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]]>Decreto-Legge 22 aprile 2023 n. 44
“Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche” (Gazzetta Ufficiale del 22 aprile 2023)
Il testo integrale (PDF tratto dalla Gazzetta)
Il testo su Normattiva (consolidato)
La relazione illustrativa (al ddl di conversione, n. 1114 AC)
Da segnalare, tra le tante, alcune previsioni per enti locali, scuola e amministrazioni centrali.
1.- Stabilizzazioni negli enti locali (art. 3 c. 5 del DL)
Gli enti locali, fino al 31 dicembre 2026, potranno procedere a stabilizzare il personale che abbia maturato, entro il 2026, almeno trentasei mesi di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni, presso l’amministrazione che procede all’assunzione, a condizione che sia stato assunto a tempo determinato a seguito di procedure concorsuali.
Questa la previsione: “Le regioni, le province, i comuni e le città metropolitane, fino al 31 dicembre 2026, possono procedere, nei limiti dei posti disponibili della vigente dotazione organica, previo colloquio selettivo e all’esito della valutazione positiva dell’attività lavorativa svolta, alla stabilizzazione, nella qualifica ricoperta, del personale non dirigenziale, che, entro il predetto termine, abbia maturato almeno trentasei mesi di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni, presso l’amministrazione che procede all’assunzione, che sia stato assunto a tempo determinato a seguito di procedure concorsuali…”
2.- Personale della scuola (art. 5 del DL)
Alcune previsioni significative:
a) vincoli alla mobilità dei neo-assunti dal 2023/2024: rinviata di un anno l’applicazione dei vincoli alla mobilità per i docenti assunti con decorrenza 1° settembre 2022. Le relative domande di trasferimento, tenute sinora in sospeso, potranno ora essere validate dagli uffici territoriali;
b) assunzioni da GPS sostegno: previste anche per il 2023/2024 le assunzioni dei docenti inclusi a pieno titolo in prima fascia GPS o negli elenchi aggiuntivi alla 1 fascia;
c) per l’anno scolastico 2023/2024, collocamento in un elenco in coda alla prima fascia GPS o negli elenchi aggiuntivi, degli specializzati esteri in attesa di riconoscimento del titolo;
d) valutazione titoli esteri: il Ministero si avvarrà del Centro di Informazione sulla Mobilità e le Equivalenze Accademiche (CIMEA) per le attività connesse al riconoscimento dei titoli di abilitazione all’insegnamento ovvero di specializzazione sul sostegno conseguiti all’estero;
e) quota di riserva nell’accesso al TFA sostegno: fino al 31 dicembre 2024, all’VIII e al IX ciclo del TFA sostegno, potranno accedere, beneficiando di una quota di riserva, i docenti assunti a tempo determinato o indeterminato che abbiano prestato almeno tre anni di servizio negli ultimi cinque su posto di sostegno e che siano in possesso del titolo di studio valido per l’insegnamento.
3.- Amministrazioni centrali
Il testo innalza al 12%, fino al 31 dicembre 2026, la percentuale massima per la copertura con personale estraneo alle amministrazioni pubbliche dei posti dirigenziali di amministrazioni che rivestono il ruolo di stazioni appaltanti per il PNRR.
La previsione (art. 1 c. 1):
“Fino al 31 dicembre 2026, per le predette amministrazioni [titolari di interventi previsti nel PNRR], per la copertura dei posti delle rispettive articolazioni che rivestono la qualifica di soggetti attuatori del PNRR, le percentuali di cui all’articolo 19, comma 6, del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001, riferite agli incarichi dirigenziali generali e non generali, si applicano nella misura del 12 per cento”.
4.- Sotto, il sommario del decreto legge (cliccando qui si accede al testo integrale pubblicato in Gazzetta):
Decreto Legge 22 aprile 2023 n. 44
Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche (G.U. 22.4.2023 )
Capo I
Misure in materia di potenziamento e riorganizzazione delle pubbliche amministrazioni
1 – Disposizioni in materia di rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni centrali
2 – Monitoraggio delle riforme per la pubblica amministrazione
3 – Disposizioni in materia di rafforzamento della capacità amministrativa degli enti territoriali
4 – Scuola nazionale dell’amministrazione e conclusione dei concorsi
5 – Disposizioni in materia di personale del Ministero dell’istruzione e del merito
6 – Disposizioni in materia di personale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale
7 – Disposizioni in materia di personale del Ministero della difesa
8 – Sub-commissario per la realizzazione degli interventi nelle aree di rilevante interesse nazionale
9 – Riorganizzazione del Ministero dell’università e della ricerca e potenziamento dell’attività di ricerca
10 – Disposizioni in materia di attività ad alto contenuto specialistico
11 – Disposizioni in materia di servizio di pubblica utilità 1500 e salvaguardia dei livelli occupazionali necessari al suo funzionamento.
