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]]>È in vigore dal 26 maggio 2019 la Legge Europea 2018, che cerca di porre rimedio ad una serie di procedure di infrazione avviate da Bruxelles contro l’Italia per il mancato o il non completo rispetto della normativa comunitaria in materia di tempi di pagamento e appalti.
La nuova disposizione prevede la regola del pagamento entro 30 giorni decorrenti dall’adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori (SAL).
E’ possibile, in casi eccezionali giustificati dalla natura particolare del contratto o da talune sue caratteristiche, che il contratto preveda un diverso termine comunque non superiore ai 60 giorni.
E’ inoltre previsto, simmetricamente, l’inserimento obbligatorio di apposite penali contrattuali per il caso di ritardo dell’appaltatore nell’esecuzione del contratto di appalto, fino ad un 10 per cento del valore netto dell’appalto.
Le nuove disposizioni sono state introdotte per ovviare alle numerose procedure di infrazione avviate dalla Commissione Europea per i ritardi nei pagamenti della PA.
In queste procedure è stata sollevata la problematica della violazione della Direttiva 2011/7/UE sui ritardi nei pagamenti, che impone alle autorità pubbliche di eseguire i pagamenti non oltre 30 giorni o, in casi singolarmente motivati, 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura o, se del caso, al termine della procedura di verifica della corretta prestazione dei servizi.
Secondo la Commissione europea la disciplina italiana attuale – di fatto – consente alle stazioni appaltanti pubbliche italiane di non rispettare tale termine.
Nell’interpretazione della Commissione europea (esplicitata nel parere motivato ex art. 258 del TFUE), il vecchio l’articolo 113-bis del decreto legislativo n. 50 del 2016 permetteva la prassi per cui il pagamento possa intervenire entro 30 giorni dal certificato di pagamento, a sua volta intervenuto entro 30 giorni dal collaudo. Ciò perché gli adempimenti amministrativi che corrono tra collaudo ed emissione del certificato di pagamento – di competenza, rispettivamente, del direttore dei lavori e del responsabile unico del procedimento – non sono necessariamente contemporanei (dato il rinvio dell’art. 113-bis all’art. 4, commi 2, 3, 4 e 5, del decreto legislativo n. 231 del 2002).
La questione era oggetto anche di attenzione del Parlamento europeo, che ha adottato la Risoluzione 17 gennaio 2019 recante “Lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali” sull’applicazione tempestiva ed efficace della direttiva 2011/7/UE sui ritardi di pagamento.
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Di seguito si riporta il nuovo art. 113 bis del Codice Appalti.
1. I pagamenti relativi agli acconti del corrispettivo di appalto sono effettuati nel termine di trenta giorni decorrenti dall’adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori, salvo che sia espressamente concordato nel contratto un diverso termine, comunque non superiore a sessanta giorni e purché ciò sia oggettivamente giustificato dalla natura particolare del contratto o da talune sue caratteristiche. I certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto sono emessi contestualmente all’adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori e comunque entro un termine non superiore a sette giorni dall’adozione degli stessi.
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]]>Si tratta del disegno di legge (C. 2433), già approvato dal Senato, di conversione del decreto legge 24 aprile 2014 n. 66 (“Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale. Deleghe al Governo per il completamento della revisione della struttura del bilancio dello Stato, per il riordino della disciplina per la gestione del bilancio e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa, nonché per l’adozione di un testo unico in materia di contabilità di Stato e di tesoreria”).
Si segnalano, tra le novità:
Specificati (articolo 8) gli obblighi di pubblicazione dei dati relativi alla spesa delle pubbliche amministrazioni e alla tempestività dei pagamenti. Si dispone inoltre, nel medesimo articolo, una riduzione della spesa per acquisto di beni e servizi per complessivi 2,1 miliardi a decorrere dal 2014, di cui 700 milioni da parte delle regioni e province autonome, 340 milioni a carico delle province e città metropolitane, 360 milioni da parte dei comuni e 700 milioni a valere sulle amministrazioni statali. A tali fini le amministrazioni interessate possono anche procedere alla riduzione del 5 cento degli importi dei contratti in essere.
Ampliato il ricorso a Consip o agli altri soggetti aggregatori per lo svolgimento delle procedure di acquisto di beni e servizi e il rafforzamento dei compiti dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, che deve elaborare i prezzi di riferimento alle condizioni di maggiore efficienza di beni e di servizi e pubblicare i prezzi unitari corrisposti dalle pubbliche amministrazioni per gli acquisti (articoli 9 e 10);
Abbassato a 240.000 euro il limite al trattamento economico annuo onnicomprensivo di chiunque riceva, a carico delle finanze pubbliche, emolumenti o retribuzioni nell’ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo (inclusi i componenti degli organi di amministrazione, direzione e controllo) con pubbliche amministrazioni statali e con società dalle stesse partecipate (articolo 13).
Introdotti nuovi limiti di spesa per gli incarichi di consulenza, studio e ricerca e per i contratti di collaborazione coordinata e continuativa (articolo 14), nonché per le autovetture di servizio (articolo 15).
Previsto un programma di razionalizzazione delle aziende speciali, delle istituzioni e delle società direttamente o indirettamente controllate dalle amministrazioni locali (articolo 23).
