L'articolo La CGUE si pronuncia sull’utilizzo abusivo di plurime successioni di contratti a tempo determinato nelle PP.AA. proviene da Giurdanella.it.
]]>La Corte di giustizia UE ha di recente fornito un’esaustiva risposta a tale quesito, profilando la corretta interpretazione della normativa di riferimento in materia. Ci si riferisce all’accordo-quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999 e allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, datata 28 giugno 1999.
Adita dal Consiglio di Stato italiano con rinvio pregiudiziale ex art. 267 TFUE, la CGUE enuclea le condizioni che le normative interne devono sancire perché possa escludersi un ricorso abusivo a plurimi contratti successivi a tempo determinato. La ratio è quella di impedire una prassi atta a dissimulare un servizio sostanzialmente continuativo che, non venendo espletato nell’ambito di un contratto a tempo indeterminato, comporterebbe un grave detrimento per le garanzie dei lavoratori.
Già il giudice del rinvio dà per assodato che i ricorrenti, facenti parte del personale in servizio temporaneo della Croce Rossa italiana, non vantino un diritto alla stabilizzazione. Essi, infatti, quantunque “militari” in senso lato, erano stati impiegati su base esclusivamente volontaria e per eseguire un lavoro gratuito. Nessun abuso dell’istituto della chiamata in servizio temporaneo può, dunque, essersi determinato, e ciò anche qualora i ricorrenti fossero stati mobilitati:
Così, nel disporre il rinvio pregiudiziale, il Consiglio di Stato sostiene che l’espletamento di un servizio continuativo non sia, di per sé, elemento assorbente per declinare necessariamente un rapporto di lavoro come rapporto a tempo indeterminato. Anche perché quanti chiedono di entrare nella Croce Rossa sono già ab origine a conoscenza del fatto che questa non è la via per aspirare ad un impiego retribuito a tempo indeterminato.
Prendendo le mosse dall’anzidetto caso di specie, la sentenza della CGUE del 25 gennaio 2024, emessa all’esito della causa C‑389/22, fornisce importanti puntualizzazioni relativamente alla clausola 5, punto 1, dell’accordo-quadrodel 18 marzo 1999, che impone agli Stati membri, previa consultazione con le parti sociali, di adottare misure obiettive atte a giustificare il rinnovo dei suddetti contratti o rapporti, specificandone altresì durata massima e numero di rinnovi possibili. Tale previsione, di per sé, è e rimane una mera norma di principio. Essa, infatti, lungi dal dettare criteri oggettivi e trasparenti per accertare se il rinnovo dei contratti risponda effettivamente ad un’esigenza reale o se sia idoneo a conseguire l’obiettivo perseguito, si limita ad assegnare un mero obiettivo generale agli Stati membri. A questi ultimi demanda la prevenzione degli anzidetti abusi; cosicché, la discrezionalità degli Stati nella scelta dei mezzi per conseguire detta finalità incontra come unico limite l’impossibilità di rimettere in discussione lo scopo o l’effetto utile dell’accordo quadro (cfr., ex multis, sentenza CGUE del 15 dicembre 2022, nelle cause riunite C‑40/20 e C‑173/20).
Orbene, la Corte precisa che in nessun caso il rinnovo di contratti a termine nel pubblico impiego può essere ammesso per lo svolgimento, in modo permanente e duraturo, di mansioni rientranti nella normale attività del settore di cui trattasi e non aventi carattere provvisorio.
Ulteriore delucidazione offerta dalla CGUE nella pronuncia in parola è la seguente: la rinnovazione dei contratti in questione – si tratti di rinnovo o di proroga in senso stretto – risulta ammissibile solo se e nella misura in cui la normativa nazionale, sulla cui scorta essa ha avuto luogo, abbia previsto apposite misure disincentivanti e, se del caso, sanzionatorie per scongiurare ogni utilizzo abusivo di una siffatta successione contrattuale.
Viceversa, integra una violazione del suddetto accordo-quadro la reiterazione continua di contratti di lavoro a tempo determinato nelle p.a. laddove la stessa, consentita dalla relativa disciplina interna, non sia assistita da idonee misure volte ad impedire e/o sanzionare le fattispecie abusive di cui alla summenzionata clausola 5, punto 1.
Infine, la CGUE chiarisce il portato del principio di non discriminazione, cristallizzato nella clausola 4, punto 1,del richiamato accordo-quadro. Tale norma va interpretata nel senso che una normativa nazionale non pone in essere una disparità di trattamento laddove, nell’ambito di un complessivo disegno di riorganizzazione dell’ente Croce Rossa, consenta soltanto a taluni dei membri del personale di continuare a svolgere sine die le loro mansioni, precludendo invece tale possibilità a quanti abbiano svolto un servizio temporaneo anteriormente ad una certa data.
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]]>L'articolo Procedure di stabilizzazione, giurisdizione del giudice amministrativo proviene da Giurdanella.it.
]]>Nel caso di specie il Tar Sicilia ha affermato la propria giurisdizione procedura di stabilizzazione ai sensi dell’art. 20 comma 1 del D. Lgs. 75/2017 di un ASP, laddove i ricorrenti lamentavano di esserne stati ingiustamente esclusi.
