L'articolo Rimessione all’Adunanza Plenaria: la regolarità fiscale nelle procedure di gara proviene da Giurdanella.it.
]]>Prima di analizzare gli interrogativi posti dall’Ordinanza, si ricorda che il Nuovo Codice degli appalti prevede (D.Lgs 36/2023) l’esclusione automatica dell’operatore economico: “che [abbia] commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, degli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali“, (art. 94, comma 6).
All’articolo successivo si stabilisce, inoltre, che: “la stazione appaltante esclude altresì un operatore economico qualora ritenga che lo stesso ha commesso gravi violazioni non definitivamente accertate agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse o contributi previdenziali“, (art. 95, comma 2).
In materia di violazioni fiscali e contributive, pertanto, il Nuovo Codice dei Contratti Pubblici ha confermato quanto stabilito dalla previgente disciplina (il D.Lgs 50/2016 e le successive modifiche).
Tornando all’Ordinanza in questione, essa è intervenuta in un giudizio riguardante una procedura ad evidenza pubblica, caratterizzata da alcune irregolarità tributarie gravanti su un operatore economico partecipante, ma mai comunicate alla S.A.
Nel caso di specie, le contestazioni riguardavano il mancato versamento del contributo unificato e delle relative sanzioni per una serie di giudizi pregressi.
Tali violazioni, tuttavia, non risultavano dal Durc trasmesso dalla Agenzia delle Entrate, in cui si attestava la regolarità contabile dell’operatore.
Considerati tali fatti, in merito alla rilevanza escludente dei menzionati omessi versamenti, sono stati menzionati due consolidati orientamenti giurisprudenziali:
– “l’indirizzo giurisprudenziale che esclude ogni facoltà per la stazione appaltante di sindacare le risultanze delle certificazioni rilasciate dalle autorità competenti (nella specie, l’Agenzia delle Entrate), le quali fanno fede della regolarità dell’operatore economico sotto il profilo fiscale: nella specie, l’assenza di irregolarità rilevanti sarebbe stata accertata – per l’appunto – attraverso le anzi dette certificazioni, acquisite dalla stazione appaltante in plurimi momenti della procedura (e, da ultimo, in sede di verifica sul possesso dei requisiti prima dell’aggiudicazione)“, cfr. Cons. Stato, Ad. pl., 4 maggio 2012, n. 8;
– “l’ulteriore consolidato principio (dall’Adunanza plenaria nella sent. 20 luglio 2015, n. 8), riveniente dalla richiamata regola […] secondo cui, “proprio perché la verifica può avvenire in tutti i momenti della procedura (a tutela dell’interesse costante dell’Amministrazione ad interloquire con operatori in via permanente affidabili, capaci e qualificati), allora in qualsiasi momento della stessa deve ritenersi richiesto il costante possesso dei detti requisiti di ammissione; tanto, vale la pena di sottolineare, non in virtù di un astratto e vacuo formalismo procedimentale, quanto piuttosto a garanzia della permanenza della serietà e della volontà dell’impresa di presentare un’offerta credibile e dunque della sicurezza per la stazione appaltante dell’instaurazione di un rapporto con un soggetto, che, dalla candidatura in sede di gara fino alla stipula del contratto e poi ancora fino all’adempimento dell’obbligazione contrattuale, sia provvisto di tutti i requisiti di ordine generale e tecnico-economico-professionale necessari per contrattare con la P.A (…). E tale specifico onere di continuità in corso di gara del possesso dei requisiti, è appena il caso di rilevarlo, non solo è del tutto ragionevole, […] ma è altresì non sproporzionato […]”, cfr. Cons. Stato, Ad. Pl., 20 luglio 2015, n. 8.
In considerazione della vicenda in esame, il Consiglio di Stato, sez. III, con Ordinanza del 4 gennaio 2024, n. 161, ha ritenuto che la contestuale applicazione dei consolidati orientamenti menzionati potesse portare ad esiti suscettibili di contraddire o l’uno o l’altro degli indirizzi medesimi.
