rifiuti Archives - Giurdanella.it https://www.giurdanella.it/tag/rifiuti/ Rivista di diritto amministrativo dal 1998 Wed, 21 Aug 2024 18:08:15 +0000 it-IT hourly 1 https://wordpress.org/?v=7.1.3 Abbandono di rifiuti: il punto della giurisprudenza https://www.giurdanella.it/2024/08/abbandono-di-rifiuti-il-punto-della-giurisprudenza/ Wed, 21 Aug 2024 18:08:15 +0000 https://www.giurdanella.it/?p=57054 Segnaliamo due recenti sentenze della Corte di Cassazione Penale e del Consiglio di Stato in materia di rifiuti e, in particolar modo, sulla condotta di abbandono dei rifiuti. Dal punto di vista penale, gli articoli 255 e 256, comma 2, del Testo Unico Ambiente (d.lgs. 152/2006) puniscono chi, in qualità di privato cittadino o di […]

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Segnaliamo due recenti sentenze della Corte di Cassazione Penale e del Consiglio di Stato in materia di rifiuti e, in particolar modo, sulla condotta di abbandono dei rifiuti.

Dal punto di vista penale, gli articoli 255 e 256, comma 2, del Testo Unico Ambiente (d.lgs. 152/2006) puniscono chi, in qualità di privato cittadino o di esercente un’attività imprenditoriale, “abbandona o deposita rifiuti ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee”.

Di recente, la Cassazione Penale, con sentenza n. 29076/2024 ha ulteriormente chiarito l’ambito di applicazione dell’articolo 256, comma 2, d.lgs. 152/2006 con specifico riferimento all’autore della condotta illecita; la norma, infatti, individua come soggetto attivo il titolare di un’impresa ovvero il responsabile di un ente.

Nel caso concreto all’esame del supremo consesso, la difesa aveva cercato di contestare l’applicabilità dell’articolo 256, comma 2, ritenendo che la condotta dell’imputato fosse riconducibile alla fattispecie di cui all’articolo 255 TUA, che punisce l’abbandono di rifiuti commesso dal comune cittadino.

Tuttavia, le risultanze probatorie fornite dalla pubblica accusa non davano spazio a ricostruzioni alternative; la quantità ed eterogeneità dei rifiuti trasportati e poi abbandonati, il fatto che l’autocarro  utilizzato per il trasporto risultasse iscritto all’albo dei gestori ambientali e, infine, la circostanza che il mezzo fosse di proprietà dell’imputato e che fosse stato ceduto in comodato a una società operante nel settore del recupero materiali lasciavano intendere che la gestione e l’abbandono dei rifiuti fossero connesse, foss’anche in via del tutto occasionale, ad un’attività d’impresa.

Con la sentenza in analisi, dunque, la Cassazione ha dimostrato che la contestazione del reato di cui all’articolo 256, comma 2, TUA non richiede la sussistenza di requisiti formali che consentano di identificare il soggetto attivo come imprenditore o responsabile di un ente (come, ad esempio, iscrizione a specifici registri, delibera assembleare di nomina a responsabile legale dell’ente), essendo sufficiente il dato fattuale dello svolgimento di un’attività economica riconducibile nell’alveo dell’articolo 2082 c.c. (“È imprenditore chi esercita professionalmente un’attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi”).

La seconda sentenza che proponiamo si occupa di un aspetto complementare a quello penalistico, ossia delle conseguenze amministrative del deposito incontrollato di rifiuti in violazione dell’articolo 192 TUA.

La predetta norma stabilisce che, oltre alle sanzioni penali previste dagli articoli 255 e 256 TUA, chi abbandona rifiuti o li deposita in maniera incontrollata “è tenuto a procedere alla rimozione, all’avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull’area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa, in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al controllo.”

Il Consiglio di Stato, con sentenza n. 5694/2024, si è pronunciato sul ricorso presentato dai proprietari di un fondo che, per anni, era stato occupato abusivamente da soggetti terzi, i quali avevano generato una condizione di degrado, dovuta anche all’abbandono di rifiuti in quella stessa area; i ricorrenti avevano dedotto l’illegittimità dell’ordinanza con cui erano stati intimati, in qualità di proprietari del fondo, a rimuovere i suddetti rifiuti e a ripristinare lo stato dei luoghi, ritenendo di non esservi tenuti.

Ebbene, il Collegio, pur essendo consapevole che, in materia di danno ambientale, la giurisprudenza esonera il proprietario diligente (ossia che abbia vigilato sul proprio fondo e che, dunque, non sia responsabile dell’inquinamento) da qualsiasi onere di bonifica, ha stabilito che nella vicenda concreta tale orientamento fosse inapplicabile.

Il Consiglio di Stato, infatti, ha ritenuto che ai proprietari/ricorrenti fossero imputabili “una grave e colpevole assenza di vigilanza”; confortato dalle risultanze documentali introdotte in giudizio, il Collegio ha rilevato che lo stato di degrado dei luoghi fosse in parte imputabile ai proprietari, i quali avevano lasciato il fondo in uno stato d’abbandono e di incuria tali da permettere a terzi di introdurvisi e di abbandonare per anni rifiuti.

Tale ricostruzione è corroborata da una monolitica giurisprudenza della Corte di Cassazione, secondo cui “la responsabilità, di cui al d.lgs. n. 152 del 2006, art. 192 può essere” non solo “commissiva, quella a carico dell’autore del fatto inquinamento”, ma anche “omissiva, quella del proprietario o altro titolare di diritto reale cui è ascrivibile l’omessa diligenza, derivante dal fatto di essersi disinteressato a lungo del bene, permettendo colposamente che esso potesse essere scelto dall’autore materiale come luogo di discarica di rifiuti” (v. Cass. Civ. Sez. III, n. 14612/2020).

