L'articolo Nuovo regolamento ANAC sull’esercizio del potere sanzionatorio dell’Autorità in materia di contratti pubblici proviene da Giurdanella.it.
]]>L’art. 2 della Delibera, al quale si fa rimando per visionare l’elenco completo delle fattispecie, contiene un’elencazione dei casi in cui l’Autorità esercita il proprio potere sanzionatorio per l’irrogazione di sanzioni amministrative di tipo interdittivo e pecuniario.
Tra le fattispecie elencate particolare importanza rivestono le violazioni degli obblighi informativi e di comunicazione verso l’Autorità, le false dichiarazioni o esibizione di documenti non veritieri, Violazione da parte delle Società o Organismi di Attestazione e le violazioni accertate nell’attività di vigilanza sulla corretta esecuzione dei contratti pubblici. Gli articoli 3, 4, 5 e 6 della Delibera, ai quali si rimanda, illustrano nel dettaglio le fattispecie pocanzi elencate.
La Delibera disciplina l’inizio del procedimento sanzionatorio all’art. 10. Il procedimento ha inizio attraverso una segnalazione che potrà essere effettuata, segnatamente, da parte:
“a) di qualunque ufficio dell’Autorità che verifichi l’inottemperanza di un soggetto, nel termine assegnato, alle richieste di informazione o documenti ovvero che sia venuto a conoscenza dell’esibizione di documenti non veritieri da parte di soggetti tenuti ad un obbligo informativo nei confronti dell’Autorità.
b) dell’ufficio dell’Autorità competente ad accertare l’inadempimento delle Stazioni Appaltanti e degli enti concedenti agli obblighi informativi di cui all’art. 222, comma 9 del codice;
c) di una Stazione Appaltante o un ente concedente che verifichi l’inottemperanza, nel termine assegnato, alle richieste di informazione o documenti effettuate in sede di comprova del possesso da parte dei soggetti di cui all’art. 1, comma 1, lett. l), allegato I.1, d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 dei requisiti di partecipazione alle procedure di affidamento ovvero ai quali siano stati esibiti documenti non veritieri;
d) di una Società o Organismo di Attestazione (S.O.A.) che verifichi l’inottemperanza, nel termine assegnato, alle richieste di informazione o documenti effettuate in sede di accertamento dei requisiti di qualificazione delle imprese e dei titoli autorizzativi a corredo dei Certificato di Esecuzione dei Lavori, ovvero l’esibizione di documenti non veritieri;
e) di chiunque sia a conoscenza della violazione da parte di una S.O.A. di quanto prescritto all’art. 13, commi da 1 a 5 dell’Allegato II.12 al codice.”
Le segnalazioni devono essere formulate “attraverso le modalità previste per l’integrazione delle piattaforme di approvvigionamento digitale con la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici” o attraverso la compilazione degli appositi moduli digitali presenti sul sito dell’ANAC. Tali moduli dovranno essere corredati da tutta la documentazione richiesta dall’ANAC ed inviati entro il termine “di 60 giorni dal provvedimento che accerti il fatto oggetto di segnalazione o, in mancanza, dalla sua piena ed effettiva conoscenza. Decorso inutilmente tale termine, l’Autorità avvia, ai sensi dell’art. 222, comma 13, del codice e del presente regolamento, il procedimento sanzionatorio nei confronti del soggetto inadempiente all’obbligo informativo”.
Nelle richieste di cui alle lettere sub a), b) e c), è assegnato ai soggetti destinatari delle richieste stesse un termine non superiore a 30 giorni per l’adempimento alla richiesta di “documenti e informazioni e contengono l’espressa indicazione che in caso di omissione, ritardo o esibizione di documenti non veritieri si procederà alla segnalazione ai competenti uffici dell’Autorità, ai fini dell’esercizio del potere sanzionatorio di cui all’art. 222, comma 13, codice degli appalti”.
Inoltre, qualora l’Autorità non disponga di tutta la documentazione utile ai fini dell’avvio del procedimento, formula per iscritto al soggetto segnalante una richiesta di integrazione nella quale sono indicati:
a) i fatti e le circostanze in ordine ai quali si chiedono chiarimenti;
b) i documenti che devono essere forniti, preferibilmente, su supporto informatico, con allegata dichiarazione di conformità all’originale ovvero in originale o copia conforme;
c) le modalità di presentazione dell’integrazione;
d) il termine non superiore a 30 giorni, entro il quale dovrà pervenire la risposta o essere esibito il documento.
Decorso 90 giorni dalla ricezione della documentazione completa si potranno avere due differenti fattispecie. Un’archiviazione motivata ai sensi dell’art. 12 della Delibera o l’avvio del procedimento di contestazione dell’addebito ex art. 13.
L’art. 13 della Delibera disciplina le modalità e la forma della contestazione dell’addebito. Essa “è effettuata dal dirigente nei confronti del soggetto inadempiente e, nelle ipotesi di cui all’art. 2, comma 1, lettera g) e art. 3, comma 1, lett. a), d), e), f), g), h), i), j), k), l), m) e p) del codice, anche nei confronti del legale rappresentante dell’ente di appartenenza del responsabile cui è imputabile la condotta, ai sensi dell’art. 6, comma 3, L. n. 689/1981”. Nell’atto di contestazione devono essere presenti una serie di dati e informazioni meglio specificati nell’art. 13.
I soggetti ai quali è stata inviata la contestazione dell’addebito possono partecipare alla fase istruttoria. Essi hanno la facoltà di accedere ai documenti del procedimento e di presentare, entro il termine di 30 giorni dalla contestazione dell’addebito, “memorie scritte, documenti, deduzioni e pareri, che sono valutati dall’ufficio ove pertinenti all’oggetto del procedimento”. L’ANAC, nella persona del dirigente dell’ufficio competente, potrà a sua volta “richiedere documenti, informazioni e/o chiarimenti alle Stazioni Appaltanti, agli enti concedenti, alle S.O.A., agli o.e., nonché ad ogni altro soggetto pubblico o privato in grado di fornire elementi probatori utili ai fini dell’istruttoria”.