12 – Modifiche alla disciplina dell’inviato speciale per il cambiamento climatico
13 – Avvalimento da parte del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica di personale di ENEA e ISPRA per attività di interesse comune
14 – Istituzione e riorganizzazione di Unità di missione finalizzate al potenziamento della capacità amministrativa delle amministrazioni centrali
15 – Disposizioni per il potenziamento e la rideterminazione degli organici delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, della Guardia di finanza e disposizioni in materia di personale appartenente alla Polizia di Stato e alla Polizia penitenziaria
16 – Disposizioni per il potenziamento del ruolo direttivo e del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato
17 – Disposizioni per il potenziamento del personale delle capitanerie di porto – Guardia costiera e rideterminazione degli organici
18 – Disposizioni relative al fondo anticipazioni di liquidità e altre disposizioni in materia di enti territoriali
19 – Disposizioni in materia di trattamenti accessori
20 – Disposizioni per la funzionalità del Ministero dell’economia e delle finanze
21 – Disposizioni in materia assistenziale e previdenziale e di esclusione opzionale del massimale contributivo
22 – Disposizioni in materia di organizzazione e di personale della Presidenza del Consiglio dei ministri
23 – Disposizioni per la funzionalità del servizio fitosanitario centrale del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, per l’Ente per lo sviluppo dell’irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania ed Irpinia e per l’imprenditoria giovanile in agricoltura.
Capo II Misure in materia di potenziamento e riorganizzazione delle associazioni e delle società a partecipazione pubblica
24 – Riorganizzazione di Formez PA
25 – Disposizioni in materia di organizzazione del Ministero del turismo e per la costituzione di ENIT S.p.A.
26 – Disposizioni per il funzionamento della Lega italiana per la lotta contro i tumori
27 – Fondazione Ugo Bordoni
Capo III Disposizioni finali
28 – Clausola di salvaguardia
29 – Disposizioni contabili
30 – Entrata in vigore
Il testo integrale pubblicato in Gazzetta
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]]>L'articolo Concorsi riservati ai precari della sanità: il decreto proviene da Giurdanella.it.
]]>Il provvedimento consente la stabilizzazione dei precari del servizio sanitario nazionale. Il testo dà attuazione al dl. 101/2013 convertito dalla L. 125/2013 che nell’ottica di perseguire gli obiettivi di razionalizzazione della spesa pubblica, prevede la possibilità di indire procedure concorsuali riservate al personale precario del servizio sanitario.
Il decreto stabilisce che i concorsi per le assunzioni a tempo indeterminato dei precari dovranno essere espletati entro il 31 dicembre 2018 nel limite massimo del 50% delle risorse finanziarie disponibili per assunzioni a tempo indeterminato.
Ai concorsi potranno partecipare i precari che alla data del 30 ottobre 2013 abbiano maturato negli ultimi cinque anni, almeno tre anni di servizio, anche non continuativo, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, anche presso enti del medesimo ambito regionale diversi da quello che indice la procedura.
Di seguito il testo del decreto.
***
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
6 marzo 2015
Disciplina delle procedure concorsuali riservate per l’assunzione di personale precario del comparto sanita’
Art. 1 Ambito di applicazione
1. Il presente decreto in attuazione dei commi 6, 7, 8, 9 e 10 dell’art. 4 della legge decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, disciplina le procedure concorsuali riservate per l’assunzione presso gli Enti del Servizio Sanitario Nazionale, e prevede specifiche disposizioni per il personale dedicato alla ricerca.
2. Le procedure di cui al presente decreto sono riservate al personale del comparto sanita’ e a quello appartenente all’area della dirigenza medica e del ruolo sanitario.
Art. 2 Procedure concorsuali riservate
1. Gli Enti, entro il 31 dicembre 2018, possono bandire procedure concorsuali, per titoli ed esami, per assunzioni a tempo indeterminato del personale di cui all’art. 1.