Sebbene la sentenza in commento ha riconosciuto l’esistenza di diversi orientamenti giurisprudenziali, viene data preminenza all’ultimo affermato l’indirizzo secondo cui la procedura di stabilizzazione è assimilabile a quella concorsuale, in quanto entrambe sono preordinate ad assicurare l’accesso a tempo indeterminato ai pubblici uffici.
Il Tar Catania pertanto rigetta l’altro orientamento della giurisprudenza amministrativa, quello secondo la quale con le procedure di stabilizzazione si è in presenza di disposizioni legislative di natura derogatoria alla regola generale del pubblico concorso, e pertanto non è in presenza di una procedura di tipo concorsuale, ma di una mera procedura selettiva nell’ambito della quale la P.A. deve soltanto verificare la sussistenza di taluni requisiti predeterminati dalla legge, senza, quindi, esercitare alcun pubblico potere.
Di conseguenza, secondo quest’ultimo orientamento, la stabilizzazione sarebbe un atto di gestione dell’originario rapporto di lavoro a tempo determinato rispetto al quale i precari in possesso dei requisiti previsti dalla legge per essere assunti vanterebbero un diritto soggettivo e non un interesse legittimo. Donde, l’affermazione della giurisdizione del Giudice Ordinario (in tal senso, Cfr. TAR Lazio, Roma, sez. III, 9 aprile 2015 n. 5278; Cons. St., sez. V, 6 maggio 2015 n. 2271; id., sez. VI, 27 febbraio 2012 n. 1095; Cass., sez. un., 15 settembre 2010 n. 19552; TAR Campania, Napoli, sez. V, 3 febbraio 2014 n. 749; Cons. St., sez. III, 28 giugno 2017 n. 2772).
I giudici amministrativi siciliani hanno ritenuto superato l’orientamento nel senso della giurisdizione ordinaria, in particolare a seguito delle pronunce della Corte di Cassazione.
In particolare la Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha ribadito quanto già affermato in precedenti pronunce ed ossia che: «L’art. 63 del d.lg. n 165 del 2001 attribuisce alla giurisdizione ordinaria le controversie inerenti al “diritto all’assunzione” (comma 1) e riserva alla giurisdizione amministrativa la cognizione delle controversie relative alle “procedure concorsuali di assunzione” (comma 4), dettando una regola processuale che appare il riflesso del dato sostanziale per il quale la pretesa di stipulazione di un contratto di lavoro pubblico si colloca nell’area dei diritti soggettivi e delle obbligazioni che l’amministrazione assume con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro (art. 4, d.lg. cit.) mentre la contestazione inerente ad un procedimento concorsuale di assunzione ha ad oggetto l’esercizio del potere pubblico attribuito alla P.A. di individuare il soggetto ammesso alla stipula del contratto.
Ne consegue, secondo la Cassazione, che “La controversia in materia di stabilizzazione del personale precario di una pubblica amministrazione, concernendo gli atti di una procedura concorsuale finalizzata all’assunzione di alcuni lavoratori mediante il loro passaggio dallo stato di personale precario a quello di personale di ruolo, è devoluta alla giurisdizione del giudice amministrativo“ (Cassazione civile, sez. un., 13/12/2017, n. 29915).
Affermando questi presupposti, la sentenza di Cassazione citata dal Tar ha confermato la sentenza del giudice di merito, che aveva dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in relazione ad una domanda proposta nei confronti di una ASL da un fisioterapista, già assunto con plurimi contratti di collaborazione coordinata e continuativa, il quale lamentava la propria esclusione dalla procedura selettiva per la stabilizzazione del personale precario, ritenuta una vera e propria procedura concorsuale, di cui erano contestate le modalità di svolgimento.
La Cassazione, in un’altra sentenza recente, ha anche affermato che «In materia di pubblico impiego privatizzato, i processi di stabilizzazione – tendenzialmente volti ad eliminare il precariato creatosi per assunzioni in violazione dell’art. 36 del d.lgs. n. 165 del 2001 – sono effettuati nei limiti delle disponibilità finanziarie e nel rispetto delle disposizioni in tema di dotazioni organiche e di programmazione triennale del fabbisogno, e sono suscettibili di derogare alle normali procedure di reclutamento limitatamente al carattere – riservato e non aperto – dell’assunzione, ma non anche alla necessità del possesso del titolo di studio ove previsto per la specifica qualifica, né al preventivo svolgimento di procedure selettive, che (ad eccezione del personale assunto obbligatoriamente o mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento) sono necessarie nell’ipotesi – come nella specie – in cui la stabilizzazione riguardi dipendenti che non abbiano già sostenuto “procedure selettive di tipo concorsuale”, con conseguente devoluzione delle relative controversie alla giurisdizione del giudice amministrativo, trattandosi di procedure discrezionalmente disposte dall’amministrazione ed implicanti valutazioni di tipo comparativo tra i candidati» (Cassazione civile, sez. un., 02/08/2017, n. 19166).
Il Tar, alla luce della giurisprudenza della Cassazione, ha concluso affermando che rientra nella giurisdizione di legittimità del Giudice Amministrativo la contestazione sulle stabilizzazioni, e in particolare sulle stabilizzazioni ex. art 20 D.Lgs. 75/2017, dovendosi considerare la stabilizzazione dei precari una procedura volta all’instaurazione di un nuovo rapporto di lavoro con la Pubblica Amministrazione.
In allegato la sentenza Tar Catania, 26 giugno 2018, n. 1342.