Tale richiesta deve essere formulata per iscritto e deve indicare, ex art. 14:
“a) i documenti, le informazioni, le circostanze e/o i chiarimenti richiesti;
b) il termine non superiore a 20 giorni, entro il quale devono essere forniti gli elementi richiesti;
c) il nominativo del RUP con i relativi contatti nel caso in cui le informazioni vengano richieste alla S.A. o all’ente concedente;
d) l’indirizzo di P.E.C. al quale trasmettere le comunicazioni;
e) la data dell’eventuale audizione dinanzi all’ufficio competente”.
Infine, il dirigente può d’ufficio o su istanza di parte, ex art. 15, convocare in audizione i soggetti destinatari della contestazione dell’addebito. Dell’audizione viene dato atto in apposito verbale nel quale sono sinteticamente riportate le dichiarazioni rese ed è indicata l’eventuale ulteriore documentazione depositata.
Conclusa la fase istruttoria il dirigente predispone una comunicazione delle risultanze e assegna un termine di 20 giorni per eventuali controdeduzioni. Le parti potranno nuovamente richiedere un’audizione ex art. 15 “laddove strettamente necessario ai fini del completamento dell’istruttoria”
A questo punto il dirigente sottopone la questione al Consiglio dell’ANAC il quale, ai sensi dell’art. 18 della Delibera, può:
“a) richiedere un supplemento di istruttoria con specifica indicazione degli elementi da acquisire ovvero richiedere agli uffici competenti un approfondimento tecnico e/o giuridico;
b) convocare in audizione la parte, nonché ogni altro soggetto, pubblico o privato, in grado di fornire elementi probatori ritenuti utili ai fini dell’adozione del provvedimento finale;
c) adottare il provvedimento finale”
Il provvedimento finale del Consiglio può avere i seguenti contenuti:
“a) l’archiviazione;
b) l’irrogazione della sanzione pecuniaria;
c) l’irrogazione della sanzione pecuniaria e della sanzione interdittiva con iscrizione nel Casellario;
d) l’iscrizione nel Casellario dei fatti che hanno determinato l’esclusione dell’o.e. dalla gara, in caso ne ricorrano i presupposti previsti dalla delibera dell’Autorità sul contenuto del Casellario e dal Regolamento sul Casellario informatico;
e) la sospensione della qualificazione precedentemente ottenuta e la successiva cancellazione dall’elenco, con relativa decadenza dell’attestazione di qualificazione, decorsi i termini per l’impugnazione del provvedimento, ovvero in caso di rigetto del ricorso con sentenza passata in giudicato;
f) l’attribuzione temporanea di un livello di qualificazione inferiore rispetto al livello precedentemente ottenuto nell’ipotesi di applicazione di sanzioni pecuniarie ai sensi dell’articolo 222 del codice e di mancata applicazione della sospensione/decadenza dell’attestazione di cui alla lett. e)”.
Il procedimento per falsa dichiarazione delle S.O.A. e il procedimento nei confronti delle S.O.A. hanno delle peculiarità descritte agli artt. 19 e 20 della Delibera n. 271 ai quali si rimanda.
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]]>L'articolo Nuovo regolamento ANAC per l’assegnazione d’ufficio di una stazione appaltante o centrale di committenza qualificata proviene da Giurdanella.it.
]]>Il regolamento integra la fattispecie prevista dall’art. 62, comma 10 del codice: “le stazioni appaltanti non qualificate consultano sul sito istituzionale dell’ANAC l’elenco delle stazioni appaltanti qualificate e delle centrali di committenza qualificate. La domanda di svolgere la procedura di gara, rivolta dalla stazione appaltante non qualificata ad una stazione appaltante qualificata o ad una centrale di committenza qualificata, si intende accolta se non riceve risposta negativa nel termine di dieci giorni dalla sua ricezione. In caso di risposta negativa, la stazione appaltante non qualificata si rivolge all’ANAC, che provvede entro quindici giorni all’assegnazione d’ufficio della richiesta a una stazione appaltante qualificata o a una centrale di committenza qualificata, individuata sulla base delle fasce di qualificazione di cui all’articolo 63, comma 2”
Perché si possa procedere con l’assegnazione d’ufficio l’art. 6 del regolamento richiede che le stazioni appaltanti ovvero le centrali di committenza non adeguatamente qualificate per eseguire la procedura d’affidamento che si necessita forniscano una serie di informazioni nella domanda da presentare a mezzo PEC ad ANAC seguendo un modello predisposto: dati anagrafici, le stazioni e/o le centrali di committenza interpellate e le ragioni dell’indisponibilità opposte, l’ambito di competenza di cui si necessita (progettazione/affidamento e/o esecuzione), l’oggetto (appalto o partenariato pubblico privato) e la tipologia (lavori, servizi e/o forniture) di affidamento da svolgere, l’importo dell’affidamento individuato ai sensi dell’articolo 14 del Codice, nonché eventuali termini decadenziali per l’avvio della procedura.
La domanda così presentata viene valutata entro cinque giorni, l’Autorità deciderà se procedere o archiviare la domanda. Nel caso in cui la domanda risulti incompleta ovvero presentata senza il modulo predisposto, il dirigente dell’Ufficio competente dell’Autorità per la gestione dell’Elenco formula per iscritto al soggetto segnalante “una richiesta di integrazione nella quale si chiedono gli adempimenti e/o chiarimenti necessari”. La risposta ed i documenti così richiesti dovranno pervenire entro dieci giorni dalla comunicazione della richiesta di integrazione.
Il dirigente dell’Ufficio competente per la gestione dell’Elenco dispone l’avvio del procedimento e, a norma del primo comma dell’art. 8 del regolamento, “entro cinque (n. 5) giorni seleziona le stazioni appaltanti e/o centrali di committenza qualificate alle quali inviare la richiesta”.
