L'articolo Appalti di lavori in Sicilia: i motivi dell’incostituzionalità secondo il Governo proviene da Giurdanella.it.
]]>Il 25 settembre 2019 è stato depositato il ricorso con il quale Consiglio dei Ministri ha impugnato davanti alla Corte Costituzionale la L.r. 19 luglio 2019, n. 13 della Regione Sicilia nella parte dove ha modificato le modalità di gara ed i metodi di aggiudicazione dei lavori pubblici.
La legge regionale siciliana ha previsto negli appalti di lavori sotto soglia l’obbligo per le stazioni appaltanti di utilizzare di criterio del minor prezzo.
Inoltre la stessa legge 13/2019 detta un criterio di calcolo della soglia di aggiudicazione, al di sopra della quale le offerte sono anomale ed escluse automaticamente, diverso dalla norma nazionale di cui all’art. 97 del Codice Appalti.
Il ricorso del Governo si fonda sul principio, spesso ribadito dalla Corte Costituzionale, che la normativa del Codice degli appalti, relativa alle procedure di selezione e ai criteri di aggiudicazione, è strumentale a garantire la tutela della concorrenza, con la conseguenza che anche la Sicilia, nella materia dei lavori pubblici, non può dettare una disciplina suscettibile di alterare le regole di funzionamento del mercato.
In ogni caso con Circolare del 26 settembre 2019 il governo regionale ha chiarito che nessuna sospensione della legge regionale deriva dall’impugnativa davanti alla Corte Costituzionale, per cui la norma regionale è di obbligatoria applicazione per le gare successive al 30 settembre 2019.
Non molto tempo prima una pronuncia della Corte Costituzionale, sentenza n. 263 del 2016, aveva dichiarato illegittimi l’art. 19, comma 6, e commi 6-bis, 6-ter e 6- quater, della legge della Regione siciliana n. 12 del 2011, come introdotti dalla legge della Regione siciliana n. 14 del 2015 che avevano per l’appunto introdotto autonomi criteri di valutazione ed esclusione rispetto alla normativa nazionale, con un meccanismo analogo alla norma della legge 13/2019.
La Consulta ha in tale occasione ribadito la propria giurisprudenza sul punto sancendo che “alla luce della costante giurisprudenza di questa Corte, dunque, le disposizioni impugnate, avendo disciplinato istituti afferenti alle procedure di gara in difformità dalle previsioni del codice dei contratti pubblici, sono costituzionalmente illegittime per avere violato i limiti statutari posti al legislatore regionale nella disciplina dei lavori pubblici”.
Oggetto del ricorso dell’Avvocatura è la disposizione che stabilisce l’obbligo per le statuizioni appaltanti di utilizzare il criterio del minor prezzo nelle fattispecie ivi contemplate, la quale si porrebbe in contrasto con le previsioni di cui agli articoli 95 e 36 del decreto legislativo n. 50/2016 e successive modifiche che, viceversa, demandano alle singole stazione appaltanti l’individuazione del criterio.
Altra norma problematica è quella sulla valutazione delle offerte anomale. Sempre l’art. 4, ai commi 1, dal secondo periodo in poi, e comma 2, in presenza del criterio di aggiudicazione del minor prezzo, detta una disciplina del metodo di calcolo della soglia di anomalia delle offerte contrastante con la disciplina di cui all’art. 97, commi 2 e 2-bis, e 2-ter del decreto legislativo n. 50/2016, come modificato dalla legge 147 giugno 2019, n. 55, incidendo, secondo il ricorso, su un ambito di competenza esclusiva dello Stato.
Secondo il ricorso del Governo, seppure ai sensi dell’art. 14, comma 1, lettera g) dello Statuto speciale di autonomia, la Regione Sicilia gode di competenza legislativa esclusiva in materia di «lavori pubblici, eccettuate le grandi opere pubbliche di interesse prevalentemente nazionale», detta competenza, tuttavia, deve sempre esercitarsi «nei limiti delle leggi costituzionali dello Stato».
Come affermato dalla costante giurisprudenza costituzionale in materia di appalti, gli aspetti relativi alle procedure di selezione e ai criteri di aggiudicazione, sono riconducibili nell’ambito della tutela della concorrenza (tra le molte, sentenze n. 45 del 2010; n. 186 del 2010; n. 221 del 2010; n. 320 del 2008; n. 401 del 2007), di esclusiva competenza del legislatore statale che ha titolo a porre in essere una disciplina integrale e dettagliata dei richiamati aspetti, e come tale uniforme su tutto il territorio nazionale senza che il legislatore delle regioni, anche a statuto speciale e delle province autonome, possa prevedere in materia una disciplina difforme da quella statale.
La previsione regionale in questione dunque eccederebbe dalle competenze regionali, risultando invasiva della competenza esclusiva riconosciuta allo Stato dall’art. 117, secondo comma lettera e) della Costituzione in materia di tutela della concorrenza.
Di seguito si riporta il testo del ricorso del Governo, pubblicato in Gazzetta Ufficiale
(…)
Ricorso ex art. 127 della Costituzione del Presidente Consiglio dei ministri patrocinato ex lege, dall’Avvocatura generale dello Stato, (C.F. 80224030587, per il ricevimento degli atti fax 06-96514000 e PEC ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it), presso i cui uffici in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12 domicilia; nei confronti della Regione Sicilia in persona del Presidente p.t. per la dichiarazione di illegittimita’ costituzionale della legge regionale Siciliana n. 13 del 19 luglio 2019 pubblicata nel BUR n. 29 del 26 luglio 2019 recante «Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2019. Legge di stabilita’ regionale», giusta delibera del Consiglio dei ministri in data 19 settembre 2019.
La legge regionale suindicata e’ costituzionalmente illegittima rispetto alle previsioni degli articoli 4, commi 1 e 2, 13, 5, 6, 12, 15, per i seguenti
Motivi
1) L’art. 4, commi 1 e 2, viola l’art. 117, II comma, lettera e) della Costituzione.
La disposizione regionale teste’ epigrafata laddove stabilisce l’obbligo per le statuizioni appaltanti di utilizzare il criterio del minor prezzo nelle fattispecie ivi contemplate, si pone in evidente contrasto con le previsioni di cui agli articoli 95 e 36 del decreto legislativo n. 50/2016 e successive modifiche che, viceversa, demandano alle singole stazione appaltanti l’individuazione del criterio.
Sempre l’art. 4, ai commi 1, dal secondo periodo in poi, e comma 2, in presenza del criterio di aggiudicazione del minor prezzo, detta una disciplina del metodo di calcolo della soglia di anomalia delle offerte contrastante con la disciplina di cui all’art. 97, commi 2 e 2-bis, e 2-ter del decreto legislativo n. 50/2016, come modificato dalla legge 147 giugno 2019, n. 55, incidendo su un ambito di competenza esclusiva dello Stato, atteso che il legislatore, ai sensi del citato comma 2-ter ha attribuito espressamente allo Stato – Ministero delle infrastrutture e dei trasporti -, la facolta’ di «procedere con decreto alla rideterminazione delle modalita’ di calcolo per l’individuazione della soglia di anomalia», al fine di non rendere nel tempo predeterminatili dagli offerenti i parametri di riferimento per il calcolo della stessa.
A tal proposito, secondo la giurisprudenza costituzionale consolidata, la disciplina codicistica relativa alle procedure di selezione e ai criteri di aggiudicazione e’ strumentale a garantire la tutela della concorrenza, con la conseguenza che anche le autonomie speciali titolari di competenza legislativa primaria nella materia dei lavori pubblici non possono dettare una disciplina suscettibile di alterare le regole di funzionamento del mercato. Cio’ vale pure per le norme aventi ad oggetto la valutazione delle offerte anomale, anche se relative agli appalti sotto la soglia di rilevanza comunitaria.
Seppure ai sensi dell’art. 14, comma 1, lettera g) dello Statuto speciale di autonomia, la Regione Sicilia gode di competenza legislativa esclusiva in materia di «lavori pubblici, eccettuate le grandi opere pubbliche di interesse prevalentemente nazionale», detta competenza, tuttavia, deve sempre esercitarsi «nei limiti delle leggi costituzionali dello Stato».
Come affermato dalla costante giurisprudenza costituzionale in materia di appalti, gli aspetti relativi alle procedure di selezione e ai criteri di aggiudicazione, sono riconducibili nell’ambito della tutela della concorrenza (tra le molte, sentenze n. 45 del 2010; n. 186 del 2010; n. 221 del 2010; n. 320 del 2008; n. 401 del 2007), di esclusiva competenza del legislatore statale che ha titolo a porre in essere una disciplina integrale e dettagliata dei richiamati aspetti, e come tale uniforme su tutto il territorio nazionale senza che il legislatore delle regioni, anche a statuto speciale e delle province autonome, possa prevedere in materia una disciplina difforme da quella statale.
La previsione regionale in parola dunque eccede dalle competenze regionali, risultando invasiva della competenza esclusiva riconosciuta allo Stato dall’art. 117, secondo comma lettera e) della Costituzione in materia di tutela della concorrenza.
La distinzione poi tra appalti sotto soglia e sopra soglia non costituisce utile criterio ai fini dell’identificazione delle norme statali strumentali a garantire la tutela della concorrenza, in quanto tale finalita’ puo’ sussistere in riferimento anche ai contratti riconducibili alla prima di dette categorie e la disciplina stabilita al riguardo dal legislatore statale mira ad assicurare, tra l’altro, «il rispetto dei principi generali di matrice comunitaria stabiliti nel Trattato e, in particolare, il principio di non discriminazione (in questo senso, da ultimo, nella materia in esame, Corte di giustizia 15 maggio 2008, C-147/06 e C-148/06)» (sentenza n. 160 del 2009).
Peraltro, le suddette disposizioni dell’art. 4, commi 1, dal secondo periodo in poi, e comma 2, stabiliscono una disciplina simile a quella dettata all’art. 1 della legge della Regione siciliana 10 luglio 2015, n. 14 (recante modifiche all’art. 19 della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12) dichiarata illegittima dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 263 del 2016: con tale ultima sentenza codesta Suprema Corte ha ribadito che la potesta’ legislativa regionale esclusiva in materia di lavori pubblici rimane perimetrata dai limiti derivanti dalle norme di rango costituzionale, dai principi generali dell’ordinamento giuridico statale, dalle norme fondamentali delle riforme economico-sociali della Repubblica e dagli obiettivi internazionali, sicche’ la tutela della concorrenza ex art. 117, comma secondo, lettera e), Cost. rende evidente la natura di parametro interposto delle norme del Codice dei contratti pubblici riempiendo di contenuto i limiti statutari alla potesta’ legislativa regionale in tema di lavori pubblici.
2) L’art. 13 viola il regolamento (CE) n. 1370/2007, art. 8, paragrafo 2, l’art. 117, comma I e II, lettera e) della Costituzione, l’art. 17 dello Statuto regionale.
La disposizione, intitolata «Proroga contratti trasporto pubblico locale», differisce di un triennio la durata delle concessioni dei servizi di trasporto pubblico locale attualmente in essere, trascurando che, per disposizione dell’art. 8, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1370/2007, la data del 3 dicembre 2019 costituira’ il termine di chiusura del periodo transitorio ed il limite ultimo accordato agli Stati membri per conformarsi alle disposizioni dettate dall’art. 5 in materia di gare di appalto, finalizzate all’individuazione dei gestori dei trasporto pubblico locale di passeggeri.
Entro tale data, di conseguenza, l’aggiudicazione dei contratti del trasporto locale dovra’ tassativamente avvenire con l’adozione delle modalita’ richieste dall’art. 5, paragrafo 3, del citato regolamento: «procedura di gara equa, aperta a tutti gli operatori» nel rispetto dei «principi di trasparenza e di non discriminazione».
La proroga per un ulteriore triennio delle concessioni attualmente in esecuzione, disposta d’autorita’ e senza l’attivazione dei prescritti bandi di selezione, ed il conseguente superamento del termine ultimo del 3 dicembre 2019 determinano, pertanto, situazioni di palese contrasto con la vigente disciplina europea.
Un implicito riconoscimento di quanto sin qui affermato arriva, del resto, dallo stesso legislatore siciliano, il quale, in occasione della precedente proroga, disposta ai sensi dell’art. 15 della legge regionale n. 8 del 9 maggio 2017, nel riconoscere l’obbligo di indire specifiche gare di appalto per l’assegnazione di future concessioni, individuava la possibilita’ di un ultimo rinvio, che, comunque, non avrebbe potuto superare il termine perentorio del 3 dicembre 2019, fissato dalle norme europee: «Al fine di completare le attivita’ propedeutiche necessarie per l’indizione dei bandi di gara per l’aggiudicazione dei servizi minimi la scadenza dei relativi contratti e’ prorogata al termine ultimo previsto dall’art. 8, paragrafo 2, del regolamento (CE) 23 ottobre 2007, n. 1370/2007».
A tale riguardo, un’ulteriore proroga non e’ giustificabile nemmeno ai sensi dell’art 5, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1370/2007, secondo il quale: «L’autorita’ competente puo’ prendere provvedimenti di emergenza in caso di interruzione del servizio o di pericolo imminente di interruzione. I provvedimenti di emergenza assumono la forma di un’aggiudicazione diretta di un contratto di servizio pubblico o di una proroga consensuale di un contratto di servizio pubblico oppure di un’imposizione dell’obbligo di fornire determinati servizi pubblici… I contratti di servizio pubblico aggiudicati o prorogati con provvedimento di emergenza o le misure che impongono di stipulare un contratto di questo tipo hanno una durata non superiore a due anni».
La condizione posta dalla norma comunitaria per l’adozione di provvedimenti d’urgenza di tal sorta – da considerarsi comunque del tutto eccezionali – consiste infatti nell’accadimento di un fatto straordinario e non preventivabile, idoneo ad arrecare rilevanti ripercussioni negative sull’efficienza del trasporto pubblico locale, con notevoli danni all’utenza.