In particolar modo, i tre quesiti posti nell’Ordinanza sono stati:
“i) se, fermo restando il principio della insussistenza di un potere della stazione appaltante di sindacare le risultanze delle certificazioni dell’Agenzia delle entrate attestanti l’assenza di irregolarità fiscali a carico dei partecipanti a una gara pubblica, le quali si impongono alla stessa amministrazione, il principio della necessaria continuità del possesso in capo ai concorrenti dei requisiti di ordine generale per la partecipazione alle procedure selettive comporti sempre il dovere di ciascun concorrente di informare tempestivamente la stazione appaltante di qualsiasi irregolarità che dovesse sopravvenire in corso di gara;
ii) se, correlativamente, sussista a carico della stazione appaltante, ferma restando la richiamata regola della sufficienza delle certificazioni rilasciate dalle autorità competenti, il dovere di estendere la verifica circa l’assenza di irregolarità in capo all’aggiudicatario della procedura in relazione all’intera durata di essa, se del caso attraverso l’acquisizione di certificazioni estese all’intero periodo dalla presentazione dell’offerta fino all’aggiudicazione;
iii) se, in ogni caso e a prescindere dalla sufficienza o meno delle verifiche condotte dalla stazione appaltante, il concorrente che impugni l’aggiudicazione possa dimostrare, e con quali mezzi, che in un qualsiasi momento della procedura di gara l’aggiudicataria ha perso il requisito dell’assenza di irregolarità con il conseguente obbligo dell’amministrazione di escluderlo dalla procedura stessa“.
Si attende, pertanto, la pronuncia dell’Adunanza Plenaria in materia.
Il testo completo dell’Ordinanza di rimessione è fruibile a questo link.
Avevamo già parlato di regolarità fiscale nel corso di una procedura ad evidenza pubblica qui e qui.
Per una richiesta di consulenza in materia è possibile scrivere al seguente indirizzo e-mail: consulenza@giurdanella.it
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]]>Nel caso di specie, la ditta esclusa non aveva effettuato tempestivamente il pagamento dei ratei al fisco dopo l’aggiudicazione provvisoria.
I giudici di Palazzo Spada hanno affermato che “la regolarità contributiva, nell’economia del bando di gara mutuante la disciplina normativa, è un requisito necessario di partecipazione che deve essere posseduto dall’impresa partecipante alla procedura non solo al momento di scadenza del termine di presentazione dell’offerta ma per tutto l’arco temporale in cui s’articola il procedimento di gara (cfr., da ultimo, C.G.A. 8 febbraio 2016 n. 33).”.
A tale carenza non è possibile sopperire in corso di gara attraverso una regolarizzazione successiva, in quanto ciò andrebbe a discapito della regola generale della par condicio tra i concorrenti.
Si riporta di seguito il testo della sentenza.