Il secondo comma dell’art. 8 individua i criteri di selezione delle stazioni appaltanti e/o centrali di committenza:
a) settore di qualificazione (lavori e/o servizi e forniture – partenariato pubblico privato);
b) livello ed ambito di qualificazione [n.d.r. fino al 31 dicembre 2024 si ha un solo ambito di qualificazione (progettazione/affidamento)], opzionando, a seconda del livello necessario per lo svolgimento della procedura di affidamento, prioritariamente le stazioni appaltanti e/o centrali di committenza che in sede di iscrizione hanno manifestato la propria disponibilità a svolgere attività di committenza in favore di terze stazioni appaltanti, in subordine i soggetti iscritti di diritto e infine i soggetti iscritti con riserva;
c) ambito amministrativo di appartenenza e collocazione territoriale, dando precedenza alle stazioni appaltanti o centrali di committenza ricadenti nel medesimo ambito amministrativo del richiedente o che presenti contiguità territoriale con lo stesso;
d) rotazione tra le varie stazioni appaltanti e centrali di committenza selezionate nel corso dell’anno.
Alle stazioni appaltanti e/o alle centrali di committenza così individuate viene data a mezzo PEC una comunicazione della designazione. Queste ultime, come disposto dall’art. 9 del regolamento, “entro tre giorni dalla ricezione della richiesta devono comunicare la propria disponibilità, ovvero motivare circa le ragioni della indisponibilità a svolgere l’attività di committenza”. Successivamente l’ufficio provvede all’individuazione del soggetto da designare. Nel caso di plurime manifestazioni di disponibilità il soggetto da designare viene individuato “in base ai principi di sussidiarietà, adeguatezza e differenziazione delle caratteristiche (funzionali, esperienziali e territoriali ecc.) che connotano le varie stazioni appaltanti e centrali di committenza iscritte [all’Elenco]”.
Invece, nel caso in cui tutti i soggetti a cui è stata mandata la comunicazione della designazione si rendessero indisponibili “l’ufficio può, previa valutazione delle motivazioni addotte, procedere comunque a designare una delle stazioni appaltanti e/o centrali di committenza precedentemente indicate, ovvero, in caso le ragioni dell’indisponibilità fossero ritenute plausibili e fondate, entro ulteriori cinque giorni provvederà ad individuare ulteriori stazioni appaltanti e/o centrali di committenza al fine di effettuare la designazione”.
Ove le circostanze lo richiedono il dirigente può procedere con l’audizione, anche telematicamente, delle stazioni appaltanti e/o centrali di committenza indicate e che si sono dichiarate impossibilitate a svolgere l’attività di committenza richiesta, Nel corso dell’audizione “il dirigente invita le parti o i loro rappresentanti a fornire i chiarimenti ritenuti necessari”. All’esito della verifica della infondatezza delle motivazioni addotte si potrà procedere ad attivare un procedimento sanzionatorio ai sensi e per gli effetti dell’articolo 63, comma 11, del d.lgs. 36/2023.
Entro il termine di 15 giorni decorrenti dalla data di presentazione della domanda, il dirigente dell’Ufficio competente dell’Autorità per la gestione dell’Elenco predispone una comunicazione a mezzo PEC di designazione indicando l’oggetto della prestazione di committenza, i dati identificativi dell’amministrazione istante e del soggetto designato. La comunicazione di conclusione del procedimento relativa alle designazioni sarà annotata nell’elenco e sarà valutata ai fini della revisione e aggiornamento dell’elenco.
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]]>L'articolo Regolamento appalti. Le novità contenute nella nuova bozza. proviene da Giurdanella.it.
]]>Bozza Regolamento appalti maggio 2020_Parte seconda
Bozza Regolamento appalti maggio 2020_Parte terza
La commissione nominata dal Mit per redigere il nuovo regolamento appalti ha ormai praticamente concluso i propri lavori. Il testo della bozza attuale contiene 56 nuovi articoli (dai 259 della precedente bozza si è passati agli attuali 315).
Il testo è composto da sette parti (corrispondenti ai principali settori):
1) Principi comuni
2) Lavori
3) Servizi e forniture
4) Concessioni
5) Beni culturali
6) Settori speciali
7) Disposizioni transitorie e finali
Tempi previsti
L’iter per l’approvazione non sarà breve, essendo necessario anche l’intervento nella firma del Ministero dell’Economia, oltre al Ministero delle Infrastrutture, il passaggio (in via preliminare e, poi, in via definitiva) in Consiglio dei ministri e tra gli altri, il parere della Sezione consultiva presso il Consiglio di Stato.
Fine anno? Probabilmente. Al netto di eventuali interventi normativi intervenuti nel frattempo (un DL Semplificazioni?).
Linee guida Anac
Al momento, quelle “abrogate” sarebbero solo due. Si tratta della Linea guida numero 3 (compiti e requisiti del Rup) e della numero 4 (appalti sottosoglia).
RUP
Torna il RUP “project manager” negli appalti complessi (già previsto nelle Linee guida Anac numero 3). il responsabile del procedimento dovrà avere, nella gestione di appalti complessi, ”adeguata competenza quale Project Manager, acquisita anche mediante la frequenza di corsi di formazione in materia di Project Management” (oltre a laurea ed esperienza quinquennale).
Appalti “minori”
Da segnalare, tra i 40mila e 150mila euro, la possibilità di aggiudicare dopo aver consultato tre preventivi, richiesti in forma scritta, anche se “con modalità informale” e la stazione appaltante potrebbe aggiudicare (motivando) anche in presenza di un unico preventivo ricevuto (a fronte di almeno tre richiesti).
Sul principio di rotazione, il regolamento consente di derogarvi al di sotto dei 5.000 euro (le linee guida Anac numero 4 lo consentivano al di sotto dei 1.000 euro).
Periodo transitorio
Nessun periodo transitorio particolare per consentire agli operatori di studiare bene le nuove disposizioni (come col precedente regolamento, DPR 107/2010). Al momento, è prevista l’entrata in vigore dopo il
normale periodo di vacatio legis (15 giorni successivi alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale).
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]]>L'articolo Regolamento appalti, avviata la consultazione proviene da Giurdanella.it.
]]>Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha indetto una procedura di consultazione, al fine di reperire i contributi di a) istituzioni, b) associazioni di categoria e c) operatori del settore.
Nel D.L. 32/2019 è previsto che un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sostituisca le Linee Guida ANAC in una serie di materie previste dal Codice, entro 180 giorni dall’approvazione del Decreto Legge.
