L'articolo Proroga delle concessioni balneari marittime: piena applicabilità dei principi enunciati dall’Adunanza Plenaria n. 17/2021 proviene da Giurdanella.it.
]]>Il Collegio, pronunciandosi su una sentenza con cui il T.A.R. Campania-Salerno aveva respinto il ricorso proposto per l’annullamento di un’ordinanza di demolizione – mediante la quale il Comune di Amalfi aveva ordinato la demolizione di un intero stabilimento balneare –, ha svolto considerazioni rilevanti in tema di efficacia e validità dei provvedimenti di proroga automatica delle concessioni balneari.
Più in particolare, nel giudizio di primo grado il ricorso aveva ad oggetto la domanda di annullamento di molteplici provvedimenti comunali tesi all’eliminazione di opere abusivamente realizzate ovvero realizzate in difformità dai titoli.
Nel corso del giudizio di secondo grado gli appellanti, a seguito del deposito di un provvedimento comunale del 18 settembre 2020 che estendeva la durata della concessione demaniale marittima fino al 31 dicembre 2023, asserivano che tale provvedimento di proroga della concessione inducesse a ritenere cessata la materia del contendere, in quanto provvedimento idoneo a soddisfare integralmente le pretese fatte valere dai medesimi.
In altre parole, gli appellanti sostenevano che l’estensione della durata della concessione demaniale marittima portasse a ritenere superata ogni questione relativa all’esistenza di opere abusive o non conformi ai titoli edilizi, sul presupposto che l’Amministrazione comunale avesse così inteso implicitamente assentire le opere citate e mantenere attivo lo stabilimento balneare.
A fronte di tutto ciò, la Sesta Sezione del Consiglio di Stato ha chiarito che, per un verso e in via preliminare, “la questione relativa alla durata della concessione demaniale in esame non è oggetto di giudizio […] né [tale provvedimento di proroga] è atto idoneo a far venir meno il provvedimento che sanziona dal punto di vista edilizio le opere realizzate” e, per altro verso, la proroga automatica della concessione disposta dal Comune “risulta tamquam non esset”.
I Giudici hanno infatti precisato che:
In definitiva, i giudici di Palazzo Spada, nel respingere definitivamente il ricorso in appello perché infondato per ulteriori motivi in diritto, hanno affermato non solo che non può dirsi cessata la materia del contendere per via del mero deposito di un provvedimento di proroga della concessione balneare (nel senso che detto deposito non è d’impedimento all’esame nel merito della legittimità dell’ordinanza di demolizione delle opere abusive), ma anche che tale provvedimento di proroga automatica della concessione è tamquam non esset, in applicazione dei principi sanciti dalla sentenza dell’Adunanza plenaria n. 17/2021.
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