unioni civili Archives - Giurdanella.it https://www.giurdanella.it/tag/unioni-civili/ Rivista di diritto amministrativo dal 1998 Mon, 25 Jul 2016 07:55:54 +0000 it-IT hourly 1 https://wordpress.org/?v=7.1.3 Unioni Civili: firmato il decreto attuativo https://www.giurdanella.it/2016/07/unioni-civili-firmato-il-decreto-attuativo/ Mon, 25 Jul 2016 07:55:54 +0000 http://www.giurdanella.it/?p=31726 Dopo l’emanazione del parere positivo da parte del Consiglio di Stato, il governo ha firmato il 23 luglio, il decreto attuativo sulle unioni civili. Il dpcm è stato firmato dal presidente del Consiglio Matteo Renzi, dal ministro della Giustizia Andrea Orlando e dal ministro dell’Interno Angelino Alfano. Questi, in sintesi, gli aspetti principali. Unioni civili […]

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Dopo l’emanazione del parere positivo da parte del Consiglio di Stato, il governo ha firmato il 23 luglio, il decreto attuativo sulle unioni civili. Il dpcm è stato firmato dal presidente del Consiglio Matteo Renzi, dal ministro della Giustizia Andrea Orlando e dal ministro dell’Interno Angelino Alfano.

Questi, in sintesi, gli aspetti principali.

Unioni civili

Un’unione civile tra due persone maggiorenni dello stesso sesso si costituisce mediante dichiarazione di fronte all’ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni. L’atto è registrato nell’archivio dello stato civile. Le parti possono stabilire, dichiarandolo all’ufficiale dello Stato Civile, di assumere un cognome comune, scegliendo tra i loro cognomi o di anteporre o posporre al cognome comune il proprio.

Diritti e Doveri

Con la costituzione dell’unione civile le parti acquistano gli stessi diritti e doveri. In particolare  da essa discendono:

  • l’obbligo di assistenza morale e materiale;
  • l’obbligo di coabitazione;
  • l’obbligo di contribuzione economica in relazione alle proprie capacità di lavoro professionale o casalingo;
  • l’obbligo di definizione di comune accordo dell’indirizzo della vita familiare e della residenza.

Regime patrimoniale

Il regime patrimoniale, in mancanza di diversa convenzione tra le parti, è la comunione dei beni. Alle convenzioni patrimoniali si applicano le norme del codice civile.

Diritto successorio

Riguardo alla successione, alle unioni civili si applica parte della disciplina contenuta nel libro secondo del codice civile.

Impedimento o nullità 

L’unione civile è impedita dal precedente vincolo matrimoniale o di unione civile, dall’interdizione, dalla sussistenza dei rapporti di parentela, affinità o adozione tra le parti, dalla condanna di una delle parti per omicidio tentato o consumato nei confronti del coniuge o di chi sia unito civilmente con l’altra parte dell’unione civile. È prevista la disciplina dei casi di nullità delle unioni civili.

Scioglimento dell’unione

L’unione civile si scioglie con manifestazione congiunta o disgiunta dinanzi all’ufficiale dello Stato Civile e si applicano alcune norme previste per il divorzio, ad esclusione dell’istituto della separazione.

Delega al Governo

Prevista una delega al Governo per l’emanazione di uno o più decreti legislativi al fine di adeguare alla nuova legge le disposizioni dell’ordinamento dello Stato Civile in materia di iscrizioni, trascrizioni e annotazioni, nonché al fine di coordinare ed adeguare le norme del diritto interno e quelle del diritto internazionale.

Clicca qui per il testo del DPCM 

Clicca qui per il parere del Consiglio di Stato

Clicca qui per il testo della legge in Gazzetta

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Unioni Civili: sì definitivo dalla Camera. Cosa cambia https://www.giurdanella.it/2016/05/unioni-civili-si-definitivo-dalla-camera-cosa-cambia/ Fri, 13 May 2016 07:49:19 +0000 http://www.giurdanella.it/?p=31269 La Camera, lo scorso 11 maggio, ha definitivamente approvato la proposta di legge, già approvata dal Senato, che detta due distinte discipline: la regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso; la regolamentazione delle convivenze di fatto, che può riguardare sia coppie omosessuali che eterosessuali.   Di seguito la sintesi delle disposizioni. Le unioni civili L’unione civile tra […]

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La Camera, lo scorso 11 maggio, ha definitivamente approvato la proposta di legge, già approvata dal Senato, che detta due distinte discipline:
  • la regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso;
  • la regolamentazione delle convivenze di fatto, che può riguardare sia coppie omosessuali che eterosessuali.