Il nuovo Regolamento conterrà disposizioni di esecuzione, attuazione e integrazione del codice, in materia di: a) nomina, ruolo e compiti del responsabile del procedimento; b) progettazione di lavori, servizi e forniture, e verifica del progetto; c) sistema di qualificazione e requisiti degli esecutori di lavori e dei contraenti generali; d) procedure di affidamento e realizzazione dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie comunitarie; e) direzione dei lavori e dell’esecuzione; f) esecuzione dei contratti di lavori, servizi e forniture, contabilità, sospensioni e penali; g) collaudo e verifica di conformità; h) affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria e relativi requisiti degli operatori economici; i) lavori riguardanti i beni culturali.
Si riporta di seguito il comunicato del M.I.T
1. La finalità della consultazione pubblica on-line per la stesura del regolamento
Come è noto, dalla precedente consultazione pubblica on-line sul Codice dei contratti pubblici, avviata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e conclusasi il 10 settembre 2018, è emersa una precisa presa di posizione degli stakeholder e degli operatori istituzionali per la sostanziale abrogazione della soft law e delle linee guida ANAC, rilevando come questa esperienza non abbia sortito alcuno degli effetti prefissi con la riforma, determinando più di un’incertezza e instabilità del quadro normativo.
Il decreto-legge c.d. “sblocca cantieri”, anche in adesione al risultato della consultazione pubblica, ha introdotto il comma 27-octies all’art. 216, del “Codice dei Contratti pubblici”, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, prevedendo un unico regolamento recante disposizioni di esecuzione, attuazione e integrazione del codice, in materia di: a) nomina, ruolo e compiti del responsabile del procedimento; b) progettazione di lavori, servizi e forniture, e verifica del progetto; c) sistema di qualificazione e requisiti degli esecutori di lavori e dei contraenti generali; d) procedure di affidamento e realizzazione dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie comunitarie; e) direzione dei lavori e dell’esecuzione; f) esecuzione dei contratti di lavori, servizi e forniture, contabilità, sospensioni e penali; g) collaudo e verifica di conformità; h) affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria e relativi requisiti degli operatori economici; i) lavori riguardanti i beni culturali.
Sono dunque in corso le attività di un Gruppo di lavoro, coordinato dall’Ufficio legislativo del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e composto da esperti, anche designati dalle competenti strutture del Ministero stesso, della Presidenza del consiglio dei Ministri e dell’Ufficio legislativo dei Ministero per i beni e le attività culturali, per dare attuazione al comma 27-octies all’art. 216, del “Codice dei Contratti pubblici”.
Anche in questa fase tecnica di stesura del regolamento, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ritiene fondamentale garantire la massima partecipazione degli stakeholder e dar vita ad una scelta il più possibile condivisa nell’ambito delle sue policy; sicché ha avviato questa consultazione pubblica on line sui temi di maggiore interesse per la stesura del Regolamento.
La consultazione pubblica è per sua natura ampia e rivolta a tutti gli stakeholder; in questo specifico caso, si è ritenuto di prevedere pagine di accesso distinte in considerazione dei soggetti partecipanti, ossia: a) istituzioni; b) associazioni di categoria; c) operatori del settore. Tale scelta consentirà una più immediata rilevazione delle posizioni che emergeranno dalla consultazione in relazione alla categoria dei partecipanti.
Ciascun soggetto che parteciperà alla consultazione pubblica on-line, esprimendo la posizione dell’istituzione, dell’associazione di categoria o propria quale singolo operatore del settore, riceverà una comunicazione via PEC che consentirà di validare la propria partecipazione e quindi garantire la ufficialità della posizione che esprimerà.
La consultazione ha per oggetto una serie di temi mirati relativi alle materie: a) nomina, ruolo e compiti del responsabile del procedimento; b) progettazione di lavori, servizi e forniture e verifica del progetto; c) sistema di qualificazione e requisiti degli esecutori di lavori e dei contraenti generali; d) procedure di affidamento e realizzazione dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie comunitarie; e) direzione dei lavori e dell’esecuzione; f) esecuzione dei contratti di lavori, servizi e forniture, contabilità, sospensioni e penali; g) collaudo e verifica di conformità; h) affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria e relativi requisiti degli operatori economici; i) lavori riguardanti i beni culturali.
I temi sottoposti a consultazione, benché indicati in forma volutamente neutra, costituiscono altrettanti punti di emersione di criticità o di problematiche di tipo tecnico ben note all’ampia platea di stakeholder.
Ogni stakeholder, nell’arco di tempo in cui la consultazione sarà aperta, potrà:
a) inserire un solo contributo per ciascun tema in consultazione;
b) accedere in via esclusiva ai contributi inseriti, con la possibilità di visualizzarli, modificarli o eliminarli.
Pertanto gli interventi non saranno visibili a tutti i partecipanti registrati ma solamente ai rispettivi autori.
Sui temi che saranno oggetto del prossimo regolamento è noto che sono già presenti linee guida ANAC o decreti ministeriali e gli stakeholder ben conoscono le specifiche tematiche e gli eventuali profili di criticità emersi in sede di attuazione.
Sicché in sede di consultazione pubblica on-line si chiede contestualmente di specificare per ciascun tema le criticità rilevate e le soluzioni regolamentari puntuali che si ritiene di proporre.
Quanto alla tecnica di redazione degli interventi, essi dovranno avere carattere puntuale, riferirsi allo specifico tema e alla disposizione di riferimento, mettendo in rilievo l’eventuale criticità del quadro normativo vigente e le proposte di modifica.
Non saranno presi in considerazione contributi il cui contenuto sia:
1. in contrasto con le direttive comunitarie;
2. in contrasto o non riferite alle specifiche disposizioni del Codice;
3. a carattere generale o indeterminato, dal quale non si evinca chiaramente e separatamente il contenuto della proposta di modifica.
L'articolo Regolamento appalti, avviata la consultazione proviene da Giurdanella.it.
]]>L'articolo Il Regolamento Unico Appalti e le Linee Guida ANAC dopo lo Sblocca Cantieri proviene da Giurdanella.it.
]]>Da un punto di vista sistematico, quella del ritorno al Regolamento unico e del superamento del sistema fondato sulle Linee Guida ANAC e singoli Decreti Ministeriali è la novità più importante del c.d. Decreto Sblocca Cantieri, entrato in vigore il 19 aprile 2019, e poi confermata, con alcune modifiche, dalla legge di conversione n. 55 del 14 giugno 2019.