2. Nel rispetto del principio dell’adeguato accesso dall’esterno le procedure di cui al comma 1, bandite nel rispetto dei vincoli di contenimento della spesa di personale previsti dalla legislazione vigente, cosi’ come richiamati in premessa, previo esperimento delle procedure di cui all’art. 34-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono riservate al personale in possesso dei requisiti di cui all’art. 1, commi 519 e 558, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all’art. 3, comma 90, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nonche’ al personale che alla data del 30 ottobre 2013 abbia maturato negli ultimi cinque anni, almeno tre anni di servizio, anche non continuativo, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, anche presso enti del medesimo ambito regionale diversi da quello che indice la procedura.
3. Alle procedure concorsuali di cui al presente decreto si applicano per ciascuna categoria di personale le disposizioni rispettivamente previste dall’ordinamento.
Art. 3 Limiti per l’attuazione delle procedure concorsuali
1. Le procedure concorsuali di cui al presente decreto sono avviate, fermi restando gli obiettivi di contenimento della spesa complessiva di personale previsti dalla legislazione vigente citata nelle premesse, a valere sulle risorse finanziarie assunzionali relative agli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, anche complessivamente considerate, nel rispetto della programmazione del fabbisogno, nonche’, a garanzia dell’adeguato accesso dall’esterno, nel limite massimo complessivo del 50 per cento, in alternativa a quelle di cui all’art. 35, comma 3-bis , del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 o in maniera complementare purche’ nel limite della predetta percentuale. L’avvio delle predette procedure tiene altresi’ conto di quanto previsto dall’art. 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, in materia di blocco automatico del turn over, nonche’, per le regioni soggette ai piani di rientro, dei differenti regimi e vincoli assunzionali previsti dai piani medesimi.
2. Per le Regioni soggette a piano di rientro dal deficit sanitario resta fermo quanto previsto dall’art. 4-bis del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158 convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2012, n. 189.
3. Le graduatorie definite in esito alle medesime procedure sono utilizzabili, in ambito regionale, per assunzioni nel quadriennio 2015-2018 a valere sulle predette risorse.
Art. 4 Proroga dei contratti a tempo determinato
1. Fermo restando quanto previsto dall’art. 10, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, gli enti di cui all’art. 1, in relazione al proprio effettivo fabbisogno, alle risorse finanziarie disponibili e ai posti in dotazione organica vacanti indicati nella programmazione triennale, possono prorogare i contratti di lavoro a tempo determinato del personale di cui all’art. 2 sino all’espletamento delle procedure concorsuali e comunque non oltre il 31 dicembre 2018, nel rispetto delle disposizioni di cui all’art. 9, comma 28, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, che costituiscono principi generali ai fini del coordinamento della finanza pubblica, ai quali le regioni e gli enti del Servizio sanitario nazionale si adeguano, fermi restando, per le regioni sottoposte a piano di rientro, i vincoli eventualmente previsti in detti piani.
Art. 5 Lavori socialmente utili e di pubblica utilita’
1. Gli enti che hanno vuoti in organico relativamente alle qualifiche per le quali non e’ richiesto il titolo di studio superiore a quello della scuola dell’obbligo, nel rispetto dei vincoli previsti dall’art. 3, procedono all’assunzione a tempo indeterminato, anche con contratti di lavoro a tempo parziale, dei lavoratori socialmente utili di cui all’art. 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, e dei lavoratori di pubblica utilita’ di cui all’art. 3, comma 1, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280.
2. Per le finalita’ di cui al comma 1, gli enti attingono agli elenchi predisposti ai sensi dell’art. 4, comma 8, della legge 30 ottobre 2013, n. 125, di conversione decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, indirizzando una specifica richiesta alla Regione competente.
Art. 6 Personale dedicato alla ricerca e personale medico in servizio presso i servizi di emergenza e urgenza delle Aziende sanitarie.
1. Alle procedure concorsuali riservate disciplinate dal presente decreto, cui si procede nel rispetto dei vincoli previsti dall’art. 3 e’ ammesso a partecipare il personale dedicato alla ricerca in sanita’, in possesso dei requisiti previsti dall’ordinamento vigente, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato.