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]]>L'articolo Stabilizzazioni nella sanità, giurisdizione ordinaria e non amministrativa proviene da Giurdanella.it.
]]>Per l’orientamento contrapposto, a favore della giurisdizione del giudice amministrativo nelle procedure di stabilizzazione, si veda la sentenza del Tar Catania.
Secondo i giudici campani può considerarsi ius receptum il principio secondo il quale la procedura di stabilizzazione del personale sanitario è materia rientrante nella generale giurisdizione del giudice ordinario in ordine al pubblico impiego c.d. privatizzato (Consiglio di Stato, sez. III, 28 giugno 2017 n. 2772).
Secondo principi consolidati nella giurisprudenza, le controversie relative alla stabilizzazione dei rapporti di lavoro c.d. precari alle dipendenze di una P.A., allorquando il “petitum sostanziale” riguardi non la correttezza formale della medesima procedura, ma la sussistenza del diritto soggettivo alla partecipazione alle procedure di stabilizzazione e, attraverso di queste, all’assunzione a tempo indeterminato, sono attratte alla competenza del g.o. ai sensi dell’art. 63, d.lgs. n. 163 del 2001 (T.A.R. Lazio Roma sez. III, 9 aprile 2015, n. 5278; Consiglio di Stato sez. V, 6 maggio 2015, n. 2271; id. sez. VI, 27 febbraio 2012, n. 1095; Cassazione Sez. Unite 15 settembre 2010, n. 19552; T.A.R. Campania Napoli sez. V, 3 febbraio 2014, n. 749).
In particolare, è stato evidenziato che la domanda con la quale un soggetto, che ha operato per più di un triennio presso un ente locale con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, chiede il riconoscimento del diritto alla stabilizzazione (previa assimilazione a un lavoratore con contratto di lavoro a tempo determinato) verte sulla presenza o meno delle condizioni richieste dalla legge per accedere a tale beneficio, non rilevando la natura (peraltro non concorsuale) della procedura finalizzata alla stabilizzazione, con conseguente devoluzione della giurisdizione al giudice ordinario (Consiglio di Stato, sez. V, 17 ottobre 2016 n. 4273).
Sull’argomento si vedano le S.U. 16041/2010
Di seguito si riporta Tar Campania, 8 gennaio 2018, n. 107
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]]>L'articolo Stabilizzazione dei precari della Sanità, la circolare sulle assunzioni della Regione Sicilia proviene da Giurdanella.it.
]]>L’atto di indirizzo rivolto ai direttori generali delle ASP siciliane, individua alcuni passaggi importanti per la gestione dell’iter, con la presenza delle indicazioni operative ai fini delle procedure di stabilizzazione da avviare nel triennio 2018-2020.
Come espressamente previsto dalla circolare, spetta alle singole aziende ospedaliere, attraverso i propri direttori generali, l’organizzazione e la formazione di in piano operativo al fine di effettuare una ricognizione delle risorse e dei fabbisogni di personale per il triennio 2018-2020.
Da un lato, l’atto di indirizzo, statuisce una rivisitazione del piano preesistente (anno 2017) ed esplica le procedure per le stabilizzazioni che ogni ASP deve osservare, con l’onere per quest’ultime di tenere informato costantemente l’Assessorato sulle procedure intraprese, inclusi i progressi e gli esiti raggiunti.
L’atto di indirizzo ha attuato una differenziazione tra i “precari” assunti con procedura concorsuale e quelli assunti senza procedura concorsuale, con l’invito nei confronti delle singole aziende sanitarie di adottare una delibera nel rispetto del piano aziendale dei fabbisogni e di stabilire modalità e tempi sia per la presentazione delle istanze da parte dei soggetti interessati sia per la conclusione della procedura di reclutamento.
Uno situazione di stallo che sembra dunque sbloccarsi, anche se è stato dato attribuito un lasso temporale perché siano rese efficace le procedure previste, tempo utile per consentire l’indizione di concorsi per il reclutamento del personale.
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]]>L'articolo Legge di Stabilità 2016: nuovi concorsi nella sanità proviene da Giurdanella.it.
]]>I commi da 538 a 545 recano disposizioni infatti, in materia di monitoraggio, prevenzione e gestione del rischio sanitario, nonché di procedure concorsuali riservate per l’assunzione di personale precario del comparto sanità.
In particolare, i commi da 541 a 545 sono finalizzati ad assicurare la continuità nell’erogazione dei servizi sanitari e la garanzia dei livelli essenziali di assistenza, nel rispetto delle disposizioni dell’Unione europea in materia di articolazione dell’orario di lavoro e di contratti a tempo determinato e nel rispetto, comunque, delle vigenti disposizioni in materia di contenimento delle spese di personale nonché, per le regioni sottoposte ai piani di rientro, degli obbiettivi previsti in detti piani.
Il comma 541 impone l’obbligo alle Regione e alla Province autonome di dotarsi di un piano inerente il fabbisogno di personale tale da garantire il rispetto delle disposizioni dell’Unione europea in materia di orario di lavoro. Qualora sulla base del piano del fabbisogno del personale emergono criticità verranno indette procedure concorsuali straordinarie per l’assunzione di personale medico ed infermieristico e l’attivazione di nuovi contratti di lavoro flessibile.