Anche nella giurisprudenza del Consiglio di Stato, come ricordato all’interno della sentenza, vi sono pronunce dello stesso tenore, secondo cui “la a condotta illecita del terzo, responsabile dell’abbandono di rifiuti in luogo pubblico, non esonera dalla responsabilità il proprietario (rectius il titolare di diritti reali o personali di godimento) che abbia tollerato, per trascuratezza, negligenza e incuria, la trasformazione del suo terreno in discarica abusiva – ovvero la proliferazione delle condotte illecite dei terzi – e dunque non è di per sé una causa che rende non imputabile al proprietario l’evento (la trasformazione del suo terreno in discarica abusiva), né frattura il nesso di causalità tra la sua condotta colposa (id est, caratterizzata dalla trascuratezza e dalla incuria)” e l’evento stesso, per cui, “l’art. 192 d.lgs. 152/2006”, in caso di depositi di rifiuti discendenti da fatti illeciti di soggetti ignoti, “impone … all’amministrazione di disporre le misure ivi previste nei confronti del proprietario che – per trascuratezza, superficialità o anche indifferenza o proprie difficoltà economiche – nulla abbia fatto e non abbia adottato alcuna cautela volta ad evitare che vi sia in concreto l’abbandono dei rifiuti” (Cons. di St., sez. V, 17 luglio 2014, n. 3786).”

La pronuncia analizzata conferma, dunque, che in caso di abbandono di rifiuti l’amministrazione comunale potrà ottenere dal proprietario negligente che non abbia adeguatamente vigilato sulla sua proprietà la rimessione in pristino dei luoghi e la rimozione dei rifiuti, con indubbi vantaggi per la spesa pubblica che non dovrà farsi carico di costi non indifferenti.

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Il TAR Sicilia sul quantum della tassa rifiuti (Tari) per aziende e cittadini: “attenzione ai debiti pregressi” https://www.giurdanella.it/2019/09/il-tar-sicilia-sul-quantum-della-tassa-rifiuti-tari-per-aziende-e-cittadini-attenzione-ai-debiti-pregressi/ Sat, 07 Sep 2019 20:59:45 +0000 https://www.giurdanella.it/?p=52484 “Illegittimo l’aumento della Tari dell’anno in corso per colmare debiti pregressi”. E’ stata pubblicata giovedì 5 settembre, la sentenza del Tar Sicilia, Sezione Terza, n. 2158/2019, che ha accolto il ricorso proposto da alcuni cittadini ed aziende del Comune di Campobello di Licata, assistiti dagli avvocati Carmelo Giurdanella e Claudia Adonia, contro una delibera comunale […]

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“Illegittimo l’aumento della Tari dell’anno in corso per colmare debiti pregressi”.

E’ stata pubblicata giovedì 5 settembre, la sentenza del Tar Sicilia, Sezione Terza, n. 2158/2019, che ha accolto il ricorso proposto da alcuni cittadini ed aziende del Comune di Campobello di Licata, assistiti dagli avvocati Carmelo Giurdanella e Claudia Adonia, contro una delibera comunale che prevedeva un aumento della tariffa della tassa sui rifiuti (Tari) per colmare dei debiti degli anni precedenti che non erano stati interamente coperti con le tasse dei relativi anni finanziari a cui facevano riferimento.

La sentenza ha chiarito che “La Tari è corrisposta in base alla tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un’autonoma obbligazione tributaria”.

La tariffa annuale deve pertanto bastare a sé stessa relegando a eccezionali le ipotesi in cui le amministrazioni possono colmare la copertura dei debiti pregressi attraverso un aumento della tariffa dell’anno successivo.

Aumentare la tassa dell’anno successivo rispetto al precedente è sicuramente la strada più semplice da seguire per l’amministrazione soprattutto quando deve rimediare agli errori commessi negli anni finanziari precedenti, in tal modo infatti sono i cittadini e le imprese a pagare per gli errori o le negligenze degli amministratori.

Di seguito, la sentenza del TAR.

* * *

Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Terza)

Sentenza n. 1458 del 5 settembre 2019

(presidente Maria Cristina Quiligotti, estensore Calogero Commandatore)

(…)

Diritto

E. Il ricorso è fondato e deve essere accolto nei termini infra-esposti.

E.1 L’art. 1, comma 650, della l. 27 dicembre 2013, n. 147, chiarisce che “La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un’autonoma obbligazione tributaria”; sicché la complementare regola fissata dal successivo comma 654 del citato art. 1 della l. n. 147/2013, secondo cui deve essere assicurato l’integrale recupero dei costi di investimento “e di esercizio relativi al servizio, […] ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente”) correttamente interpretato «va inteso nel senso che i relativi costi devono essere calcolati secondo il criterio della competenza (in forza del quale ogni costo rileva temporalmente in relazione al momento di maturazione del fatto gestionale sotteso), di modo che ogni tariffa annuale sia costruita in maniera da bastare a se stessa, e non nascere gravata da ulteriori oneri (estranei all’esercizio di competenza) […] le ipotesi di inserimento di costi riferibili ad anni precedenti nel Piano Economico Finanziario relativo all’anno successivo sono, infatti, eccezionali e derogatorie […] l’inclusione tout court di eventuali deficit accumulati in annualità pregresse sembra far ricadere i relativi costi su utenti attuali (es. nuovi residenti) del servizio che ben potrebbero non averne usufruito nell’anno precedente, e tanto in contrasto con la ratio del tributo de quo; [giacché] una diversa interpretazione potrebbe portare alla inammissibile conseguenza di avallare – in via ordinaria – eventuali comportamenti inerti della P.A., riversando ad libitum e sine die sulle tariffe delle annualità successive i costi – anche ordinari – di annualità pregresse» (T.A.R. Puglia, Lecce, Sez. II, 23 febbraio 2017, n. 352). 

Il comma 654 bis dell’art. 1 della l. 27 dicembre 2013, n. 147, poi, nel prevedere la possibilità che tra le componenti di costo della T.A.R.I. possano essere considerati anche “gli eventuali mancati ricavi relativi a crediti risultati inesigibili con riferimento alla tariffa di igiene ambientale, alla tariffa integrata ambientale, nonché al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES)”, consente l’esclusivo recupero di crediti divenuti inesigibili afferenti a forme di prelievo tributario anteriori alla T.A.R.I. (T.I.A.1, T.I.A.2 e T.A.R.E.S.) e non invece ad annualità pregresse della stessa tipologia di tributo.

In ogni caso − pur volendo ammettere che anche i crediti inesigibili afferenti alla T.A.R.I. possano costituire costi da coprire con l’aumento del prelievo fiscale per gli anni successivi − la deliberazione impugnata ha fissato la T.A.R.I. per l’anno

2018 computando tra i costi anche le perdite degli esercizi precedenti afferenti agli oneri necessari a effettuare l’integrale e immediato pagamento dei servizi prestati e fatturati dalla “Catanzaro Costruzioni s.r.l.”, società gestrice della discarica, e dalla “Dedalo Ambiente AG3 S.p.A.”, A.T.O. cui il Comune intimato è socio di minoranza.