2. Per le finalita’ di cui al comma 1 costituisce titolo di accesso ai concorsi anche la laurea specialistica o magistrale in biotecnologie mediche, farmaceutiche e veterinarie (classe 9/S e LM-9), in biotecnologie agrarie (classe 7/S e LM-7) e in biotecnologie industriali (classe 8/S e LM-8), nei limiti di cui ai decreti interministeriali del 28 giugno 2011, dell’11 novembre 2011 e del 15 gennaio 2013. Per le medesime finalita’ costituisce titolo alternativo al diploma di specializzazione il dottorato di ricerca.
3. I contratti di lavoro subordinato a tempo determinato del personale dedicato alla ricerca nel SSN, che hanno maturato alla data di pubblicazione della legge n. 125 del 30 ottobre 2013, di conversione del decreto legge n.101 del 2013, nell’ente che intende effettuare le procedure concorsuali, o in altri enti del Servizio sanitario regionale, ai sensi dell’art. 35, comma 3-bis, lettera a), del decreto legislativo n. 165 del 2001, o ai sensi dell’art. 4, comma 6, del decreto-legge n. 101 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 125 del 2013, almeno tre anni di servizio, sono prorogati fino al completamento delle medesime procedure concorsuali e comunque non oltre il 31 dicembre 2018, nel rispetto dei vincoli di cui all’art. 4.
4. Il personale medico con almeno cinque anni di prestazione continuativa antecedenti alla scadenza del bando, fatti salvi i periodi di interruzione previsti dal decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, presso i servizi di emergenza e urgenza degli Enti di cui all’art. 1, e’ ammesso a partecipare ai concorsi di cui al presente decreto, ancorche’ non in possesso del diploma di specializzazione in medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza.
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]]>L'articolo Stabilizzazione dei precari nella sanità: firmato il decreto proviene da Giurdanella.it.
]]>Nel decreto viene prevista la possibilità di avviare procedure concorsuali entro il 2018 riservate al personale precario degli enti del Servizio sanitario nazionale e sino al 50% delle risorse finanziare disponibili per assunzioni a tempo indeterminato.
Potranno partecipare a tali procedure concorsuali volte alla stabilizzazione dei precari del SSN coloro che abbiano prestato un servizio effettivo non inferiore ai tre anni nell’ambito del quinquennio precedente.
Il DPCM disciplina anche le procedure di reclutamento speciale per lavori socialmente utili (LSU) e per lavori di pubblica utilità (LPU) e la proroga dei contratti a tempo determinato che si intenda stabilizzare.
Per il Ministro “Questo DPCM è un primo passo per dare risposte ai lavoratori del Servizio sanitario nazionale che attendono da anni di essere stabilizzati. Sappiamo che c’è ancora tanto da fare e che questo provvedimento non azzera tutto il precariato in sanità, ma è sicuramente l’inizio di un percorso virtuoso che ha come finalità ultima quella di eliminare le sacche di precariato presenti nelle Aziende ospedaliere italiane”
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]]>L'articolo Precari della PA, il punto sulle stabilizzazioni proviene da Giurdanella.it.
]]>Il legislatore ha introdotto norme per il contenimento e il progressivo riassorbimento del fenomeno del precariato nella P.A., attraverso criteri più stringenti per la stipula dei contratti e lo svolgimento di concorsi riservati fino al 2016.
Il fenomeno dei lavoratori precari della pubblica amministrazione si è accumulato nel tempo ed è in parte collegato al blocco del turnover, di cui ha spesso costituito una forma di elusione.
Sul tema il legislatore è intervenuto dapprima con il decreto-legge n.54/2013, che ha disposto la proroga al 31 dicembre 2013 del termine di scadenza dei contratti a termine nella P.A. che superano il limite temporale prescritto dalla normativa vigente (contratti in scadenza, in virtù della precedente proroga, al 31 luglio 2013).
Successivamente, con il decreto-legge n.101/2013, il legislatore ha introdotto misure strutturali per il contenimento del fenomeno e, in prospettiva, il suo progressivo riassorbimento.
In primo luogo, il provvedimento precisa che nelle pubbliche amministrazioni il ricorso al lavoro flessibile nella P.A. è consentito per rispondere ad esigenze esclusivamente temporanee o eccezionali. Estende, quindi, l’applicazione della disciplina sui contratti a termine (di cui al D.Lgs. 368/2001) alle P.A. (fermo restando, tuttavia, il divieto di trasformare il contratto di lavoro a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato). I contratti conclusi in violazione della legge sono considerati nulli, e comportano responsabilità erariale e dirigenziale ed il divieto di erogare la retribuzione di risultato al dirigente responsabile di irregolarità.