Previsto pure il contenimento della spesa per le locazioni passive e per la manutenzione degli immobili, nonché la razionalizzazione degli spazi in uso alle amministrazioni pubbliche (articolo 24).
Soppresso l’obbligo di pubblicazione sui quotidiani per estratto del bando o dell’avviso per l’affidamento dei contratti pubblici nei settori ordinari, e la previsione dell’obbligo di pubblicazione, esclusivamente, in via telematica, di informazioni ulteriori, complementari o aggiuntive rispetto a quelle previste dal Codice (articolo 26).
Il pagamento dei debiti della pubblica amministrazione: gli articoli 27-42 disciplinano l’accelerazione del processo in corso, avviato dal decreto-legge n.35 del 2013, di smaltimento dei debiti dello Stato, degli enti locali e delle regioni nei confronti delle imprese: a tal fine si estende e velocizza il rilascio dello strumento della certificazione del credito, favorendone la cessione nei confronti delle banche e degli intermediari finanziari; si estende inoltre la garanzia dello Stato sulle cessioni e si amplia il ruolo della Cassa Depositi e Prestiti.
Tra le misure introdotte si segnalano le nuove modalità di monitoraggio dei debiti delle pubbliche amministrazioni, dei pagamenti e dei ritardi rispetto ai termini fissati dalla direttiva europea; l’ampliamento del perimetro delle amministrazioni pubbliche tenute alla certificazione dei debiti e la previsione di sanzioni a carico sia delle amministrazioni che dei dirigenti responsabili nei casi di inadempimento; l’aumento di 2 miliardi della dotazione per il pagamento dei debiti maturati alla data del 31 dicembre 2013 da parte delle società e degli enti partecipati dagli enti locali e di 6 miliardi per i pagamenti da parte delle regioni e degli enti locali. Misure specifiche riguardano le regioni sottoposte a piani di rientro sanitario e i comuni dissestati (articoli 27-35).
Introdotti strumenti volti a favorire la cessione dei crediti di parte corrente certificati da parte di pubbliche amministrazioni diverse dallo Stato, con la garanzia dello Stato, che possono essere acquistati dalla Cassa depositi e prestiti e dalle istituzioni finanziarie dell’Ue e internazionali (articolo 37). Sono poi ampliate le fattispecie di compensabilità dei crediti (articoli 39-40), e si introduce l’obbligo per le pubbliche amministrazioni di allegare alle relazioni ai bilanci consuntivi o di esercizio un prospetto attestante l’importo dei pagamenti relativi a transazioni commerciali effettuati dopo la scadenza dei termini vigenti (30 giorni, prorogabile fino a 60 giorni solo in presenza di determinate condizioni) nonché il c.d. indicatore annuale di tempestività dei pagamenti. Le amministrazioni dovranno altresì adottare a decorrere dal 1 luglio 2014 il registro unico delle fatture.
Per maggiori approfondimenti, si rinvia a questi Dossier, pubblicati dagli Uffici studi della Camera:
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]]>Il provvedimento in esame contiene molte norme volte a prevenire l’accumulo di ulteriore debito. Tra le tante, di rilievo è quella sul blocco delle assunzioni per quegli enti che registrano ritardi nei pagamenti superiori a 60-90 giorni per il 2014 e a 30-60 giorni dal 2015.
Il punto di partenza per l’accertamento del livello di virtuosità nei pagamenti sarà rappresentato dai prospetti che dovranno essere allegati alle relazioni di accompagnamento ai bilanci consuntivi e, che al loro interno dovranno indicare l’importo dei pagamenti effettuati in ritardo e il tempo mediamente impiegato per saldare le fatture.
Nel caso in cui si accertino dei ritardi, la relazione dovrà contenere l’indicazione della misura che l’Amministrazione intende adottare per colmare quel deficit.
Occorre evidenziare che se il ritardo supera la soglia massima di tollerabilità (90 giorni per quest’anno e 60 dal prossimo), dall’anno successivo alla violazione, scatterà in automatico la sanzione del blocco assunzioni.
Gli enti locali, ad esclusione degli enti del Servizio sanitario nazionale, avranno altresì maggiori interessi ad adeguarsi alle nuove misure, poiché solamente le amministrazioni rispettose dei termini potranno godere di sconti sul patto di stabilità.
Vediamo brevemente la procedura prevista nel ddl:
– dal primo luglio le Pa dovranno provvedere a protocollare tutte le fatture per somministrazioni, appalti, forniture e prestazioni professionali, annotandole entro 10 giorni nel registro fatture;
– dal primo giugno i creditori potranno comunicare, mediante la piattaforma elettronica per la certificazione dei crediti,i dati delle fatture emesse dal primo gennaio 2014;
– entro il 15 di ogni mese la singole amministrazioni dovranno comunicare, sempre tramite la piattaforma elettronica, i dati relativi ai debiti non ancora estinti, certi, liquidi ed esigibili per i quali siano stati superati i termini di pagamento imposti dall’Unione europea con la conseguente applicazione del tasso di mora previsto dal d. lgs. 192/2012.
La bozza di ddl, infine, per non rallentare ulteriormente la procedura di pagamento degli arretrati proroga fino alla fine dell’anno la possibilità per gli enti locali di fare ricorso ad anticipazioni di tesoreria pari a 5/12.
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