Ne consegue che non emergono, neppure in astratto, ipotesi eccezionali legittimanti delle deroghe alle regole fin qui esposte, giacché i costi ut supra indicati costituiscono esiti prevedibili da coprire con i necessari ricavi derivanti, in base a una buona e oculata programmazione, dalla corretta e legittima determinazione della tariffa per l’anno precedente e dalla sua regolare e sistematica riscossione. Inoltre, una diversa interpretazione – sostenuta dalla difesa del Comune intimato – potrebbe portare all’inammissibile conseguenza di avallare, in via “ordinaria”, eventuali comportamenti colpevolmente inerti/illegittimi della P.A., riversando ad libitum sulle tariffe delle annualità successive i costi, anche ordinari, inerenti ad annualità pregresse.

Deve, inoltre, evidenziarsi che gli equilibri di bilancio possono adeguatamente e prevedibilmente salvaguardarsi facendo ricorso all’art. 193, comma 3, della legge 18 agosto 2000, n. 267, che, in deroga all’art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, consente all’ente di modificare, in sede consuntiva, le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza con efficacia retroattiva.

F. Sotto tale profilo, pertanto, il ricorso deve essere accolto e la delibera impugnata deve essere annullata.

G. Le spese del giudizio seguono la soccombenza nei confronti del Comune e sono liquidate come da dispositivo ai sensi del d.m. n. 55/2014, tenuto conto del valore interminabile della causa e dell’assenza di attività di trattazione e istruttoria.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.

Condanna il Comune al pagamento delle spese processuali a favore dei ricorrenti – in solido fra loro – che si liquidano in euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00) oltre al rimborso delle spese forfettarie ex art. 2, comma 2, del d.m. n. 55/2014 della C.p.A. e dell’I.V.A., nella misura di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

(Depositata il 5 settembre 2019)

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TARI, il TAR Sicilia annulla la tassa sui rifiuti del Comune di Campobello di Licata https://www.giurdanella.it/2019/09/tari-il-tar-sicilia-annulla-la-tassa-sui-rifiuti-del-comune-di-campobello-di-licata/ Sat, 07 Sep 2019 16:07:53 +0000 https://www.giurdanella.it/?p=52480 Un gruppo di cittadini e di imprese, tutte residenti a Campobello di Licata, assistiti dagli avvocati Carmelo Giurdanella e Claudia Adonia dello studio legale Giurdanella & Partners, hanno impugnato al TAR Sicilia la deliberazione comunale che aveva stabilito la tariffa della tassa sui rifiuti (TARI). Il ricorso, presentato un anno fa, è stato ora deciso […]

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Un gruppo di cittadini e di imprese, tutte residenti a Campobello di Licata, assistiti dagli avvocati Carmelo Giurdanella e Claudia Adonia dello studio legale Giurdanella & Partners, hanno impugnato al TAR Sicilia la deliberazione comunale che aveva stabilito la tariffa della tassa sui rifiuti (TARI).

Il ricorso, presentato un anno fa, è stato ora deciso con sentenza (n. 2158 del 2019) che ha annullato gli atti comunali impugnati, riconoscendo le ragioni dei ricorrenti.

Nel caso di specie, il Comune di Campobello di Licata dovrà prendere atto di quanto stabilito nella sentenza, che dovrà essere eseguita tempestivamente dall’autorità amministrativa, ma in generale l’orientamento del TAR Sicilia costituirà sicuramente un precedente giurisprudenziale sul tema della tassa sui rifiuti.

Infatti il Tar, con questa sentenza, ha indicato dei principi che tutte le Amministrazioni dovranno seguire prima di stabilire, di anno in anno, l’ammontare della TARI.

Qui il commento ed il testo integrale della sentenza.

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Autorizzazione Integrata Ambientale per apertura discarica, solo come ultima opzione https://www.giurdanella.it/2019/04/autorizzazione-integrata-ambientale-rifiuti-discarica/ Fri, 12 Apr 2019 08:37:41 +0000 http://www.giurdanella.it/?p=48802 L'Autorizzazione Integrata Ambienta per la gestione di una discarica, e il principio del conferimento dei rifiuti in discarica come extrema ratio

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Caratteristiche e natura giuridica dell’Autorizzazione Integrata Ambientale per l’esercizio dell’attività di discarica del privato, alla luce del principio generale per cui conferimento in discarica dei rifiuti costituisce l’ultima opzione prevista per il trattamento dei rifiuti, una volta accertata l’impossibilità di soluzioni alternative.

Tar Puglia – Bari, sez. II, 4 marzo 2019, n. 342

Un’impresa impugnava davanti al TAR il diniego dell’autorizzazione integrata ambientale, adottato dalla Provincia di Foggia relativo ad un progetto riguardante la realizzazione di un impianto di discarica di rifiuti speciali non pericolosa.

Ai fini di accertare e confermare la legittimità del diniego, il Tar Puglia realizza un’approfondita disamina della normativa in materia di gestione dei rifiuti, e della natura giuridica dell’A.I.A.

La c.d. Gerarchia dei rifiuti nell’ordinamento comunitario e la discarica come extrema ratio

Il Tar Puglia ha ritenuto che per esaminare correttamente le condizioni dell’Autorizzazione Integrata occorre partire dai principi fondamentali in materia di gestione dei rigiuti.

La disciplina dei rifiuti risulta regolamentata in ambito comunitario (art. 191 T.F.U.E.), le cui politiche hanno per obiettivo la realizzazione di una c.d. società del riciclaggio: infatti l’art. 179 del d.lgs. n. 152/2006 (come modificato dal d.lgs. n. 4 del 2008 prima e dal d.lgs. n. 205 del 2010 poi) stabilisce la gerarchia dei rifiuti, intesa come “ordine di priorità” nella politica e nell’attività di gestione dei rifiuti, che vede come opzioni da seguire nell’ordine:

a) la prevenzione, intesa come insieme di misure volte ad impedire la produzione di rifiuti;

b) la preparazione per il riutilizzo, definita come operazione di controllo, pulizia e riparazione, che permette il riutilizzo del bene;

c) il riciclaggio, ovvero quella particolare forma di recupero attraverso il trattamento con tecniche appropriate per ottenere altri prodotti o materiali;

d) il recupero di altro tipo, come ad esempio avviene con le tecniche di recupero per produrre energia e l’utilizzo del rifiuto pretrattato come combustibile, e, solo in ultimo,

e) lo smaltimento, che a sua volta può avvenire, secondo due modalità principali. La prima è costituita dall’incenerimento, la seconda (residuale) dal conferimento a discarica.

