 2009, n. 103 (Disposizioni correttive del decreto-legge anticrisi n. 78 del 2009), convertito con modificazioni dalla legge 3 ottobre 2009, n. 141, sollevate, in riferimento, da un lato, nel complesso, agli artt. 3, 24, primo comma, 54, 81, quarto comma, 97, primo comma, 103, secondo comma, e 111 della Costituzione, dall’altro, agli artt. 3, 24, 25 e 97 Cost., rispettivamente dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Umbria e dalla Corte dei conti, sezione prima giurisdizionale centrale d’appello, con le ordinanze, indicate in epigrafe, iscritte al n. 331 del 2009 e al n. 162 del 2010 del registro ordinanze;
2) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale del predetto art. 17, comma 30-ter, quarto periodo, del decreto-legge n. 78 del 2009, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, 103 e 111 Cost., dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Lombardia, con l’ordinanza, indicata in epigrafe, iscritta al n. 95 del 2010;
3) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale del predetto art. 17, comma 30-ter, quarto periodo, del decreto-legge n. 78 del 2009, sollevata, in riferimento nel complesso agli artt. 3, 24, 103 Cost., dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Campania, con l’ordinanza, indicata in epigrafe, iscritta al n. 27 del 2010;
4) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale del predetto art. 17, comma 30-ter, periodi secondo e terzo, del decreto-legge n. 78 del 2009, sollevate, in riferimento all’art. 3 Cost., sotto il profilo della disparità di trattamento tra dipendenti dell’ente pubblico ed amministratori dello stesso, dalla Corte dei conti, sezioni giurisdizionali per la Campania e per la Lombardia, con le ordinanze, indicate in epigrafe, iscritte rispettivamente ai numeri 25, 26 e 27 del 2010 ed al n. 125 del 2010.
5) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale del predetto art. 17, comma 30-ter, periodi secondo e terzo, del decreto-legge n. 78 del 2009, sollevate, in riferimento agli artt. 2, 3, 24, 25, 54, 77, 81, 97, 103, e 113 Cost., dalla Corte dei conti, sezioni giurisdizionali per le Regioni Calabria, Campania, Lombardia e Toscana, nonché dalla sezione giurisdizionale per la Regione siciliana, con le ordinanze, indicate in epigrafe, iscritte rispettivamente ai numeri 24, 25, 26, 27, 125 e 145 del 2010 ed al n. 44 del 2010.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l’1 dicembre 2010. Depositata in Cancelleria il 15 dicembre 2010.
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