Il comma 543 prevede infatti che gli enti del Servizio sanitario nazionale possono indire e concludere – anche in deroga alle previsioni del D.P.C.M. del 6 marzo 2015 in tema di disciplina delle procedure concorsuali riservate per l’assunzione di personale precario del comparto sanità – procedure concorsuali straordinarie per l’assunzione di personale medico, tecnico-professionale ed infermieristico per far fronte alle eventuali esigenze assunzionali emerse in relazione alle valutazioni operate nel piano di fabbisogno di personale ai sensi del comma 541. E’ consentita una riserva di posti nella misura massima del 50% al personale medico, tecnico-professionale ed infermieristico in servizio alla data di entrata in vigore della legge che alla data del bando abbia maturato almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi cinque anni con contratti a tempo determinato, di collaborazione coordinata e continuativa o con altre forme di rapporto di lavoro flessibile.
Per il biennio 2016-2017, ai sensi del comma 544, le procedure in commento sono attuate nel rispetto della cornice finanziaria programmata.
Infine, il comma 545 estende all’Istituto nazionale per la promozione della salute delle popolazioni migranti e per il contrasto delle malattie della povertà, le disposizioni di cui all’articolo 4, comma 10, del D.L n. 101/2013 in tema di procedure di stabilizzazione del personale assunto con contratto a tempo determinato.
Si attendono quindi nuovi concorsi per l’assunzione di personale e stabilizzazione dei precari.
Vai al nostro speciale Legge di Stabilità 2016
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]]>L'articolo Medici: da oggi il nuovo orario di lavoro. Possibile stabilizzazione precari proviene da Giurdanella.it.
]]>Entra oggi in vigore, infatti, la disposizione della legge n. 161/2014 (Legge europea 2013-bis) che abroga il comma 13 dell’articolo 41 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e il comma 6-bis dell’articolo 17 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, ossia quelle norme che escludono l’applicazione, per il personale delle aree dirigenziali degli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale, della disciplina generale relativa al riposo giornaliero e, per il solo personale del ruolo sanitario del SSN, di quella in materia di durata media massima dell’orario di lavoro settimanale.
L’abrogazione è conseguenza della procedura di infrazione n. 2011/4185 aperta dalla Commissione europea contro l’Italia, rea di non applicare le norme europee che prevedono una durata media dell’orario di lavoro non superiore, per 7 giorni, le 48 ore, comprese le ore di lavoro straordinario e il diritto a 11 ore di riposo consecutivo ogni 24 ore. Tali norme esistono dal 2003 ma l’Italia non le aveva mai recepite pagando multe esose.
Il nuovo orario rischia di mandare in tilt il servizio sanitario. Il sindacato medico dichiara infatti che per fare fronte a questi limiti di lavoro ‘europei’, occorrerebbero almeno 5 mila dottori in più in servizio.
Per far fronte a tale situazione il Governo starebbe pensando di inserire un emendamento alla legge di stabilità 2016, attualmente alla camera, che porterebbe all’assunzione di circa 3-4mila unità di personale e alla stabilizzazione dei precari. Il ministero della Salute starebbe definendo in queste ore l’emendamento.
L'articolo Medici: da oggi il nuovo orario di lavoro. Possibile stabilizzazione precari proviene da Giurdanella.it.
]]>L'articolo Stabilizzazione dei precari nella sanità: firmato il decreto proviene da Giurdanella.it.
]]>Nel decreto viene prevista la possibilità di avviare procedure concorsuali entro il 2018 riservate al personale precario degli enti del Servizio sanitario nazionale e sino al 50% delle risorse finanziare disponibili per assunzioni a tempo indeterminato.
Potranno partecipare a tali procedure concorsuali volte alla stabilizzazione dei precari del SSN coloro che abbiano prestato un servizio effettivo non inferiore ai tre anni nell’ambito del quinquennio precedente.
Il DPCM disciplina anche le procedure di reclutamento speciale per lavori socialmente utili (LSU) e per lavori di pubblica utilità (LPU) e la proroga dei contratti a tempo determinato che si intenda stabilizzare.
Per il Ministro “Questo DPCM è un primo passo per dare risposte ai lavoratori del Servizio sanitario nazionale che attendono da anni di essere stabilizzati. Sappiamo che c’è ancora tanto da fare e che questo provvedimento non azzera tutto il precariato in sanità, ma è sicuramente l’inizio di un percorso virtuoso che ha come finalità ultima quella di eliminare le sacche di precariato presenti nelle Aziende ospedaliere italiane”
L'articolo Stabilizzazione dei precari nella sanità: firmato il decreto proviene da Giurdanella.it.
]]>L'articolo Cassazione. Le stabilizzazioni all’esame delle Sezioni Unite proviene da Giurdanella.it.
]]>La rimessione nasce da un ricorso presentato dall’Ente Autonomo Fiera del Mediterraneo contro una sentenza della corte di Appello di Palermo che aveva ritenuto nullo un contratto a termine stagionale trasformandolo in contratto a tempo indeterminato. La Sezione Lavoro ritenendo non giusta la pronuncia, ha rilevato che nel settore pubblico vige la regola delle assunzioni attraverso i concorsi pubblici.
La sezione Lavoro ha inoltre osservato che gli enti pubblici economici non dovrebbero godere di sistemi di assunzione del personale diversi da quelli delle pubbliche amministrazioni.