Il conferimento in discarica dei rifiuti costituisce, per quanto detto, l’ultima opzione prevista per il trattamento dei rifiuti. È dunque la scelta ultima e residuale, ossia di extrema ratio. 

La realizzazione di discariche nel territorio comporta non solo la necessità di realizzare progetti assistiti da una serie di misure di cautela, volte a scongiurare pericoli di inquinamento, ma richiede anche un’attenta attività di pianificazione del territorio e di programmazione degli interventi, in modo tale da poter ubicare le discariche da realizzarsi, come ultima opzione del sistema del trattamento dei rifiuti, in sicurezza e in luoghi confacenti.

L’autorizzazione all’apertura di una discarica

La realizzazione di una discarica è un’attività di eminente pubblico interesse, in ordine alla quale non sussiste un diritto precostituito all’esercizio in capo al gestore ambientale, bensì un interesse alla legittimità degli atti dell’amministrazione, nella misura in cui l’attività di discarica sia contemplata come attività utile e necessaria, nell’ambito della programmazione della gestione dei rifiuti.

L’attività di discarica non costituisce un’attività libera, bensì un’attività, riservata a soggetti muniti di predeterminati requisiti, che assume un rilevante pubblico interesse e viene “concessa” (art. 208, comma 12, d.lgs. n. 152 del 2006) al gestore ambientale, con un’autorizzazione costitutiva, a fronte della presentazione di una domanda, con il corredato progetto definitivo, che si colloca però all’interno di un’attività pianificatoria e programmatoria delle autorità pubbliche preposte, che individua specifiche esigenze e criteri.

In base all’art. 208, comma 1, del d.lgs. n. 152/2006,  i soggetti che intendono realizzare e gestire impianti di smaltimento o di recupero di rifiuti devono presentare un’apposita domanda alla regione competente, allegando un progetto definitivo e la documentazione tecnica relativa alla realizzazione dell’impianto coerente con le disposizioni in materia urbanistica, ambientale, della salute, sicurezza sul lavoro e igiene pubblica. Ai sensi dell’art. 208, comma 3, la regione indice poi una conferenza di servizi, al fine di acquisire tutti i documenti, informazioni e chiarimenti dai soggetti coinvolti.

A seguito delle risultanze della conferenza, la regione autorizza o meno l’impianto. L’approvazione costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità (art. 208, comma 6, del d.lgs. n. 152 del 2006).

L’Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) quale autorizzazione costitutiva ad esito dell’esercizio di discrezionalità mista

L’autorizzazione integrata ambientale (c.d. A.I.A.), ai sensi dell’art. 5, comma 1, lett. o-bis), del d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152, è quel peculiare provvedimento, che, nell’ottica del perseguimento di un elevato livello di tutela ambientale (art. 191 del T.F.U.E.), permette l’impianto e l’esercizio di una “installazione” di trattamento dei rifiuti, con prescrizioni idonee a prevenire, evitare o contenere al massimo emissioni inquinanti nell’aria, nell’acqua e nel suolo, secondo le migliori tecnologie disponibili (c.d. best available techniques), pur sempre nell’ambito della pianificazione strategica e della programmazione operativa, predisposta dall’amministrazione regionale (artt. 179-180 del d.lgs. n. 152), inerente alla gestione dei rifiuti, quale attività di pubblico interesse (art. 178, comma 1, del d.lgs. n. 152), secondo la “gerarchia” (art. 179, commi 1-2, del d.lgs. n. 152), in conformità alla legge ed al diritto U.E., nel trattamento dei rifiuti.

Più nello specifico, il Tar ricorda che  l’A.I.A. si connota come una tipica autorizzazione costitutiva, in quanto è “concessa” per un tempo prestabilito (art. 208, comma 12, d.lgs. n. 152) e dunque non sussiste in capo al destinatario alcun precostituito diritto ad ottenerla e quindi può essere rilasciata solo dopo che la pubblica amministrazione abbia valutato discrezionalmente i vari interessi pubblici rilevanti, che vengono in evidenza nel corso dell’iter procedimentale, soprattutto con riferimento alla strategia di fondo (aderente alle disposizioni U.E.) prescelta in materia di gestione dei rifiuti e accolta dalla P.A. competente (art. 179, commi 1, 2 e 5; art. 180 del d.lgs. n. 152).

L’autorizzazione viene rilasciata nell’esercizio di una discrezionalità mista, che implica tanto apprezzamenti tecnici, quanto valutazioni di opportunità, e coinvolge una pluralità di amministrazioni od organismi sia prettamente tecnici (A.R.P.A., A.S.L., Comitato tecnico V.I.A.), sia preposte alla tutela paesaggistico-culturale (Soprintendenza competente del Ministero dei beni culturali), che ancora enti esponenziali della collettività (regioni, province, comuni).

Destinatario del provvedimento è il gestore ambientale proponente, ossia un soggetto abilitato dalla legge al servizio di pubblico interesse dello smaltimento dei rifiuti (art. 212 del d.lgs. n. 152 del 2006).

L’A.I.A. è il provvedimento finale di un procedimento amministrativo complesso, che tramite il modello di coordinamento della conferenza dei servizi, effettua la valutazione di impatto ambientale (c.d. V.I.A.), ossia procede a ponderare, nel processo della gestione dei rifiuti, gli interessi pubblici secondari e gli interessi privati, in ordine al perseguimento dell’interesse pubblico primario al corretto smaltimento dei residui delle attività antropiche, in modo economico, efficiente ed efficace, senza però nuocere all’ambiente.

L’A.I.A. dunque, conclude il TAR, considera in modo combinato ogni fattore potenziale di inquinamento, evitando le tradizionali distinzioni settoriali (aria, acqua, suolo, rifiuti, rumore), e s’inserisce nel solco della tendenza dell’evoluzione del quadro normativo in materia ambientale improntato alla semplificazione del modulo procedimentale e alla considerazione unitaria di tutti i fattori ambientali rilevanti nella fattispecie.