Si vuole così superare quell’impostazione che aveva contraddistinto il Codice Appalti del 2016, e che evidentemente non ha attecchito nel sistema, per via dei diversi dubbi sollevati da imprese e funzionari pubblici.
E’ una modifica volta a soddisfare esigenze di maggiore certezza e prevedibilità nelle gare pubblica, anche alla luce dei dubbi sull’effettiva vincolatività delle Linee Guida rispetto alle stazioni appaltanti.
Il problema è che il sistema immaginato dal legislatore non avrà, almeno per il momento, alcun effetto nel senso dell’aumento della certezza e della prevedibilità.
Come si vedrà, nei tempi lunghi che saranno necessari per l’approvazione del Regolamento, l’effetto immediato della modifica del Codice Appalti è quella di creare un sistema transitorio ancora più incerto e inestricabile per amministrazioni e imprese, in contrasto con le esigenze di una legislazione stabile e non disorientante.
Nel D.L. 32/2019 è previsto che un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sostituisca le Linee Guida ANAC in una serie di materie previste dal Codice.
Tale decreto conterrà un regolamento unico recante le disposizioni attuative, esecutive e integrative del codice appalti.
E’ previsto che tale D.P.R. venga adottato entro 180 giorni dall’entrata in vigore del Decreto Legge.
La procedura è quella del Decreto del Presidente della Repubblica, procedura che richiede una grande quantità di interventi (dalle competenti commissioni parlamentari fino al parere del Consiglio di Stato), ai quali si aggiungono, per espressa previsione normativa, i pareri della Conferenza Unificata.
Pertanto è abbastanza prevedibile che i sei mesi non saranno rispettati, anche alla luce dell’esperienza del precedente Regolamento Appalti del 2010, approvato dopo ben 4 anni dal Codice Appalti del 2006.
Il nuovo comma 27 octies prevede un elenco delle materia in cui interverrà il Regolamento Unico:
a) nomina, ruolo e compiti del responsabile del procedimento;
b) progettazione di lavori, servizi e forniture, e verifica del progetto;
c) sistema di qualificazione e requisiti degli esecutori di lavori e dei contraenti generali;
d) procedure di affidamento e realizzazione dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie comunitarie;
e) direzione dei lavori e dell’esecuzione;
f) esecuzione dei contratti di lavori, servizi e forniture, contabilità, sospensioni e penali;
g) collaudo e verifica di conformità;
h) affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria e relativi requisiti degli operatori economici;
i) lavori riguardanti i beni culturali
A ben vedere, non c’è una sostituzione integrale delle vecchie norme di attuazione del Codice Appalti: non è previsto che il Regolamento si occupi, ad esempio, del tema di grave illecito professionale (oggetto delle linee guida ANAC n. 6) o del tema dei sistemi di monitoraggio da applicare in caso di partenariati pubblico-privati (linee guida ANAC n. 9).
Tuttavia, a complicare la situazione, si prevede che l’entrata in vigore del Regolamento, oltre a fare cessare l’efficacia delle Linee Guida vertenti sulle materie espressamente indicate, renderà inefficaci anche quelle Linee Guida che siano “comunque in contrasto con le disposizioni recate dal Regolamento”.
Per quanto riguarda il regime transitorio, nelle more dell’adozione del Regolamento, rimarranno in vigore le Linee Guida e i Decreti adottati in attuazione del Codice.
Si tratta di un regime transitorio che perdurerà fino all’effettiva entrata in vigore del Regolamento, anche qualora il termine dei 180 giorni non venga rispettato dal Governo.
Tuttavia è estremamente difficile che i 180 giorni vengano rispettati: basti pensare che il precedente Regolamento Unico Appalti, il D.P.R. 207/2010 , è stato adottato ben 4 anni dopo il Codice Appalti del 2006, il c.d. Codice De Lise.
In ogni caso il Decreto Sblocca Cantieri prevede un ulteriore disposizione sul regime transitorio prima dell’approvazione del Regolamento Unico: nelle more dell’entrata in vigore del regolamento, le linee guida e i decreti attuativi restano in vigore «in quanto compatibili [..] e non oggetto delle [..] procedure di infrazione nn. 2017/2090 e 2018/2273» avviate dalla Commissione Europea.
La norma prosegue affermando che “ai soli fini dell’archiviazione delle citate procedure di infrazione, nelle more dell’entrata in vigore del regolamento, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e l’ANAC sono autorizzati a modificare rispettivamente i decreti e le linee guida adottati in materia”.
Sembrerebbe, a leggere la nuova norma, che le linee guida Anac e i Decreti ministeriali non potranno essere modificati, se non per gli aspetti oggetto di procedura di infrazione comunitaria.
Il problema che si pone è che le Linee Guida Anac vigenti sono ormai superate già dal medesimo Decreto Sblocca Cantieri, che ha modificato profondamente il Codice Appalti.
La medesima ANAC, nella sua Relazione, aveva lamentato, con riferimento alla prima versione dello Sblocca Cantieri, che “tale previsione normativa, infatti, cristallizza i contenuti delle Linee guida e non consente all’Autorità di apportare modifiche o integrazioni alle stesse, rendendole di fatto inapplicabili perché – in parte – non più coerenti con la fonte primaria di riferimento (ad esempio linee guida n. 4/2016, non più attuali rispetto all’art. 36 del Codice, modificato dal d.l. 32/2019, ma in vigore ai sensi dell’art. 216, comma 27-octies). Ne deriva un quadro normativo confuso e poco chiaro, con evidenti difficoltà applicative delle disposizioni del Codice e delle correlate linee guida da parte degli operatori del settore, vanificando di fatto le finalità di semplificazione e speditezza dell’azione amministrativa in tale settore, perseguite con il d.l. in esame, soprattutto per il rischio di contenzioso che ne può derivare”.
Se le Linee Guida ANAC non verranno aggiornate nelle more dell’adozione del Regolamento, si rischia una situazione di ulteriore incertezza, e in particolare il problema si pone in materia di appalti sottosoglia, oggetto di revisione molto incisiva nel Decreto Sblocca Cantieri: il rischio concreto è che nel periodo transitorio, potenzialmente molto lungo, le linee guida Anac rimangano, nei fatti, inefficaci in quanto inapplicabili.
