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]]>La disciplina in materia si occupa, da un lato, di garantire la predisposizione all’interno delle strutture pubbliche e delle aziende private di adeguati canali di segnalazione, dall’altro lato, di tutelare il “whisteblower” (ossia il denunciante) da eventuali misure ritorsive.
In questo sistema, l’ANAC riveste un ruolo fondamentale, essendo la destinataria delle segnalazioni, nonché la titolare dell’attività istruttoria finalizzata ad accertare la fondatezza di tali denunce.
In questa sede, occorre sottolineare che la disciplina del whistleblowing è oggi contenuta all’interno del d.lgs. 24/2023 – attuativo della direttiva europea 2019/1937 – il quale ha superato la precedente disciplina prevista all’art. 54 bis d.lgs. 165/2001 così come modificato dalla L. 179/2017.
Il T.A.R. Lazio, sezione I-quater, con sentenza n. 13706/2024 è intervenuto in materia di whistleblowing rigettando il ricorso di un dirigente scolastico il quale aveva impugnato la delibera con cui ANAC aveva dichiarato la natura ritorsiva dei provvedimenti da lui adottati nei confronti di una professoressa che aveva segnalato illeciti di cui era venuta a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro esistente con l’amministrazione scolastica di appartenenza.
Tra le diverse censure mosse dal ricorrente, emerge quella riguardante l’inapplicabilità della disciplina ex art. 54 bis d.lgs. 165/2001 (applicabile ratione temporis), stante il ruolo di rappresentante sindacale rivestito dalla segnalante.
Infatti, dalla ricostruzione in fatto della vicenda, era emerso che la denuncia presso la Procura della Repubblica era stata trasmessa a mezzo della sigla sindacale di appartenenza della professoressa.
Il T.A.R. Lazio ha ricostruito il quadro normativo di riferimento ossia l’art. 54 bis d.lgs. 165/2001 e le relative Linee Guida adottate da ANAC con delibera 469/2021 che, quanto all’ambito soggettivo di applicazione della tutela, prevedevano che “le segnalazioni effettuate da altri soggetti, ivi inclusi i rappresentanti di organizzazioni sindacali, non rilevano ai fini del comma 1 dell’art. 54-bis” (cfr. Linee Guida, pag. 5).
Al fine di garantire massima tutela al lavoratore denunciante, lo stesso T.A.R. Lazio, in una sua precedente pronuncia, aveva affermato che le garanzie previste ai commi 6 e 7 dell’art. 54 bis d.lgs. 165/2001 dovevano essere estese anche alle denunce “atipiche o ibride”, così definite per le modalità di presentazione o perché volte a perseguire contestualmente sia l’interesse pubblico all’integrità dell’amministrazione, sia un interesse privato del lavoratore, purché sia evidente che tali segnalazioni siano comunque orientate a garantire l’integrità e il buon funzionamento della pubblica amministrazione (Tar Lazio, I-quater, 7 gennaio 2023, n. 235).
Per il T.A.R. Lazio, l’appartenenza a una sigla sindacale o la titolarità di un ruolo attivo all’interno dell’organizzazione non esclude a priori l’applicazione delle tutele previste dall’art. 54 bis d.lgs. 165/2001.
Nel caso concreto, sebbene la denuncia depositata presso la Procura della Repubblica fosse stata trasmessa attraverso il sindacato, essa era stata sottoscritta dalla professoressa su carta libera e non in qualità di rappresentante sindacale.
Il collegio ha affermato che “sarebbe irrazionale – e contrario alla ratio della normativa in materia di whisteblowing – escludere radicalmente un lavoratore che segnala «condotte illecite di cui è venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro» dalle tutele previste dall’art. 54-bis, d.lgs. n. 165/2001 sol perché lo stesso svolge attività sindacale o si è fatto assistere dal sindacato”.
L’appartenenza della denunciante a una sigla sindacale è sicuramente un aspetto che il Collegio non ha potuto sottovalutare, stante il rischio di una denuncia meramente strumentale e fare pressioni sul datore di lavoro o comunque finalizzata a perseguire un interesse diverso da quello tutelato dalla disciplina in materia di whisteblowing.