***
Pubblicato il 18/01/2017
N. 00184/2017REG.PROV.COLL.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4322 del 2016, proposto da:
Sieco s.p.a., in proprio e quale capogruppo mandataria Rti, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Vito Aurelio Pappalepore C.F. PPPVTI62S04A662Y, Giuseppe Rinaldi C.F. RNLGPP72C10B963G, con domicilio eletto presso Antonia De Angelis in Roma, via Portuense,104;
Rti Cogeir Costruzioni s.r.l., Rti Impresa del Fiume Spa, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi dall’avvocato Vito Aurelio Pappalepore C.F. PPPVTI62S04A662Y, con domicilio eletto presso Antonia De Angelis in Roma, via Portuense,104;
contro
Aro Taranto N.2, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’avvocato Giuseppe Misserini C.F. MSSGPP73D01L049G, con domicilio eletto presso Alfredo Placidi in Roma, via Cosseria, 2;
Comune di Martina Franca, Comune di Crispiano, Comune di Laterza, Comune di Mottola, Comune di Palagianello, Comune di Statte non costituiti in giudizio;
nei confronti di
Avr s.p.a., Impresa Sangalli Giancarlo & C. s.r.l., Teorema s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi dagli avvocati Francesco Vagnucci C.F. VGNFNC71S12H501P, Maurizio Boifava C.F. BFVMRZ64P23F205K, con domicilio eletto presso Francesco Vagnucci in Roma, piazza San Bernardo 101;
Agenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa per legge dall’Avvocatura Gen.Le dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Equitalia Sud Spa, Equitalia s.p.a., Comune di Afragola non costituiti in giudizio;
e con l’intervento di
ad opponendum:
Monteco s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati Giampaolo Maria Cogo C.F. CGOGPL41P12F965C, Eugenio Mele C.F. MLEGNE44A12L860V, con domicilio eletto presso Giampaolo Maria Cogo in Roma, via Antonio Bertoloni, 1/E;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. PUGLIA – SEZ. STACCATA DI LECCE: SEZIONE III n. 00692/2016, resa tra le parti, concernente affidamento del servizio di igiene urbana raccolta e trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati – ris.danni
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Aro Taranto N.2 e di Avr Spa e di Impresa Sangalli Giancarlo & C. Srl e di Teorema Spa e di Agenzia delle Entrate;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 15 dicembre 2016 il Cons. Oreste Mario Caputo e uditi per le parti gli avvocati Pappalepore, Misserini, Vagnucci, Stigliano Messuti, e Mele;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Sieco s.p.a., in proprio e quale mandataria RTI con Cogeir Costruzioni s.r.l., Impresa del Fiume sp.a. (d’ora in poi Sieco R.T.I.), già aggiudicataria provvisoria, ha impugnato l’esclusione (prot. n° 22 del 22 Gennaio 2016) adottata dal comune di Martina Franca, quale capofila dell’Associazione dei Comuni A.R.O./TA/2, dalla procedura aperta indetta per l’affidamento del servizio di igiene urbana, raccolta e trasporto rifiuti urbani ed assimilati nei Comuni dell’A.R.O. TA/2.
Cumulativamente, oltre ad estendere l’impugnazione agli atti connessi e conseguenti, fra i quali l’aggiudicazione del contratto disposta in via definitiva in favore di R.T.I. AVR S.p.A.-Impresa Sangalli Giancarlo & C. S.r.l.-Teorema S.p.A., ha proposto domanda di declaratoria d’inefficacia del contratto (ove stipulato) e il risarcimento in forma specifica con l’aggiudicazione dell’appalto o, in subordine, il risarcimento del danno per equivalente monetario.
Ha precisato di essere in possesso dei requisiti ritenuti viceversa assenti dalla stazione appaltante: ossia quelli di ordine generale di cui all’art. 38 primo comma lettere f) e g) del Decreto Legislativo n° 163/2006, richiesti a pena di esclusione; e, inoltre, di aver prodotto la polizza fideiussoria relativa alla cauzione provvisoria rilasciata da parte di soggetto abilitato al rilascio di garanzie nei confronti del pubblico.
Conseguentemente, ha dedotto nei motivi d’impugnazione: violazione ed erronea applicazione degli artt. 38 lett. f), 46 e 75 Decreto Legislativo n° 163/2006; violazione ed erronea interpretazione dell’art. 45 della Direttiva 2004/18/UE; violazione dei principi di proporzionalità, ragionevolezza, par condicio, concorrenza; violazione dell’art. 57 della Direttiva 2014/24/UE; erronea presupposizione in diritto e carenza di motivazione.
Vizi che inficerebbero per illegittimità derivata tutti gli atti cumulativamente impugnati.
2. Si sono costituiti in giudizio l’Associazione dei Comuni A.R.O. n° 2 della Provincia di Taranto e l’Agenzia delle Entrate (Direzione di Bari) concludendo per la declaratoria d’inammissibilità ed, in ogni caso, per la reiezione del ricorso.