Invero, nella fattispecie della legge regionale in esame, non solo non sono ravvisabili situazioni di emergenza che autorizzino la proroga delle attuali concessioni in maniera irrituale, cioe’ senza l’indizione di apposite procedure di gara, ma anche nel caso in cui una situazione di eccezionalita’ dovesse essere individuata, la norma in questione esclude espressamente, in ogni caso, che i contratti cosi’ stipulati possano avere durata superiore a due anni. Per tutte le ragioni sopra esposte, quindi, l’art. 13 della legge in esame confligge con le disposizioni del regolamento (CE) n. 1370/2007, in cio’ violando l’art. 117, comma primo, della Costituzione che impone il rispetto dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario; inoltre, non contemplando l’indizione di regolari gare d’appalto, si pone in contrasto anche con la disciplina vigente in materia di concorrenza e quindi viola l’art. 117, secondo comma, lettera e) della Costituzione.
Al riguardo, su questione analoga si e’ pronunciata la Corte costituzionale con la sentenza n. 2 del 2014: «Ugualmente, con espresso riferimento a possibilita’ di rinnovi o proroghe automatiche di contratti in concessione relativi al trasporto pubblico locale, questa Corte ha reiteratamente affermato che non e’ consentito al legislatore regionale disciplinare il rinnovo o la proroga automatica delle concessioni alla loro scadenza – in contrasto con i principi di temporaneita’ e di apertura alla concorrenza – poiche’, in tal modo, dettando vincoli all’entrata, verrebbe ad alterare il corretto svolgimento della concorrenza nel settore del trasporto pubblico locale, determinando una disparita’ di trattamento tra operatori economici ed invadendo la competenza esclusiva del legislatore statale di cui all’art. 117, secondo comma, lettera e) della Costituzione. E stata, pertanto, dichiarata l’illegittimita’ costituzionale di disposizioni regionali, le quali prevedevano la possibilita’ di proroghe automatiche dei contratti di trasporto pubblico locale (sentenza n. 123 del 2011), ovvero il mantenimento di affidamenti preesistenti in capo agli stessi concessionari di servizi di trasporto pubblico locale, oltre il termine ultimo previsto dal legislatore statale per il passaggio al nuovo sistema di affidamento di tali servizi tramite procedure concorsuali (sentenza n. 80 del 2011)».
Sul tema, infine, e’ opportuno richiamare l’ulteriore e specifico precedente dell’ordinanza n. 304/2008 della Corte costituzionale, emessa in data 9 luglio 2008 con dichiarazione di cessazione della materia del contendere per il ritiro della norma impugnata.
La vertenza era stata originata dall’impugnazione da parte del Commissario dello Stato per la Regione siciliana dell’art. 31, comma 2, della delibera legislativa approvata dall’Assemblea regionale siciliana il 26 gennaio 2008 (disegno di legge n. 665-721-724), recante «Disposizioni programmatiche e finanziarie per l’anno 2008», che (gia’ nel 2008) disponeva la proroga dei contratti di trasporto passeggeri fino al 3 dicembre 2019 senza alcun «espletamento di procedure di evidenza pubbliche».
Infine, la disposizione regionale eccede anche dalle competenze attribuite alla Regione Sicilia dallo Statuto speciale, ed in particolare dalla competenza concorrente in materia di «trasporti regionali ‘l , attribuita alla regione dall’art. 17, lettera a), dello Statuto.
Ne’ puo’ valere il richiamo della sentenza della Corte di giustizia C-350/2017 del 21 marzo 2019 effettuato dagli organi della Regione Sicilia a sostegno della conformita’ costituzionale dell’art. 13 della legge in esame.
Quanto dedotto dalla regione – secondo cui le disposizioni del regolamento (CE) n. 1370/2007 diverrebbero cogenti solo a partire dalla data del 3 dicembre 2019 – sembra suffragato dal paragrafo 53 della citata pronuncia: «L’art. 5 e l’art. 8, paragrafo 2, del regolamento n. 1370/2007 devono essere interpretati nel senso che l’art. 5 di tale regolamento non e’ applicabile a un procedimento di aggiudicazione svoltosi prima del 3 dicembre 2019, cosicche’ un’autorita’ competente che, mediante una decisione di aggiudicazione conclusiva di una procedura di gara, attribuisca prima di tale data un contratto di concessione di un servizio pubblico di trasporto locale di passeggeri su strada non e’ tenuta a conformarsi a detto art. 5».
Per espresso riconoscimento della Corte di giustizia, quindi, il citato regolamento dovrebbe avere sul punto piena applicazione tra poco piu’ di due mesi. E’, tuttavia, evidente che le affermazioni della Corte si riferiscono a fattispecie nelle quali si sia pervenuti ad una aggiudicazione dei servizi in questione a conclusione «di una procedura di gara».
Ad ogni modo, in attesa che il predetto regolamento spieghi completamente i suoi effetti si dovrebbe continuare a fare riferimento al consolidato orientamento della giurisprudenza costituzionale, secondo il quale la materia dell’affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale rientra nella sfera di esclusiva competenza statale relativa alla tutela della concorrenza.
A tal riguardo, si ripropone il richiamo alla sopracitata sentenza della Corte costituzionale n. 2 del 2014, nella quale, al punto 2.2, vengono sintetizzate con efficacia le argomentazioni che qui interessano:
«2.2.- La disciplina delle modalita’ dell’affidamento dei servizi pubblici locali di rilevanza economica e’, quindi, da ricondurre alla materia della tutela della concorrenza, di competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi del comma secondo, lettera e), dell’art. 117 della Costituzione, tenuto conto della sua diretta incidenza sul mercato e “perche’ strettamente funzionale alla gestione unitaria del servizio” (ex plurimis: sentenze n. 46 del 2013; n. 62 e n. 32 del 2012; n. 339, n. 320, n. 187 e n. 128 del 2011; n. 325 del 2010). Lo scrutinio di legittimita’ costituzionale va, pertanto, effettuato con riferimento alla copiosa giurisprudenza relativa a questa materia.
2.2.1.- Anche recentemente questa Corte, con la sentenza n. 173 del 2013 dichiarando l’illegittimita’ costituzionale di una norma della Regione Liguria che prevedeva, in tema di demanio marittimo, una proroga automatica delle concessioni gia’ esistenti senza fissazione di un termine di durata – ha ribadito che «il rinnovo o la proroga automatica delle concessioni viola l’art. 117, primo comma, Cost., per contrasto con i vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario in tema di liberta’ di stabilimento e di tutela della concorrenza, determinando altresi’ una disparita’ di trattamento tra operatori economici, in violazione dell’art. 117, secondo comma, lettera e), dal momento che coloro che in precedenza non gestivano il demanio marittimo non hanno la possibilita’, alla scadenza della concessione, di prendere il posto del vecchio gestore se non nel caso in cui questi non chieda la proroga o la chieda senza un valido programma di investimenti. Al contempo, la disciplina regionale impedisce l’ingresso di altri potenziali operatori economici nel mercato, ponendo barriere all’ingresso, tali da alterare la concorrenza».
Ugualmente, con espresso riferimento a possibilita’ di rinnovi o proroghe automatiche di contratti in concessione relativi al trasporto pubblico locale, questa Corte ha reiteratamente affermato che non e’ consentito al legislatore regionale disciplinare il rinnovo o la proroga automatica delle concessioni alla loro scadenza – in contrasto con i principi di temporaneita’ e di apertura alla concorrenza – poiche’, in tal modo, dettando vincoli all’entrata, verrebbe ad alterare il corretto svolgimento della concorrenza nel settore del trasporto pubblico locale, determinando una disparita’ di trattamento tra operatori economici ed invadendo la competenza esclusiva del legislatore statale di cui all’art. 117, secondo comma, lettera e) della Costituzione.
E’ stata, pertanto, dichiarata l’illegittimita’ costituzionale di disposizioni regionali, le quali prevedevano la possibilita’ di proroghe automatiche dei contratti di trasporto pubblico locale (sentenza n. 123 del 2011), ovvero il mantenimento di affidamenti preesistenti in capo agli stessi concessionari di servizi di trasporto pubblico locale oltre il termine ultimo previsto dal legislatore statale per il passaggio al nuovo sistema di affidamento di tali servizi tramite procedure concorsuali (sentenza n. 80 del 2011).
2.22.- Di conseguenza, e’ solo con l’affidamento dei servizi pubblici locali mediante procedure concorsuali che si viene ad operare una effettiva apertura di tale settore e a garantire il superamento di assetti monopolistici. In particolare, si e’ piu’ volte sottolineato al riguardo che «la disciplina delle procedure di gara, la regolamentazione della qualificazione e selezione dei concorrenti, delle procedure di affidamento e dei criteri di aggiudicazione mirano a garantire che le medesime si svolgano nel rispetto delle regole concorrenziali e dei principi comunitari della libera circolazione delle merci, della libera prestazione dei servizi, della liberta’ di stabilimento, nonche’ dei principi costituzionali di trasparenza e parita’ di trattamento. La gara pubblica, dunque, costituisce uno strumento indispensabile per tutelare e promuovere la concorrenza (sentenze n. 401 del 2007 e n. 1 del 2008)» (sentenza n. 339 del 2011).
3) L’art. 5 viola l’art. 81, III comma della Costituzione.
Con detta norma il legislatore regionale autorizza il ragioniere generale a praticare finanziamenti in favore delle ritta metropolitane e dei liberi consorzi comunali. Specificamente detto ragioniere e’ autorizzato ad attivarsi per l’attualizzazione dell’importo massimo di 250 milioni di euro attribuiti alla regione dall’art. 1, comma 883, della legge n. 145 del 2018, da destinare ai liberi consorzi e alle citta’ metropolitane per le spese di manutenzione straordinaria di strade e scuole. Inoltre, stabilisce che fino al 20 per cento di tali somme attribuite possa essere utilizzato per il pagamento di rate di mutui gia’ accesi. Infine, prevede che gli oneri derivanti da tale operazione per ciascuno degli esercizi finanziari dal 2021 al 2025 siano coperti a valere sulle somme di cui al citato comma 883, per il rimborso sia della quota capitale che della quota interessi «nell’esercizio finanziario 2021». Al riguardo, nel premettere che non si comprende il riferimento all’esercizio finanziario 2021, si evidenzia che la disposizione in esame contrasta con lo spirito della norma statale, volta, invece, a favorire nuovi investimenti comportando un impatto negativo sul debito e sull’indebitamento netto. Pertanto, si rileva un contrasto con l’art. 81, terzo comma, della Costituzione.
3) L’art. 6 viola l’art. 117, terzo comma della Costituzione.
Con detta norma si intende perseguire la finalita’ di ridurre l’impatto finanziario sul sistema sanitario regionale delle norme di cui all’art. 6 della legge regionale n. 3/2016, che hanno posto a carico del Fondo sanitario gli oneri del mutuo sottoscritto ai sensi dell’art. 22, comma 46, della legge n. 244/2007 tra il Ministero dell’economia e la Regione siciliana, di talche’ la giunta regionale dovrebbe promuovere un piano straordinario di valorizzazione e/o dismissione del patrimonio immobiliare disponibile delle aziende sanitarie, da attuare anche mediante conferimenti a fondi immobiliari esistenti. Prevede, inoltre, che le aziende sanitarie, entro il 31 dicembre 2019, definiscano la ricognizione e la valutazione del patrimonio immobiliare non strettamente destinato alle attivita’ sanitarie, oggetto del predetto piano straordinario.
Si evidenzia preliminarmente che i tavoli tecnici di verifica del Piano di rientro dai deficit sanitari hanno piu’ volte rappresentato che il richiamato art. 6 della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3 non e’ coerente con l’accordo per il piano di rientro sottoscritto dal Presidente della Regione Siciliana con il Ministro della salute ed il Ministro dell’economia e delle finanze il 31 luglio 2007. In tali termini l’onere corrente posto in capo al Servizio sanitario regionale per il pagamento della rata del mutuo della Regione Siciliana, al fine di non compromettere la corretta erogazione dei livelli essenziali di assistenza (LEA), e’ stato sterilizzato nel periodo 2016-2018, su richiesta dei predetti tavoli tecnici, mediante il conferimento ex ante di una provvista finanziaria corrente di pari importo a valere sulla leva fiscale regionale. In tali termini, sempre ai fini della garanzia dell’erogazione dei LEA, il risultato di gestione corrente e’ stato bilanciato da un’entrata corrente di importo equivalente. Cio’ premesso, la norma in esame ha lo scopo di attenuare l’onere del mutuo posto in capo al risultato di gestione corrente mediante il conferimento di un’eventuale entrata da dismissione immobiliare del patrimonio immobiliare disponibile degli enti del Servizio sanitario regionale siciliano. Peraltro a decorrere dal 1 gennaio 2012 il decreto legislativo n. 118/2011, dispone che le vendite di patrimonio immobiliare delle aziende del SSR non possano essere portate a copertura dei disavanzi di gestione, in quanto le stesse devono essere trattate contabilmente secondo quanto previsto dall’art. 29, comma 1, lettera c), del citato decreto legislativo.
Pertanto, l’art. 6 si pone in contrasto con l’art. 29, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 118/2011, in quanto stabilisce che il provento di tale alienazione immobiliare sia destinato a coprire un onere corrente posto in capo al Servizio sanitario regionale dalla legge n. 3/2016. In tali termini l’art. 6 si pone in contrasto con l’art. 117, terzo comma, della Costituzione.
In via ulteriore si rappresenta che i tavoli tecnici hanno piu’ volte richiesto alla Regione Siciliana l’abrogazione dell’art. 6 della legge regionale n. 3/2016, ovvero il conferimento ex ante di una provvista finanziaria corrente tale da bilanciare l’effetto della legge regionale n. 3/2016 e non distogliere le risorse necessarie alla garanzia dei LEA, cosi’ come previste dal fabbisogno sanitario standard. I proventi derivanti da vendite immobiliari non possono essere utilizzati per garantire l’equilibrio corrente in quanto a norma di legge il provento viene obbligatoriamente iscritto in una riserva del patrimonio netto, senza influenzare il risultato economico dell’esercizio.
5) L’art. 12 viola gli articoli 117, II comma lettera e) e 81 III comma della Costituzione.
Con detta disposizione che apportano modifiche all’art. 4 della legge regionale n. 21/2018 concernente «assestamento del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2018 e per il triennio 2018-2010», rideterminando l’ulteriore disavanzo al 31 dicembre 2017 ed il relativo ripiano degli esercizi 2018, 2019, 2020 e 2021.