Sul punto, il T.A.R. Lazio ha affermato quanto segue “il Collegio ritiene il regime di tutela di cui agli artt. 54-bis, commi 6 e 7, d.lgs. n. 165/2001 debba applicarsi anche nei casi in cui il segnalante sia anche rappresentante sindacale o trasmetta le sue denunce per il tramite del sindacato, salva l’ipotesi in cui – per l’inconsistenza delle accuse e per le concrete modalità di utilizzo della segnalazione – possa ragionevolmente affermarsi che la segnalazione non sia in alcun modo orientata a promuovere anche «l’integrità della pubblica amministrazione» ma sia finalizzata solo a generare pressioni sul datore di lavoro al fine di perseguire interessi sindacali, ovvero abbia un carattere del tutto strumentale e non in linea con la ratio dell’art. 54-bis, che, se da un lato non richiede il disinteresse del segnalante, certamente presuppone la «buona fede» della segnalazione (cfr. a tale ultimo proposito Consiglio di Stato, V, 4 novembre 2022, n. 9694 che richiama il divieto di abuso di ogni posizione soggettiva ex artt. 2 Cost. e 1175 c.c.).”
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]]>L'articolo L’ANAC ha approvato gli orientamenti per la pianificazione anticorruzione e trasparenza proviene da Giurdanella.it.
]]>L’intento del documento è quello di fornire a tutte le amministrazioni e agli enti chiamati alla approvazione del Piano di prevenzione della corruzione e della trasparenza, anche quale sezione del Piao (Piano integrato di attività e organizzazione), alcuni criteri guida per una corretta nomina del Responsabile della Prevenzione e della Trasparenza (in breve RPCT) e per la pianificazione da approvarsi entro il 30 aprile 2022 (termine prorogato a questa data con comunicato del Presidente del 12 gennaio 2022)
Nel documento la prima questione affrontata è la nomina del Responsabile della Prevenzione e della Trasparenza che deve avvenire nel rispetto di specifici criteri e requisiti soggettivi di indipendenza, autonomia e supporto e vanno desunti dalla normativa vigente e dalle indicazioni di Anac.
Per il quadro normativo, occorre riferirsi alla legge 190/2012 e, in particolare, all’art. 1, c. 7, ove si prevede che l’organo di indirizzo individui il RPCT, di norma, tra i dirigenti di ruolo in servizio, disponendo le eventuali modifiche organizzative necessarie per assicurare funzioni e poteri idonei per lo svolgimento dell’incarico con piena autonomia ed effettività.
I criteri individuati per la scelta del RPCT sono così individuati e riassunti:
La seconda sezione del documento è dedicata alla Pianificazione delle misure di prevenzione della Corruzione.
Quest’ultima dovrà contenere dei requisiti minimi e necessari richiamati nel suddetto vademecum.
Il documento, quindi, specifica come ogni pianificazione dovrà articolarsi in una:
Una terza sezione è dedicata ad alcuni: “Spunti per trattare una area a rischio: i contratti pubblici”.
I suddetti spunti sono suddivisi nei seguenti focus:
Focus 1 Affidamenti diretti per “assenza di concorrenza per motivi tecnici” in mancanza dei presupposti;
Focus 2 Affidamenti diretti “per estrema urgenza” in mancanza dei presupposti;
Focus 3 Esecuzione del contratto in difformità a quanto proposto in sede di gara;
Focus 4 Limitazione della concorrenza mediante richiesta di requisiti di partecipazione o di esecuzione non giustificati;
Focus 5 Ricorso a proroghe e rinnovi non consentiti;
Focus 6 Valutazione errata della congruità dell’offerta;
Focus 7 Valutazione dell’offerta sulla base di criteri impropri;
Focus 8 Errata allocazione dei rischi nelle concessioni;
Focus 9 Inadeguata gestione del conflitto di interessi nell’affidamento dei contratti.
In appendice il documento fa una analisi delle modalità di predisposizione dei piani di prevenzione della corruzione e della trasparenza ovvero l’Autorità con riguardo alle 1654 amministrazioni pubbliche che hanno completato nella piattaforma Anac l’inserimento dei dati del PTPCT alla data del 19 aprile 2021, ha svolto un’analisi sul processo di gestione del rischio, quale fulcro dei Piani.