Con l’obiettivo di favorire una maggiore e più ampia valorizzazione della professionalità acquisita dal personale con contratto di lavoro a tempo determinato, il provvedimento detta, in particolare, una disciplina per la stabilizzazione del personale precario (art. 4, commi 6-10), che passa attraverso la possibilità per le P.A., fino al 31 dicembre 2016 e nel limite massimo del 50% delle risorse disponibili per le assunzioni, dibandire concorsi riservati per assunzioni a tempo indeterminato di personale precario. Una norma di carattere transitorio consente alle pubbliche amministrazioni che nella programmazione del fabbisogno di personale prevedano di svolgere procedure di reclutamento, di prorogare i contratti di lavoro a tempo determinato dei soggetti che abbiano maturato almeno 3 anni di servizio alle loro dipendenze, fermo restando che la proroga non può andare oltre il completamento delle predette procedure concorsuali e, comunque, oltre il 31 dicembre 2016.
Da ultimo, la Legge 147/2013 (Stabilità 2014) ha disposto che le Regioni che al 31 dicembre 2012 non si trovino in situazioni di eccedenza di personale in rapporto alla dotazione organica e che abbiano fatto ricorso all’utilizzo di personale assunto con contratto a tempo determinato della durata di 36 mesi, oggetto di proroghe anche non continuative negli ultimi 5 anni, a determinate condizioni possano procedere, con risorse proprie, alla stabilizzazione a domanda del personale interessato (comma 529)
L'articolo Precari della PA, il punto sulle stabilizzazioni proviene da Giurdanella.it.
]]>L'articolo Inps. Circolare su ASpI e stabilizzazioni di rapporti a termine proviene da Giurdanella.it.
]]>La cumulabilità, invece, non si estende ad altre tipologie di aiuti di tipo finanziario[6].
Riguardo ai limiti all’applicazione dell’incentivo e alla disciplina degli aiuti “de minimis”, si richiamano le indicazioni contenute – da ultimo – al punto 8.1 della circolare n. 128/2012 e al punto 3 del messaggio n. 20123/2012.
– calcolare il limite sommando tutti gli importi di aiuti “de minimis”, di qualsiasi tipologia, ottenuti dal soggetto nel triennio individuato, inclusa l’agevolazione da attribuire.
A tal fine, si avvarranno della funzionalità “contatti” del cassetto previdenziale aziende, selezionando nel campo “oggetto” la denominazione “L.92/2012 art. 2, c. 10bis (assunzione di beneficiari di ASpI)”.
A tal fine, laddove in ragione della residenza del lavoratore che ne ha fatto domanda, la gestione dell’indennità ASpI sia di competenza di altra Sede, la Sede ricevente l’istanza aziendale provvederà -via mail – a richiedere a quest’ultima i dati utili per la quantificazione del contributo a favore del datore di lavoro che ha proceduto all’assunzione ovvero alla trasformazione, a tempo pieno e indeterminato, di un precedente rapporto a termine.
Alla comunicazione dovrà essere allegato un prospetto con il piano di fruizione della misura mensile massima dell’incentivo.
– nell’elemento <CodEnteFinanziatore> dovrà essere inserito il valore “H00” (Stato);
– nell’elemento <ImportoCorrIncentivo> dovrà essere indicato l’importo posto a conguaglio relativo al mese corrente;
– nell’elemento <ImportoArrIncentivo> sarà indicato l’eventuale importo del beneficio spettante per periodi pregressi.
– con il codice “L435” avente il significato di “arretrati conguaglio incentivo per assunzione lavoratori beneficiari di ASpI”.
nell’elemento <CausaleADebito> inseriranno il codice causale “M303” avente il significato di “Restituzione incentivo per assunzione lavoratori beneficiari di ASpI”;
nell’elemento <ImportoADebito>, indicheranno l’importo da restituire.
Note:
[1] La legge 9 agosto 2013, n. 99 è stata pubblicata sulla GU n.196 del 22-8-2013.
[2] La percezione dell’indennità ASpI è sospesa d’ufficio, sulla base delle comunicazioni obbligatorie di cui all’articolo 9-bis, c. 2, della legge 28 novembre 1996, n.608, e successive modificazioni, fino ad un massimo di sei mesi, in caso di nuova occupazione del soggetto assicurato con contratto di lavoro subordinato (art. 2, c. 15, L. 92/2012).