Al riguardo, nel premettere che tale disposizione contrasta con il principio di annualita’ del bilancio, in quanto interviene sull’esercizio finanziario 2018 gia’ chiuso, si rileva quanto segue: il comma 1, lettera a), che ridetermina l’ulteriore disavanzo in euro 2.143.208.802,38, non risulta coerente con il comma 1, lettera b) e lettera c), che disciplina il relativo ripiano nell’ammontare complessivo di euro 2.202.865.575,46;
il comma 1, lettera b), prevede che il disavanzo derivante dalla gestione dell’esercizio 2017 sia recuperato negli esercizi 2018, 2019, 2020 e 2021, in attuazione della delibera della giunta regionale n. 30 del 2019, che modifica il precedente piano di rientro dal disavanzo previsto negli anni 2018, 2019 e 2020. Tale previsione risulta in contrasto con l’art. 42, comma 12, del decreto legislativo n. 118 del 2011, in quanto interviene a valere sul bilancio 2021, esercizio non considerato nel bilancio di previsione 2018/2020 approvato con la legge regionale di bilancio 2018;
il comma 1, lett, d), prevede la copertura di oneri mediante l’utilizzo delle maggiori risorse rese disponibili dalla rimodulazione del ripiano del disavanzo di cui alla citata delibera n. 30. Tali risorse di fatto non trovano riscontro nel bilancio in quanto correlate alla previsione di minori quote annuali di disavanzo da recuperare deliberate in contrasto con la disciplina armonizzata di cui al decreto legislativo n. 118 del 2011.
Per quanto rappresentato, l’articolo in esame e’ in contrasto con gli articoli 117, secondo comma, lettera e), e 81, terzo comma, della Costituzione.
6) L’art. 15 viola gli articoli 117, II comma lettera e) e 81, III comma della Costituzione.
Le disposizioni regionali in materia di variazione al bilancio della regione esorbitano dalle competenze statutarie previste dallo Statuto speciale, ponendosi in contrasto con gli articoli 117, II comma, lettera e) e 81, III comma della Costituzione.
E’ evidente la conseguenzialita’ delle previsioni racchiuse nell’art. 15 rispetto alle precedenti disposizioni della stessa legge censurate nel presente ricorso, per cui anche l’art. 15 non puo’ che ritenersi costituzionalmente illegittimo.
Per i cosi’ rassegnati motivi si conclude perche’ siano dichiarati costituzionalmente illegittimi gli articoli 4, commi 1 e 2, 13, 5, 6, 12, 15 della legge regionale siciliana, n. 13 del 19 luglio 2019.
Si produce l’attestazione delle deliberazione del Consiglio dei ministri del 19 settembre 2019.
Roma, 23 settembre 2019
Avvocato dello Stato: Figliolia
L'articolo Appalti di lavori in Sicilia: i motivi dell’incostituzionalità secondo il Governo proviene da Giurdanella.it.
]]>L'articolo Corte di Giustizia Europea: gravi irregolarità nei fondi europei in Sicilia proviene da Giurdanella.it.
]]>Corte di Giustizia Europea, sentenza 26 giugno 2019 C‑247:18 P
La C.G.E, con sentenza del 26 giugno 2019 (causa C‑247/18 P) ha confermato quanto deciso dalla Commissione nel 2015, che aveva ritenuto di ridurre il contributo finanziario a causa delle irregolarità sistemiche nel periodi di programmazione 2000-2006.
La Corte, a questo proposito, ha ritenuto che il Governo Italiano aveva dimostrato l’esistenza di un affidabile ed operativo sistema di gestione e di controllo: in assenza di questa dimostrazione, le gravi violazioni devono imputarsi ad un’insufficiente attività di controllo da parte degli organi regionali.
In particolare i controlli non sono stati sufficienti a evitare l’ammissione di progetti incoerenti, tardivi o comunque non ammissibili, le spese inammissibili, le irregolari procedure di appalto e di scelta dei consulenti e docenti.
La Corte ha confermato quanto ritenuto dalla Commissione e dal Tribunale di primo grado: i controlli a campione e le successive verifiche hanno rilevato problemi gravissimi, con diverse gravi violazioni della normativa europea, che faceva desumere l’inadeguatezza dei sistemi di controllo.
Infatti il tasso di errore relativo all’intero campione, che ammontava al 54,03%, faceva presumere che l’intervento in esame non fosse stato effettuato in conformità al principio di buona gestione finanziaria: esse rilevavano gravi insufficienze nei sistemi di gestione e di controllo, che possono condurre ad irregolarità a carattere sistemico.
La Commissione, con la sua decisione (C(2015) 9413, del 17 dicembre 2015) ha ritenuto esistente un’elevata frequenza delle seguenti irregolarità:
– operazioni non ammissibili: progetti presentati dopo la scadenza dei termini per la presentazione delle domande di partecipazione, progetti non ammissibili alle misure per le quali erano stati dichiarati, dichiarazione a posteriori di progetti non conformi ai criteri del FSE (progetti coerenti);
– spese non ammissibili: spese relative al personale non correlate al tempo effettivamente impiegato per i progetti; errata ripartizione dei costi indiretti e/o delle spese parzialmente attribuibili ai progetti; consulenti esterni privi delle qualifiche richieste; giustificativi di spesa insufficienti, spese non attinenti ai progetti, spese contabilizzate in modo inappropriato;
– inosservanza delle condizioni relative alle sovvenzioni per quanto concerne la partecipazione di terzi; esecuzione delle attività non conforme alle descrizioni dei progetti;
– violazione delle procedure di appalto e di quelle per la selezione di docenti, esperti e fornitori.
Secondo la decisione della Commissione, poiché, da una parte, le irregolarità constatate sono ricorrenti e, dall’altra, sussistono gravi carenze dei sistemi di gestione e di controllo, ossia, più in particolare, delle verifiche di gestione di primo livello, della certificazione delle dichiarazioni di spesa e del seguito dato ai controlli contabili, le irregolarità dovevano ritenersi, per la loro natura, sistemiche.
L'articolo Corte di Giustizia Europea: gravi irregolarità nei fondi europei in Sicilia proviene da Giurdanella.it.
]]>L'articolo Il procedimento amministrativo in Sicilia, la Legge Regionale 7/2019 proviene da Giurdanella.it.
]]>Legge Regionale – Sicilia – n. 7 2019 con Note
Lavori Parlamentari Assemblea Regionale Siciliana del 14 maggio 2019
D.D.L. procedimento amministrativo Sicilia, Delibera Giunta 346/18 e Relazione
Pubblicata in G.U. regionale e quindi in vigore la legge regionale siciliana n. 7/2019 in materia di procedimento amministrativo, che abroga la precedente legge regionale n.10/1991 (che continua ad applicarsi per i procedimenti iniziati in data anteriore all’entrata in vigore della nuova legge).
Si tratta in gran parte del recepimento delle previsioni del legislatore statale, in particolare recependo le disposizioni della Legge Madia (L. 124/2015) e i relativi decreti attuativi, ma anche il Codice dell’Amministrazione Digitale (d.lgs 82/2005), il Decreto Trasparenza (d.lgs 33/2013) e le altre riforme legislative intervenute, dando al contempo un assetto più intellegibile alla normativa regionale.
Inoltre, nelle intenzioni del Governo della Regione, la nuova disciplina dovrà valorizzare maggiormente la responsabilità della dirigenza, garantendo tempi brevi e la responsabilità del soggetto che è rimasto colpevolmente inerte in presenza del dovere di provvedere, facendo anche riferimento alla responsabilità all’immagine dell’amministrazione.
Sono previste anche delle disposizioni che si differenziano rispetto a quelle generali. Per esempio all’art. 7 si introduce il principio esame degli atti di competenza secondo l’ordine cronologico, con la possibilità di attribuire la priorità ad alcuni procedimenti in casi tassativamente indicati (per esempio in caso di valutazione di iniziative nell’ambito dei Programmi cofinanziati dai Fondi strutturali e di investimento europei).
Altra peculiarità, non presente nella disciplina nazionale, è quella del diritto, per i partecipanti al procedimento, oltre che di presentare memorie e documenti, di ottenere un’audizione personale, della quale viene redatto verbale scritto allegato al fascicolo istruttorio, della quale l’amministrazione ha l’obbligo di valutare i risultati in sede di decisione.
La nuova norma si applica all’attività amministrativa della Regione, degli enti, istituti e aziende dipendenti dalla Regione e/o comunque sottoposti a controllo, tutela o vigilanza della medesima, oltre che degli enti locali territoriali e/o istituzionali nonché degli enti, istituti e aziende da questi dipendenti o comunque sottoposti a controllo, tutela o vigilanza.
Le disposizioni della presente legge si applicano, inoltre, alle società con totale o prevalente capitale pubblico, limitatamente all’esercizio delle funzioni amministrative. I soggetti privati preposti all’esercizio di attività amministrative assicurano il rispetto dei principi generali dell’attività amministrativa, previsti all’art. 1 della legge.
Rimane un rinvio generale alla disciplina prevista dalla normativa statale, la l. 241/1990, per quanto non disciplinato dalla norma regionale.
***
REGIONE SICILIANA
L’ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE PROMULGA
la seguente legge:
TITOLO I
Principi generali
Art. 1.
Ambito di applicazione e principi generali dell’attività amministrativa
L’attività amministrativa della Regione, degli enti, istituti e aziende dipendenti dalla Regione e/o comunque sottoposti a controllo, tutela o vigilanza della medesima, degli enti locali territoriali e/o istituzionali nonché degli enti, istituti e aziende da questi dipendenti o comunque sottoposti a controllo, tutela o vigilanza, persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di efficienza, di economicità, di efficacia, di pubblicità, di imparzialità e di trasparenza secondo le modalità previste dalla presente legge, dalle altre disposizioni che disciplinano i singoli procedimenti e dai principi della normativa dell’Unione europea. Le disposizioni della presente legge si applicano, altresì, alle società con totale o prevalente capitale pubblico, limitatamente all’esercizio delle funzioni amministrative. I soggetti privati preposti all’esercizio di attività amministrative assicurano il rispetto dei predetti criteri e principi.
La pubblica amministrazione, nell’adozione di atti di natura non autoritativa, agisce secondo le norme di diritto privato salvo che la legge disponga diversamente.
La pubblica amministrazione non può aggravare il procedimento se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell’istruttoria.
Art. 2.
Tempi di conclusione del procedimento
Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad una istanza, ovvero debba essere iniziato d’ufficio, la pubblica amministrazione ha il dovere di concluderlo mediante l’adozione di un provvedimento espresso. Se ravvisano la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza della domanda, le pubbliche amministrazioni concludono il procedimento con un provvedimento espresso redatto in forma semplificata, la cui motivazione può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo.
Nei casi in cui le leggi o i regolamenti adottati ai sensi dei commi 3 e 4 non prevedano un termine diverso, le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concludere il procedimento entro il termine di trenta giorni. Tale termine decorre dall’inizio d’ufficio del procedimento o dal ricevimento della domanda se il procedimento è ad iniziativa di parte.
Con decreto del Presidente della Regione su proposta dell’Assessore regionale competente, le amministrazioni regionali individuano i termini, non superiori a sessanta giorni, entro i quali deve essere concluso il procedimento. Gli altri enti di cui all’articolo 1 provvedono a fissare, secondo i propri ordinamenti, i termini, non superiori a sessanta giorni, per la conclusione del procedimento.
Nei casi in cui, tenuto conto della sostenibilità dei tempi sotto il profilo dell’organizzazione amministrativa, della natura degli interessi pubblici tutelati e della particolare complessità del procedimento, siano indispensabili termini maggiori di quelli indicati nel comma 3 per la conclusione del procedimento, gli stessi sono individuati con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell’Assessore regionale competente di concerto con l’Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica. I termini previsti non possono comunque superare i centocinquanta giorni. Analogamente, gli altri enti di cui all’articolo 1 possono determinare, secondo i propri ordinamenti, termini non superiori a centocinquanta giorni per la conclusione del procedimento.
Il termine per la conclusione del procedimento è reso pubblico con mezzi idonei e, in ogni caso, è immediatamente pubblicizzato attraverso i siti istituzionali delle singole amministrazioni.
Il termine per la conclusione del procedimento può essere sospeso dall’amministrazione procedente per l’acquisizione di pareri, secondo quanto previsto dalla disciplina generale in materia, e, per una sola volta e fino ad un massimo di trenta giorni, per l’acquisizione di informazioni, documenti o certificazioni relativi a fatti, stati o qualità che risultino necessari e che non siano già in possesso della stessa amministrazione procedente. Il termine di conclusione del procedimento può, altresì, essere sospeso dall’amministrazione procedente, per un periodo non superiore a cinque giorni, nel caso in cui debba procedere all’audizione personale di cui all’articolo 12, comma 1, lettera c).
Una volta trascorso inutilmente il termine per la conclusione del procedimento l’obbligo di emanare il provvedimento finale permane. Il provvedimento emanato in ritardo deve indicare il termine di conclusione previsto per lo specifico provvedimento dalla legge o dal regolamento, quello effettivamente impiegato per la sua attenzione e deve indicare, motivatamente, le ragioni del ritardo.
La mancata o la ritardata emanazione del provvedimento sono valutate al fine della responsabilità amministrativo-contabile, dirigenziale e disciplinare nonché al fine dell’attribuzione della retribuzione di risultato. I dati relativi al rispetto dei termini di conclusione del procedimento e all’ammontare delle somme corrisposte a titolo di risarcimento del danno di cui all’articolo 2 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni costituiscono parametri di valutazione delle performance delle amministrazioni pubbliche e della qualità dei servizi pubblici, anche ai sensi e per le finalità di cui al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e successive modifiche ed integrazioni e al decreto legislativo 20 dicembre 2009, n. 198 e successive modifiche ed integrazioni.
In caso di inerzia il potere sostitutivo è attribuito al dirigente apicale della struttura in cui è inserito l’ufficio preposto all’emanazione del provvedimento o, in mancanza, al funzionario di più elevato livello presente nell’amministrazione. Per ciascun procedimento, sul sito internet istituzionale dell’amministrazione è pubblicata, in formato tabellare e con collegamento ben visibile nella homepage, l’indicazione del soggetto a cui è attribuito il potere sostitutivo e a cui l’interessato può rivolgersi ai sensi e per gli effetti del comma 10. Tale soggetto, in caso di ritardo, comunica senza indugio il nominativo del responsabile, ai fini della valutazione dell’avvio del procedimento disciplinare, secondo quanto previsto dall’articolo 55 bis e seguenti del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche e integrazioni e, in caso di mancata ottemperanza alle disposizioni del presente comma, assume la sua medesima responsabilità oltre a quella propria.