Il Decreto Sblocca-Cantieri non dispone nulla in materia del potere dell’ANAC di predisporre Linee Guida, non vincolanti, allo scopo di garantire “la promozione dell’efficienza, della qualità dell’attività delle stazioni appaltanti, cui fornisce supporto anche facilitando lo scambio di informazioni e la omogeneità dei procedimenti amministrativi e favorisce lo sviluppo delle migliori pratiche” (l’art. 213 comma 2 Codice Appalti).
Ne consegue che rimane intatto il potere dell’ANAC di regolamentare, seppure mediante provvedimenti non vincolanti, alcuni settori ritenuti particolarmente sensibili, seppure mediante dei “consigli” sulle prassi ritenute migliori.
E, a maggior ragione, rimangono valide le Linee Guida non vincolanti già approvate, se non si occupano di materie oggetto del Regolamento Unico.
Si riporta di seguito il comma 27 opties del Codice Appalti in materia di regolamento unico di esecuzione, attuazione e integrazione.
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27-octies. Nelle more dell’adozione, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, ai sensi dell’articolo 17, comma 1, lettere a) e b), della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di un regolamento unico recante disposizioni di esecuzione, attuazione e integrazione del presente codice, le linee guida e i decreti adottati in attuazione delle previgenti disposizioni di cui agli articoli 24, comma 2, 31, comma 5, 36, comma 7, 89, comma 11, 111, commi 1 e 2, 146, comma 4, 147, commi 1 e 2 e 150, comma 2, rimangono in vigore o restano efficaci fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al presente comma, in quanto compatibili con il presente codice e non oggetto delle procedure di infrazione nn. 2017/2090 e 2018/2273. Ai soli fini dell’archiviazione delle citate procedure di infrazione, nelle more dell’entrata in vigore del regolamento, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e l’ANAC sono autorizzati a modificare rispettivamente i decreti e le linee guida adottati in materia. Il regolamento reca, in particolare, disposizioni nelle seguenti materie:
a) nomina, ruolo e compiti del responsabile del procedimento;
b) progettazione di lavori, servizi e forniture, e verifica del progetto;
c) sistema di qualificazione e requisiti degli esecutori di lavori e dei contraenti generali;
d) procedure di affidamento e realizzazione dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie comunitarie;
e) direzione dei lavori e dell’esecuzione;
f) esecuzione dei contratti di lavori, servizi e forniture, contabilità, sospensioni e penali;
g) collaudo e verifica di conformità;
h) affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria e relativi requisiti degli operatori economici;
i) lavori riguardanti i beni culturali.
A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento cessano di avere efficacia le linee guida di cui all’articolo 213, comma 2, vertenti sulle materie indicate al precedente periodo nonché quelle che comunque siano in contrasto con le disposizioni recate dal regolamento.
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]]>Da un punto di vista sistematico, quella del ritorno al Regolamento unico e del superamento del sistema fondato sulle Linee Guida ANAC è la novità più importante del c.d. Decreto Sblocca Cantieri, entrato in vigore il 19 aprile 2019.
Si vuole così superare quell’impostazione che aveva contraddistinto il Codice Appalti del 2016, e che evidentemente non ha attecchito nel sistema, per via dei diversi dubbi sollevati da imprese e funzionari pubblici.
Si tratta di una modifica volta a soddisfare esigenze di maggiore certezza e prevedibilità nelle gare pubblica, anche alla luce dei dubbi sull’effettiva vincolatività delle Linee Guida rispetto alle stazioni appaltanti.
Nel D.L. 32/2019 è previsto che un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sostituisca le Linee Guida ANAC in una serie di materie previste dal Codice.
Tale decreto conterrà un regolamento unico recante le disposizioni attuative ed esecutive del codice appalti, le medesime linee guida, e i decreti attuativi già adottati in esecuzione del Codice Appalti.
E’ previsto che tale D.P.R. venga adottato entro 180 giorni dall’entrata in vigore del Decreto Legge.
Per quanto riguarda il regime transitorio, nelle more dell’adozione del Regolamento, rimarranno in vigore le Linee Guida. Nella versione definitiva del provvedimento è scomparso il limite di 180 giorni per la validità delle Linee Guida, che quindi rimangono in vita indefinitamente, fino all’adozione del Regolamento Unico.
In ogni caso è estremamente difficile che i 180 giorni vengano rispettati: basti pensare che il precedente Regolamento Unico Appalti, il D.P.R. 207/2010 , è stato adottato ben 4 anni dopo il Codice Appalti del 2006, il c.d. Codice De Lise.
E ciò perché il Decreto del Presidente della Repubblica è un provvedimento dalla procedura di approvazione estremamente complessa, che richiede una grande quantità di interventi (dalle competenti commissioni parlamentari fino al parere del Consiglio di Stato). E questo senza considerare che le Linee Guida Anac vigenti sono ormai superate dal medesimo Decreto Sblocca Cantieri, e non è chiaro se verrano aggiornate nelle more dell’adozione del Regolamento.
In particolare il problema si pone in materia di appalti sottosoglia, oggetto di revisione molto incisiva nel Decreto Sblocca Cantieri.
Il nuovo art. 216 del Codice Appalti, al comma 27-octies, ora prevede che “Nelle more dell’adozione, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, ai sensi dell’articolo 17, comma 1, lettere a) e b) , della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni, di un regolamento unico recante disposizioni di esecuzione, attuazione e integrazione del presente codice, le linee guida e i decreti adottati in attuazione delle previgenti disposizioni di cui agli articoli 24, comma 2, 31, comma 5, 36, comma 7, 89, comma 11, 111, commi 1 e 2, 146, comma 4, 147, commi 1 e 2, e 150, comma 2, rimangono in vigore o restano efficaci fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al presente comma”.
Il Decreto Sblocca-Cantieri non dispone nulla in materia del potere dell’ANAC di predisporre Linee Guida, non vincolanti, allo scopo di garantire “la promozione dell’efficienza, della qualità dell’attività delle stazioni appaltanti, cui fornisce supporto anche facilitando lo scambio di informazioni e la omogeneità dei procedimenti amministrativi e favorisce lo sviluppo delle migliori pratiche” (l’art. 213 comma 2 Codice Appalti).