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Avvalimento, l’ausiliario deve avere le abilitazioni e i requisiti soggettivi necessari https://www.giurdanella.it/2018/07/avvalimento-lausiliario-deve-avere-le-abilitazioni-e-i-requisiti-soggettivi-necessari/ Tue, 17 Jul 2018 07:50:54 +0000 http://www.giurdanella.it/?p=37481 Il possesso del requisito soggettivo, l'iscrizione all'Albo dei Gestori Ambientali, da pare dell'ausiliario, in particolare in caso di avvalimento SOA

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Se l’avvalimento serve a mettere a disposizione dell’ausiliata le risorse di cui essa risulti carente, allora la stessa impresa ausiliaria deve possedere le abilitazioni necessarie per affiancarsi all’ausiliata nello svolgimento delle prestazioni laddove presta i suoi requisiti: ne consegue la necessità dell’iscrizione dell’ausiliario nell’Albo dei Gestori Ambientali in caso di avvalimento SOA per lavori di bonifica siti.

La questione oggetto del Parere di Precontenzioso Anac, n. 575/2018, riguarda la necessità o meno, in caso di ricorso all’avvalimento, che anche l’ausiliaria possieda l’iscrizione all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali, ove essa sia prevista tra i requisiti di partecipazione dal bando di gara e l’impresa ausiliata sia regolarmente in possesso dell’iscrizione all’Albo per la categoria richiesta.

Con il suo parere, l’ANAC chiarisce che la previsione che anche l’operatore economico ausiliario debba essere in possesso del requisito di iscrizione all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali è conforme alla normativa di settore, nella misura in cui si tratta di requisito tecnico-qualitativo di carattere soggettivo, previsto dalla legge quale titolo abilitante allo svolgimento delle attività oggetto dell’appalto.

La natura del requisito di iscrizione all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali

Ai sensi dell’art. 212, comma 5, del d. lgs. 152/2006 (“Norme in materia ambientale”) «l’iscrizione all’Albo è requisito per lo svolgimento delle attività di raccolta e trasporto di rifiuti, di bonifica dei siti, di bonifica dei beni contenenti amianto, di commercio ed intermediazione dei rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi (…)». Il comma 6 dispone inoltre che «l’iscrizione deve essere rinnovata ogni cinque anni e costituisce titolo per l’esercizio delle attività di raccolta, di trasporto, di commercio e di intermediazione dei rifiuti; per le altre attività l’iscrizione abilita allo svolgimento delle attività medesime».

Pertanto, l’iscrizione all’ANGA è requisito che si pone a monte dell’attività di gestione dei rifiuti in quanto costituisce titolo autorizzatorio al suo esercizio, previsto in via obbligatoria dalla legge.

La specifica connotazione soggettiva dell’iscrizione all’Albo è altresì confermata dal divieto di avvalimento di tale requisito sancito espressamente dall’art. 89, comma 10, del d.lgs. 50/2016 (al contrario dei requisiti speciali o oggettivi) in quanto non equiparabile ad un requisito “trasferibile” da un operatore economico all’altro.

I principi generali sui requisiti che l’ausiliario deve possedere in caso di avvalimento

L’ANAC richiama un caso giurisprudenziale, dove di recente (TAR Napoli, Sez. VIII, 18 gennaio 2018, n. 394) è stato esaminato il caso di una società che ha partecipato ad una gara acquisendo mediante avvalimento il requisito di capacità tecnica relativo al possesso di un determinato organico, costituto da almeno dieci addetti operanti in servizi analoghi a quelli di gara. L’impresa ausiliaria, che non disponeva della necessaria iscrizione all’ANGA, non è stata ritenuta idonea a svolgere quelle attività poiché, non disponendo delle professionalità richieste dal bando in termini di qualificazione del personale, non poteva fornirle in avvalimento.

L’ausiliaria, in definitiva, non potrebbe prestare il proprio ausilio nello svolgimento dell’attività principale prevista dalla lex specialis (nel caso di specie i servizi di bonifica). E’ stato dunque affermato il principio che – se l’avvalimento serve a mettere a disposizione dell’ausiliata le risorse di cui essa risulti carente – la stessa impresa ausiliaria deve possedere le abilitazioni necessarie per affiancarsi all’ausiliata nello svolgimento delle prestazioni in relazione alla corretta esecuzione delle quali si rivela determinante la capacità tecnica da essa “prestata” alla avvalsa.

Tale principio è stato ritenuto applicabile anche al caso sotto l’esame dell’ANAC, dove l’avvalimento ha ad oggetto il requisito del possesso dell’attestazione SOA.

Tale avvalimento, si legge nel parere, realizza un’integrazione temporanea dell’azienda del concorrente riguardo ai mezzi necessari all’esecuzione dell’appalto. In particolare, si presuppone la messa a disposizione – da parte dell’ausiliaria – delle dotazioni materiali e immateriali che compongono la struttura aziendale preposta allo svolgimento delle attività cui la SOA si riferisce, e quindi dell’intera organizzazione, comprensiva di tutti i fattori della produzione e di tutte le risorse che, complessivamente considerate, hanno consentito di acquisire l’attestazione da mettere a disposizione.

L’impresa ausiliaria, per le prestazioni svolte con impiego delle risorse oggetto di avvalimento, è responsabile in via solidale con il concorrente verso la stazione appaltante ma – essendo priva di iscrizione all’ANGA – non è abilitata allo svolgimento di attività di bonifica di siti, ai sensi dell’art. 212, comma 5, del d. lgs. 152/2006.

In allegato il Parere dell’ANAC, Delibera N. 575 del 13 giugno 2018

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Dal 4 luglio in vigore le direttive europee sull’economia circolare e sui rifiuti https://www.giurdanella.it/2018/07/direttive-europee-sulleconomia-circolare-e-sui-rifiuti/ Wed, 04 Jul 2018 05:29:15 +0000 http://www.giurdanella.it/?p=37204 A breve in vigore il limite del 10 per cento dei conferimenti in discarica. Rimane il principio per cui la decisione sulla gestione pubblica o privata dei rifiuti è di competenza dei singoli stati

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Dal 4 luglio in vigore le quattro Direttive UE in materia di economia circolare, cioè che compongono il «pacchetto economia circolare».

Rimane il principio per cui la decisione sulla gestione pubblica o privata dei rifiuti è di competenza dei singoli Stati

 

Sono quattro le direttive in Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea:

* Direttiva 2018/849 che modifica le direttive 2000/53/CE sui veicoli fuori uso, 2006/66CE su pile e accumulatori e rifiuti di pile e accumulatori e 2012/19/UE sui rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche

* Direttiva 2018/850 che modifica la direttiva 1999/31CE sulle discariche

* Direttiva 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98 sui rifiuti

* Direttiva 2018/852 sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio

Gli Stati membri dovranno recepire entro due anni, e quindi entro il 5 luglio 2020, quanto disposto nelle quattro direttive, che prevedono degli ambiziosi obiettivi di riduzione dell’ammontare dei rifiuti non riciclati.