Un primo approfondimento ha riguardato la macro-fase “analisi del contesto”
Un ulteriore approfondimento ha riguardato la successiva macro-fase “valutazione del rischio”.
Da ultimo l’analisi ha riguardato il monitoraggio.
Con questo documento, dunque, l’Anac ha inteso fornire alle amministrazioni tutte quelle indicazioni basate sulla normativa vigente e sul PNA 2019-2021 nonché sarà di ausilio ai RPCT chiamati a predisporre i nuovi PTPCT.
Per maggiore completezza si allega l’intero documento.
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]]>L’ANAC ha pubblicato le nuove linee guida per l’attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici. Le Nuove Linee guida, emanate a seguito di una consultazione on line e del parere favorevole del Consiglio di Stato, sono state approvate dal Consiglio dell’ANAC l’8 novembre 2017 ed entreranno in vigore a decorre dalla data di pubblicazione dell’avviso sulla Gazzetta Ufficiale.
Clicca qui per il testo delle Linee Guida ANAC
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Fonte: ANAC
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]]>L'articolo Gare telematiche: si applica il principio di trasparenza proviene da Giurdanella.it.
]]>Nel caso di specie uno dei concorrenti aveva impugnato il provvedimento di esclusione dalla gara di appalto, lamentando il fatto di non aver potuto partecipare alla seduta pubblica di apertura dei plichi a causa della mancata comunicazione della stessa.
Dall’altro canto, l’Amministrazione committente riteneva che, trattandosi di procedura telematica con asta elettronica, il principio di trasparenza e il conseguente obbligo di apertura dei plichi in seduta pubblica potessero essere derogati.
Ad avviso dei giudici di Palazzo Spada, il principio di trasparenza ha applicazione generale ed essendo previsto a garanzia non solo degli interessi degli operatori economici ma anche di quelli della stazione appaltante. Si legge dalla sentenza: “Il principio di trasparenza informa profondamente le procedure di gara sicchè la rilevanza della sua violazione prescinde dalla prova concreta delle conseguenze negative della sua violazione”.
Infine sull’obbligo di partecipazione alla seduta pubblica di apertura dei plichi, il Consiglio di Stato ha rilevato che la funzione della stessa non è solo quella di verifica di eventuali sottrazioni o manomissioni dei plichi ma anche che “il materiale documentario trovi correttamente ingresso nella procedura, giacché la pubblicità delle sedute risponde all’esigenza di tutela non solo della parità di trattamento dei concorrenti ma anche dell’interesse pubblico alla trasparenza e all’imparzialità dell’azione amministrativa”.
Si riporta di seguito il testo della sentenza.
***
N. 03266/2016 REG.PROV.COLL.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso iscritto in appello al numero di registro generale 1218 del 2016, proposto da:
Regione Calabria, in persona del Presidente della Giunta regionale in carica, rappresentata e difesa dagli avv. Paolo Falduto e Giuseppe Morabito, con domicilio eletto presso l’avv. Giuseppe Morabito in Roma, Via Matteo Boiardo, n. 12;
contro
COPAG – Consorzio dell’ospedalità privata per gli acquisti e le gestioni Spa, in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dall’avv. Valerio Cioni, con domicilio eletto presso Diego Corvelli in Roma, P.Le Clodio, n. 22;
Salvadori Luigi Spa, non costituita in giudizio;
e con l’intervento di
ad adiuvandum:
Benefis S.r.l., in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dagli avv. Filippo Lattanzi, Andrea Mozzati e Pietro Balletti, con domicilio eletto presso l’avv. Filippo Lattanzi in Roma, Via Pierluigi da Palestrina, n. 47;
per la riforma
della sentenza breve del T.A.R. CALABRIA – CATANZARO :SEZIONE II n. 00034/2016, resa tra le parti, concernente l’affidamento della fornitura triennale di medicazioni generali alle aziende sanitarie ed ospedaliere della Calabria;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Copag – Consorzio dell’ospedalità privata per gli acquisti e le gestioni Spa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 23 giugno 2016 il Cons. Luigi Massimiliano Tarantino e uditi per le parti gli avvocati Francesco Nucara, su delega dell’avvocato Paolo Falduto, Valerio Cioni e Andrea Mozzati,;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La sentenza oggetto di gravame ha accolto la domanda di annullamento del provvedimento di esclusione di cui alla nota 27 novembre 2015 n. 357909 adottato dalla Regione Calabria nei confronti Copag (Consorzio dell’ospedalità privata per gli acquisti e le gestioni) S.p.A., ritenendo fondata la doglianza con la quale l’odierna appellata aveva dedotto di non aver potuto prendere parte alla prima seduta pubblica di apertura dei plichi, per non essere stata avvisata ed in mancanza di tale indicazione nel disciplinare di gara. Da ciò il TAR ha ritenuto sussistente la violazione del principio di trasparenza e pubblicità delle operazioni concorsuali.
