Spending review Archives - Giurdanella.it https://www.giurdanella.it/tag/spending_review/ Rivista di diritto amministrativo dal 1998 Mon, 28 May 2018 14:14:45 +0000 it-IT hourly 1 https://wordpress.org/?v=7.1.3 Spending review bis: per la Corte Costituzionale è illegittima https://www.giurdanella.it/2016/06/spending-review-bis-per-la-corte-costituzionale-e-illegittima/ Tue, 07 Jun 2016 08:29:29 +0000 http://www.giurdanella.it/?p=31410 La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 129 del 6 giugno 2016 ha dichiarato illegittimo l’ art. 16, comma 6, del d.l. n. 95 del 2012 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario) cosiddetto spending review bis, approvato […]

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La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 129 del 6 giugno 2016 ha dichiarato illegittimo l’ art. 16, comma 6, del d.l. n. 95 del 2012 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario) cosiddetto spending review bis, approvato dal Governo Monti.

Tale norma, indicando gli obiettivi di contenimento delle spese degli enti locali, si pone come principio di coordinamento della finanza pubblica, che vincola senz’altro anche i Comuni.

La Corte ha osservato che non vi è nessun dubbio che le politiche statali di riduzione delle spese pubbliche possano incidere anche sull’autonomia finanziaria degli enti territoriali; tuttavia, tale incidenza deve, in linea di massima, essere mitigata attraverso la garanzia del loro coinvolgimento nella fase di distribuzione del sacrificio e nella decisione sulle relative dimensioni quantitative, e non può essere tale da rendere impossibile lo svolgimento delle funzioni degli enti in questione (sentenze n. 10 del 2016, n. 188 del 2015 e n. 241 del 2012).

Altresì evidenzia che è vero che i procedimenti di collaborazione tra enti debbono sempre essere corredati da strumenti di chiusura che consentano allo Stato di addivenire alla determinazione delle riduzioni dei trasferimenti, anche eventualmente sulla base di una sua decisione unilaterale, al fine di assicurare che l’obiettivo del contenimento della spesa pubblica sia raggiunto pur nella inerzia degli enti territoriali (ex multis, sentenze n. 82 e 19 del 2015). Ma tale condizione non può giustificare l’esclusione sin dall’inizio di ogni forma di coinvolgimento degli enti interessati, tanto più se il criterio posto alla base del riparto dei sacrifici non è esente da elementi di dubbia razionalità, come è quello delle spese sostenute per i consumi intermedi.

Per tali motivi, la Corte ha ritenuto che il ricorso al criterio delle spese sostenute per i consumi intermedi come parametro per la quantificazione delle riduzioni delle risorse da imputare a ciascun Comune ( di cui all’articolo impugnato) possa trovare giustificazione solo se affiancato a procedure idonee a favorire la collaborazione con gli enti coinvolti e a correggerne eventuali effetti irragionevoli. Per la Corte, il criterio delle spese sostenute per i consumi intermedi non è dunque illegittimo in sé e per sé; la sua illegittimità deriva dall’essere parametro utilizzato in via principale anziché in via sussidiaria, vale a dire solo dopo infruttuosi tentativi di coinvolgimento degli enti interessati attraverso procedure concertate o in ambiti che consentano la realizzazione di altre forme di cooperazione.

Infine, ad avviso della Corte, non si deve sottovalutare il fatto che la disposizione impugnata non stabilisce alcun termine per l’adozione del decreto ministeriale che determina il riparto delle risorse e le relative decurtazioni. Un intervento di riduzione dei trasferimenti che avvenisse a uno stadio avanzato dell’esercizio finanziario comprometterebbe un aspetto essenziale dell’autonomia finanziaria degli enti locali, vale a dire la possibilità di elaborare correttamente il bilancio di previsione, attività che richiede la previa e tempestiva conoscenza delle entrate effettivamente a disposizione.

Per tutte queste ragioni, complessivamente considerate, la Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 16, comma 6, del d.l. n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della l. n. 135 del 2012.

Clicca qui per il testo della sentenza in pdf.

 

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La Corte Costituzionale dice sì alle unioni dei comuni https://www.giurdanella.it/2014/02/la-corte-costituzionale-dice-si-alle-unioni-dei-comuni/ Thu, 13 Feb 2014 08:00:03 +0000 http://www.giurdanella.it/?p=21452 Ad avviso della Corte Costituzionale sono legittime le norme della spending review

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La Corte costituzionale con la sentenza n. 22/2014 ha dichiarato legittime le norme delle spending review che impongono ai piccoli comuni con meno di 5000 abitanti di unirsi per gestire quasi in toto le funzioni fondamentali. Sono dunque salve le forme associate quali le unioni e convenzioni fra piccoli comuni.