[3] L’articolo 2, c. 9 della legge n. 92/2012 stabilisce che all’indennità ASpI si applica una riduzione del 15% dopo i primi sei mesi di fruizione; una ulteriore decurtazione del 15%, inoltre, è prevista dopo il dodicesimo mese di fruizione.
[4] Si ricorda che la durata dell’ASpI varia in relazione al periodo transitorio (2013-2015) rispetto alla situazione a regime (dal 2016).
[5] A titolo puramente esemplificativo vedasi l’agevolazione di cui alla L. 223/91 per assunzione di lavoratori iscritti nelle liste di mobilità, non titolari della relativa indennità, ovvero quella di cui all’articolo 4, commi 8 – 11, della legge 28 giugno 2012, n. 92.
[6] Si veda, ad esempio, il bonus lavoro ex art. 1 del DL76/2013.
[7] L’articolo 2. c. 19 della legge 92/2012 ha previsto, in via sperimentale per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, che il lavoratore avente diritto alla corresponsione dell’indennità ASpI possa richiedere la liquidazione degli importi del relativo trattamento pari al numero di mensilità non ancora percepite, al fine di intraprendere un’attività di lavoro autonomo, ovvero per avviare un’attività in forma di auto impresa o di micro impresa, o per associarsi in cooperativa. Limiti, condizioni e modalità per l’attuazione di detta disposizione sono stati determinati dal DM 29 marzo 2013, pubblicato nella GU n. 133/2013.
[8] Regolamento (CE) n. 875/2007 relativo agli aiuti “de minimis” nel settore della pesca; Regolamento (CE) n. 1535/2007 sugli aiuti “de minimis” nel settore della produzione dei prodotti agricoli; Regolamento (CE) n. 360/2012 sugli aiuti “de minimis” ad imprese che forniscono servizi di interesse economico generale.
[9] Cfr. circolare n. 137 del 12 dicembre 2012.
Allegati
L'articolo Inps. Circolare su ASpI e stabilizzazioni di rapporti a termine proviene da Giurdanella.it.
]]>L'articolo Legge Stabilità 2014, tra incentivi ed esodati. Come cambia il mercato del lavoro proviene da Giurdanella.it.
]]>Di seguito, la parte riguardante il Mercato del Lavoro.
Nel disegno di legge gli interventi a favore del mercato del lavoro sono rivolti in primo luogo alla proroga di determinati strumenti di sostegno al reddito e di incentivazione al lavoro, anche in favore dei giovani, incrementando altresì le misure a favore dei lavoratori cd. esodati. Oltre a ciò sono previste una serie di misure agevolative in materia fiscale e contributiva e specifiche misure di razionalizzazione della spesa.
Misure fiscali e contributive per il lavoro
In sintesi il provvedimento in esame:
§ rimodula la misura delle detrazioni IRPEF spettanti per i redditi derivanti da lavoro dipendente ed altre categorie assimilate. Per effetto dell’esame presso il Senato, rispetto alle norme vigenti è stato innalzato l’importo della detrazione spettante per i redditi non superiori a 8.000 euro e sono stati rimodulati sia gli importi delle detrazioni, sia le fasce di reddito per cui esse spettano (comma 76);
§ prevede la riduzione dei premi e contributi per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, secondo modalità da definire, con effetto dal 1° gennaio 2014, con specifico decreto interministeriale adottato su proposta dell’I.N.A.I.L. (comma 77);
§ riconosce, dal 1° gennaio 2014, un aumento delle indennità dovute dall’I.N.A.I.L. a titolo di recupero del valore dell’indennizzo del danno biologico, pari a non oltre il 50% della variazione dei prezzi al consumo I.S.T.A.T. intervenuta nel periodo 2000-2013 (comma 78);
§ reca disposizioni concernenti le rendite ai superstiti dei soggetti deceduti per infortuni sul lavoro (comma 79);
§ reca disposizioni concernenti la stabilizzazione degli associati in partecipazione con apporto di lavoro, prorogando di sei mesi i tempi previsti dalla normativa vigente per il periodo transitorio (commi 81 ed 82);
§ prevede, a decorrere dal 2014, l’integrale restituzione al datore di lavoro del contributo addizionale dell’1,4% della retribuzione previsto per i rapporti di lavoro non a tempo indeterminato, nel caso in cui vengano trasformati in rapporti a tempo indeterminato (comma 83);
§ sopprime la riduzione, prevista dalla normativa vigente con decorrenza dal 1° gennaio 2014, dal 4 per cento al 2,6 per cento, della misura dell’aliquota contributiva a carico dei soggetti autorizzati alla somministrazione di lavoro (comma 84);
§ l’istituzione di un Fondo per l’incentivazione di iniziative per partecipazione dei lavoratori al capitale e agli utili delle imprese e per la diffusione dei piani diazionariato per lavoratori dipendenti (comma 120).