3. Il Tribunale amministrativo per la regione Puglia, Lecce, sez. III, ha respinto il ricorso.
Delibati i motivi dedotti dall’amministrazione appaltante a sostegno dell’impugnato provvedimento di esclusione dalla gara del R.T.I. ricorrente, preso atto dell’attestato, in data 21 Gennaio 2016, dall’Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Bari, i giudici di prime cure hanno ritenuto “legittimo ed insuperabile quello – autonomamente idoneo a giustificarlo – basato sulla carenza del requisito della regolarità tributaria”.
Vale a dire che, in ragione del mancato tempestivo pagamento delle rate del piano di ammortamento del debito fiscale rateizzato da parte di SI. ECO S.p.A, costituente causa di decadenza dal beneficio della rateizzazione tale da rendere immediatamente “certo, scaduto ed esigibile” e quindi “definitivamente accertato” il debito tributario, il Tribunale ha ritenuto sussistente il presupposto di fatto previsto quale causa d’esclusione di cui all’art. 38 primo comma lett. g) secondo comma del Decreto Legislativo 12 Aprile 2006 n° 163.
4. Appella la sentenza Sieco R.T.I. Resistono Aro Taranto N.2, Avr s.p.a., Impresa Sangalli Giancarlo & C. s.r.l., Teorema s.p.a. (d’ora in poi R.T.I. Avr s.p.a.), Agenzia delle Entrate. È intervenuta ad opponendum Monteco s.r.l.
5. Alla pubblica udienza del 15.12.2016 la causa, su richiesta delle parti, è stata trattenuta in decisone.
6. In limine va affermata la legittimazione all’intervento ad opponendum in appello di Monteco s.r.l. , capogruppo del raggruppamento divenuto – dopo che RTI Avr s.p.a. è stato escluso dalla gara con provvedimento impugnato ancora sub judice – aggiudicatario definitivo (d. 9 maggio 2016), cui non è stato notificato l’appello.
7. Col primo motivo d’appello, Sieco R.T.I. lamenta l’errore di giudizio in cui sarebbero incorsi i giudici di prime cure nel ritenere definitivamente accertata l’irregolarità tributaria nonostante l’impugnazione, innanzi alla Commissione tributaria provinciale di Bari, dell’intimazione di pagamento, della cartella esattoriale e dell’implicito provvedimento di revoca del beneficio della rateizzazione.
8. Il motivo è infondato.
8.1 Il pagamento dell’obbligazione tributaria, definitivamente accertata e quindi divenuta certa, liquida ed esigibile di cui a due distinte cartelle esattoriali, è stata rateizzato secondo il piano d’ammortamento concordato con l’ente impositivo.
Il mancato tempestivo pagamento dei ratei ha comportato, ai sensi dell’art. 3 bis, comma 4, d.lgs. n.462/1997, la decadenza dal beneficio della rateizazione di un debito tributario che già al momento della presentazione dell’offerta era oggetto del procedimento di riscossione.
Le cause del ritardato pagamento, l’esiguità temporale del ritardo, l’avvenuto successivo pagamento, contrariamente a quanto dedotto da RTI appellante, non fanno venir meno il fatto oggettivo della maturata decadenza dal beneficio.
Così come il ricorso tributario avverso le cartelle esattoriali notificate alla società per l’omesso tempestivo pagamento dei ratei, in quanto deducete vizi propri del solo procedimento esattivo, non incidono sulla definitività dell’obbligazione tributaria ex sé (a monte, già) certa, liquida ed esigibile (cfr., in termini, Cons. Stato, ad.plen. 20 agosto 2013 n. 20).
Dopo l’aggiudicazione provvisoria disposta in favore de RTI, verificata ex art. 48 d.lgs. n.163/2006 l’intervenuta decadenza dal beneficio della rateizzazione, correttamente la stazione appaltante ha adottato il provvedimento d’esclusione impugnato.
8.2 Né, seguendo il filo logico che intesse la trama delle censure in esame, è condivisibile evocare un’anodina categoria di “violazione tributaria transitoria” che, insussistente al momento di presentazione dell’offerta, semmai rileverebbe sub specie d’irregolarità ex art. 38 lett. g) d.lgs. n. 163/2006, ove concretantesi successivamente, solo al tempo dell’aggiudicazione del contratto.