Alla Corte si erano rivolte 5 regioni che lamentavano una lesione delle proprie prerogative regionali in materia di ordinamento degli enti locali da parte delle nuove disposizioni della spending review di Mario Monti.

La Corte ha ribadito come il legislatore abbia la facoltà di “imporre alle regioni e agli enti locali, per ragioni di coordinamento finanziario connesse a obiettivi nazionali, condizionati anche da obblighi comunitari, vincoli alle politiche di bilancio, anche se questi si traducono, inevitabilmente, in limitazioni indirette all’autonomia di spesa degli enti territoriali“.

Le norme della spending review, ad avviso della Corte, essendo orientate al contenimento della spesa pubblica rientrano nella potestà statale concorrente in materia di coordinamento della finanza pubblica ex art. 117 Cost..

 

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Spending review: il piano di Cottarelli per la spesa pubblica https://www.giurdanella.it/2013/11/spending-review-testo-piano-cottarelli/ Tue, 19 Nov 2013 08:00:07 +0000 http://www.giurdanella.it/?p=18277 Programma di lavoro recante gli obiettivi e gli indirizzi metodologici di revisione della spesa pubblica per il periodo Novembre 2014-Ottobre 2016

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Spending review: il piano di Cottarelli, commissario straordinario per la revisione della spesa pubblica

Il commissario straordinario per la spending review, Carlo Cottarelli, ha presentato, insieme al ministro dell’Economia Fabrizio Saccomanni, il piano per la revisione della spesa pubblica al Comitato interministeriale per la revisione della spesa pubblica (QUI IL TESTO, su slideshare).

Il Comitato interministeriale, previsto dal decreto del Fare, è presieduto dal presidente del Consiglio dei ministri e composto dal ministro dell’Economia e delle Finanze, Fabrizio Saccomanni, dal ministro dell’Interno, Angelino Alfano, dal ministro per i Rapporti con il Parlamento e il Coordinamento dell’attività’ di Governo, Dario Franceschini, dal ministro per la Pubblica amministrazione e la Semplificazione, Gianpiero D’Alia e dal sottosegretario di Stato alla presidenza del Consiglio con funzioni di segretario del consiglio dei Ministri, Filippo Patroni Griffi.

Il “Programma di lavoro recante gli obiettivi e gli indirizzi metodologici di revisione della spesa pubblica per il periodo Novembre 2014-Ottobre 2016” prevede 32 miliardi di risparmi nell’arco di tre anni, pari a due punti di Pil.

“I risparmi di spesa dovranno andare nella maggior parte alla riduzione delle imposte ma anche a investimenti produttivi e alla riduzione del debito pubblico” ha spiegato Saccomanni.

Daremo “enorme importanza alla trasparenza attraverso la pubblicazione di indici e classifiche utili a individuare gli enti di spesa più efficienti – ha promesso Cottarelli – un aspetto importante per creare un clima di sostegno e supporto da parte dell’opinione pubblica“.

Il comitato interministeriale si riunirà con frequenza mensile per fornire una modalità di indirizzo al piano di revisione della spesa.

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Taglio Tribunali: la Cassazione ammette il referendum https://www.giurdanella.it/2013/11/taglio-tribunali-cassazione-referendum-testo/ Thu, 14 Nov 2013 07:05:59 +0000 http://www.giurdanella.it/?p=18077 Via al referendum abrogativo della spending review sulla geografia giudiziaria

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Taglio Tribunali. L’Ufficio centrale per i Referendum presso la Corte di Cassazione- presieduto da Corrado Carnevale- ha dichiarato l‘ammissibilità del referendum abrogativo relativo alla norma dello “spending review” che ha tagliato oltre mille tribunali italiani, stravolgendo la geografia giudiziaria.

Il quesito, per la prima volta nella storia della democrazia italiana, è stato presentato da nove Consigli Regionali -in particolare Basilicata, Calabria, Marche, Friuli-Venezia Giulia, Puglia, Campania, Liguria e Piemonte, con capofila la Regione Abruzzo-  “al fine di garantire l’accesso alla giustizia da parte di tutti i cittadini italiani” .

La possibilità che le Regioni diventino dirette promotrici del referendum abrogativo è direttamente previsto dal testo dell’art. 75 della Costituzione che recita:
“È indetto referendum popolare per deliberare l’abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto avente valore di legge, quando lo richiedono cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali“.