 

Di seguito la sintesi delle disposizioni.

Le unioni civili

L’unione civile tra persone dello stesso sesso – considerata “formazione sociale” ai sensi degli artt. 2 e 3 della Costituzione – è costituita da due persone maggiorenni dello stesso sesso, mediante dichiarazione di fronte all’ufficiale di stato civilee alla presenza di due testimoni.

Il regime patrimoniale ordinario dell’unione civile omosessuale consiste nella comunione dei beni (art. 159 c.c.), fatta salva la possibilità che le parti formino una convenzione patrimoniale. Resta ferma la possibilità di optare per la separazione dei beni.

Sono disciplinati dalla proposta di legge i diritti e doveri derivanti dall’unione civile omosessuale, sulla falsariga dell’art. 143 del codice civile sul matrimonio (ad eccezione dell’obbligo di fedeltà). Oltre all’applicazione della disciplina sugli obblighi alimentari prevista dal codice civile, la costituzione dell’unione comporta che le parti acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri: in particolare, si fa riferimento all’obbligo reciproco all’assistenza morale e materiale, alla coabitazione nonché al contributo ai bisogni comuni, ciascuno in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale e casalingo. Analogamente, è stabilito che l’indirizzo della vita familiare e la residenza comune siano concordati tra le parti. Viene, inoltre, estesa alle unioni civili tra persone dello stesso sesso la disciplina del cd. ordine di protezione da parte del giudice, in caso di grave pregiudizio per l’integrità fisica o morale di una delle parti.

In caso di decesso di una delle parti dell’unione civile prestatore di lavoro andranno corrisposte al partner sia l’indennità dovuta dal datore di lavoro (ex art. 2118 c.c.) che quella relativa al trattamento di fine rapporto (ex art. 2120 c.c.).

In relazione alla successione, si applicherà ai partner dell’unione civile parte della disciplina contenuta nel libro secondo del codice civile.

Con l’eccezione delle disposizioni del codice civile non richiamate espressamente e di quelle della legge sull’adozione, le disposizioni contenenti le parole «coniuge», «coniugi», «marito» e «moglie», ovunque ricorrano nelle leggi, nei regolamenti, negli atti amministrativi e nei contratti collettivi, troveranno applicazione anche alla parte della unione civile tra persone dello stesso sesso.

Quanto allo scioglimento dell’unione civile, viene ripresa gran parte della normativa relativa alle cause di divorzio, sia in relazione alle cause di scioglimento che per quel che riguarda le conseguenze patrimoniali. Saranno, poi, applicabili alle stesse unioni civili le discipline acceleratorie della separazione e dello scioglimento del matrimonio (negoziazione assistita, procedura semplificata davanti al sindaco quale ufficiale di stato civile).

Viene poi data attuazione a quanto indicato dalla Corte costituzionale con riguardo alla rettificazione del sesso di uno dei coniugi: se, infatti, dopo la rettificazione di sesso, i coniugi manifestano la volontà di non sciogliere il matrimonio o non cessarne gli effetti civili, questo si trasforma automaticamente in unione civile tra persone dello stesso sesso.

La presenza di specifiche cause impeditive individuate dalla proposta di legge è causa di nullità dell’unione. Il vincolo giuridico derivante dall’unione civile è, in particolare equiparato a quello derivante dal matrimonio per un ulteriore aspetto:tra le citate cause impeditive è indicata – oltre la sussistenza di un vincolo matrimoniale – anche la sussistenza di una precedente unione civile omosessuale.

Le convivenze di fatto

In base alla nuova legge, la convivenza di fatto può riguardare tanto coppie eterosessuali quanto coppie omosessuali. Sono considerati conviventi di fatto due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale e coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso comune.

Sono estesi ai conviventi di fatto alcune prerogative spettanti ai coniugi (in buona parte sono così codificati alcuni orientamenti giurisprudenziali). Si tratta, tra gli altri: di diritti previsti dall’ordinamento penitenziario, del diritto di visita e di accesso ai dati personali in ambito sanitario; alla facoltà di designare il partner come rappresentante per l’assunzione di decisioni in materia di salute e per le scelte sulla donazione di organi; di diritti inerenti la casa di abitazione; di facoltà riconosciute in materia interdizione, inabilitazione e amministrazione di sostegno; del diritto al risarcimento del danno da fatto illecito.