2. Avverso la pronuncia indicata in epigrafe propone appello la Regione Calabria, evidenziando che sarebbe errata la sentenza del primo giudice in quanto: a) si sarebbe in presenza di una procedura telematica con asta elettronica e la giurisprudenza di questo Consiglio avrebbe già esplicitato che, nel caso di gara telematica, essendo assicurata, tramite il sistema utilizzato, la tracciabilità di tutte le fasi della procedura di gara, l’inviolabilità delle buste telematiche e l’incorruttibilità di ciascun documento presentato (anche in virtù del contemporaneo utilizzo del sistema di firma digitale), sarebbe possibile derogare all’obbligo di apertura delle buste amministrative, tecniche ed economiche in seduta pubblica. Del resto, detto modus operandi, in ossequio alla normativa vigente in materia di gare telematiche, sarebbe stato esplicitamente previsto nella lex specialis al punto 12.1., rubricato “Esame busta amministrativa”, secondo il quale: “La Commissione, senza operare alcuna valutazione di carattere discrezionale, procederà alla verifica della documentazione inviata in seduta riservata trattandosi di gara telematica (CdS V^ 29 /10/ 2014 n°5377 e III^ 5 /12/ 2014, n° 6018) e quindi all’esame della documentazione amministrativa prodotta dagli operatori economici partecipanti ed alla relativa ammissione degli offerenti alle fasi successive delle gara“; b) relativamente, invece, alla mancata comunicazione della seduta pubblica del 17 novembre 2015, con riferimento alla sola fase di apertura delle buste tecniche, contenenti le schede dei prodotti offerti, della stessa sarebbe stata data comunicazione, con un preavviso di sette giorni, attraverso la piattaforma SISGAP, strumento di pubblicità esplicitamente previsto nel punto 3.5 del disciplinare di gara. Inoltre, l’originario l’operatore economico non avrebbe lamentato alcuna presunta manomissione o sottrazione di documentazione dal proprio plico (sul punto cfr. Cons. Stato, III, 12 settembre 2012, n. 4830) nella seduta in cui non avrebbe partecipato, dolendosi, invece, solo ex post, di una erronea valutazione, da parte della commissione giudicatrice, dei prodotti presentati. Da ultimo, l’appellante ha evidenziato che anche i motivi non esaminati dal TAR sarebbero infondati.
3. In data 16 marzo 2016 si è costituito in giudizio l’originario ricorrente, sostenendo che non sarebbe possibile alcuna deroga secondo la disciplina vigente anche in caso di procedura telematica circa l’obbligo di aprire i plichi contenenti l’offerta tecnica in seduta pubblica e sarebbe stato ignorato l’art. 12.2 del disciplinare di gara, non essendo apparsa alcuna comunicazione sul sistema SISGAP circa la data della seduta pubblica. La stessa appellata evidenzia ancora come nonostante la sentenza di prime cure la fornitura sarebbe già stata eseguita.
4. In data 14 aprile 2016 è intervenuta in giudizio Benefis s.r.l. in veste di aggiudicataria della gara in questione, invocando l’accoglimento dell’appello e con successiva memoria del 18 aprile 2016 ha argomentato in ordine alla fondatezza del gravame principale, eccependo la mancata riproposizione da parte dell’appellata delle doglianze non esaminate dal primo giudice.