Dopo le  proteste di avvocati e sindacati , lo sconforto dei dipendenti, i musi duri tra gli operatori di giustizia e il Ministro Cancellieri – che l’ha definita “una riforma epocale”- la Cassazione dice si alla consultazione popolare .

Adesso, la parola passa alla Consulta, per il vaglio di costituzionalità, dovendo valutare, in particolare, se l’ordinamento giudiziario potrebbe continuare a funzionare, in caso di abrogazione referendaria della riforma “taglia-tribunali”.

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Le due opinioni della Corte dei Conti sulle assunzioni nelle Province https://www.giurdanella.it/2013/11/corte-conti-divieto-assunzioni-province/ Wed, 13 Nov 2013 07:10:29 +0000 http://www.giurdanella.it/?p=17892 Divieto di assunzioni? La sezione Lombardia dice no, ma la Sezione Autonomie dice sì

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Il d.l. 95/2013  aveva previsto l’impossibilità delle Province di procedere alla assunzione di personale a tempo indeterminato, nelle more del procedimento di riduzione e soppressione degli enti provinciali.

Essendo slittato in avanti l’avvio del ridimensionamento, la Corte dei conti- sez. reg. per l’Emilia Romagna, ha posto alla Corte dei Conti Sezione Autonomie due quesiti  relativi alla, del seguente tenore:

– Se risulti ancora vigente, in capo alle province, il divieto di stipula di contratti di lavoro a tempo indeterminato ;

– Se il divieto comprenda anche il personale rientrante nelle categorie protette, avente diritto al cd “collocamento mirato”.

In precedenza, si era espressa a favore delle assunzioni la Sezione regionale di controllo per la Lombardia, con deliberazione del 13 febbraio 2013 n. 44. evidenziando il sostanziale abbandono del processo legislativo di soppressione delle province.

In particolare, avevano osservato i giudici lombardi, “il riferito anelito legislativo a un complessivo ridimensionamento dell’istituto provinciale sembra essersi al momento arrestato; da un lato, infatti … non è stato convertito il menzionato d.l. 188/2012; per altro verso, nella legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità 2013) è stato prorogato di un anno il periodo ‘transitorio’ di entrata a regime delle innovazioni … E’ opinione della scrivente Sezione che le suddette sopravvenienze non possano in alcun modo reputarsi irrilevanti in relazione al vincolo sopra riferito. Da un lato, infatti, risulterebbe irragionevole e non proporzionata la reiterazione sine die di un divieto di assunzione assoluto posto dal legislatore nazionale in vista di un prossimo processo di riordino, che però lo stesso ha ritenuto di abbandonare; sotto il profilo letterale, inoltre, si è visto che detto vincolo risultava espressamente adottato in vista di un processo di riordino all’epoca effettivamente in corso, ma che risulta essersi arrestato”.

Di contrario avviso, la Sezione regionale di controllo per l’Emilia Romagna che, con delibera del 16 aprile 2013 n. 207, aveva invece ritenuto persistere il divieto di assunzioni.

Adesso, la Sezione Autonomie (aderendo alla seconda opinione) osserva che il divieto permane e non ammette deroghe.

D’altronde, osserva quest’ultima decisione, il processo di riorganizzazione del sistema degli enti territoriali sarebbe stato solo rimandato, non certo arrestato, tant’è che dal 20 agosto sarebbe sui tavoli parlamentari un disegno di legge recante misure di abolizione delle Province… 

Per ulteriori approfondimenti, rimandiamo alla lettura del testo dell’adunanza della Corte dei Conti del 29_ottobre_2013 (in PDF) 

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Antitrust: prima deroga allo scioglimento delle società strumentali https://www.giurdanella.it/2013/11/antitrust-deroga-agli-obblighi-privatizzazione-o-scioglimento-le-societa-strumentali/ Tue, 12 Nov 2013 07:00:00 +0000 http://www.giurdanella.it/?p=17801 L'Antitrust spiega come derogare alla spending review

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Dopo mesi di istanze ripetutamente respinte da parte dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, per la prima volta l’AGCM ha consentito ad una società dell’Aquila di evitare gli obblighi di scioglimento o privatizzazione imposti dall’art. 4, comma 1, della spending review (Decreto Legge n. 95/2012).

Secondo il predetto articolo, infatti, le società controllate, direttamente o indirettamente, dalle pubbliche amministrazioni, che entro fine anno abbiano conseguito almeno il 90% del proprio fatturato da prestazione di servizi a favore dell’ente controllante, devono essere privatizzate o, in alternativa, sciolte.