Decorso inutilmente il termine per la conclusione del procedimento o quello superiore di cui ai commi 3 e 4, il privato può rivolgersi al responsabile di cui al comma 9 perché, entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto, concluda il procedimento attraverso le strutture competenti o con la nomina di un commissario.
Le pubbliche amministrazioni sono tenute al risarcimento del danno ingiusto cagionato in conseguenza dell’inosservanza, dolosa o colposa, del termine per la conclusione del procedimento. Le sentenze passate in giudicato che accolgono il ricorso proposto avverso il silenzio inadempimento dell’amministrazione sono trasmesse, in via telematica, alla Corte dei Conti.
Art. 3.
Motivazione del provvedimento
Ogni provvedimento amministrativo, compresi quelli concernenti l’organizzazione amministrativa, lo svolgimento dei pubblici concorsi ed il personale, deve essere motivato, salvo che nelle ipotesi previste dal comma 2. La motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell’amministrazione, in relazione alle risultanze dell’istruttoria.
La motivazione non è richiesta per gli atti normativi e per quelli a contenuto generale.
Se le ragioni della decisione risultano da altro atto dell’amministrazione richiamato dalla decisione stessa, insieme alla comunicazione di quest’ultima deve essere indicato e reso disponibile, a norma della presente legge, anche l’atto cui essa si richiama.
In ogni atto comunicato o notificato al destinatario devono essere indicati il termine e l’autorità cui è possibile ricorrere.
TITOLO II
Responsabile del procedimento
Art. 4.
Unità organizzative responsabili del procedimento.
Ove non sia già direttamente stabilito per legge o per regolamento, le amministrazioni di cui all’articolo l sono tenute a determinare per ciascun tipo di procedimento relativo ad atti di loro competenza l’unità organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale nonché dell’adozione del provvedimento finale.
Le disposizioni adottate ai sensi del comma 1 sono rese pubbliche secondo quanto previsto dai singoli ordinamenti.
Art. 5.
Responsabile del procedimento
Allorquando l’unità organizzativa, individuata ai sensi dell’articolo 4, è responsabile sia dell’istruttoria sia dell’adozione del provvedimento finale, il dirigente della medesima unità organizzativa provvede ad assegnare a sé o ad altro dipendente addetto all’unità la responsabilità dell’istruttoria e di ogni altro adempimento inerente al singolo procedimento nonché, eventualmente, dell’adozione del provvedimento finale. Fino a quando non sia effettuata l’assegnazione, è considerato responsabile del singolo procedimento il dirigente preposto alla unità organizzativa.
Quando la responsabilità dell’istruttoria è assegnata ai sensi dell’articolo 4 ad un’unità organizzativa diversa da quella responsabile per l’adozione del provvedimento finale, il dirigente preposto all’unità organizzativa responsabile del procedimento è responsabile dell’istruttoria e di ogni altro adempimento inerente al singolo procedimento ed esercita i compiti di cui all’articolo 7 direttamente ovvero avvalendosi, ai sensi dell’articolo 3, comma 2, della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, del personale addetto all’unità.
L’unità organizzativa competente ed il nominativo del soggetto che cura l’istruttoria sono comunicati ai soggetti di cui all’articolo 9 e, a richiesta, a chiunque vi abbia interesse.
Restano confermati i doveri e le responsabilità degli operatori non responsabili del procedimento, secondo le rispettive competenze.
Il responsabile del procedimento deve essere in possesso della necessaria professionalità, in relazione agli atti di competenza ed alle materie trattate dall’unità organizzativa.
Art. 6.
Conflitto di interessi e obbligo di astensione
Il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale, in relazione a decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parenti, affini entro il quarto grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero di soggetti o di organizzazioni con cui egli, o il coniuge, abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti o di organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore, gerente o dirigente. Il dipendente si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza.
Sull’astensione decide il dirigente generale del dipartimento regionale presso cui il dirigente presta servizio ovvero il dirigente preposto all’unità al quale il funzionario è addetto.
Art. 7.
Compiti del responsabile del procedimento
II responsabile del procedimento:
valuta, ai fini istruttori, le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimazione ed i presupposti che siano rilevanti per l’emanazione del provvedimento;
accerta d’ufficio i fatti, disponendo il compimento degli atti all’uopo necessari, e adotta ogni misura per l’adeguato e sollecito svolgimento dell’istruttoria, in particolare, può chiedere il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete e può esperire accertamenti tecnici ed ispezioni ed ordinare esibizioni documentali;
propone l’indizione o, avendone la competenza, indice le conferenze di servizi di cui all’articolo 17;
cura le comunicazioni, le pubblicazioni e le notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti.
Le pubbliche amministrazioni sono tenute ad esaminare gli atti di loro competenza secondo un rigoroso ordine cronologico, con le seguenti deroghe:
sono esaminati con carattere di priorità gli atti in relazione ai quali il provvedimento dell’amministrazione interessata deve essere reso nell’ambito di conferenza di servizi;
può essere riconosciuto carattere di priorità alla valutazione di iniziative che sono riferite ad aree di crisi nelle zone periferiche urbane e nelle aree di sviluppo, come già individuate dalla normativa vigente o da atti di programmazione o pianificazione, o che rivestano carattere di particolare specificità ed innovazione o di assoluta rilevanza per lo sviluppo economico o sociale del territorio regionale a seguito di motivata determinazione del dirigente generale del dipartimento regionale competente, da assumersi anche su proposta del dirigente responsabile della struttura organizzativa preposta al provvedimento. Con cadenza semestrale ciascun dipartimento regionale relaziona alla Giunta regionale in merito alle autorizzazioni rese nonché in merito alle deroghe determinate ai sensi del presente comma;
può essere riconosciuto carattere di priorità alla valutazione di iniziative ricadenti in aree di crisi a seguito di motivata determinazione del dirigente generale del dipartimento regionale competente, da assumersi anche su proposta del dirigente responsabile della struttura organizzativa preposta al provvedimento;
può essere riconosciuto carattere di priorità alla valutazione di iniziative nell’ambito dei Programmi cofinanziati dai Fondi strutturali e di investimento europei a seguito di motivata determinazione del dirigente generale del dipartimento regionale competente, da assumersi anche su proposta del dirigente responsabile della struttura organizzativa preposta al provvedimento.
Le suddette priorità non possono incidere in alcun modo sui tempi di conclusione del procedimento predeterminati dall’amministrazione o, in mancanza, dalla legge. L’amministrazione procedente è tenuta a comunicare agli interessati in procedimenti già pendenti la priorità riconosciuta ad altro procedimento ai sensi del comma 2.
Allo scopo di assicurare la trasparenza della fase istruttoria deve essere garantita la tracciabilità dell’attività svolta dal responsabile del procedimento attraverso un adeguato supporto documentale che ne consenta in ogni momento la replicabilità.
Con decreto dell’Assessore regionale competente sono determinate le modalità in ordine alla tenuta ed alla conservazione del fascicolo istruttorio favorendo prioritariamente l’utilizzo di supporti digitali.
Art. 8.
Fase decisoria
Qualora l’adozione del provvedimento finale rientri nella competenza del responsabile del procedimento, questi è tenuto ad adottare il provvedimento stesso subito dopo la definizione del procedimento. Nei casi di cui al comma 2 il dirigente, entro tre giorni lavorativi dalla definizione dell’istruttoria, e comunque almeno dieci giorni prima della scadenza del termine di cui all’articolo 2, trasmette la proposta, corredata degli atti necessari e di una relazione istruttoria all’unità responsabile per l’adozione del provvedimento finale.
L’organo competente per l’adozione del provvedimento finale, ove diverso dal responsabile del procedimento, non può discostarsi dalle risultanze dell’istruttoria condotta dal responsabile del procedimento se non indicandone la motivazione nel provvedimento.
Le strutture amministrative regionali assicurano l’attuazione delle disposizioni di legge regionale e l’adozione dei provvedimenti attuativi previsti con immediatezza e, comunque, entro i termini eventualmente disposti dalla normativa regionale. Il mancato rispetto dei termini connessi all’emanazione di un atto previsto da legge regionale, se non sussistono giustificati motivi connessi all’impossibilita oggettiva della sua emanazione, costituisce elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale, eventuale causa di responsabilità per danno all’immagine dell’amministrazione e deve essere in ogni caso valutato ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato collegato alla performance individuale dei dirigenti responsabili.
Il responsabile del procedimento segnala tempestivamente per iscritto al dirigente della struttura di appartenenza il mancato rispetto dei termini di conclusione di ciascun procedimento, specificandone le relative motivazioni.
I1 dirigente trasmette all’organo di valutazione, con cadenza annuale, l’elenco dei procedimenti per i quali non è stato rispettato il termine di conclusione, specificando per ciascuno di essi il ritardo avvenuto e fornendo dati riepilogativi sulla percentuale dei procedimenti conclusi nei termini e tardivi, suddivisi per tipologia e strutture amministrative competenti.
TITOLO III
Partecipazione al procedimento amministrativo
Art. 9.
Comunicazione di avvio del procedimento
L’amministrazione comunica l’avvio del procedimento amministrativo ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti ed ai soggetti che debbono intervenirvi per legge o per regolamento. Qualora da un provvedimento possa derivare un diretto pregiudizio giuridicamente rilevante a soggetti estranei al procedimento, specificamente individuabili immediatamente senza particolari indagini, l’amministrazione, con le stesse modalità, deve dare loro notizia dell’inizio del procedimento.
Qualora particolari esigenze di celerità del procedimento non consentano la immediata comunicazione del relativo avvio, questo dovrà essere comunicato non appena possibile e comunque non oltre dieci giorni dall’avvio.
L’amministrazione può sempre adottare provvedimenti cautelari anche prima della effettuazione della comunicazione di cui ai commi 1 e 2.
Art. 10.
Modalità e contenuti della comunicazione di avvio del procedimento
L’amministrazione provvede a dare notizia dell’avvio del procedimento mediante comunicazione personale.
Nella comunicazione debbono essere indicati:
l’amministrazione competente;
l’oggetto del procedimento promosso;
l’ufficio e la persona responsabile del procedimento nonché eventualmente l’indicazione del funzionario che cura l’istruttoria;
l’ufficio in cui si può prendere visione degli atti;
la data entro la quale, secondo i termini previsti dall’articolo 2, commi 2, 3 e 4, deve concludersi il procedimento ed i rimedi esperibili in caso di inerzia dell’amministrazione;
nei procedimenti ad iniziativa di parte, la data di presentazione della relativa istanza.
Qualora, per il numero dei destinatari, la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l’amministrazione provvede a rendere noti gli elementi di cui al comma 2 mediante forme di pubblicità idonee, di volta in volta stabilite dall’amministrazione medesima.
L’omissione di taluna delle comunicazioni prescritte può essere fatta valere solo dal soggetto nei cui interesse la comunicazione è prevista.
Art. 11.
Intervento nel procedimento
Qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento, hanno facoltà di intervenire nel procedimento.
Art. 12.
Diritti dei partecipanti al procedimento
I soggetti cui all’articolo 9 e quelli intervenuti ai sensi dell’articolo 11 hanno diritto:
di prendere visione degli atti del procedimento, salvo quanto previsto dall’articolo 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni;
di presentare memorie scritte e documenti, che l’amministrazione ha l’obbligo di valutare ove siano pertinenti all’oggetto del procedimento;
all’audizione personale, della quale viene redatto verbale scritto allegato al fascicolo istruttorio, della quale l’amministrazione ha l’obbligo di valutare i risultati in sede di decisione.
Art. 13.
Comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza
Nei procedimenti ad istanza di parte il responsabile del procedimento o l’autorità competente, prima della formale adozione di un provvedimento negativo, comunica tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all’accoglimento della domanda. Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, gli istanti hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate di documenti.
La comunicazione di cui al comma l sospende i termini per concludere il procedimento, che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine di cui al comma 2. Dell’eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale.
Non possono essere addotti tra i motivi che ostano all’accoglimento della domanda inadempienze o ritardi attribuibili all’amministrazione.
Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle procedure concorsuali e ai procedimenti in materia previdenziale e assistenziale sorti a seguito di istanza di parte e gestiti dagli enti previdenziali.
Art. 14.
Accordi integrativi o sostitutivi del provvedimento finale
In accoglimento di osservazioni e proposte presentate a norma dell’articolo 11, l’amministrazione procedente può concludere, senza pregiudizio dei diritti dei terzi, e in ogni caso nel perseguimento del pubblico interesse, accordi con gli interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale ovvero in sostituzione di questo.
Al fine di favorire la conclusione degli accordi di cui al comma 1, il responsabile del procedimento può predisporre un calendario di incontri cui invita, separatamente o contestualmente, il destinatario del provvedimento ed eventuali contro interessati.
Gli accordi di cui al presente articolo debbono essere stipulati, a pena di nullità, per atto scritto, salvo che la legge disponga altrimenti. Ad essi si applicano, ove non diversamente previsto, i principi del codice civile in materia di obbligazioni e contratti in quanto compatibili.
Gli accordi sostitutivi di provvedimenti sono soggetti ai medesimi controlli previsti per questi ultimi.
Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse l’amministrazione recede unilateralmente dall’accordo, salvo l’obbligo di provvedere alla liquidazione di un indennizzo in relazione agli eventuali pregiudizi verificatisi in danno del privato.
A garanzia dell’imparzialità e del buon andamento dell’azione amministrativa, in tutti i casi in cui una pubblica amministrazione conclude accordi nelle ipotesi previste al comma 1, la stipula dell’accordo è preceduta da una determinazione dell’organo che sarebbe competente per l’adozione del provvedimento.
Art. 15.
Provvedimenti attributivi di vantaggi economici
La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone e ad enti pubblici e privati non specificamente individuati sono subordinate alla predeterminazione ed alla pubblicazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi.
L’effettiva osservanza dei criteri e delle modalità di cui al comma 1 deve risultare dai singoli provvedimenti relativi agli interventi di cui al medesimo comma 1.