5. L’interveniente Benefis s.r.l., infine, con memoria del 6 giugno 2016 ha insiste nelle proprie argomentazioni.
6. L’appello è infondato e non può essere accolto.
Va innanzitutto sottolineato che il principio di trasparenza in materia di contratti pubblici ha portata fondamentale, come si evince dall’art. 2, d.lgs. 163/2006, ratione temporis applicabile alla procedura de qua, ed informa profondamente le procedure di gara, sicché la rilevanza della sua violazione prescinde dalla prova concreta delle conseguenze negative derivanti dalla sua violazione, rappresentando un valore in sé, di cui la normativa nazionale e comunitaria predica la salvaguardia a tutela non solo degli interessi degli operatori, ma anche di quelli della stazione appaltante. Occorre ribadire (cfr. Cons. St., Sez. V, 7 giugno 2013, n. 3135) che in materia di gare d’appalto, e con specifico riferimento alle operazioni preliminari da svolgere in seduta pubblica, la verifica dell’integrità dei plichi non esaurisce la sua funzione nella constatazione che gli stessi non hanno subito manomissioni o alterazioni, ma è destinata a garantire che il materiale documentario trovi correttamente ingresso nella procedura, giacché la pubblicità delle sedute risponde all’esigenza di tutela non solo della parità di trattamento dei concorrenti, ai quali deve essere permesso di effettuare gli opportuni riscontri sulla regolarità formale degli atti prodotti e di avere così la garanzia che non siano successivamente intervenute indebite alterazioni, ma anche dell’interesse pubblico alla trasparenza e all’imparzialità dell’azione amministrativa.
Pertanto, nella fattispecie non spetta all’operatore economico provare che il mancato rispetto del principio di trasparenza abbia in concreto prodotto una manipolazione indebita della documentazione nella disponibilità della commissione di gara. Da qui l’irrilevanza che si sia in presenza di una procedura telematica con asta elettronica; circostanza del resto a tal fine non presa in esame nemmeno dalla stessa lex specialis.
Al riguardo, infatti, occorre rilevare che il punto 12.2. del disciplinare di gara stabilisce che la commissione procede in seduta pubblica, il giorno comunicato via p.e.c., all’apertura dei plichi contenenti l’offerta tecnica. Questa diposizione ha natura derogatoria e comunque speciale rispetto alla previsione generale contenuto nel punto 3.5 del disciplinare di gara, che consente alla stazione appaltante di effettuare le comunicazioni anche attraverso la mera pubblicazione delle stesse sul profilo del committente. Ciò del resto è pienamente in linea con quanto affermato dalla sentenza dell’Adunanza Plenaria n. 13/2011, secondo la quale: “Nelle gare d’appalto in cui il contratto venga affidato col criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa e in relazione alle operazioni preliminari da svolgere in seduta pubblica, anche con specifico riferimento all’apertura della busta dell’offerta tecnica, vige il principio secondo il quale la “verifica della integrità dei plichi” non esaurisce la sua funzione nella constatazione che gli stessi non hanno subito manomissioni o alterazioni, ma è destinata a garantire che il materiale documentario trovi correttamente ingresso nella procedura di gara, giacché la pubblicità delle sedute risponde all’esigenza di tutela non solo della parità di trattamento dei concorrenti, ai quali deve essere permesso di effettuare gli opportuni riscontri sulla regolarità formale degli atti prodotti e di avere così la garanzia che non siano successivamente intervenute indebite alterazioni, ma anche dell’interesse pubblico alla trasparenza e all’imparzialità dell’azione amministrativa, le cui conseguenze negative sono difficilmente apprezzabili ex post una volta rotti i sigilli ed aperti i plichi, in mancanza di un riscontro immediato; pertanto, l’Amministrazione non può sottrarre alla seduta pubblica l’operazione di apertura della busta recante l’offerta tecnica disponendone lo svolgimento nella seduta riservata di valutazione del merito”.