Secondo l’Authority tale evenienza è esclusa se – sulla base di un confronto condotto su un ampio numero di contratti effettivi relativi ad attività analoghe – è dimostrabile che il ricorso al mercato non farebbe ridurre la spesa, ovvero che il mantenimento della società strumentale sia più conveniente rispetto all’acquisto degli stessi servizi sul mercato.

A pronunciarsi sulla “salvezza” delle società strumentali – eccezione alla regola imposta dall’art. 4 – é appunto l’Antitrust, sulla base di un’istanza motivata da parte dell’ente pubblico.

Anche se il tempo che resta ormai è davvero esiguo, il primo sì concesso dall’AGCM all’Aquila apre la strada a tutte le pubbliche amministrazioni per provare a salvarsi dall’inevitabile epilogo imposto dalla spending review.

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Legge di Stabilità, Service Tax e Fondi europei, la nota del Governo https://www.giurdanella.it/2013/10/legge-stabilita-service-tax-programmazione-fondi-europei-la-nota-del-governo/ Thu, 17 Oct 2013 06:49:33 +0000 http://www.giurdanella.it/?p=17133 Sintesi delle misure contenute nella legge di Stabilità 2014. A breve l'accordo di partenariato

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Come noto, nel Consiglio dei Ministri del 15 ottobre scorso il Governo ha approvato, su proposta del ministro dell’Economia e delle Finanze, Fabrizio Saccomanni, due disegni di legge. Il primo contenente disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di Stabilità 2014). Il secondo riguardante il bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2014 e il bilancio pluriennale per il triennio 2014-2016.

La Legge di Stabilità per il 2014 segna una svolta nella programmazione economico-finanziaria degli ultimi anni, realizzando le due priorità di politica economica del Governo: favorire la crescita e promuovere l’occupazione.

Con le misure disposte nel provvedimento si avvia un percorso di riduzione del carico fiscale sulle famiglie e sulle imprese. La spending review che verrà progressivamente implementata nel corso del 2014 potrà ulteriormente contribuire a individuare le razionalizzazioni della spesa con le quali finanziare ulteriore riduzione della pressione fiscale.

Al tempo stesso si interrompe una attitudine a privilegiare i tagli alla spesa in conto capitale rispetto ai tagli alla spesa in conto corrente e quindi si aumentano le risorse finanziarie per effettuare investimenti, sostenendo anche così le potenzialità di crescita di cui si registrano da qualche tempo i segnali.

Inoltre vengono destinate risorse per le politiche sociali adeguate a sostenere le fasce più deboli della popolazione e aiutarle ad affrontare gli effetti della prolungata crisi, che tuttora si avvertono.

Nel dettaglio, la Legge di Stabilità prevede interventi per 27,3 miliardi di euro nel triennio 2014-2016, di cui 11,6 nel solo 2014, così suddivisi:

  1. 14,6 miliardi nel triennio per sgravi fiscali (rispettivamente 9 per le famiglie e 5,6 per le imprese); i 3,7 miliardi del 2014 sono destinati per 2,5 miliardi alle famiglie (1,5 riguardano l’Irpef) e per 1,2 miliardi alle imprese;
  2. 11,2 miliardi nel triennio per azioni sociali, progetti di investimento, impegni internazionali, di cui 6,2 in conto capitale; per il 2014 si prevedono 6,4 miliardi;
  3. 1,5 miliardi per investimenti a livello locale e la restituzione di debiti commerciali di parte capitale.

Questi interventi sono stati programmati con soluzioni che consentono di rispettare l’impegno di contenere il deficit nell’ambito degli obiettivi comunitari e invertire la tendenza del debito pubblico. Infatti per le coperture degli interventi programmati nel 2014 che producono minore gettito o maggiori spese, vengono reperite risorse per 3,5 miliardi da tagli alle spesa, per 1,9 miliardi da interventi fiscali privi di effetti depressivi sull’economia, per 3,2 miliardi da dismissioni, rivalutazioni, cespiti e partecipazioni, trattamento perdite.

La differenza tra il costo degli interventi e le risorse reperite a copertura degli stessi comporta il raggiungimento del deficit programmato (pari al 2,5% del PIL, superiore quindi di 0,2 punti percentuali rispetto al tendenziale registrato dal Documento di economia e finanza dell’aprile 2013).

Il Governo reputa che nel corso dei prossimi mesi il bilancio dello Stato potrà registrare ulteriori introiti che tuttavia non possono oggi essere quantificati e quindi contabilizzati. Provvedimenti per il rientro dall’estero di capitali italiani così come la rivalutazione delle quote di partecipazione al capitale della Banca d’Italia potranno generare nuovo gettito per le casse pubbliche da destinare agli obiettivi principali del Governo, tra i quali certamente la riduzione della pressione fiscale.