Considerata la confusione in materia, data anche da diverse leggi regionali che tendono a stabilizzare i rapporti di lavoro precari, la Sezione Lavoro ha deciso di rimettere la questione alle Sezioni Unite.
Le Sezioni Unite dovranno, dunque, pronunciarsi sulla possibilità o meno di convertire i contratti di lavoro a termine in contratti di lavoro a tempo indeterminato senza passare per i concorsi pubblici.
L'articolo Cassazione. Le stabilizzazioni all’esame delle Sezioni Unite proviene da Giurdanella.it.
]]>L'articolo Legge Stabilità 2014, ecco gli ultimi emendamenti approvati proviene da Giurdanella.it.
]]>Tra gli ultimi emendamenti approvati, di particolare rilievo il differimento del pagamento della rata Imu al 24 gennaio 2014, la sanatoria per i contenziosi sui canoni per le spiagge, i nuovi fondi per gli esodati, i bonus bebè, la stabilizzazione nel pubblico impiego e la mobilità per il personale delle società partecipate. Scompare anche l’imposta fissa da 34,20 euro sugli strumenti finanziari.
Di seguito, gli emendamenti approvati nella notte di ieri, domenica 15 dicembre.
Dopo il comma 350, aggiungere il seguente:
350-bis. Il criterio di riparto assunto per la tabella di cui al comma 350 è anche applicato, a decorrere dal 2014, in caso di mancato accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per la determinazione degli importi degli accantonamenti di cui all’articolo 16, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. 1. 2250. Marguerettaz, Borghi, Brandolin, Alli, Vignali, Gigli, Sberna.
Dopo il comma 352, aggiungere il seguente:
352-bis. Le Regioni che alla data dell’ultima ricognizione effettuata al 31 dicembre 2012 non si trovino in situazioni di eccedenza di personale in rapporto alla dotazione organica sia complessiva, sia relativa alla categoria/qualifica interessata, e che, ai sensi dell’articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, stiano assolvendo alla carenza della dotazione organica attraverso il ricorso e l’impiego di personale assunto con procedure ad evidenza pubblica, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato della durata di 36 mesi e i cui contratti di lavoro siano stati oggetto negli ultimi cinque anni di una serie continua e costante di rinnovi e proroghe anche con soluzione di continuità, purché con il medesimo datore di lavoro, e ove le predette deroghe ai limiti contrattuali imposti dalla normativa vigente e dal contratto stesso, siano state oggetto di apposita contrattazione decentrata tra le organizzazioni sindacali abilitate e l’ente interessato ai sensi dell’articolo 5, comma 4-bis, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, e successive modificazioni, possono procedere, con risorse proprie, alla stabilizzazione a domanda del personale interessato. 1. 917. Ginefra, Castricone, Covello, Decaro.
Sostituire il comma 353, con il seguente:
353. All’articolo 14, comma 31-ter, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, la lettera b) è sostituita dalle seguenti:
«b) entro il 30 giugno 2014, con riguardo ad ulteriori tre delle funzioni fondamentali di cui al comma 27;
b-bis) entro il 31 dicembre 2014, con riguardo alle restanti funzioni fondamentali di cui al comma 27». *1. 3413. La I Commissione.
Sostituire il comma 353, con il seguente:
353. All’articolo 14, comma 31-ter, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, la lettera b) è sostituita dalle seguenti:
«b) entro il 30 giugno 2014, con riguardo ad ulteriori tre delle funzioni fondamentali di cui al comma 27;
b-bis) entro il 31 dicembre 2014, con riguardo alle restanti funzioni fondamentali di cui al comma 27». *1. 2325. Guerra, Rughetti, Lorenzo Guerini, Pastorino, Gribaudo, Scuvera, Marchetti, Fanucci, Carra, Taricco, De Menech, Fabbri.
Al comma 357, capoverso 9-bis, dopo le parole: 1.000 milioni di euro inserire le seguenti: di cui 850 milioni di euro ai Comuni e 150 milioni di euro alle Province,. **1. 1400. Bobba, Bonavitacola, Capodicasa, Censore, De Micheli, Fanucci, Giampaolo Galli, Genovese, Giulietti, Guerra, Laforgia, Losacco, Marchetti, Melilli, Misiani, Parrini, Preziosi, Rubinato, Rughetti.
Al comma 357, capoverso 9-bis, dopo le parole: 1.000 milioni di euro inserire le seguenti: di cui 850 milioni di euro ai Comuni e 150 milioni di euro alle Province,. **1. 1913. Fanucci, Giulietti, Marchetti, Laforgia.
Dopo il comma 362, aggiungere il seguente:
362-bis. All’articolo 1, comma 123, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, aggiungere infine il seguente periodo: «Per l’anno 2014, la quota del 50 per cento è distribuita da ciascuna regione ai comuni con popolazione compresa tra i 1.000 e i 5.000 abitanti fino al conseguimento del saldo obiettivo pari a zero. Gli eventuali spazi non assegnati a valere sulla predetta quota del 50 per cento sono comunicati entro il 10 aprile 2014 da ciascuna regione al Ministero dell’economia e delle finanze, mediante il sistema web https://pattostabilitainterno.tesoro.it della Ragioneria Generale dello Stato, affinché gli stessi siano attribuiti, entro il 30 aprile 2014, con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza Unificata, ai comuni con popolazione compresa tra i 1.000 e i 5.000 abitanti di tutte le regioni, di cui al comma 122, che presentino un saldo obiettivo positivo. L’attribuzione è operata in misura proporzionale ai valori positivi dell’obiettivo.». *1. 2231. Guerra, Fanucci, Giulietti, Marchetti, Taricco, Laforgia, Fabbri, Carra.