La manca comunicazione via p.e.c., come prescritto dal disciplinare di gara al punto 12.2, ha privato l’originaria ricorrente della possibilità di partecipare alla suddetta seduta, cagionando una lesione del principio di trasparenza, come correttamente rilevato dal primo giudice.
7. L’appello deve, quindi, essere respinto.
La peculiarità della fattispecie, nonché la stessa formulazione quanto meno dubbio sul punto in questione, della lex specialis,costituiscono giusti motivi per compensare le spese del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese del grado compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 giugno 2016 con l’intervento dei magistrati:
Carlo Saltelli, Presidente
Sandro Aureli, Consigliere
Claudio Contessa, Consigliere
Paolo Giovanni Nicolo’ Lotti, Consigliere
Luigi Massimiliano Tarantino, Consigliere, Estensore
| L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 20/07/2016
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
L'articolo Gare telematiche: si applica il principio di trasparenza proviene da Giurdanella.it.
]]>L'articolo Trasparenza negli ordini e collegi professionali: comunicato Anac proviene da Giurdanella.it.
]]>Si riporta di seguito il testo.
***
Oggetto: Precisazioni in ordine all’applicazione della normativa sulla trasparenza negli ordini e nei collegi professionali
Com’è noto, il decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell’articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”, ha tra l’altro, modificato numerose disposizioni del d.lgs. 33/2013 in una logica di semplificazione degli oneri e, nel contempo, di maggiore accesso a dati e documenti detenuti da soggetti pubblici.
In particolare, nell’introdurre l’art. 2 bis, co. 2, lett. a) del d.lgs. 33/2013, la nuova disciplina ha chiarito che il regime della trasparenza previsto per tutte le pubbliche amministrazioni si applica anche agli ordini professionali “in quanto compatibile”.
Il medesimo decreto legislativo, introducendo il co. 1 bis dell’art. 3 del d.lgs. 33/2013, ha previsto che l’Autorità, con il Piano nazionale anticorruzione, “può precisare gli obblighi di pubblicazione e le relative modalità di attuazione in relazione alla loro dimensione organizzativa e alle attività svolte prevedendo, in particolare, modalità semplificate per i Comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, per gli ordini e i collegi professionali.”.
Ai sensi dell’art. 2, co. 1 bis del novellato d.lgs. 33/2013, inoltre, l’Autorità, sentito il parere del Garante per la protezione dei dati personali nel caso siano coinvolti dati personali, può, con una particolare procedura pubblica, identificare dati e informazioni per i quali la pubblicazione in forma integrale è sostituita con quella di informazioni riassuntive, elaborate per aggregazione, salvo il diritto di accesso generalizzato, ex art. 5 d.lgs. 33/2013, ai documenti nella loro integrità.
Ai sensi dell’art. 42 del d.lgs. 97/2016, le amministrazioni e gli enti hanno sei mesi per adeguarsi alle novità del decreto in materia di trasparenza. Nel PNA, approvato dall’Autorità il 6 luglio 2016 – e, in conformità a quanto previsto dall’art. 1 co. 2bis della legge 190/2012, in attesa dei pareri della Conferenza Unificata e del Comitato interministeriale di cui all’art. 1 co. 4 della medesima legge – è stato previsto che, nel periodo transitorio, cioè fino al 23 dicembre 2016, l’attività di vigilanza dell’ANAC avrà ad oggetto gli obblighi di trasparenza non modificati dal d.lgs. 97/2016, salvo riprendere, anche per gli altri, dopo detta data.
Per quanto concerne gli ordini e i collegi professionali, si ricorda che il Consiglio dell’Autorità, con la delibera n. 380 del 6 aprile 2016 aveva deciso di differire il termine ultimo degli adempimenti disposti da ANAC nei loro confronti, con riferimento agli artt. 14 e 22, dal 31 marzo 2016 fino all’entrata in vigore delle disposizioni correttive del d.lgs. 33/2013.
In considerazione di quanto previsto dal d.lgs. 97/2016 con riferimento agli ordini professionali, del contenuto del PNA nonché della necessaria adozione di Linee guida da parte di ANAC, il predetto termine è da intendersi ulteriormente differito fino al 23 dicembre 2016.