I partner possono, inoltre, stipulare un contratto di convivenza, attraverso il quale disciplinare i loro rapporti patrimoniali.

La proposta specifica i possibili contenuti del contratto, attraverso il quale i partner possono fissare la comune residenza, indicare le modalità di contribuzione alle necessità della vita in comune, scegliere il regime patrimoniale della comunione dei beni, cui si applicano le regole del codice civile.

Il contratto di convivenza si risolve in caso di morte; di recesso unilaterale o di accordo tra le parti; in caso di matrimonio o unione civile tra i conviventi o tra un convivente e un terzo.

Alla cessazione della convivenza di fatto potrà conseguire il diritto agli alimenti in capo ad uno dei due partner. Tale diritto deve essere affermato da un giudice ove il convivente versi in stato di bisogno e non sia non è in grado di provvedere al proprio mantenimento (ex art. 438 c.c.). Spetta allo stesso giudice determinare la misura degli alimenti (quella prevista dal codice civile) nonché la durata dell’obbligo alimentare in proporzione alla durata della convivenza..

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Ddl Cirinnà: trovato l’accordo. Oggi il voto al Senato https://www.giurdanella.it/2016/02/ddl-cirinna-trovato-laccordo-oggi-il-voto-al-senato/ Thu, 25 Feb 2016 09:22:04 +0000 http://www.giurdanella.it/?p=30642 E’ stato trovato l’accordo in merito al Ddl Cirinnà che disciplina le unioni civili, con  un maxiemendamento che sostituisce interamente il testo del ddl, durante la conferenza dei capigruppo tenutasi ieri sera. In particolare vengono stralciate le disposizioni in merito alla stepchild adoption, articolo 5, e l’obbligo di fedeltà, articolo 3. Riguardo l’adozione il maxiemendamento richiama “le […]

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E’ stato trovato l’accordo in merito al Ddl Cirinnà che disciplina le unioni civili, con  un maxiemendamento che sostituisce interamente il testo del ddl, durante la conferenza dei capigruppo tenutasi ieri sera.

In particolare vengono stralciate le disposizioni in merito alla stepchild adoption, articolo 5, e l’obbligo di fedeltà, articolo 3.

Riguardo l’adozione il maxiemendamento richiama “le norme vigenti“. La possibilità di adottare il figlio del partner resta dunque regolata da una legge del 1983,  che i vari tribunali hanno interpretato caso per caso.

Il maxiemendamento verrà votato oggi pomeriggio dal Senato.

Il Governo ha posto la questione di fiducia

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Ddl Cirinnà unioni civili: continua l’esame al Senato. Il testo https://www.giurdanella.it/2016/02/ddl-cirinna-unioni-civili-continua-lesame-al-senato-il-testo/ Thu, 04 Feb 2016 10:42:04 +0000 http://www.giurdanella.it/?p=30416 Il Senato, in questi giorni, sta esaminando il discusso ddl Cirinnà recante Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze. In dettaglio, il Capo I del testo (articoli da 1 a 10) introduce l’istituto dell’unione civile tra persone dello stesso sesso quale specifica formazione sociale; disciplina le modalità per la […]

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Il Senato, in questi giorni, sta esaminando il discusso ddl Cirinnà recante Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze.

In dettaglio, il Capo I del testo (articoli da 1 a 10) introduce l’istituto dell’unione civile tra persone dello stesso sesso quale specifica formazione sociale; disciplina le modalità per la costituzione delle unioni civili e ne delinea le cause di impedimento; definisce diritti e doveri derivanti dall’unione; estende alle parti le disposizioni in materia di diritti successori dei coniugi; permette alla parte dell’unione civile di ricorrere all’adozione non legittimante nei confronti del figlio naturale dell’altra parte; disciplina lo scioglimento dell’unione.

Il Capo II (articoli da 11 a 23) definisce la convivenza di fatto; stabilisce doveri di reciproca assistenza, diritti di permanenza nella casa comune di residenza, l’obbligo di mantenimento in caso di cessazione; parifica i diritti del convivente superstite a quelli del coniuge superstite; enuncia le cause di nullità del contratto di convivenza.

Il testo sta dividendo il Parlamento soprattutto per la disposizione che introduce la cosiddetta “Stepchild adoption”, ossia la possibilità per il partner di adottare il figlio naturale dell’altra parte.

Clicca qui per la bozza del ddl

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