In disparte la contraddizione in termini insita nel ritenere un fatto accaduto (recte: la violazione) ancora in fieri, l’argomento trascura di considerare che il debito tributario era già sussistente al momento di presentazione dell’offerta, e che il ritardato pagamento dei ratei d’ammortamento ha comportato la decadenza del beneficio della rateizzazione di un’obbligazione tributaria definitivamente accertata e già liquida ed esigibile.
8.3 Sotto altro profilo, mette conto rilevare che la regolarità contributiva, nell’economia del bando di gara mutuante la disciplina normativa, è un requisito necessario di partecipazione che deve essere posseduto dall’impresa partecipante alla procedura non solo al momento di scadenza del termine di presentazione dell’offerta ma per tutto l’arco temporale in cui s’articola il procedimento di gara (cfr., da ultimo, C.G.A. 8 febbraio 2016 n. 33).
In caso contrario, accedendo all’indirizzo patrocinato dall’appellante, la regolarizzazione postuma in corso di gara pregiudicherebbe la par condicio (cfr., Tar Lazio, Roma, 15 settembre 2015): dalla scansione temporale delle fasi del procedimento dipenderebbe il rilievo o meno del possesso del requisito.
La posizione soggettiva dell’offerente diverrebbe variabile dipendente del decorso (contingente) del tempo con cui si svolgono le operazioni di gara: un esito affatto antitetico ai principi di trasparenza e parità di trattamento che conformano ab imis le procedure concorrenziali pubbliche.
8.4 Venendo agli altri motivi d’appello, la normativa richiamata non presta il fianco ai dubbi di compatibilità con i principi comunitari già esclusi dal Tribunale e riproposti in appello.
È dirimente l’indirizzo assunto a riguardo da questa Sezione (n. 261 del 17 gennaio 2013 e n. 262 del 23 gennaio 2012) laddove, nelle fattispecie in esame, restringe (se non escludendo del tutto) i margini di valutazione riservati alla stazione appaltante, tale da scongiurare la violazione dei principi di proporzionalità o irragionevolezza sollevati dall’appellante.
Senza passare sotto silenzio l’inefficacia delle disposizioni contenute in direttive non esecutive a disciplinare situazioni giuridiche maturate, come quella che ne occupa, nel vigore del regime normativo anteriore (cfr. Cons. Stato, ad. plen., 30 luglio 2014 n. 16).
9. L’infondatezza dell’appello consente di ritenere assorbiti i residui motivi con i quali vengono riproposte le censure non esaminate dal Tar.
10. Le spese di lite del presente grado di giudizio, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge
Condanna Sieco R.T.I. al pagamento delle spese di lite del presente grado di giudizio in favore di Aro Taranto N.2, R.T.I. Avr s.p.a., Agenzia delle Entrate e Monteco s.r.l. che si liquidano in complessivi 10.000 )diecimila) euro, oltre diritti ed accessori di legge, da dividersi fra loro in parti uguali.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 dicembre 2016 con l’intervento dei magistrati:
Francesco Caringella, Presidente
Sandro Aureli, Consigliere
Claudio Contessa, Consigliere
Luigi Massimiliano Tarantino, Consigliere
Oreste Mario Caputo, Consigliere, Estensore
| L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
| Oreste Mario Caputo | Francesco Caringella | |
IL SEGRETARIO
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]]>L'articolo Codificato l’abuso del diritto: solo sanzione amministrativa proviene da Giurdanella.it.
]]>L’abuso del diritto e elusione fiscale si unificano in un unico concetto (inserendo un nuovo articolo nella legge sullo statuto del contribuente) che ha una valenza generale, con riguardo a tutti i tributi (imposte sui redditi e imposte indirette, fatta comunque salva la speciale disciplina vigente in materia doganale).