Art. 16.
Ambito di applicazione delle norme sulla partecipazione
Le disposizioni del presente titolo non si applicano nei confronti dell’attività della pubblica amministrazione diretta all’emanazione di atti normativi, di atti amministrativi generali, di atti di pianificazione e di programmazione nonché ai procedimenti amministrativi tributari per i quali restano ferme le particolari norme che regolano la relativa formazione.
TITOLO IV
Semplificazione dell’azione amministrativa
Art 17.
Conferenze di servizi
La conferenza di servizi istruttoria può essere indetta dall’amministrazione procedente, anche su richiesta di altra amministrazione coinvolta nel procedimento o del privato interessato, quando lo ritenga opportuno per effettuare un esame contestuale degli interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo, ovvero in più procedimenti amministrativi connessi, riguardanti medesime attività o risultati. Tale conferenza si svolge con le modalità previste dall’articolo 18 o con modalità diverse, definite dall’amministrazione procedente.
La conferenza di servizi decisoria è sempre indetta dall’amministrazione procedente quando la conclusione positiva del procedimento è subordinata all’acquisizione di più pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, resi da diverse amministrazioni, inclusi i gestori di beni o servizi pubblici. Quando l’attività del privato sia subordinata a distinti atti di assenso, comunque denominati, di competenza di diverse amministrazioni pubbliche, la conferenza dei servizi è convocata, anche su richiesta dell’interessato, da una delle amministrazioni competenti.
Per progetti di particolare complessità e di insediamenti produttivi di beni e servizi l’amministrazione procedente, su motivata richiesta dell’interessato, corredata di uno studio di fattibilità, può indire una conferenza preliminare finalizzata a indicare al richiedente, prima della presentazione di una istanza o di un progetto definitivo, le condizioni per ottenere, alla loro presentazione, i necessari pareri, intese, concerti, nulla osta, autorizzazioni, concessioni o altri atti di assenso, comunque denominati. L’amministrazione procedente, se ritiene di accogliere la richiesta motivata di indizione della conferenza, la indice entro cinque giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta stessa. La conferenza preliminare si svolge secondo le disposizioni dell’articolo 18, con abbreviazione dei termini fino alla metà. Le amministrazioni coinvolte esprimono le proprie determinazioni sulla base della documentazione prodotta dall’interessato. Scaduto il termine entro il quale le amministrazioni devono rendere le proprie determinazioni, l’amministrazione procedente le trasmette, entro cinque giorni, al richiedente. Ove si sia svolta la conferenza preliminare, l’amministrazione procedente, ricevuta l’istanza o il progetto definitivo, indice la conferenza simultanea nei termini e con le modalità di cui agli articoli 18, comma 7, e 19 e, in sede di conferenza simultanea, le determinazioni espresse in sede di conferenza preliminare possono essere motivatamente modificate o integrate solo in presenza di significativi elementi emersi nel successivo procedimento anche a seguito delle osservazioni degli interessati sul progetto definitivo. Nelle procedure di realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico, la conferenza di servizi si esprime sul progetto di fattibilità tecnica ed economica, al fine di indicare le condizioni per ottenere, sul progetto definitivo, le intese, i pareri, le concessioni, le autorizzazioni, le licenze, i nulla osta e gli assensi, comunque denominati, richiesti dalla normativa vigente.
Qualora un progetto sia sottoposto a valutazione di impatto ambientale, tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerto, nullaosta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione del medesimo progetto, vengono acquisiti nell’ambito della conferenza di servizi di cui all’articolo 25, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n 152 e successive modifiche ed integrazioni, convocata in modalità sincrona ai sensi dell’articolo 19. La conferenza è indetta non oltre dieci giorni dall’esito della verifica documentale, di cui all’articolo 23, comma 4, del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni, e si conclude entro il termine di conclusione del procedimento, di cui all’articolo 25, comma 1, del medesimo decreto legislativo. Per assicurare il rispetto dei tempi, l’amministrazione competente al rilascio dei provvedimenti in materia ambientale può far eseguire anche da altri organi dell’amministrazione pubblica o da enti pubblici dotati di qualificazione e capacità tecnica equipollenti, ovvero da istituti universitari, tutte le attività tecnico-istruttorie non ancora eseguite.
Art. 18.
Conferenza semplificata
La conferenza decisoria di cui all’articolo 17, comma 2, si svolge in forma semplificata e in modalità asincrona, salvo i casi di cui ai commi 6 e 7. Le comunicazioni avvengono secondo le modalità previste dall’articolo 47 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modifiche ed integrazioni.
La conferenza è indetta dall’amministrazione procedente, entro cinque giorni dall’inizio del procedimento d’ufficio o dal ricevimento della domanda se il procedimento è ad iniziativa di parte. A tal fine, l’amministrazione procedente comunica alle altre amministrazioni interessate:
l’oggetto della determinazione da assumere, l’istanza e la relativa documentazione ovvero le credenziali per l’accesso telematico alle informazioni e ai documenti utili ai fini dello svolgimento dell’istruttoria;
il termine perentorio, comunque non superiore a quindici giorni, entro il quale le amministrazioni coinvolte possono richiedere integrazioni documentali o chiarimenti relativi a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell’amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni. La richiesta non determina la sospensione né l’interruzione del termine di cui alla lettera c);
il termine perentorio, comunque non superiore a quarantacinque giorni, entro il quale le amministrazioni coinvolte devono rendere le proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della conferenza, fermo restando l’obbligo di rispettare il termine finale di conclusione del procedimento. Se tra le suddette amministrazioni vi sono amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico- territoriale, dei beni culturali e della salute dei cittadini, ove disposizioni di legge o i provvedimenti di cui all’articolo 2 non prevedano un termine diverso, il suddetto termine è fissato in novanta giorni;
la data della eventuale riunione in modalità sincrona di cui all’articolo 19, da tenersi entro dieci giorni dalla scadenza del termine di cui alla lettera c), fermo restando l’obbligo di rispettare il termine finale di conclusione del procedimento.
Entro il termine perentorio di cui al comma 2, lettera b), le amministrazioni coinvolte rendono le proprie determinazioni, relative alla decisione oggetto della conferenza. Tali determinazioni, congruamente motivate, sono formulate in termini di assenso o dissenso e indicano in quest’ultimo caso le modifiche necessarie ai fini dell’assenso. Le prescrizioni o condizioni eventualmente indicate ai fini dell’assenso o del superamento del dissenso sono espresse in modo chiaro e analitico e specificano se sono relative a un vincolo normativo ovvero discrezionalmente apposte per la migliore tutela dell’interesse pubblico.
Fatti salvi i casi in cui disposizioni del diritto dell’Unione europea richiedono l’adozione di provvedimenti espressi, la mancata comunicazione della determinazione entro il termine, ovvero la comunicazione di una determinazione priva dei requisiti previsti dal comma 3, equivalgono ad assenso senza condizioni. Restano ferme le responsabilità dell’amministrazione nonché quelle dei singoli dipendenti nei confronti dell’amministrazione, per l’assenso reso, ancorché implicito.
Scaduto il termine di cui al comma 2, lettera c), l’amministrazione procedente adotta, entro cinque giorni, la determinazione motivata di conclusione positiva della conferenza, con gli effetti di cui all’articolo 20, qualora abbia acquisito esclusivamente atti di assenso non condizionato, anche implicito, ovvero qualora ritenga, sentiti i privati e le altre amministrazioni interessate, che le condizioni e prescrizioni eventualmente indicate dalle amministrazioni ai fini dell’assenso o del superamento del dissenso possano essere accolte senza necessità di apportare modifiche sostanziali alla decisione oggetto della conferenza. Qualora abbia acquisito uno o più atti di dissenso che non ritenga superabili, l’amministrazione procedente adotta, entro il medesimo termine, la determinazione di conclusione negativa della conferenza che produce l’effetto del rigetto della domanda.
Fuori dei casi di cui al comma 5, l’amministrazione procedente, ai fini dell’esame contestuale degli interessi coinvolti, svolge, nella data fissata ai sensi del comma 2, lettera d), la riunione della conferenza in modalità sincrona, ai sensi dell’articolo 19.
Ove necessario, in relazione alla particolare complessità della determinazione da assumere, l’amministrazione procedente può comunque procedere direttamente in forma simultanea e in modalità sincrona, ai sensi dell’articolo 19. In tal caso indice la conferenza comunicando alle altre amministrazioni le informazioni di cui alle lettere a) e b) del comma 2 e convocando la riunione entro i successivi quarantacinque giorni. L’amministrazione procedente può, altresì, procedere in forma simultanea e in modalità sincrona su richiesta motivata delle altre amministrazioni o del privato interessato. In tal caso, la riunione ha luogo nella data previamente comunicata ai sensi della lettera d) del comma 2.
Art. 19.
Conferenza simultanea
La riunione della conferenza dei servizi in forma simultanea e in modalità sincrona si svolge nella data previamente comunicata ai sensi dell’articolo 18, comma 2, lettera d), con la partecipazione contestuale, ove possibile anche in via telematica, dei rappresentanti delle amministrazioni competenti.
I lavori della conferenza si concludono non oltre quarantacinque giorni decorrenti dalla data della riunione di cui al comma 1, fermo restando l’obbligo di rispettare il termine finale di conclusione del procedimento.
Ciascun ente o amministrazione convocato alla riunione è rappresentato da un unico soggetto abilitato ad esprimere definitivamente ed in modo univoco e vincolante la posizione dell’amministrazione stessa su tutte le decisioni di competenza della conferenza.
Ove alla conferenza partecipino anche amministrazioni non regionali, le amministrazioni regionali sono rappresentate da un unico soggetto abilitato ad esprimere definitivamente in modo univoco e vincolante la posizione di tutte le predette amministrazioni, nominato, anche preventivamente per determinate materie o determinati periodi di tempo, dal Presidente della Regione, ovvero, ove si tratti di uffici periferici, dal dirigente del relativo ufficio territoriale della Regione. Ferma restando l’attribuzione del potere di rappresentanza al suddetto soggetto, le singole amministrazioni regionali possono comunque intervenire ai lavori della conferenza in funzione di supporto. Le amministrazioni di cui all’articolo 21, comma 1, prima della conclusione dei lavori della conferenza, possono esprimere al suddetto rappresentante il proprio dissenso ai fini di cui allo stesso comma.
Ciascuna amministrazione regionale e locale definisce autonomamente le modalità di designazione del rappresentante unico di tutti gli enti ed organismi ricompresi nel rispettivo livello territoriale di governo nonché l’eventuale partecipazione di questi ultimi ai lavori della conferenza.
All’esito dell’ultima riunione, e comunque non oltre il termine di cui al comma 2, l’amministrazione procedente adotta la determinazione motivata di conclusione della conferenza, con gli effetti di cui all’articolo 20, sulla base delle posizioni prevalenti espresse dai rappresentanti delle amministrazioni. Si considera acquisito l’assenso senza condizioni delle amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alla riunione ovvero abbia espresso un dissenso non motivato.
Art. 20.
Decisione della conferenza di servizi
La determinazione motivata di conclusione della conferenza, adottata dall’amministrazione procedente all’esito della stessa, sostituisce ad ogni effetto tutti gli atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle amministrazioni e dei gestori di beni o servizi pubblici interessati.
Le amministrazioni i cui atti sono sostituiti dalla determinazione motivata di conclusione della conferenza possono sollecitare con congrua motivazione l’amministrazione procedente ad assumere determinazioni in via di autotutela ai sensi degli articoli 21 quinquies e 21 nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, purché abbiano partecipato, anche per il tramite del rappresentante di cui al comma 3 dell’articolo 19, alla conferenza di servizi o si siano espresse nei termini.
In caso di approvazione unanime, la determinazione di cui al comma 1 è immediatamente efficace. In caso di approvazione sulla base delle posizioni prevalenti, l’efficacia delle determinazione è sospesa ove siano stati espressi dissensi qualificati ai sensi dell’articolo 21 e per il periodo utile all’esperimento dei rimedi ivi previsti.
Art. 21.
Rimedi per le amministrazioni dissenzienti
Se il motivato dissenso di cui all’articolo 18, comma 3, è espresso da un’amministrazione regionale o locale preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico, della salute o dell’incolumità pubblica, quest’ultima ha facoltà di proporre opposizione alla Giunta regionale entro dieci giorni dalla comunicazione della determinazione motivata di conclusione della conferenza.
La Giunta regionale indice, per una data non posteriore al quindicesimo giorno successivo alla ricezione dell’opposizione, una riunione con la partecipazione delle amministrazioni che hanno espresso il dissenso e delle altre amministrazioni che hanno partecipato alla conferenza. In tale riunione i partecipanti formulano proposte, in attuazione del principio di leale collaborazione, per l’individuazione di una soluzione condivisa, che sostituisca la determinazione motivata della conferenza con i medesimi effetti.
Qualora all’esito della riunione di cui al comma 2 sia raggiunta un’intesa tra le amministrazioni partecipanti, l’amministrazione procedente adotta una nuova determinazione motivata di conclusione della conferenza. Qualora all’esito della suddetta riunione, e comunque non oltre quindici giorni dallo svolgimento della stessa, l’intesa non sia raggiunta, la questione è rimessa alla Giunta regionale. La questione è posta, di norma, all’ordine del giorno della prima riunione della Giunta regionale successiva alla scadenza del termine per raggiungere l’intesa. Qualora la Giunta regionale non accolga l’opposizione, la determinazione motivata di conclusione della conferenza acquisisce definitivamente efficacia. La Giunta regionale ha facoltà di accogliere parzialmente l’opposizione, anche in considerazione degli esiti della riunione di cui al comma 2. Tale deliberazione sostituisce la determinazione di conclusione della conferenza.
Art. 22.
Accordi fra pubbliche amministrazioni
Anche al di fuori delle ipotesi previste dall’articolo 17, le pubbliche amministrazioni possono concludere tra di loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune.
Per detti accordi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dall’articolo 14, commi 2 e 3.
Resta fermo il rispetto dei principi della normativa dell’Unione europea e quanto previsto dall’articolo 5 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modifiche ed integrazioni, come recepito dall’articolo 24, comma 1, della legge regionale 17 maggio 2016, n. 8.
Art. 23.