Dopo il comma 362, aggiungere il seguente:
362-bis All’articolo 1, comma 123, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, aggiungere infine il seguente periodo: «Per l’anno 2014, la quota del 50 per cento è distribuita da ciascuna regione ai comuni con popolazione compresa tra i 1.000 e i 5.000 abitanti fino al conseguimento del saldo obiettivo pari a zero. Gli eventuali spazi non assegnati a valere sulla predetta quota del 50 per cento sono comunicati entro il 10 aprile 2014 da ciascuna regione al Ministero dell’economia e delle finanze, mediante il sistema web https://pattostabilitainterno.tesoro.it della Ragioneria Generale dello Stato, affinché gli stessi siano attribuiti, entro il 30 aprile 2014, con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza Unificata, ai comuni con popolazione compresa tra i 1.000 e i 5.000 abitanti di tutte le regioni, di cui al comma 122, che presentino un saldo obiettivo positivo. L’attribuzione è operata in misura proporzionale ai valori positivi dell’obiettivo.». *1. 2384. Lavagno, Bordo, Pilozzi, Boccadutri, Melilla, Marcon.
Al comma 369, primo periodo, dopo le parole: collegio dei revisori inserire le seguenti: o del revisore aggiungere, in fine, il seguente periodo: In caso di ritardata o mancata segnalazione da parte del collegio dei revisori o del revisore, a questi soggetti, ove ne sia accertata la responsabilità, le sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti irrogano una sanzione pecuniaria pari a due mensilità del trattamento retributivo, al netto degli oneri fiscali e previdenziali, e si applicano il terzo e quarto periodo del presente comma. 1. 3414. La I Commissione.
Dopo comma 375, inserire il seguente:
375-bis. All’articolo 18, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, le parole da «, con esclusione» fino a: «forniti dalle stesse.» sono sostituite dalle seguenti: «. Le società, nonché loro controllanti, collegate e controllate che, in Italia o all’estero, sono destinatarie di affidamenti non conformi al combinato disposto degli articoli 5 e 8, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1370/2007, del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007 e la cui durata ecceda il limite del 3 dicembre 2019, non possono partecipare ad alcuna procedura per l’affidamento dei servizi, anche se già avviata. L’esclusione che precede non si applica nei confronti delle imprese affidatarie del servizio oggetto di procedura concorsuale». *1. 2019. Guidesi.
Dopo comma 375, inserire il seguente:
375-bis. All’articolo 18, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, le parole da «, con esclusione» fino a: «forniti dalle stesse.» sono sostituite dalle seguenti: «. Le società, nonché loro controllanti, collegate e controllate che, in Italia o all’estero, sono destinatarie di affidamenti non conformi al combinato disposto degli articoli 5 e 8 paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1370/2007, del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007 e la cui durata ecceda il limite del 3 dicembre 2019, non possono partecipare ad alcuna procedura per l’affidamento dei servizi, anche se già avviata. L’esclusione che precede non si applica nei confronti delle imprese affidatarie del servizio oggetto di procedura concorsuale». *1. 2667. Latronico.
Dopo comma 375, inserire il seguente:
375-bis. All’articolo 18, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, le parole da «, con esclusione» fino a: «forniti dalle stesse.» sono sostituite dalle seguenti: «. Le società, nonché loro controllanti, collegate e controllate che, in Italia o all’estero, sono destinatarie di affidamenti non conformi al combinato disposto degli articoli 5 e 8 paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1370/2007, del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007 e la cui durata ecceda il limite del 3 dicembre 2019, non possono partecipare ad alcuna procedura per l’affidamento dei servizi, anche se già avviata. L’esclusione che precede non si applica nei confronti delle imprese affidatarie del servizio oggetto di procedura concorsuale». *1. 2700. Fanucci.
Dopo il comma 381 aggiungere il seguente:
381-bis. Il termine di trentasei mesi fissato dal comma 29 dell’articolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è prorogato di quattro mesi dalla entrata in vigore della presente legge, decorsi i quali la partecipazione non alienata mediante procedura di evidenza pubblica cessa ad ogni effetto; entro dodici mesi successivi alla cessazione la società liquida in denaro il valore della quota del socio cessato in base ai criteri stabiliti all’articolo 2437-ter, secondo comma, del codice civile. 1. 3143. Leone.
Dopo il comma 381 aggiungere i seguenti commi:
381-bis. Le società controllate direttamente o indirettamente dalle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, o dai loro enti strumentali, anche al di fuori delle ipotesi previste dall’articolo 31 del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001, ad esclusione di quelle emittenti strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati e delle società dalle stesse controllate, possono, sulla base di un accordo tra di esse, realizzare, senza necessità del consenso del lavoratore, processi di mobilità di personale anche in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, in relazione al proprio fabbisogno e per le finalità dei commi 381-ter e 381-quater, previa informativa alle rappresentanze sindacali operanti presso la società ed alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo dalla stessa applicato, in coerenza con il rispettivo ordinamento professionale e senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica. Si applicano i commi primo e terzo dell’articolo 2112 del codice civile. La mobilità non può comunque avvenire tra le società di cui al presente comma e le pubbliche amministrazioni.