 

Cos’è l’economia circolare: la fine dell’economia dell’usa e getta.

L’economia circolare è un sistema economico pensato per potersi rigenerare da solo:  ponendosi come alternativa al classico modello lineare, l’economia circolare promuove una concezione diversa della produzione e del consumo di beni e servizi, che passa ad esempio per l’impiego di fonti energetiche rinnovabili, ma anche il re-impiego delle risorse già in circolo, in particolare attraverso il riciclo dei rifiuti.

Tutte le quattro direttive del pacchetto muovono dalla promessa che la gestione dei rifiuti nell’Unione dovrebbe essere migliorata e trasformata in una gestione sostenibile dei materiali per salvaguardare, tutelare e migliorare la qualità dell’ambiente, proteggere la salute umana, garantire un utilizzo accorto, efficiente e razionale delle risorse naturali, in particolare promuovendo i principi dell’economia circolare,

Per comprendere cosa si intenda per “Economia Circolare” nell’ambito delle politiche comunitarie, si riporta un estratto della Comunicazione “Verso un’economia circolare: programma per un’Europa a zero rifiuti” della Commissione UE,

“La perdita di materiali preziosi è una costante delle nostre economie. In un mondo in cui la domanda di risorse finite e talvolta scarse non cessa di aumentare, la concorrenza si acuisce e la pressione su queste risorse degrada e indebolisce sempre più l’ambiente, l’Europa può trarre benefici economici e ambientali dall’uso più adeguato di queste risorse. L’Europa può trarre benefici economici e ambientali dall’uso più adeguato di queste risorse. A partire dalla rivoluzione industriale lo sviluppo delle nostre economie è avvenuto all’insegna del “prendi, produci, usa e getta”, secondo un modello di crescita lineare fondato sul presupposto che le risorse sono abbondanti, disponibili, accessibili ed eliminabili a basso costo. È opinione sempre più diffusa che questo modello compromette la competitività dell’Europa.

La transizione verso un’economia più circolare è al centro dell’agenda per l’efficienza delle risorse stabilita nell’ambito della strategia Europa 2020 per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva. Utilizzare le risorse in modo più efficiente e garantire la continuità di tale efficienza non solo è possibile, ma può apportare importanti benefici economici.

Nei sistemi di economia circolare i prodotti mantengono il loro valore aggiunto il più a lungo possibile e non ci sono rifiuti. Quando un prodotto raggiunge la fine del ciclo di vita, le risorse restano all’interno del sistema economico, in modo da poter essere riutilizzate più volte a fini produttivi e creare così nuovo valore. Per passare ad un’economia più circolare occorre apportare cambiamenti nell’insieme delle catene di valore, dalla progettazione dei prodotti ai modelli di mercato e di impresa, dai metodi di trasformazione dei rifiuti in risorse alle modalità di consumo: ciò implica un vero e proprio cambiamento sistemico e un forte impulso innovativo, non solo sul piano della tecnologia, ma anche dell’organizzazione, della società, dei metodi di finanziamento e delle politiche. Anche in un’economia fortemente circolare permane qualche elemento di linearità, poiché non si arresta la domanda di risorse vergini e si producono rifiuti residui che vanno smaltiti”

La gestione dei rifiuti: agli stati la decisione sulle forma pubblica o privata della gestione

Si legge nelle direttive che le norme stabilite dalle direttive consentono il ricorso a sistemi di gestione dei rifiuti in cui la responsabilità generale della raccolta dei rifiuti urbani spetta ai comuni, a sistemi in cui tali servizi sono appaltati a operatori privati oppure a qualsiasi altra tipologia di sistema di ripartizione delle competenze tra i soggetti pubblici e privati. La scelta di questi sistemi e la decisione di modificarli o meno restano di competenza degli Stati membri.

Gli obiettivi delle nuove direttive

Tra gli obiettivi più importanti delle norme europee vi è l’incremento delle percentuali di riciclaggio, in particolare arrivare al 55% dei rifiuti urbani domestici e commerciali, che poi salirà al 60% nel 2030 e al 65% nel 2035. Il 65% dei materiali da imballaggio dovrà invece essere riciclato entro il 2025 e il 70% entro il 2030.

Previsto il livello massimo di conferimento in discarica del 10 per cento.
Vi è anche l’estensione degli obblighi di raccolta separata ai rifiuti organici, tessili e domestici pericolosi.

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Il TAR Catania rigetta la sospensiva sull’impianto di gestione rifiuti a Scicli https://www.giurdanella.it/2018/02/t-r-catania-apre-la-strada-allampliamento-degli-impianti-gestione-dei-rifiuti-contrada-cuturi-scicli/ Mon, 05 Feb 2018 08:13:22 +0000 http://www.giurdanella.it/?p=35333 Nuovo capitolo della vicenda sugli impianti di contrada Cuturi: il TAR Catania respinge l’istanza cautelare, proposta dal Comune di Scicli, sulla base di una qualificazione giuridica del provvedimento impugnato che suscita qualche perplessità.

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La lunga vicenda relativa all’ampliamento della piattaforma di trattamento e recupero di rifiuti, pericolosi e non, in contrada Cuturi, a Scicli, si è recentemente arricchita di un nuovo capitolo.

Con ordinanza n. 34/2018 il T.A.R. Catania ha da ultimo respinto l’istanza cautelare, proposta dal Comune di Scicli al fine di ottenere la sospensione del decreto assessoriale del 22 settembre 2017 e del correlato parere della Commissione tecnica specialistica del 20 luglio 2017, con una affermazione lapidaria: il ricorso è inammissibile perché il provvedimento impugnato è un atto meramente confermativo.

Per chi non conoscesse i fatti all’origine della controversia, si ricorda che nell’aprile del 2017 il Comune di Scicli avanzava all’Assessorato Territorio ed Ambiente della Regione Siciliana una richiesta di annullamento del provvedimento di V.I.A., con cui quest’ultimo, nel maggio del 2015, aveva espresso un giudizio di compatibilità positivo per il progetto d’“ampliamento dell’attività di gestione dei rifiuti della piattaforma di trattamento di rifiuti pericolosi e non presso C.da Cuturi, Comune di Scicli”.