I presupposti per l’esistenza dell’abuso sono:
Quando Agenzia delle Entrate accerta la condotta abusiva, le operazioni elusive effettuate dal contribuente diventano inefficaci ai fini tributari e, quindi, non sono ottenibili i relativi vantaggi fiscali.
Non si considerano invece abusive le operazioni giustificate da “valide ragioni extrafiscali non marginali” anche di ordine organizzativo o gestionale, che rispondono a finalità di miglioramento strutturale o funzionale dell’impresa o dell’attività professionale del contribuente.
Nel procedimento di accertamento dell’abuso del diritto l’onere della prova della condotta abusiva grava sull’amministrazione finanziaria, mentre il contribuente è tenuto a dimostrare la sussistenza delle “valide ragioni extrafiscali” che stanno alla base delle operazioni effettuate.
Il decreto introduce alcune novità in tema di termini di accertamento. A tutela del contribuente si prevede che il raddoppio dei termini in presenza di un reato penale sia possibile a condizione che la denuncia all’autorità giudiziaria da parte dell’Amministrazione finanziaria sia inviata entro i termini ordinari dell’accertamento. Il raddoppio non opera se la denuncia sia presentata o trasmessa oltre la scadenza ordinaria dei termini. A normativa vigente, invece, l’amministrazione finanziaria può beneficiare del raddoppio anche se non è stata ancora inoltrata una formale denuncia, ovvero se la stessa è stata presentata oltre i termini ordinari .
Con lo stesso decreto viene istituito un nuovo schema di relazioni tra l’Agenzia delle Entrate e i contribuenti (tax compliance) denominato “Regime di adempimento collaborativo”, valevole in via di prima applicazione per le imprese di maggiori dimensioni.
L’accesso al regime, su base volontaria, è subordinato al possesso da parte del contribuente di un sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale, che consenta l’autovalutazione preventiva e il monitoraggio dei rischi. Attraverso l’istaurazione di un regime di scambio continuo di informazioni improntato alla trasparenza, con imposizione di doveri a carico dell’Agenzia delle entrate e del contribuente si realizza anticipatamente un sistema di controllo per prevenire potenziali controversie fiscali.
L'articolo Codificato l’abuso del diritto: solo sanzione amministrativa proviene da Giurdanella.it.
]]>L'articolo A.P. Consiglio di Stato: no gare se non è stata accolta la rateizzazione dei debiti proviene da Giurdanella.it.
]]>Dalla lettura della suddetta sentenza emerge chiaramente come non possa partecipare ad una procedura di gara (ex art. 38, comma 1, lett. g, del Codice dei Contratti pubblici) l’impresa che, al momento della scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione, non abbia conseguito il provvedimento di accoglimento dell’istanza di rateizzazione del debito tributario. Con la conseguenza che l’impresa che vuole candidarsi ad una procedura a evidenza pubblica al momento in cui spira termine di presentazione della domanda di partecipazione deve aver conseguito dal Fisco il provvedimento di accoglimento dell’istanza di rateizzazione.
I giudici dell’Adunanza Plenaria, hanno dunque aderito alla tesi più rigorosa in materia secondo cui il requisito della regolarità fiscale può dirsi sussistente solo qualora, prima del decorso del termine per la presentazione della domanda di partecipazione alla gara di appalto, l’istanza di rateizzazione sia stata accolta con l’adozione del relativo provvedimento costitutivo.
Pertanto l’ammissione alla procedura è subordinata alla condizione che “l’istanza di rateizzazione sia stata accolta prima della scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione alla gara e preceda l’autodichiarazione circa il possesso della regolarità, essendo inammissibile una dichiarazione che attesti il possesso di un requisito in data futura”.