La Legge di Stabilità va quindi ad interessare cinque macro aree. Di seguito un sintetico elenco dei principali interventi:

INTERVENTI PER PERSONE, FAMIGLIE E SOCIETÀ

  1. Riduzione dell’Irpef per i lavoratori
  2. Disposizioni in favore degli esodati
  3. Rifinanziamento della Cassa Integrazione Guadagni
  4. Nuove misure contro la povertà
  5. 5 x 1000
  6. Fondo per le politiche sociali
  7. Fondo per la non autosufficienza
  8. Finanziamento del Fondo per le Università
  9. Potenziamento della Protezione Civile e Piano per la difesa del suolo

 

INTERVENTI PER LE IMPRESE

  1. Riduzione del costo del lavoro per le imprese
  2. Detrazione dell’Irap per i nuovi assunti
  3. Potenziamento dell’ACE (Aiuto alla Crescita Economica)
  4. Rivalutazione dei beni di impresa e delle partecipazioni
  5. Incremento del Fondo di garanzia per le PMI
  6. Incremento del Fondo di sviluppo e coesione
  7. Stop all’aumento IVA per le imprese sociali
  8. Rifinanziamento del Fondo per i contratti di sviluppo
  9. Rifinanziamento del Fondo per la crescita sostenibile

 

INVESTIMENTI

  1. Allentamento dei vincoli del Patto di Stabilità per i Comuni
  2. Completamento del sistema MOSE di Venezia
  3. Fondi ANAS per le Infrastrutture e Salerno-Reggio Calabria
  4. Manutenzione straordinaria delle Ferrovie e velocizzazione del Corridoio Adriatico
  5. Ricostruzione dell’Aquila
  6. Trasporto pubblico locale
  7. Ecobonus e ristrutturazioni edilizie

 

Leggi il testo della Legge di Stabilità 2014 approvata dal Governo

Guarda il video della conferenza stampa di presentazione della manovra finanziaria

 

LA NUOVA SERVICE TAX

Con la Legge di Stabilità 2013 arriva il riordino del sistema di tassazione locale che pone l’Italia in linea con gli standard europei. Per l’abitazione principale, al posto di IMU e TARES si istituisce una tassa sui servizi municipali il cui gettito andrà interamente ai Comuni.

La nuova Service Tax avrà due gambe:

  1. · La tassa che serve a coprire i costi del servizio di raccolta rifiuti. È calcolata in base ai metri quadrati o sull’effettiva quantità di rifiuti conferita nel caso dei comuni in grado di misurarla. La versa chi occupa l’immobile.
  2. · La tassa sui servizi indivisibili offerti dai comuni. È calcolata sul valore catastale ed è pagata dai proprietari e per una piccola quota, tra il 10 e il 30%, anche da chi la occupa.

La Service Tax è piena autonomia: una tassa locale pagata ai Comuni per pagare i servizi dei Comuni.

 

IL COFINANZIAMENTO DEI FONDI STRUTTURALI EUROPEI 2014-2020

La Legge di Stabilità stanzia significative risorse per il nuovo ciclo di programmazione dei Fondi europei e nazionali per le politiche di coesione territoriale, impegnando il governo a fare la propria parte per i prossimi anni in modo strutturato con il concorso di Ue e regioni. In particolare, si stanziano:

  1. 24 miliardi di euro di quota di compartecipazione nazionale (che si aggiungono ai quasi 30 miliardi di fondi strutturali UE);
  2. ulteriori 55 miliardi per il Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (ex Fondo Fas), di cui l’80% in favore del Mezzogiorno.

In totale si arriva quindi a circa 110 miliardi di euro nei prossimi sette anni per le politiche di coesione territoriale.

Leggi la Nota sulla Programmazione dei Fondi europei 2014‐2020 

 

 

 

 

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Commissario spending review: i poteri e le norme … https://www.giurdanella.it/2013/10/commissario-spending-review-i-poteri-e-le-norme/ https://www.giurdanella.it/2013/10/commissario-spending-review-i-poteri-e-le-norme/#comments Tue, 08 Oct 2013 07:30:59 +0000 http://www.giurdanella.it/?p=16764 Il decreto legge "Fare" 69/2013 ha disciplinato, all'articolo 49-bis, i compiti del Commissario per la spending review

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Commissario spending review: i poteri e le norme

Carlo Cottarelli, già direttore del Dipartimento finanza pubblica del Fondo monetario internazionale, è stato nominato Commissario straordinario per la spending review. L’attività del Commissario straordinario riguarderà le spese delle pubbliche amministrazioni, degli enti pubblici, nonché della società controllate direttamente o indirettamente da amministrazioni pubbliche.