381-ter. Gli enti che controllano le società di cui al comma 381-bis adottano, in relazione ad esigenze di riorganizzazione delle funzioni e dei servizi esternalizzati, nonché di razionalizzazione delle spese e di risanamento economico-finanziario secondo appositi piani industriali, atti di indirizzo volti a favorire, prima di avviare nuove procedure di reclutamento di risorse umane da parte delle medesime società, l’acquisizione di personale mediante le procedure di mobilità di cui al comma 381-bis.
381-quater. Le società di cui al comma 381-bis che rilevino eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o ai casi di cui al comma 3, nonché nell’ipotesi in cui l’incidenza delle spese di personale è pari o superiore al 50 per cento delle spese correnti, inviano un’informativa preventiva alle rappresentanze sindacali operanti presso la società ed alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo dalla stessa applicato in cui viene individuato il numero, la collocazione aziendale ed i profili professionali del personale in eccedenza. Tali informazioni sono comunicate anche al Dipartimento della funzione pubblica. Le posizioni dichiarate eccedentarie non possono essere ripristinate nella dotazione di personale neanche mediante nuove assunzioni. Si applicano le disposizioni dell’articolo 14, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, con l’applicazione al personale eccedente delle società di quanto previsto dall’articolo 2, comma 11, lettera a), dello stesso decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95.
381-quinquies. Entro dieci giorni dal ricevimento dell’informativa di cui al comma 381-quater, si procede, a cura dell’ente controllante, alla riallocazione totale o parziale del personale in eccedenza nell’ambito della stessa società mediante il ricorso a forme flessibili di gestione del tempo di lavoro, ovvero presso altre società controllate dal medesimo ente o dai suoi enti strumentali con le modalità previste dal comma 2. Si applica l’articolo 3, comma 19, della legge 28 giugno 2012, n. 92.
381-sexies. Per la gestione delle eccedenze di cui al comma 381-quinquies, gli enti controllanti e le società partecipate di cui al comma 381-bis possono concludere accordi collettivi con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative finalizzati alla realizzazione, ai sensi del comma 381-bis, di forme di trasferimenti in mobilità dei dipendenti in esubero presso altre società dello stesso tipo operanti anche al di fuori del territorio regionale ove hanno sede le società interessate da eccedenze di personale.
381-septies. Al fine di favorire le forme di mobilità, le società di cui al comma 381-bis possono farsi carico per un periodo massimo di tre anni di una quota parte non superiore al 30 per cento del trattamento economico del personale interessato dalla mobilità, nell’ambito delle proprie disponibilità di bilancio e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le somme a tal fine corrisposte dalla società cedente alla società cessionaria non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sul reddito e dell’imposta regionale sulle attività produttive. 1. 3269. Calabrò.
Dopo il comma 382 aggiungere il seguente:
382-bis. Anche ai fini di coordinamento della finanza pubblica, il Governo si attiva sulle iniziative delle Regioni presentate al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro per gli affari regionali ai fini dell’intesa ai sensi dell’articolo 116, terzo comma, della Costituzione nel termine di 60 giorni dal ricevimento. Tale disposizione si applica a partire dalle iniziative presentate prima dell’entrata in vigore della presente legge in applicazione del principio di continuità degli organi e delle funzioni. In tal caso, il suddetto termine decorre dall’entrata in vigore della presente legge. 1.1864. (Nuova formulazione) Rubinato, De Menech, Rotta, Zoggia, Moretto, Ginato.
Sostituire il comma 391 con il seguente:
391. All’articolo 13 della tariffa, parte prima, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2-ter, le parole: «1,5 per mille a decorrere dal 2013» sono sostituite dalle seguenti: «1,5 per mille per il 2013 e 2 per mille a decorrere dal 2014»;
b) il sesto periodo della nota 3-ter, è sostituito dai seguenti periodi: «Limitatamente all’anno 2012, l’imposta è dovuta nella misura minima di euro 34,20 e nella misura massima di euro 1.200. Per l’anno 2013, l’imposta è dovuta nella misura minima di euro 34,20 e, se il cliente è soggetto diverso da persona fisica, nella misura massima di euro 4.500. A decorrere dall’anno 2014, se il cliente è soggetto diverso da persona fisica, l’imposta è dovuta nella misura massima di euro 10.000.». 1. 2006. (Nuova formulazione) Causi, Ginato, Bargero, Bonifazi, Capozzolo, Carbone, Colaninno, De Maria, De Menech, Marco Di Maio, Marco Di Stefano, Fragomeli, Fregolent, Lorenzo Guerini, Gutgeld, Lodolini, Pelillo, Petrini, Ribaudo, Rostan, Sanga.
Dopo il comma 521, inserire il seguente:
521-bis. Non sono applicate sanzioni ed interessi nel caso di insufficiente versamento della seconda rata dell’imposta municipale propria di cui all’articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, dovuta per il 2013, qualora la differenza sia versata entro il termine di versamento della prima rata, relativa alla medesima imposta, dovuta per l’anno 2014. *1. 1152. Corsaro.