Quanto, infine, alla prevenzione della corruzione si richiama l’approfondimento specifico del PNA 2016 nel quale si definiscono gli obblighi degli ordini e dei collegi professionali sulla necessaria adozione del Piano triennale di prevenzione della corruzione, comprensivo delle misure di attuazione degli obblighi di trasparenza.
Raffaele Cantone
Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 18 luglio 2016
Il Segretario
Maria Esposito
L'articolo Trasparenza negli ordini e collegi professionali: comunicato Anac proviene da Giurdanella.it.
]]>L'articolo Trasparenza e Anticorruzione: le proposte dell’Anac sulla Riforma Madia proviene da Giurdanella.it.
]]>L’Autorità Nazionale Anticorruzione ha inviato al Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e al Presidente della Conferenza unificata Stato Regioni ed autonomie locali, l’Atto di segnalazione n. 1 del 2016, approvato dal Consiglio dell’Autorità il 2 marzo, contenente l’esame del così detto decreto ‘Madia’, il d.lgs di attuazione dell’art. 7 della legge n. 124 del 2015 in materia di trasparenza e anticorruzione, e le prospettate modifiche al testo.
L’Anac, nel provvedimento ritiene di dover segnalare, modifiche ai fini del miglioramento di alcune disposizioni contenute nel Decreto.
Tra le proposte di modifiche si segnala:
introduzione di un nuovo articolo dopo il 15-bis per disciplinare gli obblighi di pubblicità relativi ai componenti degli organi di indirizzo del le società e degli altri enti di diritto privato in controllo pubblico.
L'articolo Trasparenza e Anticorruzione: le proposte dell’Anac sulla Riforma Madia proviene da Giurdanella.it.
]]>L'articolo Trasparenza e Appalti: la delibera Anac sugli obblighi di pubblicazione delle PA proviene da Giurdanella.it.
]]>La presente Deliberazione, al fine di garantire la corretta osservanza degli obblighi di pubblicazione previsti dall’art. 1, comma 32, della l. 190/2012, descrive le informazioni oggetto di pubblicazione sui siti web istituzionali delle Amministrazioni e degli Enti, individua le modalità e i tempi di pubblicazione delle stesse e richiama le conseguenze derivanti dall’inadempimento degli obblighi medesimi da parte dei soggetti responsabili. Inoltre, il presente atto individua le informazioni rilevanti ai fini dell’adempimento dell’obbligo di trasmissione dei dati all’Autorità e le relative modalità.
Si segnala in particolare che:
Le Amministrazioni e gli Enti pubblicano e aggiornano tempestivamente sul proprio sito web istituzionale, nella sezione “Amministrazione trasparente”, sotto-sezione di primo livello “Bandi di gara e contratti”, le informazioni indicate all’art. 1, comma 32, della l. 190/2012 relative ai procedimenti di scelta del contraente per l’affidamento di lavori, forniture e servizi di cui al comma 16, lett. b) del medesimo articolo
Entro il 31 gennaio di ogni anno, le Amministrazioni e gli Enti pubblicano in tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in formato digitale standard aperto le informazioni di cui al comma 1 riferite alle procedure di affidamento avviate nel corso dell’anno precedente, anche se in pendenza di aggiudicazione (fermo restando il rispetto del principio di segretezza delle offerte) e alle procedure i cui contratti di affidamento sono in corso di esecuzione nel periodo considerato o i cui dati hanno subito modifiche e/o aggiornamenti.
Gli obblighi di pubblicazione riguardano tutti i procedimenti di scelta del contraente, a prescindere dall’acquisizione del CIG o dello SmartCIG, dal fatto che la scelta del contraente sia avvenuta all’esito di un confronto concorrenziale o con affidamenti in economia o diretti e dalla preventiva pubblicazione di un bando o di una lettera di invito. Ai sensi dell’art. 1, comma 26, della l. 190/2012, detti obblighi di pubblicazione si applicano anche ai procedimenti posti in essere in deroga alle procedure ordinarie.
Clicca qui per il testo della delibera in pdf
La delibera sul sito dell’Anac
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]]>Cosa trattano tali disposizioni?