Nonostante la presentazione, da parte dell’amministrazione comunale, di una apposita relazione contenente diversi elementi di giudizio ambientali utili al fine del riesame del provvedimento di V.I.A., l’Assessore, con il menzionato decreto del 22 settembre 2017, confermava la posizione precedentemente espressa e ciò induceva il Comune ad adire l’Autorità Giudiziaria.

Il progetto in questione, infatti, ha suscitato particolare scalpore nel ragusano e una forte reazione dei residenti, spaventati per la compromissione dei valori ambientali e paesaggistici del territorio che potrebbe derivare dalla realizzazione dell’impianto; tali paure, fondate o meno che siano, sono ora inevitabilmente destinate ad aumentare alla luce della citata ordinanza del T.A.R. che, almeno per il momento, sembra aprire la via al temuto ampliamento dell’insediamento produttivo.

Peraltro, la decisione dei giudici amministrativi solleva qualche perplessità in merito alla correttezza della qualificazione giuridica data all’impugnato decreto assessoriale del settembre 2017 come atto meramente confermativo.

Infatti, secondo quanto precisato dalla giurisprudenza, a differenza della “conferma” (impugnabile), l’ “atto meramente confermativo” (non impugnabile) è quell’atto che richiama il contenuto di un precedente provvedimento, limitandosi a dichiarare che esso esiste, senza alcuna nuova istruttoria o nuova valutazione degli elementi di fatto e di diritto già considerati in precedenza.

In altre parole, adottando un atto meramente confermativo, l’amministrazione si limita a manifestare la decisione di non ritornare sulla scelta già effettuata senza esperire alcun ulteriore adempimento istruttorio. Nel caso di specie, al contrario, il provvedimento poi impugnato dal Comune di Scicli è stato adottato solo in seguito all’acquisizione di un apposito parere della Commissione Tecnica Specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale. Inoltre, occorre sottolineare che è lo stesso decreto assessoriale del 22 settembre a prevedere espressamente, all’articolo 7, la possibilità di proporre ricorso al T.A.R. entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione o ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana entro centoventi giorni. Ciò costituisce, quanto meno, un serio indice del fatto che lo stesso Assessorato, cui il provvedimento in esame è imputabile, lo abbia inteso come una vera e propria conferma, avverso la quale si può proporre impugnazione, e non come un atto meramente confermativo.

In considerazione di quanto detto appare poi sorprendente, se non beffardo, che un Comune, intervenuto, per una volta, a tutela di interessi collettivi, quali sono quello alla salvaguardia dell’ambiente e alla valorizzazione del territorio, pur essendo stato indotto in errore dal contenuto fuorviante del provvedimento adottato dall’amministrazione regionale, venga poi condannato al pagamento delle spese giudiziali, come avvenuto nel caso di specie.

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Regione Sicilia: prorogata ordinanza sulla gestione dei rifiuti https://www.giurdanella.it/2017/03/legge-sul-procedimento-amministrativo-la-consulta-su-articolo-21-octies/ Mon, 20 Mar 2017 15:26:59 +0000 http://www.giurdanella.it/?p=33104 Il 1° febbraio 2017 il Presidente della Regione Sicilia Rosario Crocetta ha prorogato la precedente ordinanza del primo dicembre con la quali si è scelto di commissariare il settore della gestione dei rifiuti e i cui effetti sarebbero scaduti proprio il primo febbraio. Un’ordinanza del TAR Palermo del 16 gennaio 2017 ha reso assai discutibile questa scelta […]

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Il 1° febbraio 2017 il Presidente della Regione Sicilia Rosario Crocetta ha prorogato la precedente ordinanza del primo dicembre con la quali si è scelto di commissariare il settore della gestione dei rifiuti e i cui effetti sarebbero scaduti proprio il primo febbraio.

Un’ordinanza del TAR Palermo del 16 gennaio 2017 ha reso assai discutibile questa scelta del governo.

Il TAR ha, infatti, respinto un ricorso proposto dall’ATO rifiuti di Ragusa. Infatti, superando i limiti di una semplice ordinanza, i giudici hanno deciso di entrare praticamente nel merito. Il 16 gennaio scorso, infatti, il TAR Palermo ha respinto il ricorso dell’Ato ragusano contro la precedente ordinanza del governo, solo perché questa sarebbe “scaduta” appena due settimane prima.

Tuttavia, pur rigettando il ricorso proprio perché quella ordinanza aveva già, di fatto, compiuto i suoi effetti, ha ritenuto lo stesso ricorso “fondato”.

Si legge dall’ordinanza: “Per il complesso contenuto dell’ordinanza (che sembrerebbe addirittura ipotizzare l’adozione di altra ordinanza ex art. 191 D.lgs. n. 152/06: vd. art. 1. 13 e 14) e per la delicatezza della materia su cui essa incide, merita, in ogni caso, di essere evidenziata la plausibile fondatezza del ricorso, non solo in ordine alla denunciata carenza dei presupposti per l’esercizio del potere straordinario di cui all’art. 191 cit., ma anche in merito alla dedotta violazione della normativa civilistica in tema di liquidazione delle società per azioni”.

Pertanto, il quadro che emerge è che, come sancito dal TAR, l’ordinanza rischia di essere illegittima e di violare persino le norme del diritto civile, stante comunque l’importanza dell’ordinanza emanata dalla Regione, la quale disciplina la gestione commissariale degli Ato, in vista del loro scioglimento e delle nascita delle nuove Srr e prevede una serie di norme relative alle assunzioni del personale.

Clicca qui per il testo dell’ordinanza Regione Sicilia

Si riporta di seguito il testo dell’ordinanza del TAR Palermo.