Il decreto legge 69/2013 ha disciplinato, all’articolo 49-bis, i compiti e i poteri del Commissario per la spending review.

Riportiamo di seguito:

A) L’articolo 49-bis del decreto legge 21 giugno 2013 n. 69 (“Decreto del Fare”)

B) Tavola sintetica di confronto dei compiti del commissario per la spending review in base al decreto legge 52/2012 e al decreto legge 69/2013 

. . .

A) Decreto-Legge 21 giugno 2013 n. 69 (“Decreto del Fare”)

Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia

Convertito con modificazioni dalla Legge 9 agosto 2013 n. 98

(…)

Art. 49-bis.

(Misure per il rafforzamento della spending review).

1. AI fine di coordinare l’azione del Governo e le politiche volte all’analisi e al riordino della spesa pubblica e migliorare la qualita’ dei servizi pubblici offerti, e’ istituito un Comitato interministeriale, presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri e composto dal Ministro dell’economia e delle finanze, dal Ministro dell’interno, dal Ministro per i rapporti con il Parlamento e il coordinamento dell’attivita’ di Governo, dal Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio con funzioni di Segretario del Consiglio dei ministri. Il Presidente del Consiglio dei ministri puo’ invitare alle riunioni del Comitato interministeriale altri Ministri, in ragione della rispettiva competenza in ordine alle materie da trattare. Il Comitato svolge attivita’ di indirizzo e di coordinamento in materia di razionalizzazione e revisione della spesa delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, degli enti pubblici, nonche’ delle societa’ controllate direttamente o indirettamente da amministrazioni pubbliche che non emettono strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati, con particolare riferimento alla revisione dei programmi di spesa e della disciplina dei trasferimenti alle imprese, alla razionalizzazione delle attivita’ e dei servizi offerti, al ridimensionamento delle strutture, alla riduzione delle spese per acquisto di beni e servizi, all’ottimizzazione dell’uso degli immobili e alle altre materie individuate dalla direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 maggio 2012, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 170 del 23 luglio 2012, o da ulteriori direttive del Presidente del Consiglio dei ministri.

2. Ai fini della razionalizzazione della spesa e del coordinamento della finanza pubblica, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, puo’ nominare con proprio decreto un Commissario straordinario, con il compito di formulare indirizzi e proposte, anche di carattere normativo, nelle materie e per i soggetti di cui al comma 1, terzo periodo.

3. Il Commissario straordinario opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione ed e’ scelto tra persone, anche estranee alla pubblica amministrazione, dotate di comprovata esperienza e capacita’ in materia economica e di organizzazione amministrativa.

4. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 2 stabilisce:

a) la durata dell’incarico, che non puo’ comunque eccedere i tre anni;

b) l’indennita’ del Commissario straordinario, nei limiti di quanto previsto dall’articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

c) le risorse umane e strumentali del Ministero dell’economia e delle finanze delle quali il Commissario straordinario puo’ avvalersi nell’esercizio delle sue funzioni, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

5. Il Commissario straordinario ha diritto di corrispondere con tutti i soggetti di cui al comma 1, terzo periodo, e di chiedere ad essi, oltre a informazioni e documenti, la collaborazione per l’adempimento delle sue funzioni. In particolare, il Commissario straordinario ha il potere di chiedere alle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, l’accesso a tutte le banche di dati da esse costituite o alimentate.

Nell’esercizio delle sue funzioni, il Commissario straordinario puo’ disporre lo svolgimento di ispezioni e verifiche a cura dell’Ispettorato per la funzione pubblica e del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e richiedere, previe intese ai sensi dell’articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, la collaborazione della Guardia di finanza.

6. Entro venti giorni dalla nomina, il Commissario straordinario presenta al Comitato interministeriale di cui al comma 1 un programma di lavoro recante gli obiettivi e gli indirizzi metodologici dell’attivita’ di revisione della spesa pubblica. Nel corso dell’incarico il Commissario straordinario, anche su richiesta del Comitato interministeriale, puo’ presentare aggiornamenti e integrazioni del programma ai fini della loro approvazione da parte del medesimo Comitato. Il programma e gli eventuali aggiornamenti e integrazioni sono trasmessi alle Camere.