Inoltre i Giudici di Palazzo Spada osservano nella sentenza che sul piano teleologico la rateizzazione del debito tributario “è espressione del favore legislativo verso i contribuenti in temporanea difficoltà economica, ai quali viene offerta la possibilità di regolarizzare la propria posizione tributaria senza incorrere nel rischio di insolvenza. Pertanto, condizione per la concessione del beneficio è la dimostrazione dell’obiettiva situazione di temporanea difficoltà in cui versa il debitore impossibilitato a pagare in un’ unica soluzione il debito iscritto a ruolo e, tuttavia, in grado di sopportare l’onere finanziario derivante dalla ripartizione dello stesso debito in un numero di rate congruo rispetto alle sue condizioni patrimoniali”.
L’approvazione della rateizzazione, spiegano i giudici, si traduce in un beneficio che comporta la sostituzione del debito originario con uno diverso, secondo un meccanismo di stampo estintivo-costitutivo che dà vita ad una novazione dell’obbligazione originaria. Tale meccanismo novativo fa sì che, nell’arco di tempo che precede l’accoglimento della domanda, resta in vita il debito originario, la cui esistenza è ammessa dallo stesso contribuente con la presentazione della domanda di rateizzazione del debito. Debito che dunque grava sul contribuente finché non venga accolta l’istanza di dilazione del pagamento delle somme iscritte a ruolo, e che in quanto tale è certo (tanto nella sua esistenza quanto nel suo ammontare), scaduto ed esigibile nei sensi richiesti dal comma 2 dell’art. 38 del codice dei contratti pubblici.
Così statuendo, il Collegio ha rigettato l’appello di un’impresa avverso la revoca dell’aggiudicazione provvisoria di un bando per mancanza dei requisiti di regolarità fiscale. Tale orientamento rigoroso espresso dai giudici di Palazzo Spada risulta anche confermato anche dalla recente giurisprudenza comunitaria e nazionale nonché dall’Autorità di vigilanza dei contratti pubblici (cfr. determinazione 16 maggio 2012, n. 1). Non vi è dunque alcuna possibilità di partecipazione alle gare pubbliche per le imprese che non abbiano provveduto a regolarizzare la propria posizione fiscale.
Per ulteriori approfondimenti si rende disponibile il testo della sentenza
L'articolo A.P. Consiglio di Stato: no gare se non è stata accolta la rateizzazione dei debiti proviene da Giurdanella.it.
]]>L'articolo Appalti pubblici: il Consiglio di Stato apre le porte alla rateizzazione fiscale proviene da Giurdanella.it.
]]>In particolare, la questione oggetto di esame del Consiglio di Stato è stabilire se, ai fini dell’integrazione del requisito della regolarità fiscale di cui al predetto art. 38, sia sufficiente che, entro il termine di presentazione dell’offerta, sia stata presentata da parte del concorrente istanza di rateazione del debito tributario o piuttosto occorra che il relativo procedimento si sia concluso con provvedimento favorevole.
Tre le opzioni ermeneutiche astrattamente percorribili prese in considerazione dall’Adunanza Plenaria, ai fini della regolarità fiscale:
a) è necessaria la positiva definizione della procedura di rateazione con l’accoglimento dell’istanza del contribuente prima della scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione fissato dalla lex specialis;
b) è sufficiente la sola presentazione dell’istanza di rateazione entro il termine di presentazione della domanda di partecipazione alla gara;
c) è sufficiente aver presentato istanza di rateazione, a condizione, però, che la relativa procedura si sia conclusa positivamente prima dell’aggiudicazione della gara e della conseguente stipulazione del contratto.
Tuttavia è evidente l’inidoneità della mera presentazione della domanda di ammissione alla procedura di rateizzazione (tesi b)) a soddisfare il requisito della regolarità contributiva, in virtù della circostanza che l’ammissione alla rateazione non consegue automaticamente, non essendo atto dovuto da parte della Pubblica Amministrazione e dovendo, peraltro, quest’ultima accertare e valutare discrezionalmente lo stato di “obiettiva difficoltà economica”, presupposto necessario per la concessione del beneficio.
Né può ammettersi una sorta di ammissione condizionata (tesi c)) che, contrasterebbe con i principi di efficienza e di tempestività tipici dell’azione amministrativa e della procedura di evidenza pubblica che impone che “i requisiti di partecipazione siano verificati in modo compiuto al momento di presentazione delle domande”.