***

Pubblicato il 16/01/2017

N. 00056/2017 REG.PROV.CAU.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 3548 del 2016, proposto da:

Ato Ragusa Ambiente Spa in Liquidazione, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati Antonio Barone (C.F. BRNNTN75R04H163G) e Gaetano Armao (C.F. RMAGTN62A14G273D), con domicilio eletto presso Gaetano Armao in Palermo, via Noto, 12;

contro

Presidenza Regione Siciliana, Assessorato Regionale dell’Energia e dei Servizi di Pub. Utilità, Dip. Reg. dell’Acqua e dei Rifiuti, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria in Palermo, via A. De Gasperi, 81;

per l’annullamento

previa sospensione dell’efficacia,

– ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 27/Rif del 1 dicembre 2016, nonché di tutti gli atti dell’istruttoria, nessuno escluso, anche non conosciuti, e degli altri atti antecedenti o conseguenti, presupposti, consequenziali o comunque connessi, anche non conosciuti.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Siciliana e dell’Assessorato Regionale dell’Energia e dei Servizi di Pub. Utilità;

Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2017 la dott.ssa Caterina Criscenti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto che la domanda cautelare non può essere delibata favorevolmente in considerazione della speciale rilevanza degli interessi pubblici evidenziati nell’ordinanza impugnata ed ulteriormente ribaditi dalla difesa dell’amministrazione nella odierna camera di consiglio, e del fatto che l’ordinanza, efficace dall’1 dicembre 2016 al 31 gennaio 2017, ha già in buona parte prodotto i suoi effetti ed è imminente la sua scadenza;

Ritenuto che, per il complesso contenuto dell’ordinanza (che sembrerebbe addirittura ipotizzare l’adozione di altra ordinanza ex art. 191 D.lgs. n. 152/06: vd. art. 1. 13 e 14) e per la delicatezza della materia su cui essa incide, merita, in ogni caso, di essere evidenziata la plausibile fondatezza del ricorso, non solo in ordine alla denunciata carenza dei presupposti per l’esercizio del potere straordinario di cui all’art. 191 cit., ma anche in merito alla dedotta violazione della normativa civilistica in tema di liquidazione delle società per azioni;

Ritenuto che, stante la natura degli enti coinvolti, le spese possono essere compensate;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima), respinge la domanda cautelare.

Compensa le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2017 con l’intervento dei magistrati:

Calogero Ferlisi, Presidente

Caterina Criscenti, Consigliere, Estensore

Roberto Valenti, Consigliere

L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
Caterina Criscenti Calogero Ferlisi

IL SEGRETARIO

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Regolamento Sistri: pubblicato il nuovo manuale operativo https://www.giurdanella.it/2016/06/regolamento-sistri-pubblicato-il-nuovo-manuale-operativo/ Thu, 09 Jun 2016 08:15:24 +0000 http://www.giurdanella.it/?p=31432 Sul portale www.sistri.it, sono stati pubblicati, a seguito di approvazione ed autorizzazione del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, il nuovo manuale operativo Sistri (versione 1.0 del 7 giugno 2016) ed il manuale Procedure di Iscrizione e Gestione del Fascicolo Azienda (versione 1.0 del 7 giugno 2016). Il Nuovo Manuale Operativo costituisce […]

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Sul portale www.sistri.it, sono stati pubblicati, a seguito di approvazione ed autorizzazione del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, il nuovo manuale operativo Sistri (versione 1.0 del 7 giugno 2016) ed il manuale Procedure di Iscrizione e Gestione del Fascicolo Azienda (versione 1.0 del 7 giugno 2016).

Il Nuovo Manuale Operativo costituisce il completo rifacimento del Manuale Operativo in attuazione delle previsioni contenute nel Decreto Ministeriale n. 78 del 30 marzo 2016.

Il manuale Procedure di Iscrizione e Gestione del Fascicolo Azienda rappresenta una guida sulla procedure di iscrizioni e sulla gestione del fascicolo di azienda.

Le previsioni contenute nei provvedimenti si applicano all’ 8 giugno 2016, data di entrata in vigore del nuovo Regolamento.

Clicca qui per il manuale operativo (vers. 1.0 del 7 giugno 2016)

Clicca qui per il manuale Procedure di Iscrizione e Gestione del Fascicolo Azienda (vers. 1.0 del 7 giugno 2016)

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Sistri: in Gazzetta il nuovo Regolamento in vigore dall’8 giugno https://www.giurdanella.it/2016/05/sistri-in-gazzetta-il-nuovo-regolamento-in-vigore-dall8-giugno/ Thu, 26 May 2016 08:21:43 +0000 http://www.giurdanella.it/?p=31360 E’ stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n.120 del 24 maggio 2016, il decreto 30 marzo 2016, n. 78 del Ministero dell’Ambiente recante “disposizioni relative al funzionamento e ottimizzazione del sistema di tracciabilita’ dei rifiuti in attuazione dell’articolo 188-bis, comma 4-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”. Il provvedimento entra in vigore il prossimo […]

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E’ stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n.120 del 24 maggio 2016, il decreto 30 marzo 2016, n. 78 del Ministero dell’Ambiente recante “disposizioni relative al funzionamento e ottimizzazione del sistema di tracciabilita’ dei rifiuti in attuazione dell’articolo 188-bis, comma 4-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”.

Il provvedimento entra in vigore il prossimo 8 giugno.

Il Ministro Galletti, subito dopo la pubblicazione in Gazzetta, ha dichiarato che il nuovo regolamento prevede un sistema più semplice ed economico per le imprese interessate alla gestione dei rifiuti pericolosi: “Interveniamo sulla struttura e le modalità di funzionamento del sistema di tracciabilità, che non può essere più vissuto dalle aziende come un insieme di oneri insopportabili, ma come una garanzia innanzitutto per loro stesse”.

“Il nuovo affidamento – ricorda Galletti – è alle porte: a marzo 2016 è scaduto il termine previsto per la presentazione delle offerte, mentre quello per la conclusione della procedura e l’aggiudicazione della gara scadrà nel mese di settembre 2016, cui seguirà un necessario periodo di affiancamento all’attuale gestore. Questo regolamento, che ha già ricevuto l’apprezzamento di diversi operatori, fissa con chiarezza gli obiettivi del nuovo affidamento: dalla modalità off-line di compilazione delle schede di carico e scarico all’utilizzo di formulari già ‘familiari’ agli operatori, dalla trasmissione asincrona dei dati all’interazione e il coordinamento tra le banche dati. Uno spartiacque – conclude Galletti – con un passato di troppe incertezze e criticità per le imprese”.

Il nuovo regolamento è volto ad ottimizzare il sistema di tracciabilità dei rifiuti grazie a procedure più veloci di comunicazione telematica dei dati ed alla riduzione degli oneri per le imprese.

Il provvedimento prevede inoltre l’adozione di successivi decreti attuativi con cui dovranno essere ridotti i contributi d’iscrizione per le imprese che aderiranno al SISTRI volontariamente.

Clicca qui per il testo del Regolamento in Gazzetta

 

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