L'articolo Vademecum sulle offerte commerciali dal Garante Privacy proviene da Giurdanella.it.
]]>Nella guida è possibile trovare chiarimenti, consigli, regole utili a conciliare la privacy delle persone con le necessità del mercato.
Il vademecum, in particolore, analizza in maniera specifica i problemi ricorrenti legati alle promozioni telefoniche e al funzionamento del Registro delle Opposizioni, così come alle tessere di fidelizzazione, ma anche quelli posti dalle nuove frontiere della comunicazione (come le promozioni tramite e-mail, la messaggistica istantanea e i social network).
Il testo è suddiviso in otto capitoli strutturati in forma di domanda/risposta, così da rendere più agevole l’approfondimento dei quesiti che vengono posti al Garante con maggiore frequenza:
Il vademecum si chiude con un’appendice ricca di riferimenti utili per chi vuole approfondire i principali provvedimenti adottati da Garante in questo settore.
Clicca qui per visionare il vademecum sulle offerte commerciali in formato pdf.
L’opuscolo può essere richiesto in formato cartaceo al Garante per la protezione dei dati personali, (piazza di Monte Citorio n. 123 – Roma), via mail all’indirizzo ufficiostampa@garanteprivacy.it.
L'articolo Vademecum sulle offerte commerciali dal Garante Privacy proviene da Giurdanella.it.
]]>L'articolo Garante Privacy, linee guida su marketing e spam
… proviene da Giurdanella.it.
Il Garante per la protezione dei dati personali ha varato il 4 luglio scorso le nuove “Linee guida in materia di attività promozionale e contrasto allo spam“, per tutelare gli utenti e favorire pratiche commerciali corrette e non agevolare azioni di marketing selvaggio.
Tra le esigenze segnalate dal Garante, di particolare interesse quelle di:
– tenere conto del mutato quadro normativo attualmente vigente in materia, alla luce dell’entrata in vigore del Codice e delle modifiche normative successive, nonché del diritto comunitario, con l’ulteriore obiettivo di assicurare l’uniforme applicazione della stessa normativa e l’osservanza del fondamentale principio di certezza del diritto;
– chiarire alcuni profili problematici relativi alle diverse modalità di spam, affinché gli operatori del settore possano conformarsi alla disciplina sul trattamento dei dati personali;
– inquadrare alcune nuove forme di spam, con l’intento di limitare i rischi connessi alle novità tecnologiche, pur nella necessaria consapevolezza del carattere parziale e non risolutivo dello strumento del diritto rispetto a tecnologie in continua evoluzione, peraltro sempre più avanzate e di rapida diffusione.
Nello specifico, le offerte commerciali agli utenti di social network o di Skype e WhatsApp si avranno solo con il loro consenso, sono esclusi sms e e-mail non desiderati e saranno più serrati i controlli da parte di chi commissiona le campagne promozionali.
Qui il testo integrale del provvedimento del Garante Privacy
L'articolo Garante Privacy, linee guida su marketing e spam
… proviene da Giurdanella.it.
L'articolo TIM condannata per spam via sms proviene da Giurdanella.it.
]]>Nello specifico, il giudice napoletano, accogliendo la denuncia presentata da una studentessa che lamentava il fatto di ricevere continuamente sms da parte della TIM, ha emesso una sentenza di condanna a carico della succitata compagnia di telefonia mobile, stabilendo un diritto al risarcimento pari a € 1000 a favore della parte lesa poichè gli sms non richiesti e autorizzati “per iscritto e in modo espresso” rappresentano un violazione della privacy e danneggiano la serenità e la riservatezza del destinatario.
L'articolo TIM condannata per spam via sms proviene da Giurdanella.it.
]]>L'articolo Danno da spamming proviene da Giurdanella.it.
]]>Nello specifico il Giudice ha ritenuto che “i messaggi pubblicitari di posta elettronica non richiesti e non preventivamente autorizzati rappresentano una violazione della legge sulla privacy e la società che li invia deve rispondere del comportamento illecito dei propri dipendenti”.
“L’invio di posta elettronica indesiderata”, si legge nella motivazione della sentenza, “e’ illegittimo sotto due profili: da un lato per la scorrettezza e l’illiceità del trattamento dei dati personali e dall’altro perchè provoca un’illegittima intrusione lesione della sua riservatezza.”
In diritto al risarcimento riconosciuto in questa ipotesi ammonta a 1000 €, e prevede inoltre la condanna alla pubblicazione della sentenza nei principali quotidiani nazionali.
L'articolo Danno da spamming proviene da Giurdanella.it.
]]>