Conformemente alla giurisprudenza comunitaria in materia e a quella nazionale, nonché in linea con quanto più volte espresso dall’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici, il Consiglio di Stato ha, quindi, aderito alla tesi più rigorosa secondo la quale: “il requisito della regolarità fiscale può dirsi sussistente solo qualora, prima del decorso del termine per la presentazione della domanda di partecipazione alla gara di appalto, l’istanza di rateizzazione sia stata accolta con l’adozione del relativo provvedimento costitutivo”.
Si riesce, così, ad ampliare quanto più possibile la platea dei soggetti ammessi alle procedure di gara, in virtù del principio del favor partecipationis, senza però compromettere la necessaria tutela del contraente pubblico, in ordine alla solvibilità e alla solidità finanziaria del soggetto con cui si troverà a contrarre.
Per ulteriori approfondimenti, si rimanda la testo integrale della sentenza dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 15 del 5 giugno 2013.
L'articolo Appalti pubblici: il Consiglio di Stato apre le porte alla rateizzazione fiscale proviene da Giurdanella.it.
]]>L'articolo Sul requisito della regolarità fiscale: basta la sola domanda di rateazione del debito? proviene da Giurdanella.it.
]]>Nel caso di specie l’impresa appellante contesta la legittimità del provvedimento di revoca dell’aggiudicazione provvisoria per mancanza del requisito della regolarità fiscale di cui all’art. 38 comma 1 lett g) Dlgs 163/2006 in capo all’impresa ausiliaria di cui si è avvalsa per dimostrare il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale.
Nulla quaestio sull‘inesistenza dell’inadempimento tributario ove il contribuente sia stato ammesso al pagamento rateale prima della presentazione della domanda di partecipazione alla gara d’appalto.
Il nodo da sciogliere è rappresentato da quell’unica cartella di pagamento notificata all’ausiliaria in corso di gara, la cui istanza di rateazione è stata accolta dopo l’aggiudicazione provvisoria, che sarebbe dimostrativa di una irregolarità fiscale non sanata alla scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione.
Ad avviso della V sezione “non può essere revocata in dubbio l’applicazione del principio secondo il quale in tutte le procedure nelle quali diversi interessati si contendono l’attribuzione di un bene della vita, offerto dall’Amministrazione, i requisiti di partecipazione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle istanze di partecipazione. Nel caso di specie, quindi, non ha certamente rilievo il fatto che l’ausiliaria dell’appellante sia stata ammessa a rateazione dopo la scadenza del suddetto termine”.
L’ordinanza in questione segue quella della VI sezione (ord. n. 766 dell’11 febbraio 2013), che già aveva rimesso all’Adunanza Plenaria la medesima questione dell‘idoneità o meno della mera presentazione dell’istanza di rateazione di un debito tributario ad escludere la situazione di irregolarità contributiva del contribuente, di cui vengono condivise le osservazioni.
Si ricorda infatti che diversa è la posizione di chi chiede di essere ammesso a dilazionare il pagamento di fronte ad una difficoltà finanziaria da quella di chi, avendo evaso un’imposta, ottenga di poter pagare ratealmente il dovuto (che verrebbe privilegiato rispetto ai contribuenti diligenti pur essendo evasore fiscale), nonché il fatto che l’ammissione alla rateazione non costituisce di norma atto dovuto, in quanto l’art. 19 del D.P.R. n. 602/1973 conferisce all’Amministrazione finanziaria la discrezionalità di valutare “l’obiettiva difficoltà economica”, determinante per l’eventuale concessione della rateazione di somme iscritte a ruolo.
Osservazioni che farebbero propendere per la soluzione più rigorosa.
Si attende quindi la pronuncia definitiva dell’Adunanza Plenaria.
Nell’attesa, si rende disponibile il testo integrale dell’ordinanza n. 2031 del 15 aprile 2013 della V sezione del Consiglio di Stato.
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