Ne consegue che rimane intatto il potere dell’ANAC di regolamentare, seppure mediante provvedimenti non vincolanti, alcuni settori ritenuti particolarmente sensibili, seppure mediante dei “consigli” sulle prassi ritenute migliori.
E, a maggior ragione, rimangono valide le Linee Guida non vincolanti già approvate.
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AUTORITA’ PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE
COMUNICATO
Indicazioni sulle comunicazioni di cui all’articolo 74, comma 6, del D.P.R. n. 207/2010, recante: «Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”». (14A03804)
(GU n.115 del 20 maggio 2014)
Il Presidente
Visto l’art. 74 comma 6 del Regolamento attuativo del Codice dei Contratti, D.P.R. n. 207/ 2010 (Regolamento), che dispone che la mancata comunicazione da parte delle imprese all’Osservatorio, nel termine ivi indicato, delle variazioni di cui all’art. 8, comma 5, nonche’ delle variazioni di cui all’art. 87, comma 6, comporta l’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall’art. 6, comma 11 del Codice, fino ad un massimo di euro 25.822;
Visto l’art. 8, comma 5 del Regolamento, che sancisce l’obbligo di comunicazione all’Osservatorio, da parte delle imprese qualificate, di ogni variazione relativa ai requisiti di ordine generale di cui all’art. 78 del Regolamento, entro trenta giorni dal suo verificarsi;
Visto l’art. 87, comma 6 del Regolamento che pone a carico delle imprese qualificate l’obbligo di comunicazione alle SOA che le hanno qualificate e all’Osservatorio, di ogni variazione relativa alla direzione tecnica, entro trenta giorni dalla data di avvenuta variazione;
Comunica
Che sul sito www.avcp.it, alla voce Servizi – Servizi ad accesso riservato – e’ attivo il sistema per la comunicazione per via telematica all’Osservatorio presso l’Autorita’ delle variazioni di cui all’art. 74 comma 6 del Regolamento (relative alla variazione dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 8, comma 5 variazione della Direzione Tecnica di cui all’art. 87, comma 6);
Che le comunicazioni dovranno essere effettuate dal legale rappresentante dell’impresa, che dovra’ accedere con le credenziali, codice fiscale e password, fornite con il servizio di auto registrazione secondo quanto indicato nella relativa pagina web dell’Autorita’;
Che a decorrere dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del presente Comunicato le imprese sono tenute ad effettuare le comunicazioni delle variazioni di cui agli artt. 8, comma 5 e 87, comma 6 del Regolamento esclusivamente attraverso la compilazione e l’invio del modulo telematico, mediante accesso all’indirizzo web sopra indicato e secondo le indicazioni riportate nell’apposito manuale utente disponibile al medesimo link;
Che a decorrere dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del presente Comunicato cessa, pertanto, di avere efficacia la precedente modalita’ di comunicazione mediante modulo cartaceo allegato alla Determinazione dell’Autorita’ n. 3 del 6 aprile 2011;
Che la mancata effettuazione delle comunicazioni di cui agli art. 8, comma 5 e 87 comma 6 del Regolamento nel termine di trenta giorni dall’evento, come disposto dall’art. 74 comma 6 del citato Regolamento, secondo le modalita’ telematiche indicate nel presente Comunicato, comporta l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria fino ad un massimo di Euro 25.822.
Roma, 12 maggio 2014
Il Presidente Sergio Santoro
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]]>L'articolo Lavorazioni specialistiche, la relazione al decreto legge “casa” proviene da Giurdanella.it.
]]>Riportiamo di seguito la relazione illustrativa del Governo al disegno di legge di conversione decreto legge 28 marzo 2014 n. 47 (“misure urgenti per l’emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e per Expo 2015”):
“L’articolo 12 reca disposizioni urgenti in materia di qualificazione degli esecutori dei lavori pubblici.
La disposizione è volta ad evitare le gravi ripercussioni sul mercato delle gare degli appalti di lavori pubblici derivanti dalla deregolamentazione in materia di qualificazione degli operatori per la partecipazione alle gare, conseguente all’annullamento, su decisione sul ricorso straordinario al Capo dello Stato proposto da Associazioni imprese generali (AGI) ed altri, delle disposizioni di cui agli articoli 107, comma 2, e 109, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, che determinerebbero un aggravio della situazione già particolarmente critica in cui si trova il sistema imprenditoriale del Paese operante nel settore delle costruzioni.
Il Consiglio di Stato, nell’adunanza del 16 aprile 2013, ha espresso parere nel senso del parziale accoglimento del ricorso per l’annullamento degli articoli 109, comma 2 (in relazione all’Allegato A, e, in particolare, alla «Tabella sintetica delle categorie») e 107, comma 2, del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010, in quanto imporrebbero il ricorso pressoché generalizzato alle competenze dell’impresa specialistica, sacrificando gli interessi delle imprese generali, senza realizzare un adeguato punto di equilibrio tra le due opposte esigenze di consentire, da un lato, all’impresa generalista di potere svolgere direttamente una serie di lavorazioni complementari e normalmente necessarie per completare l’intervento oggetto principale della sua qualificazione e rendere necessario, dall’altro lato, il ricorso a qualificazioni specialistiche in presenza di interventi, che, per rilevante complessità tecnica o per notevole contenuto tecnologico, richiedono competenze particolari.
Sulla base del suddetto parere, il decreto del Capo dello Stato di decisione del ricorso, adottato il 30 ottobre 2013, ha statuito l’annullamento delle citate disposizioni regolamentari, privando il mercato, nelle more di un intervento normativo di adeguamento delle stesse nel senso indicato dal Consiglio di Stato, di regole per determinare la qualificazione da richiedere alle imprese per l’esecuzione dei lavori pubblici. Venute meno le regole che riservavano l’esecuzione di particolari lavorazioni, rientranti nelle categorie a qualificazione obbligatoria, di cui talune individuate come superspecialistiche, a soggetti dotati di specifica qualificazione, non risulta più garantita la finalità di conseguire una adeguata esecuzione delle prestazioni richieste per le opere di elevato contenuto specialistico, assicurata dal possesso da parte dell’esecutore di una adeguata qualificazione professionale. Al contempo si produce di fatto uno sbilanciamento del mercato che, se da un lato favorisce la partecipazione delle imprese cosiddette «generaliste», dall’altro penalizza fortemente l’accesso al mercato da parte delle imprese «specialistiche».