Attività consultiva
Fatte salve le disposizioni relative agli organi consultivi dello Stato dei quali l’amministrazione regionale può avvalersi, quando l’amministrazione procedente debba obbligatoriamente sentire un organo consultivo, questo deve trasmettere il proprio parere entro il termine previsto dalle disposizioni normative vigenti o, in mancanza di apposite disposizioni, entro venti giorni dalla ricezione della richiesta. Qualora siano richiesti pareri facoltativi, l’organo consultivo è tenuto a dare immediata comunicazione all’amministrazione richiedente del termine entro il quale il parere sarà reso, che comunque non può superare i venti giorni dal ricevimento della richiesta.
In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere obbligatorio o senza che l’organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie, è in facoltà dell’amministrazione richiedente di procedere indipendentemente dall’espressione del parere. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere facoltativo o senza che l’organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie, l’amministrazione richiedente procede indipendentemente dall’espressione del parere. Salvo il caso di omessa richiesta del parere, il responsabile del procedimento non può essere chiamato a rispondere degli eventuali danni derivanti dalla mancata espressione dei pareri di cui al presente comma.
Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano in caso di pareri che debbano essere rilasciati da amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale e della salute dei cittadini.
Nel caso in cui l’organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie, i termini di cui al comma 1 possono essere interrotti per una sola volta e il parere deve essere reso definitivamente entro quindici giorni dalla ricezione degli elementi istruttori da parte delle amministrazioni interessate.
I pareri di cui al comma 1 sono trasmessi con mezzi telematici.
Gli organi consultivi della Regione predispongono procedure di particolare urgenza per l’adozione dei pareri loro richiesti.
Il mancato rispetto dei termini previsti nel presente articolo comporta l’obbligo per l’organo consultivo di trasmettere all’amministrazione richiedente una sintetica relazione sulle ragioni dello stesso.
La mancata comunicazione, entro i termini di cui al presente articolo, del parere richiesto da parte dell’organo consultivo costituisce elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale ed assume, altresì, rilevanza agli effetti di cui all’articolo 2, comma 8.
Resta fermo quanto previsto dall’articolo 215 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016,
n. 50 e successive modifiche ed integrazioni.
Art. 24.
Valutazioni tecniche
Qualora per l’adozione di un provvedimento si renda necessaria, per disposizione normativa, l’acquisizione di valutazioni tecniche di speciali organi ed enti e tali organi ed enti non provvedano o non rappresentino esigenze istruttorie di competenza dell’amministrazione procedente nei termini previsti dalle disposizioni normative o, in mancanza, entro quarantacinque giorni dal ricevimento delle richieste, il responsabile del procedimento deve chiedere le suddette valutazioni tecniche ad altri organi dell’amministrazione pubblica o ad enti pubblici che siano dotati di qualificazione e capacità tecnica equipollenti, ovvero, previo apposito accordo di cui all’articolo 22, ad istituti universitari.
Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano, altresì, qualora l’organo od ente adito abbia rappresentato all’amministrazione procedente, per una sola volta, esigenze istruttorie e le valutazioni tecniche non siano state fornite entro quarantacinque giorni dalla ricezione delle notizie, documentazioni ed elementi richiesti.
Le disposizioni del presente articolo non si applicano per le valutazioni che debbano essere prodotte da amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale e della salute dei cittadini.
Art. 25.
Autocertificazione
Le amministrazioni adottano le misure organizzative idonee a garantire l’applicazione delle disposizioni in materia di autocertificazione e di presentazione di atti e documenti da parte di cittadini a pubbliche amministrazioni previste dalle leggi vigenti. Delle misure adottate le amministrazioni danno comunicazione alla Commissione di cui all’articolo 27 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni.
I documenti attestanti atti, fatti, qualità e stati soggettivi, necessari per l’istruttoria del procedimento, sono acquisiti d’ufficio quando sono in possesso dell’amministrazione procedente ovvero sono detenuti, istituzionalmente, da altre pubbliche amministrazioni. L’amministrazione procedente può richiedere agli interessati i soli elementi necessari per la ricerca dei documenti.
Parimenti sono accertati d’ufficio dal responsabile del procedimento i fatti, gli stati e le qualità che la stessa amministrazione procedente o altra pubblica amministrazione è tenuta a certificare.
Art. 26.
Presentazione di istanze, segnalazioni o comunicazioni
Dell’avvenuta presentazione di istanze, segnalazioni o comunicazioni è rilasciata immediatamente, anche in via telematica, una ricevuta, che attesta l’avvenuta presentazione dell’istanza, della segnalazione e della comunicazione e indica i termini entro i quali l’amministrazione è tenuta, ove previsto, a rispondere ovvero entro i quali il silenzio dell’amministrazione equivale ad accoglimento dell’istanza. Se la ricevuta contiene le informazioni di cui all’articolo 10 essa costituisce comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell’articolo 9. La data di protocollazione dell’istanza, segnalazione o comunicazione non può comunque essere diversa da quella di effettiva presentazione. Le istanze, segnalazioni o comunicazioni producono effetti anche in caso di mancato rilascio della ricevuta, ferma restando la responsabilità del soggetto competente.
Nel caso di istanza, segnalazione o comunicazione presentate ad un ufficio diverso da quello competente, i termini di cui agli articoli 27, comma 7, e 29, comma 1, decorrono dal ricevimento dell’istanza, segnalazione o comunicazione da parte dell’ufficio competente.
Art. 27.
Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA)
Ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, comprese le domande per le iscrizioni in albi o ruoli richieste per l’esercizio di attività imprenditoriale, commerciale o artigianale, il cui rilascio dipenda esclusivamente dall’accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale, e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo o specifici strumenti di programmazione settoriale per il rilascio degli atti stessi, è sostituito da una segnalazione dell’interessato.
Con uno o più decreti del Presidente della Regione, su proposta dell’Assessore regionale per le autonomie locali e per la funzione pubblica, di concerto con gli assessori regionali competenti, sono individuati i procedimenti oggetto di segnalazione, quelli per i quali è necessario un provvedimento espresso nonché quelli per i quali è sufficiente una comunicazione preventiva.
Le attività non espressamente individuate dalla legge e non oggetto di specifica disciplina da parte della normativa dell’Unione europea, statale e regionale non sono soggette a disciplina procedimentale, ad esclusione dei casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali, dell’attività di competenza dell’amministrazione delle finanze, ivi compresa quella relativa agli atti concernenti le reti di acquisizione del gettito, nonché dei casi previsti dalla normativa per le costruzioni in zone sismiche e di quelli imposti dalla normativa dell’Unione europea.
Nell’ambito della propria organizzazione, ciascuna amministrazione individua lo sportello unico al quale presentare le segnalazioni di cui al comma 1. Possono essere istituite anche più sedi di tale sportello purché al solo scopo di garantire la pluralità di accesso sul territorio.
La segnalazione, corredata della documentazione necessaria, può essere presentata mediante posta raccomandata con avviso di ricevimento ovvero con modalità telematica. In tal caso, la segnalazione si considera presentata al momento della ricezione da parte dell’amministrazione competente.
Le amministrazioni pubblicano sul proprio sito istituzionale i moduli unificati e standardizzati che definiscono, per ciascuna tipologia di procedimento, i contenuti tipici delle segnalazioni nonché la documentazione da allegare, indicando le norme che ne prevedono la produzione. La mancata pubblicazione delle informazioni e dei documenti necessari, ovvero la richiesta di integrazioni documentali non corrispondenti alle informazioni ed ai documenti pubblicati sul sito, costituiscono illecito disciplinare.
L’amministrazione competente, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti di cui al comma 1, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa. Qualora sia possibile conformare l’attività intrapresa ed i suoi effetti alla normativa vigente, l’amministrazione competente, con atto motivato, invita l’interessato a provvedere, disponendo la sospensione dell’attività intrapresa e prescrivendo le misure necessarie con la fissazione di un termine non inferiore a trenta giorni per l’adozione di queste ultime. In difetto di adozione delle misure stesse, decorso il suddetto termine, l’attività si intende vietata.
La sospensione dell’attività è sempre disposta con atto motivato in presenza di attestazioni non veritiere o di pericolo per la tutela dell’interesse pubblico in materia di ambiente, paesaggio, beni culturali, salute, sicurezza pubblica, difesa nazionale.
Nel caso in cui l’efficacia della segnalazione sia condizionata all’acquisizione di atti di assenso comunque denominati o pareri di altre amministrazioni, ovvero all’esecuzione di verifiche preventive, il termine per la convocazione della conferenza dei servizi di cui all’articolo 17 decorre dalla data di presentazione della segnalazione allo sportello di cui al comma 4.
Decorso il termine per l’adozione dei provvedimenti di cui al comma 7, primo periodo, l’amministrazione competente assume le determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21 quinquies e 21 nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni.
Art. 28.
Concentrazione dei regimi amministrativi
Qualora per lo svolgimento di un’attività soggetta a segnalazione ai sensi dell’articolo 27 siano necessarie altre segnalazioni, comunicazioni, attestazioni, asseverazioni e notifiche, l’interessato presenta un’unica segnalazione all’amministrazione competente. L’attività può essere iniziata dalla data di presentazione della segnalazione.
L’amministrazione che riceve la segnalazione la trasmette alle altre amministrazioni interessate al fine di consentire, per quanto di loro competenza, il controllo sulla sussistenza dei requisiti e dei presupposti per lo svolgimento dell’attività e la presentazione, almeno cinque giorni prima della scadenza dei termini di cui all’articolo 27, commi 7 e 10, di eventuali proposte motivate per l’adozione dei provvedimenti ivi previsti.
In caso di accertata carenza di tali requisiti o presupposti, ove sia possibile conformare l’attività intrapresa ed i suoi effetti alla normativa vigente, l’amministrazione che ha ricevuto la segnalazione prescrive le misure necessarie con la fissazione di un termine non inferiore a trenta giorni per la loro adozione.
La sospensione dell’attività è disposta con atto motivato, con riferimento esclusivamente alla presenza di attestazioni non veritiere o di pericolo per la tutela dell’interesse pubblico in materia di ambiente, paesaggio, beni culturali, salute, sicurezza pubblica e difesa nazionale. Le comunicazioni e le notifiche comprese nella segnalazione sono, altresì, trasmesse alle amministrazioni interessate.
Nel caso in cui l’efficacia della segnalazione sia condizionata all’acquisizione di atti di assenso, comunque denominati, o di pareri di altri uffici e amministrazioni, ovvero all’esecuzione di verifiche preventive, il termine per la convocazione della conferenza di servizi di cui all’articolo 17, decorre dalla data di presentazione della segnalazione allo sportello di cui all’articolo 27, comma 4. In caso di presentazione della segnalazione mediante posta raccomandata o modalità telematica, il termine decorre dal momento della ricezione da parte dell’amministrazione competente.
Art. 29.
Silenzio-assenso
Fatta salva l’applicazione dell’articolo 26, nei procedimenti ad istanza di parte per il rilascio di provvedimenti amministrativi il silenzio dell’amministrazione competente equivale a provvedimento di accoglimento della domanda, senza necessità di ulteriori istanze o diffide, se la medesima amministrazione non comunica all’interessato, nel termine di cui all’articolo 2, commi 2 o 3, il provvedimento di diniego ovvero non procede ai sensi del comma 5.
Con uno o più decreti del Presidente della Regione, su proposta dell’Assessore regionale per le autonomie locali e per la funzione pubblica, di concerto con gli assessori regionali competenti, sono individuati i procedimenti per i quali non è necessario un provvedimento espresso. Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli atti e procedimenti riguardanti l’ambiente, la tutela dal rischio idrogeologico, la salute e la pubblica incolumità, ai casi in cui la normativa dell’Unione europea impone l’adozione di provvedimenti amministrativi espressi, ai casi in cui la legge qualifica il silenzio dell’amministrazione come rigetto dell’istanza. Si applicano le disposizioni di cui all’articolo 27, commi 4 e 6.
L’istanza può essere presentata mediante posta raccomandata con avviso di ricevimento ovvero con modalità telematica. In tal caso, il termine di conclusione del procedimento decorre al momento della ricezione da parte dell’amministrazione competente.
Fermo restando quanto previsto dagli articoli 2, 5, 7 e 13, la presentazione di istanze incomplete impedisce l’accoglimento della domanda. Si applicano le disposizioni di cui all’articolo 2, comma 6.
L’amministrazione competente può indire, entro quindici giorni dalla presentazione dell’istanza di cui al comma 1, una conferenza di servizi ai sensi degli articoli 17 e seguenti, anche tenendo conto delle situazioni giuridiche soggettive dei controinteressati.
Nei casi in cui il silenzio dell’amministrazione equivale ad accoglimento della domanda, l’amministrazione competente può assumere determinazioni in via di autotutela ai sensi degli articoli 21 quinquies e 21 nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni.
Art. 30.
Silenzio-assenso tra amministrazioni pubbliche
e tra amministrazioni pubbliche e gestori di beni o servizi pubblici
Nei casi in cui è prevista l’acquisizione di assensi, concerti o nulla osta comunque denominati di amministrazioni pubbliche e di gestori di beni o servizi pubblici per l’adozione di provvedimenti normativi e amministrativi di competenza di altre amministrazioni pubbliche, le amministrazioni o i gestori competenti comunicano il proprio assenso, concerto o nulla osta entro trenta giorni dal ricevimento dello schema di provvedimento, corredato della relativa documentazione, da parte dell’amministrazione procedente. Il termine è sospeso, per non oltre trenta giorni, qualora l’amministrazione o il gestore che deve rendere il proprio assenso, concerto o nulla osta rappresenti esigenze istruttorie o richieste di modifica, motivate e formulate in modo puntuale nel termine stesso. In tal caso, l’assenso, il concerto o il nulla osta è reso nei trenta giorni successivi alla ricezione degli elementi istruttori o dello schema di provvedimento; non sono ammesse ulteriori sospensioni di termini.
Decorsi i termini di cui al comma 1 senza che sia stato comunicato l’assenso, il concerto o il nulla osta, lo stesso si intende acquisito. In caso di mancato accordo tra le amministrazioni coinvolte nei procedimenti di cui al comma 1, la Giunta regionale decide sulle modifiche da apportare allo schema di provvedimento.
Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano anche ai casi in cui è prevista l’acquisizione di assensi, concerti o nulla osta comunque denominati di amministrazioni preposte alla tutela ambientale, dei beni culturali e della salute dei cittadini, per l’adozione di provvedimenti normativi e amministrativi di competenza di amministrazioni pubbliche. In tali casi, il termine entro il quale le amministrazioni competenti comunicano il proprio assenso, concerto o nulla osta è di novanta giorni dal ricevimento della richiesta da parte dell’amministrazione procedente. Decorsi i suddetti termini senza che sia stato comunicato l’assenso, il concerto o il nulla osta, lo stesso si intende acquisito.
Le disposizioni del presente articolo non si applicano nei casi in cui disposizioni del diritto dell’Unione europea richiedano l’adozione di provvedimenti espressi.
Art. 31.
Disposizioni sanzionatorie
Trovano applicazione nella Regione le disposizioni di cui all’articolo 19, comma 6, ed all’articolo 21 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni.
TITOLO V
Accesso e trasparenza amministrativa
Art. 32.
Accesso ai documenti amministrativi
Trovano applicazione nella Regione le disposizioni di cui agli articoli 22, 23, 24 e 25 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni e le relative disposizioni applicative.
Art. 33.
Diritto di accesso dei deputati dell’Assemblea regionale siciliana ai documenti amministrativi
I deputati dell’Assemblea regionale siciliana, per l’esercizio delle loro funzioni, hanno diritto di accesso ai documenti amministrativi degli enti di cui all’articolo 1, secondo le disposizioni di cui all’articolo 32.
Le esigenze conoscitive connesse con la funzione di deputato regionale, di cui all’articolo 7 dello Statuto della Regione, sono considerate motivazioni sufficienti per l’esercizio del diritto di accesso di cui al presente articolo.
I deputati regionali sono esentati dal pagamento dei costi di riproduzione nonché da qualsiasi altro diritto.
Art. 34.
Pubblicità degli atti
Ferme restando le disposizioni vigenti per le pubblicazioni nella Gazzetta Ufficiale della Regione, trovano applicazione nella Regione gli obblighi di pubblicazione stabiliti e disciplinati dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e successive modifiche ed integrazioni.
Agli enti di cui all’articolo 1, comma 1, è fatto obbligo di provvedere alla pubblicazione, in un’apposita sezione del portale web dedicata alla trasparenza, dell’elenco aggiornato di tutte le aziende erogatrici di beni e servizi presso l’ente medesimo. Detto elenco deve riportare il numero, i nominativi, le mansioni e la tipologia contrattuale del personale assunto di ciascuna azienda, anche partecipata.
TITOLO VI
Disposizioni finali e transitorie
Art. 35.
Abrogazioni e modifiche di norme
La legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 è abrogata.
Sono fatti salvi i regolamenti emanati in attuazione dell’articolo 2, commi 2 bis e 2 ter, della legge regionale n. 10/1991 approvati, rispettivamente, con decreto del Presidente della Regione 23 gennaio 2012, n. 10, con decreto del Presidente della Regione 23 gennaio 2012, n. 11, con decreto del Presidente della Regione 23 gennaio 2012, n. 12, con decreto del Presidente della Regione 3 febbraio 2012, n. 15, con decreto del Presidente della Regione 15 febbraio 2012, n. 16, con decreto del Presidente della Regione 15 febbraio 2012, n. 17, con decreto del Presidente della Regione 28 febbraio 2012, n. 19, con decreto del Presidente della Regione 29 febbraio 2012, n. 20, con decreto del Presidente della Regione 29 febbraio 2012, n. 21, con decreto del Presidente della Regione 29 febbraio 2012, n. 22, con decreto del Presidente della Regione 15 febbraio 2012, n. 28, con decreto del Presidente della Regione 27 marzo 2012, n. 29, con decreto del Presidente della Regione 5 aprile 2012, n. 30, con decreto del Presidente della Regione 11 aprile 2012, n. 31, con decreto del Presidente della Regione 27 marzo 2012, n. 34, con decreto del Presidente della Regione 27 marzo 2012, n. 35, con decreto del Presidente della Regione 27 marzo 2012, n. 36, con decreto del Presidente della Regione 26 aprile 2012, n. 37, con decreto del Presidente della Regione 26 aprile 2012, n. 38, con decreto del Presidente della Regione 26 aprile 2012, n. 39, con decreto del Presidente della Regione 26 aprile 2012, n. 40, con decreto del Presidente della Regione 26 aprile 2012, n. 41, con decreto del Presidente della Regione 4 maggio 2012, n. 42, con decreto del Presidente della Regione 10 maggio 2016, n. 9, con decreto del Presidente della Regione 10 maggio 2016, n. 10, con decreto del Presidente della Regione 10 maggio 2016, n. 11, con decreto del Presidente della Regione 22 giugno 2016, n. 18 e con decreto del Presidente della Regione 13 luglio 2016, n. 19. All’articolo 8, comma 1, lettera d), della legge regionale 15 maggio 2000,
n. 10, le parole “e dei responsabili dei procedimenti amministrativi, con poteri sostitutivi in caso di inerzia,” sono soppresse.
Art. 36.
Disposizione transitorie e di rinvio.
La presente legge non si applica ai procedimenti già iniziati alla data di entrata in vigore della medesima.
Per quanto non previsto dalla presente legge, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni ed i relativi provvedimenti di attuazione.
Art. 37.
Testo coordinato in materia di azione amministrativa regionale
Il Presidente della Regione è autorizzato a pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Regione, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un testo coordinato delle leggi regionali relative all’azione amministrativa regionale.
Art. 38.
Norma finale
La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
L'articolo Il procedimento amministrativo in Sicilia, la Legge Regionale 7/2019 proviene da Giurdanella.it.
]]>L'articolo Il procedimento amministrativo in Sicilia, la nuova legge regionale proviene da Giurdanella.it.
]]>Lavori Parlamentari Assemblea Regionale Siciliana 14 maggio 2019
D.D.L. procedimento amministrativo Sicilia, Delibera Giunta 346/18 e Relazione
Il Parlamento della Regione Sicilia ha approvato una nuova legge in materia di procedimento amministrativo, che sostituisce, abrogandola, la vecchia l.r. 30 aprile 1991, n. 10.
Si tratta in gran parte del recepimento delle previsioni del legislatore statale, in particolare recependo le disposizioni della Legge Madia (L. 124/2015) e i relativi decreti attuativi, ma anche il Codice dell’Amministrazione Digitale (d.lgs 82/2005), il Decreto Trasparenza (d.lgs 33/2013) e le altre riforme legislative intervenute, dando al contempo un assetto più intellegibile alla normativa regionale.
Inoltre, nelle intenzioni del Governo della Regione, la nuova disciplina dovrà valorizzare maggiormente la responsabilità della dirigenza, garantendo tempi brevi e la responsabilità del soggetto che è rimasto colpevolmente inerte in presenza del dovere di provvedere, facendo anche riferimento alla responsabilità all’immagine dell’amministrazione.
Sono previste anche delle disposizioni che si differenziano rispetto a quelle generali. Per esempio all’art. 7 si introduce il principio esame degli atti di competenza secondo l’ordine cronologico, con la possibilità di attribuire la priorità ad alcuni procedimenti in casi tassativamente indicati (per esempio in caso di valutazione di iniziative nell’ambito dei Programmi cofinanziati dai Fondi strutturali e di investimento europei).
Altra peculiarità, non presente nella disciplina nazionale, è quella del diritto, per i partecipanti al procedimento, oltre che di presentare memorie e documenti, di ottenere un’audizione personale, della quale viene redatto verbale scritto allegato al fascicolo istruttorio, della quale l’amministrazione ha l’obbligo di valutare i risultati in sede di decisione.
La nuova norma si applica all’attività amministrativa della Regione, degli enti, istituti e aziende dipendenti dalla Regione e/o comunque sottoposti a controllo, tutela o vigilanza della medesima, oltre che degli enti locali territoriali e/o istituzionali nonché degli enti, istituti e aziende da questi dipendenti o comunque sottoposti a controllo, tutela o vigilanza.
Le disposizioni della presente legge si applicano, inoltre, alle società con totale o prevalente capitale pubblico, limitatamente all’esercizio delle funzioni amministrative. I soggetti privati preposti all’esercizio di attività amministrative assicurano il rispetto dei principi generali dell’attività amministrativa, previsti all’art. 1 della legge.
Rimane un rinvio generale alla disciplina prevista dalla normativa statale, la l. 241/1990, per quanto non disciplinato dalla norma regionale.
Peraltro gran parte delle disposizioni della predetta legge statale è stata riconosciuta quale espressione dei livelli essenziali delle prestazioni o della competenza statale in materia di ordinamento civile, con la conseguenza della loro diretta applicazione anche in Sicilia.
L'articolo Il procedimento amministrativo in Sicilia, la nuova legge regionale proviene da Giurdanella.it.
]]>L'articolo PSR Sicilia: Sostegno in materia di produttività e sostenibilità dell’agricoltura proviene da Giurdanella.it.
]]>L'articolo PSR Sicilia: Sostegno in materia di produttività e sostenibilità dell’agricoltura proviene da Giurdanella.it.
]]>L'articolo CGA di Palermo: legittime le ultime elezioni regionali proviene da Giurdanella.it.
]]>Si controverteva, in particolare, sulla legittimità delle candidature dei deputati del Movimento 5 Stelle, difesi dagli avvocati Carmelo Giurdanella, Marco Antoci e Giovanni Antoci, che avevano già seguito con esito favorevole la questione innanzi al TAR Sicilia.
La questione concerneva la corretta dichiarazione delle cause di incandidabilità, disciplinate da ultimo, a livello nazionale, dalla legge Severino (decreto legislativo n. 235/2012).
Secondo i giudici amministrativi, mentre le specifiche cause di incandidabilità previste dalla legge nazionale si applicano in via generalizzata in tutte le Regioni, lo stesso non può dirsi per le norme relative alla verifica delle stesse cause e alle sanzioni per la mancata o carente dichiarazione, in quanto la regione Sicilia ha potestà legislativa riservata in materia di organizzazione ed elezione dell’Assemblea Regionale.
Per questo motivo, l’Assessorato regionale ha agito correttamente nel ritenere inapplicabile la specifica disposizione nazionale secondo cui la semplice omissione del corretto riferimento alle cause di incandidabilità determinerebbe – a prescindere dalla sostanziale sussistenza dei requisiti – la cancellazione del candidato dalla lista. Era infatti pacifico in giudizio il pieno possesso, in capo ai candidati, dei requisiti di candidabilità previsti dalla legge Severino.
Di conseguenza, risultavano del tutto legittime le dichiarazioni dei candidati deputati, anche perché lo stesso Assessorato aveva confermato la correttezza della dichiarazione in ordine alle cause di incandidabilità recepite dalla normativa regionale.
In altri termini, non è stato ritenuto sufficiente un incompleto riferimento normativo, sulle cause di incandidabilità, perché si verifichi una carenza delle dichiarazioni: al massimo le stesse potranno essere considerate irregolari, senza alcuna conseguenza sull’esito elettorale.
Di seguito, la parte motiva della sentenza del CGA,
. . .
Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Sicilia
Sentenza del 3 ottobre 2018
(presidente Giulio Castriota Scanderbeg, estensore Carlo Modica de Mohac)
(…)
In diritto
1.1. Gli artt.7 e 9 del D.lgs. n.235 del 2012 stabiliscono – rispettivamente – quali sono le cause di incandidabilità (art.7) e quali debbano essere le modalità di verifica (presentazione di una autocertificazione preventiva e controllo della veridicità della stessa) e la sanzione (cancellazione dalle liste) per il caso di inosservanza dell’obbligo di dichiarare l’assenza di cause di incandidabilità (art.9). Ora, mentre la norma che enumera tassativamente le cause di incandidabilità (art.7 cit.) costituisce una c.d. “norma di ordine pubblico”, perciostesso applicabile (anche) nella Regione siciliana, altrettanto non può dirsi per le norme volte a disciplinare le “modalità della verifica” in ordine alla candidabilità e la sanzione per il caso di inosservanza dell’obbligo di presentazione della dichiarazione; fattispecie, queste ultime, che attengono alla potestà di autorganizzazione dell’Assemblea Regionale Siciliana, ad essa “riservata” dall’art.4 dello Statuto regionale (che, com’è noto, ha forza e valore di legge costituzionale) proprio per garantire il funzionamento della predetta assemblea parlamentare.
E poiché – in piena conformità a tale assetto di competenze (rectius: riparto di potestà) – nella Regione siciliana il procedimento elettorale è stato disciplinato dalla L. reg. 20.3.1951 n.29 (e non può che essere disciplinato da una legge regionale), ed il procedimento di c.d. “verifica dei poteri” (concernente l’accertamento di eventuali cause di ineleggibilità, incandidabilità e/o incompatibilità idonee ad impedire la proclamazione dei votati o a determinare la decadenza degli eletti) è disciplinato dal Regolamento interno dell’Assemblea Regionale Siciliana, correttamente l’Assessorato regionale ha ritenuto inapplicabile nella Regione la specifica norma contenuta nell’art.9, comma 2, del D.lgs. n.235 del 2012 – concernente un segmento di materia riservata all’autonomia regionale – secondo cui la semplice omissione del riferimento alle cause di incandidabilità previste dal precedente art.7 determina – a prescindere dalla sostanziale sussistenza dei requisiti – la cancellazione del candidato dalla lista.
Del resto, delle due l’una:
– o tale norma è volta a disciplinare il procedimento di verifica dei requisiti dei candidati alle elezioni regionali; ed allora è inapplicabile nella Regione (posto che, come testè accennato, la potestà di autorganizzazione in tale settore spetta a quest’ultima e non allo Stato);
– ovvero la norma in esame è volta ad introdurre una ulteriore causa di ineleggibilità (o di incandidabilità), riconducibile non già alla sostanziale mancanza di requisiti morali, ma al semplice fatto (formale) di non aver correttamente adempiuto un onere (la presentazione della dichiarazione autocertificatoria, in conformità ad un determinato modello); ed allora la norma è da considerare costituzionalmente illegittima in quanto lesiva dell’autonomia regionale perché volta a comprimere il diritto di elettorato passivo per l’accesso alla carica di deputato regionale anche nei confronti di soggetti che sono (e possono dimostrare di essere) in possesso dei requisiti morali per accedere alle cariche parlamentari e pubbliche.