Dopo il comma 521, inserire il seguente:
521-bis. Non sono applicate sanzioni ed interessi nel caso di insufficiente versamento della seconda rata dell’imposta municipale propria di cui all’articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, dovuta per il 2013, qualora la differenza sia versata entro il termine di versamento della prima rata, relativa alla medesima imposta, dovuta per l’anno 2014.
*1. 2748. Causi.
Al comma 522, capoverso 380, lettera b), sostituire il quarto periodo con i seguenti: Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, previo accordo sancito presso la Conferenza Stato-città e autonomie locali, da adottare entro il 28 febbraio 2014, è stabilita la ripartizione dello spazio finanziario disponibile per ciascun comune nel limite delle ulteriori risorse assegnate al Fondo di cui al periodo precedente, tenendo conto dei gettiti standard ed effettivi dell’IMU e del gettito standard della Tasi, relativi all’abitazione principale, e della prevedibile dimensione delle detrazioni adottabili da ciascun Comune. Lo spazio finanziario eventualmente inutilizzato viene ripartito in proporzione del gettito della Tasi relativo all’abitazione principale dei Comuni che hanno introdotto le detrazioni nel 2013, entro il 28 febbraio 2014.
1. 1918. (Nuova formulazione) De Micheli, Rughetti, Bobba, Bonavitacola, Capodicasa, Censore, Fanucci, Giampaolo Galli, Genovese, Giulietti, Guerra, Laforgia, Losacco, Marchetti, Melilli, Misiani, Parrini, Preziosi, Rubinato, Carra.
Al comma 522, lettera c), dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Al fine di incentivare il processo di riordino e semplificazione degli enti territoriali una quota del Fondo di solidarietà comunale, non inferiore, per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, a 30 milioni di euro, è destinata ad incrementare il contributo spettante alle unioni di comuni ai sensi dell’articolo 53, comma 10, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e una quota non inferiore a 30 milioni di euro è destinata, ai sensi dell’articolo 20 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, ai comuni istituiti a seguito di fusione. 1. 1896. De Micheli, Guerra, Rughetti, Carra.
Dopo il comma 530, aggiungere il seguente:
530-bis. All’articolo 33, comma 8-quater, nono periodo, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, le parole: «valorizzazione rientrano nella disponibilità dell’Agenzia del demanio per la gestione e l’amministrazione secondo le norme vigenti» sono sostituite dalle seguenti: «di conferimento ai fondi di cui al presente comma o agli strumenti previsti dall’articolo 33-bis, rientrano nella disponibilità dell’Agenzia del demanio per le attività di alienazione, di gestione e amministrazione secondo le norme vigenti, che può avvalersi, a tali fini, del supporto tecnico specialistico della società Difesa Servizi S.p.A, sulla base di apposita convenzione a titolo gratuito sottoscritta con la citata società, alla quale si applicano comunque le disposizioni di cui all’articolo 4 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, limitatamente ai commi 4, 5, 9, 10, 11, 12 e 14». 1. 2769. Leone, Misuraca.
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]]>L'articolo Le regole sulle assunzioni nella PA secondo la circolare D’Alia proviene da Giurdanella.it.
]]>Decreto “salva-precari”: il Ministro D’Alia firma la circolare interpretativa (qui IL TESTO).
Ecco le principali indicazioni fornite dalla circolare n. 5/2013 diffusa dal Ministro della Funzione Pubblica Giampiero D’Alia.
Indirizzi applicativi del decreto legge 101/2013, convertito con legge n. 125/2013 e recante “Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni”:
le amministrazioni che, ferme restando le ragioni esclusivamente temporanee o eccezionali, debbano assumere a tempo determinato, piuttosto che indire procedure concorsuali apposite dovranno attingere alle graduatorie vigenti per concorsi a tempo indeterminato;
In materia di graduatorie, si prevede che le PA possano indire procedure concorsuali solo laddove non sia possibile ricorrere alle procedure di mobilità tra amministrazioni o laddove non esistano altre graduatorie concorsuali relative a professionalità “equivalenti”, ferma restando la possibilità -previo accordo- di utilizzare graduatorie già approvate da altre amministrazioni statali o ad ordinamento autonomo;
le graduatorie vigenti potranno essere utilizzate solo per l’immissione in ruolo dei soggetti risultati vincitori e lo scorrimento non potrà riguardare gli idonei;
prima di avviare le procedure di reclutamento, ordinario e straordinario, e ferma restando la necessità di garantire comunque l’accesso alle graduatorie dall’esterno, bisognerà avviare le procedure di mobilità.
dal primo settembre 2013 le P.A, nel limite massimo del 50% delle risorse disponibili per le assunzioni, possono approfittare del reclutamento speciale e bandire concorsi per assunzioni a tempo indeterminato di personale precario. Inoltre le PA che possono usufruire del reclutamento speciale ma non lo avviano, potranno i prorogare i contratti di lavoro a tempo determinato.
Sono garantite le assunzioni delle categorie protette nei limiti della quota d’obbligo , sia in caso di vacanza in organico che di soprannumerarietà, ma non gravano sui budjet assunzionali previsti.
Inoltre, anche le Province potranno prorogare i contratti fino al 31 dicembre 2014 per esigenze legate alla continuità dei servizi, purchè entro i limiti di spesa consentiti e all’interno dei parametri del patto di stabilità interno.
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