Misure di sostegno al lavoro
In sintesi il provvedimento in esame:
§ interviene per finanziare, relativamente all’anno 2014, ammortizzatori sociali in deroga, contratti di solidarietà e cassa integrazione guadagni straordinaria(commi 122 e 123);
§ proroga al 2017 l’agevolazione, consistente nell’erogazione di un trattamento economico pari all’80% dell’importo massimo dell’indennità di mobilità, in favore dei lavoratori licenziati da enti non commerciali situati in specifici territori con organico superiore a 1.800 unità lavorative nei settori della sanità privata (comma 125);
§ in materia di esodati in primo luogo incrementa di 6.000 unità, a decorrere dal 1° gennaio 2014, il contingente dei lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione entro il 4 dicembre 2011 per i quali trovano applicazione i requisiti previdenziali previgenti alla riforma pensionistica. Inoltre, introduce un vincolo di destinazione concernente le risorse finanziarie fin qui stanziate a favore delle diverse categorie di esodati, prevedendo che eventuali trasferimenti tra categorie possano essere disposti esclusivamente con decreto interministeriale a seguito di apposita conferenza di servizi (commi 126 e 127);
§ ai fini del potenziamento di misure e iniziative in favore di giovani, dei lavoratori disoccupati e svantaggiati, prevede che l’incentivo straordinario volto all’assunzione e la stabilizzazione di giovani fino a 29 anni possa essere ulteriormente finanziato dalle regioni e dalle province autonome. Inoltre si prevede laproroga di determinate fattispecie contrattuali (strettamente indispensabili per l’attività di gestione dei fondi strutturali europei) da parte delle province, in vista dell’avvio della cd. Youth Guarantee e per consentire il regolare funzionamento dei servizi per l’impiego (comma 135);
§ a favore dei lavori socialmente utili, autorizza una spesa complessiva pari a 110 milioni di euro in favore dei lavori socialmente utili nei territori di Napoli, Palermo e della regione Calabria, nonché nei comuni con meno di 50.000 abitanti (comma 132).
Misure di razionalizzazione della spesa
In sintesi il provvedimento in esame:
§ riduce di 15 milioni di euro, per il 2014, l’autorizzazione di spesa relativa al Fondo gestione istituti contrattuali dei lavoratori portuali (comma 271);
§ riduce di 95 milioni di euro per il 2014 lo stanziamento per la proroga, per il biennio 2013-2014, delle misure per la detassazione dei contratti di produttività(comma 272);
§ concerne le spese di funzionamento degli enti previdenziali di diritto privato che gestiscono forme obbligatorie di previdenza. La norma consente che, a decorrere dal 2014, gli enti previdenziali adempiano gli obblighi di contenimento della spesa a cui sono soggetti sulla base della normativa vigente, effettuando, in via sostitutiva, un riversamento in favore dell’entrata del bilancio dello Stato, entro il 30 giugno di ciascun anno, pari al 12 per cento della spesa sostenuta per i consumi intermedi nell’anno 2010 (comma 276).
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La proroga dei contratti a termine dei precari della sanità è l’oggetto della direttiva inviata alle Regioni dal Sottosegretario alla salute Paolo Fredda.
Viene osservato come la proroga sia resa necessaria dall’esigenza di mantenere costanti i livelli essenziali di assistenza sanitaria nel Paese, “messi duramente alla prova dai blocchi delle assunzioni che si sono succeduti ininterrottamente negli ultimi anni”.
L’attesa proroga fino al 2016, nelle more che vengano espletate le procedure di stabilizzazione, intende “bloccare la pericolosa fuga dei cervelli e permette l’ottimizzazione dell’utilizzo delle risorse umane e professionali nel nostro Paese, nonché il benessere organizzativo dei lavoratori”; questo è quanto dichiarato da Fredda, che ritiene tale accordo di proroga il primo importante frutto della concertazione tra il Ministero della Salute e i Sindacati di categoria.
Documenti:
1) La Direttiva sui precari del 10 dicembre 2013
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