E poiché fra due possibili interpretazioni di una norma, va sempre preferita quella maggiormente aderente ai principii, ai valori ed al dettato costituzionale, sembra al Collegio che occorra optare per la prima soluzione, secondo cui la norma in esame non è comunque applicabile nella Regione siciliana.
Ne deriva che legittimamente l’Assessorato Regionale ha diramato una direttiva con la quale ha confermato la correttezza della formula dichiaratoria espressa nel modulo da Esso fornito ai candidati (riferentesi alle sole cause di incandidabilità previste, in quanto formalmente recepite, dalla normativa regionale) ed ha disposto che le verifiche in ordine alla assenza delle cause di incandidabilità introdotte dal D.lgs. n.235 del 2012 fossero effettuate, d’ufficio, dagli uffici elettorali.
Il che è poi regolarmente avvenuto.
E poiché è risultato che nessuno dei candidati era in posizione di incandidabilità, la pretesa dell’appellante appare priva di ogni pratico e equo fondamento, essere evidente che la ratio della normativa statale posta a presidio dell’ordine pubblico – consistente nel precludere a soggetti ritenuti (dal Legislatore) moralmente inadeguati l’accesso a cariche elettive – è stata perfettamente rispettata.
1.2. Per completezza espositiva va comunque espressa un’ulteriore osservazione in ordine all’art.9 del D.Lgs. n.235 del 2012.
Esso prevede che i soggetti che non abbiano sottoscritto la dichiarazione concernente l’assenza delle cause di incandidabilità (indicate dal precedente art.7) debbano essere cancellati dalle liste.
Ora, a ben guardare, la norma in questione non prescrive affatto che in caso di mancata cancellazione dalle liste (del candidato che non abbia presentato la dichiarazione o che la abbia presentata in forma irregolare; condotta peraltro imputabile all’Autorità verificatrice e non certo al candidato), la sanzione debba inderogabilmente consistere nell’annullamento dell’elezione o della proclamazione dell’eletto (o nella pronunzia della sua decadenza dalla carica).
Al riguardo non può essere ignorato che l’art.7, comma 3, del D.Lgs. n.235 del 2012 sancisce che “l’eventuale elezione o nomina di coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1 è nulla”.
Il che significa, se le parole hanno un senso, che la nullità dell’elezione può essere pronunziata solamente nei confronti ed a carico di chi risulti non essere in possesso dei requisiti e non anche nei confronti di chi sia in possesso degli stessi, ma abbia omesso di produrre una regolare dichiarazione in tal senso.
Nulla impedisce, dunque – e la norma testè richiamata impone – che prima di procedere all’annullamento di una proclamazione di un eletto (o alla declaratoria della sua decadenza), l’Autorità competente alla verifica accerti se il soggetto illo tempore indebitamente non cancellato dalle liste, avesse o meno i requisiti morali per candidarsi.
Ed è evidente che ove tale accertamento conduca ad un esito fausto, non v’è alcuna ragione – e né la lettera né la ratio della norma fa propendere per la soluzione opposta – per pronunciare la sua decadenza o per annullare la sua proclamazione. Da tutto quanto fin qui osservato consegue che quand’anche si ritenesse applicabile nella Regione siciliana l’art.9 del D.lgs. n.235 del 2012 nella sua interezza (e cioè anche nella parte in cui pretende di imporre alla Regione le modalità di verifica e la sanzione per il caso di omessa verifica da parte dell’Autorità pubblica verificatrice), la conclusione cui pervenire per la fattispecie in esame non muterebbe.
Poiché, infatti, gli accertamenti svolti dall’Amministrazione hanno acclarato che nessun candidato difettava dei requisiti morali tassativamente indicati dall’art.7 del D.lgs. n.235 del 2012, non v’è ragione per accogliere la pretesa – rigidamente formalistica – dell’appellante.
1.3. Vi è, inoltre, un’ulteriore ragione per la quale l’appello non merita condivisione.
Come correttamente eccepito dall’Amministrazione e dagli appellanti incidentali, nel caso in esame sarebbe stato (e sarebbe) comunque applicabile – prima di pervenire all’annullamento della proclamazione degli eletti – l’istituto della “regolarizzazione documentale”, peraltro espressamente previsto dall’art.16 bis, comma 8, della L. reg. n.29 del 1951.
Non appare revocabile in dubbio, infatti, che nella fattispecie non si verte nell’ipotesi di “mancanza assoluta” della dichiarazione, ma di avvenuta produzione di una dichiarazione non perfettamente conforme alla prescrizione legislativa.
Si è in presenza, dunque, non già di inesistenza della dichiarazione, ma di una dichiarazione irregolare, perciostesso integrabile (cfr., proprio per un caso di contenzioso elettorale, C.S., III^, 16.5.2016 n.1983).
E poiché, come più volte sottolineato, l’integrazione avrebbe condotto alla dimostrazione della sussistenza dei requisiti morali in capo agli eletti, non vi è alcun profilo di doglianza che meriti accoglimento.
1.4. Le superiori osservazioni si conformano ad un consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui “l’erroneo riferimento, nelle dichiarazioni tempestivamente depositate dai candidati alle elezioni, alle cause di incandidabilità già previste dall’abrogato art.58 del D.lgs. 18.8.2000 n.267, anziché a quelle disposte dall’art.10 del D.lgs. 31.12.2012 n.235, non può assurgere a carenza sostanziale e, dunque, ad effettiva ed insanabile carenza delle predette dichiarazioni, ma va qualificato come mera irregolarità formale; né osta a tale qualificazione la diversità e, comunque, la non perfetta coincidenza delle cause di incandidabilità ora previste dall’art.10 del D.lgs. n.235 del 2012 rispetto a quelle previste dal citato art.58 se è incontestabile la volontà dei candidati, al di là dell’erroneo riferimento normativo, di certificare l’assenza, in via generale, delle cause che ostino all’incandidabilità per concorrere alle attuali elezioni secondo la legislazione vigente …” (C.S., III^, 16.5.2016 n.1983; Id., 23.5.2016 n.2123).
(…)
L'articolo CGA di Palermo: legittime le ultime elezioni regionali proviene da Giurdanella.it.
]]>L'articolo I Consigli Circoscrizionali in Sicilia sono incostituzionali? proviene da Giurdanella.it.
]]>Infatti il rinvio effettuato dal legislatore regionale al disposizioni sui Consigli Comunali non rispecchia la differente natura dei Consigli di quartiere.
Infatti il Consiglio Comunale è funzionale con le proprie deliberazioni al pieno dispiegarsi di una funzione di governo locale che nel nuovo titolo V della Costituzione ha assunto una rilevanza crescente, secondo la consueta dialettica tra maggioranza e minoranza/e; il Consiglio Circoscrizionale da sempre, quanto meno a far data dalla l. 278 del 1976, concepito come un organo assembleare con funzioni per lo più consultive, cui non di rado si affiancano compiti delegati anche di amministrazione attiva, al crocevia tra la partecipazione e il decentramento.
In allegato la sentenza completaC.G.A., 29 giugno 2018, n. 374
***
Si riporta di seguito il contenuto riassuntivo della sentenza nel testo a cura dell’ufficio stampa della Giustizia Amministrativa:
L'articolo I Consigli Circoscrizionali in Sicilia sono incostituzionali? proviene da Giurdanella.it.
]]>L'articolo Regione Sicilia: il CGA sospende un bando per cinque maxi-lotti proviene da Giurdanella.it.
]]>Il Collegio è, pertanto, giunto a tale conclusione, “considerato che l’appello appare prima facie fondato e che nella comparazione dei contrapposti interessi, propria di questa fase cautelare, appare prevalente l’interesse, avuto riguardo anche alle esigenze della stazione appaltante, a far luogo, nelle more della definizione del merito, alla sospensione dell’efficacia degli atti in primo grado impugnati, in riforma della impugnata ordinanza cautelare di rigetto”.
Si riporta di seguito il testo dell’ordinanza.
***
Pubblicato il 20/03/2017
N. 00274/2017 REG.PROV.CAU.
REPUBBLICA ITALIANA
Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA
in sede giurisdizionale
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 196 del 2017, proposto da:
L.A.M.P.E.R. F.M. S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’avvocato Domenico Gentile, con domicilio eletto presso lo studio Domenico Gentile/Legal Research in Palermo, via G. Sciuti 103;
contro
Centrale Unica di Committenza della Regione Sicilia, Regione Siciliana – Presidenza, Assessorato Regionale dell’Economia – Dipartimento Regionale Bilancio e Tesoro, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in Palermo, via Alcide De Gasperi. 81;
nei confronti di
F.N.I.P. – Federazione Nazionale Imprese di Pulizia, Servizi e Multiservizi, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’avvocato Maria Cristina Lenoci, con domicilio eletto presso il suo studio in Palermo, via G. Sciuti 103;
per la riforma
dell’ordinanza cautelare del T.A.R. SICILIA – PALERMO: SEZIONE I n. 00257/2017, resa tra le parti, concernente annullamento, previa sospensiva:
– del bando di gara pubblicato sulla GURS n. 1 del 5 gennaio 2017 con cui la Centrale Unica di Committenza della Regione Sicilia ha indetto la procedura aperta per l’affidamento dei “servizi di pulizia e servizi integrati e servizi accessori opzionali in ambito sanitario per gli Enti Sanitari della Regione Sicilia”, suddivisa in 5 Lotti, per un valore complessivo di 355 milioni di euro in cinque anni;
– del disciplinare di gara con i relativi allegati, del capitolato tecnico ( e dello schema di convenzione, nonché del decreto di indizione gara;
– di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenziali, ivi compresa la proget-tazione del servizio e l’approvazione dei relativi atti, sconosciuti negli estremi e nel contenuto.
Visto l’art. 62 cod. proc. amm;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Centrale Unica di Committenza della Regione Sicilia e di Regione Siciliana – Presidenza e di Assessorato Regionale dell’Economia – Dipartimento Regionale Bilancio e Tesoro e di F.N.I.P. – Federazione Nazionale Imprese di Pulizia, Servizi e Multiservizi;
Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;
Viste le memorie difensive;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 marzo 2017 il Consigliere Giulio Castriota Scanderbeg e uditi per le parti l’avvocato D. Gentile, l’avv. dello Stato Ciani e l’avvocato M. C. Lenoci;
Considerato che l’appello appare prima facie fondato e che nella comparazione dei contrapposti interessi, propria di questa fase cautelare, appare prevalente l’interesse, avuto riguardo anche alle esigenze della stazione appaltante, a far luogo, nelle more della definizione del merito, alla sospensione dell’efficacia degli atti in primo grado impugnati, in riforma della impugnata ordinanza cautelare di rigetto;
P.Q.M.
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, accoglie l’appello (Ricorso numero: 196/2017) e, per l’effetto, in riforma dell’ordinanza impugnata,
accoglie l’istanza cautelare in primo grado e sospende l’efficacia .
Spese del doppio grado compensate.
Ordina che a cura della segreteria la presente ordinanza sia trasmessa al Tar per la sollecita fissazione dell’udienza di merito ai sensi dell’art. 55, comma 10, cod. proc. amm.
La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 15 marzo 2017 con l’intervento dei magistrati:
Claudio Zucchelli, Presidente
Giulio Castriota Scanderbeg, Consigliere, Estensore
Hadrian Simonetti, Consigliere
Giuseppe Barone, Consigliere
Giuseppe Verde, Consigliere
| L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
| Giulio Castriota Scanderbeg | Claudio Zucchelli | |
IL SEGRETARIO
L'articolo Regione Sicilia: il CGA sospende un bando per cinque maxi-lotti proviene da Giurdanella.it.
]]>L'articolo Finanziamenti europei, i ritardi (e i silenzi) della Regione Sicilia proviene da Giurdanella.it.
]]>Silenzio da Palermo sulla denunzia, presentata congiuntamente, da ANCI Sicilia, a firma del vice-presidente Paolo Amenta, sindaco di Canicattini Bagni e dall’Associazione Impresa Europa, a firma dell’Avv. Carmelo Giurdanella, contro la repentina ed inopinata modifica delle regole per la rendicontazione e l’erogazione dei finanziamenti sul Fondo FSE 2007-2013.
La Regione ha infatti illegittimamente imposto a tutti i beneficiari dei finanziamenti l’insostenibile obbligo di rendicontare (e di anticipare) le spese relative ai progetti finanziati, pena la non ammissibilità delle ulteriori spese. Un’incombenza di cui enti locali, cooperative e imprese del terzo settore non possono concretamente farsi carico, posto che la Regione non ha ancora provveduto a trasferire le dovute somme, come previste in sede di ammissione dei progetti a finanziamento.
Una scelta, dunque, che ha messo concretamente a rischio la sopravvivenza dei soggetti interessati e la tenuta dello stesso sistema economico siciliano, e che è resa ancor più incomprensibile dalla circostanza che ha lo scopo di riparare alle gravi inadempienze ed ai ritardi della stessa Regione Sicilia nella gestione dei fondi strutturali di origine europea.
Qui il testo della lettera.
L'articolo Finanziamenti europei, i ritardi (e i silenzi) della Regione Sicilia proviene da Giurdanella.it.
]]>L'articolo Sicilia: riparte il Piano Giovani. Pronto bando per 2200 posti proviene da Giurdanella.it.
]]>Le risorse assegnate sono 22 milioni e 250 mila euro pronti a finanziare circa 2.200 tirocini.
Si tratta di una nuova speranza per circa 1600 giovani under 35 che avevano già superato la prima selezione e dovevano iniziare il tirocinio da 500 euro al mese. Tirocinio mai iniziato per problematiche burocratiche.
A questi 1600 si aggiungeranno altri 600 giovani selezionati con il nuovo bando.
Il progetto Piano Giovani prevede lo svolgimento di un tirocinio in azienda per 6 mesi, per circa 500 euro al mese. Il piano prevede la possibilità inoltre, di un’assunzione al termine del periodo di stage attraverso un bonus erogato all’impresa.
Si allega il testo della delibera.
L'articolo Sicilia: riparte il Piano Giovani. Pronto bando per 2200 posti proviene da Giurdanella.it.
]]>