7. Il Commissario straordinario, se richiesto, svolge audizioni presso le competenti Commissioni parlamentari.

8. Agli oneri derivanti dal comma 4, lettera b), nel limite massimo di 150 mila euro per l’anno 2013, di 300 mila euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015 e di 200 mila euro per l’anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell’economia e delle finanze e’ autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

9. Gli articoli 1, 1-bis, 2, 3, 4, 5 e 6 del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, e l’articolo 1, comma 2, della legge 6 luglio 2012, n. 94, sono abrogati.

. . .

B) Tavola sintetica di confronto tra le caratteristiche dell’istituto commissariale definito dai decreti legge 52/2012 e 69/2013

Commissario Straordinario D.L. 52/2012 (“Razionalizzazione spesa pubblica”) Commissario Straordinario D.L. 69/2013
(“Decreto del Fare”)
Durata carica: un anno
(in fase di conversione prorogata al 31/12/2014)
tre anni a decorrere dalla data di effettiva assunzione delle funzioni
Finalità: razionalizzazione e revisione della spesa per consumi intermedi razionalizzazione e revisione della spesa delle Amministrazioni pubbliche
Compiti: formulare indirizzi e proposte, anche di carattere normativo nel settore di intervento secondo il programma presentato al Comitato interministeriale formulare indirizzi e proposte, anche di carattere normativo secondo il programma presentato al Comitato interministeriale
Perimetro di intervento: spesa delle amministrazioni centrali nonché delle società controllate che abbiano registrato perdite negli ultimi 3 esercizi spesa delle amministrazioni pubbliche (centrali e periferiche) nonché delle società controllate direttamente o indirettamente da amministrazioni pubbliche che non emettono strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati
Settori di intervento specifico Livello di spesa per acquisto di beni e sevizi per voci di costo, valorizzazione immobili pubblici specifici trasferimenti alle imprese, razionalizzazione delle attività e dei servizi offerti, ridimensionamento delle strutture, riduzione delle spese per acquisto di beni e servizi, ottimizzazione dell’uso degli immobili e/o ulteriori settori individuati da direttive del Presidente del Consiglio dei ministri
Poteri: ha diritto di corrispondere con tutte le pubbliche amministrazioni e le società controllate e di chiedere ad esse informazioni e documenti. Inoltre ha il potere di chiedere alle amministrazioni pubbliche:- di disporre lo svolgimento di ispezioni e verifiche a cura dell’Ispettorato per la funzione pubblica e del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato
– di richiedere la collaborazione della Guardia di finanza
ha diritto di corrispondere con tutte le pubbliche amministrazioni e le società controllate e di chiedere ad esse informazioni e documenti. Inoltre ha il potere di chiedere alle amministrazioni pubbliche:- l’accesso a tutte le banche di dati da esse costituite o alimentate.
– di disporre lo svolgimento di ispezioni e verifiche a cura dell’Ispettorato per la funzione pubblica e del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato
– di richiedere la collaborazione della Guardia di finanza.

 

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Pensionamenti in caso di soprannumero. La circolare del Ministero https://www.giurdanella.it/2013/09/pensionamenti-in-caso-di-soprannumero-la-circolare-del-ministero/ https://www.giurdanella.it/2013/09/pensionamenti-in-caso-di-soprannumero-la-circolare-del-ministero/#comments Fri, 06 Sep 2013 06:00:17 +0000 http://www.giurdanella.it/?p=15673 E' stata pubblicata dal Ministero della Pubblica Amministrazione e Semplificazione la Circolare n. 3 del 2013 relativa ai pensionamenti in caso di soprannumero

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Il Ministero della Pubblica Amministrazione e Semplificazione ha pubblicato la Circolare n. 3 del 2013 relativa ai pensionamenti in caso di soprannumero nella Pubblica Amministrazione, ai sensi dell’ art. 2 comma 11 del decreto legge n. 5 del 2012, convertito  in l. n. 135  del 2012,  c.d.  “Spending review”.

La citata disposizione  disciplina delle particolari ipotesi di pensionamento, in presenza di situazioni di soprannumero eventualmente risultanti all’esito delle riduzioni effettuate dai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri adottati ai sensi dell’art. 2, comma 5, del predetto d.l. n. 95 del 2012, prevedendo l’applicazione del regime di accesso e di decorrenza al trattamento pensionistico previgente rispetto alla riforma operata con l’art. 24 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

La circolare, disciplina le misure che le pubbliche amministrazioni devono adottare in relazione alle situazioni di soprannumero. E’ stata elaborata a seguito di confronto istruttorio con il Ministero dell’economia e delle finanze, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e l’INPS al fine di dare indicazioni omogenee alle amministrazioni interessate e viene diramata a seguito di informativa sindacale.