Di qui l’urgenza di intervenire per evitare, nelle more della definitiva messa a punto dell’adeguamento della disciplina regolamentare nel senso indicato dal Consiglio di Stato, da un lato, il disorientamento delle stazioni appaltanti nel redigere i bandi di gara, dall’altro, improvvisi e pesanti impatti negativi per le imprese operanti nel settore in possesso di qualificazione nelle categorie specialistiche, nonché una non adeguata esecuzione delle prestazioni richieste.
Si prevede pertanto che – nelle more della ridefinizione, entro nove mesi dall’entrata in vigore del decreto-legge, della disciplina regolamentare sostitutiva delle disposizioni annullate in tema di qualificazione per la partecipazione agli appalti di lavori pubblici, adeguata a quanto rilevato dal Consiglio di Stato – con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottarsi entro trenta giorni dall’entrata in vigore del decreto-legge, siano individuate le categorie da intendersi, ai fini della predisposizione dei bandi di gara, a qualificazione obbligatoria e, tra di esse, le cosiddette categorie «superspecialistiche».
L’intervento consente di evitare, da un lato, il disorientamento delle stazioni appaltanti nel redigere i bandi di gara e una non adeguata esecuzione delle prestazioni richieste derivante dall’attuale deregolamentazione e, dall’altro, improvvisi e pesanti impatti negativi per le imprese operanti nel settore già in possesso di qualificazione nelle categorie specialistiche.
Le nuove regole assumono carattere di transitorietà in quanto mantengono la propria validità solo fino all’adozione della nuova disciplina regolamentare.”
L'articolo Lavorazioni specialistiche, la relazione al decreto legge “casa” proviene da Giurdanella.it.
]]>L'articolo AVCP: il nuovo regolamento sulle sanzioni alle imprese negli appalti proviene da Giurdanella.it.
]]>Viene per la prima volta disciplinato nel dettaglio il procedimento per l’esercizio del potere sanzionatorio dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici per l’irrogazione delle sanzioni amministrative, pecuniarie ed interdittive.
Si tratta di poteri previsti, in particolare, dall’articolo 6, comma 11, articolo 7, comma 8, articolo 38, comma 1-ter, articolo 40, comma 9-quater, articolo 48, commi 1 e 2 del Codice dei Contratti Pubblici, nonché dagli articoli 73 e 74 del Regolamento di esecuzione ed attuazione.
Dall’entrata in vigore del Regolamento sono abrogati i seguenti atti:
a) “Regole del procedimento per l’iscrizione nel casellario dell’annotazione nei confronti dell’operatore economico escluso per aver reso false dichiarazioni in merito ai requisiti ed alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara ai sensi della lettera h) dell’articolo 38 del d.lgs n. 163 del 2006” (allegato alla Determinazione n. 1/2010 dell’Autorità pubblicata in data 12 gennaio 2010);
b) “Regolamento in materia di esercizio del potere sanzionatorio da parte dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture di cui all’articolo 8, comma 4, del D.Lgs. 163/2006” (depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 21 ottobre 2010);
c) “Regolamento in materia di esercizio del potere sanzionatorio da parte dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, limitatamente alle sanzioni nei confronti delle SOA di cui all’art. 73 del D.P.R. n. 207 del 5 ottobre 2010” (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 77 del 4-4-2011- Suppl. Ordinario n. 91);
d) “Regolamento in materia di procedimento ex art. 40, comma 9 – quater, del D.Lgs. 163/06 per l’accertamento della responsabilità delle imprese che presentano falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini della qualificazione sotto il profilo del dolo o della colpa grave” (pubblicato in Gazzetta Ufficiale – Serie Generale – n. 168 del 21 luglio 2011).
L'articolo AVCP: il nuovo regolamento sulle sanzioni alle imprese negli appalti proviene da Giurdanella.it.
]]>L'articolo Regolamento appalti, in vigore il decreto sui lavori specialistici proviene da Giurdanella.it.
]]>Il Governo, “considerata la necessita’ e l’urgenza di introdurre disposizioni in materia di qualificazione delle imprese esecutrici di contratti pubblici di lavori volte a garantire un miglior livello di certezza giuridica in particolare in tema di partecipazione degli operatori economici qualificati nel mercato degli appalti”, ha previsto che entro il 28 aprile un decreto ministeriale individuerà “le categorie di lavorazioni di cui all’Allegato A del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010 che, in ragione dell’assoluta specificita’, strettamente connessa alla rilevante complessita’ tecnica o al notevole contenuto tecnologico, richiedono che l’esecuzione avvenga da parte di operatori economici in possesso della specifica qualificazione”.
Di seguito, il testo dell’art. 12.
Decreto legge 28 marzo 2014 n. 47
Misure urgenti per l’emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e per Expo 2015
(…)
Art. 12
Disposizioni urgenti in materia di qualificazione degli esecutori dei lavori pubblici
1. Al fine di garantire la stabilita’ del mercato dei lavori pubblici nell’attuale periodo di difficolta’ economica per le imprese del settore, nelle more dell’emanazione, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, delle disposizioni regolamentari sostitutive delle disposizioni di cui agli articoli 107, comma 2, e 109, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, annullate dal decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 novembre 2013, n. 280, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuate le categorie di lavorazioni di cui all’Allegato A del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010 che, in ragione dell’assoluta specificita’, strettamente connessa alla rilevante complessita’ tecnica o al notevole contenuto tecnologico, richiedono che l’esecuzione avvenga da parte di operatori economici in possesso della specifica qualificazione. Il decreto individua altresi’, tra di esse, le categorie di lavorazioni per le quali trova applicazione l’articolo 37, comma 11, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
L'articolo Regolamento appalti, in vigore il decreto sui lavori specialistici proviene da Giurdanella.it.
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