Tali disposizioni riguardano:
Cosa prevede il ddl Riforma PA?
Il ddl delega il governo ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive dei su citati decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39.
Trattandosi di decreti legislativi correttivi e integrativi, i principi e criteri di questa delega fanno rinvio ai principi e criteri già dettati dalla legge delegante per quei due decreti legislativi.
A tali criteri la delega aggiunge:
a) precisazione dell’ambito di applicazione degli obblighi in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza delle amministrazioni pubbliche;
b) definizione, in relazione alle esigenze connesse allo svolgimento dei compiti istituzionali, dei diritti dei membri del Parlamento inerenti all’accesso ai documenti amministrativi e alla verifica dell’applicazione delle norme sulla trasparenza amministrativa;
c) riduzione e concentrazione degli oneri gravanti in capo alle amministrazioni pubbliche, ferme restando le previsioni in materia di verifica, controllo e sanzioni;
d) riduzione del 60 per cento della tariffa riconosciuta ai gestori di reti telefoniche e del prezzo dei supporti adoperati per la ricezione del segnale, con particolare riguardo alle intercettazioni di conversazioni e di flussi di cui agli articoli 266 e seguenti del codice di procedura penale.
Clicca qui per consultare il testo del ddl Riforma Pa
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]]>E’ questo il principio di diritto affermato dal Tar Lombardia, Milano, nella sentenza n° 910 del 9 aprile 2015, con cui i giudici milanesi si sono pronunciati in merito alle illegittimità, prospettate dal ricorrente, occorse nell’espletamento di una procedura di gara per l’affidamento in concessione del servizio di gestione di un centro diurno integrato, da affidarsi con criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, mediante l’ausilio del sistema di intermediazione telematica della regione Lombardia.
In particolare, il ricorrente lamentava l’impossibilità di compilare l’offerta, dal momento che il sistema informatico non consentiva di inserire un rialzo superiore al 100% rispetto all’importo indicato dal bando di gara, e ciò in disparte alla lex specialis che non specificava alcun limite massimo al valore percentuale di rialzo, né quale fosse il valore massimo ammesso dal sistema.
A ciò si aggiunge il fatto che, soltanto successivamente alla scadenza del termine per presentare l’offerta, la pubblica amministrazione ha precisato che i contenuti dell’offerta telematica e quella cartacea potessero non coincidere, diversamente da quanto invece sancito dal bando che richiedeva, a pena di esclusione, l’indicazione della percentuale di rialzo nell’offerta telematica.
Nel ritenere fondato il ricorso, data la totale arbitrarietà della mancata accettazione dell’offerta da parte del sistema, fondata sulla contraddittorietà tra la lex specialis che non indicava un tetto massimo tra la percentuale di rialzo e la piattaforma telematica, i giudici milanesi si sono espressi anche in merito alla eventuale rilevanza del momento in cui si verifichi si verifichi il problema tecnico al sistema.
Ebbene – ad avviso del Tar – ciò che assume pregnanza al fine di stabilire se il problema tecnico verificatosi nel corso delle procedura di gara possa incidere sulla legittimità dell’operato della pubblica amministrazione è il rispetto del termine perentorio per la presentazione dell’offerta.
Pertanto, qualora lo stesso non sia ancora scaduto, l’eventuale problema tecnico che inficia il sistema, non può essere imputato al concorrente, il quale ha invece il diritto di accedere anche nell’ultimo giorno utile, pena la violazione dei principi di trasparenza, pubblicità, non discriminazione e parità di trattamento.
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]]>Si tratta del secondo appuntamento di “Conversazioni di diritto amministrativo“, ciclo di incontri brevi di aggiornamento sui temi più attuali di diritto e processo amministrativo, organizzato dall’associazione Amministrativisti.it.
Interverrà’ il Cons. Michele Corradino, attuale componente dell’ANAC – Autorità Nazionale Anticorruzione.
I lavori saranno introdotti dal Prof. Agatino Cariola e moderati dall’avvocato Carmelo Giurdanella, presidente di Amministrativisti.
In allegato la locandina dell’evento.
Per informazioni visitare il sito www.amministrativisti.it
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