La circolare specifica che il ricorso ai pensionamenti in deroga di cui al menzionato comma 11 art. 2, ha comunque carattere sussidiario; rimangono infatti vigenti le normali regole di pensionamento e, quindi, il riassorbimento della soprannumerarietà deve essere compiuto dando priorità ai pensionamenti secondo le regole ordinarie.

I pensionamenti riguardano le categorie di personale interessate dall’attuazione del processo di riassetto organizzativo disciplinato dall’art. 2.

 

Per ulteriori approfondimenti si rende disponibile il testo della circolare

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La Consulta cancella i limiti a società strumentali e agli altri enti https://www.giurdanella.it/2013/08/la-consulta-cancella-limiti-a-societa-strumentali-e-agli-altri-enti/ https://www.giurdanella.it/2013/08/la-consulta-cancella-limiti-a-societa-strumentali-e-agli-altri-enti/#comments Mon, 19 Aug 2013 06:00:25 +0000 http://www.giurdanella.it/?p=15546 Sono state duramente colpite le limitazioni previste a livello legislativo sia per le società strumentali degli enti locali che quelle per gli altri enti creati dalle Regioni

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Il decreto legge sulla spending review continua a perdere pezzi a forza di pronunce della Corta Costituzionale. Nel giro di qualche giorno sono state duramente colpite le limitazioni previste a livello legislativo sia per le società strumentali degli enti locali che quelle per gli altri enti o organismi creati per svolgere funzioni degli enti territoriali.

Tramite la sentenza 229/2013 (presidente Gallo, relatore Tesauro) la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 4 del dl 95/2012, che introduceva obblighi di privatizzazione e scioglimento delle società strumentali degli enti locali.

Al fine di razionalizzazione della spesa pubblica, il decreto del Governo Monti ha imposto (entro il termine del 30 giugno, ora prorogato al 31 dicembre) l’alienazione o lo scioglimento delle società a controllo pubblico che ottengono dall’amministrazione almeno il 90 % del proprio fatturato, a meno che non svolgano servizi di interesse generale o che per ragioni del contesto socio-economico non sia possibile un efficace ricorso al mercato (condizione da valutare da parte dell’Antitrust).

La Consulta ha ribadito che lo Stato può anche limitare l’attività delle Regioni ponendo obiettivi di riequilibrio della spesa, ma non può prevedere in modo esaustivo strumenti e modalità per il perseguimento di questi obiettivi. L’art. 4 del dl 95 fa proprio questo, entrando nel dettaglio e invadendo le competenze regionali, ed è quindi incostituzionale per quanto attiene alle società delle Regioni Ordinarie.

Per le Regioni a Statuto speciale invece questa norma è radicalmente inoperante, dato che la spending review di applica solo nei casi in cui è prevista la speciale procedura per adattarla ai vari Statuti.

Ma se nelle Regioni autonome i vincoli alle società in questione non si applicano neanche agli enti locali, la norma continua ad operare per Comuni e Province delle Regioni ordinarie, perché in questo caso l’ordinamento degli enti locali è di competenza della normativa statale.

Con un altra sentenza a distanza ravvicinata, la 236/2013 (presidente Gallo, relatore Napolitano), la Corte ha invece salvato gli enti agenzie e organismi comunque denominati creati per svolgere, anche in via strumentale, le funzioni fondamentali degli enti territoriali.

L’art. 9 del dl 95 del 2012 prevedeva che Regioni, Province e Comuni dovessero accorpare o sopprimere tali enti, agenzie, consorzi e organismi, in ogni caso tagliando la spesa di almeno il 20 per cento. Contestualmente era previsto che in caso di inadempienza vi fosse la soppressione automatica di tali enti e la nullità dei loro atti.

La Consulta ha stabilito, per quanto riguarda le Regioni ordinarie, che rimane in vita l’obbligo di ridurre la spesa, mentre la sanzione automatica della soppressione degli enti è incostituzionale in quanto manifestamente irragionevole, dato che pone a rischio lo svolgimento delle funzioni fondamentali ad essi affidate, rischio aggravato dalla previsione delle nullità di tutti gli atti adottati successivamente allo scadere del termine. Inoltre l’irragionevolezza deriva anche dalla difficoltà di individuare quali siano gli enti strumentali effettivamente soppressi e la necessità per gli enti locali di riorganizzare i servizi e le funzioni da questi svolte.

Per le Regioni autonome invece non ci sono vincoli di riduzione della spesa, perchè, anche in questo caso, la norma deve ritenersi inoperante fino a quando non venga recepita tramite le apposite procedure previste dalla normativa statutaria.

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